ISSN 1831-5380
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2.3. Articolato (articoli)

Caratteri generali

L’articolato rappresenta la parte normativa dell’atto; esso è strutturato in articoli, numerati consecutivamente. Se l’articolato non si presta a essere strutturato in più articoli, esso consta di un «articolo unico».

NB:
Quando l'atto contiene più di un articolo, gli articoli sono numerati consecutivamente dall'inizio alla fine (articolo 1, articolo 2, articolo 3 ecc.).

L'articolato può essere suddiviso in parti, titoli, capi e sezioni (cfr. punto 2.7).

Ogni articolo può essere strutturato in paragrafi (numerati con cifre arabe), commi (non numerati), punti, trattini, frasi (per le denominazioni delle diverse suddivisioni degli articoli, cfr. la struttura al punto 2, il punto 2.7 e le tabelle di sintesi).

I paragrafi e i commi possono presentare ulteriori suddivisioni:

suddivisioni contraddistinte da cifre (arabe e romane) e denominate «punti»,
suddivisioni contraddistinte da lettere e denominate «lettere»,
suddivisioni contraddistinte da trattini lunghi (lineati) e denominate «trattini».

Ultimo articolo (direttive e decisioni)

Nelle direttive e nelle decisioni, l’ultimo articolo contiene l’indicazione dell’eventuale destinatario. Le formule utilizzate variano a seconda del tipo di atto.

Direttive

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

o

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, conformemente ai trattati.
(Nei casi in cui la direttiva non sia applicabile a tutti gli Stati membri: Stati membri che non partecipano all’euro, cooperazioni rafforzate.)

o

Gli Stati membri [per esempio: aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1 …] sono destinatari della presente direttiva.

o

[Denominazione ufficiale (nome protocollare) dello Stato] è destinatario/a della presente direttiva.

Decisioni
Decisioni destinate a tutti gli Stati membri:
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Decisioni destinate ad alcuni Stati membri:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione, conformemente ai trattati.

o

[Denominazione ufficiale (nome protocollare) dello Stato] è destinatario/a della presente direttiva.

NB:
Nel caso di destinazioni a solo alcuni Stati membri, vengono utilizzate le denominazioni ufficiali seguendo l’ordine protocollare (cfr. punto 7.1.1):
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Romania sono destinatarie della presente decisione.
Decisioni indirizzate a privati:
[nome e indirizzo] è destinatario/a della presente decisione.
Indirizzi della Banca centrale europea:
Le banche centrali nazionali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Ultimo aggiornamento: 1.10.2023
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