02015R2447 — IT — 15.03.2023 — 011.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/989 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2017 |
L 149 |
19 |
13.6.2017 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/604 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2018 |
L 101 |
22 |
20.4.2018 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1394 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 2019 |
L 234 |
1 |
11.9.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/893 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2020 |
L 206 |
8 |
30.6.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1727 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2020 |
L 387 |
1 |
19.11.2020 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2038 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2020 |
L 416 |
48 |
11.12.2020 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/235 DELLA COMMISSIONE dell’8 febbraio 2021 |
L 63 |
386 |
23.2.2021 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2334 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2022 |
L 309 |
1 |
30.11.2022 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/403 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2023 |
L 56 |
18 |
23.2.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2015
recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1
Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) |
«bagaglio a mano» : in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che la persona fisica porta con sé entrando e uscendo dalla cabina dell’aeromobile; |
(2) |
«ufficio doganale di presentazione» : l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono presentate; |
(3) |
«bagaglio registrato» : in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che è stato controllato nell’aeroporto di partenza e che non è accessibile alla persona fisica nel corso del volo né durante eventuali scali; |
(4) |
«merci identiche» : nel contesto della valutazione in dogana, merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione; |
(5) |
«aeroporto internazionale dell’Unione» : qualsiasi aeroporto dell’Unione che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali, è abilitato al traffico aereo con territori situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione; |
(6) |
«volo intraunionale» : il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti dell’Unione, il quale non inizia né termina in un aeroporto non appartenente all’Unione; |
(7) |
«prodotti trasformati principali» : i prodotti trasformati per i quali è stata concessa l’autorizzazione di perfezionamento attivo; |
(8) |
«attività di commercializzazione» : nel contesto della determinazione del valore in dogana, tutte le attività attinenti alla pubblicità o alla commercializzazione e alla promozione della vendita delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie; |
(9) |
«prodotti trasformati secondari» : i prodotti trasformati che costituiscono un sottoprodotto necessariamente risultante dall’operazione di trasformazione diverso dai prodotti trasformati principali; |
(10) |
«aeromobili d’affari o da turismo» : aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori; |
(11) |
«deposito doganale pubblico di tipo III» : un deposito doganale gestito dalle autorità doganali; |
(12) |
«infrastruttura di trasporto fissa» : i mezzi tecnici utilizzati per il trasporto continuo di merci quali elettricità, gas e petrolio; |
(13) |
«ufficio doganale di transito» :
a)
l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera con un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione diverso da un paese di transito comune, oppure
b)
l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale dell’Unione quando le merci hanno attraversato un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione nel corso di un’operazione di transito; |
(14) |
«merci similari» : nel contesto della determinazione del valore in dogana, merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari. |
CAPO 2
Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale
Articolo 2
Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
▼M7 —————
Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali possono decidere che formati e codici diversi da quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:
le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;
le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;
le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;
le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;
le domande e le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo;
le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di emittente autorizzato;
le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di pesatore autorizzato di banane;
le domande e le autorizzazioni relative all'autovalutazione;
le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per le operazioni TIR;
le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;
le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;
le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di sigilli di un modello particolare;
le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;
le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.
Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzazione dei formati e dei codici dei requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 in sostituzione dei requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti domande e autorizzazioni:
le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;
le domande e le autorizzazioni relative allo sdoganamento centralizzato;
le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;
le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento attivo;
le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento passivo;
le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del regime di uso finale;
le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo dell'ammissione temporanea;
le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale.
Articolo 3
Sicurezza dei sistemi elettronici
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Articolo 4
Conservazione dei dati
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Tutti i dati convalidati dal sistema elettronico pertinente sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati convalidati, salvo diversa indicazione.
Articolo 5
Disponibilità dei sistemi elettronici
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
I sistemi elettronici devono essere messi a disposizione in modo permanente. Tuttavia, tale obbligo non si applica:
in casi specifici connessi all’uso dei sistemi elettronici stabiliti negli accordi di cui al paragrafo 1 o, a livello nazionale, in assenza di tali accordi;
in casi di forza maggiore.
Articolo 6
Autorità doganale competente
(Articolo 9 del codice)
Le autorità doganali competenti per la registrazione sono quelle designate dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo di tali autorità. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.
Articolo 7
Sistema elettronico connesso al numero EORI
(Articolo 16 del codice)
Le informazioni sono rese disponibili dall’autorità doganale competente tramite tale sistema ogniqualvolta si proceda all’attribuzione di nuovi numeri EORI o quando vengono apportate modifiche ai dati memorizzati per registrazioni già attribuite.
Fino alla data del potenziamento del sistema centrale EORI, i codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone sono quelli indicati nell’allegato 9 del ►M1 regolamento delegato (UE) 2016/341 ◄ .
Articolo 8
Procedura generale per il diritto a essere sentiti
(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)
La comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, del codice:
include un riferimento ai documenti e alle informazioni su cui le autorità doganali intendono basare la propria decisione;
indica il termine entro il quale l’interessato deve esprimere il suo punto di vista a partire dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta;
include un riferimento al diritto dell’interessato di accedere ai documenti e alle informazioni di cui alla lettera a) in conformità delle disposizioni applicabili.
Articolo 9
Procedura specifica per il diritto di essere sentiti
(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)
Le autorità doganali possono far rientrare la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice nel processo di verifica o controllo nel caso in cui intendano adottare una decisione sulla base di uno dei seguenti elementi:
i risultati di una verifica consecutiva alla presentazione delle merci;
i risultati di una verifica della dichiarazione in dogana di cui all’articolo 191 del codice;
i risultati del controllo a posteriori di cui all’articolo 48 del codice, quando le merci sono ancora sotto vigilanza doganale;
i risultati di una verifica della prova della posizione doganale di merci unionali o, se del caso, i risultati della verifica della domanda di registrazione di tale prova o di convalida della stessa;
il rilascio di una prova dell’origine da parte delle autorità doganali;
i risultati del controllo delle merci per le quali non sono state presentate dichiarazioni sommarie, dichiarazioni di custodia temporanea, dichiarazioni di riesportazione o dichiarazioni in dogana.
Nel caso in cui sia effettuata una comunicazione in conformità del paragrafo 1, l’interessato può:
esprimere immediatamente il suo punto di vista con lo stesso mezzo usato per la comunicazione a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure
chiedere una comunicazione a norma dell’articolo 8, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera f).
L’interessato è informato dalle autorità doganali in merito a queste due opzioni.
Articolo 10
Sistemi elettronici relativi alle decisioni
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.
Articolo 11
Autorità doganale designata per ricevere le domande
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice designate per ricevere le domande. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione le eventuali successive modifiche a tale elenco.
Articolo 12
Accettazione della domanda
(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)
Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste dall’autorità doganale entro il termine a tal fine stabilito, la domanda non viene accettata e il richiedente viene informato di conseguenza.
Articolo 13
Archiviazione delle informazioni relative alle decisioni
(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
L’autorità doganale competente a prendere una decisione conserva tutti i dati e le informazioni a sostegno della stessa che sono stati utilizzati in sede di adozione della decisione per almeno tre anni dopo il termine della sua validità.
Articolo 14
Consultazione tra le autorità doganali
(Articolo 22 del codice)
Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per l’adozione di una decisione favorevole, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a prendere la decisione.
Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 1 può essere prorogato dall’autorità doganale competente a prendere la decisione in uno dei seguenti casi:
se a causa della natura degli esami da effettuare l’autorità consultata necessita di più tempo;
se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione, che a sua volta ne informa l’autorità doganale consultata.
Articolo 15
Revoca di una decisione favorevole
(Articolo 28 del codice)
Una decisione sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è revocata dall’autorità doganale competente a prendere una decisione nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento se il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per soddisfare le condizioni stabilite per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione.
Articolo 16
Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti
(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
Se l’autorità doganale che riceve la notifica è in possesso di informazioni che ritiene pertinenti per il trattamento della domanda, essa trasmette tali informazioni all’autorità doganale a cui la domanda è stata presentata non appena possibile e al massimo entro 30 giorni dalla data di notifica.
Articolo 17
Coerenza con le decisioni ITV esistenti
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere sia coerente con le decisioni ITV già adottate, l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e tiene un registro di tali consultazioni.
Articolo 18
Notifica delle decisioni IVO
(Articolo 6, paragrafo 3, del codice)
Articolo 19
Scambio di dati relativi alle decisioni IVO
(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
Articolo 20
Monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti
(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto della decisione, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione.
Articolo 21
Sistema elettronico relativo alle ITV
(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 23, paragrafo 5, del codice)
Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.
In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1:
la sorveglianza di cui all’articolo 55 del presente regolamento comprende i dati pertinenti per il monitoraggio dell’uso delle decisioni ITV;
l’autorità doganale che ha ricevuto la domanda e ha preso la decisione ITV comunica attraverso il sistema di cui al paragrafo 1 se è concesso un periodo di uso esteso della decisione ITV, indicando la data finale del periodo di uso esteso e i quantitativi di merci oggetto di tale periodo.
Articolo 22
Uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti
(Articolo 34, paragrafo 9, del codice)
L’uso di una decisione per la quale è stato concesso un periodo di uso esteso cessa non appena sono raggiunti tali quantitativi.
Nel quadro della sorveglianza di cui all’articolo 55, la Commissione informa gli Stati membri non appena tali quantitativi sono stati raggiunti.
Articolo 23
Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi
(Articolo 34, paragrafo 10, del codice)
La Commissione notifica senza indugio alle autorità doganali la sospensione dell’adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all’articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice se:
la Commissione ha individuato decisioni non corrette o non uniformi;
le autorità doganali hanno presentato alla Commissione casi in cui non sono riuscite a risolvere, entro un periodo massimo di 90 giorni, le proprie divergenze di opinione in merito a una classificazione o a una determinazione dell’origine corrette e uniformi.
Nessuna decisione relativa a informazioni vincolanti è rilasciata per le merci di cui alle lettere a) o b) a partire dalla data in cui la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione e fino a quando non siano garantite una classificazione o una determinazione dell’origine corrette e uniformi.
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 1 a 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVO che conferiscono un’origine distinta alle merci che:
rientrano nella stessa voce tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse norme di origine e
sono state ottenute in condizioni identiche, utilizzando lo stesso processo di produzione e materiali equivalenti per quanto riguarda in particolare il loro carattere originario o no.
Articolo 24
Conformità
[Articolo 39, lettera a), del codice]
Il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:
non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;
nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:
il richiedente,
il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.
Articolo 25
Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti
[Articolo 39, lettera b), del codice]
Il criterio di cui all’articolo 39, lettera b), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’entrata dei dati nel fascicolo;
le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;
il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;
il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;
il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come unionale o non unionale e indica, se del caso, la sua ubicazione;
il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;
il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;
il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.
Articolo 26
Solvibilità finanziaria
[Articolo 39, lettera c), del codice]
Il criterio di cui all’articolo 39, lettera c), del codice si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:
il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.
Articolo 27
Standard pratici di competenza o qualifiche professionali
[Articolo 39, lettera d), del codice]
Il criterio di cui all’articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se è rispettata una delle seguenti condizioni:
il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza:
un’esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale;
una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di normazione.
Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:
l’autorità doganale di uno Stato membro;
un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire tale qualificazione.
Articolo 28
Standard di sicurezza
[Articolo 39, lettera e), del codice]
Il criterio di cui all’articolo 39, lettera e), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
gli edifici utilizzati nell’ambito delle operazioni relative all’autorizzazione AEOS forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato;
sono messe in atto misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture;
sono state adottate misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l’introduzione non autorizzata o lo scambio, l’errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico;
il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l’applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d’impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;
il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un’indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;
►C2 il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi che agiscono per suo conto; ◄
il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza;
il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.
I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all’articolo 39, lettera e), del codice.
I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato.
Articolo 29
Esame dei criteri
(Articolo 22 del codice)
Nel caso in cui il richiedente abbia un gran numero di locali e il termine di adozione della decisione non consenta l’esame di tutti i locali, l’autorità doganale può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo di tali locali se è accertato che il richiedente applica le stesse norme di sicurezza in tutti i suoi locali, nonché le stesse norme e procedure comuni per la tenuta delle scritture in tutti i suoi locali.
Articolo 30
Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle autorizzazioni AEO è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.
Se del caso, in particolare se la qualifica di AEO costituisce la base per la concessione dell’approvazione, delle autorizzazioni o di agevolazioni ai sensi di altre normative dell’Unione, l’autorità doganale competente può concedere l’accesso al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile. L’accesso riguarda le seguenti informazioni:
le autorizzazioni AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;
eventuali riesami delle autorizzazioni AEOS e i relativi risultati.
Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.
Articolo 31
Procedura di consultazione e scambio di informazioni tra le autorità doganali
(Articolo 22 del codice)
La consultazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria se:
la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 all’autorità doganale del luogo in cui è detenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali;
la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una sede permanente e dove sono detenute o accessibili le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione;
una parte delle scritture e dei documenti pertinenti in relazione alla domanda per ottenere la qualifica di AEO è detenuta in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente a prendere una decisione;
il richiedente della qualifica di AEO dispone di una struttura di deposito o ha altre attività doganali in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente.
Articolo 32
Rifiuto di una domanda
(Articolo 22 del codice)
Il rifiuto di una domanda AEO non pregiudica le decisioni favorevoli vigenti adottate nei confronti del richiedente in virtù della normativa doganale, a meno che la concessione di tali decisioni favorevoli non si fondi sul rispetto di uno dei criteri AEO che sono risultati disattesi nel corso dell’esame della domanda AEO.
Articolo 33
Combinazione dei due tipi di autorizzazioni
(Articolo 38, paragrafo 3, del codice)
Quando un richiedente ha diritto a ottenere sia un’autorizzazione AEOC che un’autorizzazione AEOS, l’autorità doganale competente a prendere la decisione rilascia un’autorizzazione combinata.
Articolo 34
Revoca di un’autorizzazione
(Articolo 28 del codice)
Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l'articolo 28 del codice o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida.
Articolo 35
Monitoraggio
(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
Se l’AEO è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, l’autorità doganale competente comunica immediatamente all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile le seguenti informazioni minime relative alla qualifica di AEO di cui dispone:
l’autorizzazione AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;
informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell’ultima visita e se la visita ha avuto luogo ai fini del processo di autorizzazione, di un riesame o di un monitoraggio;
eventuali riesami dell’autorizzazione AEOS e i relativi risultati.
Le autorità doganali nazionali, in accordo con l’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio di eventuali informazioni non coperte dal sistema elettronico di cui all’articolo 30 del presente regolamento.
Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione se ne avvalgono esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e mettono in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.
Articolo 36
Sistema elettronico relativo alla gestione del rischio e ai controlli doganali
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Articolo 37
Voli di transito
(Articolo 49 del codice)
I bagagli a mano e i bagagli registrati sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi a meno che la persona interessata non fornisca la prova del carattere unionale dei beni trasportati.
Il bagaglio a mano può essere soggetto a controllo presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione in cui l’aeromobile fa scalo per accertare la posizione doganale di merci unionali.
Articolo 38
Voli di transito in aeromobili d’affari o da turismo
(Articolo 49 del codice)
I controlli doganali e le formalità applicabili ai bagagli delle persone che si trovano a bordo di aeromobili d’affari o da turismo sono effettuati presso i seguenti aeroporti:
per i voli provenienti da un aeroporto non unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale, presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione;
per i voli provenienti da un aeroporto unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale, presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.
Articolo 39
Voli di trasferimento in entrata
(Articolo 49 del codice)
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano.
Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell’aeroporto d’arrivo del volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.
Articolo 40
Voli di trasferimento in uscita
(Articolo 49 del codice)
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano.
Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell’aeroporto di partenza di un volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.
Articolo 41
Trasbordo su un aeromobile da turismo o d’affari
(Articolo 49 del codice)
Articolo 42
Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro
(Articolo 49 del codice)
Le autorità doganali possono effettuare, nell’aeroporto internazionale dell’Unione presso cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:
provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati, in un aeroporto internazionale dell’Unione, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale;
imbarcati su un aeromobile in un aeroporto internazionale dell’Unione per poi essere trasbordati in un altro aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale.
Articolo 43
Misure per prevenire il trasferimento illegale
(Articolo 49 del codice)
Gli Stati membri provvedono affinché:
all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano prima che esso sia stato oggetto dei controlli;
alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano dopo che esso sia stato oggetto dei controlli;
all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato prima che esso sia stato oggetto dei controlli;
alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato dopo che esso sia stato oggetto dei controlli.
Articolo 44
Etichetta del bagaglio
(Articolo 49 del codice)
I bagagli registrati in un aeroporto dell’Unione sono contrassegnati mediante un’etichetta apposta sul bagaglio. Il modello e le caratteristiche tecniche dell’etichetta sono indicati nell’allegato 12-03.
Articolo 45
Elenco degli aeroporti internazionali dell’Unione
(Articolo 49 del codice)
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco degli aeroporti internazionali dell’Unione situati sul proprio territorio e informa la Commissione di ogni modifica di tale elenco.
Articolo 46
Imbarcazioni da diporto
(Articolo 49 del codice)
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone a bordo di imbarcazioni da diporto sono effettuati presso tutti i porti di scalo nell’Unione, indipendentemente dall’origine o dalla destinazione dell’imbarcazione. Per «imbarcazione da diporto» si intende un’imbarcazione da diporto quale definita nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).
Articolo 47
Traversate di trasferimento
(Articolo 49 del codice)
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale sono effettuati in qualsiasi porto unionale in cui i bagagli sono imbarcati o sbarcati.
CAPO 3
Conversione valutaria
Articolo 48
Disposizioni relative al tasso di cambio dei contingenti tariffari
(Articolo 53 del codice)
Il tasso di cambio da utilizzare è l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del penultimo giorno del mese e si applica per tutto il mese successivo.
Tuttavia, se il tasso applicabile all’inizio del mese differisce di oltre il 5 % dal tasso fissato dalla Banca centrale europea prima del 15 dello stesso mese, quest’ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.
Gli Stati membri possono arrotondare per eccesso o per difetto al decimale più prossimo l’importo ottenuto da tale conversione.
TITOLO II
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI
CAPO 1
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci
Articolo 49
Norme generali relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari
(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
Articolo 50
Responsabilità delle autorità doganali degli Stati membri per la gestione uniforme dei contingenti tariffari
(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
Articolo 51
Assegnazione di quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari
(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
Ogni assegnazione da parte della Commissione tiene conto di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che non hanno ricevuto risposta, basate su dichiarazioni doganali accettate fino al secondo giorno lavorativo precedente il giorno dell’assegnazione e che le autorità doganali hanno trasmesso al sistema di cui all’articolo 54 del presente regolamento.
Articolo 52
Annullamento di domande e restituzione ai contingenti tariffari dei quantitativi assegnati non utilizzati
(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
Se la Commissione ha già assegnato il quantitativo richiesto sulla base di una dichiarazione in dogana invalidata, l’autorità doganale restituisce immediatamente il quantitativo assegnato al sistema elettronico di cui all’articolo 54 del presente regolamento.
Articolo 53
Situazione critica dei contingenti tariffari
(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:
quando sia aperto per meno di tre mesi;
quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);
quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l’ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.
Articolo 54
Sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti tariffari
(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 4, del codice)
Per la gestione dei contingenti tariffari è utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice che consente di effettuare le seguenti operazioni:
lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione con riguardo alle richieste di beneficiare di contingenti tariffari, alle restituzioni ai contingenti tariffari, alla situazione dei contingenti tariffari e all’archiviazione di tali informazioni;
la gestione da parte della Commissione delle richieste di beneficiare di contingenti tariffari e delle restituzioni a tali contingenti;
lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione in materia di assegnazione dei quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari e archiviazione di tali informazioni;
la registrazione di ogni ulteriore evento o atto che possa incidere sui prelievi originari da o sulle restituzioni verso i contingenti tariffari o sulla loro assegnazione.
Articolo 55
Norme generali sulla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci
(Articolo 56, paragrafo 5, del codice)
A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell’allegato 21-03 del presente regolamento.
Se le merci sono svincolate a norma dell’articolo 194, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali trasmettono senza indugio i dati alla Commissione.
Le autorità doganali inseriscono senza indugio i dati nel sistema elettronico di cui all’articolo 56 del presente regolamento.
In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica:
l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ( 8 );
l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l’elenco di dati di cui all’allegato 21-01 o all’allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell’esportazione fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
Articolo 56
Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci
(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)
Per la sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l’archiviazione delle informazioni seguenti:
dati di sorveglianza sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci;
informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci.
CAPO 2
Origine delle merci
Articolo 57
Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali
(Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)
I riferimenti contenuti in regimi speciali d'importazione non preferenziali a certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono considerati riferimenti ai certificati di origine di cui al presente articolo.
Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.
Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.
Articolo 58
Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d’importazione non preferenziali
(Articolo 61 del codice)
Ai fini dell’attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:
il nome e l’indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
il nome e l’indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all’articolo 59 del presente regolamento.
La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 59
Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali
(Articolo 61 del codice)
A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.
Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.
Se non è data risposta entro sei mesi dall’invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l’uso del regime speciale d’importazione non preferenziale per i prodotti in questione.
Articolo 60
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 61
Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi previsti all’articolo 62 del presente regolamento.
I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.
Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie ( 10 ) applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui:
le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e
non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.
L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.
Articolo 62
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.
Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alla convenzione PEM, nel caso in cui:
le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e
non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.
L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova dell’origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:
la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.
Articolo 63
Compilazione delle dichiarazioni del fornitore
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 64
Rilascio del certificato d’informazione INF 4
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 65
Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Le autorità doganali si prestano reciproca assistenza nel controllo dell’esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni del fornitore.
Articolo 66
Verifica delle dichiarazioni del fornitore
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 67
Autorizzazione di esportatore autorizzato
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 68
Registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
▼M2 —————
▼M2 —————
Articolo 69
Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato o compilato da una qualsiasi delle seguenti parti, nella medesima forma del documento iniziale relativo all'origine o nella forma di un'attestazione sostitutiva relativa all'origine, redatta mutatis mutandis a norma dell'articolo 101 e dell'allegato 22-20:
un esportatore autorizzato o registrato nell'Unione che rispedisce le merci;
un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all'origine al documento sostitutivo relativo all'origine.
Laddove la sostituzione del documento iniziale relativo all'origine non sia possibile ai sensi del primo comma, il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato nella forma di un certificato di circolazione EUR.1 dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci.
L'ufficio doganale cui è chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo annota sul documento iniziale relativo all'origine o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il documento iniziale relativo all'origine è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.
Articolo 69 bis
Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:
l'operazione di trasformazione comprende anche merci non unionali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le merci aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un diverso regime preferenziale;
i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti a norma dell'articolo 223 del codice;
le autorità doganali hanno autorizzato la riesportazione temporanea delle merci per un perfezionamento complementare a norma dell'articolo 258 del codice.
Articolo 70
Obbligo di fornire una cooperazione amministrativa nel quadro del sistema REX
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Al fine di garantire la corretta applicazione dell’SPG i paesi beneficiari assumono l’impegno di:
porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nella presente sottosezione e nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo;
garantire che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.
La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:
nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell’SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;
fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine.
Articolo 71
Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, e dichiarazioni su fattura
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
I paesi beneficiari osservano o fanno osservare:
le norme relative all’origine dei prodotti esportati, fissate nella sottosezione 2 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
le norme relative alla compilazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A;
le disposizioni relative all’uso delle dichiarazioni su fattura, da redigere in conformità dei requisiti di cui all’allegato 22-09;
le disposizioni sugli obblighi di notifica di cui all’articolo 73 del presente regolamento;
le disposizioni sulla concessione di deroghe di cui all’articolo 64, paragrafo 6, del codice.
Le autorità competenti dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione o con gli Stati membri; tale cooperazione consiste in particolare:
nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell’SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;
fatti salvi gli articoli 73 e 110 del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine.
Articolo 72
Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità situate nel loro territorio che:
fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione o agiscono sotto l’autorità del suo governo e sono abilitate a registrare gli esportatori nel sistema REX, a modificare e aggiornare i dati di registrazione e a revocare le registrazioni;
fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione e sono incaricate di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri secondo quanto previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 73
Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell’aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d’inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, quando le merci devono essere immesse in libera pratica, le autorità doganali possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri.
I paesi beneficiari che hanno già trasmesso le informazioni richieste ai sensi del primo comma non sono tenuti a fornirle di nuovo, tranne qualora sia intervenuta una modifica.
Articolo 74
Procedura per il rilascio di un certificato di origine, modulo A
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Le autorità competenti dei paesi beneficiari mettono a disposizione dell’esportatore il certificato di origine, modulo A, non appena l’esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Tuttavia, le autorità competenti dei paesi beneficiari possono anche rilasciare un certificato di origine, modulo A, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:
non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici; oppure
la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione conformemente all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 75
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
L’uso della dichiarazione su fattura è subordinato alle seguenti condizioni:
per ogni singola spedizione deve essere compilata una dichiarazione su fattura distinta;
se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l’esportatore può far riferimento a tale controllo nella dichiarazione su fattura.
Articolo 76
Condizioni per il rilascio di un certificato di origine, modulo A, in caso di cumulo
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Quando si applica il cumulo di cui agli articoli 53, 54, 55 o 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario invitato a rilasciare il certificato di origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo, si fondano sugli elementi seguenti:
se trattasi di cumulo bilaterale, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore e rilasciata a norma dell’articolo 77 del presente regolamento;
se trattasi di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore e rilasciata secondo le norme di origine pertinenti della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi;
se trattasi di cumulo regionale, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore, ossia un certificato di origine, modulo A, redatto utilizzando il formulario contenuto nell’allegato 22-08, ovvero sulla dichiarazione su fattura recante il testo contenuto nell’allegato 22-09;
se trattasi di cumulo ampliato, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore e rilasciata in conformità al pertinente accordo di libero scambio concluso tra l’Unione e il paese interessato.
Nei casi indicati al primo comma, lettere a), b), c) e d), la casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, reca, a seconda dei casi, la dicitura:
Articolo 77
Prova del carattere originario dell’Unione ai fini del cumulo bilaterale ed esportatori autorizzati
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
La prova del carattere originario dei prodotti dell’Unione è fornita producendo uno dei seguenti documenti:
il certificato di circolazione EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-10 oppure
la dichiarazione su fattura, il cui testo figura all’allegato 22-09 ►M1 ————— ◄ . La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR ovvero da un esportatore autorizzato dell’Unione.
Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell’Unione nell’ambito del cumulo bilaterale, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione, se tale esportatore offre alle autorità doganali ogni garanzia affinché esse possano verificare:
il carattere originario dei prodotti; e
l’osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.
Esse revocano l’autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi:
l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 4;
l’esportatore autorizzato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5;
l’esportare autorizzato fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Articolo 78
Obbligo per gli esportatori di essere registrati e relativa revoca
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
L’SPG si applica:
alle merci che soddisfano i requisiti della presente sottosezione, delle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e delle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 esportate da un esportatore registrato;
a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR.
Articolo 79
Procedura di registrazione nei paesi beneficiari e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Tuttavia, qualora il paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1o luglio 2016 esso comunica per iscritto alla Commissione il rinvio della registrazione degli esportatori al 1o gennaio 2018 o al 1o gennaio 2019.
Fatto salvo l’articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento, i certificati di origine, modulo A, rilasciati conformemente al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili nell’Unione come prova dell’origine se rilasciati prima della data di registrazione dell’esportatore interessato.
Le autorità competenti di un paese beneficiario che incontrano difficoltà a completare il processo di registrazione entro il periodo di dodici mesi di cui sopra possono chiedere una proroga alla Commissione. Tale proroga non è superiore a sei mesi.
Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.
Articolo 80
Banca dati degli esportatori registrati: obblighi delle autorità
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06 bis, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.
Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito a tale esportatore o rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.
Articolo 81
Data di applicazione di talune disposizioni
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 82
Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso alla banca dati
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico subordinatamente al consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso:
il nome dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
l'indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
le informazioni di contatto specificate nella casella 1 e nella casella 2 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
il numero EORI dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 bis, o il numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06;
se l'esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso.
Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.
La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:
il numero dell’esportatore registrato;
la data di registrazione dell'esportatore registrato;
la data da cui decorre la validità della registrazione;
se del caso, la data della revoca della registrazione;
un’indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera o la Turchia;
la data dell’ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.
Articolo 83
Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) o all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ). Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:
informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;
periodo di conservazione dei dati.
Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all’allegato 22-06 ►M2 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso ◄ .
La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l’esportatore registrato possa far valere i suoi diritti.
Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell’esportatore registrato.
Se l’esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
Ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati.
Articolo 84
Obblighi di notifica applicabili agli Stati membri ai fini dell’applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali che:
sono competenti per registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX, nonché per modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione;
sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari come previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2016.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.
Articolo 85
Procedura di registrazione negli Stati membri e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Fino al 31 dicembre 2017 gli esportatori autorizzati negli Stati membri che non sono ancora registrati possono compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.
Articolo 86
Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-06.
Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all'esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell'esportazione nel quadro degli SGP dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.
I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, ai fini dell'esportazione nell'ambito dell'SPG della Turchia, una volta che tale paese avrà iniziato ad applicare il sistema REX. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data in cui la Turchia inizia ad applicare tale sistema.
Articolo 87
Sistema degli esportatori registrati: obbligo di pubblicazione
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema REX. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.
Articolo 88
Registrazione automatica degli esportatori per un paese che inizia ad essere beneficiario dell’SPG dell’Unione
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Se un paese è aggiunto all’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione attiva automaticamente, nell’ambito del proprio SPG, le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia.
In questo caso un esportatore che è già registrato almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia non deve presentare una domanda presso le autorità competenti del proprio paese per essere registrato nell’SPG dell’Unione.
Articolo 89
Revoca della registrazione
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro revocano la registrazione se l’esportatore registrato:
non esiste più;
non soddisfa più le condizioni per l’esportazione delle merci nell’ambito dell’SPG;
ha informato l’autorità competente del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro che non intende più esportare merci nell’ambito dell’SPG;
per dolo o colpa compila o fa compilare un’attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.
Articolo 90
Revoca automatica delle registrazioni quando un paese è radiato dall'elenco dei paesi beneficiari
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 91
Obblighi degli esportatori
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Gli esportatori e gli esportatori registrati adempiono i seguenti obblighi:
tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
conservano per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui l’attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:
delle attestazioni di origine rilasciate;
della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.
Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.
Articolo 92
Disposizioni generali sull’attestazione di origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Se i prodotti in questione sono considerati originari del paese beneficiario di esportazione o di un altro paese beneficiario in conformità dell’articolo 55, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell’articolo 55, paragrafo 6, secondo comma, del medesimo regolamento, l’attestazione di origine è compilata dall’esportatore nel paese beneficiario di esportazione.
▼M1 —————
In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l’attestazione di origine può essere compilata retroattivamente dall’esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, mutatis mutandis, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.
Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l’identificazione dell’esportatore interessato e delle merci in questione.
L'esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine.
I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, a quanto segue:
attestazioni di origine compilate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
attestazioni di origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione.
Articolo 93
Attestazione di origine in caso di cumulo
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
In tali casi l’attestazione di origine redatta dall’esportatore riporta la dicitura «Extended cumulation with country x», «Cumul étendu avec le pays x» o «Acumulación ampliada con el país x».
Articolo 94
Presentazione e validità dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura e presentazione tardiva dei medesimi
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d’importazione possono ammettere le prove dell’origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 95
Sostituzione dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
L’ufficio doganale verifica che il certificato sostitutivo sia conforme alla prova dell’origine iniziale.
Articolo 96
Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Su richiesta dell’importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione quando le merci:
sono importate nell’ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;
formano oggetto di uno stesso contratto d’acquisto, i cui contraenti sono stabiliti nel paese di esportazione o negli Stati membri;
sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.
Questa procedura si applica per il periodo stabilito dalle autorità doganali competenti.
Articolo 97
Esenzioni dall’obbligo di presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
I prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi come prodotti originari fruenti delle preferenze tariffarie SPG senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, a condizione che
tali prodotti:
formino oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
siano stati dichiarati conformi alla condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;
non sussistano dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera a), punto ii).
Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
le importazioni presentano carattere occasionale;
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.
Articolo 98
Discordanze ed errori formali nei certificati di origine, modulo A, o nelle dichiarazioni su fattura
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 99
Validità dell’attestazione di origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
L’attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
sono presentate smontate o non montate ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;
sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e
sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.
Articolo 100
Ammissibilità di un’attestazione di origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Affinché gli importatori possano beneficiare dell’SPG su dichiarazione di un’attestazione di origine, le merci devono essere state esportate alla data o a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dal quale le merci sono esportate ha iniziato la registrazione degli esportatori a norma dell’articolo 79 del presente regolamento.
Le merci originarie di un paese ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare di tale sistema a condizione che siano state esportate dal paese stesso alla data o a decorrere dalla data in cui tale paese beneficiario ha iniziato ad applicare il sistema degli esportatori registrati di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 101
Sostituzione delle attestazioni di origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
L’attestazione sostitutiva è redatta secondo il modello di cui all’allegato 22-20.
Le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate solo se l’attestazione di origine iniziale era stata compilata conformemente agli articoli 92, 93, 99 e 100 del presente regolamento e all’allegato 22-07.
Tuttavia, i rispeditori che non sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive quando il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera 6 000 EUR se allegano copia dell’attestazione di origine iniziale compilata nel paese beneficiario.
Articolo 102
Principi generali e precauzioni che devono essere adottate dal dichiarante
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, il dichiarante accerta che esse siano conformi alle norme enunciate nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in particolare verificando:
sul sito web pubblico che l’esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000 EUR e
che l’attestazione di origine sia redatta in conformità dell’allegato 22-07 ►M1 ————— ◄ .
Articolo 103
Esenzioni dall’obbligo di fornire un’attestazione di origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
I prodotti seguenti sono esenti dall’obbligo di compilazione e presentazione di un’attestazione di origine:
i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR;
i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.
I prodotti di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:
si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare dell’SPG;
non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).
Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
le importazioni presentano carattere occasionale;
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.
Articolo 104
Discordanze ed errori formali nelle attestazioni di origine e presentazione tardiva delle attestazioni di origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 105
Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di attestazioni di origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 106
Sospensione dell’applicazione della preferenza
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Le autorità doganali possono sospendere l’applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata del procedimento di verifica di cui all’articolo 109 del presente regolamento se:
le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o all’articolo 43 del medesimo regolamento;
il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 107
Rifiuto di concedere preferenze tariffarie
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al paese beneficiario, se:
le merci non corrispondono a quelle indicate nell’attestazione di origine;
il dichiarante non presenta l’attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;
fatto salvo l’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 79, paragrafo 3, del presente regolamento, l’attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario;
l’attestazione di origine non è stata redatta in conformità all’allegato 22-07;
le condizioni dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte.
Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell’articolo 109 rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:
hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l’esportatore non aveva la facoltà di redigere l’attestazione di origine;
hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari di un paese beneficiario o che le condizioni dell’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte;
nutrivano seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all’effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica ed è rispettata una delle seguenti condizioni:
non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 109 del presente regolamento oppure
la risposta ricevuta non fornisce adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.
Articolo 108
Obblighi delle autorità competenti relativi al controllo dell’origine successivamente alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono:
verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;
controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria.
Il primo comma si applica mutatis mutandis alle richieste inviate alle autorità della Norvegia e della Svizzera per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio, con l’obiettivo di chiedere a tali autorità di stabilire ulteriori contatti con le autorità competenti del paese beneficiario.
Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 solo se il paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire al paese beneficiario il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’accordo medesimo.
Articolo 109
Controllo a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Qualora le autorità doganali di uno Stato membro richiedano la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, esse indicano nella loro richiesta, all’occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.
A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell’attestazione di origine o dell’attestazione di origine sostitutiva e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite in tale attestazione di origine o attestazione sostitutiva sono inesatte.
Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica, eccezion fatta per le richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera al fine di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario, per le quali il termine è aumentato a otto mesi.
Articolo 110
Controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Se le autorità doganali degli Stati membri decidono di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
Articolo 111
Controllo a posteriori delle prove dell’origine per i prodotti che hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Gli articoli 73 e 110 del presente regolamento si applicano anche fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini della comunicazione di informazioni alla Commissione o alle autorità doganali degli Stati membri e del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura rilasciati/e in conformità delle norme sul cumulo regionale dell’origine.
Articolo 112
Ceuta e Melilla
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 113
Requisiti di carattere generale
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
I prodotti originari di uno dei paesi o territori beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 su presentazione:
del certificato di circolazione delle merci EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-10 oppure
nei casi di cui all’articolo 119, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato 22-13, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
La casella n. 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura reca la dicitura «Autonomous trade measures» o «Mesures commerciales autonomes».
Articolo 114
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
I prodotti originari ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 possono, all’atto dell’importazione nell’Unione, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 a condizione che siano stati trasportati direttamente nell’Unione, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di un paese o territorio beneficiario, purché tale paese o territorio beneficiario:
abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall’articolo 124 del presente regolamento, e
assista l’Unione, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l’autenticità del documento o l’esattezza delle informazioni sull’origine effettiva dei prodotti in questione.
Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono conservate dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato di circolazione.
L’esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutti i documenti giustificativi supplementari che dette autorità ritengano necessari per accertare l’esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e delle condizioni di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.
Articolo 115
Importazioni con spedizioni scaglionate
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 116
Presentazione della prova dell’origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione secondo le modalità previste dall’articolo 163 del codice. Dette autorità possono esigere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione d’importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione della presente sottosezione.
Articolo 117
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
In deroga all’articolo 114, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, o
viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.
I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
Articolo 118
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
Articolo 119
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
La dichiarazione su fattura può essere compilata da uno dei seguenti soggetti:
un esportatore autorizzato dell’Unione a norma dell’articolo 120 del presente regolamento;
qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente di uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR, a condizione che l’assistenza di cui all’articolo 114, paragrafo 1, del presente regolamento sia prestata anche nell’ambito di questa procedura.
Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l’uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:
è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l’esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.
Le disposizioni del primo comma non esonerano l’esportatore dall’espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.
Articolo 120
Esportatore autorizzato
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 121
Validità della prova dell’origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Su richiesta dell’importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione quando le merci soddisfano le seguenti condizioni:
sono importate nell’ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;
rientrano in uno stesso contratto di acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione o nell’Unione;
sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dell’Unione.
Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.
Articolo 122
Esonero dalla prova dell’origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 123
Discordanze ed errori formali
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti presentati.
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, in una prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 124
Cooperazione amministrativa
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Articolo 125
Controllo delle prove dell’origine
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
Qualora le autorità doganali dello Stato membro d’importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
Articolo 126
Ceuta e Melilla
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
CAPO 3
Valore in dogana delle merci
Articolo 127
Disposizioni generali
[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]
Ai fini del presente capo, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa;
hanno la veste giuridica di associati;
l’una è il datore di lavoro dell’altra;
un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra;
l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra;
l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona;
sono membri della stessa famiglia.
Articolo 128
Valore di transazione
(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
Articolo 129
Prezzo effettivamente pagato o da pagare
(Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)
Il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone:
il venditore;
un terzo a beneficio del venditore;
un terzo collegato al venditore;
un terzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore.
I pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.
Articolo 130
Riduzioni
(Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)
Articolo 131
Consegna parziale
(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
Articolo 132
Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi
(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
Un adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, effettuato dal venditore in favore dell’acquirente, può essere preso in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
le merci erano difettose al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica;
il venditore ha effettuato l’adeguamento per compensare il difetto al fine di soddisfare una delle seguenti condizioni:
un obbligo contrattuale stipulato prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana;
un obbligo legale applicabile alle merci.
▼M4 —————
Articolo 133
Valutazione delle condizioni e prestazioni
(Articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice)
Se la vendita o il prezzo delle merci importate sono soggetti a condizioni o prestazioni il cui valore possa essere determinato in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore è considerato come parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, a meno che tali condizioni o prestazioni non si riferiscano ad uno dei due casi seguenti:
un’attività cui si applica l’articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento;
un elemento del valore in dogana ai sensi dell’articolo 71 del codice.
Articolo 134
Operazioni tra soggetti collegati
[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]
Tuttavia, le merci sono valutate ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino a uno dei seguenti valori assunti come criteri, determinati allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:
il valore di transazione in occasione di vendite, tra compratori e venditori che non sono legati in alcun caso particolare, di merci identiche o similari per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione;
il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice;
il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice.
Al momento di stabilire il valore di merci identiche o similari di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei seguenti elementi:
le differenze dimostrate tra i livelli commerciali;
le quantità;
gli elementi elencati all’articolo 71, paragrafo 1, del codice;
i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite in cui venditore e compratore non sono collegati, se tali costi non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite tra soggetti collegati.
Articolo 135
Beni e servizi utilizzati per la produzione delle merci importate
[Articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice]
Se tali prodotti o servizi sono stati prodotti dal compratore o da una persona con la quale esso è legato, il loro valore è dato dal costo della loro produzione.
Articolo 136
Corrispettivi e diritti di licenza
[Articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del codice]
I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
Articolo 137
Luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione
[Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, per luogo d’introduzione nel territorio doganale dell’Unione si intende:
per le merci trasportate via mare, il porto di primo arrivo nel territorio doganale dell’Unione;
per le merci trasportate via mare in uno dei dipartimenti francesi d’oltremare che fanno parte del territorio doganale dell’Unione e trasportate direttamente verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, o viceversa, il porto di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che esse siano state scaricate o trasbordate in tale porto;
per le merci trasportate via mare e poi, senza trasbordo, per una via navigabile interna, il primo porto in cui può essere effettuato lo scarico;
per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile interna o su strada, il luogo in cui si trova l’ufficio doganale di entrata;
per le merci trasportate con altri modi di trasporto, il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale dell’Unione.
Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3 non sono rispettate, il luogo in cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione è il seguente:
per le merci trasportate via mare, il porto di scarico;
per le merci trasportate con ►M1 altri modi di trasporto ◄ , il luogo indicato al paragrafo 1, lettere c), d) o e), situato nella parte del territorio doganale dell’Unione verso cui le merci sono spedite.
Articolo 138
Spese di trasporto
[Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]
Articolo 139
Oneri riscossi sulla spedizioni postali
(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
Il valore in dogana delle merci comprende le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel territorio doganale dell’Unione.
Articolo 140
Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati
(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
Articolo 141
Valore in dogana di merci identiche o similari
[Articolo 74, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice]
Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari vendute a un altro livello commerciale o in quantitativi diversi. Tale valore di transazione dovrebbe essere corretto per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi.
Articolo 142
Metodo deduttivo
[Articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice]
Le seguenti vendite non sono prese in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice:
vendite di beni a un livello commerciale diverso dal primo dopo l’importazione;
vendite a soggetti collegati;
vendite a persone che, direttamente o indirettamente, senza spese o a costo ridotto, forniscono i beni o servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice per l’impiego nell’ambito della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate;
vendite in quantitativi che non siano sufficienti a consentire di determinare il prezzo unitario.
Nel determinare il valore in dogana, dal prezzo unitario stabilito conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono detratti i seguenti elementi:
le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure il ricarico generalmente praticato per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite sul territorio doganale dell’Unione di merci importate della stessa natura o specie che rientrano in un gruppo o una gamma di merci prodotte da un settore industriale specifico; oppure
le spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché le spese connesse sostenute nel territorio doganale dell’Unione; oppure
i dazi all’importazione ed altre imposte da pagare nel territorio doganale dell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci.
Tali prezzi unitari possono essere usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di 14 giorni. Ciascun periodo decorre da un venerdì.
I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente:
previa deduzione degli elementi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui al paragrafo 5, lettera b). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.
Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di 14 giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi devono essere divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l’ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.
Articolo 143
Metodo del valore calcolato
[Articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice]
Articolo 144
Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo «fall-back»)
(Articolo 74, paragrafo 3, del codice)
Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, vengono utilizzati altri metodi appropriati. In tal caso, il valore in dogana non viene determinato sulla base di uno dei seguenti elementi:
il prezzo di vendita, all’interno del territorio doganale dell’Unione, di merci prodotte nel territorio doganale dell’Unione;
un sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana;
il prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione;
il costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice;
i prezzi all’esportazione verso un paese terzo;
i valori in dogana minimi;
valori arbitrari o fittizi.
Articolo 145
Documenti giustificativi riguardanti il valore in dogana
(Articolo 163, paragrafo 1, del codice)
La fattura relativa al valore di transazione dichiarato è richiesta come documento giustificativo.
Articolo 146
Conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana
[Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice]
In conformità dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per la conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana:
il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;
il tasso di cambio pubblicato dall’autorità nazionale competente o, se l’autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro.
Se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato.
TITOLO III
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE
CAPO 1
Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente
Articolo 147
Sistemi elettronici relativi alle garanzie
(Articolo 16 del codice)
Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.
Il primo paragrafo del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Articolo 148
Garanzia isolata per un’obbligazione doganale potenziale
(Articolo 90, paragrafo 1, secondo comma, del codice)
Articolo 149
Garanzia facoltativa
(Articolo 91 del codice)
Quando le autorità doganali decidono di richiedere una garanzia facoltativa, si applicano gli articoli da 150 a 158 del presente regolamento.
Articolo 150
Garanzia sotto forma di deposito in contanti
[Articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice]
Quando è richiesta una garanzia per i regimi speciali o la custodia temporanea e viene disposta una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti, tale garanzia è fornita alle autorità doganali dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate al regime o sono in custodia temporanea.
Se un regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato o se il controllo dell’uso finale delle merci o la custodia temporanea si sono conclusi correttamente, la garanzia è rimborsata dall’autorità doganale dello Stato membro in cui è stata fornita.
Articolo 151
Garanzia sotto forma di impegno assunto da un fideiussore
[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del codice]
Articolo 152
Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore
[Articolo 89 e articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice]
Articolo 153
Reciproca assistenza tra le autorità doganali
[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]
Quando l’obbligazione doganale sorge in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accettato una garanzia in una delle forme di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che può essere utilizzata in più di uno Stato membro, lo Stato membro che ha accettato la garanzia trasferisce allo Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale, su richiesta presentata da quest’ultimo dopo la scadenza del termine di pagamento, l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione entro i limiti della garanzia accettata e del dazio non pagato.
Tale trasferimento è effettuato entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Articolo 154
Numero di riferimento della garanzia e codice di accesso
(Articolo 89, paragrafo 2, del codice)
Quando una garanzia isolata può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia o, nel caso di una garanzia sotto forma di titoli, al fideiussore, le seguenti informazioni:
un numero di riferimento della garanzia;
un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Quando una garanzia globale può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia le seguenti informazioni:
un numero di riferimento della garanzia per ciascuna parte dell’importo di riferimento da monitorare a norma dell’articolo 157 del presente regolamento;
un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia ad uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.
Articolo 155
Importo di riferimento
(Articolo 90 del codice)
Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri il cui importo non può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia o il cui importo varia nel tempo, la parte dell’importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri è fissata come segue:
per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e gli altri oneri che sono insorti, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti;
per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri che potrebbero insorgere, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri che potrebbero diventare esigibili in relazione a ciascuna dichiarazione in dogana o a ciascuna dichiarazione di custodia temporanea per le quali è fornita la garanzia, nel periodo compreso tra il vincolo delle merci al regime doganale o di custodia temporanea pertinente e il momento in cui tale regime è appurato o la sorveglianza delle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea prendono fine.
Ai fini della lettera b) si tiene conto dei tassi più elevati dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci dello stesso tipo e dei tassi più elevati di altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci dello stesso tipo nello Stato membro dell’ufficio doganale di garanzia.
Qualora l’ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare la parte dell’importo di riferimento di cui al primo comma, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna dichiarazione.
Articolo 156
Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte della persona tenuta a fornire la garanzia
(Articolo 89 del codice)
La persona tenuta a fornire la garanzia assicura che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che è dovuto o che può diventare esigibile, non superi l’importo di riferimento.
Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.
Articolo 157
Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte delle autorità doganali
(Articolo 89, paragrafo 6, del codice)
Articolo 158
Livello della garanzia globale
(Articolo 95, paragrafi 2 e 3, del codice)
Articolo 159
Calcolo ai fini del transito comune
(Articolo 89, paragrafo 2, del codice)
Ai fini del calcolo di cui all’articolo 148 e all’articolo 155, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del presente regolamento, le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito ( 15 ) sono considerate merci non unionali.
Articolo 160
Garanzia isolata a mezzo di certificati
[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice]
La prova di tale impegno è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato 32-02 e i certificati sono emessi utilizzando il formulario di cui all’allegato 32-06.
Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile.
Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell’emissione.
Per ciascun certificato, il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:
un numero di riferimento della garanzia;
un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
La persona che intende essere il titolare del regime non modifica il codice di accesso.
Articolo 161
Revoca e annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati
[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del codice]
L’autorità doganale responsabile per l’ufficio doganale di garanzia pertinente introduce nel sistema elettronico di cui all’articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento le informazioni relative a qualsiasi revoca o annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati e la data alla quale diventano effettivi.
Dalla data di effetto della revoca o dell'annullamento, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito unionale.
Articolo 162
Garanzia globale
(Articolo 89, paragrafo 5, e articolo 95 del codice)
Articolo 163
Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
Ai fini dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, comprese le successive modifiche (convenzione TIR), qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale dell'Unione, qualsiasi associazione garante stabilita nel territorio doganale dell'Unione può diventare responsabile del pagamento dell'importo garantito relativo alle merci che sono oggetto dell'operazione TIR fino a concorrenza di 100 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.
Articolo 164
Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti
[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b) e c), e articolo 227, paragrafo 2, lettere b) e c), del codice]
Una notifica valida del mancato appuramento di un regime conformemente alla convenzione TIR o alla convenzione ATA o ancora alla convenzione di Istanbul, effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro a un’associazione garante, costituisce una notifica a qualsiasi altra associazione garante di un altro Stato membro designata come responsabile del pagamento di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri.
CAPO 2
Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
Articolo 165
Reciproca assistenza tra le autorità doganali
(Articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102, paragrafo 1, del codice)
Quando sorge un’obbligazione doganale, le autorità doganali competenti per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale comunicano alle altre autorità doganali interessate le seguenti informazioni:
il fatto che è sorta un’obbligazione doganale;
le azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi in questione.
Articolo 166
Ufficio doganale di coordinamento competente per i carnet ATA o CPD
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]
Articolo 167
Riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR
[Articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice]
Non appena le autorità riceventi forniscono la prova della riscossione degli importi in questione, le autorità di invio rimborsano gli altri oneri già riscossi oppure annullano l’azione di riscossione di tali oneri.
Articolo 168
Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR
[Articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice]
Quando sorge un’obbligazione doganale in relazione a merci vincolate al regime di transito unionale o al regime di transito in conformità della convenzione TIR, le autorità doganali competenti per la riscossione informano l’ufficio doganale di partenza in merito alla riscossione dei dazi e degli altri oneri.
Articolo 169
Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]
All’occorrenza, le autorità riceventi riscuotono dall’associazione garante cui sono vincolate gli importi dei dazi e degli altri oneri da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui esse sono ubicate.
Articolo 170
Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]
In caso di riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, si applica mutatis mutandis l’articolo 169.
Articolo 171
Richiesta di pagamento a un’associazione garante nell’ambito della procedura della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul
(Articolo 98 del codice)
Articolo 172
Domanda di rimborso o di sgravio
(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, o da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi.
Articolo 173
Presentazione delle merci come condizione per il rimborso o lo sgravio
(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)
Il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate alle autorità doganali, l’autorità doganale competente a prendere la decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dispone di prove indicanti che le merci in questione sono merci per le quali sia stata presentata una richiesta di rimborso o di sgravio.
Articolo 174
Restrizione al trasferimento di merci
(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)
Fatto salvo l’articolo 176, paragrafo 4, del presente regolamento e fino a quando non sia stata presa una decisione su una domanda di rimborso o di sgravio, le merci alle quali si riferisce l’importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non vengono trasferite in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, a meno che il richiedente non ne informi preventivamente l’autorità doganale di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che a sua volta ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione.
Articolo 175
Reciproca assistenza tra le autorità doganali
(Articolo 22 e articolo 116, paragrafo 1, del codice)
La richiesta di informazioni è accompagnata dalle indicazioni contenute nella domanda e da tutti i documenti necessari per consentire all’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.
L’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall’autorità doganale competente a prendere la decisione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Essa annota i risultati ottenuti nella parte pertinente dell’originale della richiesta di cui al paragrafo 1 e restituisce tale documento all’autorità doganale competente a prendere la decisione unitamente a tutti i documenti di cui al paragrafo 1, secondo comma.
Se l’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci non è in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti entro il termine di cui al secondo comma, essa rispedisce la richiesta, debitamente annotata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima.
Articolo 176
Espletamento delle formalità doganali
(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)
Articolo 177
Formalità connesse alla decisione relativa al rimborso o allo sgravio
(Articolo 116, paragrafo 2, del codice)
Articolo 178
Parti o componenti di un unico articolo
(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)
Quando il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla distruzione, all’abbandono allo Stato, al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione delle merci, ma le relative formalità sono espletate soltanto per una o più parti o componenti di tali merci, l’importo da rimborsare o da sgravare è pari alla differenza tra l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile alle merci e l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione che sarebbe stato applicabile al resto delle merci se esse fossero state vincolate nello stato originario a un regime doganale comportante l’insorgenza di un’obbligazione doganale, alla data di vincolo a tale regime.
Articolo 179
Cascami e avanzi
(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)
Se dalla distruzione delle merci autorizzata dall’autorità doganale competente a prendere la decisione derivano cascami o avanzi, tali cascami o avanzi sono considerati merci non unionali non appena venga adottata una decisione che concede il rimborso o lo sgravio.
Articolo 180
Esportazione o distruzione senza controllo doganale
(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)
Nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 118 o all’articolo 120 del codice, quando l’esportazione o la distruzione hanno avuto luogo senza controllo doganale, il rimborso o lo sgravio sulla base dell’articolo 120 del codice sono subordinati alle condizioni seguenti:
il richiedente presenta all’autorità doganale competente a prendere la decisione le prove necessarie per stabilire se le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio soddisfano una delle seguenti condizioni:
le merci sono state esportate fuori dal territorio doganale dell’Unione;
le merci sono state distrutte sotto il controllo di autorità o di persone autorizzate da tali autorità a renderne ufficialmente atto;
il richiedente restituisce all’autorità doganale competente a prendere la decisione qualsiasi documento attestante o contenente informazioni attestanti la posizione unionale delle merci in questione, sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale dell’Unione, oppure presenta qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non possa essere successivamente utilizzato in relazione a merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
Gli elementi di prova attestanti che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state esportate dal territorio doganale dell’Unione comprendono i seguenti documenti:
la certificazione di uscita di cui all’articolo 334 del presente regolamento;
l’originale o una copia autenticata della dichiarazione in dogana per il regime che comporta l’insorgenza dell’obbligazione doganale;
se necessario, documenti commerciali o amministrativi contenenti una descrizione completa delle merci che sono state presentate con la dichiarazione in dogana corrispondente al suddetto regime o con la dichiarazione in dogana relativa all’esportazione dal territorio doganale dell’Unione o con la dichiarazione in dogana redatta per le merci nel paese terzo di destinazione.
Gli elementi di prova che accertano che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente consistono in uno dei seguenti documenti:
un verbale o una dichiarazione di distruzione redatti dall’autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo, o una copia autenticata dei medesimi;
un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d’informazione che ne giustificano l’abilitazione.
Tali documenti contengono una descrizione completa delle merci distrutte che consente di accertare, mediante confronto con le indicazioni fornite nella dichiarazione in dogana per un regime doganale comportante l’insorgenza dell’obbligazione doganale e nei documenti giustificativi, che le merci distrutte sono quelle che erano state vincolate al suddetto regime.
Articolo 181
Informazioni da fornire alla Commissione
(Articolo 121, paragrafo 4, del codice)
Per ciascuno dei casi di cui al presente articolo sono fornite le seguenti informazioni:
il numero di riferimento della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell’obbligazione;
la data della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell’obbligazione;
la natura della decisione;
la base giuridica della decisione;
l’importo e la valuta;
i casi particolari (compresa una breve spiegazione delle ragioni per cui le autorità doganali ritengono soddisfatte le condizioni per lo sgravio/il rimborso previste dalla base giuridica pertinente).
TITOLO IV
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE
CAPO 1
Dichiarazione sommaria di entrata
Articolo 182
Sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata
(Articolo 16 del codice)
Un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per:
la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e di altre informazioni inerenti a tali dichiarazioni, relative all’analisi dei rischi doganali a fini di sicurezza, compreso il sostegno alla sicurezza aerea, e relative alle misure che devono essere adottate sulla base dei risultati di tale analisi;
lo scambio di informazioni riguardanti le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e i risultati dell’analisi dei rischi delle dichiarazioni sommarie di entrata, le altre informazioni necessarie all’esecuzione dell’analisi dei rischi e le misure adottate sulla base di un’analisi dei rischi, comprese le raccomandazioni sui luoghi di controllo e i risultati di tali controlli;
lo scambio di informazioni per il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio in materia di sicurezza e delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del codice.
Le date per lo sviluppo e l’avvio dell’utilizzazione per fasi del sistema sono indicate nel progetto di sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) nell’ambito del CDU che figura nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commisione ( 16 ).
Articolo 183
Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata
(Articolo 127, paragrafi 4, 5 e 6, del codice)
Se non si applica nessuno degli esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per le merci trasportate per via aerea sono fornite come segue:
i vettori aerei presentano una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;
i corrieri espresso presentano quanto segue:
gli operatori postali presentano l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per le spedizioni aventi come destinazione finale uno Stato membro, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 1 di tale sistema;
mediante la presentazione di uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 di tale sistema.
Se non si applica nessuno degli esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite come segue:
mediante la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;
mediante la presentazione di uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 di tale sistema.
Articolo 184
Obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal vettore
(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)
Se il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti non mette le indicazioni richieste a disposizione della persona che emette la polizza di carico, tale persona fornisce l’identità del destinatario nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.
Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso l’accordo.
Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo.
Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di vettura informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo.
Articolo 185
Registrazione della dichiarazione sommaria di entrata
(Articolo 127, paragrafo 1, del codice)
A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 1 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite mediante l’invio di almeno l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o mediante l’invio di più insiemi di dati, le autorità doganali:
registrano ciascuno di tali invii di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata all’atto della ricezione;
informano immediatamente la persona che ha inviato l’insieme di dati in merito alla registrazione;
comunicano a detta persona l’MRN di ciascuno dei documenti presentati e la rispettiva data di registrazione.
Le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia richiesto di esserne informato e abbia accesso ai sistemi elettronici di cui all’articolo 182 del presente regolamento, nei casi seguenti:
se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona di cui all’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del codice;
se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.
Articolo 186
Analisi dei rischi e controlli relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata
(Articolo 46, paragrafi 3 e 5, articolo 47, paragrafo 2, e articolo 128 del codice)
Fatto salvo il primo comma, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea è effettuata non appena possibile dopo la ricezione dell’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
L’ufficio doganale di prima entrata completa l’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza dopo il seguente scambio di informazioni tramite il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1:
immediatamente dopo la registrazione, l’ufficio doganale di prima entrata mette le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri in esse menzionati e alle autorità doganali degli altri Stati membri che hanno inserito nel sistema le informazioni relative ai rischi per la sicurezza corrispondenti a tale dichiarazione sommaria di entrata.
Entro i termini di cui agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali degli Stati membri di cui alla lettera a) del presente paragrafo effettuano un’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza e, se individuano un rischio, mettono i risultati a disposizione dell’ufficio doganale di prima entrata.
L’ufficio doganale di prima entrata tiene conto delle informazioni sui risultati dell’analisi dei rischi fornite dalle autorità doganali degli Stati membri di cui alla lettera a) per completare l’analisi dei rischi.
L’ufficio doganale di prima entrata mette i risultati dell’analisi dei rischi completata a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri che hanno contribuito all’analisi dei rischi e di quelli potenzialmente interessati dal movimento delle merci.
L’ufficio doganale di prima entrata notifica il completamento dell’analisi dei rischi alle persone seguenti, a condizione che abbiano chiesto di ricevere una notifica e abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1:
il dichiarante o il suo rappresentante;
il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
A tal fine l’ufficio doganale di prima entrata chiede le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal vettore, l’ufficio doganale di prima entrata informa il vettore, a condizione che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1.
L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento:
il dichiarante o il suo rappresentante;
il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
Successivamente alla notifica, la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata fornisce all’ufficio doganale di prima entrata i risultati dello screening e tutte le altre informazioni pertinenti. L’analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite.
L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento:
il dichiarante o il suo rappresentante;
il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
Tale notifica è effettuata subito dopo l’individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte del vettore.
L’ufficio doganale di prima entrata informa inoltre immediatamente le autorità doganali di tutti gli Stati membri in merito a tale notifica e mette a loro disposizione le pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.
L’ufficio doganale competente per il luogo raccomandato come il più appropriato per il controllo decide in merito al controllo e, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, mette i risultati di tale decisione a disposizione di tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dal movimento di merci, al più tardi al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di prima entrata.
L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’articolo 129 del codice. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.
Articolo 187
Norme transitorie per l’analisi dei rischi
(Articolo 128 del codice)
Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in vari porti o aeroporti del territorio doganale dell’Unione, a condizione che gli spostamenti avvengano senza fare scalo in un porto o un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, si applicano le seguenti disposizioni:
per tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile di cui trattasi, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto procedono all'analisi dei rischi ai fini della sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l'aeroporto di scarico;
nel caso di spedizioni che si ritenga presentino una minaccia tale da richiedere un’azione immediata, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata nell’Unione adotta misure di divieto e, in qualsiasi caso, trasmette i risultati dell’analisi dei rischi ai porti o aeroporti successivi e
nei porti o aeroporti successivi situati sul territorio doganale dell’Unione, alle merci presentate in dogana presso tali porti o aeroporti si applica l’articolo 145 del codice.
Articolo 188
Modifica e invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata
(Articolo 129, paragrafo 1, del codice)
Se persone diverse chiedono una modifica o un invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, ciascuna di dette persone è autorizzata a chiedere la modifica o l’invalidamento unicamente delle indicazioni da essa presentate.
Se le modifiche o l’invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali ne informano anche quest’ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1.
CAPO 2
Arrivo delle merci
Articolo 189
Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione
(Articolo 133 del codice)
Il primo comma del presente articolo non si applica nel caso in cui le merci siano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime di transito conformemente all’articolo 141 del codice.
Articolo 190
Presentazione delle merci in dogana
(Articolo 139 del codice)
Le autorità doganali possono accettare l’uso dei sistemi portuali o aeroportuali o di altri metodi di informazione disponibili ai fini della presentazione delle merci in dogana.
Articolo 191
Procedura di consultazione tra autorità doganali prima dell’autorizzazione delle strutture di deposito per la custodia temporanea
(Articolo 22 del codice)
Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità doganale competente a prendere la decisione deve ottenere il consenso delle autorità doganali consultate.
Se sono comunicate obiezioni entro tale periodo e non viene raggiunto un accordo tra le autorità consultate e le autorità richiedenti entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l’autorizzazione è concessa solo per la parte della domanda che non ha dato luogo a obiezioni.
Se le autorità doganali consultate non comunicano eventuali obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito.
Articolo 192
Dichiarazione di custodia temporanea
(Articolo 145 del codice)
Quando una dichiarazione doganale è depositata prima della presentazione prevista delle merci in dogana a norma dell’articolo 171 del codice, le autorità doganali possono considerare tale dichiarazione come una dichiarazione di custodia temporanea.
Articolo 193
Spostamento di merci in custodia temporanea
(Articolo 148, paragrafo 5, del codice)
Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea da cui sono spostate le merci informa:
l’autorità doganale competente per la sorveglianza della struttura di deposito per la custodia temporanea da cui le merci sono spostate in merito allo spostamento previsto secondo le modalità stabilite nell’autorizzazione e, all’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, in merito alla fine dello spostamento, secondo le modalità previste dall’autorizzazione;
il titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito verso le quali le merci sono spostate in merito all’effettuata spedizione delle merci.
Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell’autorizzazione relativa alle strutture verso le quali sono spostate le merci:
notifica l’arrivo delle merci alle autorità doganali responsabili di tali strutture e
all’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, informa il titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea di partenza.
TITOLO V
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI
CAPO 1
Posizione doganale delle merci
Articolo 194
Sistema elettronico relativo alla prova della posizione doganale di merci unionali
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali, prevista all’articolo 199, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice. Per lo scambio di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.
Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Articolo 195
Consultazione degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo
(Articolo 22 del codice)
Prima di concedere un’autorizzazione di cui all’articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dopo aver esaminato se le condizioni per l’autorizzazione stabilite all’articolo 120, paragrafo 2, del suddetto regolamento delegato sono soddisfatte, l’autorità doganale competente a prendere la decisione consulta le autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento delegato, come pure le autorità doganali di tutti gli altri Stati membri per i quali il richiedente dichiara di avere piani per futuri servizi regolari di trasporto marittimo, sul rispetto della condizione dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento delegato.
Il termine per la consultazione è di 15 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.
Articolo 196
Registrazione delle navi e dei porti
(Articolo 22 del codice)
In deroga al termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, un’autorità doganale rende disponibili le informazioni comunicatele a norma dell’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 tramite il sistema di cui all’articolo 10 entro un giorno lavorativo dalla comunicazione di dette informazioni.
Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le informazioni di cui al primo comma devono essere rese disponibili tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo.
Tali informazioni sono accessibili alle autorità doganali interessate dal servizio regolare di trasporto marittimo.
Articolo 197
Circostanze impreviste durante il trasporto da parte di servizi regolari di trasporto marittimo
(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)
Se, a seguito di circostanze impreviste, una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo trasborda merci in mare, fa scalo o carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in un porto non interessato dal servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell’Unione, la società di navigazione informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo dell’Unione, inclusi quelli situati lungo la rotta prevista della nave.
La data in cui la nave riprende ad operare nell’ambito del servizio regolare di trasporto marittimo è comunicata alle autorità doganali in anticipo.
Articolo 198
Verifica delle condizioni per i servizi regolari di trasporto marittimo
(Articolo 153 del codice)
Fino all’introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo è utilizzato in luogo del sistema di cui all’articolo 10 del presente regolamento.
Articolo 199
Mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Per dimostrare che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali è utilizzato, secondo il caso, uno dei seguenti mezzi:
i dati della dichiarazione di transito delle merci vincolate al regime di transito interno; in tal caso non si applica l’articolo 119, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
i dati dei documenti T2L o T2LF di cui all’articolo 205 del presente regolamento;
il manifesto doganale delle merci di cui all’articolo 206 del presente regolamento;
la fattura o il documento di trasporto di cui all’articolo 211 del presente regolamento;
secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite di cui all’articolo 213 del presente regolamento;
un mezzo di prova di cui agli articoli da 207 a 210 del presente regolamento;
i dati della dichiarazione relativa all'accisa di cui agli articoli 21, 26 e 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 18 );
l’etichetta di cui all’articolo 290 del presente regolamento;
Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per merci con la posizione doganale di merci unionali provviste di un imballaggio che non ha la posizione doganale di merce unionale, essi includono la seguente indicazione:
«Imballaggio N – [codice 98200]»;
Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono rilasciati a posteriori, essi includono le seguente indicazione:
«Rilasciato a posteriori – [codice 98201]»;
Articolo 200
Convalida, registrazione e uso di taluni mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Articolo 201
Convalida di una fattura
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Fino alla data di introduzione del prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando il valore totale delle merci dell’Unione supera i 15 000 EUR, la fattura o il documento di trasporto di cui all’articolo 199, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilati e firmati dall’interessato, sono convalidati dall’ufficio doganale competente.
