Rettifica del regolamento (CE) N. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari dell'Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del medesimo regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia ( GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1 )
Rettifica del regolamento (CE) N. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari dell'Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del medesimo regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia ( GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1 )
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