Convenzione di Berna
SINTESI DI:
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa
Decisione 82/72/CEE: conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa
QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?
- La convenzione, adottata a Berna il 19 settembre 1979, intende promuovere la cooperazione tra i paesi firmatari al fine di conservare la flora e la fauna selvatiche e il loro ambiente naturale e proteggere le specie migratorie in via di estinzione.
- La decisione conclude l’accordo per conto della Comunità economica europea (ora UE).
PUNTI CHIAVE
- L’UE è parte contraente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa.
- La flora e la fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di grande valore che deve essere preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi di protezione nazionale, le parti della Convenzione ritengono che la cooperazione dovrebbe essere istituita a livello europeo.
- Le parti si impegnano a:
- promuovere politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli ambienti naturali;
- integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e ambientali;
- promuovere l’istruzione e diffondere informazioni sulla necessità di conservare le specie di flora e fauna selvatiche e i loro habitat.
- Le parti convengono di adottare adeguati atti normativi e amministrativi per proteggere le specie di flora selvatica specificate nell’allegato I (Specie di flora rigorosamente protette). La convenzione vieta la raccolta, il taglio o lo sradicamento deliberato di tali piante.
- È inoltre necessario adottare atti normativi e amministrativi adeguati per conservare le specie di fauna selvatica elencate nell’allegato II (Specie di fauna rigorosamente protette). Sono applicati i seguenti divieti:
- qualsiasi forma di cattura, custodia e uccisione deliberata;
- il danno o la distruzione deliberata di siti di riproduzione o di riposo;
- il disturbo deliberato della fauna selvatica, in particolare durante il periodo di riproduzione, di allevamento e di ibernazione;
- la deliberata distruzione o raccolta di uova nell’ambiente naturale o la conservazione di queste uova;
- il possesso e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi animali imbalsamati, e qualsiasi parte o derivato di questi animali.
- Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica specificato nell’allegato III (Specie di fauna protetta) deve essere regolamentato al fine di mantenere le popolazioni fuori pericolo (divieto di sfruttamento temporaneo o locale, regolamentazione del trasporto o della vendita ecc.). Alle parti è vietato l’uso di mezzi indiscriminati di cattura e uccisione in grado di causare la scomparsa o il grave turbamento della specie.
- La convenzione elenca alcune deroghe a quanto sopra esposto:
- per la protezione della flora e della fauna;
- per prevenire gravi danni a colture, bestiame, foreste, allevamenti di pesci, acqua e altre forme di proprietà;
- nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prevalenti;
- ai fini della ricerca e dell’istruzione, del ripopolamento, della reintroduzione e della necessaria riproduzione;
- per consentire, in condizioni rigorosamente sorvegliate, la cattura, la custodia o altri sfruttamenti giudiziosi di determinati animali e piante selvatici in numero limitato.
- Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la protezione delle specie migratorie specificate negli allegati II e III il cui ambito si estende nei loro territori.
- È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l’applicazione della convenzione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Convenzione relativa alla conservazione delle vita selvatica e dell’ambiente naturale (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3).
Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione 98/746/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa all’approvazione, a nome della Comunità, della modifica agli allegati II e III della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata in occasione della diciassettesima riunione del comitato permanente della convenzione (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 114).
Ultimo aggiornamento: 15.05.2020