4.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/194 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel suo parere del 12 luglio 2016 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana e l'ambiente. L'additivo dovrebbe tuttavia essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   The EFSA Journal 2016; 14(9):4556.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Formula chimica, descrizione, metodi di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizza-zione

UFC di additivo/kg di materiale fresco

Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Composizione dell'additivo:

Preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Lactobacillus diolivorans DSM 32074.

Metodo di analisi  (1):

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787).

Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

—

—

—

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

24 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx