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10.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 712/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2010
che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto riguarda alcune possibilità di pesca e modifica il regolamento (CE) n. 754/2009
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in acque dove sono imposti limiti di cattura. |
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(2) |
Nel contesto dell’accordo di pesca con la Norvegia sono state messe a disposizione dell’Unione altre 521 tonnellate di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone CIEM I e II, nonché 150 tonnellate di merlano e 100 tonnellate di passera di mare nel Mare del Nord. Inoltre sono stati modificati gli accordi relativi alle licenze per le navi dell’UE che praticano la pesca dello sgombro nelle acque norvegesi. Tali misure dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione. |
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(3) |
Nella riunione annuale del 2009 l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha deciso di riaprire la pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M e la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN dopo aver fissato una moratoria per oltre dieci anni. È opportuno modificare le norme sulle catture accessorie stabilite nel regolamento (UE) n. 53/2010 per le due attività di pesca riaperte al fine di garantire la coerenza con le norme generali sulle catture accessorie applicabili nella zona di regolamentazione NAFO ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (2). |
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(4) |
Nel contesto dell’accordo di pesca con la Groenlandia, sono state modificate le condizioni per la pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi. Tali modifiche dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione. |
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(5) |
Nella riunione speciale tenutasi a Madrid dal 24 al 26 febbraio 2010 il comitato di applicazione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha ridotto il contingente di tonno rosso assegnato all’Unione europea. È pertanto necessario recepire queste nuove disposizioni nel diritto dell’Unione. |
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(6) |
Tenuto conto dell’articolo 5, paragrafi 5 e 8, e dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (3), è necessario stabilire il numero massimo e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso, il numero massimo di tonnare che possono essere autorizzate da ciascuno Stato membro, la capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno di ciascuno Stato membro e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti. |
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(7) |
Nello stabilire le possibilità di pesca e a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (4), il Consiglio può, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e della valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), escludere taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca stabilito da detto regolamento a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco effettuati dalle navi interessate, la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5 % delle catture totali per il gruppo di navi interessato e l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. La Germania ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord e nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm. L’Irlanda ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca dello scampo nel Mare d’Irlanda con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5). La Francia ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca di specie di acque profonde nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni superiori a 110 mm. Sulla base di tali informazioni, che hanno formato oggetto della valutazione dello CSTEP, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, effettuate da detti gruppi di navi non superano l’1,5 % del totale delle loro catture. Tenuto altresì conto delle misure di controllo e di monitoraggio che assicurano il monitoraggio ed il controllo delle attività di pesca di tali gruppi di navi e in considerazione del fatto che l’inclusione di tali gruppi di navi costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto all’impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i suddetti gruppi di navi dal regime dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, in modo da poter stabilire di conseguenza le limitazioni dello sforzo di pesca per gli Stati membri interessati. |
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(8) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008, nel 2009 gli Stati membri potevano modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo lo sforzo e la capacità di pesca tra le zone geografiche purché fossero soddisfatte determinate condizioni. Sulla base delle informazioni fornite dai Paesi Bassi sui trasferimenti di una parte dello sforzo e della capacità dal Mare del Nord al Mare d’Irlanda, è opportuno adeguare lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato a tale Stato membro che è fissato nell’allegato IIA, appendice 1, del regolamento (UE) n. 53/2010. |
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(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 53/2010 e il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (6). |
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(10) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabilite per un periodo di un anno a decorrere dal 1o febbraio 2010. Per seguire il regime di comunicazione annuale sulle possibilità di pesca, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle assegnazioni dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2010 e le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dal 1o febbraio 2010. Tale applicazione retroattiva lascerebbe impregiudicato il principio della certezza del diritto poiché le possibilità di pesca da ridurre non sono ancora state esaurite, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010
Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue:
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1) |
l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso 1. Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell’allegato IV. 2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell’allegato IV. 3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell’allegato IV. 4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell’allegato IV. 5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell’allegato IV. 6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell’allegato IV.»; |
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2) |
l’allegato IA è così modificato:
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3) |
l’allegato Ib è modificato come segue:
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4) |
l’allegato IC è così modificato:
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5) |
nell’allegato ID la voce relativa al tonno rosso nella zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo è sostituita dalla seguente:
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6) |
l’appendice 1 dell’allegato IIA è modificata come segue:
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7) |
l’allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi
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8) |
l’allegato IV è così modificato:
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Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:
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«f) |
il gruppo di navi d’altura battenti bandiera tedesca, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Germania del 26 marzo 2010, integrata dalle lettere del 9 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord, nelle acque UE della zona CIEM IIa e nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm; |
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g) |
il gruppo di navi battenti bandiera irlandese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda dell’Irlanda del 26 marzo 2010, dedite alla pesca dello scampo nel Mare d’Irlanda nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009; |
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h) |
il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Francia del 24 marzo 2010, integrata dalle lettere del 25 e 29 marzo, dell’8 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca di specie di acque profonde nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni superiori a 110 mm.». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punti da 1 a 5 e 8, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
L’articolo 1, punto 6, e l’articolo 2 si applicano dal 1o febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.
(2) GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.
(3) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.
(4) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
(5) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
(6) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.
(7) L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 3 dell’appendice del presente allegato.
(8) Tranne un quantitativo stimato di 1 063 tonnellate di catture accessorie industriali.
(9) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
(10) Conformemente alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione presentata nell’ambito della riunione del Consiglio dei ministri della Pesca del 14-15 dicembre 2009 in relazione alla pesca nelle acque norvegesi, un quantitativo di 7 352 t, corrispondente al contingente inutilizzato per il 2009 nelle acque norvegesi della zona IV per questa specie, può essere prelevato in aggiunta a questo contingente nelle acque UE di questa zona soggetta a TAC.
(11) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
(12) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(13) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.
(14) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 39 054 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.
(15) Da pescare a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.
(16) Le navi devono avere un osservatore scientifico a bordo.
(17) Di cui 500 tonnellate assegnate alla Norvegia. Possono essere pescate solo a sud di 62° N nelle acque delle zone XIV e Va e a sud di 61° N nella zona NAFO 1.»
(18) La pesca diretta al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell’anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell’ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.
(19) Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 61 t in conformità degli accordi di condivisione per l’ex URSS e il quantitativo di 209 tonnellate assegnato alla Polonia, adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell’adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all’Unione europea.»
(20) La pesca diretta allo scorfano nella zona NAFO 3LN è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell’anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell’ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.
(21) Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 173 tonnellate, in conformità degli accordi di condivisione per l’ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell’adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all’Unione europea.»
(22) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(23) Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):
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Spagna |
367,23 |
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Francia |
165,69 |
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UE |
532,92 |
(24) Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):
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Francia |
45 (*1) |
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UE |
45 |
(*1) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a un limite massimo di 100 tonnellate, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.
(25) Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):
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Spagna |
50,52 |
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Francia |
49,84 |
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Italia |
39,34 |
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Cipro |
1,40 |
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Malta |
3,23 |
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UE |
144,34 |
(26) Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):
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Italia |
39,34 |
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UE |
39,34 » |
(27) Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in dette acque possono essere concesse soltanto a decorrere dal 26 gennaio 2010.
(28) Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in dette acque possono essere concesse soltanto a decorrere dal 4 giugno 2010.
(29) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer”.
(30) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.
(31) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer”.»;
(*2) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino)
(*3) 8 delle quali usate come palangari
(*4) Cessazione temporanea delle attività nel 2010
(*5) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino)