24.4.2015 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 136/17 |
STATE AID — ITALY
State aid SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) — State support to Banca Tercas
Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union
(Text with EEA relevance)
(2015/C 136/04)
By means of the letter dated 27.02.2015 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the abovementioned measure.
Interested parties may submit their comments on the measure in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:
European Commission |
Directorate-General for.Competition |
State Aid Greffe |
1049 Brussels |
Belgium |
Fax No: + 32 2 296 1242 |
These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.
DESCRIPTION OF THE MEASURES
Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. is the holding company of a banking group (‘Tercas’) operating mainly in the Abruzzo region. On 17 April 2012, after having proceeded to an inspection of Tercas, the Bank of Italy (‘BOI’) proposed to the Italian Ministry of Economy and Finance to put the bank under special administration.
Tercas’ losses in the period from 1 January 2012 to 30 March 2014 amounted to EUR 602 million. On 30 March 2014 Tercas’ Tier 1 and total capital were negative and amounted to EUR - 266 million. Tier 1 and total capital ratios were also negative and equal to - 12,7 %.
Banca Popolare di Bari S.C.p.A. is the holding company of banking group BPB operating mainly in the south of Italy.
On the basis of Article 96-bis, paragraph 1, last sentence, of the Italian Banking Act (‘Testo Unico Bancario’, or ‘TUB’), the Italian deposit guarantee scheme (‘DGS’) — i.e. the ‘Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi’ (‘FITD’) — may intervene in bank restructuring and resolution to prevent the failure of a credit institution, i.e. it may intervene in ways other than directly paying out covered depositors in liquidation as is obligatory under Directive 2014/49/EC of the European Parliament and of the Council.
In October 2013, the special administrator of Tercas submitted to the FITD a request for a support intervention of up to EUR 280 million entailing a recapitalisation to cover a negative equity of Tercas and a commitment by the FITD to acquire impaired assets of up to a certain amount.
At the end of October 2013, the FITD submitted to the BOI a request of authorisation to implement that support intervention, which the BOI granted on 4 November 2013.
Because a due diligence on Tercas’ assets in the summer of 2014 disclosed further impairments of assets, the FITD submitted to the BOI a second request of authorisation to grant a support intervention to Tercas on modified terms, which the BOI authorised on 7 July 2014.
The support intervention authorised on 7 July 2014 consists of:
1. |
a non-repayable contribution of EUR 265 million to cover the negative equity of Tercas; |
2. |
a guarantee of EUR 35 million (for three years) to cover the credit risk associated with certain exposures of Tercas; |
3. |
a guarantee of EUR 30 million to cover part of the possible additional cost and losses (of EUR 60 million) associated with the tax treatment of the non-repayable contribution of EUR 265 million. |
Moreover, Article 1, paragraph 627, of Italian Act no 147 of 27 December 2013 (the ‘2014 Stability Law’) states that ‘To ensure economic and financial recovery of those subject to special administration, the FITD’s support interventions do not constitute taxable income’. That tax exemption, insofar as it may have favoured Tercas, constitutes another subject-measure of the decision to initiate the procedure.
Those measures were not formally notified to the Commission.
On 27 July 2014, the Tercas’ shareholders meeting decided:
1. |
to partially cover the losses by, inter alia, reducing capital to zero with cancellation of all the circulating ordinary shares; and |
2. |
to increase the capital up to EUR 230 million with issuance of new ordinary shares offered exclusively to BPB; that capital increase was executed on 27 July 2014, and has been paid partially offsetting a EUR 480 million credit of BPB towards Tercas. |
The following table summarises the effect of the above-mentioned operations on the level of Tercas’ own funds:
EUR million |
Tercas own funds |
Capital |
50 |
Reserves |
287 |
Loss 1.1.2012 — 31.03.2014 |
-603 |
Own funds 31.03.2014 |
-266 |
FITD grant (net of tax effect) 27.07.2014 |
204 |
BPB capital injection 27.07.2014 |
230 |
Own funds 27.07.2014 |
168 |
On 1 October 2014, the special administration of Tercas was lifted.
On 10 October 2014, the Commission sent a request for information to the Italian authorities to better understand the terms of such interventions of the FITD, to which Italy replied on 14 November 2014.
ASSESSMENT OF THE MEASURE
According to Article 107(1) of the Treaty, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the internal market.
The Commission is of the preliminary opinion that the FITD’s interventions in bank restructuring and resolution are taken at a discretionary State level and fulfil a public policy mandate laid down in Italian law at the discretion of the government.
The interventions of the FITD to prevent the failure of one of its member banks follow a public mandate of the Member State given that:
1. |
The TUB is the basis for recognition of the FITD as a mandatory DGS in Italy; and |
2. |
Article 96-bis, paragraph 1, last sentence, of the TUB allows the FITD to intervene also in bank restructuring and resolution, i.e. in ways other than directly paying out covered depositors in liquidation as is obligatory under Directive 2014/49/EC; |
3. |
The Statutes of the FITD shall be approved by the BOI. |
Moreover, the Italian authorities appear to constantly control whether use of the FITD resources is consistent with its specific public policy objective and to have at least co-decided with FITD to use the latter’s resources in favour of Tercas:
1. |
While the TUB allows the FITD to intervene in cases other than liquidation and by other means, such interventions are also subject to authorisation by the Italian authorities (the BOI) under the same considerations as for liquidation cases (Art 96-ter, paragraph 1, of the TUB); |
2. |
The Italian authorities, including the BOI in its capacity as supervisor, have constantly been involved in different forms and at various stages in the design, approval and implementation of the FITD’s support interventions:
|
Moreover, the documents received from Italy confirm that:
1. |
the negotiations between the special administrator of Tercas and BPB were conducted ‘in coordination with the Bank of Italy’; |
2. |
a dispute between the FITD and BPB as regards the amount of the capital shortfall of Tercas was settled by an arbitrator appointed by the BOI; |
3. |
The BOI ‘invited the FITD’ to reach a ‘balanced agreement’ with BPB as regards the cover of the capital shortfall of Tercas by taking into consideration the possible negative impact of the liquidation of Tercas and its subsidiary Caripe. |
The Commission considers that those elements are indicators showing that the FITD’s intervention in favour of Tercas constitute State resources and are imputable to the State.
As regards the tax exemption of FITD’s intervention, the Commission preliminarily notes that the tax exemption would constitute a measure taken by the State itself as it is enacted law and recalls that tax exemptions are equivalent to the granting of State resources.
In their pre-notification of the tax exemption, the Italian authorities justify the exemption by the need to protect ‘the social function of savings’ and ‘the monetary function of banking intermediation’. Those elements provide another indicator that the State regards the FITD’s interventions as following a public policy objective.
As regard the existence of an advantage, the intervention by the FITD to support Tercas provides an advantage to Tercas because it does not seem to be carried out as a market investor, as the FITD 1) has awarded the support through a non-repayable contribution to cover the negative equity of Tercas and 2) has not charged any fee for the guarantees issued in favour of Tercas.
If, in any event, those features of the interventions by the FITD (i.e., the absence of any repayment obligation and the absence of any fee for the capital contribution and the guarantees respectively) could allow the FITD to limit costs to which it would otherwise be exposed (namely, the costs to the FITD of reimbursing depositors at the stage of compulsory administrative liquidation of Tercas), the Commission considers that those costs cannot be taken into account in assessing if the FITD’s interventions in favour of Tercas were in line with the conduct of a market economy operator. It appears that the costs in question arise from obligations imposed on the FITD as a DGS which is required to act in the public interest by protecting depositors. Those interventions would not have been undertaken by a market economy operator since it would not be exposed to the costs of reimbursing depositors in the event of the liquidation of Tercas and therefore would not seek to limit such costs by providing support to Tercas which would not be repaid to it and from which it would obtain no return. Such costs are not to be taken into account in the application of the market economy operator test.
If, in the further alternative, the costs for the FITD arising from its responsibilities as a DGS could be taken into account in comparing the actions of the FITD with those of a market economy operator, the interventions by the FITD in favour of Tercas might not comply with the ‘least costly’ rule — i.e. the condition under the FITD’s Statutes that the FITD may only intervene in support of member banks placed under special administration if the cost to it would be less than later reimbursing depositors at the stage of compulsory administrative liquidation.
The Commission is of the opinion that the FITD’s interventions at issue are selective given that they relates to only one undertaking, Tercas.
The advantages conferred on Tercas by the interventions distort competition by avoiding bankruptcy and market exit of Tercas.
Tercas is in competition with foreign undertakings, so that trade between Member States is affected.
For those reasons, the Commission is of the opinion that the interventions of the FITD at issue may have granted a selective advantage to Tercas, distorting competition and affecting trade between Member States.
As regards the selectivity of the tax exemption of the FITD’s interventions, the Commission is of the preliminary opinion that this measure is prima facie selective as only banks benefitting from FITD intervention will enjoy such tax exemption.
The question of whether the tax exemption may still be found to be non-selective because it would be justified by the nature or general scheme of the tax system is a more complex one. An exemption is justified where it derives directly from the intrinsic basic or guiding principles of the reference system or where it is the result of inherent mechanisms necessary for the functioning and effectiveness of the tax system.
Member States should, however, introduce and apply appropriate control and monitoring procedures to ensure that derogatory measures are consistent with the logic and general scheme of the tax system. In any event, external policy objectives which are not inherent to the system cannot be relied upon for the purpose of justifying an exemption as non-selective.
Moreover, the Commission notes that, given the adoption date of the 2014 Stability Law, the tax exemption must have been prepared at the same period as the requests for FITD support intervention in favour of Tercas, the decision of FITD bodies to intervene and the BOI authorisation thereof.
The Commission does not have all the elements to establish whether the considered exemption would be consistent with the logic and general scheme of the tax system and can therefore not exclude that it is selective and constitutes aid.
The Commission is the preliminary opinion that if the exemption selectively favoured certain undertakings (in other words, if the exemption is not justified by the nature and logic of the system), the other criteria for State aid to be present would be fulfilled.
The tax exemption would be imputable to the State as it is set out by the Italian legislator and amounts to State resources.
Tax-exempted FITD support interventions would distort competition by avoiding bankruptcy and market exit of the beneficiaries. The beneficiaries of the tax exemption would be in competition with foreign undertakings, so that trade between Member States is affected.
EVALUATION OF THE COMPATIBILITY OF THE AID
At this stage the Commission does not have all relevant information to assess the compatibility of the interventions with the internal market.
In particular, the Commission does not have elements to alleviate, on the basis of the relevant ‘Crisis Communications’, its concerns that any State aid resulting from the interventions is incompatible with the internal market. In particular, there are no or very insufficient elements showing that:
1. |
the implemented interventions are appropriate to achieve the objective of ensuring the long-term viability of Tercas. In that respect the Commission notes that it has not received a restructuring plan of Tercas into which the FITD’s capital contribution and guarantees would be integrated, showing the return to long-term viability of Tercas; |
2. |
appropriate measures have been taken to ensure that the aid is proportionate, i.e. limited to the minimum amount necessary to achieve their objective. In particular there should have been an adequate ‘burden-sharing’ of restructuring costs by those who invested in the bank, such as subordinated creditors, in compliance with the 2013 Banking Communication; |
3. |
the interventions are appropriately remunerated in line with the requirements laid down in the Crisis Communications. As matter of fact, as mentioned above, there seems to have been no payment or other kind of significant contribution in consideration for the recapitalisation and guarantee interventions; |
4. |
the costs of restructuring Tercas are limited to the minimum necessary; |
5. |
sufficient measures have been taken to limit distortions of competition, calibrated in such a way as to approximate as much as possible the market situation which would have materialised if Tercas has exited the market without aid; |
As regards the tax exemption of the FITD’s interventions, the measure has not been notified to the Commission and the information contained in the very recent pre-notification is insufficient for the Commission to assess its compatibility with the internal market. It can therefore not be excluded that it would be incompatible with the internal market.
In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, all unlawful aid can be subject to recovery from the recipient.
TEXT OF LETTER
«La Commissione, esaminate le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle misure di aiuto di Stato di cui all’oggetto, informa l’Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
1. PROCEDIMENTO
1) |
Il 16 settembre 2014, in seguito ad una richiesta informale della Commissione dell’8 agosto 2014, le autorità italiane hanno inviato una breve descrizione degli interventi di sostegno concessi dal sistema di garanzia dei depositi italiano, ossia il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”) (1), a favore della banca Tercas — Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA. |
2) |
Il 10 ottobre 2104, la Commissione ha trasmesso una richiesta di informazioni alle autorità italiane al fine di comprendere meglio i termini di tali interventi del FITD (2). Le autorità italiane hanno dato risposta in data 14 novembre 2014. |
3) |
Gli interventi in oggetto non erano stati notificati ufficialmente alla Commissione. |
4) |
Il 23 dicembre 2014, le autorità italiane hanno pre-notificato alla Commissione “l’esenzione fiscale degli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria” (3) in base all’articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“la legge di stabilità 2014”) (4). |
2. DESCRIZIONE
2.1. Tercas
5) |
Tercas — Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA è la capogruppo di un gruppo bancario (“Tercas”) che opera principalmente nella Regione Abruzzo. Alla fine del 2011, il principale azionista della capogruppo era la Fondazione Tercas, che all’epoca deteneva il 65 % della capogruppo. |
6) |
Alla fine del 2011, Tercas era costituito dalla capogruppo e da Banca Caripe SpA (“Caripe”), una banca regionale attiva soprattutto nella Regione Abruzzo che era stata acquisita da Tercas alla fine del 2010 (con una partecipazione del 90 %). |
7) |
Alla fine del 2011, Tercas evidenziava un totale attivo di 5,3 miliardi di EUR, 4,5 miliardi di EUR di crediti verso clientela, 2,6 miliardi di EUR di debiti verso clientela, 165 filiali e 1 228 dipendenti. |
8) |
Il 17 aprile 2012, in seguito a un’ispezione presso Tercas (5), la Banca d’Italia ha proposto al ministro dell’Economia e delle finanze di sottoporre la banca ad amministrazione straordinaria ex articolo 70 del Testo Unico Bancario. |
9) |
Il 30 aprile 2012, il ministro dell’Economia e delle finanze ha adottato un decreto per sottoporre Tercas ad amministrazione straordinaria (6). La Banca d’Italia ha nominato un commissario straordinario al fine di accertare la situazione, porre fine alle irregolarità e promuovere soluzioni utili nell’interesse dei depositanti. Il commissario straordinario si è insediato il 4 maggio 2012. |
10) |
Nel quadro del sistema di garanzia italiano per gli enti creditizi prorogato fino al 30 giugno 2012 (7), le autorità italiane hanno concesso una garanzia sui titoli obbligazionari emessi da Tercas per un valore nominale di 300 milioni di EUR. In base a informazioni pubblicamente accessibili, “[I]n data 28 novembre 2014, Tercas [procede] all’integrale estinzione dei titoli obbligazionari” e “la garanzia […] verrà estinta a decorrere dalla data del 28 novembre 2014” (8). |
11) |
Il commissario straordinario di Tercas si è attivato per risolvere le problematiche sollevate dalla Banca d’Italia, cercando, nel contempo, di valutare diverse opzioni per porre fine alle difficoltà di Tercas. All’inizio sono state prese in considerazione due opzioni per la ricapitalizzazione di Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA, tramite l’intervento della Fondazione Tercas (principale azionista della banca) oppure del Credito Valtellinese (che detiene una parteciapzione del 7,8 %); tali opzioni sono state successivamente scartate. |
12) |
Nell’ottobre 2013, il commissario straordinario di Tercas, in accordo con la Banca d’Italia, ha instaurato contatti con la Banca Popolare di Bari S.C.p.A., che manifestava interesse verso un’iniezione di capitale in Tercas a condizione che gli attivi di Tercas e Caripe fossero soggetti a due diligence e che il FITD coprisse interamente il deficit patrimoniale di Tercas. |
13) |
Il 25 ottobre 2013, in base all’articolo 29 dello Statuto del FITD, il commissario straordinario di Tercas ha trasmesso al FITD un’istanza di intervento di sostegno per un massimo di 280 milioni di EUR, che prevedeva una ricapitalizzazione a copertura del deficit patrimoniale di Tercas al 30 settembre 2013 e l’impegno del FITD ad acquistare attività deteriorate fino a un determinato valore. |
14) |
In occasione della riunione del 28 ottobre 2013, il Comitato di gestione del FITD ha deciso di intervenire a sostegno di Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA a norma dell’articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del Testo Unico Bancario, per un importo massimo di 280 milioni di EUR. Il 29 ottobre 2013 l’intervento è stato ratificato dal Consiglio del FITD. |
15) |
Il 30 ottobre 2013, il FITD ha trasmesso alla Banca d’Italia una richiesta di autorizzazione dell’attuazione di tale intervento di sostegno. Il 4 novembre 2013 la Banca d’Italia ha concesso al FITD l’autorizzazione richiesta. |
16) |
Il 18 marzo 2014, la due diligence sugli attivi di Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA e Caripe si è conclusa con un disaccordo tra gli esperti del FITD e quelli del gruppo bancario (“BPB”) controllato dalla capogruppo Banca Popolare di Bari S.C.p.A.. La controversia è stata risolta da un arbitro nominato dalla Banca d’Italia. Dalla due diligence sono emerse ulteriori rettifiche di valore sugli attivi. |
17) |
Il 1o luglio 2014, il FITD ha trasmesso alla Banca d’Italia una seconda richiesta di autorizzazione a effettuare un intervento di sostegno a Tercas a condizioni modificate. |
18) |
La Banca d’Italia ha autorizzato tale intervento di sostegno a condizioni modificate (9) il 7 luglio 2014. |
19) |
Il commissario straordinario di Tercas è stato autorizzato dalla Banca d’Italia a convocare una riunione straordinaria degli azionisti di Tercas il 27 luglio 2014, al fine di decidere in merito alla copertura delle perdite verificatesi nel corso dell’amministrazione straordinaria e in merito a un contestuale aumento di capitale di 230 milioni di EUR, riservato alla BPB. |
20) |
Le perdite di Tercas relative al periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 marzo 2014 ammontavano a 602 milioni di EUR; il 31 marzo 2014, il patrimonio netto di Tercas era negativo e ammontava a - 266 milioni di EUR; i coefficienti Tier 1 e total capital ratios erano negativi ed entrambi pari al -12,7 %. |
21) |
Il 27 luglio 2014, l’assemblea degli azionisti di Tercas (10) ha deliberato quanto segue:
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22) |
La tabella 1 riassume l’incidenza delle succitate operazioni a livello di fondi propri di Tercas: Tabella 1
|
23) |
Il 1o ottobre 2014 l’amministrazione straordinaria di Tercas è stata chiusa e BPB ha nominato i nuovi organi sociali. |
2.2. BPB
24) |
La Banca Popolare di Bari S.C.p.A. è la capogruppo del gruppo bancario BPB che opera principalmente nel Sud Italia. Alla fine del 2013, BPB evidenziava un totale attivo pari a 10,3 miliardi di EUR, 6,9 miliardi di crediti verso clientela, 6,6 miliardi di debiti verso clientela, 247 filiali e 2 206 dipendenti, un coefficiente Tier 1 dell’8,1 % e un coefficiente di capitale totale dell’11,1 %. |
25) |
Nel dicembre 2014, BPB ha realizzato un aumento di capitale pari a 500 milioni di EUR, comprensivo dell’emissione di nuove azioni per un massimo di 300 milioni di EUR e dell’emissione di un prestito subordinato Tier 2 per un massimo di 200 milioni di EUR. L’aumento di capitale è stato interamente sottoscritto. |
26) |
Nel quadro del sistema di garanzia italiano per gli enti creditizi prorogato fino al 30 giugno 2012 (11), le autorità italiane hanno concesso una garanzia sui titoli obbligazionari emessi da BPB per un valore nominale di 420 milioni di EUR. In base a informazioni pubblicamente accessibili, “[I]n data 28 novembre 2014, Banca Popolare di Bari S.C.p.A. [procede] all’integrale estinzione dei titoli obbligazionari” e “la garanzia […] verrà estinta a decorrere dalla data del 28 novembre 2014” (12). |
2.3. Le misure
27) |
L’intervento di sostegno del FITD a condizioni modificate (13) autorizzato dalla Banca d’Italia il 7 luglio 2014 prevede le seguenti misure:
|
28) |
Inoltre, l’articolo 1, comma 627, della legge di stabilità 2014 stabilisce che “[ai] fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti”. Tale esenzione fiscale, nella misura in cui può aver favorito Tercas, costituisce un’altra misura oggetto della presente decisione. |
3. LA POSIZIONE DELL’ITALIA
29) |
Secondo quanto indicato dalle autorità italiane, la base per gli interventi del FITD a favore di Tercas è costituita dall’articolo 96-bis, comma 1, ultimo periodo, del Testo Unico Bancario (14) e dall’articolo 29 dello Statuto del FITD. L’articolo 29, comma 1, lo Statuto del FITD stabilisce due condizioni alle quali il FITD può intervenire a sostegno delle banche consorziate soggette ad amministrazione straordinaria, ossia “quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello riveniente dall’intervento in caso di liquidazione” (15). |
30) |
L’Italia riconosce che, in linea generale, conformemente al punto 63 della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure a favore delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria globale (“la comunicazione sul settore bancario del 2013”) (16), gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi volti a sostenere la ristrutturazione di enti creditizi possano costituire aiuti di Stato anche laddove le risorse utilizzate provengano dal settore privato, qualora i fondi siano soggetti al controllo dello Stato e la decisione che dispone l’intervento sia imputabile allo Stato. |
31) |
Tuttavia, l’Italia sostiene che nel caso di specie gli interventi non rappresentino aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato poiché le risorse del FITD non potevano essere considerate come soggette al pubblico controllo e la decisione di utilizzarle è imputabile esclusivamente alle consorziate del FITD. Di conseguenza tali risorse non potevano essere considerate risorse statali. |
32) |
Le conclusioni dell’Italia si fondano sui seguenti elementi:
|
33) |
A sostegno di tali elementi, l’Italia adduce i seguenti precedenti giuridici:
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34) |
L’Italia contesta il fatto che la misura sia selettiva in ragione del fatto che gli interventi non tendono a favorire un’istituzione finanziaria rispetto alle altre, bensì solo ad evitare il fallimento di un’istituzione al fine di tutelare i depositanti e la stabilità del sistema finanziario, riducendo pertanto gli oneri complessivi a carico dello stesso sistema finanziario. |
35) |
Infine, l’Italia sostiene che la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) non incide sulla sua posizione. L’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/CE consente, a determinate condizioni, di mantenere gli interventi dei fondi per misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, inter alia se i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale dei sistemi di garanzia dei depositi. Le autorità italiane indicano che i costi degli interventi non sono superiori ai costi di adempimento del mandato del FITD. |
36) |
Per quanto riguarda l’esenzione fiscale di cui all’articolo 1, comma 627, della legge di stabilità 2014, in un primo momento le autorità italiane hanno fatto riferimento a una nota della Banca d’Italia indirizzata al ministro dell’Economia e delle finanze, che suggeriva che l’esenzione non costituisse aiuto di Stato (22). Conformemente a tale nota, alle banche beneficiarie non sarebbe concesso nessun vantaggio, poiché la tassazione degli interventi del FITD richiederebbe un intervento di importo maggiore per raggiungere il medesimo risultato. |
37) |
Inoltre, nella nota è indicato che: “si potrebbe pertanto sostenere che […] l’esclusione dalla tassabilità […] sarebbe applicabile a tutti gli intermediari bancari, sottoposti alla disciplina speciale dettata dal TUB, e che pertanto non comporterebbe l’adozione di una misura fiscale selettiva […]”. |
38) |
Le autorità italiane hanno inoltre sostenuto che non ci sarebbe alcuna selettività anche in ragione del fatto che i beneficiari degli interventi del FITD sarebbero trattati alla stregua delle imprese oggetto di un concordato con i creditori disciplinato dalla normativa fallimentare: l’articolo 88, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) (23) prevede la non imponibilità fiscale delle sopravvenienze da riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato con i creditori nel quadro della normativa fallimentare. |
39) |
Tuttavia, il 23 dicembre 2014 le autorità italiane hanno pre-notificato come aiuto di Stato l’esenzione fiscale degli interventi di sostegno del FITD. |
40) |
Nella pre-notifica, le autorità italiane hanno indicato che l’esenzione fiscale potrebbe essere considerata compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato in ragione del fatto che fosse volta a garantire l’efficacia degli interventi di sostegno del FITD a favore di enti sottoposti ad amministrazione straordinaria. Gli Interventi del FITD, anche quando i beneficiari sono banche in situazione di crisi, “sono preposti sempre a salvaguardare la funzione sociale del risparmio — con particolare riguardo al risparmiatore che non dispone di informazioni specifiche sullo stato di salute degli intermediari — e la funzione monetaria dell’intermediazione bancaria” (24). |
41) |
Secondo le autorità italiane l’esenzione fiscale degli interventi del FITD non attribuisce un vantaggio diretto alle istituzioni finanziarie e non mira a favorire determinati operatori, alterando la parità concorrenziale, ma tende ad assicurare che l’intervento del FITD — preposto a tutela del risparmio — non sia ridotto per effetto della sua inclusione nell’imponibile fiscale delle istituzioni finanziarie. Le autorità italiane non ritengono, pertanto, che la misura fiscale possa alterare la struttura del mercato creditizio. |
4. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
4.1. Esistenza di un aiuto di Stato
42) |
Conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza tra gli Stati membri. |
43) |
Come indicato nella direttiva 2014/49 (25), laddove sistemi di garanzia dei depositi attuino misure volte a prevenire il fallimento di un ente creditizio, dovrebbero sempre rispettare le norme sugli aiuti di Stato (26). |
44) |
La Commissione pone inoltre l’attenzione sul fatto che è altamente probabile che i sistemi di garanzia dei depositi concedano aiuti di Stato quando intervengono al fine di prevenire il fallimento di un ente creditizio, dato che agiscono in virtù di un pubblico mandato dello Stato membro e rimangono sotto il controllo dell’autorità pubblica (27). Tale analisi preliminare è suffragata da un esame dei sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri, in particolare alla luce delle recenti valutazioni della Commissione in merito alla conformità con le norme sugli aiuti di Stato degli interventi di tali sistemi ufficialmente comunicati alla stessa Commissione (28). |
4.1.1 Risorse dello Stato e imputabilità allo Stato
45) |
La Corte di giustizia ha confermato ripetutamente che tutti i mezzi finanziari con cui le autorità pubbliche forniscono un sostegno fattizio alle imprese rientrano nel controllo degli aiuti di Stato, indipendentemente dal fatto o meno che tali mezzi siano attivi permanenti del settore pubblico. I contributi obbligatori imposti, gestiti e ripartiti in conformità con la legge o altre norme pubbliche implicano un trasferimento delle risorse dello Stato anche se non sono amministrati dalle autorità pubbliche (29). Il mero fatto che tali risorse siano in parte finanziate da contributi privati non è sufficiente per escludere il carattere pubblico di tali risorse, poiché il fattore rilevante non è l’origine diretta delle risorse, ma il grado di intervento dell’autorità pubblica nella definizione della misure e delle loro modalità di finanziamento (30). |
46) |
Inoltre, come evidenziato dalla Corte di giustizia nelle cause Ladbroke (31) , Stardust Marine (32) e Doux Élevage (33), le risorse che rimangono sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità pubbliche costituiscono risorse statali. |
47) |
Nella causa Doux Élevage, la Corte di giustizia ha osservato che nel caso particolare di un’organizzazione professionale le cui risorse erano raccolte mediante un contributo reso obbligatorio dallo Stato, le autorità pubbliche non avevano il potere di usare concretamente le risorse per sostenere determinate imprese. L’organizzazione professionale aveva stabilito autonomamente i propri obiettivi, mentre lo Stato avrebbe soltanto controllato la validità e la legittimità dei contributi da parte dell’organizzazione (34). In particolare, nella causa Doux Élevage la Corte di giustizia ha evidenziato che la natura obbligatoria dei contributi in quel caso non era subordinata “al perseguimento di obiettivi politici concreti, fissati e definiti dalle pubbliche autorità” (35). |
48) |
Nella causa Stardust Marine (36) la Corte di giustizia ha inoltre chiarito che l’imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un organo prima facie indipendente (ad esempio, un’impresa pubblica) può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie ad esempio dal fatto che, oltre agli elementi di natura organica che lo vincolano allo Stato, l’organo in oggetto non può adottare la decisione contestata che potrebbe comportare un aiuto di Stato senza tenere conto delle disposizioni o delle direttive delle autorità pubbliche. Altri indizi potrebbero, in determinate circostanze, essere rilevanti per concludere che una misura di aiuto adottata da un’impresa pubblica è imputabile allo Stato (37). Analogamente, il fatto che persone fisiche partecipino alla gestione di un’entità non è sufficiente per escludere l’imputabilità allo Stato degli interventi in questione. |
49) |
Nella sentenza sulla “legge austriaca sull’elettricità verde” (38) del dicembre 2014, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente classificato come imputabili allo Stato il meccanismo di aiuto all’elettricità verde e l’esenzione parziale degli utenti dall’elevato consumo energetico dal finanziamento dell’elettricità verde. Il fatto che ciò fosse stabilito per legge è stato ritenuto sufficiente per concludere che vi fosse imputabilità. Il Tribunale ha indicato che non era necessario procedere a una valutazione più approfondita della possibile integrazione nella società per azioni incaricata di controllare il sovrapprezzo obbligatorio per l’elettricità verde imposto ai distributori e ai consumatori (l’“ÖMAG”) nelle strutture della pubblica amministrazione, dello status giuridico o del livello di vigilanza esercitato dalle autorità pubbliche sulla relativa gestione. Il Tribunale ha indicato che, in ogni caso, era già stato stabilito nell’esame di un’altra parte del medesimo motivo e che l’ÖMAG era integrata in una struttura disciplinata dall’autorità di regolamentazione austriaca e che, oltre a stabilire la natura delle sue attività e le modalità di attuazione pratiche, determinava anche le attività di vigilanza ex post da parte degli organi pubblici preposti. Pertanto, ÖMAG non poteva essere considerata un operatore privato che agisse liberamente. |
50) |
Nel caso di specie, gli interventi del FITD per la ristrutturazione e la risoluzione delle crisi bancarie hanno natura discrezionale se sono adottati a livello di Stati membri, contrariamente agli interventi nei casi di liquidazione, che sono prescritti dalla direttiva 2014/49/UE, e adempiono a un pubblico mandato stabilito nella legislazione italiana a discrezione dello Stato. |
51) |
Come evidenziato dalle stesse autorità italiane (39), l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE prevede che gli Stati membri possano autorizzare un sistema di garanzia dei depositi a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, purché, tra l’altro, i costi delle misure non superino i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale dei sistemi di garanzia dei depositi. |
52) |
Con l’adozione dell’articolo 96-bis, comma 1, ultimo periodo, del Testo Unico Bancario, le autorità italiane hanno scelto di consentire al loro sistema di garanzia dei depositi riconosciuto, il FITD, di intervenire al fine di prevenire il fallimento di un ente creditizio, come esplicitato nell’articolo 29 dello Statuto del FITD. |
53) |
Pertanto, gli interventi di sostegno del FITD nell’ambito della ristrutturazione e risoluzione delle crisi bancarie sono in linea con il pubblico mandato di tutela dei depositanti sotto il controllo delle autorità degli Stati membri, ma tale strumento ha un carattere supplementare e non corrisponde alla funzione obbligatoria stabilita nel diritto dell’Unione (direttiva 2014/49/UE) di rimborsare depositanti coperti in caso di liquidazione. |
54) |
Gli interventi del FITD volti a prevenire il fallimento di una delle proprie banche consorziate fanno seguito a un pubblico mandato dello Stato considerato che:
|
55) |
Inoltre, le autorità italiane sembrano esercitare un controllo costante sulla coerenza dell’uso delle risorse del FITD con il relativo obiettivo specifico di politica pubblica e sembrano avere almeno co-deciso con il FITD di impiegare le risorse di quest’ultimo a favore di Tercas (41). A tale proposito sono rilevanti i fattori qui di seguito esposti. |
56) |
L’articolo 96-ter, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario stabilisce che la Banca d’Italia “coordina le attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l’attività di vigilanza” (42). |
57) |
Il Testo Unico Bancario autorizza il FITD a intervenire in casi diversi dalla liquidazione e con altri mezzi (43), ma tali interventi sono altresì soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità italiane (la Banca d’Italia) nel quadro delle medesime disposizioni e ispirati alla medesima ratio (44) che è alla base dei casi di liquidazione (articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del Testo Unico Bancario). |
58) |
Inoltre, le autorità italiane, ivi inclusa la Banca d’Italia nell’ottica della sua capacità di vigilanza, sono state costantemente coinvolte in diverse forme e in diverse fasi nell’elaborazione, autorizzazione e attuazione degli interventi di sostegno del FITD:
|
59) |
Inoltre, i documenti ricevuti dall’Italia confermano che:
|
60) |
La Commissione è del parere che, contrariamente agli elementi invocati dalla Corte di giustizia nella causa Doux Élevage (51), dagli elementi esposti nei punti da 52) a 59) emerge che il FITD è rimasto sotto costante controllo pubblico, svoltosi effettivamente (52), per quanto riguarda obiettivi politici concreti, fissati e definiti dalle pubbliche autorità e che va oltre un mero controllo formale della validità e legittimità della condotta del FITD (53). |
61) |
La Commissione ritiene che tali elementi rappresentino indizi del fatto che gli interventi del FITD a favore di Tercas siano costituiti da risorse statali e siano imputabili allo Stato. |
62) |
Per quanto concerne l’esenzione fiscale degli interventi del FITD, la Commissione osserva che l’articolo 1, comma 628, della legge di stabilità 2014 stabilisce che “L’efficacia delle disposizioni del comma 627 [che prevede l’esenzione fiscale degli interventi del FITD] è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea”. |
63) |
Tale disposizione che prevede l’esenzione fiscale non era stata notificata formalmente alla Commissione, ma è stata pre-notificata solo di recente alla Commissione in seguito alla concessione degli interventi di sostegno a Tercas e senza riferimento agli interventi di sostegno a favore di Tercas. |
64) |
Pertanto la Commissione non ha certezza del fatto che l’esenzione fiscale sia stata concessa a Tercas poiché, conformemente alla legge di stabilità 2014, non produrrebbe effetti in assenza della relativa autorizzazione da parte della Commissione. |
65) |
Fatta salva la sua posizione nel contesto di una notifica formale dell’esenzione fiscale, la Commissione in via preliminare osserva che l’esenzione fiscale costituirebbe una misura adottata dallo Stato stesso, poiché è prevista da una norma di legge, e ricorda che le esenzioni fiscali equivalgono alla concessione di risorse dello Stato (54). |
66) |
Nella loro pre-notifica dell’esenzione fiscale, le autorità italiane giustificano l’esenzione con la necessità di salvaguardare “la funzione sociale del risparmio” e “la funzione monetaria dell’intermediazione bancaria” (55). Tali elementi forniscono un ulteriore indizio del fatto che lo Stato ritenga che gli interventi del FITD perseguano un obiettivo di politica pubblica. |
4.1.2 Vantaggio selettivo con distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri
67) |
Per quanto riguarda la sussistenza di un vantaggio a favore di Tercas, il FITD nei suoi interventi a sostegno di Tercas non ha agito nella sua qualità di operatore in un’economia di mercato. A tale proposito la Commissione osserva che il FITD: 1) ha concesso un sostegno per mezzo di un contributo a fondo perduto a copertura del deficit patrimoniale di Tercas e 2) non ha applicato nessuna commissione per le garanzie emesse a favore di Tercas. Tali azioni, prive di ogni prospettiva di rendimento e per cui di fatto non è possibile alcun rendimento, non sono proprie di un operatore in un’economia di mercato e mostrano che il FITD ha agito nella sua qualità di entità che adempie un mandato pubblico piuttosto che nella sua qualità di operatore in un’economia di mercato (56). Tali interventi corrispondono alla concessione di un’assistenza che ha avuto come effetto il fatto che Tercas non sia uscita dal mercato, contrariamente a quanto sarebbe successo in assenza di tale sostegno, e con ciò hanno conferito un vantaggio a Tercas. |
68) |
Se, in ogni caso, tali caratteristiche degli interventi concessi dal FITD (ovvero l’assenza di un obbligo qualsiasi di rimborso e l’assenza di una qualsivoglia commissione, rispettivamente per il contributo patrimoniale e per le garanzie) potrebbero limitare i costi cui lo stesso sarebbe stato altrimenti esposto (in particolare i costi a carico del FITD a titolo di rimborso dei depositanti in sede di liquidazione amministrativa coatta di Tercas), la Commissione considera che tali costi non possano essere tenuti in considerazione nella valutazione della compatibilità o meno degli interventi del FITD a favore di Tercas con la condotta di un operatore in un’economia di mercato. A quanto pare i costi in oggetto derivano da obblighi a carico del FITD in relazione al suo ruolo di sistema di garanzia dei depositi, che gli impone di agire nel pubblico interesse tutelando i depositanti. Gli interventi in oggetto non sarebbero stati realizzati da un operatore in un’economia di mercato poiché, non essendo esposto ai costi legati al rimborso dei depositanti in caso di liquidazione di Tercas, non avrebbe cercato di limitare tali costi fornendo a Tercas un sostegno che non gli sarebbe rimborsato e da cui non avrebbe tratto nessun rendimento. Tali costi non vanno tenuti in considerazione nell’applicazione del criterio dell’operatore in un’economia di mercato (57). |
69) |
