31997D0299

97/299/CE: Decisione della Commissione del 24 aprile 1997 che fissa un elenco di stabilimenti della Repubblica ceca dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di determinati prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 16/05/1997 pag. 0050 - 0055


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1997 che fissa un elenco di stabilimenti della Repubblica ceca dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di determinati prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/299/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi (1), modificata dalla decisione 97/34/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che è in via di conclusione un protocollo veterinario e fitosanitario all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro (3);

considerando che è stata effettuata una valutazione dei servizi veterinari della Repubblica ceca, con risultati positivi;

considerando che la Commissione ha ricevuto dalla Repubblica ceca elenchi di stabilimenti, accompagnati dalle garanzie che tali stabilimenti soddisfano i pertinenti requisiti sanitari della Comunità e che, nel caso di mancato rispetto delle garanzie stesse da parte di uno stabilimento, le attività di esportazione di quest'ultimo verso la Comunità europea potranno essere sospese;

considerando che è pertanto possibile fissare gli elenchi provvisori degli stabilimenti che elaborano determinati prodotti di origine animale nella Repubblica ceca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni dagli stabilimenti della Repubblica ceca indicati in allegato a partire dalla data di entrata in vigore dei certificati della Comunità europea per il prodotto corrispondente.

2. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti indicati in allegato restano soggette alle disposizioni comunitarie applicabili per il settore veterinario.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua notifica agli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

(3) GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DELLA REPUBBLICA CECA AUTORIZZATI AD ESPORTARE VERSO LA CE

1. Stabilimenti per prodotti a base di carne (a norma delle direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE del Consiglio)

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Stabilimenti per le carni di coniglio (a norma delle direttive 92/118/CEE e 91/495/CEE del Consiglio)

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Stabilimenti per le carni di piccione (a norma delle direttive 92/118/CEE e 91/495/CEE)

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Stabilimenti per l'esportazione di selvaggina di artiodattili, cinghiali, lepri e fagiani (a norma della direttiva 92/45/CEE del Consiglio)

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Stabilimenti per l'esportazione di lumache e pesci (a norma delle direttive 92/118/CEE e 91/493/CEE del Consiglio)

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Stabilimenti per prodotti lattieri (a norma della direttiva 92/46/CEE del Consiglio)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Stabilimenti per prodotti lattieri (a norma delle direttive 92/118/CEE e 92/46/CEE)

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Stabilimenti per l'esportazione di uova e di prodotti a base di uova (a norma delle direttive 92/118/CEE e 89/437/CEE del Consiglio)

>SPAZIO PER TABELLA>

9. Per gli elenchi degli stabilimenti per le carni di pollame e per le carni fresche di suini, bovini, caprini, ovini e solipedi vedi rispettivamente le decisioni 97/4/CE della Commissione e 93/546/CEE.