02015R0035 — IT — 01.01.2019 — 004.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/35 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 012 dell'17.1.2015, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/467 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2015 |
L 85 |
6 |
1.4.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2283 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2016 |
L 346 |
111 |
20.12.2016 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/669 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2016 |
L 97 |
3 |
8.4.2017 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1542 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2017 |
L 236 |
14 |
14.9.2017 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2018 |
L 227 |
1 |
10.9.2018 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/35 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2014
che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
INDICE |
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TITOLO I |
VALUTAZIONE E REQUISITI PATRIMONIALI BASATI SUL RISCHIO(PRIMO PILASTRO), RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE (SECONDO PILASTRO) E MAGGIORE TRASPARENZA (TERZO PILASTRO) |
CAPO I |
Disposizioni generali |
SEZIONE 1 |
Definizioni e principi generali |
SEZIONE 2 |
Valutazioni esterne del merito di credito |
CAPO II |
Valutazione delle attività e delle passività |
CAPO III |
Norme relative alle riserve tecniche |
SEZIONE 1 |
Disposizioni generali |
SEZIONE 2 |
Qualità dei dati |
SEZIONE 3 |
Metodologie per il calcolo delle riserve tecniche |
SOTTOSEZIONE 1 |
Ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche |
SOTTOSEZIONE 2 |
Informazioni sottese al calcolo delle migliori stime |
SOTTOSEZIONE 3 |
Proiezioni dei flussi di cassa per il calcolo della migliore stima |
SOTTOSEZIONE 4 |
Margine di rischio |
SOTTOSEZIONE 5 |
Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico |
SOTTOSEZIONE 6 |
Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo |
SEZIONE 4 |
Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio |
SOTTOSEZIONE 1 |
Disposizioni generali |
SOTTOSEZIONE 2 |
Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base |
SOTTOSEZIONE 3 |
Aggiustamento per la volatilità |
SOTTOSEZIONE 4 |
Aggiustamento di congruità |
SEZIONE 5 |
Aree di attività |
SEZIONE 6 |
Pproporzionalità e semplificazioni |
CAPO IV |
Fondi propri |
SEZIONE 1 |
Determinazione dei fondi propri |
SOTTOSEZIONE 1 |
Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza |
SOTTOSEZIONE 2 |
Trattamento delle partecipazioni ai fini del calcolo dei fondi propri |
SEZIONE 2 |
Classificazione dei fondi propri |
SEZIONE 3 |
Ammissibilità dei fondi propri |
SOTTOSEZIONE 1 |
Fondi separati (Ring-Fenced) |
SOTTOSEZIONE 2 |
Limiti quantitativi |
CAPO V |
Formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità |
SEZIONE 1 |
Disposizioni generali |
SOTTOSEZIONE 1 |
Calcoli basati su scenari |
SOTTOSEZIONE 2 |
Metodo look-through |
SOTTOSEZIONE 3 |
Amministrazioni regionali e autorità locali |
SOTTOSEZIONE 4 |
Rischio di base rilevante |
SOTTOSEZIONE 5 |
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base |
SOTTOSEZIONE 6 |
Proporzionalità e semplificazioni |
SOTTOSEZIONE 7 |
Ambito di applicazione dei moduli del rischio di sottoscrizione |
SEZIONE 2 |
Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita |
SEZIONE 3 |
Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita |
SEZIONE 4 |
Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia |
SEZIONE 5 |
Modulo del rischio di mercato |
SOTTOSEZIONE 1 |
Coefficienti di correlazione |
SOTTOSEZIONE 1 bis |
Investimenti infrastrutturali ammissibili |
SOTTOSEZIONE 2 |
Sottomodulo del rischio di tasso di interesse |
SOTTOSEZIONE 3 |
Sottomodulo del rischio azionario |
SOTTOSEZIONE 4 |
Sottomodulo del rischio immobiliare |
SOTTOSEZIONE 5 |
Sottomodulo del rischio di spread |
SOTTOSEZIONE 6 |
Sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato |
SOTTOSEZIONE 7 |
Sottomodulo del rischio valutario |
SEZIONE 6 |
Modulo del rischio di inadempimento della controparte |
SOTTOSEZIONE 1 |
Disposizioni generali |
SOTTOSEZIONE 2 |
Esposizioni di tipo 1 |
SOTTOSEZIONE 3 |
Esposizioni di tipo 2 |
SEZIONE 7 |
Modulo relativo alle attività immateriali |
SEZIONE 8 |
Rischio operativo |
SEZIONE 9 |
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite |
SEZIONE 10 |
Tecniche di attenuazione del rischio |
SEZIONE 11 |
Fondi separati |
SEZIONE 12 |
Parametri specifici dell'impresa |
SEZIONE 13 |
Procedura per l'aggiornamento dei parametri di correlazione |
CAPO VI |
Requisito patrimoniale di solvibilità — modelli interni completi e parziali |
SEZIONE 1 |
Definizioni |
SEZIONE 2 |
Prova dell'utilizzo |
SEZIONE 3 |
Standard di qualità statistica |
SEZIONE 4 |
Standard di calibrazione |
SEZIONE 5 |
Integrazione di modelli interni parziali |
SEZIONE 6 |
Assegnazione di utili e perdite |
SEZIONE 7 |
Standard di convalida |
SEZIONE 8 |
Standard in materia di documentazione |
SEZIONE 9 |
Modelli e dati esterni |
CAPO VII |
Requisito patrimoniale minimo |
CAPO VIII |
Investimenti in posizioni verso cartolarizzazioni |
CAPO IX |
Sistema di governance |
SEZIONE 1 |
Elementi del sistema di governance |
SEZIONE 2 |
Funzioni |
SEZIONE 3 |
Requisiti di competenza e onorabilità |
SEZIONE 4 |
Esternalizzazione |
SEZIONE 5 |
Politica di retribuzione |
CAPO X |
Maggiorazione del capitale |
SEZIONE 1 |
Circostanze per l'imposizione di maggiorazioni di capitale |
SEZIONE 2 |
Metodologie per il calcolo delle maggiorazioni di capitale |
CAPO XI |
Estensione del periodo di risanamento |
CAPO XII |
Informativa al pubblico |
SEZIONE 1 |
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: struttura e contenuto |
SEZIONE 2 |
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: non pubblicazione di informazioni |
SEZIONE 3 |
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: termini, mezzi di pubblicazione e aggiornamenti |
CAPO XIII |
Informazioni periodiche da fornire alle autorità di vigilanza |
SEZIONE 1 |
Elementi e contenuto |
SEZIONE 2 |
Termini e mezzi di comunicazione |
CAPO XIV |
Trasparenza e responsabilità delle autorità di vigilanza |
CAPO XV |
Società veicolo |
SEZIONE 1 |
Autorizzazione |
SEZIONE 2 |
Condizioni contrattuali obbligatorie |
SEZIONE 3 |
Sistema di governance |
SEZIONE 4 |
Informazioni da fornire alle autorità di vigilanza |
SEZIONE 5 |
Requisiti di solvibilità |
TITOLO II |
GRUPPI ASSICURATIVI |
CAPO I |
Calcolo della solvibilità a livello di gruppo |
SEZIONE 1 |
Solvibilità a livello di gruppo: scelta del metodo di calcolo e principi generali |
SEZIONE 2 |
Solvibilità a livello di gruppo: metodi di calcolo |
CAPO II |
Modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato |
SEZIONE 1 |
Modelli interni completi e parziali utilizzati per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo |
SEZIONE 2 |
Utilizzo di un modello interno di gruppo |
CAPO III |
Vigilanza sulla solvibilità di gruppo per gruppi con gestione centralizzata del rischio |
CAPO IV |
Coordinamento della vigilanza di gruppo |
SEZIONE 1 |
Collegi delle autorità di vigilanza |
SEZIONE 2 |
Scambio di informazioni |
SEZIONE 3 |
Vigilanza a livello di sottogruppo nazionale o regionale |
CAPO V |
Iinformativa al pubblico |
SEZIONE 1 |
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizioni finanziaria del gruppo |
SEZIONE 2 |
Relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria |
CAPO VI |
Relazioni di gruppo alle autorità di vigilanza |
SEZIONE 1 |
Relazioni periodiche |
SEZIONE 2 |
Relazione sulle concentrazioni di rischio e sulle operazioni infragruppo |
TITOLO III |
EQUIVALENZA DEI PAESI TERZI E DISPOSIZIONI FINALI |
CAPO I |
Imprese che esercitano attività di riassicurazione aventi sede in un paese terzo |
CAPO II |
Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi |
CAPO III |
Imprese di assicurazione e di riassicurazione con imprese madri con sede fuori dall'UNIONE |
CAPO IV |
Disposizioni finali |
TITOLO I
VALUTAZIONE E REQUISITI PATRIMONIALI BASATI SUL RISCHIO (PRIMO PILASTRO), RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE (SECONDO PILASTRO) E MAGGIORE TRASPARENZA (TERZO PILASTRO)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 1
Definizioni e principi generali
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. «metodi alternativi di valutazione»: i metodi di valutazione conformi all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, diversi da quelli che utilizzano esclusivamente i prezzi di mercato quotati per le stesse attività o passività o per attività e passività simili;
2. «analisi di scenario»: l'analisi dell'impatto di una combinazione di eventi sfavorevoli;
3. «obbligazione di assicurazione malattia»: un'obbligazione di assicurazione che copre una delle seguenti opzioni o entrambe:
i) l'erogazione di trattamenti o assistenza medici compresi i trattamenti e l'assistenza medici preventivi o curativi in seguito a malattia, incidente, disabilità o infermità, o una compensazione finanziaria per tali trattamenti o assistenza;
ii) una compensazione finanziaria derivante da malattia, incidente, disabilità o infermità;
4. «obbligazione di assicurazione per le spese mediche»: un'obbligazione di assicurazione che copre l'erogazione o la compensazione finanziaria di cui al punto 3, i);
5. «obbligazione di assicurazione di protezione del reddito»: un'obbligazione di assicurazione che copre la compensazione finanziaria di cui al punto 3, ii), diversa dalla compensazione finanziaria di cui al punto 3, i);
6. «obbligazione di assicurazione di risarcimento dei lavoratori»: un'obbligazione di assicurazione che copre l'erogazione o la compensazione finanziaria di cui al punto 3, i) e ii), e che deriva unicamente da infortuni su lavoro e malattie professionali;
7. «obbligazione di riassicurazione malattia»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione malattia;
8. «obbligazione di riassicurazione per le spese mediche»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione per le spese mediche;
9. «obbligazione di riassicurazione di protezione del reddito»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione di protezione del reddito;
10. «obbligazione di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione di risarcimento dei lavoratori;
11. «premi contabilizzati»: i premi dovuti a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione durante un periodo di tempo specificato a prescindere dal fatto che i premi si riferiscano in tutto o in parte alla copertura assicurativa o riassicurativa fornita in un periodo di tempo diverso;
12. «premi acquisiti»: i premi relativi al rischio coperto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione durante un periodo di tempo specificato;
13. «riscatto»: tutti i modi possibili per disdire del tutto o in parte una polizza, fra cui:
i) disdetta volontaria della polizza con o senza il pagamento di un valore di riscatto;
ii) cambiamento dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione da parte del contraente;
iii) disdetta della polizza derivante dal rifiuto del contraente di pagare il premio;
14. «cessazione» di una polizza di assicurazione: riscatto, estinzione anticipata senza il pagamento di un valore, contratto liberato dal pagamento dei premi, clausole di decadenza automatica, esercizio di altre opzioni di cessazione o mancato esercizio di opzioni di continuità;
15. «opzioni di cessazione»: tutti i diritti legali o contrattuali del contraente che consentono a quest'ultimo di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o di permettere l'estinzione anticipata della polizza di assicurazione;
16. «opzioni di continuità»: tutti i diritti legali o contrattuali del contraente che consentono a quest'ultimo di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa;
17. «copertura di un modello interno»: i rischi che sono rispecchiati nella distribuzione di probabilità prevista sottesa al modello interno;
18. «ambito di applicazione di un modello interno»: i rischi per la cui copertura il modello interno è approvato; detto ambito può includere sia i rischi che sono rispecchiati nella formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità sia quelli che non lo sono;
18 bis. «cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 ( 1 );
18 ter. «cartolarizzazione STS»: una cartolarizzazione classificata come «semplice, trasparente e standardizzata» o «STS» conformemente ai requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;
19. «posizione verso una cartolarizzazione»: una posizione verso una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402;
19 bis. «posizione verso una cartolarizzazione senior»: una posizione verso una cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( 2 );
20. «posizione verso una ricartolarizzazione»: un'esposizione verso una ricartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2402;
21. «cedente»: un cedente ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2402;
22. «promotore»: un promotore ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
23. «segmento»: un segmento ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402;
24. «banca centrale»: una banca centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, del regolamento (UE) n. 575/2013;
25. «rischio di base»: il rischio derivante dalla situazione in cui l'esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio non corrisponde all'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
26. «contratti di garanzia collaterale»: contratti in base ai quali il fornitore di una garanzia collaterale esegue una delle seguenti azioni:
(a) trasferisce la piena proprietà della garanzia collaterale al beneficiario di quest'ultima al fine di garantire o altrimenti coprire l'adempimento di un'obbligazione pertinente;
(b) fornisce una garanzia collaterale a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna e il fornitore della garanzia o un depositario conservano la proprietà di quest'ultima quando il diritto di garanzia è costituito;
27. in relazione a una serie di elementi, per «tutte le possibili combinazioni di due» di tali elementi s'intendono tutte le coppie ordinate di elementi di detta serie;
28. «accordo di pooling»: un accordo in base al quale varie imprese di assicurazione o di riassicurazione concordano di condividere rischi assicurativi individuati in proporzioni definite. Le parti assicurate dai membri dell'accordo di pooling non sono esse stesse membri di tale accordo;
29. «esposizione appartenente a un pool di tipo A»: il rischio ceduto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a un accordo di pooling quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non fa parte di tale accordo;
30. «esposizione appartenente a un pool di tipo B»: il rischio ceduto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a un altro membro di un accordo di pooling quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte di tale accordo;
31. «esposizione appartenente a un pool di tipo C»: il rischio ceduto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che fa parte di un accordo di pooling a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione che non è membro di tale accordo;
32. «mercato idoneo per spessore»: un mercato in cui si possono effettuare operazioni riguardanti una considerevole quantità di strumenti finanziari senza che il prezzo degli strumenti ne risulti significativamente influenzato;
33. «mercato idoneo per liquidità»: un mercato in cui gli strumenti finanziari sono facilmente convertibili attraverso un atto d'acquisto o di vendita senza determinare una variazione significativa del prezzo;
34. «mercato idoneo per trasparenza»: un mercato in cui sono facilmente disponibili al pubblico, in particolare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, informazioni sugli scambi e i prezzi correnti;
35. «future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale»: le future partecipazioni agli utili diverse dalle prestazioni collegate a un indice o a quote di contratti di assicurazione o di riassicurazione aventi una delle seguenti caratteristiche:
(a) sono giuridicamente e contrattualmente basate su uno o più dei seguenti risultati:
i) la performance di un gruppo specifico di contratti o di un tipo specifico di contratto o di un singolo contratto;
ii) i redditi realizzati o non realizzati sugli investimenti su uno specifico pool di attività detenuto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
iii) gli utili o le perdite dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del fondo corrispondente al contratto;
(b) sono basate su una dichiarazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e i tempi o l'importo delle partecipazioni agli utili sono determinati pienamente o parzialmente a discrezione dell'impresa;
36. «struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base»: una struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio derivata alla stregua della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, ma senza applicazione di un aggiustamento di congruità o di un aggiustamento per la volatilità o di un aggiustamento transitorio alla struttura del tasso d'interesse privo di rischio pertinente ai sensi dell'articolo 308 quater di detta direttiva;
37. «portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità»: un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di attività dedicato di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
38. «obbligazioni di assicurazione malattia SLT»: obbligazioni di assicurazione malattia assegnate alle aree di attività per le obbligazioni di assicurazione vita ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1;
39. «obbligazioni di assicurazione malattia NSLT»: obbligazioni di assicurazione malattia assegnate alle aree di attività per le obbligazioni di assicurazione non vita ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1;
40. «organismo di investimento collettivo»: un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) o un fondo d'investimento alternativo (FIA) di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
41. in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, per «settore di attività principale» s'intende un segmento definito dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera indipendentemente da altre parti dell'impresa e ha risorse e procedure di governance dedicate all'interno dell'impresa e contiene rischi significativi in rapporto all'intera attività dell'impresa;
42. in relazione a un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, per «settore di attività principale» s'intende un segmento definito del gruppo che opera indipendentemente da altre parti del gruppo e ha risorse e procedure di governance dedicate all'interno del gruppo e contiene rischi significativi in rapporto all'intera attività del gruppo; ogni soggetto giuridico appartenente al gruppo costituisce un settore di attività principale o consiste di diversi settori di attività principali;
43. «organo amministrativo, direttivo o di vigilanza»: qualora la legge nazionale preveda un sistema duale comprendente un organo direttivo e un organo di vigilanza, l'organo direttivo o l'organo di vigilanza o entrambi come specificato nella legislazione nazionale pertinente o, qualora la legislazione nazionale non specifichi alcun organo, l'organo direttivo;
44. «esposizione massima al rischio aggregata»: la somma dei pagamenti massimi, comprese le spese che le società veicolo possono sostenere, escluse le spese che soddisfano tutti i seguenti criteri:
(a) la società veicolo ha il diritto di richiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo di pagare le spese;
(b) la società veicolo non è tenuta a pagare le spese a meno che e fintantoché non si riceva un importo pari alle spese dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo;
(c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo non include le spese come importo recuperabile dalla società veicolo ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento;
45. «contratto di assicurazione o di riassicurazione esistente»: un contratto di assicurazione o di riassicurazione per il quale sono state riconosciute obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione;
46. «utili attesi inclusi nei premi futuri»: il valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri derivante dall'inclusione nelle riserve tecniche dei premi relativi a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti la cui riscossione è attesa in un momento futuro, ma che potrebbero non essere riscossi per qualsiasi motivo diverso dal verificarsi dell'evento assicurato, indipendentemente dai diritti legali o contrattuali del contraente di disdire la polizza;
47. «assicurazione su ipoteche»: un'assicurazione dei crediti che offre una copertura ai prestatori in caso di inadempimento relativo a prestiti ipotecari;
48. «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, comprese le relative imprese figlie;
49. «impresa partecipata»: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui si detiene una partecipazione o un'impresa collegata a un'altra impresa da un rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
50. «impresa regolamentata»: un «ente regolamentato» ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
51. «impresa non regolamentata»: un'impresa diversa da quelle di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE;
52. «impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie»: un'impresa non regolamentata che svolge una o più attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) qualora tali attività costituiscano una parte rilevante della sua attività complessiva;
53. «impresa strumentale»: un'impresa non regolamentata la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nella gestione di servizi di elaborazione dati, in servizi sanitari e assistenziali o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
54. «società di gestione di OICVM»: una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o una società d'investimento autorizzata ai sensi dell'articolo 27 della stessa direttiva a condizione che non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva;
55. «gestore di fondi di investimento alternativi»: un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, punto 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;
55. bis «attività infrastrutturali»: attività fisiche, strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;
55. ter «entità infrastrutturale»: un'entità o un gruppo di imprese che, sulla base dell'esercizio finanziario più recente di tale entità o gruppo per il quale sono disponibili dati o sulla base di una proposta di finanziamento, deriva la maggioranza sostanziale delle sue entrate dal possesso, dal finanziamento, dallo sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali;
56. «enti pensionistici aziendali o professionali»: enti ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
57. «impresa di assicurazione nazionale»: un'impresa autorizzata e vigilata da autorità di vigilanza di paesi terzi che richiederebbe un'autorizzazione quale impresa di assicurazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE se la sua sede fosse situata nell'Unione;
58. «impresa di riassicurazione nazionale»: un'impresa autorizzata e vigilata da autorità di vigilanza di paesi terzi che richiederebbe un'autorizzazione quale impresa di riassicurazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE se la sua sede fosse situata nell'Unione.
Articolo 2
Giudizio degli esperti
1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione formulano ipotesi sulle norme relative alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, dei requisiti patrimoniali di solvibilità, dei requisiti patrimoniali minimi e sulle norme relative agli investimenti, tali ipotesi si basano sulla competenza di persone con conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, garantiscono che gli utenti interni delle ipotesi pertinenti siano informati del loro contenuto, del loro grado di attendibilità e delle loro limitazioni. A tale scopo, i fornitori di servizi ai quali sono state esternalizzate funzioni o attività sono considerati utenti interni.
SEZIONE 2
Valutazioni esterne del merito di credito
Articolo 3
Associazione delle valutazioni del merito di credito alle classi di merito di credito
La scala delle classi di merito di credito di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE include le classi di merito di credito da 0 a 6.
Articolo 4
Requisiti generali sull'uso delle valutazioni del merito di credito
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare una valutazione esterna del merito di credito per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard solo se è stata emessa da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o è stata approvata da un'ECAI ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
2. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione prescelgono una o più ECAI ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard.
3. L'utilizzo delle valutazioni del merito di credito è coerente e tali valutazioni non sono utilizzate selettivamente.
4. Nell'utilizzo delle valutazioni del merito di credito, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tutti i seguenti obblighi:
(a) se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI prescelta per una certa classe di elementi, le utilizza in modo coerente per tutti gli elementi appartenenti a tale classe;
(b) se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI prescelta, le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;
(c) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza solo le valutazioni del merito di credito dell'ECAI prescelta che tengono conto degli importi complessivi ad essa dovuti a titolo di capitale e di interessi;
(d) qualora per un elemento provvisto di rating esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare i requisiti patrimoniali per l'elemento in questione;
(e) qualora per un elemento provvisto di rating esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a parametri differenti, si utilizza la valutazione corrispondente al requisito patrimoniale più alto;
(f) qualora per un elemento provvisto di rating esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, si utilizzano le due valutazioni corrispondenti ai due requisiti patrimoniali più bassi. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono diversi, tra le due valutazioni del merito di credito si utilizza quella corrispondente al requisito patrimoniale più elevato. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono identici, si utilizza la valutazione corrispondente a tale requisito patrimoniale;
(g) le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano, se disponibili, le valutazioni del merito di credito richieste e non richieste.
5. Qualora un elemento faccia parte delle esposizioni più grandi o più complesse dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'impresa effettua la propria valutazione interna del merito di credito dell'elemento e lo attribuisce a una delle sette classi di una scala di valutazione del merito di credito. Qualora la valutazione interna del merito di credito corrisponda a un requisito patrimoniale più basso di quello risultante dalle valutazioni del merito di credito di ECAI prescelte, ai fini del presente regolamento la valutazione interna del merito di credito viene ignorata.
6. Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un'impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 178, paragrafi 8 e 9, e le posizioni verso una ricartolarizzazione;
Articolo 5
Valutazione del merito di credito per emittente e per emissione
1. Se esiste una valutazione del merito di credito per uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene l'elemento che costituisce l'esposizione, si utilizza tale valutazione.
2. Ove per un determinato elemento non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali l'elemento che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata in uno dei seguenti casi:
(a) determina un requisito patrimoniale identico o superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o inferiore (junior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;
(b) determina un requisito patrimoniale identico o inferiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o superiore (senior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.
In tutti gli altri casi, le imprese di assicurazione o di riassicurazione tengono conto che per l'esposizione non è disponibile alcuna valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta.
3. Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non sono utilizzate come valutazioni del merito di credito per un altro emittente dello stesso gruppo.
Articolo 6
Doppio rating del credito per le posizioni verso una cartolarizzazione
In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), se è disponibile solo una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta per una posizione verso una cartolarizzazione, tale valutazione non viene utilizzata. I requisiti patrimoniali per l'elemento in questione si determinano come se non fossero disponibili valutazioni del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta.
CAPO II
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ
Articolo 7
Ipotesi di valutazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e le passività in base al presupposto della continuità aziendale dell'impresa interessata.
Articolo 8
Ambito di applicazione
Gli articoli da 9 a 16 si applicano alla contabilizzazione e alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche.
Articolo 9
Metodologia di valutazione — principi generali
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione contabilizzano le attività e le passività conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e passività conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, a condizione che tali principi includano metodi di valutazione coerenti con l'approccio di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Qualora tali principi ammettano l'uso di più metodi di valutazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano solo i metodi conformi all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
3. Se i metodi di valutazione inclusi nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 sono temporaneamente o permanentemente difformi dall'approccio di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano altri metodi di valutazione considerati conformi all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in particolare rispettando il principio di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono contabilizzare e valutare un'attività o una passività sulla base del metodo di valutazione che utilizzano per redigere i propri bilanci annuali o consolidati a condizione che:
(a) il metodo di valutazione sia conforme all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b) il metodo di valutazione sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
(c) l'impresa non valuti tale attività o passività nel suo bilancio utilizzando i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
(d) la valutazione delle attività e delle passività attraverso l'utilizzo di principi contabili internazionali imporrebbe all'impresa costi che sarebbero sproporzionati rispetto alle spese amministrative totali.
5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le singole attività separatamente.
6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le singole passività separatamente.
Articolo 10
Metodologia di valutazione — gerarchia di valutazione
1. In sede di valutazione delle attività e delle passività conformemente all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono la gerarchia di valutazione di cui ai paragrafi da 2 a 7, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività o della passività qualora gli operatori di mercato le prendano in considerazione nel fissare il prezzo delle attività o delle passività alla data di valutazione, comprese la condizione e l'ubicazione dell'attività o della passività e le eventuali limitazioni, se presenti, alla vendita o all'utilizzo dell'attività.
2. Come metodo di valutazione per difetto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e le passività utilizzando prezzi di mercato quotati in mercati attivi per le stesse attività o passività.
3. Quando l'uso dei prezzi di mercato quotati in mercati attivi per le stesse attività o passività è impossibile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e le passività utilizzando prezzi di mercato quotati in mercati attivi per attività e passività simili con adeguamenti per riflettere le differenze. Tali adeguamenti rispecchiano i fattori specifici dell'attività o della passività che comprendono tutti i seguenti elementi:
(a) la condizione o l'ubicazione dell'attività o della passività;
(b) la misura in cui gli input riguardano elementi comparabili all'attività o alla passività e
(c) il volume o il livello di attività nei mercati in cui gli input sono osservati.
4. L'uso dei prezzi di mercato quotati da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si basa sui criteri relativi ai mercati attivi quali definiti nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002.
5. Se i criteri di cui al paragrafo 4 non sono soddisfatti, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano metodi alternativi di valutazione, salvo se altrimenti previsto nel presente capo.
6. Quando utilizzano metodi alternativi di valutazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione si avvalgono il meno possibile degli input specifici all'impresa e il più possibile degli input di mercato rilevanti, compresi quelli indicati di seguito:
(a) prezzi quotati per attività o passività identiche o simili in mercati non attivi;
(b) input diversi dai prezzi quotati osservabili per l'attività o la passività, compresi i tassi d'interesse e le curve di rendimento osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite e spread di credito;
(c) input corroborati dal mercato, che possono non essere direttamente osservabili, ma sono basati su dati di mercato osservabili o da essi supportati.
Tutti tali input di mercato sono rettificati in virtù dei fattori di cui al paragrafo 3.
Nella misura in cui non siano disponibili input osservabili rilevanti, compreso in situazioni di eventuale scarsa attività del mercato per l'attività o la passività alla data di valutazione, le imprese utilizzano gli input non osservabili che riflettono le ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività, incluse le ipotesi sul rischio. Qualora si utilizzino input non osservabili, le imprese rettificano i dati propri dell'impresa se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti elementi specifici dell'impresa non disponibili ad altri operatori di mercato.
Nel valutare le ipotesi sul rischio di cui al presente paragrafo, le imprese tengono conto del rischio inerente a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per misurare il valore equo (fair value) e il rischio inerente agli input della tecnica di valutazione.
7. Nell'utilizzare metodi alternativi di valutazione, le imprese si avvalgono di tecniche di valutazione coerenti con uno o più dei seguenti metodi:
(a) metodo di mercato, che utilizza i prezzi e le altre informazioni pertinenti derivanti da operazioni di mercato riguardanti attività, passività o un gruppo di attività e passività identiche o simili. Le tecniche di valutazione coerenti con il metodo di mercato comprendono la determinazione di prezzi a matrice;
(b) metodo reddituale, che converte importi futuri, come i flussi di cassa o i ricavi e i costi, in un unico importo corrente. Il valore equo riflette le attuali aspettative di mercato su tali importi futuri. Le tecniche di valutazione coerenti con il metodo reddituale comprendono le tecniche del valore attuale, i modelli di determinazione del prezzo delle opzioni e il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli;
(c) metodo del costo o metodo del costo corrente di sostituzione, che riflette l'importo che sarebbe attualmente richiesto per sostituire la capacità di servizio di un'attività. Dalla prospettiva di un operatore di mercato venditore, il prezzo che egli percepirebbe per l'attività si basa sul costo che un operatore di mercato acquirente dovrebbe sostenere per acquisire o costruire un'attività sostitutiva di qualità comparabile, rettificato per tener conto del livello di obsolescenza.
Articolo 11
Rilevazione di passività potenziali
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano come passività le passività potenziali ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento che siano rilevanti.
2. Le passività potenziali sono rilevanti se informazioni in merito alle dimensioni attuali o potenziali o alla natura di tali passività potrebbero influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.
Articolo 12
Metodi di valutazione per l'avviamento e le attività immateriali
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano a zero le seguenti attività:
1. avviamento;
2. attività immateriali diverse dall'avviamento, salvo se l'attività immateriale può essere venduta separatamente e le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono dimostrare l'esistenza di un valore per attività identiche o simili che è stato calcolato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, nel qual caso l'attività è valutata conformemente all'articolo 10.
Articolo 13
Metodi di valutazione per le imprese partecipate
1. Ai fini della valutazione delle attività delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le partecipazioni in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE conformemente alla seguente gerarchia di metodi:
(a) utilizzando il metodo di valutazione per difetto di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento;
(b) utilizzando il metodo del patrimonio netto aggiustato di cui al paragrafo 3 quando la valutazione conformemente alla lettera a) è impossibile;
(c) utilizzando il metodo di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento o i metodi alternativi di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la valutazione a norma della lettera a) o della lettera b) non è possibile;
ii) l'impresa non è un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini della valutazione delle attività delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano a zero le partecipazioni nelle seguenti imprese:
(a) imprese che sono escluse dall'ambito della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
(b) imprese che sono dedotte dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo a norma dell'articolo 229 della direttiva 2009/138/CE.
3. Il metodo del patrimonio netto aggiustato di cui al paragrafo 1, lettera b), impone all'impresa partecipante di valutare le sue partecipazioni in imprese partecipate sulla base della quota dell'eccedenza di attività rispetto alle passività dell'impresa partecipata detenuta dall'impresa partecipante.
4. In sede di calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività per le imprese partecipate, l'impresa partecipante valuta le singole attività e passività dell'impresa conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e, se l'impresa partecipata è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o una società veicolo di cui all'articolo 211 di detta direttiva, le riserve tecniche conformemente agli articoli da 76 a 85 di tale direttiva.
5. In sede di calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività per le imprese partecipate diverse dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, l'impresa partecipante può considerare il metodo del patrimonio netto come prescritto nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 in linea con l'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, se la valutazione delle singole attività e passività conformemente al paragrafo 4 non è praticabile. In tali casi l'impresa partecipante deduce dal valore dell'impresa partecipata il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che sarebbero valutate a zero conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
6. Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento e l'uso dei metodi di valutazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non è possibile, le partecipazioni in imprese partecipate possono essere valutate in base al metodo di valutazione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza per la preparazione del bilancio d'esercizio o consolidato. In tali casi l'impresa partecipante deduce dal valore dell'impresa partecipata il valore dell'avviamento e di altre attività immateriali che sarebbero valutate pari a zero conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 14
Metodi di valutazione per passività specifiche
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le passività finanziarie di cui ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 conformemente all'articolo 9 del presente regolamento al momento della rilevazione iniziale. Non è effettuato alcun aggiustamento per tenere conto della variazione del merito di credito proprio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione dopo la rilevazione iniziale.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le passività potenziali che sono state rilevate conformemente all'articolo 11. Il valore delle passività potenziali è pari al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri richiesti per regolare la passività potenziale per la durata di vita di tale passività potenziale, calcolati utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.
Articolo 15
Imposte differite
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano e valutano le imposte differite in rapporto a tutte le attività e passività, comprese le riserve tecniche, che sono rilevate a fini fiscali o di solvibilità conformemente all'articolo 9.
2. Nonostante il paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le imposte differite diverse dalle attività fiscali differite derivanti dal riporto di crediti d'imposta e perdite fiscali non utilizzati sulla base della differenza tra i valori ascritti alle attività e passività rilevate e valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e, nel caso delle riserve tecniche, conformemente agli articoli da 76 a 85 di tale direttiva e i valori ascritti alle attività e passività rilevate e valutate a fini fiscali.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione ascrivono un valore positivo alle attività fiscali differite solo se è probabile che vi sarà un utile tassabile futuro a fronte del quale potranno essere utilizzate le attività fiscali differite, tenuto conto degli obblighi legali o regolamentari sui termini per il riporto delle perdite fiscali o dei crediti d'imposta non utilizzati.
Articolo 16
Esclusione di metodi di valutazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non valutano le attività finanziarie o le passività finanziarie al costo o al costo ammortizzato.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non applicano modelli di valutazione che valutano al minore tra il valore contabile e il valore equo al netto dei costi di vendita.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non valutano gli immobili, gli immobili acquisiti per investimento, gli impianti e i macchinari con modelli di costo in cui il valore delle attività è determinato come costo meno ammortamenti e svalutazioni.
4. Nel valutare le attività e le passività in un accordo di leasing, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono locatari in un leasing finanziario o locatori si conformano a tutto quanto segue:
(a) le attività in locazione sono valutate al valore equo;
(b) al fine di determinare il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing, si utilizzano input in linea con il mercato e non si effettua alcun aggiustamento successivo per tenere conto del merito di credito proprio dell'impresa;
(c) non si applica la valutazione al costo ammortizzato.
5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il valore netto di realizzo per le rimanenze sulla base del costo stimato di completamento e dei costi stimati necessari per effettuare la vendita qualora tali costi siano rilevanti. Tali costi sono considerati rilevanti se la loro mancata inclusione potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti dello stato patrimoniale, ivi comprese le autorità di vigilanza. Non si applica la valutazione al costo.
6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non valutano i contributi non monetari al valore nominale.
7. Nel valutare le attività biologiche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il valore aggiungendo i costi stimati di vendita se tali costi sono rilevanti.
CAPO III
NORME RELATIVE ALLE RISERVE TECNICHE
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 17
Rilevazione ed eliminazione contabile delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione
Per il calcolo della migliore stima e del margine di rischio delle riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano un'obbligazione di assicurazione o di riassicurazione alla data in cui l'impresa diventa parte del contratto da cui deriva l'obbligazione o, se precedente, alla data in cui inizia la copertura assicurativa o riassicurativa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano unicamente le obbligazioni rientranti nei limiti del contratto.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione eliminano contabilmente un'obbligazione assicurativa o riassicurativa solo se è estinta, adempiuta, cancellata o scaduta.
Articolo 18
Limiti di un contratto di assicurazione o di riassicurazione
1. I limiti di un contratto di assicurazione o di riassicurazione si definiscono conformemente ai paragrafi da 2 a 7.
2. Tutte le obbligazioni relative al contratto, comprese quelle legate ai diritti unilaterali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rinnovare o ampliare l'ambito di applicazione del contratto e quelle inerenti ai premi pagati, fanno parte del contratto, salvo se altrimenti previsto nei paragrafi da 3 a 6.
3. Le obbligazioni legate alla copertura assicurativa o riassicurativa fornita dall'impresa dopo una delle date di seguito indicate non fanno parte del contratto, salvo che l'impresa possa costringere il contraente a pagare il premio per tali obbligazioni:
(a) la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di porre termine al contratto;
(b) la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di rifiutare il pagamento dei premi esigibili nell'ambito del contratto;
(c) la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di modificare i premi o le prestazioni esigibili nell'ambito del contratto in modo tale che i premi riflettano interamente i rischi.
La lettera c) s'intende applicabile qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia il diritto unilaterale di modificare in una data futura i premi o le prestazioni di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in modo tale che i premi del portafoglio riflettano interamente i rischi coperti dal portafoglio.
Tuttavia, nel caso delle obbligazioni di assicurazione vita, se all'avvio del contratto si effettua una valutazione dei singoli rischi delle obbligazioni relative all'assicurato in base al contratto e la valutazione non può essere ripetuta prima di modificare i premi o le prestazioni, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano a livello di contratto se i premi riflettono interamente il rischio ai fini della lettera c).
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non tengono conto delle limitazioni del diritto unilaterale di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e delle limitazioni della misura in cui è possibile modificare i premi e le prestazioni che non hanno alcun effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto.
4. Qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia un diritto unilaterale di cui al paragrafo 3 che riguardi solo una parte del contratto, gli stessi principi di cui al paragrafo 3 si applicano a tale parte del contratto.
5. Le obbligazioni non legate a premi già pagati non fanno parte di un contratto di assicurazione o di riassicurazione, salvo che l'impresa possa costringere il contraente a pagare il premio futuro, e se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a) il contratto non prevede un risarcimento per un particolare evento incerto che si ripercuote negativamente sull'assicurato;
(b) il contratto non include una garanzia finanziaria delle prestazioni.
Ai fini delle lettere a) e b), le imprese di assicurazione e di riassicurazione non tengono conto della copertura di eventi e garanzie che non hanno alcun effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto.
6. Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione possa essere suddiviso in due parti e una di tali parti soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), le obbligazioni non legate ai premi di detta parte e già pagati non rientrano nel contratto, salvo che l'impresa possa costringere il contraente a pagare il premio futuro di tale parte.
7. Ai fini del paragrafo 3, le imprese di assicurazione e di riassicurazione considerano che i premi riflettano interamente i rischi coperti da un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione solo se in nessun caso l'importo delle prestazioni e delle spese esigibili nell'ambito del portafoglio supera l'importo dei premi esigibili nell'ambito del portafoglio.
SEZIONE 2
Qualità dei dati
Articolo 19
Dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche
1. I dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono considerati completi ai fini dell'articolo 82 della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) i dati includono informazioni storiche sufficienti per valutare le caratteristiche dei rischi sottostanti e per individuare le tendenze dei rischi;
(b) i dati sono disponibili per ciascuno dei gruppi di rischi omogenei pertinenti utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e non si esclude senza giustificazione l'uso di dati rilevanti nel calcolo delle riserve tecniche.
2. I dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono considerati accurati ai fini dell'articolo 82 della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) i dati sono privi di errori materiali;
(b) i dati di periodi diversi utilizzati per la stessa stima sono coerenti;
(c) i dati sono registrati in modo tempestivo e coerente nel tempo.
3. I dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono considerati appropriati ai fini dell'articolo 82 della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) i dati sono coerenti con le finalità per le quali saranno utilizzati;
(b) l'importo e la natura dei dati garantiscono che le stime fatte nel calcolo delle riserve tecniche sulla base dei dati non contengono un errore di stima materiale;
(c) i dati sono coerenti con le ipotesi sottese alle tecniche attuariali e statistiche loro applicate nel calcolo delle riserve tecniche;
(d) i dati riflettono adeguatamente i rischi ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in relazione alle sue obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;
(e) i dati sono stati raccolti, elaborati e applicati in modo trasparente e strutturato, sulla base di una procedura documentata che comprenda tutto quanto segue:
i) la definizione di criteri per la qualità dei dati e una valutazione della qualità dei dati, ivi compresi standard qualitativi e quantitativi specifici per le diverse serie di dati;
ii) l'uso e la fissazione di ipotesi per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati;
iii) la procedura di aggiornamento dei dati, ivi comprese la frequenza degli aggiornamenti e le circostanze che determinano aggiornamenti aggiuntivi;
(f) le imprese di assicurazione o di riassicurazione garantiscono che i loro dati siano utilizzati coerentemente nel tempo nel calcolo delle riserve tecniche.
Ai fini della lettera b), un errore di stima nel calcolo delle riserve tecniche è considerato materiale se potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti del risultato del calcolo, ivi comprese le autorità di vigilanza.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare dati di una fonte esterna a condizione che, oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono dimostrare che l'utilizzo di tali dati è più adeguato dell'utilizzo di dati disponibili esclusivamente da una fonte interna;
(b) le imprese di assicurazione o di riassicurazione conoscono l'origine di tali dati e le ipotesi o le metodologie utilizzati per la loro elaborazione;
(c) le imprese di assicurazione o di riassicurazione individuano le tendenze in tali dati e la variazione, nel tempo o tra i dati, delle ipotesi o delle metodologie nell'utilizzo dei dati;
(d) le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono dimostrare che le ipotesi e le metodologie di cui alle lettere b) e c) riflettono le caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Articolo 20
Limitazioni inerenti ai dati
Se i dati non sono conformi all'articolo 19, le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano adeguatamente le limitazioni inerenti ai dati, descrivendo altresì se e come si porrà rimedio a tali limitazioni, nonché le funzioni nel sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione responsabili di tale processo. Prima di essere adeguati per porre rimedio alle limitazioni, i dati sono opportunamente registrati e archiviati.
Articolo 21
Utilizzo appropriato delle approssimazioni ai fini del calcolo della migliore stima
In assenza di dati sufficienti di qualità appropriata per applicare un metodo attuariale affidabile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare approssimazioni adeguate per il calcolo della migliore stima a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a) l'insufficienza dei dati non è dovuta a procedure e processi interni inadeguati per la raccolta, l'archiviazione o la convalida dei dati utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche;
(b) non è possibile porre rimedio all'insufficienza dei dati utilizzando dati esterni;
(c) non sarebbe fattibile per l'impresa adeguare i dati per porre rimedio all'insufficienza.
SEZIONE 3
Metodologie per il calcolo delle riserve tecniche
Articolo 22
Disposizioni generali
1. Le ipotesi sono considerate realistiche ai fini dell'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare e giustificare ciascuna delle ipotesi utilizzate, tenuto conto della significatività dell'ipotesi, dell'incertezza ad essa inerente e delle ipotesi alternative pertinenti;
(b) le circostanze nelle quali le ipotesi verrebbero considerate false possono essere chiaramente individuate;
(c) salvo se altrimenti previsto nel presente capo, le ipotesi sono basate sulle caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, ove possibile a prescindere dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene il portafoglio;
(d) le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le ipotesi coerentemente nel tempo e nell'ambito di aree di attività e gruppi di rischi omogenei, senza modifiche arbitrarie;
(e) le ipotesi riflettono adeguatamente qualsiasi incertezza sottesa ai flussi di cassa.
Ai fini della lettera c), le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni specifiche dell'impresa, ivi comprese informazioni sulla gestione dei sinistri e sulle spese, solo qualora tali informazioni riflettano le caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione meglio delle informazioni non limitate all'impresa specifica o qualora non sia possibile calcolare le riserve tecniche in maniera prudente, attendibile e obiettiva senza utilizzare tali informazioni.
2. Le ipotesi sono utilizzate ai fini dell'articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono conformi al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono ipotesi sui futuri parametri o gli scenari dei mercati finanziari adeguate e coerenti con l'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino un modello per ottenere proiezioni dei futuri parametri dei mercati finanziari, tale modello soddisfa tutti i seguenti requisiti:
(a) consente di ottenere prezzi delle attività coerenti con i prezzi delle attività osservati nei mercati finanziari;
(b) non presuppone possibilità di arbitraggio;
(c) la calibrazione dei parametri e degli scenari è coerente con la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 23
Future misure di gestione
1. Le ipotesi sulle future misure di gestione sono considerate realistiche ai fini dell'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a) le ipotesi sulle future misure di gestione sono determinate in modo obiettivo;
(b) le future misure di gestione previste sono coerenti con la prassi e la strategia operative attuali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compreso l'uso di tecniche di attenuazione del rischio; qualora sussistano sufficienti prove del fatto che l'impresa modificherà le proprie prassi o strategie, le future misure di gestione previste sono coerenti con le prassi o la strategia modificate;
(c) le future misure di gestione previste sono coerenti tra loro;
(d) le future misure di gestione previste non sono contrarie a eventuali obbligazioni nei confronti dei contraenti e dei beneficiari o a requisiti giuridici applicabili all'impresa;
(e) le future misure di gestione previste tengono conto di eventuali indicazioni pubbliche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in merito alle misure che dovrebbe adottare o meno.
2. Le ipotesi sulle future misure di gestione sono realistiche e includono tutto quanto segue:
i) un raffronto delle future misure di gestione previste con le misure di gestione adottate precedentemente dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
ii) un raffronto delle future misure di gestione prese in considerazione nei calcoli attuali e passati della migliore stima;
iii) una valutazione dell'impatto delle modifiche nelle ipotesi sulle future misure di gestione sul valore delle riserve tecniche.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare eventuali scostamenti pertinenti in relazione ai punti i) e ii) su richiesta delle autorità di vigilanza e, qualora le variazioni di un'ipotesi su future misure di gestione abbiano un impatto significativo sulle riserve tecniche, le ragioni di tale sensibilità e come si tenga conto di quest'ultima nei processi decisionali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono un piano completo di future misure di gestione, approvato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che preveda tutto quanto segue:
(a) l'individuazione delle future misure di gestione rilevanti per la valutazione delle riserve tecniche;
(b) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prevede ragionevolmente di attuare ciascuna delle rispettive future misure di gestione di cui alla lettera a);
(c) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe non essere in grado di attuare ciascuna delle rispettive future misure di gestione di cui alla lettera a), ed una descrizione di come tali circostanze siano tenute presenti nel calcolo delle riserve tecniche;
(d) l'ordine in cui verrebbero attuate le future misure di gestione di cui alla lettera a) e i requisiti di governance applicabili a queste future misure di gestione;
(e) la descrizione di eventuali lavori in corso necessari per garantire che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia in grado di attuare ciascuna delle rispettive future misure di gestione di cui alla lettera a);
(f) la descrizione di come le future misure di gestione di cui alla lettera a) siano state rispecchiate nel calcolo della migliore stima;
(g) la descrizione delle procedure di segnalazione interne applicabili che riguardano le future misure di gestione di cui alla lettera a) incluse nel calcolo della migliore stima.
4. Le ipotesi in merito alle future misure di gestione tengono conto del tempo necessario per attuare le misure di gestione e delle spese da loro causate.
5. Il sistema per garantire la trasmissione delle informazioni è considerato efficace ai fini dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE solo se le procedure di segnalazione di cui al paragrafo 3, lettera g), includono quanto meno una comunicazione annuale all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.
Articolo 24
Future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale
Qualora le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dipendano dalle attività detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, le imprese basano il calcolo della migliore stima sulle attività attualmente detenute dalle imprese e ipotizzano le future variazioni dell'allocazione delle loro attività conformemente all'articolo 23. Le ipotesi sul futuro rendimento delle attività sono coerenti con la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente, ivi compreso nei casi in cui sia applicabile un aggiustamento di congruità, un aggiustamento per volatilità o un aggiustamento transitorio al tasso d'interesse privo di rischio, e la valutazione delle attività conforme all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 25
Calcolo separato delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale
Nel calcolare le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano separatamente il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.
Articolo 26
Comportamento dei contraenti
Nel determinare la probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali, fra cui l'estinzione anticipata e il riscatto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuano un'analisi del comportamento passato dei contraenti e una valutazione prospettica del comportamento atteso di tali contraenti. L'analisi tiene conto di tutti i seguenti aspetti:
(a) quanto sia stato e quanto sarà vantaggioso l'esercizio delle opzioni per i contraenti nelle circostanze esistenti al momento di tale esercizio;
(b) l'influenza di condizioni economiche passate e future;
(c) l'impatto di misure di gestione passate e future;
(d) ogni altra circostanza che potrebbe influenzare le decisioni dei contraenti sulla possibilità di esercitare le opzioni.
La probabilità è ritenuta indipendente dagli elementi di cui alle lettere da a) a d) solo se sussistono prove empiriche a sostegno di tale ipotesi.
Articolo 27
Credibilità delle informazioni
Le informazioni sono ritenute credibili ai fini dell'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano la credibilità delle stesse, tenendo conto della coerenza e dell'obiettività di tali informazioni, dell'affidabilità della fonte delle informazioni e della trasparenza del modo in cui le informazioni sono generate ed elaborate.
Articolo 28
Flussi di cassa
La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima include tutti i seguenti flussi di cassa, nella misura in cui siano legati a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti:
(a) i pagamenti delle prestazioni ai contraenti e ai beneficiari;
(b) i pagamenti che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sosterrà per fornire le prestazioni contrattuali pagate in natura;
(c) i pagamenti delle spese di cui all'articolo 78, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;
(d) i pagamenti di premi ed altri eventuali flussi di cassa derivanti da tali premi;
(e) i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e intermediari in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione;
(f) i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e imprese di investimento in relazione a contratti con prestazioni collegate a un indice e a quote (index-linked e unit-linked);
(g) i pagamenti per salvataggio e surrogazione nella misura in cui non siano ammissibili come attività o passività separate conformemente ai principi contabili internazionali approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002;
(h) i pagamenti di imposte che sono, o dovrebbero essere, addebitati ai contraenti o sono necessari per regolare le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.
Articolo 29
Futuri sviluppi previsti nel contesto esterno
Il calcolo della migliore stima tiene conto dei futuri sviluppi previsti che avranno un impatto sostanziale sulle entrate e le uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel corso della loro durata di vita. A tale scopo, i futuri sviluppi comprendono gli sviluppi demografici, giuridici, medici, tecnologici, sociali, ambientali ed economici, ivi compresa l'inflazione, di cui all'articolo 78, punto 2, della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 30
Incertezza dei flussi di cassa
La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima, esplicitamente o implicitamente, tiene conto di tutte le incertezze dei flussi di cassa, ivi comprese tutte le seguenti caratteristiche:
(a) l'incertezza riguardante i tempi, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati;
(b) l'incertezza riguardante gli importi dei sinistri, compresa quella relativa all'inflazione dei sinistri, e il periodo necessario per regolare e pagare i sinistri:
(c) l'incertezza riguardante l'importo delle spese di cui all'articolo 78, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;
(d) l'incertezza riguardante i futuri sviluppi previsti di cui all'articolo 29 nella misura in cui ciò sia fattibile;
(e) l'incertezza riguardante il comportamento dei contraenti;
(f) la correlazione tra due o più cause di incertezza;
(g) la correlazione tra flussi di cassa e circostanze prima della data del flusso di cassa.
Articolo 31
Spese
1. Una proiezione dei flussi di cassa utilizzata per calcolare le migliori stime tiene conto di tutte le seguenti spese, che si riferiscono alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione rilevate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 78, punto 1, della direttiva 2009/138/CE:
(a) spese amministrative;
(b) spese di gestione degli investimenti;
(c) spese di gestione dei sinistri;
(d) spese di acquisizione.
Le spese di cui alle lettere da a) a d) tengono conto delle spese generali incorse per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
2. Le spese generali sono imputate in maniera realistica e obiettiva e in via continuativa nel tempo alle parti della migliore stima alle quali si riferiscono.
3. Nel calcolo lordo della migliore stima si prendono in considerazione le spese relative ai contratti di riassicurazione e alle società veicolo.
4. La proiezione delle spese si effettua partendo dal presupposto che l'impresa svolgerà nuove attività in futuro.
Articolo 32
Opzioni contrattuali e garanzie finanziarie
Nel calcolare la migliore stima, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di tutto quanto segue:
(a) tutte le garanzie finanziarie e le opzioni contrattuali incluse nelle loro polizze di assicurazione e di riassicurazione;
(b) tutti i fattori che possono influire sulla probabilità che i contraenti eserciteranno le opzioni contrattuali o escuteranno le garanzie finanziarie.
Articolo 33
Valuta dell'obbligazione
La migliore stima si calcola separatamente per i flussi di cassa in valute diverse.
Articolo 34
Metodi di calcolo
1. La migliore stima si calcola in maniera trasparente e in modo tale da garantire che il metodo di calcolo e i risultati ottenuti possano essere sottoposti all'esame di un esperto qualificato.
2. La scelta dei metodi attuariali o statistici per il calcolo della migliore stima si basa sull'idoneità a riflettere i rischi che influiscono sui flussi di cassa sottostanti e la natura delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. I metodi attuariali e statistici sono in linea con tutti i dati pertinenti disponibili per il calcolo della migliore stima e si avvalgono di tutti questi dati.
3. Qualora un metodo di calcolo si basi su dati relativi a polizze raggruppate, le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che il raggruppamento di polizze crei gruppi di rischi omogenei che riflettano in maniera adeguata i rischi delle singole polizze incluse in tali gruppi.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione analizzano la misura in cui il valore attuale dei flussi di cassa dipende dall'esito previsto di eventi e sviluppi futuri e dal modo in cui l'esito effettivo in alcuni scenari potrebbe discostarsi dall'esito previsto.
5. Qualora il valore attuale dei flussi di cassa dipenda da eventi e sviluppi futuri di cui al paragrafo 4, per il calcolo della migliore stima dei flussi di cassa le imprese di assicurazione e di riassicurazione usano un metodo che tenga conto di tali correlazioni.
Articolo 35
Gruppi di rischi omogenei delle obbligazioni di assicurazione vita
Le proiezioni dei flussi di cassa utilizzate nel calcolo della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita si effettuano separatamente per ciascuna polizza. Qualora il calcolo separato per ogni polizza costituisca un onere indebito per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, è possibile effettuare la proiezione raggruppando le polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme a tutti i seguenti requisiti:
(a) non sussistono differenze sostanziali circa la natura e la complessità dei rischi sottesi alle polizze appartenenti allo stesso gruppo;
(b) il raggruppamento di polizze è tale da non snaturare il rischio sotteso alle polizze e da non falsarne le spese;
(c) il raggruppamento di polizze dovrebbe dare per il calcolo della migliore stima approssimativamente gli stessi risultati di un calcolo basato sulle singole polizze, in particolare in relazione alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali incluse nelle polizze.
Articolo 36
Obbligazioni di assicurazione non vita
1. La migliore stima per le obbligazioni di assicurazione non vita si calcola separatamente per la riserva premi e per la riserva per sinistri da pagare.
2. La riserva premi si riferisce a futuri sinistri coperti dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione rientranti nell'ambito del contratto di cui all'articolo 18. Le proiezioni dei flussi di cassa per il calcolo della riserva premi includono prestazioni, spese e premi relativi a tali sinistri.
3. La riserva per i sinistri da pagare si riferisce a sinistri già verificatisi, a prescindere dal fatto che siano stati segnalati o meno.
4. Le proiezioni dei flussi di cassa per il calcolo della riserva per i sinistri da pagare includono prestazioni, spese e premi relativi ai sinistri di cui al paragrafo 3.
Articolo 37
Calcolo del margine di rischio
1. Il margine di rischio per l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione si calcola utilizzando la seguente formula:
dove:
(a) CoC è il tasso del costo del capitale;
(b) la somma comprende tutti i numeri interi incluso lo zero;
(c) SCR(t) è il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, dopo t anni;
(d) r(t+1) è il tasso di interesse privo di rischio di base per la scadenza di t+1 anni.
Il tasso di interesse privo di rischio di base r(t+1) è scelto in base alla valuta utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolino il proprio requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno approvato e stabiliscano che il modello è adeguato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, per ogni momento della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano il modello interno per calcolare gli importi SCR(t) di cui al paragrafo 1.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione imputano il margine di rischio per l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione alle aree di attività di cui all'articolo 80 della direttiva 2009/138/CE. L'imputazione riflette in modo adeguato i contributi delle aree di attività al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, nel corso della durata di vita dell'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
Articolo 38
Impresa di riferimento
1. Il calcolo del margine di rischio è basato su tutte le seguenti ipotesi:
(a) l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che calcola il margine di rischio (l'impresa originaria) è assunto da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione (l'impresa di riferimento);
(b) nonostante la lettera a), qualora l'impresa originaria svolga simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, il portafoglio di obbligazioni di assicurazione relativo alle attività di assicurazione vita e alle obbligazioni di riassicurazione vita e il portafoglio di obbligazioni di assicurazione relativo alle attività di assicurazione non vita e alle obbligazioni di riassicurazione non vita sono assunti separatamente da due diverse imprese di riferimento;
(c) il trasferimento di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione comprende qualsiasi contratto di riassicurazione e accordi con società veicolo riguardanti tali obbligazioni;
(d) prima che il trasferimento abbia luogo, l'impresa di riferimento non ha alcuna obbligazione di assicurazione o di riassicurazione né fondi propri;
(e) dopo il trasferimento, l'impresa di riferimento non assume nuove obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione;
(f) dopo il trasferimento, l'impresa di riferimento raccoglie un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita;
(g) dopo il trasferimento, l'impresa di riferimento dispone di attività pari alla somma del proprio requisito patrimoniale di solvibilità e delle riserve tecniche al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
(h) le attività sono scelte in modo tale da ridurre al minimo il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di mercato cui l'impresa di riferimento è esposta;
(i) il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di riferimento tiene conto di tutti i seguenti rischi:
i) il rischio di sottoscrizione riguardo all'attività trasferita,
ii) qualora sia sostanziale, il rischio di mercato di cui alla lettera h), diverso dal rischio di tasso di interesse,
iii) il rischio di credito riguardo ai contratti di riassicurazione, agli accordi con società veicolo, agli intermediari, ai contraenti e a ogni altra esposizione sostanziale strettamente correlata alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione,
iv) il rischio operativo
(j) la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche, di cui all'articolo 108 della direttiva 2009/138/CE, nell'impresa di riferimento corrisponde per ogni rischio alla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche nell'impresa originaria;
(k) non vi è capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di cui all'articolo 108 della direttiva 2009/138/CE per l'impresa di riferimento;
(l) l'impresa di riferimento, fermo restando quanto indicato alle lettere e) e f), adotterà future misure di gestione coerenti con le future misure di gestione previste, di cui all'articolo 23, dell'impresa originaria.
2. Nel corso della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, si presume che il requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 77, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2009/138/CE sia pari al requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di riferimento sulla base delle ipotesi di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), un rischio è ritenuto sostanziale qualora il suo impatto sul calcolo del margine di rischio potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.
Articolo 39
Tasso del costo del capitale
Si presume che il tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE sia pari al 6 %.
Articolo 40
Circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico e i metodi da utilizzare
1. Ai fini dell'articolo 77, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, l'affidabilità è valutata conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e le riserve tecniche sono valutate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
2. La riproduzione dei flussi di cassa è ritenuta attendibile qualora i flussi di cassa possano essere riprodotti per quanto riguarda importo e tempi in relazione ai rischi sottostanti di tali flussi di cassa e in tutti gli scenari possibili. I seguenti flussi di cassa connessi alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non possono essere riprodotti in modo affidabile:
(a) i flussi di cassa connessi alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione che dipendono dalla probabilità che i contraenti eserciteranno le opzioni contrattuali, fra cui l'estinzione anticipata e il riscatto;
(b) i flussi di cassa connessi alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione che dipendono dal livello, dalla tendenza o dalla volatilità dei tassi di mortalità, invalidità, malattia e morbilità;
(c) tutte le spese che saranno sostenute per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
3. Gli strumenti finanziari sono ritenuti strumenti finanziari per i quali è osservabile un valore di mercato affidabile qualora tali strumenti finanziari siano scambiati su un mercato attivo, idoneo per spessore, liquidità e trasparenza. I mercati attivi sono anche conformi all'articolo 10, paragrafo 4.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano il valore delle riserve tecniche sulla base del prezzo di mercato degli strumenti finanziari utilizzati nella riproduzione.
Articolo 41
Disposizioni generali
1. Gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo sono calcolati in modo coerente con i limiti dei contratti di assicurazione o di riassicurazione ai quali tali importi si riferiscono.
2. Gli importi recuperabili da società veicolo, gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione «finite» di cui all'articolo 210 della direttiva 2009/138/CE e gli importi recuperabili da altri contratti di riassicurazione sono calcolati ciascuno separatamente. Gli importi recuperabili da società veicolo non superano l'esposizione massima al rischio aggregata di tali società veicolo nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Ai fini del calcolo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, i flussi di cassa includono unicamente i pagamenti in relazione al risarcimento per eventi assicurativi e ai crediti di assicurazione non regolati. I pagamenti in relazione ad altri eventi o ai crediti di assicurazione regolati non sono incorporati negli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo e in altri elementi delle riserve tecniche. In caso di deposito per i flussi di cassa, gli importi recuperabili sono adeguati di conseguenza per evitare il doppio computo delle attività e delle passività legate al deposito.
4. Gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo per le obbligazioni di assicurazione non vita sono calcolati separatamente per le riserve premi e per le riserve per sinistri da pagare nel seguente modo:
(a) i flussi di cassa relativi alle riserve per sinistri da pagare includono i pagamenti dei risarcimenti legati ai sinistri incorporati nelle riserve lorde per i sinistri da pagare dell'impresa di assicurazione o di riassicurazioni che cede i rischi;
(b) i flussi di cassa relativi alle riserve premi includono tutti gli altri pagamenti.
5. Qualora i flussi di cassa dalle società veicolo verso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dipendano direttamente dai crediti vantati nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che cede i rischi, si tiene conto degli importi recuperabili da tali società veicolo per crediti futuri solo se è possibile verificare in modo prudente, attendibile e obiettivo che il disallineamento strutturale tra crediti e importi recuperabili non è sostanziale.
Articolo 42
Aggiustamento per inadempimento della controparte
1. Gli aggiustamenti per tenere conto delle perdite previste a causa dell'inadempimento di una controparte di cui all'articolo 81 della direttiva 2009/138/CE sono calcolati separatamente dal resto degli importi recuperabili.
2. Gli aggiustamenti per tenere conto delle perdite previste a causa dell'inadempimento di una controparte sono calcolati come il valore attuale atteso della variazione dei flussi di cassa sottesi agli importi recuperabili da tale controparte che deriverebbe dall'inadempimento della controparte, ivi compreso in seguito a insolvenza o controversia, in un determinato momento. A tale scopo, la variazione dei flussi di cassa non tiene conto dell'effetto di alcuna tecnica di attenuazione del rischio di credito della controparte diversa dalle tecniche di attenuazione dei rischi basate sulla detenzione di garanzie collaterali. Le tecniche di attenuazione del rischio non prese in considerazione sono riconosciute separatamente senza aumentare l'importo recuperabile da contratti di riassicurazione e da società veicolo.
3. Il calcolo di cui al paragrafo 2 tiene conto di possibili eventi qualificati come inadempimenti nel corso della durata di vita del contratto di riassicurazione o dell'accordo con la società veicolo, oltre che della possibilità e del modo in cui l'inadempimento varia nel tempo. Il calcolo è effettuato separatamente per ciascuna controparte e per ogni area di attività. Nell'ambito dell'assicurazione non vita, il calcolo è effettuato separatamente anche per le riserve premi e per le riserve per sinistri da pagare.
4. La perdita media in caso di inadempimento di una controparte, di cui all'articolo 81 della direttiva 2009/138/CE, non è valutata a un livello inferiore al 50 % degli importi recuperabili escludendo l'aggiustamento di cui al paragrafo 1, salvo che esista una base affidabile per un'altra valutazione.
5. La probabilità di inadempimento di una società veicolo è calcolata sulla base del rischio di credito inerente alle attività detenute dalla società veicolo.
SEZIONE 4
Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
Articolo 43
Disposizioni generali
I tassi della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base soddisfano tutti i seguenti criteri:
(a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono acquisire i tassi senza rischio nella pratica;
(b) i tassi sono determinati in modo affidabile sulla base di strumenti finanziari scambiati in un mercato finanziario DLT.
I tassi della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente sono calcolati separatamente per ogni valuta e scadenza, sulla base di tutte le informazioni e i dati pertinenti per la valuta e la scadenza. I tassi sono determinati in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo.
Articolo 44
Strumenti finanziari pertinenti per dedurre i tassi di interesse privi di rischio di base
1. Per ogni valuta e scadenza, i tassi di interesse privi di rischio di base sono dedotti sulla base dei tassi swap per i tassi di interesse di tale valuta, aggiustati per tenere conto del rischio di credito.
2. Per ogni valuta, per le scadenze per le quali non sono disponibili tassi swap per i tassi di interesse da mercati finanziari DLT, per dedurre i tassi di interesse privi di rischio di base si utilizzano i tassi dei titoli di Stato emessi in tale valuta, aggiustati per tenere conto del loro rischio di credito, a condizione che tali tassi dei titoli di Stato siano disponibili da mercati finanziari DLT.
Articolo 45
Aggiustamento per i tassi swap per il rischio di credito
L'aggiustamento per il rischio di credito di cui all'articolo 44, paragrafo 1, è determinato in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo. L'aggiustamento è determinato sulla base della differenza tra i tassi che tengono conto del rischio di credito riflesso nel tasso variabile dei contratti swap su tassi di interesse e i tassi su contratti swap indicizzati overnight aventi la stessa scadenza, qualora entrambi i tassi siano disponibili da mercati finanziari DLT. Il calcolo dell'aggiustamento è basato sul 50 % della media di tale differenza in un arco temporale di un anno. L'aggiustamento non è inferiore a 10 punti base e non è superiore a 35 punti base.
Articolo 46
Estrapolazione
1. I principi applicati all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sono uguali per tutte le valute. Lo stesso dicasi per la determinazione delle scadenze più lunghe per le quali i tassi di interesse possono essere osservati in un mercato DLT e per il meccanismo inteso a garantire una convergenza agevole verso il tasso a termine finale.
2. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione applichino l'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, l'estrapolazione è applicata ai tassi di interesse privi di rischio che includono l'aggiustamento per la volatilità di cui a tale articolo.
3. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione applichino l'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, l'estrapolazione è basata sui tassi di interesse privi di rischio senza un aggiustamento di congruità. L'aggiustamento di congruità di cui a tale articolo si applica ai tassi di interesse privi di rischio estrapolati.
Articolo 47
Tasso a termine finale
1. Per ogni valuta, il tasso a termine finale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, è stabile nel corso del tempo e cambia solo in seguito a variazioni delle aspettative a lungo termine. La metodologia per dedurre il tasso a termine finale è chiaramente specificata al fine di garantire l'efficacia dei calcoli basati su scenari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La metodologia è determinata in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo.
2. Per ogni valuta, il tasso a termine finale tiene conto delle aspettative del tasso di interesse effettivo a lungo termine e dell'inflazione prevista, a condizione che tali aspettative possano essere determinate per la valuta in modo affidabile. Il tasso a termine finale non include un premio a termine per riflettere il rischio aggiuntivo della detenzione di investimenti a lungo termine.
Articolo 48
Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per le valute ancorate all'euro
1. Per una valuta ancorata all'euro, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per l'euro, adeguata per il rischio valutario, può essere utilizzata per calcolare la migliore stima in relazione alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'ancoraggio garantisce che il tasso di cambio tra la valuta e l'euro resti entro un intervallo non superiore al 20 % del limite superiore dell'intervallo;
(b) la situazione economica della zona euro e quella della zona della valuta in questione sono sufficientemente simili da garantire che i tassi di interesse per l'euro e la valuta considerata si evolvano in modo simile;
(c) il regime di ancoraggio garantisce che le relative variazioni del tasso di cambio su un periodo di un anno non superino l'intervallo di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in caso di eventi di mercato estremi, che corrispondono al livello di confidenza di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;
(d) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
i) la valuta in questione partecipa al meccanismo di cambio europeo (ERM II);
ii) esiste una decisione del Consiglio che riconosce gli accordi di ancoraggio tra la valuta in questione e l'euro;
iii) il regime di ancoraggio è istituito dalla legge del paese in questione che stabilisce la valuta.
Ai fini della lettera c), occorre tener conto delle risorse finanziarie delle parti che garantiscono l'ancoraggio.
2. L'aggiustamento per il rischio valutario è negativo e corrisponde al costo di copertura contro il rischio che il valore della valuta ancorata di un investimento denominato in euro diminuisca in seguito a variazioni del livello del tasso di cambio tra l'euro e la valuta ancorata. L'aggiustamento è identico per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Articolo 49
Portafogli di riferimento
1. I portafogli di riferimento di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/138/CE sono determinati in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo. I metodi applicati nel determinare i portafogli di riferimento sono identici per tutte le valute e tutti i paesi.
2. Per ogni valuta e ogni paese, le attività del portafoglio di riferimento sono valutate conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, e sono scambiate in mercati che, ad eccezione dei periodi di liquidità in condizioni di stress, sono conformi all'articolo 40, paragrafo 3. Gli strumenti finanziari scambiati in mercati che cessano temporaneamente di essere conformi all'articolo 40, paragrafo 3, possono essere inclusi nel portafoglio solo qualora si preveda che tali mercati possano essere nuovamente conformi ai criteri entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Per ogni valuta e ogni paese, il portafoglio di riferimento delle attività soddisfa tutti i seguenti requisiti:
(a) per ogni valuta, le attività sono rappresentative degli investimenti effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in tale valuta per coprire la migliore stima per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate in detta valuta; per ogni paese, le attività sono rappresentative degli investimenti effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in tale paese per coprire la migliore stima per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vendute nel mercato assicurativo di detto paese e denominate nella valuta del paese in questione;
(b) il portafoglio è basato su indici pertinenti facilmente disponibili al pubblico, se presenti, ed esistono criteri pubblicati riguardo ai tempi e ai modi di variazione degli elementi costitutivi di tali indici;
(c) il portafoglio di attività include tutte le seguenti attività:
— obbligazioni, cartolarizzazioni e prestiti, ivi compresi i prestiti ipotecari;
— azioni;
— immobili.
Ai fini delle lettere a) e b), gli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in organismi di investimento collettivo e altri investimenti «confezionati» come fondi sono trattati come investimenti nelle attività sottostanti.
Articolo 50
Formula per calcolare lo spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità
Per ogni valuta e ogni paese lo spread di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/138/CE è uguale a:
dove:
(a) wgov è il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse nel portafoglio di riferimento;
(b) Sgov è lo spread medio valutario sui titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese;
(c) wcorp è il rapporto tra il valore di titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse nel portafoglio di riferimento;
(d) Scorp è lo spread medio valutario su titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese, determinato in conformità dell'articolo 51 del presente regolamento.
Ai fini del presente articolo, per «titoli di Stato» si intendono le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.
Articolo 51
Spread corretto per il rischio
La parte dello spread valutario medio attribuibile a una valutazione realistica delle perdite previste, del rischio di credito imprevisto o di qualsiasi altro rischio di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE è calcolata nello stesso modo dello spread«fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, e all'articolo 54 del presente regolamento.
Articolo 52
Stress legato al rischio di mortalità
1. Lo stress legato al rischio di mortalità di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è il più sfavorevole dei due seguenti scenari in termini di impatto sui fondi propri di base:
(a) un incremento permanente istantaneo del 15 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo della migliore stima;
(b) un incremento istantaneo di 0,15 punti percentuali dei tassi di mortalità (espressi in percentuale) utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi alla mortalità nei 12 mesi successivi.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali tale incremento comporta un aumento delle riserve tecniche tenendo conto di tutto quanto segue:
(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;
(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.
3. Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.
Articolo 53
Calcolo dell'aggiustamento di congruità
1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione considerano soltanto le attività assegnate i cui flussi di cassa previsti devono riprodurre i flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, escludendo qualsiasi attività eccedente rispetto a quelle menzionate. Per «flusso di cassa previsto» di un'attività si intende il flusso di cassa dell'attività adeguato per tenere conto della probabilità di inadempimento relativa all'attività corrispondente all'elemento dello spread«fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE o, qualora non sia possibile dedurre uno spread di credito affidabile dalle statistiche relative agli inadempimenti, la parte della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettere b) e c), di detta direttiva.
2. La deduzione dello spread«fondamentale», di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, dal risultato del calcolo di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, include soltanto la parte dello spread«fondamentale» di cui non si è già tenuto conto nell'aggiustamento per i flussi di cassa del portafoglio di attività assegnato, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 54
Calcolo dello spread «fondamentale»
1. Lo spread«fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, è calcolato in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo, sulla base degli indici pertinenti eventualmente disponibili. I metodi per dedurre lo spread«fondamentale» di un titolo obbligazionario sono gli stessi per ogni valuta e ogni paese e possono differire per i titoli di Stato e altri titoli obbligazionari.
2. Il calcolo dello spread di credito di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE è basato sull'ipotesi che, in caso di inadempimento, sia possibile recuperare il 30 % del valore di mercato.
3. La media a lungo termine di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2009/138/CE è basata sui dati relativi agli ultimi 30 anni. Qualora una parte dei dati non sia disponibile, essa è sostituita da dati ricostruiti. I dati ricostruiti sono basati sui dati disponibili e attendibili relativi agli ultimi 30 anni. I dati non attendibili sono sostituiti da dati ricostruiti utilizzando tale metodologia. I dati ricostruiti sono basati su ipotesi prudenziali.
4. La perdita prevista di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/138/CE corrisponde alla perdita ponderata con la probabilità subita dall'impresa si assicurazione o di riassicurazione nel caso in cui l'attività sia retrocessa a una classe di merito di credito inferiore e subito dopo sia sostituita. Il calcolo della perdita prevista è basato sull'ipotesi che l'attività sostitutiva soddisfi tutti i seguenti criteri:
(a) l'andamento dei flussi di cassa dell'attività sostitutiva è identico a quello dell'attività sostituita prima del declassamento;
(b) l'attività sostitutiva appartiene alla stessa classe dell'attività sostituita;
(c) la classe di merito di credito dell'attività sostitutiva è identica o superiore a quella dell'attività sostituita prima del declassamento.
SEZIONE 5
Aree di attività
Articolo 55
Aree di attività
1. Le aree di attività di cui all'articolo 80 della direttiva 2009/138/CE sono quelle di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. L'assegnazione di un'obbligazione di assicurazione o di riassicurazione a un'area di attività riflette la natura dei rischi connessi all'obbligazione. La forma giuridica dell'obbligazione non è necessariamente determinante per la natura del rischio.
3. A condizione che la base tecnica sia in linea con la natura dei rischi connessi all'obbligazione, le obbligazioni di assicurazione malattia praticate su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita sono assegnate alle aree di attività per l'assicurazione vita e le obbligazioni di assicurazione malattia praticate su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione non vita sono assegnate alle aree di attività per l'assicurazione non vita.
4. Qualora le obbligazioni di assicurazione derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/138/CE non possano essere chiaramente assegnate alle aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento sulla base della loro natura, tali obbligazioni sono incluse nell'area di attività 32 di cui a detto allegato.
5. Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione copra i rischi dell'assicurazione vita e non vita, le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione sono suddivise nelle loro parti vita e non vita.
6. Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione copra i rischi delle aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento, le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione sono, per quanto possibile, suddivise nelle aree di attività appropriate.
7. Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione includa obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione malattia e altre obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, tali obbligazioni sono, per quanto possibile, suddivise.
SEZIONE 6
Proporzionalità e semplificazioni
Articolo 56
Proporzionalità
1. Per calcolare le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano metodi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi sottesi alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
2. Nel determinare se un metodo di calcolo delle riserve tecniche è proporzionato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuano una valutazione che comprende:
(a) una valutazione della natura, della portata e della complessità dei rischi sottesi alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;
(b) una valutazione in termini qualitativi o quantitativi dell'errore introdotto nei risultati del metodo a causa di uno scostamento tra quanto segue:
i) le ipotesi sottese al metodo in relazione ai rischi;
ii) i risultati della valutazione di cui alla lettera a).
3. La valutazione di cui al paragrafo 2, lettera a) comprende tutti i rischi che influenzano l'importo, i tempi o il valore delle entrate e delle uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel corso della loro durata di vita. Ai fini del calcolo del margine di rischio, la valutazione comprende tutti i rischi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera i), nel corso della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sottostanti. La valutazione è limitata ai rischi pertinenti per la parte del calcolo delle riserve tecniche alla quale si applica il metodo.
4. Un metodo è ritenuto sproporzionato rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi se l'errore di cui al paragrafo 2, lettera b), comporta un'indicazione errata delle riserve tecniche o delle loro componenti che potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente delle informazioni relative al valore delle riserve tecniche, salvo che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a) non sono disponibili altri metodi con un errore di minore entità e il metodo non dovrebbe comportare una sottostima dell'importo delle riserve tecniche;
(b) il metodo consente di ottenere un importo delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione superiore all'importo che si otterrebbe utilizzando un metodo proporzionato e il metodo non comporta una sottostima del rischio inerente alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione alle quali si applica.
Articolo 57
Calcolo semplificato degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo
1. Fatto salvo l'articolo 56 del presente regolamento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo prima di adeguare tali importi per tenere conto della perdita prevista a causa dell'inadempimento della controparte come differenza tra le seguenti stime:
(a) la migliore stima calcolata al lordo di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
(b) la migliore stima, dopo aver tenuto conto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo e senza un adeguamento per la perdita prevista a causa dell'inadempimento della controparte (migliore stima netta non adeguata), calcolata conformemente al paragrafo 2.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare metodi per dedurre la migliore stima netta non adeguata dalla migliore stima lorda senza una proiezione esplicita dei flussi di cassa sottesi agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano la migliore stima netta non adeguata sulla base di gruppi di rischi omogenei. Ciascuno di tali gruppi di rischi omogenei copre non più di un contratto di riassicurazione o di una società veicolo, salvo che tale contratto di riassicurazione o società veicolo comporti un trasferimento di rischi omogenei.
Articolo 58
Calcolo semplificato del margine di rischio
Fatto salvo l'articolo 56, nel calcolare il margine di rischio le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare metodi semplificati, tra cui uno o più di quelli elencati di seguito:
(a) metodi che utilizzano approssimazioni degli importi rappresentati dai termini SCR(t) di cui all'articolo 37, paragrafo 1;
(b) metodi che calcolano per approssimazione la somma attualizzata degli importi rappresentati dai termini SCR(t) di cui all'articolo 37, paragrafo 1 senza calcolare ciascuno di tali importi separatamente.
Articolo 59
Calcoli del margine di rischio durante l'esercizio finanziario
Fatto salvo l'articolo 56, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono dedurre il margine di rischio per i calcoli da eseguire trimestralmente dal risultato di un calcolo precedente del margine di rischio senza un calcolo esplicito della formula di cui all'articolo 37, paragrafo 1.
Articolo 60
Calcolo semplificato della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione con meccanismo di adeguamento dei premi
Fatto salvo l'articolo 56, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita con un accordo in base al quale l'impresa di assicurazione ha il diritto o l'obbligo di adeguare i premi futuri di un contratto di assicurazione per tenere conto di variazioni sostanziali del livello previsto dei sinistri e delle spese (meccanismo di adeguamento dei premi) utilizzando le proiezioni dei flussi di cassa che presuppongono che le variazioni dei livelli dei sinistri e delle spese si verifichino contemporaneamente agli adeguamenti dei premi e che comportano un flusso di cassa netto pari a zero, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) il meccanismo di adeguamento dei premi compensa interamente l'impresa di assicurazione per eventuali aumenti del livello dei sinistri e delle spese in modo tempestivo;
(b) il calcolo non comporta una sottostima della migliore stima;
(c) il calcolo non comporta una sottostima del rischio inerente a tali obbligazioni di assicurazione.
Articolo 61
Calcolo semplificato dell'aggiustamento per inadempimento della controparte
Fatto salvo l'articolo 56 del presente regolamento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare l'aggiustamento per le perdite previste a causa dell'inadempimento della controparte di cui all'articolo 81 della direttiva 2009/138/CE, per una controparte e un gruppo di rischio omogeneo specifico nel seguente modo:
dove:
(a) PD è la probabilità di inadempimento di tale controparte nel corso dei 12 mesi successivi;
(b) Durmod è la durata modificata degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione con tale controparte in relazione al gruppo di rischio omogeneo;
(c) BErec sono gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione con tale controparte in relazione al gruppo di rischio omogeneo.
CAPO IV
FONDI PROPRI
SEZIONE 1
Determinazione dei fondi propri
Articolo 62
Valutazione della domanda
1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 90, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:
(a) l'efficacia giuridica e l'opponibilità dei termini dell'impegno in tutte le giurisdizioni pertinenti;
(b) i termini contrattuali dell'accordo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha concluso o concluderà con le controparti per la messa a disposizione di fondi;
(c) se del caso, l'atto costitutivo o lo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(d) se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di procedure per informare le autorità di vigilanza di qualsiasi variazione futura che possa avere l'effetto di ridurre la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento dei fondi propri accessori con riferimento a quanto segue:
i) la struttura o i termini contrattuali dell'accordo;
ii) lo status delle controparti interessate;
iii) la recuperabilità dell'elemento dei fondi propri accessori.
2. Le autorità di vigilanza valutano inoltre la conformità all'articolo 90 della direttiva 2009/138/CE tenendo conto della gamma di circostanze in cui l'elemento può essere richiamato per assorbire le perdite.
3. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede l'approvazione di un metodo con il quale determinare l'importo di ogni elemento dei fondi propri accessori, le autorità di vigilanza valutano se la procedura dell'impresa per convalidare periodicamente il metodo sia appropriata per garantire che i risultati del metodo riflettano continuativamente la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento.
4. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità di vigilanza valutano la domanda di approvazione di fondi propri accessori sulla base dei criteri di cui agli articoli 63, 64 e 65.
Articolo 63
Valutazione della domanda — Status delle controparti
1. Ai fini della valutazione della capacità di pagare delle controparti di cui all'articolo 90, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:
(a) il rischio di inadempimento delle controparti;
(b) il rischio che il ritardo delle controparti nel soddisfare i propri impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori determini un inadempimento.
2. In relazione al paragrafo 1, lettera a), le autorità di vigilanza valutano il rischio di inadempimento delle controparti esaminando la loro probabilità di inadempimento e la perdita per inadempimento (LGD), tenendo conto di tutti i seguenti criteri:
(a) il merito di credito delle controparti, purché rifletta in modo adeguato la loro capacità di soddisfare gli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;
(b) se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che impediscono alle controparti di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;
(c) se le controparti siano soggette ad obblighi legali o regolamentari che ne riducono la capacità di soddisfare gli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;
(d) se la forma giuridica delle controparti pregiudichi l'adempimento dei loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;
(e) se le controparti siano soggette ad altre esposizioni che ne riducono la capacità di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;
(f) se, in relazione all'impegno a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori, i termini contrattuali dell'accordo a norma della legge applicabile siano tali che le controparti hanno il diritto di compensare gli importi da loro dovuti a fronte di quelli loro dovuti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. In relazione al paragrafo 1, lettera b), le autorità di vigilanza valutano la posizione di liquidità delle controparti, tenendo conto di tutti i seguenti criteri:
(a) se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che pregiudicano la capacità delle controparti di soddisfare prontamente i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;
(b) se le controparti siano soggette ad obblighi legali o regolamentari che potrebbero ridurne la capacità di soddisfare prontamente gli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;
(c) se la forma giuridica delle controparti pregiudichi il pronto adempimento degli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori.
4. Ai fini della valutazione della disponibilità a pagare delle controparti di cui all'articolo 90, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:
(a) la gamma di circostanze in cui l'elemento dei fondi propri accessori può essere richiamato per assorbire le perdite;
(b) se esistono incentivi o disincentivi che potrebbero influenzare la disponibilità delle controparti di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;
(c) se precedenti operazioni tra le controparti e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresi i precedenti casi di adempimento degli impegni a titolo degli elementi dei fondi propri accessori da parte delle controparti, forniscano un'indicazione della disponibilità delle controparti di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori.
5. Nel valutare la capacità e disponibilità di pagare delle controparti, le autorità di vigilanza prendono in considerazione altri eventuali fattori inerenti allo status delle controparti, fra cui, laddove pertinente, il modello di business dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
6. Se un elemento dei fondi propri accessori riguarda un gruppo di controparti, le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono valutare lo status del gruppo delle controparti come se fosse un'unica controparte a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) le controparti non siano individualmente importanti;
(b) le controparti incluse in tale gruppo siano sufficientemente omogenee;
(c) la valutazione di un gruppo di controparti non sovrastimi la capacità e disponibilità di pagare delle controparti incluse in tale gruppo.
7. Una controparte è considerata importante se è probabile che il suo status individuale abbia un effetto significativo sulla valutazione della capacità e disponibilità di pagare del gruppo di controparti.
Articolo 64
Valutazione della domanda — Recuperabilità dei fondi
Ai fini della valutazione della recuperabilità dei fondi di cui all'articolo 90, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:
(a) se la recuperabilità dei fondi sia maggiore a seguito della disponibilità di garanzie reali o di un accordo simile che sia conforme agli articoli da 209 a 214;
(b) se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che pregiudicano la recuperabilità dei fondi;
(c) se la recuperabilità dei fondi sia soggetta a obblighi legali o regolamentari;
(d) la capacità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare provvedimenti per imporre alle controparti di adempiere ai loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori.
Articolo 65
Valutazione della domanda — Informazioni sull'esito dei richiami fatti in passato
Ai fini della valutazione delle informazioni sull'esito dei richiami fatti in passato di cui all'articolo 90, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:
(a) se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha fatto in passato richiami dalle stesse controparti o da controparti simili in circostanze identiche o simili;
(b) se tali informazioni siano rilevanti e affidabili per quanto riguarda il previsto esito dei richiami futuri.
Articolo 66
Specificazione dell'importo con riferimento a un importo illimitato di fondi propri accessori
1. Le autorità di vigilanza non approvano un importo illimitato di fondi propri accessori.
2. Se le autorità di vigilanza approvano un importo di fondi propri accessori, la decisione delle autorità di vigilanza specifica se l'importo approvato è l'importo per il quale l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha presentato domanda o un importo inferiore.
Articolo 67
Specificazione dell'importo e del timing con riferimento all'approvazione di un metodo
Quando le autorità di vigilanza approvano un metodo per determinare l'importo di ciascun elemento dei fondi propri accessori, la decisione delle autorità di vigilanza indica tutti i seguenti dati:
(a) l'importo iniziale dell'elemento dei fondi propri accessori che è stato calcolato con tale metodo alla data di concessione dell'approvazione;
(b) la frequenza minima per il ricalcolo dell'importo dell'elemento dei fondi propri accessori con tale metodo qualora sia superiore a una volta all'anno, e i motivi di tale frequenza;
(c) il periodo per il quale è concesso il calcolo dell'elemento dei fondi propri accessori con tale metodo.
Articolo 68
Trattamento delle partecipazioni ai fini della determinazione dei fondi propri di base
1. Ai fini della determinazione dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i fondi propri di base di cui all'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE sono ridotti dell'intero valore delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, di detta direttiva detenute in un ente creditizio o finanziario che supera il 10 % degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi).
2. Ai fini della determinazione dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i fondi propri di base di cui all'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE sono ridotti della parte del valore di tutte le partecipazioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, di detta direttiva detenute in enti creditizi e finanziari diverse dalle partecipazioni di cui al paragrafo 1 che supera il 10 % degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi).
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non deducono partecipazioni di tipo strategico di cui all'articolo 171 e incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE o sulla base del metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE.
4. Le deduzioni ai sensi del paragrafo 2 si applicano su base proporzionale a tutte le partecipazioni di cui a tale paragrafo.
5. Le deduzioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 si effettuano dal livello corrispondente in cui la partecipazione ha aumentato i fondi propri della relativa impresa nel seguente modo:
(a) gli elementi del capitale primario di classe 1 di enti finanziari e creditizi si deducono dagli elementi di cui all'articolo 69, lettera a) punti i), ii), iv) e vi);
(b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di enti finanziari e creditizi si deducono dagli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b);
(c) gli strumenti di classe 2 di enti finanziari e creditizi si deducono dagli elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 72.
SEZIONE 2
Classificazione dei fondi propri
Articolo 69
Livello 1 — Elenco di elementi dei fondi propri
I seguenti elementi dei fondi propri di base sono considerati elementi che possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 1 qualora presentino tutti gli aspetti di cui all'articolo 71:
(a) la parte eccedente di attività rispetto alle passività, valutata conformemente all'articolo 75 e al capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE, compresi i seguenti elementi:
i) il capitale sociale ordinario versato e il relativo sovrapprezzo di emissione;
ii) i fondi iniziali versati, i contributi dei membri o l'elemento equivalente dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica;
iii) i conti subordinati versati dei membri delle mutue;
iv) le riserve di utili non considerate come passività assicurative e riassicurative conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
v) le azioni privilegiate versate e il relativo sovrapprezzo di emissione;
vi) una riserva di riconciliazione;
(b) le passività subordinate versate valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 70
Riserva di riconciliazione
1. La riserva di riconciliazione di cui all'articolo 69, lettera a), punto vi) è pari all'eccedenza totale di attività rispetto alle passività diminuita di tutti gli elementi di seguito riportati:
(a) l'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b) i dividendi, le distribuzioni e gli oneri prevedibili;
(c) gli elementi dei fondi propri di base contemplati dall'articolo 69, lettera a), punti da i) a v), dall'articolo 72, lettera a), e dall'articolo 76, lettera a);
(d) gli elementi dei fondi propri di base non contemplati dall'articolo 69, lettera a), punti da i) a v), dall'articolo 72, lettera a), e dall'articolo 76, lettera a), che sono stati approvati dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 79;
(e) gli elementi dei fondi propri limitati che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
i) superano il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale nel caso di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità e di fondi separati (ring-fenced) conformemente all'articolo 81, paragrafo 1;
ii) sono esclusi conformemente all'articolo 81, paragrafo 2;
(f) l'importo delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE dedotto conformemente all'articolo 68, nella misura in cui non sia già incluso nelle lettere da a) a e).
2. L'eccedenza di attività rispetto alle passività di cui al paragrafo 1 comprende l'importo che corrisponde agli utili attesi inclusi nei premi futuri in conformità dell'articolo 260, paragrafo 2.
3. Determinare se, e in che misura, la riserva di riconciliazione presenta gli aspetti di cui all'articolo 71 non equivale a valutare gli aspetti delle attività e delle passività inclusi nel calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività o gli elementi sottostanti nel bilancio delle imprese.
Articolo 71
Livello 1 — Aspetti che determinano la classificazione
1. Gli aspetti di cui al paragrafo 69 sono i seguenti:
(a) l'elemento dei fondi propri di base:
i) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), ha un grado inferiore rispetto a tutti gli altri crediti in caso di procedure di liquidazione riguardanti l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
ii) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), ha lo stesso grado, o un grado superiore, rispetto agli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), ma un grado inferiore rispetto agli elementi di cui agli articoli 72 e 76 che presentano gli aspetti rispettivamente di cui agli articoli 73 e 77 e ai crediti di tutti i contraenti, i beneficiari e i creditori non subordinati;
(b) l'elemento dei fondi propri di base non comprende aspetti che possono determinare l'insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possono accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa;
(c) l'elemento dei fondi propri di base è immediatamente disponibile per assorbire perdite;
(d) l'elemento dei fondi propri di base assorbe le perdite almeno in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e non ostacola la ricapitalizzazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(e) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), possiede uno dei seguenti meccanismi di assorbimento delle perdite in conto capitale da attivare al verificarsi dell'evento attivatore di cui al paragrafo 8:
i) l'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base è ridotto come indicato al paragrafo 5;
ii) l'elemento dei fondi propri di base si converte automaticamente in un elemento dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punto i) o ii), come indicato al paragrafo 6;
iii) un meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale che consegua un esito equivalente al meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale di cui al punto i) o ii);
(f) l'elemento dei fondi propri di base soddisfa uno dei seguenti criteri:
i) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), l'elemento ha una durata indeterminata o, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia una durata fissa, ha la stessa durata dell'impresa;
ii) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), l'elemento ha una durata indeterminata; la prima opportunità contrattuale per rimborsare o riscattare l'elemento dei fondi propri di base non si verifica prima di 5 anni dalla data di emissione;
(g) l'elemento dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento solo dopo un periodo compreso tra 5 e 10 anni dalla data di emissione qualora il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa sia superato con un margine adeguato tenendo conto della posizione di solvibilità dell'impresa, compreso il piano di gestione patrimoniale a medio termine dell'impresa;
(h) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), è rimborsabile o riscattabile unicamente a scelta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il rimborso o il riscatto dell'elemento dei fondi propri di base è subordinato all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza;
(i) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), non include incentivi a rimborsare o riscattare l'elemento che aumentino la possibilità che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione rimborsi o riscatti l'elemento dei fondi propri di base qualora abbia la facoltà di farlo;
(j) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), prevede la sospensione del rimborso o del riscatto di tale elemento, qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o il rimborso o il riscatto comporti detta inosservanza, fino a quando l'impresa non rispetti detto requisito e il rimborso o il riscatto non comporti la sua inosservanza;
(k) in deroga alla lettera j), l'elemento dei fondi propri di base può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento;
ii) l'elemento viene scambiato con un altro elemento dei fondi propri di livello 1 almeno della stessa qualità o viene convertito in tale altro elemento;
iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo il rimborso o il riscatto;
(l) l'elemento dei fondi propri di base soddisfa uno dei seguenti criteri:
i) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), le disposizioni legali o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base o la legislazione nazionale prevedono l'annullamento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;
ii) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), i termini dell'accordo contrattuale che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base prevedono l'annullamento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;
(m) l'elemento dei fondi propri di base può prevedere la distribuzione se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione relativa a un elemento dei fondi propri di base comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare l'annullamento delle distribuzioni;
ii) la distribuzione non determina un ulteriore indebolimento della posizione di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo la distribuzione;
(n) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), consente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di disporre di una piena flessibilità riguardo alle distribuzioni relative a tale elemento;
(o) l'elemento dei fondi propri di base è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri di base, possano comportare la non conformità di tale elemento all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
2. Ai fini del presente articolo, lo scambio o la conversione di un elemento dei fondi propri di base con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1 o il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri di livello 1 con i proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base almeno della stessa qualità non sono considerati un rimborso o un riscatto, a condizione che lo scambio, la conversione, il rimborso o il riscatto siano sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se si tratta di elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), la piena flessibilità riguardo alle distribuzioni sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) non esiste un trattamento preferenziale per le distribuzioni riguardo all'ordine dei pagamenti delle distribuzioni e i termini dell'accordo contrattuale che disciplinano l'elemento dei fondi propri non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;
b) le distribuzioni sono pagate con elementi distribuibili;
c) il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo al quale l'elemento dei fondi propri è stato acquistato al momento dell'emissione e non esistono un massimale o altre limitazioni del livello massimo della distribuzione;
d) nonostante la lettera c), in caso di strumenti emessi da mutue o imprese a forma mutualistica può essere fissata una soglia massima o un'altra limitazione del livello massimo della distribuzione, a condizione che la soglia massima o un'altra limitazione non siano un evento legato alle distribuzioni effettuate, o non effettuate, in relazione ad altri elementi dei fondi propri;
e) non esiste alcun obbligo per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di effettuare distribuzioni;
f) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un inadempimento da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
g) l'annullamento delle distribuzioni non impone alcuna limitazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se si tratta di elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), la piena flessibilità riguardo alle distribuzioni sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le distribuzioni sono pagate con elementi distribuibili;
b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative all'elemento dei fondi propri per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'impresa può utilizzare la liquidità derivante dall'annullamento di tali pagamenti senza limitazioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;
c) non esiste l'obbligo di sostituire la distribuzione con un pagamento in qualsiasi altra forma;
d) non esiste l'obbligo di effettuare distribuzioni in caso di distribuzione effettuata in relazione a un altro elemento dei fondi propri;
e) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un inadempimento da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
f) l'annullamento delle distribuzioni non impone alcuna limitazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto i), l'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base è ridotto in modo tale che siano detratti tutti gli elementi seguenti:
(a) il credito del possessore di tale elemento in caso di procedura di liquidazione;
(b) l'importo da pagare al momento del rimborso o del riscatto di tale elemento;
(c) le distribuzioni pagate in relazione a tale elemento.
6. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto ii), le disposizioni che disciplinano la conversione in elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punto i) o ii) specificano uno dei seguenti aspetti:
(a) il tasso di conversione e un limite sull'importo di conversione autorizzato;
(b) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono nell'elemento dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punto i) o ii).
7. L'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base assorbe le perdite nel momento in cui si verifica l'evento attivatore. L'assorbimento delle perdite derivante dall'annullamento o da un riduzione delle distribuzioni non si ritiene sia sufficiente per essere considerato un meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale di cui al paragrafo 1, lettera e).
8. L'evento attivatore di cui al paragrafo 1, lettera e), è un'inosservanza grave del requisito patrimoniale di solvibilità.
Ai fini del presente paragrafo, l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità è ritenuta grave se è soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(a) l'importo degli elementi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità è pari o inferiore al 75 % di tale requisito;
(b) l'importo degli elementi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo è pari o inferiore a tale requisito;
(c) la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità non viene ristabilita entro un periodo di tre mesi dalla data in cui l'inosservanza di tale requisito è stata rilevata per la prima volta.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono specificare, nelle disposizioni che disciplinano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quelli di cui alle lettere da a) a c).
9. Ai fini del paragrafo 1, lettere d), j) e l), i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
Articolo 72
Fondi propri di base di livello 2 — Elenco di elementi dei fondi propri
I seguenti elementi dei fondi propri di base sono considerati elementi che possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 2 qualora i seguenti elementi presentino tutti gli aspetti di cui all'articolo 73:
(a) la parte eccedente di attività rispetto alle passività, valutata conformemente all'articolo 75 e al capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE, compresi i seguenti elementi:
i) il capitale sociale ordinario e il relativo sovrapprezzo di emissione;
ii) i fondi iniziali, i contributi dei membri o l'elemento equivalente dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica;
iii) i conti subordinati dei membri delle mutue;
iv) le azioni privilegiate e il relativo sovrapprezzo di emissione;
(b) le passività subordinate valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 73
Fondi propri di base di livello 2 — Aspetti che determinano la classificazione
1. ►M1 Gli aspetti di cui all'articolo 72 sono quelli di cui alle lettere da a) a i) o quelli di cui alla lettera j): ◄
(a) l'elemento dei fondi propri di base ha un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti i contraenti, i beneficiari e i creditori non subordinati;
(b) l'elemento dei fondi propri di base non comprende aspetti che possono determinare l'insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possono accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa;
(c) l'elemento dei fondi propri di base ha una durata indeterminata o una durata originaria di almeno 10 anni; la prima opportunità contrattuale per rimborsare o riscattare l'elemento dei fondi propri di base non si verifica prima di 5 anni dalla data di emissione;
(d) l'elemento dei fondi propri di base è rimborsabile o riscattabile unicamente a scelta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il rimborso o il riscatto dell'elemento dei fondi propri di base è subordinato all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza;
(e) l'elemento dei fondi propri di base può comprendere incentivi limitati a rimborsare o riscattare tale elemento, a condizione che gli incentivi non si verifichino prima di 10 anni dalla data di emissione;
(f) l'elemento dei fondi propri di base prevede la sospensione del rimborso o del riscatto di tale elemento qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o il rimborso o il riscatto comporti detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e il rimborso o il riscatto non comporta la sua inosservanza;
(g) l'elemento dei fondi propri di base soddisfa uno dei seguenti criteri:
i) se si tratta di elementi di cui all'articolo 72, lettera a), punti i) e ii), le disposizioni legali o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base o la legislazione nazionale consentono il differimento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;
ii) se si tratta di elementi di cui all'articolo 72, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), i termini dell'accordo contrattuale che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base prevedono il differimento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;
(h) l'elemento dei fondi propri di base può consentire la distribuzione se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione relativa a tale elemento comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non disporre il differimento delle distribuzioni;
ii) il pagamento non determina un ulteriore indebolimento della posizione di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo la distribuzione;
(i) l'elemento dei fondi propri di base è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri di base, possano comportare la non conformità di tale elemento all'articolo 94, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/138/CE;
(j) l'elemento dei fondi propri di base presenta gli aspetti di cui all'articolo 71 che sono rilevanti per gli elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), tuttavia supera il limite di cui all'articolo 82, paragrafo 3.
Nonostante la lettera f), l'elemento dei fondi propri di base può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento;
ii) l'elemento viene scambiato con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1 o livello 2 almeno della stessa qualità o convertito in tale altro elemento;
iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo il rimborso o il riscatto.
2. Ai fini del presente articolo, lo scambio o la conversione di un elemento dei fondi propri di base con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1 o livello 2 o il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri di base di livello 2 con i proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base almeno della stessa qualità non sono considerati un rimborso o un riscatto, a condizione che lo scambio, la conversione, il rimborso o il riscatto siano sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettere f) e g), i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le imprese prendono in considerazione la possibilità di prevedere incentivi a rimborsare sotto forma di uno step-up del tasso d'interesse associato a un'opzione call limitata, qualora lo step-up assuma la forma di un singolo aumento del tasso di cedola e determini un aumento del tasso iniziale non superiore al più elevato tra i seguenti importi:
(a) 100 punti base, meno il differenziale dello swap (swap spread) fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up;
(b) 50 % dello spread di credito iniziale, meno il differenziale dello swap fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up.
Articolo 74
Fondi propri accessori di livello 2 — Elenco di elementi dei fondi propri
Fatto salvo l'articolo 96 della direttiva 2009/138/CE, i seguenti elementi dei fondi propri accessori sono considerati elementi che possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 2 qualora i seguenti elementi presentino tutti gli aspetti di cui all'articolo 75:
(a) capitale sociale ordinario non versato e non richiamato richiamabile su richiesta;
(b) fondi iniziali, contributi dei membri o elemento equivalente dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica non versati e non richiamati, richiamabili su richiesta;
(c) azioni privilegiate non versate e non richiamate richiamabili su richiesta;
(d) un impegno giuridicamente vincolante a sottoscrivere e pagare le passività subordinate su richiesta;
(e) lettere di credito e garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;
(f) lettere di credito e garanzie a condizione che gli elementi possano essere richiamati su richiesta e siano liberi da gravami;
(g) qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell'allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17, della direttiva 2009/138/CE possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi;
(h) qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi, a condizione che possa essere effettuato un richiamo su richiesta e sia libero da gravami;
(i) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, a condizione che l'elemento possa essere richiamato su richiesta e sia libero da gravami.
Articolo 75
Fondi propri accessori di livello 2 — Aspetti che determinano la classificazione
Per poter essere classificati nel livello 2, gli elementi dei fondi propri accessori di cui all'articolo 74 presentano gli aspetti di un elemento dei fondi propri di base classificato nel livello 1 conformemente agli articoli 69 e 71 dopo che l'elemento è stato richiamato e versato.
Articolo 76
Fondi propri di base di livello 3 — Elenco di elementi dei fondi propri
I seguenti elementi dei fondi propri di base sono considerati elementi che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 3 qualora i seguenti elementi presentino tutti gli aspetti di cui all'articolo 77:
(a) la parte eccedente di attività rispetto alle passività, valutata conformemente al capo VI, sezioni 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE, compresi i seguenti elementi:
i) i conti subordinati dei membri delle mutue;
ii) le azioni privilegiate e il relativo sovrapprezzo di emissione;
iii) un importo pari al valore delle attività fiscali differite nette;
(b) le passività subordinate valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 77
Fondi propri di base di livello 3 — Aspetti che determinano la classificazione
1. Gli aspetti di cui all'articolo 76 sono i seguenti:
(a) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), ha un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti i contraenti, i beneficiari e i creditori non subordinati;
(b) l'elemento dei fondi propri di base non comprende aspetti che possono determinare l'insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possono accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa;
(c) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), ha una durata indeterminata o una durata originaria di almeno 5 anni, qualora la data di scadenza sia la prima opportunità contrattuale per rimborsare o riscattare l'elemento dei fondi propri di base;
(d) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), è rimborsabile o riscattabile unicamente a scelta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il rimborso o il riscatto dell'elemento dei fondi propri di base è subordinato all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza;
(e) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), può comprendere incentivi limitati a rimborsare o riscattare tale elemento;
(f) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta degli elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), prevede la sospensione del rimborso o del riscatto, qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e il rimborso o il riscatto non comporta la sua inosservanza;
(g) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta degli elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), prevede il differimento delle distribuzioni qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;
(h) l'elemento dei fondi propri di base è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che potrebbero minare gli aspetti che l'elemento deve possedere conformemente al presente articolo.
Nonostante la lettera f), l'elemento dei fondi propri di base può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento;
ii) l'elemento viene scambiato con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1, livello 2 o livello 3 almeno della stessa qualità o convertito in tale altro elemento;
iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo il rimborso o il riscatto.
2. Ai fini del presente articolo, lo scambio o la conversione di un elemento dei fondi propri di base con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1, livello 2 o livello 3 o il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri di base di livello 3 con i proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base almeno della stessa qualità non sono considerati un rimborso o un riscatto, a condizione che lo scambio, la conversione, il rimborso o il riscatto siano soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le imprese prendono in considerazione la possibilità di prevedere incentivi a rimborsare sotto forma di uno step-up del tasso d'interesse associato a un'opzione call limitata, qualora lo step-up assuma la forma di un singolo aumento del tasso di cedola e determini un aumento del tasso iniziale non superiore al più elevato tra i seguenti importi:
(a) 100 punti base, meno il differenziale dello swap (swap spread) fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up;
(b) 50 % dello spread di credito iniziale, meno il differenziale dello swap fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up.
Articolo 78
Fondi propri accessori di livello 3 — Elenco di elementi dei fondi propri
Gli elementi dei fondi propri accessori approvati dall'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 90 della direttiva 2009/138/CE che non presentano tutti gli aspetti di cui all'articolo 75 sono classificati come fondi propri accessori di livello 3.
Articolo 79
Approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri da parte delle autorità di vigilanza
1. Fatto salvo l'articolo 90 della direttiva 2009/138/CE, se un elemento dei fondi propri non è incluso nell'elenco degli elementi dei fondi propri di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78, le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerano tale elemento un fondo proprio solo se ricevono da parte dell'autorità di vigilanza l'approvazione della valutazione e della classificazione dell'elemento.
2. Quando approva la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78, l'autorità di vigilanza valuta quanto segue, sulla base dei documenti presentati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a) nel caso in cui l'impresa richieda l'approvazione per la classificazione nel livello 1, se l'elemento dei fondi propri di base possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva;
(b) nel caso in cui l'impresa richieda la classificazione come fondi propri di base di livello 2, se l'elemento dei fondi propri di base possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva;
(c) nel caso in cui l'impresa richieda la classificazione come fondi propri accessori di livello 2, se l'elemento dei fondi propri accessori possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva;
(d) nel caso in cui l'impresa richieda la classificazione come fondi propri di base di livello 3, se l'elemento dei fondi propri di base possiede le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva;
(e) la possibilità di far rispettare i termini contrattuali dell'elemento dei fondi propri in tutte le giurisdizioni interessate;
(f) se l'elemento dei fondi propri è stato pienamente versato.
3. Gli elementi dei fondi propri di base non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri di cui agli articoli 69, 72 e 76 sono classificati come fondi propri di base di livello 1 solo se sono interamente versati.
4. L'inclusione degli elementi dei fondi propri approvati dall'autorità di vigilanza conformemente al presente articolo è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'articolo 82.
SEZIONE 3
Ammissibilità dei fondi propri
Articolo 80
Fondi separati che richiedono adeguamenti
1. È necessaria una riduzione della riserva di riconciliazione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), se gli elementi dei fondi propri di un fondo separato hanno una capacità ridotta di assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale dovuta alla loro mancanza di trasferibilità nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per uno qualsiasi dei seguenti motivi:
(a) gli elementi possono essere utilizzati solo per coprire perdite relative a una parte definita dei contratti di assicurazione o di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b) gli elementi possono essere utilizzati solo per coprire perdite riguardo a determinati contraenti o beneficiari;
(c) gli elementi possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da particolari rischi o passività.
2. Gli elementi dei fondi propri di cui al paragrafo 1, (in appresso «elementi dei fondi propri limitati»), non comprendono il valore di futuri trasferimenti attribuibili agli azionisti.
Articolo 81
Adeguamento per i fondi separati e i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità
1. Ai fini del calcolo della riserva di riconciliazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione riducono l'eccedenza delle attività rispetto alle passività di cui all'articolo 70 confrontando i seguenti importi:
(a) gli elementi dei fondi propri limitati nel fondo separato o nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità;
(b) il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per il fondo separato o il portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità.
Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando la formula standard, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale è calcolato conformemente all'articolo 217.
Se l'impresa calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale è calcolato utilizzando tale modello interno, come se l'impresa esercitasse solo l'attività inclusa nel fondo separato o nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità.
2. In deroga al paragrafo 1, se le attività, le passività e il rischio in un fondo separato non sono rilevanti, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono ridurre la riserva di riconciliazione dell'importo totale degli elementi dei fondi propri limitati.
Articolo 82
Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
1. Per quanto riguarda la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti a tutti i seguenti limiti quantitativi:
(a) l'importo ammissibile degli elementi di livello 1 è pari almeno alla metà del requisito patrimoniale di solvibilità;
(b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore al 15 % del requisito patrimoniale di solvibilità;
(c) la somma degli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 non supera il 50 % del requisito patrimoniale di solvibilità.
2. Per quanto riguarda la conformità ai requisiti patrimoniali minimi, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 sono soggetti a tutti i seguenti limiti quantitativi:
(a) l'importo ammissibile degli elementi di livello 1 è pari almeno all'80 % del requisito patrimoniale minimo;
(b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 2 non supera il 20 % del requisito patrimoniale minimo.
3. Entro il limite di cui al paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), la somma dei seguenti elementi dei fondi propri di base corrisponde a meno del 20 % dell'importo totale degli elementi di livello 1:
(a) elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punto iii);
(b) elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punto v);
(c) elementi di cui all'articolo 69, lettera b);
(d) elementi inclusi nei fondi propri di base di livello 1 secondo la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 9, della direttiva 2009/138/CE.
CAPO V
FORMULA STANDARD PER IL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 83
1. Se il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, tale calcolo tiene conto di tutte le seguenti ipotesi:
(a) lo scenario non modifica l'importo del margine di rischio incluso nelle riserve tecniche;
(b) lo scenario non modifica il valore delle attività e passività fiscali differite;
(c) lo scenario non modifica il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche;
(d) l'impresa non adotta misure di gestione durante lo scenario.
2. Il calcolo delle riserve tecniche risultanti dalla determinazione dell'impatto di uno scenario sui fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al paragrafo 1 non modifica il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale e tiene conto di tutti i seguenti aspetti:
(a) fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), le future misure di gestione adottate in conseguenza dello scenario, a condizione che siano conformi all'articolo 23;
(b) l'eventuale impatto negativo rilevante dello scenario o delle misure di gestione di cui alla lettera a) sulla probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare metodi semplificati per calcolare le riserve tecniche risultanti dalla determinazione dell'impatto di uno scenario di cui al paragrafo 1, a condizione che il metodo semplificato non comporti un'inesattezza del requisito patrimoniale di solvibilità che possa influire sulle decisioni o sul giudizio dell'utente delle informazioni relative a tale requisito, salvo che il calcolo semplificato abbia come risultato un requisito patrimoniale di solvibilità superiore a quello risultante dal calcolo effettuato secondo la formula standard.
4. Il calcolo delle attività e delle passività risultanti dalla determinazione dell'impatto di uno scenario di cui al paragrafo 1 tiene conto dell'impatto dello scenario sul valore di eventuali strumenti di attenuazione del rischio pertinenti detenuti dall'impresa che siano conformi agli articoli da 209 a 215.
5. Se lo scenario comporta un aumento dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, il calcolo del modulo o del sottomodulo si basa sull'ipotesi che lo scenario non abbia alcun impatto sui fondi propri di base.
Articolo 84
1. Il requisito patrimoniale di solvibilità si calcola sulla base di ognuna delle attività sottostanti degli organismi di investimento collettivo e degli altri investimenti «confezionati» come fondi (metodo look-through).
2. Il metodo look-through di cui al paragrafo 1 si applica anche ai seguenti aspetti:
(a) esposizioni indirette a un rischio di mercato diverso dagli organismi di investimento collettivo e dagli investimenti «confezionati» come fondi;
(b) esposizioni indirette al rischio di sottoscrizione;
(c) esposizioni indirette al rischio di controparte.
3. Se il metodo look-through non è applicabile agli organismi di investimento collettivo o agli investimenti «confezionati» come fondi, il requisito patrimoniale di solvibilità può essere calcolato sulla base dell'allocazione target delle attività sottostanti dell'organismo di investimento collettivo o del fondo, a condizione che l'allocazione target sia disponibile per l'impresa al livello di granularità necessario per calcolare tutti i sottomoduli e gli scenari pertinenti della formula standard e le attività sottostanti siano gestite rigorosamente secondo l'allocazione target. Ai fini del calcolo, possono essere utilizzati raggruppamenti di dati, a condizione che siano applicati con prudenza e che non si applichino a più del 20 % del valore totale delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. Il paragrafo 2 non si applica agli investimenti in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 85
Le condizioni per una categorizzazione delle amministrazioni regionali e delle autorità locali sono che non vi sia alcuna differenza in termini di rischio tra le esposizioni verso dette amministrazioni regionali e autorità locali e le esposizioni verso l'amministrazione centrale, in virtù di specifici poteri di imposizione fiscale delle prime, e che vi sia uno specifico assetto istituzionale avente l'effetto di ridurre il rischio di inadempimento.
Articolo 86
Nonostante l'articolo 210, paragrafo 2, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono il rischio di sottoscrizione attraverso contratti di riassicurazione o società veicolo soggetti a un rischio di base rilevante dovuto a un disallineamento di valuta tra il rischio di sottoscrizione e la tecnica di attenuazione del rischio, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono tenere conto della tecnica di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, a condizione che tale tecnica sia conforme all'articolo 209, all'articolo 210, paragrafi 1, 3 e 4, e all'articolo 211 e che il calcolo sia effettuato tenendo conto di quanto segue:
(a) il rischio di base derivante da un disallineamento di valuta tra il rischio di sottoscrizione e la tecnica di attenuazione del rischio è preso in considerazione nel modulo, nel sottomodulo o nello scenario del rischio di sottoscrizione pertinente della formula standard al livello più granulare possibile aggiungendo il 25 % della differenza tra quanto segue e il requisito patrimoniale calcolato conformemente al modulo, al sottomodulo o allo scenario pertinente:
i) il requisito patrimoniale ipotetico per il modulo, il sottomodulo o lo scenario pertinente del rischio di sottoscrizione che risulterebbe dal verificarsi simultaneo dello scenario di cui all'articolo 188;
ii) il requisito patrimoniale per il modulo, il sottomodulo o lo scenario pertinente del rischio di sottoscrizione;
(b) se la tecnica di attenuazione del rischio riguarda più di un modulo, sottomodulo o scenario, il calcolo di cui alla lettera a) è effettuato per ognuno di tali moduli, sottomoduli o scenari. Il requisito patrimoniale risultante da tali calcoli non deve superare il 25 % della capacità del contratto di riassicurazione non proporzionale o della società veicolo.
Articolo 87
Il requisito patrimoniale di solvibilità di base include un modulo per il rischio relativo alle attività immateriali ed è uguale a:
dove:
(a) la sommatoria, Corri,j , SCRi e SCRj sono specificati come indicato nell'allegato IV, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;
(b) SCRintangibles è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203.
Articolo 88
Proporzionalità
1. Ai fini dell'articolo 109, le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano se il calcolo semplificato è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi effettuando una valutazione che includa tutti i seguenti aspetti:
(a) una valutazione della natura, della portata e della complessità dei rischi dell'impresa che rientrano nel modulo o nel sottomodulo pertinente;
(b) una valutazione in termini qualitativi o quantitativi, a seconda del caso, dell'errore introdotto nei risultati del calcolo semplificato a causa di uno scostamento tra quanto segue:
i) le ipotesi sottese al calcolo semplificato in relazione al rischio;
ii) i risultati della valutazione di cui alla lettera a).
2. Un calcolo semplificato non è considerato proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi se l'errore di cui al paragrafo 2, lettera b), comporta un'inesattezza del requisito patrimoniale di solvibilità che potrebbe influire sulle decisioni o sul giudizio dell'utente delle informazioni relative a tale requisito, salvo che il calcolo semplificato abbia come risultato un requisito patrimoniale di solvibilità superiore a quello risultante dal calcolo effettuato secondo la formula standard.
Articolo 89
Disposizioni generali relative alle semplificazioni per le imprese captive
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive ai sensi dell'articolo 13, punti 2 e 5, della direttiva 2009/138/CE possono utilizzare i calcoli semplificati di cui agli articoli 90, 103, 105 e 106 del presente regolamento a condizione che sia rispettato l'articolo 88 del presente regolamento e siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a) in relazione alle obbligazioni di assicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive, tutti gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui detta impresa fa parte;
(b) in relazione alle obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive, tutti gli assicurati e i beneficiari dei contratti di assicurazione sottostanti alle obbligazioni di riassicurazione sono soggetti giuridici del gruppo di cui detta impresa fa parte;
(c) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti alle obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive non riguardano un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo 90
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita per le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive
1. In caso di osservanza degli articoli 88 e 89, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita come segue:
,
dove la s copre tutti i segmenti di cui all'allegato II.
2. Ai fini del paragrafo 1, il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita di un particolare segmento s di cui all'allegato II è uguale a:
dove:
(a) V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s calcolata in conformità dell'articolo 116, paragrafo 3;
(b) V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione di un segmento calcolata in conformità dell'articolo 116, paragrafo 6.
Articolo 91
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione vita
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione vita come segue:
dove, in relazione alle polizze di assicurazione e di riassicurazione con capitale a rischio positivo:
(a) CAR è il capitale a rischio totale, ossia la somma per tutti i contratti del valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:
i) la somma di quanto segue:
— l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
— il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa pagherebbe in futuro in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo;
(b) q è il tasso medio di mortalità atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;
(c) n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare in caso di morte incluse nella migliore stima;
(d) ik è il tasso a pronti annualizzato per la scadenza k della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 43.
Articolo 92
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione vita
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione vita come segue:
dove, in relazione alle polizze di cui all'articolo 138, paragrafo 2:
(a) q è il tasso medio di mortalità atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;
(b) n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare ai beneficiari incluse nella migliore stima;
(c) BElong è la migliore stima delle obbligazioni soggette al rischio di longevità.
Articolo 93
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione vita
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione vita come segue:
SCRdisability-morbidity = |
|
dove, in relazione alle polizze di assicurazione e di riassicurazione con capitale a rischio positivo:
(a) CAR1 è il capitale a rischio totale, ossia la somma per tutti i contratti del valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:
i) la somma di quanto segue:
— l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
— il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe in futuro in caso di morte immediata o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo;
(b) CAR2 è il capitale a rischio totale di cui alla lettera a) dopo 12 mesi;
(c) d1 è il tasso medio di invalidità-morbilità atteso nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;
(d) d2 è il tasso medio di invalidità-morbilità atteso nel corso dei 12 mesi che seguono il periodo di 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;
(e) n è la durata modificata delle prestazioni da erogare in caso di invalidità-morbilità incluse nella migliore stima;
(f) t sono i tassi di recesso attesi nel corso dei 12 mesi successivi;
(g) BEdis è la migliore stima delle obbligazioni soggette al rischio di invalidità-morbilità.
Articolo 94
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione vita
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione vita come segue:
dove:
(a) EI è l'importo delle spese incorse per far fronte alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione vita diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia nel corso dell'ultimo anno;
(b) n è la durata modificata in anni dei flussi di cassa inclusi nella migliore stima di tali obbligazioni;
(c) i è il tasso d'inflazione medio ponderato incluso nel calcolo della migliore stima di tali obbligazioni, dove le ponderazioni si basano sul valore attuale delle spese incluse nel calcolo della migliore stima in relazione alle obbligazioni di assicurazione vita esistenti.
Articolo 95
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per le variazioni permanenti dei tassi di estinzione anticipata
1. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata come segue:
dove:
(a) lup è il valore più elevato tra il tasso medio di estinzione anticipata delle polizze con flusso di cassa positivo derivante dal riscatto e il 67 %;
(b) nup è il periodo medio in anni nel corso del quale le polizze con un flusso di cassa positivo derivante dal riscatto si estinguono;
(c) Sup è la somma del flusso di cassa positivo derivante dal riscatto.
2. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di una riduzione permanente dei tassi di estinzione anticipata come segue:
dove:
(a) ldown è il valore più elevato tra il tasso medio di estinzione anticipata delle polizze con differenze negative del valore di riscatto e il 40 %;
(b) ndown è il periodo medio in anni nel corso del quale le polizze con un flusso di cassa negativo derivante dal riscatto si estinguono;
(c) Sdown è la somma delle differenze negative del valore di riscatto.
3. Il flusso di cassa derivante dal riscatto di una polizza di assicurazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è la differenza tra:
(a) l'importo attualmente dovuto dall'impresa di assicurazione in caso di cessazione da parte del contraente, al netto di eventuali importi recuperabili dai contraenti o dagli intermediari;
(b) l'importo delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
Articolo 96
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita come segue:
dove:
(a) la somma include tutte le polizze con un capitale a rischio positivo;
(b) CARi è il capitale a rischio della polizza i, ossia il valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:
i) la somma di quanto segue:
— l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
— il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe in futuro in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo.
Articolo 97
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia come segue:
dove, in relazione alle polizze di assicurazione e di riassicurazione con capitale a rischio positivo:
(a) CAR è il capitale a rischio totale, ossia la somma, in relazione a ogni contratto, del valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:
i) la somma di quanto segue:
— l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
— il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe in futuro in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo;
(b) q è il tasso di mortalità medio atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;
(c) n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare in caso di morte incluse nella migliore stima;
(d) ik è il tasso a pronti annualizzato per la scadenza k della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 43.
Articolo 98
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione malattia
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione malattia come segue:
dove, in relazione alle polizze di cui all'articolo 138, paragrafo 2:
(a) q è il tasso medio di mortalità atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;
(b) n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare ai beneficiari incluse nella migliore stima;
(c) BElong è la migliore stima delle obbligazioni soggette al rischio di longevità.
Articolo 99
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche come segue:
dove:
(a) MP è l'importo delle prestazioni mediche nel corso dell'ultimo anno in relazione alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione spese mediche relative all'ultimo anno;
(b) n è la durata modificata in anni dei flussi di cassa inclusi nella migliore stima di tali obbligazioni;
(c) i è il tasso d'inflazione medio sulle prestazioni mediche incluse nel calcolo della migliore stima di tali obbligazioni, dove le ponderazioni si basano sul valore attuale delle prestazioni mediche incluse nel calcolo della migliore stima di tali obbligazioni.
Articolo 100
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito come segue:
SCRincome-protection-disability-morbidity = |
|
dove, in relazione alle polizze di assicurazione e di riassicurazione con capitale a rischio positivo:
(a) CAR1 è il capitale a rischio totale, ossia la somma per tutti i contratti del valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:
i) la somma di quanto segue:
— l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
— il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa pagherebbe in futuro in caso di morte immediata o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo;
(b) CAR2 è il capitale a rischio totale ai sensi della lettera a) dopo 12 mesi;
(c) d1 è il tasso medio di invalidità-morbilità atteso nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;
(d) d2 è il tasso medio di invalidità-morbilità atteso nel corso dei 12 mesi che seguono il periodo di 12 mesi successivi ponderato sulla base della somma assicurata;
(e) n è la durata modificata delle prestazioni da erogare in caso di invalidità-morbilità incluse nella migliore stima;
(f) t sono i tassi di recesso attesi nel corso dei 12 mesi successivi;
(g) BEdis è la migliore stima delle obbligazioni soggette al rischio di invalidità-morbilità.
Articolo 101
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione malattia
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione malattia come segue:
dove:
(1) EI è l'importo delle spese incorse per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia nel corso dell'ultimo anno;
(2) n è la durata modificata in anni dei flussi di cassa inclusi nella migliore stima di tali obbligazioni;
(3) i è il tasso d'inflazione medio ponderato incluso nel calcolo della migliore stima di tali obbligazioni, ponderato per il valore attuale delle spese incluse nel calcolo della migliore stima in relazione alle obbligazioni di assicurazione malattia esistenti.
Articolo 102
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT
1. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata di cui all'articolo 159, paragrafo 1, lettera a), come segue:
dove:
(a) lup è il valore più elevato tra il tasso medio di estinzione anticipata delle polizze con flusso di cassa positivo derivante dal riscatto e l'83 %;
(b) nup è il periodo medio in anni nel corso del quale le polizze con un flusso di cassa positivo derivante dal riscatto si estinguono;
(c) Sup è la somma del flusso di cassa positivo derivante dal riscatto.
2. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di una riduzione permanente dei tassi di estinzione anticipata di cui all'articolo 159, paragrafo 1, lettera b), come segue:
dove:
(a) ldown è il tasso medio di estinzione anticipata delle polizze con differenze negative del valore di riscatto;
(b) ndown è il periodo medio in anni nel corso del quale le polizze con un flusso di cassa negativo derivante dal riscatto si estinguono;
(c) Sdown è la somma delle differenze negative del valore di riscatto.
3. Il flusso di cassa derivante dal riscatto di una polizza di assicurazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è la differenza tra:
(a) l'importo attualmente dovuto dall'impresa di assicurazione in caso di cessazione da parte del contraente, al netto di eventuali importi recuperabili dai contraenti o dagli intermediari;
(b) l'importo delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
Articolo 103
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse per le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive
1. In caso di osservanza degli articoli 88 e 89, le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 165 come segue:
(a) la somma, per ciascuna valuta, dei requisiti patrimoniali per il rischio di un incremento della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato al paragrafo 2 del presente articolo;
(b) la somma, per ciascuna valuta, dei requisiti patrimoniali per il rischio di una riduzione della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato al paragrafo 3 del presente articolo;
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento della struttura per scadenza dei tassi di interesse per una determinata valuta è uguale a:
dove:
(a) la prima somma copre tutti gli intervalli di scadenza i di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
(b) MVALi è il valore ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE delle attività meno le passività diverse dalle riserve tecniche per l'intervallo di scadenza i;
(c) duri è la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;
(d) ratei è il tasso privo di rischio pertinente per la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;
(e) stress(i,up) è lo stress crescente relativo del tasso di interesse per la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;
(f) la seconda somma copre tutte le aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento;
(g) BElob è la migliore stima per l'area di attività lob;
(h) durlob è la durata modificata della migliore stima dell'area di attività lob;
(i) ratelob è il tasso privo di rischio pertinente della durata modificata dell'area di attività lob;
(j) stress(lob,up) è lo stress crescente relativo del tasso di interesse per la durata modificata durlob .
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il requisito patrimoniale per il rischio di una riduzione della struttura per scadenza dei tassi di interesse per una determinata valuta è uguale a:
dove:
(a) la prima somma copre tutti gli intervalli di scadenza i di cui al paragrafo 4;
(b) MVALi è il valore ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE delle attività meno le passività diverse dalle riserve tecniche per l'intervallo di scadenza i;
(c) duri è la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;
(d) ratei è il tasso privo di rischio pertinente per la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;
(e) stress(i,down) è lo stress decrescente relativo del tasso di interesse per la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;
(f) la seconda somma copre tutte le aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento;
(g) BElob è la migliore stima per l'area di attività lob;
(h) durlob è la durata modificata della migliore stima dell'area di attività lob;
(i) ratelob è il tasso privo di rischio pertinente della durata modificata dell'area di attività lob;
(j) stress(lob, down) è lo stress decrescente relativo del tasso di interesse per la durata modificata durlob .
4. Gli intervalli di scadenza i e la durata semplificata duri di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e al paragrafo 3, lettere a) e c), sono i seguenti:
(a) per una scadenza fino a un anno, la durata semplificata è di 0,5 anni;
(b) per scadenze comprese tra 1 e 3 anni, la durata semplificata è di 2 anni;
(c) per scadenze comprese tra 3 e 5 anni, la durata semplificata è di 4 anni;
(d) per scadenze comprese tra 5 e 10 anni, la durata semplificata è di 7 anni;
(e) per una scadenza da 10 anni in poi, la durata semplificata è di 12 anni;
Articolo 104
Calcolo semplificato del rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti
1. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di spread di cui all'articolo 176 del presente regolamento come segue:
dove:
(a) SCRbonds è il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti;
(b) MVbonds è il valore ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE delle attività soggette ai requisiti patrimoniali per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti;
(c) %MVi bonds è la parte del portafoglio delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti con classe di merito di credito i, se per tali attività è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta;
(d) %MV bonds norating è la parte del portafoglio delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta;
(e) duri e durnorating sono la durata modificata denominata in anni delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti se non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta;
(f) stressi è una funzione della classe di merito di credito i e della durata modificata denominata in anni delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti con classe di merito di credito i, di cui al paragrafo 2;
(g)
ΔLiabul
è l'incremento delle riserve tecniche meno il margine di rischio per le polizze dove i contraenti assumono il rischio d'investimento con opzioni e garanzie incorporate che risulterebbero da una riduzione istantanea del valore delle attività soggette al requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni di:
.
2. stressi
di cui al paragrafo 1, lettera f), per ogni classe di merito di credito i, è uguale a:
, dove duri
è la durata modificata denominata in anni delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti con classe di merito di credito i, e bi
è determinato secondo la seguente tabella:
Classe di merito di credito i |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
bi |
0,9 % |
1,1 % |
1,4 % |
2,5 % |
4,5 % |
7,5 % |
7,5 % |
3. durnorating di cui al paragrafo 1, lettera e), e duri di cui al paragrafo 2 non sono inferiori a 1 anno.
Articolo 105
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti per le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive
In caso di osservanza degli articoli 88 e 89, le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive possono basare il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di spread di cui all'articolo 176 sull'ipotesi che tutte le attività siano assegnate alla classe di merito di credito 3.
Articolo 106
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato per le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive
In caso di osservanza degli articoli 88 e 89, le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive possono utilizzare tutte le seguenti ipotesi per calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione:
(1) gli accordi di pooling delle attività infragruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione captive possono essere esentati dalla base di calcolo di cui all'articolo 184, paragrafo 2, nella misura in cui esistono condizioni contrattuali giuridicamente opponibili che garantiscano che le passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive saranno compensate dalle esposizioni infragruppo da essa detenute verso altri soggetti del gruppo;
(2) la soglia relativa dell'eccesso di esposizione di cui all'articolo 184, paragrafo 1, lettera c), è pari al 15 % per le seguenti esposizioni single-name:
(a) esposizioni verso enti creditizi non appartenenti allo stesso gruppo e classificati nella classe di merito di credito 2;
(b) esposizioni verso soggetti del gruppo che gestisce il contante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive classificati nella classe di merito di credito 2.
Articolo 107
Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio per gli accordi di riassicurazione o la cartolarizzazione
1. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione di un accordo di riassicurazione o di una cartolarizzazione di cui all'articolo 196 come segue:
dove:
(a) RMre,all è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione degli accordi di riassicurazione e delle cartolarizzazioni per tutte le controparti calcolato conformemente al paragrafo 2;
(b) Recoverablesi è la migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione o dalla cartolarizzazione e dai corrispondenti debitori per la controparte i e Recoverablesall è la migliore stima degli importi recuperabili dagli accordi di riassicurazione e dalle cartolarizzazioni e dai corrispondenti debitori per tutte le controparti.
2. L'effetto di attenuazione sul rischio di sottoscrizione degli accordi di riassicurazione e delle cartolarizzazioni per tutte le controparti di cui al paragrafo 1 è la differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di sottoscrizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione se non esistono accordi di riassicurazione e cartolarizzazioni;
(b) i requisiti patrimoniali per il rischio di sottoscrizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Articolo 108
Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio per gli accordi di riassicurazione proporzionale
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione j di un accordo di riassicurazione proporzionale per la controparte i di cui all'articolo 196 come segue:
dove:
(a) BE è la migliore stima delle obbligazioni al lordo degli importi recuperabili;
(b) Recoverablesi è la migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione proporzionale e dai corrispondenti debitori per la controparte i;
(c) Recoverablesi è la migliore stima degli importi recuperabili dagli accordi di riassicurazione proporzionale e dai corrispondenti debitori per tutte le controparti;
(d) SCRj sono i requisiti patrimoniali per il rischio di sottoscrizione j dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Articolo 109
Calcoli semplificati per gli accordi di pooling
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare i seguenti calcoli semplificati ai fini degli articoli 193, 194 e 195:
(a) la migliore stima di cui all'articolo 194, paragrafo 1, lettera d), può essere calcolata come segue:
dove BEU è la migliore stima della passività ceduta all'accordo di pooling dall'impresa facente parte dell'accordo di pooling, al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne a detto accordo;
(b) la migliore stima di cui all'articolo 195, lettera c), può essere calcolata come segue:
dove BECEP è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dal pool, in relazione al rischio ceduto a detto pool dall'impresa;
(c) l'effetto di attenuazione del rischio di cui all'articolo 195, lettera d), può essere calcolato come segue:
dove:
i) BECE è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dall'accordo di pooling nel complesso;
ii) ΔRMCEP è il contributo di tutte le controparti esterne all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling sul rischio di sottoscrizione dell'impresa;
(d) le controparti membri del pool e le controparti esterne al pool possono essere raggruppate in base alla valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, a condizione che vi siano raggruppamenti separati per i pool di esposizioni di tipo A, B e C.
Articolo 110
Calcolo semplificato — raggruppamento di esposizioni single-name
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare la perdita per inadempimento di cui all'articolo 192 per un gruppo di esposizioni single-name. In questo caso, al gruppo di esposizioni single-name è assegnata la massima probabilità di inadempimento assegnata alle esposizioni single-name incluse nel gruppo ai sensi dell'articolo 199.
Articolo 111
Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione e sul rischio di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato di cui all'articolo 196 come differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) la somma del requisito patrimoniale ipotetico per i sottomoduli dei moduli del rischio di sottoscrizione e del rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata dalla tecnica di attenuazione del rischio, come se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistessero;
(b) la somma dei requisiti patrimoniali per i sottomoduli dei moduli del rischio di sottoscrizione e del rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata dalla tecnica di attenuazione del rischio.
Articolo 112
Calcolo semplificato del valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale per tenere conto dell'effetto economico della garanzia collaterale
1. In caso di osservanza dell'articolo 88 del presente regolamento e se sono soddisfatti sia il requisito della controparte, sia il requisito del terzo conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono, ai fini dell'articolo 197, calcolare il valore aggiustato per il rischio di una garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale ai sensi dell'articolo 1, punto 26, lettera b), come l'85 % del valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
2. In caso di osservanza degli articoli 88 e 214 del presente regolamento e se è soddisfatto il requisito della controparte conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, e non è soddisfatto il requisito del terzo conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono, ai fini dell'articolo 197, calcolare il valore aggiustato per il rischio di una garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale ai sensi dell'articolo 1, punto 26, lettera b), come il 75 % del valore delle attività detenute come garanzia collaterale valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 113
Per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, per l'assicurazione vita e per l'assicurazione malattia, le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano:
(a) il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia;
(b) il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia;
(c) il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia.
SEZIONE 2
Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita
Articolo 114
Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita
1. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita consta di tutti i seguenti sottomoduli:
(a) il sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
(b) il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;
(c) il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita è uguale a:
dove:
(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1;
(b) CorrNL(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita per i sottomoduli i e j;
(c) SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j.
3. Il parametro di correlazione CorrNL(i,j) di cui al paragrafo 2 è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:
j i |
Tariffazione e riservazione per l'assicurazione non vita |
Catastrofe per l'assicurazione non vita |
Estinzione anticipata per l'assicurazione non vita |
Tariffazione e riservazione per l'assicurazione non vita |
1 |
0,25 |
0 |
Catastrofe per l'assicurazione non vita |
0,25 |
1 |
0 |
Estinzione anticipata per l'assicurazione non vita |
0 |
0 |
1 |
Articolo 115
Sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita
Il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita è uguale a:
dove:
(a) σnl è lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita determinato ai sensi dell'articolo 117;
(b) Vnl è la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita determinata ai sensi dell'articolo 116.
Articolo 116
Misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita
1. La misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita è uguale alla somma delle misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione dei segmenti di cui all'allegato II.
2. Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, la misura di volume di un determinato segmento s è uguale a:
dove:
(a) V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s;
(b) V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s;
(c) DIVs è il fattore di diversificazione geografica del segmento s.
3. Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s è uguale a:
dove:
(a) Ps è una stima dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà nei 12 mesi successivi;
(b) P(last,s) sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s negli ultimi 12 mesi;
(c) FP(existing,s) è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà dopo i 12 mesi successivi in relazione ai contratti esistenti;
(d) FP(future,s) è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà per i contratti la cui data di rilevazione iniziale è compresa nei 12 mesi successivi, esclusi, tuttavia, i premi da acquisire durante i 12 mesi successivi alla data di rilevazione iniziale.
4. Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono scegliere, in alternativa al calcolo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di calcolare la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s applicando la seguente formula:
purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha deciso che i premi acquisiti dall'impresa nel segmento s nei 12 mesi successivi non eccederanno P s;
(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha stabilito efficaci meccanismi di controllo per garantire il rispetto dei limiti per i premi acquisiti di cui alla lettera a);
(c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha comunicato alla propria autorità di vigilanza la decisione di cui alla lettera a) e le relative motivazioni.
Ai fini di tale calcolo, i termini Ps , FP(existing,s) e FP(future,s) sono da intendersi nell'accezione di cui al paragrafo 3, lettere a), c) e d).
5. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 3 e 4, i premi sono da intendersi al netto, previa deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione. Non sono dedotti i seguenti premi per i contratti di riassicurazione:
(a) i premi relativi a eventi non assicurativi o crediti di assicurazione regolati non inclusi nei flussi di cassa di cui all'articolo 41, paragrafo 3;
(b) i premi per i contratti di riassicurazione non conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213.
6. Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, la misura di volume per il rischio di riservazione di un determinato segmento è uguale alla migliore stima degli accantonamenti per i sinistri da pagare nel segmento considerato, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, purché i contratti di riassicurazione o le società veicolo siano conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213. La misura di volume non è un importo negativo.
7. Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, il fattore predefinito di diversificazione geografica di un determinato segmento è 1 o è calcolato ai sensi dell'allegato III.
Articolo 117
Scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita
1. Lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita è uguale a:
dove:
(a) Vnl è la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita;
(b) la somma copre tutte le possibili combinazioni (s,t) dei segmenti di cui all'allegato II;
(c) CorrS(s,t) è il parametro di correlazione per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita per il segmento s e il segmento t di cui all'allegato IV;
(d) σs e σt sono gli scostamenti standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita rispettivamente dei segmenti s e t;
(e) Vs e Vt sono le misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione rispettivamente dei segmenti s e t di cui all'articolo 116.
2. Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita di un determinato segmento s è uguale a:
dove:
(a) σ(prem,s) è lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita del segmento s determinato ai sensi del paragrafo 3;
(b) σ(res,s) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione non vita del segmento s di cui all'allegato II;
(c) V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s di cui all'articolo 116;
(d) V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s di cui all'articolo 116.
3. Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita di un determinato segmento è uguale allo scostamento standard del rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione non vita del segmento di cui all'allegato II moltiplicato per il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale. Per i segmenti 1, 4 e 5 di cui all'allegato II, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale all'80 %. Per tutti gli altri segmenti di cui all'allegato, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale al 100 %.
Articolo 118
Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), è uguale alla perdita di fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione derivante dalla combinazione dei seguenti eventi istantanei:
(a) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione per le quali tale cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio;
(b) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.
2. Gli eventi di cui al paragrafo 1 si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.
3. Al fine di determinare la perdita dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora si verifichi l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.
Articolo 119
Sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita
1. Il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita consta di tutti i seguenti sottomoduli:
(a) il sottomodulo del rischio di catastrofe naturale;
(b) il sottomodulo del rischio di catastrofe per la riassicurazione non proporzionale danni ai beni;
(c) il sottomodulo del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane;
(d) il sottomodulo del rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita.
2. Il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di sottoscrizione catastrofale per l'assicurazione non vita è uguale a:
dove:
(a) SCRnatCAT è il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale;
(b) SCRnpproperty è il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per la riassicurazione non proporzionale danni ai beni;
(c) SCRmmCAT è il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane;
(d) SCRCATother è il requisito patrimoniale per il rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita.
Articolo 120
Sottomodulo del rischio di catastrofe naturale
1. Il sottomodulo del rischio di catastrofe naturale consta di tutti i seguenti sottomoduli:
(a) il sottomodulo del rischio di tempesta;
(b) il sottomodulo del rischio di terremoto;
(c) il sottomodulo del rischio di alluvione;
(d) il sottomodulo del rischio di grandine;
(e) il sottomodulo del rischio di cedimento.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni dei sottomoduli i di cui al paragrafo 1;
(b) SCRi è il requisito patrimoniale per il sottomodulo i.
Articolo 121
Sottomodulo del rischio di tempesta
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato V;
(b) CorrWS(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di tempesta per la regione r e la regione s di cui all'allegato V;
(c) SCR(windstorm,r) e SCR(windstorm,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di tempesta rispettivamente nella regione r e s;
(d) SCR(windstorm,other) è il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII.
2. Per tutte le regioni di cui all'allegato V, il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in una determinata regione r è il maggiore dei due seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta nella regione r in base allo scenario A di cui al paragrafo 3;
(b) il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta nella regione r in base allo scenario B di cui al paragrafo 4;
3. Per tutte le regioni di cui all'allegato V, il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in una determinata regione r in base allo scenario A è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:
(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari all'80 % della perdita specifica subita a seguito di tempeste nella regione r;
(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 40 % della perdita specifica subita a seguito di tempeste nella regione r.
4. Per tutte le regioni di cui all'allegato V, il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in una determinata regione r in base allo scenario B è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:
(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 100 % della perdita specifica subita a seguito di tempeste nella regione r;
(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 20 % della perdita specifica subita a seguito di tempeste nella regione r.
5. Per tutte le regioni di cui all'allegato V, le perdite specifiche subite a seguito di tempeste in una determinata regione r sono uguali al seguente importo:
dove:
(a) Q(windstorm,r) è il fattore di rischio di tempesta per la regione r di cui all'allegato V;
(b) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX;
(c) Corr(windstorm,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di tempesta nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato XXII;
(d) WSI(windstorm,r,i) e WSI(windstorm,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di tempesta nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX.
6. Per tutte le regioni di cui all'allegato V e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di tempesta in una determinata zona soggetta a tempeste i di una determinata regione r è uguale a:
dove:
(a) W(windstorm,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di tempesta nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X;
(b) SI(windstorm,r,i) è la somma assicurata per il rischio di tempesta nella zona soggetta a tempeste i della regione r.
7. Per tutte le regioni di cui all'allegato V e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma assicurata per il rischio di tempesta in una determinata zona soggetta a tempeste i di una determinata regione r è uguale a:
dove:
(a) SI(property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di tempesta e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;
(b) SI(onshore-property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono i danni subiti da beni a terra a seguito di tempeste e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r.
8. Il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di assicurazione e di riassicurazione che copre una qualsiasi delle seguenti obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione:
(a) obbligazioni delle aree di attività 7 o 19 di cui all'allegato I che coprono il rischio di tempesta e in cui il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;
(b) obbligazioni delle aree di attività 6 o 18 di cui all'allegato I in relazione ai danni subiti da beni a terra a seguito di tempeste e in cui il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII.
