Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 576/2013 sulle formalità relative agli animali da compagnia che viaggiano fra paesi dell'UE
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
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Esso mira a semplificare le formalità per i proprietari di cani, gatti e furetti quando viaggiano con i loro animali.
PUNTI CHIAVE
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La normativa si applica per i movimenti a carattere «non commerciale» di animali da compagnia da un paese dell'UE all’altro o da un territorio di un paese extra-UE. Essa si basa sul sistema del passaporto per animali domestici già esistente e introduce un nuovo modello di passaporto.
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I gatti, i cani e i furetti potranno viaggiare con i loro proprietari all’interno dell’UE se hanno un passaporto che contiene la prova della loro identità e della loro vaccinazione antirabbica.
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Per viaggiare fra i paesi dell’UE, gli animali da compagnia devono:
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essere contrassegnati (mediante trasponditore* o tatuaggio);
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aver ricevuto una vaccinazione antirabbica;
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rispettare tutte le misure sanitarie preventive contro le malattie diverse dalla rabbia;
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essere muniti di un passaporto compilato e rilasciato da un veterinario autorizzato.
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Le specifiche per il nuovo passaporto sono stabilite dalla Commissione europea nel quadro del regolamento (UE) n. 577/2013. Il passaporto contiene informazioni quali:
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l’ubicazione del trasponditore o del tatuaggio e il codice alfanumerico che il trasponditore o il tatuaggio presentano;
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il nome, la specie, la razza, il sesso, il colore, la data di nascita e qualsiasi caratteristica rilevante dell’animale da compagnia;
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i dati sul proprietario e sul veterinario autorizzato;
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i dettagli della vaccinazione antirabbica.
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Per entrare nell’UE, gli animali provenienti da paesi extra-UE devono soddisfare le stesse condizioni minime. A seconda della situazione del paese extra-UE in fatto di rabbia, possono esistere ulteriori requisiti restrittivi da rispettare, tra cui un esame del sangue effettuato dopo la vaccinazione e verificato da un laboratorio riconosciuto.
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Il precedente modello di passaporto esistente, purché rilasciato prima del 29 dicembre 2014, rimarrà valido.
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Qualora si verifichi un caso di rabbia o di una malattia diversa dalla rabbia, i movimenti non commerciali o di transito di animali da compagnia da tutto il territorio del paese dell’UE o del paese extra-UE interessato — oppure da parte di tale territorio — possono essere sospesi.
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I paesi dell’UE devono fornire al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili relative ai requisiti applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme per i controlli di conformità di tali movimenti. Devono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet.
Deroghe
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I paesi dell’UE possono consentire, nel loro territorio, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia provenienti da un altro paese dell'UE, nel caso di:
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animali che abbiano meno di 12 settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia;
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· animali che abbiano tra 12 e 16 settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di legge perla validità della vaccinazione.
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Salvo quando possano dimostrare che gli animali sono in viaggio per partecipare a eventi sportivi o mostre, i proprietari possono essere accompagnati da un massimo di cinque animali da compagnia.
Abrogazione
Il regolamento (UE) 2016/429 abroga il regolamento (UE) n. 576/2013 a decorrere dal 21 aprile 2021.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 29 dicembre 2014.
CONTESTO
Per maggiori informazioni si consulti:
* TERMINE CHIAVE
trasponditore: dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1–26)
ATTI COLLEGATI
Regolamento di esecuzione n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109-148)
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 577/2013 sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata è a solo scopo documentale.
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1-208)
Ultimo aggiornamento: 04.07.2016