Articolo 202
Convalida dei documenti T2L o T2LF
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando gli Stati membri hanno disposto la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici, l’ufficio doganale competente convalida i documenti T2L o T2LF e, ove necessario, i formulari complementari o le distinte di carico utilizzati.
Articolo 203
Convalida del manifesto della società di navigazione
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, su richiesta della società di navigazione, il manifesto da essa debitamente compilato e firmato è convalidato dall’ufficio doganale competente.
Articolo 204
Autorizzazione relativa al manifesto «del giorno dopo»
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare che il manifesto di cui all’articolo 199, paragrafo 2, inteso a giustificare la posizione doganale di merci dell’Unione, sia redatto al massimo il giorno successivo alla partenza della nave. Tuttavia, il manifesto è sempre redatto prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione.
Articolo 205
Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di dati del documento T2L o T2LF
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Quando il documento T2L o T2LF è utilizzato solo per una parte della merce al momento della prima presentazione, per la parte restante della merce è necessario stabilire una nuova prova in conformità dell’articolo 200 del presente regolamento e dell’articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 206
Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Tale manifesto può ricevere un MRN unicamente quando copre merci aventi la posizione doganale di merci unionali caricate a bordo della nave in un porto dell’Unione.
Articolo 207
Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nei formulari 302
(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Nel caso di un formulario elettronico NATO 302 o UE 302, il titolare del regime può anche includere uno di tali codici nei dati del formulario 302. In tal caso l’autenticazione da parte dell’ufficio di partenza avviene per via elettronica.
Articolo 208
Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Articolo 209
Prova della posizione doganale di merci unionali per gli imballaggi
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Articolo 210
Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci contenute nel bagaglio di un passeggero
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
In caso di merci contenute nel bagaglio di un passeggero, non destinate a uso commerciale, che abbiano lasciato temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e vi siano successivamente reintrodotte, la posizione doganale di merci unionali si considera comprovata se il passeggero dichiara che esse hanno la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
Articolo 211
Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci il cui valore non supera 15 000 EUR
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Nel caso di merci aventi la posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera 15 000 EUR, la posizione doganale di merci unionali può essere comprovata mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativi a tali merci, a condizione che tale fattura o documento riguardino unicamente merci che hanno la posizione doganale di merci unionali.
Articolo 212
Verifica dei mezzi di prova e assistenza amministrativa
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Le autorità doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei mezzi di prova di cui all’articolo 199 del presente regolamento e nel verificare che le informazioni e i documenti forniti in conformità con le disposizioni del presente titolo e degli articoli da 123 a 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano corrette e che le procedure utilizzate per dimostrare la posizione doganale di merci unionali siano state correttamente applicate.
Articolo 213
Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Qualora i prodotti e le merci di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano introdotti nel territorio doganale dell’Unione conformemente all’articolo 129 del suddetto regolamento delegato, la posizione doganale di merci unionali è comprovata mediante la presentazione di un giornale di pesca, di una dichiarazione di sbarco, di una dichiarazione di trasbordo o dei dati del sistema di controllo delle navi via satellite, a seconda dei casi, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 19 ).
L’autorità doganale competente per il porto di scarico dell’Unione in cui tali prodotti e merci sono trasportati direttamente dal peschereccio dell’Unione che ha effettuato la cattura ed eventualmente la trasformazione può tuttavia ritenere comprovata la posizione doganale di merci unionali in uno dei casi seguenti:
non vi è alcun dubbio circa la posizione di quei prodotti e/o di quelle merci;
il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri.
Articolo 214
Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Articolo 215
Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
La prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione è fornita per mezzo del giornale di pesca o di ogni altro mezzo di cui all’articolo 199 del presente regolamento.
CAPO 2
Vincolo delle merci a un regime doganale
Articolo 216
Sistema elettronico relativo al vincolo delle merci a un regime doganale
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Per il trattamento e lo scambio di informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.
Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalle date rispettive di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e di introduzione del sistema relativo ai regimi particolari nell’ambito del CDU e del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Articolo 217
Rilascio di ricevuta per le dichiarazioni orali
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Quando una dichiarazione in dogana è effettuata oralmente ai sensi degli articoli 135 o 137 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione o ad altri oneri, l’autorità doganale rilascia all’interessato una ricevuta a fronte del pagamento dell’importo dovuto per tale dazio o tali oneri.
La ricevuta contiene almeno le seguenti informazioni:
una descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione;
il valore della fattura o, se questo non è disponibile, la quantità delle merci;
gli importi dei dazi e degli altri oneri riscossi;
la data in cui è stata rilasciata;
il nome dell’autorità emittente.
Articolo 218
Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafi 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 139, articolo 158, paragrafo 2, e articoli 172, 194 e 267 del codice)
Ai fini degli articoli 138, 139 e 140 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le seguenti formalità doganali si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafi 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8, di tale regolamento delegato:
il trasporto delle merci in conformità dell’articolo 135 del codice e la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’articolo 139 del codice;
la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’articolo 267 del codice;
l’accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali in conformità dell’articolo 172 del codice;
l’accettazione delle merci da parte delle autorità doganali in conformità dell’articolo 194 del codice.
Articolo 219
Casi in cui una dichiarazione doganale non si considera presentata mediante un atto di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 158, paragrafo 2, del codice]
Se da un controllo emerge che un atto di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è stato espletato ma che le merci introdotte o fatte uscire non sono merci di cui agli articoli 138, 139 e 140 del suddetto regolamento delegato, la dichiarazione in dogana di tali merci si considera non presentata.
Articolo 220
Norme transitorie per le merci contenute in spedizioni postali
(Articolo 158, paragrafo 2, e articoli 172 e 194 del codice)
Le merci che non sono state consegnate al destinatario sono considerate in custodia temporanea fino a quando non vengano distrutte, riesportate o altrimenti rimosse conformemente all’articolo 198 del codice.
Articolo 220 bis
Norme procedurali applicabili all’uso del formulario NATO 302 per i regimi doganali diversi dal transito
(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 158, paragrafo 2, del codice)
L’ufficio doganale designato dallo Stato membro in cui inizia l’attività militare nel territorio doganale dell’Unione fornisce alle forze NATO di stanza nel suo territorio formulari NATO 302:
pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;
numerati in una serie continua;
recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari NATO 302.
Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:
presentano i dati del formulario NATO 302 in formato elettronico all’ufficio doganale designato;
completano il formulario NATO 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.
Le altre copie del formulario NATO 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.
Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.
Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.
Articolo 220 ter
Norme procedurali applicabili all’uso del formulario UE 302 per i regimi doganali diversi dal transito
(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 158, paragrafo 2, del codice)
L’ufficio doganale designato dallo Stato membro in cui inizia l’attività militare nel territorio doganale dell’Unione fornisce alle forze militari di uno Stato membro di stanza nel suo territorio formulari UE 302:
pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;
numerati in una serie continua;
recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari UE 302.
Al momento della spedizione delle merci, le forze militari dello Stato membro effettuano una delle azioni seguenti:
presentano i dati del formulario UE 302 in formato elettronico all’ufficio doganale designato;
completano il formulario UE 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.
Le altre copie del formulario UE 302 accompagnano la spedizione fino alle forze militari dello Stato membro di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.
Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro di destinazione.
Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.
Articolo 221
Ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale
(Articolo 159 del codice)
I seguenti uffici doganali sono competenti per il vincolo delle merci al regime di esportazione
l’ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito;
l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione;
un altro ufficio doganale dello Stato membro competente, per ragioni amministrative, per le operazioni di cui trattasi.
Se le merci non superano i 3 000 EUR in valore per spedizione e per dichiarante e non sono soggette a divieti o restrizioni, l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo comma.
In caso di subappalto, l’ufficio doganale competente per il luogo in cui il subappaltatore è stabilito è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo e secondo comma.
Ove giustificato dalle circostanze di un caso individuale, un altro ufficio doganale meglio situato per la presentazione in dogana delle merci è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione.
L’autorità doganale di ciascuno Stato membro designa l’ufficio o gli uffici doganali incaricati di espletare le formalità e i controlli doganali riguardanti le merci da trasportare o da utilizzare nel contesto di attività militari in base al formulario UE 302.
Articolo 222
Articoli di merci
(Articolo 162 del codice)
Salvo nei casi in cui merci specifiche contenute in una spedizione siano oggetto di misure diverse, le merci contenute in una spedizione sono considerate un solo articolo ai fini del paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
devono essere classificate sotto un’unica sottovoce tariffaria;
sono oggetto di una richiesta di semplificazione conformemente all’articolo 177 del codice.
Articolo 223
Gestione del contingente tariffario nelle dichiarazioni doganali semplificate
(Articolo 166 del codice)
Articolo 224
Documenti giustificativi per le dichiarazioni semplificate
(Articolo 166 del codice)
Se le merci sono state vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata, i documenti giustificativi di cui all’articolo 163, paragrafo 2, del codice, devono essere forniti alle autorità doganali prima dello svincolo delle merci.
Articolo 225
Dichiarazione complementare
(Articolo 167, paragrafo 4, del codice)
In caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del codice, qualora la dichiarazione complementare sia di natura generale, periodica o riepilogativa e l’operatore economico sia autorizzato nell’ambito di un’autovalutazione a calcolare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti, il titolare dell’autorizzazione presenta la dichiarazione complementare o le autorità doganali possono accettare che le dichiarazioni complementari siano messe a disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione.
Articolo 226
Numero di riferimento principale (MRN)
(Articolo 172 del codice)
Salvo nei casi in cui la dichiarazione in dogana sia presentata oralmente o mediante un atto che si considera costituisca una dichiarazione in dogana, o in cui la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del codice, le autorità doganali notificano al dichiarante l’accettazione della dichiarazione in dogana e gli comunicano un MRN per tale dichiarazione nonché la data di accettazione della medesima.
Il presente articolo non si applica prima delle date rispettive di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) e del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Articolo 227
Dichiarazione in dogana presentata prima della presentazione delle merci
Quando la dichiarazione in dogana è presentata a norma dell’articolo 171 del codice, le autorità doganali trattano le indicazioni fornite prima della presentazione delle merci, in particolare ai fini dell’analisi dei rischi.
Articolo 228
Merci classificate in sottovoci tariffarie diverse dichiarate sotto un’unica sottovoce
(Articolo 177, paragrafo 1, del codice)
Il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è calcolato sulla base della sottovoce tariffaria oggetto dell’aliquota più elevata del dazio ad valorem risultante dalla conversione a norma del primo comma.
Il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è calcolato sulla base della sottovoce tariffaria oggetto dell’aliquota più elevata del dazio ad valorem, incluso il dazio ad valorem risultante dalla conversione a norma del primo comma.
Articolo 229
Procedura di consultazione tra le autorità doganali in caso di autorizzazioni di sdoganamento centralizzato
(Articolo 22 del codice)
Al più tardi 45 giorni dopo la data di accettazione della domanda, l’autorità doganale competente a prendere una decisione comunica le seguenti informazioni alle altre autorità doganali interessate:
la domanda e il progetto di autorizzazione, compresi i termini di cui all’articolo 231, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento;
se del caso, un piano di controllo, che indichi i controlli specifici che devono essere effettuati dalle varie autorità doganali in questione una volta che l’autorizzazione sia stata concessa;
altre informazioni ritenute necessarie dalle autorità doganali interessate.
Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 90 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l’autorizzazione non viene concessa in relazione alle parti per le quali sono state sollevate obiezioni. Se le autorità doganali consultate non comunicano obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito.
In deroga al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, il periodo ivi indicato può essere prolungato di 30 giorni dall’autorità doganale competente a prendere al decisione.
5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, il piano di controllo ivi menzionato viene sempre comunicato.
Articolo 230
Controllo dell’autorizzazione
(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
Articolo 231
Formalità e controlli doganali per lo sdoganamento centralizzato
(Articolo 179, paragrafo 4, del codice)
Il titolare dell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato fa sì che le merci siano presentate a un ufficio doganale competente come indicato nell’autorizzazione di cui sopra presentando all’ufficio doganale di controllo uno dei documenti seguenti:
una dichiarazione normale in dogana di cui all’articolo 162 del codice;
una dichiarazione semplificata in dogana di cui all’articolo 166 del codice;
una notifica di presentazione di cui all’articolo 234, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
►C2 Nel caso in cui l'ufficio doganale di controllo abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve: ◄
effettuare controlli adeguati per la verifica della dichiarazione in dogana o della notifica di presentazione;
trasmettere immediatamente all’ufficio doganale di presentazione la dichiarazione in dogana o la notifica e i risultati dell’analisi dei rischi correlata;
comunicare all’ufficio doganale di presentazione:
che le merci possono essere svincolate per il regime doganale interessato; oppure
che sono necessari controlli doganali a norma dell’articolo 179, paragrafo 3, lettera c), del codice.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in relazione alle merci coperte da un’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, il titolare dell’autorizzazione o il dichiarante:
presenta le merci nei luoghi indicati nell’autorizzazione e designati o approvati dalle autorità doganali conformemente all’articolo 139 del codice, salvo in caso di esenzione dall’obbligo di presentare le merci a norma dell’articolo 182, paragrafo 3, del codice e
presenta una dichiarazione in dogana o iscrive le merci nelle proprie scritture presso l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione.
