02015R0035 — IT — 01.01.2019 — 004.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/35 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 012 dell'17.1.2015, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/467 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2015

  L 85

6

1.4.2016

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2283 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2016

  L 346

111

20.12.2016

 M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/669 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2016

  L 97

3

8.4.2017

►M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1542 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2017

  L 236

14

14.9.2017

►M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2018

  L 227

1

10.9.2018


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 264, 13.10.2017, pag.  24 (2017/1542)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/35 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

TITOLO I

VALUTAZIONE E REQUISITI PATRIMONIALI BASATI SUL RISCHIO(PRIMO PILASTRO), RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE (SECONDO PILASTRO) E MAGGIORE TRASPARENZA (TERZO PILASTRO)

CAPO I

Disposizioni generali

SEZIONE 1

Definizioni e principi generali

SEZIONE 2

Valutazioni esterne del merito di credito

CAPO II

Valutazione delle attività e delle passività

CAPO III

Norme relative alle riserve tecniche

SEZIONE 1

Disposizioni generali

SEZIONE 2

Qualità dei dati

SEZIONE 3

Metodologie per il calcolo delle riserve tecniche

SOTTOSEZIONE 1

Ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche

SOTTOSEZIONE 2

Informazioni sottese al calcolo delle migliori stime

SOTTOSEZIONE 3

Proiezioni dei flussi di cassa per il calcolo della migliore stima

SOTTOSEZIONE 4

Margine di rischio

SOTTOSEZIONE 5

Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico

SOTTOSEZIONE 6

Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo

SEZIONE 4

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

SOTTOSEZIONE 1

Disposizioni generali

SOTTOSEZIONE 2

Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base

SOTTOSEZIONE 3

Aggiustamento per la volatilità

SOTTOSEZIONE 4

Aggiustamento di congruità

SEZIONE 5

Aree di attività

SEZIONE 6

Pproporzionalità e semplificazioni

CAPO IV

Fondi propri

SEZIONE 1

Determinazione dei fondi propri

SOTTOSEZIONE 1

Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza

SOTTOSEZIONE 2

Trattamento delle partecipazioni ai fini del calcolo dei fondi propri

SEZIONE 2

Classificazione dei fondi propri

SEZIONE 3

Ammissibilità dei fondi propri

SOTTOSEZIONE 1

Fondi separati (Ring-Fenced)

SOTTOSEZIONE 2

Limiti quantitativi

CAPO V

Formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità

SEZIONE 1

Disposizioni generali

SOTTOSEZIONE 1

Calcoli basati su scenari

SOTTOSEZIONE 2

Metodo look-through

SOTTOSEZIONE 3

Amministrazioni regionali e autorità locali

SOTTOSEZIONE 4

Rischio di base rilevante

SOTTOSEZIONE 5

Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base

SOTTOSEZIONE 6

Proporzionalità e semplificazioni

SOTTOSEZIONE 7

Ambito di applicazione dei moduli del rischio di sottoscrizione

SEZIONE 2

Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

SEZIONE 3

Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita

SEZIONE 4

Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia

SEZIONE 5

Modulo del rischio di mercato

SOTTOSEZIONE 1

Coefficienti di correlazione

SOTTOSEZIONE 1 bis

Investimenti infrastrutturali ammissibili

SOTTOSEZIONE 2

Sottomodulo del rischio di tasso di interesse

SOTTOSEZIONE 3

Sottomodulo del rischio azionario

SOTTOSEZIONE 4

Sottomodulo del rischio immobiliare

SOTTOSEZIONE 5

Sottomodulo del rischio di spread

SOTTOSEZIONE 6

Sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato

SOTTOSEZIONE 7

Sottomodulo del rischio valutario

SEZIONE 6

Modulo del rischio di inadempimento della controparte

SOTTOSEZIONE 1

Disposizioni generali

SOTTOSEZIONE 2

Esposizioni di tipo 1

SOTTOSEZIONE 3

Esposizioni di tipo 2

SEZIONE 7

Modulo relativo alle attività immateriali

SEZIONE 8

Rischio operativo

SEZIONE 9

Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

SEZIONE 10

Tecniche di attenuazione del rischio

SEZIONE 11

Fondi separati

SEZIONE 12

Parametri specifici dell'impresa

SEZIONE 13

Procedura per l'aggiornamento dei parametri di correlazione

CAPO VI

Requisito patrimoniale di solvibilità — modelli interni completi e parziali

SEZIONE 1

Definizioni

SEZIONE 2

Prova dell'utilizzo

SEZIONE 3

Standard di qualità statistica

SEZIONE 4

Standard di calibrazione

SEZIONE 5

Integrazione di modelli interni parziali

SEZIONE 6

Assegnazione di utili e perdite

SEZIONE 7

Standard di convalida

SEZIONE 8

Standard in materia di documentazione

SEZIONE 9

Modelli e dati esterni

CAPO VII

Requisito patrimoniale minimo

CAPO VIII

Investimenti in posizioni verso cartolarizzazioni

CAPO IX

Sistema di governance

SEZIONE 1

Elementi del sistema di governance

SEZIONE 2

Funzioni

SEZIONE 3

Requisiti di competenza e onorabilità

SEZIONE 4

Esternalizzazione

SEZIONE 5

Politica di retribuzione

CAPO X

Maggiorazione del capitale

SEZIONE 1

Circostanze per l'imposizione di maggiorazioni di capitale

SEZIONE 2

Metodologie per il calcolo delle maggiorazioni di capitale

CAPO XI

Estensione del periodo di risanamento

CAPO XII

Informativa al pubblico

SEZIONE 1

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: struttura e contenuto

SEZIONE 2

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: non pubblicazione di informazioni

SEZIONE 3

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: termini, mezzi di pubblicazione e aggiornamenti

CAPO XIII

Informazioni periodiche da fornire alle autorità di vigilanza

SEZIONE 1

Elementi e contenuto

SEZIONE 2

Termini e mezzi di comunicazione

CAPO XIV

Trasparenza e responsabilità delle autorità di vigilanza

CAPO XV

Società veicolo

SEZIONE 1

Autorizzazione

SEZIONE 2

Condizioni contrattuali obbligatorie

SEZIONE 3

Sistema di governance

SEZIONE 4

Informazioni da fornire alle autorità di vigilanza

SEZIONE 5

Requisiti di solvibilità

TITOLO II

GRUPPI ASSICURATIVI

CAPO I

Calcolo della solvibilità a livello di gruppo

SEZIONE 1

Solvibilità a livello di gruppo: scelta del metodo di calcolo e principi generali

SEZIONE 2

Solvibilità a livello di gruppo: metodi di calcolo

CAPO II

Modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

SEZIONE 1

Modelli interni completi e parziali utilizzati per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo

SEZIONE 2

Utilizzo di un modello interno di gruppo

CAPO III

Vigilanza sulla solvibilità di gruppo per gruppi con gestione centralizzata del rischio

CAPO IV

Coordinamento della vigilanza di gruppo

SEZIONE 1

Collegi delle autorità di vigilanza

SEZIONE 2

Scambio di informazioni

SEZIONE 3

Vigilanza a livello di sottogruppo nazionale o regionale

CAPO V

Iinformativa al pubblico

SEZIONE 1

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizioni finanziaria del gruppo

SEZIONE 2

Relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

CAPO VI

Relazioni di gruppo alle autorità di vigilanza

SEZIONE 1

Relazioni periodiche

SEZIONE 2

Relazione sulle concentrazioni di rischio e sulle operazioni infragruppo

TITOLO III

EQUIVALENZA DEI PAESI TERZI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Imprese che esercitano attività di riassicurazione aventi sede in un paese terzo

CAPO II

Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi

CAPO III

Imprese di assicurazione e di riassicurazione con imprese madri con sede fuori dall'UNIONE

CAPO IV

Disposizioni finali



TITOLO I

VALUTAZIONE E REQUISITI PATRIMONIALI BASATI SUL RISCHIO (PRIMO PILASTRO), RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE (SECONDO PILASTRO) E MAGGIORE TRASPARENZA (TERZO PILASTRO)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI



SEZIONE 1

Definizioni e principi generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «metodi alternativi di valutazione»: i metodi di valutazione conformi all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, diversi da quelli che utilizzano esclusivamente i prezzi di mercato quotati per le stesse attività o passività o per attività e passività simili;

2. «analisi di scenario»: l'analisi dell'impatto di una combinazione di eventi sfavorevoli;

3. «obbligazione di assicurazione malattia»: un'obbligazione di assicurazione che copre una delle seguenti opzioni o entrambe:

i) l'erogazione di trattamenti o assistenza medici compresi i trattamenti e l'assistenza medici preventivi o curativi in seguito a malattia, incidente, disabilità o infermità, o una compensazione finanziaria per tali trattamenti o assistenza;

ii) una compensazione finanziaria derivante da malattia, incidente, disabilità o infermità;

4. «obbligazione di assicurazione per le spese mediche»: un'obbligazione di assicurazione che copre l'erogazione o la compensazione finanziaria di cui al punto 3, i);

5. «obbligazione di assicurazione di protezione del reddito»: un'obbligazione di assicurazione che copre la compensazione finanziaria di cui al punto 3, ii), diversa dalla compensazione finanziaria di cui al punto 3, i);

6. «obbligazione di assicurazione di risarcimento dei lavoratori»: un'obbligazione di assicurazione che copre l'erogazione o la compensazione finanziaria di cui al punto 3, i) e ii), e che deriva unicamente da infortuni su lavoro e malattie professionali;

7. «obbligazione di riassicurazione malattia»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione malattia;

8. «obbligazione di riassicurazione per le spese mediche»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione per le spese mediche;

9. «obbligazione di riassicurazione di protezione del reddito»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione di protezione del reddito;

10. «obbligazione di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione di risarcimento dei lavoratori;

11. «premi contabilizzati»: i premi dovuti a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione durante un periodo di tempo specificato a prescindere dal fatto che i premi si riferiscano in tutto o in parte alla copertura assicurativa o riassicurativa fornita in un periodo di tempo diverso;

12. «premi acquisiti»: i premi relativi al rischio coperto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione durante un periodo di tempo specificato;

13. «riscatto»: tutti i modi possibili per disdire del tutto o in parte una polizza, fra cui:

i) disdetta volontaria della polizza con o senza il pagamento di un valore di riscatto;

ii) cambiamento dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione da parte del contraente;

iii) disdetta della polizza derivante dal rifiuto del contraente di pagare il premio;

14. «cessazione» di una polizza di assicurazione: riscatto, estinzione anticipata senza il pagamento di un valore, contratto liberato dal pagamento dei premi, clausole di decadenza automatica, esercizio di altre opzioni di cessazione o mancato esercizio di opzioni di continuità;

15. «opzioni di cessazione»: tutti i diritti legali o contrattuali del contraente che consentono a quest'ultimo di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o di permettere l'estinzione anticipata della polizza di assicurazione;

16. «opzioni di continuità»: tutti i diritti legali o contrattuali del contraente che consentono a quest'ultimo di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa;

17. «copertura di un modello interno»: i rischi che sono rispecchiati nella distribuzione di probabilità prevista sottesa al modello interno;

18. «ambito di applicazione di un modello interno»: i rischi per la cui copertura il modello interno è approvato; detto ambito può includere sia i rischi che sono rispecchiati nella formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità sia quelli che non lo sono;

▼M5

18 bis. «cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 ( 1 );

18 ter. «cartolarizzazione STS»: una cartolarizzazione classificata come «semplice, trasparente e standardizzata» o «STS» conformemente ai requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;

▼M5

19. «posizione verso una cartolarizzazione»: una posizione verso una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402;

▼M5

19 bis. «posizione verso una cartolarizzazione senior»: una posizione verso una cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( 2 );

▼M5

20. «posizione verso una ricartolarizzazione»: un'esposizione verso una ricartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2402;

21. «cedente»: un cedente ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2402;

22. «promotore»: un promotore ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

23. «segmento»: un segmento ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402;

▼B

24. «banca centrale»: una banca centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, del regolamento (UE) n. 575/2013;

25. «rischio di base»: il rischio derivante dalla situazione in cui l'esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio non corrisponde all'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

26. «contratti di garanzia collaterale»: contratti in base ai quali il fornitore di una garanzia collaterale esegue una delle seguenti azioni:

(a) trasferisce la piena proprietà della garanzia collaterale al beneficiario di quest'ultima al fine di garantire o altrimenti coprire l'adempimento di un'obbligazione pertinente;

(b) fornisce una garanzia collaterale a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna e il fornitore della garanzia o un depositario conservano la proprietà di quest'ultima quando il diritto di garanzia è costituito;

27. in relazione a una serie di elementi, per «tutte le possibili combinazioni di due» di tali elementi s'intendono tutte le coppie ordinate di elementi di detta serie;

28. «accordo di pooling»: un accordo in base al quale varie imprese di assicurazione o di riassicurazione concordano di condividere rischi assicurativi individuati in proporzioni definite. Le parti assicurate dai membri dell'accordo di pooling non sono esse stesse membri di tale accordo;

29. «esposizione appartenente a un pool di tipo A»: il rischio ceduto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a un accordo di pooling quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non fa parte di tale accordo;

30. «esposizione appartenente a un pool di tipo B»: il rischio ceduto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a un altro membro di un accordo di pooling quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte di tale accordo;

31. «esposizione appartenente a un pool di tipo C»: il rischio ceduto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che fa parte di un accordo di pooling a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione che non è membro di tale accordo;

32. «mercato idoneo per spessore»: un mercato in cui si possono effettuare operazioni riguardanti una considerevole quantità di strumenti finanziari senza che il prezzo degli strumenti ne risulti significativamente influenzato;

33. «mercato idoneo per liquidità»: un mercato in cui gli strumenti finanziari sono facilmente convertibili attraverso un atto d'acquisto o di vendita senza determinare una variazione significativa del prezzo;

34. «mercato idoneo per trasparenza»: un mercato in cui sono facilmente disponibili al pubblico, in particolare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, informazioni sugli scambi e i prezzi correnti;

35. «future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale»: le future partecipazioni agli utili diverse dalle prestazioni collegate a un indice o a quote di contratti di assicurazione o di riassicurazione aventi una delle seguenti caratteristiche:

(a) sono giuridicamente e contrattualmente basate su uno o più dei seguenti risultati:

i) la performance di un gruppo specifico di contratti o di un tipo specifico di contratto o di un singolo contratto;

ii) i redditi realizzati o non realizzati sugli investimenti su uno specifico pool di attività detenuto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

iii) gli utili o le perdite dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del fondo corrispondente al contratto;

(b) sono basate su una dichiarazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e i tempi o l'importo delle partecipazioni agli utili sono determinati pienamente o parzialmente a discrezione dell'impresa;

36. «struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base»: una struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio derivata alla stregua della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, ma senza applicazione di un aggiustamento di congruità o di un aggiustamento per la volatilità o di un aggiustamento transitorio alla struttura del tasso d'interesse privo di rischio pertinente ai sensi dell'articolo 308 quater di detta direttiva;

37. «portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità»: un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di attività dedicato di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

38. «obbligazioni di assicurazione malattia SLT»: obbligazioni di assicurazione malattia assegnate alle aree di attività per le obbligazioni di assicurazione vita ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1;

39. «obbligazioni di assicurazione malattia NSLT»: obbligazioni di assicurazione malattia assegnate alle aree di attività per le obbligazioni di assicurazione non vita ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1;

40. «organismo di investimento collettivo»: un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) o un fondo d'investimento alternativo (FIA) di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

41. in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, per «settore di attività principale» s'intende un segmento definito dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera indipendentemente da altre parti dell'impresa e ha risorse e procedure di governance dedicate all'interno dell'impresa e contiene rischi significativi in rapporto all'intera attività dell'impresa;

42. in relazione a un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, per «settore di attività principale» s'intende un segmento definito del gruppo che opera indipendentemente da altre parti del gruppo e ha risorse e procedure di governance dedicate all'interno del gruppo e contiene rischi significativi in rapporto all'intera attività del gruppo; ogni soggetto giuridico appartenente al gruppo costituisce un settore di attività principale o consiste di diversi settori di attività principali;

43. «organo amministrativo, direttivo o di vigilanza»: qualora la legge nazionale preveda un sistema duale comprendente un organo direttivo e un organo di vigilanza, l'organo direttivo o l'organo di vigilanza o entrambi come specificato nella legislazione nazionale pertinente o, qualora la legislazione nazionale non specifichi alcun organo, l'organo direttivo;

44. «esposizione massima al rischio aggregata»: la somma dei pagamenti massimi, comprese le spese che le società veicolo possono sostenere, escluse le spese che soddisfano tutti i seguenti criteri:

(a) la società veicolo ha il diritto di richiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo di pagare le spese;

(b) la società veicolo non è tenuta a pagare le spese a meno che e fintantoché non si riceva un importo pari alle spese dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo;

(c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo non include le spese come importo recuperabile dalla società veicolo ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento;

45. «contratto di assicurazione o di riassicurazione esistente»: un contratto di assicurazione o di riassicurazione per il quale sono state riconosciute obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione;

46. «utili attesi inclusi nei premi futuri»: il valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri derivante dall'inclusione nelle riserve tecniche dei premi relativi a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti la cui riscossione è attesa in un momento futuro, ma che potrebbero non essere riscossi per qualsiasi motivo diverso dal verificarsi dell'evento assicurato, indipendentemente dai diritti legali o contrattuali del contraente di disdire la polizza;

47. «assicurazione su ipoteche»: un'assicurazione dei crediti che offre una copertura ai prestatori in caso di inadempimento relativo a prestiti ipotecari;

48. «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, comprese le relative imprese figlie;

49. «impresa partecipata»: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui si detiene una partecipazione o un'impresa collegata a un'altra impresa da un rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

50. «impresa regolamentata»: un «ente regolamentato» ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

51. «impresa non regolamentata»: un'impresa diversa da quelle di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE;

52. «impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie»: un'impresa non regolamentata che svolge una o più attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) qualora tali attività costituiscano una parte rilevante della sua attività complessiva;

53. «impresa strumentale»: un'impresa non regolamentata la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nella gestione di servizi di elaborazione dati, in servizi sanitari e assistenziali o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

54. «società di gestione di OICVM»: una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o una società d'investimento autorizzata ai sensi dell'articolo 27 della stessa direttiva a condizione che non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva;

55. «gestore di fondi di investimento alternativi»: un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, punto 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

▼M4

55. bis  «attività infrastrutturali»: attività fisiche, strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;

55. ter  «entità infrastrutturale»: un'entità o un gruppo di imprese che, sulla base dell'esercizio finanziario più recente di tale entità o gruppo per il quale sono disponibili dati o sulla base di una proposta di finanziamento, deriva la maggioranza sostanziale delle sue entrate dal possesso, dal finanziamento, dallo sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali;

▼B

56. «enti pensionistici aziendali o professionali»: enti ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );

57. «impresa di assicurazione nazionale»: un'impresa autorizzata e vigilata da autorità di vigilanza di paesi terzi che richiederebbe un'autorizzazione quale impresa di assicurazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE se la sua sede fosse situata nell'Unione;

58. «impresa di riassicurazione nazionale»: un'impresa autorizzata e vigilata da autorità di vigilanza di paesi terzi che richiederebbe un'autorizzazione quale impresa di riassicurazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE se la sua sede fosse situata nell'Unione.

Articolo 2

Giudizio degli esperti

1.  Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione formulano ipotesi sulle norme relative alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, dei requisiti patrimoniali di solvibilità, dei requisiti patrimoniali minimi e sulle norme relative agli investimenti, tali ipotesi si basano sulla competenza di persone con conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, garantiscono che gli utenti interni delle ipotesi pertinenti siano informati del loro contenuto, del loro grado di attendibilità e delle loro limitazioni. A tale scopo, i fornitori di servizi ai quali sono state esternalizzate funzioni o attività sono considerati utenti interni.



SEZIONE 2

Valutazioni esterne del merito di credito

Articolo 3

Associazione delle valutazioni del merito di credito alle classi di merito di credito

La scala delle classi di merito di credito di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE include le classi di merito di credito da 0 a 6.

Articolo 4

Requisiti generali sull'uso delle valutazioni del merito di credito

1.  Le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare una valutazione esterna del merito di credito per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard solo se è stata emessa da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o è stata approvata da un'ECAI ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

2.  Le imprese di assicurazione o di riassicurazione prescelgono una o più ECAI ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard.

3.  L'utilizzo delle valutazioni del merito di credito è coerente e tali valutazioni non sono utilizzate selettivamente.

4.  Nell'utilizzo delle valutazioni del merito di credito, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tutti i seguenti obblighi:

(a) se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI prescelta per una certa classe di elementi, le utilizza in modo coerente per tutti gli elementi appartenenti a tale classe;

(b) se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI prescelta, le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;

(c) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza solo le valutazioni del merito di credito dell'ECAI prescelta che tengono conto degli importi complessivi ad essa dovuti a titolo di capitale e di interessi;

(d) qualora per un elemento provvisto di rating esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare i requisiti patrimoniali per l'elemento in questione;

(e) qualora per un elemento provvisto di rating esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a parametri differenti, si utilizza la valutazione corrispondente al requisito patrimoniale più alto;

(f) qualora per un elemento provvisto di rating esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, si utilizzano le due valutazioni corrispondenti ai due requisiti patrimoniali più bassi. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono diversi, tra le due valutazioni del merito di credito si utilizza quella corrispondente al requisito patrimoniale più elevato. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono identici, si utilizza la valutazione corrispondente a tale requisito patrimoniale;

(g) le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano, se disponibili, le valutazioni del merito di credito richieste e non richieste.

5.  Qualora un elemento faccia parte delle esposizioni più grandi o più complesse dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'impresa effettua la propria valutazione interna del merito di credito dell'elemento e lo attribuisce a una delle sette classi di una scala di valutazione del merito di credito. Qualora la valutazione interna del merito di credito corrisponda a un requisito patrimoniale più basso di quello risultante dalle valutazioni del merito di credito di ECAI prescelte, ai fini del presente regolamento la valutazione interna del merito di credito viene ignorata.

▼M5

6.  Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un'impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 178, paragrafi 8 e 9, e le posizioni verso una ricartolarizzazione;

▼B

Articolo 5

Valutazione del merito di credito per emittente e per emissione

1.  Se esiste una valutazione del merito di credito per uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene l'elemento che costituisce l'esposizione, si utilizza tale valutazione.

2.  Ove per un determinato elemento non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali l'elemento che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata in uno dei seguenti casi:

(a) determina un requisito patrimoniale identico o superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o inferiore (junior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;

(b) determina un requisito patrimoniale identico o inferiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o superiore (senior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

In tutti gli altri casi, le imprese di assicurazione o di riassicurazione tengono conto che per l'esposizione non è disponibile alcuna valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta.

3.  Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non sono utilizzate come valutazioni del merito di credito per un altro emittente dello stesso gruppo.

Articolo 6

Doppio rating del credito per le posizioni verso una cartolarizzazione

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), se è disponibile solo una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta per una posizione verso una cartolarizzazione, tale valutazione non viene utilizzata. I requisiti patrimoniali per l'elemento in questione si determinano come se non fossero disponibili valutazioni del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta.



CAPO II

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

Articolo 7

Ipotesi di valutazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e le passività in base al presupposto della continuità aziendale dell'impresa interessata.

Articolo 8

Ambito di applicazione

Gli articoli da 9 a 16 si applicano alla contabilizzazione e alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche.

Articolo 9

Metodologia di valutazione — principi generali

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione contabilizzano le attività e le passività conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e passività conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, a condizione che tali principi includano metodi di valutazione coerenti con l'approccio di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Qualora tali principi ammettano l'uso di più metodi di valutazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano solo i metodi conformi all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

3.  Se i metodi di valutazione inclusi nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 sono temporaneamente o permanentemente difformi dall'approccio di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano altri metodi di valutazione considerati conformi all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

4.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, in particolare rispettando il principio di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono contabilizzare e valutare un'attività o una passività sulla base del metodo di valutazione che utilizzano per redigere i propri bilanci annuali o consolidati a condizione che:

(a) il metodo di valutazione sia conforme all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;

(b) il metodo di valutazione sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

(c) l'impresa non valuti tale attività o passività nel suo bilancio utilizzando i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

(d) la valutazione delle attività e delle passività attraverso l'utilizzo di principi contabili internazionali imporrebbe all'impresa costi che sarebbero sproporzionati rispetto alle spese amministrative totali.

5.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le singole attività separatamente.

6.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le singole passività separatamente.

Articolo 10

Metodologia di valutazione — gerarchia di valutazione

1.  In sede di valutazione delle attività e delle passività conformemente all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono la gerarchia di valutazione di cui ai paragrafi da 2 a 7, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività o della passività qualora gli operatori di mercato le prendano in considerazione nel fissare il prezzo delle attività o delle passività alla data di valutazione, comprese la condizione e l'ubicazione dell'attività o della passività e le eventuali limitazioni, se presenti, alla vendita o all'utilizzo dell'attività.

2.  Come metodo di valutazione per difetto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e le passività utilizzando prezzi di mercato quotati in mercati attivi per le stesse attività o passività.

3.  Quando l'uso dei prezzi di mercato quotati in mercati attivi per le stesse attività o passività è impossibile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e le passività utilizzando prezzi di mercato quotati in mercati attivi per attività e passività simili con adeguamenti per riflettere le differenze. Tali adeguamenti rispecchiano i fattori specifici dell'attività o della passività che comprendono tutti i seguenti elementi:

(a) la condizione o l'ubicazione dell'attività o della passività;

(b) la misura in cui gli input riguardano elementi comparabili all'attività o alla passività e

(c) il volume o il livello di attività nei mercati in cui gli input sono osservati.

4.  L'uso dei prezzi di mercato quotati da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si basa sui criteri relativi ai mercati attivi quali definiti nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002.

5.  Se i criteri di cui al paragrafo 4 non sono soddisfatti, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano metodi alternativi di valutazione, salvo se altrimenti previsto nel presente capo.

6.  Quando utilizzano metodi alternativi di valutazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione si avvalgono il meno possibile degli input specifici all'impresa e il più possibile degli input di mercato rilevanti, compresi quelli indicati di seguito:

(a) prezzi quotati per attività o passività identiche o simili in mercati non attivi;

(b) input diversi dai prezzi quotati osservabili per l'attività o la passività, compresi i tassi d'interesse e le curve di rendimento osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite e spread di credito;

(c) input corroborati dal mercato, che possono non essere direttamente osservabili, ma sono basati su dati di mercato osservabili o da essi supportati.

Tutti tali input di mercato sono rettificati in virtù dei fattori di cui al paragrafo 3.

Nella misura in cui non siano disponibili input osservabili rilevanti, compreso in situazioni di eventuale scarsa attività del mercato per l'attività o la passività alla data di valutazione, le imprese utilizzano gli input non osservabili che riflettono le ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività, incluse le ipotesi sul rischio. Qualora si utilizzino input non osservabili, le imprese rettificano i dati propri dell'impresa se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti elementi specifici dell'impresa non disponibili ad altri operatori di mercato.

Nel valutare le ipotesi sul rischio di cui al presente paragrafo, le imprese tengono conto del rischio inerente a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per misurare il valore equo (fair value) e il rischio inerente agli input della tecnica di valutazione.

7.  Nell'utilizzare metodi alternativi di valutazione, le imprese si avvalgono di tecniche di valutazione coerenti con uno o più dei seguenti metodi:

(a) metodo di mercato, che utilizza i prezzi e le altre informazioni pertinenti derivanti da operazioni di mercato riguardanti attività, passività o un gruppo di attività e passività identiche o simili. Le tecniche di valutazione coerenti con il metodo di mercato comprendono la determinazione di prezzi a matrice;

(b) metodo reddituale, che converte importi futuri, come i flussi di cassa o i ricavi e i costi, in un unico importo corrente. Il valore equo riflette le attuali aspettative di mercato su tali importi futuri. Le tecniche di valutazione coerenti con il metodo reddituale comprendono le tecniche del valore attuale, i modelli di determinazione del prezzo delle opzioni e il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli;

(c) metodo del costo o metodo del costo corrente di sostituzione, che riflette l'importo che sarebbe attualmente richiesto per sostituire la capacità di servizio di un'attività. Dalla prospettiva di un operatore di mercato venditore, il prezzo che egli percepirebbe per l'attività si basa sul costo che un operatore di mercato acquirente dovrebbe sostenere per acquisire o costruire un'attività sostitutiva di qualità comparabile, rettificato per tener conto del livello di obsolescenza.

Articolo 11

Rilevazione di passività potenziali

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano come passività le passività potenziali ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento che siano rilevanti.

2.  Le passività potenziali sono rilevanti se informazioni in merito alle dimensioni attuali o potenziali o alla natura di tali passività potrebbero influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.

Articolo 12

Metodi di valutazione per l'avviamento e le attività immateriali

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano a zero le seguenti attività:

1. avviamento;

2. attività immateriali diverse dall'avviamento, salvo se l'attività immateriale può essere venduta separatamente e le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono dimostrare l'esistenza di un valore per attività identiche o simili che è stato calcolato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, nel qual caso l'attività è valutata conformemente all'articolo 10.

Articolo 13

Metodi di valutazione per le imprese partecipate

1.  Ai fini della valutazione delle attività delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le partecipazioni in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE conformemente alla seguente gerarchia di metodi:

(a) utilizzando il metodo di valutazione per difetto di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento;

(b) utilizzando il metodo del patrimonio netto aggiustato di cui al paragrafo 3 quando la valutazione conformemente alla lettera a) è impossibile;

(c) utilizzando il metodo di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento o i metodi alternativi di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la valutazione a norma della lettera a) o della lettera b) non è possibile;

ii) l'impresa non è un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

2.  In deroga al paragrafo 1, ai fini della valutazione delle attività delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano a zero le partecipazioni nelle seguenti imprese:

▼M1

(a) imprese che sono escluse dall'ambito della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

▼B

(b) imprese che sono dedotte dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo a norma dell'articolo 229 della direttiva 2009/138/CE.

3.  Il metodo del patrimonio netto aggiustato di cui al paragrafo 1, lettera b), impone all'impresa partecipante di valutare le sue partecipazioni in imprese partecipate sulla base della quota dell'eccedenza di attività rispetto alle passività dell'impresa partecipata detenuta dall'impresa partecipante.

4.  In sede di calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività per le imprese partecipate, l'impresa partecipante valuta le singole attività e passività dell'impresa conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e, se l'impresa partecipata è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o una società veicolo di cui all'articolo 211 di detta direttiva, le riserve tecniche conformemente agli articoli da 76 a 85 di tale direttiva.

5.  In sede di calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività per le imprese partecipate diverse dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, l'impresa partecipante può considerare il metodo del patrimonio netto come prescritto nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 in linea con l'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, se la valutazione delle singole attività e passività conformemente al paragrafo 4 non è praticabile. In tali casi l'impresa partecipante deduce dal valore dell'impresa partecipata il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che sarebbero valutate a zero conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼M1

6.  Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento e l'uso dei metodi di valutazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non è possibile, le partecipazioni in imprese partecipate possono essere valutate in base al metodo di valutazione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza per la preparazione del bilancio d'esercizio o consolidato. In tali casi l'impresa partecipante deduce dal valore dell'impresa partecipata il valore dell'avviamento e di altre attività immateriali che sarebbero valutate pari a zero conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

Articolo 14

Metodi di valutazione per passività specifiche

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le passività finanziarie di cui ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 conformemente all'articolo 9 del presente regolamento al momento della rilevazione iniziale. Non è effettuato alcun aggiustamento per tenere conto della variazione del merito di credito proprio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione dopo la rilevazione iniziale.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le passività potenziali che sono state rilevate conformemente all'articolo 11. Il valore delle passività potenziali è pari al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri richiesti per regolare la passività potenziale per la durata di vita di tale passività potenziale, calcolati utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.

Articolo 15

Imposte differite

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano e valutano le imposte differite in rapporto a tutte le attività e passività, comprese le riserve tecniche, che sono rilevate a fini fiscali o di solvibilità conformemente all'articolo 9.

2.  Nonostante il paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le imposte differite diverse dalle attività fiscali differite derivanti dal riporto di crediti d'imposta e perdite fiscali non utilizzati sulla base della differenza tra i valori ascritti alle attività e passività rilevate e valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e, nel caso delle riserve tecniche, conformemente agli articoli da 76 a 85 di tale direttiva e i valori ascritti alle attività e passività rilevate e valutate a fini fiscali.

3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione ascrivono un valore positivo alle attività fiscali differite solo se è probabile che vi sarà un utile tassabile futuro a fronte del quale potranno essere utilizzate le attività fiscali differite, tenuto conto degli obblighi legali o regolamentari sui termini per il riporto delle perdite fiscali o dei crediti d'imposta non utilizzati.

Articolo 16

Esclusione di metodi di valutazione

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non valutano le attività finanziarie o le passività finanziarie al costo o al costo ammortizzato.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non applicano modelli di valutazione che valutano al minore tra il valore contabile e il valore equo al netto dei costi di vendita.

3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non valutano gli immobili, gli immobili acquisiti per investimento, gli impianti e i macchinari con modelli di costo in cui il valore delle attività è determinato come costo meno ammortamenti e svalutazioni.

4.  Nel valutare le attività e le passività in un accordo di leasing, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono locatari in un leasing finanziario o locatori si conformano a tutto quanto segue:

(a) le attività in locazione sono valutate al valore equo;

(b) al fine di determinare il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing, si utilizzano input in linea con il mercato e non si effettua alcun aggiustamento successivo per tenere conto del merito di credito proprio dell'impresa;

(c) non si applica la valutazione al costo ammortizzato.

5.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il valore netto di realizzo per le rimanenze sulla base del costo stimato di completamento e dei costi stimati necessari per effettuare la vendita qualora tali costi siano rilevanti. Tali costi sono considerati rilevanti se la loro mancata inclusione potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti dello stato patrimoniale, ivi comprese le autorità di vigilanza. Non si applica la valutazione al costo.

6.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non valutano i contributi non monetari al valore nominale.

7.  Nel valutare le attività biologiche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il valore aggiungendo i costi stimati di vendita se tali costi sono rilevanti.



CAPO III

NORME RELATIVE ALLE RISERVE TECNICHE



SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 17

Rilevazione ed eliminazione contabile delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione

Per il calcolo della migliore stima e del margine di rischio delle riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano un'obbligazione di assicurazione o di riassicurazione alla data in cui l'impresa diventa parte del contratto da cui deriva l'obbligazione o, se precedente, alla data in cui inizia la copertura assicurativa o riassicurativa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano unicamente le obbligazioni rientranti nei limiti del contratto.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione eliminano contabilmente un'obbligazione assicurativa o riassicurativa solo se è estinta, adempiuta, cancellata o scaduta.

Articolo 18

Limiti di un contratto di assicurazione o di riassicurazione

1.  I limiti di un contratto di assicurazione o di riassicurazione si definiscono conformemente ai paragrafi da 2 a 7.

2.  Tutte le obbligazioni relative al contratto, comprese quelle legate ai diritti unilaterali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rinnovare o ampliare l'ambito di applicazione del contratto e quelle inerenti ai premi pagati, fanno parte del contratto, salvo se altrimenti previsto nei paragrafi da 3 a 6.

3.  Le obbligazioni legate alla copertura assicurativa o riassicurativa fornita dall'impresa dopo una delle date di seguito indicate non fanno parte del contratto, salvo che l'impresa possa costringere il contraente a pagare il premio per tali obbligazioni:

(a) la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di porre termine al contratto;

(b) la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di rifiutare il pagamento dei premi esigibili nell'ambito del contratto;

(c) la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di modificare i premi o le prestazioni esigibili nell'ambito del contratto in modo tale che i premi riflettano interamente i rischi.

La lettera c) s'intende applicabile qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia il diritto unilaterale di modificare in una data futura i premi o le prestazioni di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in modo tale che i premi del portafoglio riflettano interamente i rischi coperti dal portafoglio.

Tuttavia, nel caso delle obbligazioni di assicurazione vita, se all'avvio del contratto si effettua una valutazione dei singoli rischi delle obbligazioni relative all'assicurato in base al contratto e la valutazione non può essere ripetuta prima di modificare i premi o le prestazioni, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano a livello di contratto se i premi riflettono interamente il rischio ai fini della lettera c).

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non tengono conto delle limitazioni del diritto unilaterale di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e delle limitazioni della misura in cui è possibile modificare i premi e le prestazioni che non hanno alcun effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto.

4.  Qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia un diritto unilaterale di cui al paragrafo 3 che riguardi solo una parte del contratto, gli stessi principi di cui al paragrafo 3 si applicano a tale parte del contratto.

5.  Le obbligazioni non legate a premi già pagati non fanno parte di un contratto di assicurazione o di riassicurazione, salvo che l'impresa possa costringere il contraente a pagare il premio futuro, e se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) il contratto non prevede un risarcimento per un particolare evento incerto che si ripercuote negativamente sull'assicurato;

(b) il contratto non include una garanzia finanziaria delle prestazioni.

Ai fini delle lettere a) e b), le imprese di assicurazione e di riassicurazione non tengono conto della copertura di eventi e garanzie che non hanno alcun effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto.

6.  Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione possa essere suddiviso in due parti e una di tali parti soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), le obbligazioni non legate ai premi di detta parte e già pagati non rientrano nel contratto, salvo che l'impresa possa costringere il contraente a pagare il premio futuro di tale parte.

7.  Ai fini del paragrafo 3, le imprese di assicurazione e di riassicurazione considerano che i premi riflettano interamente i rischi coperti da un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione solo se in nessun caso l'importo delle prestazioni e delle spese esigibili nell'ambito del portafoglio supera l'importo dei premi esigibili nell'ambito del portafoglio.



SEZIONE 2

Qualità dei dati

Articolo 19

Dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche

1.  I dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono considerati completi ai fini dell'articolo 82 della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) i dati includono informazioni storiche sufficienti per valutare le caratteristiche dei rischi sottostanti e per individuare le tendenze dei rischi;

(b) i dati sono disponibili per ciascuno dei gruppi di rischi omogenei pertinenti utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e non si esclude senza giustificazione l'uso di dati rilevanti nel calcolo delle riserve tecniche.

2.  I dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono considerati accurati ai fini dell'articolo 82 della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) i dati sono privi di errori materiali;

(b) i dati di periodi diversi utilizzati per la stessa stima sono coerenti;

(c) i dati sono registrati in modo tempestivo e coerente nel tempo.

3.  I dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono considerati appropriati ai fini dell'articolo 82 della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) i dati sono coerenti con le finalità per le quali saranno utilizzati;

(b) l'importo e la natura dei dati garantiscono che le stime fatte nel calcolo delle riserve tecniche sulla base dei dati non contengono un errore di stima materiale;

(c) i dati sono coerenti con le ipotesi sottese alle tecniche attuariali e statistiche loro applicate nel calcolo delle riserve tecniche;

(d) i dati riflettono adeguatamente i rischi ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in relazione alle sue obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;

(e) i dati sono stati raccolti, elaborati e applicati in modo trasparente e strutturato, sulla base di una procedura documentata che comprenda tutto quanto segue:

i) la definizione di criteri per la qualità dei dati e una valutazione della qualità dei dati, ivi compresi standard qualitativi e quantitativi specifici per le diverse serie di dati;

ii) l'uso e la fissazione di ipotesi per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati;

iii) la procedura di aggiornamento dei dati, ivi comprese la frequenza degli aggiornamenti e le circostanze che determinano aggiornamenti aggiuntivi;

(f) le imprese di assicurazione o di riassicurazione garantiscono che i loro dati siano utilizzati coerentemente nel tempo nel calcolo delle riserve tecniche.

Ai fini della lettera b), un errore di stima nel calcolo delle riserve tecniche è considerato materiale se potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti del risultato del calcolo, ivi comprese le autorità di vigilanza.

4.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare dati di una fonte esterna a condizione che, oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono dimostrare che l'utilizzo di tali dati è più adeguato dell'utilizzo di dati disponibili esclusivamente da una fonte interna;

(b) le imprese di assicurazione o di riassicurazione conoscono l'origine di tali dati e le ipotesi o le metodologie utilizzati per la loro elaborazione;

(c) le imprese di assicurazione o di riassicurazione individuano le tendenze in tali dati e la variazione, nel tempo o tra i dati, delle ipotesi o delle metodologie nell'utilizzo dei dati;

(d) le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono dimostrare che le ipotesi e le metodologie di cui alle lettere b) e c) riflettono le caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 20

Limitazioni inerenti ai dati

Se i dati non sono conformi all'articolo 19, le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano adeguatamente le limitazioni inerenti ai dati, descrivendo altresì se e come si porrà rimedio a tali limitazioni, nonché le funzioni nel sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione responsabili di tale processo. Prima di essere adeguati per porre rimedio alle limitazioni, i dati sono opportunamente registrati e archiviati.

Articolo 21

Utilizzo appropriato delle approssimazioni ai fini del calcolo della migliore stima

In assenza di dati sufficienti di qualità appropriata per applicare un metodo attuariale affidabile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare approssimazioni adeguate per il calcolo della migliore stima a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) l'insufficienza dei dati non è dovuta a procedure e processi interni inadeguati per la raccolta, l'archiviazione o la convalida dei dati utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche;

(b) non è possibile porre rimedio all'insufficienza dei dati utilizzando dati esterni;

(c) non sarebbe fattibile per l'impresa adeguare i dati per porre rimedio all'insufficienza.



SEZIONE 3

Metodologie per il calcolo delle riserve tecniche



Sottosezione 1

Ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche

Articolo 22

Disposizioni generali

1.  Le ipotesi sono considerate realistiche ai fini dell'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare e giustificare ciascuna delle ipotesi utilizzate, tenuto conto della significatività dell'ipotesi, dell'incertezza ad essa inerente e delle ipotesi alternative pertinenti;

(b) le circostanze nelle quali le ipotesi verrebbero considerate false possono essere chiaramente individuate;

(c) salvo se altrimenti previsto nel presente capo, le ipotesi sono basate sulle caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, ove possibile a prescindere dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene il portafoglio;

(d) le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le ipotesi coerentemente nel tempo e nell'ambito di aree di attività e gruppi di rischi omogenei, senza modifiche arbitrarie;

(e) le ipotesi riflettono adeguatamente qualsiasi incertezza sottesa ai flussi di cassa.

Ai fini della lettera c), le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni specifiche dell'impresa, ivi comprese informazioni sulla gestione dei sinistri e sulle spese, solo qualora tali informazioni riflettano le caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione meglio delle informazioni non limitate all'impresa specifica o qualora non sia possibile calcolare le riserve tecniche in maniera prudente, attendibile e obiettiva senza utilizzare tali informazioni.

2.  Le ipotesi sono utilizzate ai fini dell'articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono conformi al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono ipotesi sui futuri parametri o gli scenari dei mercati finanziari adeguate e coerenti con l'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino un modello per ottenere proiezioni dei futuri parametri dei mercati finanziari, tale modello soddisfa tutti i seguenti requisiti:

(a) consente di ottenere prezzi delle attività coerenti con i prezzi delle attività osservati nei mercati finanziari;

(b) non presuppone possibilità di arbitraggio;

(c) la calibrazione dei parametri e degli scenari è coerente con la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 23

Future misure di gestione

1.  Le ipotesi sulle future misure di gestione sono considerate realistiche ai fini dell'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) le ipotesi sulle future misure di gestione sono determinate in modo obiettivo;

(b) le future misure di gestione previste sono coerenti con la prassi e la strategia operative attuali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compreso l'uso di tecniche di attenuazione del rischio; qualora sussistano sufficienti prove del fatto che l'impresa modificherà le proprie prassi o strategie, le future misure di gestione previste sono coerenti con le prassi o la strategia modificate;

(c) le future misure di gestione previste sono coerenti tra loro;

(d) le future misure di gestione previste non sono contrarie a eventuali obbligazioni nei confronti dei contraenti e dei beneficiari o a requisiti giuridici applicabili all'impresa;

(e) le future misure di gestione previste tengono conto di eventuali indicazioni pubbliche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in merito alle misure che dovrebbe adottare o meno.

2.  Le ipotesi sulle future misure di gestione sono realistiche e includono tutto quanto segue:

i) un raffronto delle future misure di gestione previste con le misure di gestione adottate precedentemente dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

ii) un raffronto delle future misure di gestione prese in considerazione nei calcoli attuali e passati della migliore stima;

iii) una valutazione dell'impatto delle modifiche nelle ipotesi sulle future misure di gestione sul valore delle riserve tecniche.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare eventuali scostamenti pertinenti in relazione ai punti i) e ii) su richiesta delle autorità di vigilanza e, qualora le variazioni di un'ipotesi su future misure di gestione abbiano un impatto significativo sulle riserve tecniche, le ragioni di tale sensibilità e come si tenga conto di quest'ultima nei processi decisionali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

3.  Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono un piano completo di future misure di gestione, approvato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che preveda tutto quanto segue:

(a) l'individuazione delle future misure di gestione rilevanti per la valutazione delle riserve tecniche;

(b) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prevede ragionevolmente di attuare ciascuna delle rispettive future misure di gestione di cui alla lettera a);

(c) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe non essere in grado di attuare ciascuna delle rispettive future misure di gestione di cui alla lettera a), ed una descrizione di come tali circostanze siano tenute presenti nel calcolo delle riserve tecniche;

(d) l'ordine in cui verrebbero attuate le future misure di gestione di cui alla lettera a) e i requisiti di governance applicabili a queste future misure di gestione;

(e) la descrizione di eventuali lavori in corso necessari per garantire che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia in grado di attuare ciascuna delle rispettive future misure di gestione di cui alla lettera a);

(f) la descrizione di come le future misure di gestione di cui alla lettera a) siano state rispecchiate nel calcolo della migliore stima;

(g) la descrizione delle procedure di segnalazione interne applicabili che riguardano le future misure di gestione di cui alla lettera a) incluse nel calcolo della migliore stima.

4.  Le ipotesi in merito alle future misure di gestione tengono conto del tempo necessario per attuare le misure di gestione e delle spese da loro causate.

5.  Il sistema per garantire la trasmissione delle informazioni è considerato efficace ai fini dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE solo se le procedure di segnalazione di cui al paragrafo 3, lettera g), includono quanto meno una comunicazione annuale all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.

Articolo 24

Future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale

Qualora le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dipendano dalle attività detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, le imprese basano il calcolo della migliore stima sulle attività attualmente detenute dalle imprese e ipotizzano le future variazioni dell'allocazione delle loro attività conformemente all'articolo 23. Le ipotesi sul futuro rendimento delle attività sono coerenti con la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente, ivi compreso nei casi in cui sia applicabile un aggiustamento di congruità, un aggiustamento per volatilità o un aggiustamento transitorio al tasso d'interesse privo di rischio, e la valutazione delle attività conforme all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 25

Calcolo separato delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale

Nel calcolare le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano separatamente il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

Articolo 26

Comportamento dei contraenti

Nel determinare la probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali, fra cui l'estinzione anticipata e il riscatto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuano un'analisi del comportamento passato dei contraenti e una valutazione prospettica del comportamento atteso di tali contraenti. L'analisi tiene conto di tutti i seguenti aspetti:

(a) quanto sia stato e quanto sarà vantaggioso l'esercizio delle opzioni per i contraenti nelle circostanze esistenti al momento di tale esercizio;

(b) l'influenza di condizioni economiche passate e future;

(c) l'impatto di misure di gestione passate e future;

(d) ogni altra circostanza che potrebbe influenzare le decisioni dei contraenti sulla possibilità di esercitare le opzioni.

La probabilità è ritenuta indipendente dagli elementi di cui alle lettere da a) a d) solo se sussistono prove empiriche a sostegno di tale ipotesi.



Sottosezione 2

Informazioni sottese al calcolo delle migliori stime

Articolo 27

Credibilità delle informazioni

Le informazioni sono ritenute credibili ai fini dell'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano la credibilità delle stesse, tenendo conto della coerenza e dell'obiettività di tali informazioni, dell'affidabilità della fonte delle informazioni e della trasparenza del modo in cui le informazioni sono generate ed elaborate.



Sottosezione 3

Proiezioni dei flussi di cassa per il calcolo della migliore stima

Articolo 28

Flussi di cassa

La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima include tutti i seguenti flussi di cassa, nella misura in cui siano legati a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti:

(a) i pagamenti delle prestazioni ai contraenti e ai beneficiari;

(b) i pagamenti che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sosterrà per fornire le prestazioni contrattuali pagate in natura;

(c) i pagamenti delle spese di cui all'articolo 78, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;

(d) i pagamenti di premi ed altri eventuali flussi di cassa derivanti da tali premi;

(e) i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e intermediari in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione;

(f) i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e imprese di investimento in relazione a contratti con prestazioni collegate a un indice e a quote (index-linked e unit-linked);

(g) i pagamenti per salvataggio e surrogazione nella misura in cui non siano ammissibili come attività o passività separate conformemente ai principi contabili internazionali approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002;

(h) i pagamenti di imposte che sono, o dovrebbero essere, addebitati ai contraenti o sono necessari per regolare le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 29

Futuri sviluppi previsti nel contesto esterno

Il calcolo della migliore stima tiene conto dei futuri sviluppi previsti che avranno un impatto sostanziale sulle entrate e le uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel corso della loro durata di vita. A tale scopo, i futuri sviluppi comprendono gli sviluppi demografici, giuridici, medici, tecnologici, sociali, ambientali ed economici, ivi compresa l'inflazione, di cui all'articolo 78, punto 2, della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 30

Incertezza dei flussi di cassa

La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima, esplicitamente o implicitamente, tiene conto di tutte le incertezze dei flussi di cassa, ivi comprese tutte le seguenti caratteristiche:

(a) l'incertezza riguardante i tempi, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati;

(b) l'incertezza riguardante gli importi dei sinistri, compresa quella relativa all'inflazione dei sinistri, e il periodo necessario per regolare e pagare i sinistri:

(c) l'incertezza riguardante l'importo delle spese di cui all'articolo 78, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;

(d) l'incertezza riguardante i futuri sviluppi previsti di cui all'articolo 29 nella misura in cui ciò sia fattibile;

(e) l'incertezza riguardante il comportamento dei contraenti;

(f) la correlazione tra due o più cause di incertezza;

(g) la correlazione tra flussi di cassa e circostanze prima della data del flusso di cassa.

Articolo 31

Spese

1.  Una proiezione dei flussi di cassa utilizzata per calcolare le migliori stime tiene conto di tutte le seguenti spese, che si riferiscono alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione rilevate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 78, punto 1, della direttiva 2009/138/CE:

(a) spese amministrative;

(b) spese di gestione degli investimenti;

(c) spese di gestione dei sinistri;

(d) spese di acquisizione.

Le spese di cui alle lettere da a) a d) tengono conto delle spese generali incorse per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

2.  Le spese generali sono imputate in maniera realistica e obiettiva e in via continuativa nel tempo alle parti della migliore stima alle quali si riferiscono.

3.  Nel calcolo lordo della migliore stima si prendono in considerazione le spese relative ai contratti di riassicurazione e alle società veicolo.

4.  La proiezione delle spese si effettua partendo dal presupposto che l'impresa svolgerà nuove attività in futuro.

Articolo 32

Opzioni contrattuali e garanzie finanziarie

Nel calcolare la migliore stima, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di tutto quanto segue:

(a) tutte le garanzie finanziarie e le opzioni contrattuali incluse nelle loro polizze di assicurazione e di riassicurazione;

(b) tutti i fattori che possono influire sulla probabilità che i contraenti eserciteranno le opzioni contrattuali o escuteranno le garanzie finanziarie.

Articolo 33

Valuta dell'obbligazione

La migliore stima si calcola separatamente per i flussi di cassa in valute diverse.

Articolo 34

Metodi di calcolo

1.  La migliore stima si calcola in maniera trasparente e in modo tale da garantire che il metodo di calcolo e i risultati ottenuti possano essere sottoposti all'esame di un esperto qualificato.

2.  La scelta dei metodi attuariali o statistici per il calcolo della migliore stima si basa sull'idoneità a riflettere i rischi che influiscono sui flussi di cassa sottostanti e la natura delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. I metodi attuariali e statistici sono in linea con tutti i dati pertinenti disponibili per il calcolo della migliore stima e si avvalgono di tutti questi dati.

3.  Qualora un metodo di calcolo si basi su dati relativi a polizze raggruppate, le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che il raggruppamento di polizze crei gruppi di rischi omogenei che riflettano in maniera adeguata i rischi delle singole polizze incluse in tali gruppi.

4.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione analizzano la misura in cui il valore attuale dei flussi di cassa dipende dall'esito previsto di eventi e sviluppi futuri e dal modo in cui l'esito effettivo in alcuni scenari potrebbe discostarsi dall'esito previsto.

5.  Qualora il valore attuale dei flussi di cassa dipenda da eventi e sviluppi futuri di cui al paragrafo 4, per il calcolo della migliore stima dei flussi di cassa le imprese di assicurazione e di riassicurazione usano un metodo che tenga conto di tali correlazioni.

Articolo 35

Gruppi di rischi omogenei delle obbligazioni di assicurazione vita

Le proiezioni dei flussi di cassa utilizzate nel calcolo della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita si effettuano separatamente per ciascuna polizza. Qualora il calcolo separato per ogni polizza costituisca un onere indebito per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, è possibile effettuare la proiezione raggruppando le polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme a tutti i seguenti requisiti:

(a) non sussistono differenze sostanziali circa la natura e la complessità dei rischi sottesi alle polizze appartenenti allo stesso gruppo;

(b) il raggruppamento di polizze è tale da non snaturare il rischio sotteso alle polizze e da non falsarne le spese;

(c) il raggruppamento di polizze dovrebbe dare per il calcolo della migliore stima approssimativamente gli stessi risultati di un calcolo basato sulle singole polizze, in particolare in relazione alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali incluse nelle polizze.

Articolo 36

Obbligazioni di assicurazione non vita

1.  La migliore stima per le obbligazioni di assicurazione non vita si calcola separatamente per la riserva premi e per la riserva per sinistri da pagare.

2.  La riserva premi si riferisce a futuri sinistri coperti dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione rientranti nell'ambito del contratto di cui all'articolo 18. Le proiezioni dei flussi di cassa per il calcolo della riserva premi includono prestazioni, spese e premi relativi a tali sinistri.

3.  La riserva per i sinistri da pagare si riferisce a sinistri già verificatisi, a prescindere dal fatto che siano stati segnalati o meno.

4.  Le proiezioni dei flussi di cassa per il calcolo della riserva per i sinistri da pagare includono prestazioni, spese e premi relativi ai sinistri di cui al paragrafo 3.



Sottosezione 4

Margine di rischio

Articolo 37

Calcolo del margine di rischio

1.  Il margine di rischio per l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione si calcola utilizzando la seguente formula:

image

dove:

(a)  CoC è il tasso del costo del capitale;

(b) la somma comprende tutti i numeri interi incluso lo zero;

(c) SCR(t) è il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, dopo t anni;

(d) r(t+1) è il tasso di interesse privo di rischio di base per la scadenza di t+1 anni.

Il tasso di interesse privo di rischio di base r(t+1) è scelto in base alla valuta utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2.  Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolino il proprio requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno approvato e stabiliscano che il modello è adeguato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, per ogni momento della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano il modello interno per calcolare gli importi SCR(t) di cui al paragrafo 1.

3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione imputano il margine di rischio per l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione alle aree di attività di cui all'articolo 80 della direttiva 2009/138/CE. L'imputazione riflette in modo adeguato i contributi delle aree di attività al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, nel corso della durata di vita dell'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

Articolo 38

Impresa di riferimento

1.  Il calcolo del margine di rischio è basato su tutte le seguenti ipotesi:

(a) l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che calcola il margine di rischio (l'impresa originaria) è assunto da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione (l'impresa di riferimento);

(b) nonostante la lettera a), qualora l'impresa originaria svolga simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, il portafoglio di obbligazioni di assicurazione relativo alle attività di assicurazione vita e alle obbligazioni di riassicurazione vita e il portafoglio di obbligazioni di assicurazione relativo alle attività di assicurazione non vita e alle obbligazioni di riassicurazione non vita sono assunti separatamente da due diverse imprese di riferimento;

(c) il trasferimento di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione comprende qualsiasi contratto di riassicurazione e accordi con società veicolo riguardanti tali obbligazioni;

(d) prima che il trasferimento abbia luogo, l'impresa di riferimento non ha alcuna obbligazione di assicurazione o di riassicurazione né fondi propri;

(e) dopo il trasferimento, l'impresa di riferimento non assume nuove obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione;

(f) dopo il trasferimento, l'impresa di riferimento raccoglie un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita;

(g) dopo il trasferimento, l'impresa di riferimento dispone di attività pari alla somma del proprio requisito patrimoniale di solvibilità e delle riserve tecniche al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

(h) le attività sono scelte in modo tale da ridurre al minimo il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di mercato cui l'impresa di riferimento è esposta;

(i) il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di riferimento tiene conto di tutti i seguenti rischi:

i) il rischio di sottoscrizione riguardo all'attività trasferita,

ii) qualora sia sostanziale, il rischio di mercato di cui alla lettera h), diverso dal rischio di tasso di interesse,

iii) il rischio di credito riguardo ai contratti di riassicurazione, agli accordi con società veicolo, agli intermediari, ai contraenti e a ogni altra esposizione sostanziale strettamente correlata alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione,

iv) il rischio operativo

(j) la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche, di cui all'articolo 108 della direttiva 2009/138/CE, nell'impresa di riferimento corrisponde per ogni rischio alla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche nell'impresa originaria;

(k) non vi è capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di cui all'articolo 108 della direttiva 2009/138/CE per l'impresa di riferimento;

(l) l'impresa di riferimento, fermo restando quanto indicato alle lettere e) e f), adotterà future misure di gestione coerenti con le future misure di gestione previste, di cui all'articolo 23, dell'impresa originaria.

2.  Nel corso della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, si presume che il requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 77, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2009/138/CE sia pari al requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di riferimento sulla base delle ipotesi di cui al paragrafo 1.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera i), un rischio è ritenuto sostanziale qualora il suo impatto sul calcolo del margine di rischio potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.

Articolo 39

Tasso del costo del capitale

Si presume che il tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE sia pari al 6 %.



Sottosezione 5

Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico

Articolo 40

Circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico e i metodi da utilizzare

1.  Ai fini dell'articolo 77, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, l'affidabilità è valutata conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e le riserve tecniche sono valutate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

2.  La riproduzione dei flussi di cassa è ritenuta attendibile qualora i flussi di cassa possano essere riprodotti per quanto riguarda importo e tempi in relazione ai rischi sottostanti di tali flussi di cassa e in tutti gli scenari possibili. I seguenti flussi di cassa connessi alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non possono essere riprodotti in modo affidabile:

(a) i flussi di cassa connessi alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione che dipendono dalla probabilità che i contraenti eserciteranno le opzioni contrattuali, fra cui l'estinzione anticipata e il riscatto;

(b) i flussi di cassa connessi alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione che dipendono dal livello, dalla tendenza o dalla volatilità dei tassi di mortalità, invalidità, malattia e morbilità;

(c) tutte le spese che saranno sostenute per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

3.  Gli strumenti finanziari sono ritenuti strumenti finanziari per i quali è osservabile un valore di mercato affidabile qualora tali strumenti finanziari siano scambiati su un mercato attivo, idoneo per spessore, liquidità e trasparenza. I mercati attivi sono anche conformi all'articolo 10, paragrafo 4.

4.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano il valore delle riserve tecniche sulla base del prezzo di mercato degli strumenti finanziari utilizzati nella riproduzione.



Sottosezione 6

Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo

Articolo 41

Disposizioni generali

1.  Gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo sono calcolati in modo coerente con i limiti dei contratti di assicurazione o di riassicurazione ai quali tali importi si riferiscono.

2.  Gli importi recuperabili da società veicolo, gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione «finite» di cui all'articolo 210 della direttiva 2009/138/CE e gli importi recuperabili da altri contratti di riassicurazione sono calcolati ciascuno separatamente. Gli importi recuperabili da società veicolo non superano l'esposizione massima al rischio aggregata di tali società veicolo nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3.  Ai fini del calcolo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, i flussi di cassa includono unicamente i pagamenti in relazione al risarcimento per eventi assicurativi e ai crediti di assicurazione non regolati. I pagamenti in relazione ad altri eventi o ai crediti di assicurazione regolati non sono incorporati negli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo e in altri elementi delle riserve tecniche. In caso di deposito per i flussi di cassa, gli importi recuperabili sono adeguati di conseguenza per evitare il doppio computo delle attività e delle passività legate al deposito.

4.  Gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo per le obbligazioni di assicurazione non vita sono calcolati separatamente per le riserve premi e per le riserve per sinistri da pagare nel seguente modo:

(a) i flussi di cassa relativi alle riserve per sinistri da pagare includono i pagamenti dei risarcimenti legati ai sinistri incorporati nelle riserve lorde per i sinistri da pagare dell'impresa di assicurazione o di riassicurazioni che cede i rischi;

(b) i flussi di cassa relativi alle riserve premi includono tutti gli altri pagamenti.

5.  Qualora i flussi di cassa dalle società veicolo verso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dipendano direttamente dai crediti vantati nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che cede i rischi, si tiene conto degli importi recuperabili da tali società veicolo per crediti futuri solo se è possibile verificare in modo prudente, attendibile e obiettivo che il disallineamento strutturale tra crediti e importi recuperabili non è sostanziale.

Articolo 42

Aggiustamento per inadempimento della controparte

1.  Gli aggiustamenti per tenere conto delle perdite previste a causa dell'inadempimento di una controparte di cui all'articolo 81 della direttiva 2009/138/CE sono calcolati separatamente dal resto degli importi recuperabili.

2.  Gli aggiustamenti per tenere conto delle perdite previste a causa dell'inadempimento di una controparte sono calcolati come il valore attuale atteso della variazione dei flussi di cassa sottesi agli importi recuperabili da tale controparte che deriverebbe dall'inadempimento della controparte, ivi compreso in seguito a insolvenza o controversia, in un determinato momento. A tale scopo, la variazione dei flussi di cassa non tiene conto dell'effetto di alcuna tecnica di attenuazione del rischio di credito della controparte diversa dalle tecniche di attenuazione dei rischi basate sulla detenzione di garanzie collaterali. Le tecniche di attenuazione del rischio non prese in considerazione sono riconosciute separatamente senza aumentare l'importo recuperabile da contratti di riassicurazione e da società veicolo.

3.  Il calcolo di cui al paragrafo 2 tiene conto di possibili eventi qualificati come inadempimenti nel corso della durata di vita del contratto di riassicurazione o dell'accordo con la società veicolo, oltre che della possibilità e del modo in cui l'inadempimento varia nel tempo. Il calcolo è effettuato separatamente per ciascuna controparte e per ogni area di attività. Nell'ambito dell'assicurazione non vita, il calcolo è effettuato separatamente anche per le riserve premi e per le riserve per sinistri da pagare.

4.  La perdita media in caso di inadempimento di una controparte, di cui all'articolo 81 della direttiva 2009/138/CE, non è valutata a un livello inferiore al 50 % degli importi recuperabili escludendo l'aggiustamento di cui al paragrafo 1, salvo che esista una base affidabile per un'altra valutazione.

5.  La probabilità di inadempimento di una società veicolo è calcolata sulla base del rischio di credito inerente alle attività detenute dalla società veicolo.



SEZIONE 4

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio



Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 43

Disposizioni generali

I tassi della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base soddisfano tutti i seguenti criteri:

(a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono acquisire i tassi senza rischio nella pratica;

(b) i tassi sono determinati in modo affidabile sulla base di strumenti finanziari scambiati in un mercato finanziario DLT.

I tassi della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente sono calcolati separatamente per ogni valuta e scadenza, sulla base di tutte le informazioni e i dati pertinenti per la valuta e la scadenza. I tassi sono determinati in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo.



Sottosezione 2

Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base

Articolo 44

Strumenti finanziari pertinenti per dedurre i tassi di interesse privi di rischio di base

1.  Per ogni valuta e scadenza, i tassi di interesse privi di rischio di base sono dedotti sulla base dei tassi swap per i tassi di interesse di tale valuta, aggiustati per tenere conto del rischio di credito.

2.  Per ogni valuta, per le scadenze per le quali non sono disponibili tassi swap per i tassi di interesse da mercati finanziari DLT, per dedurre i tassi di interesse privi di rischio di base si utilizzano i tassi dei titoli di Stato emessi in tale valuta, aggiustati per tenere conto del loro rischio di credito, a condizione che tali tassi dei titoli di Stato siano disponibili da mercati finanziari DLT.

Articolo 45

Aggiustamento per i tassi swap per il rischio di credito

L'aggiustamento per il rischio di credito di cui all'articolo 44, paragrafo 1, è determinato in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo. L'aggiustamento è determinato sulla base della differenza tra i tassi che tengono conto del rischio di credito riflesso nel tasso variabile dei contratti swap su tassi di interesse e i tassi su contratti swap indicizzati overnight aventi la stessa scadenza, qualora entrambi i tassi siano disponibili da mercati finanziari DLT. Il calcolo dell'aggiustamento è basato sul 50 % della media di tale differenza in un arco temporale di un anno. L'aggiustamento non è inferiore a 10 punti base e non è superiore a 35 punti base.

Articolo 46

Estrapolazione

1.  I principi applicati all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sono uguali per tutte le valute. Lo stesso dicasi per la determinazione delle scadenze più lunghe per le quali i tassi di interesse possono essere osservati in un mercato DLT e per il meccanismo inteso a garantire una convergenza agevole verso il tasso a termine finale.

2.  Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione applichino l'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, l'estrapolazione è applicata ai tassi di interesse privi di rischio che includono l'aggiustamento per la volatilità di cui a tale articolo.

3.  Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione applichino l'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, l'estrapolazione è basata sui tassi di interesse privi di rischio senza un aggiustamento di congruità. L'aggiustamento di congruità di cui a tale articolo si applica ai tassi di interesse privi di rischio estrapolati.

Articolo 47

Tasso a termine finale

1.  Per ogni valuta, il tasso a termine finale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, è stabile nel corso del tempo e cambia solo in seguito a variazioni delle aspettative a lungo termine. La metodologia per dedurre il tasso a termine finale è chiaramente specificata al fine di garantire l'efficacia dei calcoli basati su scenari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La metodologia è determinata in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo.

2.  Per ogni valuta, il tasso a termine finale tiene conto delle aspettative del tasso di interesse effettivo a lungo termine e dell'inflazione prevista, a condizione che tali aspettative possano essere determinate per la valuta in modo affidabile. Il tasso a termine finale non include un premio a termine per riflettere il rischio aggiuntivo della detenzione di investimenti a lungo termine.

Articolo 48

Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per le valute ancorate all'euro

1.  Per una valuta ancorata all'euro, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per l'euro, adeguata per il rischio valutario, può essere utilizzata per calcolare la migliore stima in relazione alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'ancoraggio garantisce che il tasso di cambio tra la valuta e l'euro resti entro un intervallo non superiore al 20 % del limite superiore dell'intervallo;

(b) la situazione economica della zona euro e quella della zona della valuta in questione sono sufficientemente simili da garantire che i tassi di interesse per l'euro e la valuta considerata si evolvano in modo simile;

(c) il regime di ancoraggio garantisce che le relative variazioni del tasso di cambio su un periodo di un anno non superino l'intervallo di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in caso di eventi di mercato estremi, che corrispondono al livello di confidenza di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;

(d) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

i) la valuta in questione partecipa al meccanismo di cambio europeo (ERM II);

ii) esiste una decisione del Consiglio che riconosce gli accordi di ancoraggio tra la valuta in questione e l'euro;

iii) il regime di ancoraggio è istituito dalla legge del paese in questione che stabilisce la valuta.

Ai fini della lettera c), occorre tener conto delle risorse finanziarie delle parti che garantiscono l'ancoraggio.

2.  L'aggiustamento per il rischio valutario è negativo e corrisponde al costo di copertura contro il rischio che il valore della valuta ancorata di un investimento denominato in euro diminuisca in seguito a variazioni del livello del tasso di cambio tra l'euro e la valuta ancorata. L'aggiustamento è identico per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.



Sottosezione 3

Aggiustamento per la volatilità

Articolo 49

Portafogli di riferimento

1.  I portafogli di riferimento di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/138/CE sono determinati in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo. I metodi applicati nel determinare i portafogli di riferimento sono identici per tutte le valute e tutti i paesi.

2.  Per ogni valuta e ogni paese, le attività del portafoglio di riferimento sono valutate conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, e sono scambiate in mercati che, ad eccezione dei periodi di liquidità in condizioni di stress, sono conformi all'articolo 40, paragrafo 3. Gli strumenti finanziari scambiati in mercati che cessano temporaneamente di essere conformi all'articolo 40, paragrafo 3, possono essere inclusi nel portafoglio solo qualora si preveda che tali mercati possano essere nuovamente conformi ai criteri entro un periodo di tempo ragionevole.

3.  Per ogni valuta e ogni paese, il portafoglio di riferimento delle attività soddisfa tutti i seguenti requisiti:

(a) per ogni valuta, le attività sono rappresentative degli investimenti effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in tale valuta per coprire la migliore stima per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate in detta valuta; per ogni paese, le attività sono rappresentative degli investimenti effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in tale paese per coprire la migliore stima per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vendute nel mercato assicurativo di detto paese e denominate nella valuta del paese in questione;

(b) il portafoglio è basato su indici pertinenti facilmente disponibili al pubblico, se presenti, ed esistono criteri pubblicati riguardo ai tempi e ai modi di variazione degli elementi costitutivi di tali indici;

(c) il portafoglio di attività include tutte le seguenti attività:

 obbligazioni, cartolarizzazioni e prestiti, ivi compresi i prestiti ipotecari;

 azioni;

 immobili.

Ai fini delle lettere a) e b), gli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in organismi di investimento collettivo e altri investimenti «confezionati» come fondi sono trattati come investimenti nelle attività sottostanti.

Articolo 50

Formula per calcolare lo spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità

Per ogni valuta e ogni paese lo spread di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/138/CE è uguale a:

image

dove:

(a)  wgov è il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse nel portafoglio di riferimento;

(b)  Sgov è lo spread medio valutario sui titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese;

(c)  wcorp è il rapporto tra il valore di titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse nel portafoglio di riferimento;

(d)  Scorp è lo spread medio valutario su titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese, determinato in conformità dell'articolo 51 del presente regolamento.

Ai fini del presente articolo, per «titoli di Stato» si intendono le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.

Articolo 51

Spread corretto per il rischio

La parte dello spread valutario medio attribuibile a una valutazione realistica delle perdite previste, del rischio di credito imprevisto o di qualsiasi altro rischio di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE è calcolata nello stesso modo dello spread«fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, e all'articolo 54 del presente regolamento.



Sottosezione 4

Aggiustamento di congruità

Articolo 52

Stress legato al rischio di mortalità

1.  Lo stress legato al rischio di mortalità di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è il più sfavorevole dei due seguenti scenari in termini di impatto sui fondi propri di base:

(a) un incremento permanente istantaneo del 15 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo della migliore stima;

(b) un incremento istantaneo di 0,15 punti percentuali dei tassi di mortalità (espressi in percentuale) utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi alla mortalità nei 12 mesi successivi.

2.  Ai fini del paragrafo 1, l'incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali tale incremento comporta un aumento delle riserve tecniche tenendo conto di tutto quanto segue:

(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;

(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.

3.  Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.

Articolo 53

Calcolo dell'aggiustamento di congruità

1.  Ai fini del calcolo di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione considerano soltanto le attività assegnate i cui flussi di cassa previsti devono riprodurre i flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, escludendo qualsiasi attività eccedente rispetto a quelle menzionate. Per «flusso di cassa previsto» di un'attività si intende il flusso di cassa dell'attività adeguato per tenere conto della probabilità di inadempimento relativa all'attività corrispondente all'elemento dello spread«fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE o, qualora non sia possibile dedurre uno spread di credito affidabile dalle statistiche relative agli inadempimenti, la parte della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettere b) e c), di detta direttiva.

2.  La deduzione dello spread«fondamentale», di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, dal risultato del calcolo di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, include soltanto la parte dello spread«fondamentale» di cui non si è già tenuto conto nell'aggiustamento per i flussi di cassa del portafoglio di attività assegnato, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 54

Calcolo dello spread «fondamentale»

1.  Lo spread«fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, è calcolato in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo, sulla base degli indici pertinenti eventualmente disponibili. I metodi per dedurre lo spread«fondamentale» di un titolo obbligazionario sono gli stessi per ogni valuta e ogni paese e possono differire per i titoli di Stato e altri titoli obbligazionari.

2.  Il calcolo dello spread di credito di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE è basato sull'ipotesi che, in caso di inadempimento, sia possibile recuperare il 30 % del valore di mercato.

3.  La media a lungo termine di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2009/138/CE è basata sui dati relativi agli ultimi 30 anni. Qualora una parte dei dati non sia disponibile, essa è sostituita da dati ricostruiti. I dati ricostruiti sono basati sui dati disponibili e attendibili relativi agli ultimi 30 anni. I dati non attendibili sono sostituiti da dati ricostruiti utilizzando tale metodologia. I dati ricostruiti sono basati su ipotesi prudenziali.

4.  La perdita prevista di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/138/CE corrisponde alla perdita ponderata con la probabilità subita dall'impresa si assicurazione o di riassicurazione nel caso in cui l'attività sia retrocessa a una classe di merito di credito inferiore e subito dopo sia sostituita. Il calcolo della perdita prevista è basato sull'ipotesi che l'attività sostitutiva soddisfi tutti i seguenti criteri:

(a) l'andamento dei flussi di cassa dell'attività sostitutiva è identico a quello dell'attività sostituita prima del declassamento;

(b) l'attività sostitutiva appartiene alla stessa classe dell'attività sostituita;

(c) la classe di merito di credito dell'attività sostitutiva è identica o superiore a quella dell'attività sostituita prima del declassamento.



SEZIONE 5

Aree di attività

Articolo 55

Aree di attività

1.  Le aree di attività di cui all'articolo 80 della direttiva 2009/138/CE sono quelle di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.  L'assegnazione di un'obbligazione di assicurazione o di riassicurazione a un'area di attività riflette la natura dei rischi connessi all'obbligazione. La forma giuridica dell'obbligazione non è necessariamente determinante per la natura del rischio.

3.  A condizione che la base tecnica sia in linea con la natura dei rischi connessi all'obbligazione, le obbligazioni di assicurazione malattia praticate su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita sono assegnate alle aree di attività per l'assicurazione vita e le obbligazioni di assicurazione malattia praticate su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione non vita sono assegnate alle aree di attività per l'assicurazione non vita.

4.  Qualora le obbligazioni di assicurazione derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/138/CE non possano essere chiaramente assegnate alle aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento sulla base della loro natura, tali obbligazioni sono incluse nell'area di attività 32 di cui a detto allegato.

5.  Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione copra i rischi dell'assicurazione vita e non vita, le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione sono suddivise nelle loro parti vita e non vita.

6.  Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione copra i rischi delle aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento, le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione sono, per quanto possibile, suddivise nelle aree di attività appropriate.

7.  Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione includa obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione malattia e altre obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, tali obbligazioni sono, per quanto possibile, suddivise.



SEZIONE 6

Proporzionalità e semplificazioni

Articolo 56

Proporzionalità

1.  Per calcolare le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano metodi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi sottesi alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

2.  Nel determinare se un metodo di calcolo delle riserve tecniche è proporzionato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuano una valutazione che comprende:

(a) una valutazione della natura, della portata e della complessità dei rischi sottesi alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;

(b) una valutazione in termini qualitativi o quantitativi dell'errore introdotto nei risultati del metodo a causa di uno scostamento tra quanto segue:

i) le ipotesi sottese al metodo in relazione ai rischi;

ii) i risultati della valutazione di cui alla lettera a).

3.  La valutazione di cui al paragrafo 2, lettera a) comprende tutti i rischi che influenzano l'importo, i tempi o il valore delle entrate e delle uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel corso della loro durata di vita. Ai fini del calcolo del margine di rischio, la valutazione comprende tutti i rischi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera i), nel corso della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sottostanti. La valutazione è limitata ai rischi pertinenti per la parte del calcolo delle riserve tecniche alla quale si applica il metodo.

4.  Un metodo è ritenuto sproporzionato rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi se l'errore di cui al paragrafo 2, lettera b), comporta un'indicazione errata delle riserve tecniche o delle loro componenti che potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente delle informazioni relative al valore delle riserve tecniche, salvo che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) non sono disponibili altri metodi con un errore di minore entità e il metodo non dovrebbe comportare una sottostima dell'importo delle riserve tecniche;

(b) il metodo consente di ottenere un importo delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione superiore all'importo che si otterrebbe utilizzando un metodo proporzionato e il metodo non comporta una sottostima del rischio inerente alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione alle quali si applica.

Articolo 57

Calcolo semplificato degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo

1.  Fatto salvo l'articolo 56 del presente regolamento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo prima di adeguare tali importi per tenere conto della perdita prevista a causa dell'inadempimento della controparte come differenza tra le seguenti stime:

(a) la migliore stima calcolata al lordo di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

(b) la migliore stima, dopo aver tenuto conto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo e senza un adeguamento per la perdita prevista a causa dell'inadempimento della controparte (migliore stima netta non adeguata), calcolata conformemente al paragrafo 2.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare metodi per dedurre la migliore stima netta non adeguata dalla migliore stima lorda senza una proiezione esplicita dei flussi di cassa sottesi agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano la migliore stima netta non adeguata sulla base di gruppi di rischi omogenei. Ciascuno di tali gruppi di rischi omogenei copre non più di un contratto di riassicurazione o di una società veicolo, salvo che tale contratto di riassicurazione o società veicolo comporti un trasferimento di rischi omogenei.

Articolo 58

Calcolo semplificato del margine di rischio

Fatto salvo l'articolo 56, nel calcolare il margine di rischio le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare metodi semplificati, tra cui uno o più di quelli elencati di seguito:

(a) metodi che utilizzano approssimazioni degli importi rappresentati dai termini SCR(t) di cui all'articolo 37, paragrafo 1;

(b) metodi che calcolano per approssimazione la somma attualizzata degli importi rappresentati dai termini SCR(t) di cui all'articolo 37, paragrafo 1 senza calcolare ciascuno di tali importi separatamente.

Articolo 59

Calcoli del margine di rischio durante l'esercizio finanziario

Fatto salvo l'articolo 56, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono dedurre il margine di rischio per i calcoli da eseguire trimestralmente dal risultato di un calcolo precedente del margine di rischio senza un calcolo esplicito della formula di cui all'articolo 37, paragrafo 1.

Articolo 60

Calcolo semplificato della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione con meccanismo di adeguamento dei premi

Fatto salvo l'articolo 56, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita con un accordo in base al quale l'impresa di assicurazione ha il diritto o l'obbligo di adeguare i premi futuri di un contratto di assicurazione per tenere conto di variazioni sostanziali del livello previsto dei sinistri e delle spese (meccanismo di adeguamento dei premi) utilizzando le proiezioni dei flussi di cassa che presuppongono che le variazioni dei livelli dei sinistri e delle spese si verifichino contemporaneamente agli adeguamenti dei premi e che comportano un flusso di cassa netto pari a zero, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) il meccanismo di adeguamento dei premi compensa interamente l'impresa di assicurazione per eventuali aumenti del livello dei sinistri e delle spese in modo tempestivo;

(b) il calcolo non comporta una sottostima della migliore stima;

(c) il calcolo non comporta una sottostima del rischio inerente a tali obbligazioni di assicurazione.

Articolo 61

Calcolo semplificato dell'aggiustamento per inadempimento della controparte

Fatto salvo l'articolo 56 del presente regolamento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare l'aggiustamento per le perdite previste a causa dell'inadempimento della controparte di cui all'articolo 81 della direttiva 2009/138/CE, per una controparte e un gruppo di rischio omogeneo specifico nel seguente modo:

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dove:

(a)  PD è la probabilità di inadempimento di tale controparte nel corso dei 12 mesi successivi;

(b)  Durmod è la durata modificata degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione con tale controparte in relazione al gruppo di rischio omogeneo;

(c)  BErec sono gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione con tale controparte in relazione al gruppo di rischio omogeneo.



CAPO IV

FONDI PROPRI



SEZIONE 1

Determinazione dei fondi propri



Sottosezione 1

Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza

Articolo 62

Valutazione della domanda

1.  Ai fini della valutazione di cui all'articolo 90, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:

(a) l'efficacia giuridica e l'opponibilità dei termini dell'impegno in tutte le giurisdizioni pertinenti;

(b) i termini contrattuali dell'accordo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha concluso o concluderà con le controparti per la messa a disposizione di fondi;

(c) se del caso, l'atto costitutivo o lo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(d) se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di procedure per informare le autorità di vigilanza di qualsiasi variazione futura che possa avere l'effetto di ridurre la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento dei fondi propri accessori con riferimento a quanto segue:

i) la struttura o i termini contrattuali dell'accordo;

ii) lo status delle controparti interessate;

iii) la recuperabilità dell'elemento dei fondi propri accessori.

2.  Le autorità di vigilanza valutano inoltre la conformità all'articolo 90 della direttiva 2009/138/CE tenendo conto della gamma di circostanze in cui l'elemento può essere richiamato per assorbire le perdite.

3.  Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede l'approvazione di un metodo con il quale determinare l'importo di ogni elemento dei fondi propri accessori, le autorità di vigilanza valutano se la procedura dell'impresa per convalidare periodicamente il metodo sia appropriata per garantire che i risultati del metodo riflettano continuativamente la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento.

4.  Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità di vigilanza valutano la domanda di approvazione di fondi propri accessori sulla base dei criteri di cui agli articoli 63, 64 e 65.

Articolo 63

Valutazione della domanda — Status delle controparti

1.  Ai fini della valutazione della capacità di pagare delle controparti di cui all'articolo 90, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:

(a) il rischio di inadempimento delle controparti;

(b) il rischio che il ritardo delle controparti nel soddisfare i propri impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori determini un inadempimento.

2.  In relazione al paragrafo 1, lettera a), le autorità di vigilanza valutano il rischio di inadempimento delle controparti esaminando la loro probabilità di inadempimento e la perdita per inadempimento (LGD), tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

(a) il merito di credito delle controparti, purché rifletta in modo adeguato la loro capacità di soddisfare gli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;

(b) se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che impediscono alle controparti di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;

(c) se le controparti siano soggette ad obblighi legali o regolamentari che ne riducono la capacità di soddisfare gli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;

(d) se la forma giuridica delle controparti pregiudichi l'adempimento dei loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;

(e) se le controparti siano soggette ad altre esposizioni che ne riducono la capacità di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;

(f) se, in relazione all'impegno a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori, i termini contrattuali dell'accordo a norma della legge applicabile siano tali che le controparti hanno il diritto di compensare gli importi da loro dovuti a fronte di quelli loro dovuti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3.  In relazione al paragrafo 1, lettera b), le autorità di vigilanza valutano la posizione di liquidità delle controparti, tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

(a) se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che pregiudicano la capacità delle controparti di soddisfare prontamente i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;

(b) se le controparti siano soggette ad obblighi legali o regolamentari che potrebbero ridurne la capacità di soddisfare prontamente gli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;

(c) se la forma giuridica delle controparti pregiudichi il pronto adempimento degli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori.

4.  Ai fini della valutazione della disponibilità a pagare delle controparti di cui all'articolo 90, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:

(a) la gamma di circostanze in cui l'elemento dei fondi propri accessori può essere richiamato per assorbire le perdite;

(b) se esistono incentivi o disincentivi che potrebbero influenzare la disponibilità delle controparti di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori;

(c) se precedenti operazioni tra le controparti e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresi i precedenti casi di adempimento degli impegni a titolo degli elementi dei fondi propri accessori da parte delle controparti, forniscano un'indicazione della disponibilità delle controparti di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori.

5.  Nel valutare la capacità e disponibilità di pagare delle controparti, le autorità di vigilanza prendono in considerazione altri eventuali fattori inerenti allo status delle controparti, fra cui, laddove pertinente, il modello di business dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

6.  Se un elemento dei fondi propri accessori riguarda un gruppo di controparti, le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono valutare lo status del gruppo delle controparti come se fosse un'unica controparte a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) le controparti non siano individualmente importanti;

(b) le controparti incluse in tale gruppo siano sufficientemente omogenee;

(c) la valutazione di un gruppo di controparti non sovrastimi la capacità e disponibilità di pagare delle controparti incluse in tale gruppo.

7.  Una controparte è considerata importante se è probabile che il suo status individuale abbia un effetto significativo sulla valutazione della capacità e disponibilità di pagare del gruppo di controparti.

Articolo 64

Valutazione della domanda — Recuperabilità dei fondi

Ai fini della valutazione della recuperabilità dei fondi di cui all'articolo 90, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:

(a) se la recuperabilità dei fondi sia maggiore a seguito della disponibilità di garanzie reali o di un accordo simile che sia conforme agli articoli da 209 a 214;

(b) se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che pregiudicano la recuperabilità dei fondi;

(c) se la recuperabilità dei fondi sia soggetta a obblighi legali o regolamentari;

(d) la capacità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare provvedimenti per imporre alle controparti di adempiere ai loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori.

Articolo 65

Valutazione della domanda — Informazioni sull'esito dei richiami fatti in passato

Ai fini della valutazione delle informazioni sull'esito dei richiami fatti in passato di cui all'articolo 90, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:

(a) se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha fatto in passato richiami dalle stesse controparti o da controparti simili in circostanze identiche o simili;

(b) se tali informazioni siano rilevanti e affidabili per quanto riguarda il previsto esito dei richiami futuri.

Articolo 66

Specificazione dell'importo con riferimento a un importo illimitato di fondi propri accessori

1.  Le autorità di vigilanza non approvano un importo illimitato di fondi propri accessori.

2.  Se le autorità di vigilanza approvano un importo di fondi propri accessori, la decisione delle autorità di vigilanza specifica se l'importo approvato è l'importo per il quale l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha presentato domanda o un importo inferiore.

Articolo 67

Specificazione dell'importo e del timing con riferimento all'approvazione di un metodo

Quando le autorità di vigilanza approvano un metodo per determinare l'importo di ciascun elemento dei fondi propri accessori, la decisione delle autorità di vigilanza indica tutti i seguenti dati:

(a) l'importo iniziale dell'elemento dei fondi propri accessori che è stato calcolato con tale metodo alla data di concessione dell'approvazione;

(b) la frequenza minima per il ricalcolo dell'importo dell'elemento dei fondi propri accessori con tale metodo qualora sia superiore a una volta all'anno, e i motivi di tale frequenza;

(c) il periodo per il quale è concesso il calcolo dell'elemento dei fondi propri accessori con tale metodo.



Sottosezione 2

Trattamento delle partecipazioni ai fini del calcolo dei fondi propri

Articolo 68

Trattamento delle partecipazioni ai fini della determinazione dei fondi propri di base

1.  Ai fini della determinazione dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i fondi propri di base di cui all'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE sono ridotti dell'intero valore delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, di detta direttiva detenute in un ente creditizio o finanziario che supera il 10 % degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi).

2.  Ai fini della determinazione dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i fondi propri di base di cui all'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE sono ridotti della parte del valore di tutte le partecipazioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, di detta direttiva detenute in enti creditizi e finanziari diverse dalle partecipazioni di cui al paragrafo 1 che supera il 10 % degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi).

▼M1

3.  Nonostante i paragrafi 1 e 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non deducono partecipazioni di tipo strategico di cui all'articolo 171 e incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE o sulla base del metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE.

▼B

4.  Le deduzioni ai sensi del paragrafo 2 si applicano su base proporzionale a tutte le partecipazioni di cui a tale paragrafo.

5.  Le deduzioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 si effettuano dal livello corrispondente in cui la partecipazione ha aumentato i fondi propri della relativa impresa nel seguente modo:

(a) gli elementi del capitale primario di classe 1 di enti finanziari e creditizi si deducono dagli elementi di cui all'articolo 69, lettera a) punti i), ii), iv) e vi);

(b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di enti finanziari e creditizi si deducono dagli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b);

(c) gli strumenti di classe 2 di enti finanziari e creditizi si deducono dagli elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 72.



SEZIONE 2

Classificazione dei fondi propri

Articolo 69

Livello 1 — Elenco di elementi dei fondi propri

I seguenti elementi dei fondi propri di base sono considerati elementi che possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 1 qualora presentino tutti gli aspetti di cui all'articolo 71:

(a) la parte eccedente di attività rispetto alle passività, valutata conformemente all'articolo 75 e al capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE, compresi i seguenti elementi:

i) il capitale sociale ordinario versato e il relativo sovrapprezzo di emissione;

ii) i fondi iniziali versati, i contributi dei membri o l'elemento equivalente dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica;

iii) i conti subordinati versati dei membri delle mutue;

iv) le riserve di utili non considerate come passività assicurative e riassicurative conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

v) le azioni privilegiate versate e il relativo sovrapprezzo di emissione;

vi) una riserva di riconciliazione;

(b) le passività subordinate versate valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 70

Riserva di riconciliazione

1.  La riserva di riconciliazione di cui all'articolo 69, lettera a), punto vi) è pari all'eccedenza totale di attività rispetto alle passività diminuita di tutti gli elementi di seguito riportati:

(a) l'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(b) i dividendi, le distribuzioni e gli oneri prevedibili;

(c) gli elementi dei fondi propri di base contemplati dall'articolo 69, lettera a), punti da i) a v), dall'articolo 72, lettera a), e dall'articolo 76, lettera a);

(d) gli elementi dei fondi propri di base non contemplati dall'articolo 69, lettera a), punti da i) a v), dall'articolo 72, lettera a), e dall'articolo 76, lettera a), che sono stati approvati dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 79;

(e) gli elementi dei fondi propri limitati che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

i) superano il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale nel caso di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità e di fondi separati (ring-fenced) conformemente all'articolo 81, paragrafo 1;

ii) sono esclusi conformemente all'articolo 81, paragrafo 2;

(f) l'importo delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE dedotto conformemente all'articolo 68, nella misura in cui non sia già incluso nelle lettere da a) a e).

2.  L'eccedenza di attività rispetto alle passività di cui al paragrafo 1 comprende l'importo che corrisponde agli utili attesi inclusi nei premi futuri in conformità dell'articolo 260, paragrafo 2.

3.  Determinare se, e in che misura, la riserva di riconciliazione presenta gli aspetti di cui all'articolo 71 non equivale a valutare gli aspetti delle attività e delle passività inclusi nel calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività o gli elementi sottostanti nel bilancio delle imprese.

Articolo 71

Livello 1 — Aspetti che determinano la classificazione

1.  Gli aspetti di cui al paragrafo 69 sono i seguenti:

(a) l'elemento dei fondi propri di base:

i) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), ha un grado inferiore rispetto a tutti gli altri crediti in caso di procedure di liquidazione riguardanti l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

ii) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), ha lo stesso grado, o un grado superiore, rispetto agli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), ma un grado inferiore rispetto agli elementi di cui agli articoli 72 e 76 che presentano gli aspetti rispettivamente di cui agli articoli 73 e 77 e ai crediti di tutti i contraenti, i beneficiari e i creditori non subordinati;

(b) l'elemento dei fondi propri di base non comprende aspetti che possono determinare l'insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possono accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa;

(c) l'elemento dei fondi propri di base è immediatamente disponibile per assorbire perdite;

(d) l'elemento dei fondi propri di base assorbe le perdite almeno in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e non ostacola la ricapitalizzazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(e) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), possiede uno dei seguenti meccanismi di assorbimento delle perdite in conto capitale da attivare al verificarsi dell'evento attivatore di cui al paragrafo 8:

i) l'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base è ridotto come indicato al paragrafo 5;

ii) l'elemento dei fondi propri di base si converte automaticamente in un elemento dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punto i) o ii), come indicato al paragrafo 6;

iii) un meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale che consegua un esito equivalente al meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale di cui al punto i) o ii);

(f) l'elemento dei fondi propri di base soddisfa uno dei seguenti criteri:

i) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), l'elemento ha una durata indeterminata o, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia una durata fissa, ha la stessa durata dell'impresa;

ii) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), l'elemento ha una durata indeterminata; la prima opportunità contrattuale per rimborsare o riscattare l'elemento dei fondi propri di base non si verifica prima di 5 anni dalla data di emissione;

(g) l'elemento dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento solo dopo un periodo compreso tra 5 e 10 anni dalla data di emissione qualora il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa sia superato con un margine adeguato tenendo conto della posizione di solvibilità dell'impresa, compreso il piano di gestione patrimoniale a medio termine dell'impresa;

(h) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), è rimborsabile o riscattabile unicamente a scelta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il rimborso o il riscatto dell'elemento dei fondi propri di base è subordinato all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza;

(i) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), non include incentivi a rimborsare o riscattare l'elemento che aumentino la possibilità che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione rimborsi o riscatti l'elemento dei fondi propri di base qualora abbia la facoltà di farlo;

(j) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), prevede la sospensione del rimborso o del riscatto di tale elemento, qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o il rimborso o il riscatto comporti detta inosservanza, fino a quando l'impresa non rispetti detto requisito e il rimborso o il riscatto non comporti la sua inosservanza;

(k) in deroga alla lettera j), l'elemento dei fondi propri di base può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento;

ii) l'elemento viene scambiato con un altro elemento dei fondi propri di livello 1 almeno della stessa qualità o viene convertito in tale altro elemento;

iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo il rimborso o il riscatto;

(l) l'elemento dei fondi propri di base soddisfa uno dei seguenti criteri:

i) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), le disposizioni legali o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base o la legislazione nazionale prevedono l'annullamento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;

ii) se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), i termini dell'accordo contrattuale che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base prevedono l'annullamento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;

(m) l'elemento dei fondi propri di base può prevedere la distribuzione se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione relativa a un elemento dei fondi propri di base comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare l'annullamento delle distribuzioni;

ii) la distribuzione non determina un ulteriore indebolimento della posizione di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo la distribuzione;

(n) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), consente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di disporre di una piena flessibilità riguardo alle distribuzioni relative a tale elemento;

(o) l'elemento dei fondi propri di base è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri di base, possano comportare la non conformità di tale elemento all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

2.  Ai fini del presente articolo, lo scambio o la conversione di un elemento dei fondi propri di base con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1 o il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri di livello 1 con i proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base almeno della stessa qualità non sono considerati un rimborso o un riscatto, a condizione che lo scambio, la conversione, il rimborso o il riscatto siano sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se si tratta di elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), la piena flessibilità riguardo alle distribuzioni sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) non esiste un trattamento preferenziale per le distribuzioni riguardo all'ordine dei pagamenti delle distribuzioni e i termini dell'accordo contrattuale che disciplinano l'elemento dei fondi propri non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;

b) le distribuzioni sono pagate con elementi distribuibili;

c) il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo al quale l'elemento dei fondi propri è stato acquistato al momento dell'emissione e non esistono un massimale o altre limitazioni del livello massimo della distribuzione;

d) nonostante la lettera c), in caso di strumenti emessi da mutue o imprese a forma mutualistica può essere fissata una soglia massima o un'altra limitazione del livello massimo della distribuzione, a condizione che la soglia massima o un'altra limitazione non siano un evento legato alle distribuzioni effettuate, o non effettuate, in relazione ad altri elementi dei fondi propri;

e) non esiste alcun obbligo per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di effettuare distribuzioni;

f) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un inadempimento da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

g) l'annullamento delle distribuzioni non impone alcuna limitazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4.  Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se si tratta di elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), la piena flessibilità riguardo alle distribuzioni sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le distribuzioni sono pagate con elementi distribuibili;

b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative all'elemento dei fondi propri per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'impresa può utilizzare la liquidità derivante dall'annullamento di tali pagamenti senza limitazioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;

c) non esiste l'obbligo di sostituire la distribuzione con un pagamento in qualsiasi altra forma;

d) non esiste l'obbligo di effettuare distribuzioni in caso di distribuzione effettuata in relazione a un altro elemento dei fondi propri;

e) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un inadempimento da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

f) l'annullamento delle distribuzioni non impone alcuna limitazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

5.  Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto i), l'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base è ridotto in modo tale che siano detratti tutti gli elementi seguenti:

(a) il credito del possessore di tale elemento in caso di procedura di liquidazione;

(b) l'importo da pagare al momento del rimborso o del riscatto di tale elemento;

(c) le distribuzioni pagate in relazione a tale elemento.

6.  Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto ii), le disposizioni che disciplinano la conversione in elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punto i) o ii) specificano uno dei seguenti aspetti:

(a) il tasso di conversione e un limite sull'importo di conversione autorizzato;

(b) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono nell'elemento dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punto i) o ii).

7.  L'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base assorbe le perdite nel momento in cui si verifica l'evento attivatore. L'assorbimento delle perdite derivante dall'annullamento o da un riduzione delle distribuzioni non si ritiene sia sufficiente per essere considerato un meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale di cui al paragrafo 1, lettera e).

8.  L'evento attivatore di cui al paragrafo 1, lettera e), è un'inosservanza grave del requisito patrimoniale di solvibilità.

Ai fini del presente paragrafo, l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità è ritenuta grave se è soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(a) l'importo degli elementi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità è pari o inferiore al 75 % di tale requisito;

(b) l'importo degli elementi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo è pari o inferiore a tale requisito;

(c) la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità non viene ristabilita entro un periodo di tre mesi dalla data in cui l'inosservanza di tale requisito è stata rilevata per la prima volta.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono specificare, nelle disposizioni che disciplinano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quelli di cui alle lettere da a) a c).

9.  Ai fini del paragrafo 1, lettere d), j) e l), i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

Articolo 72

Fondi propri di base di livello 2 — Elenco di elementi dei fondi propri

I seguenti elementi dei fondi propri di base sono considerati elementi che possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 2 qualora i seguenti elementi presentino tutti gli aspetti di cui all'articolo 73:

(a) la parte eccedente di attività rispetto alle passività, valutata conformemente all'articolo 75 e al capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE, compresi i seguenti elementi:

i) il capitale sociale ordinario e il relativo sovrapprezzo di emissione;

ii) i fondi iniziali, i contributi dei membri o l'elemento equivalente dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica;

iii) i conti subordinati dei membri delle mutue;

iv) le azioni privilegiate e il relativo sovrapprezzo di emissione;

(b) le passività subordinate valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 73

Fondi propri di base di livello 2 — Aspetti che determinano la classificazione

1.   ►M1  Gli aspetti di cui all'articolo 72 sono quelli di cui alle lettere da a) a i) o quelli di cui alla lettera j): ◄

(a) l'elemento dei fondi propri di base ha un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti i contraenti, i beneficiari e i creditori non subordinati;

(b) l'elemento dei fondi propri di base non comprende aspetti che possono determinare l'insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possono accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa;

(c) l'elemento dei fondi propri di base ha una durata indeterminata o una durata originaria di almeno 10 anni; la prima opportunità contrattuale per rimborsare o riscattare l'elemento dei fondi propri di base non si verifica prima di 5 anni dalla data di emissione;

(d) l'elemento dei fondi propri di base è rimborsabile o riscattabile unicamente a scelta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il rimborso o il riscatto dell'elemento dei fondi propri di base è subordinato all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza;

(e) l'elemento dei fondi propri di base può comprendere incentivi limitati a rimborsare o riscattare tale elemento, a condizione che gli incentivi non si verifichino prima di 10 anni dalla data di emissione;

(f) l'elemento dei fondi propri di base prevede la sospensione del rimborso o del riscatto di tale elemento qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o il rimborso o il riscatto comporti detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e il rimborso o il riscatto non comporta la sua inosservanza;

(g) l'elemento dei fondi propri di base soddisfa uno dei seguenti criteri:

i) se si tratta di elementi di cui all'articolo 72, lettera a), punti i) e ii), le disposizioni legali o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base o la legislazione nazionale consentono il differimento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;

ii) se si tratta di elementi di cui all'articolo 72, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), i termini dell'accordo contrattuale che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base prevedono il differimento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;

(h) l'elemento dei fondi propri di base può consentire la distribuzione se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione relativa a tale elemento comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non disporre il differimento delle distribuzioni;

ii) il pagamento non determina un ulteriore indebolimento della posizione di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo la distribuzione;

(i) l'elemento dei fondi propri di base è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri di base, possano comportare la non conformità di tale elemento all'articolo 94, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/138/CE;

(j) l'elemento dei fondi propri di base presenta gli aspetti di cui all'articolo 71 che sono rilevanti per gli elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), tuttavia supera il limite di cui all'articolo 82, paragrafo 3.

Nonostante la lettera f), l'elemento dei fondi propri di base può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento;

ii) l'elemento viene scambiato con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1 o livello 2 almeno della stessa qualità o convertito in tale altro elemento;

iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo il rimborso o il riscatto.

2.  Ai fini del presente articolo, lo scambio o la conversione di un elemento dei fondi propri di base con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1 o livello 2 o il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri di base di livello 2 con i proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base almeno della stessa qualità non sono considerati un rimborso o un riscatto, a condizione che lo scambio, la conversione, il rimborso o il riscatto siano sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettere f) e g), i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

4.  Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le imprese prendono in considerazione la possibilità di prevedere incentivi a rimborsare sotto forma di uno step-up del tasso d'interesse associato a un'opzione call limitata, qualora lo step-up assuma la forma di un singolo aumento del tasso di cedola e determini un aumento del tasso iniziale non superiore al più elevato tra i seguenti importi:

(a) 100 punti base, meno il differenziale dello swap (swap spread) fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up;

(b) 50 % dello spread di credito iniziale, meno il differenziale dello swap fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up.

Articolo 74

Fondi propri accessori di livello 2 — Elenco di elementi dei fondi propri

Fatto salvo l'articolo 96 della direttiva 2009/138/CE, i seguenti elementi dei fondi propri accessori sono considerati elementi che possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 2 qualora i seguenti elementi presentino tutti gli aspetti di cui all'articolo 75:

(a) capitale sociale ordinario non versato e non richiamato richiamabile su richiesta;

(b) fondi iniziali, contributi dei membri o elemento equivalente dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica non versati e non richiamati, richiamabili su richiesta;

(c) azioni privilegiate non versate e non richiamate richiamabili su richiesta;

(d) un impegno giuridicamente vincolante a sottoscrivere e pagare le passività subordinate su richiesta;

(e) lettere di credito e garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;

(f) lettere di credito e garanzie a condizione che gli elementi possano essere richiamati su richiesta e siano liberi da gravami;

(g) qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell'allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17, della direttiva 2009/138/CE possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi;

(h) qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi, a condizione che possa essere effettuato un richiamo su richiesta e sia libero da gravami;

(i) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, a condizione che l'elemento possa essere richiamato su richiesta e sia libero da gravami.

Articolo 75

Fondi propri accessori di livello 2 — Aspetti che determinano la classificazione

Per poter essere classificati nel livello 2, gli elementi dei fondi propri accessori di cui all'articolo 74 presentano gli aspetti di un elemento dei fondi propri di base classificato nel livello 1 conformemente agli articoli 69 e 71 dopo che l'elemento è stato richiamato e versato.

Articolo 76

Fondi propri di base di livello 3 — Elenco di elementi dei fondi propri

I seguenti elementi dei fondi propri di base sono considerati elementi che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 3 qualora i seguenti elementi presentino tutti gli aspetti di cui all'articolo 77:

(a) la parte eccedente di attività rispetto alle passività, valutata conformemente al capo VI, sezioni 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE, compresi i seguenti elementi:

i) i conti subordinati dei membri delle mutue;

ii) le azioni privilegiate e il relativo sovrapprezzo di emissione;

iii) un importo pari al valore delle attività fiscali differite nette;

(b) le passività subordinate valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 77

Fondi propri di base di livello 3 — Aspetti che determinano la classificazione

1.  Gli aspetti di cui all'articolo 76 sono i seguenti:

(a) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), ha un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti i contraenti, i beneficiari e i creditori non subordinati;

(b) l'elemento dei fondi propri di base non comprende aspetti che possono determinare l'insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possono accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa;

(c) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), ha una durata indeterminata o una durata originaria di almeno 5 anni, qualora la data di scadenza sia la prima opportunità contrattuale per rimborsare o riscattare l'elemento dei fondi propri di base;

(d) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), è rimborsabile o riscattabile unicamente a scelta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il rimborso o il riscatto dell'elemento dei fondi propri di base è subordinato all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza;

(e) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), può comprendere incentivi limitati a rimborsare o riscattare tale elemento;

(f) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta degli elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), prevede la sospensione del rimborso o del riscatto, qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e il rimborso o il riscatto non comporta la sua inosservanza;

(g) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta degli elementi di cui all'articolo 76, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), prevede il differimento delle distribuzioni qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza;

(h) l'elemento dei fondi propri di base è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che potrebbero minare gli aspetti che l'elemento deve possedere conformemente al presente articolo.

Nonostante la lettera f), l'elemento dei fondi propri di base può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento;

ii) l'elemento viene scambiato con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1, livello 2 o livello 3 almeno della stessa qualità o convertito in tale altro elemento;

iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo il rimborso o il riscatto.

2.  Ai fini del presente articolo, lo scambio o la conversione di un elemento dei fondi propri di base con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1, livello 2 o livello 3 o il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri di base di livello 3 con i proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base almeno della stessa qualità non sono considerati un rimborso o un riscatto, a condizione che lo scambio, la conversione, il rimborso o il riscatto siano soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera f), i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

4.  Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le imprese prendono in considerazione la possibilità di prevedere incentivi a rimborsare sotto forma di uno step-up del tasso d'interesse associato a un'opzione call limitata, qualora lo step-up assuma la forma di un singolo aumento del tasso di cedola e determini un aumento del tasso iniziale non superiore al più elevato tra i seguenti importi:

(a) 100 punti base, meno il differenziale dello swap (swap spread) fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up;

(b) 50 % dello spread di credito iniziale, meno il differenziale dello swap fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up.

Articolo 78

Fondi propri accessori di livello 3 — Elenco di elementi dei fondi propri

Gli elementi dei fondi propri accessori approvati dall'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 90 della direttiva 2009/138/CE che non presentano tutti gli aspetti di cui all'articolo 75 sono classificati come fondi propri accessori di livello 3.

Articolo 79

Approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri da parte delle autorità di vigilanza

1.  Fatto salvo l'articolo 90 della direttiva 2009/138/CE, se un elemento dei fondi propri non è incluso nell'elenco degli elementi dei fondi propri di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78, le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerano tale elemento un fondo proprio solo se ricevono da parte dell'autorità di vigilanza l'approvazione della valutazione e della classificazione dell'elemento.

2.  Quando approva la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78, l'autorità di vigilanza valuta quanto segue, sulla base dei documenti presentati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) nel caso in cui l'impresa richieda l'approvazione per la classificazione nel livello 1, se l'elemento dei fondi propri di base possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva;

(b) nel caso in cui l'impresa richieda la classificazione come fondi propri di base di livello 2, se l'elemento dei fondi propri di base possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva;

(c) nel caso in cui l'impresa richieda la classificazione come fondi propri accessori di livello 2, se l'elemento dei fondi propri accessori possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva;

(d) nel caso in cui l'impresa richieda la classificazione come fondi propri di base di livello 3, se l'elemento dei fondi propri di base possiede le caratteristiche di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 2, di detta direttiva;

(e) la possibilità di far rispettare i termini contrattuali dell'elemento dei fondi propri in tutte le giurisdizioni interessate;

(f) se l'elemento dei fondi propri è stato pienamente versato.

3.  Gli elementi dei fondi propri di base non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri di cui agli articoli 69, 72 e 76 sono classificati come fondi propri di base di livello 1 solo se sono interamente versati.

4.  L'inclusione degli elementi dei fondi propri approvati dall'autorità di vigilanza conformemente al presente articolo è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'articolo 82.



SEZIONE 3

Ammissibilità dei fondi propri



Sottosezione 1

Fondi separati (Ring-fenced)

Articolo 80

Fondi separati che richiedono adeguamenti

1.  È necessaria una riduzione della riserva di riconciliazione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), se gli elementi dei fondi propri di un fondo separato hanno una capacità ridotta di assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale dovuta alla loro mancanza di trasferibilità nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

(a) gli elementi possono essere utilizzati solo per coprire perdite relative a una parte definita dei contratti di assicurazione o di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(b) gli elementi possono essere utilizzati solo per coprire perdite riguardo a determinati contraenti o beneficiari;

(c) gli elementi possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da particolari rischi o passività.

2.  Gli elementi dei fondi propri di cui al paragrafo 1, (in appresso «elementi dei fondi propri limitati»), non comprendono il valore di futuri trasferimenti attribuibili agli azionisti.

Articolo 81

Adeguamento per i fondi separati e i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità

1.  Ai fini del calcolo della riserva di riconciliazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione riducono l'eccedenza delle attività rispetto alle passività di cui all'articolo 70 confrontando i seguenti importi:

(a) gli elementi dei fondi propri limitati nel fondo separato o nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità;

(b) il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per il fondo separato o il portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità.

Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando la formula standard, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale è calcolato conformemente all'articolo 217.

Se l'impresa calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale è calcolato utilizzando tale modello interno, come se l'impresa esercitasse solo l'attività inclusa nel fondo separato o nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità.

2.  In deroga al paragrafo 1, se le attività, le passività e il rischio in un fondo separato non sono rilevanti, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono ridurre la riserva di riconciliazione dell'importo totale degli elementi dei fondi propri limitati.



Sottosezione 2

Limiti quantitativi

Articolo 82

Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3

1.  Per quanto riguarda la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti a tutti i seguenti limiti quantitativi:

(a) l'importo ammissibile degli elementi di livello 1 è pari almeno alla metà del requisito patrimoniale di solvibilità;

(b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore al 15 % del requisito patrimoniale di solvibilità;

(c) la somma degli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 non supera il 50 % del requisito patrimoniale di solvibilità.

2.  Per quanto riguarda la conformità ai requisiti patrimoniali minimi, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 sono soggetti a tutti i seguenti limiti quantitativi:

(a) l'importo ammissibile degli elementi di livello 1 è pari almeno all'80 % del requisito patrimoniale minimo;

(b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 2 non supera il 20 % del requisito patrimoniale minimo.

3.  Entro il limite di cui al paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), la somma dei seguenti elementi dei fondi propri di base corrisponde a meno del 20 % dell'importo totale degli elementi di livello 1:

(a) elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punto iii);

(b) elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punto v);

(c) elementi di cui all'articolo 69, lettera b);

(d) elementi inclusi nei fondi propri di base di livello 1 secondo la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 9, della direttiva 2009/138/CE.



CAPO V

FORMULA STANDARD PER IL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ



SEZIONE 1

Disposizioni generali



Sottosezione 1

Calcoli basati su scenari

Articolo 83

1.  Se il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, tale calcolo tiene conto di tutte le seguenti ipotesi:

(a) lo scenario non modifica l'importo del margine di rischio incluso nelle riserve tecniche;

(b) lo scenario non modifica il valore delle attività e passività fiscali differite;

(c) lo scenario non modifica il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche;

(d) l'impresa non adotta misure di gestione durante lo scenario.

2.  Il calcolo delle riserve tecniche risultanti dalla determinazione dell'impatto di uno scenario sui fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al paragrafo 1 non modifica il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale e tiene conto di tutti i seguenti aspetti:

(a) fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), le future misure di gestione adottate in conseguenza dello scenario, a condizione che siano conformi all'articolo 23;

(b) l'eventuale impatto negativo rilevante dello scenario o delle misure di gestione di cui alla lettera a) sulla probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali.

3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare metodi semplificati per calcolare le riserve tecniche risultanti dalla determinazione dell'impatto di uno scenario di cui al paragrafo 1, a condizione che il metodo semplificato non comporti un'inesattezza del requisito patrimoniale di solvibilità che possa influire sulle decisioni o sul giudizio dell'utente delle informazioni relative a tale requisito, salvo che il calcolo semplificato abbia come risultato un requisito patrimoniale di solvibilità superiore a quello risultante dal calcolo effettuato secondo la formula standard.

4.  Il calcolo delle attività e delle passività risultanti dalla determinazione dell'impatto di uno scenario di cui al paragrafo 1 tiene conto dell'impatto dello scenario sul valore di eventuali strumenti di attenuazione del rischio pertinenti detenuti dall'impresa che siano conformi agli articoli da 209 a 215.

5.  Se lo scenario comporta un aumento dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, il calcolo del modulo o del sottomodulo si basa sull'ipotesi che lo scenario non abbia alcun impatto sui fondi propri di base.



Sottosezione 2

Metodo look-through

Articolo 84

1.  Il requisito patrimoniale di solvibilità si calcola sulla base di ognuna delle attività sottostanti degli organismi di investimento collettivo e degli altri investimenti «confezionati» come fondi (metodo look-through).

2.  Il metodo look-through di cui al paragrafo 1 si applica anche ai seguenti aspetti:

(a) esposizioni indirette a un rischio di mercato diverso dagli organismi di investimento collettivo e dagli investimenti «confezionati» come fondi;

(b) esposizioni indirette al rischio di sottoscrizione;

(c) esposizioni indirette al rischio di controparte.

3.  Se il metodo look-through non è applicabile agli organismi di investimento collettivo o agli investimenti «confezionati» come fondi, il requisito patrimoniale di solvibilità può essere calcolato sulla base dell'allocazione target delle attività sottostanti dell'organismo di investimento collettivo o del fondo, a condizione che l'allocazione target sia disponibile per l'impresa al livello di granularità necessario per calcolare tutti i sottomoduli e gli scenari pertinenti della formula standard e le attività sottostanti siano gestite rigorosamente secondo l'allocazione target. Ai fini del calcolo, possono essere utilizzati raggruppamenti di dati, a condizione che siano applicati con prudenza e che non si applichino a più del 20 % del valore totale delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4.  Il paragrafo 2 non si applica agli investimenti in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.



Sottosezione 3

Amministrazioni regionali e autorità locali

Articolo 85

Le condizioni per una categorizzazione delle amministrazioni regionali e delle autorità locali sono che non vi sia alcuna differenza in termini di rischio tra le esposizioni verso dette amministrazioni regionali e autorità locali e le esposizioni verso l'amministrazione centrale, in virtù di specifici poteri di imposizione fiscale delle prime, e che vi sia uno specifico assetto istituzionale avente l'effetto di ridurre il rischio di inadempimento.



Sottosezione 4

Rischio di base rilevante

Articolo 86

Nonostante l'articolo 210, paragrafo 2, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono il rischio di sottoscrizione attraverso contratti di riassicurazione o società veicolo soggetti a un rischio di base rilevante dovuto a un disallineamento di valuta tra il rischio di sottoscrizione e la tecnica di attenuazione del rischio, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono tenere conto della tecnica di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, a condizione che tale tecnica sia conforme all'articolo 209, all'articolo 210, paragrafi 1, 3 e 4, e all'articolo 211 e che il calcolo sia effettuato tenendo conto di quanto segue:

(a) il rischio di base derivante da un disallineamento di valuta tra il rischio di sottoscrizione e la tecnica di attenuazione del rischio è preso in considerazione nel modulo, nel sottomodulo o nello scenario del rischio di sottoscrizione pertinente della formula standard al livello più granulare possibile aggiungendo il 25 % della differenza tra quanto segue e il requisito patrimoniale calcolato conformemente al modulo, al sottomodulo o allo scenario pertinente:

i) il requisito patrimoniale ipotetico per il modulo, il sottomodulo o lo scenario pertinente del rischio di sottoscrizione che risulterebbe dal verificarsi simultaneo dello scenario di cui all'articolo 188;

ii) il requisito patrimoniale per il modulo, il sottomodulo o lo scenario pertinente del rischio di sottoscrizione;

(b) se la tecnica di attenuazione del rischio riguarda più di un modulo, sottomodulo o scenario, il calcolo di cui alla lettera a) è effettuato per ognuno di tali moduli, sottomoduli o scenari. Il requisito patrimoniale risultante da tali calcoli non deve superare il 25 % della capacità del contratto di riassicurazione non proporzionale o della società veicolo.



Sottosezione 5

Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base

Articolo 87

Il requisito patrimoniale di solvibilità di base include un modulo per il rischio relativo alle attività immateriali ed è uguale a:

image

dove:

(a) la sommatoria, Corri,j , SCRi e SCRj sono specificati come indicato nell'allegato IV, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;

(b)  SCRintangibles è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203.



Sottosezione 6

Proporzionalità e semplificazioni

Articolo 88

Proporzionalità

1.  Ai fini dell'articolo 109, le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano se il calcolo semplificato è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi effettuando una valutazione che includa tutti i seguenti aspetti:

(a) una valutazione della natura, della portata e della complessità dei rischi dell'impresa che rientrano nel modulo o nel sottomodulo pertinente;

(b) una valutazione in termini qualitativi o quantitativi, a seconda del caso, dell'errore introdotto nei risultati del calcolo semplificato a causa di uno scostamento tra quanto segue:

i) le ipotesi sottese al calcolo semplificato in relazione al rischio;

ii) i risultati della valutazione di cui alla lettera a).

2.  Un calcolo semplificato non è considerato proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi se l'errore di cui al paragrafo 2, lettera b), comporta un'inesattezza del requisito patrimoniale di solvibilità che potrebbe influire sulle decisioni o sul giudizio dell'utente delle informazioni relative a tale requisito, salvo che il calcolo semplificato abbia come risultato un requisito patrimoniale di solvibilità superiore a quello risultante dal calcolo effettuato secondo la formula standard.

Articolo 89

Disposizioni generali relative alle semplificazioni per le imprese captive

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive ai sensi dell'articolo 13, punti 2 e 5, della direttiva 2009/138/CE possono utilizzare i calcoli semplificati di cui agli articoli 90, 103, 105 e 106 del presente regolamento a condizione che sia rispettato l'articolo 88 del presente regolamento e siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) in relazione alle obbligazioni di assicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive, tutti gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui detta impresa fa parte;

(b) in relazione alle obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive, tutti gli assicurati e i beneficiari dei contratti di assicurazione sottostanti alle obbligazioni di riassicurazione sono soggetti giuridici del gruppo di cui detta impresa fa parte;

(c) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti alle obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive non riguardano un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 90

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita per le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive

1.  In caso di osservanza degli articoli 88 e 89, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita come segue:

image

,

dove la s copre tutti i segmenti di cui all'allegato II.

2.  Ai fini del paragrafo 1, il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita di un particolare segmento s di cui all'allegato II è uguale a:

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dove:

(a)  V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s calcolata in conformità dell'articolo 116, paragrafo 3;

(b)  V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione di un segmento calcolata in conformità dell'articolo 116, paragrafo 6.

Articolo 91

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione vita

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione vita come segue:

image

dove, in relazione alle polizze di assicurazione e di riassicurazione con capitale a rischio positivo:

(a)  CAR è il capitale a rischio totale, ossia la somma per tutti i contratti del valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:

i) la somma di quanto segue:

 l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

 il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa pagherebbe in futuro in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo;

(b)  q è il tasso medio di mortalità atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;

(c)  n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare in caso di morte incluse nella migliore stima;

(d)  ik è il tasso a pronti annualizzato per la scadenza k della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 43.

Articolo 92

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione vita

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione vita come segue:

image

dove, in relazione alle polizze di cui all'articolo 138, paragrafo 2:

(a)  q è il tasso medio di mortalità atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;

(b)  n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare ai beneficiari incluse nella migliore stima;

(c)  BElong è la migliore stima delle obbligazioni soggette al rischio di longevità.

Articolo 93

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione vita

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione vita come segue:



SCRdisability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

dove, in relazione alle polizze di assicurazione e di riassicurazione con capitale a rischio positivo:

(a)  CAR1 è il capitale a rischio totale, ossia la somma per tutti i contratti del valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:

i) la somma di quanto segue:

 l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

 il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe in futuro in caso di morte immediata o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo;

(b)  CAR2 è il capitale a rischio totale di cui alla lettera a) dopo 12 mesi;

(c)  d1 è il tasso medio di invalidità-morbilità atteso nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;

(d)  d2 è il tasso medio di invalidità-morbilità atteso nel corso dei 12 mesi che seguono il periodo di 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;

(e)  n è la durata modificata delle prestazioni da erogare in caso di invalidità-morbilità incluse nella migliore stima;

(f)  t sono i tassi di recesso attesi nel corso dei 12 mesi successivi;

(g)  BEdis è la migliore stima delle obbligazioni soggette al rischio di invalidità-morbilità.

Articolo 94

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione vita

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione vita come segue:

image

dove:

(a)  EI è l'importo delle spese incorse per far fronte alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione vita diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia nel corso dell'ultimo anno;

(b)  n è la durata modificata in anni dei flussi di cassa inclusi nella migliore stima di tali obbligazioni;

(c)  i è il tasso d'inflazione medio ponderato incluso nel calcolo della migliore stima di tali obbligazioni, dove le ponderazioni si basano sul valore attuale delle spese incluse nel calcolo della migliore stima in relazione alle obbligazioni di assicurazione vita esistenti.

Articolo 95

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per le variazioni permanenti dei tassi di estinzione anticipata

1.  In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata come segue:

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dove:

(a)  lup è il valore più elevato tra il tasso medio di estinzione anticipata delle polizze con flusso di cassa positivo derivante dal riscatto e il 67 %;

(b)  nup è il periodo medio in anni nel corso del quale le polizze con un flusso di cassa positivo derivante dal riscatto si estinguono;

(c)  Sup è la somma del flusso di cassa positivo derivante dal riscatto.

2.  In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di una riduzione permanente dei tassi di estinzione anticipata come segue:

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dove:

(a)  ldown è il valore più elevato tra il tasso medio di estinzione anticipata delle polizze con differenze negative del valore di riscatto e il 40 %;

(b)  ndown è il periodo medio in anni nel corso del quale le polizze con un flusso di cassa negativo derivante dal riscatto si estinguono;

(c)  Sdown è la somma delle differenze negative del valore di riscatto.

3.  Il flusso di cassa derivante dal riscatto di una polizza di assicurazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è la differenza tra:

(a) l'importo attualmente dovuto dall'impresa di assicurazione in caso di cessazione da parte del contraente, al netto di eventuali importi recuperabili dai contraenti o dagli intermediari;

(b) l'importo delle riserve tecniche senza il margine di rischio.

Articolo 96

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita come segue:

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dove:

(a) la somma include tutte le polizze con un capitale a rischio positivo;

(b)  CARi è il capitale a rischio della polizza i, ossia il valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:

i) la somma di quanto segue:

 l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

 il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe in futuro in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo.

Articolo 97

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia come segue:

image

dove, in relazione alle polizze di assicurazione e di riassicurazione con capitale a rischio positivo:

(a)  CAR è il capitale a rischio totale, ossia la somma, in relazione a ogni contratto, del valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:

i) la somma di quanto segue:

 l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

 il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe in futuro in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo;

(b)  q è il tasso di mortalità medio atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;

(c)  n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare in caso di morte incluse nella migliore stima;

(d)  ik è il tasso a pronti annualizzato per la scadenza k della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 43.

Articolo 98

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione malattia

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione malattia come segue:

image

dove, in relazione alle polizze di cui all'articolo 138, paragrafo 2:

(a)  q è il tasso medio di mortalità atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;

(b)  n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare ai beneficiari incluse nella migliore stima;

(c)  BElong è la migliore stima delle obbligazioni soggette al rischio di longevità.

Articolo 99

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche come segue:

image

dove:

(a)  MP è l'importo delle prestazioni mediche nel corso dell'ultimo anno in relazione alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione spese mediche relative all'ultimo anno;

(b)  n è la durata modificata in anni dei flussi di cassa inclusi nella migliore stima di tali obbligazioni;

(c)  i è il tasso d'inflazione medio sulle prestazioni mediche incluse nel calcolo della migliore stima di tali obbligazioni, dove le ponderazioni si basano sul valore attuale delle prestazioni mediche incluse nel calcolo della migliore stima di tali obbligazioni.

Articolo 100

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito come segue:



SCRincome-protection-disability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

dove, in relazione alle polizze di assicurazione e di riassicurazione con capitale a rischio positivo:

(a)  CAR1 è il capitale a rischio totale, ossia la somma per tutti i contratti del valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi:

i) la somma di quanto segue:

 l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

 il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa pagherebbe in futuro in caso di morte immediata o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo;

(b)  CAR2 è il capitale a rischio totale ai sensi della lettera a) dopo 12 mesi;

(c)  d1 è il tasso medio di invalidità-morbilità atteso nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;

(d)  d2 è il tasso medio di invalidità-morbilità atteso nel corso dei 12 mesi che seguono il periodo di 12 mesi successivi ponderato sulla base della somma assicurata;

(e)  n è la durata modificata delle prestazioni da erogare in caso di invalidità-morbilità incluse nella migliore stima;

(f)  t sono i tassi di recesso attesi nel corso dei 12 mesi successivi;

(g)  BEdis è la migliore stima delle obbligazioni soggette al rischio di invalidità-morbilità.

Articolo 101

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione malattia

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione malattia come segue:

image

dove:

(1)  EI è l'importo delle spese incorse per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia nel corso dell'ultimo anno;

(2)  n è la durata modificata in anni dei flussi di cassa inclusi nella migliore stima di tali obbligazioni;

(3)  i è il tasso d'inflazione medio ponderato incluso nel calcolo della migliore stima di tali obbligazioni, ponderato per il valore attuale delle spese incluse nel calcolo della migliore stima in relazione alle obbligazioni di assicurazione malattia esistenti.

Articolo 102

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT

1.  In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata di cui all'articolo 159, paragrafo 1, lettera a), come segue:

image

dove:

(a)  lup è il valore più elevato tra il tasso medio di estinzione anticipata delle polizze con flusso di cassa positivo derivante dal riscatto e l'83 %;

(b)  nup è il periodo medio in anni nel corso del quale le polizze con un flusso di cassa positivo derivante dal riscatto si estinguono;

(c)  Sup è la somma del flusso di cassa positivo derivante dal riscatto.

2.  In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di una riduzione permanente dei tassi di estinzione anticipata di cui all'articolo 159, paragrafo 1, lettera b), come segue:

image

dove:

(a)  ldown è il tasso medio di estinzione anticipata delle polizze con differenze negative del valore di riscatto;

(b)  ndown è il periodo medio in anni nel corso del quale le polizze con un flusso di cassa negativo derivante dal riscatto si estinguono;

(c)  Sdown è la somma delle differenze negative del valore di riscatto.

3.  Il flusso di cassa derivante dal riscatto di una polizza di assicurazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è la differenza tra:

(a) l'importo attualmente dovuto dall'impresa di assicurazione in caso di cessazione da parte del contraente, al netto di eventuali importi recuperabili dai contraenti o dagli intermediari;

(b) l'importo delle riserve tecniche senza il margine di rischio.

Articolo 103

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse per le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive

1.  In caso di osservanza degli articoli 88 e 89, le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 165 come segue:

(a) la somma, per ciascuna valuta, dei requisiti patrimoniali per il rischio di un incremento della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato al paragrafo 2 del presente articolo;

(b) la somma, per ciascuna valuta, dei requisiti patrimoniali per il rischio di una riduzione della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato al paragrafo 3 del presente articolo;

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento della struttura per scadenza dei tassi di interesse per una determinata valuta è uguale a:

image

dove:

(a) la prima somma copre tutti gli intervalli di scadenza i di cui al paragrafo 4 del presente articolo;

(b)  MVALi è il valore ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE delle attività meno le passività diverse dalle riserve tecniche per l'intervallo di scadenza i;

(c)  duri è la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;

(d)  ratei è il tasso privo di rischio pertinente per la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;

(e)  stress(i,up) è lo stress crescente relativo del tasso di interesse per la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;

(f) la seconda somma copre tutte le aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento;

(g)  BElob è la migliore stima per l'area di attività lob;

(h)  durlob è la durata modificata della migliore stima dell'area di attività lob;

(i)  ratelob è il tasso privo di rischio pertinente della durata modificata dell'area di attività lob;

(j)  stress(lob,up) è lo stress crescente relativo del tasso di interesse per la durata modificata durlob .

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il requisito patrimoniale per il rischio di una riduzione della struttura per scadenza dei tassi di interesse per una determinata valuta è uguale a:

image

dove:

(a) la prima somma copre tutti gli intervalli di scadenza i di cui al paragrafo 4;

(b)  MVALi è il valore ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE delle attività meno le passività diverse dalle riserve tecniche per l'intervallo di scadenza i;

(c)  duri è la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;

(d)  ratei è il tasso privo di rischio pertinente per la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;

(e)  stress(i,down) è lo stress decrescente relativo del tasso di interesse per la durata semplificata dell'intervallo di scadenza i;

(f) la seconda somma copre tutte le aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento;

(g)  BElob è la migliore stima per l'area di attività lob;

(h)  durlob è la durata modificata della migliore stima dell'area di attività lob;

(i)  ratelob è il tasso privo di rischio pertinente della durata modificata dell'area di attività lob;

(j)  stress(lob, down) è lo stress decrescente relativo del tasso di interesse per la durata modificata durlob .

4.  Gli intervalli di scadenza i e la durata semplificata duri di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e al paragrafo 3, lettere a) e c), sono i seguenti:

(a) per una scadenza fino a un anno, la durata semplificata è di 0,5 anni;

(b) per scadenze comprese tra 1 e 3 anni, la durata semplificata è di 2 anni;

(c) per scadenze comprese tra 3 e 5 anni, la durata semplificata è di 4 anni;

(d) per scadenze comprese tra 5 e 10 anni, la durata semplificata è di 7 anni;

(e) per una scadenza da 10 anni in poi, la durata semplificata è di 12 anni;

Articolo 104

Calcolo semplificato del rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti

1.  In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di spread di cui all'articolo 176 del presente regolamento come segue:

image

dove:

(a)  SCRbonds è il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti;

(b)  MVbonds è il valore ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE delle attività soggette ai requisiti patrimoniali per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti;

(c)  %MVi bonds è la parte del portafoglio delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti con classe di merito di credito i, se per tali attività è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta;

(d) %MV bonds norating è la parte del portafoglio delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta;

(e)  duri e durnorating sono la durata modificata denominata in anni delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti se non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta;

(f)  stressi è una funzione della classe di merito di credito i e della durata modificata denominata in anni delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti con classe di merito di credito i, di cui al paragrafo 2;

(g)  ΔLiabul è l'incremento delle riserve tecniche meno il margine di rischio per le polizze dove i contraenti assumono il rischio d'investimento con opzioni e garanzie incorporate che risulterebbero da una riduzione istantanea del valore delle attività soggette al requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni di:
image .

2.  stressi di cui al paragrafo 1, lettera f), per ogni classe di merito di credito i, è uguale a:
image , dove duri è la durata modificata denominata in anni delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti con classe di merito di credito i, e bi è determinato secondo la seguente tabella:



Classe di merito di credito i

0

1

2

3

4

5

6

bi

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

7,5 %

3.  durnorating di cui al paragrafo 1, lettera e), e duri di cui al paragrafo 2 non sono inferiori a 1 anno.

Articolo 105

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti per le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive

In caso di osservanza degli articoli 88 e 89, le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive possono basare il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di spread di cui all'articolo 176 sull'ipotesi che tutte le attività siano assegnate alla classe di merito di credito 3.

Articolo 106

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato per le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive

In caso di osservanza degli articoli 88 e 89, le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive possono utilizzare tutte le seguenti ipotesi per calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione:

(1) gli accordi di pooling delle attività infragruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione captive possono essere esentati dalla base di calcolo di cui all'articolo 184, paragrafo 2, nella misura in cui esistono condizioni contrattuali giuridicamente opponibili che garantiscano che le passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive saranno compensate dalle esposizioni infragruppo da essa detenute verso altri soggetti del gruppo;

(2) la soglia relativa dell'eccesso di esposizione di cui all'articolo 184, paragrafo 1, lettera c), è pari al 15 % per le seguenti esposizioni single-name:

(a) esposizioni verso enti creditizi non appartenenti allo stesso gruppo e classificati nella classe di merito di credito 2;

(b) esposizioni verso soggetti del gruppo che gestisce il contante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive classificati nella classe di merito di credito 2.

Articolo 107

Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio per gli accordi di riassicurazione o la cartolarizzazione

1.  In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione di un accordo di riassicurazione o di una cartolarizzazione di cui all'articolo 196 come segue:

image

dove:

(a)  RMre,all è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione degli accordi di riassicurazione e delle cartolarizzazioni per tutte le controparti calcolato conformemente al paragrafo 2;

(b)  Recoverablesi è la migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione o dalla cartolarizzazione e dai corrispondenti debitori per la controparte i e Recoverablesall è la migliore stima degli importi recuperabili dagli accordi di riassicurazione e dalle cartolarizzazioni e dai corrispondenti debitori per tutte le controparti.

2.  L'effetto di attenuazione sul rischio di sottoscrizione degli accordi di riassicurazione e delle cartolarizzazioni per tutte le controparti di cui al paragrafo 1 è la differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di sottoscrizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione se non esistono accordi di riassicurazione e cartolarizzazioni;

(b) i requisiti patrimoniali per il rischio di sottoscrizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 108

Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio per gli accordi di riassicurazione proporzionale

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione j di un accordo di riassicurazione proporzionale per la controparte i di cui all'articolo 196 come segue:

image

dove:

(a)  BE è la migliore stima delle obbligazioni al lordo degli importi recuperabili;

(b)  Recoverablesi è la migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione proporzionale e dai corrispondenti debitori per la controparte i;

(c)  Recoverablesi è la migliore stima degli importi recuperabili dagli accordi di riassicurazione proporzionale e dai corrispondenti debitori per tutte le controparti;

(d)  SCRj sono i requisiti patrimoniali per il rischio di sottoscrizione j dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 109

Calcoli semplificati per gli accordi di pooling

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare i seguenti calcoli semplificati ai fini degli articoli 193, 194 e 195:

(a) la migliore stima di cui all'articolo 194, paragrafo 1, lettera d), può essere calcolata come segue:

image

dove BEU è la migliore stima della passività ceduta all'accordo di pooling dall'impresa facente parte dell'accordo di pooling, al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne a detto accordo;

(b) la migliore stima di cui all'articolo 195, lettera c), può essere calcolata come segue:

image

dove BECEP è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dal pool, in relazione al rischio ceduto a detto pool dall'impresa;

(c) l'effetto di attenuazione del rischio di cui all'articolo 195, lettera d), può essere calcolato come segue:

image

dove:

i)  BECE è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dall'accordo di pooling nel complesso;

ii) ΔRMCEP è il contributo di tutte le controparti esterne all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling sul rischio di sottoscrizione dell'impresa;

(d) le controparti membri del pool e le controparti esterne al pool possono essere raggruppate in base alla valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, a condizione che vi siano raggruppamenti separati per i pool di esposizioni di tipo A, B e C.

Articolo 110

Calcolo semplificato — raggruppamento di esposizioni single-name

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare la perdita per inadempimento di cui all'articolo 192 per un gruppo di esposizioni single-name. In questo caso, al gruppo di esposizioni single-name è assegnata la massima probabilità di inadempimento assegnata alle esposizioni single-name incluse nel gruppo ai sensi dell'articolo 199.

Articolo 111

Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio

In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione e sul rischio di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato di cui all'articolo 196 come differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) la somma del requisito patrimoniale ipotetico per i sottomoduli dei moduli del rischio di sottoscrizione e del rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata dalla tecnica di attenuazione del rischio, come se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistessero;

(b) la somma dei requisiti patrimoniali per i sottomoduli dei moduli del rischio di sottoscrizione e del rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata dalla tecnica di attenuazione del rischio.

Articolo 112

Calcolo semplificato del valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale per tenere conto dell'effetto economico della garanzia collaterale

1.  In caso di osservanza dell'articolo 88 del presente regolamento e se sono soddisfatti sia il requisito della controparte, sia il requisito del terzo conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono, ai fini dell'articolo 197, calcolare il valore aggiustato per il rischio di una garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale ai sensi dell'articolo 1, punto 26, lettera b), come l'85 % del valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

2.  In caso di osservanza degli articoli 88 e 214 del presente regolamento e se è soddisfatto il requisito della controparte conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, e non è soddisfatto il requisito del terzo conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono, ai fini dell'articolo 197, calcolare il valore aggiustato per il rischio di una garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale ai sensi dell'articolo 1, punto 26, lettera b), come il 75 % del valore delle attività detenute come garanzia collaterale valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.



Sottosezione 7

Ambito di applicazione dei moduli del rischio di sottoscrizione

Articolo 113

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, per l'assicurazione vita e per l'assicurazione malattia, le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano:

(a) il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia;

(b) il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia;

(c) il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia.



SEZIONE 2

Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

Articolo 114

Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

1.  Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita consta di tutti i seguenti sottomoduli:

(a) il sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

(b) il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;

(c) il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita è uguale a:

image

dove:

(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1;

(b)  CorrNL(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita per i sottomoduli i e j;

(c)  SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j.

3.  Il parametro di correlazione CorrNL(i,j) di cui al paragrafo 2 è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:



j

i

Tariffazione e riservazione per l'assicurazione non vita

Catastrofe per l'assicurazione non vita

Estinzione anticipata per l'assicurazione non vita

Tariffazione e riservazione per l'assicurazione non vita

1

0,25

0

Catastrofe per l'assicurazione non vita

0,25

1

0

Estinzione anticipata per l'assicurazione non vita

0

0

1

Articolo 115

Sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita

Il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita è uguale a:

image

dove:

(a)  σnl è lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita determinato ai sensi dell'articolo 117;

(b)  Vnl è la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita determinata ai sensi dell'articolo 116.

Articolo 116

Misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita

1.  La misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita è uguale alla somma delle misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione dei segmenti di cui all'allegato II.

2.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, la misura di volume di un determinato segmento s è uguale a:

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dove:

(a)  V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s;

(b)  V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s;

(c)  DIVs è il fattore di diversificazione geografica del segmento s.

3.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s è uguale a:

image

dove:

(a)  Ps è una stima dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà nei 12 mesi successivi;

(b)  P(last,s) sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s negli ultimi 12 mesi;

(c)  FP(existing,s) è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà dopo i 12 mesi successivi in relazione ai contratti esistenti;

(d)  FP(future,s) è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà per i contratti la cui data di rilevazione iniziale è compresa nei 12 mesi successivi, esclusi, tuttavia, i premi da acquisire durante i 12 mesi successivi alla data di rilevazione iniziale.

4.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono scegliere, in alternativa al calcolo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di calcolare la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s applicando la seguente formula:

image

purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha deciso che i premi acquisiti dall'impresa nel segmento s nei 12 mesi successivi non eccederanno P s;

(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha stabilito efficaci meccanismi di controllo per garantire il rispetto dei limiti per i premi acquisiti di cui alla lettera a);

(c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha comunicato alla propria autorità di vigilanza la decisione di cui alla lettera a) e le relative motivazioni.

Ai fini di tale calcolo, i termini Ps , FP(existing,s) e FP(future,s) sono da intendersi nell'accezione di cui al paragrafo 3, lettere a), c) e d).

5.  Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 3 e 4, i premi sono da intendersi al netto, previa deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione. Non sono dedotti i seguenti premi per i contratti di riassicurazione:

(a) i premi relativi a eventi non assicurativi o crediti di assicurazione regolati non inclusi nei flussi di cassa di cui all'articolo 41, paragrafo 3;

(b) i premi per i contratti di riassicurazione non conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213.

6.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, la misura di volume per il rischio di riservazione di un determinato segmento è uguale alla migliore stima degli accantonamenti per i sinistri da pagare nel segmento considerato, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, purché i contratti di riassicurazione o le società veicolo siano conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213. La misura di volume non è un importo negativo.

7.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, il fattore predefinito di diversificazione geografica di un determinato segmento è 1 o è calcolato ai sensi dell'allegato III.

Articolo 117

Scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita

1.  Lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita è uguale a:

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dove:

(a)  Vnl è la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita;

(b) la somma copre tutte le possibili combinazioni (s,t) dei segmenti di cui all'allegato II;

(c)  CorrS(s,t) è il parametro di correlazione per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita per il segmento s e il segmento t di cui all'allegato IV;

(d)  σs e σt sono gli scostamenti standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita rispettivamente dei segmenti s e t;

(e)  Vs e Vt sono le misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione rispettivamente dei segmenti s e t di cui all'articolo 116.

2.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita di un determinato segmento s è uguale a:

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dove:

(a)  σ(prem,s) è lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita del segmento s determinato ai sensi del paragrafo 3;

(b)  σ(res,s) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione non vita del segmento s di cui all'allegato II;

(c)  V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s di cui all'articolo 116;

(d)  V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s di cui all'articolo 116.

3.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita di un determinato segmento è uguale allo scostamento standard del rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione non vita del segmento di cui all'allegato II moltiplicato per il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale. Per i segmenti 1, 4 e 5 di cui all'allegato II, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale all'80 %. Per tutti gli altri segmenti di cui all'allegato, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale al 100 %.

Articolo 118

Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), è uguale alla perdita di fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione derivante dalla combinazione dei seguenti eventi istantanei:

(a) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione per le quali tale cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio;

(b) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

2.  Gli eventi di cui al paragrafo 1 si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.

3.  Al fine di determinare la perdita dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora si verifichi l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.

Articolo 119

Sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita

1.  Il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita consta di tutti i seguenti sottomoduli:

(a) il sottomodulo del rischio di catastrofe naturale;

(b) il sottomodulo del rischio di catastrofe per la riassicurazione non proporzionale danni ai beni;

(c) il sottomodulo del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane;

(d) il sottomodulo del rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita.

2.  Il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di sottoscrizione catastrofale per l'assicurazione non vita è uguale a:

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dove:

(a)  SCRnatCAT è il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale;

(b)  SCRnpproperty è il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per la riassicurazione non proporzionale danni ai beni;

(c)  SCRmmCAT è il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane;

(d)  SCRCATother è il requisito patrimoniale per il rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita.

Articolo 120

Sottomodulo del rischio di catastrofe naturale

1.  Il sottomodulo del rischio di catastrofe naturale consta di tutti i seguenti sottomoduli:

(a) il sottomodulo del rischio di tempesta;

(b) il sottomodulo del rischio di terremoto;

(c) il sottomodulo del rischio di alluvione;

(d) il sottomodulo del rischio di grandine;

(e) il sottomodulo del rischio di cedimento.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale è uguale a:

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dove:

(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni dei sottomoduli i di cui al paragrafo 1;

(b)  SCRi è il requisito patrimoniale per il sottomodulo i.

Articolo 121

Sottomodulo del rischio di tempesta

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta è uguale a:

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dove:

(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato V;

(b)  CorrWS(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di tempesta per la regione r e la regione s di cui all'allegato V;

(c)  SCR(windstorm,r) e SCR(windstorm,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di tempesta rispettivamente nella regione r e s;

(d)  SCR(windstorm,other) è il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII.

2.  Per tutte le regioni di cui all'allegato V, il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in una determinata regione r è il maggiore dei due seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta nella regione r in base allo scenario A di cui al paragrafo 3;

(b) il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta nella regione r in base allo scenario B di cui al paragrafo 4;

3.  Per tutte le regioni di cui all'allegato V, il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in una determinata regione r in base allo scenario A è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:

(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari all'80 % della perdita specifica subita a seguito di tempeste nella regione r;

(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 40 % della perdita specifica subita a seguito di tempeste nella regione r.

4.  Per tutte le regioni di cui all'allegato V, il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in una determinata regione r in base allo scenario B è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:

(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 100 % della perdita specifica subita a seguito di tempeste nella regione r;

(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 20 % della perdita specifica subita a seguito di tempeste nella regione r.

5.  Per tutte le regioni di cui all'allegato V, le perdite specifiche subite a seguito di tempeste in una determinata regione r sono uguali al seguente importo:

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dove:

(a)  Q(windstorm,r) è il fattore di rischio di tempesta per la regione r di cui all'allegato V;

(b) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX;

(c)  Corr(windstorm,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di tempesta nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato XXII;

(d)  WSI(windstorm,r,i) e WSI(windstorm,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di tempesta nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX.

6.  Per tutte le regioni di cui all'allegato V e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di tempesta in una determinata zona soggetta a tempeste i di una determinata regione r è uguale a:

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dove:

(a)  W(windstorm,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di tempesta nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X;

(b)  SI(windstorm,r,i) è la somma assicurata per il rischio di tempesta nella zona soggetta a tempeste i della regione r.

7.  Per tutte le regioni di cui all'allegato V e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma assicurata per il rischio di tempesta in una determinata zona soggetta a tempeste i di una determinata regione r è uguale a:

image

dove:

(a)  SI(property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di tempesta e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;

(b)  SI(onshore-property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono i danni subiti da beni a terra a seguito di tempeste e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r.

8.  Il requisito patrimoniale per il rischio di tempesta in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di assicurazione e di riassicurazione che copre una qualsiasi delle seguenti obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione:

(a) obbligazioni delle aree di attività 7 o 19 di cui all'allegato I che coprono il rischio di tempesta e in cui il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;

(b) obbligazioni delle aree di attività 6 o 18 di cui all'allegato I in relazione ai danni subiti da beni a terra a seguito di tempeste e in cui il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII.

9.  L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 8 è uguale al seguente importo:

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dove:

(a)  DIVwindstorm è calcolato conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi in relazione alle obbligazioni di cui al paragrafo 8 e limitatamente alle regioni da 5 a 18 di cui all'allegato III, punto 8;

(b)  Pwindstorm è una stima dei premi che le imprese di assicurazione e di riassicurazione acquisiranno per ogni contratto che copre le obbligazioni di cui al paragrafo 8 nel corso dei 12 mesi successivi: a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.

Articolo 122

Sottomodulo del rischio di terremoto

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto è uguale a:

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dove:

(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato VI;

(b)  CorrEQ(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di terremoto per la regione r e la regione s di cui all'allegato VI;

(c)  SCR(earthquake,r) e SCR(earthquake,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di terremoto rispettivamente nella regione r e s;

(d)  SCR(earthquake,other) è il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII.

2.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in una determinata regione r è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente importo:

image

dove:

(a)  Q(earthquake,r) è il fattore di rischio di terremoto per la regione r di cui all'allegato VI;

(b) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX;

(c)  Corr(earthquake,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di terremoto nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato XXIII;

(d)  WSI(earthquake,r,i) e WSI(earthquake,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di terremoto nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX.

3.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VI e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di terremoto in una determinata zona soggetta a terremoti i di una determinata regione r è uguale a:

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dove:

(a)  W(earthquake,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di terremoto nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X;

(b)  SI(earthquake,r,i) è la somma assicurata per il rischio di terremoto nella zona soggetta a terremoti i della regione r.

4.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VI e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma assicurata per il rischio di terremoto in una determinata zona soggetta a terremoti i di una determinata regione r è uguale a:

image

dove:

(a)  SI(property,r,i) è la somma assicurata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di terremoto e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;

(b)  SI(onshore-property,r,i) è la somma assicurata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono i danni subiti da beni a terra a seguito di terremoti e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r.

5.  Il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di assicurazione e di riassicurazione che copre una delle seguenti obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione o entrambe:

(a) obbligazioni delle aree di attività 7 o 19 di cui all'allegato I che coprono il rischio di terremoto, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;

(b) obbligazioni delle aree di attività 6 o 18 di cui all'allegato I in relazione ai danni subiti da beni a terra a seguito di terremoti, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII.

6.  L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 5 è uguale al seguente importo:

image

dove:

(a)  DIVearthquake è calcolato conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi in relazione alle obbligazioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), e limitatamente alle regioni da 5 a 18 di cui all'allegato III;

(b)  Pearthquake è una stima dei premi che le imprese di assicurazione e di riassicurazione acquisiranno per ogni contratto che copre le obbligazioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), nel corso dei 12 mesi successivi: a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.

Articolo 123

Sottomodulo del rischio di alluvione

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione è uguale a:

image

dove:

(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato VII;

(b)  CorrFL(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di alluvione per la regione r e la regione s di cui all'allegato VII;

(c)  SCR(flood,r) e SCR(flood,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di alluvione rispettivamente nella regione r e s;

(d)  SCR(flood,other) è il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII.

2.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in una determinata regione r è il maggiore tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione nella regione r in base allo scenario A di cui al paragrafo 3;

(b) il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione nella regione r in base allo scenario B di cui al paragrafo 4.

3.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in una determinata regione r in base allo scenario A è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:

(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 65 % della perdita specifica subita a seguito di alluvioni nella regione r;

(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 45 % della perdita specifica subita a seguito di alluvioni nella regione r.

4.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in una determinata regione r in base allo scenario B è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:

(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 100 % della perdita specifica subita a seguito di alluvioni nella regione r;

(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 10 % della perdita specifica subita a seguito di alluvioni nella regione r.

5.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, la perdita specifica subita a seguito di alluvioni in una determinata regione r è uguale al seguente importo:

image

dove:

(a)  Q(flood,r) è il fattore di rischio di alluvione per la regione r di cui all'allegato VII;

(b) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX;

(c)  Corr(flood,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di alluvione nelle zone soggette ad alluvioni i e j della regione r di cui all'allegato XXIV;

(d)  WSI(flood,r,i) e WSI(flood,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di alluvione nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX.

6.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VII e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di alluvione in una determinata zona soggetta ad alluvioni i di una determinata regione r è uguale a:

image

dove:

(a)  W(flood,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di alluvione nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X;

(b)  SI(flood,r,i) è la somma assicurata per il rischio di alluvione nella zona soggetta ad alluvioni i della regione r.

7.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VII e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma assicurata per una determinata zona soggetta ad alluvioni i di una determinata regione r è uguale a:

image

dove:

(a)  SI(property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di alluvione, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;

(b)  SI(onshore-property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono i danni subiti da beni a terra a seguito di alluvioni e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;

(c)  SI(motor,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 5 e 17 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di alluvione, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r.

8.  Il requisito patrimoniale per il rischio di alluvione in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di assicurazione e di riassicurazione che copre una qualsiasi delle seguenti obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione:

(a) obbligazioni delle aree di attività 7 o 19 di cui all'allegato I che coprono il rischio di alluvione, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;

(b) obbligazioni delle aree di attività 6 o 18 di cui all'allegato I in relazione ai danni subiti da beni a terra a seguito di alluvioni, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;

(c) obbligazioni delle aree di attività 5 o 17 di cui all'allegato I che coprono il rischio di alluvione, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII.

9.  L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 8 è uguale al seguente importo:

image

dove:

(a)  DIVflood è calcolato conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi in relazione alle obbligazioni di cui al paragrafo 8, lettere a), b) e c), e limitatamente alle regioni da 5 a 18 di cui all'allegato III, punto 8;

(b)  Pflood è una stima dei premi che le imprese di assicurazione e di riassicurazione acquisiranno per ogni contratto che copre le obbligazioni di cui al paragrafo 8, lettere a), b) e c) nel corso dei 12 mesi successivi: a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.

Articolo 124

Sottomodulo del rischio di grandine

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di grandine è uguale a:

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dove:

(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato VIII;

(b)  CorrHL(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di grandine per la regione r e la regione s di cui all'allegato VIII;

(c)  SCR(hail,r) e SCR(hail,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di grandine rispettivamente nella regione r e s;

(d)  SCR(hail,other) è il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII.

2.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII, il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in una determinata regione r è il maggiore tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale per il rischio di grandine nella regione r in base allo scenario A;

(b) il requisito patrimoniale per il rischio di grandine nella regione r in base allo scenario B.

3.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII, il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in una determinata regione r in base allo scenario A è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:

(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 70 % della perdita specifica subita a seguito di grandine nella regione r;

(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 50 % della perdita specifica subita a seguito di grandine nella regione r.

4.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII, il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in una determinata regione r in base allo scenario B è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla sequenza di eventi di seguito indicata:

(a) la perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 100 % della perdita specifica subita a seguito di grandine nella regione r;

(b) la perdita di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è pari al 20 % della perdita specifica subita a seguito di grandine nella regione r.

5.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII, la perdita specifica subita a seguito di grandine in una determinata regione r è uguale al seguente importo:

image

dove:

(a)  Q(hail,r) è il fattore di rischio di grandine per la regione r di cui all'allegato VIII;

(b) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX;

(c)  Corr(hail,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di grandine nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato XXV;

(d)  WSI(hail,r,i) e WSI(hail,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di grandine nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX.

6.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di grandine in una determinata zona soggetta a grandine i di una determinata regione r è uguale a:

image

dove:

(a)  W(hail,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di grandine nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X;

(b)  SI(hail,r,i) è la somma assicurata per il rischio di grandine nella zona soggetta a grandine i della regione r.

7.  Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII e tutte le zone soggette a grandine, la somma assicurata per il rischio di grandine in una determinata zona soggetta a grandine i di una determinata regione r è uguale a:

image

dove:

(a)  SI(property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di grandine, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;

(b)  SI(onshore-property,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono i danni subiti da beni a terra a seguito di grandine, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r;

(c)  SI(motor,r,i) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 5 e 17 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di grandine, se il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r.

8.  Il requisito patrimoniale per il rischio di grandine in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di assicurazione e di riassicurazione che copre una o più delle seguenti obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione:

(a) obbligazioni delle aree di attività 7 o 19 di cui all'allegato I che coprono il rischio di grandine, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;

(b) obbligazioni delle aree di attività 6 o 18 di cui all'allegato I in relazione ai danni subiti da beni a terra a seguito di grandine, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII;

(c) obbligazioni delle aree di attività 5 o 17 di cui all'allegato I che coprono il rischio di grandine, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII.

9.  L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 8 è uguale al seguente importo:

image

dove:

(a)  DIVhail è calcolato conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi in relazione alle obbligazioni di cui al paragrafo 8, lettere a), b) e c), e limitatamente alle regioni da 5 a 18 di cui all'allegato III;

(b)  Phail è una stima dei premi che le imprese di assicurazione o di riassicurazione acquisiranno per ogni contratto che copre le obbligazioni di cui al paragrafo 8, lettere a), b) e c) nel corso dei 12 mesi successivi: a tale scopo, i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.

Articolo 125

Sottomodulo del rischio di cedimento

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di cedimento è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:

image

dove:

(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della Francia di cui all'allegato IX;

(b)  Corr(subsidence,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di cedimento nelle zone a rischio i e j di cui all'allegato XXVI;

(c)  WSI(subsidence,i) e WSI(subsidence,j sono le somme ponderate assicurate per il rischio di cedimento nelle zone a rischio i e j della Francia di cui all'allegato IX.

2.  Per tutte le zone soggette a cedimenti, la somma ponderata assicurata per il rischio di cedimento in una determinata zona i della Francia di cui all'allegato IX è uguale a:

image

dove:

(a)  W(subsidence,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di cedimento nella zona a rischio i di cui all'allegato X;

(b)  SI(subsidence,i) è la somma assicurata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di cedimento di edifici residenziali nella zona soggetta a cedimenti i.

Articolo 126

Interpretazione degli scenari di catastrofe

1.  Ai fini dell'articolo 121, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 123, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 124, paragrafi 3 e 4, le imprese di assicurazione e di riassicurazione basano il calcolo del requisito patrimoniale sulle seguenti ipotesi:

(a) i due eventi consecutivi di cui a detti articoli sono indipendenti;

(b) le imprese di assicurazione e di riassicurazione non ricorrono a nuove tecniche di attenuazione del rischio di assicurazione tra i due eventi.

2.  Nonostante l'articolo 83, paragrafo 1, lettera d), se i contratti di riassicurazione esistenti prevedono reintegri, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di future misure di gestione in relazione ai reintegri tra il primo e il secondo evento. Le ipotesi relative alle future misure di gestione sono realistiche, oggettive e verificabili.

Articolo 127

Sottomodulo per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale danni ai beni

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale danni ai beni è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di riassicurazione che copre obbligazioni di riassicurazione dell'aera di attività 28 di cui all'allegato I diverse dalle obbligazioni di riassicurazione non proporzionale relative alle obbligazioni di assicurazione incluse nelle aree di attività 9 e 21 di cui all'allegato I.

2.  L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 1 è uguale a:

image

dove:

(a)  DIVnpproperty si calcola conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nell'area di attività 28 di cui all'allegato I diverse dalle obbligazioni di riassicurazione non proporzionale relative alle obbligazioni di assicurazione incluse nelle aree di attività 9 e 21 di cui all'allegato I;

(b)  Pproperty è una stima dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione acquisirà nel corso dei 12 mesi successivi per ogni contratto che copre le obbligazioni di riassicurazione dell'area di attività 28 di cui all'allegato I diverse dalle obbligazioni di riassicurazione non proporzionale relative alle obbligazioni di assicurazione incluse nelle aree di attività 9 e 21 di cui all'allegato I: a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.

