ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.346.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 346

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
15 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/734/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio

1

Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

3

Protocollo relativo alla cooperazione culturale

2622

Per motivi tecnici, la versione stampata della presente Gazzetta ufficiale è pubblicata in due volumi

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio

(2012/734/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di associazione con l’America centrale a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. Le direttive di negoziato sono state modificate il 10 marzo 2010 per includere Panama nel processo di negoziato.

(2)

Tali negoziati si sono conclusi in occasione del vertice UE–America latina e Caraibi, che si è tenuto a Madrid nel maggio 2010, e l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra («accordo»), è stato siglato il 22 marzo 2011.

(3)

L’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo prevede l’applicazione a titolo provvisorio della parte IV dell’accordo relativa al commercio.

(4)

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione europea e applicarne la parte IV a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla conclusione dell’accordo.

(5)

L’accordo fa salvo il diritto degli investitori degli Stati membri di beneficiare di qualsiasi trattamento più favorevole previsto da eventuali accordi relativi ad investimenti nei quali sono parti uno Stato membro o una Repubblica firmataria dell’America centrale.

(6)

L’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.

(7)

Conformemente all’articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche all’elenco delle indicazioni geografiche raccomandate dal sottocomitato per la proprietà intellettuale al comitato di associazione al fine dell’approvazione da parte del Consiglio di associazione a norma dell’articolo 247 e dell’articolo 274, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo.

(8)

È opportuno stabilire le pertinenti procedure per la protezione delle indicazioni geografiche a norma dell’accordo.

(9)

A norma dell’articolo 356 dell’accordo, è opportuno chiarire che l’accordo non deve essere interpretato come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

(10)

Le disposizioni dell’accordo che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell’Unione europea, a meno che l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla parte America centrale che il Regno Unito o l’Irlanda sono vincolati in quanto parte dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(11)

Se il Regno Unito e/o l’Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell’Unione europea conformemente all’articolo 4 bis di detto protocollo (n. 21), l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda devono comunicare immediatamente alla parte America centrale qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione. In tale caso, essi devono restare vincolati dalle disposizioni dell’accordo a titolo individuale. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La parte IV dell’accordo è applicata su base provvisoria dall’Unione europea conformemente all’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo. L’articolo 271 non è applicato su base provvisoria.

Al fine di determinare la data di applicazione provvisoria il Consiglio stabilisce la data a decorrere dalla quale la notifica di cui all’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo deve essere inviata alle Repubbliche dell’America centrale. Tale notifica comprende il riferimento alla disposizione che non è applicata su base provvisoria.

La data a decorrere dalla quale la parte IV dell’accordo sarà applicata su base provvisoria è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 247 dell’accordo, le modifiche dell’accordo a seguito di decisioni del Consiglio di associazione, quali proposte dal sottocomitato per la proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche, sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. Ove le parti interessate non pervenissero a un accordo a seguito di obiezioni concernenti un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1).

Articolo 5

1.   Una denominazione protetta a norma dell’allegato XVIII dell’accordo (Indicazioni geografiche protette) può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea provvedono a far rispettare la protezione di cui all’articolo 246 dell’accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 6

La disposizione applicabile ai fini dell’adozione delle norme di attuazione necessarie per l’applicazione delle norme previste all’appendice 2A dell’allegato II (Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) e all’appendice 2 dell’allegato I (Soppressione dei dazi doganali) dell’accordo, è l’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

Articolo 7

L’accordo non si interpreta come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ACCORDO

che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati "Stati membri dell'Unione europea"

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COSTA RICA,

LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR,

LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA,

LA REPUBBLICA DI HONDURAS,

LA REPUBBLICA DI NICARAGUA,

LA REPUBBLICA DEL PANAMA, di seguito denominate "America centrale",

dall'altra,

TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici, culturali, politici, economici e sociali tra le parti e del desiderio di rafforzare i loro rapporti sulla base di principi e valori comuni a partire dai meccanismi che disciplinano attualmente tali rapporti, nonché del desiderio di consolidare, approfondire e diversificare i legami biregionali in settori di comune interesse in uno spirito di reciproco rispetto, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà e vantaggio reciproco;

CONSIDERANDO gli sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli ultimi due decenni – sviluppi che hanno consentito la promozione di obiettivi e interessi comuni, con l'ingresso in una nuova fase di relazioni più profonde, moderne e durature, così da istituire un'associazione biregionale in grado di rispondere alle attuali sfide interne e alla nuova realtà internazionale;

SOTTOLINEANDO l'importanza che le parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di cooperazione economica attualmente instaurati tra le parti nel quadro del dialogo di San José avviato nel 1984 e da allora ripetutamente rinnovato;

RICORDANDO le conclusioni del vertice di Vienna del 2006, tra cui gli impegni assunti dall'America centrale per quanto concerne l'approfondimento dell'integrazione economica regionale;

RICONOSCENDO i progressi conseguiti nel processo di integrazione economica centroamericana, come ad esempio la ratifica del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana e del Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios, nonché l'attuazione di un meccanismo giurisdizionale capace di garantire l'applicazione della legislazione economica regionale in tutta la regione dell'America centrale;

RIBADENDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

RICORDANDO il loro impegno a favore dei principi dello Stato di diritto e del buon governo;

FONDANDOSI sul principio della condivisione delle responsabilità e persuasi dell'importanza di prevenire l'uso delle droghe illecite e di ridurne gli effetti dannosi, anche sotto il profilo della lotta alla coltivazione, alla produzione, alla lavorazione e al traffico delle droghe e dei loro precursori nonché sotto il profilo della lotta al riciclaggio del denaro;

OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alle Repubbliche della parte AC che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda comunicano immediatamente alle Repubbliche della parte AC ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Quanto sopra si applica anche alla Danimarca, in conformità al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati;

SOTTOLINEANDO il loro impegno a collaborare per conseguire gli obiettivi dell'eliminazione della povertà, della creazione di posti di lavoro, di uno sviluppo equo e sostenibile che tenga conto anche di aspetti quali la vulnerabilità alle calamità naturali, la conservazione e la tutela dell'ambiente e la diversità biologica, e la graduale integrazione delle Repubbliche della parte AC nell'economia mondiale;

RIAFFERMANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") e negli accordi multilaterali allegati all'accordo OMC, nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

CONSIDERANDO il diverso livello di sviluppo economico e sociale tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE e il comune obiettivo di un rafforzamento del processo di sviluppo economico e sociale dell'America centrale;

DESIDEROSI di rafforzare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, attraverso un potenziamento e un miglioramento dell'attuale livello di accesso delle Repubbliche della parte AC al mercato dell'Unione europea, in modo da contribuire alla crescita economica dell'America centrale e a una riduzione delle asimmetrie tra le due regioni;

PERSUASI che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti che sono essenziali ai fini della realizzazione dello sviluppo economico e sociale, della modernizzazione e dell'innovazione tecnologica;

SOTTOLINEANDO l'esigenza di partire dai principi, dagli obiettivi e dai meccanismi che disciplinano i rapporti tra le due regioni, in particolare dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato nel 2003 ("accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003") e dall'accordo-quadro di cooperazione del 1993 firmato tra le stesse parti;

CONSAPEVOLI della necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile in entrambe le regioni attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la società civile e il settore privato, secondo i principi stabiliti nel consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel relativo piano di attuazione;

RIAFFERMANDO che gli Stati, nell'esercizio del potere sovrano di sfruttare le loro risorse naturali in base alle proprie politiche ambientali e di sviluppo, dovrebbero promuovere lo sviluppo sostenibile;

CONSAPEVOLI della necessità di sviluppare un ampio dialogo sulle migrazioni al fine di rafforzare la cooperazione biregionale sulle tematiche migratorie nel quadro delle parti del presente accordo dedicate al dialogo politico e alla cooperazione e garantire la promozione e la tutela efficaci dei diritti umani di tutti i migranti;

RICONOSCENDO che nessuna disposizione del presente accordo fa alcun riferimento alla posizione delle parti rispetto a negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, né va interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione;

SOTTOLINEANDO la volontà di cooperare nelle sedi internazionali su temi di reciproco interesse;

CONSIDERANDO il partenariato strategico sviluppato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel quadro del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002, al vertice di Guadalajara del 2004, al vertice di Vienna del 2006, al vertice di Lima del 2008 e al vertice di Madrid del 2010;

TENENDO CONTO della dichiarazione di Madrid del maggio 2010,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

TITOLO I

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1

Principi

1.   Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne e internazionali di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

2.   Le parti confermano il loro impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce un principio guida per l'attuazione del presente accordo, tenendo conto in particolare degli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti garantiscono un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.

3.   Le parti riaffermano la loro adesione ai principi del buon governo e dello Stato di diritto, il che comporta, in particolare, il primato del diritto, la separazione dei poteri, l'indipendenza del potere giudiziario, procedure decisionali chiare a livello delle autorità pubbliche, istituzioni trasparenti e responsabili, la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a livello locale, regionale e nazionale e l'attuazione di misure volte a prevenire e combattere la corruzione.

Articolo 2

Obiettivi

Le parti convengono che il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare e consolidare i rapporti tra le parti attraverso un'associazione fondata su tre parti fondamentali dell'accordo tra loro interdipendenti: il dialogo politico, la cooperazione e gli scambi commerciali, sulla base del rispetto reciproco, della reciprocità e dell'interesse comune. L'attuazione del presente accordo utilizza appieno le disposizioni e i meccanismi istituzionali concordati dalle parti;

b)

sviluppare un partenariato politico privilegiato fondato su valori, principi e obiettivi comuni, in particolare sul rispetto e sulla promozione della democrazia e dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, del buon governo e dello Stato di diritto, con l'impegno a promuovere e proteggere questi valori e questi principi su scala mondiale, in modo da contribuire al rafforzamento del multilateralismo;

c)

promuovere la cooperazione biregionale in tutti i settori di interesse comune con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo sociale ed economico più equo e sostenibile in entrambe le regioni;

d)

espandere e diversificare le relazioni commerciali biregionali delle parti conformemente all'accordo OMC e alle disposizioni e agli obiettivi specifici di cui alla parte IV del presente accordo in modo che ciò contribuisca a una maggiore crescita economica, al graduale miglioramento della qualità della vita in entrambe le regioni e a una migliore integrazione delle due regioni nell'economia mondiale;

e)

rafforzare e approfondire il progressivo processo di integrazione regionale nei settori di interesse comune per facilitare l'attuazione del presente accordo;

f)

rafforzare le relazioni di buon vicinato e i principi della risoluzione pacifica delle controversie;

g)

mantenere quantomeno, e preferibilmente innalzare, il livello di buon governo e delle norme sociali, ambientali e del lavoro raggiunto grazie all'attuazione efficace delle convenzioni internazionali cui le parti aderiscono al momento di entrata in vigore del presente accordo; e

h)

favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti, tenendo conto del trattamento speciale e differenziato in modo da ridurre le asimmetrie strutturali esistenti tra le due regioni.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Le parti si trattano da eguali. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da compromettere la sovranità di qualsivoglia Repubblica della parte AC.

TITOLO II

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 4

Consiglio di associazione

1.   È istituito un Consiglio di associazione che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti. Se del caso, e previo accordo di entrambe le parti, il Consiglio di associazione si riunisce a livello di capi di Stato o di governo. Per rafforzare il dialogo politico e renderlo più efficiente sono inoltre incoraggiati specifici incontri ad hoc a livello operativo.

2.   Il Consiglio di associazione esamina i problemi di rilievo che dovessero insorgere nell'ambito del presente accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.

3.   Il Consiglio di associazione esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle parti volte a migliorare le relazioni instaurate a norma del presente accordo.

Articolo 5

Composizione e regolamento interno

1.   Il Consiglio di associazione è composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta.

2.   Il Consiglio di associazione adotta il suo regolamento interno.

3.   I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

4.   Il Consiglio di associazione è presieduto, a turno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra, secondo quanto stabilito nel regolamento interno.

Articolo 6

Poteri decisionali

1.   Il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo per il conseguimento degli obiettivi del medesimo.

2.   Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle conformemente alle rispettive procedure giuridiche e norme interne.

3.   Il Consiglio di associazione può altresì formulare le opportune raccomandazioni.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. Nel caso delle Repubbliche della parte AC, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni avviene per consenso.

5.   La procedura istituita dal paragrafo 4 si applica a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.

Articolo 7

Comitato di associazione

1.   Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta.

2.   Il comitato di associazione è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.

3.   Il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del comitato di associazione.

4.   Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il Consiglio di associazione abbia ad esso delegato tali poteri. In tal caso il comitato di associazione adotta le decisioni alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 6.

5.   Il comitato di associazione si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente a Bruxelles e nell'America centrale, per un esame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono preventivamente concordati tra le parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna delle parti.

Articolo 8

Sottocomitati

1.   Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti dal presente accordo.

2.   Il comitato di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi sottocomitato aggiuntivo. Può decidere di modificare i compiti assegnati ai sottocomitati o disporne lo scioglimento.

3.   I sottocomitati si riuniscono, a livello appropriato, una volta l'anno o su richiesta di una delle parti o del comitato di associazione. Quando tenute di persona, le riunioni hanno luogo alternativamente a Bruxelles o in America centrale. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

4.   I sottocomitati sono presieduti, a turno e per un periodo di un anno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra.

5.   L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione.

6.   Il Consiglio di associazione adotta i regolamenti interni, che precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e le modalità del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel presente accordo.

7.   È istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni relative alla parte III del presente accordo. Il sottocomitato per la cooperazione svolge anche i seguenti compiti:

a)

si occupa, su incarico del comitato di associazione, di qualsiasi questione relativa alla cooperazione;

b)

segue l'attuazione generale della parte III del presente accordo;

c)

discute temi di cooperazione che possono influire sul funzionamento della parte III del presente accordo.

Articolo 9

Comitato parlamentare di associazione

1.   È istituito un comitato parlamentare di associazione, composto di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) e, nel caso delle Repubbliche della parte AC che non siano membri del PARLACEN, di rappresentanti designati dai loro rispettivi Congressi nazionali, dall'altra, che si riuniscono e si scambiano opinioni. Esso stabilisce autonomamente la frequenza delle proprie riunioni ed è presieduto alternativamente da una delle due parti.

2.   Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno.

3.   Il comitato parlamentare di associazione può chiedere le pertinenti informazioni in merito all'attuazione del presente accordo al Consiglio associazione, che fornisce le informazioni richieste.

4.   Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione.

5.   Il comitato parlamentare di associazione può presentare raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Articolo 10

Comitato consultivo misto

1.   È istituito un comitato consultivo misto quale organo consultivo del Consiglio di associazione. La sua attività consiste nel presentare al Consiglio di associazione i pareri di organizzazioni della società civile in merito all'attuazione del presente accordo, fatti salvi gli altri processi di cui all'articolo 11. Il comitato consultivo misto è altresì incaricato di contribuire alla promozione del dialogo e della cooperazione tra le organizzazioni della società civile dell'Unione europea e dell'America centrale.

2.   Il comitato consultivo misto è composto, su base paritetica, di rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo, da una parte, e di rappresentanti del Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) e del Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE), dall'altra.

3.   Il comitato consultivo misto adotta il suo regolamento interno.

Articolo 11

Società civile

1.   Le parti promuovono riunioni tra i rappresentanti delle società civili dell'Unione europea e dell'America centrale, ivi comprese la comunità accademica, le parti sociali ed economiche e le organizzazioni non governative.

2.   Le parti convocano riunioni periodiche con detti rappresentanti per informarli dell'attuazione del presente accordo e raccogliere i loro suggerimenti in merito.

PARTE II

DIALOGO POLITICO

Articolo 12

Obiettivi

Le parti convengono che gli obiettivi del dialogo politico tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE sono:

a)

l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato in particolare sul rispetto e sulla promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, dello Stato di diritto, del buon governo e dello sviluppo sostenibile;

b)

la difesa di valori, principi e obiettivi comuni attraverso la loro promozione a livello internazionale, soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite;

c)

il rafforzamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite quale fulcro del sistema multilaterale, in modo da consentire a tale organizzazione di affrontare efficacemente le sfide globali;

d)

l'intensificazione del dialogo politico per consentire un ampio scambio di opinioni, posizioni e informazioni nella prospettiva di iniziative congiunte a livello internazionale;

e)

la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, con l'obiettivo di coordinare le posizioni delle parti e assumere iniziative congiunte di reciproco interesse nelle pertinenti sedi internazionali.

Articolo 13

Settori

1.   Le parti convengono che sono oggetto del dialogo politico tutti i temi di reciproco interesse a livello regionale o internazionale.

2.   Il dialogo politico tra le parti crea le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune in ambiti quali: l'integrazione regionale, lo Stato di diritto, il buon governo, la democrazia, i diritti umani, la promozione e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, le pari opportunità e l'uguaglianza di genere, la struttura e l'orientamento della cooperazione internazionale, le migrazioni, la riduzione della povertà e la coesione sociale, le norme fondamentali del lavoro, la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, la sicurezza e la stabilità regionale (compresa la lotta contro l'insicurezza dei cittadini), la corruzione, la droga, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la lotta al terrorismo, la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti.

3.   Il dialogo di cui alla parte II riguarda anche le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, buon governo, norme fondamentali del lavoro e ambiente nel rispetto degli obblighi internazionali delle parti e tratta in particolare la questione di una loro efficace attuazione.

4.   Le parti possono in qualsiasi momento convenire di aggiungere altri temi quali settori di dialogo politico.

Articolo 14

Disarmo

1.   Le parti convengono di cooperare e contribuire al rafforzamento del regime multilaterale di disarmo convenzionale garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che ad esse incombono in virtù di trattati e accordi internazionali e di altri strumenti internazionali pertinenti nel settore del disarmo convenzionale.

2.   Le parti promuoveranno, in particolare, la piena attuazione e l'universalizzazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, nonché della convenzione su alcune armi convenzionali (CCW) e relativi protocolli.

3.   Le parti riconoscono inoltre che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la loro accumulazione eccessiva e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Esse convengono quindi di cooperare nella lotta al traffico illecito e all'accumulazione eccessiva di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, e concordano anche di collaborare per regolamentare il commercio legale di armi convenzionali.

4.   Le parti convengono pertanto di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, derivanti dai vigenti accordi internazionali e dalle risoluzioni applicabili del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro.

Articolo 15

Armi di distruzione di massa

1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce alla stabilità e alla sicurezza internazionali.

2.   Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e in virtù di altri obblighi internazionali in materia.

3.   Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

4.   Le parti decidono inoltre di cooperare e contribuire al conseguimento dell'obiettivo della non proliferazione:

a)

provvedendo, a seconda dei casi, a firmare, ratificare o aderire a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti e ad attuarli e rispettarli pienamente;

b)

adottando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

5.   Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi la loro cooperazione in questo settore.

Articolo 16

Lotta al terrorismo

1.   Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e convengono – nel rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti, delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e della loro rispettiva legislazione e regolamentazione, come pure della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 – di cooperare per la prevenzione e la repressione delle azioni terroristiche.

2.   Tale cooperazione avviene in particolare:

a)

nel quadro della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali, comprese tutte le risoluzioni pertinenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b)

mediante lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c)

mediante una collaborazione, anche sul piano tecnico e della formazione, in merito ai mezzi e ai metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e mediante lo scambio delle esperienze acquisite in materia di prevenzione del terrorismo e di protezione nella lotta al terrorismo;

d)

mediante lo scambio di opinioni in merito ai quadri legislativi e alle migliori pratiche, nonché mediante assistenza tecnica e amministrativa;

e)

mediante lo scambio di informazioni conformemente alla rispettiva legislazione;

f)

mediante l'assistenza tecnica e la formazione riguardanti i metodi di indagine, le tecnologie dell'informazione, l'elaborazione di protocolli di prevenzione, i sistemi di allerta e la risposta efficace alle minacce o alle azioni terroristiche; e

g)

mediante lo scambio di opinioni su modelli di prevenzione connessi ad altre attività illegali legate al terrorismo, quali tra l'altro il riciclaggio del denaro, il traffico di armi da fuoco, la falsificazione dei documenti di identità e la tratta degli esseri umani.

Articolo 17

Gravi crimini di portata internazionale

1.   Le parti ribadiscono la necessità di non lasciare impuniti i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, e di perseguirli adottando, a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.

2.   Le parti ritengono che l'istituzione e il funzionamento efficace della Corte penale internazionale costituiscano un'evoluzione positiva per la pace e la giustizia internazionali e che la Corte rappresenti uno strumento efficace di indagine e per l'esercizio dell'azione penale nei confronti degli autori dei più gravi crimini di portata internazionale, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, nei casi in cui i tribunali nazionali non abbiano la volontà o la capacità di agire, vista la complementarità della Corte penale internazionale rispetto alle giurisdizioni penali nazionali.

3.   Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'adesione universale allo statuto di Roma:

a)

mediante l'adozione di ulteriori iniziative volte a dare attuazione allo statuto di Roma e a ratificare e attuare gli strumenti correlati (quali l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale);

b)

mediante lo scambio, con i partner regionali, dell'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari alla ratifica e all'attuazione dello statuto di Roma;

c)

mediante l'adozione di misure volte a salvaguardare l'integrità dello statuto di Roma.

4.   Resta una decisione sovrana dei singoli Stati determinare il momento più opportuno per aderire allo statuto di Roma.

Articolo 18

Finanziamenti allo sviluppo

1.   Le parti decidono di sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere le politiche e le disposizioni regolamentari per il finanziamento dello sviluppo e a rafforzare la cooperazione, così da conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, quali gli obiettivi di sviluppo del millennio, e realizzare gli impegni enunciati nel consenso di Monterrey e assunti in altre sedi analoghe.

2.   Per questo, e con l'obiettivo di promuovere società più inclusive, le parti riconoscono la necessità di sviluppare nuovi e innovativi meccanismi finanziari.

Articolo 19

Migrazioni

1.   Le parti ribadiscono l'importanza da esse ascritta ad una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Esse, nel riconoscere che la povertà costituisce una delle cause di fondo delle migrazioni e al fine di consolidare la loro cooperazione, istituiscono un vasto dialogo su tutti i temi legati alle migrazioni, quali la migrazione irregolare, i flussi dei rifugiati, il traffico e la tratta degli esseri umani, e stabiliscono di integrare le problematiche migratorie, compresa quella della fuga dei cervelli, nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti, tenendo conto anche dei legami storici e culturali tra le due regioni.

2.   Le parti convengono di assicurare a tutti i migranti il godimento, la tutela e la promozione effettivi dei diritti umani e di garantire i principi di equità e trasparenza nel pari trattamento dei migranti. Sottolineano inoltre l'importanza della lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e altre forme di intolleranza.

Articolo 20

Ambiente

1.   Le parti promuovono il dialogo nell'ambito dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile mediante lo scambio di informazioni e la promozione di iniziative su questioni ambientali di portata locale e globale, prendendo atto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.

2.   Gli obiettivi del dialogo sono, tra l'altro, la lotta alla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, la conservazione della diversità biologica, la protezione e la gestione sostenibile delle foreste per ridurre, tra l'altro, le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, la protezione delle risorse idriche e marine, dei bacini e delle zone umide, la ricerca e lo sviluppo di combustibili alternativi e di tecnologie delle energie rinnovabili, e la riforma della governance ambientale per accrescerne l'efficienza.

Articolo 21

Sicurezza dei cittadini

Le parti dialogano sul tema della sicurezza dei cittadini, essenziale ai fini della promozione dello sviluppo umano, della democrazia, del buon governo e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Esse riconoscono che la sicurezza dei cittadini va oltre le frontiere nazionali e regionali e richiede quindi la promozione di un dialogo e di una cooperazione più ampi.

Articolo 22

Buon governo nel settore fiscale

Le parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi comuni, concordati a livello internazionale, del buon governo nel settore fiscale al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un adeguato quadro normativo.

Articolo 23

Fondo comune di credito economico-finanziario

1.   Le parti concordano in merito all'importanza di intensificare gli sforzi per ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo dell'America centrale, soprattutto delle sue zone e popolazioni più povere.

2.   Pertanto, le parti decidono di negoziare l'istituzione di un meccanismo economico e finanziario comune che comporti, tra l'altro, l'intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI), del fondo investimenti per l'America latina (LAIF) e l'assistenza tecnica della strategia di cooperazione regionale dell'America centrale. Questo meccanismo contribuisce alla riduzione della povertà, favorisce lo sviluppo e il benessere integrale dell'America centrale e dà impulso alla crescita socioeconomica e alla promozione di una relazione equilibrata tra le due regioni.

3.   Per questo è stato istituito un gruppo di lavoro biregionale, il cui mandato consiste nell'esaminare la creazione di questo meccanismo e le modalità del suo funzionamento.

PARTE III

COOPERAZIONE

Articolo 24

Obiettivi

1.   L'obiettivo generale della cooperazione è sostenere l'attuazione del presente accordo così da realizzare un partenariato efficace tra le due regioni facilitando l'accesso a risorse, meccanismi, strumenti e procedure.

2.   La priorità è accordata ai seguenti obiettivi che sono ulteriormente sviluppati nei titoli da I a IX della presente parte:

a)

rafforzare la pace e la sicurezza;

b)

contribuire a rafforzare le istituzioni democratiche, il buon governo e la piena applicazione dello Stato di diritto, la parità di genere, la non discriminazione sotto ogni forma, la diversità culturale, il pluralismo, la promozione e il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini;

c)

contribuire alla coesione sociale mediante la riduzione della povertà, delle diseguaglianze, dell'esclusione sociale e di ogni forma di discriminazione così da migliorare la qualità della vita dei popoli dell'America centrale e dell'Unione europea;

d)

promuovere la crescita economica così da favorire lo sviluppo sostenibile, ridurre gli squilibri tra le parti e all'interno delle parti e sviluppare sinergie tra le due regioni;

e)

approfondire il processo di integrazione regionale dell'America centrale mediante il rafforzamento della capacità di attuare il presente accordo e metterne a frutto i vantaggi, contribuendo in tal modo allo sviluppo economico, sociale e politico della regione dell'America centrale nel suo complesso;

f)

rafforzare le capacità di produzione e di gestione e migliorare la competitività, creando in tal modo opportunità commerciali e di investimento per tutti gli operatori economici e sociali delle due regioni.

3.   Le parti attuano politiche e misure volte al raggiungimento degli obiettivi sopraenunciati. Queste misure possono comprendere meccanismi finanziari innovativi con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio e di altri obiettivi concordati a livello internazionale, in linea con gli impegni stabiliti nel consenso di Monterrey e in successivi consessi.

Articolo 25

Principi

La cooperazione tra le parti è disciplinata dai seguenti principi:

a)

la cooperazione sostiene e integra gli sforzi che i paesi e le regioni associati compiono per attuare le priorità stabilite dalle loro politiche e strategie di sviluppo, fatte salve le attività condotte con la società civile;

b)

la cooperazione è il risultato di un dialogo tra i paesi e le regioni associati;

c)

le parti promuovono la partecipazione della società civile e delle autorità locali alle loro politiche di sviluppo e alla loro cooperazione;

d)

le attività di cooperazione sono istituite a livello sia nazionale sia regionale e hanno carattere tra loro complementare in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del presente accordo;

e)

la cooperazione tiene conto di problematiche trasversali, quali la democrazia e i diritti umani, il buon governo, i popoli indigeni, le questioni di genere, l'ambiente anche sotto il profilo delle calamità naturali, e l'integrazione regionale;

f)

le parti migliorano l'efficacia della loro cooperazione operando all'interno di contesti concordati. Promuovono l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori e l'adempimento degli obblighi reciproci connessi alla realizzazione delle attività di cooperazione;

g)

la cooperazione comprende l'assistenza tecnica e finanziaria quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo;

h)

le parti concordano in merito all'importanza di tener conto del loro diverso grado di sviluppo nella progettazione delle attività di cooperazione;

i)

le parti concordano in merito all'importanza di proseguire il sostegno alle politiche e strategie di riduzione della povertà nei paesi a reddito medio, in particolare in quelli a reddito medio-basso;

j)

la cooperazione nel quadro del presente accordo non incide sulla partecipazione delle Repubbliche della parte AC, in qualità di paesi in via di sviluppo, alle attività della parte UE riguardanti la ricerca per lo sviluppo o ad altri programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea destinati a paesi terzi, nel rispetto delle norme e delle procedure di detti programmi.

Articolo 26

Modalità e metodologia

1.   Per attuare le attività di cooperazione le parti convengono quanto segue:

a)

gli strumenti possono comprendere un'ampia gamma di attività bilaterali, orizzontali o regionali, quali programmi e progetti, compresi i progetti infrastrutturali, il sostegno al bilancio, il dialogo politico settoriale, lo scambio e il trasferimento di attrezzature, studi, valutazioni dell'impatto, statistiche e basi dati, lo scambio di esperienze e di esperti, la formazione, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, seminari e pubblicazioni;

b)

i soggetti responsabili di attuare le attività possono comprendere le autorità locali, nazionali e regionali, la società civile e le organizzazioni internazionali;

c)

le parti forniscono le opportune risorse amministrative e finanziarie necessarie a garantire l'attuazione delle attività di cooperazione da esse concordate in conformità alle loro disposizioni legislative e regolamentari e alle loro procedure;

d)

tutti i soggetti coinvolti nella cooperazione garantiscono una gestione trasparente e responsabile delle risorse;

e)

le parti promuovono modalità e strumenti finanziari e di cooperazione innovativi al fine di promuovere l'efficienza della cooperazione e utilizzare al meglio il presente accordo;

f)

la cooperazione tra le parti individua ed elabora programmi di cooperazione innovativi per le Repubbliche della parte AC;

g)

le parti incoraggiano ed agevolano i finanziamenti privati e gli investimenti esteri diretti, in particolare attraverso finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in America centrale nel rispetto delle procedure e dei criteri finanziari da essa applicati;

h)

è promossa la partecipazione di ciascuna parte, in qualità di partner associato, ai programmi quadro, a programmi specifici e ad altre attività dell'altra parte, nel rispetto delle norme e procedure delle parti;

i)

è promossa la partecipazione delle Repubbliche della parte AC ai programmi di cooperazione orizzontali e tematici per l'America latina della parte UE, anche attraverso specifiche opportunità;

j)

le parti promuovono, in conformità alle loro norme e procedure e in settori di comune interesse, la cooperazione triangolare tra le due regioni e con i paesi terzi;

k)

le parti esaminano tutte le possibilità pratiche di cooperazione nel reciproco interesse.

2.   Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e della rispettiva legislazione.

Articolo 27

Clausola evolutiva

1.   Il fatto che un settore o un'attività di cooperazione non siano stati inclusi nel presente accordo non è interpretato come ostativo a una decisione delle parti di cooperare in tale settore o attività, nel rispetto della loro rispettiva legislazione.

2.   Non è esclusa a priori alcuna opportunità di cooperazione. Le parti possono avvalersi del comitato di associazione per esaminare possibilità pratiche di cooperazione nel reciproco interesse.

3.   Quanto all'attuazione del presente accordo, le parti possono formulare suggerimenti volti ad ampliare la cooperazione in tutti i settori, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.

Articolo 28

Cooperazione statistica

1.   Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di migliori metodi e programmi statistici conformi alle norme internazionalmente riconosciute, in particolare in materia di raccolta, trattamento, controllo di qualità e diffusione delle statistiche, allo scopo di sviluppare indicatori che consentano una migliore comparabilità tra le parti, così da consentire loro di utilizzare i reciproci dati statistici relativi agli scambi di merci e di servizi, agli investimenti esteri diretti e, più in generale, a qualsiasi settore disciplinato dal presente accordo e descrivibile in termini statistici. Le parti riconoscono l'utilità della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi.

2.   La cooperazione in questo settore ha come finalità:

a)

lo sviluppo di un sistema statistico regionale a sostegno delle priorità di integrazione regionale concordate tra le parti;

b)

la cooperazione riguardante le statistiche in materia di scienza, tecnologia e innovazione.

3.   Questa cooperazione potrebbe tra l'altro comprendere scambi tecnici, anche di scienziati, tra gli istituti statistici delle Repubbliche della parte AC e degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e, se del caso, compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi e interpretazione dei dati, nonché l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.

TITOLO I

DEMOCRAZIA, DIRITTI UMANI E BUON GOVERNO

Articolo 29

Democrazia e diritti umani

1.   Le parti cooperano per garantire il pieno rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, che sono universali, indivisibili, interconnessi e interdipendenti, e per costruire e rafforzare la democrazia.

2.   La cooperazione comprende, tra l'altro:

a)

l'attuazione efficace degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e delle raccomandazioni che discendono dai comitati istituiti in virtù di convenzioni internazionali (treaty bodies) e da procedure speciali;

b)

l'integrazione della promozione e della protezione dei diritti umani nelle politiche nazionali e nei piani di sviluppo;

c)

il rafforzamento delle capacità di applicazione dei principi e delle pratiche democratici;

d)

l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione sui temi della democrazia e dei diritti umani;

e)

la sensibilizzazione e l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e cultura della pace;

f)

il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle istituzioni che si occupano di diritti umani, nonché dei quadri giuridici e istituzionali preposti alla promozione e alla protezione dei diritti umani;

g)

l'elaborazione di iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.

Articolo 30

Buon governo

Le parti concordano che la cooperazione in questo settore è intesa a sostenere attivamente i governi mediante azioni le cui finalità sono in particolare:

a)

il rispetto dello Stato di diritto;

b)

la garanzia della separazione dei poteri;

c)

la garanzia di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente;

d)

la promozione di istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche;

e)

la promozione di politiche che garantiscano l'assunzione di responsabilità e la trasparenza di gestione;

f)

la lotta alla corruzione;

g)

il rafforzamento di un buon governo trasparente a livello nazionale, regionale e locale;

h)

l'istituzione e il mantenimento di procedure decisionali chiare da parte delle autorità pubbliche di ogni livello;

i)

il sostegno alla partecipazione della società civile.

Articolo 31

Ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica, anche in termini di decentramento

1.   Le parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore è il miglioramento dei loro quadri giuridici e istituzionali, in particolare sulla base delle migliori pratiche. Ciò comporta, tra l'altro, l'ammodernamento e la riforma della pubblica amministrazione, anche attraverso lo sviluppo di capacità, per appoggiare e consolidare i processi di decentramento e sostenere le trasformazioni organizzative derivanti dall'integrazione regionale. Una particolare attenzione è riservata all'efficienza organizzativa e alla prestazione di servizi ai cittadini, come pure a una buona e trasparente gestione delle risorse pubbliche e alla responsabilità.

2.   La cooperazione in questo ambito può riguardare programmi e progetti nazionali e regionali volti a sviluppare capacità di elaborazione politica, di attuazione e valutazione delle politiche pubbliche, nonché a rafforzare il sistema giudiziario, promuovendo nel contempo la partecipazione della società civile.

Articolo 32

Prevenzione e risoluzione dei conflitti

1.   Le parti concordano che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere e sostenere una politica globale di pace, che comprenda la prevenzione e risoluzione dei conflitti. Questa politica si basa sul principio dell'impegno e della partecipazione della società e si concentra principalmente sullo sviluppo di capacità regionali, subregionali e nazionali. Garantisce pari opportunità politiche, economiche, sociali e culturali a tutti i segmenti della società, rafforza la legittimità democratica, promuove la coesione sociale e un meccanismo efficace per conciliare pacificamente gli interessi di gruppi diversi e incoraggia una società civile attiva e organizzata, avvalendosi in particolare delle istituzioni regionali esistenti.

2.   La cooperazione rafforza le capacità di risoluzione dei conflitti e può, tra l'altro, sostenere i processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, le strategie di promozione della pace, gli sforzi volti a rafforzare la fiducia e la sicurezza a livello regionale, le iniziative a favore dei minori, delle donne e degli anziani e le azioni di lotta contro le mine antipersona.

Articolo 33

Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

Le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni di ogni livello per quanto riguarda, soprattutto, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione mira, in particolare, a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario e ad accrescerne l'efficienza.

TITOLO II

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 34

Protezione dei dati personali

1.   Le parti convengono di cooperare per innalzare il livello di protezione dei dati personali in conformità alle più rigorose norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990, e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le parti, nel rispetto della rispettiva legislazione interna.

2.   Nella cooperazione in materia di protezione dei dati personali può rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio di informazioni e di competenze nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Articolo 35

Droghe illecite

1.   Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo, integrato ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci tra le autorità competenti, comprese quelle dei settori della sanità, dell'istruzione, dell'applicazione della legge, delle dogane, degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droghe e sulla società nel suo complesso. Le parti collaborano inoltre per controllare e prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, come pure la diversione verso usi illeciti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope ad uso medico e scientifico.

2.   La cooperazione si fonda sul principio della condivisione delle responsabilità, sulle convenzioni internazionali di settore, sulla dichiarazione politica, sulla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga e sugli altri principali documenti adottati dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla droga nel giugno del 1998.

3.   La cooperazione mira a coordinare e incrementare gli sforzi congiunti volti ad affrontare il problema delle droghe illecite. Fatti salvi altri meccanismi di cooperazione, le parti convengono di utilizzare a questo scopo a livello interregionale il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi e convengono di collaborare per rafforzarne l'efficienza.

4.   Le parti convengono inoltre di cooperare contro il traffico di droga legato alla criminalità attraverso un maggiore coordinamento con gli organismi e le istituzioni internazionali competenti.

5.   Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci delle autorità competenti, comprese quelle degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di:

a)

scambiare opinioni sugli impianti legislativi e sulle migliori pratiche;

b)

contrastare l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e sostanze psicotrope;

c)

rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia per combattere il traffico illecito;

d)

rafforzare la cooperazione marittima finalizzata a contrastare il traffico in modo efficiente;

e)

istituire centri di informazione e di monitoraggio;

f)

definire e applicare misure volte a ridurre il traffico di droghe illecite, prescrizioni mediche (di stupefacenti e sostanze psicotrope) e precursori chimici;

g)

avviare programmi e progetti di ricerca comuni e istituire l'assistenza giudiziaria reciproca;

h)

stimolare uno sviluppo alternativo, in particolare la promozione di colture legali tra i piccoli produttori;

i)

agevolare la formazione e l'istruzione delle risorse umane per prevenire il consumo e il traffico di droga e per rafforzare i sistemi di controllo amministrativo;

j)

sostenere i programmi di prevenzione per i giovani e l'educazione all'interno e al di fuori del mondo scolastico;

k)

rafforzare la prevenzione, come pure il trattamento, il recupero e il reinserimento dei consumatori di droghe attraverso una vasta gamma di strumenti, compresa la riduzione del danno derivante dall'abuso di droghe.

Articolo 36

Riciclaggio del denaro, compreso il finanziamento del terrorismo

1.   Le parti convengono di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari e delle loro imprese per il riciclaggio dei proventi di tutti i reati gravi e in particolare dei reati connessi alle droghe illecite e alle sostanze psicotrope e ad atti di terrorismo.

2.   Se del caso, nella cooperazione in questo ambito rientra – conformemente alle norme stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) – l'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle disposizioni regolamentari e garantire il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. La cooperazione consente, in particolare, lo scambio di informazioni pertinenti e l'adozione di norme idonee per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle norme adottate dagli organismi internazionali operanti nel settore e alle migliori pratiche impiegate a livello internazionale.

Articolo 37

Criminalità organizzata e sicurezza dei cittadini

1.   Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e finanziaria. A tal fine esse provvedono alla promozione e allo scambio delle buone pratiche e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, come la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Esse incoraggiano, in particolare, i programmi di protezione dei testimoni.

2.   Le parti convengono inoltre di cooperare per migliorare la sicurezza dei cittadini, soprattutto sostenendo le politiche e le strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito dovrebbe contribuire alla prevenzione dei reati e potrebbe comprendere attività quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorità giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori pratiche in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, lo scambio di opinioni sui quadri legislativi e l'assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacità istituzionali e operative delle autorità preposte all'applicazione della legge.

Articolo 38

Lotta alla corruzione

1.   Le parti riconoscono l'importanza di prevenire e contrastare la corruzione nei settori pubblico e privato e ribadiscono la loro preoccupazione in merito alla grave minaccia che la corruzione rappresenta per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni democratiche. A questo scopo le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

2.   Le parti cooperano in particolare al fine di:

a)

migliorare l'efficacia organizzativa e garantire l'assunzione di responsabilità e una gestione trasparente delle risorse pubbliche;

b)

rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorità preposte all'applicazione della legge e la magistratura;

c)

prevenire la corruzione nelle transazioni internazionali;

d)

monitorare e valutare le politiche di lotta alla corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

e)

incoraggiare le azioni volte a promuovere i valori di una cultura della trasparenza, la legalità e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;

f)

sviluppare ulteriormente la cooperazione per facilitare le misure di recupero dei beni, promuovere le buone pratiche e sviluppare le capacità.

Articolo 39

Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro

1.   Le parti cooperano per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni. Esse perseguono la finalità di un coordinamento delle azioni per rafforzare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonché il sequestro e la distruzione delle armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni di cui siano in possesso i civili.

2.   Le parti cooperano per promuovere iniziative congiunte di lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese. Le parti collaborano in particolare alle iniziative congiunte volte a attuare i programmi nazionali, regionali e internazionali e le convenzioni del settore, all'interno di un contesto multilaterale e interregionale.

Articolo 40

Lotta al terrorismo nel pieno rispetto dei diritti umani

1.   La cooperazione nel settore della lotta al terrorismo attua il quadro e le norme di cui all'articolo 16 della parte II.

2.   Le parti collaborano anche al fine di garantire che sia sottoposto a giudizio chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o alla commissione di azioni terroristiche o a sostegno di azioni terroristiche. Le parti convengono che la lotta al terrorismo viene condotta nel pieno rispetto di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, rispettando nel contempo la sovranità degli Stati, il principio del giusto processo, i diritti umani e le libertà fondamentali.

3.   Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e repressione delle azioni terroristiche attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.

TITOLO III

SVILUPPO SOCIALE E COESIONE SOCIALE

Articolo 41

Coesione sociale, compresa la lotta alla povertà, alle diseguaglianze e all'esclusione

1.   Le parti, nel riconoscere che lo sviluppo sociale deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, concordano che la finalità della cooperazione è migliorare la coesione sociale mediante la riduzione della povertà, dell'ingiustizia, delle diseguaglianze e dell'esclusione sociale, in particolare nella prospettiva di realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio nonché l'obiettivo, concordato a livello internazionale, di promuovere una globalizzazione equa e un lavoro dignitoso per tutti. La realizzazione di questi obiettivi mobilita importanti risorse finanziarie, tanto nazionali quanto della cooperazione.

2.   A questo scopo le parti cooperano per promuovere e sostenere l'attuazione di:

a)

politiche economiche ispirate alla visione di una società più inclusiva caratterizzata da una migliore distribuzione del reddito così da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia;

b)

politiche commerciali e di investimento che tengano conto del legame tra commercio e sviluppo sostenibile, così da promuovere e sostenere il commercio equo e solidale, lo sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese rurali e urbane e delle loro organizzazioni rappresentative e la responsabilità sociale delle imprese;

c)

corrette ed eque politiche fiscali che consentano una migliore redistribuzione della ricchezza, garantiscano un livello adeguato di spesa sociale e riducano l'economia informale;

d)

una spesa pubblica sociale efficiente con obiettivi sociali chiaramente individuati e con un approccio orientato tendenzialmente ai risultati;

e)

politiche sociali efficaci, con un accesso equo ai servizi sociali per tutta la popolazione in una serie di settori quali l'istruzione, la sanità, l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la giustizia e la sicurezza sociale;

f)

politiche dell'occupazione volte a garantire a tutti un lavoro dignitoso e a creare opportunità economiche che si rivolgano soprattutto ai gruppi più poveri e vulnerabili e alle regioni più svantaggiate, e misure specifiche dirette a promuovere la tolleranza nei confronti della diversità culturale sul luogo di lavoro;

g)

regimi di protezione sociale, tra l'altro nei settori delle pensioni, della sanità, degli infortuni e della disoccupazione, fondati sul principio della solidarietà e dell'accessibilità universale;

h)

strategie e politiche di lotta alla xenofobia e alla discriminazione, in particolare quella fondata su motivi di sesso, razza, credenze od origine etnica;

i)

politiche e programmi specifici per i giovani.

3.   Le parti convengono di stimolare lo scambio di informazioni sui temi della coesione sociale in piani o strategie nazionali e sui successi e insuccessi nella formulazione e attuazione di tali iniziative.

4.   Le parti si impegnano inoltre a valutare congiuntamente il contributo che l'attuazione del presente accordo fornisce alla coesione sociale.

Articolo 42

Occupazione e protezione sociale

1.   Le parti convengono di cooperare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a:

a)

garantire a tutti un lavoro dignitoso;

b)

creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti;

c)

estendere la copertura della protezione sociale;

d)

scambiare le migliori pratiche in tema di mobilità dei lavoratori e trasferimento dei diritti a pensione;

e)

favorire il dialogo sociale;

f)

garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro contenuti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e noti come norme fondamentali del lavoro, in particolare per quanto concerne la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e alla non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile, la parità di trattamento tra uomini e donne;

g)

affrontare le questioni connesse all'economia informale;

h)

prestare una particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione;

i)

sviluppare la qualità delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale;

j)

migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro;

k)

stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di piccole e medie imprese e agevolando l'accesso al credito e alla microfinanza.

2.   Le attività possono essere svolte a livello nazionale, regionale e interregionale, tra l'altro attraverso la realizzazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche, la condivisione di dati sulla base di strumenti e indicatori statistici confrontabili e contatti tra le organizzazioni delle parti sociali.

Articolo 43

Istruzione e formazione

1.   Le parti convengono che la cooperazione ha, la finalità di:

a)

promuovere un accesso equo all'istruzione per tutti, giovani, donne, anziani, popoli indigeni e minoranze compresi, con un'attenzione particolare per i segmenti più vulnerabili e marginali della società;

b)

migliorare la qualità dell''istruzione, considerando prioritaria l'istruzione di base primaria;

c)

innalzare il tasso di completamento dell'istruzione primaria e ridurre l'abbandono scolastico nell'istruzione secondaria obbligatoria;

d)

migliorare l'apprendimento non formale;

e)

migliorare le infrastrutture e le attrezzature dei centri di istruzione esistenti;

f)

promuovere l'istruzione dei popoli indigeni, compresa l'istruzione interculturale bilingue;

g)

promuovere l'istruzione superiore, la formazione professionale e l'apprendimento permanente.

2.   Le parti convengono inoltre di incoraggiare:

a)

la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore delle parti e lo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari attraverso i programmi esistenti;

b)

le sinergie tra gli istituti di istruzione superiore e i settori pubblico e privato in ambiti concordati, al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro.

3.   Le parti convengono di prestare particolare attenzione all'ulteriore sviluppo dello spazio della conoscenza UE-ALC e ad iniziative quali lo spazio comune dell'istruzione superiore UE-ALC, soprattutto nell'ottica di incoraggiare la condivisione e lo scambio di esperienze e di risorse tecniche.

Articolo 44

Salute pubblica

1.   Le parti convengono di cooperare per sviluppare sistemi sanitari efficienti, risorse umane competenti e numericamente sufficienti nella sanità, meccanismi di finanziamento equi e regimi di protezione sociale.

2.   Le riforme settoriali sono oggetto di un'attenzione particolare, e la stessa attenzione è rivolta a garantire un accesso equo a servizi sanitari di qualità e la sicurezza alimentare e nutrizionale soprattutto per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, quali le persone con disabilità, gli anziani, le donne, i bambini e i popoli indigeni.

3.   Le parti intendono inoltre cooperare per promuovere la prevenzione e l'assistenza sanitaria primaria mediante approcci integrati e azioni che coinvolgano altri settori di intervento, in particolare con le seguenti finalità: contrastare l'HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi, la dengue, la malattia di Chagas, altre malattie trasmissibili e non trasmissibili considerate prioritarie, come pure le malattie croniche, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna e affrontare questioni prioritarie quali la salute sessuale e riproduttiva, la cura e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e l'assistenza e la prevenzione delle gravidanze indesiderate, purché questi obiettivi non siano in contrasto con i quadri giuridici nazionali. Le parti cooperano inoltre in settori quali l'istruzione, la potabilizzazione delle acque e le questioni sanitarie.

4.   La cooperazione può inoltre favorire l'elaborazione, l'attuazione e la promozione del diritto sanitario internazionale, tra cui i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.

5.   Le parti si impegnano a favore della costituzione di associazioni che vadano oltre i sistemi sanitari pubblici e realizzino con la società civile e altri soggetti partenariati strategici le cui priorità siano la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.

Articolo 45

Popoli indigeni e altri gruppi etnici

1.   Le parti, nel rispettare e promuovere i loro obblighi nazionali, regionali e internazionali, convengono che le attività di cooperazione mirano a potenziare la tutela e la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Le attività di cooperazione sono intese, altresì, a valorizzare e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici.

2.   Un'attenzione particolare va rivolta alla riduzione della povertà e alla lotta alle diseguaglianze, all'esclusione e alla discriminazione. Lo sviluppo delle attività di cooperazione deve essere ispirato, conformemente agli obblighi nazionali e internazionali delle parti, ai documenti e agli strumenti internazionali pertinenti che trattano dei diritti dei popoli indigeni, quali la risoluzione 59/174 delle Nazioni Unite per il secondo decennio dei popoli indigeni del mondo e la convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti, se e in quanto ratificata.

3.   Le parti convengono inoltre che le attività di cooperazione tengano sistematicamente conto dell'identità sociale, economica e culturale di questi popoli e garantiscano, se del caso, la loro partecipazione efficace a tali attività soprattutto negli ambiti che rivestono per essi il maggior interesse, quali in particolare la gestione e l'uso sostenibili delle terre e delle risorse naturali, l'ambiente, l'istruzione, la sanità, il patrimonio e l'identità culturale.

4.   La cooperazione contribuisce a promuovere lo sviluppo dei popoli indigeni. Contribuisce inoltre a promuovere lo sviluppo delle persone appartenenti a organizzazioni delle minoranze e dei gruppi etnici. Tale cooperazione rafforza altresì le loro capacità negoziali, amministrative e di gestione.

Articolo 46

Gruppi vulnerabili

1.   Le parti convengono che nella cooperazione a favore dei gruppi vulnerabili la priorità è accordata alle misure, quali tra l'altro le politiche e i progetti innovativi, che coinvolgono tali gruppi. L'obiettivo dovrebbe essere la promozione dello sviluppo umano, la riduzione della povertà e la lotta contro l'esclusione sociale.

2.   La cooperazione riguarda la tutela dei diritti umani e le pari opportunità per i gruppi vulnerabili, la creazione di opportunità economiche per i più poveri, specifiche politiche sociali intese a sviluppare le capacità umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, le reti di sicurezza sociale e la giustizia. L'attenzione si concentra, in particolare e tra l'altro, sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie, sui minori, sulle donne e sugli anziani.

Articolo 47

Genere

1.   Le parti convengono che la cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria e le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'obiettivo di dare efficace attuazione alla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Se del caso, sono previste azioni positive a favore delle donne.

2.   La cooperazione promuove l'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli ambiti pertinenti della cooperazione, quali tra l'altro le politiche pubbliche, le strategie e le azioni di sviluppo e gli indicatori destinati a misurare il loro impatto.

3.   La cooperazione contribuisce inoltre a facilitare la parità di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i loro diritti fondamentali, ad esempio nei seguenti ambiti: istruzione, salute, formazione professionale, opportunità di lavoro, processi di adozione di decisioni politiche, strutture di governance e imprese private.

4.   Un'attenzione particolare è accordata ai programmi che si occupano della violenza contro le donne, soprattutto in termini di prevenzione.

Articolo 48

Gioventù

1.   La cooperazione tra le parti sostiene tutte le politiche settoriali che si occupano dei giovani, con l'obiettivo di evitare il perpetuarsi della povertà e della marginalità. Sostiene, tra l'altro, le politiche per la famiglia e l'istruzione, l'offerta di opportunità di lavoro per i giovani soprattutto delle zone povere, nonché la promozione di programmi sociali e nel settore della giustizia per prevenire la delinquenza minorile e consentire il reinserimento economico e sociale.

2.   Le parti decidono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla società, anche in termini di partecipazione alla formulazione delle politiche che incidono sulla loro vita.

TITOLO IV

MIGRAZIONI

Articolo 49

Migrazioni

1.   La cooperazione, basata su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle parti in reciproca consultazione, trova attuazione nel rispetto della vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia. Essa verte, in particolare, sui seguenti aspetti:

a)

le cause di fondo delle migrazioni;

b)

l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti e garantire il rispetto del principio di non respingimento;

c)

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento e l'integrazione nella società degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione dei migranti legali, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni applicabili in materia di diritti umani dei migranti;

d)

l'introduzione di una politica efficace che agevoli il trasferimento delle rimesse;

e)

la migrazione temporanea e circolare, compresa la prevenzione della fuga dei cervelli;

f)

l'elaborazione di un'efficace politica complessiva in materia di immigrazione, traffico e tratta di esseri umani, comprese le modalità di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e le modalità di protezione e sostegno delle vittime di tali traffici, e di ogni altra forma di migrazione non conforme al quadro giuridico del paese di destinazione;

g)

il rimpatrio, in condizioni umane, dignitose e di sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti umani, delle persone che non sono in possesso di un regolare titolo di soggiorno e la loro riammissione, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2;

h)

lo scambio delle migliori pratiche in tema di integrazione relativamente alle migrazioni tra l'Unione europea e le Repubbliche della parte AC;

i)

le misure di sostegno volte al reinserimento sostenibile delle persone rimpatriate.

2.   Le parti, nel quadro della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione non conforme al quadro giuridico del paese di destinazione, convengono inoltre di riammettere i loro cittadini il cui soggiorno nei territori dell'altra parte sia in contrasto con i rispettivi quadri giuridici. A tal fine:

a)

ciascuna Repubblica della parte AC riammette, su richiesta e senza ulteriori formalità, i suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia in contrasto con il quadro giuridico di tale Stato membro, fornisce loro gli opportuni documenti di identità e mette a loro disposizione le strutture amministrative necessarie a tale scopo;

b)

ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette, su richiesta e senza ulteriori formalità, i suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio di una Repubblica della parte AC sia in contrasto con il quadro giuridico di tale Repubblica della parte AC, fornisce loro gli opportuni documenti di identità e mette a loro disposizione le strutture amministrative necessarie a tale scopo.

3.   Qualora la persona da riammettere non possegga alcun documento o altre prove della sua cittadinanza, le autorità diplomatiche e/o consolari competenti dello Stato membro interessato dell'Unione europea o della Repubblica interessata della parte AC prendono, su richiesta della Repubblica della parte AC o dello Stato membro dell'Unione europea interessati, le disposizioni necessarie per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.

4.   Le parti convengono di concludere, su richiesta e non appena possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e delle Repubbliche della parte AC in materia di riammissione. Tale accordo disciplina anche la riammissione dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.

TITOLO V

AMBIENTE, CALAMITÀ NATURALI E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Articolo 50

Cooperazione in materia di ambiente

1.   Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente a livello locale, regionale e globale, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile, quale enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.

2.   Le parti, tenendo conto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate, delle priorità e delle strategie nazionali di sviluppo, prestano particolare attenzione al rapporto tra povertà e ambiente e all'impatto dell'attività economica sull'ambiente, compresi i potenziali effetti del presente accordo.

3.   La cooperazione riguarda in particolare:

a)

la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche;

b)

la lotta all'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'atmosfera e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi;

c)

le questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione, la deforestazione, la conservazione della diversità biologica e la biosicurezza;

d)

l'impegno, in questo contesto, ad agevolare iniziative congiunte riguardanti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai suoi effetti negativi, anche attraverso il rafforzamento dei meccanismi di mercato per il carbonio.

4.   La cooperazione può comportare misure quali:

a)

la promozione del dialogo politico, dello scambio delle migliori pratiche ambientali e delle esperienze, nonché lo sviluppo di capacità anche a livello di rafforzamento istituzionale;

b)

il trasferimento e l'impiego di know-how e tecnologie sostenibili, compresa l'introduzione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela dell'ambiente;

c)

l'integrazione delle considerazioni ambientali in altre politiche, tra cui quella della gestione del territorio;

d)

la promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi;

e)

la promozione della consapevolezza e dell'educazione ambientale, come pure di una maggiore partecipazione della società civile, soprattutto delle comunità locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile;

f)

la sollecitazione e la promozione della cooperazione regionale nell'ambito della tutela ambientale;

g)

l'assistenza all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente cui le parti aderiscono;

h)

il rafforzamento della gestione ambientale e dei sistemi di monitoraggio e controllo.

Articolo 51

Gestione delle calamità naturali

1.   Le parti convengono che la finalità della cooperazione in questo settore è ridurre la vulnerabilità della regione dell'America centrale alle calamità naturali: ciò attraverso il sostegno agli sforzi nazionali e al quadro regionale per ridurre la vulnerabilità alle calamità naturali e affrontarle, il rafforzamento della ricerca regionale, la diffusione delle migliori pratiche e l'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di calamità, preparazione alle catastrofi, pianificazione, monitoraggio, prevenzione, mitigazione, risposta e ripristino. La cooperazione sostiene anche gli sforzi di armonizzazione del quadro giuridico in base alle norme internazionali e il miglioramento del coordinamento istituzionale e del sostegno pubblico.

2.   Le parti incoraggiano le strategie che riducono la vulnerabilità sociale e ambientale e rafforzano le capacità delle comunità e istituzioni locali per quanto attiene alla riduzione del rischio di calamità.

3.   Le parti riservano un'attenzione particolare a rafforzare l'elemento di riduzione del rischio di calamità in tutte le loro politiche, anche a livello di gestione del territorio e di attività di ripristino e ricostruzione.

TITOLO VI

SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIALE

Articolo 52

Cooperazione e assistenza tecnica nell'ambito della politica della concorrenza

Tenendo conto della dimensione regionale, l'assistenza tecnica si concentra, tra l'altro, sullo sviluppo di capacità istituzionali e sulla formazione delle risorse umane delle autorità garanti della concorrenza così da sostenerle nel rafforzamento e nell'applicazione efficace del diritto della concorrenza nel settore dell'antitrust e delle concentrazioni, anche in termini di promozione della concorrenza.

Articolo 53

Cooperazione e reciproca assistenza in materia doganale

1.   Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacità di controllo.

2.   La cooperazione prevede, tra l'altro:

a)

lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

i)

la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali;

ii)

l'agevolazione delle operazioni di transito;

iii)

l'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

iv)

i rapporti con la comunità imprenditoriale;

v)

la libera circolazione delle merci e l'integrazione regionale;

b)

l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;

c)

la promozione del coordinamento tra tutte le autorità di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero.

3.   Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della parte IV del presente accordo.

Articolo 54

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi

Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi per dare attuazione alle misure di cui al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo. Le parti decidono di cooperare per quanto riguarda, tra l'altro, i seguenti settori:

a)

il potenziamento della cooperazione istituzionale per rafforzare il processo di integrazione regionale;

b)

l'apporto di competenze e lo sviluppo di capacità a beneficio delle autorità competenti su temi doganali (quali tra l'altro la certificazione e la verifica dell'origine) e su questioni tecniche per l'applicazione delle procedure doganali regionali;

c)

l'applicazione di meccanismi e tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli doganali e metodi di verifica contabile delle società;

d)

l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'Organizzazione mondiale delle dogane ("OMD"), compresi tra l'altro la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto) e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD;

e)

i sistemi informativi e l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali.

Articolo 55

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale e di trasferimento di tecnologie

1.   Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale e decidono di cooperare tra l'altro per:

a)

migliorare la cooperazione istituzionale (ad esempio tra gli uffici per la proprietà intellettuale delle Repubbliche della parte AC), così da facilitare lo scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e su altre norme pertinenti di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

b)

promuovere e agevolare lo sviluppo di contatti e la cooperazione nell'ambito della proprietà intellettuale, compresa la promozione e la diffusione di informazioni all'interno delle seguenti categorie e tra l'una e l'altra: operatori economici, società civile, consumatori e istituti di insegnamento;

c)

contribuire allo sviluppo di capacità e alla formazione (ad esempio per quanto riguarda i giudici, i pubblici ministeri, i funzionari doganali e di polizia) sul tema del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

d)

cooperare allo sviluppo e al potenziamento dei sistemi informatici degli uffici per la proprietà intellettuale delle Repubbliche della parte AC;

e)

cooperare allo scambio di informazioni e apportare competenze e assistenza tecnica per quanto attiene all'integrazione regionale nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.

2.   Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia doganale e si impegnano quindi a promuovere e agevolare la cooperazione volta all'applicazione di misure alla frontiera in materia di diritti di proprietà intellettuale, aumentando nettamente lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le amministrazioni doganali competenti. La cooperazione mira a rafforzare e modernizzare le prestazioni delle amministrazioni doganali delle Repubbliche della parte AC.

3.   Le parti riconoscono inoltre l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione in materia di trasferimento di tecnologie per un rafforzamento della proprietà intellettuale e convengono di cooperare tra l'altro in relazione alle seguenti attività:

a)

le parti promuovono il trasferimento di tecnologie attraverso programmi di scambio universitari, professionali e/o per imprenditori finalizzati al trasferimento di conoscenze dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC;

b)

le parti riconoscono l'importanza di dar vita a meccanismi che rafforzino e promuovano gli investimenti esteri diretti (IED) nelle Repubbliche della parte AC, soprattutto nei settori innovativi e ad alta tecnologia. La parte UE si adopera per offrire alle istituzioni e alle imprese situate sul suo territorio incentivi volti a promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie verso istituzioni e imprese delle Repubbliche della parte AC, in modo tale da consentire a questi paesi di realizzare una piattaforma tecnologica efficiente;

c)

allo stesso modo la parte UE facilita e promuove programmi finalizzati all'avvio di attività di ricerca e sviluppo nell'America centrale per rispondere alle esigenze della regione, quali tra l'altro l'accesso ai medicinali, le infrastrutture e lo sviluppo tecnologico necessari al progresso della popolazione.

Articolo 56

Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico

1.   Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione per facilitare l'attuazione degli impegni e massimizzare le opportunità di cui al titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) della parte IV e conseguire gli obiettivi del presente accordo.

2.   La cooperazione comprende il sostegno all'assistenza tecnica, alla formazione e allo sviluppo di capacità, per quanto riguarda tra l'altro:

a)

il miglioramento della capacità dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC di raccogliere informazioni sulle disposizioni regolamentari e sulle norme della parte UE applicate a livello dell'Unione europea e a livello nazionale e subnazionale e di conformarsi a tali disposizioni e norme;

b)

il miglioramento della capacità di esportazione dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese;

c)

la facilitazione dell'interazione e del dialogo tra i prestatori di servizi della parte UE e delle Repubbliche della parte AC;

d)

la risposta ai bisogni di qualifiche e norme nei settori oggetto di impegni a norma del presente accordo;

e)

la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze e, se del caso, la fornitura di assistenza tecnica relativa all'elaborazione e all'attuazione di regolamenti a livello nazionale o regionale;

f)

l'istituzione di meccanismi per promuovere gli investimenti tra la parte UE e le Repubbliche della parte AC e migliorare le capacità delle agenzie di promozione degli investimenti nelle Repubbliche della parte AC.

Articolo 57

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli scambi

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli scambi e convengono di cooperare tra l'altro per:

a)

apportare competenze, contribuire alla creazione di capacità, anche attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle infrastrutture necessarie, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normazione, valutazione della conformità, accreditamento e metrologia. In questo ambito possono rientrare le attività volte ad agevolare la comprensione e il rispetto, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, delle prescrizioni dell'Unione europea;

b)

sostenere all'interno dell'America centrale l'armonizzazione della legislazione e delle procedure in materia di ostacoli tecnici agli scambi e agevolare la circolazione delle merci all'interno della regione;

c)

promuovere la partecipazione attiva dei rappresentanti delle Repubbliche della parte AC ai lavori delle organizzazioni internazionali competenti, ai fini di un maggiore utilizzo delle norme internazionali;

d)

scambiare le informazioni, le esperienze e le buone pratiche per agevolare l'attuazione del capo 4 (Ostacoli tecnici agli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo. In questo ambito possono rientrare i programmi di facilitazione degli scambi commerciali nei settori di comune interesse di cui al capo 4.