9. L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 8 è uguale al seguente importo:
dove:
(a) DIVwindstorm è calcolato conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi in relazione alle obbligazioni di cui al paragrafo 8 e limitatamente alle regioni da 5 a 18 di cui all'allegato III, punto 8;
(b) Pwindstorm è una stima dei premi che le imprese di assicurazione e di riassicurazione acquisiranno per ogni contratto che copre le obbligazioni di cui al paragrafo 8 nel corso dei 12 mesi successivi: a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
Articolo 122
Sottomodulo del rischio di terremoto
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato VI;
(b) CorrEQ(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di terremoto per la regione r e la regione s di cui all'allegato VI;
(c) SCR(earthquake,r) e SCR(earthquake,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di terremoto rispettivamente nella regione r e s;
(d) SCR(earthquake,other) è il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII.
2. Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in una determinata regione r è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente importo:
dove:
(a) Q(earthquake,r) è il fattore di rischio di terremoto per la regione r di cui all'allegato VI;
(b) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX;
(c) Corr(earthquake,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di terremoto nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato XXIII;
(d) WSI(earthquake,r,i) e WSI(earthquake,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di terremoto nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX.
3. Per tutte le regioni di cui all'allegato VI e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di terremoto in una determinata zona soggetta a terremoti i di una determinata regione r è uguale a:
dove:
(a) W(earthquake,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di terremoto nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X;
(b) SI(earthquake,r,i) è la somma assicurata per il rischio di terremoto nella zona soggetta a terremoti i della regione r.
4. Per tutte le regioni di cui all'allegato VI e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma assicurata per il rischio di terremoto in una determinata zona soggetta a terremoti i di una determinata regione r è uguale a:
dove:
(a) SI(property,r,i) è la somma assicurata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di terremoto e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;
(b) SI(onshore-property,r,i) è la somma assicurata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono i danni subiti da beni a terra a seguito di terremoti e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r.
5. Il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di assicurazione e di riassicurazione che copre una delle seguenti obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione o entrambe:
(a) obbligazioni delle aree di attività 7 o 19 di cui all'allegato I che coprono il rischio di terremoto, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;
(b) obbligazioni delle aree di attività 6 o 18 di cui all'allegato I in relazione ai danni subiti da beni a terra a seguito di terremoti, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII.
6. L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 5 è uguale al seguente importo:
dove:
(a) DIVearthquake è calcolato conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi in relazione alle obbligazioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), e limitatamente alle regioni da 5 a 18 di cui all'allegato III;
(b) Pearthquake è una stima dei premi che le imprese di assicurazione e di riassicurazione acquisiranno per ogni contratto che copre le obbligazioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), nel corso dei 12 mesi successivi: a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
Articolo 123
Sottomodulo del rischio di alluvione
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato VII;
(b) CorrFL(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di alluvione per la regione r e la regione s di cui all'allegato VII;
(c) SCR(flood,r) e SCR(flood,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di alluvione rispettivamente nella regione r e s;
(d) SCR(flood,other) è il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII.
2. Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in una determinata regione r è il maggiore tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione nella regione r in base allo scenario A di cui al paragrafo 3;
(b) il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione nella regione r in base allo scenario B di cui al paragrafo 4.
3. Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in una determinata regione r in base allo scenario A è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:
(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 65 % della perdita specifica subita a seguito di alluvioni nella regione r;
(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 45 % della perdita specifica subita a seguito di alluvioni nella regione r.
4. Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in una determinata regione r in base allo scenario B è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:
(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 100 % della perdita specifica subita a seguito di alluvioni nella regione r;
(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 10 % della perdita specifica subita a seguito di alluvioni nella regione r.
5. Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, la perdita specifica subita a seguito di alluvioni in una determinata regione r è uguale al seguente importo:
dove:
(a) Q(flood,r) è il fattore di rischio di alluvione per la regione r di cui all'allegato VII;
(b) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX;
(c) Corr(flood,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di alluvione nelle zone soggette ad alluvioni i e j della regione r di cui all'allegato XXIV;
(d) WSI(flood,r,i) e WSI(flood,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di alluvione nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX.
6. Per tutte le regioni di cui all'allegato VII e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di alluvione in una determinata zona soggetta ad alluvioni i di una determinata regione r è uguale a:
dove:
(a) W(flood,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di alluvione nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X;
(b) SI(flood,r,i) è la somma assicurata per il rischio di alluvione nella zona soggetta ad alluvioni i della regione r.
7. Per tutte le regioni di cui all'allegato VII e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma assicurata per una determinata zona soggetta ad alluvioni i di una determinata regione r è uguale a:
dove:
(a) SI(property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di alluvione, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;
(b) SI(onshore-property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono i danni subiti da beni a terra a seguito di alluvioni e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;
(c) SI(motor,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 5 e 17 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di alluvione, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r.
8. Il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di assicurazione e di riassicurazione che copre una qualsiasi delle seguenti obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione:
(a) obbligazioni delle aree di attività 7 o 19 di cui all'allegato I che coprono il rischio di alluvione, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;
(b) obbligazioni delle aree di attività 6 o 18 di cui all'allegato I in relazione ai danni subiti da beni a terra a seguito di alluvioni, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;
(c) obbligazioni delle aree di attività 5 o 17 di cui all'allegato I che coprono il rischio di alluvione, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII.
9. L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 8 è uguale al seguente importo:
dove:
(a) DIVflood è calcolato conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi in relazione alle obbligazioni di cui al paragrafo 8, lettere a), b) e c), e limitatamente alle regioni da 5 a 18 di cui all'allegato III, punto 8;
(b) Pflood è una stima dei premi che le imprese di assicurazione e di riassicurazione acquisiranno per ogni contratto che copre le obbligazioni di cui al paragrafo 8, lettere a), b) e c) nel corso dei 12 mesi successivi: a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
Articolo 124
Sottomodulo del rischio di grandine
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di grandine è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato VIII;
(b) CorrHL(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di grandine per la regione r e la regione s di cui all'allegato VIII;
(c) SCR(hail,r) e SCR(hail,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di grandine rispettivamente nella regione r e s;
(d) SCR(hail,other) è il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII.
2. Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII, il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in una determinata regione r è il maggiore tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale per il rischio di grandine nella regione r in base allo scenario A;
(b) il requisito patrimoniale per il rischio di grandine nella regione r in base allo scenario B.
3. Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII, il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in una determinata regione r in base allo scenario A è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:
(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 70 % della perdita specifica subita a seguito di grandine nella regione r;
(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 50 % della perdita specifica subita a seguito di grandine nella regione r.
4. Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII, il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in una determinata regione r in base allo scenario B è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:
(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 100 % della perdita specifica subita a seguito di grandine nella regione r;
(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 20 % della perdita specifica subita a seguito di grandine nella regione r.
5. Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII, la perdita specifica subita a seguito di grandine in una determinata regione r è uguale al seguente importo:
dove:
(a) Q(hail,r) è il fattore di rischio di grandine per la regione r di cui all'allegato VIII;
(b) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX;
(c) Corr(hail,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di grandine nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato XXV;
(d) WSI(hail,r,i) e WSI(hail,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di grandine nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX.
6. Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di grandine in una determinata zona soggetta a grandine i di una determinata regione r è uguale a:
dove:
(a) W(hail,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di grandine nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X;
(b) SI(hail,r,i) è la somma assicurata per il rischio di grandine nella zona soggetta a grandine i della regione r.
7. Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII e tutte le zone soggette a grandine, la somma assicurata per il rischio di grandine in una determinata zona soggetta a grandine i di una determinata regione r è uguale a:
dove:
(a) SI(property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di grandine, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;
(b) SI(onshore-property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono i danni subiti da beni a terra a seguito di grandine, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;
(c) SI(motor,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 5 e 17 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di grandine, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r.
8. Il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di assicurazione e di riassicurazione che copre una o più delle seguenti obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione:
(a) obbligazioni delle aree di attività 7 o 19 di cui all'allegato I che coprono il rischio di grandine, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;
(b) obbligazioni delle aree di attività 6 o 18 di cui all'allegato I in relazione ai danni subiti da beni a terra a seguito di grandine, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;
(c) obbligazioni delle aree di attività 5 o 17 di cui all'allegato I che coprono il rischio di grandine, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII.
9. L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 8 è uguale al seguente importo:
dove:
(a) DIVhail è calcolato conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi in relazione alle obbligazioni di cui al paragrafo 8, lettere a), b) e c), e limitatamente alle regioni da 5 a 18 di cui all'allegato III;
(b) Phail è una stima dei premi che le imprese di assicurazione o di riassicurazione acquisiranno per ogni contratto che copre le obbligazioni di cui al paragrafo 8, lettere a), b) e c) nel corso dei 12 mesi successivi: a tale scopo, i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
Articolo 125
Sottomodulo del rischio di cedimento
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di cedimento è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della Francia di cui all'allegato IX;
(b) Corr(subsidence,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di cedimento nelle zone a rischio i e j di cui all'allegato XXVI;
(c) WSI(subsidence,i) e WSI(subsidence,j sono le somme ponderate assicurate per il rischio di cedimento nelle zone a rischio i e j della Francia di cui all'allegato IX.
2. Per tutte le zone soggette a cedimenti, la somma ponderata assicurata per il rischio di cedimento in una determinata zona i della Francia di cui all'allegato IX è uguale a:
dove:
(a) W(subsidence,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di cedimento nella zona a rischio i di cui all'allegato X;
(b) SI(subsidence,i) è la somma assicurata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di cedimento di edifici residenziali nella zona soggetta a cedimenti i.
Articolo 126
Interpretazione degli scenari di catastrofe
1. Ai fini dell'articolo 121, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 123, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 124, paragrafi 3 e 4, le imprese di assicurazione e di riassicurazione basano il calcolo del requisito patrimoniale sulle seguenti ipotesi:
(a) i due eventi consecutivi di cui a detti articoli sono indipendenti;
(b) le imprese di assicurazione e di riassicurazione non ricorrono a nuove tecniche di attenuazione del rischio di assicurazione tra i due eventi.
2. Nonostante l'articolo 83, paragrafo 1, lettera d), se i contratti di riassicurazione esistenti prevedono reintegri, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di future misure di gestione in relazione ai reintegri tra il primo e il secondo evento. Le ipotesi relative alle future misure di gestione sono realistiche, oggettive e verificabili.
Articolo 127
Sottomodulo per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale danni ai beni
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale danni ai beni è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di riassicurazione che copre obbligazioni di riassicurazione dell'aera di attività 28 di cui all'allegato I diverse dalle obbligazioni di riassicurazione non proporzionale relative alle obbligazioni di assicurazione incluse nelle aree di attività 9 e 21 di cui all'allegato I.
2. L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 1 è uguale a:
dove:
(a) DIVnpproperty si calcola conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nell'area di attività 28 di cui all'allegato I diverse dalle obbligazioni di riassicurazione non proporzionale relative alle obbligazioni di assicurazione incluse nelle aree di attività 9 e 21 di cui all'allegato I;
(b) Pproperty è una stima dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione acquisirà nel corso dei 12 mesi successivi per ogni contratto che copre le obbligazioni di riassicurazione dell'area di attività 28 di cui all'allegato I diverse dalle obbligazioni di riassicurazione non proporzionale relative alle obbligazioni di assicurazione incluse nelle aree di attività 9 e 21 di cui all'allegato I: a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
Articolo 128
Sottomodulo del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane
1. Il sottomodulo del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane consta di tutti i seguenti sottomoduli:
(a) il sottomodulo del rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;
(b) il sottomodulo del rischio di sinistri marittimi;
(c) il sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici;
(d) il sottomodulo del rischio di incendio;
(e) il sottomodulo del rischio di responsabilità;
(f) il sottomodulo del rischio di credito e di cauzione.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutti i sottomoduli di cui al paragrafo 1;
(b) SCRi è il requisito patrimoniale per il sottomodulo i.
Articolo 129
Sottomodulo del rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente importo in euro:
dove:
(a) Na è il numero di veicoli assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 4 e16 di cui all'allegato I con un limite di polizza stimato superiore a 24 000 000 EUR;
(b) Nb è il numero di veicoli assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 4 e16 di cui all'allegato I con un limite di polizza stimato pari o inferiore a 24 000 000 EUR.
Il numero di autoveicoli coperti dalle obbligazioni di riassicurazione proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è ponderato per la quota relativa delle obbligazioni dell'impresa rispetto alla somma assicurata degli autoveicoli.
2. Il limite di polizza stimato di cui al paragrafo 1 è il limite complessivo della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli o, se un limite complessivo non è specificato nelle condizioni della polizza, la somma dei limiti per i danni subiti da beni e per le lesioni personali. Se il limite di polizza è specificato come massimo per vittima, detto limite stimato è basato sull'ipotesi di dieci vittime.
Articolo 130
Sottomodulo del rischio di sinistri marittimi
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di sinistri marittimi è uguale a:
dove:
(a) SCRtanker è il requisito patrimoniale per il rischio di collisione tra navi cisterna;
(b) SCRplatform è il requisito patrimoniale per il rischio di esplosione di una piattaforma.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di collisione tra navi cisterna è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:
dove:
(a) il massimo si riferisce a tutte le petroliere e le gasiere assicurate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione alla collisione tra navi cisterna nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I;
(b) SI(hull,t) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione marittima dello scafo in relazione alla nave cisterna t;
(c) SI(liab,t) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione della responsabilità marittima in relazione alla nave cisterna t;
(d) SI(pollution,t) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione per inquinamento petrolifero in relazione alla nave cisterna t.
3. Il requisito patrimoniale per il rischio di esplosione di una piattaforma è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:
dove:
(a) il massimo si riferisce a tutte le piattaforme offshore di esplorazione ed estrazione di petrolio e gas assicurate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione all'esplosione della piattaforma nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I;
(b) SIp è la somma accumulata assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le seguenti obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in relazione alla piattaforma p;
i) obbligazioni di risarcimento per danni a beni;
ii) obbligazioni di risarcimento per le spese relative alla rimozione di rottami;
iii) obbligazioni di risarcimento per la perdita di reddito derivante da attività produttive;
iv) obbligazioni di risarcimento per le spese sostenute per coprire un pozzo o renderlo sicuro;
v) obbligazioni di assicurazione e riassicurazione della responsabilità civile.
Articolo 131
Sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici
Il requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:
dove:
(a) il massimo si riferisce a tutti gli aeromobili assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I;
(b) SIa è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione dei corpi di veicoli aerei e l'assicurazione e la riassicurazione della responsabilità civile aeromobili in relazione all'aeromobile a.
Articolo 132
Sottomodulo del rischio di incendio
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di incendio è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale alla somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la concentrazione più elevata di rischio di incendio.
2. La concentrazione più elevata di rischio di incendio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la serie di edifici con la massima somma assicurata che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione detiene obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I, in relazione a ogni edificio di cui sono coperti i danni dovuti a incendio o esplosione, anche dopo attacchi terroristici;
(b) tutti gli edifici sono interamente o parzialmente situati entro un raggio di 200 metri.
3. Ai fini del paragrafo 2, la serie di edifici può essere coperta da uno o vari contratti di assicurazione o di riassicurazione.
Articolo 133
Sottomodulo del rischio di responsabilità civile
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di gruppi di rischio di responsabilità civile (i,j) di cui all'allegato XI;
(b) Corr(liability,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di responsabilità civile dei gruppi di rischio di responsabilità civile i e j di cui all'allegato XI;
(c) SCR(liability,i) è il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile del gruppo di rischio di responsabilità civile i.
2. Per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile di cui all'allegato XI, il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile di un determinato gruppo di rischio di responsabilità civile i è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:
dove:
(a) f(liability,i) è il fattore di rischio per il gruppo di rischio di responsabilità civile i di cui all'allegato XI;
(b) P(liability,i) sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel corso dei 12 mesi successivi in relazione alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i; a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
3. Il calcolo della perdita di fondi propri di base di cui al paragrafo 2 è basato sulle seguenti ipotesi:
(a) la perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i è causata da ni sinistri e le perdite causate da tali sinistri sono rappresentative dell'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i e corrispondono alla perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i;
(b) il numero di sinistri ni è pari al numero intero più basso che supera il seguente importo:
dove:
i) f(liability,i) e P(liability,i) sono definiti come indicato al paragrafo 2;
ii) Lim(i,1) è il limite di responsabilità civile più elevato per l'indennizzo fornito dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i;
(c) qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisca una copertura illimitata nel gruppo di rischio di responsabilità civile i, il numero di sinistri ni è uguale a uno.
Articolo 134
Sottomodulo del rischio di credito e di cauzione
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di cauzione è uguale a:
dove:
(a) SCRdefault è il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento;
(b) SCRrecession è il requisito patrimoniale per il rischio di recessione.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un inadempimento istantaneo legato delle due massime esposizioni relative alle obbligazioni incluse nelle aree di attività 9 e 21 di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Il calcolo del requisito patrimoniale è basato sull'ipotesi che la perdita per inadempimento, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di ciascuna esposizione è pari al 10 % della somma assicurata in relazione all'esposizione.
3. Le due massime esposizioni dell'assicurazione dei crediti di cui al paragrafo 2 sono determinate sulla base di un confronto delle perdite per inadempimento nette delle esposizioni dell'assicurazione dei crediti, tenendo conto che le perdite per inadempimento sono al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo.
4. Il requisito patrimoniale per il rischio di recessione è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al 100 % dei premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel corso dei 12 mesi successivi nelle aree di attività 9 e 21.
Articolo 135
Sottomodulo del rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita
Il requisito patrimoniale per il rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente importo:
dove:
(a) P1, P2, P3, P4 e P5 sono le stime del premio lordo, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe acquisire nel corso dei 12 mesi successivi in relazione ai gruppi di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione da 1 a 5 di cui all'allegato XII;
(b) c1, c2, c3, c4 e c5 sono i fattori di rischio per i gruppi di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione da 1 a 5 di cui all'allegato XII.
SEZIONE 3
Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita
Articolo 136
Coefficienti di correlazione
1. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita consta di tutti i seguenti sottomoduli:
(a) il sottomodulo del rischio di mortalità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
(b) il sottomodulo del rischio di longevità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;
(c) il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
(d) il sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;
(e) il sottomodulo del rischio di revisione di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/138/CE;
(f) il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
(g) il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera g), della direttiva 2009/138/CE.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita è uguale a:
dove:
(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1;
(b) CorrNL(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita per i sottomoduli i e j;
(c) SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j.
3. Il coefficiente di correlazione Corri,j di cui all'allegato IV, punto 3, della direttiva 2009/138/CE è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:
j i |
Mortalità |
Longevità |
Invalidità |
Spesa vita |
Revisione |
Estinzione anticipata |
Catastrofe vita |
Mortalità |
1 |
-0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
0 |
0,25 |
Longevità |
-0,25 |
1 |
0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
Invalidità |
0,25 |
0 |
1 |
0,5 |
0 |
0 |
0,25 |
Spesa vita |
0,25 |
0,25 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
Revisione |
0 |
0,25 |
0 |
0,5 |
1 |
0 |
0 |
Estinzione anticipata |
0 |
0,25 |
0 |
0,5 |
0 |
1 |
0,25 |
Catastrofe vita |
0,25 |
0 |
0,25 |
0,25 |
0 |
0,25 |
1 |
Articolo 137
Sottomodulo del rischio di mortalità
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di mortalità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 15 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.
2. L'incremento dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata sulle seguenti ipotesi:
(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;
(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.
3. Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.
Articolo 138
Sottomodulo del rischio di longevità
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di longevità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un calo permanente istantaneo del 20 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.
2. Il calo dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata sulle seguenti ipotesi:
(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;
(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.
3. Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.
Articolo 139
Sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità
Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla combinazione delle seguenti variazioni permanenti istantanee:
(a) un incremento del 35 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi all'invalidità e alla morbilità nei 12 mesi successivi;
(b) un incremento del 25 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi all'invalidità e alla morbilità per tutti i mesi dopo i 12 mesi successivi;
(c) un calo del 20 % dei tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per i 12 mesi successivi e per tutti gli anni seguenti.
Articolo 140
Sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione vita
Il requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:
(a) un incremento del 10 % dell'importo delle spese prese in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche;
(b) un incremento di un punto percentuale del tasso d'inflazione delle spese (espresso in termini percentuali) utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche.
Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano tali variazioni alle proprie spese e, se del caso, alle spese delle imprese cedenti.
Articolo 141
Sottomodulo del rischio di revisione
Il requisito patrimoniale per il rischio di revisione di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 3 % dell'importo delle prestazioni delle rendite soltanto sulle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione basate su rendite in cui le prestazioni pagabili in base alle polizze di assicurazione sottostanti potrebbero aumentare per effetto di variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata.
Articolo 142
Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata;
(b) il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata;
(c) il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni per quanto riguarda le opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, l'incremento dei tassi di esercizio delle opzioni non supera il 100 % e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
3. Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un calo permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni per quanto riguarda le opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, il calo dei tassi di esercizio delle opzioni non supera i 20 punti percentuali e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un calo delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
4. Le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:
(a) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o di permettere l'estinzione anticipata della polizza di assicurazione;
(b) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa.
Ai fini della lettera b), le variazioni del tasso di esercizio delle opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano al tasso corrispondente al mancato esercizio dell'opzione pertinente.
5. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:
(a) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di riassicurazione;
(b) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di assicurazione sottostanti ai contratti di riassicurazione;
(c) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il diritto dei potenziali contraenti di non concludere detti contratti di assicurazione o di riassicurazione.
6. Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una combinazione dei seguenti eventi istantanei:
(a) la cessazione del 70 % delle polizze di assicurazione che rientrano nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), della direttiva 2009/138/CE la cui cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i) il contraente non è una persona fisica e la cessazione della polizza non è soggetta all'approvazione dei beneficiari del fondo pensione;
ii) il contraente è una persona fisica che opera a vantaggio dei beneficiari della polizza, tranne qualora sussista un rapporto di parentela tra la persona fisica e i beneficiari o qualora la polizza sia sottoscritta a fini di pianificazione di proprietà private o successione e il numero dei beneficiari della polizza non sia superiore a 20;
(b) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione diverse da quelle di cui alla lettera a) la cui cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio;
(c) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.
Gli eventi di cui al primo comma si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui alla lettera a) si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.
Al fine di determinare la perdita dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione qualora si verifichino gli eventi di cui alle lettere a) e b), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.
7. Qualora il requisito patrimoniale più elevato tra quelli citati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, e il più elevato dei corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, del presente regolamento non si basino sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo per il quale lo scenario sottostante dà luogo al corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 143
Sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione vita
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento istantaneo di 0,15 punti percentuali dei tassi di mortalità (espressi in termini percentuali) utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tenere conto dei dati tratti dall'esperienza relativi alla mortalità nei 12 mesi successivi.
2. L'incremento dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità utilizzati per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi alla mortalità nei 12 mesi successivi dà luogo a un incremento delle riserve tecniche. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata sulle seguenti ipotesi:
(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;
(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.
3. Per quanto riguarda le polizze di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.
SEZIONE 4
Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia
Articolo 144
Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia
1. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia consta di tutti i seguenti sottomoduli:
(a) il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT;
(b) il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT;
(c) il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia è uguale a:
dove:
(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1;
(b) CorrH(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia per i sottomoduli i e j;
(c) SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j.
3. Il coefficiente di correlazione CorrH(i,j) di cui al paragrafo 2 è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:
j i |
Sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT |
Sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT |
Catastrofe per l'assicurazione malattia |
Sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT |
1 |
0,5 |
0,25 |
Sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT |
0,5 |
1 |
0,25 |
Catastrofe per l'assicurazione malattia |
0,25 |
0,25 |
1 |
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano:
(a) il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia comprese nelle aree di attività 1, 2, 3, 13, 14, 15 e 25 come indicato all'allegato I;
(b) il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia comprese nelle aree di attività 29, 33 e 35, come indicato all'allegato I;
(c) il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia.
Articolo 145
Sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT
1. Il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT consta dei seguenti sottomoduli:
(a) il sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT;
(b) il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT è uguale a:
dove:
(a) SCR(NSLTh,pr) è il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT;
(b) SCR(NSLTh,lapse) è il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT.
Articolo 146
Sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT
Il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT è uguale a:
dove:
(a) σNSLTh è lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT determinato ai sensi dell'articolo 148;
(b) VNSLTh è la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT determinata ai sensi dell'articolo 147.
Articolo 147
Misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT
1. La misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT è uguale alla somma delle misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione dei segmenti indicati nell'allegato XIV.
2. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, la misura di volume di un determinato segmento s è uguale a:
dove:
(a) V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s;
(b) V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s;
(c) DIVs è il fattore di diversificazione geografica del segmento s.
3. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s è uguale a:
dove:
(a) Ps è una stima dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà nei 12 mesi successivi;
(b) P(last,s) sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s negli ultimi 12 mesi;
(c) FP(existing,s) è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà dopo i 12 mesi successivi in relazione ai contratti esistenti;
(d) FP(future,s) è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà per i contratti la cui data di rilevazione iniziale è compresa nei 12 mesi successivi, esclusi, tuttavia, i premi da acquisire durante i 12 mesi seguenti alla data di rilevazione iniziale.
4. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono scegliere, in alternativa al calcolo di cui al paragrafo 3, di calcolare la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s applicando la seguente formula:
purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha deciso che i premi acquisiti dall'impresa nel segmento s nei 12 mesi successivi non eccedano Ps ;
(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha stabilito efficaci meccanismi di controllo per garantire il rispetto dei limiti per i premi acquisiti di cui alla lettera a);
(c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha comunicato alla propria autorità di vigilanza la decisione di cui alla lettera a) e le relative motivazioni.
Ai fini del presente paragrafo, i termini Ps , FP(existing,s) e FP(future,s) sono da intendersi nell'accezione di cui al paragrafo 3, lettere a), c) e d).
5. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 3 e 4, i premi sono da intendersi al netto, previa deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione. Non sono dedotti i seguenti premi per i contratti di riassicurazione:
(a) i premi relativi a eventi non assicurativi o crediti di assicurazione regolati non inclusi nei flussi di cassa di cui all'articolo 41, paragrafo 3;
(b) i premi per i contratti di riassicurazione non conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213.
6. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, la misura di volume per il rischio di riservazione di un determinato segmento è uguale alla migliore stima degli accantonamenti per i sinistri da pagare nel segmento considerato, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, purché i contratti di riassicurazione o le società veicolo siano conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213. La misura di volume non è un importo negativo.
7. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, il fattore predefinito di diversificazione geografica è 1 o è calcolato ai sensi dell'allegato III.
Articolo 148
Scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT
1. Lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT è uguale a:
dove:
(a) VNSLTh è la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT;
(b) la somma copre tutte le possibili combinazioni (s,t) dei segmenti indicati nell'allegato XIV;
(c) CorrHS(s,t) è il coefficiente di correlazione per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT per il segmento s e il segmento t di cui all'allegato XV;
(d) σs e st sono gli scostamenti standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT rispettivamente dei segmenti s e t;
(e) Vs e Vt sono le misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione rispettivamente dei segmenti s e t di cui all'allegato XIV.
2. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di un determinato segmento s è uguale a:
dove:
(a) σ(prem,s) è lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s determinato ai sensi del paragrafo 3;
(b) σ(res,s) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s come indicato all'allegato XIV;
(c) V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s di cui all'articolo 147;
(d) V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s di cui all'articolo 147.
3. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT di un determinato segmento è uguale allo scostamento standard del rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione malattia NSLT del segmento di cui all'allegato XIV moltiplicata per il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale al 100 %.
Articolo 149
Sistemi di perequazione del rischio malattia
1. Ai fini dell'articolo 109 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le obbligazioni di assicurazione malattia sottoposte ai sistemi di perequazione del rischio malattia (health risk equalisation systems; «HRES») sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle imprese di assicurazione e non possono in alcun caso essere trasferite alle obbligazioni di assicurazione malattia non sottoposte allo HRES.
2. Nel caso delle attività sottoposte a uno HRES, gli scostamenti standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT dei segmenti 1, 2 e 3 di cui all'allegato XIV soddisfano tutti i seguenti requisiti:
(a) gli scostamenti standard sono determinati separatamente per ciascuno dei segmenti 1, 2 e 3, come indicati all'allegato XIV, e separatamente per il rischio di tariffazione e di riservazione;
(b) per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di tariffazione è il valore più basso tra i seguenti importi:
i) lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT di tale segmento di cui all'allegato XIV;
ii) il valore maggiore tra i seguenti importi:
A. un terzo dello scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento considerato di cui all'allegato XIV;
B. una stima dello scostamento standard rappresentativo del rapporto combinato di un'impresa di assicurazione, ovvero del rapporto tra i seguenti importi annuali:
— la somma dei pagamenti, comprese le relative spese, e delle riserve tecniche costituite per i sinistri verificatisi durante l'anno per le attività sottoposte allo HRES, comprese eventuali variazioni dovute a tale sistema;
— il premio annuale acquisito per le attività sottoposte allo HRES;
(c) per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di riservazione è il valore più basso tra i seguenti importi:
i) lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di tale segmento di cui all'allegato XIV;
ii) il valore maggiore tra i seguenti importi:
A. un terzo dello scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento considerato di cui all'allegato XIV;
B. una stima dello scostamento standard rappresentativo del rapporto di run-off di un'impresa di assicurazione, ovvero del rapporto tra i seguenti importi annuali:
— la somma della riserva calcolata come migliore stima alla fine dell'anno per i sinistri da pagare all'inizio dell'anno e di qualsiasi pagamento di sinistri e spese effettuato durante l'anno per i sinistri da pagare all'inizio dell'anno: entrambi questi importi comprendono eventuali variazioni dovute allo HRES;
— la migliore stima della riserva all'inizio dell'anno per i sinistri da pagare in relazione alle attività sottoposte allo HRES, comprese eventuali variazioni dovute a tale sistema;
(d) il calcolo dello scostamento standard si basa su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti;
(e) il calcolo dello scostamento standard si basa su dati completi, accurati e appropriati che sono direttamente rilevanti per le attività sottoposte allo HRES e riflettono il grado medio di diversificazione al livello delle imprese di assicurazione;
(f) il calcolo dello scostamento standard si basa su informazioni aggiornate e credibili e su ipotesi realistiche;
(g) il calcolo dello scostamento standard tiene conto anche di eventuali rischi non attenuati dallo HRES, in particolare del rischio di cui all'articolo 105, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/138/CE e dei rischi che non sono compresi nel sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia e potrebbero riguardare contemporaneamente un maggior numero di imprese di assicurazioni sottoposte allo HRES;
(h) i metodi di calcolo e il calcolo dello scostamento standard sono a disposizione del pubblico.
3. Qualora l'atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, stabilisca uno scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT per le attività sottoposte a uno HRES conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese di assicurazione applicano detto scostamento standard, invece dello scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento di cui all'allegato XIV del presente regolamento, ai fini del calcolo dello scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del presente regolamento.
Qualora soltanto una parte delle attività di un'impresa di assicurazione in un segmento s sia sottoposta allo HRES, ai fini del calcolo dello scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 1, detta impresa applica uno scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento che è uguale a:
dove:
(a) σ(prem,s) è lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'allegato XIV;
(b) V(prem,s,nHRES) è la misura di volume per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT delle attività nel segmento s che non sono sottoposte allo HRES;
(c) σ(prem,s,HRES) è lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s per le attività sottoposte allo HRES, calcolato ai sensi del paragrafo 2;
(d) V(prem,s,HRES) è la misura di volume per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT delle attività nel segmento s che sono sottoposte allo HRES.
V(prem,s,HRES) e V(prem,s,nHRES) sono calcolati allo stesso modo della misura di volume per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'articolo 147, ma V(prem,s,HRES) tiene conto soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sottoposte allo HRES, mentre V(prem,s,nHRES) tiene conto soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non sottoposte allo HRES.
4. Qualora l'atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, stabilisca uno scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT per le attività sottoposte a uno HRES conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese di assicurazione applicano detto scostamento standard, invece dello scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento di cui all'allegato XIV del presente regolamento, ai fini del calcolo dello scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del presente regolamento.
Qualora soltanto una parte delle attività di un'impresa di assicurazione in un segmento s sia sottoposta allo HRES, ai fini del calcolo dello scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 1, detta impresa applica uno scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento che è uguale a:
dove:
(a) σ(res,s) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'allegato XIV;
(b) V(res,s,nHRES) è la misura di volume per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT delle attività nel segmento s che non sono sottoposte allo HRES;
(c) σ(res,s,HRES) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s per le attività sottoposte allo HRES, calcolato ai sensi del paragrafo 2;
(d) V(res,s,HRES) è la misura di volume per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT delle attività nel segmento s che sono sottoposte allo HRES.
V(res,s,nHRES) e V(res,s,HRES) sono calcolati allo stesso modo della misura di volume per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'articolo 147, ma V(res,s,HRES) tiene conto soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sottoposte allo HRES, mentre V(res,s,nHRES) tiene conto soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non sottoposte allo HRES.
5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono sostituire gli scostamenti standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT per le attività sottoposte a uno HRES con parametri specifici dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE. Le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di sostituire tali scostamenti standard con parametri specifici dell'impresa interessata, ai sensi dell'articolo 110 di detta direttiva 2009/138/CE.
Articolo 150
Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 145, paragrafo 1, lettera b), è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione derivante dalla combinazione dei seguenti eventi istantanei:
(a) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione per le quali tale cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio;
(b) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.
2. Gli eventi di cui al paragrafo 1 si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.
3. Al fine di determinare la perdita di fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora si verifichi l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.
Articolo 151
Sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT
1. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT consta di tutti i seguenti sottomoduli:
(a) il sottomodulo del rischio di mortalità per l'assicurazione malattia;
(b) il sottomodulo del rischio di longevità per l'assicurazione malattia;
(c) il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia;
(d) il sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione malattia;
(e) il sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione malattia;
(f) il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT è uguale a:
dove:
(a) la somma riguarda tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1;
(b) CorrSLTH(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT per i sottomoduli i e j;
(c) SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j.
3. Il coefficiente di correlazione CorrSLTH(i,j) di cui al paragrafo 2 è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:
j i |
Mortalità per l'assicurazione malattia |
Longevità per l'assicurazione malattia |
Invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia |
Spesa per l'assicurazione malattia |
Revisione per l'assicurazione malattia |
Estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT |
Mortalità per l'assicurazione malattia |
1 |
– 0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
0 |
Longevità per l'assicurazione malattia |
– 0,25 |
1 |
0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia |
0,25 |
0 |
1 |
0,5 |
0 |
0 |
Spesa per l'assicurazione malattia |
0,25 |
0,25 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
Revisione per l'assicurazione malattia |
0 |
0,25 |
0 |
0,5 |
1 |
0 |
Estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT |
0 |
0,25 |
0 |
0,5 |
0 |
1 |
Articolo 152
Sottomodulo del rischio di mortalità per l'assicurazione malattia
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 15 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.
2. L'incremento dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata su quanto segue:
(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;
(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.
3. Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.
Articolo 153
Sottomodulo del rischio di longevità per l'assicurazione malattia
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione malattia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione derivante da un calo permanente istantaneo del 20 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.
2. Il calo dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata sulle seguenti ipotesi:
(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;
(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.
3. Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.
Articolo 154
Sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia è uguale alla somma dei seguenti valori:
(a) il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche;
(b) il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano:
(a) gli scenari sottostanti il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche soltanto alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per le spese mediche laddove l'attività sottostante è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita;
(b) gli scenari sottostanti il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito soltanto alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di protezione del reddito laddove l'attività sottostante è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita.
Articolo 155
Requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche è uguale al maggiore tra i due requisiti patrimoniali seguenti:
(a) il requisito patrimoniale per l'incremento dei pagamenti medici;
(b) il requisito patrimoniale per il calo dei pagamenti medici.
2. Il requisito patrimoniale per l'incremento dei pagamenti medici è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:
(a) un incremento del 5 % dell'importo dei pagamenti medici presi in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche;
(b) un incremento di un punto percentuale del tasso d'inflazione dei pagamenti medici (espresso in termini percentuali) utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.
3. Il requisito patrimoniale per il calo dei pagamenti medici è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:
(a) un calo del 5 % dell'importo dei pagamenti medici presi in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche;
(b) un calo di un punto percentuale del tasso d'inflazione dei pagamenti medici (espresso in termini percentuali) utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.
