Regolamento (CEE) n. 2295/86 del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 24/07/1986 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0145
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2295/86 DEL CONSIGLIO del 21 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, conformemente alle decisioni prese nella quarta sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è necessario emendare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82 (3) per tener conto del sistema riveduto di controllo per le piante elencate nelle appendici II e III e per gli animali elencati nell'appendice III della convenzione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 Gli esemplari cui si applica il presente regolamento sono i seguenti: a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice I della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi merce, se da un documento giutificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie; b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati II e III della convenzione; qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie, a meno che tali parti o prodotti siano esplicitamente esclusi dalle disposizioni della convenzione in base ad un'indicazione in tal senso contenuta nell'interpretazione delle appendici II e III della convenzione. »; 2) il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: « 2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli esemplari di cui all'articolo 2, lettera b), non contemplati dal paragrafo 1 se questi sono stati introdotti in violazione dell'articolo 5. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE (1) GU n. C 272 dell'11. 10. 1983, pag. 7. (2) GU n. C 332 del 28. 11. 1983, pag. 279. (3) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.