Articolo 58

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di appalti pubblici

Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione in materia di appalti pubblici e convengono di cooperare per:

a)

promuovere la cooperazione istituzionale e agevolare lo scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi agli appalti pubblici in vista del possibile varo di un meccanismo di dialogo, previo accordo delle parti interessate;

b)

fornire, su richiesta di una delle parti, servizi di sviluppo di capacità e formazione, compresa la formazione destinata al settore privato su modalità innovative di aggiudicazione concorrenziale degli appalti pubblici;

c)

sostenere nelle Repubbliche della parte AC le attività di informazione e sensibilizzazione pubblica dirette al settore pubblico, al settore privato e alla società civile e aventi per oggetto le disposizioni del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo, per quanto attiene ai sistemi degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle opportunità che i fornitori dell'America centrale potrebbero avere nell'Unione europea;

d)

favorire lo sviluppo, l'istituzione e il funzionamento di un unico punto di accesso alle informazioni sugli appalti pubblici per l'intera regione dell'America centrale. Quest'unico punto di accesso funziona secondo quanto stabilito dall'articolo 212, paragrafo 1, lettera d), dall'articolo 213, dall'articolo 215, paragrafo 4 e dall'articolo 223, paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo;

e)

migliorare le capacità tecnologiche dei soggetti pubblici appaltanti, siano essi soggetti a livello centrale, soggetti di livello inferiore a quello centrale o soggetti di altra natura.

Articolo 59

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di pesca e acquacoltura

1.   Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione economica, tecnica e scientifica per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tale cooperazione dovrebbe, in particolare, perseguire le seguenti finalità:

a)

promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili della pesca;

b)

promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca;

c)

promuovere la raccolta dei dati così da tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;

d)

rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS);

e)

contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU).

2.   La cooperazione può comportare tra l'altro:

a)

l'apporto di competenze tecniche, il sostegno e lo sviluppo di capacità per una gestione sostenibile delle risorse della pesca, compreso lo sviluppo di sistemi di pesca alternativi;

b)

lo scambio di informazioni ed esperienze e lo sviluppo di capacità per uno sviluppo socioeconomico sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare è accordata allo sviluppo responsabile della pesca e dell'acquacoltura artigianale e su piccola scala e alla diversificazione dei prodotti e delle attività, anche in ambiti quali l'industria di trasformazione;

c)

il sostegno alla cooperazione istituzionale e l'agevolazione dello scambio di informazioni sui quadri giuridici in materia di pesca e acquacoltura, compresi gli eventuali strumenti internazionali pertinenti;

d)

il rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni internazionali e con le organizzazioni nazionali e regionali di gestione della pesca fornendo assistenza tecnica, ad esempio con seminari e studi, in modo che sia meglio compreso il valore aggiunto che gli strumenti giuridici internazionali apportano al conseguimento di una corretta gestione delle risorse marine.

Articolo 60

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti artigianali

Le parti riconoscono l'importanza di programmi di cooperazione che promuovano azioni in grado di contribuire a far sì che i prodotti artigianali fabbricati nelle Repubbliche della parte AC traggano beneficio dal presente accordo. La cooperazione può, più specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti:

a)

lo sviluppo di capacità in modo da facilitare le opportunità di accesso al mercato per i prodotti artigianali dell'America centrale;

b)

lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacità necessarie alla fabbricazione e all'esportazione di prodotti artigianali, sostenendo soprattutto le micro, piccole e medie imprese ("MPMI") delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali e le prescrizioni tecniche vigenti sul mercato dell'Unione europea;

c)

la promozione della conservazione di questi prodotti culturali;

d)

il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella fabbricazione di prodotti artigianali;

e)

lo sviluppo di capacità attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti artigianali.

Articolo 61

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti biologici

Le parti riconoscono che i programmi di cooperazione sono importanti per rafforzare i benefici che i prodotti biologici delle Repubbliche della parte AC possono trarre dal presente accordo. La cooperazione può, tra l'altro e più specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti:

a)

lo sviluppo di capacità in modo da facilitare le opportunità di accesso al mercato per i prodotti biologici dell'America centrale;

b)

lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacità necessarie alla produzione e all'esportazione di prodotti biologici, sostenendo soprattutto le MPMI delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali, i regolamenti tecnici e le norme di qualità applicati sul mercato dell'Unione europea;

c)

il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella produzione di prodotti biologici;

d)

lo sviluppo di capacità attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti biologici;

e)

la cooperazione ai fini dello sviluppo di reti di distribuzione sul mercato dell'Unione europea.

Articolo 62

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di sicurezza alimentare, questioni sanitarie e fitosanitarie e questioni inerenti al benessere degli animali

1.   La cooperazione in questo ambito è finalizzata a rafforzare le capacità delle parti per quanto riguarda le questioni sanitarie e fitosanitarie e le questioni inerenti al benessere degli animali, così da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione dell'uomo, degli animali e delle piante e il benessere degli animali.

2.   Essa può riguardare, tra l'altro:

a)

il sostegno all'armonizzazione della legislazione e delle procedure sanitarie e fitosanitarie nell'America centrale e la facilitazione della circolazione delle merci all'interno della regione;

b)

l'apporto di competenze riguardanti la capacità tecnica e legislativa di elaborare e applicare disposizioni legislative, nonché di sviluppare sistemi di controllo sanitario e fitosanitario (comprendenti programmi di eradicazione, sistemi di sicurezza alimentare e la notifica di allarmi) e riguardanti il benessere degli animali;

c)

il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità istituzionali e amministrative nell'America centrale, a livello sia regionale sia nazionale, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario;

d)

lo sviluppo in ciascuna delle Repubbliche della parte AC di capacità che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari in modo da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione;

e)

la fornitura di consulenza e assistenza tecnica sul sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e sull'attuazione delle norme che il mercato dell'Unione europea impone.

3.   Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, di cui al capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo segnala in quali ambiti è necessario cooperare in modo da definire un programma di lavoro.

4.   Il comitato di associazione monitora i progressi della cooperazione istituita a norma del presente articolo e presenta i risultati di quest'attività al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 63

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di commercio e sviluppo sostenibile

1.   Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di commercio e lavoro, nonché in materia di commercio e ambiente per il conseguimento degli obiettivi del titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile) della parte IV del presente accordo.

2.   A integrazione delle attività di cui ai titoli III (Sviluppo sociale e coesione sociale) e V (Ambiente, calamità naturali e cambiamenti climatici) della parte III del presente accordo, le parti convengono di cooperare anche attraverso il sostegno a iniziative di assistenza tecnica, formazione e sviluppo di capacità, tra l'altro, nei seguenti settori:

a)

il sostegno allo sviluppo di incentivi a favore della tutela dell'ambiente e di condizioni di lavoro dignitose, soprattutto attraverso la promozione del commercio legale e sostenibile, ad esempio mediante programmi di commercio equo ed etico, quali quelli che riguardano la responsabilità sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione, e mediante le iniziative collegate in materia di etichettatura e commercializzazione;

b)

la promozione dei meccanismi di cooperazione commerciale concordati tra le parti per contribuire all'attuazione del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici;

c)

la promozione del commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche mediante misure efficaci riguardanti la flora e la fauna selvatica, le risorse della pesca e la certificazione del legname prodotto legalmente e in modo sostenibile. Un'attenzione particolare è riservata ai meccanismi volontari e flessibili e alle iniziative di commercializzazione intese a promuovere sistemi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;

d)

il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli accordi multilaterali e della legislazione in materia di ambiente, secondo quanto convenuto dalle parti, e l'elaborazione di misure volte a contrastare il commercio illegale con conseguenze sull'ambiente, anche attraverso le attività di applicazione della legge e la cooperazione doganale;

e)

il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti i principi e diritti fondamentali nel lavoro (libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva, abolizione del lavoro forzato e minorile, non discriminazione in materia di lavoro), nonché l'attuazione e il rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") e del diritto del lavoro, secondo quanto convenuto dalle parti;

f)

l'agevolazione dello scambio di opinioni sulla messa a punto di metodologie e indicatori per l'analisi della sostenibilità, nonché il sostegno a iniziative volte a esaminare, monitorare e valutare congiuntamente il contributo della parte IV del presente accordo allo sviluppo sostenibile;

g)

il rafforzamento delle capacità istituzionali relative alle tematiche del commercio e dello sviluppo sostenibile e il sostegno all'organizzazione e alla promozione di quadri concordati per un dialogo con la società civile su questi temi.

Articolo 64

Cooperazione industriale

1.   Le parti convengono che la cooperazione industriale è intesa a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria centroamericana e di suoi singoli settori, come pure la collaborazione industriale tra gli operatori economici con l'obiettivo di rafforzare il settore privato in condizioni che promuovano la tutela dell'ambiente.

2.   Le iniziative di cooperazione industriale, che riflettono le priorità stabilite dalle parti, tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, se del caso, partenariati transnazionali. Le iniziative intendono, in particolare, creare un quadro idoneo al miglioramento del know-how gestionale e alla promozione della trasparenza per quanto attiene ai mercati e alle condizioni in cui operano le imprese.

Articolo 65

Energia (comprese le energie rinnovabili)

1.   Le parti concordano che il loro obiettivo comune è la promozione della cooperazione nell'ambito dell'energia, in particolare in settori quali le fonti energetiche sostenibili, pulite e rinnovabili, l'efficienza energetica, le tecnologie per il risparmio energetico, l'elettrificazione rurale e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, secondo quanto indicato dalle parti e nel rispetto della legislazione interna.

2.   La cooperazione può comprendere, tra l'altro, le seguenti attività:

a)

l'elaborazione e la programmazione della politica energetica, che comprenda le infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il miglioramento dei mercati dell'energia, compresa la facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nelle Repubbliche della parte AC;

b)

la gestione e la formazione nel settore energetico e il trasferimento di tecnologie e know-how, comprese le attività in corso sulle norme relative alle emissioni provenienti dalla produzione di energia e all'efficienza energetica;

c)

la promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e lo studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia, in particolare per quanto attiene agli effetti sulla diversità biologica, sulle risorse forestali e sul cambiamento della destinazione dei suoli;

d)

la promozione dell'applicazione di meccanismi di sviluppo pulito a sostegno delle iniziative riguardanti i cambiamenti climatici e la variabilità climatica.

Articolo 66

Cooperazione nel settore minerario

Le parti convengono di cooperare nel settore minerario tenendo conto della loro rispettiva legislazione e delle loro rispettive procedure interne e dei temi dello sviluppo sostenibile, compreso anche quello della tutela e della conservazione dell'ambiente. Esse cooperano mediante iniziative volte a promuovere lo scambio di informazioni, di esperti, di esperienze e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie.

Articolo 67

Turismo equo e sostenibile

1.   Le parti riconoscono l'importanza del turismo per ridurre la povertà mediante lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialità economiche per sviluppare imprese in questo settore.

2.   A tal fine convengono di promuovere il turismo equo e sostenibile, soprattutto per sostenere:

a)

l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo;

b)

la creazione e il consolidamento di prodotti turistici fornendo servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici;

c)

l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la protezione e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico;

d)

la partecipazione delle comunità locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunità e dell'ecoturismo;

e)

le strategie di marketing e di promozione, lo sviluppo di capacità istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali;

f)

la promozione della cooperazione e dell'associazione tra il settore pubblico e il settore privato;

g)

l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo nazionale e regionale;

h)

la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.

Articolo 68

Cooperazione nel settore dei trasporti

1.   Le parti concordano che la cooperazione nel presente settore mira principalmente a ristrutturare e ammodernare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture anche a livello dei valichi di frontiera, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, e a fornire un migliore accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, ferroviari, stradali, marittimi e per via navigabile interna perfezionando la gestione dei trasporti in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.

2.   La cooperazione può comprendere:

a)

lo scambio di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali e altri temi di comune interesse;

b)

la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorità competenti;

c)

progetti per il trasferimento delle tecnologie europee nel sistema globale di navigazione satellitare e centri di trasporto pubblico urbano;

d)

l'innalzamento degli standard di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali;

e)

attività che promuovono lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.

Articolo 69

Buon governo nel settore fiscale

Le parti, conformemente alle loro rispettive competenze, miglioreranno la cooperazione internazionale nel settore fiscale per agevolare la riscossione del legittimo gettito fiscale ed elaborare misure volte a un'attuazione efficace dei principi comuni di buon governo nel settore fiscale, concordati a livello internazionale e richiamati all'articolo 22 della parte II del presente accordo.

Articolo 70

Micro, piccole e medie imprese

Le parti, riconoscendo il contributo che le micro, piccole e medie imprese danno alla coesione sociale attraverso la riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro, nonché attraverso la prestazione di servizi non finanziari, di formazione e di assistenza tecnica, convengono di promuovere la competitività e l'inserimento nei mercati internazionali delle MPMI rurali e urbane e delle organizzazioni che le rappresentano. Esse convengono di farlo realizzando tra l'altro le seguenti azioni di cooperazione:

a)

l'assistenza tecnica e altri servizi per lo sviluppo delle imprese;

b)

il rafforzamento dei quadri istituzionali locali e regionali per la creazione e il funzionamento delle MPMI;

c)

il sostegno alle MPMI affinché possano essere presenti sui mercati locali e internazionali di beni e servizi partecipando a fiere, missioni commerciali e altre iniziative promozionali;

d)

la promozione di processi produttivi;

e)

la promozione dello scambio di esperienze e delle migliori pratiche;

f)

lo stimolo agli investimenti congiunti, ai partenariati e alle reti di imprese;

g)

l'individuazione e la riduzione degli ostacoli riguardanti l'accesso delle MPMI alle fonti di finanziamento e la creazione di nuovi meccanismi di finanziamento;

h)

la promozione del trasferimento di tecnologie e conoscenze;

i)

il sostegno all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo;

j)

il sostegno all'utilizzo di sistemi di gestione della qualità.

Articolo 71

Cooperazione in materia di microcredito e microfinanza

Le parti concordano che, ai fini della riduzione delle disuguaglianze di reddito, i microfinanziamenti, compresi i programmi di microcredito, creano occupazione autonoma e si dimostrano uno strumento efficace in grado di contribuire a sconfiggere la povertà e di ridurre la vulnerabilità alle crisi economiche estendendo la partecipazione all'economia. La cooperazione contempla i seguenti ambiti:

a)

lo scambio di esperienze e competenze relative alle banche etiche, alle banche di comunità a carattere autogestito e associativo e il rafforzamento di programmi sostenibili di microfinanza, compresi programmi di certificazione, monitoraggio e convalida;

b)

l'accesso al microcredito facilitando, mediante incentivi e programmi di gestione del rischio, l'accesso ai servizi finanziari offerti dalle banche e dagli istituti finanziari;

c)

lo scambio di esperienze riguardo alle politiche e agli strumenti legislativi alternativi per la promozione dell'avvio delle attività di banca etica e popolare.

TITOLO VII

INTEGRAZIONE REGIONALE

Articolo 72

Cooperazione nell'ambito dell'integrazione regionale

1.   Le parti convengono che la cooperazione in tale settore rafforza il processo di integrazione regionale nell'America centrale sotto ogni profilo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e la realizzazione del mercato comune centroamericano, nella prospettiva di pervenire gradualmente a un'Unione economica.

2.   La cooperazione sostiene le attività riguardanti il processo di integrazione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e il rafforzamento delle istituzioni comuni così da renderle più efficienti, controllabili e trasparenti, come pure lo sviluppo e il rafforzamento dei loro rapporti interistituzionali.

3.   La cooperazione rafforza la partecipazione della società civile al processo di integrazione, alle condizioni definite dalle parti, e sostiene, tra l'altro, i meccanismi di consultazione e le campagne di sensibilizzazione.

4.   La cooperazione promuove l'elaborazione di politiche comuni e l'armonizzazione dei quadri giuridici sempre che disciplinati da strumenti di integrazione dell'America centrale. In questo ambito rientrano politiche economiche, quali quelle commerciale, doganale, agricola, energetica, dei trasporti, delle comunicazioni e della concorrenza, nonché il coordinamento delle politiche macroeconomiche in settori quali la politica monetaria, la politica fiscale e le finanze pubbliche. La cooperazione può ulteriormente promuovere il coordinamento di politiche settoriali in ambiti quali la protezione dei consumatori, l'ambiente, la coesione sociale, la sicurezza, la prevenzione e la reazione ai rischi e alle calamità naturali. Un'attenzione particolare è accordata alla dimensione di genere.

5.   La cooperazione può promuovere gli investimenti per infrastrutture e reti comuni, soprattutto ai confini delle Repubbliche della parte AC.

Articolo 73

Cooperazione regionale

Le parti convengono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere le attività dirette a sviluppare una cooperazione attiva tra la parte UE e le Repubbliche della parte AC, senza compromettere la cooperazione tra loro, tra le Repubbliche della parte AC e altri paesi e/o regioni dell'America latina e dei Caraibi in tutti i settori di cooperazione disciplinati dal presente accordo. Le attività di cooperazione regionale e bilaterale puntano a essere complementari.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DEGLI AUDIOVISIVI

Articolo 74

Cooperazione nell'ambito della cultura e degli audiovisivi

1.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale per migliorare la comprensione reciproca e favorire scambi culturali equilibrati. Si impegnano altresì a promuovere la circolazione delle attività, dei beni e dei servizi culturali, degli artisti e dei professionisti della cultura, comprese altre organizzazioni della società civile della parte UE e delle Repubbliche della parte AC, conformemente alla loro rispettiva legislazione.

2.   Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra persone, organizzazioni e istituzioni culturali che rappresentano la società civile della parte UE e delle Repubbliche della parte AC.

3.   Le parti incoraggiano il coordinamento nel quadro dell'UNESCO con l'obiettivo di promuovere la diversità culturale, anche attraverso consultazioni sulla ratifica ed esecuzione da parte della parte UE e delle Repubbliche della parte AC della convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. La cooperazione comporta altresì la promozione della diversità culturale, intendendo con ciò anche la diversità culturale dei popoli indigeni e le pratiche culturali di altri gruppi specifici, anche a livello di istruzione nelle lingue autoctone.

4.   Le parti concordano di promuovere la cooperazione nei settori audiovisivo e dei media, quali la radio e la stampa, attraverso iniziative congiunte di formazione e attraverso attività di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, anche in ambito educativo e culturale.

5.   La cooperazione avviene conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore e agli accordi internazionali applicabili.

6.   La cooperazione in questo settore riguarda, tra l'altro, la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e culturale (tangibile e intangibile), compresa la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di beni culturali, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti.

7.   Un protocollo sulla cooperazione culturale, rilevante ai fini del presente titolo, è allegato al presente accordo.

TITOLO IX

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Articolo 75

Società dell'informazione

1.   Le parti concordano che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono settori chiave in una società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per il passaggio armonioso alla società dell'informazione. La cooperazione in questo settore contribuisce a delineare un solido quadro normativo e tecnologico e a favorire lo sviluppo di queste tecnologie; contribuisce altresì all'elaborazione di politiche tendenti a ridurre il divario digitale e a sviluppare le capacità umane, a fornire un accesso inclusivo ed equo alle tecnologie dell'informazione e ad ottimizzare l'uso di queste tecnologie per la prestazione di servizi. La cooperazione sostiene anche l'attuazione di queste politiche e contribuisce a migliorare l'interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica.

2.   La cooperazione in questo settore mira a promuovere:

a)

il dialogo e lo scambio di esperienze su temi politici e normativi connessi alla società dell'informazione, quali l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in ambiti come l'e-government, l'apprendimento elettronico e la sanità elettronica, nonché su politiche finalizzate alla riduzione del divario elettronico;

b)

lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche circa lo sviluppo e la realizzazione di applicazioni di e-government;

c)

il dialogo e lo scambio di esperienze sullo sviluppo del commercio elettronico, sulla firma elettronica e sul telelavoro;

d)

lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione;

e)

progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

f)

lo sviluppo dell'utilizzo dell'Academic Advanced Network (rete accademica avanzata), ovvero la ricerca di soluzioni a lungo termine in grado di garantire l'autosostenibilità della rete REDClara.

Articolo 76

Cooperazione scientifica e tecnologica

1.   La cooperazione in questo ambito mira allo sviluppo di capacità scientifiche, tecnologiche e di innovazione in rapporto a tutte le attività oggetto dei programmi quadro di ricerca (PQ). A tal fine le parti promuovono il dialogo politico a livello regionale, lo scambio di informazioni e la partecipazione dei loro organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attività di cooperazione scientifica e tecnologica di seguito enunciate, conformemente alle loro norme interne:

a)

iniziative comuni di sensibilizzazione sui programmi per il potenziamento delle capacità scientifiche e tecnologiche e sui programmi europei di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;

b)

iniziative volte a promuovere la partecipazione ai PQ e agli altri programmi pertinenti dell'Unione europea;

c)

azioni di ricerca comuni in settori di comune interesse;

d)

riunioni congiunte su temi scientifici per favorire lo scambio di informazioni e individuare ambiti di ricerca comune;

e)

la promozione di studi scientifici e tecnologici avanzati che contribuiscano allo sviluppo sostenibile a lungo termine delle parti;

f)

lo sviluppo di contatti tra i settori pubblico e privato. Un'attenzione particolare è attribuita al trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici nei sistemi di produzione e nelle politiche sociali nazionali, e viene tenuto conto delle tematiche ambientali e della necessità di utilizzare tecnologie più pulite;

g)

la valutazione della cooperazione scientifica e la diffusione dei risultati;

h)

la promozione, la diffusione e il trasferimento delle tecnologie;

i)

l'assistenza all'istituzione di sistemi nazionali di innovazione per sviluppare le tecnologie e l'innovazione, tra l'altro in modo da rispondere meglio alla domanda delle piccole e medie imprese e promuovere la produzione locale, ed anche l'assistenza allo sviluppo di centri di eccellenza e poli di alta tecnologia;

j)

la promozione della formazione, della ricerca, dello sviluppo e di applicazioni della scienza e della tecnologia nucleari a fini medici, in modo da consentire il trasferimento di tecnologie alle Repubbliche della parte AC in settori quali la sanità, in particolare la radiologia, la medicina nucleare per la radiodiagnostica e la radioterapia, e nei settori concordati tra le parti, conformemente alle convenzioni e normative internazionali nel rispetto della giurisdizione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

2.   Un'attenzione particolare è rivolta al rafforzamento del potenziale umano quale base durevole dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di legami sostenibili tra gli ambienti scientifici e tecnologici delle parti a livello nazionale e regionale. A tal fine sono promossi gli scambi di ricercatori e delle migliori pratiche relativamente ai progetti di ricerca.

3.   Alla cooperazione sono, se del caso, associati i centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate, comprese le MPMI, con sede nelle parti.

4.   Le parti convengono di utilizzare ogni strumento per innalzare la consistenza numerica e il livello qualitativo delle risorse umane altamente qualificate, anche attraverso la formazione, la ricerca collaborativa, le borse di studio e gli scambi.

5.   Le parti promuovono la partecipazione dei propri rispettivi organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa nel rispetto delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi.

PARTE IV

COMMERCIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI INIZIALI

Articolo 77

Istituzione di una zona di libero scambio e rapporto con l'accordo OMC

1.   Le parti del presente accordo istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS").

2.   Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci vigenti (1) che discendono dall'accordo OMC.

Articolo 78

Obiettivi

Gli obiettivi della parte IV dell'accordo sono:

a)

l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti mediante la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi;

b)

la facilitazione degli scambi di merci, in particolare mediante le disposizioni concordate riguardanti le dogane e la facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, e le misure sanitarie e fitosanitarie;

c)

la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;

d)

la promozione dell'integrazione economica regionale nell'ambito delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di agevolare la circolazione delle merci tra le parti e all'interno delle medesime;

e)

lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento, il miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti sulla base del principio di non discriminazione e la facilitazione degli scambi e degli investimenti tra le parti a livello dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali connessi agli investimenti diretti;

f)

la graduale ed effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;

g)

un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale conformemente agli obblighi internazionali vigenti tra le parti, così da garantire l'equilibrio tra i diritti dei titolari dei diritti e l'interesse pubblico, tenendo conto delle differenze tra le parti e della promozione del trasferimento di tecnologie tra le regioni;

h)

la promozione di una concorrenza libera e senza distorsioni nei rapporti economici e commerciali tra le parti;

i)

l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile; e

j)

la promozione degli scambi e degli investimenti internazionali tra le parti in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile mediante attività congiunte di collaborazione.

Articolo 79

Definizioni di applicazione generale

Ai fini della parte IV del presente accordo, si applicano, salvo disposizione contraria, le seguenti definizioni:

—   "America centrale": le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama;

—   "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa od onere aggiuntivo applicate a tale importazione o ad essa collegate. In un "dazio doganale" non rientrano:

a)

gli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati conformemente all'articolo 85 del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo II;

b)

i dazi applicati a norma della legislazione interna di una parte e conformemente alle disposizioni del capo 2 (Misure di difesa commerciale) del titolo II;

c)

i diritti o gli altri oneri applicati a norma della legislazione interna di una parte e conformemente all'articolo 87 del capo 1 del titolo II;

—   "giorni": giorni civili, compresi i fine settimana e i giorni festivi, salvo diversa definizione nel presente accordo;

—   "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, comprese le regole generali di interpretazione, le note di sezione e le note di capitolo, quale adottato e attuato dalle parti nella loro legislazione tariffaria;

—   "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, ivi comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

—   "misura": qualsiasi azione od omissione, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure, le prescrizioni o le prassi;

—   "cittadino": una persona fisica che ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una Repubblica della parte CA secondo la rispettiva legislazione;

—   "persona": una persona fisica o giuridica;

—   "trattamento tariffario preferenziale": l'aliquota del dazio doganale applicabile, a norma del presente accordo, a una merce originaria.

TITOLO II

SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci

SEZIONE A

Disposizioni generali

Articolo 80

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci in conformità alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV del GATT 1994.

Articolo 81

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto, le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci fra le parti.

SEZIONE B

Soppressione dei dazi doganali

Articolo 82

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, in conformità con il sistema armonizzato.

Articolo 83

Soppressione dei dazi doganali

1.   Ciascuna delle parti sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali). Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui all'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) (2).

2.   Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali, cui devono essere applicate le successive riduzioni come disposto dal paragrafo 1, è quella specificata nelle tabelle.

3.   Se in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce le aliquote dei dazi doganali applicate alla nazione più favorita, tali aliquote si applicano se e fintantoché inferiori alle aliquote dei dazi doganali calcolate secondo la tabella della parte.

4.   Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Un accordo tra le parti inteso ad accelerare la soppressione di un dazio doganale su una merce o a sopprimerlo sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva determinata per quella merce a norma delle rispettive tabelle.

Articolo 84

Clausola di standstill

Nessuna delle parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte (3). Ciò non osta a che una delle parti:

a)

dopo una riduzione unilaterale, aumenti un dazio doganale al livello stabilito nelle sua tabella di soppressione dei dazi;

b)

mantenga o aumenti un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione dell'OMC, o

c)

aumenti le aliquote di base su merci escluse con l'obiettivo di pervenire a una tariffa esterna comune.

SEZIONE C

Misure non tariffarie

Articolo 85

Trattamento nazionale

Ciascuna delle parti riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante (4).

Articolo 86

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna delle due parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante (5).

Articolo 87

Diritti e altri oneri sulle importazioni e sulle esportazioni

Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII, paragrafo 1, del GATT 1994 e alle relative note interpretative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo [diversi dai dazi doganali, dagli oneri equivalenti a un'imposizione interna o da altri oneri interni applicati in conformità all'articolo 85 del presente capo e dai dazi antidumping e compensativi istituiti a norma della legislazione interna di una parte e conformemente al capo 2 (Misure di difesa commerciale) del presente titolo], imposti all'importazione o all'esportazione o in relazione ad esse, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.

Articolo 88

Dazi o tasse all'esportazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna delle due parti mantiene o istituisce dazi o tasse imposti all'esportazione o in relazione all'esportazione di merci verso l'altra parte.

SEZIONE D

Agricoltura

Articolo 89

Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli

1.   Ai fini del presente articolo le "sovvenzioni all'esportazione" hanno il medesimo significato attribuito a tale espressione nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo OMC sull'agricoltura ("accordo sull'agricoltura"), comprese le eventuali modifiche di tale articolo.

2.   Le parti condividono l'obiettivo di collaborare in seno all'OMC onde garantire la soppressione parallela di tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione e l'istituzione di una disciplina relativa a tutte le misure all'esportazione di effetto equivalente. A tal fine, le misure all'esportazione di effetto equivalente comprendono i crediti all'esportazione, le garanzie o i programmi di assicurazione dei crediti all'esportazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici e gli aiuti alimentari.

3.   Nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra parte e che:

a)

siano pienamente e immediatamente liberalizzati a norma dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali); o

b)

siano pienamente ma non immediatamente liberalizzati e beneficino, all'entrata in vigore del presente accordo, di un contingente esente da dazi conformemente all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali); o

c)

siano assoggettati al trattamento preferenziale previsto dal presente accordo per i prodotti che rientrano nelle voci 0402 e 0406 e beneficiano di un contingente esente da dazi.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c), se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione, la parte colpita/importatrice può applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sulle importazioni di tali merci – per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione – a un livello pari al valore più basso tra il dazio della nazione più favorita (NPF) e l'aliquota di base fissata nell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).

5.   Per i prodotti pienamente liberalizzati nell'arco di un periodo transitorio a norma dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) e che non beneficiano, all'entrata in vigore del presente accordo, di un contingente esente da dazi, nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione al termine del periodo transitorio.

SEZIONE E

Pesca, acquacoltura, prodotti artigianali e prodotti biologici

Articolo 90

Cooperazione tecnica

Le misure relative all'assistenza tecnica e alla cooperazione volte a intensificare gli scambi tra le parti nei settori della pesca, dell'acquacoltura, dei prodotti artigianali e dei prodotti biologici sono contenute negli articoli 59, 60 e 61 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

SEZIONE F

Disposizioni istituzionali

Articolo 91

Sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci

1.   Le parti istituiscono un sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (sottocomitati).

2.   Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a)

controlla l'applicazione e l'amministrazione corretta del presente capo;

b)

funge da sede per consultazioni sull'interpretazione e sull'applicazione del presente capo;

c)

esamina le proposte presentate dalle parti in materia di accelerazione dello smantellamento tariffario e di inclusione di merci nelle tabelle di soppressione dei dazi;

d)

formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza;

e)

si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

CAPO 2

Misure di difesa commerciale

SEZIONE A

Misure antidumping e compensative

Articolo 92

Disposizioni generali

1.   Le parti conservano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("accordo antidumping") e dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo SCM") e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia di origine ("accordo sulle regole di origine").

2.   Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e a livello nazionale, le parti garantiscono che le autorità regionali e nazionali non applichino tali misure antidumping o compensative contemporaneamente allo stesso prodotto.

Articolo 93

Trasparenza e certezza del diritto

1.   Le parti convengono che le misure di difesa commerciale sono applicate nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC e in base a un sistema equo e trasparente.

2.   Le parti, riconoscendo i vantaggi offerti agli operatori economici dalla certezza del diritto e dalla prevedibilità, garantiscono che, se del caso, la propria legislazione interna in materia di misure antidumping e compensative sia e resti armonizzata e pienamente conforme alle norme dell'OMC.

3.   Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 9, dell'accordo antidumping e dall'articolo 12, paragrafo 8, dell'accordo SCM, è auspicabile che le parti provvedano, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto e in modo da lasciare alle parti interessate il tempo sufficiente per difendere i loro interessi.

4.   Le parti concedono alle parti interessate che ne facciano richiesta la possibilità di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro di inchieste su misure antidumping o compensative. Ciò non deve inutilmente ritardare lo svolgimento delle inchieste.

Articolo 94

Considerazione dell'interesse pubblico

Una parte può scegliere di non applicare le misure antidumping o compensative laddove dalle informazioni resesi disponibili durante l'inchiesta si possa chiaramente concludere che non è nell'interesse pubblico applicare tali misure.

Articolo 95

Regola del dazio inferiore

Se una parte decide di istituire un dazio antidumping o compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile. È tuttavia auspicabile che il dazio sia inferiore al citato margine se il dazio inferiore è sufficiente a eliminare il pregiudizio per l'industria interna.

Articolo 96

Nesso di causalità

Per istituire misure antidumping o compensative e conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e dall'articolo 15, paragrafo 5, dell'accordo SCM, le autorità incaricate dell'inchiesta – nel quadro della dimostrazione del rapporto di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio per l'industria interna –separano e distinguono gli effetti pregiudizievoli di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping o sovvenzionate.

Articolo 97

Valutazione cumulativa

Se le importazioni provenienti da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchieste relative a dazi antidumping o compensativi, l'autorità incaricata dell'inchiesta della parte UE esamina, con particolare attenzione, se la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni da una qualsiasi Repubblica della parte AC è appropriata, tenuto conto delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra i prodotti importati e i prodotti simili di produzione interna.

Articolo 98

Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie

Per le questioni attinenti alla presente sezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

SEZIONE B

Misure di salvaguardia

Sottosezione B.1

Disposizioni generali

Articolo 99

Amministrazione dei procedimenti di salvaguardia

1.   Ciascuna parte garantisce l'amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, decisioni e pronunce che disciplinano i procedimenti di applicazione delle misure di salvaguardia.

2.   Nei procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione ciascuna parte affida le deliberazioni circa il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio a un'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Le deliberazioni sono soggette al riesame dei tribunali ordinari o amministrativi, nei limiti previsti dalla legislazione interna.

3.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure eque, rapide, trasparenti ed efficaci per i procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione.

Articolo 100

Non cumulo

Nessuna parte può applicare contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:

a)

una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sottosezione B.3 (Misure di salvaguardia bilaterali) del presente capo; e

b)

una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia ("accordo sulle misure di salvaguardia") o dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

Sottosezione B.2

Misure di salvaguardia multilaterali

Articolo 101

Disposizioni generali

Le parti mantengono i propri diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia, dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura e dall'accordo sulle regole di origine.

Articolo 102

Trasparenza

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 101, la parte che avvia un'inchiesta o che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto all'altra parte che le richieda tutte le informazioni pertinenti, comprese se del caso quelle sull'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, sulle conclusioni provvisorie e sulle conclusioni definitive dell'inchiesta.

Articolo 103

Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie

Per le disposizioni che si richiamano ai diritti e agli obblighi in ambito OMC derivanti dalla presente sottosezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

Sottosezione B.3

Misure di salvaguardia bilaterali

Articolo 104

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1.   Ferma restando la sottosezione B.2 (Misure di salvaguardia multilaterali), se a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, un prodotto originario di una parte è importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da costituire una causa effettiva o una minaccia di grave pregiudizio per i produttori interni di prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure enunciate nella presente sottosezione.

2.   Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le misure di salvaguardia della parte importatrice possono essere esclusivamente una di quelle di seguito elencate:

a)

la sospensione dell'ulteriore riduzione, prevista dal presente accordo, dell'aliquota del dazio doganale applicato al prodotto interessato; oppure

b)

l'aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:

i)

l'aliquota della nazione più favorita applicata sul prodotto interessato e in vigore al momento dell'adozione della misura; o

ii)

l'aliquota della nazione più favorita applicata sul prodotto interessato e in vigore il giorno immediatamente precedente all'entrata in vigore del presente accordo.

3.   Nel caso di prodotti già pienamente liberalizzati prima dell'entrata in vigore del presente accordo in ragione di preferenze tariffarie accordate prima dell'entrata in vigore del presente accordo, la parte UE valuta con particolare attenzione se l'aumento delle importazioni sia la conseguenza della riduzione o della soppressione dei dazi doganali a norma del presente accordo.

4.   Nessuna delle misure di cui sopra trova applicazione fino a concorrenza dei contingenti tariffari preferenziali esenti da dazi concessi a norma del presente accordo.

Articolo 105

Condizioni e limitazioni

1.   Una misura di salvaguarda bilaterale non può essere applicata:

a)

se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 o per porvi rimedio;

b)

per un periodo superiore a due anni, prorogabile di altri due anni se le autorità competenti della parte importatrice accertano, secondo le procedure specificate nella presente sottosezione, che la misura continua a essere necessaria per prevenire le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 o per porvi rimedio, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua eventuale proroga, non superi i quattro anni; o

c)

oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo accordo dell'altra parte. Per "periodo transitorio" si intendono dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Per le merci per le quali la tabella dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) della parte che applica la misura prevede un periodo di durata pari o superiore a dieci anni per lo smantellamento tariffario, per "periodo transitorio" si intende il periodo stabilito in tale tabella per la soppressione dei dazi relativi alle merci in questione, aumentato di tre anni.

2.   Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata altrimenti in vigore per quella merce conformemente alle tabella di soppressione dei dazi di quella parte.

Articolo 106

Misure provvisorie

In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare, in via provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 116, paragrafo 1, del presente capo, se accerta in sede di valutazione preliminare che è chiaramente dimostrato che le importazioni di un prodotto originario dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni causano o minacciano di causare le situazioni di cui all'articolo 104 o 109. La durata di una misura provvisoria non supera i duecento giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione B.4 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali). La parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari se l'inchiesta di cui alla sottosezione B.4 non stabilisce che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 104. La durata di una misura provvisoria è inclusa nel periodo di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b). All'atto dell'adozione delle misure provvisorie la parte importatrice interessata ne dà comunicazione all'altra parte interessata e se quest'ultima lo richiede sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato di associazione.

Articolo 107

Compensazione e sospensione di concessioni

1.   Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura per concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro trenta giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2.   Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di giungere, entro trenta giorni, ad un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che applica la misura di salvaguardia.

Articolo 108

Intervallo tra due misure

Le misure di salvaguardia di cui alla presente sottosezione non si applicano alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia.

Articolo 109

Regioni ultraperiferiche

1.   Quando un prodotto originario di una o più Repubbliche della parte AC è importato nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche della parte UE in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche interessate della parte UE, quest'ultima, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione interessata o delle regioni interessate.

2.   Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, altre norme di cui alla presente sottosezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali sono applicabili anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo.

3.   In caso di grave deterioramento o di minaccia di un grave deterioramento della situazione economica di regioni estremamente sottosviluppate delle Repubbliche della parte AC, il Consiglio di associazione può discutere se il presente articolo possa applicarsi anche a tali regioni.

Sottosezione B.4

Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali

Articolo 110

Legge applicabile

Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta rispetta le disposizioni della presente sottosezione e per i casi in essa non contemplati applica le norme della propria legislazione interna.

Articolo 111

Avvio del procedimento

1.   Nel rispetto della legislazione interna di ciascuna parte, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta può avviare un procedimento di salvaguardia d'ufficio, sulla scorta delle informazioni ricevute da uno o più Stati membri dell'Unione europea, oppure su domanda scritta presentata dai soggetti indicati nella legislazione interna. Qualora il procedimento venga avviato sulla base di una domanda scritta, il soggetto che presenta la domanda dimostra di essere rappresentativo dell'industria interna che produce un prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso.

2.   Le domande scritte, una volta presentate, sono sollecitamente rese disponibili per la consultazione pubblica, salvo per le informazioni riservate in esse contenute.

3.   All'atto dell'avvio di un procedimento di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica un avviso di apertura del procedimento nella Gazzetta ufficiale della parte. Nell'avviso sono indicati il soggetto che ha presentato la domanda scritta, ove applicabile, il prodotto importato oggetto del procedimento, la sottovoce e la voce tariffaria in cui il prodotto è classificato, la natura e i tempi della decisione da assumere, il luogo e la data dell'audizione pubblica o il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dall'autorità incaricata dell'inchiesta, il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare informazioni, il luogo in cui la domanda scritta e ogni altro documento non riservato depositato durante il procedimento possono essere consultati e infine il nome, l'indirizzo e il numero di telefono da contattare per ulteriori informazioni.

4.   Nel caso di un procedimento di salvaguardia avviato sulla base di una domanda scritta presentata da un soggetto che affermi di essere rappresentativo dell'industria interna, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non pubblica l'avviso di cui al paragrafo 3 se non dopo aver attentamente verificato che la domanda scritta soddisfa le prescrizioni della propria legislazione interna.

Articolo 112

Inchiesta

1.   Una parte può applicare una misura di salvaguardia solo al termine di un'inchiesta condotta dalla sua autorità competente incaricata dell'inchiesta conformemente alle procedure di cui alla presente sottosezione. L'inchiesta comprende la pubblicazione di un avviso che consenta ragionevolmente di informare tutte le parti interessate, audizioni pubbliche o altre modalità adeguate attraverso le quali gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilità di replicare a quanto addotto da altre parti.

2.   Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità competente incaricata dell'inchiesta termini l'inchiesta entro dodici mesi dalla data di apertura.

Articolo 113

Elementi di prova relativi al pregiudizio e nesso di causalità

1.   Nello svolgimento del procedimento l'autorità competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria interna, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, la quota di mercato interno assorbita dall'incremento delle importazioni, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttività, l'utilizzo degli impianti, i profitti e le perdite, l'occupazione.

2.   Non si procede a stabilire se l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di elementi di prova oggettivi, l'esistenza di un evidente nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e le situazioni descritte all'articolo 104 o 109. Qualora fattori diversi dall'aumento delle importazioni stiano contemporaneamente causando le situazioni descritte all'articolo 104 o 109, il pregiudizio o il grave deterioramento della situazione economica non è imputato all'aumento delle importazioni.

Articolo 114

Audizioni

Nel corso di ciascun procedimento l'autorità competente incaricata dell'inchiesta:

a)

organizza, previo congruo preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori di comparire personalmente oppure facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito al grave pregiudizio o alla minaccia di un grave pregiudizio e alle opportune misure correttive; oppure

b)

offre a tutte le parti interessate la possibilità di essere sentite qualora lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e abbiano dimostrato di poter essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione orale.

Articolo 115

Informazioni riservate

Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate può essere richiesta la presentazione di una sintesi non riservata oppure dei motivi per i quali non è possibile fornire tale sintesi, ove le parti affermino che tali informazioni non possono essere riassunte. Tuttavia nei casi in cui l'autorità competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, la suddetta autorità può non tener conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

Articolo 116

Notifiche e pubblicazioni

1.   La parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte all'articolo 104 o 109 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato di associazione, che può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate. Se il comitato di associazione non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato di associazione, la parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a porre rimedio alla situazione secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.

2.   L'autorità competente incaricata dell'inchiesta fornisce alla parte esportatrice tutte le informazioni pertinenti, compresi gli elementi di prova del pregiudizio o del grave deterioramento della situazione economica dovuto all'aumento delle importazioni, la descrizione dettagliata del prodotto interessato e le misure proposte, la data proposta per l'istituzione delle misure e la loro durata prevista.

3.   L'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica inoltre nella Gazzetta ufficiale della parte i risultati e le conclusioni motivate cui essa è pervenuta in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti, tra cui la descrizione del prodotto importato e la situazione che ha determinato l'istituzione delle misure a norma dell'articolo 104 o 109, il nesso di causalità tra tale situazione e l'aumento delle importazioni, nonché la forma, il livello e la durata delle misure.

4.   L'autorità competente incaricata dell'inchiesta non pubblica le informazioni ricevute se esse sono oggetto di un impegno relativo al loro trattamento riservato, eventualmente assunto nel corso del procedimento.

CAPO 3

Dogane e facilitazione degli scambi

Articolo 117

Obiettivi

1.   Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti come pure la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e di promozione della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale delle Repubbliche della parte AC.

2.   Le parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.

Articolo 118

Dogane e procedure riguardanti il commercio

1.   Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni, disposizioni e procedure doganali:

a)

sulle norme e sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale, compresi il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'OMD e la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

b)

sulla tutela e sulla facilitazione del commercio legittimo mediante un'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione doganale;

c)

su una legislazione che eviti di imporre oneri inutili o discriminatori, protegga dalle frodi doganali e consenta un'ulteriore facilitazione a fronte di un elevato livello di conformità;

d)

sull'applicazione di tecniche doganali moderne, comprendenti la gestione del rischio, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle società;

e)

su un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare per quanto concerne la classificazione tariffaria e le regole di origine, nel rispetto della legislazione delle parti;

f)

sullo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni doganali e con altre istituzioni pubbliche collegate;

g)

su norme le quali garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi;

h)

su diritti e oneri che siano ragionevoli, non superino il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata transazione e non siano calcolati ad valorem, senza che siano previsti diritti e oneri sui servizi consolari;

i)

sull'eliminazione di qualsiasi prescrizione che imponga il ricorso obbligatorio alle ispezioni pre-imbarco quali definite nell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualsiasi altra attività ispettiva effettuata nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento.

2.   Le parti convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure rispettive in materia doganale si ispirino, per quanto possibile, agli elementi sostanziali della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto) e relativi allegati.

3.   Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità delle operazioni, le parti:

a)

intraprendono, per quanto possibile, iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e da altre istituzioni pubbliche collegate;

b)

semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

c)

instaurano procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano, nel rispetto della legislazione di ciascuna delle parti, di presentare ricorso contro le misure, le pronunce e le decisioni amministrative delle autorità doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Gli eventuali oneri sono proporzionati al costo delle procedure di ricorso;

d)

adottano misure volte ad assicurare i più elevati standard di correttezza.

4.   Le parti provvedono affinché la legislazione sugli spedizionieri doganali si basi su norme trasparenti e proporzionate. Qualora una parte prescriva il ricorso obbligatorio agli spedizionieri doganali, le persone giuridiche possono avvalersi di propri spedizionieri doganali interni (in house) autorizzati a tal fine dall'autorità competente. La presente disposizione non pregiudica la posizione delle parti in negoziati multilaterali.

Articolo 119

Operazioni di transito

1.   Le parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori conformemente ai principi dell'articolo V del GATT 1994.

2.   Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme.

3.   Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, ciascuna parte riserva al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio.

4.   Conformemente ai principi dell'articolo V del GATT 1994 le parti si avvalgono di regimi che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza l'imposizione di dazi doganali, diritti di transito o altri oneri relativi al transito, ad eccezione delle spese di trasporto o di oneri commisurati alle spese amministrative determinate dal transito o al costo dei servizi prestati.

5.   Le parti promuovono e attuano regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali.

6.   Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e promuovere la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 120

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le parti convengono:

a)

di garantire che tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri, come pure le informazioni aggiuntive necessarie, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici.

Le parti rendono note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni e le procedure di entrata relative alle merci, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali, e i punti di contatto per chiedere informazioni;

b)

sulla necessità di consultazioni periodiche e tempestive con rappresentanti delle parti interessate sulle proposte legislative e sulle procedure in materia doganale. A tal fine ciascuna delle parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica;

c)

di prevedere un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative, procedure, diritti o oneri nuovi o modificati (6);

d)

di favorire la cooperazione con la comunità imprenditoriale mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli varati dall'OMD;

e)

di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Articolo 121

Valutazione in dogana

Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi reciproci tra le parti si basano sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 dell'OMC ("accordo sulla valutazione in dogana").

Articolo 122

Gestione del rischio

Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio che consentono alle sue autorità doganali di concentrare le attività ispettive sulle merci ad alto rischio e semplificano lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio.

Articolo 123

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

1.   Le parti istituiscono un sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati).

2.   Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a)

controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo e dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo;

b)

costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

c)

costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;

d)

intensifica la cooperazione relativa allo sviluppo, all'applicazione e al rispetto delle procedure doganali, all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;

e)

si occupa delle richieste di modifica delle regole di origine e presenta i risultati delle analisi e le raccomandazioni al comitato di associazione;

f)

svolge i compiti e le funzioni di cui all'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo;

g)

intensifica la cooperazione in materia di sviluppo delle capacità e di assistenza tecnica; e

h)

si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

3.   Le parti possono decidere di comune accordo di tenere riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale, le regole di origine o l'assistenza amministrativa reciproca.

Articolo 124

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi

Le misure di assistenza tecnica necessarie per dare attuazione al presente capo sono contenute negli articoli 53 e 54 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

CAPO 4

Ostacoli tecnici agli scambi

Articolo 125

Obiettivi

1.   L'obiettivo del presente capo è agevolare e incrementare gli scambi di merci individuando, prevenendo ed eliminando gli ostacoli inutili agli scambi tra le parti che possono derivare dall'elaborazione, dall'adozione e dall'applicazione di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi ("accordo TBT").

2.   Le parti si impegnano a cooperare per il rafforzamento dell'integrazione regionale all'interno delle parti su questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi.

3.   Le parti si impegnano a sviluppare e rafforzare le capacità tecniche sulle questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi con lo scopo di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati.

Articolo 126

Disposizioni generali

Le parti riaffermano i loro diritti ed gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT, che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante. Le parti tengono conto, in particolare, dell'articolo 12 dell'accordo TBT sul trattamento speciale e differenziato.

Articolo 127

Ambito di applicazione e settori interessati

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2.   Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC ("accordo SPS"), né alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo e disciplinate dal titolo V (appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.

Articolo 128

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato I dell'accordo TBT.

Articolo 129

Regolamenti tecnici

Le parti convengono di utilizzare nel miglior modo possibile le buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare decidono:

a)

di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti e, in caso di mancato utilizzo delle norme internazionali come base, convengono di spiegare, su richiesta dell'altra parte, i motivi per i quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito;

b)

di promuovere l'elaborazione di regolamenti tecnici regionali in sostituzione dei regolamenti nazionali esistenti, così da agevolare gli scambi con e tra le parti;

c)

di istituire meccanismi che consentano di informare meglio le industrie dell'altra parte sui regolamenti tecnici (ad esempio mediante un sito web pubblico); e

d)

di fornire senza indugio all'altra parte o ai suoi operatori economici, che ne facciano richiesta, informazioni e, se opportuno, istruzioni scritte su come conformarsi ai loro regolamenti tecnici.

Articolo 130

Norme

1.   Le parti confermano l'obbligo che ad esse incombe, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, di fare in modo che i loro organismi di normazione accettino e rispettino il "codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme" di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.

2.   Le parti si impegnano a:

a)

garantire un'adeguata interazione tra le autorità di regolamentazione e gli organismi di normazione nazionali, regionali o internazionali;

b)

garantire l'applicazione dei principi enunciati nella "Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo", adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000;

c)

garantire che i loro organismi di normazione cooperino in modo che le attività di normazione internazionale servano, ove possibile, da base per l'elaborazione di norme a livello regionale;

d)

promuovere l'elaborazione di norme regionali che, una volta adottate, sostituiscano integralmente tutte le norme nazionali esistenti;

e)

scambiarsi informazioni circa l'uso che esse fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a prevedere, per quanto possibile, che le norme non siano rese obbligatorie; e

f)

scambiarsi informazioni e competenze sul lavoro svolto dagli organismi di normazione nazionali, regionali e internazionali e sul grado di utilizzo delle norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali, come pure informazioni di carattere generale sugli accordi di cooperazione utilizzati dall'una o dall'altra parte in materia di normazione.

Articolo 131

Valutazione della conformità e accreditamento

1.   Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi di valutazione della conformità atti ad agevolare l'accettazione dei prodotti nel territorio delle parti, tra cui:

a)

l'accettazione della dichiarazione di conformità di un fornitore;

b)

la designazione di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra parte;

c)

l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità eseguite da organismi situati nel territorio dell'altra parte;

d)

accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di ciascuna delle parti.

2.   In linea con quanto precede le parti si impegnano:

a)

secondo quanto disposto dall'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non imporre procedure di valutazione della conformità più rigorose del necessario;

b)

a garantire che, laddove una parte abbia autorizzato vari organismi di valutazione della conformità a norma della propria legislazione interna applicabile, le misure legislative adottate da tale parte non limitino la libertà di scelta degli operatori circa il luogo nel quale far eseguire le pertinenti procedure di valutazione della conformità;

c)

a scambiarsi informazioni sulla politica di accreditamento e a considerare come utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, per esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF).

Articolo 132

Trattamento speciale e differenziato

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 126 del presente capo, le parti decidono quanto segue:

a)

di provvedere affinché le misure legislative non limitino la conclusione di accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità situati nelle Repubbliche della parte AC e quelli situati nella parte UE e di promuovere la partecipazione di tali organismi a questi accordi;

b)

laddove una delle parti individui, in relazione a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità vigenti o proposti, un problema specifico tale da poter incidere sugli scambi tra le parti, la parte esportatrice può chiedere chiarimenti e istruzioni su come conformarsi alla misura della parte importatrice. Quest'ultima presta tempestivamente la dovuta attenzione alla richiesta ed esamina le preoccupazioni espresse dalla parte esportatrice;

c)

su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice si impegna a trasmettere tempestivamente, tramite le sue autorità competenti, le informazioni inerenti ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità applicabili a un gruppo di merci o a una merce specifica ai fini della commercializzazione nel territorio della parte importatrice; e

d)

conformemente all'articolo 12.3 dell'accordo TBT, la parte UE, nell'elaborare o applicare i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità, tiene conto delle particolari esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo delle Repubbliche della parte AC al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità creino inutili ostacoli alle loro esportazioni.

Articolo 133

Cooperazione e assistenza tecnica

Le parti convengono che è nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca sui temi inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi. In questo senso esse hanno individuato una serie di attività di cooperazione che sono descritte all'articolo 57 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Articolo 134

Collaborazione e integrazione regionale

Le parti convengono che, al fine di agevolare gli scambi all'interno delle regioni e tra le parti, è importante la collaborazione tra le autorità nazionali e regionali dei settori pubblico e privato che si occupano di ostacoli tecnici agli scambi. Per questo le parti si impegnano a svolgere azioni congiunte quali quelle di seguito enunciate:

a)

il rafforzamento della loro cooperazione nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformità in modo da migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e da esaminare, nei settori di comune interesse, le iniziative di facilitazione degli scambi che favoriscono la convergenza delle loro prescrizioni regolamentari. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni inerenti alla regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale;

b)

l'individuazione, lo sviluppo e la promozione di iniziative di facilitazione degli scambi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i)

il rafforzamento della cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, competenze e dati, e il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica per migliorare, in termini di trasparenza e consultazione, le modalità di elaborazione dei regolamenti tecnici, e utilizzare in modo efficiente le risorse normative;

ii)

la semplificazione delle procedure e delle prescrizioni; e

iii)

la promozione e l'incoraggiamento della cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;

c)

su richiesta, una parte prende in debita considerazione le proposte di cooperazione a norma del presente capo avanzate dall'altra parte.

Articolo 135

Trasparenza e procedure di notifica

Le parti convengono:

a)

di rispettare i loro obblighi in materia di trasparenza, quali enunciati nell'accordo TBT, di comunicare preventivamente l'introduzione di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità che incidano significativamente sugli scambi tra le parti e, all'atto dell'introduzione di tali regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, di prevedere un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore in modo che gli operatori economici possano conformarvisi;

b)

nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra parte un periodo di almeno sessanta giorni dalla notifica per la formulazione di osservazioni scritte sulla proposta, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e convengono, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga del termine concesso per formulare osservazioni. Tale periodo sarà prorogato se lo raccomanda il comitato TBT dell'OMC; e

c)

di prendere in adeguata considerazione il parere dell'altra parte qualora una parte del processo di elaborazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità preveda, prima della notifica all'OMC, una consultazione pubblica secondo le procedure di ciascuna regione; e convengono di fornire risposte scritte alle osservazioni formulate dall'altra parte che ne faccia richiesta.

Articolo 136

Vigilanza del mercato

Le parti si impegnano a:

a)

scambiarsi opinioni sulle attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;

b)

garantire che la vigilanza del mercato sia effettuata dalle autorità competenti con indipendenza, onde evitare conflitti di interesse.

Articolo 137

Diritti

Le parti si impegnano a provvedere affinché:

a)

i diritti eventualmente applicati per valutare la conformità dei prodotti originari del territorio di una parte siano equi in rapporto a quelli applicati per la valutazione della conformità di prodotti simili di origine nazionale oppure originari dell'altra parte, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e altra natura dovute alla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformità;

b)

una parte dia all'altra parte l'opportunità di contestare l'importo addebitato per la valutazione della conformità dei prodotti, qualora i diritti siano eccessivi rispetto al costo del servizio di certificazione e ciò comprometta la competitività dei suoi prodotti;

c)

la durata prevista per l'espletamento di qualsiasi procedura obbligatoria di valutazione della conformità sia ragionevole ed equa per le merci importate e per quelle di produzione interna.

Articolo 138

Marcatura ed etichettatura

1.   Le parti prendono atto, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, che un regolamento tecnico può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono di rispettare i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, qualora i loro regolamenti tecnici prevedano obblighi di marcatura od etichettatura.

2.   In particolare, le parti decidono:

a)

di prescrivere solo la marcatura o l'etichettatura utile per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure di specificare la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori (7);

b)

ove ciò sia necessario considerato il rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o la sicurezza nazionale, le parti possono:

i)

esigere l'approvazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione imprescindibile per la vendita sui rispettivi mercati; o

ii)

stabilire prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette, in particolare l'obbligo di far figurare le informazioni su una parte specifica del prodotto o di rispettare un determinato formato o una data dimensione.

Quanto sopra lascia impregiudicate le misure che le parti adottano in base alla loro normativa interna per verificare la conformità dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure che esse stabiliscono per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori;

c)

che la parte che impone l'uso di un numero d'identificazione univoco da parte degli operatori economici comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte senza indugio e senza discriminazioni;

d)

purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, di ammettere:

i)

le informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci;

ii)

le nomenclature internazionali, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici;

iii)

informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;

e)

nei casi in cui ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT e il consumatore possa essere adeguatamente informato, di adoperarsi per accettare le etichette non permanenti o staccabili, o una marcatura o etichettatura che figuri nei documenti di accompagnamento invece di essere fisicamente apposta sul prodotto;

f)

di consentire che l'etichettatura e le correzioni dell'etichettatura siano effettuate nel paese di destinazione prima della commercializzazione delle merci.

3.   Tenendo conto di quanto disposto dal paragrafo 2, le parti decidono che, qualora una parte prescriva la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, l'obbligo di marcatura permanente può riguardare unicamente le seguenti informazioni:

a)

per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione;

b)

per le calzature: i materiali principali delle parti più importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine.

4.   Le parti applicano le disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 139

Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi

1.   Le parti istituiscono un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati).

2.   Il sottocomitato svolge i seguenti compiti:

a)

discute le questioni relative all'applicazione del presente capo che possono incidere sugli scambi tra le parti;

b)

controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo, provvedendo ad un esame sollecito di qualsiasi questione che una delle parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, e provvedendo, su richiesta di una delle parti, a svolgere consultazioni su ogni questione attinente al presente capo;

c)

agevola lo scambio di informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità;

d)

costituisce una sede di discussione per risolvere i problemi o le questioni che ostacolano o limitano gli scambi, nei limiti dell'ambito di applicazione e della finalità del presente capo;

e)

rafforza la cooperazione per quanto riguarda l'elaborazione e il miglioramento delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, compreso lo scambio di informazioni tra gli organismi pubblici o privati competenti che trattano queste materie, e incoraggia un'interazione diretta tra i soggetti non pubblici, quali gli organismi di normazione, accreditamento e certificazione;

f)

facilita lo scambio di informazioni sul lavoro svolto da forum non governativi, regionali e multilaterali, che si occupano di regolamenti tecnici, normazione e procedure di valutazione della conformità;

g)

esamina i modi per agevolare gli scambi tra le parti;

h)

riferisce in merito ai programmi di cooperazione istituiti a norma dell'articolo 57 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo, ai risultati e agli effetti di questi progetti in termini di facilitazione degli scambi e di attuazione delle disposizioni del presente capo;

i)

riesamina il presente capo alla luce di eventuali sviluppi nel quadro dell'accordo TBT;

j)

riferisce al comitato di associazione in merito all'attuazione delle disposizioni del presente capo, in particolare sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi stabiliti delle disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato;

k)

intraprende ogni altra iniziativa che, ad avviso delle parti, le aiuterà ad attuare il presente capo;

l)

istituisce un dialogo con le autorità di regolamentazione conformemente all'articolo 134, lettera a), del presente capo, e ove opportuno gruppi di lavoro per discutere vari temi di interesse per le parti. Esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico possono partecipare ai gruppi di lavoro o essere dagli stessi consultati; e

m)

si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

CAPO 5

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 140

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a)

proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi reciproci entro l'ambito di applicazione del presente capo;

b)

collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo SPS;

c)

fare in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;

d)

tenere conto delle asimmetrie tra le regioni;

e)

promuovere la cooperazione in ambito sanitario e fitosanitario in conformità con la parte III del presente accordo, con l'obiettivo di rafforzare le capacità che una parte possiede relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie così da migliorarne l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione dell'uomo, degli animali e delle piante;

f)

dare progressiva attuazione all'approccio "da regione a regione" negli scambi delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 141

Diritti e obblighi multilaterali

Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.

Articolo 142

Campo di applicazione

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte che possono, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti.

2.   Le disposizioni del presente capo non si applicano alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo TBT.

3.   Le disposizioni del presente si applicano inoltre alla cooperazione in materia di benessere degli animali.

Articolo 143

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato A dell'accordo SPS.

Articolo 144

Autorità competenti

Le autorità competenti delle parti sono le autorità responsabili dell'attuazione del presente capo, secondo quanto contemplato nell'allegato VI (Autorità competenti). Le parti si informano reciprocamente a norma dell'articolo 151 del presente capo di eventuali cambiamenti concernenti le autorità competenti.

Articolo 145

Principi generali

1.   Le misure sanitarie e fitosanitarie applicate dalle parti si ispirano ai principi stabiliti dall'articolo 3 dell'accordo SPS.

2.   Le misure sanitarie e fitosanitarie non possono essere utilizzate per creare ostacoli ingiustificati agli scambi.

3.   Le procedure istituite nell'ambito di applicazione del presente capo sono applicate in modo trasparente, senza indebiti ritardi e prevedendo condizioni e requisiti, costi compresi, non più onerosi rispetto al costo effettivo del servizio ed equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili delle parti.

4.   Le parti non si avvalgono, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, delle procedure di cui al paragrafo 3 né delle richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso al mercato.

Articolo 146

Requisiti all'importazione

1.   La parte esportatrice vigila affinché i prodotti esportati nella parte importatrice siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari della parte importatrice.

2.   La parte importatrice vigila affinché le condizioni all'importazione vengano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio.

Articolo 147

Facilitazione degli scambi

1.   Elenco degli stabilimenti

a)

Per le importazioni di prodotti di origine animale la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco dei suoi stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice;

b)

Su richiesta della parte esportatrice, corredata delle opportune garanzie sanitarie, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti di cui all'allegato VII (Requisiti e disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale) situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Il riconoscimento è effettuato conformemente ai requisiti e alle disposizioni di cui all'allegato VII e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate;

c)

Le garanzie sanitarie di cui al presente articolo possono comprendere le informazioni pertinenti e giustificate che assicurino lo status sanitario degli animali vivi e dei prodotti di origine animale da importare;

d)

Tranne qualora occorrano informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro quaranta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta della parte esportatrice corredata delle adeguate garanzie sanitarie;

e)

La parte importatrice presenta periodicamente un registro delle richieste di riconoscimento respinte, contenente le informazioni sui profili di non conformità che hanno giustificato il mancato riconoscimento di uno stabilimento.

2.   Controlli all'importazione e diritti d'ispezione: i diritti imposti per le procedure sui prodotti importati possono coprire unicamente le spese sostenute dall'autorità competente per i controlli all'importazione, non sono più onerosi rispetto al costo effettivo del servizio e sono equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili.