Se, in alternativa, si potesse tenere conto dei costi a carico del FITD che derivano dalle sue responsabilità come sistema di garanzia dei depositi confrontando le azioni del FITD con quelle di un operatore in un’economia di mercato, gli interventi del FITD a favore di Tercas potrebbero non soddisfare il criterio del “minor onere”, ossia la condizione prevista dallo Statuto del FITD per cui il Fondo può intervenire a sostegno di banche consorziate soggette a amministrazione straordinaria solamente se i costi di realizzazione sono inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dal successivo rimborso dei depositanti nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa (58). |
70) |
Il risparmio di costo per il FITD per la concessione di 330 milioni di EUR per il sostegno a Tercas è molto limitato (3 milioni di EUR) rispetto allo scenario controfattuale dei costi stimati sostenuti dal FITD in caso di liquidazione di Tercas (333 milioni di EUR). Da un errore nel calcolo del risparmio di costi o dall’applicazione di un metodo di calcolo alternativo potrebbe risultare che per la concessione dell’intervento di sostegno a Tercas il FITD non abbia realizzato alcun risparmio rispetto allo scenario controfattuale costituito dalla liquidazione. |
71) |
Inoltre, a tale proposito assume rilievo il fatto che i costi asseriti a carico del FITD nell’intervento di risoluzione della crisi avrebbero potuto essere ulteriormente ridotti con una svalutazione contabile del debito subordinato di 169 milioni di EUR (88 milioni di EUR per la capogruppo Tercas e 81 milioni di EUR per Caripe). Sembra dunque che esistesse un’opzione meno costosa rispetto a quella scelta, ossia includere nell’intervento di risoluzione della crisi una integrale svalutazione contabile del debito subordinato. Tale svalutazione si sarebbe realizzata in caso di liquidazione. |
72) |
Inoltre, nel determinare se l’ipotesi di una liquidazione risulterebbe meno costosa per Tercas, non è stata svolta nessun’analisi di sensibilità. La società di audit e consulenza ingaggiata dal FITD non sembra aver considerato se il trasferimento dei depositi da Tercas a BPB implichi che FITD rimanga esposta a tali depositi. |
73) |
Pertanto, in via preliminare la Commissione conclude che gli interventi del FITD a favore di Tercas hanno conferito a quest’ultima un vantaggio, in particolare il contributo a fondo perduto a copertura del suo deficit patrimoniale e le garanzie non remunerate emesse a suo favore e che hanno consentito a Tercas di evitare l’uscita dal mercato, un esito che non sarebbe stato possibile conseguire in normali condizioni di mercato. |
74) |
La Commissione è del parere che gli interventi in questione siano selettivi in ragione del fatto che si riferiscono solamente a Tercas. |
75) |
Infine, i vantaggi conferiti a Tercas grazie agli interventi del FITD, evitando il fallimento e l’uscita dal mercato di Tercas, hanno un effetto distorsivo sulla concorrenza. |
76) |
Tercas è in concorrenza con imprese estere, il che incide sugli scambi tra Stati membri. |
77) |
Per le ragioni esposte ai punti da 67) a 76), in via preliminare la Commissione è del parere che gli interventi del FITD in oggetto possano aver concesso un vantaggio selettivo a Tercas, esercitando un effetto distorsivo sulla concorrenza e incidendo sugli scambi tra Stati membri. |
78) |
Per quando concerne la selettività dell’esenzione fiscale degli interventi del FITD, la Commissione a titolo di parere preliminare ritiene che tale misura sia prima facie selettiva, poiché l’esenzione fiscale è riservata alle banche beneficiarie dell’intervento del FITD. |
79) |
La questione relativa alla possibilità che l’esenzione fiscale possa comunque essere ritenuta non selettiva perché giustificata dalla natura o dal regime generale del sistema tributario è più complessa. Una deroga può essere giustificata qualora discenda direttamente dai principi informatori o basilari del sistema di riferimento o qualora risulti dai meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, che sono necessari al funzionamento e all’efficacia del sistema tributario (59). |
80) |
Tuttavia spetta agli Stati membri realizzare e fare applicare procedure di controllo e di monitoraggio opportune al fine di garantire la coerenza delle misure di deroga introdotte con la logica e la struttura generale del sistema tributario (60). In ogni caso gli obiettivi politici esterni non inerenti al sistema non possono essere invocati per giustificare una deroga come non selettiva. |
81) |
Inoltre, la Commissione osserva che, in considerazione della data di adozione della legge di stabilità 2014, l’esenzione fiscale deve essere stata preparata nello stesso periodo delle richieste relative all’intervento del FITD a favore di Tercas, della decisione favorevole all’intervento degli organi del FITD e della relativa autorizzazione della Banca d’Italia (61). |
82) |
La Commissione non dispone di tutti gli elementi necessari per stabilire se l’esenzione fiscale (che a quanto le risulti non produce ancora effetti poiché essa non l’ha autorizzata; cfr. i punti da 62) a 64)] sia in linea con la logica e il regime generale del sistema tributario e non può pertanto escludere che abbia natura selettiva e costituisca un aiuto. Fatta salva la sua posizione nel contesto di una notifica formale dell’esenzione fiscale, la Commissione in via preliminare osserva che laddove l’esenzione fiscale abbia favorito in maniera selettiva determinate imprese (in altre parole, qualora l’esenzione non sia giustificata dalla natura e dalla logica del sistema), gli altri criteri relativi alla sussistenza di un aiuto di Stato sarebbero soddisfatti. |
83) |
L’esenzione fiscale sarebbe imputabile allo Stato, poiché è stabilita dal legislatore italiano e corrisponde a risorse statali (62). |
84) |
Gli interventi di sostegno del FITD fiscalmente esentati avrebbero un effetto distorsivo sulla concorrenza evitando il fallimento e l’uscita dal mercato dei beneficiari. I beneficiari dell’esenzione fiscale sarebbero in concorrenza con imprese estere, condizionando gli scambi tra Stati membri. |
85) |
Pertanto gli interventi del FITD e l’esenzione fiscale non ancora effettiva potrebbero comportare un aiuto di Stato. |
4.2. Legalità dell’aiuto
86) |
Se le misure individuate dovessero costituire aiuto di Stato, sarebbero state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione stabiliti all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato fatta eccezione per l’esenzione fiscale degli interventi del FITD. Pertanto la Commissione allo stato attuale ritiene che le misure concesse a Tercas costituiscano un aiuto di Stato illegale. |
4.3. Compatibilità dell’aiuto
87) |
L’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato conferisce alla Commissione il potere di decidere se un aiuto è compatibile con il mercato interno se è inteso a “porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.” |
88) |
L’Italia considera che gli interventi in questione non costituiscano aiuto e ad oggi non ha fornito motivazioni sul perché, se fosse stabilito che comportano un aiuto di Stato, gli interventi sarebbero compatibili con il mercato interno. |
89) |
Allo stato attuale la Commissione non dispone di informazioni rilevanti per valutare la compatibilità degli interventi con il mercato interno. |
90) |
In particolare, la Commissione non ha elementi per dissipare, sulla base della pertinente “comunicazione sulla crisi” (63), il proprio dubbio che tutti gli aiuti di Stato che derivano dagli interventi non siano compatibili con il mercato interno. In particolare, sono assenti o decisamente insufficienti gli elementi che dimostrino che:
|
91) |
Per quanto riguarda l’esenzione fiscale degli interventi del FITD, come menzionato al punto 63), la misura non è stata notificata alla Commissione e le informazioni fornite nella pre-notifica inviata in tempi molto recenti (66) sono insufficienti affinché la Commissione possa verificare la compatibilità della misura con il mercato interno. Fatta salva la sua posizione nel contesto di una notifica formale dell’esenzione fiscale, la Commissione evidenzia che non può essere escluso che la misura risulti incompatibile con il mercato interno. |
Ciò premesso, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, invita l’Italia a trasmetterle eventuali osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione dell’aiuto, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente.