Articolo 156
Requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito
Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione derivante dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:
(a) un incremento del 35 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dell'invalidità e della morbilità nei 12 mesi successivi;
(b) un incremento del 25 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dell'invalidità e della morbilità negli anni seguenti i 12 mesi successivi;
(c) se i tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono inferiori al 50 %, un calo del 20 % di detti tassi;
(d) se i tassi di persistenza dell'assicurazione di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono pari o inferiori al 50 %, un incremento del 20 % di detti tassi.
Articolo 157
Sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione malattia
Il requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione malattia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:
(a) un incremento del 10 % dell'importo delle spese prese in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche;
(b) un incremento di un punto percentuale del tasso d'inflazione delle spese (espresso in termini percentuali) utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.
Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano tali variazioni alle proprie spese e, se del caso, alle spese delle imprese cedenti.
Articolo 158
Sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione malattia
Il requisito patrimoniale per il rischio di revisione per l'assicurazione malattia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 4 % dell'importo delle prestazioni delle rendite soltanto sulle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione basate su rendite in cui le prestazioni pagabili in base alle polizze di assicurazione sottostanti potrebbero aumentare per effetto di variazioni dell'inflazione, del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata.
Articolo 159
Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT di cui all'articolo 151, paragrafo 1, lettera f), è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT;
(b) il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT;
(c) il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa per l'assicurazione malattia SLT.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, l'incremento dei tassi di esercizio delle opzioni non supera il 100 % e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
3. Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un calo permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni per quanto riguarda le opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, il calo dei tassi di esercizio delle opzioni non supera i 20 punti percentuali e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un calo delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
4. Le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:
(a) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa o di permettere l'estinzione anticipata della polizza di assicurazione;
(b) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa.
Ai fini della lettera b), le variazioni del tasso di esercizio delle opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dovrebbero essere applicate al tasso corrispondente al mancato esercizio dell'opzione pertinente.
5. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:
(a) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di riassicurazione;
(b) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di assicurazione sottostanti ai contratti di riassicurazione;
(c) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il diritto dei potenziali contraenti di non concludere detti contratti di assicurazione o di riassicurazione.
6. Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa per l'assicurazione malattia SLT è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una combinazione dei seguenti eventi istantanei:
(a) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione per le quali tale cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio;
(b) se il contratto di riassicurazione copre contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.
Gli eventi di cui al primo comma si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui alla lettera a) si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.
Al fine di determinare la perdita di fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora si verifichi l'evento di cui alla lettera a), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.
7. Qualora il requisito patrimoniale più elevato tra quelli citati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo e il più elevato dei corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, del presente regolamento non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente articolo per il quale lo scenario sottostante dà luogo al corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 160
Sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia
1. Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia è uguale a:
dove:
(a) SCRma è il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di incidente di massa;
(b) SCRac è il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di concentrazione di incidenti;
(c) SCRp è il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di pandemia.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano:
(a) il sottomodulo del rischio di incidente di massa alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori;
(b) il sottomodulo del rischio di concentrazione di incidenti alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori e alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di protezione del reddito di gruppo;
(c) il sottomodulo del rischio di pandemia alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori.
Articolo 161
Sottomodulo del rischio di incidente di massa
1. Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di incidente di massa è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutti i paesi di cui all'allegato XVI;
(b) SCR(ma,s) è il requisito patrimoniale per il rischio di incidente di massa del paese s.
2. Per tutti i paesi di cui all'allegato XVI, il requisito patrimoniale per il rischio di incidente di massa di un determinato paese s è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue:
dove:
(a) rs è il rapporto delle persone interessate dall'incidente di massa nel paese s come indicato all'allegato XVI;
(b) la somma comprende i tipi di eventi e di cui all'allegato XVI;
(c) xe è il rapporto delle persone che riceveranno prestazioni del tipo di evento e per effetto dell'incidente come indicato all'allegato XVI;
(d) E(e,s) è il valore totale delle prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il tipo di evento e nel paese s.
3. Per tutti i tipi di eventi e tutti i paesi di cui all'allegato XVI, la somma assicurata di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per un determinato tipo di evento e in un determinato paese s è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutte le persone assicurate i dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono assicurate contro un tipo di evento e e abitano nel paese s;
(b) SI(e,i) è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i nel caso di un tipo di evento e.
Il valore delle prestazioni è la somma assicurata o, qualora il contratto di assicurazione preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nel caso di un tipo di evento e. Se le prestazioni di un contratto di assicurazione dipendono dalla natura o dalla portata delle lesioni conseguenti all'evento e, il calcolo del valore delle prestazioni è basato sulle prestazioni massime ottenibili ai sensi del contratto che sono coerenti con l'evento. Per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per le spese mediche, il valore delle prestazioni è basato su una stima degli importi medi pagati nel caso di un evento e, supponendo che la persona assicurata sia invalida per la durata specificata e tenendo conto delle garanzie specifiche comprese nelle obbligazioni.
4. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare il valore delle prestazioni da erogare alla persona assicurata di cui al paragrafo 3 sulla base di gruppi di rischi omogenei, purché il raggruppamento delle polizze sia conforme all'articolo 35.
Articolo 162
Sottomodulo del rischio di concentrazione di incidenti
1. Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di concentrazione di incidenti è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutti i paesi c;
(b) SCR(ac,c) è il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione di incidenti del paese c.
2. Per tutti i paesi, il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione di incidenti per il paese c è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue:
dove:
(a) Cc è la concentrazione massima del rischio di incidenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel paese c;
(b) la somma comprende i tipi di eventi e di cui all'allegato XVI;
(c) xe è il rapporto delle persone che riceveranno prestazioni del tipo di evento e per effetto dell'incidente come indicato all'allegato XVI;
(d) CE(e,c) è il valore medio delle prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il tipo di evento e per la concentrazione più elevata di rischi di incidenti nel paese c.
3. Per tutti i paesi, la concentrazione più elevata di rischi di incidenti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in un paese c è uguale al numero più elevato di persone per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha un'obbligazione di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori o di protezione del reddito di gruppo nei confronti di ciascuna delle persone;
(b) le obbligazioni nei confronti di ciascuna delle persone comprendono almeno uno degli eventi di cui all'allegato XVI;
(c) le persone lavorano nello stesso edificio ubicato nel paese c.
4. Per tutti i tipi di eventi e tutti i paesi, la somma assicurata media di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per il tipo di evento e per la concentrazione più elevata di rischi di incidenti nel paese c è uguale a:
dove:
(a) Ne è il numero di persone assicurate dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono assicurate contro il tipo di evento e e che fanno parte della concentrazione più elevata di rischi di incidenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel paese c;
(b) la somma comprende tutte le persone assicurate di cui alla lettera a);
(c) SI(e,i) è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i nel caso di un tipo di evento e.
Il valore delle prestazioni di cui alla lettera c) è la somma assicurata o, qualora il contratto preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nel caso di un tipo di evento e. Se le prestazioni di una polizza assicurativa dipendono dalla natura o dalla portata delle lesioni conseguenti all'evento e, il calcolo del valore delle prestazioni è basato sulle prestazioni massime ottenibili ai sensi della polizza che sono coerenti con l'evento. Per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per le spese mediche, il valore delle prestazioni è basato su una stima degli importi medi pagati nel caso di un evento e, supponendo che la persona assicurata sia invalida per la durata specificata e tenendo conto delle garanzie specifiche comprese nelle obbligazioni.
5. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare il valore delle prestazioni che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve erogare alla persona assicurata di cui al paragrafo 4 sulla base di gruppi di rischi omogenei, purché il raggruppamento delle polizze sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35.
Articolo 163
Sottomodulo del rischio di pandemia
1. Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di pandemia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue:
dove:
(a) E è l'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
(b) la somma comprende tutti i paesi c;
(c) Nc è il numero delle persone assicurate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
i) le persone assicurate abitano nel paese c,
ii) le persone assicurate sono coperte da obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche, diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori, che coprono le spese mediche derivanti da una malattia infettiva;
(d) Mc è l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata del paese c in caso di pandemia.
2. L'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende tutte le persone assicurate i coperte dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di protezione del reddito diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori;
(b) Ei è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i in caso di invalidità lavorativa permanente dovuta a una malattia infettiva. Il valore delle prestazioni è la somma assicurata oppure, qualora il contratto preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nell'ipotesi che la persona assicurata sia invalida permanente e non guarisca.
3. Per tutti i paesi, l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata di un determinato paese c in caso di pandemia è uguale a:
dove:
(a) la somma comprende i tipi di ricorso all'assistenza sanitaria h di cui all'allegato XVI;
(b) Hh è il rapporto delle persone assicurate con sintomi clinici che ricorrono all'assistenza sanitaria h come indicato all'allegato XVI;
(c) CH(h,c) è la migliore stima degli importi erogati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per una persona assicurata nel paese c in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori per il ricorso all'assistenza sanitaria h in caso di pandemia.
SEZIONE 5
Modulo del rischio di mercato
Articolo 164
1. Il modulo del rischio di mercato consta di tutti i seguenti sottomoduli:
(a) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
(b) il sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;
(c) il sottomodulo del rischio immobiliare di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
(d) il sottomodulo del rischio di spread di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;
(e) il sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/138/CE;
(f) il sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera f), della direttiva 2009/138/CE.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE è uguale a:
dove:
(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli del modulo del rischio di mercato;
(b) Corr(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di mercato per i sottomoduli i e j;
(c) SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per i sottomoduli i e j.
3. Il parametro di correlazione Corr(i,j) di cui al paragrafo 2 è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:
j i |
Tasso di interesse |
Azioni |
Immobili |
Spread |
Concentrazione |
Valuta |
Tasso di interesse |
1 |
A |
A |
A |
0 |
0,25 |
Azioni |
A |
1 |
0,75 |
0,75 |
0 |
0,25 |
Immobili |
A |
0,75 |
1 |
0,5 |
0 |
0,25 |
Spread |
A |
0,75 |
0,5 |
1 |
0 |
0,25 |
Concentrazione |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Valuta |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
1 |
Il parametro A è uguale a 0 quando il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 165 è il requisito patrimoniale di cui alla lettera a) di detto articolo. In tutti gli altri casi il parametro A è uguale a 0,5.
Articolo 164 bis
Investimenti infrastrutturali ammissibili
1. Ai fini del presente regolamento, gli investimenti infrastrutturali ammissibili comprendono gli investimenti in un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:
(a) i flussi di cassa generati dalle attività infrastrutturali consentono l'adempimento di tutte le obbligazioni finanziarie sotto stress continui, pertinenti per i rischi inerenti al progetto;
(b) i flussi di cassa generati dall'entità infrastrutturale per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale sono prevedibili;
(c) le attività infrastrutturali e l'entità infrastrutturale sono disciplinate da un quadro regolamentare o contrattuale che assicura ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:
(a) il quadro contrattuale include disposizioni che tutelino in modo efficace i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal progetto infrastrutturale, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i) le entrate dell'entità infrastrutturale sono finanziate da pagamenti di un numero elevato di utenti; o
ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
(b) l'entità infrastrutturale dispone di sufficienti riserve o di altri dispositivi finanziari per coprire i finanziamenti di emergenza e il fabbisogno di capitale di esercizio del progetto.
Se gli investimenti consistono in obbligazioni o prestiti, il quadro contrattuale comprende anche quanto segue:
i) i detentori del debito hanno garanzie o il beneficio di garanzie nella misura consentita dalla legge applicabile su tutte le attività e tutti i contratti fondamentali per realizzare il progetto;
ii) è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;
iii) sono previste restrizioni sulle attività che possono ledere gli interessi dei detentori del debito, compreso il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti nella forma con loro convenuta, a meno che tali nuove emissioni siano autorizzate dalla documentazione sul debito esistente.
In deroga al secondo comma, punto i), per gli investimenti in obbligazioni o prestiti, se le imprese possono dimostrare che garanzie su tutte le attività e tutti i contratti non sono essenziali per consentire ai detentori del debito di proteggere in modo efficace o recuperare la grande maggioranza dei loro investimenti, possono essere utilizzati altri meccanismi di garanzia. In tal caso, gli altri meccanismi di garanzia comprendono almeno uno dei seguenti elementi:
i) pegno di azioni;
ii) diritti di subentro (step-in rights);
iii) diritto di privilegio su conti bancari;
iv) controllo sui flussi di cassa;
v) disposizioni per l'assegnazione di contratti;
(d) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare all'autorità di vigilanza di essere in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;
(e) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, lo strumento di investimento ed altri strumenti pari passu sono di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti dei fornitori di linee di liquidità, dei fiduciari e delle controparti in derivati;
(f) nel caso di investimenti in forma di strumenti di capitale, obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, sono soddisfatti i seguenti criteri:
i) le attività infrastrutturali e l'entità infrastrutturale sono ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;
ii) se il progetto infrastrutturale è in fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, o qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, i criteri indicati di seguito sono soddisfatti dal gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso:
— gli investitori in strumenti di capitale hanno una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali e le competenze pertinenti,
— gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di inadempimento, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per l'entità infrastrutturale a seguito del loro inadempimento,
— gli investitori in strumenti di capitale sono incentivati a tutelare gli interessi degli investitori;
iii) se vi sono rischi di costruzione, sono state prese misure di salvaguardia per assicurare il completamento del progetto secondo le specifiche, nei limiti del bilancio o alla data di completamento concordati;
iv) i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;
v) l'entità infrastrutturale utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;
vi) la struttura del capitale dell'entità infrastrutturale le consente di far fronte al servizio del proprio debito;
vii) il rischio di rifinanziamento dell'entità infrastrutturale è ridotto;
viii) l'entità infrastrutturale utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i flussi di cassa generati per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale non sono considerati prevedibili, a meno che tutte le entrate, tranne una parte irrilevante, soddisfino le condizioni seguenti:
(a) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
i) le entrate sono basate sulla disponibilità;
ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
iv) il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:
— sono regolamentati;
— sono fissati contrattualmente;
— sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;
(b) se le entrate dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale deve essere uno dei seguenti soggetti:
i) uno dei soggetti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, del presente regolamento;
ii) le amministrazioni regionali o le autorità locali elencate nel regolamento adottato a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
iii) un'entità avente un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
iv) un'entità che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.
Articolo 164 ter
Investimenti in società di infrastrutture ammissibili
Ai fini del presente regolamento sono considerati investimenti in società di infrastrutture ammissibili gli investimenti in un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:
1) la maggioranza sostanziale delle entrate dell'entità infrastrutturale deriva dal possesso, dal finanziamento, dallo sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;
2) le entrate generate dalle attività infrastrutturali soddisfano uno dei criteri di cui all'articolo 164 bis, paragrafo 2, lettera a);
3) se le entrate dell'entità infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti provenienti da un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità infrastrutturale è uno dei soggetti di cui all'articolo 164 bis, paragrafo 2, lettera b);
4) le entrate sono diversificate in termini di attività, ubicazione o pagatori, a meno che siano soggette a regolamentazione del tasso di rendimento, conformemente all'articolo 164 bis, paragrafo 1, lettera c), lettera a), punto ii), dipendano da un contratto di tipo «prendi o paghi» (take or pay) o siano basate sulla disponibilità;
5) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare all'autorità di vigilanza di essere in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;
6) se l'entità infrastrutturale non dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta:
(a) la struttura del capitale della società di infrastrutture le consente il servizio di tutto il suo debito sulla base di ipotesi prudenti secondo un'analisi dei pertinenti indici finanziari;
(b) l'entità infrastrutturale è attiva da almeno tre anni o, nel caso di un'attività acquisita, è operativa da almeno tre anni;
7) se l'entità infrastrutturale dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, la valutazione corrisponde ad una classe di merito di credito compresa tra 0 e 3.
Articolo 165
Disposizioni generali
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è uguale al maggiore tra i seguenti valori:
(a) la somma, in tutte le valute, dei requisiti patrimoniali per il rischio di un incremento della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato all'articolo 166 del presente regolamento;
(b) la somma, in tutte le valute, dei requisiti patrimoniali per il rischio di un calo della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato all'articolo 167 del presente regolamento.
2. Qualora il maggiore tra i requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e il maggiore tra i corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per il quale lo scenario sottostante comporta il corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2.
Articolo 166
Incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse di una determinata valuta è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo dei tassi di interesse privi di rischio di base di quella data valuta a scadenze diverse, conformemente alla seguente tabella:
Scadenza (in anni) |
Incremento |
1 |
70 % |
2 |
70 % |
3 |
64 % |
4 |
59 % |
5 |
55 % |
6 |
52 % |
7 |
49 % |
8 |
47 % |
9 |
44 % |
10 |
42 % |
11 |
39 % |
12 |
37 % |
13 |
35 % |
14 |
34 % |
15 |
33 % |
16 |
31 % |
17 |
30 % |
18 |
29 % |
19 |
27 % |
20 |
26 % |
90 |
20 % |
Per le scadenze non specificate nella tabella precedente, il valore dell'incremento è interpolato linearmente. Per le scadenze inferiori a un anno l'incremento è del 70 %. Per le scadenze superiori a 90 anni l'incremento è del 20 %.
2. In ogni caso, l'incremento dei tassi di interesse privi di rischio di base a qualsiasi scadenza è di almeno un punto percentuale.
3. L'impatto dell'incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base sul valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto sul valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento. La parte dedotta dai fondi propri è considerata soltanto nella misura in cui tale impatto incrementa i fondi propri di base.
Articolo 167
Calo nella struttura per scadenza dei tassi di interesse
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo nella struttura per scadenza dei tassi di interesse di una determinata valuta è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo dei tassi di interesse privi di rischio di base di quella data valuta a scadenze diverse, conformemente alla seguente tabella:
Scadenza (in anni) |
Calo |
1 |
75 % |
2 |
65 % |
3 |
56 % |
4 |
50 % |
5 |
46 % |
6 |
42 % |
7 |
39 % |
8 |
36 % |
9 |
33 % |
10 |
31 % |
11 |
30 % |
12 |
29 % |
13 |
28 % |
14 |
28 % |
15 |
27 % |
16 |
28 % |
17 |
28 % |
18 |
28 % |
19 |
29 % |
20 |
29 % |
90 |
20 % |
Per le scadenze non specificate nella tabella precedente, il valore del calo è interpolato linearmente. Per le scadenze inferiori a un anno il calo è del 75 %. Per le scadenze superiori a 90 anni il calo è del 20 %.
2. Nonostante il paragrafo 1, per i tassi di interesse privi di rischio di base negativi il calo è pari a zero.
3. L'impatto del calo nella struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base sul valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è preso in considerazione soltanto rispetto al valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento. La parte dedotta dai fondi propri è considerata soltanto nella misura in cui l'impatto incrementa i fondi propri di base.
Articolo 168
Disposizioni generali
1. Il sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE comprende un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 1, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili e un sottomodulo del rischio per strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.
2. Gli strumenti di capitale di tipo 1 comprendono gli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati dei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), o negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE, che abbiano la sede legale o la sede centrale negli Stati membri dell'UE.
3. Gli strumenti di capitale di tipo 2 comprendono strumenti di capitale diversi da quelli indicati al paragrafo 2, merci e altri investimenti alternativi. Essi comprendono altresì tutte le attività diverse da quelle comprese nel sottomodulo del rischio di tasso di interesse, nel sottomodulo del rischio immobiliare o nel sottomodulo del rischio di spread, incluse le attività e le esposizioni indirette di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, quando non è possibile applicare il metodo look-through e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3.
3. bis Gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili comprendono gli investimenti in strumenti di capitale in entità responsabili di progetti infrastrutturali che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 164 bis.
3. ter Gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili comprendono gli investimenti in strumenti di capitale in entità infrastrutturali che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 164 ter.
4. Il requisito patrimoniale per il rischio azionario è uguale a:
dove:
(a) SCRequ1 è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1;
(b) SCRequ2 è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2;
(c) SCRquinf è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili;
(d) SCRquinfc è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.
5. L'impatto dei cali istantanei di cui agli articoli 169 e 170 sul valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto rispetto al valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.
6. Sono considerati strumenti di capitale di tipo 1 in ogni caso:
(a) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;
(b) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi per il venture capital qualificati ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;
(c) per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi che sono fondi chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria e hanno sede nell'Unione o, se non hanno sede nell'UE, che sono commercializzati in essa ai sensi degli articoli 35 o 40 della direttiva 2011/61/UE:
i) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di detti fondi quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo;
ii) le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo;
(d) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo autorizzati come fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo.
Articolo 169
Sottomodulo del rischio azionario standard
1. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
(b) un calo istantaneo pari alla somma del 39 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli di cui alla lettera a).
2. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
(b) un calo istantaneo pari alla somma del 49 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli di cui alla lettera a).
3. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
(b) un calo istantaneo pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a).
4. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili che sono imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
(b) un calo istantaneo pari alla somma del 36 % e del 92 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera (a).
Articolo 170
Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;
(b) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
(c) un calo istantaneo pari alla somma del 39 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).
2. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:
(a) pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;
(b) pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
(c) pari alla somma del 49 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).
3. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:
(a) pari al 22 % del valore dello strumento di capitale in infrastrutture ammissibili corrispondente alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
(b) pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
(c) pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).
4. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:
(a) pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE;
(b) pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili che sono imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
(c) pari alla somma del 36 % e del 92 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera (a) o (b).
Articolo 171
Investimenti in strumenti di capitale di natura strategica
Ai fini dell'articolo 169, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera (a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera (a), nonché dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in strumenti di capitale riguardo ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra che:
(a) è probabile che il valore dell'investimento in strumenti di capitale sia significativamente meno volatile nei 12 mesi successivi rispetto al valore di altri strumenti di capitale nello stesso periodo di tempo, per effetto sia della natura dell'investimento, sia dell'influenza esercitata dall'impresa partecipante sull'impresa partecipata;
(b) l'investimento ha natura strategica, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:
i) l'esistenza di una chiara strategia decisiva per continuare a detenere la partecipazione per un lungo periodo di tempo;
ii) la coerenza della strategia di cui alla lettera a) con le principali politiche che guidano o limitano le azioni dell'impresa;
iii) la capacità dell'impresa partecipante di continuare a detenere la partecipazione nell'impresa partecipata;
iv) l'esistenza di un legame duraturo;
v) quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante fa parte di un gruppo, la coerenza di tale strategia con le principali politiche che guidano o limitano le azioni del gruppo.
Articolo 172
Aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio
1. L'indice azionario di cui all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE è conforme a tutti i seguenti requisiti:
(a) l'indice azionario misura il prezzo di mercato di un portafoglio diversificato di strumenti di capitale che è rappresentativo della natura degli strumenti di capitale abitualmente detenuti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
(b) il livello dell'indice azionario è a disposizione del pubblico;
(c) la frequenza dei livelli pubblicati dell'indice azionario è sufficiente a permettere di determinare il livello attuale dell'indice e il suo valore medio negli ultimi 36 mesi.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aggiustamento simmetrico è pari a:
dove:
(a) CI è il livello attuale dell'indice azionario;
(b) AI è la media ponderata dei livelli giornalieri dell'indice azionario negli ultimi 36 mesi.
3. Ai fini del calcolo della media ponderata dei livelli giornalieri dell'indice azionario, le ponderazioni di tutti i livelli giornalieri sono uguali. Nella media non sono compresi i giorni degli ultimi 36 mesi per i quali l'indice non è stato calcolato.
4. L'aggiustamento simmetrico non è inferiore a -10 % né superiore al 10 %.
Articolo 173
Criteri per l'applicazione della misura transitoria al rischio azionario standard
1. La misura transitoria per il rischio azionario standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica soltanto agli strumenti di capitale acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente a tale data e non sottoposti al rischio azionario basato sulla durata ai sensi dell'articolo 304 della stessa direttiva.
2. Quando gli strumenti di capitale sono detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo o di altri investimenti in forma di fondi e non è possibile applicare il metodo look-through, la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica alla quota degli strumenti di capitale detenuta nell'ambito dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo in base all'allocazione target delle attività sottostanti al 1o gennaio 2016, purché l'allocazione target sia disponibile per l'impresa. La quota di strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria deve essere ridotta annualmente in proporzione al tasso di rotazione delle attività dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo. Se l'allocazione target degli investimenti in strumenti di capitale dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo aumenta, la quota degli strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria non aumenta.
Articolo 174
Il requisito patrimoniale per il rischio immobiliare di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del 25 % del valore dei beni immobili.
Articolo 175
Ambito di applicazione del sottomodulo del rischio di spread
Il requisito patrimoniale per il rischio di spread di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE è uguale a:
dove:
(a) SCRbonds è il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti;
(b) SCRsecuritisation è il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione;
(c) SCRcd è il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a derivati su crediti.
Articolo 176
Rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti SCRbonds è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo di stressi del valore di ciascuna obbligazione o ciascun prestito i diversi dai prestiti ipotecari conformi ai requisiti dell'articolo 191, compresi i depositi bancari diversi da quelli di cui all'articolo 189, paragrafo 2, lettera b).
2. Il fattore di rischio stressi dipende dalla durata modificata dell'obbligazione o del prestito i indicata in anni (duri) che non sarà mai inferiore a 1. Per le obbligazioni o i prestiti a tasso di interesse variabile, duri è equivalente alla durata modificata di un'obbligazione o un prestito a tasso di interesse fisso con la stessa scadenza e con pagamenti di cedole pari al tasso di interesse a termine.
3. Alle obbligazioni o ai prestiti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 e 6 |
|||||||
Durata (dur i) |
stressi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
Fino a 5 |
bi · duri |
- |
0,9 % |
— |
1,1 % |
— |
1,4 % |
— |
2,5 % |
— |
4,5 % |
— |
7,5 % |
Più di 5 e fino a 10 |
ai + bi · (duri – 5) |
4,5 % |
0,5 % |
5,5 % |
0,6 % |
7,0 % |
0,7 % |
12,5 % |
1,5 % |
22,5 % |
2,5 % |
37,5 % |
4,2 % |
Più di 10 e fino a 15 |
ai + bi · (duri – 10) |
7,0 % |
0,5 % |
8,5 % |
0,5 % |
10,5 % |
0,5 % |
20,0 % |
1,0 % |
35,0 % |
1,8 % |
58,5 % |
0,5 % |
Più di 15 e fino a 20 |
ai + bi · (duri – 15) |
9,5 % |
0,5 % |
11 % |
0,5 % |
13,0 % |
0,5 % |
25,0 % |
1,0 % |
44,0 % |
0,5 % |
61,0 % |
0,5 % |
Più di 20 |
min[ai + bi · (duri – 20);1] |
12,0 % |
0,5 % |
13,5 % |
0,5 % |
15,5 % |
0,5 % |
30,0 % |
0,5 % |
46,6 % |
0,5 % |
63,5 % |
0,5 % |
4. Alle obbligazioni e ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per i quali i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 214 si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla durata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:
Durata (dur i) |
stressi |
Fino a 5 |
3 % · duri |
Più di 5 e fino a 10 |
15 % + 1,7 % · (duri – 5) |
Più di 10 e fino a 20 |
23,5 % + 1,2 % · (duri – 10) |
Più di 20 |
min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1) |
5. Alle obbligazioni e ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e per la quale i debitori hanno precostituito una garanzia collaterale, quando detta garanzia di tali obbligazioni e prestiti soddisfa i criteri di cui all'articolo 214, si attribuisce un fattore di rischio stressi calcolato come segue:
(a) quando il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è superiore o uguale al valore dell'obbligazione o del prestito i, stressi è uguale a metà del fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4;
(b) quando il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è inferiore al valore dell'obbligazione o del prestito i e il fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4 determinerebbe un valore dell'obbligazione o del prestito i inferiore al valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio, stressi è uguale alla media dei seguenti valori:
i) il fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4;
ii) la differenza tra il valore dell'obbligazione o del prestito i e il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio, divisa per il valore dell'obbligazione o del prestito i;
(c) quando il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è inferiore al valore dell'obbligazione o del prestito i e il fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4 determinerebbe un valore dell'obbligazione o del prestito i superiore o uguale al valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio, stressi è calcolato conformemente al paragrafo 4.
Il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è calcolato conformemente agli articoli 112, 197 e 198.
6. L'impatto del calo istantaneo del valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è preso in considerazione soltanto per quanto riguarda il valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.
▼M5 —————
Articolo 178
Rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione: calcolo del requisito patrimoniale
1. Il requisito patrimoniale SCRsecuritisation per il rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da una calo relativo istantaneo di stressi del valore di ciascuna posizione verso una cartolarizzazione i.
2. Il fattore di rischio stressi dipende dalla durata modificata espressa in anni (duri ). Duri non può essere inferiore a 1 anno.
3. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 e 6 |
|||||||
Durata |
stress i |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
(duri ) |
|||||||||||||
fino a 5 |
bi · duri |
— |
1,0 % |
— |
1,2 % |
— |
1,6 % |
— |
2,8 % |
— |
5,6 % |
— |
9,4 % |
Più di 5 e fino a 10 |
ai + bi · (duri – 5) |
5,0 % |
0,6 % |
6,0 % |
0,7 % |
8,0 % |
0,8 % |
14,0 % |
1,7 % |
28,0 % |
3,1 % |
47,0 % |
5,3 % |
Più di 10 e fino a 15 |
ai + bi · (duri – 10) |
8,0 % |
0,6 % |
9,5 % |
0,5 % |
12,0 % |
0,6 % |
22,5 % |
1,1 % |
43,5 % |
2,2 % |
73,5 % |
0,6 % |
Più di 15 e fino a 20 |
ai + bi · (duri – 15) |
11,0 % |
0,6 % |
12,0 % |
0,5 % |
15,0 % |
0,6 % |
28,0 % |
1,1 % |
54,5 % |
0,6 % |
76,5 % |
0,6 % |
Più di 20 |
min[ai + bi · (duri – 20);1] |
14,0 % |
0,6 % |
14,5 % |
0,5 % |
18,0 % |
0,6 % |
33,5 % |
0,6 % |
57,5 % |
0,6 % |
79,5 % |
0,6 % |
4. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 e 6 |
|||||||
Durata |
stress i |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
(duri ) |
|||||||||||||
fino a 5 |
min[bi · duri ;1] |
— |
2,8 % |
— |
3,4 % |
— |
4,6 % |
— |
7,9 % |
— |
15,8 % |
— |
26,7 % |
Più di 5 e fino a 10 |
min[ai + bi · (duri – 5);1] |
14,0 % |
1,6 % |
17,0 % |
1,9 % |
23,0 % |
2,3 % |
39,5 % |
4,7 % |
79,0 % |
8,8 % |
100,0 % |
0,0 % |
Più di 10 e fino a 15 |
ai + bi · (duri – 10) |
22,0 % |
1,6 % |
26,5 % |
1,5 % |
34,5 % |
1,6 % |
63,0 % |
3,2 % |
100,0 % |
0,0 % |
100,0 % |
0,0 % |
Più di 15 e fino a 20 |
ai + bi · (duri – 15) |
30,0 % |
1,6 % |
34,0 % |
1,5 % |
42,5 % |
1,6 % |
79,0 % |
3,2 % |
100,0 % |
0,0 % |
100,0 % |
0,0 % |
Più di 20 |
min[ai + bi · (duri – 20);1] |
38,0 % |
1,6 % |
41,5 % |
1,5 % |
50,5 % |
1,6 % |
95,0 % |
1,6 % |
100,0 % |
0,0 % |
100,0 % |
0,0 % |
5. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
Durata |
stress i |
ai |
bi |
(duri ) |
|||
fino a 5 |
bi · duri |
— |
4,6 % |
Più di 5 e fino a 10 |
ai + bi · (duri – 5) |
23 % |
2,5 % |
Più di 10 e fino a 15 |
ai + bi · (duri – 10) |
35,5 % |
1,8 % |
Più di 15 e fino a 20 |
ai + bi · (duri – 15) |
44,5 % |
0,5 % |
Più di 20 |
min[ai + bi · (duri – 20);1] |
47 % |
0,5 % |
6. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 5 e in funzione della durata modificata dell'esposizione, come indicato nella tabella di cui al paragrafo 3.
7. Alle posizioni verso una ricartolarizzazione per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla formula seguente:
stressi = min(bi · duri ;1)
dove bi viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una ricartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
bi |
33 % |
40 % |
51 % |
91 % |
100 % |
100 % |
100 % |
8. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 7 per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI pre
stressi = min(bi · duri ;1)
scelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla formula seguente: dove bi viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
bi |
12,5 % |
13,4 % |
16,6 % |
19,7 % |
82 % |
100 % |
100 % |
9. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 8 si attribuisce un fattore di rischio stressi del 100 %.
Articolo 178 bis
Rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione: disposizioni transitorie
1. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 2 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente all'articolo 178, paragrafo 3, anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che non vi siano state aggiunte o sostituzioni di esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2018.
3. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 18 gennaio 2015 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 4 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).
4. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 5 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce, fino al 31 dicembre 2025, un fattore di rischio stressi conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).
Articolo 179
Rischio di spread relativo a derivati su crediti
1. ►M1 Il requisito patrimoniale SCRcd per il rischio di spread relativo a derivati su crediti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali: ◄
(a) la perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo in termini assoluti dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti;
(b) la perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti del 75 %.
Ai fini della lettera a), l'incremento istantaneo dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è calcolato conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Incremento istantaneo dello spread (in punti percentuali) |
1,3 |
1,5 |
2,6 |
4,5 |
8,4 |
16,20 |
16,20 |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'incremento istantaneo dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è di 5 punti percentuali.
3. Ai derivati su crediti che fanno parte della politica dell'impresa di attenuazione del rischio non si applica un requisito patrimoniale per il rischio di spread fintanto che l'impresa detiene gli strumenti sottostanti al derivato sul credito o un'altra esposizione rispetto alla quale il rischio di base tra l'esposizione stessa e gli strumenti sottostanti al derivato sul credito non è rilevante in nessuna circostanza.
4. Qualora il maggiore tra i requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e il maggiore tra i corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a derivati sul credito è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1 per il quale lo scenario sottostante comporta il corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2.
Articolo 180
Esposizioni specifiche
1. Alle esposizioni in forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) che sono state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1 si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito Durata (duri ) |
0 |
1 |
Fino a 5 |
0,7 %. duri |
0,9 %. duri |
Superiore a 5 anni |
|
|
2. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso i soggetti indicati di seguito si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 %:
(a) la Banca centrale europea;
(b) le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali;
(c) le banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(d) le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui alle lettere da a) a d), si attribuisce altresì un fattore di rischio stressi dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.
3. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso amministrazioni centrali e banche centrali diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b), denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali, per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 e 1 |
2 |
3 |
4 |
5 e 6 |
||||||
Durata (duri ) |
stressi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
Fino a 5 |
|
— |
0,0 % |
— |
1,1 % |
— |
1,4 % |
— |
2,5 % |
— |
4,5 % |
Più di 5 e fino a 10 |
|
0,0 % |
0,0 % |
5,5 % |
0,6 % |
7,0 % |
0,7 % |
12,5 % |
1,5 % |
22,5 % |
2,5 % |
Più di 10 e fino a 15 |
|
0,0 % |
0,0 % |
8,4 % |
0,5 % |
10,5 % |
0,5 % |
20,0 % |
1,0 % |
35,0 % |
1,8 % |
Più di 15 e fino a 20 |
|
0,0 % |
0,0 % |
10,9 % |
0,5 % |
13,0 % |
0,5 % |
25,0 % |
1,0 % |
44,0 % |
0,5 % |
Più di 20 |
|
0,0 % |
0,0 % |
13,4 % |
0,5 % |
15,5 % |
0,5 % |
30,0 % |
0,5 % |
46,5 % |
0,5 % |
4. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il requisito patrimoniale minimo si attribuisce un fattore di rischio stressi ricavato dalla tabella dell'articolo 176, paragrafo 3, che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa, utilizzando le seguenti corrispondenze tra i coefficienti di solvibilità e le classi di merito di credito:
Coefficiente di solvibilità |
196 % |
175 % |
122 % |
95 % |
75 % |
75 % |
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella tabella precedente, il valore di stressi è interpolato linearmente dai valori più vicini di stressi corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella tabella precedente. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 75 %, stressi è uguale al fattore corrispondente alle classi di merito di credito 5 e 6. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, stressi è uguale al fattore corrispondente alla classe di merito di credito 1.
Ai fini del presente paragrafo, per «coefficiente di solvibilità» si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili.
5. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa il proprio requisito patrimoniale minimo si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente alla seguente tabella:
Durata (duri ) |
Fattore di rischio stressi |
Fino a 5 |
7,5 %. duri |
Più di 5 e fino a 10 |
37,50 % + 4,20 %.(duri – 5) |
Più di 10 e fino a 15 |
58,50 % + 0,50 %.(duri –10) |
Più di 15 e fino a 20 |
61 % + 0,50 %.(duri –15) |
Più di 20 |
|
6. I paragrafi 4 e 5 del presente articolo si applicano soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione, da parte dell'impresa verso cui esiste l'esposizione, della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, se per le esposizioni è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si applica l'articolo 176 del presente regolamento; diversamente, alle esposizioni si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %.
7. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 227 di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato, si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %.
8. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che rispettano i requisiti di solvibilità previsti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %.
9. Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a derivati su crediti quando lo strumento finanziario sottostante è un'obbligazione o un prestito in caso di esposizioni di cui al paragrafo 2 è pari a 0.
10. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti, si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.
10 bis. In deroga al paragrafo 10, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente al paragrafo 10 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 % anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.
11. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12 si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
|||||
Durata (dur i) |
stressi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
Fino a 5 |
bi · duri |
— |
0,64 % |
— |
0,78 % |
— |
1,0 % |
— |
1,67 % |
Più di 5 e fino a 10 |
ai + bi · (duri – 5) |
3,2 % |
0,36 % |
3,9 % |
0,43 % |
5,0 % |
0,5 % |
8,35 % |
1,0 % |
Più di 10 e fino a 15 |
ai + bi · (duri – 10) |
5,0 % |
0,36 % |
6,05 % |
0,36 % |
7,5 % |
0,36 % |
13,35 % |
0,67 % |
Più di 15 e fino a 20 |
ai + bi · (duri – 15) |
6,8 % |
0,36 % |
7,85 % |
0,36 % |
9,3 % |
0,36 % |
16,7 % |
0,67 % |
Più di 20 |
min[ai + bi · (duri – 20);1] |
8,6 % |
0,36 % |
9,65 % |
0,36 % |
11,1 % |
0,36 % |
20,05 % |
0,36 % |
12. I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 11 sono i seguenti:
(a) l'esposizione si riferisce a un investimento infrastrutturale ammissibile che soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 bis;
(b) l'esposizione non è un'attività che soddisfa le seguenti condizioni:
— è attribuita ad un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità conformemente all'articolo 77 ter, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
— è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 2;
(c) l'esposizione dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta;
(d) all'esposizione è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 3.
13. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12, lettere a) e b), ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 12, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella di cui al paragrafo 11.
14. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15 si attribuisce un fattore di rischio stress i che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
|||||
Durata (dur i ) |
stress i |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
ai |
bi |
fino a 5 |
b i · dur i |
— |
0,68 % |
— |
0,83 % |
— |
1,05 % |
— |
1,88 % |
Più di 5 e fino a 10 |
a i + b i · (dur i – 5) |
3,38 % |
0,38 % |
4,13 % |
0,45 % |
5,25 % |
0,53 % |
9,38 % |
1,13 % |
Più di 10 e fino a 15 |
a i + b i · (dur i – 10) |
5,25 % |
0,38 % |
6,38 % |
0,38 % |
7,88 % |
0,38 % |
15,0 % |
0,75 % |
Più di 15 e fino a 20 |
a i + b i · (dur i – 15) |
7,13 % |
0,38 % |
8,25 % |
0,38 % |
9,75 % |
0,38 % |
18,75 % |
0,75 % |
Oltre 20 |
min[a i + b i · (dur i – 20);1] |
9,0 % |
0,38 % |
10,13 % |
0,38 % |
11,63 % |
0,38 % |
22,50 % |
0,38 % |
15. I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 14 sono i seguenti:
(a) l'esposizione si riferisce a un investimento in una società di infrastrutture ammissibile che soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 ter;
(b) l'esposizione non è un'attività che soddisfa le seguenti condizioni:
— è attribuita ad un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità conformemente all'articolo 77 ter, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE,
— le è stata attribuita una classe di merito di credito compresa tra 0 e 2;
(c) l'entità infrastrutturale dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta;
(d) all'esposizione è stata attribuita una classe di merito di credito compresa tra 0 e 3.
16. lle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15, lettere a) e b), ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 15, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella di cui al paragrafo 14.
Articolo 181
Applicazione degli scenari del rischio di spread ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità
Quando le imprese di assicurazione applicano l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, esse effettuano il calcolo basato sullo scenario per il rischio di spread con le seguenti modalità:
(a) le attività comprese nel portafoglio dedicato sono soggette al calo istantaneo di valore per il rischio di spread di cui agli articoli 176, 178 e 180 del presente regolamento;
(b) le riserve tecniche sono ricalcolate per tenere conto dell'impatto del calo istantaneo di valore del portafoglio di attività dedicato sull'importo dell'aggiustamento di congruità. In particolare, lo spread«fondamentale» aumenta di un importo assoluto calcolato moltiplicando:
i) l'incremento assoluto dello spread che, moltiplicato per la durata modificata dell'attività pertinente, determinerebbe il fattore di rischio pertinente stressi di cui agli articoli 176, 178 e 180 del presente regolamento, per
ii) un fattore di riduzione che dipende dal merito di credito così come indicato nella seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di riduzione |
45 % |
50 % |
60 % |
75 % |
100 % |
100 % |
100 % |
Per le attività comprese nel portafoglio dedicato per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per le attività infrastrutturali ammissibili e per le attività in società di infrastrutture ammissibili alle quali è stata attribuita la classe di merito di credito 3, il fattore di riduzione è uguale al 100 %.
Articolo 182
Esposizione single-name
1. Il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato è calcolato sulla base di esposizioni single-name. A tal fine, le esposizioni verso imprese appartenenti allo stesso gruppo sono trattate come un'esposizione single-name. Analogamente, i beni immobili situati nello stesso edificio sono considerati un unico bene immobile.
2. L'esposizione al momento dell'inadempimento verso una controparte è data dalla somma delle esposizioni verso detta controparte.
3. L'esposizione al momento dell'inadempimento verso un'esposizione single-name è data dalla somma delle esposizioni al momento dell'inadempimento verso tutte le controparti appartenenti all'esposizione single-name.
4. La classe di merito di credito media ponderata relativa a un'esposizione single-name è uguale alla media arrotondata per eccesso delle classi di merito di credito di tutte le esposizioni verso tutte le controparti appartenenti all'esposizione single-name, ponderata per il valore di ciascuna esposizione.
5. Ai fini del paragrafo 4, alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnata una classe di merito di credito conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo. Le esposizioni per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono assegnate alla classe di merito di credito 5.
Articolo 183
Calcolo del requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato
1. Il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato è uguale a:
dove:
(a) la somma copre tutte le esposizioni single-name i;
(b) Conci è il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato su un'esposizione single-name i.
2. Per ciascuna esposizione single-name i, il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato Conci è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del valore delle attività corrispondenti all'esposizione single-name i uguale a:
dove:
(a) XSi è l'eccesso di esposizione di cui all'articolo 184;
(b) gi è il fattore di rischio della concentrazione del rischio di mercato di cui agli articoli 186 e 187.
Articolo 184
Eccesso di esposizione
1. L'eccesso di esposizione di un'esposizione single-name i è uguale a:
dove:
(a) Ei è l'esposizione al momento dell'inadempimento verso l'esposizione single-name i che è compresa nella base di calcolo del sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato;
(b) Assets è la base di calcolo del sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato;
(c) CTi è la soglia relativa dell'eccesso di esposizione di cui all'articolo 185.
2. La base di calcolo del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato Assets è uguale al valore di tutte le attività detenute da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, esclusi:
(a) le attività detenute in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato interamente dai contraenti;
(b) le esposizioni verso una controparte appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la controparte è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o un'impresa strumentale;
ii) la controparte è totalmente consolidata ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettera a);
iii) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
iv) la controparte ha sede nell'Unione;
v) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(c) il valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi che è dedotto dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento;
(d) le esposizioni incluse nell'ambito di applicazione del modulo del rischio di inadempimento della controparte;
(e) le attività fiscali differite;
(f) le attività immateriali.
3. L'esposizione al momento dell'inadempimento su un'esposizione single-name i è ridotta dell'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento verso le controparti appartenenti all'esposizione single-name considerata e per la quale il fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato di cui agli articoli 168 e 187 è dello 0 %.
Articolo 185
Soglie relative dell'eccesso di esposizione
A ciascuna esposizione single-name i si attribuisce, conformemente alla seguente tabella, una soglia relativa di eccesso di esposizione che dipende dalla classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i calcolata ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 4.
Classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Soglia relativa dell'eccesso di esposizione CTi |
3 % |
3 % |
3 % |
1,5 % |
1,5 % |
1,5 % |
1,5 % |
Articolo 186
Fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato
1. A ciascuna esposizione single-name i si attribuisce, conformemente alla seguente tabella, un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato che dipende dalla classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i calcolata ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 4.
Classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di rischio gi |
12 % |
12 % |
21 % |
27 % |
73 % |
73 % |
73 % |
2. Alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il proprio requisito patrimoniale minimo, si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa conformemente alla seguente tabella:
Coefficiente di solvibilità |
95 % |
100 % |
122 % |
175 % |
196 % |
Fattore di rischio gi |
73 % |
64,5 % |
27 % |
21 % |
12 % |
Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella tabella precedente, il valore di gi è interpolato linearmente dai valori più vicini di gi corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella tabella precedente. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 95 %, il fattore di rischio gi è del 73 %. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, il fattore di rischio gi è del 12 %.
Ai fini del presente paragrafo, per «coefficiente di solvibilità» si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili.
3. Alle esposizioni single-name verso imprese di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfano il proprio requisito patrimoniale minimo si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato del 73 %.
I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione, da parte dell'impresa verso cui esiste l'esposizione, della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, se per l'esposizione single-name è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si applica il paragrafo 1; diversamente si attribuisce alle esposizioni un fattore di rischio gi del 64,5 %.
4. Alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dall'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato, si attribuisce un fattore di rischio gi del 64,5 %.
5. Alle esposizioni single-name verso gli enti creditizi e gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che rispettano i requisiti di solvibilità di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 e per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio gi del 64,5 %.
6. Alle esposizioni single-name diverse da quelle indicate ai paragrafi da 1 a 5 si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato del 73 %.
Articolo 187
Esposizioni specifiche
1. Alle esposizioni in forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) si attribuisce una soglia relativa di eccesso di esposizione CTi del 15 % a condizione che le esposizioni corrispondenti in forma di obbligazioni garantite siano state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1. Le esposizioni in forma di obbligazioni garantite sono considerate esposizioni single-name, indipendentemente da altre esposizioni verso la stessa controparte in qualità di emittente delle obbligazioni garantite, che costituiscono un'esposizione single-name a sé stante.
2. Alle esposizioni verso un unico bene immobile si attribuiscono una soglia relativa di eccesso di esposizione CTi del 10 % e un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato del 12 %.
3. Alle esposizioni verso i soggetti indicati di seguito si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato dello 0 %:
(a) la Banca centrale europea;
(b) le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali;
(c) le banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(d) le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Anche alle esposizioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui alle lettere da a) a d) si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.
4. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b), denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali, si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato che dipende dalle loro classi di merito di credito medie ponderate conformemente alla seguente tabella.
Classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di rischio gi |
0 % |
0 % |
12 % |
21 % |
27 % |
73 % |
73 % |
5. Alle esposizioni in forma di depositi bancari si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato dello 0 % purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a) l'intero valore dell'esposizione è garantito da un sistema di garanzie statali nell'Unione;
(b) la garanzia copre l'impresa di assicurazione o di riassicurazione senza alcuna restrizione;
(c) nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tale garanzia non è conteggiata due volte.
Articolo 188
1. Il requisito patrimoniale per il rischio valutario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla somma dei requisiti patrimoniali per il rischio valutario di ciascuna valuta estera. Si considera che gli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 di cui all'articolo 168, paragrafo 2, e di tipo 2 di cui all'articolo 168, paragrafo 3, quotati in borse valori operanti con valute diverse siano sensibili alla valuta della rispettiva quotazione principale. Si considera che gli strumenti di capitale di tipo 2 di cui all'articolo 168, paragrafo 3, non quotati siano sensibili alla valuta del paese in cui l'emittente svolge le sue operazioni principali. Si considera che il bene immobile sia sensibile alla valuta del paese in cui è situato.
Ai fini del presente articolo, per valute estere si intendono le valute diverse da quella utilizzata per la preparazione dei bilanci dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (in appresso «la valuta locale»).
2. Per ciascuna valuta estera, il requisito patrimoniale per il rischio valutario è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale;
(b) il requisito patrimoniale per i rischio di un calo del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale.
3. Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento del valore di una valuta estera rispetto alla valuta locale è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo del 25 % del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale.
4. Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo del valore di una valuta estera rispetto alla valuta locale è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del 25 % del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale.
5. Per le valute ancorate all'euro, il fattore del 25 % di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può essere adeguato conformemente all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) il regime di ancoraggio garantisce che le relative variazioni del tasso di cambio su un periodo di un anno non superino i relativi adeguamenti del fattore del 25 %, in caso di eventi di mercato estremi, che corrispondono al livello di confidenza di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;
(b) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
i) la valuta in questione partecipa al meccanismo di cambio europeo (ERM II);
ii) esiste una decisione del Consiglio che riconosce gli accordi di ancoraggio tra la valuta in questione e l'euro;
iii) il regime di ancoraggio è istituito dalla legge del paese in questione che stabilisce la valuta.
Ai fini della lettera a), occorre tener conto delle risorse finanziarie delle parti che garantiscono l'ancoraggio.
6. L'impatto di un incremento o di un calo del valore di una valuta estera rispetto alla valuta locale sul valore delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto sul valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento. La parte dedotta dai fondi propri è considerata soltanto nella misura in cui tale impatto incrementa i fondi propri di base.
7. Qualora il maggiore tra i requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e il maggiore tra i corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio valutario su una determinata valuta è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), per il quale lo scenario sottostante comporta il corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2.
SEZIONE 6
Modulo del rischio di inadempimento della controparte
Articolo 189
Ambito di applicazione
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte è uguale a:
dove:
(a) SCRdef,1 è il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 come indicato al paragrafo 2;
(b) SCRdef,2 è il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 2 come indicato al paragrafo 3.
2. Le esposizioni di tipo 1 sono esposizioni relative a:
(a) contratti di attenuazione del rischio, compresi accordi di riassicurazione, società veicolo, cartolarizzazioni assicurative e derivati;
(b) depositi bancari ai sensi dell'articolo 6, voce F, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 11 );
(c) depositi presso imprese cedenti, se il numero delle esposizioni single-name non è superiore a 15;
(d) impegni ricevuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono stati richiamati ma non versati, se il numero delle esposizioni single-name non è superiore a 15, compreso il capitale sociale sotto forma di azioni ordinarie e azioni privilegiate richiamato ma non versato, gli impegni giuridicamente vincolanti richiamati ma non versati di sottoscrivere e pagare passività subordinate, fondi iniziali richiamati ma non versati, contributi dei membri o l'equivalente elemento dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica, garanzie richiamate ma non versate, lettere di credito richiamate ma non versate, crediti richiamati ma non versati vantati da mutue e società a forma mutualistica nei confronti dei propri membri tramite il richiamo di contributi supplementari;
(e) impegni giuridicamente vincolanti forniti o concordati dall'impresa che possono determinare obbligazioni di versamento a carico di una controparte dipendenti dal merito di credito o dall'inadempimento, comprese garanzie, lettere di credito, lettere di patrocinio fornite dall'impresa.
3. Le esposizioni di tipo 2 sono tutte le esposizioni creditizie non comprese nel sottomodulo del rischio di spread che non sono esposizioni di tipo 1, compreso quanto segue:
(a) i crediti nei confronti di intermediari;
(b) i debitori contraenti;
(c) i prestiti ipotecari conformi ai requisiti dell'articolo 191, paragrafi da 2 a 13;
(d) i depositi presso imprese cedenti, se il numero delle esposizioni single-name è superiore a 15;
(e) gli impegni ricevuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono stati richiamati ma non versati di cui al paragrafo 2, lettera d), se il numero delle esposizioni single-name è superiore a 15.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono, a loro discrezione, considerare tutte le esposizioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), esposizioni di tipo 1 a prescindere dal numero delle esposizioni single-name.
5. Quando è stata fornita una lettera di credito, una garanzia o una tecnica equivalente di attenuazione del rischio per garantire integralmente un'esposizione, e se tale tecnica di attenuazione del rischio è conforme ai requisiti degli articoli da 209 a 215, il soggetto che ha fornito la lettera di credito, la garanzia o la tecnica equivalente di attenuazione del rischio può essere considerato la controparte dell'esposizione garantita ai fini del calcolo del numero delle esposizioni single-name.
6. I seguenti rischi di credito non sono compresi nel modulo del rischio di inadempimento della controparte:
(a) il rischio di credito trasferito da un derivato sul credito;
(b) il rischio di credito al momento dell'emissione del debito da parte di società veicolo, siano esse conformi alla definizione di cui all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o meno;
(c) il rischio di sottoscrizione di assicurazioni o di riassicurazioni di credito e di cauzione di cui alle aree di attività 9, 21 e 28 dell'allegato I del presente regolamento;
(d) il rischio di credito su prestiti ipotecari non conformi ai requisiti dell'articolo 191, paragrafi da 2 a 9.
7. Le garanzie di investimento sui contratti assicurativi fornite ai contraenti da un terzo e di cui sarebbe responsabile l'impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di inadempimento del terzo sono trattate come derivati nel modulo del rischio di inadempimento della controparte.
Articolo 190
Esposizioni single-name
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte è calcolato sulla base di esposizioni single-name. A tal fine, le esposizioni verso imprese appartenenti allo stesso gruppo sono trattate come un'esposizione single-name.
2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può considerare le esposizioni appartenenti a membri diversi dello stesso accordo di pooling giuridico o contrattuale come esposizioni single-name differenti quando la probabilità di inadempimento dell'esposizione single-name è calcolata ai sensi dell'articolo 199 e la perdita per inadempimento è calcolata ai sensi dell'articolo 193 se è un'esposizione appartenente a un pool di tipo A, ai sensi dell'articolo 194 se è un'esposizione appartenente a un pool di tipo B e ai sensi dell'articolo 195 se è un'esposizione appartenente a un pool di tipo C. In alternativa, le esposizioni verso le imprese appartenenti allo stesso accordo di pooling sono trattate come un'esposizione single-name.
Articolo 191
Prestiti ipotecari
1. I prestiti al dettaglio garantiti da ipoteche su immobili residenziali (prestiti ipotecari) sono trattati come esposizioni di tipo 2 nell'ambito del rischio di inadempimento della controparte a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 13.
2. Si tratta di un'esposizione verso una o più persone fisiche o verso una piccola o media impresa.
3. L'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi associati a tale prestito sono sostanzialmente ridotti.
4. L'importo totale, comprese eventuali esposizioni in stato di inadempimento, dovuto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione e, se rilevante, a tutte le imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, dalla controparte o da un altro terzo connesso non supera, secondo le informazioni in possesso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, 1 milione di EUR. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione adotta misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.
5. L'immobile residenziale è o sarà occupato o dato in locazione dal proprietario.
6. Il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore.
7. Il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento dell'immobile sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti; di conseguenza, il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia collaterale. Per queste altre fonti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione stabilisce il rapporto massimo prestito/reddito nel quadro della sua politica di concessione di prestiti e ottiene prove adeguate del reddito pertinente al momento della concessione del prestito.
8. In materia di certezza del diritto sono rispettati tutti i seguenti requisiti:
(a) l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito e sono prontamente registrati nella forma prescritta;
(b) sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;
(c) il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.
9. In materia di monitoraggio dei valori immobiliari e di valutazione degli immobili sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione verifica il valore degli immobili frequentemente, in ogni caso almeno una volta ogni tre anni. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
(b) la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante rispetto ai prezzi generali di mercato e tale revisione è esterna e indipendente ed è effettuata da un perito che possiede le qualifiche, capacità ed esperienze necessarie per compiere una valutazione ed è indipendente dal processo di decisione del credito.
10. Ai fini del paragrafo 9, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare metodi statistici per monitorare il valore degli immobili e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione.
11. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione documenta chiaramente i tipi di immobili residenziali che accetta a titolo di garanzia collaterale e le proprie politiche creditizie a tale riguardo. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione esige dal perito indipendente che valuta il valore di mercato degli immobili ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 2, che documenti tale valore di mercato in modo chiaro e trasparente.
12. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di procedure per verificare che l'immobile ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.
13. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'autorità di vigilanza tutti i seguenti dati relativi a perdite derivanti da prestiti ipotecari:
(a) le perdite derivanti da prestiti classificati come esposizioni di tipo 2 ai sensi dell'articolo 189, paragrafo 3, in un qualsiasi anno;
(b) le perdite complessive in un qualsiasi anno.
14. Le autorità di vigilanza pubblicano annualmente su base aggregata i dati di cui al paragrafo 13, lettere a) e b), insieme ai dati storici, se disponibili. Un'autorità di vigilanza fornisce, su richiesta di un'altra autorità di vigilanza di uno Stato membro, dell'ABE o dell'EIOPA, a tale autorità di vigilanza, all'ABE o all'EIOPA informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali nel proprio Stato membro.
Articolo 192
Perdita per inadempimento
1. La perdita per inadempimento su un'esposizione single-name è uguale alla somma delle perdite per inadempimento su ciascuna delle esposizioni verso controparti appartenenti all'esposizione single-name. La perdita per inadempimento è al netto delle passività verso controparti appartenenti all'esposizione single-name, a condizione che dette passività ed esposizioni siano compensate in caso di inadempimento delle controparti e che siano rispettati gli articoli 209 e 210 in riferimento a tale diritto di compensazione. La compensazione non è ammessa se si prevede che le passività siano regolate prima che l'esposizione creditizia sia compensata.
2. La perdita per inadempimento su un accordo di riassicurazione o su una cartolarizzazione assicurativa è uguale a:
dove:
(a) Recoverables è la migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione o dalla cartolarizzazione assicurativa e dai relativi debitori;
(b) RMre è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione dell'accordo di riassicurazione o della cartolarizzazione;
(c) Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale relativa all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione;
(d) F è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione in caso di eventi creditizi collegati alla controparte.
Quando l'accordo di riassicurazione è concluso con un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o con un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo e il 60 % o più delle attività di tale controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale, la perdita per inadempimento è uguale a:
dove:
F è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione in caso di un evento creditizio collegato alla controparte.
3. La perdita per inadempimento su un derivato è uguale a:
dove:
(a) Derivative è il valore del derivato determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b) RMfin è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di mercato del derivato;
(c) Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale relativa al derivato;
(d) F' è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo al derivato in caso di un evento creditizio collegato alla controparte.
4. La perdita per inadempimento su un prestito ipotecario è uguale a:
dove:
(a) Loan è il valore del prestito ipotecario determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b) Mortgage è il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio.
5. La perdita per inadempimento su un impegno giuridicamente vincolante di cui all'articolo 189, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento è uguale alla differenza tra il suo valore nominale e il suo valore determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
6. La perdita per inadempimento su depositi bancari ai sensi dell'articolo 6, voce F, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, di un deposito presso un'impresa cedente, di una delle voci elencate all'articolo 189, paragrafo 2, lettera d), o all'articolo 189, paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento o di un credito nei confronti di un intermediario o un debitore contraente, nonché ogni altra esposizione non elencata in altri punti del presente articolo è uguale al suo valore determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 193
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo A
1. Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo A che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno soltanto fino alla concorrenza della rispettiva quota dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata ai sensi dell'articolo 192.
Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo A che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno dell'importo totale dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento calcolata ai sensi dell'articolo 192 è moltiplicata per il fattore di condivisione del rischio, così calcolato:
dove:
(a)
;
(b) i sono tutti i membri del pool che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/138/CE e j sono tutti i membri del pool che non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 di detta direttiva;
(c)
;
(d) Pj è la quota del rischio complessivo dell'accordo di pooling assunta dal membro del pool j;
(e) per i membri del pool per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, SRi e SRj sono attribuiti secondo la seguente tabella:
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
SRi |
196 % |
196 % |
175 % |
122 % |
95 % |
75 % |
75 % |
f) per i membri del pool che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE e per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, SRi e SRj sono il coefficiente di solvibilità più recente disponibile;
(g) per i membri del pool con sede in un paese terzo per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta:
i) SRi e SRj sono pari al 100 % quando il membro del pool ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente ai sensi dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE;
ii) SRi e SRj sono pari al 75 % quando il membro del pool ha sede in un paese il cui regime di solvibilità non è ritenuto equivalente ai sensi dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE.
2. Quando l'impresa cede un rischio a un accordo di pooling con l'intermediazione di un'impresa centrale, l'impresa centrale è considerata parte dell'accordo di pooling e la sua quota di rischio dovrebbe essere calcolata di conseguenza.
Articolo 194
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo B
1. Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo B che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno dell'importo totale dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata come segue:
dove:
(a) PU è la quota di rischio assunta dall'impresa conformemente ai termini dell'accordo di pooling;
(b) PC è la quota di rischio assunta dal membro controparte conformemente ai termini dell'accordo di pooling;
(c) RRC è pari:
i) al 10 % se il 60 % o più delle attività del membro controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale;
ii) al 50 % negli altri casi;
(d) BEC è la migliore stima della passività ceduta al membro controparte dall'impresa, al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne all'accordo di pooling;
(e) ΔRMC è il contributo del membro controparte all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa;
(f) Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte;
(g) F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'articolo 197.
2. Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo B che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno soltanto fino alla concorrenza della rispettiva quota dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata come segue:
dove:
(a) PC è la quota di rischio assunta dal membro controparte conformemente ai termini dell'accordo di pooling;
(b) RRC è pari:
i) al 10 % se il 60 % o più delle attività del membro controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale;
ii) al 50 % negli altri casi;
(c) BEU è la migliore stima della passività ceduta all'accordo di pooling dall'impresa al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne all'accordo di pooling;
(d) ΔRMC è il contributo del membro controparte all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa;
(e) Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte;
(f) F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'articolo 197.
Articolo 195
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo C
Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo C che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, la perdita per inadempimento è calcolata come segue:
dove:
(a) PU è la quota di rischio assunta dall'impresa conformemente ai termini dell'accordo di pooling;
(b) RRCE è pari:
i) al 10 % se il 60 % o più delle attività della controparte esterna è soggetto a contratti di garanzia collaterale;
ii) al 50 % negli altri casi;
(c) BECE è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dall'accordo di pooling nel suo complesso;
(d) ΔRMCE è il contributo della controparte esterna all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa;
(e) Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte;
(f) F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'articolo 197.
Articolo 196
Effetto di attenuazione del rischio
L'effetto di attenuazione del rischio sui rischi di sottoscrizione o di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di sottoscrizione o di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistessero;
(b) il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione o di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Articolo 197
Valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale
1. Il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all'articolo 1, punto 26, lettera b), è uguale alla differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che siano soddisfatti entrambi i requisiti seguenti:
(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente la garanzia collaterale in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte (requisito della controparte);
(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente la garanzia collaterale in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti l'ente depositario o un altro terzo che detiene la garanzia collaterale per conto della controparte (requisito del terzo).
2. Quando sono soddisfatti il requisito della controparte e i criteri di cui all'articolo 214 del presente regolamento ma non è soddisfatto il requisito del terzo, il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all'articolo 1, punto 26, lettera b), del presente regolamento, è uguale al 90 % della differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Quando non è soddisfatto il requisito della controparte o non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 214, il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all'articolo 1, punto 26, lettera b), è pari a zero.
4. Il valore aggiustato per il rischio di una garanzia collaterale di cui viene trasferita la piena proprietà, come indicato all'articolo 1, punto 26, lettera a), del presente regolamento, è uguale alla differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 214 del presente regolamento.
5. L'aggiustamento per il rischio di mercato consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se le attività detenute a titolo di garanzia collaterale non fossero incluse nel calcolo;
(b) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se le attività detenute a titolo di garanzia collaterale fossero incluse nel calcolo.
6. Ai fini del paragrafo 5, il rischio valutario delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale è calcolato confrontando la valuta delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale con la valuta dell'esposizione corrispondente.
7. Quando, in caso di insolvenza della controparte, la determinazione della quota proporzionale dell'attivo fallimentare della controparte che eccede il valore della garanzia collaterale spettante all'impresa di assicurazione o di riassicurazione non tiene conto del fatto che l'impresa riceva la garanzia collaterale, i fattori F ed F' di cui all'articolo 192, paragrafi 2 e 3, sono entrambi del 100 %. In tutti gli altri casi tali fattori sono, rispettivamente, del 50 % e del 90 %.
Articolo 198
Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio
1. Il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio è uguale alla differenza tra il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca, valutati conformemente al paragrafo 2, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 3.
2. Il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è il valore di mercato, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati del monitoraggio previsto all'articolo 191, paragrafi 9 e 10, del presente regolamento e di eventuali diritti di prelazione sul bene immobile. La valutazione esterna e indipendente degli immobili è pari o inferiore al valore di mercato calcolato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
3. L'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1 consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca non fossero inclusi nel calcolo;
(b) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca fossero inclusi nel calcolo.
4. Ai fini del paragrafo 2, il rischio valutario degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è calcolato confrontando la valuta degli immobili residenziali con la valuta del prestito corrispondente.
Articolo 199
Probabilità di inadempimento
1. La probabilità di inadempimento su un'esposizione single-name è uguale alla media delle probabilità di inadempimento di ciascuna delle esposizioni verso controparti appartenenti all'esposizione single-name ponderata in base alla perdita per inadempimento rispetto a tali esposizioni.
2. All'esposizione single-name i per la quale è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si attribuisce una probabilità di inadempimento PDi secondo la seguente tabella.
Classe di merito di credito |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Probabilità di inadempimento PDi |
0,002 % |
0,01 % |
0,05 % |
0,24 % |
1,20 % |
4,2 % |
4,2 % |
3. Alle esposizioni single-name i verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il requisito patrimoniale minimo, si attribuisce una probabilità di inadempimento PDi che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa conformemente alla seguente tabella:
Coefficiente di solvibilità |
196 % |
175 % |
150 % |
125 % |
122 % |
100 % |
95 % |
75 % |
Probabilità di inadempimento |
0,01 % |
0,05 % |
0,1 % |
0,2 % |
0,24 % |
0,5 % |
1,2 % |
4,2 % |
Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella precedente tabella, il valore della probabilità di inadempimento è interpolato linearmente dai valori più vicini delle probabilità di inadempimento corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella precedente tabella. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 75 %, la probabilità di inadempimento è del 4,2 %. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, la probabilità di inadempimento è dello 0,01 %.
Ai fini del presente paragrafo, per «coefficiente di solvibilità» si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili.
4. Alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa il requisito patrimoniale minimo si attribuisce una probabilità di inadempimento del 4,2 %.
5. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione, da parte dell'impresa verso cui esiste l'esposizione, della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, se è disponibile una valutazione del merito di credito delle esposizioni fatta da un'ECAI prescelta, si applica il paragrafo 2. Diversamente, alle esposizioni si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 3 alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione e di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %.
6. Alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 227 di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato, si attribuisce una probabilità di inadempimento dello 0,5 %.
7. Alle esposizioni verso gli enti creditizi e gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono conformi ai requisiti di solvibilità di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si attribuisce una probabilità di inadempimento dello 0,5 %.
8. Alle esposizioni verso le controparti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, lettere da a) a d), si attribuisce una probabilità di inadempimento dello 0 %.
9. La probabilità di inadempimento relativa a esposizioni single-name diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 è del 4,2 %.
10. Quando si fornisce una lettera di credito, una garanzia o un accordo equivalente al fine di garantire integralmente un'esposizione e se tale accordo è conforme agli articoli da 209 a 215, il soggetto che ha fornito la lettera di credito, la garanzia o l'accordo equivalente può essere considerato la controparte dell'esposizione garantita ai fini della valutazione della probabilità di inadempimento di un'esposizione single-name.
11. Ai fini del paragrafo 10, le esposizioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalle controparti elencate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale.
Articolo 200
Esposizioni di tipo 1
1. Quando lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è inferiore o uguale al 7 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1, il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 è uguale a:
dove σ è lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1, come indicato al paragrafo 4.
2. Quando lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è superiore al 7 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1 ed è inferiore o uguale al 20 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1, il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 è uguale a:
dove σ è lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1.
3. Quando lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è superiore al 20 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1, il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 è uguale al totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1.
4. Lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è uguale a:
dove V è la varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1.
Articolo 201
Varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1
1. La varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 di cui all'articolo 200, paragrafo 4, è uguale alla somma di Vinter e Vintra .
2. Vinter è uguale a:
dove:
(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (j,k) delle differenti probabilità di inadempimento su esposizioni single-name ai sensi dell'articolo 199;
(b) TLGDj e TLGDk sono la somma delle perdite per inadempimento su esposizioni di tipo 1 dalle controparti con probabilità di inadempimento PDj e PDk rispettivamente.
3. Vintra è uguale a:
dove:
(a) la prima somma copre tutte le differenti probabilità di inadempimento su esposizioni single-name ai sensi dell'articolo 199;
(b) la seconda somma copre tutte le esposizioni single-name con probabilità di inadempimento uguale a PDj;
(c) LGDi è la perdita per inadempimento sull'esposizione single-name i.
Articolo 202
Esposizioni di tipo 2
Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 2 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del valore delle esposizioni di tipo 2 pari al seguente importo:
dove:
(a) LGDreceivables>3months sono le perdite totali per inadempimento su tutti i crediti nei confronti di intermediari che sono scaduti da oltre tre mesi;
(b) la somma è calcolata su tutte le esposizioni di tipo 2 diverse dai crediti nei confronti di intermediari che sono scaduti da oltre tre mesi;
(c) LGDi è la perdita per inadempimento sull'esposizione di tipo 2 i.
SEZIONE 7
Modulo relativo alle attività immateriali
Articolo 203
Il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali è uguale a:
dove Vintangibles è l'importo delle attività immateriali rilevato e valutato conformemente all'articolo 12, punto 2.
SEZIONE 8
Rischio operativo
Articolo 204
1. Il requisito patrimoniale per il modulo del rischio operativo è uguale a:
dove:
(a) BSCR è il requisito patrimoniale di solvibilità di base (Basic Solvency Capital Requirement);
(b) Op è il requisito patrimoniale di base per il requisito del rischio operativo;
(c) Expul è l'importo delle spese sostenute nei 12 mesi precedenti per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti.
2. Il requisito patrimoniale di base per il rischio operativo è calcolato come segue:
dove:
(a) Oppremiums è il requisito patrimoniale per i rischi operativi basati sui premi acquisiti;
(b) Opprovisions è il requisito patrimoniale per i rischi operativi basati sulle riserve tecniche.
3. Il requisito patrimoniale per i rischi operativi basati sui premi acquisiti è calcolato come segue:
Oppremiums = |
|
dove:
(a) Earnlife sono i premi acquisiti negli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;
(b) Earnlife-ul sono i premi acquisiti negli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;
(c) Earnnon-life sono i premi acquisiti negli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;
(d) pEarnlife sono i premi acquisiti nei 12 mesi precedenti gli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;
(e) pEarnlife-ul sono i premi acquisiti nei 12 mesi precedenti gli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;
(f) pEarnnon-life sono i premi acquisiti nei 12 mesi precedenti gli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
Ai fini del presente paragrafo, i premi acquisiti sono considerati al lordo, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
4. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo basato sulle riserve tecniche è calcolato come segue:
dove:
(a) TPlife sono le riserve tecniche per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita;
(b) TPlife-ul sono le riserve tecniche per le obbligazioni di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti;
(c) TPnon-life sono le riserve tecniche per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita.
Ai fini del presente paragrafo, le riserve tecniche non comprendono il margine di rischio e sono calcolate senza deduzione dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione e verso società veicolo.
SEZIONE 9
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
Articolo 205
Disposizioni generali
L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 103, lettera c), della direttiva 2009/138/CE è dato dalla somma delle seguenti voci:
(a) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche;
(b) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
Articolo 206
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche
1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche è uguale a:
dove:
(a) BSCR è il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 103, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
(b) nBSCR è il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
(c) FDB sono le riserve tecniche senza margine di rischio relative a future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.
2. Il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto è calcolato conformemente al capo V, sezione 1, sottosezioni da 1 a 7, con tutte le seguenti modifiche:
(a) quando il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, tale scenario può modificare il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche;
(b) i calcoli basati su scenari del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, del sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT, del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia, del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte, nonché i calcoli basati su scenari di cui alle lettere c) e d) tengono conto dell'impatto dello scenario sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche, sulla base di ipotesi relative a future misure di gestione conformi all'articolo 23;
(c) invece che sul requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte su esposizioni di tipo 1 di cui all'articolo 189, paragrafo 1, il calcolo è basato sul requisito patrimoniale che è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da una perdita istantanea, dovuta a eventi qualificati come inadempimenti riguardanti esposizioni di tipo 1, dell'importo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte su esposizioni di tipo 1 di cui all'articolo 189, paragrafo 1;
(d) quando utilizzano un calcolo semplificato per un requisito patrimoniale specifico, come indicato agli articoli 91, 92, 93, 94, all'articolo 95, paragrafi 1 e 2, agli articoli 96 e 101, all'articolo 103, paragrafo 1, lettere a) e b), o all'articolo 104, le imprese di assicurazione e di riassicurazione basano tale calcolo sul requisito patrimoniale che è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da una perdita istantanea dell'importo del requisito patrimoniale di cui all'articolo pertinente e ipotizzano che la perdita istantanea sia dovuta al rischio coperto dal requisito patrimoniale di cui a detto articolo.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di eventuali restrizioni legali, regolamentari o contrattuali riguardanti la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.
Articolo 207
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite
1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite è uguale alla variazione del valore delle imposte differite delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale alla somma dei seguenti elementi:
(a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 103, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
(b) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'articolo 206 del presente regolamento;
(c) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 103, lettera b), della direttiva 2009/138/CE.
2. Ai fini del paragrafo 1, le imposte differite sono valutate conformemente all'articolo 15. Quando la perdita di cui al paragrafo 1 darebbe luogo a un incremento delle attività fiscali differite, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non utilizzano tale incremento per l'aggiustamento, a meno che siano in grado di dimostrare che gli utili futuri saranno disponibili ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, tenendo conto dell'entità della perdita di cui al paragrafo 1 e del suo impatto sulla situazione finanziaria attuale e futura dell'impresa.
3. Ai fini del paragrafo 1, un calo delle passività fiscali differite o un incremento delle attività fiscali differite dà luogo a un aggiustamento negativo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
4. Quando il calcolo dell'aggiustamento conformemente al paragrafo 1 dà luogo a una variazione positiva delle imposte differite, l'aggiustamento è pari a zero.
5. Quando la perdita di cui al paragrafo 1 deve essere imputata alle sue cause per poter calcolare l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, le imprese di assicurazione e di riassicurazione imputano la perdita ai rischi coperti dal requisito patrimoniale di solvibilità di base e dal requisito patrimoniale per il rischio operativo. Tale imputazione è coerente con il contributo dei moduli e dei sottomoduli della formula standard al requisito patrimoniale di solvibilità di base. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza un modello interno parziale il cui ambito di applicazione non comprende l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, l'imputazione è coerente con il contributo dei moduli e dei sottomoduli della formula standard non compresi nell'ambito di applicazione del modello al requisito patrimoniale di solvibilità di base.
SEZIONE 10
Tecniche di attenuazione del rischio
Articolo 208
Metodi e ipotesi
1. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione mediante contratti di riassicurazione o società veicolo conformi ai requisiti degli articoli 209, 211 e 213, e quando tali disposizioni prevedono protezione in numerosi calcoli basati su scenari di cui al titolo I, capo V, sezioni 2, 3 e 4, gli effetti di attenuazione del rischio di tali disposizioni contrattuali sono imputati ai calcoli basati su scenari in modo tale da considerare, senza doppio conteggio, l'effetto economico delle protezioni fornite. In particolare, l'effetto economico delle protezioni fornite è preso in considerazione nella determinazione della perdita di fondi propri di base nei calcoli basati su scenari.
2. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione mediante riassicurazione «finite», ai sensi dell'articolo 210, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 209, 211 e 213 del presente regolamento, i relativi contratti sono considerati nei calcoli basati su scenari di cui al titolo I, capo V, sezioni 2, 3 e 4, del presente regolamento solo nella misura in cui il rischio di sottoscrizione è trasferito alla controparte del contratto. Nonostante la frase precedente, la riassicurazione «finite» o accordi analoghi in cui la mancanza di un effettivo trasferimento del rischio è paragonabile a quella della riassicurazione «finite» non sono presi in considerazione per la determinazione delle misure di volume del rischio di tariffazione e di riservazione ai sensi degli articoli 116 e 147 del presente regolamento, né nel calcolo dei parametri specifici dell'impresa ai sensi della sezione 13 del presente capo.
Articolo 209
Criteri qualitativi
1. Quando calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità di base, le imprese di assicurazione o di riassicurazione tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 101, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri qualitativi:
(a) le disposizioni contrattuali e il trasferimento del rischio hanno efficacia giuridica e sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti;
(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha adottato tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dell'accordo e per scongiurare i rischi a esso connessi;
(c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di verificare su base continuativa l'efficacia dell'accordo e i rischi connessi;
(d) in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento di una controparte o di un altro evento creditizio previsto nella documentazione relativa all'operazione dell'accordo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha un credito diretto nei confronti di tale controparte;
(e) gli effetti dell'attenuazione del rischio non sono conteggiati due volte nei fondi propri e nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità o nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
2. Sono prese integralmente in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base soltanto le tecniche di attenuazione del rischio che sono in vigore per almeno i 12 mesi successivi e soddisfano i criteri qualitativi di cui alla presente sezione. In tutti gli altri casi, l'effetto di attenuazione del rischio delle tecniche di attenuazione del rischio che sono in vigore per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi e soddisfano i criteri qualitativi di cui alla presente sezione è preso in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base in misura proporzionale al periodo di tempo più breve tra la durata completa dell'esposizione al rischio e il periodo in cui è in vigore la tecnica di attenuazione del rischio.
3. Quando le disposizioni contrattuali che disciplinano le tecniche di attenuazione del rischio sono in vigore per un periodo inferiore ai 12 mesi successivi e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende sostituire la tecnica di attenuazione del rischio al momento della sua scadenza con disposizioni analoghe, tale tecnica è presa integralmente in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri qualitativi:
(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di una politica scritta per la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio;
(b) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio non avviene con cadenza più frequente di una volta ogni tre mesi;
(c) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio non dipende da eventi futuri che sfuggono al controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Quando la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio dipende da eventi futuri sotto il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, le relative condizioni dovrebbero essere documentate chiaramente nella politica scritta di cui alla lettera a);
(d) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio è basata realisticamente su sostituzioni che sono state attuate in precedenza dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione e sono coerenti con la sua prassi e strategia operative attuali;
(e) il rischio che la tecnica di attenuazione del rischio non possa essere sostituita a causa dell'assenza di liquidità sul mercato non è rilevante;
(f) il rischio che il costo di sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio aumenti nei 12 mesi successivi è preso in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità;
(g) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio non sarebbe in contrasto con i requisiti per le future misure di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 5.
Articolo 210
Effettivo trasferimento del rischio
1. Le disposizioni contrattuali che disciplinano la tecnica di attenuazione del rischio garantiscono che l'entità della protezione fornita da tale tecnica e il trasferimento del rischio siano chiaramente definiti e incontrovertibili.
2. Le disposizioni contrattuali non determinano un livello significativo di rischio di base o la creazione di altri rischi, a meno che tale eventualità sia presa in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
3. Il rischio di base è rilevante se comporta un'errata indicazione dell'effetto di attenuazione del rischio sul requisito patrimoniale di solvibilità di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, tale da influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.
4. La determinazione dell'efficacia giuridica e dell'opponibilità in tutte le giurisdizioni rilevanti delle disposizioni contrattuali e del trasferimento del rischio, ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 1, lettera a), si basa sulle seguenti considerazioni:
(a) l'eventuale assoggettamento della disposizione contrattuale a qualsiasi condizione che potrebbe minare l'effettivo trasferimento del rischio e il cui adempimento sfugge al controllo diretto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b) l'eventuale presenza di qualsiasi operazione connessa che potrebbe minare l'effettivo trasferimento del rischio.
Articolo 211
Tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo
1. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione utilizzando contratti di riassicurazione o società veicolo, al fine di tenere conto della tecnica di attenuazione del rischio nel requisito patrimoniale di solvibilità di base devono essere soddisfatti i criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, nonché quelli di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. In caso di contratti di riassicurazione la controparte è uno dei seguenti soggetti:
(a) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa il requisito patrimoniale di solvibilità;
(b) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente o temporaneamente equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 172 di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato;
(c) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo che non ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente o temporaneamente equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 172 di detta direttiva e il cui merito di credito è stato assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo II, sezione 1, del presente titolo.
3. Quando una controparte di un contratto di riassicurazione è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che cessa di soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità dopo la conclusione del contratto di riassicurazione, la protezione offerta dalla tecnica di attenuazione del rischio di assicurazione può essere riconosciuta in parte, purché l'impresa di assicurazione o di riassicurazione possa dimostrare che la controparte ha presentato alle sue autorità di vigilanza un piano di risanamento realistico e purché l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità sia ripristinata entro il periodo di tempo indicato nel piano di risanamento di cui all'articolo 138 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio è ridotto della percentuale di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
4. Quando il rischio viene trasferito a una società veicolo, i requisiti di cui all'articolo 211, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE devono essere soddisfatti affinché la tecnica di attenuazione del rischio possa essere presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base; quando il requisito del finanziamento integrale della società veicolo cessa di essere pienamente soddisfatto dopo la conclusione del contratto, la protezione offerta dalla tecnica di attenuazione del rischio assicurativo può essere riconosciuta in parte, purché l'impresa di assicurazione o di riassicurazione possa dimostrare che l'osservanza del requisito del finanziamento integrale sarà ripristinata entro tre mesi; a tal fine, l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio è ridotto della percentuale dell'esposizione massima al rischio aggregata della società veicolo di cui all'articolo 326 del presente regolamento non coperta dalle attività della società veicolo né da un importo equivalente, laddove trovi applicazione l'articolo 211, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
5. Quando il rischio viene trasferito a una società veicolo di cui all'articolo 211, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, la tecnica di attenuazione del rischio è presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base solo quando la normativa dello Stato membro è equivalente al disposto dell'articolo 211, paragrafo 2, di detta direttiva ed è rispettata dalla società veicolo.
6. Quando il rischio viene trasferito a una società veicolo regolamentata da un'autorità di vigilanza di un paese terzo, la tecnica di attenuazione del rischio è presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base solo quando la società veicolo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 211, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 212
Tecniche finanziarie di attenuazione del rischio
1. In caso di trasferimento del rischio da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, affinché la tecnica di attenuazione del rischio sia presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 211, compresi i trasferimenti effettuati tramite acquisto o emissione di strumenti finanziari, devono essere soddisfatti i criteri qualitativi indicati ai paragrafi da 2 a 5, oltre a quelli di cui agli articoli 209 e 210.
2. La tecnica di attenuazione del rischio è coerente con la politica scritta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione sulla gestione dei rischi di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
3. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di valutare le attività e le passività soggette alla tecnica di attenuazione del rischio e, qualora tale tecnica comprenda l'utilizzo di strumenti finanziari, gli strumenti finanziari in modo affidabile conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.
4. Quando la tecnica di attenuazione del rischio comprende l'utilizzo di strumenti finanziari, tali strumenti hanno un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo.
5. Quando la tecnica di attenuazione del rischio non consiste in uno strumento finanziario, le controparti di tale tecnica hanno un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo.
Articolo 213
Status delle controparti
1. In caso di inosservanza dei criteri qualitativi di cui all'articolo 211, paragrafo 1, e all'articolo 212, paragrafi 3 e 4, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base solo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
(a) la tecnica di attenuazione del rischio soddisfa i criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, e all'articolo 212, paragrafi 1 e 2, e sono in vigore contratti di garanzia collaterale conformi ai criteri di cui all'articolo 214;
(b) la tecnica di attenuazione del rischio è accompagnata da un'altra tecnica di attenuazione del rischio che, se considerata congiuntamente alla prima, soddisfa i criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, e all'articolo 212, paragrafi 1 e 2, e le cui controparti soddisfano i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 1, e all'articolo 212, paragrafi 3 e 4.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, quando, conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, il valore della garanzia collaterale è inferiore all'esposizione complessiva al rischio, il contratto di garanzia collaterale è preso in considerazione soltanto nella misura in cui la garanzia collaterale copre l'esposizione al rischio.
Articolo 214
Contratti di garanzia collaterale
1. Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base i contratti di garanzia collaterale sono riconosciuti soltanto se sono soddisfatti i seguenti criteri, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210:
(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio ha il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente le garanzie collaterali in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte;
(b) la protezione fornita dalla garanzia collaterale ha un sufficiente livello di certezza grazie a uno dei seguenti motivi:
i) la garanzia ha un merito di credito sufficiente, una liquidità sufficiente e un valore sufficientemente stabile;
ii) è garantita da una controparte che è diversa da quella di cui all'articolo 187, paragrafo 5, e all'articolo 184, paragrafo 2, e alla quale è stato attribuito un fattore di rischio per il rischio di concentrazione dello 0 %;
(c) non sussiste alcuna correlazione positiva rilevante tra il merito di credito della controparte e il valore della garanzia collaterale;
(d) la garanzia collaterale non consiste in titoli emessi dalla controparte o da un'impresa partecipata di detta controparte.
2. Quando un contratto di garanzia collaterale è conforme alla definizione dell'articolo 1, punto 26, lettera b), e riguarda garanzie collaterali detenute da un ente depositario o da un altro terzo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
(a) l'ente depositario o il terzo rilevanti separano le attività detenute a titolo di garanzia collaterale dalle proprie attività;
(b) le attività separate sono detenute da un ente di raccolta di depositi che ha un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo;
(c) le attività separate sono identificabili individualmente e possono essere modificate o sostituite soltanto con il consenso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di una persona che opera in qualità di fiduciario in riferimento agli interessi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relativi a tali attività;
(d) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente le attività separate in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti l'ente depositario o un altro terzo che detiene la garanzia collaterale per conto della controparte;
(e) le attività separate non sono utilizzate per pagare o fornire garanzie collaterali a favore di persone diverse dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o su indicazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Articolo 215
Garanzie
Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base le garanzie personali sono riconosciute soltanto ove esplicitamente indicato nel presente capo e se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210:
(a) la protezione del credito fornita dalla garanzia è diretta;
(b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
(c) la garanzia non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto del prestatore e che:
i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare la protezione unilateralmente,
ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,
iii) eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti;
iv) consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
(d) in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per qualsiasi somma dovuta a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si rivalga in primo luogo sul debitore;
(e) la garanzia è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
(f) la garanzia copre integralmente la totalità dei pagamenti regolari cui il debitore è tenuto rispetto al credito.
SEZIONE 11
Fondi separati
Articolo 216
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nel caso di fondi separati e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità
1. Nel caso di fondi separati determinati conformemente all'articolo 81, paragrafo 1, del presente regolamento, o quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione sono state autorizzate ad applicare un aggiustamento di congruità alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio conformemente all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo indicato all'articolo 217 del presente regolamento.
2. Tuttavia, qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare a fondi separati le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, essa non adegua il calcolo conformemente all'articolo 217 del presente regolamento, ma lo basa sull'ipotesi di una piena diversificazione tra le attività e le passività dei fondi separati e quelle del resto dell'impresa.
Articolo 217
Metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per fondi separati e portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, e per la parte restante dell'impresa, come se tali fondi separati e tali portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità e la parte restante dell'impresa fossero imprese separate.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali per ciascuno dei fondi separati e dei portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, e la parte restante dell'impresa.
3. Quando il calcolo del requisito patrimoniale per un modulo o un sottomodulo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si calcola l'impatto dello scenario sui fondi propri di base a livello del fondo separato e del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, e a livello della parte restante dell'impresa.
4. I fondi propri di base a livello del fondo separato o del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità sono gli elementi dei fondi propri limitati conformi alla definizione dei fondi propri di base di cui all'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE.
5. Quando il fondo separato prevede accordi di partecipazione agli utili, per adeguare il requisito patrimoniale di solvibilità le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano il seguente metodo:
(a) se il calcolo di cui al paragrafo 3 determina un incremento dei fondi propri di base a livello del fondo separato, la variazione stimata di tali fondi propri di base viene adeguata per tener conto dell'esistenza nel fondo separato di accordi di partecipazione agli utili; in questo caso, l'aggiustamento alla variazione dei fondi propri di base del fondo separato corrisponde all'importo dell'incremento delle riserve tecniche dovuto all'attesa distribuzione futura ai contraenti o ai beneficiari del fondo separato in questione;
(b) se il calcolo di cui al paragrafo 3 determina un calo dei fondi propri di base a livello del fondo separato, la variazione stimata di tali fondi propri di base per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base netto di cui all'articolo 206, paragrafo 2, viene adeguata per tener conto della riduzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale da distribuire ai contraenti o ai beneficiari del fondo separato in questione; l'aggiustamento non eccede l'importo delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale all'interno del fondo separato.
6. Nonostante il paragrafo 1, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità è determinato mediante calcoli basati su scenari più sfavorevoli per i fondi propri di base dell'impresa nel suo complesso.
7. Per determinare lo scenario più sfavorevole per i fondi propri di base dell'impresa nel suo complesso, l'impresa calcola innanzi tutto la somma dei risultati degli impatti degli scenari sui fondi propri di base a livello di ciascun fondo separato e di ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, conformemente ai paragrafi 3 e 5. Le somme a livello di ciascun fondo separato e di ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità vengono addizionate tra loro e ai risultati dell'impatto degli scenari sui fondi propri di base nella parte restante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
8. Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascuno fondo separato e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità è determinato aggregando i requisiti patrimoniali per ciascun sottomodulo e ciascun modulo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di base.
9. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partono dal presupposto che non sussiste alcuna diversificazione dei rischi tra ciascuno dei fondi separati e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, e la parte restante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
SEZIONE 12
Parametri specifici dell'impresa
Articolo 218
Sottoinsieme di parametri standard che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa
1. Il sottoinsieme di parametri standard che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa come previsto all'articolo 104, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE comprende i seguenti parametri:
(a) nel sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita, per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato II del presente regolamento:
i) lo scostamento standard per il rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 117, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
i) lo scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 117, paragrafo 3, del presente regolamento;
iii) il fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all'articolo 117, paragrafo 3, del presente regolamento, purché vi sia un riconoscibile contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite per il segmento considerato, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo;
iv) lo scostamento standard per il rischio di riservazione per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 117, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
(b) nel sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione vita, l'incremento dell'importo delle prestazioni delle rendite di cui all'articolo 141 del presente regolamento, purché le rendite coperte da detto sottomodulo non siano soggette a un rischio di inflazione sostanziale;
(c) nel sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT, per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato XIV del presente regolamento;
i) lo scostamento standard per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
ii) lo scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 3, del presente regolamento;
iii) il fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all'articolo 148, paragrafo 3, del presente regolamento, purché vi sia un riconoscibile contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite per il segmento considerato, come indicato al paragrafo 2;
iv) lo scostamento standard per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
(d) nel sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione malattia, l'incremento dell'importo delle prestazioni delle rendite di cui all'articolo 158 del presente regolamento, purché le rendite coperte da detto sottomodulo non siano soggette a un rischio di inflazione sostanziale.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sostituiscono entrambi i parametri standard di cui alla lettera a), punti ii) e iii), dello stesso segmento né entrambi i parametri standard di cui alla lettera c), punti ii) e iii), dello stesso segmento.
2. Un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite per un segmento è ritenuto riconoscibile se soddisfa le seguenti condizioni:
(a) nella misura in cui le perdite dell'impresa cedente che riguardano singole richieste di indennizzo o tutte le richieste di indennizzo nell'ambito della stessa polizza durante un periodo di tempo specificato sono superiori a una determinata soglia di mantenimento del rischio, offre una compensazione completa di tali perdite fino a un limite specificato o senza limiti;
(b) copre tutte le richieste di indennizzo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può incorrere nel segmento oppure in gruppi di rischi omogenei compresi nel segmento durante i 12 mesi successivi;
(c) consente un sufficiente numero di reintegri, al fine di garantire la copertura di tutte le richieste di indennizzo relative a eventi multipli sostenute nei 12 mesi successivi;
(d) soddisfa i requisiti di cui agli articoli 209, 210, 211 e 213.
Ai fini del presente articolo, per «contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite» si intendono anche gli accordi con società veicolo che consentono un trasferimento del rischio equivalente a quello di un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite.
3. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione hanno concluso numerosi contratti di riassicurazione dell'eccesso di perdite che singolarmente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera d), e collettivamente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la combinazione di tali contratti è considerata un unico contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e d), il rischio di inflazione è ritenuto rilevante qualora la sua mancata considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di revisione potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.
Articolo 219
Criteri relativi ai dati
1. I dati utilizzati per il calcolo dei parametri specifici dell'impresa sono considerati completi, accurati e appropriati solo se soddisfano i seguenti criteri:
(a) i dati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetta, relativamente a tali dati, i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 4, quando qualsiasi riferimento al calcolo delle riserve tecniche è inteso come riferito al calcolo del parametro specifico dell'impresa;
(b) i dati possono essere incorporati nei metodi standardizzati;
(c) i dati non impediscono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;
(d) i dati soddisfano qualsiasi requisito aggiuntivo relativo ai dati necessario per l'uso di ciascun metodo standardizzato;
(e) i dati e la loro produzione sono accuratamente documentati, compresi:
i) la raccolta dei dati e l'analisi della loro qualità, qualora la documentazione richiesta includa un indice dei dati che ne specifichi la fonte, le caratteristiche e l'uso, nonché la specifica per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati;
ii) la scelta delle ipotesi utilizzate nella produzione e nell'aggiustamento dei dati, compresi gli aggiustamenti riguardanti le richieste di indennizzo relative a riassicurazioni e catastrofi e l'attribuzione delle spese, qualora la documentazione richiesta includa un indice di tutte le ipotesi rilevanti su cui è basato il calcolo delle riserve tecniche e una giustificazione della scelta delle ipotesi;
iii) la selezione e l'applicazione di metodi attuariali e statistici per la produzione e l'aggiustamento dei dati;
iv) la convalida dei dati.
2. In caso di utilizzo di dati esterni, questi sono conformi ai seguenti criteri aggiuntivi:
(a) la procedura di raccolta dei dati è trasparente, verificabile tramite audit e nota all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che utilizza tali dati come base per calcolare i parametri specifici dell'impresa;
(b) quando i dati derivano da fonti differenti, le ipotesi fatte in sede di raccolta, trattamento e applicazione dei dati stessi ne garantiscono la comparabilità;
(c) i dati derivano da imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui profilo operativo e di rischio è analogo a quello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione il cui parametro specifico è calcolato sulla base di tali dati;
(d) le imprese che utilizzano i dati esterni sono in grado di verificare l'esistenza di sufficienti prove statistiche dell'esistenza di un elevato livello di somiglianza tra le distribuzioni di probabilità sottostanti ai loro dati e le distribuzioni di probabilità sottostanti ai dati esterni, con particolare riguardo al livello di volatilità di cui tengono conto;
(e) i dati esterni comprendono soltanto dati provenienti da imprese con un profilo di rischio analogo e tale profilo di rischio è analogo a quello dell'impresa che utilizza i dati; in particolare, i dati esterni comprendono dati derivanti da imprese la cui natura operativa e il cui profilo di rischio relativamente ai dati esterni sono analoghi e per i quali sussistono sufficienti prove statistiche dell'esistenza di un elevato livello di omogeneità delle distribuzioni di probabilità sottostanti ai dati esterni.
Articolo 220
Metodi standardizzati per il calcolo dei parametri specifici dell'impresa
1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano i parametri specifici dell'impresa, esse utilizzano per ciascun parametro i metodi standardizzati di cui all'allegato XVII come segue:
(a) il metodo del rischio di tariffazione per i parametri specifici dell'impresa che sostituiscono i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera c), punti i) e ii);
(b) il metodo del rischio di riservazione 1 o il metodo del rischio di riservazione 2 per i parametri specifici dell'impresa che sostituiscono i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iv);
(c) il metodo di riassicurazione non proporzionale per i parametri specifici dell'impresa che sostituiscono i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera c), punto iii);
(d) il metodo del rischio di revisione per i parametri specifici dell'impresa che sostituiscono i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere b) e d).
2. Quando l'impresa è in grado di utilizzare più metodi standardizzati, utilizza il metodo che fornisce il risultato più accurato ai fini del rispetto dei requisiti di calibrazione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
Tuttavia, quando un'impresa non è in grado di dimostrare la maggiore accuratezza dei risultati di un metodo standardizzato rispetto a quella di altri metodi standardizzati ai fini del calcolo di un parametro specifico dell'impresa, utilizza il metodo che fornisce il risultato più prudente.
SEZIONE 13
Procedura per l'aggiornamento dei parametri di correlazione
Articolo 221
1. Le autorità di vigilanza raccolgono i dati quantitativi specifici dell'impresa necessari per determinare le correlazioni tra i rischi di cui all'articolo 309, paragrafo 8, e li comunicano all'EIOPA su base annuale a fini di aggiornamento dei parametri di correlazione.
2. L'EIOPA può analizzare i dati di cui al paragrafo 1 per esprimere un parere sull'aggiornamento dei parametri di correlazione.
CAPO VI
REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ — MODELLI INTERNI COMPLETI E PARZIALI
SEZIONE 1
Definizioni
Articolo 222
Carattere sostanziale
Ai fini del presente capo, una modifica o un errore nei risultati del modello interno, compreso il requisito patrimoniale di solvibilità, o nei dati utilizzati nel modello interno sono considerati sostanziali se potrebbero influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti di tali informazioni, comprese le autorità di vigilanza.
SEZIONE 2
Prova dell'utilizzo
Articolo 223
Uso del modello interno
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione spiegano, su richiesta delle autorità di vigilanza, i diversi usi del loro modello interno e come esse garantiscono la coerenza tra i diversi risultati quando il modello interno è utilizzato per finalità diverse. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione decidono di non utilizzare il modello interno per una parte del sistema di governance, in particolare per la copertura di eventuali rischi sostanziali, motivano tale decisione.
Articolo 224
Adeguamento all'attività
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che la struttura del modello interno è allineata alle loro attività nel modo seguente:
(a) gli approcci di modellizzazione riflettono la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti alle attività dell'impresa che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno;
(b) i risultati del modello interno e il contenuto delle segnalazioni interne ed esterne dell'impresa sono coerenti;
(c) il modello interno è in grado di produrre risultati che siano sufficientemente granulari per svolgere un ruolo importante nelle decisioni di management rilevanti dell'impresa; i risultati del modello interno distinguono quanto meno tra aree di attività, categorie di rischi e settori di attività principali;
(d) la politica per la modifica del modello interno prevede che detto modello debba essere adeguato in funzione di cambiamenti dell'ambito o della natura delle attività dell'impresa.
Articolo 225
Comprensione del modello interno
1. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e le altre persone che dirigono effettivamente l'impresa sono in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità di vigilanza, di avere una comprensione globale del modello interno che include la conoscenza di tutto quanto segue:
(a) la struttura del modello interno e del modo in cui esso si adatta all'attività ed è integrato nel sistema di gestione del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b) l'ambito di applicazione e le finalità del modello interno e i rischi coperti o non coperti dal modello interno;
(c) la metodologia generale applicata nei calcoli del modello interno;
(d) i limiti del modello interno;
(e) gli effetti di diversificazione presi in considerazione nel modello interno.
2. Le persone che dirigono effettivamente l'impresa sono in grado di dimostrare una comprensione sufficientemente nel dettaglio delle parti del modello interno utilizzate nel settore per il quale sono responsabili.
Articolo 226
Supporto decisionale e integrazione con la gestione del rischio
Si considera che un modello interno è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governance di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) il modello interno sostiene i processi decisionali pertinenti nell'impresa, compresa la fissazione della strategia operativa;
(b) il modello interno e i suoi risultati sono periodicamente discussi e rivisti dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(c) tutti i rischi sostanziali quantificabili individuati dal sistema di gestione dei rischi che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno sono coperti dal modello interno;
(d) l'impresa utilizza il modello interno per valutare, se rilevante, l'impatto di decisioni potenziali sul suo profilo di rischio, compreso l'impatto sull'utile o sulla perdita previsti, e la variabilità dell'utile o della perdita derivante da tali decisioni;
(e) i risultati del modello interno, compresa la misurazione degli effetti di diversificazione, sono presi in considerazione ai fini della formulazione delle strategie di rischio, compresa la determinazione di limiti di tolleranza del rischio e strategie di attenuazione del rischio;
(f) i risultati rilevanti del modello interno sono coperti dalle procedure di segnalazione interne del sistema di gestione dei rischi;
(g) le quantificazioni dei rischi e la classificazione dei rischi prodotta dal modello interno innescano azioni di gestione dei rischi se del caso;
(h) all'impresa di assicurazione o di riassicurazione si chiede di modificare il proprio modello interno conformemente all'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE quanto prima possibile, quando i risultati della procedura di convalida del modello di cui all'articolo 124 di detta direttiva indicano che il modello interno non è in linea con i requisiti di cui agli articoli 101, 113 e da 120 a 125 di detta direttiva, in modo da allinearlo a tali requisiti;
(i) la politica per la modifica del modello interno prevede che detto modello venga modificato, se del caso, per rispecchiare i cambiamenti del sistema di gestione dei rischi.
Articolo 227
Calcolo semplificato
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo per soddisfare l'obbligo di calcolare tale requisito conformemente all'articolo 120, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE.
2. Per produrre un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono eseguire solo una parte dei calcoli che sono solitamente necessari per determinare il requisito patrimoniale di solvibilità. Per la parte residua del calcolo sono utilizzati i risultati del calcolo precedente del requisito patrimoniale di solvibilità.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare l'impostazione di cui al paragrafo 2 purché siano in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità di vigilanza, che i risultati del calcolo precedente del requisito patrimoniale di solvibilità non sarebbero sostanzialmente diversi dai risultati di un nuovo calcolo.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non utilizzano un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente all'articolo 102 della direttiva 2009/138/CE.
SEZIONE 3
Standard di qualità statistica
Articolo 228
Distribuzione di probabilità prevista
1. La distribuzione di probabilità prevista sottesa al modello interno assegna probabilità alle variazioni dell'importo dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di altri importi monetari, ad esempio utili e perdite, purché tali importi monetari possano essere utilizzati per determinare le variazioni dei fondi propri di base. L'elenco esaustivo di eventi futuri mutuamente esclusivi, di cui all'articolo 13, punto 38, della direttiva 2009/138/CE, consiste in un numero sufficiente di eventi, per poter riflettere il profilo di rischio dell'impresa.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano la distribuzione di probabilità prevista di un modello interno parziale al livello più elevato di aggregazione delle componenti del modello interno parziale. Se un modello interno parziale consiste di diverse componenti che sono calcolate separatamente e non aggregate nell'ambito del modello interno parziale, la distribuzione di probabilità prevista è calcolata per ciascuna componente.
Articolo 229
Tecniche attuariali adeguate, applicabili e pertinenti
Le tecniche attuariali e statistiche sono considerate adeguate, applicabili e pertinenti ai fini dell'articolo 121, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) le tecniche sono basate su informazioni aggiornate e i progressi delle scienze attuariali e le prassi di mercato generalmente accettate sono presi in considerazione nella scelta delle tecniche;
(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comprende nel dettaglio la teoria economica e attuariale e le ipotesi sottese;
(c) i risultati del modello interno indicano le variazioni rilevanti del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(d) i risultati del modello interno sono stabili in relazione alle variazioni dei dati immessi che non corrispondono a una variazione rilevante del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(e) il modello interno tiene conto di tutte le caratteristiche rilevanti del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(f) le tecniche sono adattate ai dati utilizzati per il modello interno;
(g) i risultati del modello interno non comprendono errori sostanziali di modello o di stima; se possibile, la distribuzione di probabilità prevista è adattata per tenere conto di errori di modello e di stima;
(h) il calcolo dei risultati del modello interno può essere indicato in modo trasparente.
Articolo 230
Informazioni e ipotesi utilizzati per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista
1. Le informazioni sono considerate credibili ai fini dell'articolo 121, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano la coerenza e l'obiettività di tali informazioni, l'affidabilità della fonte delle informazioni e la trasparenza del metodo utilizzato per generare ed elaborare le informazioni.
2. Le ipotesi sono considerate realistiche ai fini dell'articolo 121, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare e giustificare ciascuna delle ipotesi tenendo conto della significatività dell'ipotesi, dell'incertezza ad essa inerente e dei motivi per cui non sono utilizzate le ipotesi alternative pertinenti;
(b) le circostanze nelle quali le ipotesi verrebbero considerate false possono essere chiaramente individuate;
(c) le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono e conservano una spiegazione scritta della metodologia utilizzata per stabilire tali ipotesi.
Articolo 231
Dati utilizzati nel modello interno
1. I dati utilizzati nel modello interno sono considerati accurati ai fini dell'articolo 121, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) i dati sono privi di errori materiali;
(b) i dati di periodi diversi utilizzati per la stessa stima sono coerenti;
(c) i dati sono registrati in modo tempestivo e coerente nel tempo.
2. I dati utilizzati nel modello interno sono considerati completi ai fini dell'articolo 121, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) i dati includono informazioni storiche sufficienti per valutare le caratteristiche del rischio sottostante, in particolare per individuare le tendenze dei rischi;
(b) sono disponibili per tutti i parametri rilevanti del modello dati conformi al presente paragrafo, lettera a), e nessuno di tali dati è escluso dall'utilizzo nel modello interno senza giustificazione.
3. I dati utilizzati nel modello interno sono considerati adeguati ai fini dell'articolo 121, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) i dati sono coerenti con le finalità per le quali devono essere utilizzati;
(b) l'importo e la natura dei dati garantiscono che le stime fatte nel modello interno sulla base dei dati non contengono un errore di stima materiale;
(c) i dati sono coerenti con le ipotesi sottese alle tecniche attuariali e statistiche loro applicate nel modello interno;
(d) i dati riflettono i rischi rilevanti ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta;
(e) i dati sono raccolti, elaborati e applicati in modo trasparente e strutturato, sulla base di una specifica di quanto segue:
i) la definizione e la valutazione della qualità dei dati, ivi compresi standard qualitativi e quantitativi specifici per le diverse serie di dati;
ii) l'uso e la fissazione di ipotesi per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati;
iii) la procedura di aggiornamento dei dati, compresa la frequenza degli aggiornamenti periodici e le circostanze che determinano aggiornamenti aggiuntivi.
Articolo 232
Capacità di classificare i rischi
1. Ai fini dell'articolo 121, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, il modello interno è in grado di classificare tutti i rischi sostanziali da esso coperti.
2. La capacità di classificare i rischi è coerente con la classificazione dei rischi utilizzata nel modello interno e con la classificazione dei rischi utilizzata nel sistema di gestione dei rischi.
3. Rischi analoghi sono classificati in modo coerente nel tempo e in tutti i settori dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. La classificazione dei rischi è coerente con l'allocazione del capitale di cui all'articolo 120, primo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 233
Copertura di tutti i rischi sostanziali
1. Ai fini dell'articolo 121, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano almeno trimestralmente se il modello interno copre tutti i rischi quantificabili sostanziali nel suo ambito di applicazione. La valutazione tiene conto di una serie appropriata di indicatori qualitativi e quantitativi.
2. Gli indicatori qualitativi di cui al paragrafo 1 includono quanto segue: