02018A1227(01) — IT — 01.02.2021 — 001.001
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Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 35 |
31 |
1.2.2021 |
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L 35 |
42 |
1.2.2021 |
Accordo
tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico
INDICE |
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PREAMBOLO |
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CAPO 1 |
DISPOSIZIONI GENERALI (articoli da 1.1 a 1.9) |
CAPO 2 |
SCAMBI DI MERCI |
SEZIONE A |
Disposizioni generali (articoli da 2.1 a 2.5) |
SEZIONE B |
Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci (articoli da 2.6 a 2.22) |
SEZIONE C |
Agevolazione dell'esportazione di prodotti vitivinicoli (articoli da 2.23 a 2.31) |
SEZIONE D |
Altre disposizioni (articoli da 2.32 a 2.35) |
CAPO 3 |
REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE |
SEZIONE A |
Regole di origine (articoli da 3.1 a 3.15) |
SEZIONE B |
Procedure di origine (articoli da 3.16 a 3.26) |
SEZIONE C |
Varie (articoli da 3.27 a 3.29) |
CAPO 4 |
QUESTIONI DOGANALI E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI (articoli da 4.1 a 4.14) |
CAPO 5 |
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE |
SEZIONE A |
Disposizioni generali (articolo 5.1) |
SEZIONE B |
Misure di salvaguardia bilaterali (articoli da 5.2 a 5.8) |
SEZIONE C |
Misure di salvaguardia globali (articoli 5.9 e 5.10) |
SEZIONE D |
Misure antidumping e compensative (articoli da 5.11 a 5.14) |
CAPO 6 |
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (articoli da 6.1 a 6.16) |
CAPO 7 |
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI (articoli da 7.1 a 7.14) |
CAPO 8 |
SCAMBI DI SERVIZI, LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E COMMERCIO ELETTRONICO |
SEZIONE A |
Disposizioni generali (articoli da 8.1 a 8.5) |
SEZIONE B |
Liberalizzazione degli investimenti (articoli da 8.6 a 8.13) |
SEZIONE C |
Scambi transfrontalieri di servizi (articoli da 8.14 a 8.19) |
SEZIONE D |
Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche (articoli da 8.20 a 8.28) |
SEZIONE E |
Quadro regolamentare |
SOTTOSEZIONE 1 |
Regolamentazione interna (articoli da 8.29 a 8.32) |
SOTTOSEZIONE 2 |
Disposizioni di applicazione generale (articoli da 8.33 a 8.35) |
SOTTOSEZIONE 3 |
Servizi postali e di corriere (articoli da 8.36 a 8.40) |
SOTTOSEZIONE 4 |
Servizi di telecomunicazione (articoli da 8.41 a 8.57) |
SOTTOSEZIONE 5 |
Servizi finanziari (articoli da 8.58 a 8.67) |
SOTTOSEZIONE 6 |
Servizi di trasporto marittimo internazionale (articoli 8.68 e 8.69) |
SEZIONE F |
Commercio elettronico (articoli da 8.70 a 8.81) |
CAPO 9 |
MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE (articoli da 9.1 a 9.4) |
CAPO 10 |
APPALTI PUBBLICI (articoli da 10.1 a 10.17) |
CAPO 11 |
POLITICA DELLA CONCORRENZA (articoli da 11.1 a 11.9) |
CAPO 12 |
SOVVENZIONI (articoli da 12.1 a 12.10) |
CAPO 13 |
IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI (articoli da 13.1 a 13.8) |
CAPO 14 |
PROPRIETÀ INTELLETTUALE |
SEZIONE A |
Disposizioni generali (articoli da 14.1 a 14.7) |
SEZIONE B |
Norme relative alla proprietà intellettuale |
SOTTOSEZIONE 1 |
Diritto d'autore e diritti connessi (articoli da 14.8 a 14.17) |
SOTTOSEZIONE 2 |
Marchi (articoli da 14.18 a 14.21) |
SOTTOSEZIONE 3 |
Indicazioni geografiche (articoli da 14.22 a 14.30) |
SOTTOSEZIONE 4 |
Disegni e modelli industriali (articolo 14.31) |
SOTTOSEZIONE 5 |
Apparenza non registrata dei prodotti (articolo 14.32) |
SOTTOSEZIONE 6 |
Brevetti (articoli da 14.33 a 14.35) |
SOTTOSEZIONE 7 |
Segreti commerciali e dati relativi a prove o altri dati segreti (articoli 14.36 e 14.37) |
SOTTOSEZIONE 8 |
Nuove varietà vegetali (articolo 14.38) |
SOTTOSEZIONE 9 |
Concorrenza sleale (articolo 14.39) |
SEZIONE C |
Applicazione |
SOTTOSEZIONE 1 |
Disposizioni generali (articoli 14.40 e 14.41) |
SOTTOSEZIONE 2 |
Applicazione - Rimedi civili (articoli da 14.42 a 14.49) |
SOTTOSEZIONE 3 |
Applicazione della protezione contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali (articolo 14.50) |
SOTTOSEZIONE 4 |
Applicazione - Misure alla frontiera (articolo 14.51) |
SEZIONE D |
Cooperazione e disposizioni istituzionali (articoli da 14.52 a 14.55) |
CAPO 15 |
GOVERNO SOCIETARIO (articoli da 15.1 a 15.7) |
CAPO 16 |
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE (articoli da 16.1 a 16.19) |
CAPO 17 |
TRASPARENZA (articoli da 17.1 a 17.8) |
CAPO 18 |
BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE |
SEZIONE A |
Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare |
SOTTOSEZIONE 1 |
Disposizioni generali (articoli da 18.1 a 18.3) |
SOTTOSEZIONE 2 |
Buone prassi regolamentari (articoli da 18.4 a 18.11) |
SOTTOSEZIONE 3 |
Cooperazione regolamentare (articoli 18.12 e 18.13) |
SOTTOSEZIONE 4 |
Disposizioni istituzionali (articoli da 18.14 a 18.16) |
SEZIONE B |
Benessere degli animali (articolo 18.17) |
SEZIONE C |
Disposizioni finali (articoli 18.18 e 18.19) |
CAPO 19 |
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA (articoli da 19.1 a 19.8) |
CAPO 20 |
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (articoli da 20.1 a 20.4) |
CAPO 21 |
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE |
SEZIONE A |
Obiettivo, ambito di applicazione e definizioni (articoli da 21.1 a 21.3) |
SEZIONE B |
Consultazioni e mediazione (articoli da 21.4 a 21.6) |
SEZIONE C |
Procedura del collegio (articoli da 21.7 a 21.24) |
SEZIONE D |
Disposizioni generali (articoli da 21.25 a 21.30) |
CAPO 22 |
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (articoli da 22.1 a 22.6) |
CAPO 23 |
DISPOSIZIONI FINALI (articoli da 23.1 a 23.8) |
ALLEGATI (sono elencati solo gli allegati esistenti): |
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ALLEGATO 2-A |
SOPPRESSIONE E RIDUZIONE DEI DAZI |
ALLEGATO 2-B |
ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 2.15 E 2.17 |
ALLEGATO 2-C |
VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI |
APPENDICE 2-C-1 |
REGOLAMENTI UN APPLICATI DA ENTRAMBE LE PARTI |
APPENDICE 2-C-2 |
REGOLAMENTI UN APPLICATI DA UNA DELLE PARTI E NON ANCORA CONSIDERATI DALL'ALTRA |
ALLEGATO 2-D |
AGEVOLAZIONE DELLE ESPORTAZIONI DI SHOCHU |
ALLEGATO 2-E |
AGEVOLAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI |
ALLEGATO 3-A |
NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO |
ALLEGATO 3-B |
REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO |
APPENDICE 3-B-1 |
DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNI VEICOLI E LORO PARTI |
ALLEGATO 3-C |
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.5 |
ALLEGATO 3-D |
TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE |
ALLEGATO 3-E |
RELATIVO AL PRINCIPATO DI ANDORRA |
ALLEGATO 3-F |
RELATIVO ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO |
ALLEGATO 6 |
ADDITIVI ALIMENTARI |
ALLEGATO 8-A |
COOPERAZIONE REGOLAMENTARE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA |
ALLEGATO 8-B |
ELENCHI PER IL CAPO 8 |
ALLEGATO I |
RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI |
ALLEGATO II |
RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE |
ALLEGATO III |
VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ, INVESTITORI E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI |
ALLEGATO IV |
PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI |
APPENDICE IV |
LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E DEI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI IN GIAPPONE |
ALLEGATO 8-C |
INTESA SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI |
ALLEGATO 10 |
APPALTI PUBBLICI |
ALLEGATO 14-A |
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI RELATIVE ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE |
ALLEGATO 14-B |
ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE |
ALLEGATO 23 |
DICHIARAZIONE COMUNE |
PREAMBOLO
L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE (di seguito «le parti»),
CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo un solido partenariato fondato sui principi e sui valori comuni, nonché dell'importanza delle loro relazioni economiche, commerciali e di investimento;
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e di promuovere gli scambi e gli investimenti tra loro nel rispetto delle esigenze delle comunità imprenditoriali di ciascuna parte, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché di assicurare livelli elevati di tutela dell'ambiente e del lavoro tramite le pertinenti norme internazionalmente riconosciute e gli accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie;
RICONOSCENDO il contributo del presente accordo al miglioramento del benessere dei consumatori tramite politiche che assicurano un livello elevato di tutela dei consumatori e di benessere economico;
COMPRENDENDO che il contesto globale dinamico e in rapido mutamento, risultato della globalizzazione e della maggiore integrazione tra le economie mondiali, presenta numerose nuove sfide e opportunità economiche per le parti;
RICONOSCENDO che le loro economie sono dotate di condizioni che le rendono reciprocamente complementari e che detta complementarità dovrebbe contribuire a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra le parti facendo leva sui rispettivi punti di forza economici tramite attività commerciali e di investimento bilaterali;
RITENENDO che la creazione di un quadro chiaramente definito e sicuro per gli scambi e gli investimenti, tramite norme reciprocamente vantaggiose per disciplinare gli scambi e gli investimenti tra le parti, accrescerebbe la competitività delle loro economie, renderebbe i loro mercati più efficienti e dinamici e assicurerebbe un contesto commerciale prevedibile per l'ulteriore espansione degli scambi e degli investimenti tra loro;
RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza negli scambi e negli investimenti internazionali a beneficio di tutte le parti interessate;
INTENZIONATI a stabilire norme chiare e reciprocamente vantaggiose per la disciplina degli scambi e degli investimenti tra le parti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi e agli investimenti;
DETERMINATI a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione degli scambi e degli investimenti internazionali eliminando gli ostacoli per mezzo del presente accordo, nonché a evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra le parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;
BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui entrambe le parti sono firmatarie; e
DETERMINATI a stabilire un quadro giuridico per rafforzare il loro partenariato economico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1.1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente accordo sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti.
ARTICOLO 1.2
Definizioni generali
Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per:
«accordo sull'agricoltura»: l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo antidumping»: l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione»: l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo sulle misure di salvaguardia»: l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«CPC»: la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);
«autorità doganale»:
per l'Unione europea, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità autorizzata negli Stati membri dell'Unione europea ad applicare la legislazione doganale e ad assicurarne l'osservanza; e
per il Giappone, il ministero delle Finanze;
«legislazione doganale»: qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare adottata dall'Unione europea o dal Giappone che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro assoggettamento a qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo che rientrano tra le competenze delle autorità doganali;
«territorio doganale»:
per l'Unione europea, il territorio doganale di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ); e
per il Giappone, il territorio rispetto al quale è in vigore la legislazione doganale del Giappone;
«giorni»: i giorni di calendario;
«DSU»: l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
«GATS»: l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
«GATT 1994»: l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; ai fini del presente accordo, i riferimenti agli articoli del GATT 1994 comprendono le note interpretative;
«AAP»: l'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC ( 2 );
«sistema armonizzato» o «SA»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le regole generali per la sua interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoci;
«FMI»: il Fondo monetario internazionale;
«misura»: qualsiasi misura, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, pratica, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
«persona fisica di una parte»: per l'Unione europea, un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e, per il Giappone, un cittadino del Giappone, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili ( 3 );
«persona»: una persona fisica o una persona giuridica;
«accordo SCM»: l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo SPS»: l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo TBT»: l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«territorio»: la zona cui si applica il presente accordo conformemente all'articolo 1.3;
«TFUE»: il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
«accordo TRIPS»: l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;
«OMPI»: l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
«OMC»: l'Organizzazione mondiale del commercio; e
«accordo OMC»: l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.
ARTICOLO 1.3
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica:
per l'Unione europea, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
per il Giappone, al suo territorio.
ARTICOLO 1.4
Fiscalità
Ai fini del presente articolo si intende per:
«residenza»: la residenza a fini fiscali;
«convenzione fiscale»: una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o in parte, la fiscalità, di cui l'Unione europea o i suoi Stati membri o il Giappone sono firmatari; e
«misura fiscale»: una misura in applicazione della legislazione fiscale dell'Unione europea, dei suoi Stati membri o del Giappone.
Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure fiscali in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'Unione europea, i suoi Stati membri o il Giappone adottino, mantengano in vigore o applichino misure fiscali intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte, ad esempio misure:
atte a operare una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito; o
intese a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di convenzioni fiscali o del diritto tributario interno.
ARTICOLO 1.5
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
impedire a una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
in relazione alla produzione o agli scambi di armi, munizioni e materiale bellico nonché alla produzione o agli scambi di altri materiali e merci destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; o
adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
In deroga al paragrafo 1:
ai fini del capo 10, si applica l'articolo III dell'AAP; e
ai fini del capo 14, si applica l'articolo 14.54.
ARTICOLO 1.6
Informazioni riservate
ARTICOLO 1.7
Adempimento degli obblighi e autorità delegata
ARTICOLO 1.8
Disposizioni legislative e regolamentari e loro modifiche
Nei casi in cui è fatto riferimento nel presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse, salvo diversamente indicato.
ARTICOLO 1.9
Relazione con altri accordi
CAPO 2
SCAMBI DI MERCI
SEZIONE A
Disposizioni generali
ARTICOLO 2.1
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti e liberalizzare progressivamente gli scambi di merci conformemente alle disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 2.2
Ambito di applicazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci tra le parti.
ARTICOLO 2.3
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«procedure in materia di licenze di esportazione»: le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l'esercizio di regimi di licenze di esportazione che richiedono, come condizione preliminare per l'esportazione da tale parte, la presentazione all'organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti necessari per le procedure doganali;
«procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche»: le procedure in materia di licenze in cui l'approvazione della domanda non viene accordata a tutte le persone conformi alle prescrizioni della parte interessata per effettuare operazioni di importazione o esportazione concernenti le merci soggette a tali procedure in materia di licenze; e
«originario»: che possiede i requisiti per essere considerato originario di una parte conformemente alle disposizioni del capo 3.
ARTICOLO 2.4
Dazio doganale
Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali a norma dell'articolo 2.8, paragrafo 1. Ai fini del presente capo per «dazi doganali» si intendono dazi od oneri di qualsiasi natura applicati all'importazione di una merce o ad essa connessi, compresi sovrattasse od oneri aggiuntivi di qualsiasi tipo applicati a tale importazione o ad essa connessi, ma senza comprendere:
oneri equivalenti a un'imposta interna applicati conformemente all'articolo III del GATT 1994;
dazi applicati conformemente agli articoli VI e XIX del GATT 1994, all'accordo antidumping, all'accordo SCM, all'accordo sulle misure di salvaguardia o all'articolo 22 della DSU; e
diritti o altri oneri applicati conformemente all'articolo 2.16.
ARTICOLO 2.5
Salvaguardie agricole
SEZIONE B
Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci
ARTICOLO 2.6
Classificazione delle merci
ARTICOLO 2.7
Trattamento nazionale
Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 2.8
Riduzione e soppressione dei dazi doganali all'importazione
ARTICOLO 2.9
Merci reintrodotte a seguito di riparazioni e modifiche
Ai fini del presente articolo, per «riparazione» o «modifica» si intende qualsiasi operazione o processo di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo. Le riparazioni o le modifiche delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione a prescindere dall'eventuale aumento del valore delle merci, ma escludono qualsiasi operazione o processo che:
annulli le caratteristiche essenziali di una merce o produca una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
trasformi un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
cambi la funzione di una merce.
ARTICOLO 2.10
Ammissione temporanea di merci
Ciascuna parte accorda l'ammissione temporanea in franchigia da dazi nel proprio territorio doganale delle seguenti merci conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, purché tali merci non subiscano modifiche diverse dal normale deprezzamento dovuto all'utilizzo delle stesse e purché siano esportate entro il termine stabilito da ciascuna parte:
merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe;
materiale professionale, compreso materiale per stampa, radiodiffusione o televisione, materiale cinematografico, apparecchi ausiliari di tali materiali e relativi accessori;
campioni commerciali e registrazioni e film pubblicitari;
container e pallet utilizzati o destinati a essere utilizzati nella spedizione di merci nel traffico internazionale e relativi accessori e materiali;
materiale destinato al conforto dei marittimi;
merci importate esclusivamente per fini scientifici;
merci importate per competizioni, dimostrazioni o allenamenti sportivi internazionali;
effetti personali di proprietà di viaggiatori in visita temporanea; e
materiali di propaganda turistica.
ARTICOLO 2.11
Valutazione in dogana
Ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci oggetto di scambi tra le parti, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della parte I dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.
ARTICOLO 2.12
Dazi all'esportazione
Una parte non adotta né mantiene in vigore dazi, imposte, diritti o altri oneri di qualsiasi natura applicati alle merci esportate da tale parte verso l'altra parte, o imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte, superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno. Ai fini del presente articolo, i diritti o gli altri oneri di qualsiasi natura non comprendono diritti o altri oneri applicati conformemente all'articolo 2.16 che siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati.
ARTICOLO 2.13
Clausola di standstill
ARTICOLO 2.14
Concorrenza all'esportazione
ARTICOLO 2.15
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Qualora una parte intenda adottare un divieto o una restrizione all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci di cui all'allegato 2-B conformemente all'articolo XI, paragrafo 2, o all'articolo XX del GATT 1994, tale parte:
cerca di mantenere tale divieto o restrizione entro i limiti di quanto necessario, tenendo in debita considerazione i suoi possibili effetti negativi per l'altra parte;
ne dà notifica scritta all'altra parte, ove possibile prima dell'introduzione di tale divieto o restrizione e con il maggior anticipo possibile o, in caso contrario, entro 15 giorni dalla data dell'introduzione, includendo nella notifica scritta una descrizione della merce in questione e del divieto o della restrizione, compresi la natura e i motivi di tale divieto o restrizione nonché la data di introduzione e la durata prevista di tale divieto o restrizione; e
su richiesta, concede all'altra parte una ragionevole possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione inerente a tale divieto o restrizione.
ARTICOLO 2.16
Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione
ARTICOLO 2.17
Procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione
ARTICOLO 2.18
Prodotti rifabbricati
Ai fini del presente articolo per «prodotti rifabbricati» si intendono le merci classificate nella voce 40.12, nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 94.02 del sistema armonizzato ( 8 ) che:
sono interamente o parzialmente composte di parti ottenute da merci usate;
hanno un'aspettativa di vita e prestazioni analoghe a quelle di tali merci, se nuove; e
hanno una garanzia di fabbrica analoga a quella applicabile a tali merci, se nuove.
ARTICOLO 2.19
Misure non tariffarie
ARTICOLO 2.20
Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
ARTICOLO 2.21
Marchio di origine
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, qualora una parte applichi prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese di origine a merci diverse dai prodotti alimentari, agricoli o della pesca quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, il marchio «Made in Japan»«Fatto in Giappone» o un marchio analogo nella lingua locale del paese importatore, per l'Unione europea, e il marchio «Made in EU»«Fatto nell'UE» o un marchio analogo in giapponese, per il Giappone, sono accettati in quanto conformi a tali prescrizioni. Il capo 3 non si applica al presente articolo.
ARTICOLO 2.22
Eccezioni generali
Se una parte intende adottare qualsiasi misura conformemente all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, tale parte:
fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti; e
su richiesta, concede all'altra parte una ragionevole possibilità di procedere a consultazioni per quando riguarda qualsiasi questione inerente a tale misura, onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
SEZIONE C
Agevolazione dell'esportazione di prodotti vitivinicoli
ARTICOLO 2.23
Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle merci diverse dai prodotti vitivinicoli classificati nella voce 22.04 del sistema armonizzato.
ARTICOLO 2.24
Principio generale
Salvo altrimenti disposto negli articoli da 2.25 a 2.28, l'importazione e la vendita di prodotti vitivinicoli oggetto di scambi tra le parti di cui alla presente sezione sono effettuate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.
ARTICOLO 2.25
Autorizzazione delle pratiche enologiche – fase uno
Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione europea autorizza l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli per il consumo umano originari del Giappone e prodotti conformemente a:
le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate in Giappone per la vendita di vino del Giappone di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione A, purché esse siano conformi alle definizioni dei prodotti, alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione A; e
le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione B.
Dalla data di entrata in vigore del presente accordo il Giappone autorizza l'importazione e la vendita in Giappone di prodotti vitivinicoli per il consumo umano originari dell'Unione europea e prodotti conformemente a:
le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate nell'Unione europea di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione A, purché esse siano conformi alle definizioni dei prodotti, alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione A; e
le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione B.
ARTICOLO 2.26
Autorizzazione delle pratiche enologiche – fase due
ARTICOLO 2.27
Autorizzazione delle pratiche enologiche – fase tre
ARTICOLO 2.28
Autocertificazione
Il gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4, all'entrata in vigore del presente accordo, adotta una decisione che stabilisce le modalità:
per l'attuazione del paragrafo 1, in particolare i moduli da utilizzare e le informazioni da fornire nel certificato; e
per la cooperazione tra i punti di contatto designati dall'Unione europea per ciascuno dei suoi Stati membri e dal Giappone.
ARTICOLO 2.29
Riesame, consultazioni e sospensione temporanea dell'autocertificazione
Le parti riesaminano l'attuazione:
dell'articolo 2.26, regolarmente e almeno una volta l'anno nel corso dei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
dell'articolo 2.27, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 2.30
Clausola di standstill
ARTICOLO 2.31
Modifiche
Il comitato misto può adottare decisioni che modificano l'allegato 2-E per aggiungere, sopprimere o modificare i riferimenti alle pratiche enologiche, alle restrizioni e ad altri elementi conformemente all'articolo 23.2, paragrafo 3.
SEZIONE D
Altre disposizioni
ARTICOLO 2.32
Scambio di informazioni
ARTICOLO 2.33
Misure speciali concernenti la gestione del trattamento tariffario preferenziale
Una parte può, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 7, sospendere temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo per le merci interessate dalle violazioni sistematiche di cui alla lettera a) qualora tale parte constati, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che:
sono state commesse violazioni sistematiche della sua legislazione doganale relativa al trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo per una determinata merce; e
l'altra parte ha rifiutato sistematicamente e senza alcuna giustificazione o altrimenti omesso di cooperare come previsto al paragrafo 1 in relazione alle violazioni sistematiche di cui alla lettera a).
ARTICOLO 2.34
Comitato per gli scambi di merci
Il comitato svolge le seguenti funzioni:
riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
riferisce le conclusioni del comitato al comitato misto; e
svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
ARTICOLO 2.35
Gruppo di lavoro sul vino
Il gruppo di lavoro sul vino svolge le seguenti funzioni:
stabilisce le modalità concernenti l'autocertificazione di cui all'articolo 2.28, paragrafo 2;
monitora l'attuazione degli articoli da 2.25 a 2.29, compresi il riesame e le consultazioni a norma dell'articolo 2.29; e
vaglia le modifiche dell'allegato 2-E e formula raccomandazioni al comitato misto per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa a tali modifiche.
CAPO 3
REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE
SEZIONE A
Regole di origine
ARTICOLO 3.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«acquacoltura»: l'allevamento di organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, a partire da materiale da riproduzione quale uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt e altri pesci immaturi in fase postlarvale, con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;
«partita»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
«esportatore»: una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;
«importatore»: una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;
«materiale»: qualsiasi materia o sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;
«materiale non originario»: un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;
«trattamento tariffario preferenziale»: l'aliquota dei dazi doganali applicabili a una merce originaria conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1;
«prodotto»: qualsiasi materia o sostanza risultante dalla produzione, anche se destinata a essere utilizzata come materiale nella produzione di un altro prodotto; esso è considerato merce ai sensi del capo 2; e
«produzione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.
ARTICOLO 3.2
Prescrizioni per i prodotti originari
Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1, sono considerati originari dell'altra parte i seguenti prodotti, se conformi a tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:
prodotti interamente ottenuti o fabbricati come previsto all'articolo 3.3;
prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; o
prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B.
ARTICOLO 3.3
Prodotti interamente ottenuti
Ai fini dell'articolo 3.2, si considerano prodotti interamente ottenuti in una parte:
le piante o i prodotti vegetali ivi cresciuti spontaneamente, coltivati, colti o raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
gli animali ivi ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura;
i prodotti ivi ottenuti dall'acquacoltura;
i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;
pesci, molluschi o altre forme di vita marine pescati da una nave di una parte dalle acque, dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera h) a bordo di una nave officina di una parte oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
i prodotti diversi da pesci, molluschi e altre forme di vita marine pescati da una parte o da una persona di una parte dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte, e oltre zone sotto la giurisdizione di paesi terzi, purché tale parte o persona di tale parte detenga il diritto di sfruttamento di tale fondo marino o sottosuolo conformemente al diritto internazionale;
i prodotti che siano:
rifiuti o avanzi ivi derivati dalla produzione; o
rifiuti o avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; o
i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a k) o dai loro derivati.
Per «nave di una parte» al paragrafo 1, lettera h), o «nave officina di una parte» al paragrafo 1, lettera i), si intende rispettivamente una nave o una nave officina che:
è registrata in uno Stato membro dell'Unione europea o in Giappone;
batte bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Giappone; e
è conforme a una delle seguenti prescrizioni:
è per almeno il 50 % di proprietà di una o più persone fisiche di una parte; o
è di proprietà di una o più persone giuridiche ( 9 ):
che hanno la sede e il centro di attività principale in una parte; e
in cui almeno il 50 % della proprietà appartiene a persone fisiche o persone giuridiche di una parte.
ARTICOLO 3.4
Lavorazione o trasformazione insufficiente
In deroga all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se nell'ambito della sua produzione in tale parte sono eseguite solo una o più delle seguenti operazioni su materiali non originari:
operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
i cambiamenti di imballaggio;
la scomposizione o la composizione di confezioni;
il lavaggio, la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili;
le semplici operazioni di pittura o lucidatura;
la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali e riso;
operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;
la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi o legumi;
l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti ( 10 ), anche di specie diverse;
la semplice aggiunta di acqua, la diluzione, la disidratazione o la denaturazione ( 11 ) dei prodotti;
la semplice raccolta o il semplice montaggio di parti allo scopo di formare un oggetto completo o finito, o un oggetto da considerare come tale conformemente alla regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato; lo smontaggio di prodotti in parti; o
la macellazione di animali.
ARTICOLO 3.5
Cumulo
ARTICOLO 3.6
Tolleranze
Se un materiale non originario utilizzato nella produzione di un prodotto non è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3-B, il prodotto è considerato originario di una parte, purché:
per un prodotto classificato nei capitoli da 1 a 49 o da 64 a 97 del sistema armonizzato ( 12 ), il valore di tutti i materiali non originari non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica o franco a bordo del prodotto;
per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note da 6 a 8 dell'allegato 3-A.
ARTICOLO 3.7
Unità da prendere in considerazione
ARTICOLO 3.8
Contabilità separata
ARTICOLO 3.9
Assortimenti
Un assortimento, classificato conformemente alla regola 3, lettere b) e c), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, è considerato originario di una parte quando tutti i suoi componenti sono originari a norma del presente capo. Qualora l'assortimento sia costituito da componenti originari e non originari, esso è considerato complessivamente originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica o franco a bordo dell'assortimento.
ARTICOLO 3.10
Non modificazione
ARTICOLO 3.11
Reimportazione dei prodotti
Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato non originario, a meno che non sia fornita all'autorità doganale di tale parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato:
è lo stesso prodotto che era stato esportato; e
non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione.
ARTICOLO 3.12
Accessori, pezzi di ricambio, utensili e istruzioni o altro materiale informativo
Ai fini del presente articolo, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono contemplati se:
gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono classificati e consegnati con il prodotto ma non sono fatturati separatamente dal prodotto; e
il tipo, il quantitativo e il valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni e dell'altro materiale informativo sono usuali per tale prodotto.
ARTICOLO 3.13
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto sia originario di una parte, non è necessario determinare il carattere originario dei seguenti elementi:
combustibili, energia, catalizzatori e solventi;
attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;
guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
macchine, utensili, stampi e forme;
pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; e
qualsiasi altro materiale non incorporato nel prodotto ma di cui è ragionevolmente possibile dimostrare che l'utilizzo nella produzione del prodotto è parte della produzione.
ARTICOLO 3.14
Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione
I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per la determinazione del carattere originario del prodotto.
ARTICOLO 3.15
Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto
SEZIONE B
Procedure di origine
ARTICOLO 3.16
Richiesta di trattamento tariffario preferenziale
Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:
un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.
ARTICOLO 3.17
Attestazione di origine
Un'attestazione di origine si può applicare a:
un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o
spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte in un periodo di tempo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.
ARTICOLO 3.18
Conoscenza da parte dell'importatore
La conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo.
ARTICOLO 3.19
Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni
Un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva, per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto:
se la richiesta era basata su un'attestazione di origine, l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore; o
se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.
ARTICOLO 3.20
Piccole partite e deroghe
Purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere la prescrizione relativa all'attestazione di origine, il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera:
per l'Unione europea, 500 euro nel caso di piccole spedizioni o 1 200 euro nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in un'altra valuta di uno Stato membro dell'Unione europea sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre di ogni anno, e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica al Giappone i pertinenti importi;
per il Giappone, 100 000 yen o un importo eventualmente stabilito dal Giappone.
ARTICOLO 3.21
Verifica
Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:
se la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), era un'attestazione di origine, tale attestazione di origine;
la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati;
una breve descrizione del processo produttivo;
se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo;
se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo;
se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);
se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari utilizzati nella produzione;
se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel prodotto;
se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine); o
le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione di cui all'articolo 3.10.
ARTICOLO 3.22
Cooperazione amministrativa
Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente all'articolo 3.21, paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica, se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario dei prodotti, può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti. La richiesta di informazioni dovrebbe comprendere le seguenti informazioni:
l'attestazione di origine;
l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
il nome dell'esportatore;
l'oggetto e la portata della verifica; e
ove applicabile, qualsiasi documento pertinente.
Oltre a queste informazioni, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice informazioni e documenti specifici, se del caso.
Fatto salvo il paragrafo 5, l'autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni:
i documenti richiesti, se disponibili;
un parere sul carattere originario del prodotto;
la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione del presente capo;
una descrizione e una spiegazione del processo produttivo sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;
informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame; e
documenti giustificativi, se del caso.
ARTICOLO 3.23
Reciproca assistenza nella lotta contro la frode
In caso di presunta violazione delle disposizioni del presente capo, le parti si prestano reciproca assistenza conformemente al CMAA.
ARTICOLO 3.24
Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale
Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:
entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 1:
non è stata fornita una risposta; o
se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 5:
non è stata fornita una risposta; o
le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
entro 10 mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 2:
non è stata fornita una risposta; o
le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario; o
a seguito di una precedente richiesta di assistenza a norma dell'articolo 3.23 ed entro un termine concordato, per quando riguarda i prodotti che sono stati oggetto di una richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1:
l'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce assistenza; o
il risultato di tale assistenza è insufficiente a confermare che il prodotto è originario.
ARTICOLO 3.25
Riservatezza
ARTICOLO 3.26
Misure e sanzioni amministrative
Ciascuna parte applica misure e, se del caso, sanzioni amministrative, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.19 o che non fornisca le prove o rifiuti la visita di cui all'articolo 3.22, paragrafo 3.
SEZIONE C
Varie
ARTICOLO 3.27
Applicazione del presente capo a Ceuta e Melilla
ARTICOLO 3.28
Comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane
Ai fini del presente capo il comitato svolge le seguenti funzioni:
riesamina e formula appropriate raccomandazioni, ove necessario, al comitato misto per quanto riguarda:
l'attuazione e il funzionamento del presente capo; e
eventuali modifiche delle disposizioni del presente capo proposte da una parte;
adotta note esplicative per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente capo;
stabilisce la procedura di consultazione di cui all'articolo 3.24, paragrafo 3; e
esamina qualsiasi altra questione inerente al presente capo eventualmente concordata dai rappresentanti delle parti.
ARTICOLO 3.29
Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito
Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 all'autorità doganale della parte importatrice.
CAPO 4
QUESTIONI DOGANALI E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
ARTICOLO 4.1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
promuovere l'agevolazione degli scambi per le merci oggetto di scambi tra le parti, contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali;
assicurare la trasparenza della legislazione doganale e delle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio di ciascuna parte, nonché la loro coerenza con le norme internazionali applicabili;
assicurare un'applicazione prevedibile, coerente e non discriminatoria, a opera di ciascuna parte, della rispettiva legislazione doganale e delle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio;
promuovere la semplificazione e la modernizzazione delle procedure e delle pratiche doganali di ciascuna parte;
sviluppare ulteriormente tecniche di gestione del rischio per agevolare gli scambi legittimi, contribuendo nel contempo a rendere sicura la catena di approvvigionamento degli scambi internazionali; e
rafforzare la cooperazione tra le parti nel campo delle questioni doganali e dell'agevolazione degli scambi.
ARTICOLO 4.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica fatto salvo il rispetto degli obiettivi politici legittimi di ciascuna parte e degli obblighi ad essa derivanti dagli accordi internazionali di cui è firmataria per quanto riguarda la tutela:
della morale pubblica;
della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; o
dell'ambiente.
ARTICOLO 4.3
Trasparenza
Ciascuna parte pubblica e rende prontamente disponibili, con il maggior anticipo possibile rispetto alla loro entrata in vigore, la propria legislazione doganale, le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio e le procedure amministrative generali attinenti al commercio, al fine di consentire alle persone interessate di venirne a conoscenza, eccetto:
in caso di urgenza;
in caso di modifiche di minore entità di tali disposizioni legislative o regolamentari o procedure amministrative generali;
qualora l'efficacia di tali disposizioni legislative e regolamentari o la loro applicazione possa essere compromessa da una pubblicazione anteriore; o
in caso di misure aventi effetti di attenuazione.
ARTICOLO 4.4
Procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito
Ciascuna parte provvede affinché le proprie procedure doganali:
siano coerenti con le norme internazionali e le pratiche raccomandate applicabili a ciascuna parte in materia di procedure doganali, ad esempio quelle stabilite sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane ( 14 ) (di seguito «l'OMD»), compresi gli elementi sostanziali del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, conclusa a Bruxelles il 26 giugno 1999, della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e agevolare il commercio globale, di seguito «il quadro normativo SAFE») dell'OMD;
mirino ad agevolare gli scambi legittimi, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali, garantendo nel contempo la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;
assicurino un'applicazione efficace della normativa in caso di violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le procedure doganali, compresi il mancato pagamento dei dazi e il contrabbando; e
non comprendano il ricorso obbligatorio a spedizionieri doganali e ispezioni pre-imbarco.
ARTICOLO 4.5
Svincolo delle merci
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali che:
prevedono lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;
consentono la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di altre informazioni prescritte prima dell'arrivo delle merci; e
consentono lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi, tasse, diritti e oneri doganali, previa costituzione di una garanzia, ove richiesta dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a copertura del loro pagamento definitivo.
ARTICOLO 4.6
Semplificazione delle procedure doganali
ARTICOLO 4.7
Decisioni anticipate
ARTICOLO 4.8
Ricorso e riesame
Il ricorso o il riesame comprende:
un ricorso o un riesame amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha emanato la decisione; o
un ricorso o un riesame giudiziario della decisione.
ARTICOLO 4.9
Gestione del rischio
ARTICOLO 4.10
Audit successivi allo sdoganamento
ARTICOLO 4.11
Transito e trasbordo
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure intese a facilitare la circolazione delle merci in transito o trasbordo nel proprio territorio doganale e provenienti dall'altra parte o verso essa dirette, mantenendo nel contempo controlli adeguati.
ARTICOLO 4.12
Cooperazione doganale
Le autorità doganali delle parti rafforzano la cooperazione sulle questioni di cui al presente capo al fine di sviluppare ulteriormente l'agevolazione degli scambi, assicurando nel contempo la conformità alla rispettiva legislazione doganale e migliorando la sicurezza della catena di approvvigionamento, nei seguenti ambiti:
cooperazione per l'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali;
cooperazione per l'armonizzazione delle prescrizioni in materia di dati a fini doganali, in linea con le norme internazionali applicabili quali le norme OMD;
cooperazione per l'ulteriore sviluppo degli aspetti inerenti alle dogane della sicurezza e dell'agevolazione della catena di approvvigionamento degli scambi internazionali conformemente al quadro normativo SAFE;
cooperazione per il miglioramento delle loro tecniche di gestione del rischio, compresa la condivisione delle migliori pratiche e, se del caso, delle informazioni sui rischi e dei risultati dei controlli;
cooperazione intesa a sviluppare ulteriormente le misure di cui all'articolo 4.4, paragrafo 3, e all'articolo 4.6, paragrafo 2, o i programmi di cui all'articolo 4.6, paragrafo 3, compresa la possibilità di cooperare onde consentire agli operatori o agli operatori commerciali di una parte di beneficiare delle misure o dei programmi dell'altra parte;
cooperazione e coordinamento in seno a organizzazioni internazionali quali l'OMC o l'OMD su questioni di interesse comune, comprese la classificazione tariffaria, la valutazione in dogana e l'origine, al fine di stabilire posizioni comuni, ove possibile; e
cooperazione in materia di applicazione della normativa contro il traffico di merci vietate.
ARTICOLO 4.13
Ammissione temporanea
Per l'ammissione temporanea delle merci di cui all'articolo 2.10 e a prescindere dalla loro origine, ciascuna parte, conformemente alle procedure stabilite negli accordi internazionali in materia di ammissione temporanea e applicate dalla parte, accetta i carnet ATA ( 15 ) rilasciati nell'altra parte.
ARTICOLO 4.14
Comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane
Fatte salve le funzioni del CMCD, il comitato ha le seguenti funzioni:
affronta tutte le questioni derivanti dall'attuazione e dal funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 1;
individua gli aspetti da migliorare nell'attuazione e nel funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 1;
funge da meccanismo per giungere rapidamente a soluzioni concordate per quanto riguarda qualsiasi questione contemplata dalle disposizioni di cui al paragrafo 1;
formula risoluzioni, raccomandazioni o pareri riguardanti azioni o misure che ritiene necessarie per conseguire gli obiettivi e per assicurare il funzionamento efficace del presente capo;
decide sulle azioni da intraprendere o sulle misure da attuare, a opera di una parte o delle parti negli ambiti di cui all'articolo 4.12, paragrafo 2, che ritiene necessarie per conseguire gli obiettivi e per assicurare il funzionamento efficace del presente capo; e
svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
CAPO 5
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
SEZIONE A
Disposizioni generali
ARTICOLO 5.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«industria interna»: l'insieme dei produttori delle merci simili o direttamente concorrenti che operano in una parte, o quelli la cui produzione complessiva delle merci simili o direttamente concorrenti costituisce una quota preponderante della produzione interna totale di tali merci;
«grave pregiudizio»: un deterioramento generale rilevante della situazione di un'industria interna;
«minaccia di grave pregiudizio»: un grave pregiudizio che è chiaramente imminente conformemente all'inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 3. La determinazione dell'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio si basa sui fatti e non semplicemente su supposizioni, congetture o remote possibilità; e
«periodo transitorio»: in relazione a una particolare merce originaria, il periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo e che termina 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi per tale merce conformemente all'allegato 2-A.
SEZIONE B
Misure di salvaguardia bilaterali
ARTICOLO 5.2
Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali
Le misure di salvaguardia bilaterali possono consistere nelle seguenti misure:
la sospensione di qualsiasi ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale per la merce originaria di cui al capo 2; o
l'aumento dell'aliquota del dazio doganale per la merce originaria fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore al primo giorno di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale; e
l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 5.3
Condizioni e limitazioni
ARTICOLO 5.4
Inchiesta
ARTICOLO 5.5
Notifica
Una parte notifica immediatamente per iscritto all'altra parte:
l'apertura di un'inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 1, in relazione a un grave pregiudizio o a una minaccia di grave pregiudizio, e i suoi motivi;
la constatazione di un grave pregiudizio, o di una minaccia di grave pregiudizio, arrecati dall'aumento delle importazioni; e
la decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale.
La parte che effettua la notifica di cui al paragrafo 1 fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti, che comprendono:
nel caso di una notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), il motivo dell'apertura dell'inchiesta, una descrizione precisa della merce originaria oggetto dell'inchiesta e la corrispondente sottovoce nel sistema armonizzato, la durata prevista dell'inchiesta e la data di apertura dell'inchiesta; e
nel caso di una notifica di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prove del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio arrecati dall'aumento delle importazioni della merce originaria, una descrizione precisa della merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale proposta e la corrispondente sottovoce nel sistema armonizzato, una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale proposta nonché la data di introduzione e la durata prevista proposte per la misura di salvaguardia bilaterale.
ARTICOLO 5.6
Consultazioni e compensazioni
ARTICOLO 5.7
Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie
ARTICOLO 5.8
Varie
Le notifiche di cui all'articolo 5.5, paragrafo 1, e all'articolo 5.7, paragrafo 2, e ogni altra comunicazione tra le parti a norma della presente sezione sono effettuate in inglese.
SEZIONE C
Misure di salvaguardia globali
ARTICOLO 5.9
Disposizioni generali
ARTICOLO 5.10
Applicazione di misure di salvaguardia
Una parte non applica né mantiene in vigore contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:
una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sezione B;
una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia; o
una misura di salvaguardia di cui all'allegato 2-A, parte 3, sezione C.
SEZIONE D
Misure antidumping e compensative
ARTICOLO 5.11
Disposizioni generali
ARTICOLO 5.12
Trasparenza e comunicazione dei fatti essenziali
La comunicazione dei fatti essenziali, effettuata conformemente al paragrafo 2, comprende in particolare i seguenti elementi:
nel caso di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping fissati, una spiegazione sufficientemente dettagliata della base e del metodo utilizzati per la determinazione dei valori normali e dei prezzi all'esportazione, nonché del metodo utilizzato per confrontare i valori normali e i prezzi all'esportazione, compresi eventuali adeguamenti;
nel caso di un'inchiesta antisovvenzioni, le sovvenzioni compensabili accertate, comprese informazioni sufficienti sul calcolo dell'importo e sul metodo utilizzato per determinare l'esistenza delle sovvenzioni; e
informazioni pertinenti per la determinazione del pregiudizio, comprese informazioni concernenti il volume delle importazioni oggetto di dumping e l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nel mercato interno per le merci simili, il metodo dettagliato utilizzato per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, la conseguente incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria interna e la dimostrazione di un nesso di causalità, compreso l'esame di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo antidumping.
ARTICOLO 5.13
Considerazione dell'interesse pubblico
Nel condurre inchieste antidumping e antisovvenzioni relative a una merce, l'autorità inquirente della parte importatrice, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, concede ai produttori della merce simile nella parte importatrice, agli importatori della merce, agli utilizzatori industriali della merce e alle organizzazioni che rappresentano i consumatori, qualora la merce sia comunemente distribuita al dettaglio, la possibilità di formulare osservazioni per iscritto in merito all'inchiesta antidumping e antisovvenzioni, anche per quanto riguarda la potenziale incidenza di un dazio sulla loro situazione.
ARTICOLO 5.14
Inchiesta antidumping
Qualora l'autorità inquirente della parte importatrice abbia ricevuto, da parte della propria industria interna o per suo conto, una domanda scritta per l'apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce della parte esportatrice, la parte importatrice ne dà notifica alla parte esportatrice almeno 10 giorni prima dell'apertura dell'inchiesta.
CAPO 6
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 6.1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante tramite l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, riducendo al minimo nel contempo i loro effetti negativi sugli scambi tra le parti;
promuovere la cooperazione tra le parti all'attuazione dell'accordo SPS; e
offrire i mezzi per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le parti, un quadro per affrontare le questioni relative all'attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e i mezzi per raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili.
ARTICOLO 6.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie delle parti a norma dell'accordo SPS che possano, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti.
ARTICOLO 6.3
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«condizioni di importazione»: le misure sanitarie o fitosanitarie che devono essere rispettate per l'importazione dei prodotti; e
«zona protetta»: un'area geografica ufficialmente definita del territorio di ciascuna parte in cui un determinato organismo nocivo regolamentato non si è insediato nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio della parte.
ARTICOLO 6.4
Relazione con l'accordo OMC
Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi in materia di misure sanitarie e fitosanitarie derivanti dall'accordo SPS. Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SPS.
ARTICOLO 6.5
Autorità competenti e punti di contatto
ARTICOLO 6.6
Valutazione dei rischi
Le parti provvedono affinché le proprie misure sanitarie e fitosanitarie siano basate sulla valutazione dei rischi conformemente all'articolo 5 e alle altre pertinenti disposizioni dell'accordo SPS.
ARTICOLO 6.7
Condizioni di importazione, procedure di importazione e agevolazione degli scambi
Per quanto riguarda le procedure di importazione intese a verificare e assicurare il rispetto delle misure sanitarie o fitosanitarie, comprese quelle per l'approvazione e lo sdoganamento, ciascuna parte provvede affinché:
tali procedure siano semplificate, accelerate e completate senza indebito ritardo conformemente all'accordo SPS;
tali procedure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte;
sia pubblicata la normale durata di ogni procedura o sia comunicata al richiedente, su richiesta, la durata prevista della procedura; e
le informazioni prescritte siano limitate a quanto necessario per l'appropriato svolgimento delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi compresa l'autorizzazione dell'impiego di additivi o la determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
Ciascuna parte compila elenchi degli organismi nocivi regolamentati per le merci ( 20 ) di importanza fitosanitaria. Tali elenchi contengono, a seconda dei casi:
gli organismi nocivi da quarantena dei quali non è nota la presenza in alcuna parte del suo territorio;
gli organismi nocivi da quarantena dei quali è nota la presenza in una qualsiasi parte del suo territorio ma che non sono ampiamente diffusi e si trovano sotto controllo ufficiale; e
qualsiasi altro organismo nocivo regolamentato per il quale possono essere adottate misure fitosanitarie.
Per quanto riguarda le merci di importanza fitosanitaria, le condizioni di importazione sono limitate alle misure che assicurano l'assenza di organismi nocivi regolamentati della parte importatrice. La parte importatrice mette a disposizione il proprio elenco di merci regolamentate e le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione di tutte le merci regolamentate. Tali informazioni comprendono, a seconda dei casi, gli specifici organismi nocivi da quarantena e le dichiarazioni supplementari sui certificati fitosanitari secondo quanto prescritto dalla parte importatrice.
Qualora sia necessario stabilire condizioni di importazione per rispondere a una richiesta della parte esportatrice:
la parte importatrice adotta tutte le misure necessarie per consentire l'importazione dei prodotti interessati senza indebito ritardo;
la parte esportatrice:
fornisce tutte le informazioni pertinenti prescritte dalla parte importatrice; e
garantisce alla parte importatrice un ragionevole accesso ai fini di audit e altre procedure pertinenti.
ARTICOLO 6.8
Audit
Al fine di creare e mantenere la fiducia nell'efficace attuazione del presente capo, le parti si assistono reciprocamente nello svolgimento di audit:
del sistema di ispezione e certificazione della parte esportatrice o di parti dello stesso; e
dei risultati dei controlli effettuati nell'ambito del sistema di ispezione e certificazione della parte esportatrice.
Le parti svolgono tali audit conformemente alle disposizioni dell'accordo SPS, tenendo conto delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.
ARTICOLO 6.9
Procedura per la compilazione di elenchi di stabilimenti o impianti
ARTICOLO 6.10
Adeguamento alle condizioni regionali
ARTICOLO 6.11
Trasparenza e scambio di informazioni
Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SPS e agli allegati B e C dell'accordo SPS, ciascuna parte:
assicura trasparenza per quanto riguarda:
le misure sanitarie e fitosanitarie, comprese le condizioni di importazione; e
le procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, comprese informazioni complete sull'iter amministrativo obbligatorio, sulle tempistiche previste e sulle autorità responsabili del ricevimento e del trattamento delle domande di importazione;
migliora la comprensione reciproca delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna parte e della loro applicazione; e
su ragionevole richiesta dell'altra parte e non appena possibile, fornisce informazioni sulle proprie misure sanitarie e fitosanitarie e sulla loro applicazione, comprese:
le condizioni di importazione che si applicano all'importazione di prodotti specifici;
lo stato di avanzamento delle domande di autorizzazione di prodotti specifici;
la frequenza dei controlli all'importazione effettuati sui prodotti dell'altra parte; e
questioni relative all'elaborazione e all'applicazione delle proprie misure sanitarie e fitosanitarie, compresi i progressi riguardanti i nuovi dati scientifici disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurne al minimo gli effetti negativi.
ARTICOLO 6.12
Consultazioni tecniche
ARTICOLO 6.13
Misure di emergenza
Una parte può adottare misure di emergenza necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Qualora adotti tali misure di emergenza, l'autorità competente di tale parte:
notifica immediatamente tali misure di emergenza alle autorità competenti dell'altra parte;
consente all'altra parte di formulare osservazioni per iscritto;
avvia, se necessario, le consultazioni tecniche di cui all'articolo 6.12; e
tiene conto delle osservazioni di cui alla lettera b) e dei risultati delle consultazioni tecniche di cui alla lettera c).
ARTICOLO 6.14
Equivalenza
ARTICOLO 6.15
Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
Gli obiettivi del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie sono i seguenti:
migliorare l'attuazione del presente capo a opera di ciascuna parte;
esaminare questioni sanitarie e fitosanitarie di interesse reciproco; e
migliorare la comunicazione e la cooperazione su questioni sanitarie e fitosanitarie di interesse reciproco.
Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie:
costituisce uno spazio per migliorare la comprensione delle parti delle questioni sanitarie e fitosanitarie inerenti all'attuazione dell'accordo SPS;
costituisce uno spazio per migliorare la comprensione reciproca delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna parte nonché dei relativi processi di regolamentazione;
monitora, riesamina e scambia informazioni per quanto riguarda l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
costituisce uno spazio per affrontare le preoccupazioni di cui all'articolo 6.12, paragrafo 1, al fine di raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili, purché le parti abbiano precedentemente tentato di affrontarle tramite le consultazioni tecniche a norma dell'articolo 6.12, nonché per affrontare altri temi concordati dalle parti;
determina le modalità appropriate, che possono comprendere gruppi di lavoro ad hoc, per svolgere compiti specifici inerenti alle funzioni del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
può individuare e vagliare progetti di cooperazione tecnica tra le parti per quanto riguarda l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie; e
può procedere a consultazioni in merito a questioni e posizioni per le riunioni del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC e per le riunioni organizzate sotto l'egida del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC.
ARTICOLO 6.16
Risoluzione delle controversie
CAPO 7
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
ARTICOLO 7.1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono agevolare e incrementare gli scambi di merci tra le parti:
assicurando che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità non pongano in essere indebiti ostacoli agli scambi;
migliorando la cooperazione tra le parti, anche in materia di attuazione dell'accordo TBT; e
cercando i modi appropriati per ridurre gli indebiti effetti negativi sugli scambi derivanti dalle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
ARTICOLO 7.2
Ambito di applicazione
Il presente capo non si applica:
alle specifiche in materia di acquisti elaborate da un organismo governativo per le proprie necessità di produzione o di consumo; o
alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS.
ARTICOLO 7.3
Integrazione di alcune disposizioni dell'accordo TBT
ARTICOLO 7.4
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano i termini e le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT.
ARTICOLO 7.5
Regolamenti tecnici
Le parti riconoscono l'importanza delle buone prassi regolamentari per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, in particolare del lavoro svolto dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sulle buone prassi regolamentari. In tale contesto ciascuna parte si impegna a:
in fase di elaborazione di un regolamento tecnico:
valutare, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari o alle proprie linee guida amministrative, la disponibilità di alternative, di natura regolamentare o non regolamentare, al regolamento tecnico proposto in grado di conseguirne l'obiettivo legittimo, al fine di assicurare che il regolamento tecnico proposto non sia più restrittivo agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire il suo obiettivo legittimo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT; la presente disposizione lascia impregiudicati i diritti di ciascuna parte di elaborare, adottare e applicare senza indugio misure qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti riguardanti, tra l'altro, la sicurezza, la salute, la tutela dell'ambiente o la sicurezza nazionale;
adoperarsi per effettuare sistematicamente valutazioni d'impatto dei regolamenti tecnici suscettibili di produrre effetti significativi sugli scambi, compresa una valutazione della loro incidenza sugli scambi; e
definire, ove opportuno, i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziché di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
riesaminare, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo TBT, i regolamenti tecnici adottati a intervalli adeguati, preferibilmente non superiori a cinque anni, in particolare al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali. Nel procedere a tale riesame ciascuna parte tiene conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle pertinenti norme internazionali come pure della permanenza o meno delle circostanze alla base delle divergenze dei regolamenti tecnici di tale parte dalle pertinenti norme internazionali. L'esito di tale riesame è comunicato e spiegato all'altra parte su sua richiesta.
ARTICOLO 7.6
Norme internazionali
Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, le parti invitano gli organismi regionali o nazionali di normazione nel proprio territorio a:
partecipare pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte dei pertinenti organismi internazionali di normazione;
utilizzare le pertinenti norme internazionali come base per le norme di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici;
evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione; e
riesaminare le proprie norme che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali a intervalli adeguati, preferibilmente non superiori a cinque anni, al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali.
Nell'elaborare regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità:
ciascuna parte utilizza le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali, o le parti pertinenti delle stesse, nella misura prevista all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo TBT, come base per i propri regolamenti tecnici e le proprie procedure di valutazione della conformità ed evita deviazioni dalle pertinenti norme internazionali o prescrizioni aggiuntive rispetto a tali norme, salvo nel caso in cui la parte che elabora il regolamento tecnico o la procedura di valutazione della conformità possa dimostrare, sulla base di informazioni pertinenti, compresi i dati scientifici o tecnici disponibili, che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, come menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo TBT; e
se una parte non utilizza le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali, o le parti pertinenti delle stesse, di cui al paragrafo 1 come base per i propri regolamenti tecnici o le proprie procedure di valutazione della conformità, tale parte, su richiesta dell'altra parte, chiarisce i motivi per cui ritiene tali norme internazionali inefficaci o inadeguate al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, come menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo TBT, fornisce le informazioni pertinenti, compresi i dati scientifici o tecnici disponibili sui quali è basata tale valutazione, ed evidenzia le parti del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità in questione che differiscono nella sostanza dalle pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali.
ARTICOLO 7.7
Norme
Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni:
sull'uso che ciascuna parte fa delle norme per dimostrare o agevolare la conformità ai regolamenti tecnici;
sui propri processi di definizione delle norme, in particolare sulle modalità e sulla portata dell'impiego delle norme internazionali o regionali come base per le proprie norme regionali o nazionali; e
sugli accordi o sulle intese di cooperazione in materia di normazione con terzi o con organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 7.8
Procedure di valutazione della conformità
Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tali meccanismi possono comprendere:
accordi di reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardanti specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra parte;
accordi volontari di cooperazione tra organismi di valutazione della conformità ubicati nei territori delle parti;
accordi o intese di riconoscimento plurilaterali o multilaterali cui entrambe le parti partecipano;
il ricorso all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
la designazione, da parte dei pubblici poteri, degli organismi di valutazione della conformità, compresi organismi di valutazione della conformità ubicati nell'altra parte;
il riconoscimento, ad opera di una parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte; e
una dichiarazione di conformità del produttore o del fornitore.
Le parti si scambiano informazioni riguardanti i meccanismi contemplati dal paragrafo 3. Una parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni concernenti:
i meccanismi di cui al paragrafo 3 e meccanismi analoghi al fine di agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità;
i fattori, comprese la valutazione e la gestione del rischio, considerati nel selezionare le procedure di valutazione della conformità adeguate per prodotti specifici; e
nella misura del possibile, la politica di accreditamento utilizzata da una parte in un determinato settore, comprese le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi e le intese internazionali in materia di accreditamento, inclusi quelli dell'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e dell'International Accreditation Forum (IAF).
Per quanto concerne tali meccanismi ciascuna parte:
utilizza, ogniqualvolta sia possibile e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una dichiarazione di conformità del fornitore come garanzia di conformità ai regolamenti tecnici applicabili;
utilizza l'accreditamento del governo o di un organismo autorizzato dal governo, a seconda dei casi, per dimostrare la competenza tecnica ad abilitare gli organismi di valutazione della conformità;
qualora, a norma di legge, l'accreditamento sia una fase a sé stante necessaria per abilitare gli organismi di valutazione della conformità, provvede affinché le attività di accreditamento siano indipendenti da quelle di valutazione della conformità e affinché non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità che essi accreditano; le parti possono conformarsi a tale obbligo separando gli organismi di valutazione della conformità dagli organismi di accreditamento ( 23 );
considera di aderire o, ove applicabile, di non vietare agli organismi di prova, ispezione e certificazione di aderire ad accordi o intese internazionali volti ad agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità; e
qualora due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una parte ad espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l'immissione di un prodotto sul mercato, non vieta agli operatori economici di effettuare una scelta tra organismi di valutazione della conformità.
ARTICOLO 7.9
Trasparenza
Nell'elaborare un regolamento tecnico o una procedura di valutazione della conformità suscettibile di produrre effetti significativi sugli scambi, ciascuna parte:
espleta, subordinatamente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, procedure di consultazione aperte al pubblico e mette a disposizione del pubblico i risultati di tali procedure di consultazione e le valutazioni d'impatto esistenti;
consente a persone dell'altra parte di partecipare alle procedure di consultazione aperte al pubblico a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone;
nell'espletare procedure di consultazione aperte al pubblico, tiene conto delle opinioni dell'altra parte e, su richiesta di quest'ultima, fornisce tempestivamente risposte scritte alle osservazioni formulate da tale parte;
in aggiunta all'articolo 7.5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), mette a disposizione del pubblico i risultati di un'eventuale valutazione d'impatto, anche relativa all'incidenza sugli scambi, effettuata su un regolamento tecnico proposto o su una procedura di valutazione della conformità proposta; e
si adopera per fornire, su richiesta dell'altra parte, una sintesi in inglese della valutazione d'impatto di cui alla lettera d).
Ciascuna parte, nell'inviare notifiche conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, punto 2, o all'articolo 5, paragrafo 6, punto 2, dell'accordo TBT:
concede in linea di principio all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni dalla data della notifica per la trasmissione di osservazioni scritte riguardo alla proposta, salvo qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale e, ove possibile, prende nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo;
fornisce la versione elettronica del testo completo della notifica congiuntamente alla notifica;
qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della misura nel formato della notifica e, se già disponibile, una traduzione del testo della notifica in una delle lingue ufficiali dell'OMC;
risponde per iscritto alle osservazioni scritte ricevute dall'altra parte riguardo alla proposta, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico definitivo o della procedura di valutazione della conformità definitiva;
fornisce informazioni sul testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale;
prevede un intervallo di tempo ragionevole ( 24 ) tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra parte possano conformarvisi; e
provvede affinché i punti di informazione istituiti conformemente all'articolo 10 dell'accordo TBT forniscano informazioni e risposte in una delle lingue ufficiali dell'OMC ai ragionevoli quesiti dell'altra parte o di persone interessate dell'altra parte riguardo ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità adottati.
ARTICOLO 7.10
Vigilanza del mercato
Ciascuna parte, fra l'altro:
scambia informazioni con l'altra parte sulle attività di vigilanza del mercato e applicazione della normativa, ad esempio in merito alle autorità responsabili della sorveglianza del mercato e dell'applicazione della normativa o in merito alle misure adottate contro i prodotti pericolosi;
assicura l'indipendenza delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità onde evitare conflitti di interessi ( 25 ); e
provvede affinché non vi siano conflitti di interessi tra le autorità di vigilanza del mercato e le persone interessate soggette a controllo o vigilanza, compresi il produttore, l'importatore e il distributore.
ARTICOLO 7.11
Marcatura ed etichettatura
In particolare le parti convengono che, qualora una parte prescriva la marcatura o l'etichettatura di prodotti sotto forma di un regolamento tecnico:
le informazioni prescritte per tale marcatura o etichettatura di prodotti sono limitate agli elementi pertinenti per le persone interessate, compresi i consumatori, gli utilizzatori del prodotto o le autorità, ai fini dell'indicazione della conformità del prodotto alle prescrizioni regolamentari;
una parte non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, salvo nel caso in cui ciò sia necessario per conseguire il suo obiettivo legittimo;
qualora tale parte prescriva l'utilizzo di un numero di identificazione unico per la marcatura o l'etichettatura dei prodotti, essa comunica tale numero alle persone interessate, compresi il produttore, l'importatore e il distributore, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non si presti a confusione, o purché non comprometta gli obiettivi legittimi della parte, la parte ammette, in relazione alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci:
informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci;
nomenclature internazionali, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e
informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;
la parte accetta che l'etichettatura e le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate nei depositi doganali presso il punto di importazione come alternativa all'etichettatura nella parte esportatrice, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di salute pubblica o di sicurezza; e
la parte, salvo se ritiene che ciò comprometta il conseguimento di obiettivi legittimi a norma dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.
ARTICOLO 7.12
Cooperazione
Le iniziative di cui al paragrafo 2 possono comprendere:
il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità e la promozione di buone prassi regolamentari tramite la cooperazione regolamentare tra le parti, compreso lo scambio di informazioni, di esperienze e di dati;
ove opportuno, la semplificazione dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità;
l'incremento della convergenza dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità con le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali;
iniziative per garantire un'interazione e una cooperazione efficienti tra le rispettive autorità di regolamentazione a livello internazionale, regionale o nazionale;
la promozione o il rafforzamento della cooperazione tra le organizzazioni delle parti responsabili della normazione, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformità; e
lo scambio di informazioni, nella misura del possibile, in merito ad accordi e intese internazionali riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi di cui una o entrambe le parti sono firmatarie.
ARTICOLO 7.13
Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi
Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi svolge le seguenti funzioni:
riesamina l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
riesamina la cooperazione all'elaborazione e al miglioramento dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 7.12;
riesamina il presente capo alla luce degli sviluppi intervenuti in seno al comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC istituito a norma dell'articolo 13 dell'accordo TBT e, ove necessario, formula raccomandazioni per la modifica del presente capo;
adotta le misure che le parti ritengano utili per l'attuazione del presente capo e dell'accordo TBT e per agevolare gli scambi tra le parti;
discute qualsiasi questione contemplata dal presente capo, su richiesta di una parte;
affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità dell'altra parte a norma del presente capo e dell'accordo TBT;
istituisce, se necessario per conseguire gli obiettivi del presente capo, gruppi di lavoro tecnici ad hoc per trattare questioni o settori specifici onde individuare una soluzione;
scambia informazioni sul lavoro svolto nelle sedi regionali e multilaterali che si occupano di attività inerenti ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità, nonché sull'attuazione e sul funzionamento del presente capo;
svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b); e
riferisce al comitato misto, come ritiene opportuno, in merito all'attuazione e al funzionamento del presente capo.
Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi ed eventuali gruppi di lavoro tecnici ad hoc sotto la sua egida sono coordinati:
per l'Unione europea, dalla Commissione europea; e
per il Giappone, dal ministero degli Affari esteri.
ARTICOLO 7.14
Punti di contatto
Il punto di contatto svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
scambia informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità di ciascuna parte o su qualsiasi altra questione contemplata dal presente capo;
fornisce le informazioni o le spiegazioni richieste da una parte a norma del presente capo, in formato cartaceo o elettronico, entro un termine ragionevole concordato dalle parti e, se possibile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; e
chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità a norma del presente capo e dell'accordo TBT.
CAPO 8
SCAMBI DI SERVIZI, LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E COMMERCIO ELETTRONICO
SEZIONE A
Disposizioni generali
ARTICOLO 8.1
Ambito di applicazione
ARTICOLO 8.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio»: le attività effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
«servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)»: servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
«impresa contemplata»: un'impresa situata nel territorio di una parte, stabilita direttamente o indirettamente da un imprenditore dell'altra parte conformemente al punto i), esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente, conformemente alla legislazione applicabile;
«scambi transfrontalieri di servizi»: la prestazione di un servizio:
dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; oppure
nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;
«imposte dirette»: tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché le imposte sugli importi complessivi di salari o retribuzioni versati dalle imprese, come anche le imposte sulle plusvalenze;
«attività economica»: qualunque servizio o attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, esclusi i servizi prestati o le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
«impresa»: una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza;
«imprenditore di una parte»: una persona fisica o giuridica di una parte che intenda stabilire, stia stabilendo o abbia stabilito un'impresa, conformemente al punto i), nel territorio dell'altra parte;
«stabilimento»: la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente nell'Unione europea o in Giappone, al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli ( 26 );
«esistente»: efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo;
«servizi di assistenza a terra»: la prestazione per conto terzi dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, ristorazione, esclusa la preparazione degli alimenti, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, pulizia e manutenzione degli aeromobili, trasporto a terra nonché operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli. I servizi di assistenza a terra non comprendono: l'autoassistenza, la sicurezza, la manutenzione di linea, la riparazione e manutenzione degli aeromobili o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;
«persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
una persona giuridica è:
«di proprietà» di persone fisiche o giuridiche di una parte, se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone fisiche o giuridiche di tale parte; e
«controllata» da persone fisiche o giuridiche di una parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività;
per «persona giuridica» di una parte si intende:
per l'Unione europea, una persona giuridica costituita od organizzata secondo le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, che eserciti un'attività commerciale sostanziale ( 27 ) nel territorio dell'Unione europea; e
per il Giappone, una persona giuridica costituita od organizzata a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, che eserciti un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Giappone.
In deroga ai punti i) e ii), anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o del Giappone e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del Giappone sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in Giappone conformemente alle rispettive legislazioni e battono bandiera di tale Stato membro dell'Unione europea o del Giappone;
«misure di una parte»: le misure adottate o mantenute in vigore da:
amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e
organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
«esercizio»: la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa;
«vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo»: la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
«servizio»: qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
«servizi prestati o attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri»: servizi che non sono prestati o attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
«prestatore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o presti un servizio; e
«prestatore di servizi di una parte»: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio.
ARTICOLO 8.3
Eccezioni generali
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o degli scambi di servizi, nessuna disposizione delle sezioni da B a F può essere interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure:
necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico ( 29 );
necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante ( 30 );
necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
alla sicurezza; oppure
incompatibili con l'articolo 8.8, paragrafi 1 e 2, e con l'articolo 8.16, paragrafo 1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace ( 31 ) di imposte dirette in relazione ad attività economiche, imprenditori, servizi o prestatori di servizi dell'altra parte.
ARTICOLO 8.4
Comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico
Il comitato svolge le seguenti funzioni:
riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo e le misure non conformi stabilite negli elenchi di ciascuna parte di cui all'allegato 8-B, allegati da I a IV;
procede a scambi di informazioni su qualunque questione attinente al presente capo;
valuta possibili miglioramenti del presente capo;
discute delle questioni attinenti al presente capo eventualmente concordate tra i rappresentanti delle parti; e
svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
ARTICOLO 8.5
Riesame
SEZIONE B
Liberalizzazione degli investimenti
ARTICOLO 8.6
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle misure di una parte riguardanti lo stabilimento e l'esercizio di attività economiche da parte di:
imprenditori dell'altra parte;
imprese contemplate; e
ai fini dell'articolo 8.11, qualunque impresa situata nel territorio della parte che adotta o mantiene in vigore la misura.
La presente sezione non si applica:
al cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo ( 32 );
ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei ( 33 ), ad eccezione:
dei servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
dei servizi di assistenza a terra; e
ai servizi audiovisivi.
ARTICOLO 8.7
Accesso al mercato
Una parte non mantiene in vigore né adotta, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, misure relative all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio ad opera di un imprenditore dell'altra parte o di un'impresa contemplata, le quali:
impongano limiti ( 34 ):
al numero di imprese, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti esclusivi o imposizione di una verifica della necessità economica;
al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; oppure
al numero totale delle persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio dell'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure
limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un imprenditore dell'altra parte può svolgere un'attività economica.
ARTICOLO 8.8
Trattamento nazionale
ARTICOLO 8.9
Trattamento della nazione più favorita
I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di imporre a una parte di estendere agli imprenditori dell'altra parte e alle imprese contemplate i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da:
un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; oppure
misure esistenti o future che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o le misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 del suo allegato sui servizi finanziari.
ARTICOLO 8.10
Alta dirigenza e consigli di amministrazione
Le parti non impongono a un'impresa contemplata di nominare persone fisiche con una particolare cittadinanza come amministratori, dirigenti o membri dei consigli di amministrazione.
ARTICOLO 8.11
Divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
Le parti non possono imporre nessuna delle seguenti prescrizioni o esigerne l'applicazione, né far rispettare, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di qualunque impresa nel proprio territorio, nessuno dei seguenti impegni ( 37 ):
esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi;
raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio;
mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;
limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o degli afflussi di valuta estera;
limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione;
trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o giuridica o a qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio;
stabilire nel proprio territorio la sede centrale di tale impresa per una regione specifica o per il mercato mondiale;
assumere un determinato numero o una data percentuale di propri cittadini;
raggiungere un determinato livello o valore di attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio;
rifornire una regione specifica o il mercato mondiale di uno o più beni prodotti o servizi prestati dall'impresa unicamente a partire dal proprio territorio; oppure
adottare:
un'aliquota o un importo di una royalty inferiore a un determinato livello; oppure
una determinata durata di un contratto di licenza ( 38 );
per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza esistente al momento in cui la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare, o in relazione a qualsiasi contratto di licenza futuro concluso liberamente tra l'impresa e una persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio, qualora la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare in una forma che costituisca un'interferenza diretta con tale contratto di licenza derivante dall'esercizio di pubblici poteri non giudiziari di una parte ( 39 ).
Le parti non possono subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di qualunque impresa nel proprio territorio al rispetto delle condizioni descritte di seguito:
raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti nel proprio territorio o acquistare beni da persone fisiche o giuridiche o qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio;
mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;
limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o degli afflussi di valuta estera; oppure
limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.
Il paragrafo 1, lettere g) e l), non si applica qualora:
la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza; oppure
una parte autorizzi l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, o misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni esclusive rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e coerenti con tale articolo.
ARTICOLO 8.12
Misure non conformi ed eccezioni
Gli articoli da 8.7 a 8.11 non si applicano:
alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore dalle parti a livello:
per l'Unione europea:
dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
dell'amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
dell'amministrazione regionale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
di un'amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e
per il Giappone:
dell'amministrazione centrale, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
di una prefettura, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
di un'amministrazione locale diversa da una prefettura;
alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a); oppure
a una modifica o revisione di qualunque misura non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, agli articoli da 8.7 a 8.11.
ARTICOLO 8.13
Rifiuto di accordare benefici
Una parte può rifiutare di accordare i benefici di cui alla presente sezione a un imprenditore dell'altra parte che sia una persona giuridica di tale parte e alla sua impresa contemplata qualora tale persona giuridica sia di proprietà o sotto il controllo di una persona fisica o giuridica di un paese terzo e la parte che rifiuta di accordare i benefici adotti o mantenga in vigore, nei confronti di tale paese terzo, misure:
relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani; e
che vietino le transazioni con tale persona giuridica o con la sua impresa contemplata, o che risulterebbero violate o eluse qualora i benefici di cui alla presente sezione fossero loro accordati.
SEZIONE C
Scambi transfrontalieri di servizi
ARTICOLO 8.14
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidano sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di prestatori di servizi dell'altra parte. Tali misure comprendono, tra l'altro, le misure che interessano:
la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita o la fornitura di un servizio;
l'acquisto, l'uso o il pagamento di un servizio; e
l'accesso ai servizi offerti al pubblico in generale e il loro uso, in relazione alla prestazione di un servizio.
La presente sezione non si applica:
al cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo ( 40 );
ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei ( 41 ), ad eccezione:
dei servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
dei servizi di assistenza a terra;
agli appalti pubblici;
ai servizi audiovisivi; e
alle sovvenzioni, quali definite e previste nel capo 12.
ARTICOLO 8.15
Accesso al mercato
Le parti non mantengono in vigore né adottano, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, misure che:
impongano limiti:
al numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica ( 42 );
al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure
al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica ( 43 ); oppure
limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un prestatore di servizi può svolgere la sua attività.
ARTICOLO 8.16
Trattamento nazionale
ARTICOLO 8.17
Trattamento della nazione più favorita
Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da:
un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; oppure
misure esistenti o future che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o le misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 del suo allegato sui servizi finanziari.
ARTICOLO 8.18
Misure non conformi
Gli articoli da 8.15 a 8.17 non si applicano:
alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore dalle parti a livello:
per l'Unione europea:
dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
dell'amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
dell'amministrazione regionale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
di un'amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e
per il Giappone:
dell'amministrazione centrale, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
di una prefettura, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
di un'amministrazione locale diversa da una prefettura;
alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a); oppure
a una modifica o revisione di qualunque misura non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, agli articoli da 8.15 a 8.17.
ARTICOLO 8.19
Rifiuto di accordare benefici
Una parte può rifiutare di accordare i benefici di cui alla presente sezione a un prestatore di servizi dell'altra parte che sia una persona giuridica di tale parte e ai servizi offerti da tale prestatore qualora tale persona giuridica sia di proprietà o sotto il controllo di una persona fisica o giuridica di un paese terzo e la parte che rifiuta di accordare i benefici adotti o mantenga in vigore, nei confronti di tale paese terzo, misure:
relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani; e
che vietino le transazioni con tale prestatore di servizi, o che risulterebbero violate o eluse qualora i benefici di cui alla presente sezione fossero accordati al prestatore di servizi o ai suoi servizi.
SEZIONE D
Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche
ARTICOLO 8.20
Disposizioni generali e ambito di applicazione
ARTICOLO 8.21
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
«visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento»: le persone fisiche di una parte che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di un'impresa, che non offrono o prestano servizi né sono impegnate in attività economiche diverse da quelle richieste ai fini dello stabilimento e che non ricevono alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio dell'altra parte;
«prestatori di servizi contrattuali»:
in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo nell'Unione europea, le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica del Giappone, la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né opera tramite un'agenzia simile, non è stabilita nel territorio dell'Unione europea e ha stipulato un contratto in buona fede per una prestazione di servizi a un consumatore finale dell'Unione europea, che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nell'Unione europea ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ( 44 );
in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo in Giappone, le persone fisiche dell'Unione europea alle dipendenze di una persona giuridica dell'Unione europea che non è stabilita in Giappone, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
è stato stipulato un contratto di servizio tra una persona giuridica del Giappone e una persona giuridica dell'Unione europea che non è stabilita in Giappone;
un'autorità del Giappone competente in materia di immigrazione determina, nel quadro del contratto di servizio di cui alla lettera A), che è stato stipulato un contratto di lavoro fra la persona fisica dell'Unione europea e la persona giuridica del Giappone; e
il contratto di servizio di cui alla lettera A) non rientra nell'ambito di applicazione del contratto per la prestazione di servizi di collocamento e fornitura di personale (CPC 872) e il contratto di lavoro di cui alla lettera B) è conforme alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Giappone;
per «professionisti indipendenti» si intende:
in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo nell'Unione europea, le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio del Giappone, non sono stabilite nel territorio dell'Unione europea e hanno stipulato un contratto in buona fede (senza avvalersi di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi a un consumatore finale nell'Unione europea, che richiede la loro presenza temporanea nell'Unione europea ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ( 45 ); e
per quanto riguarda l'entrata e il soggiorno temporaneo in Giappone, le persone fisiche dell'Unione europea che svolgeranno attività di prestazione di servizi a carattere commerciale durante il loro soggiorno temporaneo in Giappone sulla base di un contratto individuale con una persona giuridica del Giappone;
«personale trasferito all'interno di una società»: le persone fisiche che sono state alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o che ne sono state socie per almeno l'ultimo anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa ubicata nel territorio dell'altra parte e appartenente allo stesso gruppo della suddetta persona giuridica, compresi l'ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale o la società madre di tale persona giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la persona fisica interessata deve appartenere a una delle seguenti categorie:
dirigenti: le persone che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, compresi almeno coloro che:
dirigono l'impresa o un suo dipartimento;
svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; oppure
hanno il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale; oppure
personale specializzato: persone in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili in rapporto alle produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche, ai processi, alle procedure o alla gestione dell'impresa; e
per l'Unione europea, nella valutazione delle conoscenze di cui al punto i), lettera B), si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso, da parte della persona fisica, di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'appartenenza a un albo professionale; e
«investitori»: le persone fisiche che stabiliscono un'impresa, di cui sviluppano o gestiscono il funzionamento nel territorio dell'altra parte con responsabilità esecutive o di supervisione e alla quale tali persone o le persone giuridiche che le impiegano hanno assegnato o intendono assegnare importanti risorse di capitale.
ARTICOLO 8.22
Obblighi generali
ARTICOLO 8.23
Trasparenza
Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, i seguenti elementi:
categorie di visti, permessi o qualunque tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;
documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;
modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, ad esempio presso gli uffici consolari o online;
diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa;
durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a);
condizioni per le proroghe o i rinnovi disponibili;
norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;
procedure di riesame o di ricorso disponibili; e
pertinenti disposizioni legislative di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.
ARTICOLO 8.24
Obblighi previsti da altre sezioni
Fatta salva qualunque decisione di concedere l'ingresso a una persona fisica dell'altra parte alle condizioni stabilite dalla presente sezione, compresa la durata del soggiorno permessa in forza di tale concessione:
gli obblighi di cui agli articoli da 8.7 a 8.11, soggetti:
all'articolo 8.6; e
all'articolo 8.12, se e in quanto la misura incide sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte,
sono integrati nella presente sezione, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte appartenenti alle categorie dei visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, del personale trasferito all'interno di una società e degli investitori, quali definite all'articolo 8.21;
gli obblighi di cui agli articoli 8.15 e 8.16, soggetti:
all'articolo 8.14; e
all'articolo 8.18, se e in quanto la misura incide sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte,
sono integrati nella presente sezione, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte appartenenti alle seguenti categorie:
prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, quali definiti all'articolo 8.21, per tutti i settori di cui all'allegato 8-B, allegato IV; e
visitatori di breve durata per motivi professionali di cui all'articolo 8.27, conformemente all'allegato 8-B, allegato III; e
l'obbligo di cui all'articolo 8.17, soggetto:
all'articolo 8.14; e
all'articolo 8.18, se e in quanto la misura incide sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte,
è integrato nella presente sezione, ne fa parte e si applica alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte appartenenti alle seguenti categorie:
prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, quali definiti all'articolo 8.21; e
visitatori di breve durata per motivi professionali di cui all'articolo 8.27.
ARTICOLO 8.25
Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e investitori
ARTICOLO 8.26
Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti
ARTICOLO 8.27
Visitatori di breve durata per motivi professionali
Ciascuna parte concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo ai visitatori di breve durata per motivi professionali dell'altra parte, conformemente all'allegato 8-B, allegato III, nel rispetto delle seguenti condizioni:
i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati in attività di vendita di beni o prestazione di servizi al pubblico in generale;
i visitatori di breve durata per motivi professionali non ricevono per conto proprio alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente; e
i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati nella prestazione di servizi nel quadro di un contratto stipulato tra una persona giuridica non stabilita nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto nell'allegato 8-B, allegato III.
ARTICOLO 8.28
Punti di contatto
Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione e il funzionamento effettivi della presente sezione e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
SEZIONE E
Quadro regolamentare
SOTTOSEZIONE 1
Regolamentazione interna
ARTICOLO 8.29
Ambito di applicazione e definizioni
La presente sottosezione si applica alle misure di una parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche ( 46 ) che incidono:
sugli scambi transfrontalieri di servizi, quali definiti all'articolo 8.2, lettera d);
sullo stabilimento, quale definito all'articolo 8.2, lettera i), o sull'esercizio, quale definito all'articolo 8.2, lettera p); oppure
sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte, conformemente all'articolo 8.24.
La presente sottosezione non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche:
a norma di una misura che non sia conforme all'articolo 8.7 o all'articolo 8.8 e sia contemplata all'articolo 8.12, paragrafo 1, lettere da a) a c), o che non sia conforme all'articolo 8.15 o all'articolo 8.16 e sia contemplata all'articolo 8.18, paragrafo 1, lettere da a) a c); oppure
a norma di una misura di cui all'articolo 8.12, paragrafo 2, o all'articolo 8.18, paragrafo 2.
ARTICOLO 8.30
Condizioni in materia di licenze e qualifiche
Le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche di ciascuna parte si basano sui seguenti criteri:
chiarezza;
obiettività;
trasparenza;
messa a disposizione del pubblico preventiva; e
accessibilità.
ARTICOLO 8.31
Procedure in materia di licenze e qualifiche
ARTICOLO 8.32
Norme tecniche
Ciascuna parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, a sviluppare e adottare tali norme attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia ciascun organismo incaricato dello sviluppo di norme tecniche a utilizzare processi aperti e trasparenti.
SOTTOSEZIONE 2
Disposizioni di applicazione generale
ARTICOLO 8.33
Gestione delle misure di applicazione generale
Il paragrafo 1 non si applica:
agli aspetti di una misura che non siano conformi all'articolo 8.7 o all'articolo 8.8 e siano contemplati all'articolo 8.12, paragrafo 1, lettere da a) a c), o che non siano conformi all'articolo 8.15 o all'articolo 8.16 e siano contemplati all'articolo 8.18, paragrafo 1, lettere da a) a c); oppure
a una misura di cui all'articolo 8.12, paragrafo 2, o all'articolo 8.18, paragrafo 2.
ARTICOLO 8.34
Procedure di riesame per le decisioni amministrative
Ciascuna parte mantiene procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato dell'altra parte, provvedono al sollecito riesame e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive, delle decisioni amministrative che incidono:
sugli scambi transfrontalieri di servizi, quali definiti all'articolo 8.2, lettera d);
sullo stabilimento, quale definito all'articolo 8.2, lettera i), o sull'esercizio, quale definito all'articolo 8.2, lettera p); oppure
sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte, conformemente all'articolo 8.24.
ARTICOLO 8.35
Reciproco riconoscimento
Una volta ricevuta una raccomandazione comune di cui al paragrafo 2, il comitato la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, esamina in particolare:
il grado di convergenza tra le norme e i criteri applicati da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'attività e della certificazione di cui al paragrafo 2; e
il potenziale valore economico di un accordo di reciproco riconoscimento ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'attività e della certificazione di cui al paragrafo 2.
SOTTOSEZIONE 3
Servizi postali e di corriere
ARTICOLO 8.36
Ambito di applicazione e definizioni
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
«licenza»: un'autorizzazione che un'autorità di regolamentazione indipendente di una parte può esigere da un singolo prestatore, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte, affinché tale prestatore possa offrire servizi postali e di corriere; e
«servizio universale»: l'offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
ARTICOLO 8.37
Servizio universale
Ciascuna parte provvede affinché un prestatore di servizi postali e di corriere ubicato nel proprio territorio, soggetto a un obbligo di servizio universale in base alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, non adotti le seguenti pratiche:
escluse le attività commerciali svolte da altre imprese attraverso sovvenzioni incrociate, con proventi derivanti dalla prestazione del servizio universale, prestare servizi di corriere espresso («express mail services» - EMS) ( 48 ) o qualsiasi servizio non universale in una forma che costituisca un monopolio privato in violazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge del Giappone relativa al divieto di monopoli privati e alla difesa della lealtà commerciale (legge n. 54 del 1947) o uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante, in violazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea ( 49 ); oppure
operare distinzioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, in presenza di condizioni analoghe per la prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale per quanto riguarda gli oneri e le disposizioni in materia di accettazione, recapito, reindirizzamento, restituzione e numero di giorni necessari per il recapito.
ARTICOLO 8.38
Procedure di frontiera
ARTICOLO 8.39
Licenze
La parte che richiede una licenza mette a disposizione del pubblico:
tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e
le modalità e le condizioni applicabili alle licenze.
ARTICOLO 8.40
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
Ciascuna parte provvede affinché:
il proprio organismo di regolamentazione ( 51 ) per i servizi contemplati dalla presente sottosezione sia giuridicamente distinto dai prestatori di tali servizi e non debba rispondere ad essi del suo operato; e
fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, le decisioni dell'organismo di regolamentazione e le procedure da esso utilizzate siano imparziali.
SOTTOSEZIONE 4
Servizi di telecomunicazione
ARTICOLO 8.41
Ambito di applicazione
La presente sottosezione non si applica alle misure che incidono:
sui servizi di radiodiffusione quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte; e
sui servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni.
Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di imporre alle parti di:
autorizzare un prestatore di servizi dell'altra parte a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni, salvo quanto previsto nel presente accordo; oppure
istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni che non siano non offerti al pubblico in generale, né di esigere che lo faccia un prestatore di servizi sotto la propria giurisdizione.
ARTICOLO 8.42
Definizioni
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
«risorse correlate»: i servizi e le infrastrutture correlati a reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni necessari per la prestazione di servizi attraverso tali reti o servizi, quali edifici (compresi gli accessi e il cablaggio), cavidotti, armadi di distribuzione, piloni e antenne;
«orientato ai costi»: basato sui costi; può comprendere utili ragionevoli e implicare metodi diversi di calcolo dei costi per risorse o servizi diversi;
«utente finale»: un consumatore finale o un abbonato di una rete o di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, compreso un prestatore di servizi diverso da un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;
«infrastrutture essenziali»: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni che:
sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
«interconnessione»: il collegamento ( 52 ) tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore o di accedere ai servizi prestati da qualsiasi fornitore che ha accesso alla rete;
«servizio di roaming internazionale»: un servizio radiomobile commerciale, prestato in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, che consente a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica mentre si trova al di fuori del territorio in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di trasporto di telecomunicazioni dell'utente finale;
«circuiti affittati»: infrastrutture di telecomunicazione che collegano due o più punti specifici e che sono di uso riservato o messe a disposizione di determinati utenti, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
«fornitore principale»: un fornitore in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi pubblici di trasporto delle telecomunicazioni di cui trattasi, mediante:
un controllo esercitato sulle infrastrutture essenziali; oppure
lo sfruttamento della propria posizione sul mercato;
«non discriminatorio»: un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ad altri prestatori di servizi e utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni;
«portabilità del numero»: la possibilità per un utente finale di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che ne faccia richiesta di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità o affidabilità in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a un altro della stessa categoria;
«rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni»: le infrastrutture pubbliche di telecomunicazione che rendono possibili le telecomunicazioni tra punti terminali definiti di una rete;
«servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni»: qualunque servizio di trasporto di telecomunicazioni offerto al pubblico in generale; può comprendere, tra l'altro, i servizi telegrafici, telefonici, di telex e di trasmissione di dati comportanti di norma la trasmissione di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente da un punto all'altro;
«autorità di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi di una parte competenti per la regolamentazione delle telecomunicazioni;
«telecomunicazioni»: la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con qualunque altro mezzo elettromagnetico; e
«utenti»: gli utenti finali o i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che sono consumatori o abbonati di una rete o di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni.
ARTICOLO 8.43
Approcci alla regolamentazione
A tal proposito le parti riconoscono che una parte può:
ricorrere alla regolamentazione diretta in previsione di una questione che ritiene possa insorgere o per risolvere una questione che è già insorta sul mercato; oppure
affidarsi al ruolo delle forze di mercato, soprattutto per quanto riguarda i segmenti di mercato competitivi o che presentano ostacoli ridotti all'ingresso, quali i servizi offerti da prestatori di servizi di telecomunicazione che non possiedono risorse di rete.
ARTICOLO 8.44
Accesso e uso
Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte possano accedere alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel territorio od oltre i confini della prima parte ed utilizzarli, compresi i circuiti affittati privati; a tal fine, fatti salvi i paragrafi 5 e 6, ciascuna parte provvede affinché tali prestatori di servizi siano autorizzati a:
acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono necessari per prestare i loro servizi;
interconnettere circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni o con circuiti affittati o di proprietà di altri prestatori di servizi; e
utilizzare protocolli operativi di loro scelta nella prestazione di qualunque servizio, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità delle reti e dei servizi di trasporto di telecomunicazioni al pubblico in generale.
Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:
salvaguardare le responsabilità dei fornitori di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, in quanto prestatori di un servizio pubblico, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale le loro reti o i loro servizi; oppure
tutelare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni.
Purché rispettino i criteri di cui al paragrafo 5, le condizioni per l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e per il relativo uso possono comprendere:
restrizioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi;
l'obbligo di usare interfacce tecniche specifiche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per l'interconnessione con reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;
ove necessario, prescrizioni relative all'interoperabilità dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e volte a promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8.55;
l'omologazione dei terminali o delle altre apparecchiature che fungono da interfaccia con le reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni, e prescrizioni tecniche relative al collegamento di tali apparecchiature con tali reti;
restrizioni all'interconnessione di circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni o con circuiti affittati o di proprietà di altri prestatori di servizi; oppure
obblighi di notifica, autorizzazione, registrazione e licenza.
ARTICOLO 8.45
Portabilità del numero
Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel proprio territorio forniscano, in modo tempestivo e secondo modalità e a condizioni ragionevoli, la portabilità del numero per i servizi mobili e qualunque altro servizio designato dalla parte stessa.
ARTICOLO 8.46
Rivendita
La parte che impone a un prestatore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di offrire i suoi servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a fini di rivendita provvede affinché tale prestatore non imponga condizioni o limitazioni irragionevoli o discriminatorie per la rivendita dei suoi servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni.
ARTICOLO 8.47
Agevolazione dell'interconnessione e dell'uso di risorse di rete
ARTICOLO 8.48
Obblighi relativi ai fornitori principali
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure idonee a impedire la messa in atto o la prosecuzione di pratiche anticoncorrenziali da parte di quei fornitori che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:
la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione di altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sul piano commerciale di cui tali prestatori hanno bisogno per la fornitura dei servizi.
Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione il potere di imporre, se del caso, ai fornitori principali nel proprio territorio di accordare ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che il fornitore principale interessato accorda in situazioni simili alle sue società controllate o collegate, per quanto riguarda:
la disponibilità, la fornitura, le tariffe o la qualità di servizi di telecomunicazione simili; e
la disponibilità delle interfacce tecniche necessarie per l'interconnessione.
Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio assicurino l'interconnessione con i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete del fornitore principale interessato, e affinché quest'ultimo fornisca tale interconnessione:
secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) e tariffe non discriminatorie e non meno favorevoli di quelle riservate ai propri servizi simili in situazioni analoghe, con un livello di qualità non inferiore a quello riservato ai propri servizi simili, ai servizi simili di prestatori di servizi ad esso non collegati o alle proprie società controllate o altre società collegate;
tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire ai fornitori di non pagare per componenti o strutture di rete di cui non hanno bisogno per prestare il servizio; e
su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte la possibilità di interconnettere le loro infrastrutture e apparecchiature con quelle di un fornitore principale attraverso:
un'offerta di interconnessione di riferimento o un'altra offerta di interconnessione standard contenente le tariffe, le modalità e le condizioni che il fornitore principale generalmente offre ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; oppure
le modalità e le condizioni di un accordo di interconnessione in vigore.
ARTICOLO 8.49
Autorità di regolamentazione
ARTICOLO 8.50
Servizio universale
ARTICOLO 8.51
Autorizzazione a fornire reti e servizi di telecomunicazione
Se necessario, una parte può imporre l'obbligo di una licenza per il diritto d'uso delle frequenze radio e di attribuzione dei numeri, in particolare al fine di:
evitare interferenze dannose;
assicurare la qualità tecnica del servizio; e
assicurare un uso efficiente dello spettro.
La parte che impone l'obbligo di una licenza rende pubblici:
tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito a una licenza; e
le modalità e le condizioni applicabili alle licenze individuali.
ARTICOLO 8.52
Attribuzione e uso di risorse scarse
ARTICOLO 8.53
Trasparenza
Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure relative all'accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo uso siano rese pubbliche, comprese le misure relative a:
tariffe e altre condizioni del servizio;
specifiche delle interfacce tecniche;
organismi preposti all'elaborazione, alla modifica e all'adozione di norme che incidono sull'accesso e sull'uso;
condizioni applicabili al collegamento di terminali o di altre apparecchiature alle reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni; e
eventuali obblighi di notifica, autorizzazione, registrazione o licenza.
ARTICOLO 8.54
Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni
ARTICOLO 8.55
Rapporti con le organizzazioni internazionali
Le parti riconoscono l'importanza delle norme internazionali ai fini della compatibilità e dell'interoperabilità a livello mondiale delle reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni e si impegnano a promuovere tali norme attraverso l'attività degli organismi internazionali pertinenti, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.
ARTICOLO 8.56
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni degli utenti effettuate attraverso le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, nonché dei relativi dati sul traffico, senza indebite restrizioni degli scambi di servizi.
ARTICOLO 8.57
Roaming internazionale ( 56 )
Ciascuna parte può scegliere di adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali:
garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili ai consumatori; e
ridurre al minimo gli ostacoli all'uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano ai consumatori che si recano nel territorio di una parte in provenienza dal territorio dell'altra parte di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta.
SOTTOSEZIONE 5
Servizi finanziari
ARTICOLO 8.58
Ambito di applicazione
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.2, lettera r), alla presente sottosezione, per «servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri» si intende quanto segue:
attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio;
attività facenti parte di un regime di previdenza sociale obbligatorio o di un regime pensionistico pubblico; e
altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto o avvalendosi di una garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di una parte o dei suoi soggetti pubblici.
ARTICOLO 8.59
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«servizio finanziario»: qualunque servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte; i servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione); i servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
servizi assicurativi e connessi:
assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
ramo vita; e
ramo danni;
riassicurazione e retrocessione;
intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e
servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri; e
servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
leasing finanziario;
tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di addebito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;
garanzie e impegni;
operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);
valuta estera;
prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;
strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swap e contratti a termine del tipo forward rate agreement;
valori mobiliari; e
altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;
servizi di intermediazione nel mercato monetario;
gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività elencate alle precedenti lettere da A) a K), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
«prestatore di servizi finanziari»: qualunque persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti servizi finanziari, tranne i soggetti pubblici;
«nuovo servizio finanziario»: qualunque servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è offerto da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è prestato nel territorio dell'altra parte;
«ente postale di assicurazione»: un soggetto che stipula e vende al pubblico un'assicurazione ed è di proprietà o sotto il controllo, diretto o indiretto, di un ente postale di una parte;
per «soggetto pubblico» si intende:
un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
un soggetto privato che svolge funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e
«organismo di autoregolamentazione»: qualsiasi organismo non governativo, compresa una borsa o un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, un organismo di compensazione o un'altra organizzazione o associazione che esercita, su delega di una parte, poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari.
ARTICOLO 8.60
Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte
ARTICOLO 8.61
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.
ARTICOLO 8.62
Organismi di autoregolamentazione
Se una parte impone l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i prestatori di servizi finanziari di tale parte, o se tale parte concede, direttamente o indirettamente, a un organismo di autoregolamentazione vantaggi o benefici per la prestazione di servizi finanziari, tale parte provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione adempia gli obblighi di cui all'articolo 8.8.
ARTICOLO 8.63
Trasmissione e trattamento di informazioni
ARTICOLO 8.64
Regolamentazione efficace e trasparente
ARTICOLO 8.65
Misure prudenziali
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti o mantenga in vigore misure per motivi prudenziali, anche per:
la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; oppure
la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario della parte.
ARTICOLO 8.66
Prestazione di servizi di assicurazione da parte di enti postali di assicurazione
Una parte non adotta né mantiene in vigore misure che, per quanto riguarda la prestazione dei servizi di assicurazione di cui al paragrafo 1, creino condizioni di concorrenza più favorevoli a un ente postale di assicurazione rispetto a un prestatore privato di servizi di assicurazione analoghi nel proprio mercato, anche mediante:
l'imposizione, in relazione alla licenza di prestatore privato per la prestazione di servizi di assicurazione, di condizioni più onerose rispetto a quelle che la parte impone ad un ente postale di assicurazione per la prestazione di servizi simili; oppure
la messa a disposizione, a favore di un ente postale di assicurazione, di un canale di distribuzione per la vendita dei servizi di assicurazione secondo modalità e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che la parte applica ai prestatori privati di servizi simili.
I paragrafi da 1 a 4 non si applicano a un ente postale di assicurazione nel territorio di una parte:
che non è di proprietà né sotto il controllo, diretto o indiretto, della parte, purché quest'ultima non mantenga alcun vantaggio tale da modificare le condizioni di concorrenza a favore dell'ente postale di assicurazione nella prestazione di servizi di assicurazione rispetto a un prestatore privato di servizi di assicurazione simili nel proprio mercato; oppure
se le vendite di contratti di assicurazione diretta ramo vita e ramo danni stipulati dall'ente postale di assicurazione rappresentano, rispettivamente, non più del 10 % del totale dei premi annui derivanti dall'assicurazione diretta ramo vita e ramo danni nel mercato della parte.
ARTICOLO 8.67
Cooperazione regolamentare in materia di regolamentazione finanziaria
Le parti promuovono la cooperazione regolamentare in materia di regolamentazione finanziaria conformemente all'allegato 8-A.
SOTTOSEZIONE 6
Servizi di trasporto marittimo internazionale
ARTICOLO 8.68
Ambito di applicazione e definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«servizi di stazionamento e deposito di container»: le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni;
«servizi di sdoganamento»: l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare;
«trasporti porta a porta o multimodali»: trasporti di merci mediante più di una modalità di trasporto, comprendenti una tratta marittima internazionale e con un unico titolo di trasporto;
«servizi di spedizione merci»: le attività che consistono nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
«servizi di trasporto marittimo internazionale»: il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto per realizzare trasporti porta a porta o multimodali, con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;
«servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e
rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
«servizi ausiliari marittimi»: servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di deposito e magazzinaggio, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci;
«servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato in modo indipendente rispetto alle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle seguenti attività:
carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
rizzaggio e derizzaggio del carico; e
ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico; e
«servizi di deposito e magazzinaggio»: servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas e servizi di deposito e magazzinaggio di altre merci compresi il cotone, i cereali, la lana, il tabacco, altri prodotti agricoli e altri beni di consumo.
ARTICOLO 8.69
Obblighi
Fatte salve le misure non conformi o le altre misure di cui agli articoli 8.12 e 8.18, ciascuna parte:
rispetta il principio del libero accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico ( 57 );
consente lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte riservando loro, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi; e
mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità.
SEZIONE F
Commercio elettronico
ARTICOLO 8.70
Obiettivo e disposizioni generali
ARTICOLO 8.71
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
«autenticazione elettronica»: il processo o l'atto di verificare l'identità di una delle parti di una comunicazione elettronica o di una transazione o di garantire l'integrità di una comunicazione elettronica; e
«firma elettronica»: dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e conformi alle seguenti prescrizioni:
la firma elettronica è utilizzata da una persona per confermare che i dati elettronici cui si riferisce sono stati creati o firmati, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, da tale persona; e
la firma elettronica conferma che le informazioni contenute nei dati elettronici non sono state modificate.
ARTICOLO 8.72
Dazi doganali
Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.
ARTICOLO 8.73
Codice sorgente
Nessuna disposizione del presente articolo incide:
sulle prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza;
sulle prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o da un'autorità amministrativa per quanto riguarda la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui i codici sorgente siano protetti da detti diritti; e
sul diritto di una parte di adottare misure conformemente all'articolo III dell'AAP.
ARTICOLO 8.74
Regolamentazione interna
Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale da essa adottate che incidono sul commercio elettronico siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
ARTICOLO 8.75
Principio della non autorizzazione preventiva
ARTICOLO 8.76
Stipula di contratti per via elettronica
Salvo altrimenti disposto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte non adotta né mantiene in vigore misure a disciplina delle transazioni elettroniche tali da:
negare gli effetti giuridici, la validità o l'esecutività di un contratto per il solo fatto che è stato stipulato per via elettronica; oppure
frapporre altrimenti ostacoli all'uso di contratti stipulati per via elettronica.
ARTICOLO 8.77
Autenticazione e firma elettroniche
Le parti non adottano né mantengono in vigore misure che disciplinano l'autenticazione e la firma elettroniche tali da:
vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione; oppure
privare le parti di transazioni elettroniche della possibilità di dimostrare, dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, che le loro transazioni elettroniche sono conformi alle prescrizioni giuridiche relative all'autenticazione e alla firma elettroniche.
ARTICOLO 8.78
Protezione dei consumatori
ARTICOLO 8.79
Messaggi elettronici commerciali non sollecitati
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore, in materia di messaggi elettronici commerciali non sollecitati, misure che:
impongano ai prestatori che inviano messaggi elettronici commerciali non sollecitati di permettere ai destinatari di evitare la ricezione continua di tali messaggi; e
richiedano il consenso preventivo dei destinatari a ricevere messaggi elettronici commerciali, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 8.80
Cooperazione in materia di commercio elettronico
Le parti convengono di instaurare un dialogo sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico al fine di condividere informazioni ed esperienze, a seconda dei casi, anche sulle relative disposizioni legislative e regolamentari e sulla loro attuazione, nonché sulle migliori pratiche in materia di commercio elettronico per quanto riguarda, tra l'altro:
la protezione dei consumatori;
la sicurezza informatica;
la lotta contro i messaggi elettronici commerciali non sollecitati;
il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico;
i problemi affrontati dalle piccole e medie imprese nell'uso del commercio elettronico;
l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
la proprietà intellettuale; e
l'amministrazione online.
ARTICOLO 8.81
Libera circolazione dei dati
Le parti riesaminano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la necessità di inserire nello stesso disposizioni relative alla libera circolazione dei dati.
CAPO 9
MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE
ARTICOLO 9.1
Conto corrente
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile ( 60 ) e conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, ove applicabile, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
ARTICOLO 9.2
Movimenti di capitali
ARTICOLO 9.3
Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti
Gli articoli 9.1 e 9.2 non possono essere interpretati nel senso di impedire a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
emissione e commercio di titoli o contratti a termine, opzioni e altri prodotti derivati;
informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
garanzia del rispetto di ordinanze o sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.
ARTICOLO 9.4
Misure di salvaguardia temporanee
Le parti possono adottare o mantenere in vigore misure restrittive in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti ( 61 ):
in caso di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna ( 62 ); o
qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti causino o minaccino di causare gravi difficoltà macroeconomiche relative a politiche monetarie e di cambio.
Le misure di cui al paragrafo 2:
sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
non vanno oltre quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2;
hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione descritta al paragrafo 2;
evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e
non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili.
Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni in virtù del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in seno al comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico, istituito a norma dell'articolo 22.3, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni servono a valutare le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna o altre difficoltà macroeconomiche che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
natura e portata delle difficoltà;
ambiente economico e commerciale esterno; e
interventi correttivi alternativi a disposizione.
CAPO 10
APPALTI PUBBLICI
ARTICOLO 10.1
Integrazione dell'AAP
L'AAP è integrato nel presente capo e ne fa parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 10.2
Ambito di applicazione aggiuntivo
Le norme e le procedure di cui alle disposizioni dell'AAP specificate nell'allegato 10, parte 1, si applicano, mutatis mutandis, agli appalti disciplinati dall'allegato 10, parte 2.
ARTICOLO 10.3
Norme aggiuntive
Ciascuna parte applica gli articoli da 10.4 a 10.12 sia agli appalti disciplinati dai propri allegati dell'appendice I dell'AAP sia agli appalti disciplinati dall'allegato 10, parte 2.
ARTICOLO 10.4
Pubblicazione degli avvisi
Gli avvisi di appalti programmati o di gara d'appalto a norma dell'articolo VII dell'AAP devono essere accessibili gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico ad Internet.
ARTICOLO 10.5
Condizioni di partecipazione
In applicazione dell'articolo VIII dell'AAP, un ente appaltante di una parte non può escludere un fornitore stabilito nel territorio dell'altra parte dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione basandosi su un obbligo giuridico in virtù del quale il fornitore deve essere:
una persona fisica; o
una persona giuridica.
Tale disposizione non si applica agli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge giapponese sulla promozione delle iniziative di finanziamento privato (legge n. 117 del 1999).
ARTICOLO 10.6
Qualificazione dei fornitori
Se, per essere autorizzato a presentare un'offerta nell'ambito di un appalto per lavori di costruzione in Giappone, un fornitore stabilito nell'Unione europea è tenuto a sottoporsi a una valutazione commerciale (Keieijikoshinsa, nota anche come Keishin) a norma della legge giapponese sul settore delle costruzioni (legge n. 100 del 1949), il Giappone provvede affinché le proprie autorità preposte a tale valutazione:
valutino in modo non discriminatorio e, se del caso, riconoscano come equivalenti a quelli vigenti in Giappone gli indicatori del fornitore misurati al di fuori del Giappone, che possono comprendere:
il numero di dipendenti con profilo tecnico;
le condizioni di benessere dei lavoratori;
il numero di anni di attività nel settore delle costruzioni;
la situazione contabile nel settore delle costruzioni;
l'importo della spesa destinata a ricerca e sviluppo;
l'acquisizione della certificazione ISO 9001 o ISO 14001;
l'assunzione e la valorizzazione di giovani ingegneri e lavoratori qualificati;
il volume di vendite relative ai lavori di costruzione completati; e
il volume di vendite relative ai lavori di costruzione completati in qualità di contraente principale; e
tengano debitamente conto degli indicatori del fornitore misurati al di fuori del Giappone, che possono comprendere:
l'entità del capitale proprio;
l'importo degli utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA);
il rapporto tra interessi passivi netti e vendite;
l'indice di rotazione delle passività;
il rapporto tra profitto lordo sulle vendite e capitale lordo;
il rapporto tra utili ricorrenti e vendite;
il rapporto tra capitale proprio e immobilizzazioni;
il rapporto tra patrimonio netto e totale delle attività (equity ratio);
l'importo dei flussi di tesoreria generati dall'attività operativa; e
l'importo degli utili non distribuiti.
ARTICOLO 10.7
Gara mediante preselezione
ARTICOLO 10.8
Specifiche tecniche
Se un ente appaltante applica specifiche tecniche rispettose dell'ambiente quali stabilite per i marchi ambientali o definite dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore nell'Unione europea o in Giappone, ciascuna parte provvede affinché tali specifiche siano:
idonee a definire le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
basate su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; e
accessibili a tutti i fornitori interessati.
ARTICOLO 10.9
Relazioni di prova
Nell'esigere la presentazione di una relazione di prova o di un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti:
accetta i risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte dagli organismi di valutazione della conformità dell'altra parte registrati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, concluso a Bruxelles il 4 aprile 2001; e
tiene debitamente conto di qualsiasi futuro ampliamento dell'ambito di applicazione dell'accordo di cui alla lettera a), o di qualsiasi altro accordo da concludere fra le parti ai fini del reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità, successivamente alla sua entrata in vigore.
ARTICOLO 10.10
Condizioni ambientali
Gli enti appaltanti possono stabilire condizioni ambientali in relazione all'esecuzione di un appalto, purché tali condizioni siano compatibili con le norme stabilite dal presente capo e siano indicate nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara.
ARTICOLO 10.11
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
ARTICOLO 10.12
Procedure interne di ricorso
La parte che designa un'autorità amministrativa imparziale a norma dell'articolo XVIII, paragrafo 4, dell'AAP, provvede affinché:
i membri dell'autorità designata siano indipendenti, imparziali e non subiscano pressioni esterne durante il mandato;
i membri dell'autorità designata non siano destituiti contro la loro volontà mentre sono in carica, a meno che la loro destituzione non sia imposta dalle disposizioni che disciplinano l'autorità designata; e
per quanto riguarda gli enti appaltanti di cui agli allegati 1 e 3 relativi a ciascuna parte dell'appendice I dell'AAP, nonché i soggetti dell'amministrazione centrale e tutti gli altri soggetti, esclusi gli enti dell'amministrazione regionale e locale di cui all'allegato 10, parte 2, il presidente o almeno un altro membro dell'autorità designata ha qualifiche giuridiche e professionali equivalenti a quelle richieste per i giudici, gli avvocati o altri esperti giuridici qualificati dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte.
Ciascuna parte può prevedere:
un termine sospensivo tra la decisione di aggiudicazione dell'appalto e la conclusione del contratto, al fine di concedere ai fornitori non prescelti tempo sufficiente per valutare l'opportunità di avviare una procedura di ricorso; o
un termine sufficiente affinché un fornitore interessato possa presentare un ricorso, che può costituire un motivo di sospensione dell'esecuzione di un contratto.
Le misure correttive a norma dell'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell'AAP, possono comprendere uno o più dei seguenti elementi:
la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dal bando di gara, dai capitolati d'oneri o da ogni altro documento connesso alla procedura di gara e lo svolgimento di nuove procedure di appalto;
la ripetizione della procedura di appalto, senza modificare le condizioni;
l'annullamento della decisione di aggiudicazione dell'appalto e l'adozione di una nuova decisione di aggiudicazione dell'appalto;
la risoluzione di un contratto o la dichiarazione della sua inefficacia; o
l'adozione di altri provvedimenti intesi a porre rimedio a una violazione del presente capo, per esempio l'ingiunzione di pagamento di una determinata somma fintanto che non sia stato posto efficace rimedio alla violazione.
ARTICOLO 10.13
Raccolta e comunicazione delle statistiche
Ciascuna parte comunica all'altra parte le statistiche disponibili e comparabili pertinenti per gli appalti contemplati dall'allegato 10, parte 2.
ARTICOLO 10.14
Modifiche e rettifiche dei settori interessati
La parte che intende modificare i propri impegni a norma dell'allegato 10, parte 2:
ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e
propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.
Qualora l'altra parte obietti che:
un adeguamento proposto conformemente al paragrafo 3, lettera b), non è idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; o
la modifica prevista di cui al paragrafo 4 riguarda un ente appaltante sulle cui procedure di appalto la parte non ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza,
tale parte presenta l'obiezione per iscritto alla parte che intende modificare i propri impegni entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3, lettera a); in caso contrario si presume essa abbia accettato l'adeguamento o la modifica.
Sono considerate rettifiche le seguenti modifiche degli impegni di una parte a norma dell'allegato 10, parte 2:
la modifica del nome di un ente appaltante;
la fusione di due o più enti appaltanti elencati nel medesimo paragrafo dell'allegato 10, parte 2;
la separazione di un ente appaltante elencato nell'allegato 10, parte 2, in due o più enti appaltanti che sono aggiunti agli enti appaltanti di cui al medesimo paragrafo di tale parte; e
gli aggiornamenti degli elenchi indicativi, quali quelli di cui all'allegato 10, parte 2, sezione A, paragrafo 3, all'allegato 10, parte 2, sezione B, paragrafo 1, lettera b), o agli allegati 2 e 3 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP.
ARTICOLO 10.15
Cooperazione
Le parti si impegnano a cooperare al fine di migliorare la comprensione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici. Le parti riconoscono inoltre che la partecipazione delle proprie industrie connesse, attraverso strumenti quali i dialoghi, è importante per raggiungere tale scopo.
ARTICOLO 10.16
Comitato per gli appalti pubblici
Il comitato svolge le seguenti funzioni:
formulare raccomandazioni al comitato misto per l'adozione di decisioni di modifica dell'allegato 10, parte 2, al fine di tener conto delle modifiche o delle rettifiche accettate a norma dell'articolo 10.14 o degli adeguamenti compensativi concordati;
adottare le modalità di comunicazione dei dati statistici a norma dell'articolo 10.13, se necessario;
esaminare le questioni relative agli appalti pubblici sottoposte dalle parti; e
scambiarsi informazioni relative alle opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna parte, compresi quelli indetti da amministrazioni regionali e locali.
ARTICOLO 10.17
Punti di contatto
Ciascuna parte, all'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
CAPO 11
POLITICA DELLA CONCORRENZA
ARTICOLO 11.1
Principi
Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e leale nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti.
ARTICOLO 11.2
Pratiche anticoncorrenziali
Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, adotta le misure che ritiene appropriate contro le pratiche anticoncorrenziali.
ARTICOLO 11.3
Quadro legislativo e regolamentare
Ciascuna parte mantiene in vigore il proprio diritto della concorrenza, che si applica a tutte le imprese in tutti i settori dell'economia e affronta in modo efficace le seguenti pratiche anticoncorrenziali:
per l'Unione europea:
gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante; e
le fusioni di imprese o concentrazioni tra imprese che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva; e
per il Giappone:
il monopolio privato;
un'ingiustificata restrizione degli scambi;
le pratiche commerciali sleali; e
le fusioni o acquisizioni che limitino sostanzialmente la concorrenza in un determinato settore del commercio.
ARTICOLO 11.4
Indipendenza operativa
Ciascuna parte mantiene un'autorità indipendente sotto il profilo operativo, responsabile e competente per l'efficace applicazione del proprio diritto della concorrenza.
ARTICOLO 11.5
Non discriminazione
Nell'applicare il proprio diritto della concorrenza, ciascuna parte rispetta il principio di non discriminazione per tutte le imprese, indipendentemente dalla nazionalità e dal tipo di proprietà delle imprese.
ARTICOLO 11.6
Equità procedurale
Nell'applicare il proprio diritto della concorrenza, ciascuna parte rispetta il principio di equità procedurale per tutte le imprese, indipendentemente dalla nazionalità e dal tipo di proprietà delle imprese.
ARTICOLO 11.7
Trasparenza
Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in maniera trasparente. Ciascuna parte promuove la trasparenza nella propria politica della concorrenza.
ARTICOLO 11.8
Cooperazione in materia di applicazione della legge
ARTICOLO 11.9
Risoluzione delle controversie
Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
CAPO 12
SOVVENZIONI
ARTICOLO 12.1
Principi
Le parti riconoscono che le sovvenzioni possono essere concesse da una parte qualora siano necessarie per conseguire obiettivi di politica pubblica. Talune sovvenzioni sono tuttavia potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. In linea di principio le sovvenzioni non dovrebbero essere concesse dalla parte che riscontri che tali sovvenzioni producono o potrebbero produrre un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
ARTICOLO 12.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«attività economiche»: le attività relative all'offerta di beni e servizi su un mercato.
«sovvenzione»: una misura che soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che i beneficiari delle sovvenzioni trattino merci o servizi; e
«sovvenzione specifica»: una sovvenzione riconosciuta come specifica, mutatis mutandis, conformemente all'articolo 2 dell'accordo SCM.
ARTICOLO 12.3
Ambito di applicazione
ARTICOLO 12.4
Relazione con l'accordo OMC
Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SCM, dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'articolo XV del GATS.
ARTICOLO 12.5
Notifica
ARTICOLO 12.6
Consultazioni
Nel corso delle consultazioni la parte che riceve la richiesta di consultazione esamina la possibilità di fornire, su richiesta dell'altra parte, informazioni sulla sovvenzione quali:
la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;
la forma della sovvenzione, ad esempio sussidio, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o agevolazione fiscale;
le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;
i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;
l'importo totale o l'importo annuale iscritto a bilancio per la sovvenzione e la possibilità di limitare la sovvenzione;
ove possibile, il beneficiario della sovvenzione; e
ogni altra informazione, compresi dati statistici, che consenta di valutare gli effetti della sovvenzione sugli scambi o sugli investimenti.
ARTICOLO 12.7
Sovvenzioni vietate
Sono vietate le seguenti sovvenzioni di una parte che producono o possono produrre un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti:
accordi giuridici o di altro tipo in virtù dei quali un governo o un organo pubblico sia tenuto a garantire i debiti o le passività di un'impresa, senza alcun limite quanto all'importo e alla durata di tale garanzia; e
sovvenzioni per la ristrutturazione di un'impresa insolvente o in difficoltà, senza che questa abbia elaborato un piano di ristrutturazione credibile. Tale piano di ristrutturazione è elaborato entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui tale impresa ha ricevuto un contribuito temporaneo di liquidità ( 66 ). Il piano di ristrutturazione è basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere all'impresa insolvente o in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine. L'impresa stessa o i suoi proprietari contribuiscono con fondi o beni considerevoli alle spese di ristrutturazione.
ARTICOLO 12.8
Uso delle sovvenzioni
Ciascuna parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo specifico per il quale sono state concesse.
ARTICOLO 12.9
Eccezioni generali
Ai fini del presente capo, l'articolo XX del GATT 1994 e l'articolo XIV del GATS sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 12.10
Risoluzione delle controversie
L'articolo 12.6, paragrafo 5, non è soggetto alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
CAPO 13
IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI
ARTICOLO 13.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«accordo dell'OCSE»: l'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, elaborato nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito «OCSE»), o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o al di fuori di essa, che è stato adottato da almeno 12 membri originali dell'OMC partecipanti all'accordo al 1o gennaio 1979;
«attività commerciali»: attività svolte da un'impresa a scopo lucrativo ( 67 ) e il cui risultato è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto a un consumatore nel mercato di pertinenza in quantità e a prezzi determinati dall'impresa;
«considerazioni commerciali»: considerazioni relative a prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;
«designare un monopolio»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi;
«monopolio designato»: un soggetto, compreso un consorzio di imprese o un'agenzia governativa, che in un mercato di pertinenza nel territorio di una parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;
«impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali»: un'impresa pubblica o privata, comprese le sue controllate, cui una parte ha riconosciuto diritti o privilegi speciali; una parte riconosce diritti o privilegi speciali quando designa un numero limitato di imprese autorizzate a fornire beni o prestare servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
«servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»: un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi quale definito nel GATS e, se applicabile, nell'allegato del GATS sui servizi finanziari; e
«impresa pubblica»: un'impresa che svolge attività commerciali, nella quale una parte:
detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale;
controlla, direttamente o indirettamente attraverso interessi proprietari, l'esercizio di più del 50 % dei diritti di voto;
ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente; o
ha il potere di dirigere legalmente le attività dell'impresa o di esercitare altrimenti un grado equivalente di controllo conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 13.2
Ambito di applicazione
L'articolo 13.5 non si applica alla prestazione di servizi finanziari da parte di un'impresa pubblica in virtù di un mandato governativo, qualora tale prestazione di servizi finanziari:
sostenga le esportazioni o le importazioni, purché tali servizi:
non siano intesi a sostituire i finanziamenti commerciali; o
siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale;
sostenga gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché tali servizi:
non siano intesi a sostituire i finanziamenti commerciali; o
siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o
sia offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE, purché rientri nell'ambito di applicazione del medesimo.
L'articolo 13.5 non si applica nella misura in cui un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato di una parte effettui acquisti e vendite di un bene o di un servizio in virtù:
di qualunque misura non conforme esistente a norma dell'articolo 8.12, paragrafo 1, e dell'articolo 8.18, paragrafo 1, che la parte mantiene in vigore, proroga, rinnova, rivede o modifica secondo quanto previsto nel proprio elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; o
di qualunque misura non conforme di una parte a norma dell'articolo 8.12, paragrafo 2, e dell'articolo 8.18, paragrafo 2, per quanto attiene ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati nel proprio elenco di cui all'allegato 8-B, allegato II;
ARTICOLO 13.3
Relazione con l'accordo OMC
Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS.
ARTICOLO 13.4
Disposizioni generali
ARTICOLO 13.5
Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali
Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle proprie imprese pubbliche e delle proprie imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ciascuno dei propri monopoli designati:
agisca sulla base di considerazioni commerciali nei propri acquisti o nelle proprie vendite di beni o servizi, tranne nell'adempimento di obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c);
nei propri acquisti di beni o servizi:
accordi ai beni ai o servizi forniti da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato a beni o servizi simili forniti da imprese della parte; e
accordi ai beni o servizi forniti da un'impresa contemplata quale definita all'articolo 8.2, lettera c), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a beni o servizi simili forniti da imprese di imprenditori della parte nel mercato di pertinenza della parte; e
nella propria vendita di beni o servizi:
accordi a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della parte; e
accordi a un'impresa contemplata quale definita all'articolo 8.2, lettera c), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a imprese di imprenditori della parte nel mercato di pertinenza della parte ( 68 ).
Il paragrafo 1, lettere b) e c), non osta a che un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato:
acquisti o venda beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, ivi compresi quelli relativi al prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse siano conformi a considerazioni commerciali; o
rifiuti di acquistare o vendere beni o servizi, purché tale rifiuto sia basato su considerazioni commerciali.
ARTICOLO 13.6
Quadro regolamentare
ARTICOLO 13.7
Scambio di informazioni
La parte che riceve la richiesta fornisce le seguenti informazioni, purché tale richiesta contenga una spiegazione del modo in cui le attività del soggetto possono incidere sugli interessi della parte richiedente a norma del presente capo e indichi quali tra le seguenti informazioni vanno fornite:
la struttura organizzativa del soggetto e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;
la percentuale di quote e di diritti di voto che la parte che riceve la richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente in relazione al soggetto;
una descrizione di tutte le quote speciali o i diritti speciali di voto o altri diritti che la parte che riceve la richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono, ove tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote comuni generali del soggetto;
una descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano il soggetto, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti al soggetto da tali ministeri od organismi pubblici, nonché dei diritti e delle pratiche, ove possibile, applicati da tali ministeri od organismi pubblici per quanto riguarda la nomina, la revoca o la remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione del soggetto o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;
il fatturato annuo e il patrimonio complessivo del soggetto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;
le eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui il soggetto beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte che riceve la richiesta; e
eventuali informazioni supplementari disponibili al pubblico in merito al soggetto, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi.
ARTICOLO 13.8
Eccezioni generali
Ai fini del presente capo, l'articolo XX del GATT 1994 e l'articolo XIV del GATS sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
CAPO 14
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SEZIONE A
Disposizioni generali
ARTICOLO 14.1
Disposizioni iniziali
ARTICOLO 14.2
Principi concordati
In considerazione degli obiettivi fondamentali di politica pubblica dei regimi interni, le parti riconoscono la necessità di:
promuovere l'innovazione e la creatività;
agevolare la diffusione di informazioni, conoscenze, tecnologie, cultura e arte; e
promuovere la concorrenza nonché mercati aperti ed efficienti,
mediante i rispettivi regimi di proprietà intellettuale, rispettando al contempo i principi, tra l'altro, di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto degli interessi delle parti interessate, compresi i titolari e gli utilizzatori dei diritti.
ARTICOLO 14.3
Accordi internazionali
Le parti riaffermano il loro impegno a rispettare gli obblighi stabiliti negli accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui entrambe le parti sono firmatarie ( 72 ) alla data di entrata in vigore del presente accordo, compresi i seguenti accordi:
l'accordo TRIPS;
la convenzione di Parigi;
la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito «convenzione di Roma»);
la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conclusa a Berna il 9 settembre 1886 (di seguito «convenzione di Berna») ( 73 );
il trattato OMPI sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, concluso a Budapest il 28 aprile 1977;
la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, conclusa a Parigi il 2 dicembre 1961 (di seguito «convenzione UPOV del 1991») ( 74 );
il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989; e
il trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970.
Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per ratificare i seguenti accordi multilaterali o aderire ai medesimi se, alla data di entrata in vigore del presente accordo, non ne sia già firmataria ( 75 ):
il trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1o giugno 2000;
il trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994;
il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 2006;
l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999;
il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012; e
il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013.
ARTICOLO 14.4
Trattamento nazionale
ARTICOLO 14.5
Trattamento della nazione più favorita
Ciascuna parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai cittadini di un paese terzo in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'accordo TRIPS.
ARTICOLO 14.6
Questioni procedurali e trasparenza
Al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza nella gestione del proprio regime di proprietà intellettuale, ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per adottare le misure appropriate a sua disposizione per:
pubblicare informazioni e mettere a disposizione del pubblico le informazioni contenute nei fascicoli per quanto riguarda:
le domande e le concessioni di brevetti;
le registrazioni di disegni e modelli industriali;
le domande e le registrazioni di marchi;
le registrazioni di nuove varietà vegetali; e
le registrazione di indicazioni geografiche;
mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle misure adottate dalle autorità competenti come misure alla frontiera di cui all'articolo 14.51 per sospendere lo svincolo delle merci che violano diritti di proprietà intellettuale;
mettere a disposizione del pubblico informazioni sugli sforzi da essa compiuti per assicurare l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e altre informazioni sul suo regime di proprietà intellettuale; e
mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, sulle decisioni giudiziarie definitive e sulle decisioni amministrative di applicazione generale in materia di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
ARTICOLO 14.7
Sensibilizzazione del pubblico in materia di protezione della proprietà intellettuale
Ciascuna parte adotta le misure necessarie per continuare a promuovere la sensibilizzazione del pubblico alla protezione della proprietà intellettuale, compresi progetti educativi e di divulgazione sull'uso della proprietà intellettuale e sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
SEZIONE B
Norme relative alla proprietà intellettuale
SOTTOSEZIONE 1
Diritto d'autore e diritti connessi
ARTICOLO 14.8
Autori
Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; ciascuna parte può determinare le condizioni alle quali ha luogo l'esaurimento del diritto di cui alla presente disposizione dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di una copia dell'opera con il consenso dell'autore; e
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
ARTICOLO 14.9
Artisti interpreti o esecutori
Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la fissazione delle loro esecuzioni;
la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni su fonogrammi; ciascuna parte può determinare le condizioni alle quali ha luogo l'esaurimento del diritto di cui alla presente disposizione dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di una copia delle esecuzioni fissate con il consenso dell'artista interprete o esecutore;
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé una esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.
ARTICOLO 14.10
Produttori di fonogrammi
Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie; ciascuna parte può determinare le condizioni alle quali ha luogo l'esaurimento del diritto di cui alla presente disposizione dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di una copia del fonogramma con il consenso del produttore del fonogramma; e
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
ARTICOLO 14.11
Organismi di radiodiffusione
Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la fissazione delle loro emissioni;
la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;
la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni; e
la comunicazione al pubblico delle loro emissioni se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto di ingresso; ciascuna parte può determinare le condizioni alle quali tale diritto esclusivo può essere esercitato.
ARTICOLO 14.12
Uso dei fonogrammi
Le parti convengono di proseguire la discussione sulla protezione adeguata riguardo all'uso dei fonogrammi per tutte le comunicazioni al pubblico, tenendo in debito conto l'importanza delle norme internazionali in materia di protezione riguardo all'uso dei fonogrammi.
ARTICOLO 14.13
Durata della protezione
ARTICOLO 14.14
Limitazioni ed eccezioni
Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui è firmataria, ciascuna parte può prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 14.8 a 14.12 esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'oggetto della protezione né pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi dei titolari dei diritti.
ARTICOLO 14.15
Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte
Le parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni su questioni relative al diritto a percepire una percentuale sulle vendite di un'opera d'arte originale successive alla prima e sulla situazione a tale riguardo nell'Unione europea e in Giappone.
ARTICOLO 14.16
Gestione collettiva
Le parti:
riconoscono l'importanza di promuovere la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva;
convengono di promuovere la trasparenza degli organismi di gestione collettiva; e
si adoperano per facilitare un trattamento non discriminatorio, da parte degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti che tali organismi rappresentano direttamente o tramite un altro organismo di gestione collettiva.
ARTICOLO 14.17
Protezione di oggetti esistenti
SOTTOSEZIONE 2
Marchi
ARTICOLO 14.18
Diritti conferiti da un marchio
Ciascuna parte provvede affinché il titolare di un marchio registrato abbia il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare ( 81 ) nel corso di operazioni commerciali segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra lasciano impregiudicati eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà di una parte di concedere diritti in base all'uso.
ARTICOLO 14.19
Eccezioni
Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi ( 82 ), e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.
ARTICOLO 14.20
Atti preparatori che costituiscono una violazione
Per quanto riguarda le etichette e gli imballaggi, ciascuna parte dispone che almeno ciascuno dei seguenti atti preparatori sia considerato una violazione di un marchio registrato se l'atto in questione è stato compiuto senza il consenso del titolare del marchio registrato:
la fabbricazione;
l'importazione; e
la presentazione ( 83 )
di etichette o imballaggi recanti ( 84 ) un segno identico o simile al marchio registrato al fine di usare tale segno, o fare in modo che sia usato, nel corso di operazioni commerciali per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.
ARTICOLO 14.21
Marchi notori
Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori di cui all'articolo 6bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le parti riaffermano l'importanza della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI nel 1999.
SOTTOSEZIONE 3
Indicazioni geografiche
ARTICOLO 14.22
Ambito di applicazione
ARTICOLO 14.23
Sistema di protezione delle indicazioni geografiche
Il sistema di cui al paragrafo 1 comprende almeno i seguenti elementi:
un mezzo ufficiale per mettere a disposizione del pubblico l'elenco delle indicazioni geografiche registrate;
una procedura amministrativa che consenta di verificare che un'indicazione geografica da registrare come indicato alla lettera a) identifichi un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi dei terzi; e
ARTICOLO 14.24
Elenchi delle indicazioni geografiche
ARTICOLO 14.25
Ambito della protezione delle indicazioni geografiche
Fatto salvo l'articolo 14.29, ciascuna parte prevede, in relazione alle indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 14-B, gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire nel suo territorio ( 90 ):
l'uso di un'indicazione geografica che identifica un prodotto per un prodotto simile ( 91 ) non conforme alle prescrizioni applicabili del disciplinare dell'indicazione geografica anche qualora:
venga indicata la vera origine del prodotto;
l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o espressioni simili;
l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una zona geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica o sulla natura del prodotto; e
qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10bis della convenzione di Parigi.
Nel corso della procedura di opposizione e dell'esame di cui all'articolo 14.24, ciascuna parte può tenere conto dei seguenti motivi per i quali la parte in questione non è tenuta a proteggere una denominazione come indicazione geografica nell'allegato 14-B:
la denominazione è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; e
la denominazione è il termine correntemente usato come denominazione comune per tale prodotto.
ARTICOLO 14.26
Ambito dell'uso delle indicazioni geografiche
ARTICOLO 14.27
Relazione con i marchi
ARTICOLO 14.28
Applicazione della protezione
Ciascuna parte autorizza le proprie autorità competenti ad adottare misure appropriate, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari al fine di proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 14-B.
ARTICOLO 14.29
Eccezioni
ARTICOLO 14.30
Modifica degli elenchi delle indicazioni geografiche
SOTTOSEZIONE 4
Disegni e modelli industriali ( 96 )
ARTICOLO 14.31
Disegni e modelli industriali
Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale nei seguenti casi ( 98 ):
la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione ( 99 ) di quest'ultimo; e
nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.
SOTTOSEZIONE 5
Apparenza non registrata dei prodotti
ARTICOLO 14.32
Apparenza non registrata dei prodotti
SOTTOSEZIONE 6
Brevetti
ARTICOLO 14.33
Brevetti
Ciascuna parte provvede affinché un brevetto conferisca al suo titolare i seguenti diritti esclusivi:
se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare del brevetto, di produrre, utilizzare, mettere in vendita ( 101 ), vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; e
se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare del brevetto, di usare il procedimento, nonché di utilizzare, mettere in vendita, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
ARTICOLO 14.34
Brevetti e salute pubblica
ARTICOLO 14.35
Proroga del periodo di protezione conferito da un brevetto per i prodotti farmaceutici ( 103 ) e i prodotti chimici agricoli ( 104 )
Per quanto riguarda i brevetti concessi per invenzioni relative a prodotti farmaceutici o a prodotti chimici agricoli, ciascuna parte, fatte salve le condizioni previste dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, prevede un periodo compensativo di protezione pari al periodo durante il quale un'invenzione brevettata non può essere utilizzata a causa della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. A decorrere dalla data della firma del presente accordo, la durata massima di tale periodo compensativo è fissata a cinque anni ( 105 ) dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti di ciascuna parte.
SOTTOSEZIONE 7
Segreti commerciali e dati relativi a prove o altri dati segreti
ARTICOLO 14.36
Ambito della protezione dei segreti commerciali
Ai fini del presente articolo e della sezione C, sottosezione 3, si intende per:
«segreto commerciale»: le informazioni che:
sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
hanno valore commerciale in quanto segrete; e
sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete; e
«detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona che controlla legittimamente un segreto commerciale.
Ai fini del presente articolo e della sezione C, sottosezione 3, ciascuna parte provvede affinché, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, almeno le seguenti forme di comportamento siano considerate contrarie a leali pratiche commerciali:
l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata con mezzi illeciti o, in alternativa, mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;
l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:
ha acquisito il segreto commerciale in un modo previsto alla lettera a);
viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale, allo scopo di ottenere un indebito profitto o di arrecare danno al detentore del segreto commerciale; o
viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale, allo scopo di ottenere un indebito profitto o di arrecare danno al detentore del segreto commerciale; e
l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza ( 106 ) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che lo divulgava in un modo previsto alla lettera b), anche nel caso in cui una persona abbia indotto un'altra persona a compiere le azioni di cui alla lettera b).
Nessuna disposizione della presente sottosezione può imporre a una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria a leali pratiche commerciali o di applicare a tali forme di comportamento le misure, le procedure e i rimedi di cui alla sezione C, sottosezione 3:
la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;
reverse engineering di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;
l'acquisizione, l'utilizzazione o la divulgazione di informazioni richieste o consentite dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari della parte in questione;
l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro; o
la divulgazione di informazioni nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.
ARTICOLO 14.37
Trattamento dei dati relativi a prove nella procedura di autorizzazione all'immissione in commercio
Se una parte subordina l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici agricoli ( 108 ) che utilizzano nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporta un considerevole impegno, tale parte provvede affinché, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, i richiedenti dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
non possano avvalersi di tali dati presentati dal primo richiedente alla sua autorità competente, o non possano farvi riferimento, per un periodo di almeno dieci anni calcolato a decorrere dalla data di approvazione della domanda di autorizzazione del primo richiedente; o
siano generalmente tenuti a presentare una serie completa di dati relativi a prove, anche nei casi in cui esista una domanda anteriore per lo stesso prodotto, per un periodo di almeno dieci anni calcolato a decorrere dalla data di approvazione della domanda anteriore.
SOTTOSEZIONE 8
Nuove varietà vegetali
ARTICOLO 14.38
Nuove varietà vegetali
Ciascuna parte assicura la protezione delle nuove varietà di tutti i generi e tutte le specie vegetali conformemente ai propri diritti e obblighi derivanti dalla convenzione UPOV del 1991.
SOTTOSEZIONE 9
Concorrenza sleale
Articolo 14.39
Concorrenza sleale
SEZIONE C
Applicazione
SOTTOSEZIONE 1
Disposizioni generali
ARTICOLO 14.40
Applicazione - Disposizioni generali
Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per:
incoraggiare la costituzione di gruppi consultivi, pubblici o privati, allo scopo di affrontare perlomeno i problemi connessi alla contraffazione e alla pirateria; e
assicurare il coordinamento interno tra le proprie autorità competenti responsabili dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e agevolarne le azioni comuni, compatibilmente con le risorse disponibili.
ARTICOLO 14.41
Soggetti dotati di legittimazione attiva
Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione:
ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;
ai detentori di segreti commerciali di cui all'articolo 14.36; e
a tutte le altre persone e a tutti gli altri soggetti, nella misura in cui ciò sia consentito dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari e conforme a queste ultime.
SOTTOSEZIONE 2
Applicazione - Rimedi civili ( 114 ) ( 115 )
ARTICOLO 14.42
Misure di protezione delle prove
ARTICOLO 14.43
Diritto d'informazione
Fatte salve le rispettive normative in materia di privilegi, tutela della riservatezza delle fonti informative o trattamento dei dati personali, ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, su richiesta motivata del titolare dei diritti, di ordinare all'autore o al presunto autore della violazione di fornire al titolare dei diritti o alle autorità giudiziarie, almeno ai fini della raccolta delle prove, le informazioni pertinenti in suo possesso o sotto il suo controllo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna parte. Tali informazioni possono includere informazioni concernenti qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi aspetto della violazione o della presunta violazione e i mezzi di produzione o i canali di distribuzione delle merci o dei servizi che violano o che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale, inclusa l'identificazione di persone terze presumibilmente coinvolte nella produzione e nella distribuzione di tali merci o servizi e dei loro canali di distribuzione.
ARTICOLO 14.44
Misure provvisorie e cautelari
ARTICOLO 14.45
Misure correttive
ARTICOLO 14.46
Ingiunzioni
Ciascuna parte provvede affinché, se una decisione giudiziaria ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie possano emettere, nei confronti dell'autore della violazione e, se del caso, nei confronti di un terzo ( 117 ) soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.
ARTICOLO 14.47
Risarcimento dei danni
ARTICOLO 14.48
Costi
Ciascuna parte dispone che, alla conclusione di procedimenti giudiziari civili riguardanti violazioni di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano se del caso il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa, compresi onorari appropriati per gli avvocati, oppure eventuali altre spese previste dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 14.49
Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti
SOTTOSEZIONE 3
Applicazione della protezione contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali
ARTICOLO 14.50
Procedure e rimedi civili
Nei pertinenti procedimenti giudiziari civili ciascuna parte dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:
emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
ingiungere alla persona che era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza ( 120 ), del fatto che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale;
adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti giudiziari civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali. Tali misure specifiche possono includere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la possibilità di limitare l'accesso totale o parziale a determinati documenti, limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati; e
imporre sanzioni alle parti, ai loro avvocati e alle altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili per la violazione dei provvedimenti giudiziari di cui al paragrafo 2 relativi alla protezione di un segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nell'ambito di tali procedimenti.
SOTTOSEZIONE 4
Applicazione - Misure alla frontiera
ARTICOLO 14.51
Applicazione - Misure alla frontiera
Fatte salve le responsabilità del comitato per la proprietà intellettuale di cui all'articolo 14.53, il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane di cui all'articolo 4.14 può considerare la possibilità di cooperare sui seguenti aspetti:
lo scambio di informazioni generali in materia di sequestro di merci costituenti violazione o di merci sospette; e
il mantenimento di un dialogo su temi specifici di interesse comune riguardanti:
le informazioni generali sull'uso dei sistemi di gestione del rischio nell'individuazione di merci sospette; e
le informazioni generali sull'analisi del rischio nella lotta contro le merci costituenti violazione.
SEZIONE D
Cooperazione e disposizioni istituzionali
ARTICOLO 14.52
Cooperazione
Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze e competenze e qualsiasi altra forma di cooperazione o attività eventualmente concordata tra le parti. Tale cooperazione può riguardare ambiti quali:
sviluppi delle politiche interne e internazionali in materia di proprietà intellettuale;
sistemi di gestione e registrazione della proprietà intellettuale;
istruzione e sensibilizzazione in materia di proprietà intellettuale;
questioni di proprietà intellettuale pertinenti per:
le piccole e medie imprese;
le attività in ambito scientifico, tecnologico e dell'innovazione; e
la creazione, il trasferimento e la diffusione di tecnologie;
politiche che comportano l'utilizzo della proprietà intellettuale a fini di ricerca, innovazione e crescita economica;
attuazione di accordi multilaterali in materia di proprietà intellettuale, come quelli conclusi o gestiti sotto l'egida dell'OMPI;
assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo;
migliori pratiche, progetti e programmi relativi alla lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; e
esame della possibilità di proseguire gli sforzi comuni per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a livello mondiale.
ARTICOLO 14.53
Comitato per la proprietà intellettuale
Il comitato svolge le seguenti funzioni:
riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
procede a scambi di informazioni sugli sviluppi politici e legislativi relativi alle indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore, comprese le questioni derivanti dalle prescrizioni applicabili dei disciplinari delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 14-B per quanto riguarda la loro protezione a norma del presente accordo;
discute delle questioni connesse alla proprietà intellettuale al fine di rafforzare la protezione della proprietà intellettuale e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, come pure di promuovere una gestione efficace e trasparente dei regimi di proprietà intellettuale;
comunica le sue conclusioni e gli esiti delle sue discussioni al comitato misto; e
svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
ARTICOLO 14.54
Eccezioni relative alla sicurezza
Ai fini del presente capo, l'articolo 73 dell'accordo TRIPS è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 14.55
Risoluzione delle controversie
L'articolo 14.52 non è soggetto alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
CAPO 15
GOVERNO SOCIETARIO
ARTICOLO 15.1
Obiettivi
ARTICOLO 15.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«consiglio di amministrazione»: l'organo direttivo di una società quotata avente potere decisionale sulla supervisione delle operazioni della società, i cui membri (amministratori) sono eletti, di norma dagli azionisti, per dirigere la società;
«governo societario»: l'insieme dei rapporti tra i dirigenti, il consiglio di amministrazione, gli azionisti e le altre parti interessate di una società; fornisce inoltre la struttura di gestione e controllo di una società, in particolare determinando il modo in cui gli obiettivi della società sono fissati nonché gli strumenti per raggiungere tali obiettivi e controllandone le prestazioni;
«quadro di governo societario» di una parte: i principi e le regole, di natura vincolante o non vincolante, relativi al governo societario delle società quotate, applicabili conformemente alle competenze e alla legislazione di tale parte; e
«società quotata»: una persona giuridica le cui azioni sono ammesse o quotate per la negoziazione pubblica in un mercato azionario o in un mercato regolamentato di una parte secondo la definizione figurante nella legislazione di tale parte.
ARTICOLO 15.3
Principi generali
ARTICOLO 15.4
Diritti degli azionisti e funzioni della proprietà
ARTICOLO 15.5
Funzioni del consiglio di amministrazione
Il quadro di governo societario di ciascuna parte, al fine di favorire un processo decisionale responsabile da parte del consiglio di amministrazione, comprende disposizioni volte a garantire quanto segue:
un monitoraggio efficace della gestione operata dal consiglio di amministrazione da un punto di vista indipendente e obiettivo, ad esempio facendo ricorso in maniera efficace a un numero sufficiente di amministratori indipendenti ( 126 );
la rendicontabilità del consiglio di amministrazione nei confronti degli azionisti; e
una divulgazione sufficiente di informazioni pertinenti per gli investitori, ad esempio per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, i comitati del consiglio di amministrazione e l'indipendenza degli amministratori.
ARTICOLO 15.6
Acquisizioni
Ciascuna parte stabilisce le norme e le procedure che disciplinano le acquisizioni di società quotate. Tali norme e procedure mirano a far sì che dette operazioni avvengano a prezzi trasparenti e a condizioni eque.
ARTICOLO 15.7
Risoluzione delle controversie
Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
CAPO 16
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
ARTICOLO 16.1
Contesto e obiettivi
ARTICOLO 16.2
Diritto di legiferare e livelli di protezione
ARTICOLO 16.3
Norme e convenzioni internazionali in materia di lavoro
Le parti ribadiscono gli obblighi ad esse derivanti dall'adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito «OIL») ( 127 ). Le parti ribadiscono inoltre i rispettivi impegni assunti in relazione alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti. Di conseguenza le parti rispettano, promuovono e attuano, nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nelle loro prassi, i principi riconosciuti a livello internazionale riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, ossia:
la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;
l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e
l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
ARTICOLO 16.4
Accordi multilaterali in materia di ambiente
ARTICOLO 16.5
Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile
Le parti riconoscono l'importanza di migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Di conseguenza le parti:
riconoscono l'importanza dei principi riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, il lavoro dignitoso per tutti e i valori fondamentali della libertà, della dignità umana, della giustizia sociale, della sicurezza e della non discriminazione per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e per l'efficienza sostenibile, nonché l'importanza di perseguire una migliore integrazione di tali principi nelle politiche commerciali e di investimento;
si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, in modo compatibile con il presente accordo;
si adoperano per facilitare il commercio e gli investimenti in beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici, quali i prodotti e i servizi connessi all'energia rinnovabile sostenibile nonché i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico, in modo compatibile con il presente accordo;
si adoperano per promuovere il commercio e gli investimenti in beni che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, compresi quelli soggetti a sistemi di etichettatura, e riconoscono il contributo di altre iniziative volontarie, anche private, alla sostenibilità; e
incoraggiano la responsabilità sociale delle imprese e si scambiano opinioni e informazioni in materia nell'ambito del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e, se del caso, in altre sedi. A tale proposito le parti riconoscono l'importanza dei pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, tra cui le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, che fanno parte della dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali adottata dall'OCSE il 21 giugno 1976, e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale adottata dall'organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro nel novembre 1977.
ARTICOLO 16.6
Biodiversità
In tale contesto ciascuna parte:
incoraggia l'uso di prodotti che sono stati ottenuti attraverso un uso sostenibile delle risorse naturali e che contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, anche mediante sistemi di etichettatura, tenendo conto dell'importanza degli scambi di tali prodotti;
attua misure efficaci, quali misure di monitoraggio e applicazione, e azioni di sensibilizzazione, per combattere il commercio illegale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione elencate nella CITES e, se del caso, di altre specie minacciate di estinzione;
attua, se del caso, le decisioni che sono state adottate in forza degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1, anche mediante disposizioni legislative e regolamentari, strategie, piani e programmi; e
scambia informazioni e si consulta con l'altra parte a livello bilaterale e multilaterale su questioni pertinenti per il presente articolo, tra cui il commercio di specie selvatiche e di prodotti ottenuti da risorse naturali, la mappatura e la valutazione, anche economica, degli ecosistemi e dei relativi servizi nonché l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.
ARTICOLO 16.7
Gestione sostenibile delle foreste e commercio di legname e prodotti del legno
In tale contesto le parti:
incoraggiano la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste come pure il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del paese di produzione;
contribuiscono alla lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, compreso, se del caso, il commercio con i paesi terzi; e
si scambiano informazioni e condividono esperienze a livello bilaterale e multilaterale al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti legalmente, nonché di lottare contro il disboscamento illegale.
ARTICOLO 16.8
Commercio e uso sostenibile delle risorse della pesca e acquacoltura sostenibile
In tale contesto le parti:
rispettano la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, concluso a Roma il 24 novembre 1993, e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, concluso a New York il 4 agosto 1995, adottano misure intese a realizzare gli obiettivi e i principi del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura il 31 ottobre 1995, incoraggiano l'attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo a livello sia globale che regionale e, ove opportuno, incoraggiano i paesi terzi a ratificare, accettare e approvare i pertinenti accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie o ad aderirvi;
promuovono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse della pesca attraverso organizzazioni o organismi internazionali appropriati cui entrambe le parti partecipano, comprese le organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito «ORGP»), mediante, se del caso, il monitoraggio, il controllo o l'applicazione efficaci delle risoluzioni, delle raccomandazioni o delle misure delle ORGP e l'attuazione dei loro sistemi di documentazione o certificazione delle catture;
adottano e applicano i rispettivi strumenti efficaci per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito «pesca INN»), anche mediante strumenti giuridici e, se del caso, misure di controllo, monitoraggio, applicazione e gestione della capacità, riconoscendo che la condivisione volontaria di informazioni sulla pesca INN migliorerà l'efficacia di questi strumenti nella lotta contro la pesca INN e sottolineando il ruolo fondamentale dei membri delle ORGP con grandi mercati della pesca nel favorire un uso sostenibile delle risorse della pesca; e
promuovono lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali.
ARTICOLO 16.9
Informazioni scientifiche
Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e, se del caso, delle pertinenti norme, linee guida o raccomandazioni internazionali, come pure del principio di precauzione.
ARTICOLO 16.10
Trasparenza
Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che perseguono gli obiettivi del presente capo siano gestite in maniera trasparente, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e al capo 17, anche fornendo al pubblico ragionevoli possibilità e tempo sufficiente per formulare osservazioni e pubblicando tali misure.
ARTICOLO 16.11
Esame dell'impatto sulla sostenibilità
Le parti riconoscono l'importanza di esaminare, monitorare e valutare - congiuntamente o separatamente - l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile mediante le rispettive istituzioni e i rispettivi processi, nonché mediante quelli istituiti a norma del presente accordo.
ARTICOLO 16.12
Cooperazione
Riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti delle politiche ambientali e del lavoro attinenti al commercio e agli investimenti al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, le parti possono, tra l'altro:
collaborare a livello bilaterale o multilaterale in materia di protezione dell'ambiente e di lavoro, anche attraverso organizzazioni o organismi internazionali appropriati cui entrambe le parti partecipano;
cooperare nel valutare gli effetti reciproci tra commercio e ambiente e tra commercio e lavoro, nonché nell'individuare le modalità per rafforzare, prevenire o mitigare tali effetti, tenendo conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione effettuati dalle parti, ad esempio delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità per quanto riguarda l'Unione europea;
cooperare per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, in modo compatibile con il presente accordo, anche attraverso lo scambio di informazioni;
cooperare per quanto riguarda i sistemi di etichettatura, anche attraverso lo scambio di informazioni sui marchi di qualità ecologica, come pure riguardo ad altre misure e iniziative che contribuiscono alla sostenibilità, compresi se del caso sistemi di commercio equo ed etico;
cooperare per promuovere la responsabilità sociale delle imprese, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, anche in materia di osservanza, attuazione, follow-up e diffusione dei principi e degli orientamenti concordati a livello internazionale;
cooperare sugli aspetti attinenti al commercio dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso;
cooperare sugli aspetti attinenti al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, anche attraverso lo scambio di opinioni e di informazioni sull'attuazione della CITES e la cooperazione tecnica e doganale;
cooperare sugli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale in materia di cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio, altre tecnologie rispettose del clima e l'efficienza energetica;
cooperare per promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, anche attraverso la lotta contro il commercio illegale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
cooperare per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti legalmente, nonché per lottare contro il disboscamento illegale; e
cooperare, a livello bilaterale o attraverso organizzazioni o organismi internazionali appropriati cui entrambe le parti partecipano, per promuovere pratiche sostenibili di pesca e acquacoltura e il commercio di risorse della pesca ottenute legalmente, nonché per combattere la pesca INN.
ARTICOLO 16.13
Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
Il comitato svolge le seguenti funzioni:
riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo e, ove necessario, presenta appropriate raccomandazioni all'esame del comitato misto in relazione all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera d);
esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo eventualmente concordata dalle parti;
interagisce con la società civile ( 128 ) riguardo all'attuazione del presente capo;
svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b); e
cerca soluzioni per risolvere divergenze tra le parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 16.17, paragrafo 5 ( 129 ).
ARTICOLO 16.14
Punti di contatto
Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per agevolare le comunicazioni tra le parti su qualsiasi questione attinente al presente capo e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
ARTICOLO 16.15
Gruppo consultivo interno
ARTICOLO 16.16
Dialogo congiunto con la società civile
ARTICOLO 16.17
Consultazioni governative
ARTICOLO 16.18
Gruppo di esperti
Il comitato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, adotta il regolamento interno ed il mandato del gruppo di esperti. Il regolamento interno definisce le procedure per ottenere le informazioni pertinenti. Il gruppo di esperti interpreta gli articoli pertinenti del presente capo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. In attesa della definizione del regolamento interno e del mandato di cui sopra, si applica mutatis mutandis il regolamento interno di cui all'articolo 21.30; il mandato, salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, è il seguente:
«esaminare, alla luce degli articoli pertinenti del capo 16, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, e presentare una relazione, conformemente all'articolo 16.18, paragrafo 5, formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione».
Il gruppo è composto da tre esperti, selezionati conformemente alle lettere da a) a e):
gli esperti possiedono competenze tecniche o giuridiche pertinenti per le questioni trattate nel presente capo. Sono indipendenti dalle parti, non sono collegati ad alcuna di esse né ricevono istruzioni da alcuna di esse. Esercitano le loro funzioni a titolo personale, non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo né sono stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nella questione in oggetto;
entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione del gruppo di esperti, ciascuna parte nomina un esperto, che può essere un cittadino di tale parte, e propone fino a tre candidati per la funzione di presidente del gruppo. Il presidente non è cittadino di alcuna delle parti. Le parti scelgono di comune accordo e nominano il presidente tra i candidati proposti entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di 45 giorni;
qualora una parte non abbia nominato un esperto o le parti non abbiano scelto di comune accordo e nominato il presidente a norma della lettera b), gli esperti o il presidente non ancora nominati vengono scelti mediante estrazione a sorte fra i candidati proposti a norma della lettera d) entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di 15 giorni di cui alla lettera b);
il comitato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, stabilisce un elenco di almeno 10 persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto a norma del presente articolo e che soddisfano le condizioni indicate alla lettera a). Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: uno per ciascuna parte e uno per persone che non siano cittadini di alcuna delle parti e che possano esercitare la funzione di presidente del gruppo. Ciascuna parte seleziona almeno tre persone per la funzione di esperti nel proprio sottoelenco. Le parti, salvo diversa decisione, selezionano di concerto quattro persone per il sottoelenco dei presidenti. Il comitato garantirà che il numero di persone figuranti nell'elenco sia sempre mantenuto al livello previsto dalla presente lettera;
la data di costituzione di un gruppo di esperti è quella in cui è nominato il presidente.
ARTICOLO 16.19
Riesame
CAPO 17
TRASPARENZA
ARTICOLO 17.1
Definizioni
Ai fini del presente capo, per «misura di applicazione generale» si intende qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, norma, decisione amministrativa o giudiziaria o procedura amministrativa o giudiziaria di applicazione generale relativa a qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.
ARTICOLO 17.2
Contesto regolamentare trasparente
Ciascuna parte, riconoscendo l'incidenza che il suo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra le parti, predispone un contesto regolamentare trasparente che sia efficace e prevedibile per le persone, compresi gli operatori economici, e soprattutto per le piccole e medie imprese.
ARTICOLO 17.3
Pubblicazione
Quando adotta o modifica misure di applicazione generale, ciascuna parte:
pubblica tempestivamente tali misure di applicazione generale, o le mette in altro modo a disposizione del pubblico, con una spiegazione del loro obiettivo e della motivazione alla loro base, se possibile per via elettronica, ad esempio su un sito web in lingua inglese; e
si adopera per lasciare un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione di tali misure di applicazione generale, o la loro messa a disposizione del pubblico, e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati.
ARTICOLO 17.4
Richieste di informazioni
ARTICOLO 17.5
Gestione delle misure di applicazione generale
Ciascuna parte, qualora nell'ambito di procedimenti amministrativi applichi in casi specifici misure di applicazione generale a persone, beni o servizi determinati dell'altra parte, fornisce alle persone direttamente interessate da tali procedimenti amministrativi, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari:
un ragionevole preavviso in merito all'avvio del procedimento, indicando la base giuridica e fornendo una descrizione della natura del procedimento come pure dei fatti e delle questioni in esame; e
una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, salvo che per motivi di urgenza.
ARTICOLO 17.6
Riesame e ricorso
Ciascuna parte provvede affinché le parti che compaiono dinanzi ai tribunali o coinvolte nelle procedure di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a:
una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
una decisione basata sulle prove e sugli atti presentati.
ARTICOLO 17.7
Cooperazione per promuovere una maggiore trasparenza
Le parti cooperano nelle sedi bilaterali, regionali e multilaterali, ove opportuno, sulle modalità per promuovere la trasparenza in materia di commercio e investimenti internazionali.
ARTICOLO 17.8
Relazione con altri capi
Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute in altri capi del presente accordo.
CAPO 18
BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE
SEZIONE A
Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare
SOTTOSEZIONE 1
Disposizioni generali
ARTICOLO 18.1
Obiettivo e principi generali
Obiettivo della presente sezione è la promozione di buone prassi regolamentari e della cooperazione regolamentare tra le parti al fine di rafforzare il commercio e gli investimenti bilaterali tramite:
la promozione di un contesto regolamentare efficiente, trasparente e prevedibile;
la promozione di impostazioni regolamentari compatibili e la riduzione di prescrizioni regolamentari inutilmente gravose, divergenti o ridondanti;
la discussione sulle misure di regolamentazione e sulle prassi o impostazioni regolamentari di una parte, anche per quanto riguarda le modalità per migliorare la loro efficace applicazione; e
il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le parti nelle sedi internazionali.
La presente sezione lascia impregiudicato il diritto di una parte di definire o regolamentare i propri livelli di protezione per perseguire o promuovere i propri obiettivi di politica pubblica in settori quali:
la salute pubblica;
la vita e la salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
la salute e la sicurezza sul lavoro;
le condizioni di lavoro;
l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici;
i consumatori;
la sicurezza sociale e la protezione sociale;
i dati personali e la sicurezza informatica;
la diversità culturale;
la stabilità finanziaria; e
la sicurezza energetica.
Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di:
adottare, mantenere e applicare misure di regolamentazione conformemente al proprio quadro giuridico, ai propri principi ( 130 ) e alle proprie scadenze, al fine di conseguire i propri obiettivi di politica pubblica al livello di protezione da essa ritenuto appropriato; e
prestare e sostenere servizi di interesse generale, compresi quelli relativi all'acqua, alla sanità e all'istruzione o servizi sociali.
ARTICOLO 18.2
Definizioni
Ai fini della presente sezione, si intende per:
«autorità di regolamentazione»:
la Commissione europea per l'Unione europea; e
il governo del Giappone per il Giappone; e
«misure di regolamentazione»: misure di applicazione generale, che sono:
per l'Unione europea:
regolamenti e direttive di cui all'articolo 288 TFUE; e
atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE; e
per il Giappone:
leggi;
ordinanze governative; e
ordinanze ministeriali.
ARTICOLO 18.3
Ambito di applicazione
SOTTOSEZIONE 2
Buone prassi regolamentari
ARTICOLO 18.4
Coordinamento interno
Ciascuna parte mantiene in vigore processi o meccanismi di coordinamento interno per promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle previste nella presente sezione.
ARTICOLO 18.5
Processi e meccanismi di regolamentazione
Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico una descrizione dei processi e dei meccanismi in base ai quali la sua autorità di regolamentazione elabora, valuta e riesamina le sue misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, anche per quanto riguarda le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni.
ARTICOLO 18.6
Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste
L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mette a disposizione del pubblico almeno una volta all'anno un elenco delle principali ( 131 ) misure di regolamentazione da essa previste, con una breve descrizione del loro ambito di applicazione e dei loro obiettivi, compreso il calendario previsto per la loro adozione, se disponibile. In alternativa, qualora l'autorità di regolamentazione di una parte non metta tale elenco a disposizione del pubblico, detta parte lo fornisce annualmente e quanto prima, corredato della breve descrizione, al comitato per la cooperazione regolamentare istituito a norma dell'articolo 22.3. Tale elenco e la breve descrizione, tranne le informazioni indicate come riservate, possono essere messi a disposizione del pubblico dall'autorità di regolamentazione di ciascuna parte.
ARTICOLO 18.7
Consultazioni pubbliche
In sede di elaborazione delle principali misure di regolamentazione, se del caso e conformemente alle norme e alle procedure pertinenti, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte:
pubblica i progetti di misure di regolamentazione, o documenti di consultazione che forniscano dettagli sufficienti sulle misure di regolamentazione in corso di elaborazione, al fine di consentire a qualsiasi persona di valutare se e in che modo tali misure possano incidere significativamente sui suoi interessi;
offre a qualsiasi persona, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e
esamina le osservazioni ricevute.
ARTICOLO 18.8
Valutazione d'impatto
Nell'effettuare la valutazione d'impatto, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte istituisce e mantiene in vigore processi e meccanismi nell'ambito dei quali saranno presi in considerazione i seguenti fattori:
la necessità della misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza della questione che la misura intende affrontare;
qualsiasi alternativa di natura regolamentare o non regolamentare, realizzabile e appropriata, compresa l'opzione di non regolamentare, se disponibile, che consentirebbe di conseguire gli obiettivi di politica pubblica della parte;
per quanto possibile e pertinente, il potenziale impatto sociale, economico e ambientale di tali alternative, anche sul commercio e sulle piccole e medie imprese; e
se del caso, il rapporto tra le opzioni in esame e le norme internazionali pertinenti, incluse le ragioni di eventuali divergenze.
ARTICOLO 18.9
Valutazione retrospettiva
ARTICOLO 18.10
Possibilità di presentare osservazioni
L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte, fatto salvo il perseguimento degli obiettivi di politica pubblica di ciascuna parte, fornisce a qualsiasi persona la possibilità di presentare osservazioni per il miglioramento delle misure di regolamentazione in vigore, comprese eventuali proposte di semplificazione o riduzione di oneri inutili.
ARTICOLO 18.11
Scambio di informazioni sulle buone prassi regolamentari
Le autorità di regolamentazione si adoperano per scambiarsi informazioni, anche in sede di comitato per la cooperazione regolamentare, sulle rispettive buone prassi regolamentari di cui alla presente sottosezione, come quelle in materia di valutazioni d'impatto, compresa la valutazione degli effetti sul commercio e sugli investimenti, o quelle relative alle valutazioni retrospettive.
SOTTOSEZIONE 3
Cooperazione regolamentare
ARTICOLO 18.12
Attività di cooperazione regolamentare
Al fine di individuare attività adatte per la cooperazione regolamentare, ciascuna parte prende in considerazione:
l'elenco di cui all'articolo 18.6; e
le proposte di attività di cooperazione regolamentare, presentate da persone di una parte, che siano motivate e corredate di informazioni pertinenti.
Se le parti decidono di intraprendere un'attività di cooperazione regolamentare, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte:
informa l'autorità di regolamentazione dell'altra parte in merito all'elaborazione di nuove misure, o alla revisione di misure esistenti, che sono pertinenti per l'attività di cooperazione regolamentare;
su richiesta, fornisce informazioni e discute delle misure che sono pertinenti per l'attività di cooperazione regolamentare; e
in sede di elaborazione di nuove misure di regolamentazione o di altro tipo, come pure di revisione di quelle esistenti, prende in considerazione, nella misura del possibile, qualsiasi impostazione regolamentare adottata dall'altra parte su questioni identiche o analoghe.
ARTICOLO 18.13
Buone prassi per la promozione della compatibilità regolamentare
Al fine di promuovere la compatibilità regolamentare, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte prende in considerazione, tra l'altro, i seguenti elementi:
promozione di comuni principi, orientamenti, codici di condotta, reciproco riconoscimento dell'equivalenza e degli strumenti di attuazione, al fine di evitare inutili duplicazioni delle prescrizioni regolamentari, ad esempio in materia di prove, qualifiche, audit o ispezioni; e
cooperazione bilaterale e cooperazione con i paesi terzi nelle pertinenti sedi internazionali, ove possibile, anche attraverso iniziative e proposte congiunte, al fine di sviluppare e promuovere l'adozione e l'applicazione di norme, orientamenti o altre impostazioni regolamentari a livello internazionale.
SOTTOSEZIONE 4
Disposizioni istituzionali
ARTICOLO 18.14
Comitato per la cooperazione regolamentare
In particolare il comitato per la cooperazione regolamentare può:
discutere delle proposte di attività di cooperazione regolamentare;
scambiare informazioni sulle buone prassi regolamentari e promuovere tali prassi;
raccomandare attività di cooperazione regolamentare su questioni di interesse comune per le parti, comprese quelle relative alle ricerche che precedono la regolamentazione;
promuovere attività bilaterali di cooperazione regolamentare al fine di agevolare la compatibilità dei risultati di ciascuna parte in materia di regolamentazione, in particolare in settori in cui non esistono misure di regolamentazione o in cui l'elaborazione di tali misure è in fase iniziale;
sostenere lo sviluppo di meccanismi pratici, strumenti di attuazione e migliori pratiche al fine di promuovere le buone prassi regolamentari e la cooperazione regolamentare;
incoraggiare la cooperazione regolamentare e il coordinamento in materia nelle sedi internazionali, compresi i periodici scambi bilaterali di informazioni su attività pertinenti in corso o in programma;
individuare e approvare periodicamente gli ambiti prioritari per la cooperazione regolamentare;
fornire orientamenti, se necessario, per contribuire a razionalizzare la cooperazione regolamentare di altri comitati specializzati di cui all'articolo 22.3 e di altre sedi bilaterali per la cooperazione regolamentare;
esaminare la relazione sull'esito delle consultazioni di cui all'articolo 18.16, paragrafo 8, nonché i progressi realizzati nell'attuazione della soluzione soddisfacente di cui all'articolo 18.16, paragrafo 6, se del caso; e
istituire, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc incaricati di condurre attività specifiche di cooperazione regolamentare, che riferiscono al comitato per la cooperazione regolamentare.
Il comitato per la cooperazione regolamentare:
si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti; e
adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 18.15
Punti di contatto
Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione della presente sezione e per lo scambio di informazioni conformemente all'articolo 18.16 e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
ARTICOLO 18.16
Scambio di informazioni sulle misure di regolamentazione previste o esistenti
La parte richiedente può richiedere consultazioni con la parte chiamata a rispondere:
dopo aver ricevuto le osservazioni scritte di cui al paragrafo 3; o
dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, se la parte chiamata a rispondere non fornisce osservazioni scritte entro tale termine.
SEZIONE B
Benessere degli animali
ARTICOLO 18.17
Benessere degli animali
SEZIONE C
Disposizioni finali
ARTICOLO 18.18
Applicazione della sezione A
ARTICOLO 18.19
Risoluzione delle controversie
Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
CAPO 19
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
ARTICOLO 19.1
Obiettivi
Le parti riconoscono che la promozione degli scambi reciproci di prodotti agricoli ( 132 ) e alimentari è nel loro mutuo interesse e mirano a promuovere la cooperazione in materia di agricoltura sostenibile, compresi lo sviluppo rurale e lo scambio di informazioni tecniche e migliori pratiche per fornire ai consumatori dell'Unione europea e del Giappone alimenti sicuri e di qualità elevata.
ARTICOLO 19.2
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione della cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda:
la promozione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari, compreso un dialogo sulla regolamentazione pertinente;
la cooperazione intesa a migliorare la gestione, la produttività e la competitività delle aziende agricole, compreso lo scambio delle migliori pratiche in materia di agricoltura sostenibile, nonché l'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione;
la cooperazione in materia di produzione e tecnologia in relazione all'agricoltura e ai prodotti alimentari;
la cooperazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, anche per quanto riguarda le indicazioni geografiche ( 133 ), purché tale cooperazione non si sovrapponga ai compiti relativi alle indicazioni geografiche del comitato per la proprietà intellettuale istituito a norma dell'articolo 22.3;
la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche per promuovere lo sviluppo rurale, come le politiche intese a mantenere i produttori e i giovani agricoltori nelle zone rurali; e
la consultazione su altre questioni contemplate dall'articolo 19.1 eventualmente concordate dalle parti.
ARTICOLO 19.3
Cooperazione per il miglioramento del contesto imprenditoriale
ARTICOLO 19.4
Richiesta di informazioni
Ciascuna parte può presentare all'altra parte una richiesta di informazioni e chiarimenti in merito alle misure relative all'agricoltura o ai prodotti alimentari. La parte che riceve la richiesta fornisce appena possibile e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa decisione delle parti, informazioni scritte sulla richiesta presentata dalla parte richiedente.
ARTICOLO 19.5
Comitato per la cooperazione nel settore dell'agricoltura
Il comitato svolge le seguenti funzioni:
garantisce e riesamina l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
discute di tutte le questioni connesse al presente capo;
comunica le sue conclusioni al comitato misto;
facilita tra i settori privati delle parti una cooperazione che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi del presente capo; e
svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
ARTICOLO 19.6
Punti di contatto e comunicazioni
ARTICOLO 19.7
Relazione con altri capi
ARTICOLO 19.8
Risoluzione delle controversie
Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
CAPO 20
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ARTICOLO 20.1
Obiettivo
Le parti riconoscono l'importanza delle disposizioni del presente capo e delle altre disposizioni del presente accordo che mirano a rafforzare la cooperazione tra le parti su questioni pertinenti per le piccole e medie imprese (di seguito nel presente capo «PMI») o che possono essere particolarmente vantaggiose in altro modo per le PMI.
ARTICOLO 20.2
Condivisione delle informazioni
Ciascuna parte crea o mantiene un proprio sito web, accessibile al pubblico, contenente informazioni relative al presente accordo, tra cui:
il testo del presente accordo, compresi tutti gli allegati, in particolare le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;
una sintesi del presente accordo; e
informazioni destinate alle PMI contenenti:
una descrizione delle disposizioni del presente accordo che la parte ritiene pertinenti per le PMI; e
qualsiasi altra informazione che la parte consideri utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dal presente accordo.
Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 collegamenti ai seguenti siti web:
il sito web equivalente dell'altra parte;
i siti web delle proprie autorità governative e di altri soggetti appropriati che forniscono informazioni che la parte ritiene utili per le persone interessate a commerciare, investire o concludere affari in tale parte; e
il sito web del Centro per la cooperazione industriale UE-Giappone o dell'organizzazione che lo sostituisce.
Ciascuna parte provvede affinché i siti web collegati di cui al paragrafo 2, lettera b), forniscano informazioni riguardanti:
la legislazione e le procedure doganali nonché una descrizione delle procedure, delle formalità pratiche, dei moduli, dei documenti e degli altri dati richiesti per l'importazione nel territorio doganale di tale parte, l'esportazione da tale territorio o il transito attraverso il medesimo;
le disposizioni legislative e regolamentari, comprese le procedure, in materia di diritti di proprietà intellettuale;
i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità;
le misure sanitarie e fitosanitarie pertinenti ai fini dell'importazione e dell'esportazione;
la pubblicazione degli avvisi relativi agli appalti pubblici conformemente all'articolo 10.4, nonché altre informazioni pertinenti;
le procedure di registrazione delle imprese;
le imposte riscosse nel corso delle procedure di importazione, se del caso; e
altre informazioni che la parte ritenga utili per le PMI.
Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un collegamento a una banca dati che sia consultabile elettronicamente per codice di nomenclatura tariffaria e che contenga, se la parte lo ritiene opportuno, le seguenti informazioni relative all'accesso al suo mercato:
le aliquote dei dazi doganali che la parte applica alle merci originarie dell'altra parte, le aliquote dei dazi doganali applicate alla nazione più favorita e i contingenti tariffari stabiliti dalla parte;
i diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto, percepiti all'importazione e all'esportazione o in relazione ad esse;
altre misure tariffarie;
le regole di origine;
la restituzione o il differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o all'esenzione da tali dazi;
i criteri utilizzati per determinare il valore in dogana delle merci;
le prescrizioni in materia di apposizione del marchio del paese di origine, tra cui il metodo di marcatura e la sua posizione; e
altre misure pertinenti.
ARTICOLO 20.3
Punti di contatto per le PMI
I punti di contatto per le PMI svolgono le seguenti funzioni, conformemente alle norme e alle procedure di ciascuna parte:
assicurano che nell'attuazione del presente accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI;
esaminano le modalità per rafforzare la cooperazione tra le parti su questioni pertinenti per le PMI al fine di accrescere le opportunità commerciali e di investimento per le PMI;
individuano le modalità per permettere alle PMI di ciascuna parte di beneficiare delle nuove opportunità offerte dal presente accordo e scambiano informazioni al riguardo;
monitorano l'attuazione dell'articolo 20.2 e garantiscono che le informazioni fornite da ciascuna parte siano aggiornate e pertinenti per le PMI;
presentano periodicamente una relazione sulle loro attività e formulano opportune raccomandazioni al comitato misto; e
considerano ogni altra questione pertinente per le PMI contemplata nel presente accordo.
I punti di contatto per le PMI si adoperano per affrontare ogni altra questione di interesse per le PMI in relazione all'attuazione del presente accordo, anche mediante:
lo scambio di informazioni per assistere le parti nel monitorare l'attuazione del presente accordo su questioni pertinenti per le PMI;
la partecipazione ai lavori dei comitati specializzati e dei gruppi di lavoro istituiti a norma del presente accordo, anche sui temi della cooperazione regolamentare e sulle questioni non tariffarie, e la presentazione a tali comitati specializzati e gruppi di lavoro, nei rispettivi ambiti di competenza, di questioni specifiche di particolare interesse per le PMI, evitando al contempo la duplicazione dei lavori; e
l'esame di soluzioni reciprocamente accettabili per migliorare la capacità delle PMI di intraprendere scambi e investimenti tra le parti.
ARTICOLO 20.4
Risoluzione delle controversie
Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
CAPO 21
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE A
Obiettivo, ambito di applicazione e definizioni
ARTICOLO 21.1
Obiettivo
Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo al fine di giungere a una soluzione concordata.
ARTICOLO 21.2
Ambito di applicazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica alla risoluzione di qualsiasi controversia tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 21.3
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«arbitro»: un membro di un collegio;
«casi urgenti» e «questioni urgenti»: tra l'altro i casi o le questioni riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente la loro qualità, il loro stato attuale o il loro valore commerciale in breve tempo;
«codice di condotta»: il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30;
«Parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 21.7;
«disposizioni contemplate»: le disposizioni del presente accordo contemplate dal presente capo a norma dell'articolo 21.2;
«DSB»: l'organo di conciliazione dell'OMC;
«collegio»: un collegio costituito a norma dell'articolo 21.7;
«Parte convenuta»: la parte contro la quale è stato avviato un procedimento per la risoluzione di una controversia dinanzi a un collegio a norma dell'articolo 21.7; e
«regolamento interno»: il regolamento interno di un collegio di cui all'articolo 21.30.
SEZIONE B
Consultazioni e mediazione
ARTICOLO 21.4
Richiesta di informazioni
Prima di presentare una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma rispettivamente dell'articolo 21.5 o 21.6, una parte può chiedere per iscritto qualsiasi informazione pertinente relativa a una misura contestata. La parte cui è rivolta tale richiesta si adopera per fornire le informazioni richieste in una risposta scritta che deve essere presentata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
ARTICOLO 21.5
Consultazioni
ARTICOLO 21.6
Mediazione
SEZIONE C
Procedura del collegio
ARTICOLO 21.7
Costituzione di un collegio
La parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 21.5 può richiedere la costituzione di un collegio se:
l'altra parte non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento o non avvia consultazioni entro 30 giorni da tale data;
le parti decidono di non avviare le consultazioni; o
le parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni entro 45 giorni, o entro 25 giorni nei casi urgenti, dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, salvo diversa decisione delle parti.
La richiesta di costituzione di un collegio a norma del paragrafo 1 è formulata per iscritto alla parte convenuta. Nella domanda la parte attrice indica esplicitamente:
la misura contestata;
la base giuridica, precisando le pertinenti disposizioni contemplate in modo tale da spiegare chiaramente i motivi dell'incompatibilità di tale misura con dette disposizioni; e
la base fattuale.
ARTICOLO 21.8
Composizione di un collegio
In caso di mancata istituzione degli elenchi di cui all'articolo 21.9, o qualora tali elenchi non contengano almeno nove persone come previsto in detto articolo, si applicano le seguenti procedure:
per la selezione del presidente:
se il sottoelenco dei presidenti contiene almeno due persone su cui le parti si sono accordate, il copresidente del comitato misto dalla parte attrice seleziona il presidente mediante estrazione a sorte fra tali persone entro cinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cui al paragrafo 4;
se il sottoelenco dei presidenti contiene una persona su cui le parti si sono accordate, questa esercita la funzione di presidente; o
qualora le parti non selezionino un presidente a norma dei punti i) o ii) o il sottoelenco dei presidenti non contenga alcuna persona su cui le parti si siano accordate, il copresidente del comitato misto della parte attrice, entro cinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cui al paragrafo 4, seleziona il presidente mediante estrazione a sorte tra le persone che erano state formalmente proposte da una parte, al momento dell'istituzione o dell'aggiornamento dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 21.9, per fungere da presidente. Se la persona che era stata formalmente proposta da una parte per fungere da presidente non è più disponibile, tale parte può proporre una nuova persona; e
per la selezione di un arbitro che non sia il presidente:
se il sottoelenco di una parte contiene almeno due persone su cui le parti si sono accordate, detta parte seleziona un arbitro fra tali persone entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2;
se il sottoelenco di una parte contiene una persona su cui le parti si sono accordate, questa esercita la funzione di arbitro; o
qualora un arbitro non possa essere selezionato a norma dei punti i) o ii) o il sottoelenco degli arbitri di una parte non contenga alcuna persona su cui le parti si siano accordate, il copresidente del comitato misto dalla parte attrice seleziona un arbitro applicando mutatis mutandis la procedura di cui alla lettera a).
ARTICOLO 21.9
Elenco degli arbitri
ARTICOLO 21.10
Qualifiche degli arbitri
Tutti gli arbitri:
sono in possesso di comprovata esperienza nei settori del diritto, del commercio internazionale e in altre materie disciplinate dal presente accordo e, nel caso del presidente, dispongono anche di esperienza nei procedimenti arbitrali;
sono indipendenti dalle parti, non sono collegati ad alcuna di esse né ricevono istruzioni da alcuna di esse;
esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo riguardo alle questioni attinenti alla controversia; e
rispettano il codice di condotta.
ARTICOLO 21.11
Sostituzione degli arbitri
Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, un arbitro del collegio originario non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo 21.8.
ARTICOLO 21.12
Funzioni del collegio
Il collegio costituito a norma dell'articolo 21.7:
effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell'applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità delle misure contestate a tali disposizioni;
indica, nelle sue decisioni, le conclusioni di fatto e di diritto e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni da esso formulate; e
dovrebbe tenere regolarmente consultazioni con le parti e fornire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.
ARTICOLO 21.13
Mandato
Salvo che le parti decidano diversamente entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio, il mandato del collegio è il seguente:
«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio, pronunciarsi sulla conformità della misura contestata alle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo e presentare una relazione conformemente agli articoli 21.18 e 21.19.»
ARTICOLO 21.14
Decisione sull'urgenza
Su richiesta di una parte, il collegio, entro 15 giorni dalla data della sua costituzione, decide se una controversia riguarda questioni urgenti.
ARTICOLO 21.15
Procedimento del collegio
ARTICOLO 21.16
Norme di interpretazione
Il collegio interpreta le disposizioni contemplate secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo di appello adottate dal DSB.
ARTICOLO 21.17
Ricevimento di informazioni
ARTICOLO 21.18
Relazione interinale
Nei casi urgenti
il collegio si adopera per presentare la relazione interinale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione e in ogni caso presenta tale relazione entro e non oltre 75 giorni dalla data della sua costituzione; e
ciascuna parte può presentare al collegio osservazioni scritte e una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data di presentazione di quest'ultima.
ARTICOLO 21.19
Relazione finale
ARTICOLO 21.20
Esecuzione del disposto della relazione finale
ARTICOLO 21.21
Verifica dell'esecuzione
ARTICOLO 21.22
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
Su richiesta della parte attrice, la parte convenuta avvia consultazioni al fine di concordare una compensazione reciprocamente soddisfacente o di giungere ad un accordo alternativo se:
il collegio originario, conformemente all'articolo 21.21, stabilisce che le misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale notificate dalla parte convenuta sono incompatibili con le pertinenti disposizioni contemplate;
la parte convenuta non notifica alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole stabilito conformemente all'articolo 21.20, paragrafo 2; o
la parte convenuta comunica alla parte attrice che non è possibile dare esecuzione alla relazione finale entro il periodo di tempo ragionevole stabilito conformemente all'articolo 21.20, paragrafo 2.
La sospensione di concessioni o altri obblighi:
è a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla mancata esecuzione della relazione finale ad opera della parte convenuta; e
può essere applicata ai settori che sono soggetti alla risoluzione delle controversie conformemente all'articolo 21.2 diversi dal settore o dai settori in cui il collegio ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione sia efficace nell'indurre l'esecuzione.