Si richiede all’Italia di inviare tempestivamente copia della presente lettera a Tercas.
La Commissione comunica all’Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione informerà inoltre le parti interessate degli Stati EFTA firmatari dell’accordo SEE, pubblicando una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e informerà l’Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutte le parti interessate citate verranno invitate a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.»
(1) Il FITD è ufficialmente riconosciuto dalla Banca d’Italia come sistema di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5). Il FITD ha forma giuridica di consorzio di diritto privato soggetto al Testo Unico Bancario nonché al proprio Statuto e Regolamento. Le risorse finanziarie del FITD sono fornite dai suoi membri per mezzo di contributi ex post.
(2) Il breve descrizione del 16 settembre e la richiesta di informazioni del 10 ottobre 2014 riguardavano anche i previsti interventi del FITD a favore di Banca delle Marche SpA (“Banca Marche”).
(3) “Esenzione fiscale degli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria”.
(4) “Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” (GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2013 — Suppl. Ordinario n. 87).
(5) Tra il 5 dicembre 2011 e il 23 marzo 2012, la Banca d’Italia ha sottoposto Tercas ad ispezione. Nel corso di tale ispezione la Banca d’Italia ha rilevato numerose irregolarità e anomalie diffuse circa 1) la gestione e la governance della banca, 2) la funzione di audit interno, 3) il processo di credito e 4) la comunicazione di informazioni agli organi di gestione e all’organo di vigilanza.
(6) In ragione di gravi irregolarità amministrative e gravi violazioni normative.
(7) Il 22 febbraio 2012 la Commissione ha approvato una proroga fino al 30 giugno 2012 di un sistema che consentiva la concessione di garanzie dello Stato per enti creditizi in Italia (approvazione iniziale a dicembre 2011),
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-12-0222_en.htm?locale=en
(8) Conformemente a un comunicato stampa della Banca Popolare di Bari S.C.p.A. del 27 novembre 2014: “[…] in data 28 novembre 2014 l’emittente ‘Banca Popolare di Bari S.C.p.A’ (Capogruppo) e l’emittente ‘Tercas — Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.’ (controllata) procederanno […] all’integrale estinzione dei titoli obbligazionari assistiti da garanzia dello Stato […], del valore nominale complessivo pari a 720 milioni di EUR (di cui 420 milioni di EUR per Banca Popolare di Bari e 300 milioni di EUR per Tercas).
In considerazione di quanto sopra, la garanzia concessa dallo Stato verrà estinta a decorrere dalla data del 28 novembre 2014.” (sottolineatura aggiunta), cfr. http://www.popolarebari.it/news/scheda-news.asp?d=838&p=352
(9) Cfr. il punto 27).
(10) Verbale di assemblea, repertorio n. 125.149, raccolta n. 28.024 del 29 luglio 2014, notaio Dr Vicenzo Galeota.
(11) Il 22 febbraio 2012 la Commissione ha approvato una proroga fino al 30 giugno 2012 di un sistema che consentiva la concessione di garanzie dello Stato per enti creditizi in Italia (approvazione iniziale a dicembre 2011).
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-12-0222_en.htm?locale=en
(12) Cfr. la nota a piè di pagina 8.
(13) Cfr. il punto 17).
(14) L’ultimo periodo dell’articolo 96-bis, comma 1, recita: “I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento”. Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che: “In linea generale, gli interventi dei DGS italiani alternativi al rimborso dei depositanti sono basati sull’articolo 96-bis, comma 1, ultimo periodo del TUB”.
(15) Oltre alla funzione principale del FITD di “rimborso ai depositanti” delle banche consorziate, all’articolo 29 dello Statuto del FITD si stabilisce quanto segue:
“1. |
Il Fondo può disporre interventi di sostegno della consorziata in amministrazione straordinaria quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello riveniente dall’intervento in caso di liquidazione. |
2. |
Gli interventi del Fondo possono consistere in:
|
(16) Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“la comunicazione sul settore bancario”), GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.
(17) Decisione della Commissione 2000/600/CE del 10 novembre 1999, recante approvazione condizionata dell’aiuto accordato dall’Italia alle banche pubbliche siciliane Banco di Sicilia e Sicilcassa, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.
(18) Considerando 39 della decisione 2000/600/CE.
(19) Causa C-345/02, Pearle e altri, ECLI:EU:C:2004:448, punti 37 e 38.
(20) Causa C-677/11, Doux Élevage e Coopérative agricole GBP-ARREE, ECLI:EU:C:2013:348, punti 36-41.
(21) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2016, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149.
(22) Le autorità italiane fanno riferimento a tale nota del 1o luglio 2014 nella loro comunicazione del 14 novembre 2014 in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 ottobre 2014 (la nota è oggetto dell’allegato 7 della risposta).
(23) Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (G.U. 31.12.1986) come modificato da ultimo dalla legge 30 ottobre 2014 n. 161 (G.U. 10.11.2014) e decreto legge 21 novembre 2014 n. 175 (G.U. 28.11.2014).
(24) “Gli interventi del Fondo […] sono preposti sempre a salvaguardare la funzione sociale del risparmio — con particolare riguardo al risparmiatore che non dispone di informazioni specifiche sullo stato di salute degli intermediari — e la funzione monetaria dell’intermediazione bancaria”.
(25) Conformemente al considerando 3 della direttiva 2014/49 “è auspicabile prevedere [..] la sufficiente flessibilità affinché gli Stati membri possano consentire agli SGD di attuare misure volte a ridurre la probabilità di future richieste di rimborso nei confronti di detti sistemi. Tali misure dovrebbero sempre rispettare le norme sugli aiuti di Stato.” Conformemente al considerando 16, “Un SGD, ove consentito dal diritto nazionale, dovrebbe poter anche andare oltre la mera funzione di rimborso e utilizzare i mezzi finanziari disponibili per evitare il fallimento di un ente creditizio, onde evitare i costi di un rimborso dei depositanti e altri effetti negativi. Tali misure dovrebbero tuttavia essere realizzate nell’ambito di un quadro chiaramente definito e dovrebbero in ogni caso rispettare le norme sugli aiuti di Stato.”
