|
8.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 362/186 |
P9_TA(2020)0161
Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato
Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2683(RSO))
(2021/C 362/41)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Conferenza dei presidenti, |
|
— |
visto il trattato sull'Unione europea (TUE), |
|
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 e 52, |
|
— |
visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 16 e 17, e il protocollo addizionale della suddetta Convenzione, in particolare l'articolo 3, |
|
— |
visto l'articolo 207 del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che i lavori della commissione speciale costituita con la presente decisione dovrebbero sfociare nell'elaborazione di un approccio comune, globale e a lungo termine inteso a far fronte alle prove di ingerenze straniere nelle istituzioni e nei processi democratici dell'UE e dei suoi Stati membri, non solo nel periodo che precede tutte le principali elezioni nazionali ed europee, ma in maniera continua in tutta l'UE, sotto molteplici forme, tra cui campagne di disinformazione sui media tradizionali e sui social media volte a plasmare l'opinione pubblica, attacchi informatici mirati a infrastrutture critiche, sostegno finanziario diretto e indiretto o coercizione economica nei confronti di soggetti politici e atti di sovversione nei confronti della società civile; |
|
B. |
considerando che tutti i casi noti di ingerenze straniere nei processi democratici e nelle istituzioni democratiche denotano una tendenza che si è ripresentata in maniera sistematica negli ultimi anni; |
|
C. |
considerando che i tentativi da parte di attori statali di paesi terzi e di attori non statali di interferire nel funzionamento della democrazia nell'UE e nei suoi Stati membri, nonché di esercitare pressioni sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE mediante ingerenze malevole fanno parte di una tendenza più ampia osservata nelle democrazie di tutto il mondo; |
|
D. |
considerando che le ingerenze straniere sono usate in combinazione con pressioni economiche e militari per danneggiare l'unità europea; |
|
1. |
decide di costituire una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, con le seguenti attribuzioni:
|
|
2. |
sottolinea che la raccomandazione della commissione speciale sarà tenuta in considerazione dalle commissioni permanenti competenti nella loro attività; |
|
3. |
decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale non saranno influenzati o duplicati e rimangono pertanto invariati; |
|
4. |
decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse; |
|
5. |
decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici; |
|
6. |
decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati conformemente alla procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della commissione speciale; |
|
7. |
decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri; |
|
8. |
decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 12 mesi, e avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione; |
|
9. |
decide che la commissione speciale può presentare al Parlamento una relazione intermedia e che presenterà una relazione finale in cui figureranno conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare, fatte salve le competenze delle commissioni permanenti di cui all'allegato VI del suo regolamento. |
(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).