<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-940/19</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62019CC0940</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:765">EU:C:2020:765</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>9</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>9</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusioni dell’avv. gen. Hogan – Causa C‑940/19</HT></P><P><HT TYPE="SC">Les Chirurgiens-Dentistes de France e a.</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Gerard Hogan</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20201001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 2020</DATE><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: l’inglese.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C‑940/19</HT></P><P>Les Chirurgiens-Dentistes de France,</P><P>Confédération des Syndicats médicaux français,</P><P>Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France,</P><P>Syndicat des Biologistes,</P><P>Syndicat des Médecins libéraux,</P><P>Union dentaire,</P><P>Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes,</P><P>Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes,</P><P>Conseil national de l’Ordre des Infirmiers</P><P>contro</P><P>Ministre des Solidarités et de la Santé,</P><P>Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,</P><P>Premier ministre</P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Riconoscimento delle qualifiche professionali</KEYWORD><KEYWORD>Direttiva 2005/36/CE</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 4 septies, paragrafo 6</KEYWORD><KEYWORD>Normativa nazionale che istituisce un accesso parziale a talune professioni sanitarie</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20050907">7 settembre 2005</DATE>, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="255" PAGE.FIRST="22" DATE.PUB="2005">GU 2005, L 255, pag. 22</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20131120">20 novembre 2013</DATE>, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>regolamento IMI<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>)<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="354" PAGE.FIRST="132" DATE.PUB="2013">GU 2013, L 354, pag. 132</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>. Tale disposizione consente per la prima volta l’accesso parziale a un’attività professionale nell’ambito di un sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="2"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Se è vero che il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali è generalmente accettato come una delle grandi conquiste del mercato interno, è anche giusto osservare come esso non sia stato privo di difficoltà. Una questione emersa, come l’esperienza ha dimostrato, è che all’interno di ogni Stato membro possono esistere diverse sottocategorie e specialità all’interno di varie professioni. In molti casi questi particolari professionisti potrebbero non avere le qualifiche necessarie per poter ottenere il riconoscimento per l’intero ambito di attività di una professione in un altro Stato membro.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>È per affrontare questo particolare problema che, come ora vedremo, il legislatore dell’Unione ha introdotto la nozione di accesso parziale per gestire queste sottocategorie e specialità. Poiché la presente causa riguarda l’odontoiatria, gli igienisti dentali rappresentano un caso esemplificativo al riguardo. Un igienista dentale qualificato che desideri esercitare in un altro Stato membro potrebbe scoprire di non essere autorizzato a farlo se non è qualificato anche come odontoiatra. Nella direttiva più recente sul riconoscimento delle qualifiche professionali la disposizione riguardante l’accesso parziale intende affrontare questo problema.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla Confédération nationale des Syndicats dentaires (confederazione nazionale dei sindacati dei dentisti), divenuta ora Les Chirurgiens-Dentistes de France (Gli odontoiatri di Francia), e da altre organizzazioni che rappresentano i professionisti del settore sanitario. I convenuti in tale procedimento sono il Ministre des Solidarités et de la Santé (Ministro della solidarietà e della sanità, Francia), il Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Ministro dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione, Francia) e il Premier Ministre (Primo Ministro, Francia). Le parti ricorrenti sostengono, in sostanza, che il governo francese ha agito illegittimamente nell’adozione di diversi atti normativi volti a trasporre le disposizioni della direttiva 2013/55 nel diritto interno francese.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto dell’Unione</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Direttiva 2013/55</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>Il considerando 7 della direttiva 2013/55 così recita:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/>La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine. Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale, quali definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e suscettibili di ulteriori evoluzioni, uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale. Questo può essere il caso delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti. La concessione dell’accesso parziale dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto delle parti sociali di organizzarsi<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>.</P></CONSID></QUOT.S></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="3"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Direttiva 2005/36</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>L’articolo 1 della direttiva 2005/36, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>Oggetto<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>, è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/>La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/>Stato membro ospitante<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="201D" ID="QE0005"/>), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/>Stati membri d’origine<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="201D" ID="QE0006"/>) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.</ALINEA><ALINEA>La presente direttiva definisce altresì le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’articolo 4 della direttiva 2005/36, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/>Effetti del riconoscimento<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>, dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="004.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="004.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Ai fini della presente direttiva, la professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono comparabili.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="004.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>In deroga al paragrafo 1, l’accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all’articolo 4 septies<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, aggiunto con la direttiva 2013/55 e intitolato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/>Accesso parziale<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="004.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>L’autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l’accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un’attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d’origine l’attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>le differenze tra l’attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d’origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l’applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all’intera professione regolamentata in detto Stato;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>l’attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>Ai fini della lettera c), l’autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l’attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d’origine.</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="004.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>L’accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l’obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="4"?><PARAG IDENTIFIER="004.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Le domande ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="004.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="004.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all’articolo 52, paragrafo 1, l’attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d’origine una volta accordato l’accesso parziale. Lo Stato membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro. I professionisti che beneficiano dell’accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle proprie attività professionali.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="004.006"><NO.PARAG>6.</NO.PARAG><ALINEA>Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>Conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>Principio di riconoscimento automatico<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.</ALINEA><ALINEA>(...)<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto francese</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>L’ordonnance du <DATE ISO="20170119">19 janvier 2017</DATE> relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (ordinanza 2017 sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario) è stata adottata al fine di recepire la direttiva 2013/55 nel diritto francese. Essa ha introdotto gli articoli da L. 4002‑3 a L. 4002‑6 nel code de la santé publique (codice della salute pubblica).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’articolo L. 4002-3 del codice della salute pubblica offre la possibilità di un accesso parziale a tutte le professioni sanitarie disciplinate dalla parte IV del medesimo codice, ivi comprese, di conseguenza, le professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>Il Décret du <DATE ISO="20171102">2 novembre 2017</DATE> relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (decreto n. 2017‑1520 del <DATE ISO="20171102">2 novembre 2017</DATE>, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario) è stato emanato per l’applicazione, in particolare, dell’articolo L. 4002‑3 del codice della salute pubblica. Le ordinanze del Ministre des Solidarités et de la Santé (Ministro della solidarietà e della salute) del <DATE ISO="20171204">4</DATE> e <DATE ISO="20171208">8 dicembre 2017</DATE> sono state emanate per dare attuazione al decreto n. 2017‑1520 del <DATE ISO="20171102">2 novembre 2017</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="5"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Fatti del procedimento principale</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>Les Chirurgiens-Dentistes de France (Gli odontoiatri di Francia) e le altre organizzazioni sopra menzionate hanno proposto, con diversi ricorsi, un’azione per eccesso di potere dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) chiedendo, a seconda dei casi, l’annullamento, totale o parziale, del decreto n. 2017‑1520 del <DATE ISO="20171102">2 novembre 2017</DATE>, e/o l’annullamento del decreto del Ministre des Solidarités et de la Santé (Ministro della solidarietà e della salute) del <DATE ISO="20171204">4 dicembre 2017</DATE>, e/o l’annullamento del decreto del medesimo ministro dell’<DATE ISO="20171208">8 dicembre 2017</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti hanno sostenuto, tra l’altro, che le citate disposizioni giuridiche nazionali includono illegittimamente nell’ambito dell’accesso parziale le professioni di cui al capo III del titolo III della direttiva 2005/36, vale a dire le professioni che beneficiano del meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Poiché queste diverse disposizioni si basano sull’ordinanza che recepisce la direttiva 2013/55 nell’ordinamento giuridico francese, il giudice nazionale ha ritenuto che la questione se il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 – aggiunto dalla direttiva 2013/55 – osti a che uno Stato membro preveda la possibilità dell’accesso parziale a una di tali professioni fosse quindi determinante per la soluzione della controversia.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>In tali circostanze, con decisione del <DATE ISO="20191219">19 dicembre 2019</DATE>, pervenuta in cancelleria il <DATE ISO="20191230">30 dicembre 2019</DATE>, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/>Se il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della [direttiva 2005/36] del <DATE ISO="20050907">7 settembre 2005</DATE> escluda che uno Stato membro introduca la possibilità di un accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Osservazioni scritte sono state presentate da Les Chirurgiens-Dentistes de France, dal Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, dal Conseil national de l’Ordre des Infirmiers, dai governi francese, ceco e austriaco, nonché dalla Commissione europea.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte ha ritenuto di essere sufficientemente edotta per statuire senza udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Seguendo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060119">19 gennaio 2006</DATE>, <NAME.CASE>Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑330/03</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:45">EU:C:2006:45</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e, nel settore sanitario, la sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130627">27 giugno 2013</DATE>, <NAME.CASE>Nasiopoulos</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑575/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:430">EU:C:2013:430</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), il legislatore dell’Unione ha introdotto nella direttiva 2005/36 la nozione di <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/>accesso parziale<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/> a un’attività professionale. Pertanto, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve ora, caso per caso e se sono soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, concedere un accesso parziale a un’attività professionale sul suo territorio.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Tuttavia, il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 stabilisce che l’articolo 4 septies <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/>non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Con la sua questione, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) chiede precisamente se il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 escluda un accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Alla luce della formulazione delle disposizioni della direttiva in questione, del suo sistema e del suo schema complessivo, nonché degli obiettivi da essa perseguiti, ritengo che la Corte debba rispondere a tale questione in senso negativo. Tale conclusione si basa sui seguenti motivi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione del paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, occorre rilevare che, contrariamente ad altre disposizioni di tale direttiva, il legislatore ha utilizzato il termine <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/>professionisti<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/> invece di <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/>professioni<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>V., a titolo di confronto, l’articolo 6, lettera a), l’articolo 7, paragrafo 4, o l’articolo 10 della direttiva 2005/36.</P></NOTE>. Tale scelta di termini sembra senz’altro deliberata. Mentre la proposta della Commissione non conteneva una disposizione come l’attuale paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, il Parlamento europeo ha proposto un emendamento per escludere dall’accesso parziale <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/>determinate professioni<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/> nel loro complesso e non caso per caso<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>V. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM/2011/0883 definitivo) e l’emendamento 34 nel progetto di relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del <DATE ISO="20120716">16 luglio 2012</DATE> sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno [2011/0435 (COD)].</P></NOTE>. Tuttavia, il termine <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/>professionisti<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/> è stato preferito una volta raggiunto un accordo tra le istituzioni coinvolte nel processo legislativo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Non essendovi nella direttiva 2005/36 alcuna definizione della nozione di <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/>professionisti<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>, la determinazione del significato e della portata di tale nozione deve essere stabilita, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto nel quale esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180612">12 giugno 2018</DATE>, <NAME.CASE>Louboutin e Christian Louboutin</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑163/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:423">EU:C:2018:423</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>In tali circostanze, la scelta dei termini utilizzati nel paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 tende a limitare la portata della deroga prevista da tale disposizione ai professionisti – vale a dire alle persone che esercitano una delle professioni di cui ai capi II, III e III bis del titolo III della direttiva 2005/36 e che, in quanto tali, beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali secondo le condizioni previste dalla direttiva – e non alla professione considerata nel suo insieme.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>In secondo luogo, un’analisi dell’economia dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 conferma tale interpretazione, poiché una siffatta analisi contestuale, o approccio sistematico, implica che i paragrafi che compongono un articolo formano un insieme, le cui disposizioni non possono essere analizzate isolatamente<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150903">3 settembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Sodiaal International</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑383/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:541">EU:C:2015:541</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>In tale contesto, è fuor di dubbio che il primo paragrafo dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 stabilisce il principio dell’accesso parziale alle attività professionali e fissa le condizioni alle quali tale accesso parziale è autorizzato, mentre il secondo paragrafo prevede la possibilità di negare l’accesso parziale per motivi imperativi di interesse generale. Il terzo e il quarto paragrafo illustrano poi la procedura secondo la quale le domande devono essere esaminate e il quinto paragrafo specifica con quale titolo deve essere esercitata l’attività professionale e quali informazioni devono essere fornite al destinatario del servizio. Il sesto e ultimo paragrafo precisa poi che dette disposizioni dell’articolo 4 septies non sono applicabili ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis. Da questa struttura<?PAGE NO="7"?> si evince quindi chiaramente che l’ultimo paragrafo costituisce un’eccezione al principio enunciato nel primo paragrafo e inquadrato nei paragrafi successivi. In quanto deroga al principio dell’accesso parziale, il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 deve quindi essere interpretato restrittivamente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>In terzo luogo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 e, più in generale, da tale direttiva, conduce alla stessa interpretazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda lo scopo della direttiva 2005/36, come già stabilito dalla Corte, esso consiste nel consentire al titolare di una qualifica professionale che gli apre l’accesso a una professione regolamentata nel suo Stato membro d’origine di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d’origine<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150416">16 aprile 2015</DATE>, <NAME.CASE>Angererer</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑477/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:239">EU:C:2015:239</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Con riferimento all’obiettivo dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, si può aggiungere, in primo luogo, che la direttiva che ha introdotto tale disposizione – ossia la direttiva 2013/55 – è stata adottata sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, emerge dal testo di detta disposizione che le direttive adottate su tale base mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli stabilendo norme e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di tali diplomi, certificati e altri titoli<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060119">19 gennaio 2006</DATE>, <NAME.CASE>Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑330/03</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:45">EU:C:2006:45</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. In secondo luogo, il considerando 7 della direttiva 2013/55 conferma che l’autorizzazione all’accesso parziale – per le professioni per le quali le differenze tra ambiti di attività nello Stato membro d’origine del professionista e nello Stato membro ospitante sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le sue lacune – rientra chiaramente in questo obiettivo di riconoscimento reciproco agevolato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>In tale contesto, sono del parere che l’armonizzazione delle qualifiche professionali necessarie per il riconoscimento automatico delle professioni il cui ambito di attività è chiaramente definito dalla direttiva – come i dentisti<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 e ai fini di quest’ultima, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/>le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all’allegato V, punto 5.3.2<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>.</P></NOTE>– non significa che alcuni Stati membri non accettino l’esercizio parallelo e autonomo di alcune delle attività che rientrano nella definizione di <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/>professione armonizzata<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Un valido esempio al riguardo è la situazione degli igienisti dentali belgi citata dalla Commissione.</P></NOTE>. Tuttavia, sarebbe contrario agli obiettivi summenzionati impedire a tali professionisti di esercitare in un altro Stato membro con il solo pretesto che tale attività è una di quelle che rientrano in un’altra professione con un ambito di attività più ampio.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>Pertanto, a mio parere, l’introduzione dell’accesso parziale nella direttiva 2005/36 rende inapplicabile la giurisprudenza basata sulle direttive precedenti che non prevedevano la creazione di una categoria di professionisti non corrispondente ad alcuna delle categorie previste dalle direttive applicabili all’epoca<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>V. ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20031017">17 ottobre 2003</DATE>, <NAME.CASE>Vogel</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑35/02</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:570">EU:C:2003:570</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Contrariamente a quanto sostenuto in un modo o nell’altro dai ricorrenti nel procedimento principale, non vedo come il fatto di autorizzare un accesso parziale per le attività comprese nelle professioni che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali ai sensi del titolo III, capi II, III e III bis, della direttiva 2005/36 sia contrario all’armonizzazione voluta dal legislatore. Tale armonizzazione non impedisce che dette professioni possano consistere in attività diverse, eventualmente separabili, da un punto di vista oggettivo, dalle attività coperte dalla <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/>professione armonizzata<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/> e che possano, in quanto tali, essere esercitate in modo autonomo.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Per contro, una persona – il <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/>professionista<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/> nell’accezione del paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 – in possesso di tutte le qualifiche richieste per esercitare una delle professioni oggetto del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali deve necessariamente essere ammessa all’esercizio di tutte le attività contemplate dalla professione in questione. In questo modo viene preservata l’efficacia – l’effetto utile – della direttiva 2005/36 e, a mio modo di vedere, il divieto di accesso parziale di cui al paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>Sebbene la direttiva 2005/36 tratti come un insieme ciascuna delle professioni le cui qualifiche sono armonizzate, essa riconosce tuttavia la realtà dell’esistenza, in molti Stati membri, di attività professionali distinte che ricadono sotto la rubrica di una medesima professione. Queste attività professionali possono, naturalmente, comportare una corrispondente istruzione e formazione. Invero, la direttiva 2005/36 non osta al fatto che, ad esempio, una formazione specializzata che non abbia la stessa denominazione di quelle elencate all’allegato V di detta direttiva sia aperta tanto a coloro che hanno portato a termine soltanto una formazione di medico di base, quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell’ambito della formazione di dentista di base<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130919">19 settembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Conseil national de l’ordre des médecins</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑492/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:576">EU:C:2013:576</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0039">39</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, anche se, in tal caso, una formazione specializzata di tal genere non può condurre al rilascio del titolo di medico con formazione di base o del titolo di dentista con formazione di base<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130919">19 settembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Conseil national de l’ordre des médecins</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑492/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:576">EU:C:2013:576</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>In tali circostanze, sono del parere che, come per le altre professioni citate dalla Corte nelle sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060119">19 gennaio 2006</DATE>, <NAME.CASE>Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑330/03</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:45">EU:C:2006:45</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130627">27 giugno 2013</DATE>, <NAME.CASE>Nasiopoulos</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑575/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:430">EU:C:2013:430</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), qualora l’attività di cui trattasi sia oggettivamente separabile dall’insieme delle attività di una delle professioni coperte dal meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III di tale direttiva, l’effetto dissuasivo derivante dall’esclusione di ogni possibilità di accesso parziale sarebbe troppo rilevante perché sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi o da quanto richiesto per tutelare la salute<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>V., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060119">19 gennaio 2006</DATE>, <NAME.CASE>Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑330/03</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:45">EU:C:2006:45</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130627">27 giugno 2013</DATE>, <NAME.CASE>Nasiopoulos</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑575/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:430">EU:C:2013:430</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>In un simile caso, detti legittimi obiettivi possono essere raggiunti attraverso mezzi meno vincolanti, come l’obbligo di utilizzare il titolo professionale originario o il titolo di studio sia nella lingua in cui è stato ottenuto e nella forma originale che nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060119">19 gennaio 2006</DATE>, <NAME.CASE>Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑330/03</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:45">EU:C:2006:45</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Tale salvaguardia è ora espressamente prevista dall’articolo 4 septies, paragrafo 5, della direttiva 2005/36. Il paragrafo 5 dell’articolo 4 septies aggiunge inoltre che i professionisti che beneficiano dell’accesso parziale devono indicare chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle proprie attività professionali. Inoltre, va ricordato che l’accesso parziale può essere concesso solo caso per caso e che gli Stati membri possono, in ogni caso, rifiutare l’accesso parziale per motivi imperativi di interesse generale, come la salute pubblica, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 non osta a che uno Stato membro preveda l’accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="9"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VI.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusioni</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Conformemente, alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) come segue:</TXT><P>Il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20050907">7 settembre 2005</DATE>, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20131120">20 novembre 2013</DATE>, non osta a che uno Stato membro preveda l’accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva.</P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>