(26) Conformemente al punto 63 della comunicazione sulle banche del 2013, “il ricorso a [fondi di garanzia dei depositi] o a fondi simili per favorire la ristrutturazione degli enti creditizi può […] costituire aiuto di Stato. Anche se i fondi in questione potrebbero provenire dal settore privato, essi possono costituire aiuti nella misura in cui sono soggetti al controllo dello Stato e la decisione relativa all’utilizzo dei fondi è imputabile allo Stato.”
(27) Un riesame informale dei sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri ha confermato che i sistemi esistenti agiscono con mandato di politica pubblica nazionale o operano sotto il controllo dell’autorità pubblica, due dei criteri rilevanti per concludere che le azioni di un sistema di garanzia dei depositi sono imputabili allo Stato.
(28) Cfr. la decisione della Commissione C(2011)5554 dell’1.8.2011 relativa al caso SA.33001 (2011/N) — Danimarca — parte B — Modifica del regime danese di aiuti alla liquidazione per enti creditizi, GU 271 del 14.9.2011, pag. 1, punti da 43 a 49, la decisione della Commissione C(2012)3540 del 30.5.2011 relativa al caso SA.34255 (2012/N) — Spagna — Ristrutturazione di CAM e Banco CAM, GU C 173 del 19. 6.2013, punti da 76 a 87 e la decisione della Commissione C(2014)1060 del 18. 2.2014 relativa al caso SA.37425 (2013/N) — Polonia — Credit Unions Orderly Liquidation Scheme, GU C 210 del 4.7.2014, punti da 44 a 53.
(29) Causa 173/73, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:1974:71, punto 16; cause riunite da C-89/90 a C-83/90, Société Compagnie Commerciale de l’Ouest e altri/Receveur principal des douanes de La Pallice-Port, ECLI:EU:C:1992:118, punto 35; causa C-206/06, Essent Netwerk Noord e altri, ECLI:EU:C:2008:413, punti 58-74.
(30) Causa T-139/09, Francia/Commissione, ECLI:EU:T:2012:496, punti 63 e 64.
(31) Causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, ECLI:EU:C:2000:248, punto 50; “[..] anche se le somme […] non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali.”
(32) Causa C-482/99, Francia/Commissione (“Stardust Marine”), ECLI:EU:C:2002:294, punto 37.
(33) Causa C-677/11, Doux Élevage e Coopérative agricole GBP-ARREE, ECLI:EU:C:2013:348, punto 35.
(34) Causa C-677/11, Doux Élevage e Coopérative agricole GBP-ARREE, ECLI:EU:C:2013:348, punti 36 e 38.
(35) Causa C-677/11, Doux Élevage e Coopérative agricole GBP-ARREE, ECLI:EU:C:2013:348, punto 39.
(36) Causa C-482/99, Francia/Commissione (“Stardust Marine”), ECLI:EU:C:2002:294, punto 55. Cfr. anche la causa C-303-88, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:1991:136, punti da 11 a 13.
(37) Inoltre, nella causa T-387/11, Nitrogénművek Vegyipari Zrt./Commissione, ECLI:EU:T:2013:98, punti 65 e 66, il Tribunale ha inoltre ritenuto che la vigilanza delle autorità pubbliche sia uno dei tre indizi che mostrano che la Commissione aveva correttamente ritenuto che le misure in oggetto fossero direttamente imputabili allo Stato.
(38) Causa T-251/11, Austria/Commissione (legge austriaca sull’elettricità verde), ECLI:EU:T:2014:1060, punto 87.
(39) Cfr. il punto 35).
(40) Articolo 96-ter, comma 1, lettera a), del Testo Unico Bancario (“La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del Sistema bancario […] riconosce i sistemi di garanzia approvandone gli statuti; […]”).
(41) Cfr. i punti da 56) a 59).
(42) “La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del Sistema bancario […] coordina l’attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l’attività di vigilanza;”
(43) Cfr. il punto 54).
(44) Si tratta della tutela dei depositanti e della stabilità del sistema finanziario (l’articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del Testo Unico Bancario stabilisce quanto segue: “La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del Sistema bancario […] autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia …”).
(45) Articolo 29, comma 1, dello Statuto del FITD.
(46) Cfr. le lettere della Banca d’Italia del 4 novembre 2013 e del 7 luglio 2014, con cui si autorizza il FITD a concedere gli interventi di sostegno in oggetto (allegati 8 e 9 della risposta delle autorità italiane del 14 novembre 2014 alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 ottobre 2014.
(47) Cfr. il punto 56) e la nota a piè di pagina 42.
(48) Articolo 13, comma 6, e articolo 16, comma 1, lettera d), dello Statuto del FITD.
(49) Nella relazione allegata al verbale del Comitato di gestione del FITD del 30 maggio 2014, pag. 1 (allegato 3.9 della risposta dell’Italia del 14 novembre 2014 alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 ottobre 2014) si indica che: “L’evolversi di tali fattori ha portato ad un articolato negoziato con la BPB e con il commissario straordinario, in coordinamento con la Banca d’Italia, per l’individuazione di modalità attuative dell’intervento del Fondo volte a massimizzare l’efficacia dell’azione di sostegno nel quadro del più ampio piano di risanamento della Tercas, imperniato su un’operazione di ricapitalizzazione de parte della BPB”.
(50) La relazione allegata al verbale del Comitato di gestione del FITD del 30 maggio 2014, pag. 4 (allegato 3.9 della risposta dell’Italia del 14 novembre 2014 alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 ottobre 2014), si evince che “La Banca d’Italia […] ha invitato il Fondo a ricercare un’intesa equilibrata con la BPB per la copertura del deficit patrimoniale”).
(51) Cfr. il punto 47).
(52) Cfr. i punti 58) e 59)
(53) Cfr. il punto 47).
(54) Causa C-387/92, Banco Exterior de España/Ayuntamiento de Valencia, ECLI:EU:C:1994:100, punto 14 sulle esenzioni fiscali.
(55) Cfr. il punto 40) e la nota a piè di pagina 24.
(56) Cfr. la causa C-124/10 P, Commissione/EDF, ECLI:EU:C:2012:318, punti 80 e 81.
(57) Cfr. le cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C 223/12 P, Land Burgenland e altri/Commissione, ECLI:EU:C:2013:682, punto 52.
(58) Cfr. il punto 29).
(59) Cfr. ad esempio le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri, ECLI:EU:C:2011:550, punto 69.
(60) Cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri, ECLI:EU:C:2011:550, punto 74.
(61) Cfr. i punti da 13) a 15).
(62) Cfr. il punto 62).
(63) Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (“comunicazione sulla ricapitalizzazione”), GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2; comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (“comunicazione sulla ristrutturazione”), GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9; comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“la comunicazione di proroga del 2011”), GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7, e la comunicazione sulle banche del 2013.
(64) Oltre ai seguenti elementi: ripartizione degli oneri tra gli azionisti e tra i creditori subordinati, remunerazione adeguata e misure appropriate che limitino la distorsione della concorrenza. La Commissione invita inoltre a inviarle informazioni dettagliate sul processo di acquisizione di Tercas da parte di BPB.
(65) Cfr. il punto 67).
(66) L’esenzione fiscale è stata pre-notificata solamente il 23 dicembre 2014, dopo la concessione degli interventi di sostegno da parte del FITD a favore di Tercas e senza riferimento a questi ultimi.