Articolo 128

Sottomodulo del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane

1.  Il sottomodulo del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane consta di tutti i seguenti sottomoduli:

(a) il sottomodulo del rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

(b) il sottomodulo del rischio di sinistri marittimi;

(c) il sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici;

(d) il sottomodulo del rischio di incendio;

(e) il sottomodulo del rischio di responsabilità;

(f) il sottomodulo del rischio di credito e di cauzione.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane è uguale a:

image

dove:

(a) la somma comprende tutti i sottomoduli di cui al paragrafo 1;

(b)  SCRi è il requisito patrimoniale per il sottomodulo i.

Articolo 129

Sottomodulo del rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente importo in euro:

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dove:

(a)  Na è il numero di veicoli assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 4 e16 di cui all'allegato I con un limite di polizza stimato superiore a 24 000 000 EUR;

(b)  Nb è il numero di veicoli assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 4 e16 di cui all'allegato I con un limite di polizza stimato pari o inferiore a 24 000 000 EUR.

Il numero di autoveicoli coperti dalle obbligazioni di riassicurazione proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è ponderato per la quota relativa delle obbligazioni dell'impresa rispetto alla somma assicurata degli autoveicoli.

2.  Il limite di polizza stimato di cui al paragrafo 1 è il limite complessivo della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli o, se un limite complessivo non è specificato nelle condizioni della polizza, la somma dei limiti per i danni subiti da beni e per le lesioni personali. Se il limite di polizza è specificato come massimo per vittima, detto limite stimato è basato sull'ipotesi di dieci vittime.

Articolo 130

Sottomodulo del rischio di sinistri marittimi

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di sinistri marittimi è uguale a:

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dove:

(a)  SCRtanker è il requisito patrimoniale per il rischio di collisione tra navi cisterna;

(b)  SCRplatform è il requisito patrimoniale per il rischio di esplosione di una piattaforma.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di collisione tra navi cisterna è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:

image

dove:

(a) il massimo si riferisce a tutte le petroliere e le gasiere assicurate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione alla collisione tra navi cisterna nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I;

(b)  SI(hull,t) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione marittima dello scafo in relazione alla nave cisterna t;

(c)  SI(liab,t) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione della responsabilità marittima in relazione alla nave cisterna t;

(d)  SI(pollution,t) è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione per inquinamento petrolifero in relazione alla nave cisterna t.

3.  Il requisito patrimoniale per il rischio di esplosione di una piattaforma è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:

image

dove:

(a) il massimo si riferisce a tutte le piattaforme offshore di esplorazione ed estrazione di petrolio e gas assicurate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione all'esplosione della piattaforma nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I;

(b)  SIp è la somma accumulata assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le seguenti obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in relazione alla piattaforma p;

i) obbligazioni di risarcimento per danni a beni;

ii) obbligazioni di risarcimento per le spese relative alla rimozione di rottami;

iii) obbligazioni di risarcimento per la perdita di reddito derivante da attività produttive;

iv) obbligazioni di risarcimento per le spese sostenute per coprire un pozzo o renderlo sicuro;

v) obbligazioni di assicurazione e riassicurazione della responsabilità civile.

Articolo 131

Sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici

Il requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:

image

dove:

(a) il massimo si riferisce a tutti gli aeromobili assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I;

(b)  SIa è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione dei corpi di veicoli aerei e l'assicurazione e la riassicurazione della responsabilità civile aeromobili in relazione all'aeromobile a.

Articolo 132

Sottomodulo del rischio di incendio

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di incendio è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale alla somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la concentrazione più elevata di rischio di incendio.

2.  La concentrazione più elevata di rischio di incendio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la serie di edifici con la massima somma assicurata che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione detiene obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I, in relazione a ogni edificio di cui sono coperti i danni dovuti a incendio o esplosione, anche dopo attacchi terroristici;

(b) tutti gli edifici sono interamente o parzialmente situati entro un raggio di 200 metri.

3.  Ai fini del paragrafo 2, la serie di edifici può essere coperta da uno o vari contratti di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 133

Sottomodulo del rischio di responsabilità civile

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile è uguale a:

image

dove:

(a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di gruppi di rischio di responsabilità civile (i,j) di cui all'allegato XI;

(b)  Corr(liability,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di responsabilità civile dei gruppi di rischio di responsabilità civile i e j di cui all'allegato XI;

(c)  SCR(liability,i) è il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile del gruppo di rischio di responsabilità civile i.

2.  Per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile di cui all'allegato XI, il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile di un determinato gruppo di rischio di responsabilità civile i è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:

image

dove:

(a)  f(liability,i) è il fattore di rischio per il gruppo di rischio di responsabilità civile i di cui all'allegato XI;

(b)  P(liability,i) sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel corso dei 12 mesi successivi in relazione alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i; a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.

3.  Il calcolo della perdita di fondi propri di base di cui al paragrafo 2 è basato sulle seguenti ipotesi:

(a) la perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i è causata da ni sinistri e le perdite causate da tali sinistri sono rappresentative dell'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i e corrispondono alla perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i;

(b) il numero di sinistri ni è pari al numero intero più basso che supera il seguente importo:

image

dove:

i)  f(liability,i) e P(liability,i) sono definiti come indicato al paragrafo 2;

ii)  Lim(i,1) è il limite di responsabilità civile più elevato per l'indennizzo fornito dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i;

(c) qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisca una copertura illimitata nel gruppo di rischio di responsabilità civile i, il numero di sinistri ni è uguale a uno.

Articolo 134

Sottomodulo del rischio di credito e di cauzione

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di cauzione è uguale a:

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dove:

(a)  SCRdefault è il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento;

(b)  SCRrecession è il requisito patrimoniale per il rischio di recessione.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un inadempimento istantaneo legato delle due massime esposizioni relative alle obbligazioni incluse nelle aree di attività 9 e 21 di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Il calcolo del requisito patrimoniale è basato sull'ipotesi che la perdita per inadempimento, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di ciascuna esposizione è pari al 10 % della somma assicurata in relazione all'esposizione.

3.  Le due massime esposizioni dell'assicurazione dei crediti di cui al paragrafo 2 sono determinate sulla base di un confronto delle perdite per inadempimento nette delle esposizioni dell'assicurazione dei crediti, tenendo conto che le perdite per inadempimento sono al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo.

4.  Il requisito patrimoniale per il rischio di recessione è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al 100 % dei premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel corso dei 12 mesi successivi nelle aree di attività 9 e 21.

Articolo 135

Sottomodulo del rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita

Il requisito patrimoniale per il rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente importo:

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dove:

(a)  P1, P2, P3, P4 e P5 sono le stime del premio lordo, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe acquisire nel corso dei 12 mesi successivi in relazione ai gruppi di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione da 1 a 5 di cui all'allegato XII;

(b)  c1, c2, c3, c4 e c5 sono i fattori di rischio per i gruppi di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione da 1 a 5 di cui all'allegato XII.



SEZIONE 3

Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita

Articolo 136

Coefficienti di correlazione

1.  Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita consta di tutti i seguenti sottomoduli:

(a) il sottomodulo del rischio di mortalità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

(b) il sottomodulo del rischio di longevità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;

(c) il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;

(d) il sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;

(e) il sottomodulo del rischio di revisione di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/138/CE;

(f) il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;

(g) il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, secondo comma, lettera g), della direttiva 2009/138/CE.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita è uguale a:

image

dove:

(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1;

(b)  CorrNL(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita per i sottomoduli i e j;

(c)  SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j.

3.  Il coefficiente di correlazione Corri,j di cui all'allegato IV, punto 3, della direttiva 2009/138/CE è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:



j

i

Mortalità

Longevità

Invalidità

Spesa vita

Revisione

Estinzione anticipata

Catastrofe vita

Mortalità

1

-0,25

0,25

0,25

0

0

0,25

Longevità

-0,25

1

0

0,25

0,25

0,25

0

Invalidità

0,25

0

1

0,5

0

0

0,25

Spesa vita

0,25

0,25

0,5

1

0,5

0,5

0,25

Revisione

0

0,25

0

0,5

1

0

0

Estinzione anticipata

0

0,25

0

0,5

0

1

0,25

Catastrofe vita

0,25

0

0,25

0,25

0

0,25

1

Articolo 137

Sottomodulo del rischio di mortalità

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di mortalità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 15 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.

2.  L'incremento dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata sulle seguenti ipotesi:

(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;

(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.

3.  Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.

Articolo 138

Sottomodulo del rischio di longevità

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di longevità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un calo permanente istantaneo del 20 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.

2.  Il calo dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata sulle seguenti ipotesi:

(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;

(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.

3.  Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.

Articolo 139

Sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità

Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla combinazione delle seguenti variazioni permanenti istantanee:

(a) un incremento del 35 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi all'invalidità e alla morbilità nei 12 mesi successivi;

(b) un incremento del 25 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi all'invalidità e alla morbilità per tutti i mesi dopo i 12 mesi successivi;

(c) un calo del 20 % dei tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per i 12 mesi successivi e per tutti gli anni seguenti.

Articolo 140

Sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione vita

Il requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:

(a) un incremento del 10 % dell'importo delle spese prese in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche;

(b) un incremento di un punto percentuale del tasso d'inflazione delle spese (espresso in termini percentuali) utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche.

Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano tali variazioni alle proprie spese e, se del caso, alle spese delle imprese cedenti.

Articolo 141

Sottomodulo del rischio di revisione

Il requisito patrimoniale per il rischio di revisione di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 3 % dell'importo delle prestazioni delle rendite soltanto sulle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione basate su rendite in cui le prestazioni pagabili in base alle polizze di assicurazione sottostanti potrebbero aumentare per effetto di variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata.

Articolo 142

Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata;

(b) il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata;

(c) il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni per quanto riguarda le opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, l'incremento dei tassi di esercizio delle opzioni non supera il 100 % e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.

3.  Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un calo permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni per quanto riguarda le opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, il calo dei tassi di esercizio delle opzioni non supera i 20 punti percentuali e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un calo delle riserve tecniche senza il margine di rischio.

4.  Le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:

(a) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o di permettere l'estinzione anticipata della polizza di assicurazione;

(b) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa.

Ai fini della lettera b), le variazioni del tasso di esercizio delle opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano al tasso corrispondente al mancato esercizio dell'opzione pertinente.

5.  Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:

(a) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di riassicurazione;

(b) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di assicurazione sottostanti ai contratti di riassicurazione;

(c) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il diritto dei potenziali contraenti di non concludere detti contratti di assicurazione o di riassicurazione.

6.  Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una combinazione dei seguenti eventi istantanei:

(a) la cessazione del 70 % delle polizze di assicurazione che rientrano nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), della direttiva 2009/138/CE la cui cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il contraente non è una persona fisica e la cessazione della polizza non è soggetta all'approvazione dei beneficiari del fondo pensione;

ii) il contraente è una persona fisica che opera a vantaggio dei beneficiari della polizza, tranne qualora sussista un rapporto di parentela tra la persona fisica e i beneficiari o qualora la polizza sia sottoscritta a fini di pianificazione di proprietà private o successione e il numero dei beneficiari della polizza non sia superiore a 20;

(b) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione diverse da quelle di cui alla lettera a) la cui cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio;

(c) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

Gli eventi di cui al primo comma si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui alla lettera a) si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.

Al fine di determinare la perdita dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione qualora si verifichino gli eventi di cui alle lettere a) e b), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.

7.  Qualora il requisito patrimoniale più elevato tra quelli citati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, e il più elevato dei corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, del presente regolamento non si basino sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo per il quale lo scenario sottostante dà luogo al corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 143

Sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione vita

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento istantaneo di 0,15 punti percentuali dei tassi di mortalità (espressi in termini percentuali) utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tenere conto dei dati tratti dall'esperienza relativi alla mortalità nei 12 mesi successivi.

2.  L'incremento dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità utilizzati per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi alla mortalità nei 12 mesi successivi dà luogo a un incremento delle riserve tecniche. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata sulle seguenti ipotesi:

(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;

(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.

3.  Per quanto riguarda le polizze di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.



SEZIONE 4

Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia

Articolo 144

Modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia

1.  Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia consta di tutti i seguenti sottomoduli:

(a) il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT;

(b) il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT;

(c) il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia è uguale a:

image

dove:

(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1;

(b)  CorrH(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia per i sottomoduli i e j;

(c)  SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j.

3.  Il coefficiente di correlazione CorrH(i,j) di cui al paragrafo 2 è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:



j

i

Sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT

Sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT

Catastrofe per l'assicurazione malattia

Sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT

1

0,5

0,25

Sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT

0,5

1

0,25

Catastrofe per l'assicurazione malattia

0,25

0,25

1

4.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano:

(a) il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia comprese nelle aree di attività 1, 2, 3, 13, 14, 15 e 25 come indicato all'allegato I;

(b) il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia comprese nelle aree di attività 29, 33 e 35, come indicato all'allegato I;

(c) il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia.

Articolo 145

Sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT

1.  Il sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT consta dei seguenti sottomoduli:

(a) il sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT;

(b) il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT è uguale a:

image

dove:

(a)  SCR(NSLTh,pr) è il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT;

(b)  SCR(NSLTh,lapse) è il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT.

Articolo 146

Sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT

Il requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT è uguale a:

image

dove:

(a)  σNSLTh è lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT determinato ai sensi dell'articolo 148;

(b)  VNSLTh è la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT determinata ai sensi dell'articolo 147.

Articolo 147

Misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT

1.  La misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT è uguale alla somma delle misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione dei segmenti indicati nell'allegato XIV.

2.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, la misura di volume di un determinato segmento s è uguale a:

image

dove:

(a)  V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s;

(b)  V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s;

(c)  DIVs è il fattore di diversificazione geografica del segmento s.

3.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s è uguale a:

image

dove:

(a)  Ps è una stima dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà nei 12 mesi successivi;

(b)  P(last,s) sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s negli ultimi 12 mesi;

(c)  FP(existing,s) è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà dopo i 12 mesi successivi in relazione ai contratti esistenti;

(d)  FP(future,s) è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà per i contratti la cui data di rilevazione iniziale è compresa nei 12 mesi successivi, esclusi, tuttavia, i premi da acquisire durante i 12 mesi seguenti alla data di rilevazione iniziale.

4.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono scegliere, in alternativa al calcolo di cui al paragrafo 3, di calcolare la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s applicando la seguente formula:

image

purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha deciso che i premi acquisiti dall'impresa nel segmento s nei 12 mesi successivi non eccedano Ps ;

(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha stabilito efficaci meccanismi di controllo per garantire il rispetto dei limiti per i premi acquisiti di cui alla lettera a);

(c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha comunicato alla propria autorità di vigilanza la decisione di cui alla lettera a) e le relative motivazioni.

Ai fini del presente paragrafo, i termini Ps , FP(existing,s) e FP(future,s) sono da intendersi nell'accezione di cui al paragrafo 3, lettere a), c) e d).

5.  Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 3 e 4, i premi sono da intendersi al netto, previa deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione. Non sono dedotti i seguenti premi per i contratti di riassicurazione:

(a) i premi relativi a eventi non assicurativi o crediti di assicurazione regolati non inclusi nei flussi di cassa di cui all'articolo 41, paragrafo 3;

(b) i premi per i contratti di riassicurazione non conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213.

6.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, la misura di volume per il rischio di riservazione di un determinato segmento è uguale alla migliore stima degli accantonamenti per i sinistri da pagare nel segmento considerato, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, purché i contratti di riassicurazione o le società veicolo siano conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213. La misura di volume non è un importo negativo.

7.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, il fattore predefinito di diversificazione geografica è 1 o è calcolato ai sensi dell'allegato III.

Articolo 148

Scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT

1.  Lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT è uguale a:

image

dove:

(a)  VNSLTh è la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT;

(b) la somma copre tutte le possibili combinazioni (s,t) dei segmenti indicati nell'allegato XIV;

(c)  CorrHS(s,t) è il coefficiente di correlazione per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT per il segmento s e il segmento t di cui all'allegato XV;

(d)  σs e st sono gli scostamenti standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT rispettivamente dei segmenti s e t;

(e)  Vs e Vt sono le misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione rispettivamente dei segmenti s e t di cui all'allegato XIV.

2.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di un determinato segmento s è uguale a:

image

dove:

(a)  σ(prem,s) è lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s determinato ai sensi del paragrafo 3;

(b)  σ(res,s) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s come indicato all'allegato XIV;

(c)  V(prem,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s di cui all'articolo 147;

(d)  V(res,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s di cui all'articolo 147.

3.  Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT di un determinato segmento è uguale allo scostamento standard del rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione malattia NSLT del segmento di cui all'allegato XIV moltiplicata per il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale al 100 %.

Articolo 149

Sistemi di perequazione del rischio malattia

1.  Ai fini dell'articolo 109 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le obbligazioni di assicurazione malattia sottoposte ai sistemi di perequazione del rischio malattia (health risk equalisation systems; «HRES») sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle imprese di assicurazione e non possono in alcun caso essere trasferite alle obbligazioni di assicurazione malattia non sottoposte allo HRES.

2.  Nel caso delle attività sottoposte a uno HRES, gli scostamenti standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT dei segmenti 1, 2 e 3 di cui all'allegato XIV soddisfano tutti i seguenti requisiti:

(a) gli scostamenti standard sono determinati separatamente per ciascuno dei segmenti 1, 2 e 3, come indicati all'allegato XIV, e separatamente per il rischio di tariffazione e di riservazione;

(b) per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di tariffazione è il valore più basso tra i seguenti importi:

i) lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT di tale segmento di cui all'allegato XIV;

ii) il valore maggiore tra i seguenti importi:

A. un terzo dello scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento considerato di cui all'allegato XIV;

B. una stima dello scostamento standard rappresentativo del rapporto combinato di un'impresa di assicurazione, ovvero del rapporto tra i seguenti importi annuali:

 la somma dei pagamenti, comprese le relative spese, e delle riserve tecniche costituite per i sinistri verificatisi durante l'anno per le attività sottoposte allo HRES, comprese eventuali variazioni dovute a tale sistema;

 il premio annuale acquisito per le attività sottoposte allo HRES;

(c) per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di riservazione è il valore più basso tra i seguenti importi:

i) lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di tale segmento di cui all'allegato XIV;

ii) il valore maggiore tra i seguenti importi:

A. un terzo dello scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento considerato di cui all'allegato XIV;

B. una stima dello scostamento standard rappresentativo del rapporto di run-off di un'impresa di assicurazione, ovvero del rapporto tra i seguenti importi annuali:

 la somma della riserva calcolata come migliore stima alla fine dell'anno per i sinistri da pagare all'inizio dell'anno e di qualsiasi pagamento di sinistri e spese effettuato durante l'anno per i sinistri da pagare all'inizio dell'anno: entrambi questi importi comprendono eventuali variazioni dovute allo HRES;

 la migliore stima della riserva all'inizio dell'anno per i sinistri da pagare in relazione alle attività sottoposte allo HRES, comprese eventuali variazioni dovute a tale sistema;

(d) il calcolo dello scostamento standard si basa su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti;

(e) il calcolo dello scostamento standard si basa su dati completi, accurati e appropriati che sono direttamente rilevanti per le attività sottoposte allo HRES e riflettono il grado medio di diversificazione al livello delle imprese di assicurazione;

(f) il calcolo dello scostamento standard si basa su informazioni aggiornate e credibili e su ipotesi realistiche;

(g) il calcolo dello scostamento standard tiene conto anche di eventuali rischi non attenuati dallo HRES, in particolare del rischio di cui all'articolo 105, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/138/CE e dei rischi che non sono compresi nel sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia e potrebbero riguardare contemporaneamente un maggior numero di imprese di assicurazioni sottoposte allo HRES;

(h) i metodi di calcolo e il calcolo dello scostamento standard sono a disposizione del pubblico.

3.  Qualora l'atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, stabilisca uno scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT per le attività sottoposte a uno HRES conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese di assicurazione applicano detto scostamento standard, invece dello scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento di cui all'allegato XIV del presente regolamento, ai fini del calcolo dello scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del presente regolamento.

Qualora soltanto una parte delle attività di un'impresa di assicurazione in un segmento s sia sottoposta allo HRES, ai fini del calcolo dello scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 1, detta impresa applica uno scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento che è uguale a:

image

dove:

(a)  σ(prem,s) è lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'allegato XIV;

(b)  V(prem,s,nHRES) è la misura di volume per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT delle attività nel segmento s che non sono sottoposte allo HRES;

(c)  σ(prem,s,HRES) è lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s per le attività sottoposte allo HRES, calcolato ai sensi del paragrafo 2;

(d)  V(prem,s,HRES) è la misura di volume per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT delle attività nel segmento s che sono sottoposte allo HRES.

V(prem,s,HRES) e V(prem,s,nHRES) sono calcolati allo stesso modo della misura di volume per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'articolo 147, ma V(prem,s,HRES) tiene conto soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sottoposte allo HRES, mentre V(prem,s,nHRES) tiene conto soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non sottoposte allo HRES.

4.  Qualora l'atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, stabilisca uno scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT per le attività sottoposte a uno HRES conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese di assicurazione applicano detto scostamento standard, invece dello scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento di cui all'allegato XIV del presente regolamento, ai fini del calcolo dello scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del presente regolamento.

Qualora soltanto una parte delle attività di un'impresa di assicurazione in un segmento s sia sottoposta allo HRES, ai fini del calcolo dello scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 1, detta impresa applica uno scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento che è uguale a:

image

dove:

(a)  σ(res,s) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'allegato XIV;

(b)  V(res,s,nHRES) è la misura di volume per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT delle attività nel segmento s che non sono sottoposte allo HRES;

(c)  σ(res,s,HRES) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s per le attività sottoposte allo HRES, calcolato ai sensi del paragrafo 2;

(d)  V(res,s,HRES) è la misura di volume per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT delle attività nel segmento s che sono sottoposte allo HRES.

V(res,s,nHRES) e V(res,s,HRES) sono calcolati allo stesso modo della misura di volume per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'articolo 147, ma V(res,s,HRES) tiene conto soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sottoposte allo HRES, mentre V(res,s,nHRES) tiene conto soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non sottoposte allo HRES.

5.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono sostituire gli scostamenti standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT per le attività sottoposte a uno HRES con parametri specifici dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE. Le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di sostituire tali scostamenti standard con parametri specifici dell'impresa interessata, ai sensi dell'articolo 110 di detta direttiva 2009/138/CE.

Articolo 150

Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 145, paragrafo 1, lettera b), è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione derivante dalla combinazione dei seguenti eventi istantanei:

(a) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione per le quali tale cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio;

(b) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

2.  Gli eventi di cui al paragrafo 1 si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.

3.  Al fine di determinare la perdita di fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora si verifichi l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.

Articolo 151

Sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT

1.  Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT consta di tutti i seguenti sottomoduli:

(a) il sottomodulo del rischio di mortalità per l'assicurazione malattia;

(b) il sottomodulo del rischio di longevità per l'assicurazione malattia;

(c) il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia;

(d) il sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione malattia;

(e) il sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione malattia;

(f) il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT è uguale a:

image

dove:

(a) la somma riguarda tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1;

(b)  CorrSLTH(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT per i sottomoduli i e j;

(c)  SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j.

3.  Il coefficiente di correlazione CorrSLTH(i,j) di cui al paragrafo 2 è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:



j

i

Mortalità per l'assicurazione malattia

Longevità per l'assicurazione malattia

Invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia

Spesa per l'assicurazione malattia

Revisione per l'assicurazione malattia

Estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT

Mortalità per l'assicurazione malattia

1

– 0,25

0,25

0,25

0

0

Longevità per l'assicurazione malattia

– 0,25

1

0

0,25

0,25

0,25

Invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia

0,25

0

1

0,5

0

0

Spesa per l'assicurazione malattia

0,25

0,25

0,5

1

0,5

0,5

Revisione per l'assicurazione malattia

0

0,25

0

0,5

1

0

Estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT

0

0,25

0

0,5

0

1

Articolo 152

Sottomodulo del rischio di mortalità per l'assicurazione malattia

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 15 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.

2.  L'incremento dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un incremento dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata su quanto segue:

(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;

(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.

3.  Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.

Articolo 153

Sottomodulo del rischio di longevità per l'assicurazione malattia

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione malattia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione derivante da un calo permanente istantaneo del 20 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.

2.  Il calo dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata sulle seguenti ipotesi:

(a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;

(b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all'articolo 35, anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.

3.  Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.

Articolo 154

Sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione malattia è uguale alla somma dei seguenti valori:

(a) il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche;

(b) il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano:

(a) gli scenari sottostanti il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche soltanto alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per le spese mediche laddove l'attività sottostante è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita;

(b) gli scenari sottostanti il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito soltanto alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di protezione del reddito laddove l'attività sottostante è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita.

Articolo 155

Requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione spese mediche è uguale al maggiore tra i due requisiti patrimoniali seguenti:

(a) il requisito patrimoniale per l'incremento dei pagamenti medici;

(b) il requisito patrimoniale per il calo dei pagamenti medici.

2.  Il requisito patrimoniale per l'incremento dei pagamenti medici è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:

(a) un incremento del 5 % dell'importo dei pagamenti medici presi in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche;

(b) un incremento di un punto percentuale del tasso d'inflazione dei pagamenti medici (espresso in termini percentuali) utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

3.  Il requisito patrimoniale per il calo dei pagamenti medici è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:

(a) un calo del 5 % dell'importo dei pagamenti medici presi in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche;

(b) un calo di un punto percentuale del tasso d'inflazione dei pagamenti medici (espresso in termini percentuali) utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

Articolo 156

Requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito

Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione derivante dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:

(a) un incremento del 35 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dell'invalidità e della morbilità nei 12 mesi successivi;

(b) un incremento del 25 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dell'invalidità e della morbilità negli anni seguenti i 12 mesi successivi;

(c) se i tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono inferiori al 50 %, un calo del 20 % di detti tassi;

(d) se i tassi di persistenza dell'assicurazione di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono pari o inferiori al 50 %, un incremento del 20 % di detti tassi.

Articolo 157

Sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione malattia

Il requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione malattia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee:

(a) un incremento del 10 % dell'importo delle spese prese in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche;

(b) un incremento di un punto percentuale del tasso d'inflazione delle spese (espresso in termini percentuali) utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano tali variazioni alle proprie spese e, se del caso, alle spese delle imprese cedenti.

Articolo 158

Sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione malattia

Il requisito patrimoniale per il rischio di revisione per l'assicurazione malattia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 4 % dell'importo delle prestazioni delle rendite soltanto sulle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione basate su rendite in cui le prestazioni pagabili in base alle polizze di assicurazione sottostanti potrebbero aumentare per effetto di variazioni dell'inflazione, del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata.

Articolo 159

Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT di cui all'articolo 151, paragrafo 1, lettera f), è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT;

(b) il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT;

(c) il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa per l'assicurazione malattia SLT.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, l'incremento dei tassi di esercizio delle opzioni non supera il 100 % e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.

3.  Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un calo permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni per quanto riguarda le opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, il calo dei tassi di esercizio delle opzioni non supera i 20 punti percentuali e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un calo delle riserve tecniche senza il margine di rischio.

4.  Le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:

(a) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa o di permettere l'estinzione anticipata della polizza di assicurazione;

(b) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa.

Ai fini della lettera b), le variazioni del tasso di esercizio delle opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dovrebbero essere applicate al tasso corrispondente al mancato esercizio dell'opzione pertinente.

5.  Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:

(a) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di riassicurazione;

(b) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di assicurazione sottostanti ai contratti di riassicurazione;

(c) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il diritto dei potenziali contraenti di non concludere detti contratti di assicurazione o di riassicurazione.

6.  Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa per l'assicurazione malattia SLT è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una combinazione dei seguenti eventi istantanei:

(a) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione per le quali tale cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio;

(b) se il contratto di riassicurazione copre contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

Gli eventi di cui al primo comma si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui alla lettera a) si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.

Al fine di determinare la perdita di fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora si verifichi l'evento di cui alla lettera a), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.

7.  Qualora il requisito patrimoniale più elevato tra quelli citati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo e il più elevato dei corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, del presente regolamento non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di cui all'articolo 105, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente articolo per il quale lo scenario sottostante dà luogo al corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 160

Sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia

1.  Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia è uguale a:

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dove:

(a)  SCRma è il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di incidente di massa;

(b)  SCRac è il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di concentrazione di incidenti;

(c)  SCRp è il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di pandemia.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano:

(a) il sottomodulo del rischio di incidente di massa alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori;

(b) il sottomodulo del rischio di concentrazione di incidenti alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori e alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di protezione del reddito di gruppo;

(c) il sottomodulo del rischio di pandemia alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione malattia diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori.

Articolo 161

Sottomodulo del rischio di incidente di massa

1.  Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di incidente di massa è uguale a:

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dove:

(a) la somma comprende tutti i paesi di cui all'allegato XVI;

(b)  SCR(ma,s) è il requisito patrimoniale per il rischio di incidente di massa del paese s.

2.  Per tutti i paesi di cui all'allegato XVI, il requisito patrimoniale per il rischio di incidente di massa di un determinato paese s è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue:

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dove:

(a)  rs è il rapporto delle persone interessate dall'incidente di massa nel paese s come indicato all'allegato XVI;

(b) la somma comprende i tipi di eventi e di cui all'allegato XVI;

(c)  xe è il rapporto delle persone che riceveranno prestazioni del tipo di evento e per effetto dell'incidente come indicato all'allegato XVI;

(d)  E(e,s) è il valore totale delle prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il tipo di evento e nel paese s.

3.  Per tutti i tipi di eventi e tutti i paesi di cui all'allegato XVI, la somma assicurata di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per un determinato tipo di evento e in un determinato paese s è uguale a:

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dove:

(a) la somma comprende tutte le persone assicurate i dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono assicurate contro un tipo di evento e e abitano nel paese s;

(b)  SI(e,i) è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i nel caso di un tipo di evento e.

Il valore delle prestazioni è la somma assicurata o, qualora il contratto di assicurazione preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nel caso di un tipo di evento e. Se le prestazioni di un contratto di assicurazione dipendono dalla natura o dalla portata delle lesioni conseguenti all'evento e, il calcolo del valore delle prestazioni è basato sulle prestazioni massime ottenibili ai sensi del contratto che sono coerenti con l'evento. Per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per le spese mediche, il valore delle prestazioni è basato su una stima degli importi medi pagati nel caso di un evento e, supponendo che la persona assicurata sia invalida per la durata specificata e tenendo conto delle garanzie specifiche comprese nelle obbligazioni.

4.  In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare il valore delle prestazioni da erogare alla persona assicurata di cui al paragrafo 3 sulla base di gruppi di rischi omogenei, purché il raggruppamento delle polizze sia conforme all'articolo 35.

Articolo 162

Sottomodulo del rischio di concentrazione di incidenti

1.  Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di concentrazione di incidenti è uguale a:

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dove:

(a) la somma comprende tutti i paesi c;

(b)  SCR(ac,c) è il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione di incidenti del paese c.

2.  Per tutti i paesi, il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione di incidenti per il paese c è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue:

image

dove:

(a)  Cc è la concentrazione massima del rischio di incidenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel paese c;

(b) la somma comprende i tipi di eventi e di cui all'allegato XVI;

(c)  xe è il rapporto delle persone che riceveranno prestazioni del tipo di evento e per effetto dell'incidente come indicato all'allegato XVI;

(d)  CE(e,c) è il valore medio delle prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il tipo di evento e per la concentrazione più elevata di rischi di incidenti nel paese c.

3.  Per tutti i paesi, la concentrazione più elevata di rischi di incidenti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in un paese c è uguale al numero più elevato di persone per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha un'obbligazione di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori o di protezione del reddito di gruppo nei confronti di ciascuna delle persone;

(b) le obbligazioni nei confronti di ciascuna delle persone comprendono almeno uno degli eventi di cui all'allegato XVI;

(c) le persone lavorano nello stesso edificio ubicato nel paese c.

4.  Per tutti i tipi di eventi e tutti i paesi, la somma assicurata media di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per il tipo di evento e per la concentrazione più elevata di rischi di incidenti nel paese c è uguale a:

image

dove:

(a)  Ne è il numero di persone assicurate dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono assicurate contro il tipo di evento e e che fanno parte della concentrazione più elevata di rischi di incidenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel paese c;

(b) la somma comprende tutte le persone assicurate di cui alla lettera a);

(c)  SI(e,i) è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i nel caso di un tipo di evento e.

Il valore delle prestazioni di cui alla lettera c) è la somma assicurata o, qualora il contratto preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nel caso di un tipo di evento e. Se le prestazioni di una polizza assicurativa dipendono dalla natura o dalla portata delle lesioni conseguenti all'evento e, il calcolo del valore delle prestazioni è basato sulle prestazioni massime ottenibili ai sensi della polizza che sono coerenti con l'evento. Per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per le spese mediche, il valore delle prestazioni è basato su una stima degli importi medi pagati nel caso di un evento e, supponendo che la persona assicurata sia invalida per la durata specificata e tenendo conto delle garanzie specifiche comprese nelle obbligazioni.

5.  In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare il valore delle prestazioni che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve erogare alla persona assicurata di cui al paragrafo 4 sulla base di gruppi di rischi omogenei, purché il raggruppamento delle polizze sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35.

Articolo 163

Sottomodulo del rischio di pandemia

1.  Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di pandemia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue:

image

dove:

(a)  E è l'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

(b) la somma comprende tutti i paesi c;

(c)  Nc è il numero delle persone assicurate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

i) le persone assicurate abitano nel paese c,

ii) le persone assicurate sono coperte da obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche, diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori, che coprono le spese mediche derivanti da una malattia infettiva;

(d)  Mc è l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata del paese c in caso di pandemia.

2.  L'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a:

image

dove:

(a) la somma comprende tutte le persone assicurate i coperte dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di protezione del reddito diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori;

(b)  Ei è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i in caso di invalidità lavorativa permanente dovuta a una malattia infettiva. Il valore delle prestazioni è la somma assicurata oppure, qualora il contratto preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nell'ipotesi che la persona assicurata sia invalida permanente e non guarisca.

3.  Per tutti i paesi, l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata di un determinato paese c in caso di pandemia è uguale a:

image

dove:

(a) la somma comprende i tipi di ricorso all'assistenza sanitaria h di cui all'allegato XVI;

(b)  Hh è il rapporto delle persone assicurate con sintomi clinici che ricorrono all'assistenza sanitaria h come indicato all'allegato XVI;

(c)  CH(h,c) è la migliore stima degli importi erogati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per una persona assicurata nel paese c in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori per il ricorso all'assistenza sanitaria h in caso di pandemia.



SEZIONE 5

Modulo del rischio di mercato



Sottosezione 1

Coefficienti di correlazione

Articolo 164

1.  Il modulo del rischio di mercato consta di tutti i seguenti sottomoduli:

(a) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

(b) il sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;

(c) il sottomodulo del rischio immobiliare di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;

(d) il sottomodulo del rischio di spread di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;

(e) il sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/138/CE;

(f) il sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera f), della direttiva 2009/138/CE.

2.  Il requisito patrimoniale per il rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE è uguale a:

image

dove:

(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli del modulo del rischio di mercato;

(b) Corr(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di mercato per i sottomoduli i e j;

(c) SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per i sottomoduli i e j.

3.  Il parametro di correlazione Corr(i,j) di cui al paragrafo 2 è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:



j

i

Tasso di interesse

Azioni

Immobili

Spread

Concentrazione

Valuta

Tasso di interesse

1

A

A

A

0

0,25

Azioni

A

1

0,75

0,75

0

0,25

Immobili

A

0,75

1

0,5

0

0,25

Spread

A

0,75

0,5

1

0

0,25

Concentrazione

0

0

0

0

1

0

Valuta

0,25

0,25

0,25

0,25

0

1

Il parametro A è uguale a 0 quando il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 165 è il requisito patrimoniale di cui alla lettera a) di detto articolo. In tutti gli altri casi il parametro A è uguale a 0,5.

▼M1



Sottosezione 1 bis

Investimenti infrastrutturali ammissibili

Articolo 164 bis

Investimenti infrastrutturali ammissibili

▼M4

1.  Ai fini del presente regolamento, gli investimenti infrastrutturali ammissibili comprendono gli investimenti in un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:

(a) i flussi di cassa generati dalle attività infrastrutturali consentono l'adempimento di tutte le obbligazioni finanziarie sotto stress continui, pertinenti per i rischi inerenti al progetto;

(b) i flussi di cassa generati dall'entità infrastrutturale per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale sono prevedibili;

(c) le attività infrastrutturali e l'entità infrastrutturale sono disciplinate da un quadro regolamentare o contrattuale che assicura ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:

(a) il quadro contrattuale include disposizioni che tutelino in modo efficace i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal progetto infrastrutturale, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) le entrate dell'entità infrastrutturale sono finanziate da pagamenti di un numero elevato di utenti; o

ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;

(b) l'entità infrastrutturale dispone di sufficienti riserve o di altri dispositivi finanziari per coprire i finanziamenti di emergenza e il fabbisogno di capitale di esercizio del progetto.

Se gli investimenti consistono in obbligazioni o prestiti, il quadro contrattuale comprende anche quanto segue:

i) i detentori del debito hanno garanzie o il beneficio di garanzie nella misura consentita dalla legge applicabile su tutte le attività e tutti i contratti fondamentali per realizzare il progetto;

ii) è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;

iii) sono previste restrizioni sulle attività che possono ledere gli interessi dei detentori del debito, compreso il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti nella forma con loro convenuta, a meno che tali nuove emissioni siano autorizzate dalla documentazione sul debito esistente.

In deroga al secondo comma, punto i), per gli investimenti in obbligazioni o prestiti, se le imprese possono dimostrare che garanzie su tutte le attività e tutti i contratti non sono essenziali per consentire ai detentori del debito di proteggere in modo efficace o recuperare la grande maggioranza dei loro investimenti, possono essere utilizzati altri meccanismi di garanzia. In tal caso, gli altri meccanismi di garanzia comprendono almeno uno dei seguenti elementi:

i) pegno di azioni;

ii) diritti di subentro (step-in rights);

iii) diritto di privilegio su conti bancari;

iv) controllo sui flussi di cassa;

v) disposizioni per l'assegnazione di contratti;

(d) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare all'autorità di vigilanza di essere in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;

(e) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, lo strumento di investimento ed altri strumenti pari passu sono di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti dei fornitori di linee di liquidità, dei fiduciari e delle controparti in derivati;

(f) nel caso di investimenti in forma di strumenti di capitale, obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, sono soddisfatti i seguenti criteri:

i) le attività infrastrutturali e l'entità infrastrutturale sono ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;

ii) se il progetto infrastrutturale è in fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, o qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, i criteri indicati di seguito sono soddisfatti dal gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso:

 gli investitori in strumenti di capitale hanno una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali e le competenze pertinenti,

 gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di inadempimento, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per l'entità infrastrutturale a seguito del loro inadempimento,

 gli investitori in strumenti di capitale sono incentivati a tutelare gli interessi degli investitori;

iii) se vi sono rischi di costruzione, sono state prese misure di salvaguardia per assicurare il completamento del progetto secondo le specifiche, nei limiti del bilancio o alla data di completamento concordati;

iv) i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;

v) l'entità infrastrutturale utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;

vi) la struttura del capitale dell'entità infrastrutturale le consente di far fronte al servizio del proprio debito;

vii) il rischio di rifinanziamento dell'entità infrastrutturale è ridotto;

viii) l'entità infrastrutturale utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio.

▼M1

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i flussi di cassa generati per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale non sono considerati prevedibili, a meno che tutte le entrate, tranne una parte irrilevante, soddisfino le condizioni seguenti:

(a) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

i) le entrate sono basate sulla disponibilità;

ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;

iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);

iv) il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:

 sono regolamentati;

 sono fissati contrattualmente;

 sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;

(b) se le entrate dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale deve essere uno dei seguenti soggetti:

i) uno dei soggetti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, del presente regolamento;

ii) le amministrazioni regionali o le autorità locali elencate nel regolamento adottato a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

iii) un'entità avente un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;

iv) un'entità che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.

▼M4

Articolo 164 ter

Investimenti in società di infrastrutture ammissibili

Ai fini del presente regolamento sono considerati investimenti in società di infrastrutture ammissibili gli investimenti in un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:

1) la maggioranza sostanziale delle entrate dell'entità infrastrutturale deriva dal possesso, dal finanziamento, dallo sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;

2) le entrate generate dalle attività infrastrutturali soddisfano uno dei criteri di cui all'articolo 164 bis, paragrafo 2, lettera a);

3) se le entrate dell'entità infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti provenienti da un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità infrastrutturale è uno dei soggetti di cui all'articolo 164 bis, paragrafo 2, lettera b);

4) le entrate sono diversificate in termini di attività, ubicazione o pagatori, a meno che siano soggette a regolamentazione del tasso di rendimento, conformemente all'articolo 164 bis, paragrafo 1, lettera c), lettera a), punto ii), dipendano da un contratto di tipo «prendi o paghi» (take or pay) o siano basate sulla disponibilità;

5) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare all'autorità di vigilanza di essere in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;

6) se l'entità infrastrutturale non dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta:

(a) la struttura del capitale della società di infrastrutture le consente il servizio di tutto il suo debito sulla base di ipotesi prudenti secondo un'analisi dei pertinenti indici finanziari;

(b) l'entità infrastrutturale è attiva da almeno tre anni o, nel caso di un'attività acquisita, è operativa da almeno tre anni;

7) se l'entità infrastrutturale dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, la valutazione corrisponde ad una classe di merito di credito compresa tra 0 e 3.

▼B



Sottosezione 2

Sottomodulo del rischio di tasso di interesse

Articolo 165

Disposizioni generali

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è uguale al maggiore tra i seguenti valori:

(a) la somma, in tutte le valute, dei requisiti patrimoniali per il rischio di un incremento della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato all'articolo 166 del presente regolamento;

(b) la somma, in tutte le valute, dei requisiti patrimoniali per il rischio di un calo della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato all'articolo 167 del presente regolamento.

2.  Qualora il maggiore tra i requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e il maggiore tra i corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per il quale lo scenario sottostante comporta il corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2.

Articolo 166

Incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse di una determinata valuta è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo dei tassi di interesse privi di rischio di base di quella data valuta a scadenze diverse, conformemente alla seguente tabella:



Scadenza

(in anni)

Incremento

1

70 %

2

70 %

3

64 %

4

59 %

5

55 %

6

52 %

7

49 %

8

47 %

9

44 %

10

42 %

11

39 %

12

37 %

13

35 %

14

34 %

15

33 %

16

31 %

17

30 %

18

29 %

19

27 %

20

26 %

90

20 %

Per le scadenze non specificate nella tabella precedente, il valore dell'incremento è interpolato linearmente. Per le scadenze inferiori a un anno l'incremento è del 70 %. Per le scadenze superiori a 90 anni l'incremento è del 20 %.

2.  In ogni caso, l'incremento dei tassi di interesse privi di rischio di base a qualsiasi scadenza è di almeno un punto percentuale.

3.  L'impatto dell'incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base sul valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto sul valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento. La parte dedotta dai fondi propri è considerata soltanto nella misura in cui tale impatto incrementa i fondi propri di base.

Articolo 167

Calo nella struttura per scadenza dei tassi di interesse

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo nella struttura per scadenza dei tassi di interesse di una determinata valuta è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo dei tassi di interesse privi di rischio di base di quella data valuta a scadenze diverse, conformemente alla seguente tabella:



Scadenza

(in anni)

Calo

1

75 %

2

65 %

3

56 %

4

50 %

5

46 %

6

42 %

7

39 %

8

36 %

9

33 %

10

31 %

11

30 %

12

29 %

13

28 %

14

28 %

15

27 %

16

28 %

17

28 %

18

28 %

19

29 %

20

29 %

90

20 %

Per le scadenze non specificate nella tabella precedente, il valore del calo è interpolato linearmente. Per le scadenze inferiori a un anno il calo è del 75 %. Per le scadenze superiori a 90 anni il calo è del 20 %.

2.  Nonostante il paragrafo 1, per i tassi di interesse privi di rischio di base negativi il calo è pari a zero.

3.  L'impatto del calo nella struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base sul valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è preso in considerazione soltanto rispetto al valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento. La parte dedotta dai fondi propri è considerata soltanto nella misura in cui l'impatto incrementa i fondi propri di base.



Sottosezione 3

Sottomodulo del rischio azionario

Articolo 168

Disposizioni generali

▼M4

1.  Il sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE comprende un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 1, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili e un sottomodulo del rischio per strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.

▼M1

2.  Gli strumenti di capitale di tipo 1 comprendono gli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati dei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), o negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE, che abbiano la sede legale o la sede centrale negli Stati membri dell'UE.

3.  Gli strumenti di capitale di tipo 2 comprendono strumenti di capitale diversi da quelli indicati al paragrafo 2, merci e altri investimenti alternativi. Essi comprendono altresì tutte le attività diverse da quelle comprese nel sottomodulo del rischio di tasso di interesse, nel sottomodulo del rischio immobiliare o nel sottomodulo del rischio di spread, incluse le attività e le esposizioni indirette di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, quando non è possibile applicare il metodo look-through e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3.

▼M1

3. bis  Gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili comprendono gli investimenti in strumenti di capitale in entità responsabili di progetti infrastrutturali che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 164 bis.

▼M4

3. ter  Gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili comprendono gli investimenti in strumenti di capitale in entità infrastrutturali che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 164 ter.

▼M4

4.  Il requisito patrimoniale per il rischio azionario è uguale a:

▼C1

image

▼M4

dove:

(a)  SCRequ1 è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1;

(b)  SCRequ2 è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2;

(c)  SCRquinf è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili;

(d)  SCRquinfc è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.

▼B

5.  L'impatto dei cali istantanei di cui agli articoli 169 e 170 sul valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto rispetto al valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.

6.  Sono considerati strumenti di capitale di tipo 1 in ogni caso:

▼M4

(a) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;

(b) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi per il venture capital qualificati ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;

▼B

(c) per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi che sono fondi chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria e hanno sede nell'Unione o, se non hanno sede nell'UE, che sono commercializzati in essa ai sensi degli articoli 35 o 40 della direttiva 2011/61/UE:

▼M4

i) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di detti fondi quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo;

▼B

ii) le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo;

▼M4

(d) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo autorizzati come fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo.

▼B

Articolo 169

Sottomodulo del rischio azionario standard

1.  Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:

(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

(b) un calo istantaneo pari alla somma del 39 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli di cui alla lettera a).

2.  Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:

(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

(b) un calo istantaneo pari alla somma del 49 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli di cui alla lettera a).

▼M1

3.  Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:

(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

(b) un calo istantaneo pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a).

▼M4

4.  Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:

(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili che sono imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

(b) un calo istantaneo pari alla somma del 36 % e del 92 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera (a).

▼B

Articolo 170

Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

1.  Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:

▼M1

(a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;

▼B

(b) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

(c) un calo istantaneo pari alla somma del 39 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).

2.  Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:

▼M1

(a) pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;

▼B

(b) pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

(c) pari alla somma del 49 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).

▼M1

3.  Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:

(a) pari al 22 % del valore dello strumento di capitale in infrastrutture ammissibili corrispondente alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;

(b) pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

(c) pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).

▼M4

4.  Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:

(a) pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE;

(b) pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili che sono imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

(c) pari alla somma del 36 % e del 92 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera (a) o (b).

▼B

Articolo 171

Investimenti in strumenti di capitale di natura strategica

▼M4

Ai fini dell'articolo 169, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera (a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera (a), nonché dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in strumenti di capitale riguardo ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra che:

▼B

(a) è probabile che il valore dell'investimento in strumenti di capitale sia significativamente meno volatile nei 12 mesi successivi rispetto al valore di altri strumenti di capitale nello stesso periodo di tempo, per effetto sia della natura dell'investimento, sia dell'influenza esercitata dall'impresa partecipante sull'impresa partecipata;

(b) l'investimento ha natura strategica, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:

i) l'esistenza di una chiara strategia decisiva per continuare a detenere la partecipazione per un lungo periodo di tempo;

ii) la coerenza della strategia di cui alla lettera a) con le principali politiche che guidano o limitano le azioni dell'impresa;

iii) la capacità dell'impresa partecipante di continuare a detenere la partecipazione nell'impresa partecipata;

iv) l'esistenza di un legame duraturo;

v) quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante fa parte di un gruppo, la coerenza di tale strategia con le principali politiche che guidano o limitano le azioni del gruppo.

Articolo 172

Aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio

1.  L'indice azionario di cui all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE è conforme a tutti i seguenti requisiti:

(a) l'indice azionario misura il prezzo di mercato di un portafoglio diversificato di strumenti di capitale che è rappresentativo della natura degli strumenti di capitale abitualmente detenuti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

(b) il livello dell'indice azionario è a disposizione del pubblico;

(c) la frequenza dei livelli pubblicati dell'indice azionario è sufficiente a permettere di determinare il livello attuale dell'indice e il suo valore medio negli ultimi 36 mesi.

2.  Fatto salvo il paragrafo 4, l'aggiustamento simmetrico è pari a:

image

dove:

(a)  CI è il livello attuale dell'indice azionario;

(b) AI è la media ponderata dei livelli giornalieri dell'indice azionario negli ultimi 36 mesi.

3.  Ai fini del calcolo della media ponderata dei livelli giornalieri dell'indice azionario, le ponderazioni di tutti i livelli giornalieri sono uguali. Nella media non sono compresi i giorni degli ultimi 36 mesi per i quali l'indice non è stato calcolato.

4.  L'aggiustamento simmetrico non è inferiore a -10 % né superiore al 10 %.

▼M1

Articolo 173

Criteri per l'applicazione della misura transitoria al rischio azionario standard

1.  La misura transitoria per il rischio azionario standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica soltanto agli strumenti di capitale acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente a tale data e non sottoposti al rischio azionario basato sulla durata ai sensi dell'articolo 304 della stessa direttiva.

2.  Quando gli strumenti di capitale sono detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo o di altri investimenti in forma di fondi e non è possibile applicare il metodo look-through, la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica alla quota degli strumenti di capitale detenuta nell'ambito dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo in base all'allocazione target delle attività sottostanti al 1o gennaio 2016, purché l'allocazione target sia disponibile per l'impresa. La quota di strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria deve essere ridotta annualmente in proporzione al tasso di rotazione delle attività dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo. Se l'allocazione target degli investimenti in strumenti di capitale dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo aumenta, la quota degli strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria non aumenta.

▼B



Sottosezione 4

Sottomodulo del rischio immobiliare

Articolo 174

Il requisito patrimoniale per il rischio immobiliare di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del 25 % del valore dei beni immobili.



Sottosezione 5

Sottomodulo del rischio di spread

Articolo 175

Ambito di applicazione del sottomodulo del rischio di spread

Il requisito patrimoniale per il rischio di spread di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE è uguale a:

image

dove:

(a)  SCRbonds è il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti;

(b)  SCRsecuritisation è il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione;

(c)  SCRcd è il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a derivati su crediti.

Articolo 176

Rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti SCRbonds è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo di stressi del valore di ciascuna obbligazione o ciascun prestito i diversi dai prestiti ipotecari conformi ai requisiti dell'articolo 191, compresi i depositi bancari diversi da quelli di cui all'articolo 189, paragrafo 2, lettera b).

2.  Il fattore di rischio stressi dipende dalla durata modificata dell'obbligazione o del prestito i indicata in anni (duri) che non sarà mai inferiore a 1. Per le obbligazioni o i prestiti a tasso di interesse variabile, duri è equivalente alla durata modificata di un'obbligazione o un prestito a tasso di interesse fisso con la stessa scadenza e con pagamenti di cedole pari al tasso di interesse a termine.

▼M1

3.  Alle obbligazioni o ai prestiti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5 e 6

Durata

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Fino a 5

bi · duri

-

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

Più di 5 e fino a 10

ai + bi · (duri – 5)

4,5 %

0,5 %

5,5 %

0,6 %

7,0 %

0,7 %

12,5 %

1,5 %

22,5 %

2,5 %

37,5 %

4,2 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

7,0 %

0,5 %

8,5 %

0,5 %

10,5 %

0,5 %

20,0 %

1,0 %

35,0 %

1,8 %

58,5 %

0,5 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

9,5 %

0,5 %

11 %

0,5 %

13,0 %

0,5 %

25,0 %

1,0 %

44,0 %

0,5 %

61,0 %

0,5 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

12,0 %

0,5 %

13,5 %

0,5 %

15,5 %

0,5 %

30,0 %

0,5 %

46,6 %

0,5 %

63,5 %

0,5 %

4.  Alle obbligazioni e ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per i quali i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 214 si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla durata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:



Durata (dur i)

stressi

Fino a 5

3 % · duri

Più di 5 e fino a 10

15 % + 1,7 % · (duri – 5)

Più di 10 e fino a 20

23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

Più di 20

min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)

▼B

5.  Alle obbligazioni e ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e per la quale i debitori hanno precostituito una garanzia collaterale, quando detta garanzia di tali obbligazioni e prestiti soddisfa i criteri di cui all'articolo 214, si attribuisce un fattore di rischio stressi calcolato come segue:

(a) quando il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è superiore o uguale al valore dell'obbligazione o del prestito i, stressi è uguale a metà del fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4;

(b) quando il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è inferiore al valore dell'obbligazione o del prestito i e il fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4 determinerebbe un valore dell'obbligazione o del prestito i inferiore al valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio, stressi è uguale alla media dei seguenti valori:

i) il fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4;

ii) la differenza tra il valore dell'obbligazione o del prestito i e il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio, divisa per il valore dell'obbligazione o del prestito i;

(c) quando il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è inferiore al valore dell'obbligazione o del prestito i e il fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4 determinerebbe un valore dell'obbligazione o del prestito i superiore o uguale al valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio, stressi è calcolato conformemente al paragrafo 4.

Il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è calcolato conformemente agli articoli 112, 197 e 198.

6.  L'impatto del calo istantaneo del valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è preso in considerazione soltanto per quanto riguarda il valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.

▼M5 —————

▼M5

Articolo 178

Rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione: calcolo del requisito patrimoniale

1.  Il requisito patrimoniale SCRsecuritisation per il rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da una calo relativo istantaneo di stressi del valore di ciascuna posizione verso una cartolarizzazione i.

2.  Il fattore di rischio stressi dipende dalla durata modificata espressa in anni (duri ). Duri non può essere inferiore a 1 anno.

3.  Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5 e 6

Durata

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

fino a 5

bi · duri

1,0 %

1,2 %

1,6 %

2,8 %

5,6 %

9,4 %

Più di 5 e fino a 10

ai + bi · (duri – 5)

5,0 %

0,6 %

6,0 %

0,7 %

8,0 %

0,8 %

14,0 %

1,7 %

28,0 %

3,1 %

47,0 %

5,3 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

8,0 %

0,6 %

9,5 %

0,5 %

12,0 %

0,6 %

22,5 %

1,1 %

43,5 %

2,2 %

73,5 %

0,6 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

11,0 %

0,6 %

12,0 %

0,5 %

15,0 %

0,6 %

28,0 %

1,1 %

54,5 %

0,6 %

76,5 %

0,6 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

14,0 %

0,6 %

14,5 %

0,5 %

18,0 %

0,6 %

33,5 %

0,6 %

57,5 %

0,6 %

79,5 %

0,6 %

4.  Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5 e 6

Durata

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

fino a 5

min[bi · duri ;1]

2,8 %

3,4 %

4,6 %

7,9 %

15,8 %

26,7 %

Più di 5 e fino a 10

min[ai + bi · (duri – 5);1]

14,0 %

1,6 %

17,0 %

1,9 %

23,0 %

2,3 %

39,5 %

4,7 %

79,0 %

8,8 %

100,0 %

0,0 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

22,0 %

1,6 %

26,5 %

1,5 %

34,5 %

1,6 %

63,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

30,0 %

1,6 %

34,0 %

1,5 %

42,5 %

1,6 %

79,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

38,0 %

1,6 %

41,5 %

1,5 %

50,5 %

1,6 %

95,0 %

1,6 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

5.  Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:



Durata

stress i

ai

bi

(duri )

fino a 5

bi · duri

4,6 %

Più di 5 e fino a 10

ai + bi · (duri – 5)

23 %

2,5 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

35,5 %

1,8 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

44,5 %

0,5 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

47 %

0,5 %

6.  Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 5 e in funzione della durata modificata dell'esposizione, come indicato nella tabella di cui al paragrafo 3.

7.  Alle posizioni verso una ricartolarizzazione per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla formula seguente:

stressi = min(bi · duri ;1)

dove bi viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una ricartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

bi

33 %

40 %

51 %

91 %

100 %

100 %

100 %

8.  Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 7 per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI pre

stressi = min(bi · duri ;1)

scelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla formula seguente: dove bi viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

bi

12,5 %

13,4 %

16,6 %

19,7 %

82 %

100 %

100 %

9.  Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 8 si attribuisce un fattore di rischio stressi del 100 %.

▼M5

Articolo 178 bis

Rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione: disposizioni transitorie

1.  In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 2 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente all'articolo 178, paragrafo 3, anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che non vi siano state aggiunte o sostituzioni di esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2018.

3.  In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 18 gennaio 2015 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 4 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).

4.  In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 5 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce, fino al 31 dicembre 2025, un fattore di rischio stressi conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).

▼B

Articolo 179

Rischio di spread relativo a derivati su crediti

1.   ►M1  Il requisito patrimoniale SCRcd per il rischio di spread relativo a derivati su crediti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali: ◄

▼M1

(a) la perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo in termini assoluti dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti;

▼B

(b) la perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti del 75 %.

Ai fini della lettera a), l'incremento istantaneo dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è calcolato conformemente alla seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

Incremento istantaneo dello spread (in punti percentuali)

1,3

1,5

2,6

4,5

8,4

16,20

16,20

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'incremento istantaneo dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è di 5 punti percentuali.

3.  Ai derivati su crediti che fanno parte della politica dell'impresa di attenuazione del rischio non si applica un requisito patrimoniale per il rischio di spread fintanto che l'impresa detiene gli strumenti sottostanti al derivato sul credito o un'altra esposizione rispetto alla quale il rischio di base tra l'esposizione stessa e gli strumenti sottostanti al derivato sul credito non è rilevante in nessuna circostanza.

4.  Qualora il maggiore tra i requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e il maggiore tra i corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a derivati sul credito è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1 per il quale lo scenario sottostante comporta il corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2.

Articolo 180

Esposizioni specifiche

1.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) che sono state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1 si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente alla seguente tabella:



Classe di merito di credito

Durata (duri )

0

1

Fino a 5

0,7 %. duri

0,9 %. duri

Superiore a 5 anni

image

image

2.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso i soggetti indicati di seguito si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 %:

(a) la Banca centrale europea;

(b) le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali;

(c) le banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(d) le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui alle lettere da a) a d), si attribuisce altresì un fattore di rischio stressi dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.

3.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso amministrazioni centrali e banche centrali diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b), denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali, per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:



Classe di merito di credito

0 e 1

2

3

4

5 e 6

Durata

(duri )

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Fino a 5

image

0,0 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

Più di 5 e fino a 10

image

0,0 %

0,0 %

5,5 %

0,6 %

7,0 %

0,7 %

12,5 %

1,5 %

22,5 %

2,5 %

Più di 10 e fino a 15

image

0,0 %

0,0 %

8,4 %

0,5 %

10,5 %

0,5 %

20,0 %

1,0 %

35,0 %

1,8 %

Più di 15 e fino a 20

image

0,0 %

0,0 %

10,9 %

0,5 %

13,0 %

0,5 %

25,0 %

1,0 %

44,0 %

0,5 %

Più di 20

image

0,0 %

0,0 %

13,4 %

0,5 %

15,5 %

0,5 %

30,0 %

0,5 %

46,5 %

0,5 %

4.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il requisito patrimoniale minimo si attribuisce un fattore di rischio stressi ricavato dalla tabella dell'articolo 176, paragrafo 3, che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa, utilizzando le seguenti corrispondenze tra i coefficienti di solvibilità e le classi di merito di credito:



Coefficiente di solvibilità

196 %

175 %

122 %

95 %

75 %

75 %

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella tabella precedente, il valore di stressi è interpolato linearmente dai valori più vicini di stressi corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella tabella precedente. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 75 %, stressi è uguale al fattore corrispondente alle classi di merito di credito 5 e 6. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, stressi è uguale al fattore corrispondente alla classe di merito di credito 1.

Ai fini del presente paragrafo, per «coefficiente di solvibilità» si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili.

5.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa il proprio requisito patrimoniale minimo si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente alla seguente tabella:



Durata (duri )

Fattore di rischio stressi

Fino a 5

7,5 %. duri

Più di 5 e fino a 10

37,50 % + 4,20 %.(duri – 5)

Più di 10 e fino a 15

58,50 % + 0,50 %.(duri –10)

Più di 15 e fino a 20

61 % + 0,50 %.(duri –15)

Più di 20

image

6.  I paragrafi 4 e 5 del presente articolo si applicano soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione, da parte dell'impresa verso cui esiste l'esposizione, della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, se per le esposizioni è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si applica l'articolo 176 del presente regolamento; diversamente, alle esposizioni si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %.

7.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 227 di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato, si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %.

8.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che rispettano i requisiti di solvibilità previsti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %.

9.  Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a derivati su crediti quando lo strumento finanziario sottostante è un'obbligazione o un prestito in caso di esposizioni di cui al paragrafo 2 è pari a 0.

▼M5

10.  Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti, si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.

▼M5

10 bis.  In deroga al paragrafo 10, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente al paragrafo 10 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 % anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.

▼M1

11.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12 si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

Durata

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Fino a 5

bi · duri

0,64 %

0,78 %

1,0 %

1,67 %

Più di 5 e fino a 10

ai + bi · (duri – 5)

3,2 %

0,36 %

3,9 %

0,43 %

5,0 %

0,5 %

8,35 %

1,0 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

5,0 %

0,36 %

6,05 %

0,36 %

7,5 %

0,36 %

13,35 %

0,67 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

6,8 %

0,36 %

7,85 %

0,36 %

9,3 %

0,36 %

16,7 %

0,67 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

8,6 %

0,36 %

9,65 %

0,36 %

11,1 %

0,36 %

20,05 %

0,36 %

12.  I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 11 sono i seguenti:

(a) l'esposizione si riferisce a un investimento infrastrutturale ammissibile che soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 bis;

(b) l'esposizione non è un'attività che soddisfa le seguenti condizioni:

 è attribuita ad un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità conformemente all'articolo 77 ter, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

 è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 2;

(c) l'esposizione dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta;

(d) all'esposizione è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 3.

13.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12, lettere a) e b), ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 12, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella di cui al paragrafo 11.

▼M4

14.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15 si attribuisce un fattore di rischio stress i che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

Durata

(dur i )

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

fino a 5

b i · dur i

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

Più di 5 e fino a 10

a i + b i · (dur i – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

Più di 10 e fino a 15

a i + b i · (dur i – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

Più di 15 e fino a 20

a i + b i · (dur i – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

Oltre 20

min[a i + b i · (dur i – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

15.  I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 14 sono i seguenti:

(a) l'esposizione si riferisce a un investimento in una società di infrastrutture ammissibile che soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 ter;

(b) l'esposizione non è un'attività che soddisfa le seguenti condizioni:

 è attribuita ad un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità conformemente all'articolo 77 ter, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE,

 le è stata attribuita una classe di merito di credito compresa tra 0 e 2;

(c) l'entità infrastrutturale dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta;

(d) all'esposizione è stata attribuita una classe di merito di credito compresa tra 0 e 3.

16.  lle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15, lettere a) e b), ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 15, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella di cui al paragrafo 14.

▼B

Articolo 181

Applicazione degli scenari del rischio di spread ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità

Quando le imprese di assicurazione applicano l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, esse effettuano il calcolo basato sullo scenario per il rischio di spread con le seguenti modalità:

(a) le attività comprese nel portafoglio dedicato sono soggette al calo istantaneo di valore per il rischio di spread di cui agli articoli 176, 178 e 180 del presente regolamento;

(b) le riserve tecniche sono ricalcolate per tenere conto dell'impatto del calo istantaneo di valore del portafoglio di attività dedicato sull'importo dell'aggiustamento di congruità. In particolare, lo spread«fondamentale» aumenta di un importo assoluto calcolato moltiplicando:

i) l'incremento assoluto dello spread che, moltiplicato per la durata modificata dell'attività pertinente, determinerebbe il fattore di rischio pertinente stressi di cui agli articoli 176, 178 e 180 del presente regolamento, per

ii) un fattore di riduzione che dipende dal merito di credito così come indicato nella seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

Fattore di riduzione

45 %

50 %

60 %

75 %

100 %

100 %

100 %

▼M4

Per le attività comprese nel portafoglio dedicato per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per le attività infrastrutturali ammissibili e per le attività in società di infrastrutture ammissibili alle quali è stata attribuita la classe di merito di credito 3, il fattore di riduzione è uguale al 100 %.

▼B



Sottosezione 6

Sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato

Articolo 182

Esposizione single-name

1.  Il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato è calcolato sulla base di esposizioni single-name. A tal fine, le esposizioni verso imprese appartenenti allo stesso gruppo sono trattate come un'esposizione single-name. Analogamente, i beni immobili situati nello stesso edificio sono considerati un unico bene immobile.

2.  L'esposizione al momento dell'inadempimento verso una controparte è data dalla somma delle esposizioni verso detta controparte.

3.  L'esposizione al momento dell'inadempimento verso un'esposizione single-name è data dalla somma delle esposizioni al momento dell'inadempimento verso tutte le controparti appartenenti all'esposizione single-name.

4.  La classe di merito di credito media ponderata relativa a un'esposizione single-name è uguale alla media arrotondata per eccesso delle classi di merito di credito di tutte le esposizioni verso tutte le controparti appartenenti all'esposizione single-name, ponderata per il valore di ciascuna esposizione.

5.  Ai fini del paragrafo 4, alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnata una classe di merito di credito conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo. Le esposizioni per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono assegnate alla classe di merito di credito 5.

Articolo 183

Calcolo del requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato

1.  Il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato è uguale a:

image

dove:

(a) la somma copre tutte le esposizioni single-name i;

(b)  Conci è il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato su un'esposizione single-name i.

2.  Per ciascuna esposizione single-name i, il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato Conci è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del valore delle attività corrispondenti all'esposizione single-name i uguale a:

image

dove:

(a)  XSi è l'eccesso di esposizione di cui all'articolo 184;

(b)  gi è il fattore di rischio della concentrazione del rischio di mercato di cui agli articoli 186 e 187.

Articolo 184

Eccesso di esposizione

1.  L'eccesso di esposizione di un'esposizione single-name i è uguale a:

image

dove:

(a)  Ei è l'esposizione al momento dell'inadempimento verso l'esposizione single-name i che è compresa nella base di calcolo del sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato;

(b)  Assets è la base di calcolo del sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato;

(c)  CTi è la soglia relativa dell'eccesso di esposizione di cui all'articolo 185.

2.  La base di calcolo del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato Assets è uguale al valore di tutte le attività detenute da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, esclusi:

(a) le attività detenute in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato interamente dai contraenti;

(b) le esposizioni verso una controparte appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la controparte è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o un'impresa strumentale;

ii) la controparte è totalmente consolidata ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettera a);

iii) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

iv) la controparte ha sede nell'Unione;

v) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(c) il valore delle partecipazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi che è dedotto dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento;

(d) le esposizioni incluse nell'ambito di applicazione del modulo del rischio di inadempimento della controparte;

(e) le attività fiscali differite;

(f) le attività immateriali.

3.  L'esposizione al momento dell'inadempimento su un'esposizione single-name i è ridotta dell'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento verso le controparti appartenenti all'esposizione single-name considerata e per la quale il fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato di cui agli articoli 168 e 187 è dello 0 %.

Articolo 185

Soglie relative dell'eccesso di esposizione

A ciascuna esposizione single-name i si attribuisce, conformemente alla seguente tabella, una soglia relativa di eccesso di esposizione che dipende dalla classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i calcolata ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 4.



Classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i

0

1

2

3

4

5

6

Soglia relativa dell'eccesso di esposizione CTi

3 %

3 %

3 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

Articolo 186

Fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato

1.  A ciascuna esposizione single-name i si attribuisce, conformemente alla seguente tabella, un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato che dipende dalla classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i calcolata ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 4.



Classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i

0

1

2

3

4

5

6

Fattore di rischio gi

12 %

12 %

21 %

27 %

73 %

73 %

73 %

2.  Alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il proprio requisito patrimoniale minimo, si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa conformemente alla seguente tabella:



Coefficiente di solvibilità

95 %

100 %

122 %

175 %

196 %

Fattore di rischio gi

73 %

64,5 %

27 %

21 %

12 %

Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella tabella precedente, il valore di gi è interpolato linearmente dai valori più vicini di gi corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella tabella precedente. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 95 %, il fattore di rischio gi è del 73 %. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, il fattore di rischio gi è del 12 %.

Ai fini del presente paragrafo, per «coefficiente di solvibilità» si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili.

3.  Alle esposizioni single-name verso imprese di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfano il proprio requisito patrimoniale minimo si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato del 73 %.

I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione, da parte dell'impresa verso cui esiste l'esposizione, della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, se per l'esposizione single-name è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si applica il paragrafo 1; diversamente si attribuisce alle esposizioni un fattore di rischio gi del 64,5 %.

4.  Alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dall'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato, si attribuisce un fattore di rischio gi del 64,5 %.

5.  Alle esposizioni single-name verso gli enti creditizi e gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che rispettano i requisiti di solvibilità di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 e per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio gi del 64,5 %.

6.  Alle esposizioni single-name diverse da quelle indicate ai paragrafi da 1 a 5 si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato del 73 %.

Articolo 187

Esposizioni specifiche

1.  Alle esposizioni in forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) si attribuisce una soglia relativa di eccesso di esposizione CTi del 15 % a condizione che le esposizioni corrispondenti in forma di obbligazioni garantite siano state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1. Le esposizioni in forma di obbligazioni garantite sono considerate esposizioni single-name, indipendentemente da altre esposizioni verso la stessa controparte in qualità di emittente delle obbligazioni garantite, che costituiscono un'esposizione single-name a sé stante.

2.  Alle esposizioni verso un unico bene immobile si attribuiscono una soglia relativa di eccesso di esposizione CTi del 10 % e un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato del 12 %.

3.  Alle esposizioni verso i soggetti indicati di seguito si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato dello 0 %:

(a) la Banca centrale europea;

(b) le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali;

(c) le banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(d) le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Anche alle esposizioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui alle lettere da a) a d) si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.

4.  Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b), denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali, si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato che dipende dalle loro classi di merito di credito medie ponderate conformemente alla seguente tabella.



Classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i

0

1

2

3

4

5

6

Fattore di rischio gi

0 %

0 %

12 %

21 %

27 %

73 %

73 %

5.  Alle esposizioni in forma di depositi bancari si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato dello 0 % purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) l'intero valore dell'esposizione è garantito da un sistema di garanzie statali nell'Unione;

(b) la garanzia copre l'impresa di assicurazione o di riassicurazione senza alcuna restrizione;

(c) nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tale garanzia non è conteggiata due volte.



Sottosezione 7

Sottomodulo del rischio valutario

Articolo 188

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio valutario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla somma dei requisiti patrimoniali per il rischio valutario di ciascuna valuta estera. Si considera che gli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 di cui all'articolo 168, paragrafo 2, e di tipo 2 di cui all'articolo 168, paragrafo 3, quotati in borse valori operanti con valute diverse siano sensibili alla valuta della rispettiva quotazione principale. Si considera che gli strumenti di capitale di tipo 2 di cui all'articolo 168, paragrafo 3, non quotati siano sensibili alla valuta del paese in cui l'emittente svolge le sue operazioni principali. Si considera che il bene immobile sia sensibile alla valuta del paese in cui è situato.

Ai fini del presente articolo, per valute estere si intendono le valute diverse da quella utilizzata per la preparazione dei bilanci dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (in appresso «la valuta locale»).

2.  Per ciascuna valuta estera, il requisito patrimoniale per il rischio valutario è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale;

(b) il requisito patrimoniale per i rischio di un calo del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale.

3.  Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento del valore di una valuta estera rispetto alla valuta locale è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo del 25 % del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale.

4.  Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo del valore di una valuta estera rispetto alla valuta locale è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del 25 % del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale.

5.  Per le valute ancorate all'euro, il fattore del 25 % di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può essere adeguato conformemente all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) il regime di ancoraggio garantisce che le relative variazioni del tasso di cambio su un periodo di un anno non superino i relativi adeguamenti del fattore del 25 %, in caso di eventi di mercato estremi, che corrispondono al livello di confidenza di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;

(b) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

i) la valuta in questione partecipa al meccanismo di cambio europeo (ERM II);

ii) esiste una decisione del Consiglio che riconosce gli accordi di ancoraggio tra la valuta in questione e l'euro;

iii) il regime di ancoraggio è istituito dalla legge del paese in questione che stabilisce la valuta.

Ai fini della lettera a), occorre tener conto delle risorse finanziarie delle parti che garantiscono l'ancoraggio.

6.  L'impatto di un incremento o di un calo del valore di una valuta estera rispetto alla valuta locale sul valore delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto sul valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento. La parte dedotta dai fondi propri è considerata soltanto nella misura in cui tale impatto incrementa i fondi propri di base.

7.  Qualora il maggiore tra i requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e il maggiore tra i corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2, non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio valutario su una determinata valuta è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), per il quale lo scenario sottostante comporta il corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 2.



SEZIONE 6

Modulo del rischio di inadempimento della controparte



Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 189

Ambito di applicazione

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte è uguale a:

image

dove:

(a)  SCRdef,1 è il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 come indicato al paragrafo 2;

(b)  SCRdef,2 è il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 2 come indicato al paragrafo 3.

2.  Le esposizioni di tipo 1 sono esposizioni relative a:

(a) contratti di attenuazione del rischio, compresi accordi di riassicurazione, società veicolo, cartolarizzazioni assicurative e derivati;

(b) depositi bancari ai sensi dell'articolo 6, voce F, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 11 );

(c) depositi presso imprese cedenti, se il numero delle esposizioni single-name non è superiore a 15;

(d) impegni ricevuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono stati richiamati ma non versati, se il numero delle esposizioni single-name non è superiore a 15, compreso il capitale sociale sotto forma di azioni ordinarie e azioni privilegiate richiamato ma non versato, gli impegni giuridicamente vincolanti richiamati ma non versati di sottoscrivere e pagare passività subordinate, fondi iniziali richiamati ma non versati, contributi dei membri o l'equivalente elemento dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica, garanzie richiamate ma non versate, lettere di credito richiamate ma non versate, crediti richiamati ma non versati vantati da mutue e società a forma mutualistica nei confronti dei propri membri tramite il richiamo di contributi supplementari;

(e) impegni giuridicamente vincolanti forniti o concordati dall'impresa che possono determinare obbligazioni di versamento a carico di una controparte dipendenti dal merito di credito o dall'inadempimento, comprese garanzie, lettere di credito, lettere di patrocinio fornite dall'impresa.

3.  Le esposizioni di tipo 2 sono tutte le esposizioni creditizie non comprese nel sottomodulo del rischio di spread che non sono esposizioni di tipo 1, compreso quanto segue:

(a) i crediti nei confronti di intermediari;

(b) i debitori contraenti;

(c) i prestiti ipotecari conformi ai requisiti dell'articolo 191, paragrafi da 2 a 13;

(d) i depositi presso imprese cedenti, se il numero delle esposizioni single-name è superiore a 15;

(e) gli impegni ricevuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono stati richiamati ma non versati di cui al paragrafo 2, lettera d), se il numero delle esposizioni single-name è superiore a 15.

4.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono, a loro discrezione, considerare tutte le esposizioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), esposizioni di tipo 1 a prescindere dal numero delle esposizioni single-name.

5.  Quando è stata fornita una lettera di credito, una garanzia o una tecnica equivalente di attenuazione del rischio per garantire integralmente un'esposizione, e se tale tecnica di attenuazione del rischio è conforme ai requisiti degli articoli da 209 a 215, il soggetto che ha fornito la lettera di credito, la garanzia o la tecnica equivalente di attenuazione del rischio può essere considerato la controparte dell'esposizione garantita ai fini del calcolo del numero delle esposizioni single-name.

6.  I seguenti rischi di credito non sono compresi nel modulo del rischio di inadempimento della controparte:

(a) il rischio di credito trasferito da un derivato sul credito;

(b) il rischio di credito al momento dell'emissione del debito da parte di società veicolo, siano esse conformi alla definizione di cui all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o meno;

(c) il rischio di sottoscrizione di assicurazioni o di riassicurazioni di credito e di cauzione di cui alle aree di attività 9, 21 e 28 dell'allegato I del presente regolamento;

(d) il rischio di credito su prestiti ipotecari non conformi ai requisiti dell'articolo 191, paragrafi da 2 a 9.

7.  Le garanzie di investimento sui contratti assicurativi fornite ai contraenti da un terzo e di cui sarebbe responsabile l'impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di inadempimento del terzo sono trattate come derivati nel modulo del rischio di inadempimento della controparte.

Articolo 190

Esposizioni single-name

1.  Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte è calcolato sulla base di esposizioni single-name. A tal fine, le esposizioni verso imprese appartenenti allo stesso gruppo sono trattate come un'esposizione single-name.

2.  L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può considerare le esposizioni appartenenti a membri diversi dello stesso accordo di pooling giuridico o contrattuale come esposizioni single-name differenti quando la probabilità di inadempimento dell'esposizione single-name è calcolata ai sensi dell'articolo 199 e la perdita per inadempimento è calcolata ai sensi dell'articolo 193 se è un'esposizione appartenente a un pool di tipo A, ai sensi dell'articolo 194 se è un'esposizione appartenente a un pool di tipo B e ai sensi dell'articolo 195 se è un'esposizione appartenente a un pool di tipo C. In alternativa, le esposizioni verso le imprese appartenenti allo stesso accordo di pooling sono trattate come un'esposizione single-name.

Articolo 191

Prestiti ipotecari

1.  I prestiti al dettaglio garantiti da ipoteche su immobili residenziali (prestiti ipotecari) sono trattati come esposizioni di tipo 2 nell'ambito del rischio di inadempimento della controparte a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 13.

2.  Si tratta di un'esposizione verso una o più persone fisiche o verso una piccola o media impresa.

3.  L'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi associati a tale prestito sono sostanzialmente ridotti.

4.  L'importo totale, comprese eventuali esposizioni in stato di inadempimento, dovuto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione e, se rilevante, a tutte le imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, dalla controparte o da un altro terzo connesso non supera, secondo le informazioni in possesso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, 1 milione di EUR. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione adotta misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.

5.  L'immobile residenziale è o sarà occupato o dato in locazione dal proprietario.

6.  Il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore.

7.  Il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento dell'immobile sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti; di conseguenza, il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia collaterale. Per queste altre fonti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione stabilisce il rapporto massimo prestito/reddito nel quadro della sua politica di concessione di prestiti e ottiene prove adeguate del reddito pertinente al momento della concessione del prestito.

8.  In materia di certezza del diritto sono rispettati tutti i seguenti requisiti:

(a) l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito e sono prontamente registrati nella forma prescritta;

(b) sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;

(c) il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

9.  In materia di monitoraggio dei valori immobiliari e di valutazione degli immobili sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione verifica il valore degli immobili frequentemente, in ogni caso almeno una volta ogni tre anni. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

(b) la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante rispetto ai prezzi generali di mercato e tale revisione è esterna e indipendente ed è effettuata da un perito che possiede le qualifiche, capacità ed esperienze necessarie per compiere una valutazione ed è indipendente dal processo di decisione del credito.

10.  Ai fini del paragrafo 9, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare metodi statistici per monitorare il valore degli immobili e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione.

11.  L'impresa di assicurazione o di riassicurazione documenta chiaramente i tipi di immobili residenziali che accetta a titolo di garanzia collaterale e le proprie politiche creditizie a tale riguardo. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione esige dal perito indipendente che valuta il valore di mercato degli immobili ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 2, che documenti tale valore di mercato in modo chiaro e trasparente.

12.  L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di procedure per verificare che l'immobile ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

13.  L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'autorità di vigilanza tutti i seguenti dati relativi a perdite derivanti da prestiti ipotecari:

(a) le perdite derivanti da prestiti classificati come esposizioni di tipo 2 ai sensi dell'articolo 189, paragrafo 3, in un qualsiasi anno;

(b) le perdite complessive in un qualsiasi anno.

14.  Le autorità di vigilanza pubblicano annualmente su base aggregata i dati di cui al paragrafo 13, lettere a) e b), insieme ai dati storici, se disponibili. Un'autorità di vigilanza fornisce, su richiesta di un'altra autorità di vigilanza di uno Stato membro, dell'ABE o dell'EIOPA, a tale autorità di vigilanza, all'ABE o all'EIOPA informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali nel proprio Stato membro.

Articolo 192

Perdita per inadempimento

1.  La perdita per inadempimento su un'esposizione single-name è uguale alla somma delle perdite per inadempimento su ciascuna delle esposizioni verso controparti appartenenti all'esposizione single-name. La perdita per inadempimento è al netto delle passività verso controparti appartenenti all'esposizione single-name, a condizione che dette passività ed esposizioni siano compensate in caso di inadempimento delle controparti e che siano rispettati gli articoli 209 e 210 in riferimento a tale diritto di compensazione. La compensazione non è ammessa se si prevede che le passività siano regolate prima che l'esposizione creditizia sia compensata.

2.  La perdita per inadempimento su un accordo di riassicurazione o su una cartolarizzazione assicurativa è uguale a:

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dove:

(a)  Recoverables è la migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione o dalla cartolarizzazione assicurativa e dai relativi debitori;

(b)  RMre è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione dell'accordo di riassicurazione o della cartolarizzazione;

(c)  Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale relativa all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione;

(d)  F è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione in caso di eventi creditizi collegati alla controparte.

Quando l'accordo di riassicurazione è concluso con un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o con un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo e il 60 % o più delle attività di tale controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale, la perdita per inadempimento è uguale a:

▼M1

image

▼B

dove:

F è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione in caso di un evento creditizio collegato alla controparte.

3.  La perdita per inadempimento su un derivato è uguale a:

image

dove:

(a)  Derivative è il valore del derivato determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;

(b)  RMfin è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di mercato del derivato;

(c)  Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale relativa al derivato;

(d)  F' è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo al derivato in caso di un evento creditizio collegato alla controparte.

4.  La perdita per inadempimento su un prestito ipotecario è uguale a:

image

dove:

(a)  Loan è il valore del prestito ipotecario determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;

(b)  Mortgage è il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio.

5.  La perdita per inadempimento su un impegno giuridicamente vincolante di cui all'articolo 189, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento è uguale alla differenza tra il suo valore nominale e il suo valore determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

6.  La perdita per inadempimento su depositi bancari ai sensi dell'articolo 6, voce F, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, di un deposito presso un'impresa cedente, di una delle voci elencate all'articolo 189, paragrafo 2, lettera d), o all'articolo 189, paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento o di un credito nei confronti di un intermediario o un debitore contraente, nonché ogni altra esposizione non elencata in altri punti del presente articolo è uguale al suo valore determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 193

Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo A

1.  Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo A che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno soltanto fino alla concorrenza della rispettiva quota dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata ai sensi dell'articolo 192.

Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo A che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno dell'importo totale dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento calcolata ai sensi dell'articolo 192 è moltiplicata per il fattore di condivisione del rischio, così calcolato:

image

dove:

(a) 
image ;

(b)  i sono tutti i membri del pool che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/138/CE e j sono tutti i membri del pool che non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 di detta direttiva;

(c) 
image ;

(d)  Pj è la quota del rischio complessivo dell'accordo di pooling assunta dal membro del pool j;

(e) per i membri del pool per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, SRi e SRj sono attribuiti secondo la seguente tabella:



Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

SRi

196 %

196 %

175 %

122 %

95 %

75 %

75 %

f) per i membri del pool che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE e per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, SRi e SRj sono il coefficiente di solvibilità più recente disponibile;

(g) per i membri del pool con sede in un paese terzo per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta:

i)  SRi e SRj sono pari al 100 % quando il membro del pool ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente ai sensi dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE;

ii)  SRi e SRj sono pari al 75 % quando il membro del pool ha sede in un paese il cui regime di solvibilità non è ritenuto equivalente ai sensi dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE.

2.  Quando l'impresa cede un rischio a un accordo di pooling con l'intermediazione di un'impresa centrale, l'impresa centrale è considerata parte dell'accordo di pooling e la sua quota di rischio dovrebbe essere calcolata di conseguenza.

Articolo 194

Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo B

1.  Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo B che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno dell'importo totale dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata come segue:

image

dove:

(a)  PU è la quota di rischio assunta dall'impresa conformemente ai termini dell'accordo di pooling;

(b)  PC è la quota di rischio assunta dal membro controparte conformemente ai termini dell'accordo di pooling;

(c)  RRC è pari:

i) al 10 % se il 60 % o più delle attività del membro controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale;

ii) al 50 % negli altri casi;

(d)  BEC è la migliore stima della passività ceduta al membro controparte dall'impresa, al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne all'accordo di pooling;

(e) ΔRMC è il contributo del membro controparte all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa;

(f)  Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte;

(g)  F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'articolo 197.

2.  Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo B che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno soltanto fino alla concorrenza della rispettiva quota dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata come segue:

image

dove:

(a)  PC è la quota di rischio assunta dal membro controparte conformemente ai termini dell'accordo di pooling;

(b)  RRC è pari:

i) al 10 % se il 60 % o più delle attività del membro controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale;

ii) al 50 % negli altri casi;

(c)  BEU è la migliore stima della passività ceduta all'accordo di pooling dall'impresa al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne all'accordo di pooling;

(d) ΔRMC è il contributo del membro controparte all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa;

(e)  Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte;

(f)  F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'articolo 197.

Articolo 195

Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo C

Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo C che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, la perdita per inadempimento è calcolata come segue:

image

dove:

(a)  PU è la quota di rischio assunta dall'impresa conformemente ai termini dell'accordo di pooling;

(b)  RRCE è pari:

i) al 10 % se il 60 % o più delle attività della controparte esterna è soggetto a contratti di garanzia collaterale;

ii) al 50 % negli altri casi;

(c)  BECE è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dall'accordo di pooling nel suo complesso;

(d) ΔRMCE è il contributo della controparte esterna all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa;

(e)  Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte;

(f)  F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'articolo 197.

Articolo 196

Effetto di attenuazione del rischio

L'effetto di attenuazione del rischio sui rischi di sottoscrizione o di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di sottoscrizione o di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistessero;

(b) il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione o di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 197

Valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale

1.  Il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all'articolo 1, punto 26, lettera b), è uguale alla differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che siano soddisfatti entrambi i requisiti seguenti:

(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente la garanzia collaterale in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte (requisito della controparte);

(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente la garanzia collaterale in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti l'ente depositario o un altro terzo che detiene la garanzia collaterale per conto della controparte (requisito del terzo).

2.  Quando sono soddisfatti il requisito della controparte e i criteri di cui all'articolo 214 del presente regolamento ma non è soddisfatto il requisito del terzo, il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all'articolo 1, punto 26, lettera b), del presente regolamento, è uguale al 90 % della differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

3.  Quando non è soddisfatto il requisito della controparte o non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 214, il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all'articolo 1, punto 26, lettera b), è pari a zero.

4.  Il valore aggiustato per il rischio di una garanzia collaterale di cui viene trasferita la piena proprietà, come indicato all'articolo 1, punto 26, lettera a), del presente regolamento, è uguale alla differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 214 del presente regolamento.

5.  L'aggiustamento per il rischio di mercato consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se le attività detenute a titolo di garanzia collaterale non fossero incluse nel calcolo;

(b) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se le attività detenute a titolo di garanzia collaterale fossero incluse nel calcolo.

6.  Ai fini del paragrafo 5, il rischio valutario delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale è calcolato confrontando la valuta delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale con la valuta dell'esposizione corrispondente.

7.  Quando, in caso di insolvenza della controparte, la determinazione della quota proporzionale dell'attivo fallimentare della controparte che eccede il valore della garanzia collaterale spettante all'impresa di assicurazione o di riassicurazione non tiene conto del fatto che l'impresa riceva la garanzia collaterale, i fattori F ed F' di cui all'articolo 192, paragrafi 2 e 3, sono entrambi del 100 %. In tutti gli altri casi tali fattori sono, rispettivamente, del 50 % e del 90 %.

Articolo 198

Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio

1.  Il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio è uguale alla differenza tra il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca, valutati conformemente al paragrafo 2, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 3.

2.  Il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è il valore di mercato, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati del monitoraggio previsto all'articolo 191, paragrafi 9 e 10, del presente regolamento e di eventuali diritti di prelazione sul bene immobile. La valutazione esterna e indipendente degli immobili è pari o inferiore al valore di mercato calcolato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

3.  L'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1 consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:

(a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca non fossero inclusi nel calcolo;

(b) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca fossero inclusi nel calcolo.

4.  Ai fini del paragrafo 2, il rischio valutario degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è calcolato confrontando la valuta degli immobili residenziali con la valuta del prestito corrispondente.



Sottosezione 2

Esposizioni di tipo 1

Articolo 199

Probabilità di inadempimento

1.  La probabilità di inadempimento su un'esposizione single-name è uguale alla media delle probabilità di inadempimento di ciascuna delle esposizioni verso controparti appartenenti all'esposizione single-name ponderata in base alla perdita per inadempimento rispetto a tali esposizioni.

2.  All'esposizione single-name i per la quale è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si attribuisce una probabilità di inadempimento PDi secondo la seguente tabella.



Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

Probabilità di inadempimento PDi

0,002 %

0,01 %

0,05 %

0,24 %

1,20 %

4,2 %

4,2 %

3.  Alle esposizioni single-name i verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il requisito patrimoniale minimo, si attribuisce una probabilità di inadempimento PDi che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa conformemente alla seguente tabella:



Coefficiente di solvibilità

196 %

175 %

150 %

125 %

122 %

100 %

95 %

75 %

Probabilità di inadempimento

0,01 %

0,05 %

0,1 %

0,2 %

0,24 %

0,5 %

1,2 %

4,2 %

Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella precedente tabella, il valore della probabilità di inadempimento è interpolato linearmente dai valori più vicini delle probabilità di inadempimento corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella precedente tabella. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 75 %, la probabilità di inadempimento è del 4,2 %. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, la probabilità di inadempimento è dello 0,01 %.

Ai fini del presente paragrafo, per «coefficiente di solvibilità» si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili.

4.  Alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa il requisito patrimoniale minimo si attribuisce una probabilità di inadempimento del 4,2 %.

5.  I paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione, da parte dell'impresa verso cui esiste l'esposizione, della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, se è disponibile una valutazione del merito di credito delle esposizioni fatta da un'ECAI prescelta, si applica il paragrafo 2. Diversamente, alle esposizioni si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 3 alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione e di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %.

6.  Alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 227 di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato, si attribuisce una probabilità di inadempimento dello 0,5 %.

7.  Alle esposizioni verso gli enti creditizi e gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono conformi ai requisiti di solvibilità di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si attribuisce una probabilità di inadempimento dello 0,5 %.

8.  Alle esposizioni verso le controparti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, lettere da a) a d), si attribuisce una probabilità di inadempimento dello 0 %.

9.  La probabilità di inadempimento relativa a esposizioni single-name diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 è del 4,2 %.

10.  Quando si fornisce una lettera di credito, una garanzia o un accordo equivalente al fine di garantire integralmente un'esposizione e se tale accordo è conforme agli articoli da 209 a 215, il soggetto che ha fornito la lettera di credito, la garanzia o l'accordo equivalente può essere considerato la controparte dell'esposizione garantita ai fini della valutazione della probabilità di inadempimento di un'esposizione single-name.

11.  Ai fini del paragrafo 10, le esposizioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalle controparti elencate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale.

Articolo 200

Esposizioni di tipo 1

1.  Quando lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è inferiore o uguale al 7 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1, il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 è uguale a:

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dove σ è lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1, come indicato al paragrafo 4.

2.  Quando lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è superiore al 7 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1 ed è inferiore o uguale al 20 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1, il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 è uguale a:

image

dove σ è lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1.

3.  Quando lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è superiore al 20 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1, il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 è uguale al totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1.

4.  Lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è uguale a:

image

dove V è la varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1.

Articolo 201

Varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1

1.  La varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 di cui all'articolo 200, paragrafo 4, è uguale alla somma di Vinter e Vintra .

2.  Vinter è uguale a:

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dove:

(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (j,k) delle differenti probabilità di inadempimento su esposizioni single-name ai sensi dell'articolo 199;

(b)  TLGDj e TLGDk sono la somma delle perdite per inadempimento su esposizioni di tipo 1 dalle controparti con probabilità di inadempimento PDj e PDk rispettivamente.

3.  Vintra è uguale a:

image

dove:

(a) la prima somma copre tutte le differenti probabilità di inadempimento su esposizioni single-name ai sensi dell'articolo 199;

(b) la seconda somma copre tutte le esposizioni single-name con probabilità di inadempimento uguale a PDj;

(c)  LGDi è la perdita per inadempimento sull'esposizione single-name i.



Sottosezione 3

Esposizioni di tipo 2

Articolo 202

Esposizioni di tipo 2

Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 2 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del valore delle esposizioni di tipo 2 pari al seguente importo:

image

dove:

(a)  LGDreceivables>3months sono le perdite totali per inadempimento su tutti i crediti nei confronti di intermediari che sono scaduti da oltre tre mesi;

(b) la somma è calcolata su tutte le esposizioni di tipo 2 diverse dai crediti nei confronti di intermediari che sono scaduti da oltre tre mesi;

(c)  LGDi è la perdita per inadempimento sull'esposizione di tipo 2 i.



SEZIONE 7

Modulo relativo alle attività immateriali

Articolo 203

Il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali è uguale a:

image

dove Vintangibles è l'importo delle attività immateriali rilevato e valutato conformemente all'articolo 12, punto 2.



SEZIONE 8

Rischio operativo

Articolo 204

1.  Il requisito patrimoniale per il modulo del rischio operativo è uguale a:

image

dove:

(a)  BSCR è il requisito patrimoniale di solvibilità di base (Basic Solvency Capital Requirement);

(b)  Op è il requisito patrimoniale di base per il requisito del rischio operativo;

(c)  Expul è l'importo delle spese sostenute nei 12 mesi precedenti per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti.

2.  Il requisito patrimoniale di base per il rischio operativo è calcolato come segue:

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dove:

(a)  Oppremiums è il requisito patrimoniale per i rischi operativi basati sui premi acquisiti;

(b)  Opprovisions è il requisito patrimoniale per i rischi operativi basati sulle riserve tecniche.

3.  Il requisito patrimoniale per i rischi operativi basati sui premi acquisiti è calcolato come segue:



Oppremiums =

right accolade 0,04 · (Earnlife Earnlife–ul ) + 0,03 · Earnnon–life + max(0;0,04 · (Earnlife – 1,2 · pEarnlife – (Earnlife–ul – 1,2 · pEarnlife–ul ))) + max(0;0,03 · (Earnnon–life – 1,2 · pEarnnon–life ))

dove:

(a)  Earnlife sono i premi acquisiti negli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;

(b)  Earnlife-ul sono i premi acquisiti negli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;

(c)  Earnnon-life sono i premi acquisiti negli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;

(d)  pEarnlife sono i premi acquisiti nei 12 mesi precedenti gli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;

(e)  pEarnlife-ul sono i premi acquisiti nei 12 mesi precedenti gli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione;

(f)  pEarnnon-life sono i premi acquisiti nei 12 mesi precedenti gli ultimi 12 mesi per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.

Ai fini del presente paragrafo, i premi acquisiti sono considerati al lordo, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.

4.  Il requisito patrimoniale per il rischio operativo basato sulle riserve tecniche è calcolato come segue:

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dove:

(a)  TPlife sono le riserve tecniche per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita;

(b)  TPlife-ul sono le riserve tecniche per le obbligazioni di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti;

(c)  TPnon-life sono le riserve tecniche per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita.

Ai fini del presente paragrafo, le riserve tecniche non comprendono il margine di rischio e sono calcolate senza deduzione dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione e verso società veicolo.



SEZIONE 9

Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

Articolo 205

Disposizioni generali

L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 103, lettera c), della direttiva 2009/138/CE è dato dalla somma delle seguenti voci:

(a) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche;

(b) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.

Articolo 206

Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche

1.  L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche è uguale a:

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dove:

(a)  BSCR è il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 103, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

(b)  nBSCR è il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

(c)  FDB sono le riserve tecniche senza margine di rischio relative a future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

2.  Il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto è calcolato conformemente al capo V, sezione 1, sottosezioni da 1 a 7, con tutte le seguenti modifiche:

(a) quando il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, tale scenario può modificare il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche;

(b) i calcoli basati su scenari del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, del sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT, del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia, del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte, nonché i calcoli basati su scenari di cui alle lettere c) e d) tengono conto dell'impatto dello scenario sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche, sulla base di ipotesi relative a future misure di gestione conformi all'articolo 23;

(c) invece che sul requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte su esposizioni di tipo 1 di cui all'articolo 189, paragrafo 1, il calcolo è basato sul requisito patrimoniale che è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da una perdita istantanea, dovuta a eventi qualificati come inadempimenti riguardanti esposizioni di tipo 1, dell'importo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte su esposizioni di tipo 1 di cui all'articolo 189, paragrafo 1;

(d) quando utilizzano un calcolo semplificato per un requisito patrimoniale specifico, come indicato agli articoli 91, 92, 93, 94, all'articolo 95, paragrafi 1 e 2, agli articoli 96 e 101, all'articolo 103, paragrafo 1, lettere a) e b), o all'articolo 104, le imprese di assicurazione e di riassicurazione basano tale calcolo sul requisito patrimoniale che è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da una perdita istantanea dell'importo del requisito patrimoniale di cui all'articolo pertinente e ipotizzano che la perdita istantanea sia dovuta al rischio coperto dal requisito patrimoniale di cui a detto articolo.

3.  Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di eventuali restrizioni legali, regolamentari o contrattuali riguardanti la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

Articolo 207

Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite

1.  L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite è uguale alla variazione del valore delle imposte differite delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale alla somma dei seguenti elementi:

(a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 103, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

(b) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'articolo 206 del presente regolamento;

(c) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 103, lettera b), della direttiva 2009/138/CE.

2.  Ai fini del paragrafo 1, le imposte differite sono valutate conformemente all'articolo 15. Quando la perdita di cui al paragrafo 1 darebbe luogo a un incremento delle attività fiscali differite, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non utilizzano tale incremento per l'aggiustamento, a meno che siano in grado di dimostrare che gli utili futuri saranno disponibili ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, tenendo conto dell'entità della perdita di cui al paragrafo 1 e del suo impatto sulla situazione finanziaria attuale e futura dell'impresa.

3.  Ai fini del paragrafo 1, un calo delle passività fiscali differite o un incremento delle attività fiscali differite dà luogo a un aggiustamento negativo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.

4.  Quando il calcolo dell'aggiustamento conformemente al paragrafo 1 dà luogo a una variazione positiva delle imposte differite, l'aggiustamento è pari a zero.

5.  Quando la perdita di cui al paragrafo 1 deve essere imputata alle sue cause per poter calcolare l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, le imprese di assicurazione e di riassicurazione imputano la perdita ai rischi coperti dal requisito patrimoniale di solvibilità di base e dal requisito patrimoniale per il rischio operativo. Tale imputazione è coerente con il contributo dei moduli e dei sottomoduli della formula standard al requisito patrimoniale di solvibilità di base. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza un modello interno parziale il cui ambito di applicazione non comprende l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, l'imputazione è coerente con il contributo dei moduli e dei sottomoduli della formula standard non compresi nell'ambito di applicazione del modello al requisito patrimoniale di solvibilità di base.



SEZIONE 10

Tecniche di attenuazione del rischio

Articolo 208

Metodi e ipotesi

1.  Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione mediante contratti di riassicurazione o società veicolo conformi ai requisiti degli articoli 209, 211 e 213, e quando tali disposizioni prevedono protezione in numerosi calcoli basati su scenari di cui al titolo I, capo V, sezioni 2, 3 e 4, gli effetti di attenuazione del rischio di tali disposizioni contrattuali sono imputati ai calcoli basati su scenari in modo tale da considerare, senza doppio conteggio, l'effetto economico delle protezioni fornite. In particolare, l'effetto economico delle protezioni fornite è preso in considerazione nella determinazione della perdita di fondi propri di base nei calcoli basati su scenari.

2.  Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione mediante riassicurazione «finite», ai sensi dell'articolo 210, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 209, 211 e 213 del presente regolamento, i relativi contratti sono considerati nei calcoli basati su scenari di cui al titolo I, capo V, sezioni 2, 3 e 4, del presente regolamento solo nella misura in cui il rischio di sottoscrizione è trasferito alla controparte del contratto. Nonostante la frase precedente, la riassicurazione «finite» o accordi analoghi in cui la mancanza di un effettivo trasferimento del rischio è paragonabile a quella della riassicurazione «finite» non sono presi in considerazione per la determinazione delle misure di volume del rischio di tariffazione e di riservazione ai sensi degli articoli 116 e 147 del presente regolamento, né nel calcolo dei parametri specifici dell'impresa ai sensi della sezione 13 del presente capo.

Articolo 209

Criteri qualitativi

1.  Quando calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità di base, le imprese di assicurazione o di riassicurazione tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 101, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri qualitativi:

(a) le disposizioni contrattuali e il trasferimento del rischio hanno efficacia giuridica e sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti;

(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha adottato tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dell'accordo e per scongiurare i rischi a esso connessi;

(c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di verificare su base continuativa l'efficacia dell'accordo e i rischi connessi;

(d) in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento di una controparte o di un altro evento creditizio previsto nella documentazione relativa all'operazione dell'accordo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha un credito diretto nei confronti di tale controparte;

(e) gli effetti dell'attenuazione del rischio non sono conteggiati due volte nei fondi propri e nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità o nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

2.  Sono prese integralmente in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base soltanto le tecniche di attenuazione del rischio che sono in vigore per almeno i 12 mesi successivi e soddisfano i criteri qualitativi di cui alla presente sezione. In tutti gli altri casi, l'effetto di attenuazione del rischio delle tecniche di attenuazione del rischio che sono in vigore per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi e soddisfano i criteri qualitativi di cui alla presente sezione è preso in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base in misura proporzionale al periodo di tempo più breve tra la durata completa dell'esposizione al rischio e il periodo in cui è in vigore la tecnica di attenuazione del rischio.

3.  Quando le disposizioni contrattuali che disciplinano le tecniche di attenuazione del rischio sono in vigore per un periodo inferiore ai 12 mesi successivi e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende sostituire la tecnica di attenuazione del rischio al momento della sua scadenza con disposizioni analoghe, tale tecnica è presa integralmente in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri qualitativi:

(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di una politica scritta per la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio;

(b) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio non avviene con cadenza più frequente di una volta ogni tre mesi;

(c) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio non dipende da eventi futuri che sfuggono al controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Quando la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio dipende da eventi futuri sotto il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, le relative condizioni dovrebbero essere documentate chiaramente nella politica scritta di cui alla lettera a);

(d) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio è basata realisticamente su sostituzioni che sono state attuate in precedenza dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione e sono coerenti con la sua prassi e strategia operative attuali;

(e) il rischio che la tecnica di attenuazione del rischio non possa essere sostituita a causa dell'assenza di liquidità sul mercato non è rilevante;

(f) il rischio che il costo di sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio aumenti nei 12 mesi successivi è preso in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità;

(g) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio non sarebbe in contrasto con i requisiti per le future misure di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 5.

Articolo 210

Effettivo trasferimento del rischio

1.  Le disposizioni contrattuali che disciplinano la tecnica di attenuazione del rischio garantiscono che l'entità della protezione fornita da tale tecnica e il trasferimento del rischio siano chiaramente definiti e incontrovertibili.

2.  Le disposizioni contrattuali non determinano un livello significativo di rischio di base o la creazione di altri rischi, a meno che tale eventualità sia presa in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

3.  Il rischio di base è rilevante se comporta un'errata indicazione dell'effetto di attenuazione del rischio sul requisito patrimoniale di solvibilità di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, tale da influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.

4.  La determinazione dell'efficacia giuridica e dell'opponibilità in tutte le giurisdizioni rilevanti delle disposizioni contrattuali e del trasferimento del rischio, ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 1, lettera a), si basa sulle seguenti considerazioni:

(a) l'eventuale assoggettamento della disposizione contrattuale a qualsiasi condizione che potrebbe minare l'effettivo trasferimento del rischio e il cui adempimento sfugge al controllo diretto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(b) l'eventuale presenza di qualsiasi operazione connessa che potrebbe minare l'effettivo trasferimento del rischio.

Articolo 211

Tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo

1.  Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione utilizzando contratti di riassicurazione o società veicolo, al fine di tenere conto della tecnica di attenuazione del rischio nel requisito patrimoniale di solvibilità di base devono essere soddisfatti i criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, nonché quelli di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.  In caso di contratti di riassicurazione la controparte è uno dei seguenti soggetti:

(a) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa il requisito patrimoniale di solvibilità;

(b) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente o temporaneamente equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 172 di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato;

(c) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo che non ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente o temporaneamente equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 172 di detta direttiva e il cui merito di credito è stato assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo II, sezione 1, del presente titolo.

3.  Quando una controparte di un contratto di riassicurazione è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che cessa di soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità dopo la conclusione del contratto di riassicurazione, la protezione offerta dalla tecnica di attenuazione del rischio di assicurazione può essere riconosciuta in parte, purché l'impresa di assicurazione o di riassicurazione possa dimostrare che la controparte ha presentato alle sue autorità di vigilanza un piano di risanamento realistico e purché l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità sia ripristinata entro il periodo di tempo indicato nel piano di risanamento di cui all'articolo 138 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio è ridotto della percentuale di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

4.  Quando il rischio viene trasferito a una società veicolo, i requisiti di cui all'articolo 211, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE devono essere soddisfatti affinché la tecnica di attenuazione del rischio possa essere presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base; quando il requisito del finanziamento integrale della società veicolo cessa di essere pienamente soddisfatto dopo la conclusione del contratto, la protezione offerta dalla tecnica di attenuazione del rischio assicurativo può essere riconosciuta in parte, purché l'impresa di assicurazione o di riassicurazione possa dimostrare che l'osservanza del requisito del finanziamento integrale sarà ripristinata entro tre mesi; a tal fine, l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio è ridotto della percentuale dell'esposizione massima al rischio aggregata della società veicolo di cui all'articolo 326 del presente regolamento non coperta dalle attività della società veicolo né da un importo equivalente, laddove trovi applicazione l'articolo 211, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

5.  Quando il rischio viene trasferito a una società veicolo di cui all'articolo 211, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, la tecnica di attenuazione del rischio è presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base solo quando la normativa dello Stato membro è equivalente al disposto dell'articolo 211, paragrafo 2, di detta direttiva ed è rispettata dalla società veicolo.

6.  Quando il rischio viene trasferito a una società veicolo regolamentata da un'autorità di vigilanza di un paese terzo, la tecnica di attenuazione del rischio è presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base solo quando la società veicolo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 211, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 212

Tecniche finanziarie di attenuazione del rischio

1.  In caso di trasferimento del rischio da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, affinché la tecnica di attenuazione del rischio sia presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 211, compresi i trasferimenti effettuati tramite acquisto o emissione di strumenti finanziari, devono essere soddisfatti i criteri qualitativi indicati ai paragrafi da 2 a 5, oltre a quelli di cui agli articoli 209 e 210.

2.  La tecnica di attenuazione del rischio è coerente con la politica scritta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione sulla gestione dei rischi di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

3.  L'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di valutare le attività e le passività soggette alla tecnica di attenuazione del rischio e, qualora tale tecnica comprenda l'utilizzo di strumenti finanziari, gli strumenti finanziari in modo affidabile conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

4.  Quando la tecnica di attenuazione del rischio comprende l'utilizzo di strumenti finanziari, tali strumenti hanno un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo.

5.  Quando la tecnica di attenuazione del rischio non consiste in uno strumento finanziario, le controparti di tale tecnica hanno un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo.

Articolo 213

Status delle controparti

1.  In caso di inosservanza dei criteri qualitativi di cui all'articolo 211, paragrafo 1, e all'articolo 212, paragrafi 3 e 4, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base solo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

(a) la tecnica di attenuazione del rischio soddisfa i criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, e all'articolo 212, paragrafi 1 e 2, e sono in vigore contratti di garanzia collaterale conformi ai criteri di cui all'articolo 214;

(b) la tecnica di attenuazione del rischio è accompagnata da un'altra tecnica di attenuazione del rischio che, se considerata congiuntamente alla prima, soddisfa i criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, e all'articolo 212, paragrafi 1 e 2, e le cui controparti soddisfano i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 1, e all'articolo 212, paragrafi 3 e 4.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, quando, conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, il valore della garanzia collaterale è inferiore all'esposizione complessiva al rischio, il contratto di garanzia collaterale è preso in considerazione soltanto nella misura in cui la garanzia collaterale copre l'esposizione al rischio.

Articolo 214

Contratti di garanzia collaterale

1.  Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base i contratti di garanzia collaterale sono riconosciuti soltanto se sono soddisfatti i seguenti criteri, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210:

(a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio ha il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente le garanzie collaterali in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte;

(b) la protezione fornita dalla garanzia collaterale ha un sufficiente livello di certezza grazie a uno dei seguenti motivi:

i) la garanzia ha un merito di credito sufficiente, una liquidità sufficiente e un valore sufficientemente stabile;

ii) è garantita da una controparte che è diversa da quella di cui all'articolo 187, paragrafo 5, e all'articolo 184, paragrafo 2, e alla quale è stato attribuito un fattore di rischio per il rischio di concentrazione dello 0 %;

(c) non sussiste alcuna correlazione positiva rilevante tra il merito di credito della controparte e il valore della garanzia collaterale;

(d) la garanzia collaterale non consiste in titoli emessi dalla controparte o da un'impresa partecipata di detta controparte.

2.  Quando un contratto di garanzia collaterale è conforme alla definizione dell'articolo 1, punto 26, lettera b), e riguarda garanzie collaterali detenute da un ente depositario o da un altro terzo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

(a) l'ente depositario o il terzo rilevanti separano le attività detenute a titolo di garanzia collaterale dalle proprie attività;

(b) le attività separate sono detenute da un ente di raccolta di depositi che ha un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo;

(c) le attività separate sono identificabili individualmente e possono essere modificate o sostituite soltanto con il consenso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di una persona che opera in qualità di fiduciario in riferimento agli interessi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relativi a tali attività;

(d) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente le attività separate in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti l'ente depositario o un altro terzo che detiene la garanzia collaterale per conto della controparte;

(e) le attività separate non sono utilizzate per pagare o fornire garanzie collaterali a favore di persone diverse dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o su indicazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 215

Garanzie

Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base le garanzie personali sono riconosciute soltanto ove esplicitamente indicato nel presente capo e se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210:

(a) la protezione del credito fornita dalla garanzia è diretta;

(b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;

(c) la garanzia non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto del prestatore e che:

i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare la protezione unilateralmente,

ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,

iii) eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti;

iv) consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

(d) in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per qualsiasi somma dovuta a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si rivalga in primo luogo sul debitore;

(e) la garanzia è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;

(f) la garanzia copre integralmente la totalità dei pagamenti regolari cui il debitore è tenuto rispetto al credito.



SEZIONE 11

Fondi separati

Articolo 216

Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nel caso di fondi separati e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità

1.  Nel caso di fondi separati determinati conformemente all'articolo 81, paragrafo 1, del presente regolamento, o quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione sono state autorizzate ad applicare un aggiustamento di congruità alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio conformemente all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo indicato all'articolo 217 del presente regolamento.

2.  Tuttavia, qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare a fondi separati le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, essa non adegua il calcolo conformemente all'articolo 217 del presente regolamento, ma lo basa sull'ipotesi di una piena diversificazione tra le attività e le passività dei fondi separati e quelle del resto dell'impresa.

Articolo 217

Metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per fondi separati e portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, e per la parte restante dell'impresa, come se tali fondi separati e tali portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità e la parte restante dell'impresa fossero imprese separate.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali per ciascuno dei fondi separati e dei portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, e la parte restante dell'impresa.

3.  Quando il calcolo del requisito patrimoniale per un modulo o un sottomodulo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si calcola l'impatto dello scenario sui fondi propri di base a livello del fondo separato e del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, e a livello della parte restante dell'impresa.

4.  I fondi propri di base a livello del fondo separato o del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità sono gli elementi dei fondi propri limitati conformi alla definizione dei fondi propri di base di cui all'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE.

5.  Quando il fondo separato prevede accordi di partecipazione agli utili, per adeguare il requisito patrimoniale di solvibilità le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano il seguente metodo:

(a) se il calcolo di cui al paragrafo 3 determina un incremento dei fondi propri di base a livello del fondo separato, la variazione stimata di tali fondi propri di base viene adeguata per tener conto dell'esistenza nel fondo separato di accordi di partecipazione agli utili; in questo caso, l'aggiustamento alla variazione dei fondi propri di base del fondo separato corrisponde all'importo dell'incremento delle riserve tecniche dovuto all'attesa distribuzione futura ai contraenti o ai beneficiari del fondo separato in questione;

(b) se il calcolo di cui al paragrafo 3 determina un calo dei fondi propri di base a livello del fondo separato, la variazione stimata di tali fondi propri di base per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base netto di cui all'articolo 206, paragrafo 2, viene adeguata per tener conto della riduzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale da distribuire ai contraenti o ai beneficiari del fondo separato in questione; l'aggiustamento non eccede l'importo delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale all'interno del fondo separato.

6.  Nonostante il paragrafo 1, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità è determinato mediante calcoli basati su scenari più sfavorevoli per i fondi propri di base dell'impresa nel suo complesso.

7.  Per determinare lo scenario più sfavorevole per i fondi propri di base dell'impresa nel suo complesso, l'impresa calcola innanzi tutto la somma dei risultati degli impatti degli scenari sui fondi propri di base a livello di ciascun fondo separato e di ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, conformemente ai paragrafi 3 e 5. Le somme a livello di ciascun fondo separato e di ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità vengono addizionate tra loro e ai risultati dell'impatto degli scenari sui fondi propri di base nella parte restante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

8.  Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascuno fondo separato e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità è determinato aggregando i requisiti patrimoniali per ciascun sottomodulo e ciascun modulo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di base.

9.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partono dal presupposto che non sussiste alcuna diversificazione dei rischi tra ciascuno dei fondi separati e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, e la parte restante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.



SEZIONE 12

Parametri specifici dell'impresa

Articolo 218

Sottoinsieme di parametri standard che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa

1.  Il sottoinsieme di parametri standard che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa come previsto all'articolo 104, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE comprende i seguenti parametri:

(a) nel sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita, per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato II del presente regolamento:

i) lo scostamento standard per il rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 117, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;

i) lo scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 117, paragrafo 3, del presente regolamento;

iii) il fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all'articolo 117, paragrafo 3, del presente regolamento, purché vi sia un riconoscibile contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite per il segmento considerato, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo;

iv) lo scostamento standard per il rischio di riservazione per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 117, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;

(b) nel sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione vita, l'incremento dell'importo delle prestazioni delle rendite di cui all'articolo 141 del presente regolamento, purché le rendite coperte da detto sottomodulo non siano soggette a un rischio di inflazione sostanziale;

(c) nel sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT, per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato XIV del presente regolamento;

i) lo scostamento standard per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;

ii) lo scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 3, del presente regolamento;

iii) il fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all'articolo 148, paragrafo 3, del presente regolamento, purché vi sia un riconoscibile contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite per il segmento considerato, come indicato al paragrafo 2;

iv) lo scostamento standard per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 148, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;

(d) nel sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione malattia, l'incremento dell'importo delle prestazioni delle rendite di cui all'articolo 158 del presente regolamento, purché le rendite coperte da detto sottomodulo non siano soggette a un rischio di inflazione sostanziale.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sostituiscono entrambi i parametri standard di cui alla lettera a), punti ii) e iii), dello stesso segmento né entrambi i parametri standard di cui alla lettera c), punti ii) e iii), dello stesso segmento.

2.  Un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite per un segmento è ritenuto riconoscibile se soddisfa le seguenti condizioni:

(a) nella misura in cui le perdite dell'impresa cedente che riguardano singole richieste di indennizzo o tutte le richieste di indennizzo nell'ambito della stessa polizza durante un periodo di tempo specificato sono superiori a una determinata soglia di mantenimento del rischio, offre una compensazione completa di tali perdite fino a un limite specificato o senza limiti;

(b) copre tutte le richieste di indennizzo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può incorrere nel segmento oppure in gruppi di rischi omogenei compresi nel segmento durante i 12 mesi successivi;

(c) consente un sufficiente numero di reintegri, al fine di garantire la copertura di tutte le richieste di indennizzo relative a eventi multipli sostenute nei 12 mesi successivi;

(d) soddisfa i requisiti di cui agli articoli 209, 210, 211 e 213.

Ai fini del presente articolo, per «contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite» si intendono anche gli accordi con società veicolo che consentono un trasferimento del rischio equivalente a quello di un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite.

▼M1

3.  Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione hanno concluso numerosi contratti di riassicurazione dell'eccesso di perdite che singolarmente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera d), e collettivamente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la combinazione di tali contratti è considerata un unico contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile.

▼B

4.  Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e d), il rischio di inflazione è ritenuto rilevante qualora la sua mancata considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di revisione potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.

Articolo 219

Criteri relativi ai dati

1.  I dati utilizzati per il calcolo dei parametri specifici dell'impresa sono considerati completi, accurati e appropriati solo se soddisfano i seguenti criteri:

(a) i dati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetta, relativamente a tali dati, i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 4, quando qualsiasi riferimento al calcolo delle riserve tecniche è inteso come riferito al calcolo del parametro specifico dell'impresa;

(b) i dati possono essere incorporati nei metodi standardizzati;

(c) i dati non impediscono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;

(d) i dati soddisfano qualsiasi requisito aggiuntivo relativo ai dati necessario per l'uso di ciascun metodo standardizzato;

(e) i dati e la loro produzione sono accuratamente documentati, compresi:

i) la raccolta dei dati e l'analisi della loro qualità, qualora la documentazione richiesta includa un indice dei dati che ne specifichi la fonte, le caratteristiche e l'uso, nonché la specifica per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati;

ii) la scelta delle ipotesi utilizzate nella produzione e nell'aggiustamento dei dati, compresi gli aggiustamenti riguardanti le richieste di indennizzo relative a riassicurazioni e catastrofi e l'attribuzione delle spese, qualora la documentazione richiesta includa un indice di tutte le ipotesi rilevanti su cui è basato il calcolo delle riserve tecniche e una giustificazione della scelta delle ipotesi;

iii) la selezione e l'applicazione di metodi attuariali e statistici per la produzione e l'aggiustamento dei dati;

iv) la convalida dei dati.

2.  In caso di utilizzo di dati esterni, questi sono conformi ai seguenti criteri aggiuntivi:

(a) la procedura di raccolta dei dati è trasparente, verificabile tramite audit e nota all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che utilizza tali dati come base per calcolare i parametri specifici dell'impresa;

(b) quando i dati derivano da fonti differenti, le ipotesi fatte in sede di raccolta, trattamento e applicazione dei dati stessi ne garantiscono la comparabilità;

(c) i dati derivano da imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui profilo operativo e di rischio è analogo a quello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione il cui parametro specifico è calcolato sulla base di tali dati;

(d) le imprese che utilizzano i dati esterni sono in grado di verificare l'esistenza di sufficienti prove statistiche dell'esistenza di un elevato livello di somiglianza tra le distribuzioni di probabilità sottostanti ai loro dati e le distribuzioni di probabilità sottostanti ai dati esterni, con particolare riguardo al livello di volatilità di cui tengono conto;

(e) i dati esterni comprendono soltanto dati provenienti da imprese con un profilo di rischio analogo e tale profilo di rischio è analogo a quello dell'impresa che utilizza i dati; in particolare, i dati esterni comprendono dati derivanti da imprese la cui natura operativa e il cui profilo di rischio relativamente ai dati esterni sono analoghi e per i quali sussistono sufficienti prove statistiche dell'esistenza di un elevato livello di omogeneità delle distribuzioni di probabilità sottostanti ai dati esterni.

Articolo 220

Metodi standardizzati per il calcolo dei parametri specifici dell'impresa

1.  Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano i parametri specifici dell'impresa, esse utilizzano per ciascun parametro i metodi standardizzati di cui all'allegato XVII come segue:

(a) il metodo del rischio di tariffazione per i parametri specifici dell'impresa che sostituiscono i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera c), punti i) e ii);

(b) il metodo del rischio di riservazione 1 o il metodo del rischio di riservazione 2 per i parametri specifici dell'impresa che sostituiscono i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iv);

(c) il metodo di riassicurazione non proporzionale per i parametri specifici dell'impresa che sostituiscono i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera c), punto iii);

(d) il metodo del rischio di revisione per i parametri specifici dell'impresa che sostituiscono i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere b) e d).

2.  Quando l'impresa è in grado di utilizzare più metodi standardizzati, utilizza il metodo che fornisce il risultato più accurato ai fini del rispetto dei requisiti di calibrazione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

Tuttavia, quando un'impresa non è in grado di dimostrare la maggiore accuratezza dei risultati di un metodo standardizzato rispetto a quella di altri metodi standardizzati ai fini del calcolo di un parametro specifico dell'impresa, utilizza il metodo che fornisce il risultato più prudente.



SEZIONE 13

Procedura per l'aggiornamento dei parametri di correlazione

Articolo 221

1.  Le autorità di vigilanza raccolgono i dati quantitativi specifici dell'impresa necessari per determinare le correlazioni tra i rischi di cui all'articolo 309, paragrafo 8, e li comunicano all'EIOPA su base annuale a fini di aggiornamento dei parametri di correlazione.

2.  L'EIOPA può analizzare i dati di cui al paragrafo 1 per esprimere un parere sull'aggiornamento dei parametri di correlazione.



CAPO VI

REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ — MODELLI INTERNI COMPLETI E PARZIALI



SEZIONE 1

Definizioni

Articolo 222

Carattere sostanziale

Ai fini del presente capo, una modifica o un errore nei risultati del modello interno, compreso il requisito patrimoniale di solvibilità, o nei dati utilizzati nel modello interno sono considerati sostanziali se potrebbero influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti di tali informazioni, comprese le autorità di vigilanza.



SEZIONE 2

Prova dell'utilizzo

Articolo 223

Uso del modello interno

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione spiegano, su richiesta delle autorità di vigilanza, i diversi usi del loro modello interno e come esse garantiscono la coerenza tra i diversi risultati quando il modello interno è utilizzato per finalità diverse. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione decidono di non utilizzare il modello interno per una parte del sistema di governance, in particolare per la copertura di eventuali rischi sostanziali, motivano tale decisione.

Articolo 224

Adeguamento all'attività

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che la struttura del modello interno è allineata alle loro attività nel modo seguente:

(a) gli approcci di modellizzazione riflettono la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti alle attività dell'impresa che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno;

(b) i risultati del modello interno e il contenuto delle segnalazioni interne ed esterne dell'impresa sono coerenti;

(c) il modello interno è in grado di produrre risultati che siano sufficientemente granulari per svolgere un ruolo importante nelle decisioni di management rilevanti dell'impresa; i risultati del modello interno distinguono quanto meno tra aree di attività, categorie di rischi e settori di attività principali;

(d) la politica per la modifica del modello interno prevede che detto modello debba essere adeguato in funzione di cambiamenti dell'ambito o della natura delle attività dell'impresa.

Articolo 225

Comprensione del modello interno

1.  L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e le altre persone che dirigono effettivamente l'impresa sono in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità di vigilanza, di avere una comprensione globale del modello interno che include la conoscenza di tutto quanto segue:

(a) la struttura del modello interno e del modo in cui esso si adatta all'attività ed è integrato nel sistema di gestione del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(b) l'ambito di applicazione e le finalità del modello interno e i rischi coperti o non coperti dal modello interno;

(c) la metodologia generale applicata nei calcoli del modello interno;

(d) i limiti del modello interno;

(e) gli effetti di diversificazione presi in considerazione nel modello interno.

2.  Le persone che dirigono effettivamente l'impresa sono in grado di dimostrare una comprensione sufficientemente nel dettaglio delle parti del modello interno utilizzate nel settore per il quale sono responsabili.

Articolo 226

Supporto decisionale e integrazione con la gestione del rischio

Si considera che un modello interno è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governance di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) il modello interno sostiene i processi decisionali pertinenti nell'impresa, compresa la fissazione della strategia operativa;

(b) il modello interno e i suoi risultati sono periodicamente discussi e rivisti dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(c) tutti i rischi sostanziali quantificabili individuati dal sistema di gestione dei rischi che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno sono coperti dal modello interno;

(d) l'impresa utilizza il modello interno per valutare, se rilevante, l'impatto di decisioni potenziali sul suo profilo di rischio, compreso l'impatto sull'utile o sulla perdita previsti, e la variabilità dell'utile o della perdita derivante da tali decisioni;

(e) i risultati del modello interno, compresa la misurazione degli effetti di diversificazione, sono presi in considerazione ai fini della formulazione delle strategie di rischio, compresa la determinazione di limiti di tolleranza del rischio e strategie di attenuazione del rischio;

(f) i risultati rilevanti del modello interno sono coperti dalle procedure di segnalazione interne del sistema di gestione dei rischi;

(g) le quantificazioni dei rischi e la classificazione dei rischi prodotta dal modello interno innescano azioni di gestione dei rischi se del caso;

(h) all'impresa di assicurazione o di riassicurazione si chiede di modificare il proprio modello interno conformemente all'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE quanto prima possibile, quando i risultati della procedura di convalida del modello di cui all'articolo 124 di detta direttiva indicano che il modello interno non è in linea con i requisiti di cui agli articoli 101, 113 e da 120 a 125 di detta direttiva, in modo da allinearlo a tali requisiti;

(i) la politica per la modifica del modello interno prevede che detto modello venga modificato, se del caso, per rispecchiare i cambiamenti del sistema di gestione dei rischi.

Articolo 227

Calcolo semplificato

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo per soddisfare l'obbligo di calcolare tale requisito conformemente all'articolo 120, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE.

2.  Per produrre un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono eseguire solo una parte dei calcoli che sono solitamente necessari per determinare il requisito patrimoniale di solvibilità. Per la parte residua del calcolo sono utilizzati i risultati del calcolo precedente del requisito patrimoniale di solvibilità.

3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare l'impostazione di cui al paragrafo 2 purché siano in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità di vigilanza, che i risultati del calcolo precedente del requisito patrimoniale di solvibilità non sarebbero sostanzialmente diversi dai risultati di un nuovo calcolo.

4.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non utilizzano un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente all'articolo 102 della direttiva 2009/138/CE.



SEZIONE 3

Standard di qualità statistica

Articolo 228

Distribuzione di probabilità prevista

1.  La distribuzione di probabilità prevista sottesa al modello interno assegna probabilità alle variazioni dell'importo dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di altri importi monetari, ad esempio utili e perdite, purché tali importi monetari possano essere utilizzati per determinare le variazioni dei fondi propri di base. L'elenco esaustivo di eventi futuri mutuamente esclusivi, di cui all'articolo 13, punto 38, della direttiva 2009/138/CE, consiste in un numero sufficiente di eventi, per poter riflettere il profilo di rischio dell'impresa.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano la distribuzione di probabilità prevista di un modello interno parziale al livello più elevato di aggregazione delle componenti del modello interno parziale. Se un modello interno parziale consiste di diverse componenti che sono calcolate separatamente e non aggregate nell'ambito del modello interno parziale, la distribuzione di probabilità prevista è calcolata per ciascuna componente.

Articolo 229

Tecniche attuariali adeguate, applicabili e pertinenti

Le tecniche attuariali e statistiche sono considerate adeguate, applicabili e pertinenti ai fini dell'articolo 121, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) le tecniche sono basate su informazioni aggiornate e i progressi delle scienze attuariali e le prassi di mercato generalmente accettate sono presi in considerazione nella scelta delle tecniche;

(b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comprende nel dettaglio la teoria economica e attuariale e le ipotesi sottese;

(c) i risultati del modello interno indicano le variazioni rilevanti del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(d) i risultati del modello interno sono stabili in relazione alle variazioni dei dati immessi che non corrispondono a una variazione rilevante del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(e) il modello interno tiene conto di tutte le caratteristiche rilevanti del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(f) le tecniche sono adattate ai dati utilizzati per il modello interno;

(g) i risultati del modello interno non comprendono errori sostanziali di modello o di stima; se possibile, la distribuzione di probabilità prevista è adattata per tenere conto di errori di modello e di stima;

(h) il calcolo dei risultati del modello interno può essere indicato in modo trasparente.

Articolo 230

Informazioni e ipotesi utilizzati per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista

1.  Le informazioni sono considerate credibili ai fini dell'articolo 121, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano la coerenza e l'obiettività di tali informazioni, l'affidabilità della fonte delle informazioni e la trasparenza del metodo utilizzato per generare ed elaborare le informazioni.

2.  Le ipotesi sono considerate realistiche ai fini dell'articolo 121, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare e giustificare ciascuna delle ipotesi tenendo conto della significatività dell'ipotesi, dell'incertezza ad essa inerente e dei motivi per cui non sono utilizzate le ipotesi alternative pertinenti;

(b) le circostanze nelle quali le ipotesi verrebbero considerate false possono essere chiaramente individuate;

(c) le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono e conservano una spiegazione scritta della metodologia utilizzata per stabilire tali ipotesi.

Articolo 231

Dati utilizzati nel modello interno

1.  I dati utilizzati nel modello interno sono considerati accurati ai fini dell'articolo 121, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) i dati sono privi di errori materiali;

(b) i dati di periodi diversi utilizzati per la stessa stima sono coerenti;

(c) i dati sono registrati in modo tempestivo e coerente nel tempo.

2.  I dati utilizzati nel modello interno sono considerati completi ai fini dell'articolo 121, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) i dati includono informazioni storiche sufficienti per valutare le caratteristiche del rischio sottostante, in particolare per individuare le tendenze dei rischi;

(b) sono disponibili per tutti i parametri rilevanti del modello dati conformi al presente paragrafo, lettera a), e nessuno di tali dati è escluso dall'utilizzo nel modello interno senza giustificazione.

3.  I dati utilizzati nel modello interno sono considerati adeguati ai fini dell'articolo 121, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) i dati sono coerenti con le finalità per le quali devono essere utilizzati;

(b) l'importo e la natura dei dati garantiscono che le stime fatte nel modello interno sulla base dei dati non contengono un errore di stima materiale;

(c) i dati sono coerenti con le ipotesi sottese alle tecniche attuariali e statistiche loro applicate nel modello interno;

(d) i dati riflettono i rischi rilevanti ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta;

(e) i dati sono raccolti, elaborati e applicati in modo trasparente e strutturato, sulla base di una specifica di quanto segue:

i) la definizione e la valutazione della qualità dei dati, ivi compresi standard qualitativi e quantitativi specifici per le diverse serie di dati;

ii) l'uso e la fissazione di ipotesi per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati;

iii) la procedura di aggiornamento dei dati, compresa la frequenza degli aggiornamenti periodici e le circostanze che determinano aggiornamenti aggiuntivi.

Articolo 232

Capacità di classificare i rischi

1.  Ai fini dell'articolo 121, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, il modello interno è in grado di classificare tutti i rischi sostanziali da esso coperti.

2.  La capacità di classificare i rischi è coerente con la classificazione dei rischi utilizzata nel modello interno e con la classificazione dei rischi utilizzata nel sistema di gestione dei rischi.

3.  Rischi analoghi sono classificati in modo coerente nel tempo e in tutti i settori dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4.  La classificazione dei rischi è coerente con l'allocazione del capitale di cui all'articolo 120, primo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 233

Copertura di tutti i rischi sostanziali

1.  Ai fini dell'articolo 121, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano almeno trimestralmente se il modello interno copre tutti i rischi quantificabili sostanziali nel suo ambito di applicazione. La valutazione tiene conto di una serie appropriata di indicatori qualitativi e quantitativi.

2.  Gli indicatori qualitativi di cui al paragrafo 1 includono quanto segue:

(a) l'identificazione nella propria valutazione interna del rischio e della solvibilità di rischi diversi da quelli coperti dal modello interno;

(b) l'esistenza di un processo di gestione dei rischi dedicato per i rischi diversi da quelli coperti dal modello interno;

(c) l'esistenza di tecniche di attenuazione dei rischi dedicate per i rischi diversi da quelli coperti dal modello interno.

3.  Gli indicatori quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono quanto segue:

(a) l'allocazione del capitale di cui all'articolo 120 della direttiva 2009/138/CE;

(b) l'importo degli utili e delle perdite che non possono essere spiegati dai rischi coperti dal modello interno;

(c) i risultati delle prove di stress e delle analisi di scenario e di qualsiasi strumento utilizzato nella procedura di convalida del modello.

Articolo 234

Effetti di diversificazione

Il sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione di cui all'articolo 121, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE è considerato adeguato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) il sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione individua le variabili chiave che determinano le correlazioni;

(b) il sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione tiene conto di tutto quanto segue:

i) qualsiasi correlazione non lineare e qualsiasi mancanza di diversificazione in scenari estremi;

ii) eventuali restrizioni di diversificazione derivanti dall'esistenza di un fondo separato o di un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità;

iii) le caratteristiche della misura di rischio utilizzata nel modello interno;

(c) le ipotesi sottese al sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione sono giustificate su base empirica.

Articolo 235

Tecniche di attenuazione del rischio

1.  I rischi che il modello interno riflette adeguatamente, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, non comprendono i rischi derivanti da una qualsiasi delle seguenti situazioni:

(a) gli accordi contrattuali relativi alla tecnica di attenuazione del rischio non sono efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti o non garantiscono che il trasferimento del rischio sia definito chiaramente e incontrovertibile;

(b) in caso di inadempimento, insolvenza o bancarotta della controparte o di un altro evento creditizio previsto nella documentazione dell'operazione relativa agli accordi sulla tecnica di attenuazione del rischio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non hanno un credito diretto nei confronti della controparte;

(c) le disposizioni di legge sottese alla tecnica di attenuazione del rischio non contengono alcun riferimento esplicito a una specifica esposizione al rischio che definisce chiaramente la portata della copertura fornita dalla tecnica di attenuazione del rischio.

2.  Quando la tecnica di attenuazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), non copre l'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in tutti i casi, non si considera che il modello interno rifletta adeguatamente il rischio derivante dalla tecnica di attenuazione del rischio conformemente all'articolo 121, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, a meno che tenga conto della minore efficacia della tecnica di attenuazione del rischio derivante da questo scostamento delle esposizioni al rischio.

3.  Quando la tecnica di attenuazione del rischio è soggetta a una condizione il cui rispetto esula dal controllo diretto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che potrebbe mettere a repentaglio l'effettivo trasferimento del rischio, non si considera che il modello interno rifletta adeguatamente il rischio derivante dalla tecnica di attenuazione del rischio conformemente all'articolo 121, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, a meno che tenga conto degli effetti di tali condizioni e dell'eventuale minore efficacia della tecnica di attenuazione del rischio.

Articolo 236

Future misure di gestione

1.  Si considera che le future misure di gestione possano ragionevolmente essere attuate dalle imprese ai fini dell'articolo 121, paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) le ipotesi sulle future misure di gestione utilizzate nei calcoli per il modello interno sono determinate in modo obiettivo;

(b) le future misure di gestione previste sono realistiche e coerenti con la prassi e la strategia operative attuali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compreso l'uso di tecniche di attenuazione del rischio, e, qualora sussistano sufficienti prove del fatto che l'impresa modificherà le proprie prassi o la strategia, le misure di gestione previste sono coerenti con le prassi o la strategia modificate;

(c) le future misure di gestione previste sono coerenti tra loro;

(d) le future misure di gestione previste non sono contrarie a eventuali obbligazioni nei confronti dei contraenti e dei beneficiari o a disposizioni di legge;

(e) le future misure di gestione previste tengono conto di eventuali informazioni o comunicazioni pubbliche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in merito alle misure che essa prevede di adottare o non adottare.

2.  Le ipotesi sulle future misure di gestione sono realistiche e includono tutto quanto segue:

(a) un raffronto delle future misure di gestione previste con le misure di gestione adottate precedentemente dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(b) un raffronto delle future misure di gestione prese in considerazione nei calcoli attuali e passati del modello interno.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare eventuali scostamenti rilevanti in relazione alle lettere a) e b).

3.  Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono un piano completo di future misure di gestione, approvato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che comprenda tutti i seguenti aspetti:

(a) l'individuazione delle future misure di gestione attuate nel modello interno;

(b) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prevede ragionevolmente di attuare le future misure di gestione di cui alla lettera a);

(c) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe non essere in grado di attuare le future misure di gestione di cui alla lettera a) e una descrizione di come tali circostanze siano considerate nel modello interno;

(d) l'ordine in cui verrebbero attuate le future misure di gestione e i requisiti di governance applicabili a tali future misure di gestione;

(e) la descrizione di eventuali lavori in corso necessari per garantire che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia in grado di attuare le future misure di gestione di cui alla lettera a);

(f) la descrizione di come si sia tenuto conto delle future misure di gestione nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista;

(g) la descrizione delle procedure di segnalazione interne applicabili, che devono comprendere almeno una comunicazione annuale all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza relativa alle future misure di gestione attuate nel modello interno.

4.  Le ipotesi relative a future misure di gestione tengono conto del tempo necessario per attuare le misure di gestione e delle spese da loro causate.

Articolo 237

Comprensione di modelli e dati esterni

Le parti del modello interno ottenute da un terzo sono soggette a tutte gli stessi criteri e norme previsti per le parti sviluppate dall'impresa. Inoltre, le parti ottenute da un terzo non sono considerate adeguate, a meno che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia in grado di dimostrare di comprendere tali parti nel dettaglio, inclusi i loro limiti.

I dati utilizzati nel modello interno ottenuti da un terzo non sono considerati adeguati a meno che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia in grado di dimostrare di comprendere tali dati esterni nel dettaglio, inclusi i loro limiti.



SEZIONE 4

Standard di calibrazione

Articolo 238

1.  L'opzione di cui all'articolo 122 della direttiva 2009/138/CE di utilizzare un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva citata si applica sia al modello interno nel suo insieme che alle diverse categorie di rischio o settori di attività principali nell'ambito di tale modello.

2.  Il requisito relativo alla dimostrazione della tutela dei contraenti di cui all'articolo 122, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE include la prova che le approssimazioni di cui all'articolo citato non introducono un errore materiale nel requisito patrimoniale di solvibilità o non determinano un requisito patrimoniale di solvibilità inferiore a quello calcolato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, della direttiva citata.

Quando le approssimazioni sono basate sulla rigraduazione dei rischi modellizzati, le imprese di cui all'articolo 122, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE dimostrano che la rigraduazione non mette a repentaglio il risultato delle approssimazioni.

Quando il periodo di tempo della misura di rischio è diverso da quello previsto dall'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di cui all'articolo 122, paragrafo 3, della direttiva citata tengono conto di tutto quanto segue:

(a) se gli eventi sono equamente distribuiti nel tempo o, in caso contrario, come tale circostanza è presa in considerazione nelle approssimazioni;

(b) se tutti i rischi significativi lungo un periodo di un anno sono gestiti adeguatamente;

(c) quando il periodo di tempo utilizzato è più lungo di quello di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, se l'impresa ha tenuto in debito conto la posizione di solvibilità durante tale periodo di tempo;

(d) se il periodo di tempo utilizzato è appropriato tenuto conto della durata media delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dell'attività dell'impresa e, se rilevante, delle incertezze connesse ai periodi molto lunghi;

(e) eventuali ipotesi fatte nelle approssimazioni circa le correlazioni tra i rischi in periodi di tempo consecutivi.

3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano il livello di protezione di cui all'articolo 122, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE una volta all'anno e ogniqualvolta il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione cambi significativamente.

4.  Le approssimazioni di cui all'articolo 122, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE sono considerate parte del modello interno.



SEZIONE 5

Integrazione di modelli interni parziali

Articolo 239

1.  Per integrare pienamente un modello interno parziale nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano come tecnica di integrazione prestabilita le matrici e le formule di correlazione della formula standard di cui all'allegato IV della direttiva 2009/138/CE e al titolo I, capo V, del presente regolamento.

2.  Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra alle autorità di vigilanza che non sarebbe appropriato utilizzare la tecnica di integrazione prestabilita di cui al paragrafo 1 per una qualsiasi delle ragioni di cui al paragrafo 5, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano la tecnica di integrazione più appropriata di cui all'allegato XVIII. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione dimostrano l'appropriatezza della tecnica di integrazione proposta.

3.  Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra alle autorità di vigilanza anche che non sarebbe appropriato utilizzare nessuna delle tecniche di integrazione di cui all'allegato XVIII per una qualsiasi delle ragioni di cui al paragrafo 5, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può utilizzare una tecnica di integrazione alternativa. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra l'appropriatezza della tecnica di integrazione proposta.

4.  La tecnica di integrazione alternativa utilizzata determina un requisito patrimoniale di solvibilità che è in linea con i principi di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 3, della direttiva 2009/138/CE e che riflette più adeguatamente il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

5.  Una tecnica di integrazione non è appropriata se è soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(a) il requisito patrimoniale di solvibilità derivante non sarebbe conforme all'articolo 101 della direttiva 2009/138/CE;

(b) il requisito patrimoniale di solvibilità derivante non rifletterebbe in modo appropriato il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(c) la struttura del modello interno parziale è coerente con i principi di cui agli articoli 101 e 102 della direttiva 2009/138/CE ma non è tale da consentirne l'integrazione nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità.



SEZIONE 6

Assegnazione di utili e perdite

Articolo 240

1.  Ai fini dell'assegnazione di utili e perdite conformemente all'articolo 123 della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione specificano tutti i seguenti aspetti:

(a) gli utili e le perdite;

(b) i settori di attività principali dell'impresa;

(c) la categorizzazione dei rischi scelta nel modello interno;

(d) l'assegnazione degli utili e delle perdite complessivi alle categorie di rischio e ai settori di attività principali.

2.  L'indicazione degli utili e delle perdite è coerente con l'incremento e la riduzione dell'importo monetario sotteso alla distribuzione di probabilità prevista di cui all'articolo 228, paragrafo 1.

3.  La categorizzazione dei rischi scelta nel modello interno è adeguata e sufficientemente dettagliata ai fini della gestione del rischio e dell'adozione di decisioni conformemente all'articolo 120 della direttiva 2009/138/CE. La categorizzazione dei rischi prevede la distinzione tra i rischi coperti e non coperti dal modello interno.

4.  L'assegnazione degli utili e delle perdite avviene in modo obiettivo e trasparente e coerente nel tempo.



SEZIONE 7

Standard di convalida

Articolo 241

Procedura di convalida del modello

1.  La procedura di convalida del modello si applica a tutte le parti del modello interno e riguarda tutti i requisiti di cui all'articolo 101, all'articolo 112, paragrafo 5, agli articoli da 120 a 123, e all'articolo 125 della direttiva 2009/138/CE. Nel caso di un modello interno parziale la procedura di convalida riguarda anche gli obblighi di cui all'articolo 113 di detta direttiva.

2.  Per garantire l'indipendenza della procedura di convalida del modello dall'elaborazione e dal funzionamento del modello interno, le persone o l'unità organizzativa effettuano la procedura di convalida del modello senza influenze da parte dei responsabili dell'elaborazione e del funzionamento del modello interno. La valutazione è effettuata conformemente al paragrafo 4.

3.  Ai fini della procedura di convalida del modello le imprese di assicurazione e di riassicurazione specificano tutto quanto segue:

(a) le procedure e i metodi utilizzati per convalidare il modello interno e le loro finalità;

(b) per ciascuna parte del modello interno, la frequenza delle convalide periodiche e le circostanze che determinano convalide aggiuntive;

(c) le persone che sono responsabili di ciascun compito di convalida;

(d) la procedura da seguire qualora la procedura di convalida del modello rilevi problemi di affidabilità del modello interno e del processo decisionale per far fronte a tali problemi.

4.  Nel quadro della procedura di convalida del modello le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano la qualità e l'indipendenza della convalida. Nella valutazione dell'indipendenza le imprese tengono conto di tutto quanto segue:

(a) nel caso di una procedura di convalida interna, le responsabilità e la struttura di segnalazione delle persone partecipanti alla procedura,

(b) nel caso di una procedura di convalida esterna, la struttura della retribuzione delle persone partecipanti alla procedura, inclusi, se del caso, i loro dipendenti o altre persone che agiscono per loro conto, ed eventuali altri mandati di tali persone relativi all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 242

Strumenti di convalida

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano almeno una volta all'anno le risultanze e le ipotesi fondamentali del modello interno rispetto ai dati tratti dall'esperienza, nonché altri dati appropriati laddove questi siano ragionevolmente disponibili. Tali verifiche riguardano sia i singoli risultati che i risultati aggregati. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione individuano la ragione di eventuali divergenze significative tra le ipotesi e i dati e tra i risultati e i dati.

2.  Nel quadro della verifica dei risultati del modello interno rispetto ai dati tratti dall'esperienza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione raffrontano i risultati dell'assegnazione di utili e perdite di cui all'articolo 123 della direttiva 2009/138/CE con i rischi modellizzati nel modello interno.

3.  Il processo statistico per la convalida del modello interno di cui all'articolo 124, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE è basato su tutto quanto segue:

(a) sulle informazioni attuali, tenuto conto, se rilevante ed appropriato, dei progressi delle tecniche attuariali e della prassi di mercato generalmente accettata;

(b) su una comprensione nel dettaglio della teoria economica e attuariale e delle ipotesi sottese ai metodi per calcolare la distribuzione di probabilità prevista del modello interno.

4.  Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione osservano, conformemente all'articolo 124, quarto comma, della direttiva 2009/138/CE, che modifiche di un'ipotesi fondamentale sottostante hanno un impatto significativo sul requisito patrimoniale di solvibilità, devono essere in grado di spiegare le ragioni di tale sensibilità e come si tiene conto di tale sensibilità nei loro processi decisionali. Ai fini dell'articolo 124, quarto comma, della direttiva 2009/138/CE, tra le ipotesi fondamentali rientrano quelle sulle future misure di gestione.

5.  La procedura di convalida del modello include un'analisi della stabilità dei risultati del modello interno per i diversi calcoli del modello interno che utilizzano gli stessi dati.

6.  Nel quadro della dimostrazione dell'appropriatezza dei requisiti patrimoniali derivanti dal modello interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione raffrontano la copertura e l'ambito di applicazione del modello interno. A tal fine il processo statistico per la convalida del modello interno include una prova di reverse stress volta a individuare gli stress più probabili che metterebbero a repentaglio la solidità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.



SEZIONE 8

Standard in materia di documentazione

Articolo 243

Disposizioni generali

1.  La documentazione della struttura e dei dettagli operativi del modello interno di cui all'articolo 125 della direttiva 2009/138/CE è sufficiente per garantire che qualsiasi terzo consapevole indipendente sarebbe in grado di comprendere la struttura e i dettagli operativi del modello interno e di formarsi un giudizio solido sulla sua conformità all'articolo 101 e agli articoli da 120 a 124 della direttiva citata.

2.  Nel caso di un modello interno parziale, la documentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda anche la conformità all'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE, in particolare in relazione alla giustificazione dell'ambito di applicazione limitato del modello e alla tecnica di integrazione utilizzata per integrare il modello interno parziale nella formula standard.

3.  La documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è adeguatamente strutturata, dettagliata e completa ed è tenuta aggiornata. I risultati del modello interno possono essere riprodotti utilizzando la documentazione del modello interno e tutti i dati immessi nel modello stesso.

Articolo 244

Contenuto minimo della documentazione

La documentazione del modello interno include tutte le seguenti informazioni:

(a) un elenco di tutti i documenti che fanno parte della documentazione;

(b) la politica per la modifica del modello interno di cui all'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE;

(c) la descrizione delle politiche, dei controlli e delle procedure per la gestione del modello interno, comprese le responsabilità assegnate ai membri del personale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(d) la descrizione della tecnologia informatica utilizzata nel modello interno, compresi eventuali piani di emergenza relativi alla tecnologia informatica utilizzata;

(e) tutte le ipotesi rilevanti su cui si basa il modello interno e la loro giustificazione conformemente all'articolo 230, paragrafo 2;

(f) la spiegazione della metodologia utilizzata per stabilire le ipotesi di cui all'articolo 230, paragrafo 2, lettera c), che comprende quanto segue:

i) gli input su cui è basata la scelta delle ipotesi;

ii) gli obiettivi della scelta delle ipotesi e i criteri utilizzati per determinare l'appropriatezza della scelta;

iii) eventuali limitazioni nella scelta delle ipotesi fatte;

(g) un indice dei dati utilizzati nel modello interno che specifichi la fonte, le caratteristiche e l'uso;

(h) la specifica per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati di cui all'articolo 231, paragrafo 3, lettera e);

(i) se i dati non sono utilizzati coerentemente nel tempo nel modello interno, la descrizione delle modalità d'uso e la loro giustificazione;

(j) la specifica degli indicatori qualitativi e quantitativi per la copertura dei rischi di cui all'articolo 233;

(k) la descrizione delle tecniche di attenuazione del rischio prese in considerazione nel modello interno come indicato all'articolo 235 e la spiegazione di come tale modello interno tenga conto dei rischi derivanti dall'uso delle tecniche di attenuazione del rischio;

(l) la descrizione delle future misure di gestione prese in considerazione nel modello interno di cui all'articolo 236 e la descrizione degli scostamenti rilevanti di cui all'articolo 236, paragrafo 2;

(m) le specifiche per l'assegnazione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 240, paragrafo 1;

(n) le specifiche per la procedura di convalida del modello di cui all'articolo 241, paragrafo 3;

(o) i risultati della convalida in relazione alla conformità all'articolo 101 della direttiva 2009/138/CE;

(p) per quanto riguarda modelli e dati esterni:

i) il ruolo di modelli e dati esterni nel modello interno;

ii) le ragioni per preferire modelli esterni a modelli sviluppati internamente e dati esterni a dati interni;

iii) le alternative all'uso di modelli e dati esterni prese in considerazione dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione e la spiegazione della decisione a favore di un particolare modello esterno o di una particolare serie di dati esterni.

Articolo 245

Circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace

Quando valutano e documentano le circostanze nelle quali il modello interno non funziona in modo efficace, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di tutti i seguenti aspetti:

(a) i rischi che non sono coperti dal modello interno;

(b) i limiti nella modellizzazione del rischio utilizzata nel modello interno;

(c) la natura, il grado e le fonti di incertezza inerenti ai risultati del modello interno, compresa la sensibilità dei risultati rispetto alle ipotesi fondamentali sottese al modello interno;

(d) le carenze dei dati utilizzati nel modello interno e la mancanza di dati per il calcolo del modello interno;

(e) i rischi derivanti dall'uso di modelli e dati esterni nel modello interno;

(f) i limiti della tecnologia informatica utilizzata nel modello interno;

(g) i limiti della governance del modello interno.

Articolo 246

Modifiche del modello interno

La documentazione del modello interno include le modifiche minori e le modifiche rilevanti al modello interno e comprende tutti i seguenti aspetti:

(a) la descrizione della logica delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti;

(b) la descrizione delle implicazioni delle modifiche rilevanti per la struttura e il funzionamento del modello interno;

(c) se una modifica rilevante o una combinazione di modifiche minori ha un impatto sostanziale sui risultati del modello interno, un raffronto quantitativo e qualitativo dei risultati prima e dopo la modifica relativa alla stessa data di valutazione.



SEZIONE 9

Modelli e dati esterni

Articolo 247

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione monitorano potenziali limitazioni derivanti dall'uso di modelli o dati esterni nel modello interno per quanto riguarda il rispetto continuo dei requisiti di cui all'articolo 101 e agli articoli da 120 a 125 della direttiva 2009/138/CE e, in caso di modelli interni parziali, anche dei requisiti di cui all'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE.



CAPO VII

REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO

Articolo 248

Requisito patrimoniale minimo

1.  Il requisito patrimoniale minimo è uguale a:

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dove:

(a)  MCRcombined è il requisito patrimoniale minimo combinato;

(b)  AMCR è il minimo assoluto di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE, e all'articolo 253 del presente regolamento.

2.  Il requisito patrimoniale minimo combinato è uguale a:

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dove:

(a)  MCRlinear è il requisito patrimoniale minimo lineare, calcolato ai sensi degli articoli da 249 a 251;

(b)  SCR è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato ai sensi del capo V o del capo VI se è stato approvato l'utilizzo di un modello interno completo o parziale.

Articolo 249

Requisito patrimoniale minimo lineare

Il requisito patrimoniale minimo lineare è uguale a:

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dove:

(a)  MCR(linear,nl) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita;

(b)  MCR(linear,l) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita.

Articolo 250

Componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita

1.  La componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita è uguale a:

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dove:

(a) la somma copre tutti i segmenti di cui all'allegato XIX;

(b)  TP(nl,s) sono le riserve tecniche senza margine di rischio per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita nel segmento s, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero;

(c)  Ps sono i premi contabilizzati per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel segmento s negli ultimi 12 mesi, previa deduzione dei premi per contratti di riassicurazione, con una soglia minima pari a zero;

(d)  αs i βs fattori esono indicati all'allegato XIX.

2.  Le riserve tecniche di cui al paragrafo 1, lettera b), non comprendono nessuno dei seguenti importi:

(a) importi recuperabili da contratti di riassicurazione o da società veicolo di cui non si può tenere conto conformemente all'articolo 41, paragrafi 3 e 5;

(b) importi recuperabili da contratti di riassicurazione o da società veicolo non conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213 o all'articolo 235.

3.  Dal calcolo dei premi contabilizzati previa deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione di cui al paragrafo 1, lettera c), non si deducono i seguenti premi per contratti di riassicurazione:

(a) premi relativi a eventi non assicurativi o crediti di assicurazione regolati non inclusi nei flussi di cassa di cui all'articolo 41, paragrafo 3;

(b) premi per contratti di riassicurazione non conformi agli articoli 209, 210, 211 e 213 o all'articolo 235.

Articolo 251

Componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita

1.  La componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita è uguale a:

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dove:

(a)  TP(life,1) sono le riserve tecniche senza margine di rischio relativamente alle prestazioni garantite per le obbligazioni di assicurazione vita con partecipazione agli utili, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero, nonché le riserve tecniche senza margine di rischio per le obbligazioni di riassicurazione in cui le obbligazioni di assicurazione vita sottostanti comprendono la partecipazione agli utili, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero;

(b)  TP(life,2) sono le riserve tecniche senza margine di rischio in relazione alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale per le obbligazioni di assicurazione vita con partecipazione agli utili, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero;

(c)  TP(life,3) sono le riserve tecniche senza margine di rischio per le obbligazioni di assicurazione vita collegate a un indice e a quote (index-linked e unit-linked) e le obbligazioni di riassicurazione relative a tali obbligazioni di assicurazione, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero;

(d)  TP(life,4) sono le riserve tecniche senza margine di rischio per tutte le altre obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero;

(e)  CAR è l'importo complessivo del capitale a rischio espresso come la somma, per ciascun contratto che determina obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione vita, del capitale a rischio dei contratti, laddove il capitale a rischio di un contratto è l'importo più elevato tra zero e la differenza tra i due seguenti importi:

i) la somma di tutti i seguenti elementi:

 l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

 il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa pagherebbe in futuro in caso di morte immediata o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo.

2.  Le riserve tecniche di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), non comprendono nessuno dei seguenti importi:

(a) importi recuperabili da contratti di riassicurazione o da società veicolo di cui non si può tenere conto conformemente all'articolo 41, paragrafi 3 e 5;

(b) importi recuperabili da contratti di riassicurazione o da società veicolo non conformi agli articoli da 209 a 215 o all'articolo 235.

Articolo 252

Requisito patrimoniale minimo: imprese di assicurazione miste

1.  Il requisito patrimoniale minimo nozionale vita e il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita di cui all'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE sono calcolati ai sensi dei paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.

2.  Il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita è uguale a:

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dove:

(a)  NMCR(combined,nl) è il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale non vita;

(b)  AMCRnl è il minimo assoluto di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), della direttiva 2009/138/CE, e all'articolo 253 del presente regolamento.

3.  Il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale non vita è uguale a:

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dove:

(a)  NMCR(linear,nl) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;

(b)  NSCRnl è il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;

(c)  Addonnl è la parte delle maggiorazioni del capitale decise dall'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/138/CE che detta autorità ha attribuito all'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4.  Il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita è uguale a:

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dove:

(a)  MCR(nl,nl) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita relativa all'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;

(b)  MCR(l,nl) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita relativa all'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita.

5.  MCR(nl,nl) e MCR(l,nl) sono calcolati allo stesso modo di MCR(linear,nl) e MCR(linear,l) di cui agli articoli 250 e 251, rispettivamente, del presente regolamento, ma le riserve tecniche o i premi contabilizzati utilizzati nel calcolo riguardano soltanto le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita nei rami dell'assicurazione non vita di cui all'allegato I della direttiva 2009/138/CE.

6.  Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita è uguale a:

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dove:

(a)  SCR è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 2, o al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3, della direttiva 2009/138/CE che, ai fini del presente articolo, esclude qualsiasi maggiorazione del capitale imposta ai sensi dell'articolo 37 di detta direttiva;

(b)  NMCR(linear,nl) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale non vita per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;

(c)  NMCR(linear,l) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita.

7.  Il requisito patrimoniale minimo nozionale vita è uguale a:

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dove:

(a)  NMCR(combined,l) è il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale vita;

(b)  AMCRl è il minimo assoluto di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2009/138/CE.

8.  Il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale vita è uguale a:

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dove:

(a) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita;

(b)  NSCRl è il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita;

(c)  Addonl è la parte delle maggiorazioni del capitale decise dall'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/138/CE che detta autorità ha attribuito all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

9.  Il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita è uguale a:

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dove:

(a)  MCR(nl,l) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita relative all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita;

(b)  MCR(l,l) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita relative all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita.

10.  MCR(nl,l) e MCR(l,l) sono calcolati allo stesso modo di MCR(linear,nl) e MCR(linear,l) di cui agli articoli 250 e 251, rispettivamente, del presente regolamento, ma le riserve tecniche o i premi contabilizzati utilizzati nel calcolo riguardano soltanto le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'attività di assicurazione o di riassicurazione vita nei rami dell'assicurazione vita di cui all'allegato II della direttiva 2009/138/CE.

11.  Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita è uguale a:

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dove:

(a)  SCR è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 2, o al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3, della direttiva 2009/138/CE che, ai fini del presente articolo, esclude qualsiasi maggiorazione del capitale imposta ai sensi dell'articolo 37 di detta direttiva;

(b)  NMCR(linear,nl) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale non vita per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;

(c)  NMCR(linear,l) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita.

Articolo 253

Minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo

1.  Il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo per le imprese di assicurazione che hanno ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2009/138/CE è la somma degli importi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), di detta direttiva.

2.  Se i premi contabilizzati lordi delle attività di assicurazione non vita elencate nei rami 1 e 2 di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2009/138/CE non superano il 10 % del totale dei premi contabilizzati lordi dell'impresa nel suo complesso, il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo è uguale all'importo di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto ii), di detta direttiva.

3.  Se i premi contabilizzati lordi delle attività di assicurazione vita non superano il 10 % del totale dei premi contabilizzati lordi dell'impresa nel suo complesso, il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo è uguale all'importo di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto ii), di detta direttiva.



CAPO VIII

INVESTIMENTI IN POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI

▼M5 —————

▼B

Articolo 257

Requisiti per gli investimenti in cartolarizzazioni non più conformi ai requisiti qualitativi e di mantenimento del rischio

▼M5

1.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario, o se le imprese di assicurazione o di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del predetto regolamento, esse informano immediatamente l'autorità di vigilanza.

2.  Quando gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/2402 non sono soddisfatti sotto qualsiasi profilo in ragione di negligenza od omissione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza impone un incremento proporzionato del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

▼B

3.  Quando si applica la formula standard per il calcolo del rischio di spread di cui all'articolo 178, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità maggiorato di cui al presente articolo, paragrafo 2, il requisito patrimoniale per il rischio di spread delle posizioni verso una cartolarizzazione rilevante si basa sui fattori di rischio di cui all'articolo 178, maggiorato però di almeno il 250 % di tali fattori di rischio.

▼M5

4.  I fattori di rischio sono incrementati progressivamente ad ogni successiva violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

5.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione non rispettano uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, in ragione di negligenza od omissione, le autorità di vigilanza valutano se tale inadempienza debba essere considerata uno scostamento significativo dal sistema di governance dell'impresa di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

▼B



CAPO IX

SISTEMA DI GOVERNANCE



SEZIONE 1

Elementi del sistema di governance

Articolo 258

Requisiti generali in materia di governance

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione soddisfano tutti i seguenti requisiti:

(a) istituiscono, applicano e mantengono a tutti i livelli pertinenti dell'impresa un sistema efficace di cooperazione, segnalazione interna e comunicazione delle informazioni;

(b) istituiscono, applicano e mantengono procedure decisionali efficaci e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità e tenga conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

(c) garantiscono che i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza possiedano collettivamente, nei pertinenti settori di attività, le qualifiche, competenze, capacità ed esperienze professionali necessarie per gestire e sorvegliare l'impresa in modo efficace e professionale;

(d) garantiscono che ogni singolo membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza abbia le qualifiche, competenze, capacità ed esperienze professionali necessarie per svolgere i compiti assegnatigli;

(e) impiegano personale provvisto delle qualifiche, conoscenze e competenze necessarie per il corretto esercizio delle responsabilità attribuitegli;

(f) garantiscono che tutto il personale sia a conoscenza delle procedure per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;

(g) garantiscono che l'attribuzione di compiti molteplici a singole persone e unità organizzative non impedisca o non sia tale da impedire agli interessati di svolgere una particolare funzione in modo solido, onesto e obiettivo;

(h) stabiliscono sistemi di informazione che producono informazioni complete, affidabili, chiare, coerenti, tempestive e pertinenti in merito alle attività, agli impegni assunti dall'impresa e ai rischi ai quali essa è esposta;

(i) conservano registrazioni adeguate e ordinate dell'attività dell'impresa e della sua organizzazione interna;

(j) tutelano la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni in oggetto;

(k) introducono rapporti gerarchici chiari che garantiscono il pronto trasferimento delle informazioni a tutte le persone che necessitano di esse in modo da consentire loro di riconoscerne l'importanza ai fini delle rispettive responsabilità;

(l) adottano una politica di retribuzione scritta.

2.  Le politiche in materia di gestione del rischio, controllo interno, audit interno e, laddove rilevante, esternalizzazione stabiliscono chiaramente le responsabilità, gli obiettivi, i processi e le procedure di segnalazione pertinenti da applicare, compatibilmente con la strategia operativa globale dell'impresa.

3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, applicano e mantengono una politica di continuità dell'attività che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità delle attività di assicurazione e di riassicurazione in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente le attività di assicurazione o di riassicurazione.

4.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che almeno due persone dirigono effettivamente l'impresa.

5.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione provvedono a dotarsi di processi e procedure efficaci per prevenire conflitti di interesse nonché a individuare fonti potenziali di tali conflitti e stabilire procedure per assicurare che chi partecipa all'attuazione delle strategie e delle politiche dell'impresa capisca dove potrebbero sorgere conflitti di interesse e come essi debbano essere affrontati.

6.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione monitorano e valutano periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del loro sistema di governance e adottano misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.

Articolo 259

Sistema di gestione dei rischi

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, applicano e mantengono un sistema di gestione dei rischi che include quanto segue:

(a) una strategia di gestione dei rischi chiaramente definita che sia coerente con la strategia operativa globale dell'impresa. Sono specificati gli obiettivi e i principi chiave della strategia, i limiti di tolleranza del rischio approvati e l'assegnazione delle responsabilità per tutte le attività dell'impresa;

(b) una procedura chiaramente definita per il processo decisionale;

(c) politiche scritte che garantiscono efficacemente la definizione e la classificazione dei tipi di rischi sostanziali ai quali l'impresa è esposta e i limiti di tolleranza del rischio approvati per ciascun tipo di rischio. Tali politiche attuano la strategia dell'impresa in materia di rischi, agevolano meccanismi di controllo e tengono conto della natura, della portata e dei periodi di tempo dell'attività e dei rischi connessi;

(d) procedure e processi di segnalazione che garantiscono un controllo e un'analisi attivi delle informazioni sui rischi sostanziali cui è esposta l'impresa e sull'efficacia del sistema di gestione dei rischi, nonché, laddove necessario, appropriate modifiche del sistema.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che le persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni fondamentali tengono conto nel loro processo decisionale delle informazioni segnalate nell'ambito del sistema di gestione dei rischi.

3.  Laddove appropriato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione includono nel loro sistema di gestione dei rischi l'esecuzione di prove di stress e analisi di scenario in relazione a tutti i rischi pertinenti cui l'impresa è esposta.

4.  Oltre ai requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE, ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità, le metodologie interne di gestione del rischio non si basano esclusivamente o automaticamente sulle valutazioni esterne del merito di credito. La circostanza che il calcolo delle riserve tecniche o del requisito patrimoniale di solvibilità si basa su valutazioni esterne del merito di credito eseguite da un'ECAI o sul fatto che un'esposizione è priva di rating non esime le imprese di assicurazione e di riassicurazione dal prendere in considerazione anche altre informazioni rilevanti.

Articolo 260

Settori di gestione dei rischi

1.  I settori di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE includono tutte le seguenti politiche:

(a) sottoscrizione e costituzione di riserve:

i) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per valutare e gestire il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative e riassicurative dovuto a ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione di riserve;

ii) la sufficienza e la qualità dei dati pertinenti da considerare nei processi di sottoscrizione e costituzione di riserve, come indicato all'articolo 19 del presente regolamento, e la loro coerenza con gli standard di sufficienza e qualità;

iii) l'adeguatezza delle procedure per la gestione dei sinistri, compresa la misura in cui esse coprono il ciclo completo dei sinistri;

(b) gestione delle attività e delle passività:

i) il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare la durata di tale disallineamento;

ii) le correlazioni tra i rischi di diverse categorie di attività e passività;

iii) le correlazioni tra i rischi di diverse obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;

iv) le esposizioni fuori bilancio dell'impresa;

v) l'effetto delle pertinenti tecniche di attenuazione del rischio sulla gestione delle attività e delle passività;

(c) gestione del rischio di investimento:

i) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire che gli investimenti dell'impresa siano conformi al principio della persona prudente di cui all'articolo 132 della direttiva 2009/138/CE;

ii) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire che gli investimenti dell'impresa tengano conto della natura dell'attività dell'impresa, dei suoi limiti di tolleranza del rischio approvati, della sua posizione di solvibilità e della sua esposizione al rischio a lungo termine;

iii) le valutazioni interne delle imprese di assicurazione o di riassicurazione del rischio di credito delle controparti degli investimenti, incluso se le controparti sono amministrazioni centrali;

iv) qualora le imprese di assicurazione o di riassicurazione utilizzino derivati o altri strumenti finanziari con caratteristiche o effetti analoghi, gli obiettivi e la strategia sottesi al loro uso e il modo in cui facilitano un'efficace gestione del portafoglio o contribuiscono a ridurre i rischi, nonché le procedure per la valutazione dei rischi di tali strumenti e i principi di gestione dei rischi loro applicabili;

v) laddove appropriato per garantire un'efficace gestione dei rischi, limiti quantitativi interni sulle attività e sulle esposizioni, comprese le esposizioni fuori bilancio;

(d) gestione del rischio di liquidità:

i) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per tenere conto del rischio di liquidità sia a breve che a lungo termine;

ii) l'appropriatezza della composizione delle attività sotto il profilo della loro natura, durata e liquidità ai fini del rispetto delle obbligazioni dell'impresa via via che giungono a scadenza;

iii) un piano per far fronte a modifiche delle entrate e uscite di cassa attese;

(e) gestione del rischio di concentrazione: i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per individuare le fonti di rischio di concentrazione rilevanti al fine di garantire che le concentrazioni di rischi restino entro limiti stabiliti, nonché i provvedimenti per analizzare possibili rischi di contagio tra concentrazioni di esposizioni;

(f) gestione del rischio operativo: i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per assegnare chiare responsabilità ai fini dell'individuazione, della documentazione e del monitoraggio periodici delle esposizioni al rischio operativo rilevanti;

(g) riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio di assicurazione:

i) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire la selezione di una riassicurazione adeguata e di altre tecniche appropriate di attenuazione del rischio;

ii) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per valutare quali tecniche di attenuazione del rischio siano appropriate in base alla natura dei rischi assunti e alle capacità dell'impresa di gestire e controllare i rischi inerenti a tali tecniche;

iii) le valutazioni interne delle imprese di assicurazione o di riassicurazione relative al rischio di credito delle tecniche di attenuazione del rischio.

2.  Gli utili attesi inclusi in premi futuri sono calcolati come differenza tra le riserve tecniche senza margine di rischio calcolate conformemente all'articolo 77 della direttiva citata, e un calcolo delle riserve tecniche senza margine di rischio nell'ipotesi che i premi relativi a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti e la cui riscossione è attesa in un momento futuro non siano riscossi per motivi diversi dal verificarsi dell'evento assicurato, indipendentemente dai diritti legali o contrattuali del contraente di disdire la polizza.

3.  Il calcolo dell'utile atteso incluso nei premi futuri è eseguito separatamente per i gruppi di rischi omogenei utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, a condizione che le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione siano anch'esse omogenee in relazione all'utile atteso incluso nei premi futuri.

4.  Le polizze in perdita possono essere compensate a fronte di polizze in utile solo all'interno di un gruppo di rischi omogeneo.

Articolo 261

Gestione del rischio nelle imprese che erogano prestiti e/o assicurazioni o riassicurazioni su ipoteche

1.  Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono attività di erogazione di prestiti si dotano di politiche scritte per garantire tutto quanto segue:

(a) la concessione di crediti è basata su criteri solidi e ben definiti e il processo di approvazione, modifica, rinnovo e rifinanziamento dei crediti è definito chiaramente;

(b) le imprese dispongono di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni verso singoli debitori e a livello di portafoglio;

(c) sono utilizzati sistemi efficaci per l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli di prestiti al fine, tra l'altro, di individuare e gestire i crediti problematici ed effettuare aggiustamenti di valore adeguati;

(d) la diversificazione dei portafogli di prestiti è adeguata ai mercati di riferimento e alla strategia di investimento globale dell'impresa.

2.  Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono attività di assicurazione o di riassicurazione su ipoteche basano la loro politica di sottoscrizione su criteri solidi e ben definiti e rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), per quanto riguarda i prestiti ipotecari sottostanti alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

▼M4

Articolo 261 bis

Gestione del rischio per gli investimenti infrastrutturali ammissibili o gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili

1.  Prima dell'investimento infrastrutturale ammissibile o dell'investimento in una società di infrastrutture ammissibile le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono un'adeguata diligenza dovuta, che include tutti gli elementi che seguono:

(a) una valutazione documentata del modo in cui l'entità infrastrutturale soddisfa i criteri di cui agli articoli 164 bis e 164 ter, convalidata da persone non soggette all'influenza dei responsabili della valutazione dei criteri e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili;

(b) la conferma che il modello finanziario per i flussi di cassa dell'entità infrastrutturale è stato convalidato da persone non soggette all'influenza dei responsabili dello sviluppo del modello finanziario e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile o un investimento in una società di infrastrutture ammissibile sorvegliano regolarmente i flussi di cassa e i valori delle garanzie reali dell'entità infrastrutturale ed effettuano prove di stress su di essi. Le prove di stress sono proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità del rischio inerente al progetto infrastrutturale.

3.  Le prove di stress tengono conto dei rischi derivanti dalle attività non infrastrutturali, ma le entrate derivanti da tali attività non sono prese in considerazione nel determinare se l'entità infrastrutturale sia in grado di assolvere le sue obbligazioni finanziarie.

4.  Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione detengono investimenti infrastrutturali ammissibili o investimenti in società di infrastrutture ammissibili rilevanti, nello stabilire le politiche scritte previste all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE includono disposizioni in materia di monitoraggio attivo degli investimenti nella fase di costruzione e di ottimizzazione dell'importo coperto dagli investimenti in uno scenario di liquidazione.

5.  Le imprese di assicurazione o di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile o un investimento in una società di infrastrutture ammissibile in forma di obbligazioni o prestiti istituiscono il proprio sistema di gestione delle attività e delle passività per assicurare di essere in grado, su base continuativa, di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

▼B

Articolo 262

Fabbisogno di solvibilità globale

1.  La valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è rivolta al futuro e comprende tutti i seguenti elementi:

(a) i rischi cui l'impresa è o potrebbe essere esposta, tenendo conto di potenziali modifiche future del suo profilo di rischio dovute alla strategia operativa dell'impresa o alla situazione economica e finanziaria, compresi i rischi operativi;

(b) la natura e la qualità degli elementi dei fondi propri o di altre risorse adatte a coprire i rischi di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.  Gli elementi di cui al paragrafo 1 tengono conto:

(a) dei periodi di tempo rilevanti per prendere in considerazione i rischi cui l'impresa è esposta sul lungo periodo;

(b) delle basi di valutazione e riconoscimento che sono adeguate all'attività e al profilo di rischio dell'impresa;

(c) dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi dell'impresa e dei limiti di tolleranza del rischio approvati.

Articolo 263

Metodi alternativi di valutazione

In caso di uso di metodi alternativi di valutazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, le imprese di assicurazione e di riassicurazione:

(a) individuano le attività e le passività cui si applica tale approccio di valutazione;

(b) giustificano l'uso di tale approccio di valutazione per le attività e passività di cui alla lettera a);

(c) documentano le ipotesi sottese a tale approccio di valutazione;

(d) valutano l'incertezza nella valutazione delle attività e passività di cui alla lettera a);

(e) confrontano regolarmente la valutazione delle attività e passività di cui alla lettera a) con i dati tratti dall'esperienza valutandone l'adeguatezza.

Articolo 264

Valutazione delle riserve tecniche — convalida

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione convalidano il calcolo delle riserve tecniche, in particolare raffrontandole con i dati tratti dall'esperienza come previsto all'articolo 83 della direttiva 2009/138/CE, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta vi siano indicazioni che i dati, le ipotesi o i metodi utilizzati nel calcolo o il livello delle riserve tecniche non sono più appropriati. La convalida riguarda:

(a) l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche conformemente all'articolo 19 del presente regolamento;

(b) l'appropriatezza di eventuali raggruppamenti di polizze conformemente all'articolo 34 del presente regolamento;

(c) i rimedi alle limitazioni inerenti ai dati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

(d) l'appropriatezza delle approssimazioni di cui all'articolo 21 del presente regolamento ai fini del calcolo della migliore stima;

(e) l'adeguatezza e il realismo delle ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche ai fini dell'adempimento dei requisiti di cui agli articoli da 22 a 26 del presente regolamento;

(f) l'adeguatezza, l'applicabilità e la rilevanza dei metodi attuariali e statistici applicati nel calcolo delle riserve tecniche;

(g) l'appropriatezza del livello delle riserve tecniche di cui all'articolo 84 della direttiva 2009/138/CE necessarie per rispettare l'articolo 76 della direttiva citata.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano l'impatto delle modifiche apportate alle ipotesi relative alle future misure di gestione sulla valutazione delle riserve tecniche. Quando le modifiche apportate a un'ipotesi relativa a una futura misura di gestione hanno un impatto significativo sulle riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono essere in grado di spiegare i motivi di tale impatto e come esso sia preso in considerazione nel loro processo decisionale.

3.  La convalida avviene separatamente per gruppi di rischi omogenei. Essa ha luogo separatamente per la migliore stima, il margine di rischio e le riserve tecniche calcolate conformemente al valore di mercato degli strumenti finanziari che riproducono in modo affidabile i flussi di cassa futuri ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento. La convalida ha luogo separatamente per le riserve tecniche quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE. Con riferimento alla migliore stima, essa ha luogo separatamente per la migliore stima lorda e per gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Con riferimento alle obbligazioni di assicurazione non vita, ha luogo separatamente per le riserve premi e per le riserve per sinistri da pagare.

Articolo 265

Valutazione delle riserve tecniche — documentazione

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano i seguenti processi:

(a) la raccolta di dati e l'analisi della loro qualità e altre informazioni inerenti al calcolo delle riserve tecniche;

(b) la scelta delle ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, in particolare la scelta delle ipotesi rilevanti in merito alla ripartizione delle spese;

(c) la selezione e l'applicazione di metodi attuariali e statistici per il calcolo delle riserve tecniche;

(d) la convalida delle riserve tecniche.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la documentazione include:

(a) un indice dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche che ne specifichi la fonte, le caratteristiche e l'uso;

(b) la specifica per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e);

(c) se i dati non sono utilizzati coerentemente nel tempo nel calcolo delle riserve tecniche, la descrizione delle modalità d'uso e la relativa giustificazione.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la documentazione include:

(a) un indice di tutte le ipotesi rilevanti su cui è basato il calcolo delle riserve tecniche; l'indice deve comprendere le ipotesi relative a future misure di gestione;

(b) la giustificazione della scelta dell'ipotesi conformemente al capo III, sezione 3, sottosezione 1;

(c) la descrizione dei dati su cui è basata la scelta;

(d) gli obiettivi della scelta e i criteri utilizzati per determinare l'appropriatezza di tale scelta;

(e) eventuali limitazioni sostanziali nella scelta fatta;

(f) la descrizione dei processi in atto per rivedere la scelta delle ipotesi;

(g) la giustificazione delle modifiche apportate alle ipotesi da un periodo a un altro e una stima dell'impatto delle modifiche sostanziali;

(h) gli scostamenti rilevanti di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 266

Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno garantisce il rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e l'efficacia e l'efficienza delle operazioni delle imprese alla luce dei loro obiettivi e garantisce la disponibilità ed affidabilità delle informazioni finanziarie e non finanziarie.

Articolo 267

Controllo interno della valutazione delle attività e delle passività

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire che le stime di valutazione delle loro attività e passività siano affidabili e appropriate per garantire l'osservanza dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e dispongono di una procedura per verificare regolarmente che i prezzi di mercato o i parametri del modello di valutazione siano appropriati ed affidabili.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, attuano, mantengono e documentano politiche e procedure chiaramente definite per il processo di valutazione, compresi la descrizione e la definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale che partecipa alla valutazione, i modelli pertinenti e le fonti di informazione da utilizzare.

3.  Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione provvedono a una valutazione o una verifica esterne e indipendenti del valore delle attività e passività rilevanti.

4.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione soddisfano tutti i seguenti requisiti:

(a) forniscono risorse sufficienti, in termini sia di qualità che di quantità, per sviluppare, calibrare, approvare e rivedere gli approcci di valutazione utilizzati a fini di solvibilità;

(b) istituiscono processi di controllo interno che comprendono tutto quanto segue:

i) la revisione e la verifica indipendenti e periodiche delle informazioni, dei dati e delle ipotesi utilizzati nell'approccio di valutazione, dei relativi risultati e dell'adeguatezza dell'approccio di valutazione con riferimento alla valutazione delle voci di cui all'articolo 263, lettera a);

ii) la sorveglianza, da parte delle persone che dirigono effettivamente l'impresa, sui processi interni per l'approvazione di tali valutazioni e sul processo in essere per tenere conto delle valutazioni o verifiche esterne e indipendenti del valore delle attività o passività rilevanti.



SEZIONE 2

Funzioni

Articolo 268

Disposizioni specifiche

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione incorporano le funzioni e i relativi rapporti gerarchici nella loro struttura organizzativa in modo da garantire che ogni funzione sia immune da influenze che potrebbero comprometterne la capacità di svolgere i propri compiti in modo obiettivo, corretto e indipendente. Ogni funzione è svolta sotto la responsabilità ultima dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, al quale riferisce, e, laddove appropriato, coopera con le altre funzioni nello svolgimento dei loro ruoli.

2.  Le persone che esercitano una funzione possono comunicare di propria iniziativa con qualsiasi membro del personale e dispongono dell'autorevolezza, delle risorse e delle conoscenze necessarie nonché di accesso illimitato a tutte le informazioni rilevanti necessarie per adempiere le proprie responsabilità.

3.  Le persone che esercitano una funzione segnalano prontamente all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza qualsiasi problema importante emerso nel settore di loro responsabilità.

Articolo 269

Funzione di gestione dei rischi

1.  La funzione di gestione dei rischi comprende tutti i seguenti compiti:

(a) assistere l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e altre funzioni nell'effettiva gestione del sistema di gestione dei rischi;

(b) monitorare il sistema di gestione dei rischi;

(c) monitorare il profilo di rischio generale dell'impresa nel suo insieme;

(d) segnalare dettagliatamente le esposizioni al rischio e consigliare l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza sulle questioni inerenti alla gestione dei rischi, anche in relazione ad affari strategici quali la strategia aziendale, le fusioni e le acquisizioni e i progetti e gli investimenti importanti;

(e) individuare e valutare i rischi emergenti.

2.  La funzione di gestione dei rischi soddisfa tutti i seguenti requisiti:

(a) soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE;

(b) è in stretto collegamento con gli utenti dei risultati del modello interno;

(c) coopera strettamente con la funzione attuariale.

Articolo 270

Funzione di verifica della conformità

1.  La funzione di verifica della conformità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione istituisce una politica e un piano ad hoc. La politica di verifica della conformità definisce le responsabilità, le competenze e i doveri di segnalazione della funzione di verifica della conformità. Il piano di verifica della conformità stabilisce le attività previste per tale funzione tenendo conto di tutti i settori pertinenti delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e della loro esposizione al rischio di mancata conformità.

2.  I compiti della funzione di verifica della conformità comprendono la valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per prevenire la non conformità.

Articolo 271

Funzione di audit interno

1.  Le persone che svolgono la funzione di audit interno non assumono responsabilità per altre funzioni.

2.  Nonostante il paragrafo 1 e, in particolare, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE, le persone che svolgono la funzione di audit interno possono assumere anche altre funzioni fondamentali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) ciò è appropriato alla natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

(b) ciò non dà luogo a conflitti di interesse per le persone che svolgono la funzione di audit interno;

(c) i costi di mantenimento di persone che svolgono la funzione di audit interno ma nessun'altra funzione fondamentale comporterebbero per l'impresa costi sproporzionati rispetto alle spese amministrative totali.

3.  La funzione di audit interno comprende tutti i seguenti compiti:

(a) istituisce, applica e mantiene un piano di audit che stabilisce il lavoro di audit da svolgere negli anni successivi tenendo conto di tutte le attività e del sistema completo di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

(b) adotta un approccio basato sul rischio nel decidere le proprie priorità;

(c) segnala il piano di audit all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza;

(d) emana raccomandazioni basate sui risultati del lavoro svolto conformemente alla lettera a) e presenta una relazione scritta sui suoi risultati e le sue raccomandazioni all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza almeno una volta all'anno;

(e) verifica la conformità alle decisioni adottate dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza sulla base delle raccomandazioni di cui alla lettera d).

Se necessario, la funzione di audit interno può svolgere audit che non sono inclusi nel piano di audit.

Articolo 272

Funzione attuariale

1.  Nel coordinare il calcolo delle riserve tecniche, la funzione attuariale comprende tutti i seguenti compiti:

(a) applica metodologie e procedure per valutare la sufficienza delle riserve tecniche e garantire che esse siano calcolate conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE;

(b) valuta l'incertezza connessa alle stime effettuate nel calcolo delle riserve tecniche;

(c) garantisce che eventuali limitazioni inerenti ai dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche siano trattate adeguatamente;

(d) garantisce che, ai fini del calcolo della migliore stima nei casi di cui all'articolo 82 della direttiva 2009/138/CE, si utilizzino le approssimazioni più adeguate;

(e) garantisce che le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione siano segmentate in gruppi di rischi omogenei ai fini di un'appropriata valutazione dei rischi sottostanti;

(f) considera le informazioni pertinenti fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione e garantisce che essi siano integrati nella valutazione delle riserve tecniche;

(g) confronta e giustifica qualsiasi differenza sostanziale nel calcolo delle riserve tecniche da un anno all'altro;

(h) garantisce che venga fornita una valutazione appropriata delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione.

2.  La funzione attuariale valuta, alla luce dei dati disponibili, se le metodologie e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche siano appropriate per le aree specifiche di attività dell'impresa e per il modo in cui l'impresa è gestita.

3.  La funzione attuariale valuta se i sistemi di tecnologia dell'informazione utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche siano di sufficiente supporto alle procedure attuariali e statistiche.

4.  In sede di raffronto delle migliori stime con i dati tratti dall'esperienza, la funzione attuariale rivede la qualità delle migliori stime passate e utilizza le conoscenze derivate da questa valutazione per migliorare la qualità dei calcoli attuali. Il raffronto tra le migliori stime e i dati tratti dall'esperienza include confronti tra i valori osservati e le stime sottese al calcolo della migliore stima per ricavarne conclusioni sull'appropriatezza, l'accuratezza e la completezza dei dati e delle ipotesi utilizzati nonché sulle metodologie applicate nel loro calcolo.

5.  Le informazioni comunicate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito al calcolo delle riserve tecniche includono quanto meno un'analisi ragionata dell'affidabilità e dell'adeguatezza di tale calcolo nonché delle fonti e del grado di incertezza della stima delle riserve tecniche. L'analisi ragionata è supportata da un'analisi di sensibilità comprendente un'indagine sulla sensibilità delle riserve tecniche a ciascuno dei principali rischi sottesi alle obbligazioni coperte nelle riserve tecniche. La funzione attuariale indica e spiega chiaramente qualsiasi preoccupazione possa avere in merito all'adeguatezza delle riserve tecniche.

6.  Per quanto riguarda la politica di sottoscrizione, il parere che la funzione attuariale deve esprimere conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE include conclusioni riguardanti almeno le seguenti considerazioni:

(a) la sufficienza dei premi da incassare per coprire sinistri e spese futuri, tenendo conto in particolare dei rischi sottostanti (compresi i rischi di sottoscrizione) e dell'impatto delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione sulla sufficienza dei premi;

(b) l'effetto dell'inflazione, del rischio giuridico, delle variazioni nella composizione del portafoglio dell'impresa e dei sistemi che aggiustano al rialzo o al ribasso i premi versati dai contraenti in funzione dei loro sinistri passati (sistemi bonus-malus) o di sistemi analoghi, applicati in gruppi di rischi omogenei specifici;

(c) la tendenza progressiva di un portafoglio di contratti di assicurazione ad attirare o trattenere persone assicurate con un profilo di rischio più elevato (anti-selezione).

7.  Per quanto riguarda le modalità di riassicurazione complessive, il parere che la funzione attuariale deve esprimere conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/138/CE include l'analisi dell'adeguatezza:

(a) del profilo di rischio e della politica di sottoscrizione dell'impresa;

(b) dei prestatori di riassicurazione tenuto conto del loro merito di credito;

(c) della prevista copertura in scenari di stress in relazione alla politica di sottoscrizione;

(d) del calcolo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo.

8.  La funzione attuariale elabora una relazione scritta che deve essere presentata all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza almeno una volta all'anno. La relazione documenta tutti i compiti svolti dalla funzione attuariale e i loro risultati, individua con chiarezza eventuali deficienze e fornisce raccomandazioni su come porvi rimedio.



SEZIONE 3

Requisiti di competenza e onorabilità

Articolo 273

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, applicano e mantengono politiche documentate e procedure adeguate per garantire che tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali soddisfino costantemente i requisiti di competenza e onorabilità in conformità dell'articolo 42 della direttiva 2009/138/CE.

2.  La valutazione della competenza di una persona include la valutazione delle sue qualifiche professionali e formali, delle sue conoscenze ed esperienze pertinenti nel settore assicurativo, in altri settori finanziari o in altri ambiti di attività e tiene conto dei compiti assegnati a tale persona e, se del caso, delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale.

3.  La valutazione della competenza dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza tiene conto dei compiti assegnati ai singoli membri in modo da assicurare un'appropriata diversità delle qualifiche, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti così da garantire che l'impresa sia gestita e vigilata in modo professionale.

4.  La valutazione dell'onorabilità di una persona include una valutazione della sua onestà e della sua solidità finanziaria sulla base di elementi oggettivi relativi al suo carattere, al suo comportamento personale e alla sua condotta negli affari, compresi gli aspetti penali, finanziari e di vigilanza rilevanti ai fini della valutazione.



SEZIONE 4

Esternalizzazione

Articolo 274

1.  Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che esternalizza o propone di esternalizzare funzioni o attività di assicurazione o di riassicurazione a un fornitore di servizi stabilisce una politica di esternalizzazione scritta che tiene conto dell'impatto dell'esternalizzazione sulla sua attività e degli accordi di segnalazione e monitoraggio da applicare in caso di esternalizzazione. L'impresa garantisce che i termini e le condizioni dell'accordo di esternalizzazione sono compatibili con gli obblighi dell'impresa di cui all'articolo 49 della direttiva 2009/138/CE.

2.  Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il fornitore di servizi appartengono allo stesso gruppo, quando l'impresa esternalizza attività o funzioni operative cruciali o importanti tiene conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni.

3.  Quando sceglie il fornitore di servizi di cui al paragrafo 1 per attività o funzioni operative cruciali o importanti, l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza garantisce che:

(a) venga eseguito un esame dettagliato per garantire che il potenziale fornitore di servizi abbia l'abilità, la capacità e qualsiasi autorizzazione richiesta per legge per svolgere le attività o le funzioni richieste in modo soddisfacente, tenendo conto degli obiettivi e delle esigenze dell'impresa;

(b) il fornitore di servizi abbia adottato tutti i mezzi per garantire che nessun conflitto di interessi esplicito o potenziale metta a repentaglio il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa esternalizzante;

(c) venga concluso un accordo scritto tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il fornitore di servizi che definisca chiaramente i diritti e gli obblighi rispettivi dell'impresa e del fornitore di servizi;

(d) i termini e le condizioni generali dell'accordo di esternalizzazione siano spiegati chiaramente all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa e da esso autorizzati;

(e) l'esternalizzazione non comporti la violazione di alcuna legge, in particolare delle norme sulla protezione dei dati;

(f) il fornitore di servizi sia soggetto alle stesse disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza delle informazioni relative all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o ai contraenti o beneficiari delle sue polizze cui è soggetta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4.  L'accordo scritto di cui al paragrafo 3, lettera c), che deve essere concluso tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il fornitore di servizi prevede chiaramente tutto quanto segue:

(a) i doveri e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte;

(b) l'impegno del fornitore di servizi di conformarsi a tutte le disposizioni legislative, agli obblighi regolamentari e agli orientamenti applicabili nonché alle politiche approvate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione e a collaborare con l'autorità di vigilanza dell'impresa in riferimento alla funzione o attività esternalizzata;

(c) l'obbligo del fornitore di servizi di comunicare qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni e attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti;

(d) un periodo di preavviso per la disdetta del contratto da parte del fornitore di servizi che sia sufficientemente lungo per consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trovare una soluzione alternativa;

(e) la possibilità per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di disdire, se necessario, l'accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità della prestazione di servizi ai contraenti;

(f) la facoltà dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di riservarsi il diritto di essere informata in merito alle funzioni e attività esternalizzate e al loro svolgimento da parte del fornitore di servizi, nonché il diritto di emanare orientamenti generali e istruzioni individuali nei confronti del fornitore su ciò che deve essere considerato in sede di svolgimento delle funzioni o attività esternalizzate;

(g) l'obbligo del fornitore di servizi di proteggere le informazioni riservate relative all'impresa di assicurazione o di riassicurazione e ai suoi contraenti, beneficiari, dipendenti, parti contrattuali e tutte le altre persone;

(h) la possibilità per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il suo revisore esterno e l'autorità di vigilanza di accedere effettivamente a tutte le informazioni relative alle funzioni e attività esternalizzate, anche tramite ispezioni nei locali commerciali del fornitore di servizi;

(i) la possibilità per l'autorità di vigilanza, laddove appropriato e necessario ai fini della vigilanza, di rivolgere domande direttamente al fornitore di servizi, che ha il dovere di rispondere;

(j) la possibilità per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di ottenere informazioni sulle attività esternalizzate ed emanare istruzioni sulle attività e le funzioni esternalizzate;

(k) i termini e le condizioni, se applicabili, ai quali il fornitore di servizi può subesternalizzare qualsiasi funzione e attività esternalizzata;

(l) l'obbligo che l'eventuale subesternalizzazione conformemente alla lettera k) non influisca sui doveri e le responsabilità del fornitore di servizi previsti dal suo accordo con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

5.  L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che esternalizza attività o funzioni operative cruciali o importanti soddisfa tutti i seguenti requisiti:

(a) garantisce che gli aspetti pertinenti dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno del fornitore di servizi siano adeguati per garantire il rispetto dell'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE;

(b) tiene conto adeguatamente delle attività esternalizzate nei propri sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno per garantire il rispetto dell'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE;

(c) verifica che il fornitore di servizi disponga delle risorse finanziarie necessarie per svolgere i compiti supplementari in modo corretto e affidabile e che tutto il personale del fornitore che parteciperà allo svolgimento delle attività o funzioni esternalizzate sia sufficientemente qualificato e affidabile;

(d) garantisce che il fornitore di servizi disponga di piani adeguati per affrontare situazioni di emergenza o interruzioni dell'operatività e, se necessario, verifichi periodicamente i dispositivi di backup tenendo conto delle attività e funzioni esternalizzate.



SEZIONE 5

Politica di retribuzione

Articolo 275

1.  Quando stabiliscono e applicano la politica di retribuzione di cui all'articolo 258, paragrafo l, lettera l), le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tutti i seguenti principi:

(a) la politica e le pratiche di retribuzione sono stabilite, attuate e mantenute conformemente alla strategia operativa e di gestione dei rischi dell'impresa, al suo profilo di rischio, ai suoi obiettivi, alle sue pratiche di gestione dei rischi, ai suoi interessi di lungo termine e ai risultati dell'impresa nel suo insieme e includono misure volte a evitare conflitti di interesse;

(b) la politica di retribuzione promuove una gestione dei rischi solida ed efficace e non incoraggia all'assunzione di rischi eccedenti i limiti di tolleranza del rischio dell'impresa;

(c) la politica di retribuzione si applica all'impresa nel suo insieme e contiene disposizioni specifiche che tengono conto dei compiti e dei risultati dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa;

(d) l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa che stabilisce i principi generali della politica di retribuzione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa è responsabile del controllo dell'attuazione di tale politica;

(e) è attuata una governance chiara, trasparente ed efficace in materia di retribuzioni, che comprenda anche la sorveglianza della politica di retribuzione;

(f) è istituito un comitato indipendente per le retribuzioni, ove appropriato in relazione all'importanza delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in termini di dimensioni e organizzazione interna, che sostenga periodicamente l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza nella sorveglianza della politica e delle pratiche di retribuzione nella fase sia della concezione che dell'attuazione pratica;

(g) la politica di retribuzione è comunicata a ciascun membro del personale dell'impresa.

2.  Le disposizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera c), sono conformi a tutti i principi seguenti:

(a) qualora i regimi di retribuzione includano componenti fisse e variabili, esse sono equilibrate in modo tale che la componente fissa o garantita rappresenti una quota sufficientemente elevata della retribuzione totale, al fine di evitare che i dipendenti dipendano eccessivamente dalle componenti variabili e di consentire all'impresa di praticare una politica di bonus pienamente flessibile, inclusa la possibilità di non pagare alcuna componente variabile;

(b) qualora la retribuzione variabile sia collegata ai risultati ottenuti, il suo importo totale è basato su una combinazione della valutazione dei risultati ottenuti dal singolo e dal settore di attività interessata, nonché dei risultati complessivi dell'impresa o del gruppo al quale l'impresa appartiene;

(c) il pagamento di una quota sostanziale della componente variabile della retribuzione, indipendentemente dalle modalità di erogazione, comprende una componente flessibile differita che tiene conto della natura e dell'orizzonte temporale dell'attività dell'impresa; tale periodo di differimento non è inferiore a tre anni ed è correttamente allineato alla natura dell'attività, ai relativi rischi e alle attività dei dipendenti in questione;

(d) ai fini della valutazione dei risultati del singolo si terrà conto di criteri sia finanziari che non finanziari;

(e) la misurazione dei risultati, come base della retribuzione variabile, include un aggiustamento al ribasso in caso di esposizione ai rischi attuali e futuri, tenuto conto del profilo di rischio dell'impresa e del costo del capitale;

(f) il trattamento di fine rapporto è collegato ai risultati raggiunti lungo l'intero periodo di attività ed è concepito in modo tale che eventuali fallimenti non siano remunerati;

(g) le persone soggette alla politica di retribuzione si impegnano a non utilizzare strategie di copertura personali o assicurazioni relative alle retribuzioni e alle passività che metterebbero a repentaglio gli effetti di allineamento al rischio incorporati nel loro accordo in materia di retribuzione;

(h) la parte variabile della retribuzione del personale che svolge le funzioni di cui agli articoli da 269 a 272 è indipendente dai risultati delle unità e aree operative che sono soggette al loro controllo.

3.  La politica di retribuzione è concepita in modo tale da tener conto dell'organizzazione interna dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e della natura, portata e complessità dei rischi inerenti alla sua attività.



CAPO X

MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE



SEZIONE 1

Circostanze per l'imposizione di maggiorazioni di capitale

Articolo 276

Valutazione di uno scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità

Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, prima di concludere che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard o un modello interno, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i fattori pertinenti tra cui:

(a) la natura, il tipo e la portata dello scostamento;

(b) la probabilità e la gravità di eventuali effetti negativi sui contraenti ed i beneficiari;

(c) il livello di sensibilità delle ipotesi alle quali si riferisce lo scostamento;

(d) la prevista durata e volatilità dello scostamento rispetto alla durata dello scostamento.

Articolo 277

Valutazione di uno scostamento significativo per quanto riguarda la governance

Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, prima di concludere che il sistema di governance di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dagli standard di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, di detta direttiva, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i fattori pertinenti tra cui:

(a) l'effetto dello scostamento dagli standard del sistema di governance di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE sulla gestione solida e prudente dell'attività e il fatto che lo scostamento derivi o non dall'attuazione inadeguata di un obbligo inerente al sistema di governance o dalla mancata attuazione di tale obbligo;

(b) la probabilità e la gravità di eventuali effetti negativi sui contraenti ed i beneficiari;

(c) le diverse modalità per organizzare un sistema efficace di governance che sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

(d) la probabile perdita finanziaria che l'impresa potrebbe subire a seguito dello scostamento;

(e) la prevista durata dello scostamento.

Articolo 278

Valutazione di uno scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie

1.  Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE, prima di concludere che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva citata, all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva citata o alle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies della direttiva citata, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i fattori pertinenti tra cui:

(a) la natura, il tipo e la portata dello scostamento;

(b) la probabilità e la gravità di eventuali effetti negativi sui contraenti ed i beneficiari;

(c) il livello di sensibilità delle ipotesi alle quali si riferisce lo scostamento;

(d) la prevista durata e volatilità dello scostamento rispetto alla durata dello scostamento;

(e) l'impatto dello scostamento sul requisito patrimoniale di solvibilità e sui fondi propri dell'impresa.

2.  In relazione all'aggiustamento di congruità e alle misure transitorie nonché all'aggiustamento per la volatilità, se le autorità di vigilanza, nei casi in cui gli Stati membri richiedono la previa approvazione di tale aggiustamento, hanno permesso a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di utilizzare uno di questi aggiustamenti o di queste misure transitorie, possono imporre una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE soltanto in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese agli aggiustamenti o alle misure transitorie è di natura temporanea e non giustifica la revoca dell'approvazione da parte delle autorità di vigilanza per l'utilizzo dell'aggiustamento o della misura transitoria.

Articolo 279

Maggiorazioni di capitale in relazione a scostamenti dalle ipotesi inerenti al requisito patrimoniale di solvibilità

1.  Se il requisito patrimoniale di solvibilità modificato calcolato ai sensi dell'articolo 282, lettera a), è superiore al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato ai sensi dell'articolo 282, lettera b), di 10 o più punti percentuali, le autorità di vigilanza concludono che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità nell'accezione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, ove non dispongano di prove concrete del contrario sulla base dei fattori di cui all'articolo 276.

2.  Se il requisito patrimoniale di solvibilità modificato calcolato ai sensi dell'articolo 282, lettera a), è superiore al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato ai sensi dell'articolo 282, lettera b), di 15 o più punti percentuali, le autorità di vigilanza concludono che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità nell'accezione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 280

Valutazione dell'obbligo di utilizzare un modello interno

1.  Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 009/138/CE, tra le circostanze in cui l'obbligo di utilizzare un modello interno è inadeguato rientrano quelle in cui le risorse finanziarie e di altro tipo stimate necessarie per sviluppare il modello interno sono sproporzionate rispetto all'entità dello scostamento del profilo di rischio dell'impresa dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità.

2.  Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE, l'obbligo di utilizzare un modello interno è inefficace quando non è stato elaborato alcun modello interno o il modello interno elaborato non soddisfa le condizioni generali per l'approvazione di modelli interni completi e parziali di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 3, della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 281

Periodo di tempo appropriato per adattare il modello interno

Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, rispettivamente lettere b) e c), della direttiva 2009/138/CE, prima di concludere che non si è riusciti ad adattare il modello interno affinché riflettesse meglio il profilo di rischio in questione o che è improbabile che l'applicazione di altre misure possa rimediare alle carenze, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i fattori pertinenti per determinare un periodo di tempo appropriato, comprese la probabilità e la gravità di eventuali effetti negativi sui contraenti e i beneficiari. Tale periodo di tempo non è superiore a 6 mesi.



SEZIONE 2

Metodologie per il calcolo delle maggiorazioni di capitale

Articolo 282

Calcolo delle maggiorazioni di capitale rispetto agli scostamenti dalle ipotesi relative al requisito patrimoniale di solvibilità

Ai fini dell'imposizione di una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) o b), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza calcolano la maggiorazione del capitale come la differenza, in un determinato momento, tra:

(a) il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, escluse eventuali maggiorazioni di capitale precedenti o simultanee, risultante dalla modifica della formula standard o del modello interno, a seconda del caso, per riflettere l'effettivo profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e per garantire la conformità all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, e

(b) il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, escluse eventuali maggiorazioni di capitale precedenti o simultanee.

Articolo 283

Portata e approccio delle modifiche relative a uno scostamento dalle ipotesi riguardanti il requisito patrimoniale di solvibilità

1.  Nel calcolare l'importo di cui all'articolo 282, lettera a), le autorità di vigilanza considerano gli aspetti della formula standard o del modello interno che hanno dato origine allo scostamento del profilo di rischio ipotizzato nella formula standard o nel modello interno dall'effettivo profilo di rischio dell'impresa, compresi, ove rilevante, i rischi quantificabili non presi in considerazione dalla formula standard o dal modello interno, la struttura della formula o del modello, i metodi di aggregazione, i parametri e le ipotesi.

2.  Ai fini del paragrafo 1, le autorità di vigilanza modificano le ipotesi e i parametri sottesi al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato mediante la formula standard o il modello interno affinché tali ipotesi o parametri riflettano adeguatamente l'effettivo profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e per garantire la conformità all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

3.  Laddove le modifiche di cui al paragrafo 2 siano insufficienti o inadeguate per calcolare l'importo di cui all'articolo 282, lettera a), ai fini del calcolo di cui all'articolo 282, lettera a), sono utilizzate metodologie alternative che vanno oltre la modifica delle ipotesi o dei parametri.

4.  Le modifiche di cui al paragrafo 2 o le metodologie alternative di cui al paragrafo 3 sono realizzate utilizzando tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti e si basano su dati accurati, completi e appropriati dell'impresa o, se essi non sono disponibili, su dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni dell'impresa.

5.  Laddove le metodologie alternative di cui al paragrafo 3 siano insufficienti o inadeguate, le autorità di vigilanza possono calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità ai fini dell'articolo 282, lettera a), comparando i requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese con profili di rischio analoghi.

6.  Ai fini dei paragrafi 4 e 5, le autorità di vigilanza possono utilizzare informazioni relative ad altre imprese di assicurazione o di riassicurazione con profili di rischio analoghi, purché garantiscano che le ragioni della loro decisione di imporre una maggiorazione del capitale siano comunicate conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e che tale comunicazione sia conforme agli obblighi di segreto d'ufficio di cui all'articolo 64 della direttiva citata.

7.  Le autorità di vigilanza non controbilanciano gli aspetti dello scostamento del profilo di rischio indicanti che un requisito patrimoniale di solvibilità inferiore rifletterebbe meglio il profilo di rischio effettivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con gli altri aspetti indicanti che è appropriato un requisito patrimoniale di solvibilità più elevato, a meno che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfi tutti i seguenti requisiti:

(a) esiste una modifica o una metodologia che rispetta gli obblighi di cui al paragrafo 4 per quantificare l'impatto sull'importo di cui all'articolo 282, lettera a), degli aspetti indicanti un requisito patrimoniale di solvibilità inferiore;

(b) sarebbe inadeguato affrontare gli aspetti che indicano un requisito patrimoniale di solvibilità inferiore tramite la sostituzione di parametri standard con parametri specifici all'impresa conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE o tramite l'uso di un modello interno conformemente all'articolo 112 della direttiva citata;

(c) il requisito patrimoniale di solvibilità globale che deriverebbe dalla reciproca compensazione degli scostamenti del profilo di rischio è conforme all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 284

Calcolo delle maggiorazioni di capitale riguardanti gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente o le misure transitorie

Ai fini dell'imposizione di una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza calcolano la maggiorazione del capitale come la somma, in un determinato momento, dei seguenti importi:

(a) il valore negativo dell'importo dei fondi propri ammissibili risultante dalla modifica dell'aggiustamento o della misura transitoria in modo tale che le ipotesi sottese all'aggiustamento o alla misura transitoria siano adeguate alle attività, alle passività e al profilo di rischio effettivi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(b) l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità, escluse eventuali maggiorazioni di capitale precedenti o simultanee, risultante dalla modifica dell'aggiustamento o della misura transitoria in modo tale che le ipotesi sottese all'aggiustamento o alla misura transitoria siano adeguate alle attività, alle passività e al profilo di rischio effettivi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e garantiscano la conformità all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;

(c) l'importo dei fondi propri ammissibili;

(d) il valore negativo dell'importo del requisito patrimoniale di solvibilità, escluse eventuali maggiorazioni di capitale precedenti o simultanee, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 285

Portata e approccio delle modifiche riguardanti gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie

1.  Ai fini del calcolo degli importi di cui all'articolo 284, lettere a) e b), le autorità di vigilanza tengono conto delle caratteristiche delle attività, delle passività o del profilo di rischio dell'impresa che hanno dato luogo allo scostamento dalle ipotesi sottese all'aggiustamento o alla misura transitoria.

2.  Ai fini del paragrafo 1, le autorità di vigilanza modificano l'aggiustamento o la misura transitoria e il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità in modo tale che le ipotesi sottese all'aggiustamento o alla misura transitoria siano adeguate alle attività, alle passività e al profilo di rischio effettivi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e garantiscano la conformità all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

3.  Le modifiche di cui al paragrafo 2 sono realizzate utilizzando tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti e si basano su dati accurati, completi e appropriati dell'impresa o, se essi non sono disponibili, su dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni dell'impresa.

Articolo 286

Calcolo delle maggiorazioni di capitale rispetto agli scostamenti dagli standard di governance

Ai fini del calcolo delle maggiorazioni di capitale a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i fattori pertinenti tra cui:

(a) se appropriato, i fattori di cui all'articolo 277;

(b) se appropriato, le maggiorazioni di capitale imposte in precedenza per scostamenti comparabili di altre imprese di assicurazione o di riassicurazione con profili di rischio analoghi, purché le autorità di vigilanza garantiscano che le ragioni della loro decisione di imporre una maggiorazione del capitale siano indicate conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e nel rispetto degli obblighi di segreto d'ufficio di cui all'articolo 64 della direttiva citata.

Articolo 287

Ripartizione delle maggiorazioni di capitale per le imprese che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita

1.  Ai fini del calcolo di una maggiorazione del capitale relativa a un'impresa di assicurazione cui si applica l'articolo 73, paragrafo 2 o 5, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza calcolano una maggiorazione del capitale nozionale vita e una maggiorazione del capitale nozionale non vita.

2.  Se le cause degli scostamenti rilevanti possono essere obiettivamente ripartite tra attività di assicurazione vita e attività di assicurazione non vita, le autorità di vigilanza calcolano la maggiorazione del capitale nozionale vita e la maggiorazione del capitale nozionale non vita in base alla stessa ripartizione.

3.  Se è impossibile una ripartizione a norma del paragrafo 2, le autorità di vigilanza calcolano la maggiorazione del capitale nozionale vita e la maggiorazione del capitale nozionale non vita analogamente alla ripartizione tra requisito patrimoniale minimo nozionale vita e requisito patrimoniale minimo nozionale non vita di cui all'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.



CAPO XI

ESTENSIONE DEL PERIODO DI RISANAMENTO

Articolo 288

Valutazione di situazioni eccezionalmente avverse

Per dichiarare l'esistenza di una situazione eccezionalmente avversa avente ripercussioni su imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, come indicato all'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, l'EIOPA tiene conto di tutti i seguenti fattori e criteri:

(a) l'impatto di possibili decisioni successive delle autorità di vigilanza di estendere il periodo di risanamento sui mercati finanziari, sulla disponibilità di prodotti di assicurazione e di riassicurazione e sui contraenti e i beneficiari;

(b) il numero, le dimensioni e la quota di mercato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate dalla situazione eccezionalmente avversa e se le dimensioni e la natura di tali imprese, considerate congiuntamente, possano avere un impatto negativo sui mercati finanziari o sui mercati dell'assicurazione e della riassicurazione;

(c) i possibili effetti prociclici del ripristino della conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, comprese le vendite di attività nei mercati finanziari in condizioni di stress;

(d) la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di raccogliere fondi propri aggiuntivi nei mercati finanziari;

(e) la disponibilità di un mercato attivo per le attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la liquidità di detto mercato;

(f) la capacità del mercato della riassicurazione di fornire una copertura di riassicurazione o di retrocessione;

(g) la disponibilità nei mercati finanziari di tecniche di attenuazione del rischio adeguate, compresi strumenti finanziari;

(h) la disponibilità nei mercati finanziari di altri mezzi per ridurre l'esposizione al rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Articolo 289

Fattori e criteri per determinare l'estensione del periodo di risanamento

Per decidere in merito all'estensione del periodo di cui all'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE e determinarne la durata per una determinata impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza tiene conto dei fattori e dei criteri di cui all'articolo 288, lettere da c) ad h), del presente regolamento, nonché dei seguenti fattori e criteri specifici dell'impresa:

(a) l'impatto dell'estensione sui contraenti e i beneficiari dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(b) la misura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è colpita dalla situazione eccezionalmente avversa;

(c) i mezzi a disposizione dell'impresa per ripristinare la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità e l'esistenza di un piano di risanamento realistico;

(d) le cause e il grado di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;

(e) la composizione dei fondi propri detenuti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(f) la composizione delle attività detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(g) la natura e la durata delle riserve tecniche e delle altre passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(h) se applicabile, la disponibilità del sostegno finanziario di altre imprese del gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(i) eventuali misure adottate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per limitare la fuoriuscita di capitale e il deterioramento della sua posizione di solvibilità.



CAPO XII

INFORMATIVA AL PUBBLICO



SEZIONE 1

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: struttura e contenuto

Articolo 290

Struttura

1.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria segue la struttura di cui all'allegato XX e riporta le informazioni di cui agli articoli da 292 a 298 del presente regolamento.

2.  La relazione contiene informazioni descrittive in forma quantitativa e qualitativa, integrate, se del caso, da modelli quantitativi.

Articolo 291

Carattere sostanziale

Ai fini del presente capo, le informazioni da comunicare nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria sono da considerarsi sostanziali se la loro omissione o inesattezza può influire sulle decisioni o sul giudizio degli utenti della relazione, ivi comprese le autorità di vigilanza.

Articolo 292

Sintesi

1.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende una sintesi chiara e concisa. La sintesi della relazione è comprensibile per i contraenti e i beneficiari.

2.  La sintesi della relazione evidenzia qualsiasi modifica sostanziale riguardante l'attività e i risultati, il sistema di governance, il profilo di rischio, la valutazione ai fini della solvibilità e la gestione del capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel periodo di riferimento.

Articolo 293

Attività e risultati

1.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) la denominazione o la ragione sociale e la forma giuridica dell'impresa;

(b) il nome e gli estremi dell'autorità di vigilanza responsabile della vigilanza finanziaria dell'impresa e, se applicabile, il nome e gli estremi dell'autorità di vigilanza del gruppo a cui l'impresa appartiene;

(c) il nome e gli estremi del revisore esterno dell'impresa;

(d) una descrizione dei titolari di partecipazioni qualificate nell'impresa;

(e) se l'impresa appartiene ad un gruppo, una descrizione dettagliata della posizione dell'impresa nella struttura giuridica del gruppo;

(f) le aree di attività sostanziali dell'impresa e le aree geografiche sostanziali in cui svolge l'attività;

(g) ogni fatto significativo relativo all'attività o di altra natura verificatosi nel periodo di riferimento che ha avuto un impatto sostanziale sull'impresa.

2.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende informazioni qualitative e quantitative sui risultati delle sottoscrizioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, a livello aggregato nonché per le aree di attività sostanziali e le aree geografiche sostanziali in cui svolge l'attività durante il periodo di riferimento, assieme a un confronto delle informazioni con quelle comunicate nel periodo di riferimento precedente, risultanti dal bilancio dell'impresa.

3.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni qualitative e quantitative sui risultati degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel periodo di riferimento, assieme a un confronto delle informazioni con quelle comunicate nel periodo di riferimento precedente, risultanti dal bilancio di tale impresa:

(a) informazioni sui ricavi e sulle spese derivanti da investimenti suddivise per classe di attività e, se necessario per una corretta comprensione dei ricavi e delle spese, le componenti dei ricavi e delle spese;

(b) informazioni su eventuali utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto;

(c) informazioni su eventuali investimenti in cartolarizzazioni.

4.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria descrive gli altri ricavi e spese materiali che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha sostenuto nel periodo di riferimento, assieme a un confronto delle informazioni con quelle comunicate nel periodo di riferimento precedente, risultanti dal bilancio dell'impresa.

5.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende in una sezione separata ogni altra informazione rilevante sulle attività e sui risultati dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 294

Sistema di governance

1.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sul sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) la struttura dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa, compresa una descrizione del suo ruolo e delle sue responsabilità principali, nonché una descrizione schematica della ripartizione delle responsabilità al suo interno, con indicazione in particolare dell'eventuale esistenza di comitati pertinenti al suo interno, nonché una descrizione dei ruoli e delle responsabilità principali delle funzioni fondamentali;

(b) ogni modifica significativa al sistema di governance introdotta nel periodo di riferimento;

(c) informazioni sulla politica e sulle pratiche retributive relative all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e, salvo disposizione contraria, ai dipendenti, tra cui:

i) i principi della politica retributiva, con una spiegazione dell'importanza relativa delle componenti fisse e variabili della remunerazione;

ii) informazioni sui criteri di prestazione individuale e collettiva sui quali si basano eventuali diritti a opzioni su azioni, ad azioni o altre componenti variabili della remunerazione;

iii) una descrizione delle principali caratteristiche dei regimi pensionistici integrativi o di prepensionamento per i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e per i titolari di altre funzioni fondamentali;

(d) informazioni sulle operazioni sostanziali effettuate durante il periodo di riferimento con gli azionisti, con le persone che esercitano una notevole influenza sull'impresa e con i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.

2.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulla politica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in materia di competenza e onorabilità:

(a) una descrizione dei requisiti specifici dell'impresa in materia di qualifiche, conoscenze e competenze applicabili alle persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali;

(b) una descrizione della procedura seguita dall'impresa per valutare la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o che rivestono altre funzioni fondamentali.

3.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sul sistema di gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) una descrizione del sistema di gestione dei rischi dell'impresa che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione e le modalità che le consentono di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare efficacemente, su base continuativa, i rischi a livello individuale e aggregato ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta;

(b) una descrizione del modo in cui il sistema di gestione dei rischi, compresa la funzione di gestione dei rischi, è attuato e integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa.

4.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulla procedura adottata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per assolvere l'obbligo di effettuare una valutazione interna del rischio e della solvibilità:

(a) una descrizione della procedura seguita dall'impresa per assolvere l'obbligo di effettuare una valutazione interna del rischio e della solvibilità nel quadro del proprio sistema di gestione dei rischi, comprese le modalità con cui la valutazione interna del rischio e della solvibilità è integrata nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa;

(b) una dichiarazione che indichi dettagliatamente con quale frequenza la valutazione interna del rischio e della solvibilità è riesaminata e approvata dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa;

(c) una dichiarazione che spieghi in che modo l'impresa ha stabilito il proprio fabbisogno di solvibilità tenuto conto del suo profilo di rischio, nonché come le sue attività di gestione del capitale e il suo sistema di gestione dei rischi interagiscono tra loro.

5.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sul sistema di controllo interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) una descrizione del sistema di controllo interno dell'impresa;

(b) una descrizione delle modalità di attuazione della funzione di verifica della conformità.

6.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulla funzione di audit interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) una descrizione delle modalità di attuazione della funzione di audit interno dell'impresa;

(b) una descrizione del modo in cui la funzione di audit interno dell'impresa mantiene la propria indipendenza e obiettività rispetto alle attività che controlla.

7.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende una descrizione delle modalità di attuazione della funzione attuariale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

8.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende una descrizione della politica di esternalizzazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dell'esternalizzazione di funzioni o attività operative cruciali o importanti dell'impresa e della giurisdizione in cui sono ubicati i fornitori di tali funzioni o attività.

9.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende una valutazione dell'adeguatezza del sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alla sua attività.

10.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende in una sezione separata ogni altra informazione rilevante sul sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 295

Profilo di rischio

1.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende informazioni qualitative e quantitative sul profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, conformemente ai paragrafi da 2 a 7, separatamente per le seguenti categorie di rischio:

(a) rischio di sottoscrizione;

(b) rischio di mercato;

(c) rischio di credito;

(d) rischio di liquidità;

(e) rischio operativo;

(f) altri rischi sostanziali.

2.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende le seguenti informazioni relative all'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresa l'esposizione derivante da posizioni fuori bilancio e dal trasferimento del rischio a società veicolo:

(a) una descrizione delle misure utilizzate per valutare tali rischi nell'ambito di tale impresa, incluse eventuali modifiche sostanziali intervenute nel periodo di riferimento;

(b) una descrizione dei rischi sostanziali cui tale impresa è esposta, comprese eventuali modifiche sostanziali intervenute nel periodo di riferimento;

(c) una descrizione di come sono state investite le attività conformemente al «principio della persona prudente» di cui all'articolo 132 della direttiva 2009/138/CE, in modo tale che la descrizione rifletta i rischi di cui a detto articolo e la loro corretta gestione.

3.  Per quanto riguarda la concentrazione dei rischi, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende una descrizione delle concentrazioni di rischi sostanziali cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta.

4.  Per quanto riguarda l'attenuazione del rischio, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende una descrizione delle tecniche utilizzate per attenuare i rischi e dei processi per controllare che le tecniche di attenuazione del rischio conservino la loro efficacia.

5.  In relazione al rischio di liquidità, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende l'importo complessivo degli utili attesi compresi in premi futuri, calcolati ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2.

6.  Per quanto riguarda la sensibilità al rischio, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende una descrizione dei metodi utilizzati, delle ipotesi formulate e dei risultati delle prove di stress, nonché delle analisi di sensibilità a rischi e fatti sostanziali.

7.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende in una sezione separata ogni altra informazione rilevante sul profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 296

Valutazione a fini di solvibilità

1.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) separatamente per ciascuna classe di attività sostanziale, il valore delle attività, nonché la descrizione delle basi, dei metodi e delle principali ipotesi utilizzate per la valutazione a fini di solvibilità;

(b) separatamente per ciascuna classe di attività sostanziale, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati da tale impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la valutazione nel bilancio.

2.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) separatamente per ciascuna area di attività sostanziale, il valore delle riserve tecniche, compreso l'importo della migliore stima e del margine di rischio, nonché la descrizione delle basi, dei metodi e delle ipotesi principali utilizzati per la sua valutazione a fini di solvibilità;

(b) una descrizione del livello di incertezza associato al valore delle riserve tecniche;

(c) separatamente per ciascuna area di attività sostanziale, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;

(d) se è applicato l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, una descrizione di tale aggiustamento e del portafoglio di obbligazioni e di attività dedicato cui si applica l'aggiustamento di congruità e una quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla posizione finanziaria di tale impresa, compresi l'importo delle riserve tecniche, il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri di base e gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;

(e) una dichiarazione sull'eventuale applicazione da parte dell'impresa dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE e una quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla posizione finanziaria di tale impresa, compresi l'importo delle riserve tecniche, il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri di base e gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;

(f) una dichiarazione sull'eventuale applicazione della struttura transitoria per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE e una quantificazione dell'impatto della non applicazione della misura transitoria sulla posizione finanziaria dell'impresa, compresi l'importo delle riserve tecniche, il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri di base e gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;

(g) una dichiarazione sull'eventuale applicazione della deduzione transitoria di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE e una quantificazione dell'impatto della non applicazione della misura di deduzione sulla posizione finanziaria dell'impresa, compresi l'importo delle riserve tecniche, il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri di base e gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;

(h) una descrizione dei seguenti elementi:

i) gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo;

ii) eventuali variazioni sostanziali delle ipotesi pertinenti formulate per il calcolo delle riserve tecniche rispetto al periodo di riferimento precedente.

3.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità delle altre passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) separatamente per ciascuna classe sostanziale di altre passività, il valore delle altre passività, nonché una descrizione delle basi, dei metodi e delle principali ipotesi utilizzate per la loro valutazione a fini di solvibilità;

(b) separatamente per ciascuna classe sostanziale di altre passività, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra le basi di valutazione, i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la loro valutazione nel bilancio.

▼M1

4.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende informazioni sulle aree di cui all'articolo 263 in osservanza degli obblighi di comunicazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

▼B

5.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende in una sezione separata ogni altra informazione sostanziale sulla valutazione delle attività e delle passività a fini di solvibilità.

Articolo 297

Gestione del capitale

1.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sui fondi propri dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) informazioni sugli obiettivi perseguiti e le politiche e i processi applicati dall'impresa per gestire i fondi propri, comprese informazioni sull'orizzonte temporale utilizzato per la pianificazione delle attività e su eventuali cambiamenti sostanziali nel periodo di riferimento;

(b) separatamente per ciascun livello, informazioni sulla struttura, l'importo e la qualità dei fondi propri al termine del periodo di riferimento e al termine del periodo di riferimento precedente, tra cui un'analisi dei cambiamenti significativi intervenuti in ciascun livello nel periodo di riferimento;

(c) l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, classificato per livelli;

(d) l'importo ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo, classificato per livelli;

(e) una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra il capitale proprio indicato nel bilancio dell'impresa e l'eccedenza di attività rispetto alle passività calcolata a fini di solvibilità;

(f) per ogni elemento dei fondi propri di base soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 308 ter, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2009/138/CE, una descrizione della natura dell'elemento e il relativo importo;

(g) per ogni elemento sostanziale dei fondi propri accessori, una descrizione dell'elemento, l'indicazione del relativo importo e, qualora sia stato approvato un metodo di calcolo dell'importo dell'elemento dei fondi propri accessori, una descrizione del metodo, nonché l'indicazione della natura e del nome della controparte o del gruppo di controparti per gli elementi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/138/CE;

(h) una descrizione degli elementi dedotti dai fondi propri e una breve descrizione di qualsiasi restrizione significativa che incida sulla disponibilità e la trasferibilità dei fondi propri all'interno dell'impresa.

Ai fini della lettera g), i nomi delle controparti non sono pubblicati qualora la loro comunicazione sia giuridicamente impossibile o inattuabile o qualora le controparti interessate non siano rilevanti.

2.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni relative al requisito patrimoniale di solvibilità e al requisito patrimoniale minimo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità e l'importo del requisito patrimoniale minimo dell'impresa alla fine del periodo di riferimento, accompagnati, se applicabile, dall'indicazione che l'importo definitivo del requisito patrimoniale di solvibilità è ancora oggetto di valutazione da parte della vigilanza;

(b) l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, ripartito in funzione dei moduli di rischio, se l'impresa applica la formula standard, e in funzione delle categorie di rischio, se l'impresa applica un modello interno;

(c) l'indicazione se e per quali moduli e sottomoduli di rischio della formula standard tale impresa utilizza calcoli semplificati;

(d) l'indicazione se e per quali parametri della formula standard l'impresa utilizza parametri specifici dell'impresa a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE;

(e) se del caso, una dichiarazione attestante che lo Stato membro dell'impresa si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE;

(f) a meno che lo Stato membro dell'impresa si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, una descrizione dell'impatto di eventuali parametri specifici dell'impresa cui l'impresa è tenuta a ricorrere ai sensi dell'articolo 110 della direttiva citata e l'importo di eventuali maggiorazioni del capitale applicate al requisito patrimoniale di solvibilità, assieme a informazioni concise sulla sua giustificazione da parte dell'autorità di vigilanza interessata;

(g) informazioni sugli input utilizzati dall'impresa per il calcolo del requisito patrimoniale minimo;

(h) qualsiasi modifica rilevante del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo nel periodo di riferimento e le ragioni delle modifiche.

3.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sull'opzione di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE:

(a) l'indicazione che per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità l'impresa utilizza il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui al predetto articolo, previa autorizzazione della sua autorità di vigilanza;

(b) l'importo del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata risultante da tale uso.

4.  Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante un modello interno, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende anche tutte le seguenti informazioni:

(a) una descrizione delle varie finalità per le quali l'impresa utilizza il suo modello interno;

(b) una descrizione dell'ambito di applicazione del modello interno in termini di settori di attività e di categorie di rischio;

(c) se viene utilizzato un modello interno parziale, una descrizione della tecnica impiegata per integrare il modello interno parziale nella formula standard, compresa, se pertinente, una descrizione delle tecniche alternative utilizzate;

(d) una descrizione dei metodi utilizzati nel modello interno per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e del requisito patrimoniale di solvibilità;

(e) una spiegazione, per ciascun modulo di rischio, delle principali differenze di metodo e di ipotesi sottostanti utilizzate nella formula standard e nel modello interno;

(f) la misura del rischio e il periodo di tempo utilizzati nel modello interno e, se non coincidenti con quelli di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, una spiegazione del motivo per cui il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando il modello interno offre a contraenti e beneficiari un livello di protezione equivalente a quello stabilito all'articolo 101 della direttiva citata;

(g) una descrizione della natura e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.

5.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni su inosservanze del requisito patrimoniale minimo o su gravi inosservanze del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) in caso di eventuali inosservanze del requisito patrimoniale minimo dell'impresa: il periodo e l'importo massimo di ogni inosservanza riscontrata nel periodo di riferimento, una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, eventuali misure adottate per porvi rimedio secondo il disposto dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera e), punto v), della direttiva 2009/138/CE e una spiegazione degli effetti di dette misure;

(b) se non è stato successivamente posto rimedio all'inosservanza del requisito patrimoniale minimo dell'impresa: l'importo dell'inosservanza alla data di riferimento;

(c) in caso di eventuali gravi inosservanze del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa durante il periodo di riferimento: il periodo e l'importo massimo di ogni inosservanza grave e, oltre a una descrizione della sua origine e delle sue conseguenze, anche eventuali misure adottate per porvi rimedio secondo il disposto dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera e), punto v), della direttiva 2009/138/CE e una spiegazione degli effetti di dette misure;

(d) se non è stata successivamente risolta una grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa: l'importo dell'inosservanza alla data di riferimento.

6.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende in una sezione separata ogni altra informazione rilevante sulla gestione del capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 298

Informazioni facoltative aggiuntive

Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, qualsiasi informazione o spiegazione relativa alla loro solvibilità e condizione finanziaria la cui pubblicazione non è richiesta per legge, tali imprese provvedono affinché le informazioni aggiuntive siano in linea con eventuali informazioni fornite alle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 35 della direttiva citata.



SEZIONE 2

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: non pubblicazione di informazioni

Articolo 299

1.  Quando le autorità di vigilanza consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di non rendere pubbliche talune informazioni conformemente all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE, è necessario che tale permesso resti valido solo finché sussiste la ragione che giustifica la non pubblicazione.

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano l'autorità di vigilanza non appena cessano di sussistere le ragioni in base alle quali è stata autorizzata la non pubblicazione.



SEZIONE 3

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: termini, mezzi di pubblicazione e aggiornamenti

Articolo 300

Termini

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano la loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria entro i termini di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE e, dopo la fine del periodo transitorio di cui allo stesso articolo, entro 14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario dell'impresa.

2.  Non appena le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, nonché eventuali aggiornamenti della relazione, la trasmettono alle autorità di vigilanza.

Articolo 301

Mezzi di pubblicazione

1.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione possiedono e mantengono un sito Internet sulla loro attività, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è pubblicata sul sito Internet.

2.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione non possiedono né mantengono un sito Internet ma fanno parte di un'associazione di categoria che possiede e mantiene un sito Internet, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, se consentito dall'associazione di categoria, è pubblicata sul sito Internet dell'associazione.

3.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano la loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria su un sito Internet a norma del paragrafo 1 o 2, la relazione rimane disponibile sul sito per almeno cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 300, paragrafo 1.

4.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non pubblicano la loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria su un sito Internet a norma dei paragrafi 1 e 2 inviano una copia elettronica della relazione a chiunque ne faccia richiesta entro cinque anni dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 300, paragrafo 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione inviano la relazione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

5.  Indipendentemente dal fatto che la relazione sia stata pubblicata su un sito Internet a norma del paragrafo 1 o 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione inviano a chiunque ne faccia richiesta entro due anni dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 300, paragrafo 1, una copia cartacea della relazione entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

6.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono alle autorità di vigilanza la loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, nonché eventuali versioni aggiornate, in formato elettronico.

Articolo 302

Aggiornamenti

1.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a pubblicare, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, informazioni appropriate sulla natura e gli effetti di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, esse pubblicano una versione aggiornata della relazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Alla versione aggiornata si applicano gli articoli da 290 a 299 del presente regolamento.

2.  Fatta salva qualsiasi informazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a pubblicare immediatamente ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, ogni versione aggiornata della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è pubblicata il più rapidamente possibile dopo lo sviluppo importante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 301 del presente regolamento.

3.  Nonostante i paragrafi 1 e 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono decidere, ai fini dell'articolo 301, paragrafo 5, di pubblicare informazioni appropriate sulla natura e gli effetti di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in forma di modifiche integrative della relazione iniziale.

Articolo 303

Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative

Quando, conformemente al presente capo, è richiesto un confronto con le informazioni pubblicate in merito al periodo di riferimento precedente, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tale obbligo soltanto se il periodo di riferimento precedente copre un periodo successivo alla data di applicazione della direttiva 2009/138/CE.



CAPO XIII

INFORMAZIONI PERIODICHE DA FORNIRE ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA



SEZIONE 1

Elementi e contenuto

Articolo 304

Elementi delle informazioni periodiche da fornire alle autorità di vigilanza

1.  Le autorità di vigilanza impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare in periodi predefiniti, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE, quanto segue:

(a) la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria pubblicata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma dell'articolo 300 del presente regolamento, nonché informazioni equivalenti pubblicate in osservanza di altri obblighi legali o regolamentari cui la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria si riferisce, nonché le versioni aggiornate della relazione pubblicate in conformità dell'articolo 302 del presente regolamento;

(b) la relazione periodica alle autorità di vigilanza contenente le informazioni di cui agli articoli da 307 a 311 del presente regolamento. La relazione contiene altresì le informazioni di cui agli articoli da 293 a 297 del presente regolamento che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono state autorizzate dalle autorità di vigilanza a non pubblicare nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. La relazione periodica alle autorità di vigilanza ha la stessa struttura prevista all'allegato XX per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria;

(c) la relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità, comprendente i risultati di ogni valutazione interna periodica del rischio e della solvibilità effettuata dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, quando la valutazione interna del rischio e della solvibilità viene effettuata in conformità dell'articolo 45, paragrafo 5, di detta direttiva;

(d) modelli quantitativi annuali e trimestrali che precisano in maniera più dettagliata e che integrano le informazioni fornite nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e nella relazione periodica alle autorità di vigilanza, tenendo conto di possibili limitazioni ed esenzioni in conformità dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2009/138/CE. Nella misura in cui sono esonerate dall'obbligo di informativa con frequenza trimestrale conformemente all'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, le imprese presentano soltanto modelli quantitativi annuali. L'obbligo di informativa con frequenza annuale non comprende le informazioni su base analitica se le imprese ne sono esonerate ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE.

2.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza include una sintesi che evidenzia in particolare le modifiche sostanziali delle attività e dei risultati dell'impresa, del suo sistema di governance, del profilo di rischio, della valutazione a fini di solvibilità e della gestione del capitale nel periodo di riferimento e fornisce una spiegazione concisa delle cause e degli effetti delle modifiche. La sintesi comprende informazioni sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità ai fini dell'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE.

3.  L'ambito di applicazione dei modelli quantitativi trimestrali è più ristretto di quello dei modelli quantitativi annuali.

4.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il potere delle autorità di vigilanza di imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di comunicare periodicamente altre informazioni elaborate sotto la responsabilità, o su richiesta, dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tali imprese.

Articolo 305

Carattere sostanziale

Ai fini del presente capo, le informazioni trasmesse alle autorità di vigilanza sono da considerarsi sostanziali se la loro omissione o inesattezza può influire sulle decisioni o sul giudizio delle autorità di vigilanza.

Articolo 306

Relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità

La relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità comprende tutte le seguenti informazioni:

(a) i risultati qualitativi e quantitativi della valutazione interna del rischio e della solvibilità e le conclusioni che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne ha tratto;

(b) i metodi e le principali ipotesi utilizzati per la valutazione interna del rischio e della solvibilità;

(c) le informazioni sul fabbisogno complessivo di solvibilità dell'impresa e il confronto tra tale fabbisogno di solvibilità, i requisiti patrimoniali obbligatori e i fondi propri dell'impresa;

(d) informazioni qualitative sulla misura in cui i rischi quantificabili cui le imprese sono esposte non sono rispecchiati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e, qualora siano stati individuati scostamenti significativi, una quantificazione di tale misura.

Articolo 307

Attività e risultati

1.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative alle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) le principali tendenze e i principali fattori che contribuiscono allo sviluppo, ai risultati e alla posizione dell'impresa nel periodo della pianificazione delle attività, compresa la posizione dell'impresa in termini di concorrenza e ogni altro aspetto legale o regolamentare significativo;

(b) la descrizione degli obiettivi aziendali dell'impresa, comprese le pertinenti strategie e scadenze.

2.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni qualitative e quantitative relative ai risultati dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in termini di sottoscrizioni, come indicato nel bilancio dell'impresa:

(a) informazioni sui ricavi e sui costi di sottoscrizione dell'impresa per le aree di attività sostanziali e per le aree geografiche sostanziali in cui l'impresa svolge l'attività nel periodo di riferimento, assieme ad un confronto delle informazioni con quelle comunicate nel periodo di riferimento precedente e le ragioni di eventuali modifiche sostanziali;

(b) l'analisi dei risultati complessivi dell'impresa in termini di sottoscrizioni nel periodo di riferimento;

(c) informazioni sui risultati dell'impresa in termini di sottoscrizioni per aree di attività nel periodo di riferimento rispetto alle proiezioni e descrizione dei fattori significativi che hanno determinato scostamenti rispetto alle proiezioni;

(d) proiezioni dei risultati dell'impresa in termini di sottoscrizioni, con informazioni sui fattori significativi che potrebbero incidere su tali risultati nel periodo della pianificazione delle attività;

(e) informazioni su eventuali tecniche sostanziali di attenuazione del rischio acquistate o entrate in applicazione nel periodo di riferimento.

3.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni qualitative e quantitative relative ai risultati dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in termini di investimenti, come indicato nel bilancio dell'impresa:

(a) informazioni sui ricavi e sui costi delle attività di investimento nell'ultimo periodo di riferimento, assieme a un confronto delle informazioni con quelle comunicate nel periodo di riferimento precedente e le ragioni di eventuali modifiche sostanziali;

(b) l'analisi dei risultati complessivi delle attività di investimento dell'impresa nel periodo di riferimento e anche per classi di attività;

(c) proiezioni dei risultati attesi dell'impresa in termini di investimenti, con informazioni sui fattori significativi che potrebbero incidere sui risultati in termini di investimenti nel periodo della pianificazione delle attività;

(d) le principali ipotesi su cui l'impresa si basa nelle sue decisioni di investimento per quanto riguarda l'andamento dei tassi di interesse e dei tassi di cambio e altri parametri di mercato pertinenti nel periodo della pianificazione delle attività;

(e) informazioni su investimenti in cartolarizzazioni e le procedure di gestione dei rischi dell'impresa in relazione a tali titoli o strumenti.

4.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni su ricavi e costi sostanziali, diversi dai ricavi e dai costi di sottoscrizione o di investimento, realizzati o sostenuti nel periodo della pianificazione delle attività dell'impresa.

5.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende ogni altra informazione sostanziale relativa alle attività e ai risultati.

Articolo 308

Sistema di governance

1.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative al sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) informazioni che consentano alle autorità di vigilanza di avere una buona comprensione del sistema di governance in vigore nell'impresa e di valutarne l'adeguatezza in relazione alla strategia operativa e alle attività dell'impresa;

(b) informazioni relative alla delega delle responsabilità dell'impresa, ai rapporti gerarchici e all'assegnazione delle funzioni;

(c) la remunerazione spettante ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza nel periodo di riferimento e un confronto delle informazioni con quelle comunicate nel periodo di riferimento precedente, nonché le ragioni di eventuali modifiche sostanziali.

2.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative all'osservanza dei requisiti di competenza e onorabilità da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/138/CE, l'elenco delle persone che rivestono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa;

(b) informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite dall'impresa per assicurare che dette persone soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

3.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative al sistema di gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) informazioni sulle strategie, gli obiettivi e i processi di gestione dei rischi dell'impresa e le procedure di segnalazione per ciascuna categoria di rischio;

(b) informazioni sui rischi significativi cui l'impresa è esposta per la durata delle sue obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione e in che modo questi rischi si riflettono nel suo fabbisogno complessivo di solvibilità;

(c) informazioni su eventuali rischi sostanziali che l'impresa ha individuato e che non sono interamente compresi nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 101, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE;

(d) informazioni su come l'impresa rispetta l'obbligo di investire tutte le proprie attività conformemente al principio della persona prudente di cui all'articolo 132 della direttiva 2009/138/CE;

(e) informazioni su come l'impresa verifica l'appropriatezza delle valutazioni del merito di credito fatte da organismi esterni di valutazione del merito di credito, indicando tra l'altro in quale modo e misura le valutazioni del merito di credito di organismi esterni vengono utilizzate;

(f) i risultati delle valutazioni riguardanti l'estrapolazione del tasso privo di rischio, l'aggiustamento di congruità e l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 44, paragrafo 2 bis, della direttiva 2009/138/CE.

4.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative alle valutazioni interne del rischio e della solvibilità effettuate durante il periodo di riferimento dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) la descrizione di come la valutazione interna del rischio e della solvibilità è effettuata e documentata e rivista internamente;

(b) la descrizione di come la valutazione interna del rischio e della solvibilità è integrata nel processo di gestione e nel processo decisionale dell'impresa.

5.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative al sistema di controllo interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) informazioni sulle principali procedure previste dal sistema di controllo interno;

(b) informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE nel periodo di riferimento;

(c) informazioni sulla politica di conformità dell'impresa elaborata ai sensi dell'articolo 270 del presente regolamento, la procedura di riesame di tale politica, la frequenza del riesame, nonché le modifiche significative di tale politica nel periodo di riferimento.

6.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative alla funzione di audit interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) la descrizione degli audit interni eseguiti nel periodo di riferimento, con una sintesi dei risultati e delle raccomandazioni sostanziali segnalati all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa, nonché le eventuali azioni intraprese con riferimento a tali risultati e raccomandazioni;

(b) la descrizione della politica di audit interno dell'impresa, la procedura di riesame di tale politica, la frequenza del riesame, nonché le modifiche significative di tale politica nel periodo di riferimento;

(c) la descrizione del programma di audit dell'impresa, compresi gli audit interni futuri e la ragione alla base degli audit futuri;

(d) se le persone che svolgono la funzione di audit interno assumono altre funzioni fondamentali conformemente all'articolo 271, paragrafo 2, una valutazione in termini qualitativi e quantitativi dei criteri di cui all'articolo 271, paragrafo 2, lettere a) e b).

7.  Per quanto riguarda la funzione attuariale, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende una panoramica delle attività svolte dalla funzione attuariale in ciascuno dei suoi ambiti di responsabilità nel periodo di riferimento, con la descrizione del modo in cui la funzione attuariale contribuisce all'applicazione effettiva del sistema di gestione dei rischi dell'impresa.

8.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative all'esternalizzazione:

(a) se l'impresa esternalizza funzioni o attività operative cruciali o importanti, le ragioni dell'esternalizzazione e prove che dimostrino l'attuazione di una sorveglianza e di misure di salvaguardia adeguate;

(b) informazioni sui fornitori di servizi ai quali sono state esternalizzate funzioni o attività operative cruciali o importanti e sulle modalità in base alle quali l'impresa garantisce che i fornitori di servizi siano conformi all'articolo 274, paragrafo 3, lettera a);

(c) l'elenco delle persone che svolgono le funzioni fondamentali esternalizzate presso il fornitore di servizi.

9.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende ogni altra informazione sostanziale relativa al sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 309

Profilo di rischio

1.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni qualitative e quantitative relative al profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, conformemente ai paragrafi da 2 a 9, separatamente per tutte le seguenti categorie di rischio:

(a) rischio di sottoscrizione;

(b) rischio di mercato;

(c) rischio di credito;

(d) rischio di liquidità;

(e) rischio operativo;

(f) altri rischi sostanziali.

2.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative all'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresa l'esposizione derivante da posizioni fuori bilancio e dal trasferimento del rischio a società veicolo:

(a) una panoramica delle esposizioni al rischio sostanziali previste nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, e le modalità di gestione di tali esposizioni al rischio;

(b) se l'impresa vende o reimpegna una garanzia collaterale, ai sensi dell'articolo 214 del presente regolamento, l'importo di tale garanzia, valutato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;

(c) se l'impresa ha fornito garanzie collaterali, ai sensi dell'articolo 214, la natura della garanzia collaterale, la natura e il valore delle attività fornite come garanzia collaterale e le corrispondenti passività potenziali ed effettive create dal contratto di garanzia collaterale;

(d) informazioni sulle condizioni sostanziali del contratto di garanzia collaterale;

(e) l'elenco completo delle attività e le modalità di investimento delle attività conformemente al principio della persona prudente di cui all'articolo 132 della direttiva 2009/138/CE;

(f) se l'impresa ha concluso operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito, contratti di vendita con patto di riacquisto o contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013, ivi inclusi swap di liquidità, informazioni sulle loro caratteristiche e sul loro volume;

(g) se l'impresa vende rendite variabili, informazioni sulle clausole aggiuntive in materia di garanzia e sulla copertura delle garanzie.

3.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni relative al volume e alla natura del portafoglio prestiti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4.  Per quanto riguarda la concentrazione dei rischi, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni sulle concentrazioni sostanziali dei rischi a cui l'impresa è esposta, assieme a una panoramica delle concentrazioni future dei rischi previste nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, e sulle modalità di gestione delle concentrazioni dei rischi.

5.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative alle tecniche di attenuazione del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) informazioni sulle tecniche attualmente utilizzate per attenuare i rischi e la descrizione delle tecniche sostanziali di attenuazione del rischio che l'impresa intende acquistare o adottare nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, e la motivazione di tali tecniche di attenuazione del rischio nonché il loro effetto;

(b) se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione detiene garanzie collaterali ai sensi dell'articolo 214 del presente regolamento:

i) il valore della garanzia collaterale ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;

ii) informazioni sulle condizioni sostanziali del contratto di garanzia collaterale.

6.  Per quanto riguarda il rischio di liquidità, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende, in particolare, informazioni relative all'impresa di assicurazione o di riassicurazione riguardanti gli utili attesi inclusi nei premi futuri calcolati conformemente all'articolo 260, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni area di attività, i risultati della valutazione qualitativa di cui all'articolo 260, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e una descrizione dei metodi e delle principali ipotesi utilizzati per calcolare gli utili attesi inclusi nei premi futuri.

7.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative alla sensibilità al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) la descrizione delle prove di stress e delle analisi di scenario pertinenti di cui all'articolo 259, paragrafo 3, effettuate dall'impresa, compresi i relativi risultati;

(b) la descrizione dei metodi utilizzati e delle principali ipotesi sottostanti alle prove di stress e alle analisi di scenario.

8.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni relative ai dati quantitativi necessari per stabilire le dipendenze tra i rischi coperti dai moduli o sottomoduli di rischio e il requisito patrimoniale di solvibilità di base.

9.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende ogni altra informazione sostanziale relativa al profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 310

Valutazione a fini di solvibilità

1.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni importanti, diverse da quelle già pubblicate nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in merito alla valutazione delle attività, delle riserve tecniche e di altre passività a fini di solvibilità.

2.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende una descrizione:

(a) delle ipotesi pertinenti sulle future misure di gestione;

(b) delle ipotesi pertinenti sul comportamento dei contraenti.

3.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni sulle aree di cui all'articolo 263 del presente regolamento a fini di conformità agli obblighi di informativa dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relativamente alla valutazione a fini di solvibilità.

4.  Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano le attività o le passività sulla base dei metodi di valutazione che utilizzano per redigere i bilanci conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento, trasmettono una valutazione in termini qualitativi e quantitativi del criterio di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera d).

Articolo 311

Gestione del capitale

1.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative ai fondi propri dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) informazioni sulle condizioni sostanziali dei principali elementi dei fondi propri detenuti dall'impresa;

(b) gli sviluppi previsti per i fondi propri dell'impresa nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, di piani basati su adeguate prove di stress e dell'indicazione se vi siano l'intenzione di rimborsare o riscattare elementi dei fondi propri o piani per raccogliere fondi propri aggiuntivi;

(c) i piani dell'impresa su come sostituire elementi dei fondi propri di base soggetti alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 308 ter, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2009/138/CE nel periodo di tempo di cui a detto articolo.

2.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative al requisito patrimoniale di solvibilità e al requisito patrimoniale minimo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

(a) informazioni quantitative sul requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa ripartito in funzione dei moduli di rischio, se l'impresa applica la formula standard, e in funzione delle categorie di rischio, se l'impresa applica un modello interno;

(b) gli sviluppi previsti del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo attesi dell'impresa nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa;

(c) una stima del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa calcolato conformemente alla formula standard, se l'autorità di vigilanza impone all'impresa di fornire la stima ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE.

3.  Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante un modello interno, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende anche tutte le seguenti informazioni:

(a) i risultati dell'esame delle cause e delle fonti degli utili e delle perdite, secondo quanto disposto all'articolo 123 della direttiva 2009/138/CE, per ciascun settore di attività principale e l'indicazione di come la categorizzazione dei rischi scelta nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite;

(b) se, e in caso affermativo in che misura, il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottese al modello interno dell'impresa;

(c) informazioni sulle future misure di gestione utilizzate nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

4.  Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante parametri specifici dell'impresa, o se viene applicato un aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni relative a eventuali modifiche delle informazioni comprese nella domanda di approvazione dei parametri specifici dell'impresa o di un aggiustamento di congruità che sono rilevanti ai fini della valutazione della domanda da parte delle autorità di vigilanza.

5.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni su qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile di inosservanza del requisito patrimoniale minimo o del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa e sui piani dell'impresa per assicurare il costante rispetto dei requisiti.

6.  La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende ogni altra informazione sostanziale relativa alla gestione del capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.



SEZIONE 2

Termini e mezzi di comunicazione

Articolo 312

Termini

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono alle autorità di vigilanza:

(a) la relazione periodica alle autorità di vigilanza di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento almeno ogni tre anni entro i termini di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE e, dopo la fine del periodo transitorio di cui allo stesso articolo, entro 14 settimane dalla fine del corrispondente esercizio finanziario dell'impresa;

(b) la relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera c), entro 2 settimane dalla conclusione della valutazione;

(c) i modelli quantitativi annuali di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento entro i termini di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE e, dopo la fine del periodo transitorio di cui allo stesso articolo, entro 14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario dell'impresa;

(d) i modelli quantitativi trimestrali di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento entro i termini di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE e, dopo la fine del periodo transitorio di cui allo stesso articolo, entro 5 settimane dalla fine di ciascun trimestre.

2.  Le autorità di vigilanza possono imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasmettere la relazione periodica alle autorità di vigilanza alla fine di ciascun esercizio finanziario dell'impresa entro i termini di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.  Se non è richiesta la trasmissione della relazione periodica alle autorità di vigilanza relativa a un determinato esercizio finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono nondimeno alla propria autorità di vigilanza una relazione che illustra le modifiche sostanziali delle attività e dei risultati dell'impresa, del suo sistema di governance, del profilo di rischio e della valutazione ai fini della solvibilità e della gestione del capitale nell'esercizio finanziario considerato e forniscono una breve spiegazione delle cause e degli effetti delle modifiche. La relazione è trasmessa entro i termini di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 313

Mezzi di comunicazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 312, paragrafo 1, in formato elettronico.

Articolo 314

Obblighi transitori in materia di informazione

1.  In aggiunta agli obblighi di informativa alle autorità di vigilanza di cui al presente capo, nel primo anno di applicazione della direttiva 2009/138/CE, come indicato all'articolo 311, paragrafo 3, di detta direttiva, le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono alle autorità di vigilanza le seguenti informazioni quantitative e qualitative:

(a) una valutazione di apertura delle attività e delle passività redatta conformemente ai principi di valutazione di cui agli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE. La data di riferimento del bilancio di apertura è il primo giorno dell'esercizio finanziario dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che inizia il 1o gennaio 2016 o in data successiva ma in ogni caso anteriore al 1o luglio 2016;

(b) separatamente per ciascuna classe sostanziale di attività e di passività, una spiegazione qualitativa delle principali differenze tra le cifre indicate nella valutazione di apertura di cui alla lettera a) e quelle calcolate secondo il regime di solvibilità in vigore in precedenza;

(c) il requisito patrimoniale minimo, il requisito patrimoniale di solvibilità e i fondi propri ammissibili dell'impresa alla data del bilancio di apertura di cui alla lettera a).

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono all'autorità di vigilanza le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 20 settimane dalla data di riferimento del bilancio di apertura di cui al paragrafo 1, lettera a).



CAPO XIV

Trasparenza e responsabilità delle autorità di vigilanza

Articolo 315

Informazioni riservate

Le informazioni riservate che le autorità di vigilanza possono ricevere nell'espletamento delle loro funzioni sono incluse tra le informazioni da pubblicare unicamente in forma sintetica o aggregata, in modo che le singole imprese o i singoli gruppi non siano identificabili.

Articolo 316

Dati statistici aggregati

1.  I dati statistici aggregati da pubblicare su aspetti essenziali dell'applicazione del quadro prudenziale includono le informazioni specificate nell'allegato XXI.

▼M1

2.  A decorrere dal 31 dicembre 2020 tra i dati da pubblicare figurano i dati relativi ai quattro precedenti esercizi. Le informazioni da pubblicare prima del 31 dicembre 2020 includono i dati di tutti i precedenti esercizi che iniziano dal 1o gennaio 2016.

▼B

Articolo 317

Mezzi di pubblicazione

1.  Le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE sono pubblicate e messe a disposizione tramite il sito web dell'autorità di vigilanza nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione e sono inoltre pubblicate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2.  Le informazioni sono aggiornate almeno ogni anno. In caso di modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di assicurazione o di riassicurazione, le informazioni aggiornate sono comunicate al più tardi quando le modifiche diventano applicabili.

▼M1

3.  I dati statistici annuali aggregati riguardanti le imprese e i gruppi vigilati di cui all'articolo 316 sono pubblicati per ogni anno civile entro tre mesi dalla data alla quale le imprese con esercizio finanziario che termina il 31 dicembre sono tenute ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 1, lettera c), a trasmettere modelli quantitativi annuali. Le informazioni riguardanti le autorità di vigilanza sono messe a disposizione entro quattro mesi dopo il 31 dicembre di ogni anno civile.

▼B

4.  Il primo anno per il quale le informazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione è l'anno civile avente inizio il 1o gennaio 2016 o successivamente e le informazioni sono pubblicate entro tre mesi dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda il primo anno, le informazioni da pubblicare in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale sono pubblicate entro 12 mesi dalla data in cui le informazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione.



CAPO XV

SOCIETÀ VEICOLO



SEZIONE 1

Autorizzazione

Articolo 318

L'autorizzazione di una società veicolo da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel cui territorio la società veicolo intende stabilire la propria sede è soggetta a tutte le seguenti condizioni:

(a) la società veicolo assume i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione mediante contratti di riassicurazione o assume i rischi assicurativi attraverso accordi simili;

(b) qualora la società veicolo assuma rischi ceduti da più imprese di assicurazione o di riassicurazione, la solvibilità di detta società veicolo non è compromessa da procedure di liquidazione di una qualsiasi di tali imprese di assicurazione o di riassicurazione;

(c) gli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione alla società veicolo e l'investimento in attività da parte di detta società soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 319 a 321;

(d) le persone che dirigono effettivamente la società veicolo soddisfano i requisiti di cui all'articolo 322;

(e) gli azionisti o i membri che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 13, punto 21, della direttiva 2009/138/CE nella società veicolo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 323;

(f) la società veicolo dispone di un sistema efficace di governance e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 324;

(g) la società veicolo è in grado di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 325;

(h) la società veicolo soddisfa i requisiti di cui agli articoli 326 e 327.



SEZIONE 2

Condizioni contrattuali obbligatorie

Articolo 319

Finanziamento integrale

Gli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a una società veicolo garantiscono il finanziamento integrale e costante di detta società ai sensi dell'articolo 326.

Articolo 320

Effettivo trasferimento del rischio

1.  Gli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a una società veicolo e dalla società veicolo ai detentori del debito della società veicolo o ai fornitori di finanziamento alla società veicolo garantiscono tutti i seguenti aspetti:

(a) il trasferimento del rischio è effettivo in ogni circostanza;

(b) la portata del trasferimento del rischio è chiaramente definita e incontrovertibile.

2.  In presenza di operazioni collegate che potrebbero compromettere l'effettivo trasferimento del rischio, detto trasferimento non è ritenuto effettivo in ogni circostanza.

Articolo 321

Diritti dei detentori del debito o dei fornitori di meccanismi di finanziamento

Gli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a una società veicolo e dalla società veicolo ai detentori del debito della società veicolo o ai fornitori di finanziamento alla società veicolo garantiscono tutti i seguenti aspetti:

(a) i crediti dei detentori del debito o dei fornitori di meccanismi di finanziamento sono costantemente subordinati alle obbligazioni di riassicurazione della società veicolo verso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(b) i detentori del debito o i fornitori di finanziamento non ricevono pagamenti se, a seguito di detti pagamenti, la società veicolo non sarebbe più integralmente finanziata;

(c) i detentori del debito o i fornitori di finanziamento non hanno alcun diritto di rivalsa sulle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(d) i detentori del debito o i fornitori di finanziamento non hanno alcun diritto di richiedere la liquidazione della società veicolo.



SEZIONE 3

Sistema di governance

Articolo 322

Requisiti di competenza e onorabilità delle persone che dirigono effettivamente una società veicolo

1.  Tutte le persone che dirigono effettivamente una società veicolo rispettano costantemente i requisiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

2.  Le società veicolo notificano alle autorità di vigilanza l'identità delle persone che dirigono effettivamente la società veicolo e dimostrano loro che tali persone soddisfano i requisiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/EC.

3.  Le società veicolo notificano alle autorità di vigilanza qualsiasi modifica relativa all'identità delle persone che dirigono effettivamente la società veicolo e forniscono loro tutte le informazioni necessarie per valutare se eventuali nuove persone designate per dirigere la società veicolo soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

4.  Le società veicolo notificano alle autorità di vigilanza se una qualsiasi delle persone che dirigono effettivamente una società veicolo sia stata sostituita in quanto non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 323

Requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata

1.  La valutazione concernente l'eventuale soddisfacimento dei requisiti di competenza e onorabilità da parte di azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 13, punto 21, della direttiva 2009/138/CE in una società veicolo tiene conto di tutti i seguenti criteri:

(a) la reputazione e l'integrità dell'azionista o del membro che detiene una partecipazione qualificata nella società veicolo;

(b) la solidità finanziaria dell'azionista o del membro che detiene una partecipazione qualificata nella società veicolo;

(c) il livello di influenza che l'azionista o il membro che detiene una partecipazione qualificata nella società veicolo eserciterà su detta società;

(d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare, in relazione alla partecipazione qualificata dell'azionista o dei membri che detengono una siffatta partecipazione nella società veicolo, che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), o che la partecipazione qualificata potrebbe aumentarne il rischio.

2.  Le società veicolo notificano alle autorità di vigilanza l'identità delle persone che sono azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo.

Articolo 324

Procedure amministrative e contabili adeguate, meccanismi adeguati di controllo interno e requisiti in materia di gestione dei rischi

1.  Le società veicolo dispongono di un sistema efficace di governance che consente una gestione sana e prudente della società veicolo ed è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi che essa assume, nonché agli usi per i quali è autorizzata.

2.  Il sistema di governance della società veicolo è composto da tutti gli elementi indicati di seguito:

(a) politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, a procedure amministrative e contabili e, laddove rilevante, all'esternalizzazione. Le politiche scritte comprendono le politiche riguardanti i settori di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettere da a) a f), della direttiva 2009/138/CE, nella misura in cui le stesse sono rilevanti tenendo conto degli usi della società veicolo;

(b) controlli interni efficaci per garantire il soddisfacimento su base continuativa delle condizioni contrattuali obbligatorie di cui alla sezione 2 e dei requisiti di cui alla sezione 5;

(c) un sistema efficace di gestione dei rischi che comprende i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, il rischio a cui la società veicolo potrebbe essere esposta.

3.  Le società veicolo garantiscono l'attuazione efficace delle politiche di cui al paragrafo 2, lettera a).



SEZIONE 4

Informazioni da fornire alle autorità di vigilanza

Articolo 325

Informazioni da fornire alle autorità di vigilanza

1.  Le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui la società veicolo è stabilita possono richiedere alla società veicolo le informazioni necessarie al fine di vigilare su detta società.

2.  Le società veicolo segnalano alle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui sono stabilite tutte le seguenti informazioni:

(a) il valore delle attività della società veicolo valutate ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e distinte per ramo pertinente, nonché una descrizione della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la loro valutazione;

(b) l'esposizione massima al rischio aggregata della società veicolo e una descrizione della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la determinazione dell'esposizione massima al rischio aggregata;

(c) conflitti di interessi tra la società veicolo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione e i detentori del debito o i fornitori di finanziamento;

(d) operazioni rilevanti concluse dalla società veicolo nell'ultimo periodo oggetto della segnalazione.

3.  Le società veicolo presentano la segnalazione di cui al paragrafo 2 almeno una volta all'anno.

4.  Le società veicolo presentano la segnalazione di cui al paragrafo 2:

(a) entro 20 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario della società veicolo per l'esercizio finanziario che termina il 30 giugno 2016 o successivamente, ma in ogni caso prima del 1o gennaio 2017;

(b) entro 18 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario della società veicolo per l'esercizio finanziario che termina il 1o gennaio 2017 o successivamente, ma in ogni caso prima del 1o gennaio 2018;

(c) entro 16 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario della società veicolo per l'esercizio finanziario che termina il 1o gennaio 2018 o successivamente, ma in ogni caso prima del 1o gennaio 2019;

(d) entro 14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario della società veicolo per gli esercizi finanziari che terminano il 1o gennaio 2019 o successivamente.

5.  Le società veicolo informano immediatamente le autorità di vigilanza nello Stato membro in cui la società veicolo è stabilita di eventuali cambiamenti che possono influire sulla conformità della società veicolo agli articoli da 318 a 324 e all'articolo 326.



SEZIONE 5

Requisiti di solvibilità

Articolo 326

Requisiti di solvibilità

1.  Per essere considerate integralmente finanziate le società veicolo soddisfano tutti i seguenti requisiti:

(a) le attività della società veicolo sono valutate ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;

(b) la società veicolo dispone in ogni momento di attività il cui valore è pari o superiore all'esposizione massima al rischio aggregata ed è in grado di pagare gli importi di cui è responsabile alla loro scadenza;

(c) è stata versata la totalità dei proventi dell'emissione di titoli o altri strumenti finanziari.

2.  Nel valutare se la società veicolo disponga in ogni momento di attività il cui valore è pari o superiore all'esposizione massima al rischio aggregata e sia in grado di pagare gli importi di cui è responsabile alla loro scadenza, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:

(a) il rischio di liquidità della società veicolo;

(b) i rischi quantificabili della società veicolo;

(c) le disposizioni per la detenzione di attività nella società veicolo.

3.  Nella sua segnalazione di cui all'articolo 325, paragrafo 2, e su richiesta delle autorità di vigilanza, la società veicolo dimostra a dette autorità il soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 1 e segnala i dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4.  I pagamenti relativi a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti che in futuro la società veicolo riceverà prevedibilmente dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito il rischio a detta società possono essere inclusi nelle attività della società veicolo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) le future passività della società veicolo verso i detentori del debito o i fornitori di finanziamento sono subordinate al ricevimento dei pagamenti da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito il rischio alla società veicolo;

(b) non vi è alcuno scenario in cui il mancato ricevimento del pagamento da parte della società veicolo influirebbe negativamente sui fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo;

(c) la società veicolo continua a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1 qualora i pagamenti da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito il rischio alla società veicolo non siano ricevuti;

(d) i pagamenti non si riferiscono alle spese che sono escluse dall'esposizione massima al rischio aggregata come definita all'articolo 1, punto 42.

Articolo 327

Requisiti di solvibilità sugli investimenti

Le società veicolo investono tutte le loro attività nel rispetto di tutti i seguenti requisiti:

(a) per quanto riguarda il portafoglio delle attività nel suo insieme, le società veicolo investono soltanto in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi;

(b) le attività sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme. Inoltre, la localizzazione di tali attività è tale da assicurare la loro disponibilità;

(c) tutte le attività sono investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività della società veicolo. Tutte le attività sono investite nel migliore interesse delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che trasferiscono i rischi alla società veicolo;

(d) l'uso di strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;

(e) gli investimenti e le attività non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono mantenuti a livelli prudenti;

(f) le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;

(g) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono la società veicolo ad un'eccessiva concentrazione di rischi.



TITOLO II

GRUPPI ASSICURATIVI



CAPO I

CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ A LIVELLO DI GRUPPO



SEZIONE 1

Solvibilità a livello di gruppo: scelta del metodo di calcolo e principi generali

Articolo 328

Scelta del metodo

1.  Nel valutare se l'applicazione esclusiva del metodo 1 non è appropriata, consentendo così il calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo 2 o di una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità degli articoli da 230 a 233 della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista, valuta tutti i seguenti elementi:

(a) se la quantità e la qualità delle informazioni disponibili relative a un'impresa partecipata non sono sufficienti per l'applicazione del metodo 1;

(b) se un'impresa partecipata non è compresa in un modello interno di gruppo, nei casi in cui il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato mediante un modello interno di gruppo approvato conformemente all'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE;

(c) se, ai fini della lettera b), i rischi non compresi nel modello interno di gruppo sono irrilevanti rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo;

(d) se l'applicazione del metodo 1 in una o in numerose imprese partecipate sarebbe eccessivamente onerosa e la natura, la portata e la complessità dei rischi cui è esposto il gruppo sono tali per cui l'applicazione del metodo 2 in detta o dette imprese partecipate non influisce in maniera sostanziale sui risultati del calcolo della solvibilità di gruppo;

(e) se le operazioni infragruppo non sono significative né in termini di volume né in termini di valore;

(f) nel caso in cui il gruppo comprenda imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate di paesi terzi, se sono stati adottati atti delegati conformemente all'articolo 227, paragrafo 4 o 5, della direttiva 2009/138/CE attestanti che i regimi di solvibilità dei paesi terzi in questione sono equivalenti o provvisoriamente equivalenti.

2.  Il metodo scelto o la combinazione di metodi scelta sono applicati coerentemente nel tempo. L'autorità di vigilanza del gruppo impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di applicare di nuovo il metodo 1 relativamente a un'impresa partecipata qualora l'applicazione del metodo 2 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 non sia più giustificata alla luce degli elementi di cui al paragrafo 1.

Articolo 329

Trattamento di imprese partecipate specifiche

1.  Fatto salvo l'articolo 328 e a meno che il valore contabile dell'impresa partecipata in questione sia stato dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo in conformità dell'articolo 229 della direttiva 2009/138/CE, il calcolo della solvibilità di gruppo comprende tutto quanto segue:

(a) i requisiti patrimoniali per le imprese partecipate che sono enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari e gli elementi dei fondi propri di tali imprese calcolati ai sensi delle pertinenti norme settoriali di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2002/87/CE;

(b) i requisiti patrimoniali per le imprese partecipate che sono enti pensionistici aziendali o professionali e gli elementi dei fondi propri di tali imprese calcolati ai sensi degli articoli da 17 a 17 quater della direttiva 2003/41/CE;

(c) i requisiti patrimoniali per le imprese partecipate che sono società di gestione di OICVM calcolati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE e i fondi propri di tali imprese calcolati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), di detta direttiva;

(d) i requisiti patrimoniali per le imprese partecipate che sono gestori di fondi di investimento alternativi calcolati ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/61/UE e i fondi propri di tali imprese calcolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera ad), di detta direttiva;

(e) i requisiti patrimoniali nozionali e gli elementi dei fondi propri delle imprese partecipate che sono imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie, se il requisito patrimoniale nozionale è il requisito patrimoniale che l'impresa partecipata dovrebbe soddisfare conformemente alle pertinenti norme settoriali se fosse un soggetto regolamentato.

2.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 235 della direttiva 2009/138/CE, se la società di partecipazione assicurativa madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre ha emesso debiti subordinati o ha altri fondi propri ammissibili soggetti ai limiti di cui all'articolo 98 di detta direttiva, si applica l'articolo 226, paragrafo 2, di detta direttiva.

3.  Le società veicolo secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE alle quali l'impresa partecipante o una delle sue imprese figlie ha trasferito rischi sono escluse dal calcolo della solvibilità di gruppo qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

(a) la società veicolo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE o, se applicabile, la legge dello Stato membro conformemente all'articolo 211, paragrafo 3, di detta direttiva;

(b) la società veicolo è regolamentata da un'autorità di vigilanza di un paese terzo e soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 211, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE si applica a livello di gruppo.

Articolo 330

Disponibilità a livello di gruppo dei fondi propri ammissibili di imprese partecipate

▼M1

1.  Per valutare se determinati fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le autorità di vigilanza prendono in considerazione tutti i seguenti elementi:

(a) se l'elemento dei fondi propri è soggetto a obblighi legali o regolamentari che ne limitano la capacità di assorbire tutti i tipi di perdite ovunque esse insorgano all'interno del gruppo;

(b) se sussistono obblighi legali o regolamentari che limitano la trasferibilità di attività a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(c) se non sarebbe possibile rendere disponibili tali fondi propri per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro un termine massimo di 9 mesi;

(d) se, in caso di applicazione del metodo 2, l'elemento dei fondi propri non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 71, 73 e 77; ai fini di detti articoli, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intendono sia il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

▼B

2.  Nella valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza prendono in considerazione i limiti che sussisterebbero in caso di continuità aziendale.

Nella valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza tengono conto anche di eventuali costi a carico dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista o di qualsiasi impresa partecipata che deriverebbero probabilmente dalla messa a disposizione dei fondi propri per il gruppo.

3.  Si considera che i seguenti elementi non sono effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo:

(a) fondi propri accessori;

(b) azioni privilegiate, il conto subordinato degli iscritti dell'impresa mutua e passività subordinate;

(c) un importo pari al valore delle attività fiscali differite nette; a tal fine, l'importo delle attività fiscali differite può essere ridotto dell'importo della passività fiscale differita associata a condizione che dette attività fiscali differite e passività fiscali differite associate derivino entrambe dalle disposizioni legislative in materia fiscale di uno Stato membro o di un paese terzo e che le autorità fiscali dello Stato membro o del paese terzo in questione permettano tale compensazione.

Se l'impresa partecipante è in grado di dimostrare in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità di vigilanza che l'ipotesi di cui al primo comma per uno degli elementi è inappropriata in considerazione delle circostanze specifiche del gruppo, l'impresa partecipante può includere detto elemento nei fondi propri disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

4.  Si considera che in nessun caso i seguenti elementi sono effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo:

(a) eventuali quote di minoranza detenute in un'impresa figlia superiori al contributo di detta impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, se l'impresa figlia è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista;

(b) eventuali quote di minoranza in un'impresa strumentale figlia;

(c) eventuali elementi dei fondi propri limitati in fondi separati di cui all'articolo 99, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, e all'articolo 80 del presente regolamento.

5.  Se un elemento dei fondi propri di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista non può essere reso effettivamente disponibile per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, tale elemento dei fondi propri può essere incluso nel calcolo della solvibilità di gruppo soltanto fino alla concorrenza del contributo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista in questione al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

6.  Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista è compresa nei dati consolidati conformemente all'articolo 335, paragrafo 1, lettera a) o c), il suo contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato rispecchia i vantaggi derivanti dalla diversificazione ed è calcolato come segue:

(a) se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato, relativamente all'impresa partecipata, sulla base della formula standard, la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa partecipata è moltiplicata per una percentuale corrispondente alla proporzione tra la componente diversificata del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, come indicato all'articolo 336, lettera a), e la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di ciascuna delle imprese comprese nel calcolo di detta componente diversificata del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato;

(b) se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato, relativamente all'impresa partecipata, sulla base di un modello interno, il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa partecipata è moltiplicato per una percentuale corrispondente alla proporzione degli effetti di diversificazione a livello di gruppo che sono attribuiti all'impresa partecipata in base al modello interno, a condizione che la somma di tali percentuali per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista comprese nel calcolo consolidato basato sul modello interno sia uguale al 100 %.



SEZIONE 2

Solvibilità a livello di gruppo: metodi di calcolo

Articolo 331

Classificazione degli elementi dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate a livello di gruppo

1.  Se un elemento dei fondi propri è stato classificato in uno dei tre livelli sulla base dei criteri di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata compresa nel calcolo della solvibilità di gruppo, tale elemento è classificato nello stesso livello a livello di gruppo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

(a) le imprese sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento;

(b) l'elemento dei fondi propri è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri, potrebbero comportare la non conformità di tale elemento ai requisiti di cui all'articolo 94 della direttiva 2009/138/CE a livello di gruppo.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a):

(a) negli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intendono sia il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;

(b) negli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento, per «requisito patrimoniale minimo» si intendono sia il requisito patrimoniale minimo dell'impresa che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia uno dei seguenti minimi:

i) se si applica il metodo 1, il minimo per il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo calcolato ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE;

ii) se si applica una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, il minimo calcolato ai sensi dell'articolo 341 del presente regolamento.

3.  Ai fini del presente articolo, per «impresa di assicurazione o di riassicurazione» di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, si intendono sia l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, sia l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartenente al gruppo che ha emesso l'elemento dei fondi propri.

4.  Nonostante il paragrafo 1, se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata ha incluso nel livello 2 un elemento dei fondi propri che, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera j), può essere incluso nel livello 1, tale classificazione non impedisce la classificazione dello stesso elemento dei fondi propri nel livello 1 a livello di gruppo, purché sia rispettato a livello di gruppo il limite di cui all'articolo 82, paragrafo 3.

Articolo 332

Classificazione degli elementi dei fondi propri delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate di un paese terzo a livello di gruppo

1.  Se un elemento dei fondi propri è stato emesso da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, l'impresa partecipante classifica l'elemento dei fondi propri applicando i criteri di classificazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

(a) le imprese sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento;

(b) l'elemento dei fondi propri è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri, potrebbero comportare la non conformità di tale elemento ai requisiti di cui all'articolo 94 della direttiva 2009/138/CE a livello di gruppo.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a):

(a) negli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intende il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;

(b) negli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento, per «requisito patrimoniale minimo» si intendono sia il requisito patrimoniale, stabilito dall'autorità di vigilanza del paese terzo interessato, dell'impresa che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia uno dei seguenti minimi:

i) se si applica il metodo 1, il minimo per il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo calcolato ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE;

ii) se si applica una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, il minimo calcolato ai sensi dell'articolo 341 del presente regolamento.

Articolo 333

Classificazione degli elementi dei fondi propri di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista e di imprese strumentali che sono imprese figlie a livello di gruppo

1.  Se un elemento dei fondi propri è stato emesso da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione assicurativa intermedia, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione finanziaria mista intermedia o un'impresa strumentale figlia, l'impresa partecipante classifica l'elemento dei fondi propri applicando i criteri di classificazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

(a) le imprese sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento;

(b) l'elemento dei fondi propri è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri, potrebbero comportare la non conformità di tale elemento ai requisiti di cui all'articolo 94 della direttiva 2009/138/CE a livello di gruppo.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a):

(a) negli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intende il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;

(b) negli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento, per «requisito patrimoniale minimo» si intendono sia la non conformità al minimo pertinente di cui all'articolo 331, paragrafo 2, lettera b), sia l'insolvenza della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione assicurativa intermedia, della società di partecipazione finanziaria mista, della società di partecipazione finanziaria mista intermedia o dell'impresa strumentale figlia.

3.  Ai fini del presente articolo, per «impresa di assicurazione o di riassicurazione» di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, si intende la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione assicurativa intermedia, la società di partecipazione finanziaria mista, la società di partecipazione finanziaria mista intermedia o l'impresa strumentale figlia che ha emesso l'elemento dei fondi propri.

Articolo 334

Classificazione di elementi dei fondi propri di imprese partecipate residuali

1.  Gli elementi dei fondi propri di imprese partecipate di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera f), sono considerati parte della riserva di riconciliazione a livello di gruppo.

2.  Nonostante il paragrafo 1, se praticabile e se gli elementi dei fondi propri di cui al paragrafo 1 hanno un impatto sostanziale sull'importo dei fondi propri di gruppo o sulla solvibilità di gruppo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista classificano tali elementi dei fondi propri in uno dei tre livelli sulla base dei criteri di cui al titolo I, capo IV, sezione 2.

Articolo 335

Metodo 1: determinazione dei dati consolidati

1.  I dati consolidati per il calcolo della solvibilità di gruppo conformemente al metodo 1 comprendono tutto quanto segue:

(a) il pieno consolidamento dei dati di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista e di imprese strumentali che sono imprese figlie dell'impresa madre;

(b) il pieno consolidamento dei dati di società veicolo alle quali l'impresa partecipante o una delle sue imprese figlie ha trasferito rischi e che non sono escluse dall'ambito di applicazione del calcolo della solvibilità di gruppo conformemente all'articolo 329, paragrafo 3;

(c) il consolidamento proporzionale dei dati delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, delle società di partecipazione assicurativa, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle imprese strumentali che sono gestite da un'impresa di cui alla lettera a), insieme a una o più imprese non comprese nella lettera a) se la loro responsabilità è limitata alla quota di capitale da esse detenuta;

(d) sulla base del metodo del patrimonio netto aggiustato conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, i dati di tutte le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate, imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista che non sono imprese figlie dell'impresa madre e cui non si applica il disposto delle lettere a) e c);

(e) la quota proporzionale dei fondi propri dell'impresa calcolati ai sensi della pertinenti norme settoriali di cui all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2002/87/CE relativamente a partecipazioni in imprese partecipate che sono enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM, enti pensionistici aziendali o professionali, imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie;

(f) conformemente all'articolo 13 del presente regolamento, i dati di tutte le imprese partecipate, comprese quelle strumentali, diverse dalle imprese di cui alle lettere da a) a e).

2.  Nonostante il paragrafo 1, lettera d), i dati delle imprese partecipate legate da una relazione di cui all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE sono compresi conformemente al paragrafo 1, lettere a), c), d), e) o f), sulla base della determinazione della quota proporzionale da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo di cui all'articolo 221, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE.

3.  Ai fini del calcolo dei fondi propri di gruppo consolidati, i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono al netto di eventuali operazioni infragruppo.

Articolo 336

Metodo 1: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato come la somma:

(a) del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, conformemente alle disposizioni di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE;

(b) della quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna impresa di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento; nel caso di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo che non è un'impresa figlia, il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato come se detta impresa avesse sede nell'Unione;

(c) nel caso delle imprese di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, della quota proporzionale dei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi, le imprese di investimento, gli enti finanziari, i gestori di fondi di investimento alternativi, le società di gestione di OICVM e gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE, calcolati ai sensi delle pertinenti norme settoriali, e della quota proporzionale dei requisiti patrimoniali nozionali delle imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie;

(d) nel caso delle imprese di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, dell'importo calcolato ai sensi dell'articolo 13, degli articoli da 168 a 171, degli articoli da 182 a 187, e dell'articolo 188 del presente regolamento.

Articolo 337

Metodo 1: determinazione della valuta locale ai fini del calcolo del rischio valutario

Se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato, del tutto o in parte, sulla base della formula standard, per la valuta locale di cui all'articolo 188, paragrafo 1, si intende la valuta utilizzata per redigere il bilancio consolidato.

Articolo 338

Metodo 1: parametri specifici del gruppo

1.  Previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato può essere calcolato, nell'ambito della formula standard, sostituendo un sottoinsieme dei parametri standard di cui all'articolo 218 con parametri specifici del gruppo.

2.  I dati utilizzati per calcolare i parametri specifici del gruppo soddisfano i criteri di cui all'articolo 104, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE, e all'articolo 219 del presente regolamento.

3.  I metodi standardizzati utilizzati per il calcolo dei parametri specifici del gruppo sono i metodi di cui all'articolo 220 del presente regolamento.

4.  Ai fini del presente articolo, qualsiasi riferimento a «parametri specifici dell'impresa» contenuto negli articoli 218, 219 e 220 del presente regolamento è inteso come un riferimento a «parametri specifici del gruppo» e qualsiasi riferimento a «imprese di assicurazione e di riassicurazione» è inteso come un riferimento all'«impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista» che chiede di utilizzare parametri specifici del gruppo.

Articolo 339

Metodo 1: migliore stima

1.  La migliore stima consolidata delle riserve tecniche sulla base dei dati consolidati è uguale alla somma:

(a) della migliore stima dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante calcolata ai sensi degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE;

(b) della quota proporzionale di cui all'articolo 221, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE della migliore stima, calcolata ai sensi degli articoli da 75 a 86 di detta direttiva, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento.

2.  Ai fini del paragrafo 1, le migliori stime dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un paese terzo sono al netto di eventuali operazioni infragruppo. Ai contratti di riassicurazione infragruppo si applicano tutti i seguenti aggiustamenti:

(a) la migliore stima dell'impresa che assume rischi non comprende i flussi di cassa derivanti dalle obbligazioni dei contratti di riassicurazione infragruppo;

(b) l'impresa che cede il rischio non riconosce gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione infragruppo.

3.  Ai fini del paragrafo 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante può limitare la documentazione e l'elenco dei dati di cui all'articolo 265 ai dati utilizzati nel calcolo degli aggiustamenti della migliore stima di cui al paragrafo 2.

Articolo 340

Metodo 1: margine di rischio

Il margine di rischio consolidato delle riserve tecniche sulla base dei dati consolidati è uguale alla somma:

(a) del margine di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

(b) della quota proporzionale di cui all'articolo 221, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del margine di rischio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento.

Articolo 341

Combinazione del metodo 1 e del metodo 2: requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo

Se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, di applicare al gruppo una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, calcolato per la parte del gruppo cui si applica il metodo 1, ha un minimo che è calcolato ai sensi dei requisiti di cui all'articolo 230, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva.

Articolo 342

Metodo 2: eliminazione della creazione infragruppo di capitale relativamente alla migliore stima

1.  I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono adattati per eliminare l'impatto di un'operazione infragruppo nei casi in cui l'impatto influenza le migliori stime delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in modo tale che l'importo di cui al paragrafo 2 varia a seconda che l'operazione infragruppo sia eliminata o meno dal calcolo di detto importo.

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 è la somma:

(a) della migliore stima dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante calcolata ai sensi degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE;

(b) della quota proporzionale di cui all'articolo 221, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE della migliore stima, calcolata ai sensi degli articoli da 75 a 86 di detta direttiva per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata e ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo.



CAPO II

MODELLI INTERNI PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DI GRUPPO CONSOLIDATO



SEZIONE 1

Modelli interni completi e parziali utilizzati per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo

Articolo 343

Domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

1.  La domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, è presentata per iscritto all'autorità di vigilanza del gruppo in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo o in una lingua da essa precedentemente approvata.

2.  Ai fini del presente capo, le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui hanno sede le imprese partecipate comprese nell'ambito di applicazione del modello interno sono indicate come «le autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda».

3.  L'autorità di vigilanza del gruppo informa senza indugio il collegio delle autorità di vigilanza della ricezione della domanda, trasmettendo quest'ultima alle altre autorità di vigilanza che partecipano alla sua valutazione.

4.  Se una delle autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda chiede che la domanda sia trasmessa, del tutto o in parte, in una lingua diversa da quella in cui è redatta la domanda trasmessa all'autorità di vigilanza del gruppo, deve prima farne richiesta a quest'ultima. L'autorità di vigilanza del gruppo chiede, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda, che la domanda stessa o la sua parte rilevante sia trasmessa nella lingua più comunemente usata dalle autorità di vigilanza interessate.

5.  In aggiunta alla documentazione e alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE, la domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato contiene tutta la documentazione e tutte le informazioni seguenti:

(a) relativamente all'ambito di applicazione del modello:

i) un elenco delle imprese partecipate comprese nell'ambito di applicazione del modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato; per ciascuna impresa l'elenco contiene un riferimento alla sua autorità di vigilanza, le aree di attività nelle quali opera l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il metodo utilizzato per calcolare i dati consolidati conformemente all'articolo 335 del presente regolamento e la quota proporzionale applicata conformemente all'articolo 221 della direttiva 2009/138/CE;

ii) la struttura giuridica e organizzativa del gruppo, con una descrizione di tutte le imprese figlie, le imprese partecipate effettive ai sensi dell'articolo 256 bis della direttiva 2009/138/CE e le succursali significative ai sensi dell'articolo 354, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché informazioni su operazioni e transazioni rilevanti all'interno del gruppo, a meno che tali informazioni siano rimaste immutate rispetto all'ultima relazione periodica di gruppo inviata alle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 373 del presente regolamento;

iii) se applicabile, un elenco delle imprese partecipate escluse dall'ambito di applicazione del modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, insieme a una spiegazione dei motivi di tale esclusione; è fornita una descrizione dei metodi utilizzati per la valutazione dei rischi in queste imprese partecipate escluse, al fine di dimostrare che l'esclusione non determina una sottostima dei rischi complessivi cui il gruppo è esposto; nella domanda si dimostra che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato calcolato sulla base di una combinazione del modello interno e della formula standard rispecchia adeguatamente il profilo di rischio complessivo del gruppo;

iv) per ciascuna impresa partecipata compresa nell'ambito di applicazione del modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, una giustificazione dei motivi per cui il modello interno, pur includendo un'impresa partecipata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, non è utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa partecipata; a tal fine e per giustificare la non presentazione della domanda in conformità della procedura di cui all'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE, una spiegazione del modo in cui il modello interno utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato si differenzia dal e interagisce con il modello interno utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate precedentemente approvato dalla sua autorità di vigilanza; l'impresa partecipante fornisce informazioni su eventuali piani futuri per estendere l'applicazione del modello interno al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate;

(b) relativamente ai requisiti patrimoniali del gruppo:

i) una stima del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato calcolato sulla base del modello interno e della formula standard per l'ultima volta in cui il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è stato calcolato sulla base della formula standard prima della presentazione della domanda;

ii) per ciascuna impresa partecipata, il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard per l'ultima data precedente la presentazione della domanda;

iii) se applicabile, il requisito patrimoniale obbligatorio per le imprese partecipate che sono anche imprese regolamentate, diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese nell'ambito di applicazione del modello interno per l'ultima volta che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è stato calcolato sulla base della formula standard prima della presentazione della domanda;

iv) una spiegazione della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato calcolato sulla base del modello interno.

Se una domanda è presentata prima che debba essere calcolato un requisito patrimoniale di solvibilità, i requisiti patrimoniali di solvibilità di cui ai punti i), ii) e iii) sono calcolati per una data anteriore alla data di presentazione della domanda.

Articolo 344

Valutazione della domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

1.  Per consentire un'adeguata valutazione della domanda e, se rilevante, per prescrivere al richiedente di presentare una domanda conformemente all'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo si consulta, prima di adottare la decisione finale, con le autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda.

2.  In sede di valutazione della domanda, hanno facoltà di partecipare alla valutazione anche le autorità di vigilanza che fanno parte del collegio delle autorità di vigilanza ma non sono le autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda in conformità dell'articolo 343, paragrafo 2. La loro partecipazione è limitata all'individuazione e alla prevenzione di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

(a) l'esclusione di parti dell'attività dall'ambito di applicazione del modello interno comporta una sostanziale sottostima dei rischi del gruppo;

(b) il modello interno è in conflitto con un modello interno autorizzato in precedenza o in corso di autorizzazione da parte della competente autorità di vigilanza utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

3.  Se applicabile, in sede di valutazione della domanda si valuta anche se la spiegazione fornita ai sensi dell'articolo 343, paragrafo 5, lettera a), punto iii), dei motivi dell'esclusione di imprese partecipate dal modello interno per il calcolo della solvibilità di gruppo sia adeguata per dimostrare che l'utilizzo di un modello interno parziale non determina una sottostima dei rischi complessivi cui è esposto il gruppo.

4.  In sede di valutazione della domanda si valuta anche se la giustificazione fornita ai sensi dell'articolo 343, paragrafo 5, lettera a), punto iv), dei motivi per cui il modello interno comprende un'impresa partecipata nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato ma non è utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa partecipata sia adeguata per giustificare la non presentazione della domanda in conformità della procedura di cui all'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 345

Decisione sulla domanda e sul piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione di un modello interno parziale utilizzato per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

1.  Previa consultazione delle altre autorità di vigilanza conformemente all'articolo 344, paragrafi 1 e 2, l'autorità di vigilanza del gruppo adotta la decisione sulla domanda. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la propria decisione all'impresa partecipante e alle altre autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda. La decisione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo.

2.  Se fra le autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda figurano autorità di vigilanza di più Stati membri, l'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza e del gruppo stesso, in un'altra lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza interessate.

3.  Previa consultazione delle altre autorità di vigilanza conformemente all'articolo 344, paragrafi 1 e 2, l'autorità di vigilanza del gruppo può prescrivere al richiedente di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello interno.

4.  Se è stato autorizzato l'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, conformemente all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, ogni successiva domanda di autorizzazione all'uso dello stesso modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo è sottoposta alla procedura di cui all'articolo 231 di detta direttiva.

Articolo 346

Prova dell'utilizzo dei modelli interni utilizzati per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

1.  Quando si utilizza un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, i requisiti di cui agli articoli da 223 a 227 del presente regolamento sono soddisfatti da tutte le seguenti imprese o società:

(a) l'impresa partecipante che calcola il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sulla base del modello interno;

(b) ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata la cui attività è compresa del tutto o in parte nell'ambito di applicazione del modello interno, solo relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo;

(c) ogni società di partecipazione assicurativa partecipata o società di partecipazione finanziaria mista partecipata la cui attività è compresa del tutto o in parte nell'ambito di applicazione del modello interno, solo relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo.

2.  Ai fini del paragrafo 1, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 225 del presente regolamento solo per le parti del modello interno che coprono i rischi di detta impresa e quelli delle sue imprese partecipate.



SEZIONE 2

Utilizzo di un modello interno di gruppo

Articolo 347

Domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo

1.  Ai fini della presente sezione, per «modello interno di gruppo» si intende un modello interno utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo, in conformità dell'articolo 231, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

2.  La domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo è presentata per iscritto in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo o in una lingua precedentemente approvata dall'autorità di vigilanza del gruppo.

3.  Ai fini della presente sezione, l'autorità di vigilanza del gruppo e le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui ha sede ciascuna delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate che chiedono di utilizzare il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità sono indicate come «le autorità di vigilanza interessate».

4.  L'autorità di vigilanza del gruppo informa senza indugio il collegio delle autorità di vigilanza della ricezione della domanda e trasmette la domanda alle altre autorità di vigilanza interessate e alle altre autorità di vigilanza che partecipano alla sua valutazione.

5.  Le autorità di vigilanza interessate possono chiedere che la domanda sia presentata, del tutto o in parte, in una lingua diversa da quella in cui la domanda è stata trasmessa all'autorità di vigilanza del gruppo. Previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, l'autorità di vigilanza del gruppo prescrive al richiedente di trasmettere la domanda o la sua parte rilevante in detta lingua diversa o nella lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza interessate.

6.  La domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo contiene la documentazione e le informazioni seguenti, se del caso:

(a) la documentazione e le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 343, paragrafo 5, relativamente all'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato; relativamente all'articolo 343, paragrafo 5, lettera a), punto i), la documentazione contiene anche un elenco di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che chiedono di utilizzare il modello interno di gruppo per calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità;

(b) la documentazione richiesta ai sensi del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3, della direttiva 2009/138/CE relativamente all'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che chiede di utilizzare il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità; a tal fine, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può limitare tale documentazione ai documenti il cui contenuto non è già compreso nella documentazione presentata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante conformemente alla lettera a).

Articolo 348

Valutazione della completezza della domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo

1.  L'autorità di vigilanza del gruppo decide se la domanda è completa entro 45 giorni dalla data della sua ricezione. La domanda è considerata completa se contiene tutta la documentazione di cui all'articolo 347.

2.  Se l'autorità di vigilanza del gruppo decide che la domanda non è completa, comunica immediatamente al richiedente che la decorrenza del periodo di 6 mesi di cui all'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE non è ancora iniziata e specifica quali documenti contenuti nella domanda non sono completi.

3.  Se l'autorità di vigilanza del gruppo decide che la domanda è completa, lo comunica senza indugio al richiedente, unitamente alla data di decorrenza del periodo di 6 mesi di cui all'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE. Tale data è la data di ricezione della domanda completa.

Articolo 349

Decisione congiunta sulla domanda e sul piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello

1.  Prima di giungere a una decisione congiunta assieme alle altre autorità di vigilanza interessate, conformemente all'articolo 231, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo si consulta con le altre autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda, in conformità dell'articolo 343, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.  La decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate è trasmessa in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente e a ciascuna autorità di vigilanza interessata la decisione tradotta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il richiedente. La decisione congiunta o, se del caso, la sua traduzione è trasmessa a ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che ha presentato domanda di autorizzazione all'uso del modello interno di gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità dall'autorità di vigilanza che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa.

3.  Nella decisione congiunta, le autorità di vigilanza interessate possono prescrivere al richiedente di presentare un piano di transizione realistico per estendere l'ambito di applicazione del modello interno di gruppo.

Articolo 350

Prova dell'utilizzo di modelli interni di gruppo

1.  Quando si utilizza un modello interno di gruppo, in conformità dell'articolo 231, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, i requisiti di cui agli articoli da 223 a 227 del presente regolamento sono soddisfatti dalle seguenti imprese:

(a) l'impresa partecipante che calcola il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sulla base del modello interno di gruppo, relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo, e, se l'impresa partecipante è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, anche relativamente al risultato del modello interno al livello di detta impresa;

(b) ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che calcola il proprio requisito patrimoniale di solvibilità sulla base del modello interno di gruppo, relativamente al risultato del modello interno sia a livello di gruppo, sia al livello dell'impresa;

(c) ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata la cui attività è compresa del tutto o in parte nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo, solo relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo;

(d) ogni società di partecipazione assicurativa partecipata o società di partecipazione finanziaria mista la cui attività è compresa del tutto o in parte nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo, solo relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo.

2.  Ai fini del paragrafo 1, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 225 del presente regolamento solo per le parti del modello interno di gruppo che coprono i rischi di detta impresa e quelli delle sue imprese partecipate.



CAPO III

VIGILANZA SULLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO PER GRUPPI CON GESTIONE CENTRALIZZATA DEL RISCHIO

Articolo 351

Valutazione delle condizioni: criteri

1.  Nel valutare se le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'impresa madre coprono l'impresa figlia conformemente all'articolo 236, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate verificano che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:

(a) la funzione di gestione dei rischi di cui all'articolo 44, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE è svolta, per l'impresa figlia, in misura significativa dall'impresa madre in modo tale che l'impresa madre svolga la maggior parte dei compiti della funzione di gestione dei rischi di cui all'articolo 269 del presente regolamento;

(b) la funzione di verifica della conformità di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/138/CE è svolta, per l'impresa figlia, in misura significativa dall'impresa madre in modo tale che l'impresa madre svolga la maggior parte dei compiti della funzione di verifica della conformità di cui all'articolo 270 del presente regolamento;

(c) i requisiti in materia di esternalizzazione di cui all'articolo 49 della direttiva 2009/138/CE sono rispettati dall'impresa figlia in relazione alle attività di gestione del rischio e di verifica della conformità svolte dall'impresa madre.

2.  Nel valutare se l'impresa figlia è gestita prudentemente in conformità dell'articolo 236, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate verificano che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

(a) il sistema di governance del gruppo, di cui all'articolo 246 della direttiva 2009/138/CE, è sufficientemente efficace e non determina una situazione analoga allo scostamento significativo di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva;

(b) il sistema di governance dell'impresa figlia, di cui all'articolo 41 della direttiva 2009/138/CE, è sufficientemente efficace e non determina una situazione analoga allo scostamento significativo di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;

(c) il sistema di governance dell'impresa figlia, di cui all'articolo 41 della direttiva 2009/138/CE, non è compromesso dalle funzioni di gestione del rischio e di verifica della conformità dell'impresa madre che coprono l'impresa figlia.

Articolo 352

Valutazione delle condizioni: procedure

1.  Ai fini del presente capo, per «autorità di vigilanza interessate» si intendono le autorità di vigilanza degli Stati membri nei quali si trova la sede delle imprese figlie per le quali è stata presentata domanda di autorizzazione in conformità degli articoli 238 e 239 della direttiva 2009/138/CE.

2.  Se l'impresa madre decide di presentare contestualmente domande in relazione a diverse imprese figlie, tali domande sono considerate congiuntamente dall'autorità di vigilanza del gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate conformemente all'articolo 237 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 353

Valutazione di una situazione di emergenza: criteri

Nel valutare se una situazione deve essere considerata una situazione di emergenza a norma dell'articolo 239, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia valuta se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

(1) i tempi richiesti per la cooperazione, lo scambio di informazioni e la procedura di consultazione in seno al collegio metterebbero a repentaglio l'efficacia delle misure da adottare;

(2) un ritardo nell'applicazione delle misure proposte potrebbe causare un ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa figlia per cui vi è il rischio che l'impresa figlia non sia in grado di rispettare il requisito patrimoniale minimo nei successivi tre mesi.



CAPO IV

COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA DI GRUPPO



SEZIONE 1

Collegi delle autorità di vigilanza

Articolo 354

Partecipazione delle autorità di vigilanza delle succursali significative e delle imprese partecipate

1.  Ai fini dell'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, per «succursale significativa» di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si intende una succursale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

(a) i premi contabilizzati lordi annui della succursale sono superiori al 5 % dei premi contabilizzati lordi annui del gruppo, calcolati in riferimento all'ultimo bilancio consolidato disponibile del gruppo;

(b) i premi contabilizzati lordi annui della succursale sono superiori al 5 % dei premi contabilizzati lordi annui totali per l'attività del settore vita, l'attività del settore non vita o entrambi nello Stato membro in cui si trova il rischio, calcolati in riferimento all'ultimo bilancio disponibile.

L'autorità di vigilanza del gruppo, di propria iniziativa o su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su una succursale, invita detta autorità di vigilanza, qualora la succursale soddisfi almeno una delle condizioni di cui al presente paragrafo, lettera a) o b), a partecipare a ogni attività rilevante del collegio delle autorità di vigilanza.

2.  L'autorità di vigilanza del gruppo, di propria iniziativa o su richiesta motivata di un'autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su un'impresa partecipata del gruppo, ove reputi opportuno incrementare lo scambio efficace di informazioni e facilitare l'esercizio della vigilanza di gruppo, può invitare detta autorità di vigilanza di un'impresa partecipata a partecipare a ogni attività rilevante del collegio delle autorità di vigilanza, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.

Articolo 355

Accordi di coordinamento

1.  Gli accordi di coordinamento da concludere ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE sono in forma scritta.

2.  Gli accordi di coordinamento specificano quanto segue sia per il caso di continuità aziendale che per le situazioni di emergenza:

(a) le informazioni minime che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo o che l'autorità di vigilanza del gruppo deve trasmettere alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio;

(b) la lingua e la frequenza delle informazioni che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo o che l'autorità di vigilanza del gruppo deve trasmettere alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio;

(c) la lingua e la frequenza delle informazioni che devono essere scambiate con tutte le altre autorità interessate;

(d) l'obbligo di adottare un piano di lavoro rivisto almeno annualmente e approvato dal collegio delle autorità di vigilanza per il coordinamento delle attività di vigilanza del collegio nei 12 mesi successivi;

(e) un piano di emergenza approvato dal collegio delle autorità di vigilanza.

3.  Il piano di emergenza di cui al paragrafo 2, lettera e), è adattato ai rischi specifici del gruppo di assicurazione o di riassicurazione. Comprende accordi riguardanti tutti i seguenti elementi:

(a) il riconoscimento dell'esistenza di una crisi;

(b) la preparazione della gestione delle crisi;

(c) la valutazione delle crisi;

(d) la gestione delle crisi;

(e) la comunicazione esterna.

4.  Il piano di emergenza stabilisce che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza scambino tutte le seguenti informazioni non appena esse sono disponibili:

(a) una descrizione della situazione di emergenza, con un'indicazione dell'eventuale impatto sui contraenti e sui mercati finanziari;

(b) l'individuazione delle imprese del gruppo che sono interessate dalla situazione di emergenza di cui alla lettera a) e informazioni pertinenti sulla loro situazione finanziaria;

(c) un elenco delle misure adottate dal gruppo relativamente alla situazione di emergenza di cui alla lettera a);

(d) un elenco delle misure adottate da una delle autorità di vigilanza interessate relativamente alla situazione di emergenza di cui alla lettera a) e una descrizione di eventuali misure nazionali esistenti che sono rilevanti per la gestione e la risoluzione delle crisi.

5.  Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 2 sono sottoposti a verifiche e revisioni periodiche da parte del collegio delle autorità di vigilanza.

Articolo 356

Autorizzazione dell'autorità di vigilanza all'uso di parametri specifici del gruppo

1.  La domanda di autorizzazione all'uso di parametri specifici del gruppo di cui all'articolo 338 è presentata per iscritto all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista («il richiedente» ai fini del presente articolo) in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo o in una lingua da essa precedentemente approvata.

2.  L'autorità di vigilanza del gruppo informa senza indugio le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza della ricezione della domanda e trasmette la domanda alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.

3.  Prima di adottare la decisione finale, l'autorità di vigilanza del gruppo si consulta con le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza. Dopo la consultazione l'autorità di vigilanza del gruppo adotta la propria decisione sulla domanda. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la propria decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza. La decisione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo e in un'altra lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza.



SEZIONE 2

Scambio di informazioni

Articolo 357

Informazioni da scambiare sistematicamente

1.  Le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza scambiano le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 su base sistematica, a meno che stabiliscano in un accordo di coordinamento ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, lettera a), che una parte di tali informazioni non è necessaria per le attività del collegio. Lo scambio avviene mediante trasmissione delle informazioni o facilitando l'accesso alle stesse.

2.  Le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza scambiano con l'autorità di vigilanza del gruppo, su base sistematica, le seguenti informazioni relativamente a ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata compresa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo:

(a) la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, a meno che l'autorità di vigilanza del gruppo abbia approvato, ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l'inclusione delle imprese figlie del gruppo in un'unica relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria;

(b) la relazione periodica alle autorità di vigilanza e i pertinenti modelli quantitativi annuali e trimestrali;

(c) le conclusioni tratte dall'autorità di vigilanza interessata dopo la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza eseguita a livello di singola impresa.

3.  L'autorità di vigilanza del gruppo scambia le seguenti informazioni con le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio su base sistematica:

(a) relativamente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista:

i) la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo;

ii) la relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza e i pertinenti modelli quantitativi annuali e trimestrali di gruppo;

iii) le conclusioni tratte dall'autorità di vigilanza del gruppo dopo la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza eseguita a livello di gruppo;

(b) le informazioni di cui al paragrafo 2 per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata compresa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo.



SEZIONE 3

Vigilanza a livello di sottogruppo nazionale o regionale

Articolo 358

Se gli Stati membri consentono alle autorità di vigilanza di esercitare la vigilanza di gruppo su un sottogruppo ai sensi degli articoli 216 o 217 della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza adottano una decisione in tal senso soltanto in circostanze giustificate dall'esistenza di obiettive differenze tra il sottogruppo e il gruppo in termini di operazioni, organizzazione o profilo di rischio.



CAPO V

IINFORMATIVA AL PUBBLICO



SEZIONE 1

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizioni finanziaria del gruppo

Articolo 359

Struttura e contenuto

Gli articoli da 290 a 298 del presente regolamento si applicano alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono pubblicare. Inoltre, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo comprende tutte le seguenti informazioni:

(a) relativamente all'attività e ai risultati del gruppo:

i) una descrizione della struttura giuridica e della struttura organizzativa e gestionale del gruppo, con una descrizione di tutte le imprese figlie, le imprese partecipate effettive ai sensi dell'articolo 256 bis della direttiva 2009/138/CE e le succursali significative ai sensi dell'articolo 354, paragrafo 1, del presente regolamento;

ii) informazioni qualitative e quantitative sulle operazioni e transazioni rilevanti all'interno del gruppo;

(b) relativamente al sistema di governance del gruppo:

i) una descrizione delle modalità con le quali i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno e le procedure di segnalazione sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nella vigilanza di gruppo, come previsto all'articolo 246 della direttiva 2009/138/CE;

ii) se applicabile, una dichiarazione attestante che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 246, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE;

iii) informazioni su eventuali accordi di esternalizzazione infragruppo rilevanti;

(c) relativamente al profilo di rischio del gruppo: informazioni qualitative e quantitative su qualsiasi concentrazione di rischi significativa a livello di gruppo, come indicato all'articolo 376 del presente regolamento;

(d) relativamente alla valutazione del gruppo a fini di solvibilità: se le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati a livello di gruppo per la valutazione a fini di solvibilità delle attività del gruppo, delle riserve tecniche e di altre passività sono sostanzialmente diversi da quelli utilizzati da una qualsiasi delle sue imprese figlie per la valutazione a fini di solvibilità delle proprie attività, riserve tecniche e altre passività, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze sostanziali;

(e) relativamente alla gestione patrimoniale del gruppo:

i) se si applica il metodo 1 o il metodo 2, come indicato agli articoli 230 e 233 della direttiva 2009/138/CE, per calcolare la solvibilità di gruppo e, in caso di applicazione di una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, per quale impresa partecipata si applica il metodo 2;

ii) informazioni qualitative e quantitative su qualsiasi restrizione significativa della fungibilità e trasferibilità dei fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;

iii) se si applica il metodo 1 per calcolare la solvibilità di gruppo, l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, con l'indicazione separata degli importi di cui all'articolo 336 del presente regolamento;

iv) informazioni qualitative e quantitative sulle fonti rilevanti di effetti di diversificazione di gruppo;

v) se applicabile, la somma degli importi di cui all'articolo 230, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE;

vi) se applicabile, una descrizione delle imprese comprese nell'ambito di applicazione del modello interno utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;

vii) una descrizione delle principali differenze, ove esistenti, tra un qualsiasi modello interno utilizzato a livello di singola impresa e un qualsiasi modello interno utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

Articolo 360

Lingue

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo nella o nelle lingue stabilite dall'autorità di vigilanza del gruppo.

2.  Se il collegio delle autorità di vigilanza comprende autorità di vigilanza di più di uno Stato membro, l'autorità di vigilanza del gruppo può prescrivere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, previa consultazione delle altre autorità interessate e del gruppo stesso, di pubblicare la relazione di cui al paragrafo 1 anche in un'altra lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza interessate, come concordato in seno al collegio delle autorità di vigilanza.

3.  Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista ha sede in uno Stato membro la o le cui lingue ufficiali sono diverse dalla o dalle lingue in cui è pubblicata la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo, in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista pubblica una traduzione della sintesi della relazione nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione.

Articolo 361

Non pubblicazione di informazioni

Alla non pubblicazione di informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista si applica l'articolo 299.

Articolo 362

Termini

Alla pubblicazione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista si applica l'articolo 300. Ai fini del presente articolo, i termini di cui all'articolo 300 sono prorogati di 6 settimane.

Articolo 363

Aggiornamenti

1.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono pubblicare informazioni appropriate sulla natura e gli effetti di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo, esse trasmettono una versione aggiornata di detta relazione. Alla versione aggiornata si applicano gli articoli 359, 360 e 361 del presente regolamento.

2.  Fatti salvi i requisiti per la pubblicazione immediata di cui all'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, qualsiasi versione aggiornata della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo è pubblicata quanto prima possibile dopo lo sviluppo importante di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 364

Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative

Alla pubblicazione di informazioni comparative da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista si applica l'articolo 303.



SEZIONE 2

Relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

Articolo 365

Struttura e contenuto

1.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano un'unica relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, si applicano i requisiti di cui alla presente sezione.

2.  La relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria illustra separatamente le informazioni che devono essere pubblicate a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e le informazioni che devono essere pubblicate ai sensi degli articoli 51, 53, 54 e 55 di detta direttiva per ciascuna impresa figlia compresa nella relazione.

3.  Le informazioni a livello di gruppo e le informazioni relative a ciascuna impresa figlia compresa nella relazione seguono la struttura di cui all'allegato XX. Quando trasmettono qualsiasi parte delle informazioni che devono essere pubblicate relativamente a un'impresa figlia compresa nella relazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista possono decidere di fare riferimento alle informazioni a livello di gruppo, se tali informazioni sono equivalenti sia per natura che per portata.

Articolo 366

Lingue

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano la loro relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria nella o nelle lingue stabilite dall'autorità di vigilanza del gruppo.

2.  Se il collegio delle autorità di vigilanza comprende autorità di vigilanza di più di uno Stato membro, l'autorità di vigilanza del gruppo può prescrivere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, previa consultazione delle altre autorità interessate e del gruppo stesso, di pubblicare la relazione di cui al paragrafo 1 anche in un'altra lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza interessate, come concordato in seno al collegio delle autorità di vigilanza.

3.  Se una delle imprese figlie comprese nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria ha sede in uno Stato membro la o le cui lingue ufficiali sono diverse dalla o dalle lingue in cui è pubblicata la relazione, in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di vigilanza interessata può prescrivere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e del gruppo stesso, di inserire in detta relazione una traduzione delle informazioni relative all'impresa figlia in questione in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista pubblica una traduzione di tutte le seguenti informazioni nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione:

(a) la sintesi delle informazioni relative al gruppo contenute nella relazione;

(b) le informazioni relative all'impresa figlia in questione contenute nella relazione, a meno che l'autorità di vigilanza interessata abbia concesso l'esenzione.

Articolo 367

Non pubblicazione di informazioni

1.  Alle informazioni a livello di gruppo si applica l'articolo 361.

2.  Alle informazioni a livello di ciascuna impresa figlia del gruppo si applica l'articolo 299.

Articolo 368

Termini

Ai termini per la pubblicazione della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista si applica l'articolo 300 del presente regolamento. Ai fini del presente articolo, i termini di cui all'articolo 300 sono prorogati di 6 settimane soltanto durante un periodo non superiore a 4 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 369

Aggiornamenti

1.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono pubblicare informazioni sulla natura e gli effetti di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza della loro relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, esse trasmettono una versione aggiornata di detta relazione. Alla versione aggiornata si applicano gli articoli 365, 366 e 367 del presente regolamento.

2.  Fatti salvi i requisiti per la pubblicazione immediata di cui all'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, qualsiasi versione aggiornata della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è pubblicata quanto prima possibile dopo lo sviluppo importante di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 370

Riferimento

1.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano una relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria riguardante soltanto alcune delle imprese figlie, si applicano tutti i seguenti obblighi:

(a) le altre imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista includono nella loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria un riferimento alla relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria pubblicata;

(b) anche le relazioni uniche relative alla solvibilità e alla condizione finanziaria pubblicate ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE contengono un riferimento alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria delle altre imprese di assicurazione e di riassicurazione.

2.  Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista non pubblicano una relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie delle suddette imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti, società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista includono nella loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria un riferimento alle relazioni relative alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo pubblicate ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 371

Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative

Alla pubblicazione di informazioni comparative da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista si applica l'articolo 303.



CAPO VI

RELAZIONI DI GRUPPO ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA



SEZIONE 1

Relazioni periodiche

Articolo 372

Elementi e contenuto

1.  Gli articoli da 304 a 311 del presente regolamento si applicano alle informazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono presentare all'autorità di vigilanza del gruppo. Se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sono esonerate dall'obbligo di informativa con frequenza trimestrale conformemente all'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, la relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza comprende soltanto modelli quantitativi annuali. L'obbligo di informativa con frequenza annuale non comprende le relazioni su base analitica se tutte le imprese del gruppo sono esonerate da esse ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, di detta direttiva.

2.  La relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni aggiuntive:

(a) relativamente all'attività e ai risultati del gruppo:

i) un elenco di tutte le imprese figlie, le imprese partecipate e le succursali;

ii) una descrizione delle attività e delle fonti degli utili o delle perdite per ciascuna impresa partecipata effettiva ai sensi dell'articolo 256 bis della direttiva 2009/138/CE e per ciascuna succursale significativa ai sensi dell'articolo 354, paragrafo 1, del presente regolamento;

iii) una descrizione del contributo di ciascuna impresa figlia all'attuazione della strategia del gruppo;

iv) informazioni qualitative e quantitative sulle operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con il gruppo, nonché l'importo delle operazioni nel periodo di riferimento e i relativi saldi alla fine di detto periodo;

(b) relativamente al sistema di governance del gruppo:

i) una descrizione della conformità del meccanismo di controllo interno del gruppo ai requisiti di cui all'articolo 246, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

ii) se applicabile, informazioni sulle imprese figlie comprese nella valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 246, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE;

iii) informazioni qualitative e quantitative sui rischi specifici sostanziali a livello di gruppo;

(c) relativamente alla gestione patrimoniale del gruppo:

i) informazioni qualitative e quantitative sul requisito patrimoniale di solvibilità e sui fondi propri per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo;

ii) informazioni qualitative e quantitative sul requisito patrimoniale di solvibilità e sui fondi propri per ciascuna società di partecipazione assicurativa intermedia, società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista intermedia, società di partecipazione finanziaria mista e impresa strumentale del gruppo che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo;

iii) informazioni qualitative e quantitative sui requisiti di solvibilità e sui fondi propri per ciascuna impresa partecipata che è un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, una società di gestione di OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi o un ente pensionistico aziendale o professionale che è incluso nel calcolo della solvibilità di gruppo;

iv) informazioni qualitative e quantitative sul requisito di solvibilità nozionale e sui fondi propri per ciascuna impresa partecipata che è un'impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie e che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo;

v) informazioni qualitative e quantitative sul requisito di solvibilità e sui fondi propri per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo; se si applica il metodo 2 ai sensi dell'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE nel caso di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo che ha sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente ai sensi dell'articolo 227 di detta direttiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i fondi propri ammissibili per soddisfare detto requisito conformemente alle disposizioni del paese terzo interessato sono individuati separatamente;

vi) informazioni qualitative e quantitative sul requisito di solvibilità e sui fondi propri per ogni altra impresa partecipata che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo;

vii) una descrizione delle società veicolo del gruppo che sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;

viii) una descrizione delle società veicolo del gruppo che sono regolamentate da un'autorità di vigilanza di un paese terzo e sono conformi a requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 211, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, allo scopo di includere una descrizione della verifica effettuata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di assicurazione finanziaria mista dell'equivalenza tra i requisiti cui sono soggette tali società veicolo nel paese terzo e i requisiti di cui all'articolo 211, paragrafo 2, di detta direttiva;

ix) una descrizione di ciascuna società veicolo del gruppo diversa da quelle di cui ai punti vii) e viii), assieme a informazioni qualitative e quantitative sul requisito di solvibilità e sui fondi propri di dette società, a condizione che siano incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo;

x) se rilevante, per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate che sono incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo, informazioni qualitative e quantitative sulla conformità dell'impresa all'articolo 222, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/138/CE;

xi) se rilevante, informazioni qualitative e quantitative sugli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 222, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE che non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista per cui viene calcolata la solvibilità di gruppo, compresa una descrizione del modo in cui è stato effettuato l'aggiustamento ai fondi propri del gruppo;

xii) se rilevante, informazioni qualitative sui motivi della classificazione degli elementi dei fondi propri di cui agli articoli 332 e 333 del presente regolamento.

Articolo 373

Termini

Alla presentazione della relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista si applica l'articolo 312 del presente regolamento. Ai fini del presente articolo, i termini di cui all'articolo 312 sono prorogati di 6 settimane, tranne che per la relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità.

Articolo 374

Lingue

Se il collegio delle autorità di vigilanza comprende autorità di vigilanza di più di uno Stato membro, l'autorità di vigilanza del gruppo può prescrivere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, previa consultazione delle altre autorità interessate e del gruppo stesso, di redigere la relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza in una lingua più comunemente usata dalle autorità di vigilanza interessate, come concordato in seno al collegio delle autorità di vigilanza.

Articolo 375

Informazioni transitorie aggiuntive sui gruppi

1.  In aggiunta agli obblighi di cui al presente capo di inviare relazioni di gruppo alle autorità di vigilanza, nel primo anno di applicazione della direttiva 2009/138/CE, come previsto dall'articolo 311, paragrafo 3, di detta direttiva, l'articolo 314, paragrafo 1, del presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista. Ai fini del presente articolo, le informazioni di cui all'articolo 314, paragrafo 1, sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo.

▼M1

2.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 26 settimane dalla data di riferimento del bilancio di apertura di cui all'articolo 314, paragrafo 1, lettera a).

▼B



SEZIONE 2

Relazione sulle concentrazioni di rischio e sulle operazioni infragruppo

Articolo 376

Concentrazioni di rischi significative (definizione, individuazione e soglie)

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista considerano concentrazioni di rischi significative le concentrazioni di rischi che potrebbero mettere a repentaglio la solvibilità o la liquidità del gruppo.

2.  Per individuare le concentrazioni di rischi significative, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista valutano quanto meno le esposizioni dirette e indirette delle imprese del gruppo verso tutti i seguenti soggetti:

(a) controparti individuali;

(b) gruppi di controparti individuali ma interconnesse, ad esempio imprese appartenenti allo stesso gruppo di società;

(c) aree geografiche o settori industriali specifici;

(d) disastri o catastrofi naturali.

3.  Nel definire soglie appropriate per le concentrazioni di rischi significative che un determinato gruppo deve segnalare, l'autorità di vigilanza del gruppo valuta i seguenti elementi:

(a) la solvibilità e la liquidità del gruppo;

(b) la complessità della struttura del gruppo;

(c) l'importanza delle entità regolamentate di altri settori finanziari o delle entità non regolamentate che svolgono attività finanziarie;

(d) la diversificazione del portafoglio degli investimenti del gruppo;

(e) la diversificazione delle attività di assicurazione del gruppo, per aree geografiche e per aree di attività.

Articolo 377

Operazioni infragruppo significative (definizione, individuazione)

1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista considerano operazioni infragruppo significative le operazioni infragruppo che influenzano significativamente la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese coinvolte in tali operazioni.

2.  Per individuare le operazioni infragruppo significative, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista considerano quanto meno tutti i seguenti elementi:

(a) gli investimenti;

(b) i saldi intersocietari, compresi i prestiti, i crediti e gli accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti;

(c) garanzie e impegni quali le lettere di credito;

(d) le operazioni su derivati;

(e) i dividendi, le cedole e altri pagamenti di interessi;

(f) le operazioni di riassicurazione;

(g) l'erogazione di servizi o accordi di condivisione dei costi;

(h) l'acquisto, la vendita o la locazione di attività.



TITOLO III

EQUIVALENZA DEI PAESI TERZI E DISPOSIZIONI FINALI



CAPO I

IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE AVENTI SEDE IN UN PAESE TERZO

Articolo 378

Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi

I criteri di cui tenere conto per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo sia equivalente a quello fissato al titolo I della direttiva 2009/138/CE sono i seguenti:

(a) se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno il potere, per legge o regolamento, di vigilare effettivamente sulle imprese di assicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione o sulle imprese di riassicurazione e di imporre sanzioni o adottare misure per far rispettare la normativa laddove necessario;

(b) se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno i mezzi necessari, le conoscenze pertinenti, le capacità, incluse le risorse umane e finanziarie, e il mandato per tutelare efficacemente i contraenti e i beneficiari indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza;

(c) se le autorità di vigilanza del paese terzo, nell'espletamento delle loro funzioni generali, prendono debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari a livello mondiale, soprattutto in situazioni di emergenza, avvalendosi delle informazioni disponibili in quel momento;

(d) se le autorità di vigilanza del paese terzo tengono conto dei potenziali effetti prociclici dei loro interventi in periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari;

(e) se l'accesso alle attività di riassicurazione nel paese terzo è subordinato alla concessione di un'autorizzazione preliminare condizionata al rispetto di una serie di standard scritti, chiari, obiettivi e pubblicamente disponibili;

(f) se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di dotarsi di un sistema efficace di governance che consenta una gestione sana e prudente dell'attività e prescriva tutti i requisiti ed obblighi seguenti:

i) l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità;

ii) il rispetto, da parte delle persone che dirigono effettivamente l'impresa, di requisiti di competenza e onorabilità equivalenti a quelli fissati all'articolo 42 della direttiva 2009/138/CE;

iii) l'esistenza di processi efficaci per garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni sia all'interno dell'impresa che alle competenti autorità di vigilanza;

iv) l'esercizio di un'effettiva vigilanza sulle funzioni o attività esternalizzate;

(g) se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di disporre di un sistema efficace di gestione dei rischi che comprenda tutti i seguenti elementi:

i) le strategie, i processi e le procedure di segnalazione interne necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale e aggregato ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze;

ii) un sistema di controllo interno efficace;

(h) se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di stabilire e mantenere funzioni attuariali, di gestione dei rischi, di verifica della conformità e di audit interno efficaci;

(i) se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di:

i) fornire alle autorità di vigilanza del paese terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza;

ii) pubblicare, almeno ogni anno, una relazione sulla loro solvibilità e condizione finanziaria equivalente a quella di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE;

(j) se il regime di solvibilità del paese terzo impone che le proposte di modifica della politica aziendale o della direzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione o delle partecipazioni qualificate in tali imprese siano compatibili con il mantenimento di una gestione sana e prudente di tali imprese;

(k) se la valutazione della situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione si basa su solidi principi economici e se i requisiti di solvibilità sono basati su una valutazione economica di tutte le attività e passività;

(l) se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di detenere risorse finanziarie adeguate e prevede tutti i seguenti requisiti:

i) l'obbligo a carico delle imprese di costituire riserve tecniche a fronte di tutte le loro obbligazioni di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di riassicurazione;

ii) l'obbligo di investire le attività detenute a copertura delle riserve tecniche nell'interesse di tutti i contraenti e beneficiari, tenendo conto degli obiettivi dichiarati delle polizze;

iii) l'obbligo a carico delle imprese di investire solo in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi;

iv) l'obbligo a carico delle imprese di soddisfare i requisiti patrimoniali stabiliti a un livello equivalente a quello di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, che, in caso di perdite significative, garantisce che i contraenti e i beneficiari siano adeguatamente protetti e continuino a ricevere i pagamenti alle scadenze previste;

v) l'obbligo a carico delle imprese di mantenere un livello minimo di capitale, la cui mancata osservanza fa scattare un intervento delle autorità di vigilanza immediato e definitivo;

vi) l'obbligo a carico delle imprese di soddisfare i requisiti patrimoniali di cui ai punti iv) e v) con fondi propri di qualità sufficiente e che consentano di assorbire perdite significative, nonché l'obbligo che gli elementi dei fondi propri considerati di qualità elevata dalle autorità di vigilanza assorbano le perdite in caso sia di continuità aziendale che di liquidazione;

(m) se i requisiti patrimoniali del regime di solvibilità del paese terzo sono basati sul rischio con l'obiettivo di tenere conto dei rischi quantificabili e se si tiene conto di un rischio significativo non quantificabile che non può essere incorporato nei requisiti patrimoniali tramite un altro meccanismo di vigilanza;

(n) se il regime di solvibilità del paese terzo consente un intervento tempestivo delle autorità di vigilanza del paese terzo qualora il requisito patrimoniale di cui alla lettera l), punto iv), non sia rispettato;

(o) se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo, nonché i revisori e gli esperti incaricati da tali autorità abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio e se tale obbligo si estende alle informazioni trasmesse da tutte le autorità di vigilanza;

(p) se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta da tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo non sia divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione;

(q) se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che, nei casi concernenti un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possano essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali;

(r) se le autorità di vigilanza del paese terzo che ricevono informazioni riservate da autorità di vigilanza possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per una qualsiasi delle seguenti finalità:

i) per verificare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti l'accesso all'attività di riassicurazione, il sistema di governance, l'informativa al pubblico e la valutazione della solvibilità;

ii) per irrogare sanzioni;

iii) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza;

iv) nei procedimenti giudiziari relativi al regime di solvibilità nel paese terzo;

(s) se le autorità di vigilanza del paese terzo sono autorizzate a scambiare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza o nel quadro dell'individuazione di violazioni del diritto societario e delle relative indagini, con altre autorità, organi o persone se tale autorità, organo o persona ha l'obbligo del segreto d'ufficio nel paese terzo in questione e le informazioni sono divulgate solo con l'esplicito consenso dell'autorità di vigilanza da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.



CAPO II

IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE PARTECIPATE DI PAESI TERZI

Articolo 379

Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi

I criteri di cui tenere conto per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo che si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in detto paese terzo sia equivalente a quello fissato al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE sono i seguenti:

(a) se la valutazione della situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali si basa su solidi principi economici e se i requisiti di solvibilità sono basati su una valutazione economica di tutte le attività e passività;

(b) se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali di detenere risorse finanziarie adeguate e prevede tutti i seguenti requisiti:

i) l'obbligo a carico delle imprese di costituire riserve tecniche a fronte di tutte le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione;

ii) l'obbligo di investire le attività detenute a copertura delle riserve tecniche nell'interesse di tutti i contraenti e beneficiari, tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato;

iii) l'obbligo a carico delle imprese di investire solo in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi;

iv) l'obbligo a carico delle imprese di soddisfare i requisiti patrimoniali stabiliti a un livello equivalente a quello di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, che, in caso di perdite significative, garantisce che i contraenti e i beneficiari siano adeguatamente protetti e continuino a ricevere i pagamenti alle scadenze previste;

v) l'obbligo a carico delle imprese di mantenere un livello minimo di capitale, la cui mancata osservanza fa scattare un intervento delle autorità di vigilanza immediato e definitivo;

vi) l'obbligo a carico delle imprese di soddisfare i requisiti patrimoniali di cui ai punti iv) e v) con fondi propri di qualità sufficiente e che consentano di assorbire perdite significative, nonché l'obbligo che gli elementi dei fondi propri considerati di qualità elevata dalle autorità di vigilanza assorbano le perdite in caso sia di continuità aziendale che di liquidazione;

(c) se i requisiti patrimoniali del regime di solvibilità del paese terzo sono basati sul rischio con l'obiettivo di tenere conto dei rischi quantificabili e se si tiene conto di un rischio significativo non quantificabile che non può essere incorporato nei requisiti patrimoniali tramite un altro meccanismo di vigilanza;

(d) se il regime di solvibilità del paese terzo consente un intervento tempestivo delle autorità di vigilanza del paese terzo qualora il requisito patrimoniale di cui alla lettera b), punto iv), non sia rispettato;

(e) se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo, nonché i revisori e gli esperti incaricati da tali autorità abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio e se tale obbligo si estende alle informazioni trasmesse da tutte le autorità di vigilanza;

(f) se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta da tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo non sia divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione;

(g) se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che, nei casi concernenti un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possano essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali;

(h) se le autorità di vigilanza del paese terzo che ricevono informazioni riservate da autorità di vigilanza possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per una qualsiasi delle seguenti finalità:

i) per verificare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti l'accesso all'attività, il sistema di governance, l'informativa al pubblico e la valutazione della solvibilità;

ii) per irrogare sanzioni;

iii) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza;

iv) nei procedimenti giudiziari relativi al regime di solvibilità nel paese terzo;

(i) se le autorità di vigilanza del paese terzo sono autorizzate a scambiare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza o nel quadro dell'individuazione di violazioni del diritto societario e delle relative indagini, con altre autorità, organi o persone se tale autorità, organo o persona ha l'obbligo del segreto d'ufficio nel paese terzo in questione e le informazioni sono divulgate solo con l'esplicito consenso dell'autorità di vigilanza da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.



CAPO III

IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CON IMPRESE MADRI CON SEDE FUORI DALL'UNIONE

Articolo 380

Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi

I criteri di cui tenere conto per valutare se il regime prudenziale per la vigilanza di gruppo di un paese terzo sia equivalente a quello fissato al titolo III della direttiva 2009/138/CE sono i seguenti:

(a) se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno i mezzi necessari, le conoscenze pertinenti, le capacità, incluse le risorse umane e finanziarie, e il mandato per tutelare efficacemente i contraenti e i beneficiari indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza;

(b) se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno per legge o regolamento il potere di:

i) determinare quali imprese sono soggette alla vigilanza a livello di gruppo;

ii) vigilare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo;

iii) irrogare sanzioni o adottare provvedimenti per far rispettare la normativa, se necessario;

(c) se le autorità di vigilanza del paese terzo sono in grado di valutare efficacemente il profilo di rischio, la solvibilità e la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo nonché la strategia operativa del gruppo;

(d) se l'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo include almeno tutte le imprese sulle quali un'impresa partecipante ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE esercita un'influenza dominante o notevole, a meno che ciò non sia inappropriato dati gli obiettivi della vigilanza di gruppo;

(e) se le autorità di vigilanza del paese terzo, nell'espletamento delle loro funzioni generali, prendono debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari a livello mondiale, soprattutto in situazioni di emergenza, avvalendosi delle informazioni disponibili al momento;

(f) se le autorità di vigilanza del paese terzo tengono conto dei potenziali effetti prociclici dei loro interventi in periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari;

(g) se il regime prudenziale del paese terzo impone un sistema efficace di governance a livello di gruppo che prescrive una gestione sana e prudente dell'attività e include tutti i seguenti requisiti:

i) l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità;

ii) il rispetto, da parte delle persone che dirigono effettivamente l'impresa, di requisiti di competenza e onorabilità equivalenti a quelli fissati all'articolo 42 della direttiva 2009/138/CE;

iii) l'esistenza di processi efficaci per garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni sia all'interno del gruppo che alle competenti autorità di vigilanza;

iv) l'esercizio di un'effettiva vigilanza sulle funzioni o attività esternalizzate;

(h) se il regime prudenziale del paese terzo impone un sistema efficace di gestione dei rischi a livello di gruppo che comprende almeno tutti i seguenti elementi:

i) le strategie, i processi e le procedure di segnalazione interne necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi ai quali il gruppo è o potrebbe essere esposto e le relative interdipendenze;

ii) un sistema di controllo interno efficace;

(i) se il regime prudenziale del paese terzo impone al gruppo di dotarsi di valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e gestire le operazioni infragruppo e le concentrazioni di rischi;

(j) se il regime prudenziale del paese terzo impone al gruppo di stabilire e mantenere funzioni attuariali, di gestione dei rischi, di verifica della conformità e di audit interno efficaci;

(k) se il regime prudenziale del paese terzo impone al gruppo di compiere tutte le azioni seguenti:

i) fornire alle autorità di vigilanza del paese terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza;

ii) segnalare concentrazioni di rischi significative a livello di gruppo e operazioni infragruppo significative, quanto meno su base annuale;

iii) pubblicare, almeno ogni anno, una relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria del gruppo equivalente a quella di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE;

(l) se il regime prudenziale del paese terzo impone che le proposte di modifica della politica aziendale o della direzione del gruppo o delle partecipazioni qualificate nel gruppo siano compatibili con la gestione sana e prudente del gruppo;

(m) se la valutazione della situazione finanziaria del gruppo si basa su solidi principi economici e se la valutazione della solvibilità è basata su una valutazione economica di tutte le attività e passività;

(n) se il regime prudenziale del paese terzo impone al gruppo di detenere risorse finanziarie adeguate e prevede tutti i seguenti elementi:

i) l'obbligo a carico del gruppo di costituire riserve tecniche a fronte di tutte le sue obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo;

ii) l'obbligo di investire le attività detenute a copertura delle riserve tecniche nell'interesse di tutti i contraenti e beneficiari, tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato;

iii) l'obbligo a carico del gruppo di investire solo in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi;

iv) l'obbligo imposto dalle autorità di vigilanza del paese terzo al gruppo di soddisfare i requisiti patrimoniali stabiliti a un livello equivalente a quello di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, che, in caso di perdite significative, garantisce che i contraenti e i beneficiari siano adeguatamente protetti e continuino a ricevere i pagamenti alle scadenze previste;

v) l'obbligo a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo di mantenere un livello minimo di capitale, la cui mancata osservanza fa scattare un intervento della vigilanza immediato e definitivo;

vi) l'obbligo a carico del gruppo di soddisfare il requisito patrimoniale con fondi propri di qualità sufficiente e che consentano di assorbire perdite significative e che gli elementi dei fondi propri considerati di qualità elevata dalle autorità di vigilanza assorbano le perdite in caso sia di continuità aziendale che di liquidazione;

(o) se i requisiti patrimoniali del regime prudenziale del paese terzo sono basati sul rischio con l'obiettivo di tenere conto dei rischi quantificabili e se si tiene conto di un rischio significativo non quantificabile che non può essere incorporato nei requisiti patrimoniali tramite un altro meccanismo di vigilanza;

(p) se il regime prudenziale del paese terzo consente un intervento tempestivo delle autorità di vigilanza del paese terzo qualora il requisito patrimoniale di cui alla lettera n), punto iv), non sia rispettato;

(q) se le autorità di vigilanza del paese terzo restringono l'uso degli elementi dei fondi propri di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata qualora ritengano che non possano essere resi effettivamente disponibili per la copertura del requisito patrimoniale dell'impresa partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo;

(r) se il calcolo della solvibilità di gruppo in base al regime prudenziale del paese terzo produce un risultato quanto meno equivalente a quello ottenuto con uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 230 e 233 della direttiva 2009/138/CE o una loro combinazione e se il calcolo garantisce che non vi sia doppio computo degli stessi fondi propri per coprire il requisito patrimoniale del gruppo e che sia eliminata la creazione infragruppo di capitale tramite finanziamenti reciproci;

(s) se il regime prudenziale del paese terzo prevede che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo, nonché i revisori e gli esperti incaricati da tali autorità abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio e se tale obbligo si estende alle informazioni trasmesse da tutte le autorità di vigilanza;

(t) se il regime prudenziale del paese terzo prevede che, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta da tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo non sia divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione;

(u) se il regime prudenziale del paese terzo prevede che, nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia stata dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possano essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali;

(v) se le autorità di vigilanza del paese terzo che ricevono informazioni riservate da altre autorità di vigilanza possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per una qualsiasi delle seguenti finalità:

i) per verificare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti l'accesso all'attività, il sistema di governance, l'informativa al pubblico e la valutazione della solvibilità;

ii) per irrogare sanzioni;

iii) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza;

iv) nei procedimenti giudiziari relativi al regime di solvibilità nel paese terzo;

(w) se le autorità di vigilanza del paese terzo sono autorizzate a scambiare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza o nel quadro dell'individuazione di violazioni del diritto societario e delle relative indagini, con altre autorità, organi o persone se tale autorità, organo o persona ha l'obbligo del segreto d'ufficio nel paese terzo in questione e le informazioni sono divulgate solo con l'esplicito consenso dell'autorità di vigilanza da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 381

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

AREE DI ATTIVITÀ

A.    Obbligazioni di assicurazione non vita

(1)  Assicurazione spese mediche

Obbligazioni di assicurazione spese mediche in cui l'attività sottostante non è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita, diverse dalle obbligazioni comprese nell'area di attività 3.

(2)  Assicurazione protezione del reddito

Obbligazioni di assicurazione protezione del reddito in cui l'attività sottostante non è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita, diverse dalle obbligazioni comprese nell'area di attività 3.

(3)  Assicurazione di compensazione dei lavoratori

Obbligazioni di assicurazione malattia collegate a incidenti e infortuni sul lavoro e a malattie professionali in cui l'attività sottostante non è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita.

(4)  Assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Obbligazioni di assicurazione che coprono ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

(5)  Altre assicurazioni auto

Obbligazioni di assicurazione che coprono ogni danno subito da veicoli terrestri (inclusi i veicoli ferroviari).

(6)  Assicurazione marittima, aeronautica e trasporti

Obbligazioni di assicurazione che coprono ogni danno subito da veicoli marittimi, lacustri e fluviali e da veicoli aerei, nonché ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. Obbligazioni di assicurazione che coprono ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei, marittimi, lacustri e fluviali (compresa la responsabilità del vettore).

(7)  Assicurazione incendio e altri danni ai beni

Obbligazioni di assicurazione che coprono ogni danno subito dai beni diversi da quelli compresi nelle aree di attività 5 e 6 causato da incendio, esplosione, elementi naturali inclusi tempesta, grandine o gelo, energia nucleare, cedimento del terreno, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto.

(8)  R.C. generale

Obbligazioni di assicurazione che coprono ogni responsabilità diversa da quelle di cui alle aree di attività 4 e 6.

(9)  Assicurazione credito e cauzione

Obbligazioni di assicurazione che coprono insolvibilità, credito all'esportazione, vendita a rate, credito ipotecario, credito agricolo e cauzione diretta e indiretta.

(10)  Assicurazione tutela giudiziaria

Obbligazioni di assicurazione che coprono la tutela giudiziaria.

(11)  Assistenza

Obbligazioni di assicurazione che coprono l'assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale.

(12)  Perdite pecuniarie di vario genere

Obbligazioni di assicurazione che coprono i rischi di disoccupazione, insufficienza di entrate, intemperie, perdite di utili, persistenza di spese generali, spese commerciali impreviste, perdita di valore venale, perdita di fitti e di redditi, perdite commerciali indirette diverse da quelle succitate, altre perdite pecuniarie (non commerciali), nonché ogni altro rischio dell'assicurazione non vita non coperto dalle aree di attività da 1 a 11.

B.    Obbligazioni di riassicurazione proporzionale non vita

Le aree di attività da 13 a 24 comprendono le obbligazioni di riassicurazione proporzionale riguardanti le obbligazioni comprese nelle aree di attività da 1 a 12 rispettivamente.

C.    Obbligazioni di riassicurazione non proporzionale non vita

(25)  Riassicurazione non proporzionale malattia

Obbligazioni di riassicurazione non proporzionale riguardanti le obbligazioni di assicurazione comprese nelle aree di attività da 1 a 3.

(26)  Riassicurazione non proporzionale danni a beni RC

Obbligazioni di riassicurazione non proporzionale riguardanti le obbligazioni di assicurazione comprese nelle aree di attività 4 e 8.

(27)  Riassicurazione non proporzionale marittima, aeronautica e trasporti

Obbligazioni di riassicurazione non proporzionale riguardanti le obbligazioni di assicurazione comprese nell'area di attività 6.

(28)  Riassicurazione non proporzionale danni a beni non RC

Obbligazioni di riassicurazione non proporzionale riguardanti le obbligazioni di assicurazione comprese nelle aree di attività 5, 7 e da 9 a 12.

D.    Obbligazioni di assicurazione vita

(29)  Assicurazione malattia

Obbligazioni di assicurazione malattia in cui l'attività sottostante è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita, diverse da quelle comprese nell'area di attività 33.

(30)  Assicurazione con partecipazione agli utili

Obbligazioni di assicurazione con partecipazione agli utili diverse dalle obbligazioni comprese nelle aree di attività 33 e 34.

(31)  Assicurazione collegata a indici e a quote

Obbligazioni di assicurazione con prestazioni collegate a indici e a quote diverse da quelle comprese nelle aree di attività 33 e 34.

(32)  Altre assicurazioni vita

Altre obbligazioni di assicurazione vita diverse dalle obbligazioni comprese nelle aree di attività da 29 a 31, 33 e 34.

(33)  Rendite derivanti da contratti di assicurazione non vita e relative a obbligazioni di assicurazione malattia

(34)  Rendite derivanti da contratti di assicurazione non vita e relative a obbligazioni di assicurazione diverse dalle obbligazioni di assicurazione malattia

E.    Obbligazioni di riassicurazione vita

(35)  Riassicurazione malattia

Obbligazioni di riassicurazione che riguardano le obbligazioni comprese nelle aree di attività 29 e 33.

(36)  Riassicurazione vita

Obbligazioni di riassicurazione che riguardano le obbligazioni comprese nelle aree di attività da 30 a 32 e 34.




ALLEGATO II

SEGMENTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE NON VITA E SCOSTAMENTI STANDARD PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI TARIFFAZIONE E DI RISERVAZIONE DELL'ASSICURAZIONE NON VITA



 

Segmento

Aree di attività di cui all'allegato I che costituiscono il segmento

Scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo del segmento

Scostamento standard per il rischio di riservazione del segmento

1

Assicurazione e riassicurazione proporzionale sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

4 e 16

10 %

9 %

2

Altre assicurazioni e riassicurazioni proporzionali auto

5 e 17

8 %

8 %

3

Assicurazione e riassicurazione proporzionale marittima, aeronautica e trasporti

6 e 18

15 %

11 %

4

Assicurazione e riassicurazione proporzionale contro l'incendio e altri danni ai beni

7 e 19

8 %

10 %

5

Assicurazione e riassicurazione proporzionale sulla responsabilità civile generale

8 e 20

14 %

11 %

6

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di credito e di cauzione

9 e 21

12 %

19 %

7

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di tutela giudiziaria

10 e 22

7 %

12 %

8

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di assistenza

11 e 23

9 %

20 %

9

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di perdite pecuniarie di vario genere

12 e 24

13 %

20 %

10

Riassicurazione non proporzionale danni a beni RC

26

17 %

20 %

11

Riassicurazione non proporzionale marittima, aeronautica e trasporti

27

17 %

20 %

12

Riassicurazione non proporzionale danni a beni non RC

28

17 %

20 %




ALLEGATO III

FATTORE DI DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA DEL RISCHIO DI TARIFFAZIONE E DI RISERVAZIONE

1. Per tutti i segmenti di cui agli allegati II e XIV, il fattore di diversificazione geografica di un determinato segmento s di cui agli articoli 116 e 147 è uguale a:

image

dove:

(a) ciascuna delle somme copre tutte le regioni geografiche di cui al paragrafo 8;

(b)  V(prem,r,s) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s e della regione r;

(c)  V(res,r,s) è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s e della regione r.

2. Per tutti i segmenti di cui agli allegati II e XIV e tutte le regioni geografiche di cui al paragrafo 8 la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s e una determinata regione r è calcolata allo stesso modo della misura di volume per il rischio di tariffazione dell'assicurazione non vita o malattia NSLT del segmento s di cui agli articoli 116 e 147, tenendo conto però soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in cui il rischio sottostante si trova nella regione r.

3. Per tutti i segmenti di cui agli allegati II e XIV e tutte le regioni geografiche di cui al paragrafo 8 la misura di volume per il rischio di riservazione di un determinato segmento s e una determinata regione r è calcolata allo stesso modo della misura di volume per il rischio di riservazione dell'assicurazione non vita o malattia NSLT del segmento s di cui agli articoli 116 e 147, tenendo conto però soltanto delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in cui il rischio sottostante si trova nella regione r.

4. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 2 e 3, si applicano i criteri di cui all'articolo 13, punto 13), della direttiva 2009/138/CE in caso di assicurazione non vita e i criteri di cui all'articolo 13, punto 14), di detta direttiva in caso di assicurazione vita estendendo anche alle regioni i riferimenti agli Stati membri contenuti in tali criteri.

5. Nonostante il paragrafo 1, il fattore di diversificazione geografica è uguale a 1 per i segmenti 6, 10, 11 e 12 di cui all'allegato II e per il segmento 4 di cui all'allegato XIV.

6. Nonostante il paragrafo 1, il fattore di diversificazione geografica per un segmento di cui all'allegato II è uguale a 1 se le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano un parametro specifico dell'impresa per lo scostamento standard del rischio di tariffazione dell'assicurazione non vita o del rischio di riservazione dell'assicurazione non vita del segmento nel calcolo del sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione dell'assicurazione non vita.

7. Nonostante il paragrafo 1, il fattore di diversificazione geografica per un segmento di cui all'allegato XIV è uguale a 1 se le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano un parametro specifico dell'impresa per lo scostamento standard del rischio di tariffazione dell'assicurazione malattia NSLT o del rischio di riservazione dell'assicurazione malattia NSLT del segmento nel calcolo del sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione dell'assicurazione malattia NSLT.

8. Regioni per il calcolo del fattore di diversificazione geografica



 

Regione

Territori di cui consiste la regione

1

Europa settentrionale

Danimarca (esclusa Groenlandia), Estonia, Finlandia, Guernsey, Islanda, Irlanda, Isola di Man, Jersey, Lettonia, Lituania, Norvegia, Svezia, Regno Unito (escluse Anguilla, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Isole Falkland, Gibilterra, Montserrat, Isole Pitcairn, Sant'Elena, Isole Turks e Caicos)

2

Europa occidentale

Austria, Belgio, Francia (escluse Guyana francese, Polinesia francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Nuova Caledonia, Riunione, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna), Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi (escluse Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), Svizzera

3

Europa orientale

Bielorussia, Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Moldova, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Ucraina

4

Europa meridionale

Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Gibilterra, Grecia, Italia, Malta, Montenegro, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Stato della Città del Vaticano

5

Asia centrale e occidentale

Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Georgia, Iraq, Israele, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Kirghizistan, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Emirati arabi uniti, Uzbekistan, Yemen

6

Asia orientale

Cina, Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Corea del Sud, Taiwan

7

Asia meridionale e sudorientale

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Myanmar/Birmania, Cambogia, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Maldive, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Timor Est, Vietnam

8

Oceania

Samoa americane, Australia, Isole Cook, Figi, Polinesia francese, Guam, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Niue, Isole Marianne settentrionali, Palau, Papua Nuova Guinea, Isole Pitcairn, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis e Futuna

9

Africa settentrionale

Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Libia, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Sant'Elena, Senegal, Sierra Leone, Sud Sudan, Sudan, Togo, Tunisia

10

Africa meridionale

Angola, Botswana, Burundi, Comore, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Príncipe, Seychelles, Somalia, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

11

America settentrionale esclusi gli Stati Uniti d'America

Bermuda, Canada, Groenlandia, Saint Pierre e Miquelon

12

America caraibica e centrale

Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Repubblica dominicana, El Salvador, Grenada, Guadalupa, Guatemala, Haiti, Honduras, Giamaica, Martinica, Messico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Portorico, Saint-Barthélemy, Saba, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint-Martin, Saint Vincent e Grenadine, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane

13

Sudamerica orientale

Brasile, Isole Falkland, Guyana francese, Guyana, Paraguay, Suriname, Uruguay

14

Sudamerica settentrionale, meridionale e occidentale

Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela

15

Stati Uniti d'America nordorientali

Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont

16

Stati Uniti d'America sudorientali

Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Carolina del Nord, Portorico, Carolina del Sud, Tennessee, Virginia, Virginia occidentale

17

Stati Uniti d'America centroccidentali

Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Nord, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sud, Wisconsin

18

Stati Uniti d'America occidentali

Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wyoming




ALLEGATO IV

MATRICE DI CORRELAZIONE PER IL RISCHIO DI TARIFFAZIONE E DI RISERVAZIONE DELL'ASSICURAZIONE NON VITA

Il parametro di correlazione CorrS(s,t) di cui all'articolo 117, paragrafo 1, è uguale alla voce riportata nella riga s e nella colonna t della seguente matrice di correlazione. Le intestazioni delle righe e delle colonne indicano i numeri dei segmenti di cui all'allegato II.



t

s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

2

0,5

1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

3

0,5

0,25

1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

4

0,25

0,25

0,25

1

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

5

0,5

0,25

0,25

0,25

1

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

6

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

1

0,5

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

7

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

1

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

8

0,25

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

1

0,5

0,25

0,25

0,5

9

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,25

0,5

0,25

10

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

1

0,25

0,25

11

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

1

0,25

12

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

1




ALLEGATO V

PARAMETRI PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI TEMPESTA



Regioni e fattori di rischio di tempesta

Abbreviazione della regione r

Regione r

Fattore di rischio di tempesta Q(windstorm,r)

AT

Repubblica d'Austria

0,08 %

BE

Regno del Belgio

0,16 %

CZ

Repubblica ceca

0,03 %

CH

Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein

0,08 %

DK

Regno di Danimarca

0,25 %

FR

Repubblica francese (1), Principato di Monaco, Principato di Andorra

0,12 %

DE

Repubblica federale di Germania

0,09 %

IS

Repubblica d'Islanda

0,03 %

IE

Irlanda

0,20 %

LU

Granducato di Lussemburgo

0,10 %

NL

Regno dei Paesi Bassi

0,18 %

NO

Regno di Norvegia

0,08 %

PL

Repubblica di Polonia

0,04 %

ES

Regno di Spagna

0,03 %

SE

Regno di Svezia

0,09 %

UK

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

0,17 %

GU

Guadalupa

2,74 %

MA

Martinica

3,19 %

SM

Collettività di Saint-Martin

5,16 %

RE

Riunione

2,50 %

(1)   Escluse Guadalupa, Martinica, la Collettività di Saint-Martin e Riunione.

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE PER IL RISCHIO DI TEMPESTA PER REGIONI



 

AT

BE

CH

CZ

DE

DK

ES

FR

UK

IE

IS

LU

NL

NO

PL

SE

GU

MA

SM

RE

AT

1,00

0,25

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

0,25

1,00

0,25

0,25

0,50

0,25

0,00

0,50

0,50

0,25

0,00

0,75

0,75

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CH

0,50

0,25

1,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

0,25

0,25

0,25

1,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,25

0,50

0,25

0,25

1,00

0,50

0,00

0,50

0,25

0,25

0,00

0,50

0,50

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DK

0,00

0,25

0,00

0,00

0,50

1,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FR

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,25

0,25

1,00

0,25

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UK

0,00

0,50

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,25

1,00

0,50

0,00

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IE

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,50

1,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU

0,25

0,75

0,25

0,25

0,50

0,25

0,00

0,50

0,25

0,25

0,00

1,00

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

0,25

0,75

0,25

0,25

0,50

0,50

0,00

0,50

0,50

0,25

0,00

0,50

1,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

1,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

0,00

0,25

0,00

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

MA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

SM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

RE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00




ALLEGATO VI

PARAMETRI PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI TERREMOTO



Regioni e fattori di rischio di terremoto

Abbreviazione della regione r

Regione r

Fattore di rischio di terremoto Q (earthquake,r)

AT

Repubblica d'Austria

0,10 %

BE

Regno del Belgio

0,02 %

BG

Repubblica di Bulgaria

1,60 %

CR

Repubblica di Croazia

1,60 %

CY

Repubblica di Cipro

2,12 %

CZ

Repubblica ceca

0,10 %

CH

Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein

0,25 %

FR

Repubblica francese (1), Principato di Monaco, Principato di Andorra

0,06 %

DE

Repubblica federale di Germania

0,10 %

HE

Repubblica ellenica

1,85 %

HU

Repubblica di Ungheria

0,20 %

IT

Repubblica italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

0,80 %

MT

Repubblica di Malta

1,00 %

PT

Repubblica portoghese

1,20 %

RO

Romania

1,70 %

SK

Repubblica slovacca

0,15 %

SI

Repubblica di Slovenia

1,00 %

GU

Guadalupa

4,09 %

MA

Martinica

4,71 %

SM

Collettività di Saint-Martin

5,00 %

(1)   Escluse Guadalupa, Martinica, la Collettività di Saint-Martin e Riunione.

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE PER IL RISCHIO DI TERREMOTO PER REGIONI



 

AT

BE

BG

CR

CY

FR

DE

HE

HU

IT

MT

PT

RO

SI

CZ

CH

SK

GU

MA

ST

AT

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

BE

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BG

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CY

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

HE

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SK

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

GU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,75

0,75

MA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,75

1,00

0,75

ST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,75

0,75

1,00




ALLEGATO VII

PARAMETRI PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI ALLUVIONE



Regioni e fattori di rischio di alluvione

Abbreviazione della regione r

Regione r

Fattore di rischio di alluvione Q( flood , r )

AT

Repubblica d'Austria

0,13 %

BE

Regno del Belgio

0,10 %

BG

Repubblica di Bulgaria

0,15 %

CZ

Repubblica ceca

0,30 %

CH

Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein

0,15 %

FR

Repubblica francese (1), Principato di Monaco, Principato di Andorra

0,10 %

DE

Repubblica federale di Germania

0,20 %

HU

Repubblica di Ungheria

0,40 %

IT

Repubblica italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

0,10 %

PL

Repubblica di Polonia

0,16 %

RO

Romania

0,40 %

SK

Repubblica slovacca

0,45 %

SI

Repubblica di Slovenia

0,30 %

UK

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

0,10 %

(1)   Escluse Guadalupa, Martinica, la Collettività di Saint-Martin e Riunione.

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE PER IL RISCHIO DI ALLUVIONE PER REGIONI



 

AT

BE

CH

CZ

FR

DE

HU

IT

BG

PL

RO

SI

SK

UK

AT

1,00

0,00

0,25

0,50

0,00

0,75

0,50

0,00

0,25

0,25

0,25

0,00

0,50

0,00

BE

0,00

1,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CH

0,25

0,00

1,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

0,50

0,00

0,00

1,00

0,00

0,50

0,25

0,00

0,00

0,75

0,25

0,00

0,75

0,00

FR

0,00

0,25

0,25

0,00

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,75

0,25

0,25

0,50

0,25

1,00

0,25

0,00

0,00

0,75

0,25

0,00

0,25

0,00

HU

0,50

0,00

0,00

0,25

0,00

0,25

1,00

0,00

0,25

0,25

0,50

0,00

0,25

0,00

IT

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

BG

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

1,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

PL

0,25

0,00

0,00

0,75

0,00

0,75

0,25

0,00

0,00

1,00

0,25

0,00

0,25

0,00

RO

0,25

0,00

0,00

0,25

0,00

0,25

0,50

0,00

0,50

0,25

1,00

0,00

0,25

0,00

SI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

1,00

0,25

0,00

SK

0,50

0,00

0,00

0,75

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

0,25

1,00

0,00

UK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00




ALLEGATO VIII

PARAMETRI PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI GRANDINE



Regioni e fattori di rischio di grandine

Abbreviazione della regione r

Regione r

Fattore di rischio di grandine Q( hail , r )

AT

Repubblica d'Austria

0,08 %

BE

Regno del Belgio

0,03 %

CH

Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein

0,06 %

FR

Repubblica francese (1), Principato di Monaco, Principato di Andorra

0,01 %

DE

Repubblica federale di Germania

0,02 %

IT

Repubblica italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

0,05 %

LU

Granducato di Lussemburgo

0,03 %

NL

Regno dei Paesi Bassi

0,02 %

ES

Regno di Spagna

0,01 %

(1)   Escluse Guadalupa, Martinica, la Collettività di Saint-Martin e Riunione.

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE PER IL RISCHIO DI GRANDINE PER REGIONI



 

AT

BE

FR

DE

IT

LU

NL

CH

ES

AT

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

FR

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

1,00

0,25

0,00

0,00

NL

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

1,00

0,00

0,00

CH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

ES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00




ALLEGATO IX

SUDDIVISIONE GEOGRAFICA IN ZONE A RISCHIO DELLE REGIONI DI CUI ALL'ALLEGATO V

Le zone a rischio delle regioni di cui all'allegato V, come indicato negli allegati da VIII a XIII, corrispondono alle aree dei codici postali o alle unità amministrative indicate nelle seguenti tabelle.

Mappatura delle zone a rischio per le regioni con una sola zona a rischio

Le regioni LU, MT, Guadalupa, Martinica, Saint-Martin e Riunione sono costituite da una sola zona a rischio.

Mappatura delle zone a rischio per le regioni con una sola zona a rischio che fanno parte di un'altra regione

Le regioni Principato di Andorra, Principato del Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano sono costituite ciascuna da una sola zona. Dette zone sono attribuite alle seguenti regioni:



Principato di Andorra

zona 9 della regione FR

Principato del Liechtenstein

zona 19 della regione CH

Principato di Monaco

zona 06 della regione FR

Repubblica di San Marino

zona 47 della regione IT

Stato della Città del Vaticano

zona 00 della regione IT

Mappatura delle zone a rischio per le regioni in cui la zonatura si basa sui codici postali

Ai fini del presente allegato si applica quanto segue:

(1) la mappatura delle zone a rischio per le regioni AT, CZ, CH, DE, HE, IT, NL, NO, PL, ES, SK e SE si basa sulle prime due cifre del codice postale;

(2) la mappatura delle zone a rischio per le regioni BE e CY si basa sulla prima cifra del codice postale;

(3) la mappatura delle zone a rischio per l'Irlanda si basa sulle prime due lettere del codice postale;

(4) la mappatura delle zone a rischio per il Regno Unito si basa sulle prime due lettere del codice postale in cui si trova il rischio, ad eccezione dei codici postali con una cifra al secondo posto. I rischi nelle zone i cui codici postali hanno una cifra al secondo posto sono attribuiti alle zone individuate da un codice a una lettera.



Regione/zona a rischio

AT

BE

CZ

DE

HE

IT

NL

PL

SK

ES

UK

1

10

1

10

01

10

00

10

00

01

01

AB

2

11

2

11

02

11

01

11

01

02

02

AL

3

12

3

12

03

12

02

12

02

03

03

B

4

13

4

13

04

13

03

13

03

04

04

BA

5

20

5

14

06

14

04

14

04

05

05

BB

6

21

6

15

07

15

05

15

05

06

06

BD

7

22

7

16

08

16

06

16

06

07

07

BH

8

23

8

17

09

17

07

17

07

08

08

BL

9

24

9

18

10

18

08

18

08

09

09

BN

10

25

 

19

12

19

09

19

09

81

10

BR

11

26

 

25

13

20

10

20

10

82

11

BS

12

27

 

26

14

21

11

21

11

83

12

BT

13

28

 

27

15

22

12

22

12

84

13

CA

14

30

 

28

16

23

13

23

13

85

14

CB

15

31

 

29

17

24

14

24

14

90

15

CF

16

32

 

30

18

25

15

25

15

91

16

CH

17

33

 

31

19

26

16

26

16

92

17

CM

18

34

 

32

20

27

17

27

17

93

18

CO

19

35

 

33

21

28

18

28

18

94

19

CR

20

36

 

34

22

29

19

29

19

95

20

CT

21

37

 

35

23

30

20

30

20

96

21

CV

22

38

 

36

24

31

21

31

21

97

22

CW

23

39

 

37

25

32

22

32

22

98

23

DA

24

40

 

38

26

33

23

33

23

99

24

DD

25

41

 

39

27

34

24

34

24

 

25

DE

26

42

 

40

28

35

25

35

25

 

26

DG

27

43

 

41

29

36

26

36

26

 

27

DH

28

44

 

43

30

37

27

37

27

 

28

DL

29

45

 

44

31

38

28

38

28

 

29

DN

30

46

 

46

32

40

29

39

29

 

30

DT

31

47

 

47

33

41

30

40

30

 

31

DY

32

48

 

50

34

42

31

41

31

 

32

E

33

49

 

51

35

43

32

42

32

 

33

EC

34

50

 

53

36

44

33

43

33

 

34

EH

35

51

 

54

37

45

34

44

34

 

35

EN

36

52

 

55

38

46

35

45

35

 

36

EX

37

53

 

56

39

47

36

46

36

 

37

FK

38

54

 

57

40

48

37

47

37

 

38

FY

39

55

 

58

41

49

38

48

38

 

39

G

40

56

 

59

42

50

39

49

39

 

40

GL

41

57

 

60

44

51

40

50

40

 

41

GU

42

60

 

61

45

52

41

51

41

 

42

GY

43

61

 

62

46

53

42

52

42

 

43

HA

44

62

 

63

47

54

43

53

43

 

44

HD

45

63

 

64

48

55

44

54

44

 

45

HG

46

64

 

66

49

56

45

55

45

 

46

HP

47

65

 

67

50

57

46

56

46

 

47

HR

48

66

 

68

51

58

47

57

47

 

48

HS

49

67

 

69

52

59

48

58

48

 

49

HU

50

68

 

70

53

60

50

59

49

 

50

HX

51

69

 

71

54

61

51

60

50

 

 

IG

52

70

 

72

55

62

52

61

51

 

 

IM

53

71

 

73

56

63

53

62

52

 

 

IP

54

72

 

74

57

64

54

63

53

 

 

IV

55

73

 

75

58

65

55

64

54

 

 

JE

56

74

 

76

59

66

56

65

55

 

 

KA

57

75

 

77

60

67

57

66

56

 

 

KT

58

80

 

78

61

68

58

67

57

 

 

KW

59

81

 

79

63

69

59

68

58

 

 

KY

60

82

 

 

64

70

60

69

59

 

 

L

61

83

 

 

65

71

61

70

60

 

 

LA

62

84

 

 

66

72

62

71

61

 

 

LD

63

85

 

 

67

73

63

72

62

 

 

LE

64

86

 

 

68

74

64

73

63

 

 

LL

65

87

 

 

69

80

65

74

64

 

 

LN

66

88

 

 

70

81

66

75

65

 

 

LS

67

89

 

 

71

82

67

76

66

 

 

LU

68

90

 

 

72

83

70

77

67

 

 

M

69

91

 

 

73

84

71

78

68

 

 

ME

70

92

 

 

74

85

72

79

69

 

 

MK

71

93

 

 

75

 

73

80

70

 

 

ML

72

94

 

 

76

 

74

81

71

 

 

N

73

95

 

 

77

 

75

82

72

 

 

NE

74

96

 

 

78

 

80

83

73

 

 

NG

75

97

 

 

79

 

81

84

74

 

 

NN

76

98

 

 

80

 

82

85

75

 

 

NP

77

99

 

 

81

 

83

86

76

 

 

NR

78

 

 

 

82

 

84

87

77

 

 

NW

79

 

 

 

83

 

85

88

78

 

 

OL

80

 

 

 

84

 

86

89

80

 

 

OX

81

 

 

 

85

 

87

90

81

 

 

PA

82

 

 

 

86

 

88

91

82

 

 

PE

83

 

 

 

87

 

89

92

83

 

 

PH

84

 

 

 

88

 

90

93

84

 

 

PL

85

 

 

 

89

 

91

94

85

 

 

PO

86

 

 

 

90

 

92

95

86

 

 

PR

87

 

 

 

91

 

93

96

87

 

 

RG

88

 

 

 

92

 

94

97

88

 

 

RH

89

 

 

 

93

 

95

98

89

 

 

RM

90

 

 

 

94

 

96

99

90

 

 

S

91

 

 

 

95

 

97

 

91

 

 

SA

92

 

 

 

96

 

98

 

92

 

 

SE

93

 

 

 

97

 

 

 

93

 

 

SG

94

 

 

 

98

 

 

 

94

 

 

SK

95

 

 

 

99

 

 

 

95

 

 

SL

96

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

SM

97

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

SN

98

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

SO

99

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

SP

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TQ

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TW

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UB

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WA

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WC

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WD

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WF

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WN

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WR

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WS

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WV

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YO

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE

Mappatura delle zone a rischio per le regioni in cui la zonatura si basa sulle unità amministrative — parte 1



Regione/zona a rischio

BG

CR

HU

RO

1

Sofiya-Grad (compresa la città di Sofia)

Zagrebacka

Città di Budapest

Alba

2

Sofia

Krapinsko-zagorska

Gyor-Sopron

Arad

3

Pernik

Sisacko-moslavacka

Città di Gyor

Arges

4

Kyustendil

Karlovacka

Vas

Bacau

5

Blagoevgrad

Varazdinska

Zala

Bihor

6

Pazardzhik

Koprivnicko-krizevac

Veszprem

Bistrita-Nasaud

7

Smolyan

Bjelovarsko-bilogors

Somogy

Botosani

8

Plovdiv

Primorsko-goranska

Komarom

Braila

9

Kurdzahli

Licko-senjska

Fejer

Brasov

10

Khaskovo

Viroviticko-podravsk

Tolna

Buzau

11

Stara Zagora

Pozesko-slavonska

Baranya

Caras-Severin

12

Sliven

Brodsko-posavska

Città di Pecs

Calarasi

13

Yambol

Zadarska

Nograd

Cluj

14

Burgas

Osjecko-baranjska

Pest

Costanza

15

Varna

Sibensko-kninska

Bacs-Kiskun

Covasna

16

Tolbukin

Vukovarsko-srijemska

Borsod-Abauj-Zemplen

Dimbovita

17

Shumen

Splitsko-dalmatinska

Città di Miskolc

Dolj

18

Silistra

Istarska

Heves

Galati

19

Razgrad

Dubrovacko-neretvanska

Szolnok

Giurgiu

20

Turgovishte

Medimurska

Csongrad

Gorj

21

Ruse

Città di Zagabria

Szabolcs-Szatmar

Harghita

22

Turnovo

 

Hadju-Bihar

Hunedoara

23

Gabrovo

 

Città di Debrecen

Ialomita

24

Lovech

 

Bekes

Iasi

25

Pleven

 

 

Maremures

26

Vrasta

 

 

Mehedinti

27

Mikhaylovgrad

 

 

Mures

28

Vidin

 

 

Neamt

29

 

 

 

Olt

30

 

 

 

Prahova

31

 

 

 

Salaj

32

 

 

 

Satu Mare

33

 

 

 

Sibiu

34

 

 

 

Suceava

35

 

 

 

Teleorman

36

 

 

 

Timisoara

37

 

 

 

Tulcea

38

 

 

 

Vaslui

39

 

 

 

Vilcea

40

 

 

 

Vrancea

41

 

 

 

Bucarest

Mappatura delle zone a rischio per le regioni in cui la zonatura si basa sulle unità amministrative — parte 2



Regione/zona a rischio

CH

CY

IE

NO

SE

1

1

1

CE

01

01

2

2

2

CK

02

02

3

3

3

CN

03

03

4

4

4

CW

04

04

5

5

5

DL

05

05

6

6

6

DN

06

06

7

7

 

GY

07

07

8

8

 

KE

08

08

9

9

 

KK

09

09

10

10

 

KY

10

10

11

11

 

LD

11

11

12

12

 

LH

12

12

13

13

 

LK

14

14

14

14

 

LM

15

15

15

15

 

LS

16

16

16

16

 

MH

17

17

17

17

 

MN

18

18

18

18

 

MO

19

19

19

19

 

OY

20

20

20

20

 

RN

 

21

21

21

 

SO

 

22

22

22

 

TY

 

23

23

23

 

WD

 

24

24

24

 

WH

 

25

25

25

 

WW

 

 

26

26

 

WX

 

 

Mappatura delle zone a rischio per la Repubblica francese

La mappatura delle zone a rischio per la regione FR si basa sulle prime due cifre del codice postale.



Zona a rischio

FR

Zona a rischio

FR

Zona a rischio

FR

Zona a rischio

FR

1

01

25

25

49

49

73

73

2

02

26

26

50

50

74

74

3

03

27

27

51

51

75

75

4

04

28

28

52

52

76

76

4

05

29

29

53

53

77

77

6

06

30

30

54

54

78

78

7

07

31

31

55

55

79

79

8

08

32

32

56

56

80

80

9

09

33

33

57

57

81

81

10

10

34

34

58

58

82

82

11

11

35

35

59

59

83

83

12

12

36

36

60

60

84

84

13

13

37

37

61

61

85

85

14

14

38

38

62

62

86

86

15

15

39

39

63

63

87

87

16

16

40

40

64

64

88

88

17

17

41

41

65

65

89

89

18

18

42

42

66

66

90

90

19

19

43

43

67

67

91

91

20

20

44

44

68

68

92

92

21

21

45

45

69

69

93

93

22

22

46

46

70

70

94

94

23

23

47

47

71

71

95

95

24

24

48

48

72

72

 

 

Mappatura delle zone a rischio per la Repubblica di Slovenia

La mappatura per la regione SI si basa sulle prime quattro cifre del codice postale.



Zona a rischio

Regione

1

5000

5210

5211

5212

5213

5214

5215

5216

5220

5222

5223

5224

5230

5231

5232

5242

5243

5250

5251

5252

5253

5261

5262

5263

5270

5271

5272

5273

5274

5275

5280

5281

5282

5283

5290

5291

5292

5293

5294

5295

5296

5297

 

 

2

4000

4201

4202

4203

4204

4205

4206

4207

4208

4209

4211

4212

4220

4223

4224

4225

4226

4227

4228

4229

4240

4243

4244

4245

4246

4247

4248

4260

4263

4264

4265

4267

4270

4273

4274

4275

4276

4280

4281

4282

4283

4290

4294

 

3

1215

1216

1217

1218

1219

1221

1222

1223

1225

1230

1233

1234

1235

1236

1241

1242

1251

1252

1262

1270

1272

1273

1274

1275

1276

1281

1282

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1301

1303

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1330

1331

1332

1336

1337

1338

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1360

1370

1372

1373

1380

1381

1382

1384

1385

1386

1410

1411

1412

1413

1414

1420

1423

1430

1431

1433

4207

4208

4212

8342

 

 

 

 

4

1000

1210

1211

1231

1260

1261

 

 

 

 

 

5

1432

2393

3000

3201

3202

3203

3204

3205

3211

3212

3213

3220

3221

3222

3223

3224

3225

3230

3231

3232

3233

3240

3241

3250

3252

3253

3254

3255

3256

3257

3260

3261

3262

3263

3264

3270

3271

3272

3273

3301

3302

3303

3304

3305

3310

3311

3312

3313

3314

3320

3325

3326

3327

3330

3331

3332

3333

3334

3335

3341

3342

 

 

 

 

 

6

2201

2204

2205

2206

2208

2211

2212

2213

2214

2215

2221

2222

2223

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2241

2242

2250

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2270

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2331

2342

2343

2344

2345

2352

2353

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2370

2371

2372

2373

2380

2381

2382

2383

2390

2391

2392

2394

3206

3210

3214

3215

 

 

 

 

7

2000

2229

2341

2351

2354

 

 

 

 

 

 

8

9000

9201

9202

9203

9204

9205

9206

9207

9208

9220

9221

9222

9223

9224

9225

9226

9227

9231

9232

9233

9240

9241

9242

9243

9244

9245

9250

9251

9252

9253

9261

9262

9263

9264

9265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

6000

6216

6240

6242

6243

6271

6272

6273

6274

6275

6276

6280

6281

6310

6311

6320

6323

6330

6333

 

 

 

10

5271

5272

6210

6215

6217

6219

6221

6222

6223

6224

6225

6230

6232

6244

6250

6253

6254

6255

6256

6257

6258

 

11

1434

8000

8210

8211

8212

8213

8216

8220

8222

8230

8231

8232

8233

8250

8251

8253

8254

8255

8256

8257

8258

8259

8261

8262

8263

8270

8272

8273

8274

8275

8276

8280

8281

8282

8283

8290

8292

8293

8294

8295

8296

8297

8310

8311

8312

8321

8322

8323

8330

8331

8332

8333

8340

8341

8343

8344

8350

8351

8360

8361

8362

 

 

 

 

 

Mappatura delle zone a rischio per il Regno di Danimarca

La mappatura delle zone a rischio per la regione DK si basa sulle prime due cifre del codice postale.



Zona a rischio

Regione

1

90

92

93

94

95

96

97

98

99

 

2

69

74

75

76

77

78

79

 

 

 

3

80

82

83

84

85

86

87

88

89

 

4

62

65

66

67

68

72

 

 

 

 

5

60

61

63

64

70

71

73

 

 

 

6

50

52

53

54

55

56

57

58

59

 

7

40

41

42

43

44

45

 

 

 

 

8

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

9

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

11

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ALLEGATO X

PONDERAZIONI DEL RISCHIO PER LE ZONE A RISCHIO DI CATASTROFE



Ponderazioni del rischio per il rischio di tempesta

Zona/regione

AT

BE

CH

CZ

DE

DK

ES

FR

IE

NL

NO

PL

SE

UK

1

0,6

0,9

1,4

1,2

0,9

1,1

2,3

1,0

1,4

0,9

1,4

0,6

0,6

0,9

2

0,7

1,0

1,1

1,0

0,8

1,6

0,8

2,0

1,1

1,0

0,7

0,6

1,4

1,1

3

0,9

0,9

1,5

1,0

0,8

0,9

0,6

1,7

1,5

1,0

0,5

0,6

1,6

0,7

4

1,5

0,9

1,3

1,0

1,2

2,0

0,6

0,8

1,3

1,1

0,8

0,6

2,6

1,5

5

1,6

1,0

1,5

1,2

1,3

1,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,2

0,6

2,3

1,1

6

1,4

1,0

0,7

1,2

1,1

1,4

1,1

0,6

0,7

1,2

0,8

0,6

2,5

0,9

7

1,5

1,2

1,5

1,2

1,0

1,4

0,2

0,7

1,5

1,6

1,0

0,8

2,0

1,5

8

1,1

1,6

1,1

1,0

1,1

1,6

1,3

1,7

1,1

1,9

0,9

0,7

3,7

0,9

9

1,4

1,1

1,1

1,2

0,5

0,9

2,3

1,2

1,1

1,4

1,0

0,6

2,0

1,9

10

1,1

 

1,6

1,2

0,7

0,6

1,5

1,7

1,6

1,4

1,5

0,9

1,5

0,7

11

1,1

 

1,8

1,4

0,7

1,8

1,5

0,9

1,8

0,9

2,8

1,0

2,6

1,3

12

1,1

 

0,9

1,5

1,0

 

1,1

1,2

0,9

1,4

2,6

0,9

1,1

1,2

13

1,2

 

1,1

1,5

1,1

 

0,8

0,8

1,1

1,7

3,6

0,8

2,8

1,6

14

1,1

 

2,0

1,3

1,3

 

1,1

3,3

2,0

1,3

2,9

1,0

1,4

1,5

15

1,2

 

1,2

1,4

1,6

 

2,5

1,6

1,2

1,4

1,4

1,2

1,1

1,5

16

1,5

 

1,2

1,6

2,1

 

1,3

1,6

1,2

1,2

1,7

0,5

1,9

1,3

17

1,6

 

1,3

1,6

1,9

 

1,7

3,0

1,3

1,5

1,3

0,6

1,4

2,4

18

1,3

 

1,4

1,6

1,4

 

0,8

1,8

1,4

1,3

0,7

0,5

3,1

3,2

19

1,5

 

1,3

1,6

1,7

 

1,5

1,2

1,3

1,1

0,2

0,6

7,0

0,7

20

1,5

 

1,4

1,7

1,1

 

2,5

1,3

1,4

1,0

 

0,7

2,7

2,0

21

1,8

 

1,5

1,9

2,0

 

1,3

1,1

1,5

0,9

 

0,5

1,8

1,2

22

2,0

 

1,1

1,8

1,9

 

2,1

2,9

1,1

1,5

 

0,5

 

1,3

23

2,0

 

1,2

1,2

2,9

 

0,8

1,8

1,2

1,7

 

0,4

 

2,3

24

1,3

 

1,2

1,4

2,7

 

2,3

1,3

1,2

1,2

 

0,4

 

1,2

25

2,1

 

0,9

1,3

2,2

 

1,9

0,8

0,9

1,1

 

0,5

 

1,3

26

1,8

 

1,3

1,6

1,5

 

1,5

0,8

1,3

0,9

 

0,6

 

1,6

27

1,8

 

 

1,6

1,6

 

2,5

2,2

 

1,3

 

0,6

 

0,9

28

1,5

 

 

1,7

1,6

 

1,1

2,3

 

0,9

 

0,5

 

1,1

29

1,5

 

 

1,7

1,8

 

1,3

3,4

 

0,9

 

0,5

 

3,8

30

1,7

 

 

1,4

1,8

 

0,6

0,6

 

0,9

 

0,7

 

2,2

31

3,2

 

 

1,5

1,7

 

2,3

1,0

 

1,0

 

0,6

 

0,8

32

1,6

 

 

1,2

1,3

 

2,5

1,6

 

1,1

 

0,5

 

0,6

33

3,1

 

 

1,1

1,1

 

2,5

1,3

 

1,4

 

0,5

 

0,4

34

1,4

 

 

1,1

1,2

 

2,3

0,7

 

2,0

 

0,4

 

0,8

35

2,4

 

 

1,1

1,4

 

0,0

2,5

 

1,7

 

0,5

 

0,8

36

2,3

 

 

1,1

1,5

 

2,5

1,7

 

1,3

 

0,4

 

1,9

37

1,8

 

 

0,9

1,7

 

1,7

1,8

 

1,6

 

0,4

 

1,1

38

1,6

 

 

0,9

1,5

 

0,0

0,8

 

1,1

 

0,4

 

2,4

39

2,2

 

 

1,1

1,8

 

2,5

1,0

 

0,8

 

0,4

 

0,8

40

2,0

 

 

1,0

1,2

 

1,7

1,5

 

1,1

 

0,4

 

1,4

41

1,9

 

 

0,8

1,1

 

1,3

1,7

 

0,7

 

0,6

 

1,0

42

1,6

 

 

0,8

1,2

 

1,9

1,0

 

1,0

 

0,7

 

3,1

43

2,0

 

 

0,8

1,8

 

1,5

1,3

 

0,9

 

0,7

 

0,6

44

2,1

 

 

0,9

1,7

 

1,3

2,7

 

1,0

 

0,7

 

1,0

45

2,0

 

 

0,8

2,1

 

1,3

1,7

 

0,7

 

0,7

 

1,2

46

2,2

 

 

0,9

2,0

 

0,8

1,0

 

0,7

 

0,9

 

1,2

47

2,4

 

 

0,9

1,3

 

1,9

1,3

 

0,6

 

1,0

 

1,4

48

2,6

 

 

0,7

1,2

 

2,5

1,3

 

0,7

 

0,8

 

1,6

49

2,2

 

 

0,7

1,5

 

2,1

2,3

 

0,8

 

0,9

 

1,9

50

2,1

 

 

0,5

1,3

 

1,9

4,8

 

1,0

 

1,0

 

1,0

51

2,7

 

 

0,5

1,3

 

 

1,6

 

0,9

 

1,2

 

0,7

52

1,6

 

 

0,5

1,2

 

 

1,4

 

0,7

 

1,2

 

1,8

53

1,9

 

 

0,4

1,2

 

 

3,1

 

0,8

 

1,2

 

1,9

54

1,2

 

 

0,6

1,0

 

 

1,1

 

0,7

 

1,2

 

1,0

55

1,3

 

 

0,6

1,1

 

 

1,4

 

0,7

 

1,2

 

2,5

56

1,3

 

 

0,6

1,7

 

 

3,3

 

0,8

 

1,2

 

1,6

57

1,6

 

 

0,7

0,8

 

 

1,1

 

1,1

 

1,3

 

0,7

58

1,1

 

 

0,8

1,3

 

 

1,7

 

0,8

 

1,1

 

1,4

59

1,4

 

 

0,8

0,9

 

 

1,6

 

0,8

 

1,3

 

1,2

60

1,5

 

 

 

1,1

 

 

1,9

 

0,9

 

1,7

 

1,1

61

1,6

 

 

 

1,1

 

 

3,2

 

0,8

 

1,7

 

1,7

62

1,7

 

 

 

1,1

 

 

2,2

 

0,9

 

1,6

 

2,2

63

1,6

 

 

 

1,1

 

 

1,2

 

0,8

 

1,4

 

1,3

64

1,1

 

 

 

1,0

 

 

1,3

 

0,6

 

1,3

 

1,9

65

1,4

 

 

 

0,9

 

 

1,5

 

0,8

 

2,0

 

3,2

66

2,3

 

 

 

0,7

 

 

0,8

 

0,7

 

1,8

 

0,7

67

1,7

 

 

 

0,9

 

 

0,9

 

0,9

 

2,3

 

1,2

68

1,9

 

 

 

0,8

 

 

0,7

 

1,0

 

1,6

 

0,6

69

2,1

 

 

 

0,8

 

 

0,7

 

1,2

 

1,7

 

6,1

70

2,2

 

 

 

1,0

 

 

1,0

 

1,1

 

2,3

 

1,3

71

1,9

 

 

 

0,8

 

 

1,3

 

1,1

 

3,4

 

1,1

72

1,9

 

 

 

0,9

 

 

2,4

 

0,9

 

3,6

 

0,5

73

1,9

 

 

 

0,9

 

 

1,1

 

1,3

 

3,6

 

0,7

74

1,8

 

 

 

0,9

 

 

0,9

 

1,8

 

2,9

 

1,2

75

1,7

 

 

 

0,9

 

 

0,6

 

1,2

 

3,0

 

1,4

76

1,8

 

 

 

0,9

 

 

2,5

 

1,6

 

3,3

 

1,4

77

2,1

 

 

 

0,8

 

 

1,3

 

1,5

 

3,2

 

1,5

78

 

 

 

 

0,9

 

 

1,3

 

1,8

 

2,6

 

0,5

79

 

 

 

 

0,9

 

 

2,2

 

1,8

 

3,0

 

0,8

80

 

 

 

 

0,8

 

 

2,4

 

1,1

 

1,9

 

1,6

81

 

 

 

 

0,8

 

 

1,1

 

1,4

 

2,7

 

1,3

82

 

 

 

 

0,8

 

 

1,2

 

1,4

 

1,4

 

3,2

83

 

 

 

 

1,0

 

 

0,8

 

1,2

 

1,8

 

1,4

84

 

 

 

 

1,0

 

 

0,5

 

1,2

 

2,9

 

2,1

85

 

 

 

 

0,8

 

 

3,4

 

0,8

 

1,5

 

1,7

86

 

 

 

 

0,8

 

 

1,8

 

1,0

 

1,5

 

1,5

87

 

 

 

 

0,9

 

 

1,5

 

1,0

 

1,2

 

1,2

88

 

 

 

 

0,7

 

 

1,0

 

1,0

 

1,4

 

1,0

89

 

 

 

 

0,8

 

 

1,7

 

1,4

 

1,9

 

1,1

90

 

 

 

 

0,8

 

 

0,6

 

1,4

 

0,8

 

0,9

91

 

 

 

 

0,9

 

 

1,1

 

 

 

0,8

 

2,1

92

 

 

 

 

0,9

 

 

0,6

 

 

 

0,8

 

0,6

93

 

 

 

 

1,1

 

 

0,6

 

 

 

0,8

 

1,4

94

 

 

 

 

1,0

 

 

0,7

 

 

 

0,8

 

0,9

95

 

 

 

 

1,4

 

 

1,0

 

 

 

0,8

 

1,0

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

0,6

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

1,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

1,1

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

1,6

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5



Ponderazioni del rischio per il rischio di terremoto

Zona/regione

AT

BE

BG

CZ

CH

CR

CY

DE

FR

HE

HU

IT

PT

RO

SI

SK

1

3,5

0,8

1,5

0,1

1,1

0,8

0,6

0,1

1,4

1,5

2,6

4,3

1,7

0,0

1,4

4,3

2

3,1

0,4

0,3

0,1

1,3

1,3

1,9

0,2

0,1

1,5

0,4

2,0

2,3

0,1

0,8

2,0

3

3,2

1,7

0,5

0,1

1,8

0,1

1,3

0,2

0,3

2,1

0,0

6,8

1,9

0,8

0,7

3,3

4

4,0

1,8

0,3

0,1

3,1

0,7

2,0

1,1

3,1

3,2

0,8

6,0

1,2

2,0

1,4

1,4

5

0,9

1,1

0,6

0,1

3,8

1,0

0,4

0,7

1,0

3,3

1,6

3,2

1,4

0,0

0,7

1,5

6

1,6

2,4

0,4

0,1

1,4

0,5

0,2

1,5

4,1

1,6

1,0

5,0

3,6

0,0

0,4

1,7

7

2,4

3,3

0,1

0,1

1,5

0,3

 

2,7

1,1

0,6

0,6

4,7

2,4

0,0

0,2

1,7

8

3,4

0,7

0,7

0,1

1,0

0,8

 

0,6

0,1

1,9

1,0

0,0

2,1

0,9

0,2

2,7

9

3,2

0,5

0,1

0,1

2,1

0,4

 

0,1

4,9

2,1

0,6

0,0

3,4

0,2

1,7

2,3

10

3,8

 

0,3

0,1

1,2

0,2

 

0,1

0,1

2,3

0,0

0,0

2,0

4,0

1,3

8,0

11

3,6

 

0,1

0,1

1,7

0,3

 

0,1

2,9

4,6

0,4

1,9

1,6

0,1

1,0

7,2

12

3,8

 

0,1

0,1

1,5

0,3

 

0,2

0,1

1,9

0,0

1,8

1,5

2,2

 

7,9

13

2,5

 

0,2

0,1

0,7

0,6

 

0,2

2,7

3,6

0,5

1,4

0,6

0,0

 

8,2

14

1,9

 

0,1

0,1

2,5

0,3

 

0,2

0,2

3,0

1,7

1,3

1,3

0,0

 

6,5

15

1,2

 

0,5

0,1

2,3

1,8

 

0,1

0,2

4,3

0,1

0,8

0,6

1,5

 

4,0

16

0,6

 

0,6

0,1

0,6

0,3

 

0,1

0,6

4,0

0,0

1,6

0,8

1,3

 

5,6

17

0,2

 

0,5

0,1

1,7

0,6

 

0,2

0,7

3,1

0,0

1,2

2,0

0,2

 

4,8

18

1,7

 

0,7

0,1

1,7

0,6

 

0,1

0,1

6,4

1,8

1,8

1,6

1,3

 

2,9

19

0,2

 

0,5

0,6

1,4

0,8

 

0,2

0,1

8,0

0,7

3,2

2,6

0,9

 

4,5

20

0,1

 

0,3

0,6

0,5

0,3

 

0,1

0,2

6,8

0,0

4,0

1,8

0,3

 

4,9

21

0,4

 

0,4

2,5

0,9

1,3

 

0,1

0,3

3,3

0,2

1,5

0,4

0,0

 

1,6

22

0,0

 

0,2

1,5

2,1

 

 

0,1

0,2

7,2

0,0

0,8

0,6

0,0

 

5,4

23

0,0

 

0,1

0,1

1,4

 

 

0,1

0,2

3,3

0,0

1,4

0,3

2,0

 

0,4

24

0,0

 

0,1

0,1

2,6

 

 

0,1

0,1

7,6

0,1

1,8

0,2

0,3

 

4,0

25

0,0

 

0,1

0,1

0,8

 

 

0,1

2,0

2,9

 

4,3

0,1

0,1

 

 

26

0,0

 

0,2

0,1

1,3

 

 

0,2

2,5

3,8

 

4,5

0,1

0,3

 

 

27

0,0

 

0,1

0,1

 

 

 

0,2

0,1

4,4

 

3,1

0,1

0,0

 

 

28

0,0

 

0,0

1,1

 

 

 

0,1

0,1

4,1

 

1,9

0,1

0,5

 

 

29

0,0

 

 

0,9

 

 

 

0,1

0,2

6,1

 

1,1

0,3

0,4

 

 

30

0,0

 

 

0,1

 

 

 

0,1

1,4

2,5

 

3,2

0,3

2,1

 

 

31

0,0

 

 

0,1

 

 

 

0,1

1,4

3,9

 

3,0

0,3

0,0

 

 

32

0,1

 

 

0,7

 

 

 

0,2

2,6

4,7

 

8,0

0,2

0,2

 

 

33

0,0

 

 

1,3

 

 

 

0,4

0,1

8,3

 

5,3

0,2

0,1

 

 

34

0,4

 

 

0,1

 

 

 

0,9

0,6

1,0

 

4,3

0,2

0,0

 

 

35

0,1

 

 

1,5

 

 

 

0,2

0,2

1,4

 

3,4

0,1

0,4

 

 

36

0,1

 

 

1,5

 

 

 

0,1

0,5

4,1

 

3,0

0,2

0,2

 

 

37

0,2

 

 

0,1

 

 

 

0,3

0,5

7,5

 

6,5

0,2

0,1

 

 

38

0,4

 

 

0,1

 

 

 

1,9

3,0

4,1

 

5,0

0,1

1,0

 

 

39

0,5

 

 

0,1

 

 

 

6,4

0,8

3,6

 

2,5

0,3

0,6

 

 

40

0,5

 

 

0,1

 

 

 

0,2

5,5

0,6

 

1,2

0,2

5,2

 

 

41

1,0

 

 

0,1

 

 

 

0,1

0,2

0,8

 

5,9

0,1

2,5

 

 

42

2,4

 

 

0,1

 

 

 

0,2

0,3

0,9

 

6,1

0,2

 

 

 

43

1,8

 

 

0,1

 

 

 

0,3

0,2

1,1

 

6,0

0,1

 

 

 

44

1,7

 

 

0,1

 

 

 

1,6

0,5

2,9

 

5,1

0,1

 

 

 

45

1,1

 

 

0,1

 

 

 

0,1

0,1

2,1

 

5,5

0,1

 

 

 

46

1,8

 

 

0,1

 

 

 

0,1

0,1

3,6

 

2,3

0,3

 

 

 

47

1,0

 

 

0,1

 

 

 

5,8

0,1

3,1

 

3,6

0,1

 

 

 

48

2,0

 

 

7,6

 

 

 

2,1

0,2

1,3

 

6,4

0,1

 

 

 

49

1,4

 

 

8,8

 

 

 

8,1

0,5

1,2

 

6,4

0,1

 

 

 

50

1,8

 

 

10,5

 

 

 

3,4

0,4

0,4

 

5,5

0,8

 

 

 

51

1,2

 

 

11,0

 

 

 

0,2

0,1

4,3

 

6,3

0,4

 

 

 

52

3,1

 

 

10,5

 

 

 

1,9

0,1

3,7

 

4,2

0,5

 

 

 

53

1,7

 

 

11,3

 

 

 

2,0

0,2

1,4

 

3,2

0,1

 

 

 

54

3,4

 

 

9,5

 

 

 

0,2

0,1

0,8

 

5,9

0,5

 

 

 

55

1,4

 

 

0,1

 

 

 

0,1

0,1

0,1

 

5,1

1,3

 

 

 

56

0,9

 

 

0,1

 

 

 

0,1

0,3

0,8

 

4,2

0,9

 

 

 

57

0,4

 

 

0,1

 

 

 

2,2

0,1

0,5

 

3,0

0,6

 

 

 

58

0,7

 

 

0,1

 

 

 

1,4

0,1

0,5

 

1,9

0,3

 

 

 

59

1,1

 

 

6,6

 

 

 

1,1

1,8

0,6

 

6,7

0,7

 

 

 

60

1,0

 

 

 

 

 

 

2,0

0,1

4,9

 

5,3

2,9

 

 

 

61

0,3

 

 

 

 

 

 

2,2

0,2

4,6

 

5,0

1,4

 

 

 

62

0,3

 

 

 

 

 

 

0,1

0,9

4,4

 

5,7

3,1

 

 

 

63

0,6

 

 

 

 

 

 

2,5

0,4

3,1

 

6,0

1,9

 

 

 

64

2,2

 

 

 

 

 

 

2,7

16,5

4,2

 

5,9

1,9

 

 

 

65

1,1

 

 

 

 

 

 

2,0

23,4

4,6

 

5,4

1,3

 

 

 

66

0,8

 

 

 

 

 

 

3,1

13,5

1,6

 

3,7

1,4

 

 

 

67

0,2

 

 

 

 

 

 

3,4

5,0

2,4

 

10,9

4,6

 

 

 

68

0,7

 

 

 

 

 

 

6,4

10,4

0,4

 

1,4

1,2

 

 

 

69

0,7

 

 

 

 

 

 

2,3

0,5

0,6

 

5,5

1,3

 

 

 

70

0,5

 

 

 

 

 

 

1,7

0,8

5,9

 

0,5

0,2

 

 

 

71

0,6

 

 

 

 

 

 

2,8

0,4

 

 

1,0

0,3

 

 

 

72

0,6

 

 

 

 

 

 

5,0

0,3

 

 

1,4

0,1

 

 

 

73

0,9

 

 

 

 

 

 

6,1

4,5

 

 

3,1

0,1

 

 

 

74

1,6

 

 

 

 

 

 

3,4

7,2

 

 

3,7

0,3

 

 

 

75

1,2

 

 

 

 

 

 

7,1

0,2

 

 

3,1

0,8

 

 

 

76

1,0

 

 

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

7,0

1,0

 

 

 

77

0,8

 

 

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

6,3

1,4

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

1,1

0,1

 

 

2,8

2,1

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

2,3

0,7

 

 

5,3

1,7

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

6,6

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

0,4

0,2

 

 

9,1

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

0,7

0,1

 

 

7,9

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

4,0

0,5

 

 

10,5

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

3,6

3,5

 

 

6,3

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

2,2

0,6

 

 

2,5

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,7

 

 

2,1

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,2

 

 

3,6

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,5

 

 

5,3

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

8,4

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

0,1

4,1

 

 

7,7

 

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

0,4

0,1

 

 

6,3

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

 

 

10,1

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,2

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,1

 

 

 

 

 

 

 



Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione

Zona/regione

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

RO

SI

SK

UK

1

0,1

0,3

1,3

2,0

0,6

1,5

1,9

8,0

0,6

0,4

1,3

1,3

1,5

1,3

2

0,1

1,0

2,8

1,8

1,6

0,8

1,1

2,4

0,9

0,1

2,0

1,2

1,0

0,5

3

0,5

0,5

0,0

1,8

0,5

0,5

1,1

1,2

13,7

0,1

1,3

0,8

0,8

1,5

4

0,0

3,5

2,6

1,8

0,4

1,5

0,5

0,8

0,6

1,7

2,6

2,7

3,8

7,8

5

0,9

3,8

0,2

1,8

0,9

2,5

0,3

1,6

0,0

0,8

2,0

0,6

0,2

10,5

6

4,0

0,5

0,1

3,3

1,5

1,3

0,2

2,0

0,0

0,7

0,7

1,1

0,3

5,8

7

0,4

0,5

0,1

1,3

1,4

0,5

0,7

4,8

0,2

2,4

0,7

1,8

1,5

1,3

8

0,2

1,0

0,5

1,3

1,6

0,3

1,3

0,0

0,2

1,0

11,9

1,5

1,5

3,3

9

0,5

2,8

0,3

4,2

1,7

1,0

0,6

0,0

0,0

0,8

0,7

0,9

1,5

1,3

10

1,0

 

0,8

3,0

0,5

1,3

1,3

0,0

0,3

2,5

0,7

0,1

0,0

2,3

11

0,2

 

0,1

3,0

1,1

1,8

1,4

4,8

0,1

1,0

2,0

1,7

0,0

6,0

12

0,3

 

0,7

3,0

1,6

2,0

0,4

0,0

0,0

2,0

3,3

 

0,0

0,0

13

0,3

 

0,4

1,5

1,6

0,8

6,1

2,4

0,0

2,6

2,0

 

0,5

4,3

14

0,5

 

0,2

3,8

1,5

0,8

1,1

0,4

0,2

2,2

2,0

 

0,0

2,8

15

0,9

 

0,2

4,5

2,7

0,3

0,3

2,0

0,3

1,2

1,3

 

0,2

7,0

16

0,4

 

0,0

1,3

2,5

0,3

1,1

2,4

0,7

0,0

2,0

 

2,1

2,0

17

1,4

 

0,1

2,8

4,5

1,3

2,2

0,0

0,0

1,8

3,3

 

1,1

1,5

18

2,6

 

2,5

1,8

1,1

2,3

1,3

0,8

0,1

1,3

4,0

 

1,3

1,5

19

3,6

 

0,8

2,5

1,8

4,5

0,4

0,8

2,4

1,4

3,3

 

0,9

2,0

20

2,2

 

0,9

2,0

2,3

2,0

0,0

0,0

19,9

1,8

0,7

 

0,3

2,8

21

0,5

 

7,5

2,0

1,7

0,8

1,6

3,2

0,7

0,0

0,7

 

2,8

3,0

22

1,6

 

4,2

5,0

1,5

0,3

0,3

0,0

0,3

1,3

3,3

 

2,7

2,5

23

1,0

 

0,8

1,5

1,6

0,5

0,3

1,6

0,0

0,7

4,6

 

0,1

3,3

24

3,6

 

0,8

3,3

2,1

2,0

1,0

1,6

0,4

1,4

2,0

 

0,0

1,3

25

1,8

 

7,5

1,5

2,0

2,3

0,7

3,2

 

3,1

3,3

 

 

4,0

26

0,8

 

5,8

1,8

2,2

2,5

1,1

1,6

 

0,2

2,0

 

 

5,5

27

2,0

 

3,3

 

3,1

4,3

1,2

3,2

 

0,8

1,3

 

 

8,5

28

2,4

 

2,5

 

1,1

2,8

0,5

3,2

 

3,6

2,0

 

 

3,0

29

0,7

 

3,3

 

2,9

2,3

0,3

0,0

 

5,9

4,0

 

 

1,3

30

4,4

 

 

 

1,7

0,8

3,0

0,8

 

0,8

0,7

 

 

1,3

31

2,0

 

 

 

1,3

0,3

1,6

4,8

 

0,6

3,3

 

 

2,0

32

3,3

 

 

 

1,1

1,8

1,3

4,8

 

0,1

2,6

 

 

2,5

33

0,9

 

 

 

2,0

1,0

2,8

1,6

 

5,9

1,3

 

 

0,3

34

4,6

 

 

 

2,2

0,3

1,7

2,4

 

9,8

1,3

 

 

3,5

35

1,5

 

 

 

1,4

3,0

0,7

0,0

 

7,3

4,6

 

 

3,0

36

0,3

 

 

 

1,8

2,3

0,7

2,4

 

0,5

2,0

 

 

2,8

37

0,4

 

 

 

2,6

2,5

2,0

1,2

 

2,2

7,9

 

 

2,8

38

4,4

 

 

 

2,6

3,3

1,4

6,4

 

7,3

2,0

 

 

3,3

39

1,2

 

 

 

0,8

1,0

1,7

2,4

 

10,6

1,3

 

 

3,5

40

0,4

 

 

 

1,0

0,8

1,7

1,2

 

5,4

2,6

 

 

1,8

41

0,2

 

 

 

3,9

0,3

1,4

6,4

 

0,0

1,3

 

 

2,5

42

0,3

 

 

 

4,2

0,3

0,7

1,2

 

0,7

 

 

 

0,0

43

0,1

 

 

 

1,2

2,0

0,4

0,8

 

1,7

 

 

 

3,0

44

0,2

 

 

 

1,5

3,8

1,9

0,8

 

3,1

 

 

 

7,5

45

0,6

 

 

 

0,8

3,5

1,7

1,6

 

0,3

 

 

 

2,8

46

0,1

 

 

 

1,1

2,0

0,8

4,8

 

2,8

 

 

 

1,0

47

0,1

 

 

 

0,7

4,5

2,3

3,2

 

1,1

 

 

 

19,5

48

1,5

 

 

 

3,6

2,5

0,2

0,4

 

5,6

 

 

 

0,5

49

0,1

 

 

 

2,1

0,3

2,5

1,6

 

2,2

 

 

 

3,0

50

2,4

 

 

 

1,9

3,3

0,9

3,6

 

3,0

 

 

 

5,8

51

2,8

 

 

 

1,0

2,0

1,1

0,8

 

1,1

 

 

 

3,3

52

0,4

 

 

 

2,2

4,3

0,6

3,2

 

2,1

 

 

 

0,0

53

0,3

 

 

 

1,2

6,0

0,4

0,4

 

0,3

 

 

 

2,0

54

0,0

 

 

 

2,8

0,3

1,0

0,0

 

0,1

 

 

 

2,5

55

0,1

 

 

 

3,5

1,0

1,2

0,8

 

0,2

 

 

 

0,0

56

0,1

 

 

 

1,9

0,8

0,7

4,8

 

4,9

 

 

 

4,0

57

0,1

 

 

 

4,8

1,5

1,0

0,0

 

4,9

 

 

 

3,8

58

0,3

 

 

 

3,3

0,3

1,3

0,0

 

2,3

 

 

 

1,0

59

0,9

 

 

 

2,4

3,8

0,9

0,8

 

4,6

 

 

 

1,8

60

0,1

 

 

 

 

1,3

1,0

0,0

 

7,0

 

 

 

2,0

61

0,1

 

 

 

 

3,3

0,5

0,4

 

0,1

 

 

 

10,0

62

0,1

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

0,9

 

 

 

13,3

63

0,1

 

 

 

 

4,0

0,7

0,0

 

0,9

 

 

 

2,8

64

0,4

 

 

 

 

3,0

0,9

0,8

 

1,7

 

 

 

2,8

65

1,1

 

 

 

 

1,5

1,2

4,0

 

3,0

 

 

 

0,8

66

0,5

 

 

 

 

0,5

0,8

1,6

 

0,1

 

 

 

8,5

67

0,9

 

 

 

 

0,3

4,3

2,4

 

2,9

 

 

 

1,0

68

0,0

 

 

 

 

1,5

2,9

3,2

 

4,6

 

 

 

6,0

69

0,0

 

 

 

 

0,5

1,6

1,2

 

4,6

 

 

 

4,3

70

0,0

 

 

 

 

1,3

1,5

0,8

 

8,8

 

 

 

3,3

71

0,0

 

 

 

 

0,8

1,9

0,0

 

1,9

 

 

 

2,0

72

0,0

 

 

 

 

3,5

1,4

1,6

 

1,2

 

 

 

2,0

73

0,0

 

 

 

 

1,0

0,9

1,2

 

2,2

 

 

 

2,0

74

0,0

 

 

 

 

0,5

0,5

3,2

 

1,6

 

 

 

6,8

75

0,0

 

 

 

 

1,0

6,2

6,4

 

8,8

 

 

 

1,5

76

0,0

 

 

 

 

0,8

1,1

1,2

 

0,1

 

 

 

4,5

77

0,1

 

 

 

 

0,5

1,3

2,4

 

0,3

 

 

 

1,3

78

 

 

 

 

 

1,0

1,2

1,6

 

0,6

 

 

 

2,0

79

 

 

 

 

 

3,0

0,7

1,6

 

1,6

 

 

 

3,8

80

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

1,5

 

 

 

2,5

81

 

 

 

 

 

2,3

0,5

1,2

 

0,1

 

 

 

2,8

82

 

 

 

 

 

3,0

2,5

0,0

 

12,6

 

 

 

2,0

83

 

 

 

 

 

1,3

0,7

0,0

 

3,9

 

 

 

5,5

84

 

 

 

 

 

0,5

2,7

3,2

 

0,1

 

 

 

0,8

85

 

 

 

 

 

1,3

2,0

0,0

 

0,8

 

 

 

1,3

86

 

 

 

 

 

0,3

0,8

0,8

 

2,1

 

 

 

2,5

87

 

 

 

 

 

1,0

0,3

1,2

 

0,9

 

 

 

2,0

88

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,8

 

2,4

 

 

 

2,8

89

 

 

 

 

 

1,5

0,9

1,6

 

1,9

 

 

 

1,5

90

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,0

 

0,1

 

 

 

4,5

91

 

 

 

 

 

0,5

1,0

0,0

 

0,2

 

 

 

6,5

92

 

 

 

 

 

2,5

6,1

1,2

 

0,1

 

 

 

1,5

93

 

 

 

 

 

5,0

1,4

 

 

0,2

 

 

 

1,5

94

 

 

 

 

 

0,8

5,0

 

 

0,1

 

 

 

3,5

95

 

 

 

 

 

2,0

1,1

 

 

1,2

 

 

 

2,8

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

1,0

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

2,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,8

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

2,0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5



Ponderazioni del rischio per il rischio di grandine

Zona/regione

AT

BE

CH

ES

DE

FR

IT

NL

1

3,1

2,8

2,8

7,5

0,5

12,6

3,7

4,0

2

3,4

2,7

1,6

1,7

0,0

1,9

3,7

5,8

3

1,8

2,0

0,3

6,7

0,0

5,7

3,7

5,3

4

23,6

3,1

2,1

0,0

0,8

8,7

0,0

1,4

5

0,2

2,0

6,7

1,7

0,4

5,4

0,0

6,6

6

1,9

3,9

4,0

3,3

2,7

3,9

0,8

0,1

7

8,3

2,0

0,1

16,7

0,4

12,3

0,8

0,3

8

0,3

2,8

0,2

2,5

0,8

2,7

0,0

2,9

9

1,4

2,4

1,5

1,7

0,2

27,6

0,0

9,6

10

0,8

 

0,3

0,0

0,1

1,7

0,0

0,1

11

3,1

 

6,1

7,5

0,9

6,8

10,8

6,1

12

2,8

 

3,0

0,0

0,1

8,7

10,8

2,8

13

1,0

 

0,1

0,0

0,0

2,8

10,8

2,0

14

17,4

 

2,7

6,7

0,1

0,3

10,8

0,6

15

0,2

 

4,4

1,7

0,0

3,7

10,8

0,2

16

0,9

 

0,3

10,0

0,0

8,5

10,8

2,0

17

1,7

 

1,4

5,0

0,2

0,6

10,8

0,1

18

1,4

 

1,9

2,5

0,0

7,2

10,8

0,1

19

0,3

 

5,9

10,0

0,1

12,4

10,8

3,4

20

0,3

 

0,5

0,0

0,0

2,5

10,8

1,5

21

0,4

 

1,3

3,3

0,0

8,1

7,5

5,6

22

1,1

 

1,3

3,3

0,0

0,1

7,5

0,5

23

0,2

 

1,4

3,3

0,0

10,2

7,5

0,5

24

5,3

 

1,2

6,7

5,5

2,0

7,5

4,2

25

15,9

 

1,3

5,0

0,5

8,3

7,5

1,4

26

5,8

 

4,9

3,3

0,1

25,3

7,5

11,6

27

1,6

 

 

8,4

0,1

1,0

7,5

12,0

28

3,8

 

 

0,0

3,3

4,7

7,5

1,3

29

5,4

 

 

5,0

1,7

0,0

10,8

4,3

30

7,9

 

 

6,7

3,1

3,6

7,5

2,6

31

16,5

 

 

3,3

17,4

14,0

3,3

0,4

32

5,6

 

 

6,7

1,8

7,7

3,3

13,4

33

5,9

 

 

2,5

2,0

5,8

3,3

12,0

34

2,4

 

 

6,7

1,7

0,3

3,3

0,3

35

2,7

 

 

1,7

2,1

0,2

3,3

3,2

36

14,1

 

 

10,0

2,2

1,3

3,3

0,2

37

0,4

 

 

2,5

6,1

7,6

3,3

10,6

38

3,5

 

 

0,0

19,7

10,6

3,3

3,4

39

6,1

 

 

2,5

5,4

11,6

3,3

3,1

40

3,1

 

 

7,5

7,9

2,8

3,3

0,2

41

10,4

 

 

2,5

3,7

2,3

7,5

5,9

42

5,4

 

 

3,3

3,5

10,4

7,5

7,2

43

1,1

 

 

6,7

3,0

4,8

7,5

3,8

44

5,9

 

 

3,3

9,8

0,1

7,5

3,5

45

11,3

 

 

12,5

3,4

3,4

7,5

3,9

46

4,5

 

 

1,7

2,7

12,2

3,3

3,2

47

0,3

 

 

6,7

13,2

18,1

7,5

1,2

48

3,3

 

 

0,1

11,9

13,7

7,5

2,5

49

1,3

 

 

0,5

8,7

2,1

7,5

0,6

50

2,1

 

 

1,2

13,9

1,9

3,7

4,7

51

11,4

 

 

 

11,2

6,4

3,7

2,9

52

2,7

 

 

 

2,1

10,9

3,7

4,6

53

0,2

 

 

 

6,0

4,7

3,7

0,3

54

0,4

 

 

 

5,0

2,0

3,7

2,4

55

7,9

 

 

 

3,3

0,8

3,7

5,8

56

0,4

 

 

 

11,2

0,1

3,7

2,4

57

0,2

 

 

 

0,3

2,7

3,7

5,2

58

8,2

 

 

 

4,3

19,9

3,7

2,1

59

3,6

 

 

 

2,4

1,9

3,7

8,5

60

4,7

 

 

 

3,0

1,9

0,8

9,7

61

1,5

 

 

 

0,7

16,1

0,8

8,9

62

3,9

 

 

 

18,2

1,4

0,8

0,1

63

2,6

 

 

 

5,3

2,6

0,8

0,1

64

2,4

 

 

 

4,9

15,3

0,8

7,4

65

4,8

 

 

 

0,3

20,0

0,8

4,1

66

0,8

 

 

 

8,0

2,0

0,8

0,8

67

1,2

 

 

 

15,3

4,6

0,8

0,3

68

0,4

 

 

 

11,7

12,1

0,0

3,2

69

10,7

 

 

 

7,7

17,1

0,0

1,5

70

1,3

 

 

 

1,7

13,6

0,0

1,6

71

4,5

 

 

 

6,4

12,1

0,0

2,9

72

15,0

 

 

 

5,6

0,7

0,0

7,1

73

0,3

 

 

 

5,0

15,3

0,0

4,1

74

1,2

 

 

 

7,8

9,5

0,0

1,6

75

1,3

 

 

 

8,0

6,2

0,0

1,4

76

0,2

 

 

 

55,9

0,7

0,0

0,1

77

4,2

 

 

 

41,6

1,9

0,0

0,4

78

 

 

 

 

7,9

1,7

0,0

0,3

79

 

 

 

 

10,7

1,1

0,0

0,0

80

 

 

 

 

8,7

4,6

0,8

5,1

81

 

 

 

 

7,8

3,7

0,0

0,7

82

 

 

 

 

15,8

20,4

0,0

0,3

83

 

 

 

 

5,2

0,6

0,0

1,0

84

 

 

 

 

3,2

0,6

0,0

1,1

85

 

 

 

 

12,4

1,3

0,0

5,1

86

 

 

 

 

9,1

1,3

0,0

2,5

87

 

 

 

 

4,2

1,7

0,0

1,8

88

 

 

 

 

8,5

3,2

0,0

0,3

89

 

 

 

 

3,9

3,3

0,0

4,4

90

 

 

 

 

6,4

6,0

0,0

3,0

91

 

 

 

 

2,7

2,3

0,0

 

92

 

 

 

 

3,0

1,0

0,0

 

93

 

 

 

 

2,5

4,0

 

 

94

 

 

 

 

2,5

0,7

 

 

95

 

 

 

 

1,4

2,3

 

 



Ponderazioni del rischio per il rischio di cedimento

Zona

FR

Zona

FR

Zona

FR

Zona

FR

Zona

FR

1

0,5

20

0,3

39

0,5

58

0,3

77

2,5

2

0,3

21

0,5

40

0,3

59

6,0

78

2,0

3

0,5

22

0,3

41

0,5

60

0,3

79

0,8

4

0,3

23

0,3

42

0,3

61

0,3

80

0,3

5

0,3

24

1,8

43

0,3

62

1,0

81

0,8

6

0,5

25

0,3

44

0,5

63

0,8

82

0,8

7

0,3

26

0,3

45

1,5

64

0,5

83

0,5

8

0,3

27

0,3

46

0,3

65

0,5

84

0,5

9

0,3

28

0,5

47

1,0

66

0,3

85

0,5

10

0,3

29

0,3

48

0,3

67

0,3

86

1,0

11

0,5

30

0,3

49

1,3

68

0,3

87

0,3

12

0,3

31

6,3

50

0,3

69

0,5

88

0,3

13

2,5

32

1,0

51

0,3

70

0,3

89

0,5

14

0,3

33

4,8

52

0,3

71

0,5

90

0,3

15

0,3

34

0,5

53

0,3

72

0,8

91

1,5

16

0,5

35

0,3

54

0,5

73

0,3

92

0,5

17

2,3

36

0,5

55

0,3

74

0,3

93

0,8

18

0,5

37

1,5

56

0,3

75

0,3

94

1,0

19

0,3

38

0,3

57

1,0

76

0,3

95

0,8




ALLEGATO XI

GRUPPI DI RISCHIO DI RESPONSABILITÀ, FATTORI DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ



i

Gruppo di rischio di responsabilità i

Fattore di rischio f ( liability , i )

1

Obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione proporzionale della responsabilità civile professionale diverse dall'assicurazione e dalla riassicurazione della responsabilità civile professionale degli artigiani autonomi

100 %

2

Obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione proporzionale della responsabilità dei datori di lavoro

160 %

3

Obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione proporzionale della responsabilità degli amministratori e dei dirigenti

160 %

4

Obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di responsabilità comprese nelle aree di attività 8 e 20 di cui all'allegato I diverse dalle obbligazioni comprese nei gruppi di rischio di responsabilità da 1 a 3, diverse dall'assicurazione e dalla riassicurazione proporzionale della responsabilità personale e diverse dall'assicurazione e dalla riassicurazione della responsabilità civile professionale degli artigiani autonomi

100 %

5

Riassicurazione non proporzionale di obbligazioni riguardanti le obbligazioni di assicurazione comprese nell'area di attività 8 di cui all'allegato I

210 %

Ai fini della precedente tabella si intende per:

(a)

«obbligazioni di assicurazione della responsabilità civile professionale» : le obbligazioni di assicurazione della responsabilità comprese nell'area di attività 8 di cui all'allegato I che coprono le responsabilità derivanti dalla pratica professionale nei confronti di clienti e pazienti;

(b)

«obbligazioni di assicurazione della responsabilità dei datori di lavoro» : le obbligazioni di assicurazione della responsabilità comprese nell'area di attività 8 di cui all'allegato I che coprono le responsabilità dei datori di lavoro derivanti da decesso, malattia, infortunio, disabilità o infermità di un dipendente durante il rapporto di lavoro subordinato;

(c)

«obbligazioni di assicurazione della responsabilità degli amministratori e dei dirigenti» : le obbligazioni di assicurazione di responsabilità comprese nell'area di attività 8 di cui all'allegato I che coprono le responsabilità degli amministratori e dei dirigenti di una società derivanti dalla gestione di detta società oppure le perdite della società qualora essa sollevi i propri amministratori e dirigenti da tali responsabilità;

(d)

«obbligazioni di assicurazione della responsabilità personale» : le obbligazioni di assicurazione della responsabilità comprese nell'area di attività 8 di cui all'allegato I che coprono le responsabilità delle persone fisiche in qualità di capifamiglia.

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE PER IL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ



j

i

1

2

3

4

5

1

1

0

0,5

0,25

0,5

2

0

1

0

0,25

0,5

3

0,5

0

1

0,25

0,5

4

0,25

0,25

0,25

1

0,5

5

0,5

0,5

0,5

0,5

1




ALLEGATO XII

GRUPPI DI OBBLIGAZIONI E FATTORI DI RISCHIO PER IL SOTTOMODULO DI ALTRI RISCHI DI CATASTROFE DELL'ASSICURAZIONE NON VITA



i

Gruppo di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione i

Fattore di rischio c i

1

Obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione comprese nelle aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I diverse dall'assicurazione e riassicurazione marittima e dall'assicurazione e riassicurazione aeronautica

100 %

2

Obbligazioni di riassicurazione comprese nell'area di attività 27 di cui all'allegato I diverse dalla riassicurazione marittima e dalla riassicurazione aeronautica

250 %

3

Obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione comprese nelle aree di attività 12 e 24 di cui all'allegato I diverse dalle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di estensione della garanzia, a condizione che il portafoglio di queste obbligazioni sia fortemente diversificato e le obbligazioni non coprano i costi del richiamo di prodotti

40 %

4

Obbligazioni di riassicurazione comprese nell'area di attività 26 di cui all'allegato I diverse dalla riassicurazione della responsabilità civile generale

250 %

5

Obbligazioni di riassicurazione non proporzionale relative alle obbligazioni di assicurazione comprese nelle aree di attività 9 e 21 di cui all'allegato I

250 %

Ai fini del gruppo 3, per «obbligazioni di assicurazione di estensione della garanzia» si intendono le obbligazioni di assicurazione che coprono i costi di riparazione o sostituzione in caso di rottura di un bene di consumo utilizzato da persone fisiche a titolo privato e che possono fornire anche copertura aggiuntiva in caso di eventi quali danno accidentale, perdita o furto, nonché assistenza per l'istituzione, la manutenzione e l'utilizzo del bene.




ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE REGIONI PER LE QUALI IL RISCHIO DI CATASTROFE NATURALE NON È CALCOLATO SULLA BASE DEI PREMI

 Stati membri dell'Unione europea

 Principato di Andorra

 Repubblica d'Islanda

 Principato del Liechtenstein

 Principato di Monaco

 Regno di Norvegia

 Repubblica di San Marino

 Confederazione svizzera

 Stato della Città del Vaticano




ALLEGATO XIV

SEGMENTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE MALATTIA NSLT E DEGLI SCOSTAMENTI STANDARD PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI TARIFFAZIONE E DI RISERVAZIONE DELL'ASSICURAZIONE MALATTIA NSLT



 

Segmento

Aree di attività di cui all'allegato I che costituiscono il segmento

Scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo del segmento

Scostamento standard per il rischio di riservazione del segmento

1

Assicurazione e riassicurazione proporzionale per le spese mediche

1 e 13

5 %

5 %

2

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di protezione del reddito

2 e 14

8,5 %

14 %

3

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di compensazione dei lavoratori

3 e 15

8 %

11 %

4

Riassicurazione non proporzionale malattia

25

17 %

20 %




ALLEGATO XV

MATRICE DI CORRELAZIONE PER IL RISCHIO DI TARIFFAZIONE E DI RISERVAZIONE DELL'ASSICURAZIONE MALATTIA NSLT

Il parametro di correlazione CorrHS(s,t) di cui all'articolo 148, paragrafo 1, è uguale alla voce riportata nella riga s e nella colonna t della seguente matrice di correlazione. Le intestazioni delle righe e delle colonne indicano i numeri dei segmenti di cui all'allegato XIV.



t

s

1

2

3

4

1

1

0,5

0,5

0,5

2

0,5

1

0,5

0,5

3

0,5

0,5

1

0,5

4

0,5

0,5

0,5

1




ALLEGATO XVI

SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI CATASTROFE SANITARIA DELLA FORMULA STANDARD PER IL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ

SEGMENTAZIONE GEOGRAFICA E FATTORI DI RISCHIO PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI INCIDENTE DI MASSA



Paese s

Rs — rapporto delle persone colpite dall'incidente di massa nel paese s

Repubblica d'Austria

0,30 %

Regno del Belgio

0,25 %

Repubblica di Bulgaria

0,30 %

Repubblica di Croazia

0,40 %

Repubblica di Cipro

1,30 %

Repubblica ceca

0,10 %

Regno di Danimarca

0,35 %

Repubblica di Estonia

0,45 %

Repubblica di Finlandia

0,35 %

Repubblica francese, Principato di Monaco, Principato di Andorra

0,05 %

Repubblica ellenica

0,30 %

Repubblica federale di Germania

0,05 %

Repubblica di Ungheria

0,15 %

Repubblica d'Islanda

2,45 %

Irlanda

0,95 %

Repubblica italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

0,05 %

Repubblica di Lettonia

0,20 %

Repubblica di Lituania

0,20 %

Granducato di Lussemburgo

1,05 %

Repubblica di Malta

2,15 %

Regno dei Paesi Bassi

0,15 %

Regno di Norvegia

0,25 %

Repubblica di Polonia

0,10 %

Repubblica portoghese

0,30 %

Romania

0,15 %

Repubblica slovacca

0,30 %

Repubblica di Slovenia

0,40 %

Regno di Spagna

0,10 %

Regno di Svezia

0,25 %

Confederazione svizzera

0,25 %

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

0,05 %

DEFINIZIONE DEGLI EVENTI E DEI FATTORI DI RISCHIO PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI INCIDENTE DI MASSA E PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE DI INCIDENTI



Evento di tipo e

xe — rapporto delle persone che saranno colpite dall'evento di tipo e per effetto dell'incidente

Decesso causato da un incidente

10 %

Disabilità permanente causata da un incidente

1,5 %

Disabilità di durata pari a 10 anni causata da un incidente

5 %

Disabilità di durata pari a 12 mesi causata da un incidente

13,5 %

Trattamento medico causato da un incidente

30 %

DEFINIZIONE DEL RICORSO ALL'ASSISTENZA SANITARIA E DEI FATTORI DI RISCHIO PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI PANDEMIA



Ricorso all'assistenza sanitaria di tipo h

Hh — rapporto delle persone con sintomi clinici che faranno ricorso all'assistenza sanitaria di tipo h

Ospedalizzazione

1 %

Consultazione di un medico generico

20 %

Nessun ricorso ad assistenza medica formale

79 %




ALLEGATO XVII

REQUISITI PER I DATI SPECIFICI DEL METODO E SPECIFICHE DEL METODO PER I PARAMETRI SPECIFICI DELL'IMPRESA DELLA FORMULA STANDARD

A.    Definizioni e indicazioni

(1) Ai fini del presente allegato si intende per:

(a)

«anno di accadimento del sinistro» : relativamente al pagamento di un sinistro coperto da un contratto di assicurazione o di riassicurazione, l'anno in cui ha avuto luogo l'evento assicurato che ha originato il sinistro;

(b)

«anno di sviluppo» : relativamente al pagamento di un sinistro coperto da un contratto di assicurazione o di riassicurazione, la differenza tra l'anno del pagamento e l'anno di accadimento del sinistro cui detto pagamento si riferisce;

(c)

«anno di notifica» : relativamente al pagamento di un sinistro coperto da un contratto di assicurazione o di riassicurazione, l'anno in cui l'evento assicurato che ha originato il sinistro è stato notificato all'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(d)

«anno finanziario» : relativamente al pagamento di un sinistro coperto da un contratto di assicurazione o di riassicurazione, l'anno in cui ha avuto luogo detto pagamento.

(2) Ai fini del presente allegato, per «segmento s» si intende il segmento per il quale è determinato il parametro specifico dell'impresa e che è uno dei segmenti di cui all'allegato II o uno dei segmenti di cui all'allegato XIV.

B.    Metodo del rischio di tariffazione

Dati immessi e requisiti per i dati specifici del metodo

(1) I dati utilizzati per la stima dello scostamento standard specifico dell'impresa del segmento s sono i seguenti:

(a) i pagamenti effettuati e le migliori stime delle riserve per sinistri da liquidare nel segmento s dopo il primo anno di sviluppo dell'anno di accadimento di tali sinistri (perdite aggregate);

(b) i premi acquisiti nel segmento s.

Le perdite aggregate e i premi acquisiti sono disponibili separatamente per ciascun anno di accadimento dei sinistri coperti da contratto di assicurazione o di riassicurazione nel segmento s.

(2) Si applicano i seguenti requisiti per i dati specifici del metodo:

(a) i dati sono rappresentativi del rischio di tariffazione cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta nei 12 mesi successivi;

(b) sono disponibili dati per almeno 5 anni di accadimento dei sinistri consecutivi;

▼M1

(c) se si applica il metodo del rischio di tariffazione per sostituire i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii), le perdite aggregate e i premi acquisiti non sono aggiustati in base agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo o da premi di riassicurazione;

▼B

(d)  ►M1  se si applica il metodo del rischio di tariffazione per sostituire i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera c), punto i): ◄

i. le perdite aggregate sono aggiustate in base agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo conformi ai contratti di riassicurazione e alle società veicolo esistenti per fornire copertura nei 12 mesi successivi;

ii. i premi acquisiti sono aggiustati in base ai premi di riassicurazione conformi ai contratti di riassicurazione e alle società veicolo esistenti per fornire copertura nei 12 mesi successivi;

(e) le perdite aggregate sono aggiustate in base ai sinistri catastrofali nella misura in cui il rischio di tali sinistri è riflesso nei sottomoduli del rischio di catastrofe dell'assicurazione non vita o malattia;

(f) le perdite aggregate comprendono le spese incorse in relazione alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;

(g) i dati sono in linea con le seguenti ipotesi:

i. le perdite aggregate attese in un determinato segmento e anno di accadimento dei sinistri sono linearmente proporzionali rispetto ai premi acquisiti in un determinato anno di accadimento dei sinistri;

ii. la varianza delle perdite aggregate in un determinato segmento e anno di accadimento dei sinistri è quadratica rispetto ai premi acquisiti in un determinato anno di accadimento dei sinistri;

iii. le perdite aggregate seguono una distribuzione lognormale;

iv. la stima della massima verosimiglianza è appropriata.

Specificazione del metodo

(3) Ai fini dei paragrafi da 4 a 6, si applicano le seguenti indicazioni:

(a) gli anni di accadimento dei sinistri sono indicati da numeri consecutivi a partire da 1 per il primo anno di accadimento per il quale sono disponibili dati;

(b)  T è l'ultimo anno di accadimento del sinistro per il quale sono disponibili dati;

(c) per tutti gli anni di accadimento, le perdite aggregate nel segmento s in un determinato anno di accadimento del sinistro t sono indicate da y t;

(d) per tutti gli anni di accadimento dei sinistri, i premi acquisiti nel segmento s in un determinato anno di accadimento del sinistro t sono indicati da x t.

(4) Lo scostamento standard specifico dell'impresa del segmento s è uguale a:

image

dove:

(a)  c è il fattore di credibilità di cui alla sezione G;

(b)  imageè la funzione di scostamento standard di cui al paragrafo 5;

(c)  imageè il parametro di mescolamento di cui al paragrafo 6;

(d)  imageè il coefficiente logaritmico di variazione di cui al paragrafo 6;

(e)  σ(prem,s) è il parametro standard che dovrebbe essere sostituito dal parametro specifico dell'impresa.

(5) La funzione di scostamento standard è uguale alla seguente funzione a due variabili:

image

dove:

(a)  imagee imagesono definiti al paragrafo 4, lettere c) e d);

(b)  exp è la funzione esponenziale;

(c)  ln è il logaritmo naturale;

(d)  πt è la seguente funzione a due variabili:

image

dove:

i.  imagee imagesono definiti al paragrafo 4, lettere c) e d);

ii. 
image è il seguente importo:

image

(6) Il parametro di mescolamento e il coefficiente logaritmico di variazione sono rispettivamente i valori image e imageper i quali l'importo seguente diventa minimo:

image

dove:

(a) ln è il logaritmo naturale;

(b)  πt è la funzione di cui al paragrafo 5, lettera d);

(c)  imageè la funzione di scostamento standard di cui al paragrafo 5;

(d) 
image è il seguente importo:

image

Nel calcolo dell'importo minimo non si considerano i valori del parametro di mescolamento inferiori a 0 o superiori a 1.

C.    Metodo del rischio di riservazione 1

Dati immessi e requisiti per i dati specifici del metodo

(1) I dati utilizzati per la stima dello scostamento standard specifico dell'impresa per il rischio di riservazione dell'assicurazione non vita o il rischio di riservazione dell'assicurazione malattia NSLT del segmento s sono i seguenti:

(a) la somma della migliore stima della riserva alla fine dell'esercizio finanziario per i sinistri da liquidare nel segmento s all'inizio dell'esercizio finanziario e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario per i sinistri da liquidare nel segmento s all'inizio dell'esercizio finanziario;

(b) la migliore stima della riserva per i sinistri da pagare nel segmento s all'inizio dell'esercizio finanziario.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono disponibili separatamente per esercizi finanziari diversi.

(2) Si applicano i seguenti requisiti per i dati specifici del metodo:

(a) i dati sono rappresentativi del rischio di riservazione cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta nei 12 mesi successivi;

(b) sono disponibili dati per almeno 5 esercizi finanziari consecutivi;

(c) i dati sono aggiustati in base agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo conformi ai contratti di riassicurazione e alle società veicolo esistenti per fornire copertura nei 12 mesi successivi;

(d) i dati comprendono le spese incorse in relazione alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;

(e) i dati sono in linea con le seguenti ipotesi:

i. l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), in un determinato segmento e in un determinato esercizio finanziario è linearmente proporzionale alla migliore stima della riserva per i sinistri da liquidare in un determinato segmento e in un determinato esercizio finanziario;

ii. la varianza dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), in un determinato segmento e in un determinato esercizio finanziario è quadratica rispetto alla riserva per i sinistri da liquidare in un determinato segmento e in un determinato esercizio finanziario;

iii. l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), segue una distribuzione lognormale;

iv. la stima della massima verosimiglianza è appropriata.

Specificazione del metodo

(3) Ai fini dei paragrafi da 4 a 6 si applicano le seguenti indicazioni:

(a) gli esercizi finanziari sono indicati da numeri consecutivi a partire da 1 per il primo esercizio finanziario per il quale sono disponibili dati;

(b)  T è l'ultimo esercizio finanziario per il quale sono disponibili dati;

(c) per tutti gli esercizi finanziari, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), nel segmento s in un determinato esercizio finanziario t è indicato da y t;

(d) per tutti gli esercizi finanziari, la migliore stima della riserva per i sinistri da liquidare nel segmento s in un determinato esercizio finanziario t è indicata da x t.

(4) Lo scostamento standard specifico dell'impresa per il rischio di riservazione dell'assicurazione non vita o il rischio di riservazione dell'assicurazione malattia NSLT del segmento s è uguale a:

image

dove:

(a)  c è il fattore di credibilità di cui alla sezione G;

(b)  imageè la funzione di scostamento standard di cui al paragrafo 5;

(c)  imageè il parametro di mescolamento di cui al paragrafo 6;

(d)  imageè il coefficiente logaritmico di variazione di cui al paragrafo 6;

(e)  σ(prem,s) è il parametro standard che dovrebbe essere sostituito dal parametro specifico dell'impresa.

(5) La funzione di scostamento standard è uguale alla seguente funzione a due variabili:

image

dove:

(a)  imagee imagesono definiti al paragrafo 4, lettere c) e d);

(b)  exp è la funzione esponenziale;

(c)  ln è il logaritmo naturale;

(d)  πt è la seguente funzione a due variabili:

image

dove:

i.  imagee imagesono definiti al paragrafo 4, lettere c) e d);

ii. 
image è il seguente importo:

image

(6) Il parametro di mescolamento e il coefficiente logaritmico di variazione sono rispettivamente i valori imagee imageper i quali l'importo seguente diventa minimo:

image

dove:

(a) ln è il logaritmo naturale;

(b)  πt è la funzione di cui al paragrafo 5, lettera c);

(c)  imageè la funzione di scostamento standard di cui al paragrafo 5;

(d) 
image è il seguente importo:

image

Nel calcolo dell'importo minimo non si considerano i valori del parametro di mescolamento inferiori a 0 o superiori a 1.

D.    Metodo del rischio di riservazione 2

Dati immessi e requisiti per i dati specifici del metodo

(1) I dati per la stima dello scostamento standard specifico dell'impresa per lo scostamento del rischio di riservazione dell'assicurazione non vita o del rischio di riservazione dell'assicurazione malattia NSLT del segmento s sono gli importi dei pagamenti cumulati relativi ai sinistri coperti da contratti di assicurazione o di riassicurazione nel segmento s (importi dei sinistri cumulati) separatamente per ciascun anno di accadimento del sinistro e ciascun anno di sviluppo dei pagamenti.

(2) Si applicano i seguenti requisiti per i dati specifici del metodo:

(a) i dati sono rappresentativi del rischio di riservazione cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta nei 12 mesi successivi;

(b) sono disponibili dati per almeno 5 anni di accadimento dei sinistri consecutivi;

(c) nel primo anno di accadimento del sinistro sono disponibili dati per almeno 5 anni di sviluppo consecutivi;

(d) nel primo anno di accadimento del sinistro l'importo cumulato dei pagamenti dell'ultimo anno di sviluppo per il quale sono disponibili dati comprende tutti i pagamenti effettuati nell'anno di accadimento del sinistro, ad esclusione degli importi irrilevanti;

(e) il numero degli anni di accadimento consecutivi per i quali sono disponibili dati non è inferiore al numero degli anni di sviluppo consecutivi nel primo anno di accadimento del sinistro per il quale sono disponibili dati;

(f) gli importi cumulati dei sinistri sono aggiustati sulla base degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo conformi ai contratti di riassicurazione e alle società veicolo esistenti per fornire copertura nei 12 mesi successivi;

(g) gli importi cumulati dei sinistri comprendono le spese incorse in relazione alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;

(h) i dati sono in linea con le seguenti ipotesi relative alla natura stocastica degli importi cumulati dei sinistri:

i. gli importi cumulati dei sinistri per anni di accadimento diversi sono stocasticamente indipendenti tra di loro;

ii. per tutti gli anni di accadimento dei sinistri gli importi incrementali impliciti dei sinistri sono stocasticamente indipendenti;

iii. per tutti gli anni di accadimento dei sinistri il valore atteso dell'importo cumulato dei sinistri di un anno di sviluppo è proporzionale all'importo cumulato dei sinistri dell'anno di sviluppo precedente;

iv. per tutti gli anni di accadimento dei sinistri la varianza dell'importo cumulato dei sinistri di un anno di sviluppo è proporzionale all'importo cumulato dei sinistri dell'anno di sviluppo precedente.

Ai fini della lettera d), un importo di pagamento è ritenuto rilevante qualora la sua mancata considerazione nel calcolo del parametro specifico dell'impresa potrebbe influenzare il processo decisionale o il giudizio degli utenti di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.

Specificazione del metodo

(3) Ai fini dei paragrafi 4 e 5 si applicano le seguenti indicazioni:

(a) gli anni di accadimento dei sinistri sono indicati da numeri consecutivi a partire da 0 per il primo anno di accadimento per il quale sono disponibili dati;

(b)  I è l'ultimo anno di accadimento dei sinistri per il quale sono disponibili dati;

(c)  J è l'ultimo anno di sviluppo nel primo anno di accadimento dei sinistri per il quale sono disponibili dati;

(d)  C(i,j) sono i sinistri cumulati per l'anno di accadimento dei sinistri i e l'anno di sviluppo j.

(4) Lo scostamento standard specifico dell'impresa per il rischio di riservazione dell'assicurazione non vita o il rischio di riservazione dell'assicurazione malattia NSLT del segmento s è uguale a:

image

dove:

(a)  c è il fattore di credibilità di cui alla sezione G;

(b)  MSEP è lo scarto quadratico medio della previsione di cui al paragrafo 5;

(c) per tutti gli anni di accadimento dei sinistri e tutti gli anni di sviluppo, imageè la stima dei sinistri cumulati per lo specifico anno di accadimento del sinistro i e lo specifico anno di sviluppo j, definita come segue:

image

dove per tutti gli anni di sviluppo imageè la stima del fattore di sviluppo dello specifico anno di sviluppo j, definita come segue:

image

(d)  σ(res,s) è il parametro standard per il rischio di riservazione dell'assicurazione non vita o per il rischio di riservazione dell'assicurazione malattia NSLT del segmento s.

(5) Lo scarto quadratico medio della previsione è uguale a:

image

dove:

(a) per tutti gli anni di accadimento dei sinistri e tutti gli anni di sviluppo imageè la stima dei sinistri cumulati per lo specifico anno di accadimento del sinistro i e lo specifico anno di sviluppo j, come indicato al paragrafo 4, lettera c);

(b) per tutti gli anni di sviluppo, Sj è il seguente importo per uno specifico anno di sviluppo j:

image

(c) per tutti gli anni di sviluppo, S′j è il seguente importo per uno specifico anno di sviluppo j:

image

(d) per tutti gli anni di sviluppo, image è il seguente importo per uno specifico anno di sviluppo j:

image

dove:

(i)  image è la stima del fattore di sviluppo dell'anno di sviluppo j, come indicato al paragrafo 4, lettera c);

(ii)  image è il seguente importo:



image

j = 0,…, (J – 2)

image

j = (J – 1)

E.    Metodo del rischio di revisione

Dati immessi e requisiti per i dati specifici del metodo

(1) I dati per la stima dell'incremento specifico dell'impresa dell'importo delle prestazioni delle rendite sono gli importi annuali delle prestazioni delle rendite relativamente alle obbligazioni di assicurazione rendita in cui le prestazioni pagabili potrebbero aumentare per effetto di variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata (prestazioni delle rendite), separatamente per esercizi finanziari consecutivi e per ciascun beneficiario.

(2) Si applicano i seguenti requisiti per i dati specifici del metodo:

(a) i dati sono rappresentativi del rischio di revisione cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta nei 12 mesi successivi;

(b) sono disponibili dati per almeno 5 esercizi finanziari consecutivi;

(c) le prestazioni delle rendite sono al lordo, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;

(d) le prestazioni delle rendite comprendono le spese incorse in relazione alle obbligazioni di rendita;

(e) i dati sono in linea con le seguenti ipotesi relative alla natura stocastica degli incrementi dell'importo delle prestazioni delle rendite:

i. il numero annuale degli incrementi delle rendite segue una distribuzione binomiale negativa, anche nella coda della distribuzione;

ii. l'importo di un incremento delle rendite segue una distribuzione lognormale, anche nella coda della distribuzione;

iii. il numero annuale degli incrementi delle rendite e gli importi dell'incremento delle rendite sono stocasticamente indipendenti tra loro.

Specificazione del metodo

(3) Ai fini dei paragrafi da 4 a 8 si applicano le seguenti indicazioni:

(a) gli esercizi finanziari sono indicati da numeri consecutivi a partire da 1 per il primo esercizio finanziario per il quale sono disponibili dati;

(b)  T è l'ultimo esercizio finanziario per il quale sono disponibili dati;

(c)  A(i,t) sono le prestazioni delle rendite del beneficiario i nell'esercizio finanziario t;

(d)  D(i,t) è la variazione delle prestazioni delle rendite dopo l'esercizio finanziario t ed è uguale alla seguente differenza:

image

(4) L'incremento specifico dell'impresa dell'importo delle prestazioni delle rendite è uguale a:

image

dove:

(a)  c è il fattore di credibilità di cui alla sezione G;

(b) 
image è il valore atteso degli incrementi delle rendite di cui al paragrafo 5;

(c)  VaR0,995(R) è il quantile del 99,5 % della distribuzione degli incrementi delle rendite di cui al paragrafo 6;

(d) S è uguale al 3 % se il calcolo è effettuato ai fini del sottomodulo del rischio di revisione di cui all'articolo 141 ed è uguale al 4 % se il calcolo è effettuato ai fini del sottomodulo del rischio di revisione dell'assicurazione malattia di cui all'articolo 158.

(5) Il valore atteso degli incrementi delle rendite è uguale a:

image

dove:

(a) 
image è la variazione media stimata delle prestazioni delle rendite, limitatamente alle variazioni delle prestazioni delle rendite che sono superiori a 0;

(b) 
image è il numero medio stimato, per ciascun esercizio finanziario, delle variazioni delle prestazioni delle rendite che sono superiori a 0.

(6) Gli incrementi delle rendite sono uguali a:

image

dove:

(a)  N è il numero annuale degli incrementi delle rendite e segue una distribuzione binomiale negativa con un valore atteso che è uguale al numero stimato di variazioni delle prestazioni delle rendite di cui al paragrafo 5, lettera b) e con uno scostamento standard che è uguale allo scostamento standard stimato del numero di variazioni delle prestazioni delle rendite di cui al paragrafo 7;

(b)  Xk è l'importo di un incremento delle rendite e segue una distribuzione lognormale con un valore atteso che è uguale alla variazione media stimata delle prestazioni delle rendite di cui al paragrafo 5, lettera a) e con uno scostamento standard che è uguale allo scostamento standard stimato delle variazioni delle prestazioni delle rendite di cui al paragrafo 8;

(c) il numero annuale degli incrementi delle rendite e gli importi dell'incremento delle rendite sono stocasticamente indipendenti tra loro.

(7) Lo scostamento standard stimato del numero di variazioni delle prestazioni delle rendite è uguale a:

image

dove:

(a)  Nt è il numero delle variazioni delle prestazioni delle rendite negli esercizi finanziari t che sono superiori a 0;

(b) 
image è la variazione media stimata delle prestazioni delle rendite di cui al paragrafo 5, lettera b).

(8) Lo scostamento standard stimato delle variazioni delle prestazioni delle rendite è uguale a:

image

dove:

(a) la somma comprende soltanto i beneficiari i e gli esercizi finanziari t per i quali D(i,t) è superiore a 0;

(b)  n è il numero degli addendi della somma di cui alla lettera a);

(c) 
image è la variazione media stimata delle prestazioni delle rendite di cui al paragrafo 5, lettera a).

F.    Metodo di riassicurazione non proporzionale

Dati immessi e requisiti per i dati specifici del metodo

(1) I dati per la stima del fattore di aggiustamento specifico dell'impresa per la riassicurazione non proporzionale sono gli importi finali dei sinistri relativi ai sinistri coperti da contratti di assicurazione e di riassicurazione che sono stati notificati all'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel segmento s negli ultimi esercizi finanziari, separatamente per ciascun sinistro coperto da contratto di assicurazione o di riassicurazione.

(2) Si applicano i seguenti requisiti per i dati specifici del metodo:

(a) i dati sono rappresentativi del rischio di tariffazione cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta nei 12 mesi successivi;

(b) i dati non indicano un rischio di tariffazione superiore a quello riflesso nello scostamento standard per il rischio di tariffazione utilizzato nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

(c) gli importi finali dei sinistri sono stimati nell'anno di notifica dei sinistri coperti da contratti di assicurazione e di riassicurazione;

(d) sono disponibili dati per almeno 5 anni di notifica;

(e) se il contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile si applica ai sinistri lordi, gli importi finali dei sinistri sono lordi;

(f) se il contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile si applica ai sinistri previa deduzione degli importi recuperabili da altri determinati contratti di riassicurazione e società veicolo, gli importi recuperabili da tali altri determinati contratti di riassicurazione e società veicolo sono dedotti dagli importi finali dei sinistri;

(g) gli importi finali dei sinistri non comprendono le spese incorse in relazione alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;

(h) i dati sono in linea con l'ipotesi secondo cui gli importi finali dei sinistri seguono una distribuzione lognormale, anche nella coda della distribuzione.

Specificazione del metodo

(3) Ai fini dei paragrafi da 4 a 7 si applicano le seguenti indicazioni:

(a) i sinistri coperti da contratti di assicurazione e di riassicurazione per i quali sono disponibili dati sono indicati da numeri consecutivi a partire da 1;

(b)  n è il numero dei sinistri coperti da contratti di assicurazione e di riassicurazione per i quali sono disponibili dati;

(c)  Yi è l'importo finale dei sinistri coperti da contratto di assicurazione o di riassicurazione i;

(d)  μ e ω sono rispettivamente il primo e il secondo momento della distribuzione degli importi dei sinistri e sono uguali ai seguenti importi:

image

e

image

(e)  b1 è l'importo corrispondente alla soglia di mantenimento (retention) del contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile di cui all'articolo 218, paragrafo 2;

▼M1

(f) se il contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile di cui all'articolo 218, paragrafo 2, prevede la compensazione solo fino a un determinato limite, b2 è l'importo di detto limite.

▼B

(4) Il fattore di aggiustamento specifico dell'impresa per la riassicurazione non proporzionale è uguale a:

image

dove:

(a)  c è il fattore di credibilità di cui alla sezione G;

(b)  NP′ è il fattore di aggiustamento stimato per la riassicurazione non proporzionale di cui al paragrafo 5;

(c)  NP è il fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all'articolo 117, paragrafo 2.

(5) Il fattore di aggiustamento stimato per la riassicurazione non proporzionale è uguale a:



NP′ = left accolade

image

,

dove si applica par. 3, lett. f),

image

altrove.

dove i parametri μ2 , ω1 e ω2 sono indicati al paragrafo 6.

(6) I parametri μ2 , ω1 e ω2 sono uguali a:

image

image

image

dove:

(a)  N è la funzione di probabilità cumulativa della distribuzione normale;

(b) ln è il logaritmo naturale;

(c) i parametri θ e η sono uguali a:

image

image

.

(7) Nonostante il paragrafo 5, se la riassicurazione non proporzionale copre gruppi di rischi omogenei all'interno di un segmento, il fattore di aggiustamento stimato per la riassicurazione non proporzionale è uguale a:

image

dove:

(a)  V(prem,h) è la misura di volume per il rischio di tariffazione del gruppo di rischio omogeneo h calcolata in conformità dell'articolo 116, paragrafo 3;

(b)  NP′(h) è il fattore di aggiustamento stimato per la riassicurazione non proporzionale del gruppo di rischi omogenei h calcolato in conformità del paragrafo 5.

G.    Fattore di credibilità

(1) Il fattore di credibilità per i segmenti 1, 5 e 6 di cui all'allegato II è uguale a:



Durata in anni

Fattore di credibilità c

5

34 %

6

43 %

7

51 %

8

59 %

9

67 %

10

74 %

11

81 %

12

87 %

13

92 %

14

96 %

15 e più

100 %

(2) Il fattore di credibilità per i segmenti da 2 a 4 e da 7 a 12 di cui all'allegato II, per i segmenti di cui all'allegato XIV e per il metodo basato sul rischio di revisione è uguale a:



Durata in anni

Fattore di credibilità c

5

34 %

6

51 %

7

67 %

8

81 %

9

92 %

10 e più

100 %

(3) La durata è uguale a:

(a) per il metodo basato sul rischio di tariffazione, il numero degli anni di accadimento dei sinistri per i quali sono disponibili dati;

(b) per il metodo basato sul rischio di riservazione 1, il numero degli esercizi finanziari per i quali sono disponibili dati;

(c) per il metodo basato sul rischio di riservazione 2, il numero degli anni di accadimento dei sinistri per i quali sono disponibili dati;

(d) per il metodo basato sul rischio di revisione, il numero degli esercizi finanziari per i quali sono disponibili dati;

(e) per il metodo basato sulla riassicurazione non proporzionale, il numero degli anni di notifica per i quali sono disponibili dati.




ALLEGATO XVIII

TECNICHE DI INTEGRAZIONE PER MODELLI INTERNI PARZIALI

A.    Disposizioni generali

(1) Ai fini del presente allegato si intende per:

(a)

«unità del modello interno parziale» – una componente del modello interno parziale calcolata separatamente e non aggregata nel modello interno parziale.

(2) Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano le tecniche di integrazione da 1 a 5, il loro requisito patrimoniale di solvibilità è uguale alla somma dei seguenti elementi:

(a) i requisiti patrimoniali di solvibilità di base di cui alle sezioni da C a F;

(b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 107 della direttiva 2009/138/CE, se detto requisito patrimoniale non è compreso nell'ambito di applicazione del modello interno parziale, e calcolato sulla base del modello interno parziale, se detto requisito patrimoniale è compreso nell'ambito di applicazione del modello interno parziale;

(c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui al paragrafo 3, se detto aggiustamento non è compreso nell'ambito di applicazione del modello interno parziale, e calcolato sulla base del modello interno parziale se detto aggiustamento è compreso nell'ambito di applicazione del modello interno parziale.

(3) Se l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite non è compreso nell'ambito di applicazione del modello interno parziale, è calcolato in conformità degli articoli da 205 a 207, ma con le seguenti variazioni:

(a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 206, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 207, paragrafo 1, è calcolato in conformità delle sezioni da B a F;

(b) l'articolo 206, paragrafo 2, lettere da a) a d), si applica soltanto ai calcoli basati sulla formula standard;

(c) ai fini dell'articolo 206, paragrafo 2, i requisiti patrimoniali utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base che sono calcolati sulla base del modello interno parziale tengono conto dell'effetto di attenuazione del rischio derivante dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione;

(d) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 207, paragrafo 1, lettera c), è calcolato in conformità del paragrafo 2, lettera b).

B.    Tecnica di integrazione 1

Il requisito patrimoniale di solvibilità di base è uguale alla somma dei requisiti patrimoniali per le unità del modello interno parziale, del requisito patrimoniale ottenuto applicando la formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità di base soltanto ai rischi non compresi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale e del requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203.

C.    Tecnica di integrazione 2

(1) Il requisito patrimoniale di solvibilità di base è uguale a:

image

dove:

(a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dell'elenco di aggregazione di cui al paragrafo 2;

(b)  Corr(i,j) è il parametro di correlazione per le voci i e j dell'elenco di aggregazione;

(c)  SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per le voci i e j dell'elenco di aggregazione;

(d)  SCRint è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203.

(2) Le voci contenute nell'elenco di aggregazione soddisfano i seguenti requisiti:

(a) coprono ciascuna delle unità del modello interno parziale;

(b)  ►M1  includono ciascuno dei seguenti sottomoduli della formula standard tranne quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno parziale: ◄

i. i sottomoduli del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1;

ii. i sottomoduli del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;

iii. i sottomoduli del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia di cui all'articolo 151, paragrafo 1;

iv. i sottomoduli del modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE;

▼M1

(c) includono il modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard a meno che rientri nell'ambito di applicazione del modello interno parziale.

▼B

Tuttavia, se nessuno dei sottomoduli di un modulo della formula standard è compreso nell'ambito di applicazione del modello interno parziale, l'elenco di aggregazione comprende detto modulo anziché i relativi sottomoduli.

(3) I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono conformi ai seguenti requisiti:

(a) per tutte le voci i e j dell'elenco di aggregazione il parametro di correlazione Corr(i,j) non è inferiore a –1 e non è superiore a 1;

(b) per tutte le voci i e j dell'elenco di aggregazione i parametri di correlazione Corr(i,j) e Corr(j,i) sono uguali;

(c) per tutte le voci i dell'elenco di aggregazione il parametro di correlazione Corr(i,i) è uguale a 1;

(d) per ciascuna attribuzione di numeri reali alle voci dell'elenco di aggregazione si applica quanto segue:

image

dove:

i. la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dell'elenco di aggregazione;

ii.  xi e xj sono i numeri attribuiti rispettivamente alle voci i e j dell'elenco di aggregazione;

(e) se le voci i e j dell'elenco di aggregazione sono moduli della formula standard, il parametro di correlazione Corr(i,j) è uguale al parametro di correlazione della formula standard utilizzato per aggregare i due moduli;

(f) se le voci i e j dell'elenco di aggregazione sono sottomoduli dello stesso modulo della formula standard, il parametro di correlazione Corr(i,j) è uguale al parametro di correlazione della formula standard utilizzato per aggregare i due sottomoduli;

(g) per tutte le voci i e j dell'elenco di aggregazione, il parametro di correlazione Corr(i,j) è non inferiore a Corrmin (i,j) e non superiore a Corrmax (i,j) , se Corrmin (i,j) e Corrmax (i,j) sono il limite inferiore e il limite superiore appropriati scelti dall'impresa.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione scelgono i parametri di correlazione di cui al paragrafo 1, lettera b) in modo tale che nessun altro gruppo di parametri di correlazione conforme ai requisiti di cui alle lettere da a) a g) determini un requisito patrimoniale di solvibilità più elevato, calcolato in conformità del paragrafo 1.

D.    Tecnica di integrazione 3

(1) Il requisito patrimoniale di solvibilità di base è uguale a:

image

dove:

(a)  SS è il requisito patrimoniale ottenuto applicando la formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità di base soltanto ai rischi non coperti dal modello interno parziale;

(b)  ω 1 è il primo parametro di correlazione implicito di cui al paragrafo 2;

(c)  Pc è il requisito patrimoniale che riflette i rischi compresi nell'ambito di applicazione sia della formula standard che del modello interno parziale, calcolato sulla base del modello interno parziale;

(d)  ω 2 è il secondo parametro di correlazione implicito di cui al paragrafo 3;

(e)  Ps è il requisito patrimoniale che riflette i rischi compresi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale, ma non in quello della formula standard, calcolato sulla base del modello interno parziale;

(f)  P è il requisito patrimoniale che riflette i rischi compresi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale, calcolato sulla base del modello interno parziale;

(g)  SCRint è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203.

(2) Il primo parametro di correlazione implicito è uguale a:

image

dove:

(a)  S è il requisito patrimoniale calcolato allo stesso modo del requisito patrimoniale di solvibilità di base per mezzo della formula standard, ma se i requisiti patrimoniali per i moduli o i sottomoduli sono sostituiti dai requisiti patrimoniali per detti moduli o sottomoduli calcolati, se possibile, sulla base del modello interno parziale;

(b)  SC è il requisito patrimoniale ottenuto applicando la formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità di base soltanto ai rischi compresi nell'ambito di applicazione della formula standard e del modello interno parziale, ma se i requisiti patrimoniali per i moduli e i sottomoduli sono sostituiti dai requisiti patrimoniali per detti moduli e sottomoduli calcolati sulla base del modello interno parziale;

(c)  SS è definito in conformità del paragrafo 1, lettera a);

(d)  d 1 è uguale a 1 se SS o SC sono 0 ed è uguale a 0 se SS e SC sono diversi da 0.

(3) Il secondo parametro di correlazione implicito è uguale a:

image

dove ω 1 è definito in conformità del paragrafo 2 e ω 3 è il terzo parametro di correlazione implicito di cui al paragrafo 4.

(4) Il terzo parametro di correlazione implicito è uguale a:

image

dove:

(a)  P, Ps e Pc sono definiti in conformità del paragrafo 1;

(b)  d 2 è uguale a 1 se Ps o Pc sono 0 ed è uguale a 0 se Ps e Pc sono diversi da 0.

E.    Tecnica di integrazione 4

(1) Il requisito patrimoniale di solvibilità di base è uguale a:

image

dove:

(a)  P è il requisito patrimoniale che riflette i rischi compresi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale, calcolato sulla base del modello interno parziale;

(b)  SS è il requisito patrimoniale ottenuto applicando la formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità di base soltanto ai rischi non coperti dal modello interno parziale;

(c)  k è il numero dei moduli della formula standard che sono compresi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale;

(d)  n è il numero dei moduli della formula standard;

(e)  l è il numero dei moduli della formula standard per ciascuno dei quali è possibile calcolare il requisito patrimoniale sulla base del modello interno parziale;

(f)  Corr(i,j) è il parametro di correlazione della formula standard per l'aggregazione dei moduli i e j;

(g)  Pi è il requisito patrimoniale per il modulo i della formula standard, calcolato sulla base del modello interno parziale;

(h)  Si e Sj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per i moduli i e j della formula standard, calcolati come segue:

i. il modulo è calcolato sulla base della formula standard a condizione che non abbia sottomoduli;

ii. il modulo è calcolato in conformità del paragrafo 2 a condizione che abbia sottomoduli;

(i)  SCRint è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203.

(2) Per tutti i moduli della formula standard di cui al paragrafo 1, lettera h), punto ii), il requisito patrimoniale di un determinato modulo è calcolato sulla base della formula di cui al paragrafo 1, applicando le seguenti denominazioni:

(a)  P è il requisito patrimoniale che riflette i rischi dei sottomoduli di tale determinato modulo che sono compresi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale, calcolato sulla base del modello interno parziale;

(b)  SS è il requisito patrimoniale ottenuto applicando tale determinato modulo soltanto ai rischi non coperti dal modello interno parziale;

(c)  k è il numero dei sottomoduli di tale determinato modulo che sono compresi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale;

(d)  n è il numero dei sottomoduli di tale determinato modulo;

(e)  l è il numero dei sottomoduli di tale determinato modulo per ciascuno dei quali è possibile calcolare il requisito patrimoniale sulla base del modello interno parziale;

(f)  Corr(i,j) è il parametro di correlazione della formula standard per l'aggregazione dei sottomoduli i e j di tale determinato modulo;

(g)  Pi è il requisito patrimoniale per il sottomodulo i di tale determinato modulo, calcolato sulla base del modello interno parziale;

(h)  Si e Sj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per i sottomoduli i e j di tale determinato modulo, calcolati come segue:

i. il sottomodulo è calcolato sulla base della formula standard a condizione che non abbia altri sottomoduli;

ii. il sottomodulo è calcolato in conformità del paragrafo 3 a condizione che abbia altri sottomoduli;

(i)  SCRint è impostato a 0.

(3) Per tutti i sottomoduli della formula standard di cui al paragrafo 2, lettera h), punto ii), il requisito patrimoniale di un determinato sottomodulo è calcolato sulla base della formula di cui al paragrafo 1, applicando le seguenti denominazioni:

(a)  P è il requisito patrimoniale che riflette i rischi dei sottomoduli di tale determinato sottomodulo che sono compresi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale, calcolato sulla base del modello interno parziale;

(b)  SS è il requisito patrimoniale ottenuto applicando tale determinato sottomodulo soltanto ai rischi non coperti dal modello interno parziale;

(c)  k è il numero dei sottomoduli di tale determinato sottomodulo che sono compresi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale;

(d)  n è il numero dei sottomoduli di tale determinato sottomodulo;

(e)  l è il numero dei sottomoduli di tale determinato sottomodulo per ciascuno dei quali è possibile calcolare il requisito patrimoniale sulla base del modello interno parziale;

(f)  Corr(i,j) è il parametro di correlazione della formula standard per l'aggregazione dei sottomoduli i e j di tale determinato sottomodulo;

(g)  Pi è il requisito patrimoniale per il sottomodulo i di tale determinato sottomodulo, calcolato sulla base del modello interno parziale;

(h)  Si e Sj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per i sottomoduli i e j di tale determinato sottomodulo, calcolati come segue:

i. il sottomodulo è calcolato sulla base della formula standard a condizione che non abbia altri sottomoduli;

ii. il sottomodulo è calcolato in conformità del presente paragrafo a condizione che abbia altri sottomoduli;

(i)  SCRint è impostato a 0.

F.    Tecnica di integrazione 5

(1) Il requisito patrimoniale di solvibilità di base è uguale a:

image

dove:

(a)  P, SS , k, n, Corr(i,j) e SCRint sono definiti in conformità del paragrafo 1 della sezione E;

(b)  Si e Sj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per i moduli i e j della formula standard, calcolati come segue:

i. il modulo è calcolato sulla base della formula standard a condizione che non abbia sottomoduli;

ii. il modulo è calcolato in conformità del paragrafo 2 a condizione che abbia sottomoduli.

(2) Per tutti i moduli della formula standard di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), il requisito patrimoniale di un determinato modulo è calcolato sulla base della formula di cui al paragrafo 1, applicando le seguenti denominazioni:

(a)  P, SS , k, n, Corr(i,j) e SCRint sono definiti in conformità del paragrafo 2 della sezione E;

(b)  Si e Sj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per i sottomoduli i e j di tale determinato modulo calcolati come segue:

i. il sottomodulo è calcolato sulla base della formula standard a condizione che non abbia altri sottomoduli;

ii. il sottomodulo è calcolato in conformità del paragrafo 3 a condizione che abbia altri sottomoduli.

(3) Per tutti i moduli della formula standard di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), il requisito patrimoniale di un determinato modulo è calcolato sulla base della formula di cui al paragrafo 1, applicando le seguenti denominazioni:

(a)  P, SS , k, n, Corr(i,j) e SCRint sono definiti in conformità del paragrafo 3 della sezione E;

(b)  Si e Sj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per i sottomoduli i e j di tale determinato modulo calcolati come segue:

i. il sottomodulo è calcolato sulla base della formula standard a condizione che non abbia altri sottomoduli;

ii. il sottomodulo è calcolato in conformità del presente paragrafo a condizione che abbia altri sottomoduli.




ALLEGATO XIX

FATTORI DI RISCHIO DEL REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO PER LE OBBLIGAZIONI DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE NON VITA E MALATTIA



 

Segmento

Aree di attività di cui all'allegato I che costituiscono il segmento

Fattore per le riserve tecniche per il segmento s (α s)

Fattore per i premi contabilizzati per il segmento s (β s)

1

Assicurazione spese mediche

1 e 13

4,7 %

4,7 %

2

Assicurazione protezione del reddito

2 e 14

13,1 %

8,5 %

3

Assicurazione di compensazione dei lavoratori

3 e 15

10,7 %

7,5 %

4

Assicurazione e riassicurazione proporzionale sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

4 e 16

8,5 %

9,4 %

5

Altre assicurazioni e riassicurazioni proporzionali auto

5 e 17

7,5 %

7,5 %

6

Assicurazione e riassicurazione proporzionale marittima, aeronautica e trasporti

6 e 18

10,3 %

14 %

7

Assicurazione e riassicurazione proporzionale contro l'incendio e altri danni ai beni

7 e 19

9,4 %

7,5 %

8

Assicurazione e riassicurazione proporzionale sulla responsabilità civile generale

8 e 20

10,3 %

13,1 %

9

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di credito e di cauzione

9 e 21

17,7 %

11,3 %

10

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di tutela giudiziaria

10 e 22

11,3 %

6,6 %

11

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di assistenza

11 e 23

18,6 %

8,5 %

12

Assicurazione e riassicurazione proporzionale di perdite pecuniarie di vario genere

12 e 24

18,6 %

12,2 %

13

Riassicurazione non proporzionale danni a beni RC

26

18,6 %

15,9 %

14

Riassicurazione non proporzionale marittima, aeronautica e trasporti

27

18,6 %

15,9 %

15

Riassicurazione non proporzionale beni

28

18,6 %

15,9 %

16

Riassicurazione non proporzionale malattia

25

18,6 %

15,9 %




ALLEGATO XX

STRUTTURA DELLA RELAZIONE RELATIVA ALLA SOLVIBILITÀ E ALLA CONDIZIONE FINANZIARIA E DELLA RELAZIONE PERIODICA ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Sintesi

A.    Attività e risultati

A.1 Attività

A.2 Risultati di sottoscrizione

A.3 Risultati di investimento

A.4 Risultati di altre attività

A.5 Altre informazioni

B.    Sistema di governance

B.1 Informazioni generali sul sistema di governance

B.2 Requisiti di competenza e onorabilità

B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità

B.4 Sistema di controllo interno

B.5 Funzione di audit interno

B.6 Funzione attuariale

B.7 Esternalizzazione

B.8 Altre informazioni

C.    Profilo di rischio

C.1 Rischio di sottoscrizione

C.2 Rischio di mercato

C.3 Rischio di credito

C.4 Rischio di liquidità

C.5 Rischio operativo

C.6 Altri rischi sostanziali

C.7 Altre informazioni

D.    Valutazione a fini di solvibilità

D.1 Attività

D.2 Riserve tecniche

D.3 Altre passività

D.4 Metodi alternativi di valutazione

D.5 Altre informazioni

E.    Gestione del capitale

E.1 Fondi propri

E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo

E.3 Utilizzo del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

E.4 Differenze tra la formula standard e il modello interno utilizzato

E.5 Inosservanza del requisito patrimoniale minimo e inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità

E.6 Altre informazioni




ALLEGATO XXI

DATI STATISTICI AGGREGATI

A.    Dati relativi alle imprese e ai gruppi vigilati

Dati relativi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate in conformità della direttiva 2009/138/CE

(1) Il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, il numero delle succursali di cui all'articolo 13, punto 11, della direttiva 2009/138/CE e il numero delle succursali di cui all'articolo 162, paragrafo 3, di detta direttiva stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza.

(2) Il numero delle succursali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività rilevanti in uno o più altri Stati membri.

(3) Il numero delle imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività in altri Stati membri nell'ambito della libera prestazione di servizi.

(4) Il numero delle imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che hanno notificato l'intenzione di esercitare attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi e il numero delle imprese che esercitano effettivamente attività.

(5) Il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE.

(6) Il numero delle società veicolo autorizzate in conformità dell'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE.

(7) Il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione.

(8) Il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e il numero dei loro portafogli cui si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE.

(9) Il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE.

(10) Il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE.

(11) Il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE.

(12) L'importo totale delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutato in conformità dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, per classi sostanziali di attività.

(13) L'importo totale delle passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutato in conformità degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE, suddiviso per riserve tecniche e altre passività, con l'indicazione separata delle passività subordinate non comprese nei fondi propri.

(14) L'importo totale dei fondi propri di base, con l'indicazione separata delle passività subordinate comprese nei fondi propri, e l'importo totale dei fondi propri accessori.

(15) L'importo totale ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, classificato per livelli.

(16) L'importo totale ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo, classificato per livelli.

(17) L'importo totale del requisito patrimoniale minimo.

(18) L'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità.

(19) Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato sulla base della formula standard, l'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità.

(20) Se il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di credito è calcolato sulla base della formula standard, l'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità per i sottomoduli della concentrazione del rischio di spread e del rischio di mercato e per il modulo del rischio di inadempimento della controparte riguardo ai quali è stata eseguita una rivalutazione delle classi di merito di credito delle esposizioni più consistenti o più complesse in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale dei rispettivi sottomoduli o del modulo.

(21) Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato sulla base di un modello interno parziale approvato, l'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità; i dati sui modelli interni il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte sono pubblicati separatamente.

(22) Il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno completo approvato e il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità; i dati sui modelli interni il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte sono pubblicati separatamente.

(23) Il numero delle maggiorazioni del capitale, la maggiorazione del capitale media per impresa e la distribuzione delle maggiorazioni del capitale calcolata in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate in conformità della direttiva 2009/138/CE.

Le informazioni di cui ai punti da 1 a 5 e da 7 a 17 sono fornite separatamente per:

 tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

 le imprese di assicurazione vita;

 le imprese di assicurazione non vita;

 le imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita;

 le imprese di riassicurazione.

Dati relativi ai gruppi assicurativi vigilati in conformità della direttiva 2009/138/CE

(24) Il numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, compreso il numero delle imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale, in altri Stati membri e in paesi terzi, ulteriormente suddiviso per paesi terzi equivalenti e non equivalenti in conformità dell'articolo 260 della direttiva 2009/138/CE.

(25) Il numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista che ha sede nell'Unione è un'impresa figlia di una società che ha sede fuori dell'Unione.

(26) Il numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, incluso, per ciascuna di queste imprese e società di partecipazione, il numero delle loro imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale, in altri Stati membri e in paesi terzi, ulteriormente suddiviso per paesi terzi equivalenti e non equivalenti in conformità dell'articolo 260 di detta direttiva.

(27) Il numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, se è presente un'altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale in conformità dell'articolo 217 di detta direttiva.

(28) Il numero dei gruppi assicurativi transfrontalieri la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo.

(29) Il numero dei gruppi assicurativi che sono stati autorizzati a utilizzare il metodo 2 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità dell'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE per il calcolo della solvibilità a livello di gruppo.

(30) L'importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, separatamente per i fondi propri ammissibili del gruppo calcolati sulla base del metodo 1 in conformità dell'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e per i fondi propri ammissibili del gruppo calcolati sulla base del metodo 2 in conformità dell'articolo 233 di detta direttiva.

(31) L'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, separatamente per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato sulla base del metodo 1 in conformità dell'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato sulla base del metodo 2 in conformità dell'articolo 233 di detta direttiva.

(32) Il numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità del gruppo e il numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo. Le informazioni sono pubblicate separatamente in base alle autorizzazioni in conformità degli articoli 230 e 231 della direttiva 2009/138/CE.

▼M1

Le informazioni di cui ai punti da 1 a 32 sono riferite alla fine dell'ultimo anno civile. Relativamente ai punti da 12 a 21, 23, 24, 29 e 31 le informazioni sono riferite alla fine degli esercizi finanziari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei gruppi assicurativi che si sono conclusi nell'ultimo anno civile.

▼B

B.    Dati relativi all'autorità di vigilanza

(1) La struttura dell'autorità di vigilanza, compreso il numero dei dipendenti alla fine dell'ultimo anno civile.

(2) Il numero delle ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo e il numero totale di uomini-giorno dedicati a tali ispezioni, specificando anche il numero delle ispezioni periodiche e di quelle ad hoc, delle ispezioni demandate a terzi e delle ispezioni in loco nell'ambito della vigilanza di gruppo effettuate congiuntamente ad altri membri del collegio delle autorità di vigilanza del gruppo; i dati sulle ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni sono pubblicati separatamente.

(3) Il numero delle verifiche formali a livello sia di singola impresa che di gruppo della conformità continuativa dei modelli interni completi o parziali ai requisiti relativamente al numero dei modelli interni in uso; i dati sulle verifiche effettuate per esaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni sono pubblicati separatamente.

(4) Il numero dei modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione e il numero delle domande di autorizzazione che hanno avuto esito positivo, suddivise per singole imprese e gruppi; i dati sui modelli interni il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte sono pubblicati separatamente.

(5) Il numero delle misure correttive adottate in conformità degli articoli 110, 117, 119, 137, 138 e 139 della direttiva 2009/138/CE per tipo di misura; il numero delle misure correttive adottate in conformità dell'articolo 119 a seguito di uno scostamento del profilo di rischio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione rispetto al loro rischio di credito.

(6) Il numero delle autorizzazioni revocate.

(7) Il numero delle autorizzazioni concesse a imprese di assicurazione o di riassicurazione.

(8) I criteri utilizzati per l'applicazione delle maggiorazioni del capitale e i criteri utilizzati per calcolare e abolire tali maggiorazioni.

(9) Il numero delle domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza e il numero di tali domande che hanno avuto esito positivo.

(10) Se gli Stati membri hanno deciso di richiedere la previa approvazione dell'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, il numero delle domande di applicazione di detto aggiustamento presentate alle autorità di vigilanza e il numero di tali domande che hanno avuto esito positivo.

(11) Il numero delle estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE e la loro durata media.

(12) Il numero delle autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE.

(13) Il numero delle domande di applicazione di un adeguamento transitorio alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE presentate all'autorità di vigilanza, il numero di tali domande che hanno avuto esito positivo e il numero delle decisioni di revoca dell'approvazione dell'adeguamento transitorio in conformità dell'articolo 308 sexies di detta direttiva.

(14) Il numero delle domande di applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate all'autorità di vigilanza e il numero di tali domande che hanno avuto esito positivo.

(15) Il numero delle riunioni del collegio delle autorità di vigilanza alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro e il numero delle riunioni da essa presiedute in qualità di autorità di vigilanza del gruppo.

(16) Il numero delle domande di approvazione di fondi propri accessori presentate all'autorità di vigilanza, il numero di tali domande che hanno avuto esito positivo e la principale caratteristica degli elementi approvati.

(17) Il numero delle domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi nell'elenco di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 presentate all'autorità di vigilanza, il numero di tali domande che hanno avuto esito positivo, le principali caratteristiche degli elementi e il metodo utilizzato per valutarli e classificarli.

(18) Il numero e la portata delle analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 2010/1094 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.

▼M1

Le informazioni di cui ai punti da 2 a 18 sono riferite all'ultimo anno civile.

▼B




ALLEGATO XXII

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE PER IL RISCHIO DI TEMPESTA

Il parametro di correlazione Corr(windstorm,r,i,j) di cui all'articolo 121, paragrafo 5, per la regione r è pari al valore di cui alla riga i e colonna j delle seguenti matrici di correlazione. Le intestazioni delle righe e delle colonne indicano le zone a rischio specifiche della regione in base ai numeri dei segmenti di cui all'allegato IX.

Coefficienti di correlazione per le regioni con una sola zona a rischio

Il coefficiente di correlazione per le regioni Granducato di Lussemburgo, Guadalupa, Martinica, Saint Martin e Riunione è pari a 1.

Coefficienti di correlazione per il rischio di tempesta nella Repubblica d'Austria



j

i

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11

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1,00

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Coefficienti di correlazione per il rischio di tempesta nella Repubblica ceca



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1

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1

1

1

1

0,8

1

1

1

Coefficienti di correlazione per il rischio di tempesta nel Regno di Danimarca



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1,00

Coefficienti di correlazione per il rischio di tempesta nella Repubblica francese



j

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