52005PC0336

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al comitato di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla revisione dell’attuale struttura dei sottocomitati /* COM/2005/0336 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.7.2005

COM(2005) 336 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al comitato di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla revisione dell’attuale struttura dei sottocomitati

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nelle sue conclusioni relative alla politica europea di vicinato (PEV) del 14 giugno 2004, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne “ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione di ricorrere agli organi istituiti nel quadro degli accordi di associazione e degli accordi di partenariato e di cooperazione (APC) per garantire l’avanzamento e la sorveglianza dei piani di azione [e ...] ha ritenuto che le strutture previste nell’ambito degli accordi pertinenti andrebbero, ove del caso, riesaminate in modo da garantire che tutte le priorità definite nel quadro della PEV vengano prese adeguatamente in considerazione”.

2. Il 21 febbraio 2005, il consiglio di cooperazione UE-Ucraina ha adottato una raccomandazione relativa all’attuazione del piano d’azione “UE-Ucraina”. Come indicato nella raccomandazione, il piano d’azione delinea misure concrete volte a permettere alle Parti l’assolvimento degli obblighi definiti nell’accordo di partenariato e cooperazione del 1998 tra le Comunità europee e il loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, e offre un quadro più ampio per l’ulteriore rafforzamento delle relazioni tra l’UE e l’Ucraina, che includa un grado elevato di integrazione economica e un approfondimento della cooperazione politica.

3. La proposta di revisione della struttura dei sottocomitati APC consentirà all’Ucraina e all’UE di dibattere in modo esauriente su tutti i settori oggetto di relazioni bilaterali e di garantire efficacemente l’avanzamento e la sorveglianza dell’attuazione dei piani d’azione PEV, secondo quanto previsto dal piano.

4. La struttura riveduta offrirà inoltre condizioni ottimali per l’effettiva partecipazione di tutti i servizi responsabili della Commissione.

5. Si allega il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al comitato di cooperazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 26 gennaio 1998 relativa alla conclusione del suddetto APC.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al comitato di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla revisione dell’attuale struttura dei sottocomitati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

6. Il 14 giugno 2004, il Consiglio “ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione di ricorrere agli organi istituiti nel quadro degli accordi di associazione e degli APC per garantire l’avanzamento e la sorveglianza dei piani di azione [e ...] ha ritenuto che le strutture previste nell’ambito degli accordi pertinenti andrebbero, ove del caso, riesaminate in modo da garantire che tutte le priorità definite nel quadro della PEV vengano prese adeguatamente in considerazione”.

7. Il 21 febbraio 2005, il consiglio di cooperazione UE-Ucraina ha adottato una raccomandazione relativa all’attuazione del piano d’azione UE/Ucraina.

8. A norma dell’articolo 87 del suddetto APC, il consiglio di cooperazione è assistito nell’esercizio delle sue funzioni da un comitato di cooperazione.

9. Il 9 giugno 1998, il consiglio di cooperazione UE-Ucraina ha adottato il regolamento interno del comitato di cooperazione, delegando a quest’ultimo le competenze per l’istituzione e la futura costituzione di sottocomitati,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al comitato di cooperazione istituito dall’articolo 87 dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla ristrutturazione dei sottocomitati APC, viene stabilita conformemente all’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO 1

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in particolare l’articolo 87,

considerando quanto segue:

(1) il 21 febbraio 2005, il consiglio di cooperazione UE-Ucraina ha adottato una raccomandazione relativa all’attuazione del piano d’azione UE/Ucraina.

(2) Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento interno del comitato di cooperazione, il consiglio di cooperazione ha delegato al comitato di cooperazione le competenze per istituire sottocomitati e definirne il mandato,

DECIDE:

Articolo unico

È adottata la struttura riveduta dei sottocomitati APC, di cui una copia figura in allegato.

Fatto [mediante procedura scritta],

Per il comitato di cooperazione UE-Ucraina Per l’Ucraina

Per la Comunità europea

ALLEGATO 2 Struttura riveduta dei sottocomitati UE-Ucraina

Sottocomitati | Questioni di loro competenza (elenco non esaustivo)[1] | Articoli pertinenti dell’APC | Piano d’azione della PEV (obiettivi) |

Sottocomitato 1: Commercio e investimenti | Tutte le questioni relative all’OMC e/o essenzialmente legate al commercio e agli investimenti, in particolare: scambio di servizi; ostacoli tecnici al commercio (TBT), investimenti, stabilimento, facilitazione degli scambi, diritti di proprietà intellettuale (DPI) e appalti pubblici (legati al commercio); zona di libero scambio; antidumping e misure di salvaguardia; questioni settoriali specifiche legate al commercio; agricoltura, pesca, questioni sanitarie e fitosanitarie, assistenza tecnica legata a questi settori. | 10-23, 37-38, 39, 41-47, 49, 50, 55, allegato IV, 4, 30, 32-36, 54, 57, 22, 60 | 18, 2.3 (Commercio, mercati e riforma normativa), 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |

Sottocomitato 2: Affari economici e sociali, finanza e statistiche | Questioni macroeconomiche, politica sociale e dell’occupazione, mercati finanziari, statistiche, riforma strutturale, fiscalità, gestione delle finanze pubbliche (incluso l’audit e il controllo finanziario), servizi finanziari, assistenza tecnica legata a questi settori, principi generali per la fornitura di assistenza tecnica. | 24, 25, 52, 67, 69, 48, 71, 77 | 16, 19, 20, 21,22, 23, 34, 36, 37, 38, 43, 44 |

Sottocomitato 3: Politica delle imprese, concorrenza, cooperazione in materia di regolamentazione | Cooperazione in materia di regolamentazione nel settore dei beni industriali (norme, regolamenti tecnici, valutazione della conformità); dialogo sulle politiche industriali; PMI, concorrenza, appalti pubblici e DPI (aspetti normativi); diritto delle società, spazio, tutela dei consumatori e supervisione della cooperazione in materia di regolamentazione e ravvicinamento delle normative [2]. Assistenza tecnica legata a questi settori. | 49, 51, 53, 55, 56, 65, 73, 75 | 16, 17, 19, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41 42,45, 65 |

Sottocomitato 4 : Energia, trasporti, sicurezza nucleare e ambiente | Integrazione dei mercati dell’energia, infrastrutture energetiche, sicurezza nucleare, efficienza energetica, produzione di energia, trasporti, Galileo, sicurezza marittima. Questioni ambientali, strategia di sviluppo sostenibile, assistenza tecnica legata a questi settori. | 23, 31, 39, 40, 61, 62, 63, 64 | 24, , 46-57,60-62 |

Sottocomitato 5: Cooperazione doganale e transfrontaliera | Cooperazione doganale, cooperazione transfrontaliera (su questioni diverse da quelle trattate dal SC6), assistenza tecnica legata a questi settori. | 39, 76, Protocollo sulla cooperazione doganale | 15, 28-29,31 69,70 |

Sottocomitato 6: Giustizia, libertà e sicurezza | Lotta contro il crimine organizzato e transnazionale, cooperazione transfrontaliera in materia di giustizia, libertà e sicurezza, gestione delle frontiere, migrazione, asilo, riciclaggio del denaro, lotta contro la droga, prevenzione di attività illecite, riforma giudiziaria, lotta contro la corruzione, Stato di diritto, buon governo, assistenza tecnica legata a questi settori. | 27, 68, 79 | Aspetti pertinenti della sezione 2.1, in particolare gli obiettivi 2, 3, 12 e 15; 2.4 (piano d’azione JAI), 69 |

Sottocomitato 7: Scienza e tecnologia, R&S, istruzione, cultura e salute pubblica. Società dell’informazione e mass-media | Spazio, aspetti generali della navigazione satellitare, istruzione, partecipazione al 6° Programma quadro, TSI/società dell’informazione (aspetti legati alla ricerca), cultura, salute pubblica, liberalizzazione delle comunicazioni elettroniche, quadro regolatore, servizi on-line, politica dei mass-media, assistenza tecnica legata a questi settori. | 58, 59, 65, 66, 74, 80 | 58-59, 63-68, 71 |

[1] Un numero ridotto di questioni specifiche potrebbe rientrare nelle competenze di più sottocomitati. In tal caso, spetta al presidente e al segretariato, se del caso sotto la guida del comitato di cooperazione, garantire che il tema in questione venga trattato in maniera coerente nell'ambito dei vari organi APC, con il pragmatismo necessario a promuovere gli obiettivi dell'accordo.

[2] Tutti i sottocomitati devono continuare ad occuparsi del ravvicinamento delle normative nell'ambito delle loro competenze specifiche.