Articolo 148

Verifiche

1.   Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti è autorizzata, entro l'ambito di applicazione dello stesso, a:

a)

realizzare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato VIII (Orientamenti per l'espletamento delle verifiche), una verifica totale o parziale del sistema di controllo delle autorità dell'altra parte. La parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; e

b)

ricevere dall'altra parte informazioni sul sistema di controllo di quest'ultima e sui risultati dei controlli realizzati nell'ambito di tale sistema.

2.   Le parti si scambiano i risultati e le conclusioni delle verifiche effettuate sul territorio dell'altra parte e li mettono a disposizione del pubblico.

3.   Quando la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la parte esportatrice, tale visita viene notificata all'altra parte almeno sessanta giorni lavorativi prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo tra le parti. Qualsiasi modifica della visita è concordata fra le parti interessate.

Articolo 149

Misure connesse alla salute degli animali e delle piante

1.   Le parti riconoscono il concetto di zone indenni e di zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia conformemente all'accordo SPS, nonché le norme, gli orientamenti o le raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie ("OIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante ("IPPC"). Il sottocomitato di cui all'articolo 156 del presente capo può precisare ulteriormente la procedura per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto dell'accordo SPS, delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC. Tale procedura riguarda anche le situazioni connesse ai focolai e alle reinfestazioni.

2.   Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari nelle zone interessate.

3.   Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti nella definizione di tali zone.

4.   Nel determinare tali zone per la prima volta o in seguito all'insorgenza di un focolaio di una malattia animale o alla reintroduzione di un parassita delle piante, la parte importatrice, in linea di massima, basa la propria determinazione dello status zoosanitario e fitosanitario del territorio della parte esportatrice o di parti di esso sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC e tiene conto della determinazione effettuata dalla parte esportatrice.

5.   Se la parte importatrice non accetta la determinazione della parte esportatrice, ne spiega le ragioni ed è disponibile a consultazioni.

6.   La parte esportatrice fornisce gli elementi di prova necessari per dimostrare obiettivamente alla parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, a seconda dei casi, zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia. A tal fine alla parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

7.   Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei luoghi e siti di produzione indenni da parassiti dell'IPPC. Esse ne prendono in considerazione le future raccomandazioni in materia e il sottocomitato istituito dall'articolo 156 del presente capo formula le proprie raccomandazioni di conseguenza.

Articolo 150

Equivalenza

Tramite il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, istituito a norma dell'articolo 156, le parti possono elaborare disposizioni in materia di equivalenza e formulano raccomandazioni conformemente alle procedure previste nelle disposizioni istituzionali del presente accordo.

Articolo 151

Trasparenza e scambio di informazioni

Le parti:

a)

perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;

b)

migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;

c)

si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e

d)

comunicano, su richiesta di una parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.

Articolo 152

Notifiche e consultazioni

1.   Ciascuna parte notifica per iscritto all'altra parte, entro tre giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari.

2.   Le notifiche sono effettuate ai punti di contatto di cui all'allegato IX (Punti di contatto e siti web). Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail.

3.   Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante riguardante prodotti oggetto di scambi commerciali, ove richieste, si tengono quanto prima consultazioni in merito alla situazione. In tali condizioni ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi.

4.   Le consultazioni di cui al paragrafo 3 possono essere condotte tramite e-mail, videoconferenza, audioconferenza o tramite qualsiasi altro strumento concordato tra le parti. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle parti.

Articolo 153

Misure di emergenza

1.   In caso di grave rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, la parte importatrice può, senza preventiva notifica, prendere le misure necessarie alla protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le partite in transito tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

2.   La parte che adotta la misura informa l'altra parte non appena possibile e comunque entro un giorno lavorativo dall'adozione della misura. Le parti possono chiedere informazioni sulla situazione sanitaria e fitosanitaria e sulle misure adottate e rispondono non appena le informazioni richieste sono disponibili.

3.   Su richiesta di una delle parti e conformemente all'articolo 152 del presente capo, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono esaminare le alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.

Articolo 154

Cooperazione e assistenza tecnica

1.   Le misure di cooperazione e assistenza tecnica necessarie per dare attuazione al presente capo sono contenute nell'articolo 62 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

2.   Tramite il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, istituito dall'articolo 156 del presente capo, le parti predispongono un programma di lavoro che individua tra la l'altro la cooperazione e l'assistenza tecnica necessarie per sviluppare e/o rafforzare le capacità delle parti su temi di comune interesse riguardanti la salute dell'uomo, degli animali o delle piante e la sicurezza alimentare.

Articolo 155

Trattamento speciale e differenziato

Ciascuna Repubblica della parte AC può consultare direttamente la parte UE ogniqualvolta individui, in rapporto a una proposta di misura della parte UE, un problema specifico che potrebbe incidere sui loro scambi. Per tali consultazioni possono essere utilizzate orientativamente le decisioni del comitato SPS dell'OMC, come il documento G/SPS/33 e relative modificazioni.

Articolo 156

Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie

1.   Le parti istituiscono un sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati).

2.   Il sottocomitato si può occupare di tutte le questioni connesse ai diritti e agli obblighi di cui al presente capo. Esso ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilità:

a)

raccomanda la definizione delle procedure o delle modalità necessarie per dare attuazione al presente capo;

b)

monitora i progressi compiuti nell'attuazione del presente capo;

c)

costituisce una sede in cui discutere i problemi inerenti all'applicazione di determinate misure sanitarie o fitosanitarie per giungere ad alternative accettabili per entrambe le parti. A tale scopo il sottocomitato è convocato d'urgenza, su richiesta di una parte, per procedere alle consultazioni;

d)

procede, se necessario, alle consultazioni previste dall'articolo 155 del presente capo in merito al trattamento speciale e differenziato;

e)

procede, se necessario, alle consultazioni previste dall'articolo 157 del presente capo in merito alla risoluzione delle controversie derivanti dal presente capo;

f)

promuove la cooperazione tra le parti in materia di benessere degli animali;

g)

si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

3.   Nel corso della prima riunione il sottocomitato delibera il regolamento interno da sottoporre all'approvazione del comitato di associazione.

Articolo 157

Risoluzione delle controversie

1.   Una parte, se ritiene che una misura dell'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi che discendono dal presente capo, può chiedere consultazioni tecniche a livello del sottocomitato istituito dall'articolo 156. Le autorità competenti di cui all'allegato VI (Autorità competenti) agevolano queste consultazioni.

2.   Quando una controversia è oggetto delle consultazioni a livello di sottocomitato secondo quanto contemplato al paragrafo 1, tali consultazioni sostituiscono quelle previste dall'articolo 310 del titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo, salvo quanto diversamente convenuto dalle parti della controversia. Le consultazioni a livello del sottocomitato si ritengono concluse entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Tali consultazioni possono essere condotte tramite conferenza telefonica, videoconferenza o qualsiasi altro strumento concordato tra le parti.

CAPO 6

Eccezioni relative alle merci

Articolo 158

Eccezioni generali

1.   L'articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne costituiscono parte integrante.

2.   Le parti riconoscono che l'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 può applicarsi anche alle misure di carattere ambientale necessarie ai fini della protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante e che l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche.

3.   Le parti riconoscono che, su richiesta di una di esse e prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte esportatrice che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per far venir meno le condizioni che rendono necessarie le misure. Se non viene raggiunto un accordo entro trenta giorni, la parte esportatrice può applicare alle esportazioni del prodotto interessato le misure previste dal presente articolo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preventivi, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali strettamente necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa sollecitamente l'altra parte.

TITOLO III

STABILIMENTO, SCAMBI DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 159

Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati

1.   Le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie alla progressiva liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e alla cooperazione in materia di commercio elettronico.

2.   Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come tale da imporre la privatizzazione di imprese pubbliche o dei servizi di pubblica utilità forniti nell'esercizio di poteri governativi o come tale da comportare obblighi in materia di appalti pubblici.

3.   Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti.

4.   Conformemente alle disposizioni del presente titolo, ciascuna parte si riserva il diritto di legiferare e adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi di politica nazionale.

5.   Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

6.   Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti dalle condizioni di un impegno specifico (8).

Articolo 160

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

"misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

b)

"misure adottate o mantenute in vigore da una parte": misure prese da:

i)

amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali;

ii)

organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

c)

"persona fisica di una parte": un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una Repubblica della parte CA secondo la rispettiva legislazione interna;

d)

"persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

e)

"persona giuridica della parte UE" o "persona giuridica di una Repubblica della parte AC": una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale, rispettivamente, nel territorio della parte UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC.

Se la persona giuridica ha solo la sede sociale o l'amministrazione centrale, rispettivamente, nel territorio della parte UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC, essa è considerata persona giuridica, rispettivamente, della parte UE o di una Repubblica della parte AC solo se svolge un'attività commerciale sostanziale, rispettivamente, nel territorio di uno Stato membro dell'UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC (9); e

f)

ferma restando la lettera che precede, beneficiano delle disposizioni del presente accordo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori della parte UE o delle Repubbliche della parte AC e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o in una Repubblica della parte AC in conformità della loro rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC.

Articolo 161

Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico

Le parti convengono che è nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti allo stabilimento, agli scambi di servizi e al commercio elettronico. In questo senso esse hanno individuato una serie di attività di cooperazione che sono descritte all'articolo 56 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

CAPO 2

Stabilimento

Articolo 162

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)   "succursale di una persona giuridica di una parte": una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attività che ne costituisce la sede secondaria;

b)   "attività economica": le attività per le quali sono assunti impegni nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento). Il termine "attività economica" non comprende le attività svolte nell'esercizio di poteri governativi, ad esempio quelle attività che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

c)   "stabilimento":

i)

la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica (10); o

ii)

la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza;

nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attività economica;

d)   "investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento; e

e)   "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte (11).

Articolo 163

Settori interessati

Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento (12) in tutti i settori dell'attività economica, quale definita all'articolo 162, tranne:

a)

l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari;

b)

la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

c)

i servizi audiovisivi;

d)

il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne (13); e

e)

i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)

i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e

iv)

altri servizi ausiliari che agevolano l'attività dei vettori aerei, elencati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).

Articolo 164

Accesso al mercato

1.   Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati negli impegni specifici di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).

2.   Salvo quanto diversamente precisato nell'allegato X, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare – a livello regionale o per l'intero territorio – le seguenti misure:

a)

limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (14);

d)

limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e

e)

misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza) (15) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica da parte di un investitore dell'altra parte.

Articolo 165

Trattamento nazionale

1.   Nei settori specificati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri stabilimenti e investitori simili.

2.   Una parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti e investitori simili oppure un trattamento formalmente diverso.

3.   Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori della parte rispetto agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra parte.

4.   Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che gli investitori in questione sono stranieri.

Articolo 166

Elenchi degli impegni

I settori per i quali ciascuna parte ha assunto impegni a norma del presente capo, nonché le limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale, le condizioni e le restrizioni applicabili – a seguito della formulazione di riserve – agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).

Articolo 167

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC. A nessuna disposizione del presente accordo si applicano direttamente o indirettamente le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato istituite in tali altri accordi.

Articolo 168

Riesame

Le parti si impegnano a riesaminare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.

CAPO 3

Prestazione transfrontaliera di servizi

Articolo 169

Settori interessati e definizioni

1.   Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti:

a)

i servizi audiovisivi;

b)

il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne (16); e

c)

i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)

i sistemi telematici di prenotazione (CRS);

iv)

altri servizi ausiliari che agevolano l'attività dei vettori aerei, elencati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).

2.   Ai fini del presente capo si intende per:

a)   "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi:

i)

dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte (modalità 1);

ii)

nel territorio di una parte a favore di un consumatore dell'altra parte (modalità 2);

b)   "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi;

"servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualsiasi servizio che non viene prestato su base commerciale, né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi;

c)   "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; e

d)   "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi.

Articolo 170

Accesso al mercato

1.   Per quanto riguarda l'accesso al mercato attraverso le modalità di prestazione definite all'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati negli impegni specifici di cui all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).

2.   Salvo quanto diversamente precisato nell'allegato XI, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare – a livello regionale o per l'intero territorio – le seguenti misure:

a)

limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e

c)

limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessità economica (17).

Articolo 171

Trattamento nazionale

1.   Nei settori specificati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili.

2.   Una parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi simili oppure un trattamento formalmente diverso.

3.   Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi e ai prestatori di servizi simili dell'altra parte.

4.   Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione sono stranieri.

Articolo 172

Elenchi degli impegni

I settori per i quali ciascuna parte ha assunto impegni a norma del presente capo, nonché le limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale, le condizioni e le restrizioni applicabili – a seguito della formulazione di riserve – ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni di cui all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).

CAPO 4

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 173

Settori interessati e definizioni

1.   Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 159, paragrafo 5, del presente titolo.

2.   Ai fini del presente capo si intende per:

a)   "personale chiave": le persone fisiche – alle dipendenze di una persona giuridica di una delle parti che non sia un'organizzazione senza fine di lucro – responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento.

Il "personale chiave" comprende i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di uno stabilimento e il "personale trasferito all'interno di una società":

i)   "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;

ii)   "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle categorie di seguito elencate.

 

"Dirigenti":

persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che:

dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;

svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali;

hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale.

 

"Personale specializzato":

dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

b)   "laureati in tirocinio": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa (18);

c)   "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche, rappresentanti di un prestatore di servizi di una parte, che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;

d)   "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede (diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872 (19)) per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;

e)   "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede (diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi (20);

f)   "qualifiche": i diplomi, i certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione.

Articolo 174

Personale chiave e laureati in tirocinio

1.   Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) o all'allegato XII (Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE), la parte UE consente agli investitori delle Repubbliche della parte AC di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche delle Repubbliche della parte AC, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 173. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e dodici mesi per i laureati in tirocinio.

Salvo quanto diversamente specificato nell'allegato XII, nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo, la parte UE si astiene dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le misure che limitano – sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica – il numero totale di persone fisiche che un investitore può assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

2.   Nei settori elencati nell'allegato XIII (Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio) e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC consentono agli investitori della parte UE di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche della parte UE, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 173. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di un anno, rinnovabile per il periodo massimo consentito a norma delle disposizioni pertinenti della rispettiva legislazione delle parti. L'ingresso e il soggiorno temporanei dei visitatori per motivi professionali sono consentiti per una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Nei settori elencati nell'allegato XIII e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le misure che limitano – sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica – il numero totale di persone fisiche che un investitore può assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

Articolo 175

Venditori di servizi alle imprese

1.   Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), la parte UE consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese delle Repubbliche della parte AC per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

2.   Nei settori elencati nell'allegato XIV (Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi ai venditori di servizi alle imprese) e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC consentono l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese della parte UE per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Articolo 176

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

Le parti confermano i rispettivi impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti.

CAPO 5

Quadro di regolamentazione

SEZIONE A

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 177

Reciproco riconoscimento

1.   Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attività interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato.

2.   Le parti incoraggiano, a seconda dei casi, gli organismi professionali o le autorità competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul reciproco riconoscimento e a presentarle al comitato di associazione per consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attività e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.

3.   Il comitato di associazione, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo precedente, la esamina entro un termine ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente titolo.

4.   Qualora una raccomandazione di cui al paragrafo 2 sia stata giudicata compatibile con il presente titolo secondo la procedura di cui al paragrafo 3 e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti risulti sufficiente, le parti incoraggiano le autorità competenti a negoziare un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.

5.   Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

Articolo 178

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1.   Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo. Entro l'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte designa inoltre uno o più punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste materie agli investitori e ai prestatori di servizi dell'altra parte che le richiedano. Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

2.   Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

Articolo 179

Procedure

1.   Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per i quali sia stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti della parte informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, della decisione riguardante tale domanda. Le autorità competenti della parte forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda.

2.   Ciascuna delle parti mantiene o istituisce procedure od organi giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organismo preposto alla decisione amministrativa in questione, le parti garantiscono che la procedura adottata consenta comunque un riesame obiettivo e imparziale.

SEZIONE B

Servizi informatici

Articolo 180

Intesa sui servizi informatici

1.   Nella misura in cui per gli scambi dei servizi informatici sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, le parti si attengono all'intesa definita nei paragrafi che seguono.

2.   Il codice 84 della CPC (21), codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, contempla le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonché i servizi correlati, quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.

3.   I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio internet, comprendono ogni servizio in materia di:

a)

consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici, oppure

b)

programmi informatici (in sé) definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici, oppure

c)

elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di basi dati, oppure

d)

manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer;

e)

formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4.   I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio servizi finanziari) mediante mezzi elettronici e di altro tipo. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting, l'elaborazione dati o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello finanziario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.

SEZIONE C

Servizi di corriere

Articolo 181

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai servizi di corriere per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.

2.   Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, per "licenza" si intende l'autorizzazione, accordata da un'autorità competente a un singolo fornitore, eventualmente prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio.

Articolo 182

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi di corriere

1.   Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte ad impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di corriere di cui trattasi.

2.   Ciascuna parte vigila affinché il fornitore monopolistico di un servizio postale di una parte che operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nella fornitura di servizi di consegna espressa non compresi nell'ambito dei suoi diritti di monopolio non violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente titolo.

Articolo 183

Licenze

1.   Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:

a)

tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e

b)

i termini e le condizioni applicabili alle licenze.

2.   I motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta. Un fornitore ha il diritto di ricorrere avverso la decisione che lo riguardi dinanzi a un organo competente indipendente, conformemente alla rispettiva legislazione. Tale procedura è trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.

Articolo 184

Indipendenza degli organismi di regolamentazione

Gli organismi di regolamentazione dei quali le parti dispongano sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi di corriere e non devono rispondere a tali fornitori. Le decisioni e le procedure degli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

SEZIONE D

Servizi di telecomunicazione

Articolo 185

Definizioni e ambito di applicazione

1.   La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi pubblici di telecomunicazione, diversi dalla trasmissione radiotelevisiva, per i quali sono assunti impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. Sono compresi i servizi di telefonia vocale, i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, i servizi di telex, i servizi telegrafici, i servizi di fax, i servizi relativi ai circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale (22).

2.   Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

"servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici attraverso reti di telecomunicazioni, escluse le attività economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi o reti di telecomunicazione;

b)

"servizi pubblici di telecomunicazione" o "servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico": qualsiasi servizio di telecomunicazione che le parti impongono siano offerti al pubblico in generale conformemente alla loro rispettiva legislazione;

c)

"autorità di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi che svolgono i compiti di regolamentazione ad essi assegnati conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte;

d)

"infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica o di un servizio pubblico di telecomunicazione che:

i)

sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

ii)

non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura di un servizio;

e)

"fornitore principale" del settore delle telecomunicazioni: un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi pubblici di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;

f)

"interconnessione": il collegamento tra fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore.

Articolo 186

Autorità di regolamentazione

1.   Le autorità di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione.

2.   Ciascuna delle parti si adopera per garantire che la propria autorità di regolamentazione disponga di risorse sufficienti all'esercizio delle sue funzioni. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi.

3.   Le decisioni delle autorità di regolamentazione e le procedure da esse adottate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

4.   Un fornitore ha il diritto di ricorrere, conformemente alla rispettiva legislazione, avverso la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente, indipendente dai fornitori coinvolti. Se quest'ultimo non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente.

Le decisioni adottate da questi organi competenti hanno carattere di esecutività conformemente al procedimento legale applicabile. In attesa dell'esito del procedimento legale, la decisione dell'autorità di regolamentazione resta valida, salvo che l'organo competente o la legislazione applicabile non disponga diversamente.

Articolo 187

Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione (23)

1.   La prestazione dei servizi è, per quanto possibile, autorizzata mediante procedure semplici e, se del caso, mediante semplice notifica.

2.   Può essere prescritta una licenza o un'autorizzazione specifica per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni di tali licenze o autorizzazioni specifiche sono resi noti al pubblico.

3.   Ove sia prescritta una licenza o un'autorizzazione:

a)

tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze o delle autorizzazioni e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza o di autorizzazione sono resi noti al pubblico;

b)

i motivi del diniego del rilascio di una licenza o di un'autorizzazione vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e

c)

il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio di una licenza o di un'autorizzazione deve avere il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente conformemente alla rispettiva legislazione.

Articolo 188

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:

a)

nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali (24);

b)

nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e

c)

nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

Articolo 189

Interconnessione (25)

1.   Ogni fornitore autorizzato a fornire servizi pubblici di telecomunicazione ha il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati, fatto salvo il potere di intervento dell'autorità di regolamentazione conformemente alla rispettiva legislazione.

2.   I fornitori sono tenuti a utilizzare le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettano sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

3.   L'interconnessione a un fornitore principale è garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete ed è fornita conformemente alla rispettiva legislazione interna:

a)

secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi ad esso non collegati o per le proprie società controllate o per altre società collegate;

b)

tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate, così da consentire al fornitore di non dover pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e

c)

su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie.

4.   Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico.

5.   I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione vigenti o le loro offerte di interconnessione di riferimento o sia gli uni che le altre, conformemente alla rispettiva legislazione.

6.   Il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale può rivolgersi, una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all'articolo 186, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalità, le condizioni e le tariffe di interconnessione appropriate.

Articolo 190

Risorse limitate

Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa lo stato attuale delle bande di frequenza assegnate sono rese note al pubblico, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

Articolo 191

Servizio universale

1.   Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende istituire o mantenere.

2.   Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.

3.   Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio, conformemente alla rispettiva legislazione.

4.   Le parti provvedono affinché:

a)

gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti conformemente alla rispettiva legislazione; e

b)

le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.

Articolo 192

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna delle parti garantisce, conformemente alla rispettiva legislazione, la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi.

Articolo 193

Controversie tra fornitori

Qualora fra i fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dagli articoli 188 e 189, l'autorità di regolamentazione nazionale interessata o un'altra autorità competente adotta, su richiesta di uno dei fornitori e conformemente alle procedure stabilite nella loro rispettiva legislazione, una decisione vincolante per risolvere la controversia nel più breve tempo possibile.

SEZIONE E

Servizi finanziari

Articolo 194

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.

2.   Ai fini del presente capo e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per:

a)   "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A.

Servizi assicurativi e connessi:

1.

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

a)

ramo vita;

b)

ramo danni;

2.

riassicurazione e retrocessione;

3.

intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);

4.

servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri.

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1.

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico;

2.

prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

3.

leasing finanziario;

4.

tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari;

5.

garanzie e impegni;

6.

operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

a)

strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

b)

valuta estera;

c)

prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;

d)

strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

e)

titoli trasferibili;

f)

altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;

7.

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;

8.

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9.

gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10.

servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11.

fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

12.

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;

b)   "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici;

c)   "soggetto pubblico":

i)

un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una parte, che svolga principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o

ii)

un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui eserciti tali funzioni;

d)   "nuovo servizio finanziario": un servizio finanziario non prestato nel territorio della parte, prestato nel territorio dell'altra parte. Comprende le nuove modalità di erogazione di un servizio finanziario o la vendita di un prodotto finanziario che non è venduto nel territorio della parte.

Articolo 195

Misure prudenziali

1.   Ciascuna delle parti può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:

a)

la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei fruitori dei mercati finanziari, dei titolari di polizze o dei soggetti nei cui confronti un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

b)

la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; e

c)

la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.

2.   Tali misure, ove non conformi alle disposizioni del presente capo, non vengono utilizzate come mezzi per eludere gli impegni o obblighi che incombono alla parte a norma del presente capo.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Articolo 196

Regolamentazione efficace e trasparente

1.   Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:

a)

pubblicazione ufficiale; o

b)

altra forma scritta o elettronica.

2.   Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La parte in questione fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.

3.   Ciascuna delle parti fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale per quanto concerne la regolamentazione e la vigilanza del settore dei servizi finanziari, la lotta contro il riciclaggio del denaro o di altri capitali e il finanziamento del terrorismo e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 197

Nuovi servizi finanziari

1.   Una parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare sul suo territorio qualunque nuovo servizio finanziario compreso nell'ambito dei sottosettori e dei servizi finanziari per i quali sono assunti impegni nel suo elenco di impegni, fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le restrizioni ivi specificati e a condizione che l'introduzione del nuovo servizio finanziario non richieda l'adozione di una nuova legge o la modifica di una legge esistente.

2.   Conformemente al paragrafo 1 una parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio finanziario e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

Articolo 198

Trattamento dei dati

1.   Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire i dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari (26).

2.   Ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Articolo 199

Eccezioni specifiche

1.   Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che, in base alla regolamentazione interna della parte, possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

3.   Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse finanziarie proprie o di suoi soggetti pubblici.

SEZIONE F

Servizi di trasporto marittimo internazionale

Articolo 200

Ambito di applicazione, definizioni e principi

1.   La presente sezione stabilisce i principi relativi ai servizi di trasporto marittimo internazionale per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.

2.   Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per:

a)   "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti perciò il diritto per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto (27);

b)   "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:

i)

carico e scarico delle navi;

ii)

rizzaggio/derizzaggio del carico;

iii)

ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;

c)   "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore del servizio o una sua abituale attività complementare;

d)   "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;

e)   "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i)

commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;

ii)

rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci;

f)   "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali.

3.   Considerata la situazione attualmente esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte:

a)

applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e alle rotte commerciali marittime internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;

b)

accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e strutture per il carico e lo scarico (28).

4.   Nell'applicare questi principi, ciascuna delle parti:

a)

si astiene dall'introdurre clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; e

b)

fatti salvi gli elenchi di impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, provvede affinché le misure vigenti o future adottate in materia di servizi di trasporto marittimo internazionale non siano discriminatorie e non costituiscano una restrizione dissimulata ai servizi di trasporto marittimo internazionale.

5.   Ciascuna parte consente, conformemente all'articolo 165, lo stabilimento nel proprio territorio dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte.

6.   Le parti vigilano affinché i servizi forniti nei porti siano offerti secondo modalità e condizioni non discriminatorie. I servizi forniti possono includere: il pilotaggio, il rimorchiaggio, la fornitura di provviste di bordo, il bunkeraggio e il rifornimento idrico, la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento della zavorra, i servizi della capitaneria di porto, gli ausili alla navigazione, i servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità, le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

CAPO 6

Commercio elettronico

Articolo 201

Obiettivo e principi

1.   Le parti, nel riconoscere che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare nelle questioni relative al commercio elettronico, secondo quanto disposto dal presente titolo.

2.   Le parti riconoscono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo che gli utenti abbiano fiducia nel commercio elettronico.

3.   Le parti convengono di non assoggettare a dazi doganali le consegne per via elettronica.

Articolo 202

Profili di regolamentazione del commercio elettronico

Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che riguarderà tra l'altro i seguenti temi:

a)

il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b)

la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate;

c)

la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e

d)

qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

CAPO 7

Eccezioni

Articolo 203

Eccezioni generali

1.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando esistano condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure:

a)

necessarie per tutelare la sicurezza pubblica o la moralità pubblica o mantenere l'ordine pubblico;

b)

necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;

c)

relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono associate a restrizioni applicate nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;

d)

necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

e)

necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative:

i)

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii)

alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;

iii)

alla sicurezza;

f)

incompatibili con gli articoli 165 e 171 del presente titolo, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori, di servizi o di prestatori di servizi dell'altra parte (29).

2.   Le disposizioni del presente titolo e dei corrispondenti allegati relativi agli elenchi degli impegni non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

TITOLO IV

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

Articolo 204

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   Le parti si adoperano per liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra loro, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilità monetaria di ciascuna parte.

2.   Il presente titolo si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le parti.

Articolo 205

Conto corrente

Le parti consentono o autorizzano, a seconda dei casi, tutti i pagamenti e i trasferimenti tra le parti in valuta liberamente convertibile inerenti al conto corrente conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, in particolare al suo articolo VIII.

Articolo 206

Conto capitale

Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti consentono o garantiscono, a seconda dei casi, la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati in persone giuridiche costituite a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti e alle altre operazioni effettuati a norma delle disposizioni del titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) (30) della parte IV del presente accordo, nonché la liquidazione e il rimpatrio di detti investimenti e degli utili che ne derivino.

Articolo 207

Misure di salvaguardia

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle parti, la parte interessata può adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. In circostanze assolutamente eccezionali l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previo coordinamento tra le parti in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino (31).

Articolo 208

Disposizioni finali

1.   Relativamente al presente titolo le parti confermano i diritti e gli obblighi che discendono dal Fondo monetario internazionale o da altri accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC.

2.   Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra loro così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

TITOLO V

APPALTI PUBBLICI

Articolo 209

Introduzione

1.   Le parti, nel riconoscere il contributo di procedure di gara trasparenti, concorrenziali e aperte a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.

2.   Ai fini del presente titolo si intende per:

a)   "beni e servizi commerciali": beni e servizi generalmente venduti o offerti in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistati a un fine non pubblico;

b)   "procedura di valutazione della conformità": procedure utilizzate, direttamente o indirettamente, per accertare il rispetto dei requisiti pertinenti di regolamenti tecnici o norme;

c)   "servizi di costruzione": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o di costruzione, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite;

d)   "asta elettronica": processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili – diversi dal prezzo dell'offerta – connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

e)   "per iscritto": qualsiasi formulazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta o comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;

f)   "gara a trattativa privata": procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

g)   "elenco di fornitori": elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni e/o in possesso dei requisiti formali per l'inserimento nell'elenco che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;

h)   "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, qualsiasi procedura, regola o prassi amministrativa di un soggetto appaltante, relativa agli appalti disciplinati;

i)   "avviso di gara": avviso pubblicato da un soggetto appaltante e con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe, conformemente alla legislazione di ciascuna delle parti;

j)   "compensazione": qualsiasi condizione o impegno per incentivare lo sviluppo locale o migliorare i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il licensing tecnologico, gli investimenti, il countertrade (scambi in compensazione) e prescrizioni o interventi analoghi;

k)   "gara aperta": procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

l)   "soggetto appaltante": un soggetto contemplato nella Sezione A, B o C relativa alla parte interessata dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI (Appalti pubblici);

m)   "fornitore qualificato": fornitore che il soggetto appaltante ritiene risponda alle condizioni di partecipazione;

n)   "gara mediante preselezione": procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati o registrati;

o)   "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione;

p)   "specifiche tecniche": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:

i)

definisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi di produzione o fornitura; o

ii)

stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.

Articolo 210

Ambito di applicazione e settori interessati

1.   Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati. Ai fini del presente titolo, per appalti disciplinati si intendono gli appalti a fini pubblici:

a)

per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi:

i)

secondo quanto precisato da ciascuna parte nelle sezioni pertinenti dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI;

ii)

il cui obiettivo non sia la vendita o la rivendita a fini commerciali o la produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b)

con qualsiasi strumento contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

c)

il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 213, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna parte nell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI;

d)

da parte di un soggetto appaltante; e

e)

non altrimenti esclusi dai settori interessati.

2.   Tranne ove previsto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a)

all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;

b)

agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi gli accordi di cooperazione, le sovvenzioni, i prestiti, i conferimenti di capitale, le garanzie e gli incentivi fiscali, la fornitura pubblica di beni e servizi a soggetti dell'amministrazione centrale, regionale o locale;

c)

alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per le istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d)

ai contratti di pubblico impiego e alle misure occupazionali connesse;

e)

agli appalti indetti:

i)

allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;

ii)

in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale relativo allo stazionamento di truppe o all'attuazione congiunta di un progetto da parte dei paesi firmatari;

iii)

in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali nel caso in cui la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente titolo;

f)

agli acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente vantaggiose possibili solo nel breve periodo, quali le vendite eccezionali da parte di società che di solito non sono fornitori o la liquidazione dei beni di imprese sottoposte a procedure concorsuali o fallimentari.

3.   Ciascuna parte fornisce nell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI le seguenti informazioni:

a)

nella sezione A i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;

b)

nella sezione B i soggetti dell'amministrazione di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;

c)

nella sezione C tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;

d)

nella sezione D i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente titolo;

e)

nella sezione E i servizi di costruzione disciplinati dal presente titolo;

f)

nella sezione F le eventuali note generali.

4.   Le disposizioni del presente titolo si applicano anche nei casi in cui la legislazione interna di una parte consenta ad altri soggetti di svolgere, per conto del soggetto appaltante, la procedura di un appalto disciplinato.

5.

a)

Nessun soggetto appaltante può preparare, elaborare o altrimenti strutturare o dividere gli appalti in modo da eludere gli obblighi di cui al presente titolo.

b)

Quando una procedura d'appalto può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglie indicate per una parte nella sezione pertinente, all'aggiudicazione di tali lotti si applica il presente titolo, salvo per i lotti di valore inferiore a 80 000 EUR.

6.   Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o mantenere in vigore misure relative ai beni o ai servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario, o misure necessarie a proteggere la moralità pubblica, l'ordine o la sicurezza, la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale, e la proprietà intellettuale.

Le Repubbliche della parte AC possono adottare, sviluppare, mantenere in vigore o attuare misure volte a promuovere, in relazione alle politiche degli appalti, opportunità o programmi per lo sviluppo delle minoranze e delle MPMI, come ad esempio norme preferenziali quali:

a)

l'individuazione di MPMI registrate come fornitori dell'amministrazione pubblica;

b)

la fissazione di criteri per il superamento della parità che consentano ai soggetti appaltanti di aggiudicare un appalto a una MPMI nazionale che, singolarmente o in consorzio, abbia presentato un'offerta che occupi in graduatoria la stessa posizione delle offerte di altri fornitori.

7.   Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte elabori nuove politiche, procedure o strumenti contrattuali in materia di appalti, purché esse non siano incompatibili con il presente titolo.

Articolo 211

Principi generali

1.   Per quanto riguarda qualsiasi misura e appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni o servizi di qualsivoglia parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci, ai servizi e ai fornitori interni.

2.   Per quanto riguarda qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal:

a)

riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri;

b)

discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da lui offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

3.   Per quanto attiene a qualsiasi misura riguardante un appalto disciplinato, a qualsiasi fornitore o prestatore di servizi della parte UE stabilito in una Repubblica della parte AC è riservato in tutte le altre Repubbliche della parte AC un trattamento non meno favorevole di quello che queste ultime riservano ai loro fornitori o prestatori di servizi.

Per quanto attiene a qualsiasi misura riguardante un appalto disciplinato, a qualsiasi fornitore o prestatore di servizi di una Repubblica della parte AC stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea è riservato in tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello che questi ultimi riservano ai loro fornitori o prestatori di servizi.

Le parti non introducono a carico dei fornitori e dei prestatori di servizi che intendano presentare un'offerta relativa a un appalto disciplinato nuove prescrizioni in materia di stabilimento in loco o di registrazione tali da porre i fornitori e i prestatori di servizi dell'altra parte in condizioni di svantaggio competitivo. Le prescrizioni attuali saranno oggetto di riesame entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo (32).

4.   Nel caso in cui la procedura di un appalto disciplinato venga condotta per via elettronica, il soggetto appaltante:

a)

garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;

b)

predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.

5.   Un soggetto appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità evitando conflitti d'interesse e pratiche corruttive e in conformità con il presente titolo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione o la gara a trattativa privata. Inoltre le parti istituiscono o mantengono in vigore sanzioni contro le pratiche corruttive.

6.   Ai fini degli appalti disciplinati, è fatto divieto alle parti di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti da un'altra parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa parte.

7.   Fatte salve le eccezioni del presente titolo o dei relativi allegati, nessuna delle parti richiede, tiene conto di, impone o applica compensazioni.

Articolo 212

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

1.   Ciascuna delle parti:

a)

pubblica tempestivamente, tramite un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie o le pronunce amministrative di applicazione generale, le clausole contrattuali tipo previste da disposizioni legislative o regolamentari ed allegate come riferimento agli avvisi e alla documentazione di gara, nonché le procedure riguardanti l'appalto disciplinato e le relative modifiche;

b)

fornisce, su richiesta di qualsivoglia parte, ulteriori informazioni circa l'applicazione di tali disposizioni;

c)

indica nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) dell'allegato XVI i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e

d)

indica all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI i mezzi tramite i quali pubblica gli avvisi di cui all'articolo 213, all'articolo 215, paragrafo 4, e all'articolo 223, paragrafo 2.

2.   La parte AC compie ogni ragionevole sforzo per sviluppare un unico punto di accesso a livello regionale. La parte UE fornisce assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di questo unico punto di accesso. Questa cooperazione è trattata nel titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. L'attuazione di questa disposizione è subordinata alla realizzazione dell'iniziativa relativa all'assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di un unico punto di accesso a livello dell'America centrale.

3.   Ciascuna delle parti notifica tempestivamente all'altra parte qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) o nell'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI.

Articolo 213

Pubblicazione degli avvisi

1.   Per ciascun appalto disciplinato, salvo nei casi descritti all'articolo 220, un soggetto appaltante pubblica un avviso di gara sul mezzo appropriato di cui all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI. Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso regionale, laddove esistente.

2.   I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, ogni anno, un avviso sugli appalti programmati in futuro ("avviso di appalti programmati"). L'avviso indica l'oggetto degli appalti e la data approssimativa di pubblicazione dei relativi avvisi di gara e la data del possibile svolgimento della gara stessa.

3.   Un soggetto appaltante può, se la legislazione interna lo prevede, pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara purché vi indichi il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) e precisi che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il loro interesse per l'appalto.

Articolo 214

Condizioni di partecipazione

1.   Un soggetto appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali a garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2.   Nello stabilire se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, un soggetto appaltante ne valuta la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività d'impresa da questi svolta tanto all'interno quanto al di fuori del territorio della parte cui il soggetto appaltante appartiene e non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto, il fornitore debba avere in precedenza ottenuto l'aggiudicazione di uno o più contratti da un soggetto appaltante di una determinata parte o debba avere una precedente esperienza di lavoro nel territorio di una determinata parte.

3.   Nell'effettuare la valutazione il soggetto appaltante si basa sulle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.

4.   Un soggetto appaltante può escludere dalla partecipazione un fornitore per motivi quali il fallimento, false dichiarazioni, gravi inadempienze nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, condanne per crimini o altri reati gravi, colpa professionale grave, evasione fiscale o motivi analoghi.

Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore procedure per dichiarare l'esclusione dalla partecipazione ai suoi appalti, a tempo indeterminato o per un periodo di tempo definito, i fornitori dei quali la parte abbia scoperto il coinvolgimento in azioni fraudolente o in altri atti illegali in rapporto agli appalti. Su richiesta dell'altra parte, una parte individua, per quanto possibile, i fornitori dei quali è stata disposta l'esclusione a norma delle citate procedure e, se del caso, scambia le informazioni relative a tali fornitori o alle azioni fraudolente o agli atti illegali.

5.   Il soggetto appaltante può chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 215

Qualificazione o registrazione dei fornitori

1.   Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:

a)

pubblica un avviso di gara contenente quantomeno le informazioni di cui all'allegato XVI, appendice 4 (Avviso di gara), punto 1, e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione;

b)

fornisce ai fornitori qualificati o registrati, entro l'inizio del periodo di presentazione delle offerte, quantomeno le informazioni di cui all'allegato XVI, appendice 4 (Avviso di gara), punto 2.

2.   Un soggetto appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore interno e qualsiasi fornitore dell'altra parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione a un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisando i criteri della loro selezione.

3.   Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.

4.   Un soggetto appaltante può tenere un elenco di fornitori, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco e che, nel caso di pubblicazione elettronica, deve essere costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicati nell'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice 5 (Avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco di fornitori) dell'allegato XVI.

5.   Fermo restando il paragrafo 4, nel caso di elenchi di fornitori con validità triennale o inferiore, un soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validità e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi.

6.   Un soggetto appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti nell'elenco e provvedere a inserire nell'elenco in tempi ragionevolmente brevi tutti i fornitori che soddisfano i relativi requisiti.

7.   Se ciò è previsto dalla legislazione della parte, un soggetto appaltante può utilizzare, come avviso di gara, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco di fornitori purché:

a)

l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, fornisca le informazioni di cui all'appendice 5 (Avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco di fornitori) nonché tutte le informazioni disponibili di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI e precisi che si tratta di un avviso di gara;

b)

il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI, sempre che disponibili;

c)

un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco di fornitori conformemente al paragrafo 6 possa essere autorizzato a partecipare a una determinata gara, a condizione che vi sia il tempo necessario a che il soggetto appaltante esamini se tale fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione.

8.   Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara di appalto o di essere iscritti in un elenco di fornitori la propria decisione in merito alla richiesta.

9.   Se un soggetto appaltante respinge la richiesta di qualificazione di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco di fornitori, cessa di riconoscerne la qualificazione o lo esclude da un elenco di fornitori, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.

10.   Le parti precisano nella sezione F dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI i soggetti che possono utilizzare gli elenchi di fornitori.

Articolo 216

Specifiche tecniche

1.   Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli al commercio internazionale.

2.   Nello stabilire le specifiche tecniche relative ai beni o servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante, ove necessario:

a)

stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive;

b)

determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni.

3.   Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante precisa, se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto.

4.   Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché, in questo caso, il soggetto appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".

5.   Un soggetto appaltante non sollecita né accetta da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza.

6.   Resta inteso che il presente articolo non impedisce a un soggetto appaltante di elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

Articolo 217

Documentazione di gara

1.   Un soggetto appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto enunciato nell'appendice 8 (Documentazione di gara) dell'allegato XVI, se non già contenuta nell'avviso di gara.

2.   Su richiesta, un soggetto appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purché tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti nell'appalto e purché la richiesta sia stata presentata entro i termini previsti.

3.   Se un soggetto appaltante, nel corso della procedura di appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, è tenuto a comunicare per iscritto tutte le modifiche di cui sopra:

a)

a tutti i fornitori partecipanti alla gara al momento della modifica delle informazioni, se noti, e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali;

b)

in tempo utile onde consentire ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.

Articolo 218

Termini

Compatibilmente con le proprie esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente a elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi di trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorra a mezzi elettronici. I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara. I termini applicabili figurano nell'appendice 6 (Termini) dell'allegato XVI.

Articolo 219

Trattative

1.   Ciascuna parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre gare d'appalto attraverso trattative nei seguenti casi:

a)

nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o

b)

quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.

2.   Un soggetto appaltante:

a)

assicura che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e

b)

una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.

Articolo 220

Ricorso alle gare a trattativa privata o a procedure di gara equivalenti

1.   A condizione che la procedura di gara non serva a evitare la concorrenza o a proteggere i fornitori interni, un soggetto appaltante può aggiudicare gli appalti mediante trattativa privata o altre procedure di gara equivalenti nei seguenti casi:

a)

quando:

i)

non è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii)

nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii)

nessun fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, oppure

iv)

le offerte pervenute presentano un carattere collusivo

sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;

b)

quando solo un particolare fornitore è in grado di fornire i beni o i servizi e non vi sono alternative ragionevoli o beni e servizi sostitutivi, trattandosi di opere d'arte o per motivi connessi alla protezione di diritti esclusivi di proprietà intellettuale, quali brevetti o diritti d'autore o informazioni esclusive, oppure in assenza di concorrenza per ragioni tecniche,

c)

quando, nel caso di prestazioni supplementari di beni e servizi richieste al fornitore originario e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore:

i)

è impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

ii)

provocherebbe al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; e

d)

per i beni acquistati su un mercato dei prodotti di base;

e)

quando un soggetto appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di uno specifico contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Una volta che tali contratti siano stati adempiuti, alle successive acquisizioni di beni o servizi si applicano le disposizioni del presente titolo;

f)

quando, in seguito a circostanze imprevedibili, i servizi di costruzione descritti nel contratto iniziale devono essere integrati da servizi supplementari che non figuravano, ma rientravano comunque negli obiettivi della documentazione di gara iniziale. Il valore totale dei contratti aggiudicati per i servizi di costruzione supplementari non può comunque superare il 50% dell'importo del contratto iniziale;

g)

nella misura strettamente necessaria quando, per motivi di urgenza derivante da eventi imprevedibili per il soggetto appaltante, non sarebbe possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a procedure di gara aperta e il ricorso a tali procedure provocherebbe un grave pregiudizio al soggetto appaltante, alle sue responsabilità di programma o alla parte;

h)

quando l'appalto è aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente titolo e che i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente in vista dell'aggiudicazione del contratto di progettazione al vincitore; o

i)

nei casi stabiliti da ciascuna parte nella sezione F (Note generali) dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI.

2.   Un soggetto appaltante conserva un registro o redige relazioni scritte in cui vengono illustrate le motivazioni specifiche alla base dell'aggiudicazione di un appalto a norma del paragrafo 1.

Articolo 221

Aste elettroniche

Il soggetto appaltante che per un appalto disciplinato intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante:

a)

il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta;

b)

i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e

c)

ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

Articolo 222

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1.   Un soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, apertura e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità del processo di aggiudicazione dell'appalto e la riservatezza delle offerte.

2.   Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione le offerte devono essere redatte per iscritto, soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti essenziali indicati nella documentazione di gara e, se del caso, negli avvisi ed essere presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.

3.   Un soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, aggiudica l'appalto al fornitore da esso ritenuto in grado di rispettare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione precisati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta più vantaggiosa o, nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo più basso.

4.   Un soggetto appaltante che riceva un'offerta il cui prezzo è anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e sia in grado di rispettare i termini del contratto.

Articolo 223

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1.   Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni di aggiudicazione dei suoi appalti e, ove richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 224, paragrafi 2 e 3, un soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi del rifiuto della sua offerta e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

2.   Dopo l'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente titolo, un soggetto appaltante pubblica, quanto prima e nel rispetto dei termini stabiliti nella legislazione di ciascuna parte, un avviso utilizzando il mezzo di comunicazione appropriato, cartaceo o elettronico, di cui all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Nel caso in cui venga utilizzato unicamente un mezzo elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso reca almeno le informazioni di cui all'appendice 7 (Avviso di gara) dell'allegato XVI.

Articolo 224

Divulgazione delle informazioni

1.   Su richiesta dell'altra parte, ciascuna parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni pertinenti in merito all'aggiudicazione di un appalto disciplinato, necessarie a stabilire se l'aggiudicazione è avvenuta conformemente alle norme del presente titolo. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza in successivi appalti, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

2.   Ferma restando ogni altra disposizione del presente titolo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero recare pregiudizio alla concorrenza leale tra gli stessi.

3.   Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, le loro autorità e i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i fornitori, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Articolo 225

Procedure interne di riesame

1.   Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure di riesame amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di presentare – relativamente agli obblighi che incombono alle parti e ai loro soggetti a norma del presente titolo – un ricorso nel quadro di un appalto disciplinato nel quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i ricorsi sono formulate per iscritto e sono rese generalmente accessibili.

2.   Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione interna norme che, nel caso del reclamo di un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato, incoraggino il soggetto appaltante e il fornitore a ricercare la soluzione del reclamo mediante consultazioni. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale.

3.   A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso – termine in ogni caso non inferiore a dieci giorni e che decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso.

4.   Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

5.   Quando il primo esame del ricorso è effettuato da un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso. L'organo di riesame, ove esso non sia un tribunale, è soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino:

a)

che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione pertinente;

b)

alle parti partecipanti al procedimento ("i partecipanti") il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso;

c)

ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare;

d)

ai partecipanti l'accesso a tutti gli atti del procedimento; e

e)

che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate entro un termine ragionevole, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata.

6.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che assicurino:

a)

tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell'appalto. Le procedure possono prevedere la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto;

b)

interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti conformemente alla legislazione di ciascuna parte, nel caso in cui l'organo di riesame abbia stabilito che vi sia stata una violazione o una mancata osservanza secondo quanto enunciato al paragrafo 1.

Articolo 226

Modifiche e rettifica dei settori interessati

1.   La parte UE tratta le modifiche e la rettifica dei settori interessati mediante negoziati bilaterali con ciascuna Repubblica interessata della parte AC. All'opposto ciascuna Repubblica della parte AC tratta le modifiche e la rettifica dei settori interessati mediante negoziati bilaterali con la parte UE.

La parte che intenda modificare i settori degli appalti disciplinati del presente titolo:

a)

ne dà notifica per iscritto all'altra parte o alle altre parti interessate;

b)

propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.

2.   Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, lettera b), una parte non è tenuta a concedere adeguamenti compensativi se:

a)

la modifica in esame è una modifica di lieve entità o una rettifica di carattere puramente formale; o

b)

la modifica proposta si riferisce a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza.

Le parti possono apportare modifiche di lieve entità o rettifiche di carattere puramente formale ai settori interessati a norma del presente titolo conformemente alle disposizioni del titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo) della parte IV del presente accordo.

3.   Se la parte UE o la Repubblica interessata della parte AC non concorda sul fatto che:

a)

l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 1, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato;

b)

la modifica proposta sia una modifica di lieve entità o una rettifica di carattere puramente formale a norma del paragrafo 2, lettera a); o

c)

la modifica proposta si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 2, lettera b);

deve sollevare obiezioni per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o altrimenti si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica proposta anche ai fini del titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

4.   Se le parti interessate si sono accordate sulla modifica, sulla rettifica o sulla modifica di lieve entità proposta, compreso il caso in cui non siano state sollevate obiezioni entro trenta giorni a norma del paragrafo 3, le modifiche sono apportate conformemente a quanto disposto dal paragrafo 6.

5.   La parte UE e ciascuna Repubblica della parte AC può in qualsiasi momento avviare negoziati bilaterali aventi per oggetto l'estensione dell'accesso al mercato reciprocamente concesso a norma del presente titolo, conformemente alle disposizioni istituzionali e procedurali pertinenti del presente accordo.

6.   Il Consiglio di associazione modifica le parti pertinenti delle sezioni A, B o C dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI, in modo che rispecchino le modifiche concordate dalle parti, le rettifiche tecniche o le modifiche di lieve entità.

Articolo 227

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di appalti pubblici

Le parti convengono che è nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti agli appalti pubblici. In questo senso esse hanno individuato una serie di attività di cooperazione che sono descritte all'articolo 58 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

TITOLO VI

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

CAPO 1

Obiettivi e principi

Articolo 228

Obiettivi

Gli obiettivi del presente titolo sono:

a)

garantire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale nei territori delle parti, tenendo conto della situazione economica e delle esigenze sociali o culturali di ciascuna parte;

b)

promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie tra le due regioni per consentire la creazione di una base tecnologica solida ed efficiente nelle Repubbliche della parte AC; e

c)

promuovere la cooperazione tecnica e finanziaria tra le due regioni nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 229

Natura e ambito di applicazione degli obblighi

1.   Le parti garantiscono un'adeguata ed efficace attuazione dei trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC ("accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente titolo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e da altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

2.   Proprietà intellettuale e salute pubblica

a)

Le parti riconoscono l'importanza della Dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente titolo siano compatibili con la suddetta dichiarazione;

b)

le parti contribuiscono ad attuare e rispettare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica e il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.

3.

a)

Ai fini del presente accordo i diritti di proprietà intellettuale comprendono il diritto d'autore, anche in relazione ai programmi informatici e alle basi dati, e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, i marchi, le denominazioni commerciali, i disegni e modelli industriali, le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le varietà vegetali e la protezione di informazioni segrete;

b)

ai fini del presente accordo la protezione contro la concorrenza sleale è accordata a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967) ("convenzione di Parigi").

4.   Le parti riconoscono il diritto di sovranità degli Stati sulle loro risorse naturali e l'accesso alle loro risorse genetiche conformemente a quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica (1992). Nessuna disposizione del presente titolo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere la conservazione della diversità biologica, l'utilizzo sostenibile delle sue componenti e la partecipazione giusta ed equa ai benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, conformemente a quanto stabilito dalla citata convenzione.

5.   Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, salvaguardare e preservare le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali riguardanti pratiche tradizionali in materia di conservazione e uso sostenibile della diversità biologica.

Articolo 230

Nazione più favorita e trattamento nazionale

Conformemente agli articoli 3 e 4 dell'accordo TRIPS e fatte salve le eccezioni in essi contemplate, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte:

a)

un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale; e

b)

i vantaggi, benefici, privilegi o immunità da essa accordati ai cittadini di qualsiasi altro paese per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale.

Articolo 231

Trasferimento di tecnologie

1.   Le parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno delle rispettive regioni sia con paesi terzi, al fine di introdurre misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione è riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie tra le parti, anche per quanto riguarda temi quali lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico.

2.   Le parti riconoscono l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale per il trasferimento di tecnologie realizzabile attraverso programmi di scambio universitari, professionali e/o per imprenditori finalizzati al trasferimento di conoscenze tra la parti (33).

3.   Le parti adottano, se del caso, le misure opportune per prevenire o controllare le pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale che possono pregiudicare il trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari dei diritti o un abuso delle evidenti asimmetrie informative nella negoziazione delle licenze.

4.   Le parti riconoscono l'importanza di dar vita a meccanismi che rafforzino e promuovano gli investimenti nelle Repubbliche della parte AC, soprattutto nei settori innovativi e ad alta tecnologia. La parte UE si adopera per offrire alle istituzioni e alle imprese situate sul suo territorio incentivi volti a promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie verso istituzioni e imprese delle Repubbliche della parte AC, in modo tale da consentire a questi paesi di realizzare una piattaforma tecnologica efficiente.

5.   Le azioni per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo sono descritte all'articolo 55 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Articolo 232

Esaurimento

Le parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.

CAPO 2

Norme relative ai diritti di proprietá intellettuale

SEZIONE A

Diritto d'autore e diritti connessi

Articolo 233

Protezione concessa

Le parti si conformano:

a)

alla convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961) ("convenzione di Roma");

b)

alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) ("convenzione di Berna");

c)

al trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sul diritto d'autore (Ginevra, 1996) ("WCT"); e

d)

al trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra, 1996) ("WPPT");

Articolo 234

Durata dei diritti d'autore

Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti d'autore si applicano le norme di cui agli articoli 7 e 7 bis della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della convenzione di Berna, sia di settanta anni.

Articolo 235

Durata dei diritti connessi

Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della convenzione di Roma, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 14 della convenzione di Roma, sia di cinquanta anni.

Articolo 236

Gestione collettiva dei diritti

Le parti prendono atto dell'importanza della funzione delle società di gestione collettiva dei diritti e della conclusione di intese tra tali società per rendere reciprocamente più agevoli l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle parti, nonché del conseguimento di un elevato livello di sviluppo per quanto attiene all'espletamento dei loro compiti.

Articolo 237

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico (34)

1.   Ai fini della presente disposizione, per "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma si intende la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'esecuzione o dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del presente articolo, per "comunicazione al pubblico" si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma.

2.   Conformemente alla legislazione interna, le parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione sia essa stessa già un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.

3.   Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una remunerazione equa e unica. In caso di mancato accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, le parti possono stabilire i criteri per ripartire questa remunerazione tra le due categorie di titolari di diritti.

4.   Le parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

5.   Le parti possono prevedere nella loro legislazione interna limitazioni o eccezioni ai diritti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto in determinati casi specifici che non siano in contrasto con un normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

SEZIONE B

Marchi

Articolo 238

Accordi internazionali

L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni ragionevole sforzo per:

a)

ratificare il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989) o aderirvi; e

b)

rispettare il trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).

Articolo 239

Procedura di registrazione

La parte UE e le Repubbliche della parte AC predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. In tal modo i motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilità di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro il diniego definitivo. La parte UE e le Repubbliche della parte AC introducono anche la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. I procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.

Articolo 240

Marchi notori

L'articolo 6 bis della convenzione di Parigi si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non identici o simili a quelli identificati da un marchio notorio, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio. Resta inteso che le parti possono applicare questa protezione anche ai marchi notori non registrati.

Articolo 241

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Le parti possono istituire limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi. Tali eccezioni tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio registrato e dei terzi.

SEZIONE C

Indicazioni geografiche

Articolo 242

Disposizioni generali

1.   Al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti si applicano le seguenti disposizioni.

2.   Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Articolo 243

Ambito di applicazione e settori interessati

1.   Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi stabiliti nella parte II, sezione 3, dell'accordo TRIPS.

2.   Alle indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte si applicano le disposizioni del presente articolo solo se queste indicazioni sono riconosciute e dichiarate come tali nel paese d'origine.

Articolo 244

Sistema di protezione

1.   Le parti mantengono in vigore o hanno introdotto nella loro legislazione sistemi di protezione delle indicazioni geografiche alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall'articolo 353, paragrafo 5, della parte V.

2.   La legislazione delle parti prevede elementi quali:

a)

un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;

b)

una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

c)

l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante debita procedura amministrativa;

d)

disposizioni di controllo della produzione dei prodotti in questione;

e)

il diritto, per qualsiasi operatore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di utilizzare la denominazione protetta, a condizione che il prodotto rispetti il relativo disciplinare;

f)

una procedura che comporti la pubblicazione della domanda e consenta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.

Articolo 245

Indicazioni geografiche stabilite

1.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall'articolo 353, paragrafo 5, della parte V, le parti: (35)

a)

hanno ultimato le procedure di esame e di opposizione, perlomeno per quanto riguarda le domande di registrazione come indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) che non sono state oggetto di opposizione o per le quali le eventuali opposizioni sono state respinte per motivi formali nel corso dei procedimenti di registrazione nazionale;

b)

hanno avviato le procedure per la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) e, relativamente alle domande di registrazione come indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII che siano state oggetto di opposizione, i termini per fare opposizione sono scaduti e le opposizioni sono risultate prima facie fondate nel corso dei procedimenti di registrazione nazionale;

c)

proteggono le indicazioni geografiche cui è stata riconosciuta la protezione in quanto tali, accordando ad esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.

2.   Il Consiglio di associazione nel corso della sua prima riunione adotta una decisione che include nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) tutte le denominazioni dell'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) cui sia stata riconosciuta la protezione come indicazioni geografiche a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti delle parti.

Articolo 246

Protezione concessa

1.   Le indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) e quelle aggiunte a norma dell'articolo 247 sono protette almeno contro:

a)

l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto;

b)

l'uso di un'indicazione geografica protetta per gli stessi prodotti non originari del luogo designato dell'indicazione geografica in questione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "imitazione", "come" o simili;

c)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto o qualsiasi altro uso che configuri un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi.

2.   Un'indicazione geografica cui sia stata riconosciuta la protezione in una delle parti secondo la procedura di cui all'articolo 245 non può, in quella parte, essere considerata divenuta generica fintantoché sia protetta come indicazione geografica nella parte di origine.

3.   Se un'indicazione geografica contiene una denominazione che è considerata generica in una parte, l'uso di tale denominazione generica sul prodotto corrispondente in quella parte non è considerato contrario al presente articolo.

4.   Per le indicazioni geografiche diverse dai vini e dalle bevande spiritose, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica dell'altra parte, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in buona fede e in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di quella parte prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 247

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

1.   Le parti concordano sulla possibilità di aggiungere altre indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose, ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari da proteggere in base alle norme e alle procedure del presente titolo, se del caso.

A seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti, tali indicazioni geografiche sono incluse nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione.

2.   La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione all'altra parte della domanda con cui viene chiesta la protezione di un'indicazione geografica, purché siano soddisfatti i relativi requisiti formali.

Articolo 248

Rapporto tra indicazioni geografiche e marchi

1.   La legislazione delle parti garantisce che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni descritte all'articolo 246 relativamente ai prodotti simili (36) sia respinta laddove tale domanda sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato (37).

2.   Analogamente le parti possono, in base alla loro legislazione interna o regionale, stabilire i motivi per rifiutare la protezione delle indicazioni geografiche, tra cui rientra la possibilità di non accordare la protezione a un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto.

3.   Le parti mantengono in vigore i mezzi legali atti a consentire alle persone fisiche o giuridiche portatrici di un legittimo interesse di chiedere, motivandola, la decadenza o la nullità di un marchio o di un'indicazione geografica.

Articolo 249

Diritto d'uso delle indicazioni geografiche

Quando un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente accordo in una parte diversa dalla parte di origine, l'uso di detta denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori in tale parte.

Articolo 250

Risoluzione delle controversie

Nessuna delle parti può impugnare la decisione finale adottata da un'autorità nazionale o regionale competente in merito alla registrazione o alla protezione di un'indicazione geografica invocando il titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. I reclami contro la protezione di un'indicazione geografica sono esperiti dinanzi agli organi giurisdizionali disponibili istituiti a norma della legislazione interna o regionale di ciascuna parte.

SEZIONE D

Disegni e modelli industriali

Articolo 251

Accordi internazionali

L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni ragionevole sforzo per aderire all'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Ginevra, 1999).

Articolo 252

Requisiti per la protezione

1.   Le parti assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi (38) o originali.

2.   Un disegno o modello si considera nuovo quando differisce in misura significativa da disegni o modelli noti o da combinazioni di disegni o modelli noti.

3.   La protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. Ciascuna parte può prevedere che disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscano diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto.

Articolo 253

Eccezioni

1.   Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano irragionevolmente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2.   La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

3.   Un disegno o modello non conferisce diritti quando sia contrario all'ordine pubblico o alla moralità.

Articolo 254

Diritti conferiti

1.   Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.

2.   Le parti, inoltre, assicurano un'efficace protezione dei disegni e modelli industriali per prevenire atti che compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10 bis della convenzione di Parigi.

Articolo 255

Durata della protezione

1.   La durata della protezione accordata nella parte UE e nelle Repubbliche della parte AC è di almeno dieci anni. Ciascuna parte può prevedere che il titolare dei diritti possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni ciascuno fino alla durata massima della protezione stabilita nella legislazione di ciascuna parte.

2.   Quando una parte prevede la protezione di disegni o modelli non registrati, la durata di tale protezione è di almeno tre anni.

Articolo 256

Nullità o rifiuto della registrazione

1.   La registrazione di un disegno o modello è rifiutata oppure se ne dichiara la nullità solo per importanti e valide ragioni in cui, fatta salva la legislazione di ciascuna parte, possono rientrare i seguenti casi:

a)

se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 252, paragrafo 1;

b)

se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello;

c)

se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello;

d)

se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e la legislazione della parte interessata cui è soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;

e)

se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della parte interessata;

f)

se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in una parte;

g)

se la divulgazione del disegno o modello industriale è contraria all'ordine pubblico o alla moralità.

2.   In alternativa alla nullità, una parte può prevedere che l'uso di un disegno o modello sia limitato per i motivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 257

Rapporto con il diritto d'autore

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in una parte a norma della presente sezione possono anche essere ammessi a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente in tale parte fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.

SEZIONE E

Brevetti

Articolo 258

Accordi internazionali

1.   Le parti si conformano al trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980).

2.   L'Unione europea si adopera nella misura del possibile per conformarsi al trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000) e le Repubbliche della parte AC si adoperano nella misura del possibile per ratificare il suddetto trattato o aderirvi.

SEZIONE F

Varietà vegetali

Articolo 259

Varietà vegetali

1.   Le parti prevedono la protezione delle varietà vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due.

2.   Le parti convengono che non esiste contraddizione tra la protezione delle varietà vegetali e la capacità di una parte di proteggere e conservare le proprie risorse genetiche.

3.   Le parti hanno il diritto di stabilire eccezioni ai diritti esclusivi riconosciuti ai costitutori di varietà in modo da consentire agli agricoltori di conservare, utilizzare e scambiare sementi prodotte in azienda o materiali di moltiplicazione protetti.

CAPO 3

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 260

Obblighi generali

1.   Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i rimedi complementari sottoindicati, che sono necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Tali misure, procedure e rimedi sono leali, proporzionati ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati (39).

2.   Le misure e i rimedi sono anche efficaci e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 261

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Le parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS ai seguenti soggetti:

a)

ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

b)

alle federazioni e alle associazioni, ai titolari di licenze esclusive e ad altri titolari di licenze debitamente autorizzati, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni. Nell'accezione di "titolare di licenza" rientra il titolare di uno o più diritti di proprietà intellettuale esclusivi compresi in una determinata proprietà intellettuale.

Articolo 262

Elementi di prova

Le parti adottano le misure necessarie affinché, qualora il titolare dei diritti abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per comprovare le sue affermazioni relative alla violazione su scala commerciale del suo diritto di proprietà intellettuale e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità giudiziarie competenti possano disporre – se del caso e previa presentazione di un'istanza ove ciò sia previsto dalla legislazione applicabile – che la controparte fornisca detti elementi, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 263

Misure di salvaguardia delle prove

L'autorità giudiziaria, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, ha il potere di disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci costituenti violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure possono essere adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o se sussiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

Articolo 264

Diritto d'informazione

Le parti possono disporre che l'autorità giudiziaria abbia il potere, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare dei diritti l'identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro canali di distribuzione.

Articolo 265

Misure provvisorie e cautelari

1.   Ciascuna parte prevede che la sua autorità giudiziaria abbia il potere di emettere misure provvisorie e cautelari e dare ad esse sollecita esecuzione per impedire imminenti violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o vietare il proseguimento delle asserite violazioni. Tali misure possono essere disposte su richiesta del titolare dei diritti inaudita altera parte o dopo aver sentito la parte convenuta, conformemente alle norme di procedura di ciascuna parte.

2.   Ciascuna parte dispone che la sua autorità giudiziaria abbia il potere di obbligare l'attore a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare, con un sufficiente grado di certezza, che è in atto o imminente una violazione dei diritti dell'attore, nonché di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi, in misura tale che ciò non possa indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.

Articolo 266

Misure correttive

1.   Ciascuna delle parti provvede a che:

a)

la propria autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, la distruzione delle merci usurpative o contraffatte o altre misure idonee a garantirne il ritiro definitivo dai circuiti commerciali;

b)

la propria autorità giudiziaria possa ordinare, ove opportuno, che i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di dette merci usurpative o contraffatte siano, senza indennizzo di alcun genere, distrutti o, in circostanze eccezionali, smaltiti al di fuori dei circuiti commerciali, in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nell'esame di una domanda di misure correttive, l'autorità giudiziaria della parte tiene conto, tra l'altro, della gravità della violazione e degli interessi di terzi titolari di diritti di proprietà, di possesso, contrattuali o di garanzia.

2.   Ciascuna parte può prevedere che la donazione a enti di beneficenza delle merci contraddistinte da marchi contraffatti e delle merci che violano il diritto d'autore e i diritti connessi – ove ammessa dalla legislazione interna – non venga disposta dall'autorità giudiziaria senza l'autorizzazione del titolare dei diritti oppure può prevedere che tali merci possano essere donate a enti di beneficenza solo a determinate condizioni che possono essere stabilite in base alla legislazione interna. In ogni caso la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non è sufficiente, tranne nei casi stabiliti dalla legislazione interna e derivanti da altri obblighi internazionali, per consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.

3.   Nell'esame di una domanda di misure correttive, le parti possono riconoscere alle loro autorità giudiziarie la facoltà di tenere contro, tra l'altro, della gravità della violazione e degli interessi di terzi titolari di diritti di proprietà, di possesso, contrattuali o di garanzia.

4.   L'autorità giudiziaria ordina che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo circostanze eccezionali.

5.   Conformemente alla legislazione interna, le parti possono prevedere altre misure correttive in relazione alle merci risultate usurpative o contraffatte e ai materiali e agli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di dette merci.

Articolo 267

Risarcimento dei danni

L'autorità giudiziaria ha il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare dei diritti una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione. Ove opportuno, le parti possono autorizzare l'autorità giudiziaria a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.

Articolo 268

Spese legali

Le parti assicurano che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonché le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga una loro diversa ripartizione, conformemente alla legislazione interna.

Articolo 269

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Le parti possono prevedere che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicità appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.

Articolo 270

Presunzione di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedere e dei rimedi previsti dal presente titolo, affinché i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi relativi al rispettivo materiale protetto siano fino a prova contraria ritenuti tali e ammessi di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il loro nome sia indicato sull'opera nei modi d'uso.

Articolo 271

Sanzioni penali

Le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili rimedi comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti a costituire un deterrente, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili rimedi comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nella commissione del reato. Le parti possono prevedere procedimenti e sanzioni penali applicabili ad altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.

Articolo 272

Limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi

Le parti convengono che esse manterranno in vigore le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi attualmente previste nella loro rispettiva legislazione, ossia:

a)

per la parte UE: quelle previste dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico;

b)

per le Repubbliche della parte AC: quelle adottate a livello interno per conformarsi agli obblighi internazionali.

Le parti possono ritardare la decorrenza di efficacia di quanto disposto dal presente articolo per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 273

Misure alla frontiera

1.   Le parti riconoscono l'importanza del coordinamento in materia doganale e si impegnano quindi a promuovere l'applicazione effettiva della normativa doganale in relazione alle merci contraddistinte da marchi contraffatti e alle merci usurpative, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le loro amministrazioni doganali.

2.   Salvo diversa disposizione contenuta nel presente capo, le parti adottano procedure intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci contraffatte o usurpative di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. Resta inteso che non vi è alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.

3.   I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella sezione 4 dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.

4.   Ciascuna delle parti prevede che le proprie autorità competenti possano d'ufficio avviare le misure alla frontiera relativamente all'importazione, all'esportazione e al transito.

CAPO 4

Disposizioni istituzionali

Articolo 274

Sottocomitato per la proprietà intellettuale

1.   Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprietà intellettuale, conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati) per garantire il follow-up dell'attuazione dell'articolo 231 e della sezione C (Indicazioni geografiche) del capo 2 del presente titolo.

2.   Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a)

raccomanda al comitato di associazione, per l'approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette);

b)

effettua scambi di informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente accordo e sulle indicazioni geografiche che cessano di essere protette nel loro paese di origine;

c)

promuove il trasferimento di tecnologie dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC;

d)

definisce i settori prioritari nei quali si concentreranno le iniziative nel campo del trasferimento delle tecnologie, della ricerca e dello sviluppo e del rafforzamento del capitale umano;

e)

tiene un inventario o un registro dei programmi, delle attività o delle iniziative in corso nel campo della proprietà intellettuale, riguardanti in particolare il trasferimento di tecnologie;

f)

formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza;

g)

si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

Articolo 275

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale

Le parti convengono che è nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti al presente titolo. In questo senso esse hanno individuato una serie di attività di cooperazione che sono descritte all'articolo 55 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Articolo 276

Disposizioni finali

1.   Panama può ritardare la decorrenza di efficacia dell'articolo 233, lettere c) e d), dell'articolo 234, dell'articolo 238, lettera b), dell'articolo 240, dell'articolo 252, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 255, paragrafo 2, dell'articolo 256, dell'articolo 258, paragrafo 1, dell'articolo 259, dell'articolo 266, paragrafo 4, e dell'articolo 271 per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   Panama aderisce al trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 2001) entro un termine massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO VII

SCAMBI E CONCORRENZA

Articolo 277

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

1.   "diritto della concorrenza":

a)

per la parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;

b)

per la parte AC, il regolamento sulla concorrenza dell'America centrale ("il regolamento"), da istituire a norma dell'articolo 25 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) e dell'articolo 21 del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana (Guatemala, 2007);

c)

fino all'adozione del regolamento a norma dell'articolo 279, il diritto nazionale della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC adottato o mantenuto in vigore conformemente all'articolo 279;

d)

ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo;

2.   "autorità garante della concorrenza":

a)

per la parte UE, la Commissione europea;

b)

per la parte AC, un organismo garante della concorrenza per l'America centrale che la parte AC istituisce e disciplina mediante il proprio regolamento sulla concorrenza;

c)

fino all'istituzione e all'entrata in funzione dell'organismo garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell'articolo 279, l'autorità nazionale garante della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC.

Articolo 278

Principi

1.   Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di incidere sul corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

2.   Le parti convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi reciproci:

a)

gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza (40), secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza;

b)

lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante o di un rilevante potere di mercato o di una significativa partecipazione al mercato, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza;

c)

le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza.

Articolo 279

Attuazione

1.   Le parti adottano o mantengono in vigore un complesso di norme di diritto della concorrenza che affronti in modo efficace le pratiche anticoncorrenziali di cui all'articolo 278, paragrafo 2, lettere da a) a c). Le parti istituiscono o mantengono autorità garanti della concorrenza le quali sono chiamate a dare attuazione in modo efficace e trasparente al diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo.

2.   La parte che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all'articolo 277, paragrafo 1, lettera a) o b), né designato un'autorità garante della concorrenza quale richiamata all'articolo 277, paragrafo 2, lettera a) o b), provvede a farlo entro un termine di sette anni. Al termine del periodo transitorio i termini "diritto della concorrenza" e "autorità garante della concorrenza" di cui al presente titolo vanno intesi unicamente nelle accezioni di cui all'articolo 277, paragrafo 1), lettere a) e b) e all'articolo 277, paragrafo 2, lettere a) e b).

3.   Una Repubblica della parte AC che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all'articolo 277, paragrafo 1, lettera c), né designato un'autorità garante della concorrenza quale richiamata all'articolo 277, paragrafo 2, lettera c), provvede a farlo entro un termine di tre anni.

4.   Nessuna disposizione del presente titolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorità nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.

Articolo 280

Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti

1.   Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una Repubblica della parte AC o uno Stato membro dell'Unione europea designi o mantenga, conformemente alla propria legislazione nazionale, imprese pubbliche, imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi o monopoli.

2.   I soggetti di cui al paragrafo 1 sono sottoposti al diritto della concorrenza nei limiti in cui l'applicazione del diritto della concorrenza non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro assegnata da una Repubblica della parte AC o da uno Stato membro dell'Unione europea.

3.   Le parti garantiscono che a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo tali soggetti non esercitino alcuna discriminazione (41), relativamente alle condizioni di vendita o di acquisto di beni o servizi, tra le persone fisiche o giuridiche di una o dell'altra parte, né tra i beni originari di una o dell'altra parte.

4.   Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.

Articolo 281

Scambio di informazioni non riservate e cooperazione in materia di applicazione

1.   Le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza.

2.   L'autorità garante della concorrenza di una parte può chiedere la cooperazione dell'autorità garante della concorrenza dell'altra parte per quanto attiene alle attività di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti di assumere decisioni autonome.

3.   Nessuna delle due parti è tenuta a comunicare informazioni all'altra parte. Qualora una parte decida di comunicare informazioni, essa può non fornirle se la comunicazione di tali informazioni è vietata dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte che è in possesso delle informazioni o se tale comunicazione è incompatibile con i suoi interessi. Una parte può chiedere che le informazioni comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate alle condizioni da essa specificate.

Articolo 282

Cooperazione e assistenza tecnica

Le parti convengono che è nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica in materia di politica della concorrenza e di attività di applicazione del diritto. Questa cooperazione è trattata all'articolo 52 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Articolo 283

Risoluzione delle controversie

Per le questioni attinenti al presente titolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

TITOLO VIII

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 284

Contesto e obiettivi

1.   Le parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e per garantire che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali. A tal fine le parti riconoscono l'importanza di tener conto degli interessi economici, sociali e ambientali non solo delle rispettive popolazioni, ma anche delle future generazioni.

2.   Le Parti riaffermano il loro impegno per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile, i cui pilastri – sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente – sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici che derivano dal considerare le questioni sociali e ambientali collegate al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile.

3.   Le parti convengono che il presente titolo esprime un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni, tenendo conto delle differenze nel loro livello di sviluppo e nel rispetto delle loro esigenze e aspirazioni attuali e future.

4.   Per le questioni attinenti al presente titolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo né al meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie di cui al titolo XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) della parte IV del presente accordo.

Articolo 285

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.   Le parti ribadiscono il rispetto delle rispettive costituzioni (42) e del diritto di legiferare che da esse discende al fine di stabilire le proprie priorità di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione ambientale e sociale in ambito interno e adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti.

2.   Ciascuna delle parti si adopera affinché le proprie leggi e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in linea con le sue condizioni sociali, ambientali ed economiche e in conformità con le norme e con gli accordi internazionali riconosciuti richiamati agli articoli 286 e 287 e di cui ciascuna di esse sia parte, e si adopera altresì per migliorare tali leggi e politiche, purché la loro applicazione non avvenga in una forma tale da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti o restrizioni dissimulate al commercio internazionale.

Articolo 286

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.   Nel ricordare la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, le parti riconoscono – quali elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile di tutti i paesi e di conseguenza quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale – la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, in cui rientrano la protezione sociale, i principi e diritti fondamentali nel lavoro e il dialogo sociale. In questo quadro, le parti riaffermano la loro volontà di promuovere lo sviluppo di politiche macroeconomiche in forme tali da contribuire a una piena e produttiva occupazione e a un lavoro dignitoso per tutti – uomini, donne e giovani – nel pieno rispetto dei principi e diritti fondamentali nel lavoro in condizioni di giustizia, uguaglianza, sicurezza e dignità.

In linea con i loro obblighi in qualità di membri dell'OIL, le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e realizzare in buona fede e conformemente alla costituzione dell'OIL, i principi relativi ai diritti fondamentali oggetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:

a)

la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b)

l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;

c)

l'abolizione effettiva del lavoro infantile;

d)

l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

2.   Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e nella pratica alle seguenti convenzioni fondamentali dell'OIL richiamate nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998:

a)

la convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione al lavoro;

b)

la convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;

c)

la convenzione n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato;

d)

la convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio;

e)

la convenzione n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale;

f)

la convenzione n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione;

g)

la convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; e

h)

la convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva.

3.   Le parti si scambiano informazioni relative alla loro situazione e ai progressi compiuti relativamente alla ratifica delle altre convenzioni dell'OIL.

4.   Le parti sottolineano che le norme del lavoro non devono mai essere invocate né altrimenti utilizzate a scopi di protezionismo commerciale e che il vantaggio comparativo di una qualsiasi delle parti non deve in alcun modo essere messo in discussione.

5.   Le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.

Articolo 287

Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente

1.   Le parti riconoscono che la governance e gli accordi internazionali in materia di ambiente sono strumenti importanti per affrontare i problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni ambientali di comune interesse che attengono al commercio.

2.   Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e nella pratica agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte, tra cui:

a)

il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

b)

la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

c)

la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

d)

la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione ("CITES");

e)

la convenzione sulla diversità biologica;

f)

il protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica;

g)

il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (43).

3.   Le parti si impegnano a garantire la ratifica, entro l'entrata in vigore del presente accordo, dell'emendamento all'articolo XXI della CITES adottato a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

4.   Le parti si impegnano inoltre, laddove non abbiano già provveduto in tal senso, a ratificare e dare efficace attuazione, al più tardi entro l'entrata in vigore del presente accordo, alla convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

5.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure volte a dare attuazione agli accordi di cui al presente articolo, purché tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi quando esistano condizioni identiche o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

Articolo 288

Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

1.   Le parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. In questo quadro riconoscono il valore della cooperazione internazionale a sostegno degli sforzi finalizzati a sviluppare regimi e pratiche commerciali che favoriscano lo sviluppo sostenibile e convengono altresì di collaborare nell'ambito degli articoli 288, 289 e 290 per elaborare, ove opportuno, approcci collaborativi.

2.   Le parti si adoperano per:

a)

esaminare le situazioni nelle quali la soppressione o la riduzione degli ostacoli agli scambi favorirebbe il commercio e lo sviluppo sostenibile, tenendo conto, in particolare, delle interazioni tra misure ambientali e accesso al mercato;

b)

facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti in tecnologie e servizi ambientali, energie rinnovabili e prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;

c)

facilitare e promuovere il commercio di prodotti rispondenti a criteri di sostenibilità, quali i prodotti che rientrano in programmi di commercio equo ed etico, di etichettatura ecologica e di agricoltura biologica ed anche in programmi riguardanti la responsabilità sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione; e

d)

facilitare e promuovere lo sviluppo di pratiche e programmi, come l'ecoturismo, volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile dell'ambiente.

Articolo 289

Commercio di prodotti forestali

Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali, le parti si impegnano a collaborare per migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili mediante strumenti quali: un uso efficace della CITES per quanto riguarda le specie di alberi minacciate di estinzione, i sistemi di certificazione dei prodotti forestali ottenuti in modo sostenibile, e gli accordi di partenariato regionali o bilaterali su base volontaria per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).

Articolo 290

Commercio di prodotti ittici

1.   Le parti riconoscono la necessità di promuovere una pesca sostenibile così da contribuire alla conservazione degli stock ittici e al commercio sostenibile delle risorse della pesca.

2.   A tal fine, le parti si impegnano a:

a)

aderire e dare efficace attuazione ai principi dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, per quanto riguarda: lo sfruttamento sostenibile, la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, la cooperazione internazionale tra gli Stati, il sostegno alla ricerca e alla consulenza scientifica, l'attuazione di misure efficaci di monitoraggio, controllo e ispezione, e le responsabilità degli Stati di bandiera e di approdo, anche per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione della normativa;

b)

cooperare, anche all'interno delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e con le medesime, per prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU), adottando tra l'altro strumenti efficaci di attuazione di regimi di controllo e ispezione che garantiscano il pieno rispetto delle misure di conservazione;

c)

scambiare i dati scientifici e i dati non riservati sugli scambi, condividere le esperienze e le migliori pratiche nel campo della pesca sostenibile e più in generale promuovere un approccio sostenibile alla pesca.

3.   Le parti decidono, laddove non abbiano già provveduto in tal senso, di adottare misure di competenza dello Stato di approdo conformi all'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché di attuare regimi di controllo e ispezione, incentivi e obblighi per una gestione sana e sostenibile nel lungo periodo della pesca e degli ambienti costieri.

Articolo 291

Mantenimento dei livelli di protezione

1.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro.

2.   Le parti non rinunciano né derogano alla propria legislazione in materia di ambiente o lavoro né propongono di rinunciarvi o derogarvi in modo tale da influire sugli scambi o così da incentivare lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel proprio territorio.

3.   Le parti non omettono di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e lavoro in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

4.   Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come tale da autorizzare le autorità di una parte a svolgere attività di applicazione delle norme nel territorio dell'altra parte.

Articolo 292

Informazioni scientifiche

Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni tecniche e scientifiche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente o della salute e della sicurezza sul lavoro, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non è addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili.

Articolo 293

Riesame relativo alla sostenibilità

Le parti si impegnano a rivedere, monitorare e valutare congiuntamente il contributo allo sviluppo sostenibile derivante dalla parte IV del presente accordo, comprese le attività di cooperazione di cui all'articolo 302.

Articolo 294

Meccanismo istituzionale e di monitoraggio

1.   Ciascuna delle parti designa, nell'ambito della sua amministrazione, un ufficio che funge da punto di contatto ai fini dell'attuazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio. All'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni di contatto relative ai loro punti di contatto.

2.   Le parti istituiscono una commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile (44) di cui fanno parte le autorità di alto livello delle amministrazioni di ciascuna parte. Prima di ogni riunione della commissione, le parti si comunicano reciprocamente i nominativi e le informazioni di contatto dei rispettivi rappresentanti.

3.   La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente titolo, comprese le attività di cooperazione realizzate a norma del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. Le decisioni e le raccomandazioni della commissione sono adottate di comune accordo tra le parti e sono rese pubbliche, salvo diversa decisione della commissione.

4.   Ciascuna parte convoca nuovi gruppi consultivi sul commercio e sullo sviluppo sostenibile o consulta quelli esistenti (45). Questi gruppi hanno il compito di formulare pareri e raccomandazioni su aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio e di fornire consulenza alle parti sui modi migliori per conseguire gli obiettivi del presente titolo.

5.   I gruppi consultivi delle parti comprendono organizzazioni rappresentative indipendenti, con una rappresentanza equilibrata delle parti interessate del mondo economico, sociale e ambientale, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni non governative e le autorità pubbliche locali.

Articolo 295

Forum di dialogo con la società civile

1.   Le parti decidono di organizzare e promuovere un forum biregionale di dialogo con la società civile in cui si realizzi un dialogo aperto e in cui siano rappresentati in modo equilibrato le parti interessate del mondo economico, sociale e ambientale. Il dialogo del forum di dialogo con la società civile verte sugli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti alle relazioni commerciali tra le parti ed esamina anche come la cooperazione possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente titolo. Il forum di dialogo con la società civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti (46).

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, ogni riunione della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile comprende una sessione nella quale i suoi membri riferiscono al forum di dialogo con la società civile in merito all'attuazione del presente titolo. Il forum di dialogo con la società civile può a sua volta esprimere punti di vista e pareri per promuovere il dialogo sui modi migliori per conseguire gli obiettivi del presente titolo.

Articolo 296

Consultazioni governative

1.   Una parte può chiedere consultazioni con un'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente titolo, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Per consentire alla parte destinataria della domanda di rispondere, la domanda contiene informazioni sufficientemente specifiche così da illustrare la questione in modo chiaro e oggettivo, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente titolo. Le consultazioni sono avviate non appena una parte ha fatto pervenire la sua domanda in tal senso.

2.   Le parti impegnate nelle consultazioni compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione della questione che sia reciprocamente soddisfacente, tenendo conto delle informazioni scambiate tra loro e delle opportunità di cooperazione sulla questione. Nel corso delle consultazioni deve essere prestata particolare attenzione ai problemi e agli interessi specifici delle parti che sono paesi in via di sviluppo. Le parti impegnate nelle consultazioni tengono conto delle attività dell'OIL o delle organizzazioni o organismi multilaterali competenti in materia di ambiente di cui siano parti. Se del caso, le parti impegnate nelle consultazioni possono, di comune accordo, chiedere la consulenza o l'assistenza di tali organizzazioni e organismi o di qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.

3.   Trascorsi novanta giorni dalla richiesta di consultazioni, se una parte impegnata nelle consultazioni ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, può – salvo diverso accordo tra le parti impegnate nelle consultazioni – chiedere che la questione venga rinviata all'esame della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile presentando una domanda scritta ai punti di contatto delle altre parti. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce tempestivamente per contribuire al raggiungimento di una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se lo ritiene necessario, la commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile può chiedere l'assistenza di esperti nella materia di interesse per facilitare la propria analisi.

4.   La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle parti impegnate nelle consultazioni è resa pubblica salvo diversa decisione della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 297

Gruppo di esperti

1.   Salvo diverso accordo tra le parti impegnate nelle consultazioni, una di esse può, trascorsi sessanta giorni dal rinvio della questione alla commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile o, nel caso in cui la questione non sia stata rinviata alla commissione, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 296, rispettivamente paragrafi 1 e 3, richiedere la convocazione di un gruppo di esperti che esamini la questione affrontata in modo non soddisfacente nell'ambito delle consultazioni governative. Le parti della procedura possono inviare comunicazioni al gruppo di esperti.

2.   Alla data di entrata del presente accordo, le parti presentano al comitato di associazione, in vista della sua approvazione da parte del Consiglio di associazione nel corso della sua prima riunione, un elenco di diciassette persone, cinque delle quali almeno non cittadini di alcuna delle parti, esperti in diritto dell'ambiente, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali, nonché un elenco di diciassette persone, cinque delle quali almeno non cittadini di alcuna delle parti, esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali. Gli esperti che non sono cittadini di alcuna delle parti possono essere designati a presiedere il gruppo di esperti. Gli esperti sono: i) indipendenti dalle parti e dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi, non sono ad esse collegati e non ricevono istruzioni dalle medesime; e ii) sono scelti sulla base dei seguenti criteri: obiettività, affidabilità e capacità di giudizio.

3.   Le parti decidono la sostituzione degli esperti che non sono più disposti a far parte dei gruppi di esperti e possono comunque decidere di modificare l'elenco se e quando lo ritengono necessario.

Articolo 298

Composizione del gruppo di esperti

1.   Il gruppo di esperti è composto di tre esperti.

2.   Il presidente non è cittadino di nessuna delle parti.

3.   Ciascuna delle parti della procedura sceglie un esperto dall'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Se una parte della procedura non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra parte della procedura sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza di quella parte. I due esperti prescelti scelgono, di comune accordo o per sorteggio, il presidente tra gli esperti che non sono cittadini di nessuna delle parti.

4.   La funzione di esperto non può essere esercitata in relazione a questioni per le quali l'esperto o le organizzazioni cui egli è collegato possano trovarsi in conflitto di interessi diretto o indiretto. Al momento della scelta quale esperto per una determinata questione, ciascun esperto è tenuto a rivelare l'esistenza o il profilarsi di interessi, rapporti o questioni di cui si possa ragionevolmente ritenere che egli sia a conoscenza e che rischino di incidere o dar luogo a ragionevoli dubbi sulla sua indipendenza o imparzialità.

5.   Se una delle parti della procedura ritiene che un esperto violi le prescrizioni di cui al paragrafo 4, le parti della procedura si consultano sollecitamente e, se d'accordo, l'esperto è rimosso e un nuovo esperto viene scelto secondo le procedure di cui al paragrafo 3, utilizzate per la scelta dell'esperto che è stato rimosso.

6.   Salvo quanto diversamente concordato dalle parti della procedura conformemente all'articolo 301, paragrafo 2, il gruppo di esperti è costituito entro sessanta giorni dalla richiesta di una parte.

Articolo 299

Regolamento interno

1.   Il gruppo di esperti elabora un calendario che garantisce alle parti della procedura la possibilità di far pervenire comunicazioni scritte e informazioni pertinenti.

2.   Il gruppo di esperti e le parti assicurano la tutela delle informazioni riservate conformemente ai principi di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

3.   Il mandato del gruppo di esperti è il seguente:

"esaminare se una delle parti non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti a norma dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'articolo 287, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 291 del presente titolo e formulare raccomandazioni non vincolanti per la soluzione della questione. Per questioni relative all'applicazione della legislazione, il mandato del gruppo di esperti è stabilire se vi sia un inadempimento prolungato o ricorrente di una parte nel dare efficace esecuzione ai suoi obblighi."

Articolo 300

Relazione iniziale

1.   Come base della sua relazione il gruppo di esperti utilizza le comunicazioni e le argomentazioni delle parti della procedura. Nel corso della procedura le parti hanno la possibilità di formulare osservazioni su documenti o informazioni che il gruppo ritiene rilevanti ai fini del proprio lavoro.

2.   Entro centoventi giorni dalla sua costituzione il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura una relazione iniziale comprensiva di raccomandazioni. Il gruppo di esperti, qualora ritenga di non poter presentare la sua relazione entro il termine di centoventi giorni, informa per iscritto le parti della procedura in merito ai motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene di poterlo fare.

3.   Le raccomandazioni del gruppo di esperti tengono conto della particolare situazione socioeconomica delle parti.

4.   Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione iniziale le parti della procedura possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito.

5.   Una volta ricevute le osservazioni scritte, il gruppo di esperti può, d'ufficio o su richiesta di una delle parti della procedura:

a)

se del caso, richiedere il parere delle parti della procedura in merito alle osservazioni scritte;

b)

riconsiderare la sua relazione; o

c)

effettuare qualsiasi ulteriore esame da esso ritenuto opportuno.

La relazione finale del gruppo di esperti contiene un esame delle argomentazioni contenute nelle osservazioni scritte delle parti.

Articolo 301

Relazione finale

1.   Il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura e alla commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile una relazione finale entro centottanta giorni dalla sua costituzione. Le parti rendono accessibile al pubblico la relazione finale entro quindici giorni dalla sua presentazione.

2.   Le parti della procedura possono di comune accordo decidere di prorogare i termini di cui al paragrafo 1, come pure i termini di cui all'articolo 298, paragrafo 6, e all'articolo 300, paragrafo 4.

3.   Le parti della procedura, tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti, si adoperano per discutere le misure appropriate da attuare, compresa – laddove opportuno – la possibile cooperazione a sostegno dell'attuazione di tali misure. La parte cui le raccomandazioni sono indirizzate informa la commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile circa le sue intenzioni in merito alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti, anche presentando un piano d'azione, se del caso. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla l'attuazione delle azioni decise dalla parte.

Articolo 302

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di commercio e sviluppo sostenibile

Le misure di cooperazione e assistenza tecnica relative al presente titolo sono contenute nel titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

TITOLO IX

INTEGRAZIONE ECONOMICA REGIONALE

Articolo 303

Disposizioni generali

1.   Le parti sottolineano l'importanza della dimensione "da regione a regione" e riconoscono la rilevanza dell'integrazione economica regionale nel quadro del presente accordo. Di conseguenza riaffermano la loro volontà di rafforzare e approfondire i loro rispettivi processi di integrazione economica regionale nell'ambito dei contesti applicabili.

2.   Le parti riconoscono che l'integrazione economica regionale nei campi delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie è essenziale ai fini della libera circolazione delle merci nell'America centrale e nella parte UE.

3.   Di conseguenza le parti decidono le seguenti disposizioni, tenendo conto anche del diverso grado di sviluppo dei loro rispettivi processi di integrazione economica regionale.

Articolo 304

Procedure doganali

1.   In ambito doganale, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'autorità doganale della Repubblica della parte AC di primo ingresso concede il rimborso del dazio versato quando tali merci sono esportate in un'altra Repubblica della parte AC. Tali merci sono soggette al dazio doganale nella Repubblica della parte AC in cui sono importate.

2.   Le parti si adoperano per predisporre un meccanismo che garantisca che le merci originarie dell'America centrale o dell'Unione europea a norma dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo, le quali entrino nel loro rispettivo territorio e siano state sdoganate all'importazione, non possano più essere assoggettate a dazi doganali o tasse di effetto equivalente o a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

3.   Le parti decidono che la loro rispettiva legislazione e le loro rispettive procedure doganali prevedano l'uso di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente elettronico rispettivamente nella parte UE e nella parte AC ai fini della dichiarazione in dogana all'importazione e all'esportazione. La parte AC si impegna a conseguire questo obiettivo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

4.   Le parti garantiscono inoltre l'armonizzazione a livello regionale della legislazione doganale, delle procedure e delle prescrizioni doganali all'importazione applicabili alle merci originarie dell'America centrale o dell'Unione europea. La parte AC si impegna a conseguire questo obiettivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 305

Ostacoli tecnici agli scambi

1.   Nel settore dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità:

a)

le parti decidono che gli Stati membri dell'Unione europea provvederanno affinché i prodotti originari dell'America centrale, legittimamente immessi sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea, possano anche essere commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, purché il prodotto garantisca un livello equivalente di protezione dei vari legittimi interessi coinvolti (principio del reciproco riconoscimento);

b)

a questo proposito gli Stati membri dell'Unione europea accetteranno che un prodotto che abbia superato le procedure di valutazione della conformità imposte da uno degli Stati membri dell'Unione europea possa essere immesso sul mercato degli altri Stati membri dell'Unione europea senza dover essere sottoposto a un'ulteriore procedura di valutazione della conformità, purché il prodotto garantisca un livello equivalente di protezione dei vari legittimi interessi coinvolti.

2.   Qualora esistano prescrizioni regionali armonizzate all'importazione, i prodotti originari dell'Unione europea devono soddisfare tali prescrizioni regionali per poter essere legittimamente commercializzati nella Repubblica della parte AC di prima importazione. Conformemente al presente accordo, se un prodotto è oggetto di una legislazione armonizzata e deve essere registrato, la registrazione in una delle Repubbliche della parte AC deve essere accettata in tutte le altre Repubbliche della parte AC, una volta adempiute le procedure interne.

3.   Inoltre, nei casi in cui sia prescritta la registrazione, le Repubbliche della parte AC accetteranno la registrazione dei prodotti per gruppo o famiglia di prodotti.

4.   La parte AC conviene di adottare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità regionali attualmente in fase di elaborazione ed elencati nell'allegato XX (Elenchi dei regolamenti tecnici dell'America centrale di cui è in corso l'armonizzazione) del presente accordo, di continuare a lavorare per conseguire l'armonizzazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità e di promuovere l'elaborazione di norme regionali.

5.   Per i prodotti non ancora armonizzati nella parte AC e non compresi nell'allegato XX, il comitato di associazione elabora un programma di lavoro per esaminare la possibilità di aggiungere in seguito altri prodotti.

Articolo 306

Misure sanitarie e fitosanitarie

1.   La finalità del presente articolo è:

a)

promuovere condizioni che consentano la libera circolazione all'interno dell'America centrale e della parte UE delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie;

b)

promuovere l'armonizzazione e il miglioramento delle prescrizioni e delle procedure sanitarie e fitosanitarie nella parte AC e nella parte UE, anche per giungere a utilizzare un unico certificato di importazione, un unico elenco di stabilimenti, un unico controllo sanitario all'importazione e un'unica tassa per i prodotti importati nella parte AC e provenienti dalla parte UE;

c)

fare in modo di garantire il reciproco riconoscimento delle verifiche effettuate dalle Repubbliche della parte AC in un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

2.   La parte UE garantisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali e i prodotti vegetali legittimamente immessi sul mercato possano liberamente circolare all'interno del territorio della parte UE senza controlli alle frontiere interne, purché soddisfino i requisiti sanitari e fitosanitari pertinenti.

3.   La parte AC garantisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali e i prodotti vegetali beneficino dell'agevolazione del transito regionale nei territori della parte AC conformemente alla risoluzione n. 219-2007 (COMIECO-XLVII) e ai successivi strumenti correlati. Ai fini del presente titolo, per le importazioni provenienti dalla parte UE, per agevolazione del transito regionale si intende che le merci della parte UE possono entrare attraverso qualsiasi posto d'ispezione frontaliero della parte AC e transitare nella regione, da una Repubblica della parte AC all'altra, rispettando i requisiti sanitari e fitosanitari della parte di destinazione finale nella quale può essere effettuata l'ispezione sanitaria o fitosanitaria.

4.   La parte AC si impegna a riconoscere agli animali, ai prodotti di origine animale, ai vegetali e ai prodotti vegetali elencati nell'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4) il trattamento di seguito enunciato, purché essi soddisfino i requisiti sanitari e fitosanitari pertinenti e nel rispetto dei meccanismi esistenti previsti dal processo di integrazione regionale dell'America centrale. All'atto dell'importazione nel territorio di una Repubblica della parte AC, le autorità competenti verificano il certificato emesso dall'autorità competente della parte UE e possono effettuare un'ispezione sanitaria o fitosanitaria; un prodotto compreso nell'allegato XIX, una volta sdoganato, può essere sottoposto solo a un'ispezione sanitaria o fitosanitaria a campione presso il punto di ingresso nella Repubblica della parte AC di destinazione finale.

Per i prodotti di cui all'elenco 1 dell'allegato XIX, l'obbligo di cui sopra si applica entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per i prodotti di cui all'elenco 2 dell'allegato XIX, l'obbligo di cui sopra si applica entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

5.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti (parte UE o Repubbliche della parte AC) a norma dell'accordo OMC e le procedure e i requisiti sanitari e fitosanitari stabiliti da ciascuna parte, una parte importatrice non è tenuta ad accordare ai prodotti d'importazione provenienti dalla parte esportatrice un trattamento più favorevole di quello riconosciuto dalla parte esportatrice nell'ambito dei suoi scambi intraregionali.

6.   Il Consiglio di associazione può modificare l'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4) a seguito delle raccomandazioni del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie al comitato di associazione, secondo le procedure di cui al titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo) della parte IV del presente accordo.

7.   Il sottocomitato di cui al paragrafo 6 controlla da vicino l'attuazione del presente accordo.

Articolo 307

Attuazione

1.   Le parti riconoscono l'importanza di una maggiore cooperazione per il conseguimento degli obiettivi del presente titolo anche attraverso i meccanismi previsti dal titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

2.   Le parti si impegnano a consultarsi sulle questioni relative al presente titolo al fine di garantire l'attuazione efficace della dimensione "da regione a regione" del presente accordo e la realizzazione degli obiettivi di integrazione economica regionale.

3.   I progressi della parte AC nell'attuazione del presente titolo sono oggetto di relazioni periodiche e di programmi di lavoro della parte AC concernenti gli articoli 304, 305 e 306. Le relazioni sui progressi realizzati e i programmi di lavoro sono presentati per iscritto e riportano tutte le iniziative intraprese per dare attuazione agli obblighi e agli obiettivi definiti all'articolo 304, paragrafi 1, 3 e 4, all'articolo 305, paragrafi 2, 3 e 4 e all'articolo 306, paragrafi 3 e 4, come pure le iniziative previste per il periodo fino alla relazione successiva. Le relazioni sui progressi realizzati e i programmi di lavoro sono presentati ogni anno fino all'avvenuto effettivo adempimento degli impegni di cui al presente paragrafo.

4.   A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti prenderanno in esame l'inclusione di altri settori nel presente titolo.

5.   Gli impegni in materia di integrazione regionale assunti dalla parte AC a norma del presente titolo non sono soggetti alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

TITOLO X

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO 1

Obiettivo e ambito di applicazione

Articolo 308

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è prevenire e risolvere le controversie tra le parti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della parte IV del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Articolo 309

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della parte IV del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.

2.   Il presente titolo non si applica alle controversie tra le Repubbliche della parte AC.

CAPO 2

Consultazioni

Articolo 310

Consultazioni

1.   Le parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 309 avviando consultazioni in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2.   Una qualsiasi parte del presente accordo chiede l'apertura di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato di associazione, illustrando i motivi della richiesta e la base giuridica del reclamo, e precisando quali siano le misure proposte o vigenti contestate.

3.   Se la parte attrice è la parte UE e la presunta violazione di una norma individuata conformemente al paragrafo 2 riguarda più di una Repubblica della parte AC e si presenta simile sotto ogni profilo di fatto e di diritto, la parte UE può richiedere un'unica consultazione che coinvolga quelle Repubbliche della parte AC (47).

4.   Se la parte attrice è una Repubblica della parte AC e la presunta violazione di una norma individuata conformemente al paragrafo 2 reca pregiudizio agli scambi (48) di più di una Repubblica della parte AC, le Repubbliche della parte AC possono chiedere un'unica consultazione oppure chiedere di riunire le consultazioni entro cinque giorni dalla data di presentazione della prima richiesta di consultazioni. La Repubblica interessata della parte AC spiega nella richiesta quale sia, nel caso di specie, il proprio interesse commerciale sostanziale.

5.   Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle parti, nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, sempre che le due parti non decidano di proseguirle. Se nelle consultazioni sono coinvolte più Repubbliche della parte AC conformemente ai paragrafi 3 e 4, dette consultazioni si considerano concluse entro quaranta giorni dalla presentazione della prima richiesta. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

6.   Nei casi urgenti, riguardanti soprattutto merci deperibili o di carattere stagionale, le consultazioni si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Se nelle consultazioni sono coinvolte più Repubbliche della parte AC conformemente ai paragrafi 3 e 4, dette consultazioni si considerano consultazioni si considerano concluse entro vento giorni dalla presentazione della prima richiesta.

7.   Se la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 5 o al paragrafo 6 oppure se le consultazioni si sono concluse senza la risoluzione della controversia, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 311.

8.   Se dalle ultime consultazioni sono trascorsi più di dodici mesi di inattività e la situazione alla base della controversia persiste, la parte attrice chiede nuove consultazioni. Il presente paragrafo non si applica se questa inattività è dovuta a tentativi condotti in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente a norma dell'articolo 324.

CAPO 3

Procedure di risoluzione delle controversie

SEZIONE A

Procedura del collegio

Articolo 311

Apertura della procedura del collegio

1.   Quando le parti impegnate nelle consultazioni non siano riuscite a risolvere la controversia sulla base di quanto disposto dall'articolo 310, qualsiasi parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio che esamini la questione.

2.   La richiesta di costituzione del collegio è comunicata per iscritto alla parte convenuta e in copia al comitato di associazione. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano la misura specifica contestata e la base giuridica del reclamo e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 309.

3.   Le parti legittimate a norma del paragrafo 1 a richiedere la costituzione di un collegio possono partecipare al procedimento del collegio come parti attrici previa notifica scritta alle altre parti della controversia. La notifica è effettuata entro cinque giorni dal ricevimento della prima richiesta di costituzione del collegio.

4.   Per il riesame di una misura proposta non può essere richiesta la costituzione di un collegio.

Articolo 312

Costituzione del collegio

1.   Il collegio è composto di tre membri.

2.   Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di costituzione del collegio, le parti della controversia si consultano per concordarne la composizione (49).

3.   Qualora le parti della controversia non riescano a raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse ha il diritto di selezionare, entro tre giorni dalla scadenza del citato termine, un membro, che non fungerà da presidente, tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 325. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato sorteggia il presidente e gli eventuali altri membri tra i soggetti competenti i cui nominativi figurano nell'elenco compilato a norma dell'articolo 325.

4.   Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato procede al sorteggio entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta avanzata da una o da entrambe le parti della controversia. Il sorteggio è effettuato in una data e in un luogo che vengono tempestivamente comunicati alle parti della controversia. Le parti della controversia che lo desiderino possono essere presenti al sorteggio.

5.   Le parti della controversia possono, di comune accordo ed entro il termine di cui al paragrafo 2, selezionare persone non comprese nell'elenco dei membri che soddisfino però i requisiti di cui all'articolo 325.

6.   La data di costituzione del collegio coincide con la data di notifica dell'accettazione della selezione da parte di tutti i membri.

Articolo 313

Decisione del collegio

1.   Il collegio notifica la sua decisione sulla questione in esame alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro centoventi giorni dalla sua costituzione.

2.   Qualora il collegio non ritenga possibile il rispetto del termine di cui al paragrafo 1, il suo presidente ne dà immediata notifica per iscritto alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Salvo circostanze eccezionali, la decisione è notificata entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio.

3.   Nei casi urgenti, riguardanti soprattutto merci deperibili o stagionali, il collegio fa il possibile per notificare la decisione entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Salvo circostanze eccezionali, la decisione è notificata entro settanta giorni dalla data di costituzione del collegio. Su richiesta di una delle parti della controversia, il collegio può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso entro dieci giorni dalla sua costituzione.

SEZIONE B

Esecuzione

Articolo 314

Esecuzione della decisione del collegio

1.   Se del caso, la parte convenuta adotta senza indugio le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede alla decisione del collegio sulla questione in esame e le parti della controversia si adoperano per concordare i tempi della sua esecuzione.

2.   Ai fini dell'esecuzione, le parti della controversia e in ogni caso il collegio considerano i possibili effetti che la misura giudicata incompatibile con il presente accordo ha sul livello di sviluppo della parte convenuta.

3.   Nel caso in cui non sia data piena e tempestiva esecuzione alla decisione del collegio, come misura temporanea si può procedere a una compensazione o a una sospensione degli obblighi. In questo caso, le parti della controversia si adoperano per concordare una compensazione piuttosto che applicare una sospensione degli obblighi. Né la compensazione né la sospensione degli obblighi è, tuttavia, da preferire alla piena e tempestiva esecuzione della decisione del collegio.

4.   Se la decisione del collegio si applica a più di una Repubblica della parte AC come parte attrice o parte convenuta, la compensazione o la sospensione degli obblighi a norma del presente titolo si applica singolarmente a ciascuna Repubblica della parte AC. Per tale motivo la decisione del collegio stabilisce singolarmente per ciascuna Repubblica della parte AC il livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.

Articolo 315

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1.   La parte convenuta notifica tempestivamente alla parte attrice il periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione alla decisione e le misure specifiche che intende adottare, ove possibile.

2.   Le parti della controversia si adoperano per concordare il periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione alla decisione del collegio entro trenta giorni dalla notifica della stessa nei loro confronti. Una volta raggiunto l'accordo, le parti della controversia notificano al comitato di associazione il periodo di tempo ragionevole concordato e, ove possibile, le misure specifiche che la parte convenuta intende adottare.

3.   Qualora le parti della controversia non pervengano, entro il termine stabilito al paragrafo 2, a un accordo sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione del collegio, la parte attrice può chiedere al collegio originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta, effettuata per iscritto, viene notificata all'altra parte della controversia e, in copia, al comitato di associazione. Il collegio notifica la sua decisione alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. Se la decisione del collegio si applica a più di una Repubblica della parte AC, il collegio decide il periodo di tempo ragionevole per ciascuna Repubblica della parte AC.

4.   Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione è di trentacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.

5.   La parte convenuta riferisce al comitato di associazione in merito alle misure adottate e da adottare per dare esecuzione alla decisione del collegio. La relazione scritta è presentata non oltre la prima metà del periodo di tempo ragionevole.

6.   Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo tra le parti della controversia. Tutti i periodi indicati nel presente articolo fanno parte del periodo di tempo ragionevole.

Articolo 316

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio

1.   Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta notifica alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, le misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio, fornendo precisazioni quali la data di efficacia e il testo della misura e spiegando, in punto di fatto e di diritto, come la misura adottata per dare esecuzione alla decisione renda adempiente la parte convenuta.

2.   Qualora le parti della controversia non concordino sull'esistenza o sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 309, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la misura specifica contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 309. Il collegio notifica la sua decisione entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se la decisione del collegio si applica a più di una Repubblica della parte AC, il collegio – ove le circostanze lo richiedano – pronuncia la sua decisione a norma del presente articolo per ciascuna Repubblica della parte AC.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione è di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

Articolo 317

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   Se la parte convenuta non provvede a notificare l'adozione delle misure di esecuzione della decisione del collegio prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole di cui all'articolo 316, paragrafo 1, o se il collegio stabilisce che la misura notificata a norma dell'articolo 316, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi che incombono alla parte in forza di quanto disposto dall'articolo 309, la parte convenuta presenta un'offerta di compensazione alla parte attrice che ne faccia richiesta. Se la decisione del collegio si applica a più di una Repubblica della parte AC, ciascuna Repubblica della parte AC presenta o riceve, a seconda dei casi, un'offerta di compensazione che tiene conto del livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici determinato a norma dell'articolo 314, paragrafo 4, e delle misure notificate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1. Nel richiedere la compensazione a norma del presente paragrafo la parte UE si adopera per dare prova di moderazione.

2.   Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica della decisione del collegio a norma dell'articolo 316 con cui il collegio stabilisce la non compatibilità con l'articolo 309 di una misura adottata per dare esecuzione alla decisione, la parte attrice è autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 309 in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, previa notifica alla parte convenuta, con copia al comitato di associazione. La notifica specifica gli obblighi che la parte attrice intende sospendere. La parte attrice può applicare la sospensione dieci giorni dopo la notifica, a meno che la parte convenuta abbia chiesto la decisione di un collegio a norma del paragrafo 3. Se la decisione del collegio si applica a più di una Repubblica della parte AC, la sospensione degli obblighi viene applicata singolarmente a ciascuna Repubblica inadempiente della parte AC o da ciascuna Repubblica della parte AC, a seconda dei casi, tenendo conto del livello individuale dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici determinato a norma dell'articolo 314, paragrafo 4, e delle misure notificate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1.

3.   Se una parte convenuta ritiene che il livello di sospensione non è equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, essa può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. La decisione del collegio sul livello di sospensione degli obblighi è notificata alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio non abbia notificato la sua decisione; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con la decisione del collegio.

4.   Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.

5.   Nel sospendere i benefici a norma del paragrafo 1, la parte UE si adopera per dare prova della dovuta moderazione tenendo conto, tra l'altro, del probabile effetto sull'economia e del livello di sviluppo della parte convenuta e sceglie le misure che contribuiscono a rendere adempiente la parte convenuta e che hanno la minore probabilità di incidere negativamente sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

6.   La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando le misure specifiche giudicate incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 309 non siano state rese pienamente conformi a tali disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 318, o fino a quando le parti della controversia non abbiano trovato un accordo per la sua risoluzione.

Articolo 318

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione successivamente alla sospensione degli obblighi

1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, le misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio e la propria richiesta di revoca della sospensione degli obblighi applicata dalla parte attrice.

2.   Se entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 le parti della controversia non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 309, la parte attrice chiede per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla parte convenuta, con copia al comitato di associazione. Se la decisione del collegio si applica a più di una Repubblica della parte AC, il collegio pronuncia la sua decisione a norma del presente articolo per ciascuna Repubblica della parte AC. La decisione del collegio è notificata alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 309, la sospensione degli obblighi cessa.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione è di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

SEZIONE C

Disposizioni comuni

Articolo 319

Regolamento di procedura

1.   Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal Consiglio di associazione.

2.   A condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate, le udienze del collegio sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura.

3.   Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, il collegio – entro cinque giorni dalla data della sua costituzione – è investito del seguente mandato:

"esaminare la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio alla luce delle pertinenti disposizioni della parte IV del presente accordo, in modo da stabilire la compatibilità della misura contestata con le disposizioni di cui all'articolo 309 del titolo X (Risoluzione delle controversie) e pronunciarsi sulla questione in conformità all'articolo 313 del titolo X (Risoluzione delle controversie)."

4.   Le parti della controversia, nel caso in cui abbiano concordato un diverso mandato, devono darne notifica al collegio entro due giorni dal loro accordo.

5.   Conformemente al regolamento di procedura può essere richiesta la rimozione di un membro che, a giudizio di una parte della controversia, viola il codice di condotta o non soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 325.

Articolo 320

Informazioni e consulenza tecnica

1.   Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio può acquisire informazioni da qualunque parte esso ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento del collegio.

2.   Se del caso il collegio può anche acquisire informazioni e pareri presso esperti, organismi o altre fonti. Prima di chiedere tali informazioni e pareri, il collegio informa le parti della controversia cui viene anche data la possibilità di formulare osservazioni. Le informazioni ottenute conformemente al presente paragrafo devono essere tempestivamente comunicate a ciascuna delle parti della controversia affinché esse possano formulare osservazioni. Le osservazioni sono trasmesse al collegio e all'altra parte.

Articolo 321

Amicus curiae

Le persone fisiche o giuridiche portatrici di un interesse in relazione alla questione e residenti o stabilite nel territorio delle parti della controversia sono autorizzate a presentare al collegio, a titolo di amicus curiae, memorie che il collegio può esaminare conformemente al regolamento di procedura.

Articolo 322

Norme e principi di interpretazione

1.   I collegi interpretano le disposizioni di cui all'articolo 309 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, tenendo debitamente conto del fatto che le parti devono adempiere al presente accordo in buona fede ed evitare di eludere i loro obblighi.

2.   Se una disposizione della parte IV del presente accordo è identica a una disposizione dell'accordo OMC, il collegio adotta un'interpretazione compatibile con l'interpretazione pertinente stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC.

3.   Le decisioni del collegio non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 309.

Articolo 323

Disposizioni comuni applicabili alle decisioni del collegio

1.   Il collegio fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere dei membri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico.

2.   Le decisioni del collegio sono definitive e vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche.

3.   La decisione indica le conclusioni di fatto e di diritto del collegio, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni del collegio. La decisione contiene anche un riferimento alle richieste di pronuncia avanzate da una o da entrambe le parti della controversia, quale risultano tra l'altro nel mandato del collegio. Le parti della controversia rendono pubbliche le decisioni del collegio. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle decisioni organizzative.

4.   Nelle sue decisioni il collegio non rivela informazioni riservate, ma può formulare conclusioni tratte da tali informazioni.

CAPO 4

Disposizioni generali

Articolo 324

Soluzione reciprocamente soddisfacente

Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano tale soluzione al comitato di associazione. Alla notifica della soluzione reciprocamente soddisfacente, la procedura è chiusa.

Articolo 325

Elenco dei membri del collegio

1.   Entro sei mesi (50) dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione compila un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo. La parte UE propone dodici membri e ciascuna Repubblica della parte AC ne propone due. La parte UE e le Repubbliche della parte AC scelgono inoltre dodici persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte e che avranno il compito di presiedere il collegio. Il Consiglio di associazione può rivedere e modificare l'elenco in qualsiasi momento e provvede a che l'elenco mantenga sempre questa composizione conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.

2.   I membri del collegio devono possedere conoscenze o esperienza specifiche per quanto attiene al diritto, al commercio internazionale o ad altre materie connesse alla parte IV del presente accordo o alla risoluzione delle controversie derivanti dagli accordi commerciali internazionali, devono essere indipendenti ed esercitare le funzioni a titolo personale, non essere collegati ad alcuna delle parti o ad alcuna organizzazione né ricevere da esse istruzioni e devono rispettare il codice di condotta adottato dal Consiglio di associazione.

3.   Il Consiglio di associazione può compilare ulteriori elenchi di un massimo di quindici persone in possesso di competenze settoriali in ambiti specifici disciplinati dalla parte IV del presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 312, il presidente del comitato di associazione può utilizzare un elenco settoriale previo accordo delle parti.

Articolo 326

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1.   Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie ("DSU dell'OMC") si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell'accordo OMC.

2.   Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui alla parte IV del presente accordo si avvale delle norme e delle procedure previste dal presente titolo.

3.   Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui alla parte IV del presente accordo, laddove ciò configuri al tempo stesso una violazione degli accordi OMC, ha la scelta del foro.

4.   Le parti della controversia evitano di sottoporre controversie identiche a fori diversi, se alla base delle controversie sono le stesse pretese giuridiche e le stesse misure.

5.   Nel caso di controversie non identiche relative alla stessa misura, le parti si astengono dall'avviare procedure parallele di risoluzione delle controversie.

6.   Se una parte della controversia ha avviato la procedura di risoluzione delle controversie a norma della DSU dell'OMC o a norma del presente titolo e successivamente chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di fronte a un secondo foro per una controversia identica a una già sottoposta all'altro foro, a tale parte è precluso aprire il secondo contenzioso. Ai fini del presente titolo si intende per "identica" una controversia basata sulle stesse pretese giuridiche e sulle stesse misure contestate. Una controversia non è ritenuta identica se il foro scelto inizialmente non è riuscito, per motivi procedurali o di giurisdizione, a pronunciarsi sulle pretese giuridiche per le quali è stato adito.

7.   Ai fini del paragrafo precedente, una procedura di risoluzione delle controversie si intende avviata a norma della DSU dell'OMC se il panel è istituito conformemente all'articolo 6 della DSU dell'OMC e a norma del presente titolo se una parte ha richiesto la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 311, paragrafo 1. Le procedure di risoluzione delle controversie a norma della DSU dell'OMC sono concluse quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel o dell'organo di appello a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, della DSU dell'OMC. Le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo sono concluse quando il collegio notifica la sua decisione sulla questione alle parti e al comitato di associazione a norma dell'articolo 313, paragrafo 1.

8.   Le questioni relative alla competenza dei collegi istituiti a norma del presente titolo sono sollevate entro il termine di dieci giorni dalla data di costituzione del collegio e sono risolte attraverso una pronuncia pregiudiziale entro trenta giorni dalla data di costituzione del collegio. Una volta sollevata un'eccezione sulla competenza di un collegio a norma del presente articolo, tutti i termini stabiliti dal presente titolo e dal regolamento di procedura sono sospesi in attesa della notifica della pronuncia pregiudiziale del collegio.

9.   Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte della controversia proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte della controversia di sospendere gli obblighi a norma del presente titolo.

Articolo 327

Termini

1.   Tutti i termini fissati nel presente titolo e nel regolamento di procedura, compresi quelli per la notifica delle decisioni da parte dei collegi, sono calcolati in giorni civili e decorrono dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2.   I termini di cui al presente titolo e al regolamento di procedura possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia.

3.   Il collegio può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a dodici mesi su richiesta della parte attrice e con il consenso della parte convenuta. In tal caso i termini sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione della procedura. Se la procedura del collegio resta sospesa per oltre dodici mesi, il mandato del collegio scade, fatto salvo il diritto della parte attrice di chiedere l'apertura di consultazioni e poi la costituzione di un collegio sulla stessa questione in un momento successivo. Il presente paragrafo non si applica se questa sospensione è dovuta a tentativi condotti in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente a norma dell'articolo 324.

Articolo 328

Adozione e modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta

1.   Il Consiglio di associazione adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta durante la prima riunione.

2.   Il Consiglio di associazione può modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.

TITOLO XI

MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LE MISURE NON TARIFFARIE

CAPO 1

Ambito di applicazione

Articolo 329

Ambito di applicazione

1.   Il meccanismo di mediazione si applica alle misure non tariffarie che recano pregiudizio agli scambi tra le parti di cui alla parte IV del presente accordo.

2.   Il meccanismo di mediazione non si applica alle misure o ad altre questioni inerenti:

a)

al titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile);

b)

al titolo IX (Integrazione economica regionale);

c)

ai processi di integrazione della parte UE e delle Repubbliche della parte AC;

d)

alle materie in cui siano state escluse le procedure di risoluzione delle controversie; e

e)

alle disposizioni istituzionali del presente accordo.

3.   Il presente titolo si applica a livello bilaterale tra la parte UE, da una parte, e ciascuna delle Repubbliche della parte AC, dall'altra.

4.   La procedura di mediazione è riservata.

CAPO 2

Procedura del meccanismo di mediazione

Articolo 330

Avvio della procedura

1.   Una parte può, in qualunque momento, chiedere per iscritto che l'altra parte partecipi a una procedura di mediazione. La richiesta descrive la questione in modo sufficientemente dettagliato da illustrare chiaramente la misura interessata e i suoi effetti sugli scambi.

2.   La parte cui è rivolta la richiesta la considera favorevolmente e fornisce una risposta scritta entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

3.   Prima della scelta del mediatore a norma dell'articolo 331, le parti della procedura si adoperano in buona fede per pervenire a un accordo mediante negoziati diretti e dispongono per questo di un termine di venti giorni.

Articolo 331

Scelta del mediatore

1.   Le parti della procedura sono invitate a trovare l'accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 330, paragrafo 3, o prima se una parte notifica all'altra che l'accordo non è possibile senza l'assistenza di un mediatore.

2.   Se le parti della procedura non riescono a trovare un accordo sul mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere che la nomina del mediatore avvenga per sorteggio. Entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, ogni parte compila un elenco di almeno tre persone che non siano suoi cittadini, soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 4 e possano svolgere la funzione di mediatore. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'elenco, ogni parte sceglie almeno uno dei nominativi che figurano nell'elenco proposto dall'altra parte. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato sorteggia poi il mediatore all'interno della rosa dei nominativi prescelti. Il sorteggio avviene entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di nomina per sorteggio in un luogo e in una data che devono essere tempestivamente comunicati alle parti. Le parti che lo desiderino possono essere presenti al sorteggio.

3.   Se una parte della procedura non compila l'elenco o non sceglie un nominativo nell'elenco proposto dall'altra parte, il presidente o un suo delegato sorteggia il mediatore dall'elenco della parte che ha rispettato quanto stabilito dal paragrafo 2.

4.   Il mediatore è un esperto della materia cui attiene la misura contestata (51). Il mediatore assiste con imparzialità e trasparenza le parti della procedura, aiutando a chiarire la misura e i suoi possibili effetti commerciali e a pervenire a una soluzione concordata.

5.   Se una parte della procedura ritiene che il mediatore violi il codice di condotta, ne può essere chiesta la rimozione e viene scelto un nuovo mediatore conformemente a quanto disposto dai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 332

Regolamento della procedura di mediazione

1.   Le parti partecipano in buona fede alla procedura di mediazione e si adoperano per pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2.   Entro quindici giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della procedura una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione del problema. Ciascuna parte può aggiungere alla descrizione o alle osservazioni le informazioni che essa ritenga pertinenti.

3.   Il mediatore può decidere il modo più adatto di procedere, in particolare se, come e quando consultare le parti della procedura, congiuntamente o separatamente. Qualora le parti non abbiano reso disponibili determinate informazioni o non ne siano in possesso, il mediatore può stabilire anche se le circostanze richiedano l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame. Se l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame comporta informazioni riservate di cui all'articolo 336 del presente titolo, tali informazioni possono essere rese disponibili solo dopo averne informato le parti della procedura e con la condizione espressa che tali informazioni vengano trattate in ogni momento come informazioni riservate.

4.   Una volta raccolte le informazioni necessarie, il mediatore può fornire una valutazione della questione e della misura interessata e proporre una soluzione alle parti della procedura. La valutazione non riguarda la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

5.   La procedura si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

6.   Per l'esercizio delle sue funzioni il mediatore può usare qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi tra gli altri il telefono, il fax, i collegamenti via web o la videoconferenza.

7.   La procedura si conclude di norma entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In qualsiasi momento le parti della procedura possono rinunciare di comune accordo alla procedura.

CAPO 3

Attuazione

Articolo 333

Attuazione di una soluzione concordata

1.   Quando le parti della procedura si siano accordate su una soluzione per rimuovere gli ostacoli agli scambi causati dalla misura oggetto della procedura, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per darle sollecita attuazione.

2.   Le misure o le iniziative prese per dare attuazione alla soluzione concordata sono regolarmente comunicate per iscritto dalla parte che le prende all'altra parte e al comitato di associazione. L'obbligo cessa una volta che la soluzione reciprocamente soddisfacente sia stata adeguatamente e compiutamente attuata.

CAPO 4

Disposizioni generali

Articolo 334

Rapporto con il titolo X relativo alla risoluzione delle controversie

1.   La procedura del meccanismo di mediazione è indipendente dal titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo e non è destinata a servire come base per le procedure di risoluzione delle controversie previste da detto titolo o da qualsiasi altro accordo. Una richiesta di mediazione e le possibili procedure del meccanismo di mediazione non escludono il ricorso al titolo X.

2.   Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti di cui al titolo X.

Articolo 335

Termini

I termini indicati nel presente titolo possono essere modificati previo accordo fra le parti della procedura.

Articolo 336

Riservatezza delle informazioni

1.   Una parte della procedura che presenti documenti o comunicazioni nel quadro di una procedura di mediazione può considerare riservati tali documenti, comunicazioni o parti di essi.

2.   Se i documenti, le comunicazioni o parti di essi sono stati considerati riservati da una parte, l'altra parte e il mediatore restituiscono o distruggono tali documenti entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di mediazione.

3.   Analogamente i documenti, le comunicazioni o parti di essi considerati riservati, che siano stati messi a disposizione di esperti, agenzie governative o altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame, sono restituiti o distrutti entro quindici giorni dalla conclusione dell'assistenza o delle consultazioni del mediatore.

Articolo 337

Costi

1.   Tutti i costi della procedura di mediazione sono ripartiti in parti uguali tra le parti della procedura. Per costi si intendono il compenso del mediatore, le sue spese di trasporto, vitto e alloggio, e tutte le spese amministrative generali della procedura di mediazione conformemente alla richiesta di rimborso delle spese presentata dal mediatore.

2.   Il mediatore tiene un registro completo e dettagliato di tutte le spese sostenute e presenta alle parti della procedura una richiesta di rimborso delle spese con i relativi documenti giustificativi.

3.   Il Consiglio di associazione stabilisce i costi ammissibili, il compenso e le indennità da corrispondere al mediatore.

TITOLO XII

TRASPARENZA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 338

Cooperazione per una maggiore trasparenza

Le parti convengono di cooperare nelle sedi bilaterali e multilaterali competenti per aumentare la trasparenza, anche attraverso l'eliminazione della corruzione nei settori disciplinati dalla parte IV del presente accordo.

Articolo 339

Pubblicazione

1.   Ciascuna parte provvede affinché le sue misure di applicazione generale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative relative alle materie attinenti al commercio disciplinate dalla parte IV del presente accordo siano sollecitamente pubblicate o rese facilmente accessibili agli interessati, in modo da consentire agli interessati di una parte e a qualsiasi altra parte di prenderne conoscenza. Su richiesta, ciascuna parte fornisce una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure, prevedendo un termine congruo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle misure, salvo che specifiche circostanze pratiche o legali non impongano diversamente.

2.   Ciascuna parte si adopera per fornire agli interessati dell'altra parte la possibilità di formulare osservazioni sulle proposte di disposizioni legislative e regolamentari, di procedure o pronunce amministrative di applicazione generale e per tener conto delle osservazioni pertinenti ricevute.

3.   Le misure di applicazione generale di cui al paragrafo 1 si presumono rese facilmente accessibili quando siano state debitamente notificate all'OMC oppure quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale della parte interessata.

4.   Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

Articolo 340

Punti di contatto e scambio di informazioni

1.   La parte UE, la parte AC (52) e ciascuna Repubblica della parte AC designano, entro la data di entrata in vigore (53) del presente accordo, un punto di contatto per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione dell'accordo. La designazione dei punti di contatto non pregiudica la designazione specifica di autorità competenti in base a precise disposizioni del presente accordo.

2.   Su richiesta di una delle parti, il punto di contatto dell'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione della parte IV del presente accordo e fornisce il sostegno necessario a facilitare la comunicazione con la parte richiedente.

3.   Su richiesta di una parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, ciascuna parte interessata fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere in modo sostanziale sulla parte IV del presente accordo.

Articolo 341

Procedimenti amministrativi

Ciascuna parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 339 in modo coerente, imparziale e ragionevole. Più specificatamente, ciascuna parte, quando applica tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti di una parte:

a)

si adopera per comunicare alle persone che sono direttamente interessate da un procedimento, con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

b)

accorda alle persone interessate una possibilità ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni provvedimento amministrativo definitivo, quando i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e

c)

provvede a che le sue procedure siano fondate sul diritto.

Articolo 342

Riesame e impugnazione

1.   Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, quasi giurisdizionali o amministrativi affinché i provvedimenti amministrativi definitivi che incidono sulle materie attinenti al commercio disciplinate dalla parte IV del presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui ciò sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2.   Ciascuna delle parti provvede affinché in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:

a)

una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b)

una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentati oppure, ove la legge lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3.   Fatta salva la possibilità di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

Articolo 343

Norme specifiche

Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 344

Trasparenza in materia di sovvenzioni

1.   Ai fini del presente accordo per sovvenzione si intende una misura connessa agli scambi di merci, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo SCM ed è specifica ai sensi dell'articolo 2 dello stesso accordo. Questa disposizione copre le sovvenzioni quali definite nell'accordo sull'agricoltura.

2.   Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni connesse agli scambi di merci. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ogni due anni ciascuna parte presenta all'altra parte una relazione sulla base giuridica, sulla forma, sull'importo o sul bilancio e, se possibile, sul beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da qualsiasi organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico. Nello scambio di informazioni le parti tengono conto degli obblighi imposti dal segreto professionale e d'impresa.

3.   Su richiesta di una parte, le parti possono scambiarsi informazioni su questioni attinenti alle sovvenzioni in materia di servizi.

4.   Il comitato di associazione esamina periodicamente i progressi compiuti dalle parti nel dare attuazione al presente articolo.

5.   Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti delle parti di applicare misure di difesa commerciale o di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie o altra azione idonea contro una sovvenzione concessa dall'altra parte, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC.

6.   Per le questioni attinenti al presente articolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

TITOLO XIII

COMPITI SPECIFICI, RELATIVI ALLE QUESTIONI COMMERCIALI, DEGLI ORGANI ISTITUITI DAL PRESENTE ACCORDO

Articolo 345

Compiti specifici del Consiglio di associazione

1.   Il Consiglio di associazione, quando svolge uno dei compiti ad esso assegnati a norma della parte IV del presente accordo, è composto, a livello ministeriale, di rappresentanti della parte UE, da una parte, e di ministri di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio, dall'altra, conformemente al rispettivo quadro giuridico delle parti, oppure delle persone da essi designate.

2.   Per quanto concerne le questioni attinenti al commercio il Consiglio di associazione può:

a)

modificare, ai fini del conseguimento degli obiettivi della parte IV del presente accordo:

i)

gli elenchi delle merci di cui all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) allo scopo di aggiungere una o più merci alla tabella relativa alla riduzione tariffaria;

ii)

le tabelle accluse all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) per accelerare lo smantellamento tariffario;

iii)

le appendici 1, 2 e 3 dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali);

iv)

le appendici 1, 2, 2A, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa);

v)

l'allegato XVI (Appalti pubblici);

vi)

l'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette);

vii)

l'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4);

viii)

l''allegato XXI (Sottocomitati);

b)

adottare interpretazioni delle disposizioni della parte IV del presente accordo;

c)

prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa convenuta dalle parti.

3.   Ciascuna delle parti attua, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le modifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il termine da esse convenuto (54).

Articolo 346

Compiti specifici del comitato di associazione

1.   Il comitato di associazione, quando svolge uno dei compiti ad esso assegnati a norma della parte IV del presente accordo, è composto di rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e di rappresentanti di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, dall'altra, a livello di alti funzionari responsabili delle questioni attinenti al commercio, oppure delle persone da essi designate.

2.   Quando affronta le questioni attinenti al commercio il comitato di associazione svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a)

assiste il Consiglio di associazione nello svolgimento delle sue funzioni che riguardano le questioni attinenti al commercio;

b)

è responsabile dell'attuazione e dell'applicazione corretta delle disposizioni della parte IV del presente accordo. A questo proposito e fatti salvi i diritti stabiliti dai titoli X (Risoluzione delle controversie) e XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) dalla parte IV del presente accordo, le parti possono sottoporre all'esame del comitato di associazione ogni questione concernente l'applicazione o l'interpretazione della parte IV del presente accordo;

c)

sovrintende all'ulteriore elaborazione, secondo le necessità, delle disposizioni della parte IV del presente accordo e valuta i risultati della sua applicazione;

d)

cerca i metodi appropriati per prevenire e risolvere i problemi che potrebbero comunque insorgere nei settori disciplinati dalla parte IV del presente accordo;

e)

approva i regolamenti di procedura di tutti i sottocomitati di cui alla parte IV del presente accordo e sovrintende ai loro lavori.

3.   Per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, il comitato di associazione ha la facoltà di:

a)

istituire altri sottocomitati oltre a quelli istituiti dalla parte IV del presente accordo, composti di rappresentanti della Commissione europea e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC e affidare ad essi responsabilità che rientrano nel suo ambito di competenza. Può inoltre decidere di modificare le funzioni affidate ai sottocomitati da esso istituiti e può anche disporne lo scioglimento;

b)

raccomandare al Consiglio di associazione di adottare decisioni conformi agli obiettivi specifici della parte IV del presente accordo; e

c)

prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa secondo quanto convenuto tra le parti o secondo le indicazioni del Consiglio di associazione.

Articolo 347

Coordinatori per la parte IV del presente accordo

1.   La Commissione europea e ciascuna delle Repubbliche della parte AC nominano un coordinatore per la parte IV del presente accordo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Conformemente alle disposizioni che precedono i coordinatori collaborano alla definizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione e a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni e garantiscono, se del caso, il follow-up delle decisioni di tali organi.

Articolo 348

Sottocomitati

1.   Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo, il presente articolo si applica a tutti i sottocomitati istituiti dalla parte IV del presente accordo.

2.   I sottocomitati sono composti di rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e di rappresentanti di ciascuna Repubblica della parte AC, dall'altra.

3.   I sottocomitati si riuniscono a livello appropriato una volta l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del comitato di associazione. Le riunioni dal vivo si tengono alternativamente a Bruxelles o nell'America centrale. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

4.   I sottocomitati sono presieduti, a turno e per un periodo di un anno, da un rappresentante della parte UE e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC.

TITOLO XIV

ECCEZIONI

Articolo 349

Bilancia dei pagamenti

1.   Una parte, se ha o rischia di avere gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi e i pagamenti correnti.

2.   Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.

3.   Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto è necessario per porre rimedio alla situazione riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni pertinenti stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.

4.   La parte che mantiene in vigore, adotta o modifica misure restrittive, le notifica sollecitamente all'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

5.   Se una parte ritiene che la misura restrittiva adottata o mantenuta in vigore incida sui rapporti commerciali bilaterali, può richiedere all'altra parte consultazioni che si tengono sollecitamente in sede di comitato di associazione. Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a)

la natura e la portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna;

b)

il contesto economico e commerciale esterno; o

c)

le eventuali misure correttive alternative a disposizione.

Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altro tipo presentati dal Fondo monetario internazionale relativamente ai cambi, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo dà della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Articolo 350

Disposizioni in materia fiscale

1.   Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le parti di fare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro rispettiva legislazione fiscale, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.

2.   Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma della sua parte IV può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni fiscali di accordi diretti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione fiscale interna.

3.   Le disposizioni della parte IV del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra la parte IV del presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

Articolo 351

Preferenza regionale

1.   Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte l'eventuale trattamento più favorevole applicato all'interno di ciascuna delle parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione economica regionale.

2.   Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impedisce il mantenimento, la modifica o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri accordi tra le parti o tra le parti e paesi o regioni terzi.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 352

Definizione delle parti

1.   Le parti del presente accordo sono le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, denominate "Repubbliche della parte AC", da una parte, e l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri, nelle rispettive sfere di competenza, denominati "parte UE", dall'altra.

2.   Ai fini del presente accordo per "parte" si intende, rispettivamente, ciascuna Repubblica della parte AC, fatto salvo il loro obbligo di agire collettivamente a norma di quanto disposto dal paragrafo 3, o la parte UE.

3.   Ai fini del presente accordo le Repubbliche della parte AC decidono e assumono l'impegno di agire collettivamente per quanto attiene:

a)

all'adozione di decisioni mediante gli organi di cui al titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo;

b)

all'adempimento degli obblighi di cui al titolo IX (Integrazione economica regionale) della parte IV del presente accordo;

c)

all'adempimento dell'obbligo di istituire un regolamento sulla concorrenza e un'autorità garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell'articolo 277 e dell'articolo 279, paragrafo 2, del titolo VII (Scambi e concorrenza) della parte IV del presente accordo;

d)

all'adempimento dell'obbligo di istituire un unico punto di accesso a livello regionale a norma dell'articolo 212, paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.

Quando le parti agiscono collettivamente in conformità al presente paragrafo, le Repubbliche della parte AC sono designate come "parte AC".

4.   In relazione a ogni altra disposizione del presente accordo le Repubbliche della parte AC assumono obblighi e agiscono a titolo individuale.

5.   Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 3 e in linea con il futuro sviluppo dell'integrazione regionale dell'America centrale, le Repubbliche della parte AC si impegnano ad adoperarsi affinché l'ambito dei settori in cui agiscono collettivamente sia progressivamente esteso, dandone notifica alla parte UE. Il Consiglio di associazione adotta una decisione che indica con precisione l'ambito di tali settori.

Articolo 353

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

3.   Le notifiche sono trasmesse ai depositari del presente accordo che sono il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per la parte UE e la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) per le Repubbliche della parte AC.

4.   Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 2, la parte IV del presente accordo può essere applicata dall'Unione europea e da ciascuna delle Repubbliche della parte AC a decorrere dal primo giorno del mese successivo corrispondente a quello in cui esse si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine. In tal caso gli organi istituzionali necessari al funzionamento del presente accordo esercitano le loro funzioni.

5.   Entro la data di entrata in vigore di cui al paragrafo 2, o entro la data di applicazione del presente accordo in caso di applicazione a norma del paragrafo 4, ciascuna parte deve aver adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 244 e dall'articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), del titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo. Se una Repubblica della parte AC non ha adempiuto a tali prescrizioni, il presente accordo non entra in vigore conformemente al paragrafo 2 o non viene applicato conformemente al paragrafo 4 tra la parte UE e la Repubblica inadempiente della parte AC finché tali prescrizioni non siano state adempiute.

6.   Quando una disposizione del presente accordo è applicata conformemente al paragrafo 4, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 4.

7.   Le parti per le quali la parte IV del presente accordo è entrata in vigore conformemente al paragrafo 2 o 4 possono anche utilizzare materiali originari delle Repubbliche della parte AC per le quali il presente accordo non è in vigore.

8.   A decorrere dalla data di entrata in vigore conformemente al paragrafo 2, il presente accordo sostituisce gli accordi di dialogo politico e di cooperazione vigenti tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE.

Articolo 354

Durata

1.   Il presente accordo ha durata e validità illimitata.

2.   Ciascuna delle parti notifica per iscritto al rispettivo depositario l'intenzione di denunciare il presente accordo.

3.   In caso di denuncia a opera di una qualsiasi delle parti, le altri parti esaminano gli effetti della denuncia del presente accordo in sede di comitato di associazione. Il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie.

4.   La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica al rispettivo depositario.

Articolo 355

Adempimento degli obblighi

1.   Le parti adottano le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati.

2.   La parte che ritenga che un'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo derivante dal presente accordo può adottare misure appropriate. Salvo nei casi particolarmente urgenti, prima di procedere ed entro trenta giorni essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie a un esame approfondito della situazione che consenta di pervenire a una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da adottare, si privilegiano quelle che hanno le ripercussioni meno dannose sull'attuazione del presente accordo. Le misure decise sono immediatamente notificate al comitato di associazione e, ove una parte lo richieda, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato.

3.   Le parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 2 si intende una violazione sostanziale del presente accordo da parte di una delle parti. Le parti convengono inoltre che per "misure appropriate" ai sensi del paragrafo 2 si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso che la sospensione costituisce l'extrema ratio.

4.   Per violazione sostanziale del presente accordo si intende:

a)

una denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale;

b)

una violazione di elementi essenziali del presente accordo.

5.   Se una parte adotta una misura in casi particolarmente urgenti, l'altra parte può chiedere la convocazione di una riunione urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni.

6.   Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 2, qualora una parte ritenga che un'altra parte abbia mancato a uno o più obblighi ad essa incombenti in virtù della parte IV del presente accordo, essa ricorre esclusivamente e si attiene alle procedure di risoluzione delle controversie istituite dal titolo X (Risoluzione delle controversie) e al meccanismo di mediazione istituito dal titolo XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) della parte IV del presente accordo o ai meccanismi alternativi previsti per obblighi specifici dalla parte IV del presente accordo.

Articolo 356

Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti dal presente accordo, né può essere interpretata come istitutiva, a carico di una parte, dell'obbligo di consentire che l'accordo possa essere direttamente invocato nel proprio ordinamento giuridico interno, salvo quanto diversamente disposto nella legislazione interna di quella parte.

Articolo 357

Eccezioni

1.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

a)

imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza, o

b)

impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:

i)

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;

ii)

nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;

iii)

in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

iv)

in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;

v)

in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;

c)

impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; o

d)

impedire alle parti di decidere autonomamente le priorità di bilancio o imporre loro di aumentare le risorse finanziarie destinate all'adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente accordo.

2.   Il Consiglio di associazione viene informato nella misura più ampia possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), e della loro revoca.

Articolo 358

Futuri sviluppi

1.   Le parti possono decidere di ampliare e integrare il presente accordo modificandolo o concludendo accordi relativi ad attività o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante l'attuazione del presente accordo.

2.   Le parti possono anche decidere qualsiasi altra modifica del presente accordo.

3.   Tutte le modifiche e gli accordi sopracitati sono approvati conformemente alle procedure giuridiche interne di ciascuna parte.

Articolo 359

Adesione di nuovi membri

1.   Il comitato di associazione è informato in merito a ogni domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea e a ogni domanda di uno Stato terzo di partecipare ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale.

2.   Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e lo Stato candidato, la parte UE fornisce ogni informazione utile alla parte CA che, a sua volta, fa conoscere alla parte UE il suo (eventuale) parere affinché quest'ultima possa prenderlo in piena considerazione. La parte UE notifica alla parte CA ogni nuova adesione all'Unione europea.

3.   Analogamente, nel corso dei negoziati tra la parte AC e lo Stato che chiede di partecipare ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale, la parte AC fornisce ogni informazione utile alla parte UE che, a sua volta, fa conoscere alla parte AC il suo (eventuale) parere affinché quest'ultima possa prenderlo in piena considerazione. La parte AC notifica alla parte UE ogni nuova adesione ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale.

4.   Le parti esaminano gli effetti dell'adesione sul presente accordo nel quadro del comitato di associazione. Il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie che sono approvate conformemente alle procedure giuridiche interne di ciascuna parte.

5.   Se l'adesione ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale non comporta l'adesione automatica al presente accordo, lo Stato interessato aderisce depositando un atto di adesione presso i rispettivi depositari delle parti.

6.   Lo strumento di adesione è depositato presso i depositari.

Articolo 360

Applicazione territoriale

1.   Per la parte UE il presente accordo si applica ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati.

2.   Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, nella misura in cui il territorio doganale dell'Unione europea comprende zone che non rientrano nella definizione di territorio di cui sopra, il presente accordo si applica anche al territorio doganale dell'Unione europea.

3.   Per l'America centrale il presente accordo si applica ai territori delle Repubbliche della parte AC, conformemente alla loro rispettiva legislazione interna e al diritto internazionale.

Articolo 361

Riserve e dichiarazioni interpretative

Il presente accordo non consente riserve unilaterali o dichiarazioni interpretative.

Articolo 362

Allegati, appendici, protocolli, note, note a piè di pagina e dichiarazioni congiunte

Gli allegati, le appendici, i protocolli, le note, le note a piè di pagina e le dichiarazioni congiunte costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 363

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Тегусигалпа на двадесет и девети юни две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Tegucigalpa, el veintinueve de junio de dos mil doce.

V Tegucigalpě dne dvacátého devátého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Tegucigalpa den niogtyvende juni totusindogtolv.

Geschehen zu Tegucigalpa am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzwölf.

Sõlmitud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Tegucigalpas.

Tεγκουσιγκάλπα, εικοσιεννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Tegucigalpa on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Tegucigalpa, le vingt-neuf juin deux mille douze.

Fatto a Tegucigalpa, addì ventinove giugno duemiladodici.

Tegusigalpā, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta Tegusigalpoje, du tūkstančiai dvyliktų metų birželio dvidešimt devintą dieną.

Kelt Tegucigalpában, a kétezer-tizenkettedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f'Tegucigalpa fid-disgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Tegucigalpa, negenentwintig juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Tegucigalpie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku.

Feito em Tegucigalpa, aos vinte e nove de junho de dois mil e doze.

Încheiat la Tegucigalpa, la douăzeci și nouă iunie două mii doisprezece.

V Tegucigalpe dvadsiateho deviateho júna dvetisíc dvanásť.

V Tegucigalpi, dne devetindvajsetega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Tegucigalpassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Utfärdat i Tegucigalpa den tjugonionde juni år tjugohundratolv.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Gћal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Por la República de Costa Rica

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Por la República de El Salvador

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Por la República de Guatemala

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Por la República de Honduras

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Por la República de Nicaragua

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Por la República de Panamá

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(1)  Il termine "vigenti" implica che il paragrafo si applica esclusivamente alle disposizioni vigenti dell'accordo OMC e non alle modifiche o alle disposizioni concordate successivamente alla finalizzazione del presente accordo.

(2)  Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, i termini "merce" e "prodotto" sono considerati equivalenti.

(3)  Per le merci che non sono oggetto di trattamento preferenziale, per "dazio doganale" si intende l'"aliquota di base" indicata nelle tabelle della parte.

(4)  Le parti riconoscono che l'articolo 158 del capo 6 (Eccezioni relative alle merci) del titolo II si applica anche al presente articolo.

(5)  Le parti riconoscono che l'articolo 158 del capo 6 (Eccezioni relative alle merci) del titolo II si applica anche al presente articolo.

(6)  Per quanto concerne le parti la cui legislazione impone che l'entrata in vigore e la data di pubblicazione coincidano, il governo fa in modo che gli operatori siano informati con sufficiente anticipo di eventuali nuove misure del tipo descritto al presente paragrafo.

(7)  Qualora l'etichettatura è richiesta a fini fiscali, tale obbligo è formulato in modo da non comportare restrizioni agli scambi maggiori di quanto non sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.

(8)  Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

(9)  L'UE, conformemente alla notifica del trattato CE all'OMC (doc. WT/REG39/1), intende la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come equivalente alla nozione di "attività commerciale sostanziale" di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS.

(10)  I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica si intendono come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.

(11)  Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato.

(12)  Il presente capo non disciplina la protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 165, ivi comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

(13)  Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

(14)  Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.

(15)  Ciascuna delle parti può imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una società in base alla propria legislazione. Nella misura in cui tale obbligo sia applicato in modo non discriminatorio, non è necessario che esso sia precisato nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) per essere mantenuto in vigore o adottato dalle parti.

(16)  Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

(17)  Il paragrafo 2, lettera c), non riguarda le misure di una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.

(18)  Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione corrispondente alla durata del soggiorno, che dimostri la finalità formativa del soggiorno.

(19)  Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991.

(20)  Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui il contratto è eseguito.

(21)  Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991.

(22)  Le parti convengono che questi servizi sono disciplinati dalla presente sezione nella misura in cui siano considerati servizi pubblici di telecomunicazione conformemente alla legislazione interna applicabile.

(23)  Ai fini della presente sezione, per "autorizzazione" si intendono le licenze, le concessioni, i permessi, l'iscrizione in registri e qualsivoglia altra autorizzazione che una parte richieda per la prestazione di servizi di telecomunicazione.

(24)  O "nella compressione dei margini" limitatamente alla parte UE.

(25)  I paragrafi 3, 4 e 5 non si applicano ai fornitori di servizi commerciali di telefonia mobile né ai fornitori di servizi di telecomunicazioni rurali. Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come tale da impedire a una parte di imporre ai fornitori di servizi commerciali di telefonia mobile le prescrizioni contenute nel presente articolo.

(26)  Resta inteso che l'obbligo previsto al presente articolo non è considerato un impegno specifico a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, lettera a).

(27)  Resta inteso che l'ambito di applicazione della presente definizione non riguarda la prestazione di un servizio di trasporto. Ai fini della presente definizione, per "titolo di trasporto unico" si intende un documento che consente ai clienti di concludere un unico contratto con una compagnia di navigazione per un'operazione di trasporto porta a porta.

(28)  Le disposizioni della presente lettera riguardano unicamente l'accesso ai servizi, ma non consentono la prestazione di servizi.

(29)  Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, che:

a)

si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti è determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o

b)

si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della parte; o

c)

si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; o

d)

si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti nel territorio della parte; o

e)

operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o

f)

determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) della presente disposizione e alla presente nota sono intesi secondo le definizioni e i concetti fiscali, o secondo definizioni e concetti equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.

(30)  Resta inteso che le eccezioni di cui alla parte V del presente accordo e le eccezioni di cui al titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) della parte IV del presente accordo si applicano anche al presente titolo.

(31)  Il ripristino di misure di salvaguardia non è subordinato all'autorizzazione delle parti.

(32)  Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo pregiudica gli scambi di servizi disciplinati dal titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) e dai relativi allegati: Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento, Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE, Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi ai venditori di servizi alle imprese ed Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio.

(33)  La parte UE promuove gli scambi accademici sotto forma di sovvenzioni e gli scambi professionali e per imprenditori sotto forma di tirocini presso organizzazioni dell'Unione europea, il rafforzamento delle MPMI, lo sviluppo di industrie che fanno innovazione e la creazione di centri professionali in modo che le conoscenze acquisite possano essere applicate nella regione dell'America centrale.

(34)  Una parte può mantenere le riserve di cui alla convenzione di Roma e al WPPT in relazione ai diritti conferiti dal presente articolo e ciò non va interpretato come una violazione della presente disposizione.

(35)  Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si considerano adempiuti se, nel corso delle procedure applicabili per la protezione di una denominazione come indicazione geografica:

a)

la decisione amministrativa rigetti la registrazione della denominazione; o

b)

la decisione amministrativa sia contestata nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione interna di ciascuna parte.

(36)  Ai fini del presente articolo, le Repubbliche della parte AC ritengono che per "prodotto simile" si possa intendere un prodotto "identico o confondibile".

(37)  Per la parte UE la data della domanda di protezione è la data di entrata in vigore del presente accordo, relativamente alle denominazioni elencate all'allegato XVII.

(38)  Se previsto dalla legislazione di una parte, può inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale.

(39)  Ai fini degli articoli da 260 a 272 per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore, ivi incluso il diritto d'autore relativo ai programmi informatici e alle basi dati, e i diritti connessi; i diritti collegati ai brevetti; i marchi; i disegni o modelli industriali; le topografie di circuiti integrati; le indicazioni geografiche; le varietà vegetali e le denominazioni commerciali, se e in quanto queste ultime siano protette come diritti esclusivi nella legislazione interna interessata.

(40)  Resta inteso che il presente paragrafo non va interpretato come limitativo della portata dell'analisi da effettuare nei casi che configurino accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate tra imprese, secondo quanto previsto dal diritto nazionale delle parti in materia di concorrenza.

(41)  Per discriminazione si intende una misura che non è conforme al trattamento nazionale, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del presente accordo.

(42)  Per la parte UE, il riferimento è alle costituzioni degli Stati membri dell'Unione europea, al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(43)  Resta inteso che il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente nell'articolo 287, paragrafo 2, comprende i protocolli, gli emendamenti, gli allegati e gli adeguamenti ratificati dalle parti.

(44)  La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile riferisce al comitato di associazione in merito alle proprie attività.

(45)  Le parti, nell'esercitare il diritto di avvalersi dei gruppi consultivi esistenti per attuare le disposizioni del presente titolo, offrono agli organismi esistenti la possibilità di rafforzare e sviluppare le loro attività sulla base delle nuove prospettive e dei nuovi ambiti previsti dal presente titolo. A tal fine, le parti possono avvalersi dei gruppi consultivi nazionali esistenti.

(46)  Resta inteso che non sono delegati al forum di dialogo con la società civile i compiti di elaborazione politica e altre tipiche funzioni di governo dello stesso tipo.

(47)  Ad esempio, laddove una disposizione della parte IV del presente accordo istituisca, a carico di tutte le Repubbliche della parte AC, l'obbligo di adempiere a una specifica prescrizione entro una data stabilita, il mancato adempimento da parte di più di una Repubblica della parte AC costituirebbe una materia contemplata dal presente paragrafo.

(48)  Il divieto di importazione istituito nei confronti delle esportazioni di un prodotto provenienti da più di una Repubblica della parte AC costituirebbe, ad esempio, una materia contemplata dal presente paragrafo.

(49)  Se una parte della controversia è costituita da due o più Repubbliche della parte AC, queste ultime agiscono congiuntamente ai fini della procedura di cui all'articolo 312.

(50)  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo:

a)

entro settantacinque giorni le parti inviano al Consiglio di associazione i loro elenchi di candidati;

b)

entro centoventi giorni il Consiglio di associazione approva o respinge i candidati che figurano negli elenchi;

c)

entro centocinquanta giorni le parti inviano un elenco di candidati aggiuntivi in sostituzione dei candidati respinti;

d)

entro centoottanta giorni l'elenco dei candidati è reso definitivo.

(51)  Ad esempio, nei casi riguardanti le norme e le prescrizioni tecniche, il mediatore dovrebbe provenire dai pertinenti organismi di normazione internazionali.

(52)  Il punto di contatto designato dalla parte AC è utilizzato per lo scambio di informazioni relative agli obblighi collettivi conformemente all'articolo 352, paragrafo 2, della Parte V (Disposizioni finali) del presente accordo e agisce secondo le istruzioni dirette concordate dalle Repubbliche della parte AC.

(53)  Ai fini dell'obbligo per la parte AC di designare un punto di contatto, per "data di entrata in vigore" si intende la data in cui tutte le Repubbliche della parte AC hanno messo in vigore il presente accordo conformemente all'articolo 353, paragrafo 4.

(54)  Attuazione delle modifiche approvate dal Consiglio di associazione:

1.

nel caso della Costa Rica, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all'articolo 121.4, terzo comma (Protocolo de Menor Rango) della Constitución Política de la República de Costa Rica;

2.

nel caso dell'Honduras, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all'articolo 21 della Constitución de la República de Honduras.

ALLEGATO I

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

SEZIONE A

1.

Per la parte UE la soppressione dei dazi doganali descritta nelle categorie di soppressione progressiva dei dazi di cui al successivo punto 3, lettere a), b), c), e), f), l), m), n), o), p), q) ed r) è applicata all'aliquota di base specificata nella tabella del presente allegato.

2.

Per ciascuna Repubblica della parte AC la soppressione dei dazi doganali descritta nelle categorie di soppressione progressiva dei dazi di cui al successivo punto 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), k) e q) è applicata come segue in ogni anno del periodo di soppressione dei dazi:

a)

se applicando le categorie di soppressione progressiva dei dazi all'aliquota di base della parte AC si ottiene un dazio superiore all'aliquota di base di una delle Repubbliche della parte AC, per tale Repubblica il dazio applicabile è la sua aliquota di base;

b)

se applicando le categorie di soppressione progressiva dei dazi all'aliquota di base della parte AC si ottiene un dazio inferiore o pari all'aliquota di base di una delle Repubbliche della parte AC, per tale Repubblica il dazio applicabile si ottiene con l'applicazione della categoria di soppressione dei dazi all'aliquota di base della parte AC.

3.

Salvo diversamente disposto nelle note generali relative alle tabelle di ciascuna parte, le seguenti categorie sono applicate alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 83 (Soppressione dei dazi doganali) della parte IV, titolo II (Scambio di merci), capo 1, del presente accordo:

a)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria A di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi interamente e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

b)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria B di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tre tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno tre;

c)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria C di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in cinque tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno cinque;

d)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria C1 di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno sei;

e)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria D di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sette tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno sette;

f)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria E di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in dieci tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno dieci;

g)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria E1 di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono mantenuti al livello dell'aliquota di base dall'anno uno all'anno cinque. I dazi applicabili a tali merci sono soppressi in cinque tappe annuali uguali a decorrere dal 1o gennaio dell'anno sei e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno dieci;

h)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria E2 di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in dieci tappe annuali uguali. Alla data di entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti del 2% dell'aliquota di base e il 1o gennaio dell'anno due di un ulteriore 2%. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno tre i dazi sono ridotti di un ulteriore 8% dell'aliquota di base e successivamente ogni anno di un ulteriore 8% dell'aliquota di base fino all'anno sei. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno sette i dazi sono ridotti di un ulteriore 16% dell'aliquota di base e successivamente ogni anno di un ulteriore 16% fino all'anno nove e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno dieci. Il processo di riduzione del dazio per questa categoria è illustrato nella tabella seguente:

Riduzione annua

(in %)

Anno

Riduzione cumulativa

Riduzioni del dazio nella categoria E2

5 %

10 %

15 %

20 %

2 %

1

2 %

4,9 %

9,8 %

14,7 %

19,6 %

2

4 %

4,8 %

9,6 %

14,4 %

19,2 %

8 %

3

12 %

4,4 %

8,8 %

13,2 %

17,6 %

4

20 %

4,0 %

8,0 %

12,0 %

16,0 %

5

28 %

3,6 %

7,2 %

10,8 %

14,4 %

6

36 %

3,2 %

6,4 %

9,6 %

12,8 %

16 %

7

52 %

2,4 %

4,8 %

7,2 %

9,6 %

8

68 %

1,6 %

3,2 %

4,8 %

6,4 %

9

84 %

0,8 %

1,6 %

2,4 %

3,2 %

10

100 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

i)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria F di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono mantenuti al livello dell'aliquota di base (1), fatte salve le disposizioni dell'articolo 84 (Clausola di standstill), lettera c), della parte IV, titolo II (Scambi di merci), del presente accordo. Tali merci sono escluse dalla soppressione o riduzione dei dazi;

j)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria G di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tredici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno tredici;

k)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria H di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in quindici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno quindici;

l)

i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria I di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi specifici su tali merci, applicabili nel quadro del meccanismo del "prezzo di entrata" sono mantenuti all'aliquota di base indicata alla sezione A, punto 4, del presente allegato;

m)

i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria J di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi specifici su tali merci sono mantenuti all'aliquota di base;

n)

i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria K di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi specifici su tali merci sono soppressi in tre tappe annuali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno tre;

o)

i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria L di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tre tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem con effetto dal 1o gennaio dell'anno tre. I dazi specifici su tali merci, applicabili nel quadro del meccanismo del "prezzo di entrata" sono mantenuti all'aliquota di base indicata alla sezione A, punto 4, del presente allegato;

p)

i dazi ad valorem applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria M di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazi ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi specifici su tali merci sono soppressi in dieci tappe annuali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio con effetto dal 1o gennaio dell'anno dieci;

q)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria Q di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono applicati come indicato nell'appendice 1 (Contingenti tariffari di importazione delle Repubbliche della parte AC) e nell'appendice 2 (Contingenti tariffari di importazione della parte UE) del presente allegato;

r)

i dazi applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria ST di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono applicati come indicato nell'appendice 3 (Regime speciale per le banane) del presente allegato.

4.

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, l'Unione europea può applicare i dazi doganali del sistema del prezzo di entrata di cui all'allegato 2 del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006.

5.

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, le sigle "EA", "AD S/Z" e "AD F/M" comprese nelle aliquote di base della tabella della parte UE si riferiscono ai dazi doganali stabiliti nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006.

6.

Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui all'articolo 83 (Soppressione dei dazi doganali) della parte IV, titolo II (Scambi di merci), capo 1, del presente accordo le aliquote delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale precedente, oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimale (0,1) più vicino dell'unità monetaria della parte.

7.

Ai fini del presente allegato e delle tabelle delle parti per "anno uno" si intende l'anno in cui il presente accordo entra in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 353 (Entrata in vigore), paragrafo 4, della parte V del presente accordo.

8.

Ai fini del presente allegato e delle tabelle delle parti a decorrere dall'anno due ogni fase annuale di riduzione del dazio prende effetto dal 1o gennaio dell'anno pertinente.

9.

Ai fini del punto 3,q) del presente allegato se l'entrata in vigore del presente accordo corrisponde a una data successiva al 1o gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo contingentale è stabilito in modo proporzionale per il resto dell'anno di calendario.

SEZIONE B

Note generali relative alla tabella delle repubbliche della parte AC

1.

A norma del Decreto No. 902, del 9 gennaio 2006, El Salvador applica un dazio tariffario del 15% a tutte le importazioni di barre di ferro e di acciaio con sezione inferiore o pari a 16 mm, con un tenore di carbonio inferiore allo 0,4% in peso e classificate nella linea tariffaria 7214.99.90 del sistema centroamericano (SAC) del 2007. Detti prodotti sono attualmente classificati nella linea tariffaria 7214.99.30, istituita da El Salvador a livello nazionale con il decreto citato.

2.

Per le merci classificate nella linea tariffaria 0808.10.00 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 il Guatemala continuerà ad applicare le disposizioni figuranti nella Ley del Fondo de Cooperación a la Fruticultura Decidua Nacional, Decreto No. 15-2007 del Congreso de la República de Guatemala e le relative modifiche, riguardanti i dazi all'importazione e la produzione di mele.

3.

In caso di emergenza fiscale il Guatemala può aumentare temporaneamente e in modo automatico i dazi doganali applicati alle merci classificate nelle linee tariffarie 2709.00.10, 2709.00.90, 2710.11.20, 2710.11.30, 2710.19.11, 2710.19.21, 2710.19.22 del sistema centroamericano (SAC) del 2007. In tale circostanza il dazio doganale non è maggiore di quello applicato a tutti i paesi durante il periodo di emergenza che giustifica l'adozione dell'aumento dei dazi.

4.

Per le merci classificate nelle linee tariffarie 1005.90.20, 1005.90.30, 1007.00.90, 1102.20.00, 1103.13.10, 1103.13.90 e 1104.23.00 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 l'Honduras manterrà l'applicazione del Decreto No. 31-92 del 5 marzo 1992, dei suoi regolamenti dell'Acuerdo No. 105-93 e delle relative modifiche.

5.

Per le merci classificate nelle linee tariffarie 0402.91.10, 0402.99.10, 2002.90.10 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 il Panama applicherà la categoria F a norma della sezione A, punto 3, lettera i), del presente allegato.

6.

Per le merci classificate nelle linee tariffarie 2208.30.10, 2208.30.90 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 il Panama applicherà la categoria A norma della sezione A, punto 3, lettera a) del presente allegato.

7.

Per le merci classificate nella linea tariffaria 2106.90.99 del sistema centroamericano (SAC) del 2007 il Panama applicherà la categoria F a norma della sezione A, punto 3, lettera i), del presente allegato.

8.

Le imitazioni dei formaggi sono prodotti che hanno l'apparenza fisica di un formaggio, dei quali si può ragionevolmente supporre l'utilizzo come formaggi e che non soddisfano simultaneamente i tre criteri fissati al capitolo 4, nota 3, del Sistema armonizzato. Di norma tali prodotti soddisfano almeno uno dei criteri summenzionati.

Appendice 1

Contingenti tariffari di importazione applicati dalle repubbliche della parte AC

1.

La presente appendice comprende i contingenti tariffari di importazione delle merci originarie della parte UE relative alla categoria "Q" di soppressione progressiva dei dazi della tabella delle Repubbliche della parte AC. Ciascuna Repubblica della parte AC amministra tali contingenti tariffari conformemente alla sua disciplina interna.

2.

Le importazioni soggette ai contingenti tariffari di cui ai punti 3, 5 e 7 della presente appendice sono subordinate alla presentazione di un certificato di esportazione rilasciato dall'autorità competente della parte UE.

3.

Prosciutto stagionato e lardo venato

a)

Le Repubbliche della parte AC accordano alla parte UE un contingente comune di 900 t all'anno, con un aumento annuo di 45 t per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori al contingente definito alla lettera a) sono soppressi conformemente alle disposizioni sulla categoria H di cui alla sezione A, punto 3, lettera k), dell'allegato I.

c)

Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 0210.11.00, 0210.12.00 e 0210.19.00 del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

4.

Latte in polvere

a)

Ciascuna Repubblica della parte AC accorda alla parte UE un contingente di merci importate a norma delle lettere b) e d). Il volume relativo all'anno uno e il successivo aumento annuo a partire dall'anno due sono illustrati di seguito per ogni Repubblica della parte AC:

 

Tonnellate,

anno uno

Aumento annuo in tonnellate

Costa Rica

200

10

El Salvador

200

10

Guatemala

400

20

Honduras

400

20

Nicaragua

200

10

Panama

500

25

b)

In base a questo contingente i quantitativi complessivi di merci importate, relative alle linee tariffarie di cui alla lettera d), sono esenti da dazi doganali in ogni anno di calendario e non superano gli importi indicati per ogni anno per la parte UE nella tabella di cui alla lettera a).

c)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I.

d)

Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21.12, 0402.21.21, 0402.21.22 e 0402.29.00 del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

5.

Siero di latte

a)

Le Repubbliche della parte AC accordano alla parte UE un contingente comune di 100 t all'anno, con un aumento annuo di 10 t per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori al contingente definito alla lettera a) sono soppressi conformemente alle disposizioni sulla categoria B di cui alla sezione A, punto 3, lettera b), dell'allegato I.

c)

Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 0404.90.00 (eccetto il latte senza lattosio) del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

6.

Formaggio

a)

Ciascuna Repubblica della parte AC accorda alla parte UE un contingente di merci importate a norma delle lettere b) e d). Il contingente relativo all'anno uno e il successivo aumento annuo a partire dall'anno due sono illustrati di seguito per ogni Repubblica della parte AC:

 

Tonnellate,

anno uno

Aumento annuo in tonnellate

Costa Rica

317

16

El Salvador

583

29

Guatemala

600

30

Honduras

500

25

Nicaragua

400

20

Panama

600

30

b)

In base a questo contingente i quantitativi complessivi di merci importate, relative alle linee tariffarie di cui alla lettera d), sono esenti da dazi doganali in ogni anno di calendario e non superano gli importi del contingente indicati per ogni anno per la parte UE nella tabella di cui alla lettera a).

c)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I.

d)

Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 0406.90.20 e 0406.90.90 del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

7.

Preparazioni o conserve di carne della specie suina:

a)

Le Repubbliche della parte AC accordano alla parte UE un contingente comune di 900 t all'anno, con un aumento annuo di 45 t per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori al contingente definito alla lettera a) sono soppressi conformemente alle disposizioni sulla categoria H di cui alla sezione A, punto 3, lettera k), dell'allegato I.

c)

Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella delle Repubbliche della parte AC: 1602.41.00, 1602.42.00 e 1602.49.90 del sistema centroamericano (SAC) del 2007.

Appendice 2

Contingenti tariffari di importazione applicati dalla parte UE

1.

La presente appendice comprende i contingenti tariffari di importazione delle merci originarie dell'America centrale relative alla categoria "Q" di soppressione progressiva dei dazi della tabella della parte UE. La parte UE amministra tali contingenti tariffari conformemente alla sua disciplina interna.

2.

Le importazioni soggette ai contingenti tariffari di cui ai punti da 8 a 11 della presente appendice sono subordinate alla presentazione di un certificato di esportazione rilasciato dall'autorità competente della pertinente Repubblica della parte AC a norma delle disposizioni di cui al successivo punto 3.

3.

Le Repubbliche della parte AC concordano sulla ripartizione dei contingenti tariffari regionali stabiliti ai punti da 8 a 11 della presente appendice e su tale base ciascuna Repubblica della parte AC rilascia i certificati di esportazione corrispondenti.

4.

Aglio

a)

La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente di 550 t all'anno per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).

c)

Le lettere a) e b) si applicano alla seguente linea tariffaria della tabella della parte UE: 0703 20 00.

5.

Fecola di manioca

a)

La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente di 5 000 t all'anno per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).

c)

Le lettere a) e b) si applicano alla seguente linea tariffaria della tabella della parte UE: 1108 14 00.

6.

Granturco dolce

a)

La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente di 1 400 t all'anno, con un aumento annuo di 120 t per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria J di cui alla sezione A, punto 3, lettera m), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).

c)

Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 0710 40 00, 0711 90 30, 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00.

7.

Funghi

a)

La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente di 275 t all'anno per le merci importate a norma della lettera c). Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria J di cui alla sezione A, punto 3, lettera m), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).

c)

Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

8.

Carni bovine

a)

La parte UE accorda esclusivamente al Nicaragua un contingente di 500 t all'anno (equivalente peso carcassa) con un aumento annuo di 25 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

La parte UE accorda inoltre alle Repubbliche della parte AC un contingente regionale di 9 500 t all'anno (equivalente peso carcassa) con un aumento annuo di 475 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

c)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alle lettere a) e b) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).

d)

Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90.

9.

Zucchero, compreso le zucchero biologico, e merci ad alto tenore di zuccheri

a)

La parte UE accorda esclusivamente al Panama un contingente di 12 000 t all'anno, in equivalente zucchero greggio (2), con un aumento annuo di 360 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

La parte UE accorda inoltre alle Repubbliche della parte AC un contingente regionale di 150 000 t all'anno in equivalente zucchero greggio (3), con un aumento annuo di 4 500 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

c)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alle lettere a) e b) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) per le linee tariffarie indicate alla lettera d), i); e conformemente alle disposizioni sulla categoria J di cui alla sezione A, punto 3, lettera m), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) per le linee tariffarie indicate alla lettera d), punto ii).

d)

Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE:

i)

1701 11 10, 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 30, 1702 90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 1702 90 79, 1702 90 80, e 1702 90 99.

ii)

1702 50 00, 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95ex2, 1806 90 90ex2, 1901 90 99, 2006 00 31, 2006 00 38, 2007 91 10, 2007 99 20, 2007 99 31, 2007 99 33, 2007 99 35, 2007 99 39, 2009 11 11ex2, 2009 11 91, 2009 19 11ex2, 2009 19 91, 2009 29 11ex2, 2009 29 91, 2009 39 11ex2, 2009 39 51, 2009 39 91, 2009 49 11ex2, 2009 49 91, 2009 80 11ex2, 2009 80 35ex2, 2009 80 61, 2009 80 86, 2009 90 11ex2, 2009 90 21ex2, 2009 90 31, 2009 90 71, 2009 90 94, 2101 12 98ex2, 2101 20 98ex2, 2106 90 98ex2, e 3302 10 29.

10.

Riso

a)

La parte UE accorda alle Repubbliche della parte AC un contingente regionale di 20 000 t all'anno, con un aumento annuo di 1 000 t. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alla lettera a) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).

c)

Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96, 1006 30 98.

11.

Rum sfuso

a)

La parte UE accorda esclusivamente al Panama un contingente di 1 000 hl all'anno (equivalente in alcol puro) con un aumento annuo di 50 hl. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

b)

La parte UE accorda inoltre alle Repubbliche della parte AC, eccetto il Panama, un contingente regionale di 7 000 hl all'anno (equivalente in alcol puro) con un aumento annuo di 300 hl. Le quantità importate nell'ambito del contingente sono esenti da dazi doganali in qualsiasi momento dell'anno di calendario.

c)

I dazi doganali relativi a merci importate in quantitativi complessivi superiori agli importi dei contingenti definiti alle lettere a) e b) sono applicati conformemente alle disposizioni sulla categoria F di cui alla sezione A, punto 3, lettera i), dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).

d)

Le lettere a), b) e c) si applicano alle seguenti linee tariffarie della tabella della parte UE: 2208 40 51 e 2208 40 99.

Appendice 3

Regime speciale per le banane

1.

Al prodotto agricolo originario dell'America Centrale di cui alla voce 0803.00.19 della nomenclatura combinata (Banane fresche, escluse la frutta del plantano), figurante nella categoria "ST" della tabella della parte UE si applicano i seguenti dazi doganali preferenziali:

Anno

Dazio doganale preferenziale

Volume limite delle importazioni, in tonnellate

(EUR/t)

Costa Rica

Panama

Honduras

Guatemala

Nicaragua

El Salvador

Fino al 31 dicembre 2010

145

1 025 000

375 000

50 000

50 000

10 000

2 000

1.1-31.12.2011

138

1 076 250

393 750

52 500

52 500

10 500

2 100

1.1-31.12.2012

131

1 127 500

412 500

55 000

55 000

11 000

2 200

1.1-31.12.2013

124

1 178 750

431 250

57 500

57 500

11 500

2 300

1.1-31.12.2014

117

1 230 000

450 000

60 000

60 000

12 000

2 400

1.1-31.12.2015

110

1 281 250

468 750

62 500

62 500

12 500

2 500

1.1-31.12.2016

103

1 332 500

487 500

65 000

65 000

13 000

2 600

1.1-31.12.2017

96

1 383 750

506 250

67 500

67 500

13 500

2 700

1.1-31.12.2018

89

1 435 000

525 000

70 000

70 000

14 000

2 800

1.1-31.12.2019

82

1 486 250

543 750

72 500

72 500

14 500

2 900

Dall'1.1.2020

75

non pertinente

non pertinente

non pertinente

non pertinente

non pertinente

non pertinente

2.

I dazi doganali preferenziali indicati nella tabella si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Detti dazi non sono ridotti con effetto retroattivo.

3.

Nel 2019 le parti esaminano i miglioramenti nella liberalizzazione tariffaria relativa alle banane.

4.

Una clausola di stabilizzazione si basa sui seguenti elementi:

a)

per le importazioni originarie delle Repubbliche della parte AC è fissato un volume limite relativo a ogni anno del periodo di transizione, come indicato nella precedente tabella. Il volume limite è applicato alle singole Repubbliche della parte AC, come indicato nella precedente tabella (4);

b)

se il volume limite è raggiunto durante un anno di calendario, la parte UE può temporaneamente sospendere i dazi doganali preferenziali stabiliti nella precedente tabella per un arco di tempo non superiore a tre mesi e compreso entro la fine dell'anno di calendario;

c)

ove sospenda detti dazi doganali preferenziali la parte UE applica il valore più basso tra l'aliquota di base (quale indicata nella sua tabella) e il dazio NPF applicato nel momento in cui viene presa tale misura;

d)

qualora applichi le misure di alle lettere b) e c) la parte UE avvia immediatamente consultazioni con le Repubbliche della parte AC per analizzare e valutare la situazione sulla base dei dati disponibili;

e)

le misure di cui alla lettere b) o c) sono applicabili unicamente durante il periodo di transizione.

Tabella della parte UE

NC 2007

Designazione delle merci

Aliquota di base

Categoria

Osservazioni

I

SEZIONE I – ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

 

 

 

01

CAPITOLO 1 – ANIMALI VIVI

 

 

 

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

 

 

 

0101 10

– riproduttori di razza pura

 

 

 

0101 10 10

– – Cavalli

Esenzione

A

 

0101 10 90

– – altri

7,7

A

 

0101 90

– altri

 

 

 

– – Cavalli

 

 

 

0101 90 11

– – – destinati alla macellazione

Esenzione

A

 

0101 90 19

– – – altri

11,5

A

 

0101 90 30

– – Asini

7,7

A

 

0101 90 90

– – Muli e bardotti

10,9

A

 

0102

Animali vivi della specie bovina

 

 

 

0102 10

– riproduttori di razza pura

 

 

 

0102 10 10

– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

Esenzione

A

 

0102 10 30

– – Vacche

Esenzione

A

 

0102 10 90

– – altri

Esenzione

A

 

0102 90

– altri

 

 

 

– – delle specie domestiche

 

 

 

0102 90 05

– – – di peso inferiore o uguale a 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

 

 

 

0102 90 21

– – – – destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 29

– – – – altri

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg

 

 

 

0102 90 41

– – – – destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 49

– – – – altri

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – di peso superiore a 300 kg

 

 

 

– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

 

 

 

0102 90 51

– – – – – destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 59

– – – – – altre

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – Vacche

 

 

 

0102 90 61

– – – – – destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 69

– – – – – altre

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – altri

 

 

 

0102 90 71

– – – – – destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 79

– – – – – altri

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 90

– – altri

Esenzione

A

 

0103

Animali vivi della specie suina

 

 

 

0103 10 00

– riproduttori di razza pura

Esenzione

A

 

– altri

 

 

 

0103 91

– – di peso inferiore a 50 kg

 

 

 

0103 91 10

– – – delle specie domestiche

41,2 EUR/100 kg/net

D

 

0103 91 90

– – – altri

Esenzione

A

 

0103 92

– – di peso uguale o superiore a 50 kg

 

 

 

– – – delle specie domestiche

 

 

 

0103 92 11

– – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

D

 

0103 92 19

– – – – altri

41,2 EUR/100 kg/net

D

 

0103 92 90

– – – altri

Esenzione

A

 

0104

Animali vivi delle specie ovina e caprina

 

 

 

0104 10

– della specie ovina

 

 

 

0104 10 10

– – riproduttori di razza pura

Esenzione

A

 

– – altri

 

 

 

0104 10 30

– – – Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

80,5 EUR/100 kg/net

D

 

0104 10 80

– – – altri

80,5 EUR/100 kg/net

D

 

0104 20

– della specie caprina

 

 

 

0104 20 10

– – riproduttori di razza pura

3,2

A

 

0104 20 90

– – altri

80,5 EUR/100 kg/net

D

 

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

 

 

 

– di peso inferiore o uguale a 185 g

 

 

 

0105 11

– – Galli e galline

 

 

 

– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione

 

 

 

0105 11 11

– – – – Razze ovaiole

52 EUR/1 000 p/st

D

 

0105 11 19

– – – – altri

52 EUR/1 000 p/st

D

 

– – – altri

 

 

 

0105 11 91

– – – – Razze ovaiole

52 EUR/1 000 p/st

D

 

0105 11 99

– – – – altri

52 EUR/1 000 p/st

D

 

0105 12 00

– – Tacchine e tacchini

152 EUR/1 000 p/st

D

 

0105 19

– – altri

 

 

 

0105 19 20

– – – Oche

152 EUR/1 000 p/st

D

 

0105 19 90

– – – Anatre e faraone

52 EUR/1 000 p/st

D

 

– altri

 

 

 

0105 94 00

– – Galli e galline

20,9 EUR/100 kg/net

D

 

0105 99

– – altri

 

 

 

0105 99 10

– – – Anatre

32,3 EUR/100 kg/net

D

 

0105 99 20

– – – Oche

31,6 EUR/100 kg/net

D

 

0105 99 30

– – – Tacchini e tacchine

23,8 EUR/100 kg/net

D

 

0105 99 50

– – – Faraone

34,5 EUR/100 kg/net

D

 

0106

Altri animali vivi

 

 

 

– Mammiferi

 

 

 

0106 11 00

– – Primati

Esenzione

A

 

0106 12 00

– – Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

Esenzione

A

 

0106 19

– – altri

 

 

 

0106 19 10

– – – Conigli domestici

3,8

A

 

0106 19 90

– – – altri

Esenzione

A

 

0106 20 00

– Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

Esenzione

A

 

– Uccelli

 

 

 

0106 31 00

– – Uccelli rapaci

Esenzione

A

 

0106 32 00

– – Psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

Esenzione

A

 

0106 39

– – altri

 

 

 

0106 39 10

– – – Piccioni

6,4

B

 

0106 39 90

– – – altri

Esenzione

A

 

0106 90 00

– altri

Esenzione

A

 

02

CAPITOLO 2 – CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

 

 

 

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

 

 

 

0201 10 00

– in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0201 20

– altri pezzi non disossati

 

 

 

0201 20 20

– – Quarti detti "compensati"

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0201 20 30

– – Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0201 20 50

– – Selle e quarti posteriori

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0201 20 90

– – altri

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0201 30 00

– disossate

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

 

 

 

0202 10 00

– in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0202 20

– altri pezzi non disossati

 

 

 

0202 20 10

– – Quarti detti "compensati"

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0202 20 30

– – Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0202 20 50

– – Selle e quarti posteriori

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0202 20 90

– – altri

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0202 30

– disossate

 

 

 

0202 30 10

– – Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0202 30 50

– – Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0202 30 90

– – altre

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 8

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

– fresche o refrigerate

 

 

 

0203 11

– – in carcasse o mezzene

 

 

 

0203 11 10

– – – di animali della specie suina domestica

53,6 EUR/100 kg/net

D

 

0203 11 90

– – – altre

Esenzione

A

 

0203 12

– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

 

 

 

– – – di animali della specie suina domestica

 

 

 

0203 12 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi

77,8 EUR/100 kg/net

D

 

0203 12 19

– – – – Spalle e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

D

 

0203 12 90

– – – altri

Esenzione

A

 

0203 19

– – altre

 

 

 

– – – di animali della specie suina domestica

 

 

 

0203 19 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

D

 

0203 19 13

– – – – Lombate e loro pezzi

86,9 EUR/100 kg/net

D

 

0203 19 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – altre

 

 

 

0203 19 55

– – – – – disossate

86,9 EUR/100 kg/net

D

 

0203 19 59

– – – – – altre

86,9 EUR/100 kg/net

D

 

0203 19 90

– – – altre

Esenzione

A

 

– congelate

 

 

 

0203 21

– – in carcasse o mezzene

 

 

 

0203 21 10

– – – di animali della specie suina domestica

53,6 EUR/100 kg/net

D

 

0203 21 90

– – – altre

Esenzione

A

 

0203 22

– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

 

 

 

– – – di animali della specie suina domestica

 

 

 

0203 22 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi

77,8 EUR/100 kg/net

D

 

0203 22 19

– – – – Spalle e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

D

 

0203 22 90

– – – altri

Esenzione

A

 

0203 29

– – altre

 

 

 

– – – di animali della specie suina domestica

 

 

 

0203 29 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

D

 

0203 29 13

– – – – Lombate e loro pezzi

86,9 EUR/100 kg/net

D

 

0203 29 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – altre

 

 

 

0203 29 55

– – – – – disossate

86,9 EUR/100 kg/net

D

 

0203 29 59

– – – – – altre

86,9 EUR/100 kg/net

D

 

0203 29 90

– – – altre

Esenzione

A

 

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

0204 10 00

– Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

F

 

– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate

 

 

 

0204 21 00

– – in carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

F

 

0204 22

– – in altri pezzi, non disossati

 

 

 

0204 22 10

– – – Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

F

 

0204 22 30

– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

F

 

0204 22 50

– – – Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

F

 

0204 22 90

– – – altri

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

F

 

0204 23 00

– – disossate

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

F

 

0204 30 00

– Carcasse e mezzene di agnello, congelate

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

F

 

– altre carni di animali della specie ovina, congelate

 

 

 

0204 41 00

– – in carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

F

 

0204 42

– – in altri pezzi, non disossate

 

 

 

0204 42 10

– – – Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

F

 

0204 42 30

– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

F

 

0204 42 50

– – – Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

F

 

0204 42 90

– – – altre

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

F

 

0204 43

– – disossate

 

 

 

0204 43 10

– – – di agnello

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

F

 

0204 43 90

– – – altre

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

F

 

0204 50

– Carni di animali della specie caprina

 

 

 

– – fresche o refrigerate

 

 

 

0204 50 11

– – – Carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

F

 

0204 50 13

– – – Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

F

 

0204 50 15

– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

F

 

0204 50 19

– – – Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

F

 

– – – altre

 

 

 

0204 50 31

– – – – Pezzi non disossati

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

F

 

0204 50 39

– – – – Pezzi disossati

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

F

 

– – congelate

 

 

 

0204 50 51

– – – Carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

F

 

0204 50 53

– – – Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

F

 

0204 50 55

– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

F

 

0204 50 59

– – – Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

F

 

– – – altre

 

 

 

0204 50 71

– – – – Pezzi non disossati

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

F

 

0204 50 79

– – – – Pezzi disossati

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

F

 

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

0205 00 20

– fresche o refrigerate

5,1

A

 

0205 00 80

– congelate

5,1

A

 

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

0206 10

– della specie bovina, fresche o refrigerate

 

 

 

0206 10 10

– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

Esenzione

A

 

– – altre

 

 

 

0206 10 91

– – – Fegati

Esenzione

A

 

0206 10 95

– – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

F

 

0206 10 99

– – – altre

Esenzione

A

 

– della specie bovina, congelate

 

 

 

0206 21 00

– – Lingue

Esenzione

A

 

0206 22 00

– – Fegati

Esenzione

A

 

0206 29

– – altre

 

 

 

0206 29 10

– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

Esenzione

A

 

– – – altre

 

 

 

0206 29 91

– – – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

F

 

0206 29 99

– – – – altre

Esenzione

A

 

0206 30 00

– della specie suina, fresche o refrigerate

Esenzione

A

 

– della specie suina, congelate

 

 

 

0206 41 00

– – Fegati

Esenzione

A

 

0206 49

– – altre

 

 

 

0206 49 20

– – – di animali della specie suina domestica

Esenzione

A

 

0206 49 80

– – – altre

Esenzione

A

 

0206 80

– altre, fresche o refrigerate

 

 

 

0206 80 10

– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

Esenzione

A

 

– – altre

 

 

 

0206 80 91

– – – delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

A

 

0206 80 99

– – – delle specie ovina o caprina

Esenzione

A

 

0206 90

– altre, congelate

 

 

 

0206 90 10

– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

Esenzione

A

 

– – altri

 

 

 

0206 90 91

– – – delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

A

 

0206 90 99

– – – delle specie ovina o caprina

Esenzione

A

 

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

 

 

– – di galli e di galline

 

 

 

0207 11

– – interi, freschi o refrigerati

 

 

 

0207 11 10

– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83%"

26,2 EUR/100 kg/net

F

 

0207 11 30

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70%"

29,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 11 90

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%" o altrimenti presentati

32,5 EUR/100 kg/net

F

 

0207 12

– – interi, congelati

 

 

 

0207 12 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70%"

29,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 12 90

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%" o altrimenti presentati

32,5 EUR/100 kg/net

F

 

0207 13

– – Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

 

 

 

– – – Pezzi

 

 

 

0207 13 10

– – – – disossati

102,4 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – non disossati

 

 

 

0207 13 20

– – – – – Metà o quarti

35,8 EUR/100 kg/net

F

 

0207 13 30

– – – – – Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 13 40

– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

0207 13 50

– – – – – Petti e loro pezzi

60,2 EUR/100 kg/net

F

 

0207 13 60

– – – – – Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg/net

F

 

0207 13 70

– – – – – altri

100,8 EUR/100 kg/net

F

 

– – – Frattaglie

 

 

 

0207 13 91

– – – – Fegati

6,4

B

 

0207 13 99

– – – – altri

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

0207 14

– – Pezzi e frattaglie, congelati

 

 

 

– – – Pezzi

 

 

 

0207 14 10

– – – – disossati

102,4 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – non disossati

 

 

 

0207 14 20

– – – – – Metà o quarti

35,8 EUR/100 kg/net

F

 

0207 14 30

– – – – – Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 14 40

– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

0207 14 50

– – – – – Petti e loro pezzi

60,2 EUR/100 kg/net

F

 

0207 14 60

– – – – – Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg/net

F

 

0207 14 70

– – – – – altri

100,8 EUR/100 kg/net

F

 

– – – Frattaglie

 

 

 

0207 14 91

– – – – Fegati

6,4

A

 

0207 14 99

– – – – altri

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

– di tacchine e di tacchini

 

 

 

0207 24

– – interi, freschi o refrigerati

 

 

 

0207 24 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80%"

34 EUR/100 kg/net

F

 

0207 24 90

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73%" o altrimenti presentati

37,3 EUR/100 kg/net

F

 

0207 25

– – interi, congelati

 

 

 

0207 25 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80%"

34 EUR/100 kg/net

F

 

0207 25 90

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73%" o altrimenti presentati

37,3 EUR/100 kg/net

F

 

0207 26

– – Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

 

 

 

– – – Pezzi

 

 

 

0207 26 10

– – – – disossati

85,1 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – non disossati

 

 

 

0207 26 20

– – – – – Metà o quarti

41 EUR/100 kg/net

F

 

0207 26 30

– – – – – Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 26 40

– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

0207 26 50

– – – – – Petti e loro pezzi

67,9 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – – Cosce e loro pezzi

 

 

 

0207 26 60

– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 EUR/100 kg/net

F

 

0207 26 70

– – – – – – altri

46 EUR/100 kg/net

F

 

0207 26 80

– – – – – altri

83 EUR/100 kg/net

F

 

– – – Frattaglie

 

 

 

0207 26 91

– – – – Fegati

6,4

B

 

0207 26 99

– – – – altri

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

0207 27

– – Pezzi e frattaglie, congelati

 

 

 

– – – Pezzi

 

 

 

0207 27 10

– – – – disossati

85,1 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – non disossati

 

 

 

0207 27 20

– – – – – Metà o quarti

41 EUR/100 kg/net

F

 

0207 27 30

– – – – – Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 27 40

– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

0207 27 50

– – – – – Petti e loro pezzi

67,9 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – – Cosce e loro pezzi

 

 

 

0207 27 60

– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 EUR/100 kg/net

F

 

0207 27 70

– – – – – – altri

46 EUR/100 kg/net

F

 

0207 27 80

– – – – – altri

83 EUR/100 kg/net

F

 

– – – Frattaglie

 

 

 

0207 27 91

– – – – Fegati

6,4

A

 

0207 27 99

– – – – altri

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

– di anatre, di oche o di faraone

 

 

 

0207 32

– – interi, freschi o refrigerati

 

 

 

– – – di anatre

 

 

 

0207 32 11

– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette "anatre 85%"

38 EUR/100 kg/net

F

 

0207 32 15

– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70%"

46,2 EUR/100 kg/net

F

 

0207 32 19

– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63%", o altrimenti presentate

51,3 EUR/100 kg/net

F

 

– – – di oche

 

 

 

0207 32 51

– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82%"

45,1 EUR/100 kg/net

F

 

0207 32 59

– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75%", o altrimenti presentate

48,1 EUR/100 kg/net

F

 

0207 32 90

– – – di faraone

49,3 EUR/100 kg/net

F

 

0207 33

– – interi, congelati

 

 

 

– – – di anatre

 

 

 

0207 33 11

– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70%"

46,2 EUR/100 kg/net

F

 

0207 33 19

– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63%", o altrimenti presentate

51,3 EUR/100 kg/net

F

 

– – – di oche

 

 

 

0207 33 51

– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82%"

45,1 EUR/100 kg/net

F

 

0207 33 59

– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75%", o altrimenti presentate

48,1 EUR/100 kg/net

F

 

0207 33 90

– – – di faraone

49,3 EUR/100 kg/net

F

 

0207 34

– – Fegati grassi, freschi o refrigerati

 

 

 

0207 34 10

– – – di oche

Esenzione

A

 

0207 34 90

– – – di anatre

Esenzione

A

 

0207 35

– – altri, freschi o refrigerati

 

 

 

– – – Pezzi

 

 

 

– – – – disossati

 

 

 

0207 35 11

– – – – – di oche

110,5 EUR/100 kg/net

F

 

0207 35 15

– – – – – di anatre o di faraone

128,3 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – non disossati

 

 

 

– – – – – Metà o quarti

 

 

 

0207 35 21

– – – – – – di anatre

56,4 EUR/100 kg/net

F

 

0207 35 23

– – – – – – di oche

52,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 35 25

– – – – – – di faraone

54,2 EUR/100 kg/net

F

 

0207 35 31

– – – – – Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 35 41

– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – – Petti e loro pezzi

 

 

 

0207 35 51

– – – – – – di oche

86,5 EUR/100 kg/net

F

 

0207 35 53

– – – – – – di anatre o di faraone

115,5 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – – Cosce e loro pezzi

 

 

 

0207 35 61

– – – – – – di oche

69,7 EUR/100 kg/net

F

 

0207 35 63

– – – – – – di anatre o di faraone

46,3 EUR/100 kg/net

F

 

0207 35 71

– – – – – Parti dette "paltò di oca o di anatra"

66 EUR/100 kg/net

F

 

0207 35 79

– – – – – altri

123,2 EUR/100 kg/net

F

 

– – – Frattaglie

 

 

 

0207 35 91

– – – – Fegati, diversi dai fegati grassi

6,4

B

 

0207 35 99

– – – – altri

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36

– altri, congelati

 

 

 

– – – Pezzi

 

 

 

– – – – disossati

 

 

 

0207 36 11

– – – – – di oche

110,5 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36 15

– – – – – di anatre o di faraone

128,3 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – non disossati

 

 

 

– – – – – Metà o quarti

 

 

 

0207 36 21

– – – – – – di anatre

56,4 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36 23

– – – – – – di oche

52,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36 25

– – – – – – di faraone

54,2 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36 31

– – – – – Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36 41

– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – – Petti e loro pezzi

 

 

 

0207 36 51

– – – – – – di oche

86,5 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36 53

– – – – – – di anatre o di faraone

115,5 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – – Cosce e loro pezzi

 

 

 

0207 36 61

– – – – – – di oche

69,7 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36 63

– – – – – – di anatre o di faraone

46,3 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36 71

– – – – – Parti dette "paltò di oca o di anatra"

66 EUR/100 kg/net

F

 

0207 36 79

– – – – – altri

123,2 EUR/100 kg/net

F

 

– – – Frattaglie

 

 

 

– – – – Fegati

 

 

 

0207 36 81

– – – – – Fegati grassi di oche

Esenzione

A

 

0207 36 85

– – – – – Fegati grassi di anatre

Esenzione

A

 

0207 36 89

– – – – – altri

6,4

A

 

0207 36 90

– – – – altri

18,7 EUR/100 kg/net

F

 

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

0208 10

– di conigli o di lepri

 

 

 

– – di conigli domestici

 

 

 

0208 10 11

– – – fresche o refrigerate

6,4

A

 

0208 10 19

– – – congelate

6,4

A

 

0208 10 90

– – altre

Esenzione

A

 

0208 30 00

– di primati

9

A

 

0208 40

– di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni)

 

 

 

0208 40 10

– – Carne di balena

6,4

A

 

0208 40 90

– – altre

9

A

 

0208 50 00

– di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

9

A

 

0208 90

– altre

 

 

 

0208 90 10

– – di piccioni domestici

6,4

A

 

– – di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri

 

 

 

0208 90 20

– – – di quaglie

Esenzione

A

 

0208 90 40

– – – altre

Esenzione

A

 

0208 90 55

– – Carni di foca

6,4

A

 

0208 90 60

– – di renne

9

A

 

0208 90 70

– – Cosce di rane

6,4

A

 

0208 90 95

– – altre

9

A

 

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

 

 

 

– Lardo

 

 

 

0209 00 11

– – fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

21,4 EUR/100 kg/net

D

 

0209 00 19

– – secco o affumicato

23,6 EUR/100 kg/net

D

 

0209 00 30

– Grasso di maiale

12,9 EUR/100 kg/net

D

 

0209 00 90

– Grasso di volatili

41,5 EUR/100 kg/net

D

 

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

 

 

 

– Carni della specie suina

 

 

 

0210 11

– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

 

 

 

– – – della specie suina domestica

 

 

 

– – – – salati o in salamoia

 

 

 

0210 11 11

– – – – – Prosciutti e loro pezzi

77,8 EUR/100 kg/net

D

 

0210 11 19

– – – – – Spalle e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – secchi o affumicati

 

 

 

0210 11 31

– – – – – Prosciutti e loro pezzi

151,2 EUR/100 kg/net

D

 

0210 11 39

– – – – – Spalle e loro pezzi

119 EUR/100 kg/net

D

 

0210 11 90

– – – altre

15,4

C

 

0210 12

– – Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

 

 

– – – della specie suina domestica

 

 

 

0210 12 11

– – – – salate o in salamoia

46,7 EUR/100 kg/net

D

 

0210 12 19

– – – – secche o affumicate

77,8 EUR/100 kg/net

D

 

0210 12 90

– – – altre

15,4

C

 

0210 19

– – altre

 

 

 

– – – della specie suina domestica

 

 

 

– – – – salate o in salamoia

 

 

 

0210 19 10

– – – – – Mezzene bacon o 3/4 anteriori

68,7 EUR/100 kg/net

D

 

0210 19 20

– – – – – 3/4 posteriori o parti centrali

75,1 EUR/100 kg/net

D

 

0210 19 30

– – – – – Parti anteriori e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

D

 

0210 19 40

– – – – – Lombate e loro pezzi

86,9 EUR/100 kg/net

D

 

0210 19 50

– – – – – altre

86,9 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – secche o affumicate

 

 

 

0210 19 60

– – – – – Parti anteriori e loro pezzi

119 EUR/100 kg/net

D

 

0210 19 70

– – – – – Lombate e loro pezzi

149,6 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – – altre

 

 

 

0210 19 81

– – – – – – disossate

151,2 EUR/100 kg/net

D

 

0210 19 89

– – – – – – altre

151,2 EUR/100 kg/net

D

 

0210 19 90

– – – altre

15,4

C

 

0210 20

– Carni della specie bovina

 

 

 

0210 20 10

– – non disossate

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

F

 

0210 20 90

– – disossate

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

F

 

– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie

 

 

 

0210 91 00

– – di primati

15,4

C

 

0210 92 00

– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni)

15,4

C

 

0210 93 00

– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

15,4

C

 

0210 99

– – altre

 

 

 

– – – carni

 

 

 

0210 99 10

– – – – di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

6,4

A

 

– – – – delle specie ovina o caprina

 

 

 

0210 99 21

– – – – non disossate

222,7 EUR/100 kg/net

F

 

0210 99 29

– – – – – disossate

311,8 EUR/100 kg/net

F

 

0210 99 31

– – – – di renne

15,4

C

 

0210 99 39

– – – – altre

130,0 EUR/100 kg/net

F

 

– – – Frattaglie

 

 

 

– – – – della specie suina domestica

 

 

 

0210 99 41

– – – – – Fegati

64,9 EUR/100 kg/net

D

 

0210 99 49

– – – – – altre

47,2 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – della specie bovina

 

 

 

0210 99 51

– – – – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

D

 

0210 99 59

– – – – – altre

12,8

A

 

0210 99 60

– – – – delle specie ovina o caprina

15,4

A

 

– – – – altre

 

 

 

– – – – – Fegati di volatili

 

 

 

0210 99 71

– – – – – – Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

Esenzione

A

 

0210 99 79

– – – – – – altri

6,4

B

 

0210 99 80

– – – – – altre

15,4

A

 

0210 99 90

– – – Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

D

 

03

CAPITOLO 3 – PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

 

 

 

0301

Pesci vivi

 

 

 

0301 10

– Pesci ornamentali

 

 

 

0301 10 10

– – di acqua dolce

Esenzione

A

 

0301 10 90

– – di mare

7,5

A

 

– altri pesci vivi

 

 

 

0301 91

– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

 

0301 91 10

– – – delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

8

A

 

0301 91 90

– – – altri

12

A

 

0301 92 00

– – Anguille (Anguilla spp.)

Esenzione

A

 

0301 93 00

– – Carpe

8

A

 

0301 94 00

– – Tonni rossi (Thunnus thynnus)

16

A

 

0301 95 00

– – Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

16

A

 

0301 99

– – altri

 

 

 

– – – di acqua dolce

 

 

 

0301 99 11

– – – – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

A

 

0301 99 19

– – – – altri

8

A

 

0301 99 80

– – – di mare

16

A

 

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

 

 

 

– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

0302 11

– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

 

0302 11 10

– – – delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

8

A

 

0302 11 20

– – – della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

12

A

 

0302 11 80

– – – altri

12

A

 

0302 12 00

– – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

A

 

0302 19 00

– – altri

8

A

 

– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

0302 21

– – Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

0302 21 10

– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

8

A

 

0302 21 30

– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

8

A

 

0302 21 90

– – – Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

15

A

 

0302 22 00

– – Passere di mare (Pleuronectes platessa)

7,5

A

 

0302 23 00

– – Sogliole (Solea spp.)

15

A

 

0302 29

– – altri

 

 

 

0302 29 10

– – – Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

A

 

0302 29 90

– – – altri

15

A

 

– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

0302 31

– – Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

 

 

 

0302 31 10

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

A

 

0302 31 90

– – – altri

22

A

 

0302 32

– – Tonni albacora (Thunnus albacares)

 

 

 

0302 32 10

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

A

 

0302 32 90

– – – altri

22

A

 

0302 33

– – Tonnetti striati

 

 

 

0302 33 10

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

A

 

0302 33 90

– – – altri

22

A

 

0302 34

– – Tonni obesi (Thunnus obesus)

 

 

 

0302 34 10

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

A

 

0302 34 90

– – – altri

22

A

 

0302 35

– – Tonni rossi (Thunnus thynnus)

 

 

 

0302 35 10

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

A

 

0302 35 90

– – – altri

22

A

 

0302 36

– – Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

 

 

 

0302 36 10

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

A

 

0302 36 90

– – – altri

22

A

 

0302 39

– – altri

 

 

 

0302 39 10

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

A

 

0302 39 90

– – – altri

22

A

 

0302 40 00

– Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

15

A

 

0302 50

– Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

0302 50 10

– – della specie Gadus morhua

12

A

 

0302 50 90

– – altri

12

A

 

– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

0302 61

– – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

 

 

 

0302 61 10

– – – Sardine della specie Sardina pilchardus

23

A

 

0302 61 30

– – – Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

15

A

 

0302 61 80

– – – Spratti (Sprattus sprattus)

13

A

 

0302 62 00

– – Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

 

0302 63 00

– – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

A

 

0302 64 00

– – Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

A

 

0302 65

– – Squali

 

 

 

0302 65 20

– – – Spinaroli (Squalus acanthias)

6

A

 

0302 65 50

– – – Gattucci (Scyliorhinus spp.)

6

A

 

0302 65 90

– – – altri

8

A

 

0302 66 00

– – Anguille (Anguilla spp.)

Esenzione

A

 

0302 67 00

– – Pesci spada (Xiphias gladius)

15

A

 

0302 68 00

– – Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

A

 

0302 69

– – altri

 

 

 

– – – di acqua dolce

 

 

 

0302 69 11

– – – – Carpe

8

A

 

0302 69 19

– – – – altri

8

A

 

– – – di mare

 

 

 

– – – – Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33

 

 

 

0302 69 21

– – – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

A

 

0302 69 25

– – – – – altri

22

A

 

– – – – Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

 

0302 69 31

– – – – – della specie Sebastes marinus

7,5

A

 

0302 69 33

– – – – – altri

7,5

A

 

0302 69 35

– – – – Pesci della specie Boreogadus saida

12

A

 

0302 69 41

– – – – Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

A

 

0302 69 45

– – – – Molve (Molva spp.)

7,5

A

 

0302 69 51

– – – – Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

7,5

A

 

0302 69 55

– – – – Acciughe (Engraulis spp.)

15

A

 

0302 69 61

– – – – Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

15

A

 

– – – – Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Naselli del genere Merluccius

 

 

 

0302 69 66

– – – – – – Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

15

A

 

0302 69 67

– – – – – – Naselli della specie Merluccius australis

15

A

 

0302 69 68

– – – – – – altri

15

A

 

0302 69 69

– – – – – Naselli del genere Urophycis

15

A

 

0302 69 75

– – – – Pesci castagna (Brama spp.)

15

A

 

0302 69 81

– – – – Rane pescatrici (Lophius spp.)

15

A

 

0302 69 85

– – – – Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

A

 

0302 69 86

– – – – Melù australe (Micromesistius australis)

7,5

A

 

0302 69 91

– – – – Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

A

 

0302 69 92

– – – – Abadeci (Genypterus blacodes)

7,5

A

 

0302 69 94

– – – – Spigole (Dicentrarchus labrax)

15

A

 

0302 69 95

– – – – Orate (Sparus aurata)

15

A

 

0302 69 99

– – – – altri

15

A

 

0302 70 00

– Fegati, uova e lattimi

10

A

 

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

 

 

 

– Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

0303 11 00

– – Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

2

A

 

0303 19 00

– – altri

2

A

 

– altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

0303 21

– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

 

0303 21 10

– – – delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

9

A

 

0303 21 20

– – – della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

12

A

 

0303 21 80

– – – altri

12

A

 

0303 22 00

– – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

A

 

0303 29 00

– – altri

9

A

 

– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

0303 31

– – Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

0303 31 10

– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

A

 

0303 31 30

– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

A

 

0303 31 90

– – – Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

15

A

 

0303 32 00

– – Passere di mare (Pleuronectes platessa)

15

A

 

0303 33 00

– – Sogliole (Solea spp.)

7,5

A

 

0303 39

– – altri

 

 

 

0303 39 10

– – – Passere artiche (Platichthys flesus)

7,5

A

 

0303 39 30

– – – Pesci del genere Rhombosolea

7,5

A

 

0303 39 70

– – – altri

15

A

 

– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

0303 41

– – Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

0303 41 11

– – – – interi

0

A

 

0303 41 13

– – – – senza visceri né branchie

0

A

 

0303 41 19

– – – – altri (ad esempio decapitati)

0

A

 

0303 41 90

– – – altri

22

A

 

0303 42

– – Tonni albacora (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

– – – – interi

 

 

 

0303 42 12

– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo

0

A

 

0303 42 18

– – – – – altri

0

A

 

– – – – senza visceri né branchie

 

 

 

0303 42 32

– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo

0

A

 

0303 42 38

– – – – – altri

0

A

 

– – – – altri (ad esempio decapitati)

 

 

 

0303 42 52

– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo

0

A

 

0303 42 58

– – – – – altri

0

A

 

0303 42 90

– – – altri

22

A

 

0303 43

– – Tonnetti striati

 

 

 

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

0303 43 11

– – – – interi

0

A

 

0303 43 13

– – – – senza visceri né branchie

0

A

 

0303 43 19

– – – – altri (ad esempio decapitati)

0

A

 

0303 43 90

– – – altri

22

A

 

0303 44

– – Tonni obesi (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

0303 44 11

– – – – interi

0

A

 

0303 44 13

– – – – senza visceri né branchie

0

A

 

0303 44 19

– – – – altri (ad esempio decapitati)

0

A

 

0303 44 90

– – – altri

22

A

 

0303 45

– – Tonni rossi (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

0303 45 11

– – – – interi

0

A

 

0303 45 13

– – – – senza visceri né branchie

0

A

 

0303 45 19

– – – – altri (ad esempio decapitati)

0

A

 

0303 45 90

– – – altri

22

A

 

0303 46

– – Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

0303 46 11

– – – – interi

0

A

 

0303 46 13

– – – – senza visceri né branchie

0

A

 

0303 46 19

– – – – altri (ad esempio decapitati)

0

A

 

0303 46 90

– – – altri

22

A

 

0303 49

– – altri

 

 

 

– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

0303 49 31

– – – – interi

0

A

 

0303 49 33

– – – – senza visceri né branchie

0

A

 

0303 49 39

– – – – altri (ad esempio decapitati)

0

A

 

0303 49 80

– – – altri

22

A

 

– Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) e merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

0303 51 00

– – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

A

 

0303 52

– – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

 

0303 52 10

– – – della specie Gadus morhua

12

A

 

0303 52 30

– – – della specie Gadus ogac

12

A

 

0303 52 90

– – – della specie Gadus macrocephalus

12

A

 

– Pesci spada (Xiphias gladius) e austromerluzzi (Dissostichus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

0303 61 00

– – Pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

A

 

0303 62 00

– – Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

A

 

– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

0303 71

– – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

 

 

 

0303 71 10

– – – Sardine della specie Sardina pilchardus

23

A

 

0303 71 30

– – – Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

15

A

 

0303 71 80

– – – Spratti (Sprattus sprattus)

13

A

 

0303 72 00

– – Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

 

0303 73 00

– – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

A

 

0303 74

– – Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

 

0303 74 30

– – – delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

20

A

 

0303 74 90

– – – della specie Scomber australasicus

15

A

 

0303 75

– – Squali

 

 

 

0303 75 20

– – – Spinaroli (Squalus acanthias)

6

A

 

0303 75 50

– – – Gattucci (Scyliorhinus spp.)

6

A

 

0303 75 90

– – – altri

8

A

 

0303 76 00

– – Anguille (Anguilla spp.)

Esenzione

A

 

0303 77 00

– – Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

A

 

0303 78

– – Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Naselli del genere Merluccius

 

 

 

0303 78 11

– – – – Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

15

A

 

0303 78 12

– – – – Naselli della specie Merluccius hubbsi

15

A

 

0303 78 13

– – – – Naselli della specie Merluccius australis

15

A

 

0303 78 19

– – – – altri

15

A

 

0303 78 90

– – – Naselli del genere Urophycis

15

A

 

0303 79

– – altri

 

 

 

– – – di acqua dolce

 

 

 

0303 79 11

– – – – Carpe

8

A

 

0303 79 19

– – – – altri

8

A

 

– – – di mare

 

 

 

– – – – Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43

 

 

 

– – – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

0303 79 21

– – – – – – interi

0

A

 

0303 79 23

– – – – – – senza visceri né branchie

0

A

 

0303 79 29

– – – – altri (ad esempio decapitati)

0

A

 

0303 79 31

– – – – – altri

22

A

 

– – – – Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

 

0303 79 35

– – – – – della specie Sebastes marinus

7,5

A

 

0303 79 37

– – – – – altri

7,5

A

 

0303 79 41

– – – – Pesci della specie Boreogadus saida

12

A

 

0303 79 45

– – – – Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

A

 

0303 79 51

– – – – Molve (Molva spp.)

7,5

A

 

0303 79 55

– – – – Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

15

A

 

0303 79 58

– – – – Pesci della specie Orcynopsis unicolor

10

A

 

0303 79 65

– – – – Acciughe (Engraulis spp.)

15

A

 

0303 79 71

– – – – Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

15

A

 

0303 79 75

– – – – Pesci castagna (Brama spp.)

15

A

 

0303 79 81

– – – – Rane pescatrici (Lophius spp.)

15

A

 

0303 79 83

– – – – Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

A

 

0303 79 85

– – – – Melù australe (Micromesistius australis)

7,5

A

 

0303 79 91

– – – – Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

A

 

0303 79 92

– – – – Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

7,5

A

 

0303 79 93

– – – – Abadeci (Genypterus blacodes)

7,5

A

 

0303 79 94

– – – – Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

A

 

0303 79 98

– – – – altri

15

A

 

0303 80

– Fegati, uova e lattimi

 

 

 

0303 80 10

– – Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina

Esenzione

A

 

0303 80 90

– – altri

10

A

 

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

 

 

 

– freschi o refrigerati

 

 

 

0304 11

– – Pesci spada (Xiphias gladius)

 

 

 

0304 11 10

– – – Filetti

18

A

 

0304 11 90

– – – altra carne di pesci (anche tritata)

15

A

 

0304 12

– – Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

 

 

 

0304 12 10

– – – Filetti

18

A

 

0304 12 90

– – – altra carne di pesci (anche tritata)

15

A

 

0304 19

– – altri

 

 

 

– – – Filetti

 

 

 

– – – – di pesci di acqua dolce

 

 

 

0304 19 13

– – – – – di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

A

 

– – – – – di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

 

 

 

0304 19 15

– – – – – – della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

12

A

 

0304 19 17

– – – – – – altri

12

A

 

0304 19 19

– – – – – di altri pesci di acqua dolce

9

A

 

– – – – altri

 

 

 

0304 19 31

– – – – – di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

18

A

 

0304 19 33

– – – – – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

18

A

 

0304 19 35

– – – – – di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

18

A

 

0304 19 39

– – – – – altri

18

A

 

– – – altra carne di pesci (anche tritata)

 

 

 

0304 19 91

– – – – di pesci di acqua dolce

8

A

 

– – – – altri

 

 

 

0304 19 97

– – – – – Lati di aringhe

15

A

 

0304 19 99

– – – – – altri

15

A

 

– Filetti congelati

 

 

 

0304 21 00

– – Pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

A

 

0304 22 00

– – Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

A

 

0304 29

– – altri

 

 

 

– – – di pesci di acqua dolce

 

 

 

0304 29 13

– – – – di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

A

 

– – – – di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

 

 

 

0304 29 15

– – – – – della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

12

A

 

0304 29 17

– – – – – altri

12

A

 

0304 29 19

– – – – di altri pesci di acqua dolce

9

A

 

– – – altri

 

 

 

– – – – di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

 

 

 

0304 29 21

– – – – – della specie Gadus macrocephalus

7,5

A

 

0304 29 29

– – – – – altri

7,5

A

 

0304 29 31

– – – – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

A

 

0304 29 33

– – di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

 

– – – – di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

 

0304 29 35

– – – – – della specie Sebastes marinus

7,5

A

 

0304 29 39

– – – – – altri

7,5

A

 

0304 29 41

– – – – di merlani (Merlangius merlangus)

7,5

A

 

0304 29 43

– – – – di molve (Molva spp.)

7,5

A

 

0304 29 45

– – – – di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus

18

A

 

– – – – di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor

 

 

 

0304 29 51

– – – – – della specie Scomber australasicus

15

A

 

0304 29 53

– – – – – altri

15

A

 

– – – – di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – di naselli del genere Merluccius

 

 

 

0304 29 55

– – – – – – di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus

7,5

A

 

0304 29 56

– – – – – – di naselli della specie Merluccius hubbsi

7,5

A

 

0304 29 58

– – – – – – altri

6,1

A

 

0304 29 59

– – – – – di naselli del genere Urophycis

7,5

A

 

– – – – di squali

 

 

 

0304 29 61

– – – – – di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

7,5

A

 

0304 29 69

– – – – – di altri squali

7,5

A

 

0304 29 71

– – – – di passere di mare (Pleuronectes platessa)

7,5

A

 

0304 29 73

– – – – di passere artiche (Platichthys flesus)

7,5

A

 

0304 29 75

– – – – di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

A

 

0304 29 79

– – – – di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

A

 

0304 29 83

– – – – di rane pescatrici (Lophius spp.)

15

A

 

0304 29 85

– – – – di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

A

 

0304 29 91

– – – – di merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

7,5

A

 

0304 29 99

– – – – altri

15

A

 

– altri

 

 

 

0304 91 00

– – Pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

A

 

0304 92 00

– – Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

7,5

A

 

0304 99

– – altri

 

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

A

 

– – – altri

 

 

 

0304 99 21

– – – – di pesci di acqua dolce

8

A

 

– – – – altri

 

 

 

0304 99 23

– – – – – di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

A

 

0304 99 29

– – – – – di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

8

A

 

– – – – – di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida

 

 

 

0304 99 31

– – – – – – di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

7,5

A

 

0304 99 33

– – – – – – di merluzzi della specie Gadus morhua

7,5

A

 

0304 99 39

– – – – – – altri

7,5

A

 

0304 99 41

– – – – – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

A

 

0304 99 45

– – – – – di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

 

0304 99 51

– – – – di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

A

 

0304 99 55

– – – – – di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

A

 

0304 99 61

– – – – – di pesci castagna (Brama spp.)

15

A

 

0304 99 65

– – – – – di rane pescatrici (Lophius spp.)

7,5

A

 

0304 99 71

– – – – – di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

A

 

0304 99 75

– – – – – di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

A

 

0304 99 99

– – – – – altri

7,5

A

 

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

 

 

 

0305 10 00

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

13

A

 

0305 20 00

– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

11

A

 

0305 30

– Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

 

 

 

– – di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida

 

 

 

0305 30 11

– – – di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

16

A

 

0305 30 19

– – – altri

20

A

 

0305 30 30

– – di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

15

A

 

0305 30 50

– – di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

15

A

 

0305 30 90

– – altri

16

A

 

– Pesci affumicati, compresi i filetti

 

 

 

0305 41 00

– – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

13

A

 

0305 42 00

– – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

A

 

0305 49

– – altri

 

 

 

0305 49 10

– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

15

A

 

0305 49 20

– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

16

A

 

0305 49 30

– – – Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

A

 

0305 49 45

– – – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

14

A

 

0305 49 50

– – – Anguille (Anguilla spp.)

14

A

 

0305 49 80

– – – altri

14

A

 

– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati

 

 

 

0305 51

– – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

 

0305 51 10

– – – secchi, non salati

13

A

 

0305 51 90

– – – secchi e salati

13

A

 

0305 59

– – altri

 

 

 

– – – Pesci della specie Boreogadus saida

 

 

 

0305 59 11

– – – – secchi, non salati

13

A

 

0305 59 19

– – – – secchi e salati

13

A

 

0305 59 30

– – – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

A

 

0305 59 50

– – – Acciughe (Engraulis spp.)

10

A

 

0305 59 70

– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

15

A

 

0305 59 80

– – – altri

12

A

 

– Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia

 

 

 

0305 61 00

– – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

A

 

0305 62 00

– – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

A

 

0305 63 00

– – Acciughe (Engraulis spp.)

10

A

 

0305 69

– – altri

 

 

 

0305 69 10

– – – Pesci della specie Boreogadus saida

13

A

 

0305 69 30

– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

15

A

 

0305 69 50

– – – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

11

A

 

0305 69 80

– – – altri

12

A

 

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

 

– congelati

 

 

 

0306 11

– – Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

 

0306 11 10

– – – code di aragoste

12,5

A

 

0306 11 90

– – – altre

12,5

A

 

0306 12

– – Astici (Homarus spp.)

 

 

 

0306 12 10

– – – interi

6

A

 

0306 12 90

– – – altri

16

A

 

0306 13

– – Gamberetti

 

 

 

0306 13 10

– – – Gamberetti della famiglia Pandalidae

12

A

 

0306 13 30

– – – Gamberetti grigi del genere Crangon

18

A

 

0306 13 40

– – – Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

12

A

 

0306 13 50

– – – Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

12

A

 

0306 13 80

– – – altri

12

A

 

0306 14

– – Granchi

 

 

 

0306 14 10

– – – Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

7,5

A

 

0306 14 30

– – – Granchi porri (Cancer pagurus)

7,5

A

 

0306 14 90

– – – altri

7,5

A

 

0306 19

– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

 

0306 19 10

– – – Gamberi

7,5

A

 

0306 19 30

– – – Scampi (Nephrops norvegicus)

12

A

 

0306 19 90

– – – altri

12

A

 

– non congelati

 

 

 

0306 21 00

– – Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

A

 

0306 22

– – Astici (Homarus spp.)

 

 

 

0306 22 10

– – – vivi

8

A

 

– – – altri

 

 

 

0306 22 91

– – – – interi

8

A

 

0306 22 99

– – – – altri

10

A

 

0306 23

– – Gamberetti

 

 

 

0306 23 10

– – – Gamberetti della famiglia Pandalidae

12

A

 

– – – Gamberetti grigi del genere Crangon

 

 

 

0306 23 31

– – – – freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

18

A

 

0306 23 39

– – – – altri

18

A

 

0306 23 90

– – – altri

12

A

 

0306 24

– – Granchi

 

 

 

0306 24 30

– – – Granchi porri della specie Cancer pagurus

7,5

A

 

0306 24 80

– – – altri

7,5

A

 

0306 29

– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

 

0306 29 10

– – – Gamberi

7,5

A

 

0306 29 30

– – – Scampi (Nephrops norvegicus)

12

A

 

0306 29 90

– – – altri

12

A

 

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

 

0307 10

– Ostriche

 

 

 

0307 10 10

– – Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

Esenzione

A

 

0307 10 90

– – altre

9

A

 

– Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten

 

 

 

0307 21 00

– – vivi, freschi o refrigerati

8

A

 

0307 29

– – altri

 

 

 

0307 29 10

– – – Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

8

A

 

0307 29 90

– – – altri

8

A

 

– Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

 

0307 31

– – vivi, freschi o refrigerati

 

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

A

 

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

A

 

0307 39

– – altri

 

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

A

 

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

A

 

– Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

0307 41

– – vivi, freschi o refrigerati

 

 

 

0307 41 10

– – – Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

8

A

 

– – – Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

A

 

0307 41 99

– – – – altri

8

A

 

0307 49

– – altri

 

 

 

– – – congelati

 

 

 

– – – – Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – del genere Sepiola

 

 

 

0307 49 01

– – – – – – Sepiola rondeleti

6

A

 

0307 49 11

– – – – – – altre

8

A

 

0307 49 18

– – – – – altre

8

A

 

– – – – Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

A

 

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

A

 

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

A

 

0307 49 38

– – – – – – altri

6

A

 

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

A

 

0307 49 59

– – – – – altri

8

A

 

– – – altri

 

 

 

0307 49 71

– – – – Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

8

A

 

– – – – Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

0307 49 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

A

 

0307 49 99

– – – – – altri

8

A

 

– Polpi o piovre (Octopus spp.)

 

 

 

0307 51 00

– – vivi, freschi o refrigerati

8

A

 

0307 59

– – altri

 

 

 

0307 59 10

– – – congelati

8

A

 

0307 59 90

– – – altri

8

A

 

0307 60 00

– Lumache, diverse da quelle di mare

Esenzione

A

 

– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

 

0307 91 00

– – vivi, freschi o refrigerati

11

A

 

0307 99

– – altri

 

 

 

– – – congelati

 

 

 

0307 99 11

– – – – Totani (Illex spp.)

8

A

 

0307 99 13

– – – – Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

8

A

 

0307 99 15

– – – – Meduse (Rhopilema spp.)

Esenzione

A

 

0307 99 18

– – – – altri

11

A

 

0307 99 90

– – – altri

11

A

 

04

CAPITOLO 4 – LATTE E DERIVATI DEL LATTE, UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

 

 

 

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

0401 10

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1%

 

 

 

0401 10 10

– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

13,8 EUR/100 kg/net

D

 

0401 10 90

– – altri

12,9 EUR/100 kg/net

D

 

0401 20

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% ed inferiore o uguale a 6%

 

 

 

– – inferiore o uguale a 3%

 

 

 

0401 20 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

18,8 EUR/100 kg/net

D

 

0401 20 19

– – – altri

17,9 EUR/100 kg/net

D

 

– – superiore a 3%

 

 

 

0401 20 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

22,7 EUR/100 kg/net

D

 

0401 20 99

– – – altri

21,8 EUR/100 kg/net

D

 

0401 30

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6%

 

 

 

– – inferiore o uguale a 21%

 

 

 

0401 30 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

57,5 EUR/100 kg/net

D

 

0401 30 19

– – – altri

56,6 EUR/100 kg/net

D

 

– – superiore a 21% ed inferiore o uguale a 45%

 

 

 

0401 30 31

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

110 EUR/100 kg/net

D

 

0401 30 39

– – – altri

109,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – superiore a 45%

 

 

 

0401 30 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

183,7 EUR/100 kg/net

D

 

0401 30 99

– – – altri

182,8 EUR/100 kg/net

D

 

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

0402 10

– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%

 

 

 

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

0402 10 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

F

 

0402 10 19

– – – altri

118,8 EUR/100 kg/net

F

 

– – altri

 

 

 

0402 10 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

F

 

0402 10 99

– – – altri

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

F

 

– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%

 

 

 

0402 21

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27%

 

 

 

0402 21 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – altri

 

 

 

0402 21 17

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%

130,4 EUR/100 kg/net

F

 

0402 21 19

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 27%

130,4 EUR/100 kg/net

F

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27%

 

 

 

0402 21 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

F

 

0402 21 99

– – – – altri

161,9 EUR/100 kg/net

F

 

0402 29

– – altri

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27%

 

 

 

0402 29 11

– – – – Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10%

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – altri

 

 

 

0402 29 15

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

F

 

0402 29 19

– – – – – altri

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

F

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27%

 

 

 

0402 29 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

F

 

0402 29 99

– – – – altri

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

F

 

– altri

 

 

 

0402 91

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8%

 

 

 

0402 91 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

34,7 EUR/100 kg/net

F

 

0402 91 19

– – – – altri

34,7 EUR/100 kg/net

F

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8% ed inferiore o uguale a 10%

 

 

 

0402 91 31

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

43,4 EUR/100 kg/net

F

 

0402 91 39

– – – – altri

43,4 EUR/100 kg/net

F

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% ed inferiore o uguale a 45%

 

 

 

0402 91 51

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

F

 

0402 91 59

– – – – altri

109,1 EUR/100 kg/net

F

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45%

 

 

 

0402 91 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

F

 

0402 91 99

– – – – altri

182,8 EUR/100 kg/net

F

 

0402 99

– – altri

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%

 

 

 

0402 99 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

57,2 EUR/100 kg/net

F

 

0402 99 19

– – – – altri

57,2 EUR/100 kg/net

F

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5% ed inferiore o uguale a 45%

 

 

 

0402 99 31

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

F

 

0402 99 39

– – – – altri

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

F

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45%

 

 

 

0402 99 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

F

 

0402 99 99

– – – – altri

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

F

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

 

 

 

0403 10

– Yogurt

 

 

 

– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0403 10 11

– – – – inferiore o uguale a 3%

20,5 EUR/100 kg/net

F

 

0403 10 13

– – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

24,4 EUR/100 kg/net

F

 

0403 10 19

– – – – superiore a 6%

59,2 EUR/100 kg/net

F

 

– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0403 10 31

– – – – inferiore o uguale a 3%

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

F

 

0403 10 33

– – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

F

 

0403 10 39

– – – – superiore a 6%

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

F

 

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

 

0403 10 51

– – inferiore o uguale a 1,5%

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

M

 

0403 10 53

– – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

M

 

0403 10 59

– – – – superiore a 27%

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

M

 

– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0403 10 91

– – – – inferiore o uguale a 3%

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

M

 

0403 10 93

– – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

M

 

0403 10 99

– – – – superiore a 6%

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

M

 

0403 90

– altri

 

 

 

– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide

 

 

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0403 90 11

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

100,4 EUR/100 kg/net

F

 

0403 90 13

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

135,7 EUR/100 kg/net

F

 

0403 90 19

– – – – – superiore a 27%

167,2 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0403 90 31

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

F

 

0403 90 33

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

F

 

0403 90 39

– – – – – superiore a 27%

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

F

 

– – – altri

 

 

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0403 90 51

– – – – – inferiore o uguale a 3%

20,5 EUR/100 kg/net

F

 

0403 90 53

– – – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

24,4 EUR/100 kg/net

F

 

0403 90 59

– – – – – superiore a 6%

59,2 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0403 90 61

– – – – – inferiore o uguale a 3%

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

F

 

0403 90 63

– – – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

F

 

0403 90 69

– – – – – superiore a 6%

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

F

 

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

 

0403 90 71

– – – – inferiore o uguale a 1,5%

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

A

 

0403 90 73

– – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

A

 

0403 90 79

– – – – superiore a 27%

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

A

 

– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

 

0403 90 91

– – – – inferiore o uguale a 3%

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

A

 

0403 90 93

– – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

A

 

0403 90 99

– – – – superiore a 6%

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

A

 

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

 

 

 

0404 10

– Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

– – in polvere, in granuli o in altre forme solide

 

 

 

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

– – – – inferiore o uguale a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 10 02

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

7 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 04

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

135,7 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 06

– – – – – superiore a 27%

167,2 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – superiore a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 10 12

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

100,4 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 14

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

135,7 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 16

– – – – – superiore a 27%

167,2 EUR/100 kg/net

D

 

– – – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

– – – – inferiore o uguale a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 10 26

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 28

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 32

– – – – – superiore a 27%

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – superiore a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 10 34

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 36

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 38

– – – – – superiore a 27%

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

– – altri

 

 

 

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

– – – – inferiore o uguale a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 10 48

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

0,07 EUR/kg/net

D

 

0404 10 52

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

135,7 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 54

– – – – – superiore a 27%

167,2 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – superiore a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 10 56

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

100,4 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 58

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

135,7 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 62

– – – – – superiore a 27%

167,2 EUR/100 kg/net

D

 

– – – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

– – – – inferiore o uguale a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 10 72

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 74

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 76

– – – – – superiore a 27%

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – superiore a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 10 78

– – – – – inferiore o uguale a 1,5%

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 82

– – – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0404 10 84

– – – – – superiore a 27%

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0404 90

– altri

 

 

 

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 90 21

– – – inferiore o uguale a 1,5%

100,4 EUR/100 kg/net

D

 

0404 90 23

– – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

135,7 EUR/100 kg/net

D

 

0404 90 29

– – – superiore a 27%

167,2 EUR/100 kg/net

D

 

– – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

0404 90 81

– – – inferiore o uguale a 1,5%

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0404 90 83

– – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0404 90 89

– – – superiore a 27%

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

D

 

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

 

 

 

0405 10

– Burro

 

 

 

– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%

 

 

 

– – – Burro naturale

 

 

 

0405 10 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

F

 

0405 10 19

– – – – altro

189,6 EUR/100 kg/net

F

 

0405 10 30

– – – Burro ricombinato

189,6 EUR/100 kg/net

F

 

0405 10 50

– – – Burro di siero di latte

189,6 EUR/100 kg/net

F

 

0405 10 90

– – altro

231,3 EUR/100 kg/net

F

 

0405 20

– Paste da spalmare lattiere

 

 

 

0405 20 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%

9 + EA

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

0405 20 30

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%

9 + EA

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

0405 20 90

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%

189,6 EUR/100 kg/net

F

 

0405 90

– altri

 

 

 

0405 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3% ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5%

231,3 EUR/100 kg/net

F

 

0405 90 90

– – altri

231,3 EUR/100 kg/net

F

 

0406

Formaggi e latticini

 

 

 

0406 10

– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

 

 

 

0406 10 20

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40%

185,2 EUR/100 kg/net

D

 

0406 10 80

– – altri

221,2 EUR/100 kg/net

D

 

0406 20

– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

 

 

 

0406 20 10

– – Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate

7,7

B

 

0406 20 90

– – altri

188,2 EUR/100 kg/net

D

 

0406 30

– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

 

 

 

0406 30 10

– – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56% della sostanza secca

144,9 EUR/100 kg/net

D

 

– – altri

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36% ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca

 

 

 

0406 30 31

– – – – inferiore o uguale a 48%

139,1 EUR/100 kg/net

D

 

0406 30 39

– – – – superiore a 48%

144,9 EUR/100 kg/net

D

 

0406 30 90

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36%

215 EUR/100 kg/net

D

 

0406 40

– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

 

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

D

 

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

D

 

0406 40 90

– – altri

140,9 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90

– altri formaggi

 

 

 

0406 90 01

– – destinati alla trasformazione

167,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – altri

 

 

 

0406 90 13

– – – Emmental

171,7 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 19

– – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate

7,7

B

 

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 23

– – – Edam (Geheimratskäse)

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 35

– – – KefaloTyri

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

D

 

– – – altri

 

 

 

0406 90 50

– – – – Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

151 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – altri

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

 

 

 

– – – – – – inferiore o uguale a 47%

 

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 69

– – – – – – – altri

188,2 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – – – superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%

 

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

 

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 87

– – – – – – – – superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 88

– – – – – – – – superiore a 62% ed inferiore o uguale a 72%

151 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 93

– – – – – superiore a 72%

185,2 EUR/100 kg/net

D

 

0406 90 99

– – – – – altri

221,2 EUR/100 kg/net

D

 

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

 

 

 

– di volatili da cortile

 

 

 

– – da cova

 

 

 

0407 00 11

– – – di tacchine o di oche

105 EUR/1 000 p/st

F

 

0407 00 19

– – – altri

35 EUR/1 000 p/st

F

 

0407 00 30

– – altri

30,4 EUR/100 kg/net

F

 

0407 00 90

– altri

7,7

A

 

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

– Tuorli

 

 

 

0408 11

– – essiccati

 

 

 

0408 11 20

– – – inadatti ad uso alimentare

Esenzione

A

 

0408 11 80

– – – altri

142,3 EUR/100 kg/net

F

 

0408 19

– – altri

 

 

 

0408 19 20

– – – inadatti ad uso alimentare

Esenzione

A

 

– – – altri

 

 

 

0408 19 81

– – – – liquidi

62 EUR/100 kg/net

F

 

0408 19 89

– – – – altri, compresi congelati

66,3 EUR/100 kg/net

F

 

– altri

 

 

 

0408 91

– – essiccati

 

 

 

0408 91 20

– – – inadatti ad uso alimentare

Esenzione

A

 

0408 91 80

– – – altri

137,4 EUR/100 kg/net

F

 

0408 99

– – altri

 

 

 

0408 99 20

– – – inadatti ad uso alimentare

Esenzione

A

 

0408 99 80

– – – altri

35,3 EUR/100 kg/net

F

 

0409 00 00

Miele naturale

17,3

A

 

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

7,7

A

 

05

CAPITOLO 5 – ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

 

 

 

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

Esenzione

A

 

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

 

 

 

0502 10 00

– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

Esenzione

A

 

0502 90 00

– altri

Esenzione

A

 

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

Esenzione

A

 

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

 

 

 

0505 10

– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

 

 

 

0505 10 10

– – gregge

Esenzione

A

 

0505 10 90

– – altre

Esenzione

A

 

0505 90 00

– altri

Esenzione

A

 

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

 

 

 

0506 10 00

– Osseina e ossa acidulate

Esenzione

A

 

0506 90 00

– altre

Esenzione

A

 

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

 

 

 

0507 10 00

– Avorio; polveri e cascami d'avorio

Esenzione

A

 

0507 90 00

– altri

Esenzione

A

 

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

Esenzione

A

 

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

Esenzione

A

 

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

 

 

 

0511 10 00

– Sperma di tori

Esenzione

A

 

– altri

 

 

 

0511 91

– – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

 

 

 

0511 91 10

– – – Cascami di pesci

Esenzione

A

 

0511 91 90

– – – altri

Esenzione

A

 

0511 99

– – altri

 

 

 

0511 99 10

– – – Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

Esenzione

A

 

– – – Spugne naturali di origine animale

 

 

 

0511 99 31

– – – – gregge

Esenzione

A

 

0511 99 39

– – – – altre

5,1

A

 

0511 99 85

– – – altri

Esenzione

A

 

II

SEZIONE II – PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

 

 

 

06

CAPITOLO 6 – PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

 

 

 

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

 

 

 

0601 10

– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

 

 

 

0601 10 10

– – Giacinti

5,1

A

 

0601 10 20

– – Narcisi

5,1

A

 

0601 10 30

– – Tulipani

5,1

A

 

0601 10 40

– – Gladioli

5,1

A

 

0601 10 90

– – altri

5,1

A

 

0601 20

– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

 

 

 

0601 20 10

– – Piantimi, piante e radici di cicoria

Esenzione

A

 

0601 20 30

– – Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

9,6

A

 

0601 20 90

– – altri

6,4

A

 

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

 

 

 

0602 10

– Talee senza radici e marze

 

 

 

0602 10 10

– – di viti

Esenzione

A

 

0602 10 90

– – altre

4

A

 

0602 20

– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

 

 

 

0602 20 10

– – Talee innestate e barbatelle, di viti

Esenzione

A

 

0602 20 90

– – altri

8,3

A

 

0602 30 00

– Rododendri e azalee, anche innestati

8,3

A

 

0602 40

– Rosai, anche innestati

 

 

 

0602 40 10

– – non innestati

8,3

A

 

0602 40 90

– – innestati

8,3

A

 

0602 90

– altri

 

 

 

0602 90 10

– – Bianco di funghi (micelio)

8,3

A

 

0602 90 20

– – Barbatelle di ananassi

Esenzione

A

 

0602 90 30

– – Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

8,3

A

 

– – altri

 

 

 

– – – Piante da pien'aria

 

 

 

– – – – Alberi, arbusti e arboscelli

 

 

 

0602 90 41

– – – – – da bosco

8,3

A

 

– – – – – altri

 

 

 

0602 90 45

– – – – – – Talee radicate e giovani piante

6,5

A

 

0602 90 49

– – – – – – altri

8,3

A

 

– – – – altre piante da pien'aria

 

 

 

0602 90 51

– – – – – Piante vivaci

8,3

A

 

0602 90 59

– – – – – altre

8,3

A

 

– – – Piante d'appartamento

 

 

 

0602 90 70

– – – – Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

6,5

A

 

– – – – altre

 

 

 

0602 90 91

– – – – – Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee

6,5

A

 

0602 90 99

– – – – – altre

6,5

A

 

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

 

 

 

– freschi

 

 

 

0603 11 00

– – Rose

12

A

 

0603 12 00

– – Garofani

12

A

 

0603 13 00

– – Orchidee

12

A

 

0603 14 00

– – Crisantemi

12

A

 

0603 19

– – altri

 

 

 

0603 19 10

– – – Gladioli

12

A

 

0603 19 90

– – – altri

12

A

 

0603 90 00

– altri

10

A

 

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

 

 

 

0604 10

– Muschi e licheni

 

 

 

0604 10 10

– – Licheni delle renne

Esenzione

A

 

0604 10 90

– – altri

5

A

 

– altri

 

 

 

0604 91

– – freschi

 

 

 

0604 91 20

– – – Alberi di Natale

2,5

A

 

0604 91 40

– – – Rami di conifere

2,5

A

 

0604 91 90

– – – altri

2

A

 

0604 99

– – altri

 

 

 

0604 99 10

semplicemente essiccati

Esenzione

A

 

0604 99 90

– – – altri

10,9

A

 

07

CAPITOLO 7 – ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

 

 

 

0701

Patate, fresche o refrigerate

 

 

 

0701 10 00

– da semina

4,5

A

 

0701 90

– altre

 

 

 

0701 90 10

– – destinate alla fabbricazione della fecola

5,8

A

 

– – altre

 

 

 

0701 90 50

– – – di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

13,4

A

 

0701 90 90

– – – altre

11,5

A

 

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

V. allegato I, sezione A, paragrafo 4

F

 

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

 

 

 

0703 10

– Cipolle e scalogni

 

 

 

– – Cipolle

 

 

 

0703 10 11

– – da semina

9,6

A

 

0703 10 19

– – – altre

9,6

A

 

0703 10 90

– – Scalogni

9,6

A

 

0703 20 00

– Agli

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 4

0703 90 00

– Porri ed altri ortaggi agliacei

10,4

A

 

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

 

 

 

0704 10 00

– Cavolfiori e cavoli broccoli

13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

A

 

0704 20 00

– Cavoletti di Bruxelles

12

A

 

0704 90

– altri

 

 

 

0704 90 10

– – Cavoli bianchi e cavoli rossi

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

A

 

0704 90 90

– – altri

12

A

 

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

 

 

 

– Lattughe

 

 

 

0705 11 00

– – a cappuccio

12 MIN 2,0 EUR/100 kg/br

A

 

0705 19 00

– – altre

10,4

A

 

– Cicorie

 

 

 

0705 21 00

– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

A

 

0705 29 00

– – altre

10,4

A

 

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

 

 

 

0706 10 00

– Carote e navoni

13,6

A

 

0706 90

– altri

 

 

 

0706 90 10

– – Sedani-rapa

13,6

A

 

0706 90 30

– – Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

12

A

 

0706 90 90

– – altri

13,6

A

 

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

 

 

 

0707 00 05

– Cetrioli

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0707 00 90

– Cetriolini

12,8

A

 

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

 

 

 

0708 10 00

– Piselli (Pisum sativum)

13,6

A

 

0708 20 00

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

A

 

0708 90 00

– altri legumi

11,2

A

 

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

 

 

0709 20 00

– Asparagi

10,2

A

 

0709 30 00

– Melanzane

12,8

A

 

0709 40 00

– Sedani, esclusi i sedani-rapa

12,8

A

 

– Funghi e tartufi

 

 

 

0709 51 00

– – Funghi del genere Agaricus

12,8

A

 

0709 59

– – altri

 

 

 

0709 59 10

– – Funghi galletti o gallinacci

3,2

A

 

0709 59 30

– – – Funghi porcini

5,6

A

 

0709 59 50

– – – tartufi

6,4

A

 

0709 59 90

– – – altri

6,4

A

 

0709 60

– Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta

 

 

 

0709 60 10

– – Peperoni

7,2

A

 

– – altri

 

 

 

0709 60 91

– – del genere Capsicum destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum

Esenzione

A

 

0709 60 95

– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

Esenzione

A

 

0709 60 99

– – – altri

6,4

A

 

0709 70 00

– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

10,4

A

 

0709 90

– altri

 

 

 

0709 90 10

– – Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

10,4

A

 

0709 90 20

– – Bietole da costa e cardi

10,4

A

 

– – Olive

 

 

 

0709 90 31

– – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

4,5

A

 

0709 90 39

– – – altre

13,1 EUR/100 kg/net

A

 

0709 90 40

– – Capperi

5,6

A

 

0709 90 50

– – Finocchi

8

A

 

0709 90 60

– – Granturco dolce

9,4 EUR/100 kg/net

B

 

0709 90 70

– – Zucchine

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0709 90 80

– – Carciofi

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4I

I

 

0709 90 90

– – altri

12,8

A

 

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

 

 

 

0710 10 00

– Patate

14,4

A

 

– Legumi da granella, anche sgranati

 

 

 

0710 21 00

– – Piselli (Pisum sativum)

14,4

A

 

0710 22 00

– – Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

A

 

0710 29 00

– – altri

14,4

A

 

0710 30 00

– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

14,4

A

 

0710 40 00

– Granturco dolce

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 6

0710 80

– altri ortaggi o legumi

 

 

 

0710 80 10

– – Olive

15,2

A

 

– – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta

 

 

 

0710 80 51

– – – Peperoni

14,4

A

 

0710 80 59

– – – altri

6,4

A

 

– – Funghi

 

 

 

0710 80 61

– – – del genere Agaricus

14,4

A

 

0710 80 69

– – – altri

14,4

A

 

0710 80 70

– – Pomodori

14,4

A

 

0710 80 80

– – Carciofi

14,4

A

 

0710 80 85

– – Asparagi

14,4

A

 

0710 80 95

– – altri

14,4

A

 

0710 90 00

– Miscele di ortaggi o di legumi

14,4

A

 

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

 

 

 

0711 20

– Olive

 

 

 

0711 20 10

– – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

6,4

A

 

0711 20 90

– – altre

13,1 EUR/100 kg/net

D

 

0711 40 00

– Cetrioli e cetriolini

12

A

 

– Funghi e tartufi

 

 

 

0711 51 00

– – Funghi del genere Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 7

0711 59 00

– – altri

9,6

A

 

0711 90

– altri ortaggi o legumi miscele di ortaggi o legumi

 

 

 

– – Ortaggi o legumi

 

 

 

0711 90 10

– – – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

6,4

A

 

0711 90 30

– – – Granturco dolce

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 6

0711 90 50

– – – Cipolle

7,2

A

 

0711 90 70

– – – Capperi

4,8

A

 

0711 90 80

– – – altri

9,6

A

 

0711 90 90

– Miscele di ortaggi o legumi

12

A

 

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

 

 

 

0712 20 00

– Cipolle

12,8

A

 

– Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi

 

 

 

0712 31 00

– – Funghi del genere Agaricus

12,8

A

 

0712 32 00

– – Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

12,8

A

 

0712 33 00

– – Tremelle (Tremella spp.)

12,8

A

 

0712 39 00

– – altri

12,8

A

 

0712 90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

 

 

0712 90 05

– – Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

10,2

A

 

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

0712 90 11

– – – ibrido, destinato alla semina

Esenzione

A

 

0712 90 19

– – – altro

9,4 EUR/100 kg/net

B

 

0712 90 30

– – Pomodori

12,8

A

 

0712 90 50

– – Carote

12,8

A

 

0712 90 90

– – altri

12,8

A

 

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

 

 

 

0713 10

– Piselli (Pisum sativum)

 

 

 

0713 10 10

– – destinati alla semina

Esenzione

A

 

0713 10 90

– – altri

Esenzione

A

 

0713 20 00

– Ceci

Esenzione

A

 

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

 

0713 31 00

– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

Esenzione

A

 

0713 32 00

– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

Esenzione

A

 

0713 33

– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

 

 

 

0713 33 10

– – – destinati alla semina

Esenzione

A

 

0713 33 90

– – – altri

Esenzione

A

 

0713 39 00

– – altri

Esenzione

A

 

0713 40 00

– Lenticchie

Esenzione

A

 

0713 50 00

– Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

3,2

A

 

0713 90 00

– altre

3,2

A

 

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

 

 

 

0714 10

– Radici di manioca

 

 

 

0714 10 10

– – Pellets ottenuti a partire da farine e semolini

9,5 EUR/100 kg/net

A

 

– – altri

 

 

 

0714 10 91

– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

9,5 EUR/100 kg/net

A

 

0714 10 99

– – – altri

9,5 EUR/100 kg/net

A

 

0714 20

– Patate dolci

 

 

 

0714 20 10

– – fresche, intere, destinate al consumo umano

3,8

A

 

0714 20 90

– – altre

6,4 EUR/100 kg/net

A

 

0714 90

– altri

 

 

 

– – Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

 

 

 

0714 90 11

– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

9,5 EUR/100 kg/net

A

 

0714 90 19

– – – altri

9,5 EUR/100 kg/net

A

 

0714 90 90

– – altri

3,8

A

 

08

CAPITOLO 8 – FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

 

 

 

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

 

 

– Noci di cocco

 

 

 

0801 11 00

– – disseccate

Esenzione

A

 

0801 19 00

– – altre

Esenzione

A

 

– Noci del Brasile

 

 

 

0801 21 00

– – con guscio

Esenzione

A

 

0801 22 00

– – sgusciate

Esenzione

A

 

– Noci di acagiù

 

 

 

0801 31 00

– – con guscio

Esenzione

A

 

0801 32 00

– – sgusciate

Esenzione

A

 

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

 

 

– Mandorle

 

 

 

0802 11

– – con guscio

 

 

 

0802 11 10

– – – amare

Esenzione

A

 

0802 11 90

– – – altre

5,6

A

 

0802 12

– – sgusciate

 

 

 

0802 12 10

– – – amare

Esenzione

A

 

0802 12 90

– – – altre

3,5

A

 

– Nocciole (Corylus spp.)

 

 

 

0802 21 00

– – con guscio

3,2

A

 

0802 22 00

– – sgusciate

3,2

A

 

– Noci comuni

 

 

 

0802 31 00

– – con guscio

4

A

 

0802 32 00

– – sgusciate

5,1

A

 

0802 40 00

– Castagne e marroni (Castanea spp.)

5,6

A

 

0802 50 00

– Pistacchi

1,6

A

 

0802 60 00

– Noci macadamia

2

A

 

0802 90

– altre

 

 

 

0802 90 20

– – Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn

Esenzione

A

 

0802 90 50

– Pinoli o semi del pino domestico

2

A

 

0802 90 85

– – altre

2

A

 

0803 00

Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate

 

 

 

– fresche

 

 

 

0803 00 11

– – Frutta del plantano (Banane da cuocere)

16

A

 

0803 00 19

– – altre

143 EUR/1 000 kg/net

ST

 

0803 00 90

– – essiccate

16

A

 

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

 

 

 

0804 10 00

– Datteri

7,7

A

 

0804 20

– Fichi

 

 

 

0804 20 10

– – freschi

5,6

A

 

0804 20 90

– – secchi

8

A

 

0804 30 00

– Ananassi

5,8

A

 

0804 40 00

– Avocadi

5,1

A

 

0804 50 00

– Guaiave, manghi e mangostani

Esenzione

A

 

0805

Agrumi, freschi o secchi

 

 

 

0805 10

– Arance

 

 

 

0805 10 20

– – Arance dolci, fresche

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0805 10 80

– – altre

16

A

 

0805 20

– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

 

 

 

0805 20 10

– – Clementine

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0805 20 30

– – Monreal e satsuma

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0805 20 50

– – Mandarini e wilkings

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0805 20 70

– – Tangerini

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0805 20 90

– – altri

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0805 40 00

– Pompelmi e pomeli

2,4

A

 

0805 50

– Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

 

 

 

0805 50 10

– – Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0805 50 90

– – Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

A

 

0805 90 00

– altri

12,8

A

 

0806

Uve, fresche o secche

 

 

 

0806 10

– fresche

 

 

 

0806 10 10

– – da tavola

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4I

F

 

0806 10 90

– – altre

17,6

A

 

0806 20

– – secche

 

 

 

0806 20 10

– – Uve di Corinto

2,4

A

 

0806 20 30

– – Uva sultanina

2,4

A

 

0806 20 90

– – altre

2,4

A

 

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

 

 

 

– Meloni (compresi i cocomeri)

 

 

 

0807 11 00

– – Cocomeri

8,8

A

 

0807 19 00

– – altri

8,8

A

 

0807 20 00

– Papaie

Esenzione

A

 

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

 

 

 

0808 10

– Mele

 

 

 

0808 10 10

– – Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg net

B

 

0808 10 80

– – altre

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

F

 

0808 20

– Pere e cotogne

 

 

 

– – Pere

 

 

 

0808 20 10

– – – Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg net

B

 

0808 20 50

– – – altre

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

F

 

0808 20 90

– – Cotogne

7,2

A

 

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

 

 

 

0809 10 00

– Albicocche

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

F

 

0809 20

– Ciliege

 

 

 

0809 20 05

– – Ciliege acide (Prunus cerasus)

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

0809 20 95

– – altre

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

F

 

0809 30

– Pesche, comprese le pesche noci

 

 

 

0809 30 10

– – Pesche noci

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

F

 

0809 30 90

– – altre

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

L

 

0809 40

– Prugne e prugnole

 

 

 

0809 40 05

– – Prugne

V. Allegato I, sezione A, paragrafo 4

F

 

0809 40 90

– – Prugnole

12

A

 

0810

Altre frutta fresche

 

 

 

0810 10 00

– Fragole

12,8 MIN 2,4 EUR/100 kg/net

A

 

0810 20

– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

 

 

 

0810 20 10

– – Lamponi

8,8

A

 

0810 20 90

– – altri

9,6

A

 

0810 40

– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium

 

 

 

0810 40 10

– – Mirtilli rossi (frutti della specie Vaccinium vitis-idaea)

Esenzione

A

 

0810 40 30

– – Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)

3,2

A

 

0810 40 50

– – Frutti dellle specie Vaccinium macrocarpon e Vaccinium corymbosum

3,2

A

 

0810 40 90

– – altri

9,6

A

 

0810 50 00

– Kiwi

8,8

A

 

0810 60 00

– Durian

8,8

A

 

0810 90

– altri

 

 

 

0810 90 30

– – Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie

Esenzione

A

 

0810 90 40

– – Frutti della passione, carambole e pitahaya

Esenzione

A

 

– – Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina

 

 

 

0810 90 50

– – – Ribes nero (cassis)

8,8

A

 

0810 90 60

– – – Ribes rosso

8,8

A

 

0810 90 70

– – – altri

9,6

A

 

0810 90 95

– – altre

8,8

A

 

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

0811 10

– Fragole

 

 

 

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

0811 10 11

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

J

 

0811 10 19

– – – altre

20,8

A

 

0811 10 90

– – altre

14,4

A

 

0811 20

– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

 

 

 

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

0811 20 11

– – – con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

J

 

0811 20 19

– – – altri

20,8

A

 

– – altri

 

 

 

0811 20 31

– – – Lamponi

14,4

A

 

0811 20 39

– – – Ribes nero (cassis)

14,4

A

 

0811 20 51

– – – Ribes rosso

12

A

 

0811 20 59

– – – More di rovo o di gelso e more-lamponi

12

A

 

0811 20 90

– – – altri

14,4

A

 

0811 90

– altre

 

 

 

– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%

 

 

 

0811 90 11

– – – – Frutta tropicali e noci tropicali

13 + 5,3 EUR/100 kg/net

A

 

0811 90 19

– – – – altri

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

A

 

– – – altre

 

 

 

0811 90 31

– – – – Frutta tropicali e noci tropicali

13

A

 

0811 90 39

– – – – altri

20,8

A

 

– – altre

 

 

 

0811 90 50

– – – Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)

12

A

 

0811 90 70

– – – Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium

3,2

A

 

– – – Ciliege

 

 

 

0811 90 75

– – – – Ciliege acide (Prunus cerasus)

14,4

A

 

0811 90 80

– – – – altre

14,4

A

 

0811 90 85

– – – Frutta tropicali e noci tropicali

9

A

 

0811 90 95

– – – altre

14,4

A

 

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

 

 

 

0812 10 00

– Ciliege

8,8

A

 

0812 90

– altre

 

 

 

0812 90 10

– – Albicocche

12,8

A

 

0812 90 20

– – Arance

12,8

A

 

0812 90 30

– – Papaie

2,3

A

 

0812 90 40

– – Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)

6,4

A

 

0812 90 70

– – Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

5,5

A

 

0812 90 98

– – altre

8,8

A

 

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

 

 

 

0813 10 00

– Albicocche

5,6

A

 

0813 20 00

– Prugne

9,6

A

 

0813 30 00

– Mele

3,2

A

 

0813 40

– altre frutta

 

 

 

0813 40 10

– – Pesche, comprese le pesche noci

5,6

A

 

0813 40 30

– – Pere

6,4

A

 

0813 40 50

– – Papaie

2

A

 

0813 40 60

– – Tamarindi

Esenzione

A

 

0813 40 70

– – Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

Esenzione

A

 

0813 40 95

– – altre

2,4

A

 

0813 50

– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

 

 

 

– – Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806

 

 

 

– – – senza prugne

 

 

 

0813 50 12

– – – di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

4

A

 

0813 50 15

– – – – altre

6,4

A

 

0813 50 19

– – – con prugne

9,6

A

 

– – Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

 

 

 

0813 50 31

– – – di noci tropicali

4

A

 

0813 50 39

– – – altri

6,4

A

 

– – altri miscugli

 

 

 

0813 50 91

– – – non contenenti prugne e fichi

8

A

 

0813 50 99

– – – altri

9,6

A

 

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

1,6

A

 

09

CAPITOLO 9 – CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

 

 

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

 

 

 

– Caffè non torrefatto

 

 

 

0901 11 00

– – non decaffeinizzato

Esenzione

A

 

0901 12 00

– – decaffeinizzato

8,3

A

 

– Caffè torrefatto

 

 

 

0901 21 00

– – non decaffeinizzato

7,5

A

 

0901 22 00

– – decaffeinizzato

9

A

 

0901 90

– altri

 

 

 

0901 90 10

– – Bucce e pellicole di caffè

Esenzione

A

 

0901 90 90

– – Succedanei del caffè contenenti caffè

11,5

A

 

0902

Tè, anche aromatizzato

 

 

 

0902 10 00

– Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

3,2

A

 

0902 20 00

– Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato

Esenzione

A

 

0902 30 00

– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg

Esenzione

A

 

0902 40 00

– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

Esenzione

A

 

0903 00 00

Mate

Esenzione

A

 

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

 

 

 

– Pepe

 

 

 

0904 11 00

– – non tritato né polverizzato

Esenzione

A

 

0904 12 00

– – tritato o polverizzato

4

A

 

0904 20

– Pimenti essiccati, tritati o polverizzati

 

 

 

– – non tritati né polverizzati

 

 

 

0904 20 10

– – – Peperoni

9,6

A

 

0904 20 30

– – – altri

Esenzione

A

 

0904 20 90

– – tritati o polverizzati

5

A

 

0905 00 00

Vaniglia

6

A

 

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

 

 

 

– non tritati né polverizzati

 

 

 

0906 11 00

– – Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Esenzione

A

 

0906 19 00

– – altri

Esenzione

A

 

0906 20 00

– tritati o polverizzati

Esenzione

A

 

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

8

A

 

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

 

 

 

0908 10 00

– Noci moscate

Esenzione

A

 

0908 20 00

– Macis

Esenzione

A

 

0908 30 00

– Amomi e cardamomi

Esenzione

A

 

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

 

 

 

0909 10 00

– Semi di anice o di badiana

Esenzione

A

 

0909 20 00

– Semi di coriandolo

Esenzione

A

 

0909 30 00

– Semi di cumino

Esenzione

A

 

0909 40 00

– Semi di carvi

Esenzione

A

 

0909 50 00

– Semi di finocchio; bacche di ginepro

Esenzione

A

 

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

 

 

 

0910 10 00

– Zenzero

Esenzione

A

 

0910 20

– Zafferano

 

 

 

0910 20 10

– – non tritato né polverizzato

Esenzione

A

 

0910 20 90

– – tritato o polverizzato

8,5

A

 

0910 30 00

– Curcuma

Esenzione

A

 

– altre spezie

 

 

 

0910 91

– – Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

 

 

 

0910 91 10

– – – non tritati né polverizzati

Esenzione

A

 

0910 91 90

– – – tritati o polverizzati

12,5

A

 

0910 99

– – altre

 

 

 

0910 99 10

– – – Semi di fieno greco

Esenzione

A

 

– – – Timo

 

 

 

– – – – non tritato né polverizzato

 

 

 

0910 99 31

– – – – – Serpillo (Thymus serpyllum)

Esenzione

A

 

0910 99 33

– – – – – altro

7

A

 

0910 99 39

– – – – tritato o polverizzato

8,5

A

 

0910 99 50

– – – Foglie di alloro

7

A

 

0910 99 60

– – – Curry

Esenzione

A

 

– – – altre

 

 

 

0910 99 91

– – – – non tritate né polverizzate

Esenzione

A

 

0910 99 99

– – – – tritate o polverizzate

12,5

A

 

10

CAPITOLO 10 – CEREALI

 

 

 

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

 

 

 

1001 10 00

– Frumento (grano) duro

148 EUR/t

F

 

1001 90

– altro

 

 

 

1001 90 10

– – Spelta, destinata alla semina

12,8

C

 

– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

 

 

 

1001 90 91

– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

95 EUR/t

F

 

1001 90 99

– – – altri

95 EUR/t

F

 

1002 00 00

Segala

93 EUR/t

F

 

1003 00

Orzo

 

 

 

1003 00 10

– destinato alla semina

93 EUR/t

F

 

1003 00 90

– altro

93 EUR/t

F

 

1004 00 00

Avena

89 EUR/t

F

 

1005

Granturco

 

 

 

1005 10

– destinato alla semina

 

 

 

– – ibrido

 

 

 

1005 10 11

– – – ibrido doppio e ibrido top-cross

Esenzione

A

 

1005 10 13

– – – ibrido a tre vie

Esenzione

A

 

1005 10 15

– – – ibrido semplice

Esenzione

A

 

1005 10 19

– – – altro

Esenzione

A

 

1005 10 90

– – altro

94 EUR/t

F

 

1005 90 00

– altro

94 EUR/t

F

 

1006

Riso

 

 

 

1006 10

– Risone (riso "paddy")

 

 

 

1006 10 10

– – destinato alla semina

7,7

B

 

– – altro

 

 

 

– – – surriscaldato (parboiled)

 

 

 

1006 10 21

– – – – a grani tondi

211 EUR/t

F

 

1006 10 23

– – – – a grani medi

211 EUR/t

F

 

– – – – a grani lunghi

 

 

 

1006 10 25

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 EUR/t

F

 

1006 10 27

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 EUR/t

F

 

– – – altro

 

 

 

1006 10 92

– – – – a grani tondi

211 EUR/t

F

 

1006 10 94

– – – – a grani medi

211 EUR/t

F

 

– – – – a grani lunghi

 

 

 

1006 10 96

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 EUR/t

F

 

1006 10 98

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 EUR/t

F

 

1006 20

– Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno")

 

 

 

– – surriscaldato (parboiled)

 

 

 

1006 20 11

– – – a grani tondi

65 EUR/t

F

 

1006 20 13

– – – a grani medi

65 EUR/t

F

 

– – – a grani lunghi

 

 

 

1006 20 15

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

65 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

1006 20 17

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

65 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

– – altro

 

 

 

1006 20 92

– – – a grani tondi

65 EUR/t

F

 

1006 20 94

– – – a grani medi

65 EUR/t

F

 

– – – a grani lunghi

 

 

 

1006 20 96

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

65 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

1006 20 98

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

65 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

1006 30

– Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

 

 

 

– – Riso semilavorato

 

 

 

– – – surriscaldato (parboiled)

 

 

 

1006 30 21

– – – – a grani tondi

175 EUR/t

F

 

1006 30 23

– – – – a grani medi

175 EUR/t

F

 

– – – – a grani lunghi

 

 

 

1006 30 25

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

175 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

1006 30 27

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

– – – altro

 

 

 

1006 30 42

– – – – a grani tondi

175 EUR/t

F

 

1006 30 44

– – – – a grani medi

175 EUR/t

F

 

– – – – a grani lunghi

 

 

 

1006 30 46

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

175 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

1006 30 48

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

– – Riso lavorato

 

 

 

– – – surriscaldato (parboiled)

 

 

 

1006 30 61

– – – – a grani tondi

175 EUR/t

F

 

1006 30 63

– – – – a grani medi

175 EUR/t

F

 

– – – – a grani lunghi

 

 

 

1006 30 65

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

175 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

1006 30 67

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

– – – altro

175 EUR/t

 

 

1006 30 92

– – – – a grani tondi

175 EUR/t

F

 

1006 30 94

– – – – a grani medi

175 EUR/t

F

 

– – – – a grani lunghi

 

 

 

1006 30 96

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

175 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

1006 30 98

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 10

1006 40 00

– Rotture di riso

128 EUR/t

F

 

1007 00

Sorgo da granella

 

 

 

1007 00 10

– ibrido destinato alla semina

6,4

B

 

1007 00 90

– altro

94 EUR/t

F

 

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

 

 

 

1008 10 00

– Grano saraceno

37 EUR/t

F

 

1008 20 00

– Miglio

56 EUR/t

F

 

1008 30 00

– Scagliola

Esenzione

A

 

1008 90

– altri cereali

 

 

 

1008 90 10

– – Triticale

93 EUR/t

F

 

1008 90 90

– – altri

37 EUR/t

F

Esclusa la quinoa, che rientra nella categoria A

11

CAPITOLO 11 – PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

 

 

 

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

 

 

 

– di frumento (grano)

 

 

 

1101 00 11

– – di frumento (grano) duro

172 EUR/t

F

 

1101 00 15

– – di frumento (grano) tenero e di spelta

172 EUR/t

F

 

1101 00 90

– di frumento segalato

172 EUR/t

F

 

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

 

 

 

1102 10 00

– Farina di segala

168 EUR/t

F

 

1102 20

– Farina di granturco

 

 

 

1102 20 10

– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%

173 EUR/t

F

 

1102 20 90

– – altra

98 EUR/t

F

 

1102 90

– altre

 

 

 

1102 90 10

– – di orzo

171 EUR/t

F

 

1102 90 30

– – di avena

164 EUR/t

F

 

1102 90 50

– – Farina di riso

138 EUR/t

F

 

1102 90 90

– – altre

98 EUR/t

F

 

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

 

 

 

– Semole e semolini

 

 

 

1103 11

– – di frumento (grano)

 

 

 

1103 11 10

– – – di frumento (grano) duro

267 EUR/t

F

 

1103 11 90

– – di frumento (grano) tenero e di spelta

186 EUR/t

F

 

1103 13

– – di granturco

 

 

 

1103 13 10

– – – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%

173 EUR/t

F

 

1103 13 90

– – – altri

98 EUR/t

F

 

1103 19

– – di altri cereali

 

 

 

1103 19 10

– – – di segala

171 EUR/t

F

 

1103 19 30

– – – di orzo

171 EUR/t

F

 

1103 19 40

– – – di avena

164 EUR/t

F

 

1103 19 50

– – – di riso

138 EUR/t

F

 

1103 19 90

– – – altri

98 EUR/t

F

 

1103 20

– Agglomerati in forma di pellets

 

 

 

1103 20 10

– – di segala

171 EUR/t

F

 

1103 20 20

– – di orzo

171 EUR/t

F

 

1103 20 30

– – di avena

164 EUR/t

F

 

1103 20 40

– – di granturco

173 EUR/t

F

 

1103 20 50

– – di riso

138 EUR/t

F

 

1103 20 60

– – di frumento (grano)

175 EUR/t

F

 

1103 20 90

– – altri

98 EUR/t

F

 

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

 

 

– Cereali schiacciati o in fiocchi

 

 

 

1104 12

– – di avena

 

 

 

1104 12 10

– – – Cereali schiacciati

93 EUR/t

F

 

1104 12 90

– – – Fiocchi

182 EUR/t

F

 

1104 19

– – di altri cereali

 

 

 

1104 19 10

– – – di frumento (grano)

175 EUR/t

F

 

1104 19 30

– – – di segala

171 EUR/t

F

 

1104 19 50

– – – di granturco

173 EUR/t

F

 

– – – di orzo

 

 

 

1104 19 61

– – – – Cereali schiacciati

97 EUR/t

F

 

1104 19 69

– – – – Fiocchi

189 EUR/t

F

 

– – – altri

 

 

 

1104 19 91

– – – – Fiocchi di riso

234 EUR/t

F

 

1104 19 99

– – – – altri

173 EUR/t

F

 

– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

 

 

 

1104 22

– – di avena

 

 

 

1104 22 20

– – – mondati (decorticati o pilati)

162 EUR/t

F

 

1104 22 30

– – – mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")

162 EUR/t

F

 

1104 22 50

– – – perlati

145 EUR/t

F

 

1104 22 90

– – – soltanto spezzati

93 EUR/t

F

 

1104 22 98

– – – altri

93 EUR/t

F

 

1104 23

– – di granturco

 

 

 

1104 23 10

– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

152 EUR/t

F

 

1104 23 30

– – – perlati

152 EUR/t

F

 

1104 23 90

– – – soltanto spezzati

98 EUR/t

F

 

1104 23 99

– – – altri

98 EUR/t

F

 

1104 29

– – di altri cereali

 

 

 

– – – di orzo

 

 

 

1104 29 01

– – – – mondati (decorticati o pilati)

150 EUR/t

F

 

1104 29 03

– – – – mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")

150 EUR/t

F

 

1104 29 05

– – – – perlati

236 EUR/t

F

 

1104 29 07

– – – – soltanto spezzati

97 EUR/t

F

 

1104 29 09

– – – – altri

97 EUR/t

F

 

– – – altri

 

 

 

– – – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

 

 

 

1104 29 11

– – – – – di frumento (grano)

129 EUR/t

F

 

1104 29 18

– – – – – altri

129 EUR/t

F

 

1104 29 30

– – – – perlati

154 EUR/t

F

 

– – – – soltanto spezzati

 

 

 

1104 29 51

– – – – – di frumento (grano)

99 EUR/t

F

 

1104 29 55

– – – – – di segala

97 EUR/t

F

 

1104 29 59

– – – – – altri

98 EUR/t

F

 

– – – – altri

 

 

 

1104 29 81

– – – – – di frumento (grano)

99 EUR/t

F

 

1104 29 85

– – – – – di segala

97 EUR/t

F

 

1104 29 89

– – – – – altri

98 EUR/t

F

 

1104 30

– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

 

 

1104 30 10

– – di frumento (grano)

76 EUR/t

F

 

1104 30 90

– – altri

75 EUR/t

F

 

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

 

 

 

1105 10 00

– Farina, semolino e polvere

12,2

A

 

1105 20 00

– Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

12,2

A

 

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

 

 

 

1106 10 00

– di legumi da granella secchi della voce 0713

7,7

A

 

1106 20

– di sago, di radici o tuberi della voce 0714

 

 

 

1106 20 10

– – denaturati

95 EUR/t

A

 

1106 20 90

– – altri

166 EUR/t

A

 

1106 30

– dei prodotti del capitolo 8

 

 

 

1106 30 10

– – di banane

10,9

A

 

1106 30 90

– – altri

8,3

A

 

1107

Malto, anche torrefatto

 

 

 

1107 10

– non torrefatto

 

 

 

– – di frumento (grano)

 

 

 

1107 10 11

– – – presentato in forma di farina

177 EUR/t

F

 

1107 10 19

– – – altro

134 EUR/t

F

 

– – altro

 

 

 

1107 10 91

– – – presentato in forma di farina

173 EUR/t

F

 

1107 10 99

– – – altro

131 EUR/t

F

 

1107 20 00

– torrefatto

152 EUR/t

F

 

1108

Amidi e fecole; inulina

 

 

 

– Amidi e fecole

 

 

 

1108 11 00

– – Amido di frumento (grano)

224 EUR/t

F

 

1108 12 00

– – Amido di granturco

166 EUR/t

F

 

1108 13 00

– – Fecola di patate

166 EUR/t

F

 

1108 14 00

– – Fecola di manioca

166 EUR/t

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 5

1108 19

– – altri amidi e fecole

 

 

 

1108 19 10

– – – Amido di riso

216 EUR/t

F

 

1108 19 90

– – – altri

166 EUR/t

F

 

1108 20 00

– Inulina

19,2

A

 

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

512 EUR/t

F

 

12

CAPITOLO 12 – SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

 

 

 

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

 

 

 

1201 00 10

– destinate alla semina

Esenzione

A

 

1201 00 90

– altre

Esenzione

A

 

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

 

 

 

1202 10

– con guscio

 

 

 

1202 10 10

– – destinate alla semina

Esenzione

A

 

1202 10 90

– – altre

Esenzione

A

 

1202 20 00

– sgusciate, anche frantumate

Esenzione

A

 

1203 00 00

Copra

Esenzione

A

 

1204 00

Semi di lino, anche frantumati

 

 

 

1204 00 10

– destinati alla semina

Esenzione

A

 

1204 00 90

– altri

Esenzione

A

 

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

 

 

 

1205 10

– Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

 

 

 

1205 10 10

– – destinati alla semina

Esenzione

A

 

1205 10 90

– – altri

Esenzione

A

 

1205 90 00

– altri

Esenzione

A

 

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

 

 

 

1206 00 10

– destinati alla semina

Esenzione

A

 

– altri

 

 

 

1206 00 91

– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

Esenzione

A

 

1206 00 99

– – altri

Esenzione

A

 

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

 

 

 

1207 20

– Semi di cotone

 

 

 

1207 20 10

– – destinati alla semina

Esenzione

A

 

1207 20 90

– – altri

Esenzione

A

 

1207 40

– Semi di sesamo

 

 

 

1207 40 10

– – destinati alla semina

Esenzione

A

 

1207 40 90

– – altri

Esenzione

A

 

1207 50

– Semi di senapa

 

 

 

1207 50 10

– – destinati alla semina

Esenzione

A

 

1207 50 90

– – altri

Esenzione

A

 

– altri

 

 

 

1207 91

– – Semi di papavero nero o bianco

 

 

 

1207 91 10

– – – destinati alla semina

Esenzione

A

 

1207 91 90

– – – altri

Esenzione

A

 

1207 99

– – altri

 

 

 

1207 99 15

– – – destinati alla semina

Esenzione

A

 

– – – altri

 

 

 

1207 99 91

– – – – Semi di canapa

Esenzione

A

 

1207 99 97

– – – – altri

Esenzione

A

 

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

 

 

 

1208 10 00

– di fave di soia

4,5

A

 

1208 90 00

– altre

Esenzione

A

 

1209

Semi, frutti e spore da sementa

 

 

 

1209 10 00

– Semi di barbabietole da zucchero

8,3

A

 

– Semi da foraggio

 

 

 

1209 21 00

– – di erba medica

2,5

A

 

1209 22

– – di trifoglio (Trifolium spp.)

 

 

 

1209 22 10

– – – Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)

Esenzione

A

 

1209 22 80

– – – altri

Esenzione

A

 

1209 23

– – di festuca

 

 

 

1209 23 11

– – – Paleo (Festuca pratensis Huds.)

Esenzione

A

 

1209 23 15

– – – Festuca rossa (Festuca rubra L.)

Esenzione

A

 

1209 23 80

– – – altri

2,5

A

 

1209 24 00

– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

Esenzione

A

 

1209 25

– – di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

 

 

 

1209 25 10

– – – Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)

Esenzione

A

 

1209 25 90

– – – Loglio inglese (Lolium perenne L.)

Esenzione

A

 

1209 29

– – altri

 

 

 

1209 29 10

– – – Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

Esenzione

A

 

1209 29 35

– – – Semi di fleolo (coda di topo)

Esenzione

A

 

1209 29 50

– – – Semi di lupini

2,5

A

 

1209 29 60

– – – Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba)

8,3

A

 

1209 29 80

– – – altri

2,5

A

 

1209 30 00

– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

3

A

 

– altri

 

 

 

1209 91

– – Semi di ortaggi

 

 

 

1209 91 10

– – – Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)

3

A

 

1209 91 30

– – – Semi di barbabietole da orto o "barbabietole rosse" (Beta vulgaris var. conditiva)

8,3

A

 

1209 91 90

– – – altri

3

A

 

1209 99

– – altri

 

 

 

1209 99 10

– – – Semi da bosco

Esenzione

A

 

– – – altri

 

 

 

1209 99 91

– – – – Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00

3

A

 

1209 99 99

– – – – altri

4

A

 

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

 

 

 

1210 10 00

– Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

5,8

A

 

1210 20

– Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

 

 

 

1210 20 10

– – Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina

5,8

A

 

1210 20 90

– – altri

5,8

A

 

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

 

 

 

1211 20 00

– Radici di ginseng

Esenzione

A

 

1211 30 00

– Coca (foglie di)

Esenzione

A

 

1211 40 00

– Paglia di papavero

Esenzione

A

 

1211 90

– altri

 

 

 

1211 90 30

– – Fave tonka

3

A

 

1211 90 85

– – altri

Esenzione

A

 

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

 

 

 

1212 20 00

– Alghe

Esenzione

A

 

– altri

 

 

 

1212 91

– – Barbabietole da zucchero

 

 

 

1212 91 20

– – – secche, anche polverizzate

23 EUR/100 kg/net

D

 

1212 91 80

– – – altre

6,7 EUR/100 kg/net

D

 

1212 99

– – altri

 

 

 

1212 99 20

– – – Canne da zucchero

4,6 EUR/100 kg/net

D

 

1212 99 30

– – – Carrube

5,1

A

 

– – – Semi di carrube

 

 

 

1212 99 41

– – – – non sgusciati, né frantumati, né macinati

Esenzione

A

 

1212 99 49

– – – – altri

5,8

A

 

1212 99 70

– – – altri

Esenzione

A

 

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

Esenzione

A

 

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

 

 

 

1214 10 00

– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

Esenzione

A

 

1214 90

– altri

 

 

 

1214 90 10

– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

5,8

A

 

1214 90 90

– – altri

Esenzione

A

 

13

CAPITOLO 13 – GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

 

 

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

 

 

 

1301 20 00

– Gomma arabica

Esenzione

A

 

1301 90 00

– altri

Esenzione

A

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

 

 

– Succhi ed estratti vegetali

 

 

 

1302 11 00

– – Oppio

Esenzione

A

 

1302 12 00

– – di liquirizia

3,2

A

 

1302 13 00

– – di luppolo

3,2

A

 

1302 19

– – altri

 

 

 

1302 19 05

– – – Oleoresina di vaniglia

3

A

 

1302 19 80

– – – altri

Esenzione

A

 

1302 20

– Sostanze pectiche, pectinati e pectati

 

 

 

1302 20 10

– – allo stato secco

19,2

A

 

1302 20 90

– – altri

11,2

A

 

– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

 

 

1302 31 00

– – Agar-agar

Esenzione

A

 

1302 32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

 

 

 

1302 32 10

– – – di carrube o di semi di carrube

Esenzione

A

 

1302 32 90

– – – di semi di guar

Esenzione

A

 

1302 39 00

– – altri

Esenzione

A

 

14

CAPITOLO 14 – MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

 

 

 

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

 

 

 

1401 10 00

– Bambù

Esenzione

A

 

1401 20 00

– Canne d'India

Esenzione

A

 

1401 90 00

– altre

Esenzione

A

 

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

 

 

 

1404 20 00

– Linters di cotone

Esenzione

A

 

1404 90 00

– altri

Esenzione

A

 

III

SEZIONE III – GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

 

 

 

15

CAPITOLO 15 – GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

 

 

 

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

 

 

 

– Grassi di maiale (compreso lo strutto)

 

 

 

1501 00 11

– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Esenzione

A

 

1501 00 19

– – altri

17,2 EUR/100 kg/net

D

 

1501 00 90

– Grassi di volatili

11,5

A

 

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

 

 

 

1502 00 10

– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Esenzione

A

 

1502 00 90

– altri

3,2

A

 

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

 

 

 

– Stearina solare e oleostearina

 

 

 

1503 00 11

– – destinate ad usi industriali

Esenzione

A

 

1503 00 19

– – altre

5,1

A

 

1503 00 30

– Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

Esenzione

A

 

1503 00 90

– altri

6,4

A

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

1504 10

– Oli di fegato di pesci e loro frazioni

 

 

 

1504 10 10

– – aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo

3,8

A

 

– – altri

 

 

 

1504 10 91

– – – di ippoglossi

Esenzione

A

 

1504 10 99

– – – altri

Esenzione

A

 

1504 20

– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

 

 

 

1504 20 10

– – Frazioni solide

10,9

A

 

1504 20 90

– – altri

Esenzione

A

 

1504 30

– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

 

 

 

1504 30 10

– – Frazioni solide

10,9

A

 

1504 30 90

– – altri

Esenzione

A

 

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

 

 

 

1505 00 10

– Grasso di lana greggio

3,2

A

 

1505 00 90

– altri

Esenzione

A

 

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Esenzione

A

 

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

1507 10

– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini

 

 

 

1507 10 10

– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

3,2

A

 

1507 10 90

– – altro

6,4

A

 

1507 90

– altri

 

 

 

1507 90 10

– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1507 90 90

– – altri

9,6

A

 

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

1508 10

– Olio greggio

 

 

 

1508 10 10

– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Esenzione

A

 

1508 10 90

– – altro

6,4

A

 

1508 90

– altri

 

 

 

1508 90 10

– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1508 90 90

– – altri

9,6

A

 

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

1509 10

– vergini

 

 

 

1509 10 10

– – Olio d'oliva lampante

122,6 EUR/100 kg/net

D

 

1509 10 90

– – altri

124,5 EUR/100 kg/net

D

 

1509 90 00

– altri

134,6 EUR/100 kg/net

D

 

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

 

 

 

1510 00 10

– Oli greggi

110,2 EUR/100 kg/net

D

 

1510 00 90

– altri

160,3 EUR/100 kg/net

D

 

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

1511 10

– Olio greggio

 

 

 

1511 10 10

– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Esenzione

A

 

1511 10 90

– – altro

3,8

A

 

1511 90

– altri

 

 

 

– – Frazioni solide

 

 

 

1511 90 11

– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

1511 90 19

– – – altrimenti presentate

10,9

A

 

– – altri

 

 

 

1511 90 91

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1511 90 99

– – – altri

9

A

 

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

 

 

 

1512 11

– – Oli greggi

 

 

 

1512 11 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

3,2

A

 

– – – altri

 

 

 

1512 11 91

– – – – di girasole

6,4

A

 

1512 11 99

– – – – di cartamo

6,4

A

 

1512 19

– – altri

 

 

 

1512 19 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1512 19 90

– – – altri

9,6

A

 

– Olio di cotone e sue frazioni

 

 

 

1512 21

– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo

 

 

 

1512 21 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

3,2

A

 

1512 21 90

– – – altro

6,4

A

 

1512 29

– – altri

 

 

 

1512 29 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1512 29 90

– – – altri

9,6

A

 

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

– Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni

 

 

 

1513 11

– – Olio greggio

 

 

 

1513 11 10

– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

2,5

A

 

– – – altro

 

 

 

1513 11 91

– – – – presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

1513 11 99

– – – – altrimenti presentato

6,4

A

 

1513 19

– – altri

 

 

 

– – – Frazioni solide

 

 

 

1513 19 11

– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

1513 19 19

– – – – altrimenti presentate

10,9

A

 

– – – altri

 

 

 

1513 19 30

– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

– – – – altri

 

 

 

1513 19 91

– – – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

1513 19 99

– – – – – altri

9,6

A

 

– Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni

 

 

 

1513 21

– – Oli greggi

 

 

 

1513 21 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

3,2

A

 

– – – altri

 

 

 

1513 21 30

– – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

1513 21 90

– – – – altrimenti presentati

6,4

A

 

1513 29

– – altri

 

 

 

– – – Frazioni solide

 

 

 

1513 29 11

– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

1513 29 19

– – – – altrimenti presentate

10,9

A

 

– – – altri

 

 

 

1513 29 30

– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

– – – – altri

 

 

 

1513 29 50

– – – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

1513 29 90

– – – – – altri

9,6

A

 

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

– Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni

 

 

 

1514 11

– – Oli greggi

 

 

 

1514 11 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

3,2

A

 

1514 11 90

– – – altri

6,4

A

 

1514 19

– – altri

 

 

 

1514 19 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1514 19 90

– – – altri

9,6

A

 

– altri

 

 

 

1514 91

– – Oli greggi

 

 

 

1514 91 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

3,2

A

 

1514 91 90

– – – altri

6,4

A

 

1514 99

– – altri

 

 

 

1514 99 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1514 99 90

– – – altri

9,6

A

 

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

– Olio di lino e sue frazioni

 

 

 

1515 11 00

– – Olio greggio

3,2

A

 

1515 19

– – altri

 

 

 

1515 19 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1515 19 90

– – – altri

9,6

A

 

– Olio di granturco e sue frazioni

 

 

 

1515 21

– – Olio greggio

 

 

 

1515 21 10

– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

3,2

A

 

1515 21 90

– – – altro

6,4

A

 

1515 29

– – altri

 

 

 

1515 29 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1515 29 90

– – – altri

9,6

A

 

1515 30

– Olio di ricino e sue frazioni

 

 

 

1515 30 10

– – destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche

Esenzione

A

 

1515 30 90

– – altri

5,1

A

 

1515 50

– Olio di sesamo e sue frazioni

 

 

 

– – Olio greggio

 

 

 

1515 50 11

– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

3,2

A

 

1515 50 19

– – – altro

6,4

A

 

– – altri

 

 

 

1515 50 91

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

1515 50 99

– – – altri

9,6

A

 

1515 90

– altri

 

 

 

1515 90 11

– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

Esenzione

A

 

– – Olio di semi di tabacco e sue frazioni

 

 

 

– – – Olio greggio

 

 

 

1515 90 21

– – – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Esenzione

A

 

1515 90 29

– – – – altro

6,4

A

 

– – – altri

 

 

 

1515 90 31

– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Esenzione

A

 

1515 90 39

– – – – altri

9,6

A

 

– – altri oli e loro frazioni

 

 

 

– – – Oli greggi

 

 

 

1515 90 40

– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

3,2

A

 

– – – – altri

 

 

 

1515 90 51

– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

1515 90 59

– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi

6,4

A

 

– – – altri

 

 

 

1515 90 60

– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

– – – – altri

 

 

 

1515 90 91

– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

1515 90 99

– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi

9,6

A

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

 

 

 

1516 10

– Grassi e oli animali e loro frazioni

 

 

 

1516 10 10

– – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

A

 

1516 10 90

– – altrimenti presentati

10,9

A

 

1516 20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni

 

 

 

1516 20 10

– – Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"

3,4

A

 

– – altri

 

 

 

1516 20 91

– – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

A

 

– – – altrimenti presentati

 

 

 

1516 20 95

– – – – Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

A

 

– – – – altri

 

 

 

1516 20 96

– – – – – Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

9,6

A

 

1516 20 98

– – – – – altri

10,9

A

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

 

 

1517 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida

 

 

 

1517 10 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net

A

 

1517 10 90

– – altra

16

A

 

1517 90

– altre

 

 

 

1517 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net

M

 

– – altre

 

 

 

1517 90 91

– – – Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

9,6

A

 

1517 90 93

– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

2,9

A

 

1517 90 99

– – – altre

16

A

 

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

 

 

 

1518 00 10

– Linossina

7,7

A

 

– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

 

 

 

1518 00 31

– – greggi

3,2

A

 

1518 00 39

– – altri

5,1

A

 

– altri

 

 

 

1518 00 91

– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

7,7

A

 

– – altri

 

 

 

1518 00 95

– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

2

A

 

1518 00 99

– – – altri

7,7

A

 

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Esenzione

A

 

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

 

 

 

1521 10 00

– Cere vegetali

Esenzione

A

 

1521 90

– altri

 

 

 

1521 90 10

– – Spermaceti, anche raffinati o colorati

Esenzione

A

 

– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate

 

 

 

1521 90 91

– – – gregge

Esenzione

A

 

1521 90 99

– – – altre

2,5

A

 

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

 

 

 

1522 00 10

– Degras

3,8

A

 

– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

 

 

 

– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva

 

 

 

1522 00 31

– – – Paste di saponificazione (soapstocks)

29,9 EUR/100 kg/net

A

 

1522 00 39

– – – altri

47,8 EUR/100 kg/net

A

 

– – altri

 

 

 

1522 00 91

– – – Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)

3,2

A

 

1522 00 99

– – – altri

Esenzione

A

 

IV

SEZIONE IV – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

 

 

 

16

CAPITOLO 16 – PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

 

 

 

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

 

 

 

1601 00 10

– di fegato

15,4

A

 

– altri

 

 

 

1601 00 91

– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

149,4 EUR/100 kg/net

F

 

1601 00 99

– – altri

100,5 EUR/100 kg/net

F

 

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

 

 

 

1602 10 00

– Preparazioni omogeneizzate

16,6

C

 

1602 20

– di fegato di qualsiasi animale

 

 

 

– – di oca o di anatra

 

 

 

1602 20 11

– – – contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso

10,2

A

 

1602 20 19

– – – altre

10,2

A

 

1602 20 90

– – altre

16

C

 

– di volatili della voce 0105

 

 

 

1602 31

– – di tacchino

 

 

 

– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

 

 

 

1602 31 11

– – – – contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

102,4 EUR/100 kg/net

F

 

1602 31 19

– – – – altre

102,4 EUR/100 kg/net

B

 

1602 31 30

– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

102,4 EUR/100 kg/net

B

 

1602 31 90

– – – altre

102,4 EUR/100 kg/net

B

 

1602 32

– – di galli e di galline

 

 

 

– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

 

 

 

1602 32 11

– – – – non cotte;

86,7 EUR/100 kg/net

F

 

1602 32 19

– – – – altre

102,4 EUR/100 kg/net

F

 

1602 32 30

– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

10,9

F

 

1602 32 90

– – – altre

10,9

F

 

1602 39

– – altre

 

 

 

– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

 

 

 

1602 39 21

– – – – non cotte;

86,7 EUR/100 kg/net

F

 

1602 39 29

– – – – altre

10,9

F

 

1602 39 40

– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

10,9

F

 

1602 39 80

– – – altre

10,9

F

 

– della specie suina

 

 

 

1602 41

– – Prosciutti e loro pezzi

 

 

 

1602 41 10

– – – della specie suina domestica

156,8 EUR/100 kg/net

F

 

1602 41 90

– – – altri

10,9

A

 

1602 42

– – Spalle e loro pezzi

 

 

 

1602 42 10

– – – della specie suina domestica

129,3 EUR/100 kg/net

F

 

1602 42 90

– – – altre

10,9

A

 

1602 49

– – altre, compresi i miscugli

 

 

 

– – – della specie suina domestica

 

 

 

– – – – contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

 

 

 

1602 49 11

– – – – – Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

156,8 EUR/100kg/net

F

 

1602 49 13

– – – – – Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

129,3 EUR/100 kg/net

F

 

1602 49 15

– – – – – altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

129,3 EUR/100 kg/net

F

 

1602 49 19

– – – – – altre

85,7 EUR/100 kg/net

F

 

1602 49 30

– – – – contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

75 EUR/100 kg/net

F

 

1602 49 50

– – – – contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 EUR/100 kg/net

F

 

1602 49 90

– – – altre

10,9

A

 

1602 50

– della specie bovina

 

 

 

1602 50 10

– – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

303,4 EUR/100 kg/net

F

 

– – altre

 

 

 

– – – in recipienti ermeticamente chiusi

 

 

 

1602 50 31

– – – – "Corned beef"

16,6

A

 

1602 50 39

– – – – altre

16,6

A

 

1602 50 80

– – – altre

16,6

A

 

1602 90

– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

 

 

 

1602 90 10

– – Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

16,6

C

 

– – altre

 

 

 

1602 90 31

– – – di selvaggina o di coniglio

10,9

A

 

1602 90 41

– – – di renne

16,6

A

 

– – – altre

 

 

 

1602 90 51

– – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

85,7 EUR/100 kg/net

F

 

– – – – altre

 

 

 

– – – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina

 

 

 

1602 90 61

– – – – – – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

303,4 EUR/100 kg/net

F

 

1602 90 69

– – – – – – altre

16,6

A

 

– – – – – altre

 

 

 

– – – – – – di ovini e di caprini

 

 

 

– – – – – – – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

 

 

 

1602 90 72

– – – – – – – – di ovini

12,8

A

 

1602 90 74

– – – – – – – – di caprini

16,6

A

 

– – – – – – – altre

 

 

 

1602 90 76

– – – – – – – – di ovini

12,8

A

 

1602 90 78

– – – – – – – – di caprini

16,6

A

 

1602 90 98

– – – – – – altre

16,6

A

 

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

 

 

 

1603 00 10

– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

A

 

1603 00 80

– altri

Esenzione

A

 

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

 

 

 

– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

 

 

 

1604 11 00

– – Salmoni

5,5

A

 

1604 12

– – Aringhe

 

 

 

1604 12 10

– – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

15

A

 

– – – altri

 

 

 

1604 12 91

– – – – in recipienti ermeticamente chiusi

20

A

 

1604 12 99

– – – – altri

20

A

 

1604 13

– – Sardine, alacce e spratti

 

 

 

– – – Sardine

 

 

 

1604 13 11

– – – – sotto olio d'oliva

12,5

A

 

1604 13 19

– – – – altri

12,5

A

 

1604 13 90

– – – altri

12,5

A

 

1604 14

– – Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tonni e palamite

 

 

 

1604 14 11

– – – – sotto olio vegetale

24

A

 

– – – – altri

 

 

 

1604 14 16

– – – – – Filetti detti "loins"

24

A

 

1604 14 18

– – – – – altri

24

A

 

1604 14 90

– – – Boniti (Sarda spp.)

25

A

 

1604 15

– – Sgombri

 

 

 

– – – delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

 

 

 

1604 15 11

– – – – Filetti

25

A

 

1604 15 19

– – – – altri

25

A

 

1604 15 90

– – – della specie Scomber australasicus

20

A

 

1604 16 00

– – Acciughe

25

A

 

1604 19

– – altri

 

 

 

1604 19 10

– – – Salmonidi, diversi dai salmoni

7

A

 

– – – Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

 

1604 19 31

– – – – Filetti detti "loins"

24

A

 

1604 19 39

– – – – altri

24

A

 

1604 19 50

– – – Pesci della specie Orcynopsis unicolor

12,5

A

 

– – – altri

 

 

 

1604 19 91

– – – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

7,5

A

 

– – – – altri

 

 

 

1604 19 92

– – – – – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

A

 

1604 19 93

– – – – – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

20

A

 

1604 19 94

– – – – – Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

A

 

1604 19 95

– – – – – Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

20

A

 

1604 19 98

– – – – – altri

20

A

 

1604 20

– altre preparazioni e conserve di pesci

 

 

 

1604 20 05

– – Preparazioni di surimi

20

A

 

– – altri

 

 

 

1604 20 10

– – – di salmoni

5,5

A

 

1604 20 30

– – – di salmonidi, diversi dai salmoni

7

A

 

1604 20 40

– – – di acciughe

25

A

 

1604 20 50

– – – di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

25

A

 

1604 20 70

– – – di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

24

A

 

1604 20 90

– – – di altri pesci

14

A

 

1604 30

– Caviale e suoi succedanei

 

 

 

1604 30 10

– – Caviale (uova di storioni)

20

A

 

1604 30 90

– – Succedanei del caviale

20

A

 

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

 

 

1605 10 00

– Granchi

8

A

 

1605 20

– Gamberetti

 

 

 

1605 20 10

– – in recipienti ermeticamente chiusi

20

A

 

– – altri

 

 

 

1605 20 91

– – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 2 kg

20

A

 

1605 20 99

– – – altri

20

A

 

1605 30

– Astici

 

 

 

1605 30 10

– – Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse

Esenzione

A

 

1605 30 90

– – altri

20

A

 

1605 40 00

– altri crostacei

20

A

 

1605 90

– altri

 

 

 

– – Molluschi

 

 

 

– – – Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

 

1605 90 11

– – – – in recipienti ermeticamente chiusi

20

A

 

1605 90 19

– – – – altri

20

A

 

1605 90 30

– – – altri

20

A

 

1605 90 90

– – altri invertebrati acquatici

26

A

 

17

CAPITOLO 17 – ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

 

 

 

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

 

 

 

– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

 

 

 

1701 11

– – di canna

 

 

 

1701 11 10

– – – destinati ad essere raffinati

33,9 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1701 11 90

– – – altri

41,9 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1701 12

– – di barbabietola

 

 

 

1701 12 10

– – – destinati ad essere raffinati

33,9 EUR/100 kg/net

F

 

1701 12 90

– – – altri

41,9 EUR/100 kg/net

F

 

– altri

 

 

 

1701 91 00

– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

41,9 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1701 99

– – altri

 

 

 

1701 99 10

– – – Zuccheri bianchi

41,9 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1701 99 90

– – – altri

41,9 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

 

 

 

– Lattosio e sciroppo di lattosio

 

 

 

1702 11 00

– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

14 EUR/100 kg/net

F

 

1702 19 00

– – altri

14 EUR/100 kg/net

F

 

1702 20

– Zucchero e sciroppo d'acero

 

 

 

1702 20 10

– – Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

0,4 EUR/100 kg/net

F

 

1702 20 90

– – altri

8

B

 

1702 30

– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

 

 

 

1702 30 10

– – Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

– – altri

 

 

 

– – – contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio

 

 

 

1702 30 51

– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

26,8 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 30 59

– – – – altri

20 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

– – – altri

 

 

 

1702 30 91

– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

26,8 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 30 99

– – – – altri

20 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

 

 

 

1702 40 10

– – Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

F

 

1702 40 90

– – altri

20 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 50 00

– Fruttosio chimicamente puro

16 + 50,7 EUR/100 kg/net mas

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 60

– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

 

 

 

1702 60 10

– – Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

F

 

1702 60 80

– – Sciroppo di inulina

0,4 EUR/100 kg/net

F

 

1702 60 95

– – altri

0,4 EUR/100 kg/net

F

 

1702 90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

 

 

 

1702 90 10

– – Maltosio chimicamente puro

12,8

A

 

1702 90 30

– – Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 90 50

– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

20 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 90 60

– – Succedanei del miele, anche misti con miele naturale

0,4 EUR/100 kg/net

F

 

– – Zuccheri e melassi, caramellati

 

 

 

1702 90 71

– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

0,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

– – – altri

 

 

 

1702 90 75

– – – – in polvere, anche agglomerati

27,7 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 90 79

– – – – altri

19,2 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 90 80

– – Sciroppo di inulina

0,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1702 90 99

– – altri

0,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

 

 

 

1703 10 00

– Melassi di canna

0,35 EUR/100 kg/net

A

 

1703 90 00

– altri

0,35 EUR/100 kg/net

A

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

 

 

 

1704 10

– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

 

 

 

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

 

 

 

1704 10 11

– – – sotto forma di strisce

6,2 + 27,1 EUR/100 kg/net MAX 17,9

J

 

1704 10 19

– – – altre

6,2 + 27,1 EUR/100 kg/net MAX 17,9

J

 

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

 

 

 

1704 10 91

– – – sotto forma di strisce

6,3 + 30,9 EUR/100 kg/net MAX 18,2

J

 

1704 10 99

– – – altre

6,3 + 30,9 EUR/100 kg/net MAX 18,2

J

 

1704 90

– altri

 

 

 

1704 90 10

– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

13,4

A

 

1704 90 30

– – Preparazione detta "cioccolato bianco"

9,1 + 45,1 EUR/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg/net

J

 

– – altri

 

 

 

1704 90 51

– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1704 90 55

– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1704 90 61

– – – Confetti e prodotti simili confettati

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – – altri

 

 

 

1704 90 65

– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1704 90 71

– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1704 90 75

– – – – Caramelle

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – – – altri

 

 

 

1704 90 81

– – – – – ottenuti per compressione

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1704 90 99

– – – – – altri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

18

CAPITOLO 18 – CACAO E SUE PREPARAZIONI

 

 

 

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

Esenzione

A

 

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

Esenzione

A

 

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

 

 

 

1803 10 00

– non sgrassata

9,6

A

 

1803 20 00

– completamente o parzialmente sgrassata

9,6

A

 

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

7,7

A

 

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

8

A

 

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

 

 

1806 10

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

1806 10 15

– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

8

A

 

1806 10 20

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

8 + 25,2 EUR/100 kg/net

A

 

1806 10 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

8 + 31,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1806 10 90

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

8 + 41,9 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

 

 

 

1806 20 10

– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 20 30

– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – altre

 

 

 

1806 20 50

– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 20 70

– – – Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"

15,4 + EA

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 20 80

– – – Glassatura al cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 20 95 ex1

– – – altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

Aventi tenore di zuccheri <70%; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 20 95 ex2

– – – altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

 

 

1806 31 00

– – ripiene

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 32

– – non ripiene

 

 

 

1806 32 10

– – – con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 32 90

– – – altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 90

– altre

 

 

 

– – Cioccolata e prodotti di cioccolata

 

 

 

– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni

 

 

 

1806 90 11

– – – – contenenti alcole

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 90 19

– – – – altri

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – – altri

 

 

 

1806 90 31

– – – – ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 90 39

– – – – non ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 90 50

– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 90 60

– – Pasta da spalmare contenente cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 90 70

– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 90 90 ex1

– – altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

A

Aventi tenore di zuccheri <70%; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1806 90 90 ex2

– – altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

19

CAPITOLO 19 – PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

 

 

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

 

 

 

1901 10 00

– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

7,6 + EA

M

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1901 20 00

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

7,6 + EA

M

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1901 90

– altri

 

 

 

– – Estratti di malto

 

 

 

1901 90 11

– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%

5,1 + 18 EUR/100 kg/net

M

 

1901 90 19

– – – altri

5,1 + 14,7 EUR/100 kg/net

M

 

– – altri

 

 

 

1901 90 91

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

12,8

A

 

1901 90 99

– – – altri

7,6 + EA

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

 

 

 

– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

 

 

 

1902 11 00

– – contenenti uova

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

M

 

1902 19

– – altre

 

 

 

1902 19 10

– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

M

 

1902 19 90

– – – altre

7,7 + 21,1 EUR/100 kg/net

M

 

1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

 

 

 

1902 20 10

– – contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

8,5

A

 

1902 20 30

– – contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 EUR/100 kg/net

A

 

– – altre

 

 

 

1902 20 91

– – – cotte

8,3 + 6,1 EUR/100 kg/net

M

 

1902 20 99

– – – altre

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

M

 

1902 30

– altre paste alimentari

 

 

 

1902 30 10

– – secche

6,4 + 24,6 EUR/100 kg/net

M

 

1902 30 90

– – altre

6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net

M

 

1902 40

– Cuscus

 

 

 

1902 40 10

– – non preparato

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

M

 

1902 40 90

– – altro

6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net

M

 

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

6,4 + 15,1 EUR/100 kg/net

M

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

 

 

 

1904 10

– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

 

 

 

1904 10 10

– – a base di granturco

3,8 + 20 EUR/100 kg/net

A

 

1904 10 30

– – a base di riso

5,1 + 46 EUR/100 kg/net

A

 

1904 10 90

– – altri

5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net

A

 

1904 20

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

 

 

 

1904 20 10

– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

9 + EA

M

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – altri

 

 

 

1904 20 91

– – – a base di granturco

3,8 + 20 EUR/100 kg/net

M

 

1904 20 95

– – – a base di riso

5,1 + 46 EUR/100 kg/net

M

 

1904 20 99

– – – altri

5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net

M

 

1904 30 00

– Bulgur di grano

8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net

M

 

1904 90

– altri

 

 

 

1904 90 10

– – Riso

8,3 + 46 EUR/100 kg/net

M

 

1904 90 80

– – altri

8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net

M

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

 

 

 

1905 10 00

– Pane croccante detto "Knäckebrot"

5,8 + 13 EUR/100 kg/net

M

 

1905 20

– Pane con spezie (panpepato)

 

 

 

1905 20 10

– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,4 + 18,3 EUR/100 kg/net

J

 

1905 20 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,8 + 24,6 EUR/100 kg/net

J

 

1905 20 90

– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

10,1 + 31,4 EUR/100 kg/net

J

 

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini

 

 

 

1905 31

– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

 

 

– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

 

 

1905 31 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 31 19

– – – – altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – – altri

 

 

 

1905 31 30

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – – – altri

 

 

 

1905 31 91

– – – – – doppio biscotto con ripieno

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 31 99

– – – – – altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 32

– – Cialde e cialdine

 

 

 

1905 32 05

– – – aventi tenore di umidità superiore a 10 %

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

M

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – – altre

 

 

 

– – – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

 

 

1905 32 11

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 32 19

– – – – – altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – – – altre

 

 

 

1905 32 91

– – – – – salate, anche ripiene

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

M

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 32 99

– – – – – altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 40

– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

 

 

 

1905 40 10

– – Fette biscottate

9,7 + EA

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 40 90

– – altri

9,7 + EA

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 90

– altri

 

 

 

1905 90 10

– – Pane azimo (mazoth)

3,8 + 15,9 EUR/100 kg/net

M

 

1905 90 20

– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

4,5 + 60,5 EUR/100 kg/net

J

 

– – altri

 

 

 

1905 90 30

– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

9,7 + EA

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 90 45

– – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 90 55

– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – – altri

 

 

 

1905 90 60

– – – – con aggiunta di dolcificanti

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

J

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

1905 90 90

– – – – altri

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

20

CAPITOLO 20 – PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

 

 

 

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

 

 

 

2001 10 00

– Cetrioli e cetriolini

17,6

A

 

2001 90

– altri

 

 

 

2001 90 10

– – "Chutney" di manghi

Esenzione

A

 

2001 90 20

– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

5

A

 

2001 90 30

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 6

2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net

A

 

2001 90 50

– – Funghi

16

A

 

2001 90 60

– – Cuori di palma

10

A

 

2001 90 65

– – Olive

16

A

 

2001 90 70

– – Peperoni

16

A

 

2001 90 91

– – Frutta tropicali e noci tropicali

10

A

 

2001 90 93

– – Cipolle

16

A

 

2001 90 99

– – altri

16

A

 

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

 

 

 

2002 10

– Pomodori, interi o in pezzi

 

 

 

2002 10 10

– – pelati

14,4

A

 

2002 10 90

– – altri

14,4

A

 

2002 90

– altri

 

 

 

– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %

 

 

 

2002 90 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

14,4

A

 

2002 90 19

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

14,4

A

 

– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %

 

 

 

2002 90 31

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

14,4

A

 

2002 90 39

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

14,4

A

 

– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

 

 

 

2002 90 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

14,4

A

 

2002 90 99

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

14,4

A

 

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

 

 

 

2003 10

– Funghi del genere Agaricus

 

 

 

2003 10 20

– – conservati temporaneamente, completamente cotti

18,4 + 191 EUR/100 kg/net eda

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 7

2003 10 30

– – altri

18,4 + 222 EUR/100 kg/net eda

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 7

2003 20 00

– Tartufi

14,4

A

 

2003 90 00

– altri

18,4

A

 

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

2004 10

– Patate

 

 

 

2004 10 10

– – semplicemente cotte

14,4

A

 

– – altre

 

 

 

2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

7,6 + EA

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

2004 10 99

– – – altri

17,6

A

 

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

 

 

 

2004 90 10

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 6

2004 90 30

– – Crauti, capperi e olive

16

A

 

2004 90 50

– – Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

19,2

A

 

– – altri, compresi i miscugli

 

 

 

2004 90 91

– – – Cipolle, semplicemente cotte

14,4

A

 

2004 90 98

– – – altri

17,6

A

 

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

2005 10 00

– Ortaggi e legumi omogeneizzati

17,6

A

 

2005 20

– Patate

 

 

 

2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

8,8 + EA

A

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

– – altre

 

 

 

2005 20 20

– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

14,1

A

 

2005 20 80

– – – altre

14,1

A

 

2005 40 00

– Piselli (Pisum sativum)

19,2

A

 

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

 

2005 51 00

– – Fagioli in grani

17,6

A

 

2005 59 00

– – altri

19,2

A

 

2005 60 00

– Asparagi

17,6

A

 

2005 70

– Olive

 

 

 

2005 70 10

– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg

12,8

A

 

2005 70 90

– – altre

12,8

A

 

2005 80 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 6

– altri ortaggi e miscugli di ortaggi

 

 

 

2005 91 00

– – Germogli di bambù

17,6

A

 

2005 99

– – altri

 

 

 

2005 99 10

– – – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

6,4

A

 

2005 99 20

– – – Capperi

16

A

 

2005 99 30

– – – Carciofi

17,6

A

 

2005 99 40

– – – Carote

17,6

A

 

2005 99 50

– – – Miscugli di ortaggi

17,6

A

 

2005 99 60

– – – Crauti

16

A

 

2005 99 90

– – – altri

17,6

A

 

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

 

 

 

2006 00 10

– Zenzero

Esenzione

A

 

– altre

 

 

 

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

 

2006 00 31

– – – Ciliege

20 + 23,9 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2006 00 35

– – Frutta tropicali e noci tropicali

12,5 + 15 EUR/100 kg/net

A

 

2006 00 38

– – – altre

20 + 23,9 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

– – altre

 

 

 

2006 00 91

– – – Frutta tropicali e noci tropicali

12,5

A

 

2006 00 99

– – – altre

20

A

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

2007 10

– Preparazioni omogeneizzate

 

 

 

2007 10 10

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

24 + 4,2 EUR/100 kg/net

A

 

– – altre

 

 

 

2007 10 91

– – – di frutta tropicali

15

A

 

2007 10 99

– – – altre

24

A

 

– altre

 

 

 

2007 91

– – di agrumi

 

 

 

2007 91 10

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%

20 + 23 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2007 91 30

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% ed inferiore o uguale a 30%

20 + 4,2 EUR/100 kg/net

A

 

2007 91 90

– – – altre

21,6

A

 

2007 99

– – altre

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

 

 

 

2007 99 10

– – – – Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

22,4

A

 

2007 99 20

– – – – Puree e paste di marroni

24 + 19,7 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

– – – – altre

 

 

 

2007 99 31

– – – – – di ciliege

24 + 23 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2007 99 33

– – – – – di fragole

24 + 23 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2007 99 35

– – – – – di lamponi

24 + 23 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2007 99 39

– – – – – altre

24 + 23 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

 

 

 

2007 99 55

– – – – Puree di mele

24 + 4,2 EUR/100 kg/net

A

 

2007 99 57

– – – – altre

24 + 4,2 EUR/100 kg/net

A

 

– – – altre

 

 

 

2007 99 91

– – – – Puree di mele

24

A

 

2007 99 93

– – – – di frutta tropicali e noci tropicali

15

A

 

2007 99 98

– – – – altre

24

A

 

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

 

 

 

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro

 

 

 

2008 11

– – Arachidi

 

 

 

2008 11 10

– – – Burro di arachidi

12,8

A

 

– – – altre, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

– – – – superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 11 92

– – – – – tostate

11,2

A

 

2008 11 94

– – – – – altre

11,2

A

 

– – – – uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 11 96

– – – – – tostate

12

A

 

2008 11 98

– – – – – altre

12,8

A

 

2008 19

– – altre, compresi i miscugli

 

 

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 19 11

– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

7

A

 

– – – – altre

 

 

 

2008 19 13

– – – – – Mandorle e pistacchi, tostati

9

A

 

2008 19 19

– – – – – altre

11,2

A

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 19 91

– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

8

A

 

– – – – altre

 

 

 

– – – – – Frutta a guscio tostate

 

 

 

2008 19 93

– – – – – – Mandorle e pistacchi

10,2

A

 

2008 19 95

– – – – – – altre

12

A

 

2008 19 99

– – – – – altre

12,8

A

 

2008 20

– Ananassi

 

 

 

– – con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 20 11

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

A

 

2008 20 19

– – – – altri

25,6

A

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 20 31

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

A

 

2008 20 39

– – – – altri

25,6

A

 

– – senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 20 51

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

19,2

A

 

2008 20 59

– – – – altri

17,6

A

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 20 71

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

20,8

A

 

2008 20 79

– – – – altri

19,2

A

 

2008 20 90

– – – senza aggiunta di zuccheri

18,4

A

 

2008 30

– Agrumi

 

 

 

– – con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

 

2008 30 11

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

A

 

2008 30 19

– – – – altri

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

A

 

– – – altri

 

 

 

2008 30 31

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

A

 

2008 30 39

– – – – altri

25,6

A

 

– – senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 30 51

– – – – Segmenti di pompelmi e di pomeli

15,2

A

 

2008 30 55

– – – – Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

18,4

A

 

2008 30 59

– – – – altri

17,6

A

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 30 71

– – – – Segmenti di pompelmi e di pomeli

15,2

A

 

2008 30 75

– – – – Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

17,6

A

 

2008 30 79

– – – – altri

20,8

A

 

2008 30 90

– – – senza aggiunta di zuccheri

18,4

A

 

2008 40

– Pere

 

 

 

– – con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

 

2008 40 11

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

A

 

2008 40 19

– – – – – altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

J

 

– – – – altre

 

 

 

2008 40 21

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

A

 

2008 40 29

– – – – – altre

25,6

A

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 40 31

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

J

 

2008 40 39

– – – – altre

25,6

A

 

– – senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 40 51

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

17,6

A

 

2008 40 59

– – – – altre

16

A

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 40 71

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

19,2

A

 

2008 40 79

– – – – altre

17,6

A

 

2008 40 90

– – – senza aggiunta di zuccheri

16,8

A

 

2008 50

– Albicocche

 

 

 

– – con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

 

2008 50 11

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

A

 

2008 50 19

– – – – – altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

J

 

– – – – altre

 

 

 

2008 50 31

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

A

 

2008 50 39

– – – – – altre

25,6

A

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 50 51

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

J

 

2008 50 59

– – – – altre

25,6

A

 

– – senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 50 61

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

19,2

A

 

2008 50 69

– – – – altre

17,6

A

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 50 71

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

20,8

A

 

2008 50 79

– – – – altre

19,2

A

 

– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

2008 50 92

– – – – superiore o uguale a 5 kg

13,6

A

 

2008 50 94

– – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

17

A

 

2008 50 99

– – – – inferiore a 4,5 kg

18,4

A

 

2008 60

– Ciliege

 

 

 

– – con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

 

2008 60 11

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

A

 

2008 60 19

– – – – altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

J

 

– – – altre

 

 

 

2008 60 31

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

A

 

2008 60 39

– – – – altre

25,6

A

 

– – senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

2008 60 50

– – – – superiore ad 1 kg

17,6

A

 

2008 60 60

– – – – uguale o inferiore ad 1 kg

20,8

A

 

– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

2008 60 70

– – – – superiore o uguale a 4,5 kg

18,4

A

 

2008 60 90

– – – – inferiore a 4,5 kg

18,4

A

 

2008 70

– Pesche, comprese le pesche noci

 

 

 

– – con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

 

2008 70 11

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

A

 

2008 70 19

– – – – – altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

K

 

– – – – altre

 

 

 

2008 70 31

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

A

 

2008 70 39

– – – – – altre

25,6

A

 

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 70 51

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

K

 

2008 70 59

– – – – altre

25,6

A

 

– – senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 70 61

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

19,2

A

 

2008 70 69

– – – – altre

17,6

A

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 70 71

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

19,2

A

 

2008 70 79

– – – – altre

17,6

A

 

– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

2008 70 92

– – – – superiore o uguale a 5 kg

15,2

A

 

2008 70 98

– – – – inferiore a 5 kg

18,4

A

 

2008 80

– Fragole

 

 

 

– – con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

 

2008 80 11

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

A

 

2008 80 19

– – – – altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

J

 

– – – altre

 

 

 

2008 80 31

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

A

 

2008 80 39

– – – – altre

25,6

A

 

– – senza aggiunta di alcole

 

 

 

2008 80 50

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

17,6

A

 

2008 80 70

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

20,8

A

 

2008 80 90

– – – senza aggiunta di zuccheri

18,4

A

 

– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

 

 

 

2008 91 00

– – Cuori di palma

10

A

 

2008 92

– – Miscugli

 

 

 

– – – con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

 

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

 

2008 92 12

– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

16

A

 

2008 92 14

– – – – – – altri

25,6

A

 

– – – – – altri

 

 

 

2008 92 16

– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

16 + 2,6 EUR/100 kg/net

A

 

2008 92 18

– – – – – – altri

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

A

 

– – – – altri

 

 

 

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

 

2008 92 32

– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

15

A

 

2008 92 34

– – – – – – altri

24

A

 

– – – – – altri

 

 

 

2008 92 36

– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

16

A

 

2008 92 38

– – – – – – altri

25,6

A

 

– – – senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – – con aggiunta di zuccheri

 

 

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 92 51

– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11

A

 

2008 92 59

– – – – – – altri

17,6

A

 

– – – – – altri

 

 

 

– – – – – – Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti

 

 

 

2008 92 72

– – – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

8,5

A

 

2008 92 74

– – – – – – – altri

13,6

A

 

– – – – – – altri

 

 

 

2008 92 76

– – – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

12

A

 

2008 92 78

– – – – – – – altri

19,2

A

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

– – – – – superiore o uguale a 5 kg

 

 

 

2008 92 92

– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11,5

A

 

2008 92 93

– – – – – – altri

18,4

A

 

– – – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

 

 

 

2008 92 94

– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11,5

A

 

2008 92 96

– – – – – – altri

18,4

A

 

– – – – – inferiore a 4,5 kg

 

 

 

2008 92 97

– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11,5

A

 

2008 92 98

– – – – – – altri

18,4

A

 

2008 99

– – altri

 

 

 

– – – con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – – Zenzero

 

 

 

2008 99 11

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

10

A

 

2008 99 19

– – – – – altri

16

A

 

– – – – Uva

 

 

 

2008 99 21

– – – – – avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

25,6 + 3,8 EUR/100 kg/net

A

 

2008 99 23

– – – – – altra

25,6

A

 

– – – – altri

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

 

– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

 

2008 99 24

– – – – – – – Frutta tropicali

16

A

 

2008 99 28

– – – – – – – altri

25,6

A

 

– – – – – – altri

 

 

 

2008 99 31

– – – – – – – Frutta tropicali

16 + 2,6 EUR/100 kg/net

A

 

2008 99 34

– – – – – – – altri

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

A

 

– – – – – altri

 

 

 

– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

 

2008 99 36

– – – – – – – Frutta tropicali

15

A

 

2008 99 37

– – – – – – – altre

24

A

 

– – – – – – altri

 

 

 

2008 99 38

– – – – – – – Frutta tropicali

16

A

 

2008 99 40

– – – – – – – altre

25,6

A

 

– – – senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

2008 99 41

– – – – – Zenzero

Esenzione

A

 

2008 99 43

– – – – – Uva

19,2

A

 

2008 99 45

– – – – – Prugne

17,6

A

 

2008 99 46

– – – – – Frutti della passione, guaiave e tamarindi

11

A

 

2008 99 47

– – – – – Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

11

A

 

2008 99 49

– – – – – altri

17,6

A

 

– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

 

2008 99 51

– – – – – Zenzero

Esenzione

A

 

2008 99 61

– – – – – Frutti della passione e guaiave

13

A

 

2008 99 62

– – – – – Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

13

A

 

2008 99 67

– – – – – altri

20,8

A

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri

 

 

 

– – – – – Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

2008 99 72

– – – – – – superiore o uguale a 5 kg

15,2

A

 

2008 99 78

– – – – – – inferiore a 5 kg

18,4

A

 

2008 99 85

– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

M

 

2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net

A

 

2008 99 99

– – – – – altri

18,4

A

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

– Succhi di arancia

 

 

 

2009 11

– – congelati

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

2009 11 11 ex1

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

A

Aventi tenore di zuccheri <30%

2009 11 11 ex2

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 11 19

– – – – altri

33,6

A

 

– – – di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

 

2009 11 91

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 11 99

– – – – altri

15,2

A

 

2009 12 00

– – non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

12,2

A

 

2009 19

– – altri

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

2009 19 11 ex1

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

A

Aventi tenore di zuccheri <30%

2009 19 11 ex2

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 19 19

– – – – altri

33,6

A

 

– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

2009 19 91

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 19 98

– – – – altri

12,2

A

 

– Succhi di pompelmo o di pomelo

 

 

 

2009 21 00

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20

12

A

 

2009 29

– – altri

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

2009 29 11 ex1

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

A

Aventi tenore di zuccheri <30%

2009 29 11 ex2

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 29 19

– – – – altri

33,6

A

 

– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

2009 29 91

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

12 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 29 99

– – – – altri

12

A

 

– Succhi di altri agrumi

 

 

 

2009 31

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

 

 

– – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

 

 

2009 31 11

– – – – contenenti zuccheri addizionati

14,4

A

 

2009 31 19

– – – – senza zuccheri addizionati

15,2

A

 

– – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – – di limoni

 

 

 

2009 31 51

– – – – – contenenti zuccheri addizionati

14,4

A

 

2009 31 59

– – – – – senza zuccheri addizionati

15,2

A

 

– – – – di altri agrumi

 

 

 

2009 31 91

– – – – – contenenti zuccheri addizionati

14,4

A

 

2009 31 99

– – – – – senza zuccheri addizionati

15,2

A

 

2009 39

– – altri

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

2009 39 11 ex1

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

A

Aventi tenore di zuccheri <30%

2009 39 11 ex2

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 39 19

– – – – altri

33,6

A

 

– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

 

 

2009 39 31

– – – – – contenenti zuccheri addizionati

14,4

A

 

2009 39 39

– – – – – senza zuccheri addizionati

15,2

A

 

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – – – di limoni

 

 

 

2009 39 51

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 39 55

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4

A

 

2009 39 59

– – – – – – senza zuccheri addizionati

15,2

A

 

– – – – – di altri agrumi

 

 

 

2009 39 91

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 39 95

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

14,4

A

 

2009 39 99

– – – – – – senza zuccheri addizionati

15,2

A

 

– Succhi di ananasso

 

 

 

2009 41

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

 

 

2009 41 10

– – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

15,2

A

 

– – – altri

 

 

 

2009 41 91

– – – – contenenti zuccheri addizionati

15,2

A

 

2009 41 99

– – – – senza zuccheri addizionati

16

A

 

2009 49

– – altri

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

2009 49 11 ex1

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

A

Aventi tenore di zuccheri <30%

2009 49 11 ex2

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 49 19

– – – – altri

33,6

A

 

– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

2009 49 30

– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

15,2

A

 

– – – – altri

 

 

 

2009 49 91

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 49 93

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

15,2

A

 

2009 49 99

– – – – – senza zuccheri addizionati

16

A

 

2009 50

– Succhi di pomodoro

 

 

 

2009 50 10

– – con zuccheri addizionati

16

A

 

2009 50 90

– – altri

16,8

A

 

– Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

 

 

 

2009 61

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 30

 

 

 

2009 61 10

– – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

V. allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

2009 61 90

– – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

22,4 + 27 EUR/hl

J

 

2009 69

– – altri

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

2009 69 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net

J

 

2009 69 19

– – – – altri

V. allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

– – – di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

 

 

 

2009 69 51

– – – – – concentrati

V. allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

2009 69 59

– – – – – altri

V. allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

 

2009 69 71

– – – – – – concentrati

22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net

J

 

2009 69 79

– – – – – – altri

22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net

J

 

2009 69 90

– – – – – altri

22,4 + 27 EUR/hl

J

 

– Succhi di mela

 

 

 

2009 71

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

 

 

2009 71 10

– – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

18

A

 

– – – altri

 

 

 

2009 71 91

– – – – contenenti zuccheri addizionati

18

A

 

2009 71 99

– – – – senza zuccheri addizionati

18

A

 

2009 79

– – altri

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

2009 79 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

30 + 18,4 EUR/100 kg/net

J

 

2009 79 19

– – – – altri

30

A

 

– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

2009 79 30

– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

18

A

 

– – – – altri

 

 

 

2009 79 91

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

18 + 19,3 EUR/100 kg/net

J

 

2009 79 93

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

18

A

 

2009 79 99

– – – – – senza zuccheri addizionati

18

A

 

2009 80

– Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

 

 

 

– – di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

– – – Succhi di pera

 

 

 

2009 80 11 ex1

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

A

Aventi tenore di zuccheri <30%

2009 80 11 ex2

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 80 19

– – – – altri

33,6

A

 

– – – altri

 

 

 

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

 

 

2009 80 34

– – – – – Succhi di frutta tropicali

21 + 12,9 EUR/100 kg/net

J

 

2009 80 35 ex1

– – – – – altri

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

A

Aventi tenore di zuccheri <30%

2009 80 35 ex2

– – – – – altri

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

– – – – altri

 

 

 

2009 80 36

– – – – – Succhi di frutta tropicali

21

A

 

2009 80 38

– – – – – altri

33,6

A

 

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

 

– – – Succhi di pera

 

 

 

2009 80 50

– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

19,2

A

 

– – – – altri

 

 

 

2009 80 61

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

19,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 80 63

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

19,2

A

 

2009 80 69

– – – – – senza zuccheri addizionati

20

A

 

– – – altri

 

 

 

– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

 

 

 

2009 80 71

– – – – – Succhi di ciliege

16,8

A

 

2009 80 73

– – – – – Succhi di frutta tropicali

10,5

A

 

2009 80 79

– – – – – altri

16,8

A

 

– – – – altri

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

 

2009 80 85

– – – – – – Succhi di frutta tropicali

10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net

A

 

2009 80 86

– – – – – – altri

16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

 

 

 

2009 80 88

– – – – – – Succhi di frutta tropicali

10,5

A

 

2009 80 89

– – – – – – altri

16,8

A

 

– – – – – senza zuccheri addizionati

 

 

 

2009 80 95

– – – – – – Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

14

A

 

2009 80 96

– – – – – – Succhi di ciliege

17,6

A

 

2009 80 97

– – – – – – Succhi di frutta tropicali

11

A

 

2009 80 99

– – – – – – altri

17,6

A

 

2009 90

– Miscugli di succhi

 

 

 

– – di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

 

 

 

2009 90 11 ex1

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

A

Aventi tenore di zuccheri <30%

2009 90 11 ex2

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 90 19

– – – – altri

33,6

A

 

– – – altri

 

 

 

2009 90 21 ex1

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

A

Aventi tenore di zuccheri <30%

2009 90 21 ex2

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 90 29

– – – – altri

33,6

A

 

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

 

– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

 

 

 

2009 90 31

– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

20 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 90 39

– – – – altri

20

A

 

– – – altri

 

 

 

– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

 

 

 

2009 90 41

– – – – – – con zuccheri addizionati

15,2

A

 

2009 90 49

– – – – – – altri

16

A

 

– – – – – altri

 

 

 

2009 90 51

– – – – – – con zuccheri addizionati

16,8

A

 

2009 90 59

– – – – – – altri

17,6

A

 

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

 

 

 

2009 90 71

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

2009 90 73

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

15,2

A

 

2009 90 79

– – – – – – senza zuccheri addizionati

16

A

 

– – – – – altri

 

 

 

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali

10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net

A

 

2009 90 94

– – – – – – – altri

16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

 

 

 

2009 90 95

– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali

10,5

A

 

2009 90 96

– – – – – – – altri

16,8

A

 

– – – – – – senza zuccheri addizionati

 

 

 

2009 90 97

– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali

11

A

 

2009 90 98

– – – – – – – altri

17,6

A

 

21

CAPITOLO 21 - PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

 

 

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

 

 

 

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

 

 

2101 11

– – Estratti, essenze e concentrati

 

 

 

2101 11 11

– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

9

A

 

2101 11 19

– – – altri

9

A

 

2101 12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

 

 

2101 12 92

– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

11,5

A

 

2101 12 98 ex1

– – – altri

9 + EA

A

Aventi tenore di zuccheri <70%; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

2101 12 98 ex2

– – – altri

9 + EA

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

2101 20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

 

 

 

2101 20 20

– – Estratti, essenze e concentrati

6

A

 

– – Preparazioni

 

 

 

2101 20 92

– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

6

A

 

2101 20 98 ex1

– – – altri

6,5 + EA

A

Aventi tenore di zuccheri <70%; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

2101 20 98 ex2

– – – altri

6,5 + EA

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

2101 30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

 

 

 

– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

 

 

 

2101 30 11

– – – Cicoria torrefatta

11,5

A

 

2101 30 19

– – – altri

5,1 + 12,7 EUR/100 kg/net

M

 

– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè

 

 

 

2101 30 91

– – – di cicoria torrefatta

14,1

A

 

2101 30 99

– – – altri

10,8 + 22,7 EUR/100 kg/net

M

 

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

 

 

 

2102 10

– Lieviti vivi

 

 

 

2102 10 10

– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

10,9

A

 

– – Lieviti di panificazione

 

 

 

2102 10 31

– – – secchi

12

A

 

2102 10 39

– – – altri

12

A

 

2102 10 90

– – altri

14,7

A

 

2102 20

– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

 

 

 

– – Lieviti morti

 

 

 

2102 20 11

– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

8,3

A

 

2102 20 19

– – – altri

5,1

A

 

2102 20 90

– – altri

Esenzione

A

 

2102 30 00

– lieviti in polvere, preparati

6,1

A

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

 

 

 

2103 10 00

– Salsa di soia

7,7

A

 

2103 20 00

– Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro

10,2

A

 

2103 30

– Farina di senapa e senapa preparata

 

 

 

2103 30 10

– – Farina di senapa

Esenzione

A

 

2103 30 90

– – Senapa preparata

9

A

 

2103 90

– altri

 

 

 

2103 90 10

– – "Chutney" di mango liquido

Esenzione

A

 

2103 90 30

– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

Esenzione

A

 

2103 90 90

– – altri

7,7

A

 

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

 

 

 

2104 10

– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

 

 

 

2104 10 10

– – secchi o disseccati

11,5

A

 

2104 10 90

– – altri

11,5

A

 

2104 20 00

– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

14,1

A

 

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

 

 

 

2105 00 10

– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

8,6 + 20,2 EUR/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg/net

M

 

– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

 

2105 00 91

– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

8 + 38,5 EUR/100 kg/net MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg/net

M

 

2105 00 99

– – uguale o superiore a 7 %

7,9 + 54 EUR/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg/net

M

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

 

 

 

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

 

 

 

2106 10 20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

M

 

2106 10 80

– – altri

EA

F

V. allegato I, sezione A, paragrafo 5

2106 90

– altre

 

 

 

2106 90 20

– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl

A

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

 

 

 

2106 90 30

– – – di isoglucosio

42,7 EUR/100 kg/net mas

D

 

– – – altri

 

 

 

2106 90 51

– – – – di lattosio

14 EUR/100 kg/net

D

 

2106 90 55

– – – – di glucosio o di maltodestrina

20 EUR/100 kg/net

D

 

2106 90 59

– – – – altri

0,4 EUR/100 kg/net

D

 

– – altre

 

 

 

2106 90 92

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

A

 

2106 90 98 ex1

– – – altre

9 + EA

A

Aventi tenore di zuccheri <70%; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

2106 90 98 ex2

– – – altre

9 + EA

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 9; v. allegato I, sezione A, paragrafo 5

22

CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI

 

 

 

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

 

 

 

2201 10

– Acque minerali e acque gassate

 

 

 

– – Acque minerali naturali

 

 

 

2201 10 11

– – – senza diossido di carbonio

Esenzione

A

 

2201 10 19

– – – altre

Esenzione

A

 

2201 10 90

– – altre

Esenzione

A

 

2201 90 00

– altre

Esenzione

A

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

 

 

 

2202 10 00

– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

9,6

A

 

2202 90

– altre

 

 

 

2202 90 10

– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

9,6

A

 

– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

 

 

 

2202 90 91

– – – inferiore a 0,2 %

6,4 + 13,7 EUR/100 kg/net

M

 

2202 90 95

– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

5,5 + 12,1 EUR/100 kg/net

M

 

2202 90 99

– – – uguale o superiore a 2 %

5,4 + 21,2 EUR/100 kg/net

M

 

2203 00

Birra di malto

 

 

 

– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri

 

 

 

2203 00 01

– – presentata in bottiglie

Esenzione

A

 

2203 00 09

– – altra

Esenzione

A

 

2203 00 10

– in recipienti di capacità superiore a 10 litri

Esenzione

A

 

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

 

 

 

2204 10

– Vini spumanti

 

 

 

– – con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol

 

 

 

2204 10 11

– – – Champagne

32 EUR/hl

D

 

2204 10 19

– – – altri

32 EUR/hl

D

 

– – altri

 

 

 

2204 10 91

– – – Asti spumante

32 EUR/hl

D

 

2204 10 99

– – – altri

32 EUR/hl

D

 

– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)

 

 

 

2204 21

– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

2204 21 10

– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

32 EUR/hl

D

 

– – – altri

 

 

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

 

 

 

– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

– – – – – – Vini bianchi

 

 

 

2204 21 11

– – – – – – – Alsace

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 12

– – – – – – – Bordeaux

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 13

– – – – – – – Bourgogne

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 17

– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 18

– – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 19

– – – – – – – Pfalz

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 22

– – – – – – – Rheinhessen

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 23

– – – – – – – Tokaj

14,8 EUR/hl

D

 

2204 21 24

– – – – – – – Lazio

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 26

– – – – – – – Toscana

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 27

– – – – – – – Trentino-Alto Adige e Friuli

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 28

– – – – – – – Veneto

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 32

– – – – – – – Vinho Verde

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 34

– – – – – – – Penedés

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 36

– – – – – – – Rioja

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 37

– – – – – – – Valencia

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 38

– – – – – – – altri

13,1 EUR/hl

D

 

– – – – – – altri

 

 

 

2204 21 42

– – – – – – – Bordeaux

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 43

– – – – – – – Bourgogne

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 44

– – – – – – – Beaujolais

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 46

– – – – – – – Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 47

– – – – – – – Languedoc-Roussillon

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 48

– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 62

– – – – – – – Piemonte

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 66

– – – – – – – Toscana

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 67

– – – – – – – Trentino e Alto Adige

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 68

– – – – – – – Veneto

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 69

– – – – – – – Dão, Bairrada e Douro

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 71

– – – – – – – Navarra

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 74

– – – – – – – Penedés

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 76

– – – – – – – Rioja

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 77

– – – – – – – Valdepeñas

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 78

– – – – – – – altri

13,1 EUR/hl

D

 

– – – – – altri

 

 

 

2204 21 79

– – – – – – Vini bianchi

13,1 EUR/hl

D

 

2204 21 80

– – – – – – altri

13,1 EUR/hl

D

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

 

 

 

– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

– – – – – – Vini bianchi

 

 

 

2204 21 81

– – – – – – – Tokaj

15,8 EUR/hl

D

 

2204 21 82

– – – – – – – altri

15,4 EUR/hl

D

 

2204 21 83

– – – – – – altri

15,4 EUR/hl

D

 

– – – – – altri

 

 

 

2204 21 84

– – – – – – Vini bianchi

15,4 EUR/hl

D

 

2204 21 85

– – – – – – altri

15,4 EUR/hl

D

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

 

 

 

2204 21 87

– – – – – Vino di Marsala

18,6 EUR/hl

D

 

2204 21 88

– – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos

18,6 EUR/hl

D

 

2204 21 89

– – – – – Vino di Porto

14,8 EUR/hl

D

 

2204 21 91

– – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal

14,8 EUR/hl

D

 

2204 21 92

– – – – – Vino di Xeres

14,8 EUR/hl

D

 

2204 21 94

– – – – – altri

18,6 EUR/hl

D

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

 

 

2204 21 95

– – – – – Vino di Porto

15,8 EUR/hl

D

 

2204 21 96

– – – – – Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

15,8 EUR/hl

D

 

2204 21 98

– – – – – altri

20,9 EUR/hl

D

 

2204 21 99

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

1,75 EUR/% vol/hl

D

 

2204 29

– – altri

 

 

 

2204 29 10

– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

32 EUR/hl

D

 

– – – altri

 

 

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

 

 

 

– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

– – – – – – Vini bianchi

 

 

 

2204 29 11

– – – – – – – Tokaj

13,1 EUR/hl

D

 

2204 29 12

– – – – – – – Bordeaux

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 13

– – – – – – – Bourgogne

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 17

– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 18

– – – – – – – altri

9,9 EUR/hl

D

 

– – – – – – altri

 

 

 

2204 29 42

– – – – – – – Bordeaux

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 43

– – – – – – – Bourgogne

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 44

– – – – – – – Beaujolais

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 46

– – – – – – – Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 47

– – – – – – – Languedoc-Roussillon

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 48

– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 58

– – – – – – – altri

9,9 EUR/hl

D

 

– – – – – altri

 

 

 

– – – – – – Vini bianchi

 

 

 

2204 29 62

– – – – – – – Sicilia

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 64

– – – – – – – Veneto

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 65

– – – – – – – altri

9,9 EUR/hl

D

 

– – – – – – altri

 

 

 

2204 29 71

– – – – – – – Puglia

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 72

– – – – – – – Sicilia

9,9 EUR/hl

D

 

2204 29 75

– – – – – – – altri

9,9 EUR/hl

D

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

 

 

 

– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

– – – – – – Vini bianchi

 

 

 

2204 29 77

– – – – – – – Tokaj

14,2 EUR/hl

D

 

2204 29 78

– – – – – – – altri

12,1 EUR/hl

D

 

2204 29 82

– – – – – – altri

12,1 EUR/hl

D

 

– – – – – altri

 

 

 

2204 29 83

– – – – – – Vini bianchi

12,1 EUR/hl

D

 

2204 29 84

– – – – – – altri

12,1 EUR/hl

D

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

 

 

 

2204 29 87

– – – – – Vino di Marsala

15,4 EUR/hl

D

 

2204 29 88

– – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos

15,4 EUR/hl

D

 

2204 29 89

– – – – – Vino di Porto

12,1 EUR/hl

D

 

2204 29 91

– – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal

12,1 EUR/hl

D

 

2204 29 92

– – – – – Vino di Xeres

12,1 EUR/hl

D

 

2204 29 94

– – – – – altri

15,4 EUR/hl

D

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

 

 

2204 29 95

– – – – – Vino di Porto

13,1 EUR/hl

D

 

2204 29 96

– – – – – Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

13,1 EUR/hl

D

 

2204 29 98

– – – – – altri

20,9 EUR/hl

D

 

2204 29 99

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

1,75 EUR/% vol/hl

D

 

2204 30

– altri mosti di uva

 

 

 

2204 30 10

– – parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

32

A

 

– – altri

 

 

 

– – – con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol

 

 

 

2204 30 92

– – – – concentrati

V. allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

2204 30 94

– – – – altri

V. allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

– – – altri

 

 

 

2204 30 96

– – – – concentrati

V. allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

2204 30 98

– – – – altri

V. allegato I, sezione A, paragrafo 4

I

 

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

 

 

 

2205 10

– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

2205 10 10

– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

10,9 EUR/hl

A

 

2205 10 90

– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

A

 

2205 90

– altri

 

 

 

2205 90 10

– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

9 EUR/hl

A

 

2205 90 90

– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0,9 EUR/% vol/hl

A

 

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

 

 

 

2206 00 10

– Vinello

1,3 EUR/% vol/hl MIN 7,2 EUR/hl

A

 

– altri

 

 

 

– – spumanti

 

 

 

2206 00 31

– – – Sidro e sidro di pere

19,2 EUR/hl

A

 

2206 00 39

– – – altri

19,2 EUR/hl

A

 

– – non spumanti, presentati in recipienti di capacità

 

 

 

– – – inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

2206 00 51

– – – – Sidro e sidro di pere

7,7 EUR/hl

A

 

2206 00 59

– – – – altri

7,7 EUR/hl

A

 

– – – superiore a 2 litri

 

 

 

2206 00 81

– – – – Sidro e sidro di pere

5,76 EUR/hl

A

 

2206 00 89

– – – – altri

5,76 EUR/hl

A

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

 

 

 

2207 10 00

– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

19,2 EUR/hl

A

 

2207 20 00

– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

10,2 EUR/hl

A

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

 

 

2208 20

– Acquaviti di vino o di vinacce

 

 

 

– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

2208 20 12

– – – Cognac

Esenzione

A

 

2208 20 14

– – – Armagnac

Esenzione

A

 

2208 20 26

– – – Grappa

Esenzione

A

 

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

Esenzione

A

 

2208 20 29

– – – altri

Esenzione

A

 

– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

 

 

 

2208 20 40

– – – Distillato greggio

Esenzione

A

 

– – – altri

 

 

 

2208 20 62

– – – – Cognac

Esenzione

A

 

2208 20 64

– – – – Armagnac

Esenzione

A

 

2208 20 86

– – – – Grappa

Esenzione

A

 

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

Esenzione

A

 

2208 20 89

– – – – altri

Esenzione

A

 

2208 30

– Whisky

 

 

 

– – Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità

 

 

 

2208 30 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 30 19

– – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

– – Whisky detto "Scotch"

 

 

 

– – – Whisky detto "malt", presentato in recipienti di capacità

 

 

 

2208 30 32

– – – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 30 38

– – – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

– – – Whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacità

 

 

 

2208 30 52

– – – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 30 58

– – – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

– – – altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

 

2208 30 72

– – – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 30 78

– – – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

– – altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

 

2208 30 82

– – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 30 88

– – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 40

– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

 

 

 

– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

2208 40 11

– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

B

 

– – – altri

 

 

 

2208 40 31

– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro

Esenzione

A

 

2208 40 39

– – – – altri

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

B

 

– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

 

 

 

2208 40 51

– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 11

– – – altri

 

 

 

2208 40 91

– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro

Esenzione

A

 

2208 40 99

– – – – altri

0,6 EUR/% vol/hl

Q

V. allegato I, appendice 2, paragrafo 11

2208 50

– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

 

 

 

– – Gin, presentato in recipienti di capacità

 

 

 

2208 50 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 50 19

– – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

– – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità

 

 

 

2208 50 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 50 99

– – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 60

– Vodka

 

 

 

– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

 

 

 

2208 60 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 60 19

– – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

 

 

 

2208 60 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 60 99

– – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 70

– Liquori

 

 

 

2208 70 10

– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 70 90

– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 90

– altri

 

 

 

– – Arak, presentato in recipienti di capacità

 

 

 

2208 90 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 90 19

– – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità

 

 

 

2208 90 33

– – – inferiore o uguale a 2 litri

Esenzione

A

 

2208 90 38

– – – superiore a 2 litri

Esenzione

A

 

– – altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità

 

 

 

– – – inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo

Esenzione

A

 

– – – – altri

 

 

 

– – – – – Acquaviti

 

 

 

– – – – – – di frutta

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

Esenzione

A

 

2208 90 48

– – – – – – – altre

Esenzione

A

 

– – – – – – altre

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn

Esenzione

A

 

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

Esenzione

A

 

2208 90 56

– – – – – – – altre

Esenzione

A

 

2208 90 69

– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

Esenzione

A

 

– – – superiore a 2 litri

 

 

 

– – – – Acquaviti

 

 

 

2208 90 71

– – – – – di frutta

Esenzione

A

 

2208 90 75

– – – – – Tequila

Esenzione

A

 

2208 90 77

– – – – – altre

Esenzione

A

 

2208 90 78

– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

Esenzione

A

 

– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità

 

 

 

2208 90 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

A

 

2208 90 99

– – – superiore a 2 litri

1 EUR/% vol/hl

A

 

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

 

 

 

– Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

 

 

 

2209 00 11

– – inferiore o uguale a 2 litri

6,4 EUR/hl

A

 

2209 00 19

– – superiore a 2 litri

4,8 EUR/hl

A

 

– altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

 

2209 00 91

– – inferiore o uguale a 2 litri

5,12 EUR/hl

A

 

2209 00 99

– – superiore a 2 litri

3,84 EUR/hl

A

 

23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

 

 

 

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

 

 

 

2301 10 00

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

Esenzione

A

 

2301 20 00

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Esenzione

A

 

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

 

 

 

2302 10

– di granturco

 

 

 

2302 10 10

– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 EUR/t

D

 

2302 10 90

– – altri

89 EUR/t

D

 

2302 30

– di frumento

 

 

 

2302 30 10

– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 EUR/t

D

 

2302 30 90

– – altri

89 EUR/t

D

 

2302 40

– di altri cereali

 

 

 

– – di riso

 

 

 

2302 40 02

– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 EUR/t

D

 

2302 40 08

– – – altri

89 EUR/t

D

 

– – altri

 

 

 

2302 40 10

– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 EUR/t

D

 

2302 40 90

– – – altri

89 EUR/t

D

 

2302 50 00

– di legumi

5,1

A

 

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

 

 

 

2303 10

– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

 

 

 

– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca

 

 

 

2303 10 11

– – – superiore a 40 % in peso

320 EUR/t

D

 

2303 10 19

– – – uguale o inferiore a 40 % in peso

Esenzione

A

 

2303 10 90

– – altri

Esenzione

A

 

2303 20

– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

 

 

 

2303 20 10

– – Polpe di barbabietole

Esenzione

A

 

2303 20 90

– – altri

Esenzione

A

 

2303 30 00

– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

Esenzione

A

 

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Esenzione

A

 

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

Esenzione

A

 

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

 

 

 

2306 10 00

– di semi di cotone

Esenzione

A

 

2306 20 00

– di semi di lino

Esenzione

A

 

2306 30 00

– di semi di girasole

Esenzione

A

 

– di semi di ravizzone o di colza

 

 

 

2306 41 00

– – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

Esenzione

A

 

2306 49 00

– – altri

Esenzione

A

 

2306 50 00

– di noce di cocco o di copra

Esenzione

A

 

2306 60 00

– di noci o di mandorle di palmisti

Esenzione

A

 

2306 90

– altri

 

 

 

2306 90 05

– – di germi di granturco

Esenzione

A

 

– – altri

 

 

 

– – – Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

 

 

 

2306 90 11

– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %

Esenzione

A

 

2306 90 19

– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

48 EUR/t

D

 

2306 90 90

– – – altri

Esenzione

A

 

2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

 

 

 

– Fecce di vino

 

 

 

2307 00 11

– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %

Esenzione

A

 

2307 00 19

– – altre

1,62 EUR/kg/tot. alc.

A

 

2307 00 90

– Tartaro greggio

Esenzione

A

 

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

 

 

 

– Vinaccia

 

 

 

2308 00 11

– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

Esenzione

A

 

2308 00 19

– – altri

1,62 EUR/kg/tot. alc.

A

 

2308 00 40

– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

Esenzione

A

 

2308 00 90

– altri

1,6

A

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

 

 

 

2309 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

 

 

 

– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

 

 

 

– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 %

 

 

 

2309 10 11

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

Esenzione

A

 

2309 10 13

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 EUR/t

F

 

2309 10 15

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 EUR/t

F

 

2309 10 19

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 75 %

948 EUR/t

F

 

– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

 

 

 

2309 10 31

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

Esenzione

A

 

2309 10 33

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 EUR/t

F

 

2309 10 39

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %

888 EUR/t

F

 

– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

 

 

 

2309 10 51

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 EUR/t

F

 

2309 10 53

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 EUR/t

F

 

2309 10 59

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 EUR/t

F

 

2309 10 70

– – – non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 EUR/t

F

 

2309 10 90

– – altri

9,6

A

 

2309 90

– altri

 

 

 

2309 90 10

– – Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini

3,8

A

 

2309 90 20

– – Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

Esenzione

A

 

– – altri, comprese le premiscele

 

 

 

– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

 

 

 

– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

 

 

 

– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

 

 

 

2309 90 31

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

23 EUR/t

F

 

2309 90 33

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 EUR/t

F

 

2309 90 35

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 EUR/t

F

 

2309 90 39

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 EUR/t

F

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

 

 

 

2309 90 41

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

55 EUR/t

F

 

2309 90 43

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 EUR/t

F

 

2309 90 49

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

888 EUR/t

F

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

 

 

 

2309 90 51

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 EUR/t

F

 

2309 90 53

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 EUR/t

F

 

2309 90 59

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 EUR/t

F

 

2309 90 70

– – – – non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 EUR/t

F

 

– – – altri

 

 

 

2309 90 91

– – – – Polpe di barbabietole melassate

12

A

 

– – – – altre

 

 

 

2309 90 95

– – – – – aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

9,6

A

 

2309 90 99

– – – – – altre

9,6

A

 

24

CAPITOLO 24 -TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

 

 

 

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

 

 

 

2401 10

– Tabacchi non scostolati

 

 

 

– – Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured"

 

 

 

2401 10 10

– – – Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

2401 10 20

– – – Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

2401 10 30

– – – Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

– – – Tabacchi "fire cured"

 

 

 

2401 10 41

– – – – del tipo Kentucky

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

2401 10 49

– – – – altri

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

– – altri

 

 

 

2401 10 50

– – – Tabacchi "light air cured"

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 10 60

– – – Tabacchi "sun cured" del tipo orientale

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 10 70

– – – Tabacchi "dark air cured"

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 10 80

– – – Tabacchi "flue cured"

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 10 90

– – – altri tabacchi

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 20

– Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati

 

 

 

– – Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured"

 

 

 

2401 20 10

– – – Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

2401 20 20

– – – Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

2401 20 30

– – – Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

– – – Tabacchi "fire cured"

 

 

 

2401 20 41

– – – – del tipo Kentucky

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

2401 20 49

– – – – altri

18,4 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net

A

 

– – altri

 

 

 

2401 20 50

– – – Tabacchi "light air cured"

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 20 60

– – – Tabacchi "sun cured" del tipo orientale

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 20 70

– – – Tabacchi "dark air cured"

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 20 80

– – – Tabacchi "flue cured"

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 20 90

– – – altri tabacchi

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2401 30 00

– Cascami di tabacco

11,2 MIN 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net

A

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

 

 

 

2402 10 00

– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

26

A

 

2402 20

– Sigarette contenenti tabacco

 

 

 

2402 20 10

– – contenenti garofano

10

A

 

2402 20 90

– – altre

57,6

A

 

2402 90 00

– altri

57,6

A

 

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco

 

 

 

2403 10

– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

 

 

 

2403 10 10

– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

74,9

A

 

2403 10 90

– – altro

74,9

A

 

– altri

 

 

 

2403 91 00

– – Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"

16,6

A

 

2403 99

– – altri

 

 

 

2403 99 10

– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

41,6

A

 

2403 99 90

– – – altri

16,6

A

 

V

SEZIONE V – PRODOTTI MINERALI

 

 

 

25

CAPITOLO 25 – SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

 

 

 

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

 

 

 

2501 00 10

– Acqua di mare e acque madri di saline

Esenzione

A

 

– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità;

 

 

 

2501 00 31

– – destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti

Esenzione

A

 

– – altri

 

 

 

2501 00 51

– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

1,7 EUR/1 000 kg/net

D

 

– – – altri

 

 

 

2501 00 91

– – – – Sale per l'alimentazione umana

2,6 EUR/1 000 kg/net

D

 

2501 00 99

– – – – altri

2,6 EUR/1 000 kg/net

D

 

2502 00 00

Piriti di ferro non arrostite

Esenzione

A

 

2503 00

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

 

 

 

2503 00 10

– Zolfi greggi e zolfi non raffinati

Esenzione

A

 

2503 00 90

– altri

1,7

A

 

2504

Grafite naturale

 

 

 

2504 10 00

– in polvere o in scaglie

Esenzione

A

 

2504 90 00

– altra

Esenzione

A

 

2505

Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26

 

 

 

2505 10 00

– Sabbie silicee e sabbie quarzose

Esenzione

A

 

2505 90 00

– altre sabbie

Esenzione

A

 

2506

Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare

 

 

 

2506 10 00

– Quarzi

Esenzione

A

 

2506 20 00

– Quarzite

Esenzione

A

 

2507 00

Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

 

 

 

2507 00 20

– Caolino

Esenzione

A

 

2507 00 80

– altre argille caoliniche

Esenzione

A

 

2508

Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas

 

 

 

2508 10 00

– Bentonite

Esenzione

A

 

2508 30 00

– Argille refrattarie

Esenzione

A

 

2508 40 00

– altre argille

Esenzione

A

 

2508 50 00

– Andalusite, cianite e sillimanite

Esenzione

A

 

2508 60 00

– Mullite

Esenzione

A

 

2508 70 00

– Terre di chamotte o di dinas

Esenzione

A

 

2509 00 00

Creta

Esenzione

A

 

2510

Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche

 

 

 

2510 10 00

– non macinati

Esenzione

A

 

2510 20 00

– macinati

Esenzione

A

 

2511

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816

 

 

 

2511 10 00

– Solfato di bario naturale (baritina)

Esenzione

A

 

2511 20 00

– Carbonato di bario naturale (witherite)

Esenzione

A

 

2512 00 00

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

Esenzione

A

 

2513

Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente

 

 

 

2513 10 00

– Pietra pomice

Esenzione

A

 

2513 20 00

– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

Esenzione

A

 

2514 00 00

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

Esenzione

A

 

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

 

– Marmi e travertini

 

 

 

2515 11 00

– – greggi o sgrossati

Esenzione

A

 

2515 12

– – semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

 

2515 12 20

– – – di spessore inferiore o uguale a 4 cm

Esenzione

A

 

2515 12 50

– – – di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm

Esenzione

A

 

2515 12 90

– – – altri

Esenzione

A

 

2515 20 00

– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

Esenzione

A

 

2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

 

– Granito

 

 

 

2516 11 00

– – greggio o sgrossato

Esenzione

A

 

2516 12

– – semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

 

2516 12 10

– – – di spessore inferiore o uguale a 25 cm

Esenzione

A

 

2516 12 90

– – – altro

Esenzione

A

 

2516 20 00

– Arenaria

Esenzione

A

 

2516 90 00

– altre pietre da taglio o da costruzione

Esenzione

A

 

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

 

 

 

2517 10

– Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente;

 

 

 

2517 10 10

– – Sassi, ghiaia, selci e ciottoli

Esenzione

A

 

2517 10 20

– – Dolomite e pietre da calce, frantumate

Esenzione

A

 

2517 10 80

– – altri

Esenzione

A

 

2517 20 00

– Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10

Esenzione

A

 

2517 30 00

– Tarmacadam

Esenzione

A

 

– Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

 

 

 

2517 41 00

– – di marmo

Esenzione

A

 

2517 49 00

– – altri

Esenzione

A

 

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite

 

 

 

2518 10 00

– Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"

Esenzione

A

 

2518 20 00

– Dolomite calcinata o sinterizzata

Esenzione

A

 

2518 30 00

– Pigiata di dolomite

Esenzione

A

 

2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

 

 

 

2519 10 00

– Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

Esenzione

A

 

2519 90

– altri

 

 

 

2519 90 10

– – Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

1,7

A

 

2519 90 30

– – Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Esenzione

A

 

2519 90 90

– – altri

Esenzione

A

 

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

 

 

 

2520 10 00

– Pietra da gesso; anidrite

Esenzione

A

 

2520 20

– Gessi

 

 

 

2520 20 10

– – da costruzione

Esenzione

A

 

2520 20 90

– – altri

Esenzione

A

 

2521 00 00

Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento

Esenzione

A

 

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

 

 

 

2522 10 00

– Calce viva

1,7

A

 

2522 20 00

– Calce spenta

1,7

A

 

2522 30 00

– Calce idraulica

1,7

A

 

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati

 

 

 

2523 10 00

– Cementi non polverizzati detti "clinkers"

1,7

A

 

– Cementi Portland

 

 

 

2523 21 00

– – Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

1,7

A

 

2523 29 00

– – altri

1,7

A

 

2523 30 00

– Cementi alluminosi

1,7

A

 

2523 90

– altri cementi idraulici

 

 

 

2523 90 10

– – Cementi di altiforni

1,7

A

 

2523 90 80

– – altri

1,7

A

 

2524

Amianto (asbesto)

 

 

 

2524 10 00

– Crocidolite

Esenzione

A

 

2524 90 00

– altri

Esenzione

A

 

2525

Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica

 

 

 

2525 10 00

– Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

Esenzione

A

 

2525 20 00

– Mica in polvere

Esenzione

A

 

2525 30 00

– Cascami di mica

Esenzione

A

 

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

 

 

 

2526 10 00

– non frantumati né polverizzati

Esenzione

A

 

2526 20 00

– frantumati o polverizzati

Esenzione

A

 

2528

Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

 

 

 

2528 10 00

– Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)

Esenzione

A

 

2528 90 00

– altri

Esenzione

A

 

2529

Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore

 

 

 

2529 10 00

– Feldspato

Esenzione

A

 

– Spatofluore

 

 

 

2529 21 00

– – contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio

Esenzione

A

 

2529 22 00

– – contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio

Esenzione

A

 

2529 30 00

– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica

Esenzione

A

 

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove

 

 

 

2530 10

– Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

 

 

 

2530 10 10

– – Perlite

Esenzione

A

 

2530 10 90

– – Vermiculite e cloriti

Esenzione

A

 

2530 20 00

– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

Esenzione

A

 

2530 90

– altre

 

 

 

2530 90 20

– – Sepiolite

Esenzione

A

 

2530 90 98

– – altre

Esenzione

A

 

26

CAPITOLO 26 - MINERALI, SCORIE E CENERI

 

 

 

2601

Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

 

 

 

– Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

 

 

 

2601 11 00

– – non agglomerati

Esenzione

A

 

2601 12 00

– – agglomerati

Esenzione

A

 

2601 20 00

– Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

Esenzione

A

 

2602 00 00

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

Esenzione

A

 

2603 00 00

Minerali di rame e loro concentrati

Esenzione

A

 

2604 00 00

Minerali di nichel e loro concentrati

Esenzione

A

 

2605 00 00

Minerali di cobalto e loro concentrati

Esenzione

A

 

2606 00 00

Minerali di alluminio e loro concentrati

Esenzione

A

 

2607 00 00

Minerali di piombo e loro concentrati

Esenzione

A

 

2608 00 00

Minerali di zinco e loro concentrati

Esenzione

A

 

2609 00 00

Minerali di stagno e loro concentrati

Esenzione

A

 

2610 00 00

Minerali di cromo e loro concentrati

Esenzione

A

 

2611 00 00

Minerali di tungsteno e loro concentrati

Esenzione

A

 

2612

Minerali di uranio o di torio e loro concentrati

 

 

 

2612 10

– Minerali di uranio e loro concentrati

 

 

 

2612 10 10

– – Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)

Esenzione

A

 

2612 10 90

– – altri

Esenzione

A

 

2612 20

– Minerali di torio e loro concentrati

 

 

 

2612 20 10

– – Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)

Esenzione

A

 

2612 20 90

– – altri

Esenzione

A

 

2613

Minerali di molibdeno e loro concentrati

 

 

 

2613 10 00

– arrostiti

Esenzione

A

 

2613 90 00

– altri

Esenzione

A

 

2614 00

Minerali di titanio e loro concentrati

 

 

 

2614 00 10

– Ilmenite e suoi concentrati

Esenzione

A

 

2614 00 90

– altri

Esenzione

A

 

2615

Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati

 

 

 

2615 10 00

– Minerali di zirconio e loro concentrati

Esenzione

A

 

2615 90

– altri

 

 

 

2615 90 10

– – Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati

Esenzione

A

 

2615 90 90

– – Minerali di vanadio e loro concentrati

Esenzione

A

 

2616

Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

 

 

 

2616 10 00

– Minerali di argento e loro concentrati

Esenzione

A

 

2616 90 00

– altri

Esenzione

A

 

2617

Altri minerali e loro concentrati

 

 

 

2617 10 00

– Minerali di antimonio e loro concentrati

Esenzione

A

 

2617 90 00

– altri

Esenzione

A

 

2618 00 00

Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

Esenzione

A

 

2619 00

Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

 

 

 

2619 00 20

– Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese

Esenzione

A

 

2619 00 40

– Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio

Esenzione

A

 

2619 00 80

– altri

Esenzione

A

 

2620

Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti

 

 

 

– contenenti principalmente zinco

 

 

 

2620 11 00

– – metalline di galvanizzazione

Esenzione

A

 

2620 19 00

– – altri

Esenzione

A

 

– contenenti principalmente piombo

 

 

 

2620 21 00

– – Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo

Esenzione

A

 

2620 29 00

– – altri

Esenzione

A

 

2620 30 00

– contenenti principalmente rame

Esenzione

A

 

2620 40 00

– contenenti principalmente alluminio

Esenzione

A

 

2620 60 00

– contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

Esenzione

A

 

– altri

 

 

 

2620 91 00

– – contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli

Esenzione

A

 

2620 99

– – altri

 

 

 

2620 99 10

– – – contenenti principalmente nichel

Esenzione

A

 

2620 99 20

– – – contenenti principalmente niobio o tantalio

Esenzione

A

 

2620 99 40

– – – contenenti principalmente stagno

Esenzione

A

 

2620 99 60

– – – contenenti principalmente titanio

Esenzione

A

 

2620 99 95

– – – altri

Esenzione

A

 

2621

Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

 

 

 

2621 10 00

– Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

Esenzione

A

 

2621 90 00

– altri

Esenzione

A

 

27

CAPITOLO 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

 

 

 

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

 

 

 

– Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati

 

 

 

2701 11

– – Antracite

 

 

 

2701 11 10

– – – con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %

Esenzione

A

 

2701 11 90

– – – altre

Esenzione

A

 

2701 12

– – Carbon fossile bituminoso

 

 

 

2701 12 10

– – – Carboni da coke

Esenzione

A

 

2701 12 90

– – – altro

Esenzione

A

 

2701 19 00

– – altri carboni fossili

Esenzione

A

 

2701 20 00

– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

Esenzione

A

 

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

 

 

 

2702 10 00

– Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate

Esenzione

A

 

2702 20 00

– Ligniti agglomerate

Esenzione

A

 

2703 00 00

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

Esenzione

A

 

2704 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

 

 

 

– Coke e semi-coke di carboni fossili

 

 

 

2704 00 11

– – per la fabbricazione di elettrodi

Esenzione

A

 

2704 00 19

– – altri

Esenzione

A

 

2704 00 30

– Coke e semi-coke di lignite

Esenzione

A

 

2704 00 90

– altri

Esenzione

A

 

2705 00 00

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

Esenzione

A

 

2706 00 00

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

Esenzione

A

 

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

 

 

 

2707 10

– Benzolo (benzene)

 

 

 

2707 10 10

– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

A

 

2707 10 90

– – destinati ad altri usi

Esenzione

A

 

2707 20

– Toluolo (toluene)

 

 

 

2707 20 10

– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

A

 

2707 20 90

– – destinati ad altri usi

Esenzione

A

 

2707 30

– Xilolo (xileni)

 

 

 

2707 30 10

– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

A

 

2707 30 90

– – destinati ad altri usi

Esenzione

A

 

2707 40 00

– Naftalene

Esenzione

A

 

2707 50

– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86

 

 

 

2707 50 10

– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

A

 

2707 50 90

– – destinati ad altri usi

Esenzione

A

 

– altri

 

 

 

2707 91 00

– – Oli di creosoto

1,7

A

 

2707 99

– – altri

 

 

 

– – – Oli greggi

 

 

 

2707 99 11

– – – – Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C

1,7

A

 

2707 99 19

– – – – altri

Esenzione

A

 

2707 99 30

– – – Teste solforate

Esenzione

A

 

2707 99 50

– – – Prodotti basici

1,7

A

 

2707 99 70

– – – Antracene

Esenzione

A

 

2707 99 80

– – – Fenoli

1,2

A

 

– – – altri

 

 

 

2707 99 91

– – – – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803

Esenzione

A

 

2707 99 99

– – – – altri

1,7

A

 

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

 

 

 

2708 10 00

– Pece

Esenzione

A

 

2708 20 00

– Coke di pece

Esenzione

A

 

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

 

2709 00 10

– Condensati di gas naturale

Esenzione

A

 

2709 00 90

– altri

Esenzione

A

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

 

 

 

– Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli

 

 

 

2710 11

– – Oli leggeri e preparazioni

 

 

 

2710 11 11

– – – destinati a subire un trattamento definito

4,7

A

 

2710 11 15

– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11

4,7

A

 

– – – destinati ad altri usi

 

 

 

– – – – Benzine speciali

 

 

 

2710 11 21

– – – – – Acqua ragia minerale

4,7

A

 

2710 11 25

– – – – – altre

4,7

A

 

– – – – altri

 

 

 

– – – – – Benzine per motori

 

 

 

2710 11 31

– – – – – – Benzine avio

4,7

A

 

– – – – – – altre, aventi tenore di piombo

 

 

 

– – – – – – – inferiore o uguale a 0,013 g per 1

 

 

 

2710 11 41

– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

4,7

A

 

2710 11 45

– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

4,7

A

 

2710 11 49

– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

4,7

A

 

– – – – – – – superiore a 0,013 g per 1

 

 

 

2710 11 51

– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

4,7

A

 

2710 11 59

– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

4,7

A

 

2710 11 70

– – – – – Carboturbi tipo benzina

4,7

A

 

2710 11 90

– – – – – altri oli leggeri

4,7

A

 

2710 19

– – altre

 

 

 

– – – Oli medi

 

 

 

2710 19 11

– – – – destinati a subire un trattamento definito

4,7

A

 

2710 19 15

– – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11

4,7

A

 

– – – – destinati ad altri usi

 

 

 

– – – – – Petrolio lampante

 

 

 

2710 19 21

– – – – – – Carboturbi

4,7

A

 

2710 19 25

– – – – – – altro

4,7

A

 

2710 19 29

– – – – – altri

4,7

A

 

– – – Oli pesanti

 

 

 

– – – – Oli da gas

 

 

 

2710 19 31

– – – – – destinati a subire un trattamento definito

3,5

A

 

2710 19 35

– – – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31

3,5

A

 

– – – – – destinati ad altri usi

 

 

 

2710 19 41

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

3,5

B

 

2710 19 45

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

3,5

B

 

2710 19 49

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

3,5

A

 

– – – – Oli combustibili

 

 

 

2710 19 51

– – – – – destinati a subire un trattamento definito

3,5

A

 

2710 19 55

– – – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51

3,5

A

 

– – – – – destinati ad altri usi

 

 

 

2710 19 61

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %

3,5

A

 

2710 19 63

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %

3,5

A

 

2710 19 65

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %

3,5

A

 

2710 19 69

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

3,5

A

 

– – – – Oli lubrificanti ed altri

 

 

 

2710 19 71

– – – – – destinati a subire un trattamento definito

3,7

A

 

2710 19 75

– – – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71

3,7

A

 

– – – – – destinati ad altri usi

 

 

 

2710 19 81

– – – – – – Oli per motore, per compressori o per turbine

3,7

A

 

2710 19 83

– – – – – – Liquidi per trasmissioni idrauliche

3,7

A

 

2710 19 85

– – – – – – Oli bianchi, paraffina liquida

3,7

A

 

2710 19 87

– – – – – – Oli per cambi

3,7

A

 

2710 19 91

– – – – – – Oli destinati alla lavorazione dei metalli, oli da sformare, oli destinati alla protezione corrosiva

3,7

A

 

2710 19 93

– – – – – – Oli per isolamenti elettrici

3,7

A

 

2710 19 99

– – – – – – altri oli lubrificanti ed altri

3,7

A

 

– Residui di oli

 

 

 

2710 91 00

– – contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

3,5

A

 

2710 99 00

– – altre

3,5

A

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

 

 

 

– liquefatti

 

 

 

2711 11 00

– – Gas naturale

0,7

A

 

2711 12

– – Propano

 

 

 

– – – Propano di purezza uguale o superiore a 99 %

 

 

 

2711 12 11

– – – – destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile

8

A

 

2711 12 19

– – – – destinato ad altri usi

Esenzione

A

 

– – – altro

 

 

 

2711 12 91

– – – – destinato a subire un trattamento definito

0,7

A

 

2711 12 93

– – – – destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91

0,7

A

 

– – – – destinato ad altri usi

 

 

 

2711 12 94

– – – – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %

0,7

A

 

2711 12 97

– – – – – altro

0,7

A

 

2711 13

– – Butani

 

 

 

2711 13 10

– – – destinati a subire un trattamento definito

0,7

A

 

2711 13 30

– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10

0,7

A

 

– – – destinati ad altri usi

 

 

 

2711 13 91

– – – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %

0,7

A

 

2711 13 97

– – – – altri

0,7

A

 

2711 14 00

– – Etilene, propilene, butilene e butadiene

0,7

A

 

2711 19 00

– – altri

0,7

A

 

– allo stato gassoso

 

 

 

2711 21 00

– – Gas naturale

0,7

A

 

2711 29 00

– – altri

0,7

A

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

 

 

 

2712 10

– Vaselina

 

 

 

2712 10 10

– – greggia

0,7

A

 

2712 10 90

– – altra

2,2

A

 

2712 20

– Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

 

 

 

2712 20 10

– – Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560

Esenzione

A

 

2712 20 90

– – altra

2,2

A

 

2712 90

– altri

 

 

 

– – Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)

 

 

 

2712 90 11

– – – greggi

0,7

A

 

2712 90 19

– – – altri

2,2

A

 

– – altri

 

 

 

– – – greggi

 

 

 

2712 90 31

– – – – destinati a subire un trattamento definito

0,7

A

 

2712 90 33

– – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31

0,7

A

 

2712 90 39

– – – – destinati ad altri usi

0,7

A

 

– – – altri

 

 

 

2712 90 91

– – – – Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio

Esenzione

A

 

2712 90 99

– – – – altri

2,2

A

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

 

– Coke di petrolio

 

 

 

2713 11 00

– – non calcinato

Esenzione

A

 

2713 12 00

– – calcinato

Esenzione

A

 

2713 20 00

– Bitume di petrolio

Esenzione

A

 

2713 90

– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

 

2713 90 10

– – destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803

Esenzione

A

 

2713 90 90

– – altri

0,7

A

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

 

 

 

2714 10 00

– Scisti e sabbie bituminosi

Esenzione

A

 

2714 90 00

– altri

Esenzione

A

 

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")

Esenzione

A

 

2716 00 00

Energia elettrica

Esenzione

A

 

VI

SEZIONE VI – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

 

 

 

28

CAPITOLO 28 - PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

 

 

 

 

I.

ELEMENTI CHIMICI

 

 

 

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

 

 

 

2801 10 00

– Cloro

5,5

A

 

2801 20 00

– Iodio

Esenzione

A

 

2801 30

– Fluoro; bromo

 

 

 

2801 30 10

– – Fluoro

5

A

 

2801 30 90

– – Bromo

5,5

A

 

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

4,6

A

 

2803 00

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

 

 

 

2803 00 10

– Nero di gas di petrolio

Esenzione

A

 

2803 00 80

– altro

Esenzione

A

 

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

 

 

 

2804 10 00

– Idrogeno

3,7

A

 

– Gas rari

 

 

 

2804 21 00

– – Argo

5

A

 

2804 29

– – altri

 

 

 

2804 29 10

– – – Elio

Esenzione

A

 

2804 29 90

– – – altri

5

A

 

2804 30 00

– Azoto

5,5

A

 

2804 40 00

– Ossigeno

5

A

 

2804 50

– Boro; tellurio

 

 

 

2804 50 10

– – Boro

5,5

A

 

2804 50 90

– – Tellurio

2,1

A

 

– Silicio

 

 

 

2804 61 00

– – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

Esenzione

A

 

2804 69 00

– – altro

5,5

B

 

2804 70 00

– Fosforo

5,5

A

 

2804 80 00

– Arsenico

2,1

A

 

2804 90 00

– Selenio

Esenzione

A

 

2805

Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio

 

 

 

– Metalli alcalini o alcalino-terrosi

 

 

 

2805 11 00

– – Sodio

5

B

 

2805 12 00

– – Calcio

5,5

B

 

2805 19

– – altri

 

 

 

2805 19 10

– – – Stronzio e bario

5,5

B

 

2805 19 90

– – – altri

4,1

B

 

2805 30

– Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

 

 

 

2805 30 10

– – miscelati o in lega fra loro

5,5

B

 

2805 30 90

– – altri

2,7

A

 

2805 40

– Mercurio

 

 

 

2805 40 10

– – presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 EUR

3

B

 

2805 40 90

– – altro

Esenzione

A

 

 

II.

ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

 

 

 

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

 

 

 

2806 10 00

– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

5,5

A

 

2806 20 00

– Acido clorosolforico

5,5

A

 

2807 00

Acido solforico oleum

 

 

 

2807 00 10

– Acido solforico

3

A

 

2807 00 90

– Oleum

3

A

 

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

5,5

A

 

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

 

 

 

2809 10 00

– Pentaossido di difosforo

5,5

A

 

2809 20 00

– Acido fosforico e acidi polifosforici

5,5

A

 

2810 00

Ossidi di boro; acidi borici

 

 

 

2810 00 10

– Triossido di diboro

Esenzione

A

 

2810 00 90

– altri

3,7

A

 

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

 

 

 

– altri acidi inorganici

 

 

 

2811 11 00

– – Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)

5,5

A

 

2811 19

– – altri

 

 

 

2811 19 10

– – – Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

Esenzione

A

 

2811 19 20

– – – Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)

5,3

A

 

2811 19 80

– – – altri

5,3

A

 

– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

 

 

 

2811 21 00

– – Diossido di carbonio

5,5

A

 

2811 22 00

– – Diossido di silicio

4,6

A

 

2811 29

– – altri

 

 

 

2811 29 05

– – – Diossido di zolfo

5,5

A

 

2811 29 10

– – – Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)

4,6

A

 

2811 29 30

– – – Ossidi di azoto

5

A

 

2811 29 90

– – – altri

5,3

A

 

 

III.

DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

 

 

 

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

 

 

 

2812 10

– Cloruri e ossicloruri

 

 

 

– – di fosforo

 

 

 

2812 10 11

– – – Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)

5,5

A

 

2812 10 15

– – – Tricloruro di fosforo

5,5

A

 

2812 10 16

– – – Pentacloruro di fosforo

5,5

A

 

2812 10 18

– – – altri

5,5

A

 

– – altri

 

 

 

2812 10 91

– – – Dicloruro di dizolfo

5,5

A

 

2812 10 93

– – – Dicloruro di zolfo

5,5

A

 

2812 10 94

– – – Fosgene (cloruro di carbonile)

5,5

A

 

2812 10 95

– – – Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)

5,5

A

 

2812 10 99

– – – altri

5,5

A

 

2812 90 00

– altri

5,5

A

 

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

 

 

 

2813 10 00

– Disolfuro di carbonio

5,5

A

 

2813 90

– altri

 

 

 

2813 90 10

– – Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio

5,3

A

 

2813 90 90

– – altri

3,7

A

 

 

IV.

BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI

 

 

 

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

 

 

 

2814 10 00

– Ammoniaca anidra

5,5

A

 

2814 20 00

– Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

5,5

A

 

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

 

 

 

– Idrossido di sodio (soda caustica)

 

 

 

2815 11 00

– – solido

5,5

A

 

2815 12 00

– – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

5,5

A

 

2815 20

– Idrossido di potassio (potassa caustica)

 

 

 

2815 20 10

– – solido

5,5

A

 

2815 20 90

– – in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)

5,5

A

 

2815 30 00

– Perossidi di sodio o di potassio

5,5

A

 

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

 

 

 

2816 10 00

– Idrossido e perossido di magnesio

4,1

A

 

2816 40 00

– Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

5,5

A

 

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

5,5

A

 

2818

Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

 

 

 

2818 10

– Corindone artificiale, anche definito chimicamente

 

 

 

2818 10 10

– – bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso

5,2

A

 

2818 10 90

– – altro

5,2

A

 

2818 20 00

– Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

4

B

 

2818 30 00

– Idrossido di alluminio

5,5

B

 

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

 

 

 

2819 10 00

– Triossido di cromo

5,5

A

 

2819 90

– altri

 

 

 

2819 90 10

– – Diossido di cromo

3,7

A

 

2819 90 90

– – altri

5,5

A

 

2820

Ossidi di manganese

 

 

 

2820 10 00

– Diossido di manganese

5,3

A

 

2820 90

– altri

 

 

 

2820 90 10

– – Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese

Esenzione

A

 

2820 90 90

– – altri

5,5

A

 

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

 

 

 

2821 10 00

– Ossidi e idrossidi di ferro

4,6

A

 

2821 20 00

– Terre coloranti

4,6

A

 

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

4,6

A

 

2823 00 00

Ossidi di titanio

5,5

A

 

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

 

 

 

2824 10 00

– Monossido di piombo (litargirio, massicot)

5,5

A

 

2824 90

– altri

 

 

 

2824 90 10

– – minio rosso e minio arancione

5,5

A

 

2824 90 90

– – altri

5,5

A

 

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

 

 

 

2825 10 00

– Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

5,5

A

 

2825 20 00

– Ossido e idrossido di litio

5,3

A

 

2825 30 00

– Ossidi e idrossidi di vanadio

5,5

A

 

2825 40 00

– Ossidi e idrossidi di nichel

Esenzione

A

 

2825 50 00

– Ossidi e idrossidi di rame

3,2

A

 

2825 60 00

– Ossidi di germanio e diossido di zirconio

5,5

A

 

2825 70 00

– Ossidi e idrossidi di molibdeno

5,3

A

 

2825 80 00

– Ossidi di antimonio

5,5

A

 

2825 90

– altri

 

 

 

– – Ossido, idrossido e perossido di calcio

 

 

 

2825 90 11

– – – Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:

non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, e

non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri

Esenzione

A

 

2825 90 19

– – – altri

4,6

A

 

2825 90 20

– – Ossido e idrossido di berillio

5,3

A

 

2825 90 30

– – Ossidi di stagno

5,5

A

 

2825 90 40

– – Ossidi e idrossidi di tungsteno

4,6

A

 

2825 90 60

– – Ossido di cadmio

Esenzione

A

 

2825 90 80

– – altri

5,5

A

 

 

V.

SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI

 

 

 

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

 

 

 

– Fluoruri

 

 

 

2826 12 00

– – di alluminio

5,3

A

 

2826 19

– – altri

 

 

 

2826 19 10

– – – di ammonio o di sodio

5,5

A

 

2826 19 90

– – – altri

5,3

A

 

2826 30 00

– Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

5,5

A

 

2826 90

– altri

 

 

 

2826 90 10

– – Esafluorozirconato di dipotassio

5

A

 

2826 90 80

– – altri

5,5

A

 

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

 

 

 

2827 10 00

– Cloruro di ammonio

5,5

A

 

2827 20 00

– Cloruro di calcio

4,6

A

 

– altri cloruri

 

 

 

2827 31 00

– – di magnesio

4,6

A

 

2827 32 00

– – di alluminio

5,5

A

 

2827 35 00

– – di nichel

5,5

A

 

2827 39

– – altri

 

 

 

2827 39 10

– – – di stagno

4,1

A

 

2827 39 20

– – – di ferro

2,1

A

 

2827 39 30

– – – di cobalto

5,5

A

 

2827 39 85

– – – altri

5,5

A

 

– Ossicloruri e idrossicloruri

 

 

 

2827 41 00

– – di rame

3,2

A

 

2827 49

– – altri

 

 

 

2827 49 10

– – – di piombo

3,2

A

 

2827 49 90

– – – altri

5,3

A

 

– Bromuri e ossibromuri

 

 

 

2827 51 00

– – Bromuri di sodio o di potassio

5,5

A

 

2827 59 00

– – altri

5,5

A

 

2827 60 00

– Ioduri e ossiioduri

5,5

A

 

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

 

 

 

2828 10 00

– Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio

5,5

A

 

2828 90 00

– altri

5,5

A

 

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

 

 

 

– Clorati

 

 

 

2829 11 00

– – di sodio

5,5

A

 

2829 19 00

– – altri

5,5

A

 

2829 90

– altri

 

 

 

2829 90 10

– – Perclorati

4,8

A

 

2829 90 40

– – Bromato di potassio o di sodio

Esenzione

A

 

2829 90 80

– – altri

5,5

A

 

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

 

 

 

2830 10 00

– Solfuri di sodio

5,5

A

 

2830 90

– altri

 

 

 

2830 90 11

– – Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro

4,6

A

 

2830 90 85

– – altri

5,5

A

 

2831

Ditioniti e solfossilati

 

 

 

2831 10 00

– di sodio

5,5

A

 

2831 90 00

– altri

5,5

A

 

2832

Solfiti; tiosolfati

 

 

 

2832 10 00

– Solfiti di sodio

5,5

A

 

2832 20 00

– altri solfiti

5,5

A

 

2832 30 00

– Tiosolfati

5,5

A

 

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

 

 

 

– Solfati di sodio

 

 

 

2833 11 00

– – Solfato di disodio

5,5

A

 

2833 19 00

– – altri

5,5

A

 

– altri solfati

 

 

 

2833 21 00

– – di magnesio

5,5

A

 

2833 22 00

– – di alluminio

5,5

B

 

2833 24 00

– – di nichel

5

A

 

2833 25 00

– – di rame

3,2

A

 

2833 27 00

– – di bario

5,5

A

 

2833 29

– – altri

 

 

 

2833 29 20

– – – di cadmio, di cromo, di zinco

5,5

A

 

2833 29 30

– – – di cobalto, di titanio

5,3

A

 

2833 29 50

– – – di ferro

5

A

 

2833 29 60

– – – di piombo

4,6

A

 

2833 29 90

– – – altri

5

A

 

2833 30 00

– Allumi

5,5

A

 

2833 40 00

– Perossolfati (persolfati)

5,5

A

 

2834

Nitriti; nitrati

 

 

 

2834 10 00

– Nitriti

5,5

A

 

– Nitrati

 

 

 

2834 21 00

– – di potassio

5,5

A

 

2834 29

– – altri

 

 

 

2834 29 20

– – – di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo

5,5

A

 

2834 29 40

– – – di rame

4,6

A

 

2834 29 80

– – – altri

3

A

 

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

 

 

 

2835 10 00

– Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

5,5

A

 

– Fosfati

 

 

 

2835 22 00

– – di mono o di disodio

5,5

A

 

2835 24 00

– – di potassio

5,5

A

 

2835 25

– – Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

 

 

 

2835 25 10

– – – aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

A

 

2835 25 90

– – – aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

A

 

2835 26

– – altri fosfati di calcio

 

 

 

2835 26 10

– – – aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

A

 

2835 26 90

– – – aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

A

 

2835 29

– – altri

 

 

 

2835 29 10

– – – di triammonio

5,3

A

 

2835 29 30

– – – di trisodio

5,5

A

 

2835 29 90

– – – altri

5,5

A

 

– Polifosfati

 

 

 

2835 31 00

– – Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

5,5

A

 

2835 39 00

– – altri

5,5

A

 

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

 

 

 

2836 20 00

– Carbonato di disodio

5,5

A

 

2836 30 00

– Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

5,5

A

 

2836 40 00

– Carbonati di potassio

5,5

A

 

2836 50 00

– Carbonato di calcio

5

A

 

2836 60 00

– Carbonato di bario

5,5

A

 

– altri

 

 

 

2836 91 00

– – Carbonati di litio

5,5

A

 

2836 92 00

– – Carbonato di stronzio

5,5

A

 

2836 99

– – altri

 

 

 

– – – Carbonati

 

 

 

2836 99 11

– – – – di magnesio, di rame

3,7

A

 

2836 99 17

– – – – altri

5,5

A

 

2836 99 90

– – – Perossocarbonati (percarbonati)

5,5

A

 

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

 

 

 

– Cianuri e ossicianuri

 

 

 

2837 11 00

– – di sodio

5,5

A

 

2837 19 00

– – altri

5,5

A

 

2837 20 00

– Cianuri complessi

5,5

A

 

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

 

 

 

– di sodio

 

 

 

2839 11 00

– – Metasilicati

5

A

 

2839 19 00

– – altri

5

A

 

2839 90

– altri

 

 

 

2839 90 10

– – di potassio

5

A

 

2839 90 90

– – altri

5

A

 

2840

Borati; perossoborati (perborati)

 

 

 

– Tetraborato di disodio (borace raffinato)

 

 

 

2840 11 00

– – anidro

Esenzione

A

 

2840 19

– – altro

 

 

 

2840 19 10

– – – Tetraborato di disodio pentaidrato

Esenzione

A

 

2840 19 90

– – – altro

5,3

A

 

2840 20

– altri borati

 

 

 

2840 20 10

– – Borati di sodio, anidri

Esenzione

A

 

2840 20 90

– – altri

5,3

A

 

2840 30 00

– Perossoborati (perborati)

5,5

A

 

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

 

 

 

2841 30 00

– Dicromato di sodio

5,5

A

 

2841 50 00

– altri cromati e dicromati; perossocromati

5,5

A

 

– Manganiti, manganati e permanganati

 

 

 

2841 61 00

– – Permanganato di potassio

5,5

A

 

2841 69 00

– – altri

5,5

A

 

2841 70 00

– Molibdati

5,5

A

 

2841 80 00

– Tungstati (volframati)

5,5

A

 

2841 90

– altri

 

 

 

2841 90 30

– – Zincati, vanadati

4,6

A

 

2841 90 85

– – altri

5,5

A

 

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

 

 

 

2842 10 00

– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

5,5

A

 

2842 90

– altri

 

 

 

2842 90 10

– – Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio

5,3

A

 

2842 90 80

– – altri

5,5

A

 

 

VI.

PRODOTTI VARI

 

 

 

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

 

 

 

2843 10

– Metalli preziosi allo stato colloidale

 

 

 

2843 10 10

– – Argento

5,3

A

 

2843 10 90

– – altri

3,7

A

 

– Composti dell'argento

 

 

 

2843 21 00

– – Nitrato d'argento

5,5

A

 

2843 29 00

– – altri

5,5

A

 

2843 30 00

– Composti d'oro

3

A

 

2843 90

– altri composti; amalgami

 

 

 

2843 90 10

– – Amalgami

5,3

A

 

2843 90 90

– – altri

3

A

 

2844

Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

 

 

 

2844 10

– Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale

 

 

 

– – Uranio naturale

 

 

 

2844 10 10

– – – greggio; cascami e avanzi (Euratom)

Esenzione

A

 

2844 10 30

– – – lavorato (Euratom)

Esenzione

A

 

2844 10 50

– – Ferro-uranio

Esenzione

A

 

2844 10 90

– – altri (Euratom)

Esenzione

A

 

2844 20

– Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti

 

 

 

– – Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti

 

 

 

2844 20 25

– – – Ferro-uranio

Esenzione

A

 

2844 20 35

– – – altri (Euratom)

Esenzione

A

 

– – Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti

 

 

 

– – – Miscele d'uranio e di plutonio

 

 

 

2844 20 51

– – – – Ferro-uranio

Esenzione

A

 

2844 20 59

– – – – altri (Euratom)

Esenzione

A

 

2844 20 99

– – – altri

Esenzione

A

 

2844 30

– Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti

 

 

 

– – Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto

 

 

 

2844 30 11

– – – Cermet

5,5

A

 

2844 30 19

– – – altri

2,9

A

 

– – Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto

 

 

 

2844 30 51

– – – Cermet

5,5

A

 

– – – altri

 

 

 

2844 30 55

– – – – greggio; cascami e avanzi (Euratom)

Esenzione

A

 

– – – – lavorato

 

 

 

2844 30 61

– – – – – Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)

Esenzione

A

 

2844 30 69

– – – – – altri (Euratom)

Esenzione

A

 

– – Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro

 

 

 

2844 30 91

– – – dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio

Esenzione

A

 

2844 30 99

– – – altri

Esenzione

A

 

2844 40

– Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi

 

 

 

2844 40 10

– – Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti

Esenzione

A

 

– – altri

 

 

 

2844 40 20

– – – Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

Esenzione

A

 

2844 40 30