Articolo 232
Sdoganamento centralizzato che coinvolge più di un’autorità doganale
(Articolo 179 del codice)
L’ufficio doganale di controllo trasmette all’ufficio doganale di presentazione le seguenti informazioni:
ogni modifica o invalidamento della dichiarazione normale in dogana verificatisi dopo lo svincolo delle merci;
nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione complementare, tale dichiarazione e qualsiasi modifica o invalidamento della stessa.
Articolo 233
Piano di controllo
(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
Articolo 234
Obblighi del titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante
(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)
Il titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante è tenuto a:
presentare le merci in dogana, salvo nel caso in cui si applichi l’articolo 182, paragrafo 3, del codice, e indicare la data della notifica della loro presentazione nelle scritture;
iscrivere nelle scritture almeno le indicazioni di una dichiarazione doganale semplificata ed eventuali documenti giustificativi;
su richiesta dell’ufficio doganale di controllo, mettere a disposizione le indicazioni della dichiarazione in dogana iscritte nelle scritture e ogni documento di accompagnamento, salvo qualora le autorità doganali autorizzino il dichiarante a fornire un accesso informatizzato diretto a tali indicazioni nelle proprie scritture;
mettere a disposizione dell’ufficio doganale di controllo informazioni sulle merci che sono soggette a restrizioni e divieti;
fornire all’ufficio doganale di controllo i documenti giustificativi di cui all’articolo 163, paragrafo 2, del codice prima che le merci dichiarate possano essere svincolate;
nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del codice, garantire che il titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea disponga delle informazioni necessarie per attestare la fine della custodia temporanea;
salvo nel caso in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione complementare sia oggetto di esonero a norma dell’articolo 167, paragrafo 2, del codice, presentare la dichiarazione complementare all’ufficio doganale di controllo secondo le modalità ed entro il termine fissato nell’autorizzazione.
L’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante non si applica alle seguenti dichiarazioni:
dichiarazioni doganali che costituiscono una domanda di autorizzazione relativa a un regime speciale in conformità dell’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
dichiarazioni doganali presentate in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata in conformità dell’articolo 130, paragrafo 1, del codice.
Se l'ufficio doganale di controllo ha chiesto, in conformità all'articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, che le merci siano presentate in dogana in quanto le autorità doganali hanno individuato un nuovo rischio finanziario grave o un'altra situazione specifica relativa a un'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dall'obbligo di presentare le merci, tale ufficio precisa al titolare della suddetta autorizzazione:
il periodo di tempo specifico durante il quale presentare in dogana le merci interessate da tali situazioni;
l'obbligo di inserire la data di notifica di presentazione nelle scritture e
l'obbligo di rispettare quanto disposto al paragrafo 1, lettere da b) a e) e lettera g).
In tali situazioni lo svincolo delle merci ha luogo conformemente all'articolo 194 del codice.
Articolo 235
Svincolo delle merci quando una dichiarazione in dogana è presentata sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante
(Articolo 182 del codice)
Articolo 236
Contingente tariffario
(Articolo 182 del codice)
Articolo 237
Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti
(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)
CAPO 3
Articolo 238
Luogo e momento della visita delle merci
(Articolo 189 del codice)
Se l’ufficio doganale competente ha deciso di procedere alla visita delle merci in conformità dell’articolo 188, lettera c), del codice o di prelevare campioni in conformità dell’articolo 188, lettera d), del codice, esso designa il momento e il luogo di tale visita o prelievo e ne informa il dichiarante.
Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale competente può designare un luogo diverso dalla sede doganale o un momento al di fuori dell’orario ufficiale di apertura dell’ufficio doganale.
Articolo 239
Visita delle merci
(Articoli 189 e 190 del codice)
Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono alla visita delle merci a rischio e spese del dichiarante. Ove necessario, le autorità doganali possono ricorrere ai servizi di un esperto designato in conformità del diritto dello Stato membro interessato nella misura in cui non esistono disposizioni nel diritto dell’Unione.
Articolo 240
Prelievo di campioni
(Articoli 189 e 190 del codice)
Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono al prelievo dei campioni a rischio e spese del dichiarante.
Articolo 241
Visita di campioni
(Articoli 189 e 190 del codice)
Articolo 242
Restituzione o rimozione dei campioni prelevati
(Articoli 189 e 190 del codice)
I campioni prelevati sono restituiti al dichiarante, su sua richiesta, tranne che nei casi seguenti:
se i campioni sono stati distrutti a causa dell’analisi o della visita;
se i campioni devono essere conservati dall’autorità doganale per una delle seguenti finalità:
ulteriore visita;
ricorso o procedimenti giudiziari.
Articolo 243
Risultati della verifica della dichiarazione in dogana e della visita delle merci
(Articolo 191 del codice)
Se l’esame ha interessato solo una parte delle merci, le merci esaminate sono registrate.
Se il dichiarante era assente, la sua assenza è registrata.
Se i risultati della verifica della dichiarazione in dogana non sono conformi alle indicazioni riportate nella dichiarazione, le autorità doganali stabiliscono e registrano quali informazioni devono essere prese in considerazione ai fini delle operazioni seguenti:
calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri applicabili alle merci;
calcolo delle restituzioni o degli altri importi o vantaggi finanziari previsti all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune;
applicazione di ogni altra disposizione che disciplini il regime doganale al quale le merci sono vincolate.
Articolo 244
Costituzione di una garanzia
(Articolo 191 del codice)
Qualora le autorità doganali ritengano che la verifica della dichiarazione in dogana possa comportare l’esigibilità di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri più elevato rispetto a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci è subordinato alla costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l’importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili.
Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la notifica immediata del debito doganale a cui possono in definitiva essere soggette le merci.
Articolo 245
Svincolo delle merci dopo la verifica
(Articolo 191 e articolo 194, paragrafo 1, del codice)
Articolo 246
Registrazione e notifica dello svincolo delle merci
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Le autorità doganali informano il dichiarante in merito allo svincolo delle merci e registrano tale svincolo per il regime doganale in questione indicando almeno il riferimento della dichiarazione in dogana o della notifica e la data dello svincolo delle merci.
Articolo 247
Merci non svincolate
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Capo 4
Rimozione delle merci
Articolo 248
Distruzione delle merci
(Articolo 197 del codice)
Le autorità doganali stabiliscono il tipo e la quantità dei cascami e degli avanzi risultanti dalla distruzione delle merci al fine di determinare eventuali dazi doganali e altri oneri applicabili a tali cascami o avanzi se vincolati a un regime doganale o riesportati.
Articolo 249
Abbandono di merci
(Articolo 199 del codice)
Le autorità doganali possono respingere una richiesta di autorizzazione all’abbandono di merci allo Stato conformemente all’articolo 199 del codice qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
le merci non possono essere vendute nel territorio doganale dell’Unione o il costo di tale vendita sarebbe sproporzionato rispetto al valore delle merci;
le merci devono essere distrutte.
Articolo 250
Vendita di merci e altre misure adottate dalle autorità doganali
(Articolo 198, paragrafo 1, del codice)
TITOLO VI
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE
CAPO 1
Immissione in libera pratica
Articolo 251
Note di pesatura delle banane
(Articolo 163, paragrafo 1, del codice)
In deroga al paragrafo 2, su richiesta del dichiarante per un’autorizzazione di cui ►M1 all'articolo 166 del codice ◄ , le autorità doganali possono decidere di immettere in libera pratica le partite di banane fresche sulla base di una dichiarazione provvisoria del peso alle seguenti condizioni:
l’autorizzazione obbliga l’importatore a trasportare banane provenienti dalla stessa spedizione, allo stato naturale, presso pesatori autorizzati indicati nella dichiarazione semplificata, dove saranno determinati il peso e il valore esatti;
il dichiarante è tenuto a presentare la nota di pesatura all’ufficio doganale di immissione in libera pratica entro 10 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui la dichiarazione semplificata è stata accettata;
il dichiarante costituisce una garanzia di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del codice.
Il peso provvisorio può essere determinato a partire da una nota di pesatura precedente per banane dello stesso tipo e della stessa origine.
Articolo 252
Controllo della pesatura delle banane fresche
(Articolo 188 del codice)
Gli uffici doganali controllano almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dall’operatore economico autorizzato o procedendo essi stessi a tale pesatura secondo la procedura di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato 61-03.
CAPO 2
Esenzione dai dazi all’importazione
Articolo 253
Informazioni richieste
(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)
Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite in particolare mediante uno dei seguenti mezzi:
accesso alle pertinenti indicazioni della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;
stampa, autenticata dall’ufficio doganale competente, della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;
un documento rilasciato dall’ufficio doganale competente, con le pertinenti indicazioni di tale dichiarazione in dogana o di tale dichiarazione di riesportazione;
un documento rilasciato dalle autorità doganali, attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte (bollettino d’informazione INF3).
Articolo 254
Merci che beneficiano all’esportazione delle misure stabilite dalla politica agricola comune
(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)
Oltre ai documenti di cui all’articolo 253 del presente regolamento, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all’espletamento di formalità per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune, deve essere presentato un attestato dell’autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione.
Se le autorità doganali dell’ufficio in cui le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica dispongono di informazioni in grado di attestare che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito, l’attestato non è richiesto.
Articolo 255
Rilascio del bollettino di informazione INF 3
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 203, paragrafo 6, del codice]
Se esiste la possibilità che le merci esportate vengano reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione attraverso più uffici doganali, l’esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate.
L’ufficio doganale di esportazione indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.
Articolo 256
Comunicazione tra le autorità
(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)
Su richiesta dell’ufficio doganale presso cui le merci in reintroduzione sono dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’ufficio doganale di esportazione provvede a comunicare qualsiasi informazione a sua disposizione attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte in relazione a tali merci.
Articolo 257
Esenzione dai dazi all’importazione
(Articolo 208, paragrafo 2, del codice)
La prova che le condizioni di cui all’articolo 208, paragrafo 1, del codice sono soddisfatte può essere fornita, a seconda dei casi, in conformità delle disposizioni degli articoli 213, 214 e 215 del presente regolamento e degli articoli 130, 131, 132 e 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
TITOLO VII
REGIMI SPECIALI
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 258
Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale per l’ammissione temporanea
(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)
Se una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea è basata su una dichiarazione doganale verbale, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento di cui all’articolo 165 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in duplice copia, una delle quali è vistata dalle autorità doganali e consegnata al titolare dell’autorizzazione.
Articolo 259
Esame delle condizioni economiche
[Articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e articolo 211, paragrafo 6, del codice]
Nelle conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche può essere specificato che il caso in esame è unico e non può quindi costituire un precedente per altre domande o autorizzazioni.
Articolo 260
Procedura di consultazione tra le autorità doganali
(Articolo 22 del codice)
Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, quest’ultima non viene concessa in relazione agli aspetti che hanno suscitato obiezioni.
Articolo 261
Casi in cui non è richiesta la procedura di consultazione
(Articolo 22 del codice)
L’autorità doganale competente adotta una decisione su una domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’articolo 260 del presente regolamento nei casi seguenti:
un’autorizzazione che interessa più di uno Stato membro è oggetto di:
rinnovo;
modifiche minori;
annullamento;
sospensione;
revoca;
due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;
l’unica attività che coinvolge più Stati membri è un’operazione in cui l’ufficio doganale di vincolo è diverso dall’ufficio doganale di appuramento;
una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea che coinvolge più di uno Stato membro è presentata sulla base di una dichiarazione in dogana redatta sul modulo standard.
In tali casi, l’autorità doganale che ha adottato la decisione trasmette alle altre autorità doganali interessate le indicazioni dell’autorizzazione.
L’autorità doganale competente adotta una decisione sulla domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’articolo 260 del presente regolamento e senza mettere le indicazioni dell’autorizzazione a disposizione delle altre autorità doganali interessate in conformità del paragrafo 1, nei casi seguenti:
se vengono utilizzati carnet ATA o CPD;
se un’autorizzazione di ammissione temporanea è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente a norma dell’articolo 262 del presente regolamento;
se due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;
se l’unica attività che coinvolge più Stati membri consiste nella circolazione delle merci.
Articolo 262
Autorizzazione sotto forma di svincolo delle merci
(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
Se una domanda di autorizzazione è stata presentata sulla base di una dichiarazione in dogana in conformità dell’articolo 163, paragrafi 1 o 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’autorizzazione è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente.
Articolo 263
Dichiarazione in dogana presentata presso un altro ufficio doganale
(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)
L’autorità doganale competente può, in casi eccezionali, autorizzare la presentazione della dichiarazione in dogana presso un ufficio doganale non specificato nell’autorizzazione. In tal caso, l’autorità doganale competente ne informa senza indugio l’ufficio doganale di controllo.
Articolo 264
Appuramento di un regime speciale
(Articolo 215 del codice)
Se il titolare del regime non può fornire una prova accettabile alle autorità doganali, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata rispetto alla proporzione di merci dello stesso tipo vincolata al regime, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.
Articolo 265
Conto di appuramento
(Articolo 215 del codice)
L’ufficio doganale di controllo può accettare l’importo dei dazi all’importazione dovuti, quale determinato dal titolare dell’autorizzazione.
Articolo 266
Trasferimento di diritti e obblighi
(Articolo 218 del codice)
L’autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all’articolo 218 del codice. Se tale trasferimento può avere luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è autorizzato.
Articolo 267
Circolazione di merci nell’ambito di un regime speciale
(Articolo 219 del codice)
Articolo 268
Formalità per l’uso di merci equivalenti
(Articolo 223 del codice)
Se è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, si procede a una separazione contabile in relazione a ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci.
Nel caso dell’utilizzazione finale, le merci sostituite da merci equivalenti non sono più soggette a vigilanza doganale nei casi seguenti:
se le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto;
se le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;
se le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.
Articolo 269
Posizione di merci equivalenti
(Articolo 223 del codice)
Tuttavia, se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono immesse in commercio prima dell’appuramento del regime, la loro posizione cambia al momento della loro immissione sul mercato. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno disponibili nel momento in cui le merci vengono immesse sul mercato, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare del regime, che le merci equivalenti siano disponibili in un momento successivo, entro un termine ragionevole da loro stabilito.
Se le merci da importare sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, esse diventano allo stesso tempo merci unionali.
Articolo 270
Sistema elettronico relativo ai carnet eATA
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Un sistema elettronico di informazione e comunicazione (sistema dei carnet eATA) istituito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per il trattamento, lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative ai carnet eATA rilasciati sulla base dell’articolo 21 bis della convenzione di Istanbul. Le informazioni sono messe a disposizione senza indugio dalle autorità doganali competenti tramite tale sistema.
Articolo 271
Sistema elettronico per lo scambio standardizzato di informazioni
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Un sistema elettronico di informazione e comunicazione predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni (INF) relative a uno dei seguenti regimi:
perfezionamento attivo EX/IM o perfezionamento passivo EX/IM;
perfezionamento attivo IM/EX o perfezionamento passivo IM/EX, qualora sia coinvolto più di uno Stato membro;
perfezionamento attivo IM/EX, qualora sia coinvolto un unico Stato membro e l’autorità doganale responsabile di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del codice abbia richiesto un INF.
Tale sistema è inoltre utilizzato per il trattamento e l’archiviazione delle informazioni pertinenti. Qualora sia richiesto un INF, le informazioni sono rese disponibili senza indugio tramite tale sistema dall’ufficio doganale di controllo. Quando una dichiarazione in dogana, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione fanno riferimento a un INF, le autorità doganali competenti aggiornano quest’ultimo senza indugio.
Il sistema elettronico di informazione e di comunicazione è inoltre utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni in materia di misure di politica commerciale.
CAPO 2
Transito
Articolo 272
Controlli e formalità per le merci in uscita e in reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione
[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b), c), e) ed f), e articolo 227, paragrafo 2, lettere b), c), e) ed f), del codice]
Se, durante la loro circolazione da un punto all’altro all’interno del territorio doganale dell’Unione, le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotte, i controlli doganali e le formalità applicabili conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul, alla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o a norma degli atti dell’Unione postale universale sono effettuati nei punti in cui le merci lasciano temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e in cui sono reintrodotte in tale territorio.
Articolo 273
Sistema elettronico relativo al transito
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Articolo 274
Operazione TIR in circostanze particolari
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), articolo 226, paragrafo 3, lettera b) e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
Le autorità doganali accettano un carnet TIR senza procedere allo scambio dei dati ivi contenuti relativi all’operazione TIR in caso di guasto temporaneo:
del sistema elettronico di transito;
del sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici;
della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.
L’accettazione dei carnet TIR senza scambio di dati del carnet TIR in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.
Articolo 275
Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito e sul carnet TIR almeno l’indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi l’operazione TIR.
Articolo 276
Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata per la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
L’ufficio doganale a cui sono stati presentati i dati del carnet TIR fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, tenendo conto di quanto segue:
l’itinerario;
il mezzo di trasporto;
la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;
tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR.
Su richiesta del titolare del carnet TIR, l’ufficio doganale di partenza o di entrata fornisce a quest’ultimo un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza.
Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l’elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all’allegato B-05 dello stesso regolamento delegato.
Articolo 277
Incidenti durante la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container, il carnet TIR e l’MRN dell’operazione TIR all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:
il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente ►M1 all'articolo 275 ◄ per circostanze che sfuggono al suo controllo;
si verifica un incidente o un inconveniente ai sensi dell’articolo 25 della convenzione TIR.
La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.
Articolo 278
Presentazione delle merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
Quando le merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR arrivano all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, sono presentati a tale ufficio doganale:
le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container;
il carnet TIR;
l’MRN dell’operazione TIR;
qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione o di uscita può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in un altro luogo.
Articolo 279
Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
L’ufficio doganale di partenza o di entrata notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita indicato nella dichiarazione di transito.
Tuttavia, se le merci vengono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice, l’ufficio doganale di partenza o di entrata è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.
Articolo 280
Procedura di ricerca per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
L’ufficio doganale di destinazione o di uscita invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza o di entrata.
Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento dell’operazione TIR o la riscossione dell’obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del carnet TIR o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione o di uscita, all’ufficio doganale di destinazione o di uscita nei casi seguenti:
l’ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell’articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento;
l’ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;
l’ufficio doganale di partenza o di entrata constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.
Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informata che l’operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio.
Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del carnet TIR di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.
Il titolare del carnet TIR risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. Su richiesta del titolare del carnet TIR, tale periodo può essere prolungato di altri 28 giorni.
Tuttavia, se prima della scadenza di tale periodo l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informato che l’operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio.
La procedura di ricerca è parimenti avviata dall’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell’operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 9.
Se è sorta un’obbligazione doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata adotta i seguenti provvedimenti:
individua il debitore;
determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, del codice.
Articolo 281
Prova alternativa della conclusione di un’operazione TIR
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
L’operazione TIR si considera terminata correttamente entro il termine stabilito in conformità dell’articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento quando il titolare del carnet TIR o l’associazione garante presentano, con soddisfazione dell’autorità doganale di uno Stato membro di partenza o di entrata, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:
un documento certificato dall’autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, o consegnate ad un destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice;
un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell’Unione;
un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.
Articolo 282
Formalità per le merci trasportate nell’ambito dell’operazione TIR ricevute da un destinatario autorizzato
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]
Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 230 del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a:
informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;
scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;
dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;
notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.
Articolo 283
Notifica delle infrazioni e delle irregolarità
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), e articolo 227, paragrafo 2, lettera c), del codice]
L’ufficio doganale di coordinamento, di cui all’articolo 166, dello Stato membro in cui un’infrazione o un irregolarità è stata commessa nel corso o in occasione di un movimento di transito ATA notifica l’infrazione o l’irregolarità al titolare del carnet ATA e all’associazione garante entro un anno dalla data di scadenza del termine di validità del carnet.
Articolo 284
Prova alternativa della conclusione di un’operazione di transito ATA
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), e articolo 227, paragrafo 2, lettera c), del codice]
L’operazione di transito ATA è considerata conclusa correttamente se il titolare del carnet ATA presenta, entro i termini di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul, e con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:
i documenti di cui all’articolo 8 della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul;
un documento autenticato dall’autorità doganale attestante che le merci in questione sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita;
un documento rilasciato dalle autorità doganali in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale.
Sottosezione 4
▼M4 —————
Articolo 286
Fornitura di formulari NATO 302 alle forze NATO
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice)
L’ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze NATO di stanza nel suo territorio formulari 302:
pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;
numerati in una serie continua;
recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari NATO 302.
Articolo 286 bis
Fornitura di formulari UE 302 alle forze militari degli Stati membri
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)
L’ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze militari di uno Stato membro di stanza nel suo territorio formulari 302:
pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;
numerati in una serie continua;
recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari UE 302.
Articolo 287
Norme procedurali applicabili all’uso del formulario NATO 302
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice)
Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:
presentano i dati del formulario NATO 302 in formato elettronico all’ufficio doganale di partenza o di entrata;
completano il formulario NATO 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.
Le altre copie del formulario NATO 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.
Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario NATO 302 sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.
Tale ufficio doganale designato conserva una copia del formulario NATO 302 e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.
Articolo 287 bis
Norme procedurali applicabili all’uso del formulario UE 302
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)
Al momento della spedizione delle merci, le forze militari dello Stato membro effettuano una delle azioni seguenti:
presentano i dati del formulario UE 302 in formato elettronico all’ufficio doganale di partenza o di entrata;
completano il formulario UE 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.
Le altre copie del formulario UE 302 accompagnano la spedizione fino alle forze militari dello Stato membro di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.
Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario UE 302 sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro di destinazione.
Tale ufficio doganale designato conserva una copia del formulario UE 302 e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.
Articolo 288
Circolazione di merci non unionali in spedizioni postali in regime di transito esterno
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice]
Se merci non unionali vengono fatte circolare in regime di transito esterno conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice, la spedizione postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-01.
Articolo 289
Circolazione di spedizioni postali contenenti merci unionali e non unionali
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), e articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice]
Se la prova della posizione doganale di merci unionali è inviata separatamente all’operatore postale di destinazione, quest’ultimo presenta la prova della posizione doganale di merci unionali all’ufficio doganale di destinazione unitamente alla spedizione.
Se la prova della posizione doganale di merci unionali o il relativo MRN sono acclusi alla spedizione, ciò deve essere chiaramente indicato sulla parte esterna dell’imballaggio.
Articolo 290
Circolazione di spedizioni postali nell’ambito del regime di transito interno in situazioni speciali
[Articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice]
La prova della posizione doganale di merci unionali è presentata a un ufficio doganale all’atto della reintroduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.
Articolo 291
Operazione di transito in circostanze particolari
(Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)
Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito su carta in caso di guasto temporaneo:
del sistema elettronico di transito;
del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici;
della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.
Le norme sul ricorso a un’operazione di transito su supporto cartaceo sono stabilite nell’allegato 72-04.
Articolo 292
Verifica e assistenza amministrativa
(Articolo 48 del codice)
Articolo 293
Convenzione relativa ad un regime comune di transito
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Articolo 294
Spedizioni miste
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)
Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno conformemente all’articolo 226 del codice e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno conformemente all’articolo 227 del codice, a condizione che ciascun articolo di merce sia contrassegnato in conformità nella dichiarazione di transito.
Articolo 295
Campo di applicazione
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), del codice)
Il regime di transito unionale è obbligatorio nei casi seguenti:
se merci non unionali trasportate per via aerea sono imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione;
se merci non unionali trasportate via mare utilizzano un servizio regolare autorizzato conformemente all’articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 296
Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.
Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un’unica spedizione:
un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;
le navi componenti un unico convoglio.
Articolo 297
Termine per la presentazione delle merci
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:
l’itinerario;
il mezzo di trasporto;
la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;
tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Articolo 298
Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito del regime di transito unionale
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito almeno l’indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi il transito.
Articolo 299
Sigillatura come misura di identificazione
[Articolo 192, articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Quando le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di transito unionale, l’ufficio doganale di partenza sigilla i seguenti elementi:
il vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;
ciascun singolo collo, negli altri casi.
Articolo 300
Idoneità alla sigillatura
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
L’ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:
il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed efficace dei sigilli;
il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l’introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l’introduzione;
il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di merci;
i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità doganale.
Articolo 301
Caratteristiche dei sigilli doganali
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:
caratteristiche essenziali dei sigilli:
rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso;
essere facilmente verificabili e riconoscibili;
essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;
non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica;
essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;
specifiche tecniche:
la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;
le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,
il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.
Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.
Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:
il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione o un’abbreviazione corrispondente;
un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi lo Stato membro in cui il sigillo è stato apposto.
Gli Stati membri possono aggiungere il simbolo della bandiera europea.
Gli Stati membri possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
Articolo 302
Misure di identificazione alternative alla sigillatura
[Articolo 192, articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
In deroga all’articolo 299 del presente regolamento, a meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:
le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un’unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;
le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie;
le merci sono trasportate via mare e un riferimento alla relativa polizza di carico è contenuto in un documento di trasporto elettronico utilizzato come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.
Articolo 303
Svincolo delle merci per il regime di transito unionale
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio di partenza trasmette le indicazioni relative all’operazione di transito unionale:
all’ufficio doganale di destinazione dichiarato;
a ciascun ufficio doganale di transito dichiarato.
Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.
Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l’elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all’allegato B-05 dello stesso regolamento delegato.
Articolo 304
Presentazione di merci che circolano in regime di transito unionale all’ufficio doganale di transito
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Articolo 305
Incidenti durante la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione di transito unionale
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:
il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’articolo 298 del presente regolamento per circostanze che sfuggono al suo controllo;
in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;
se, sotto il controllo dell’autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;
in caso di pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;
se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;
se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, del presente regolamento è modificato.
La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.
In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali non esigono la presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti il trasferimento all’autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto;
la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.
In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi, l’autorità doganale non esige la presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti la composizione del veicolo stradale all’autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova tale veicolo;
la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.
Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), il trasportatore è dispensato dalla presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito alla suddetta autorità doganale.
Le informazioni utili relative agli incidenti avvenuti nel corso delle operazioni di transito sono registrate nel sistema di transito elettronico dall’ufficio doganale di transito o dall’ufficio doganale di destinazione.
Articolo 306
Presentazione di merci vincolate al regime di transito unionale presso l’ufficio doganale di destinazione
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Quando le merci vincolate a un regime di transito unionale arrivano all’ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:
le merci;
l’MRN della dichiarazione di transito;
qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione.
La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.
La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato 72-03 ed è previamente compilata dall’interessato.
La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale ai sensi dell’articolo 312 del presente regolamento.
Articolo 307
Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito unionale
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
L’ufficio doganale di partenza notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.
Articolo 308
Controlli e rilascio di una prova alternativa
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Se, alla conclusione del regime di transito unionale, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell’ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi ►M1 all'articolo 312 ◄ . Il visto è costituito dal timbro dell’ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dalla seguente dicitura:
«Prova alternativa – 99202».
Articolo 309
Invio dei risultati del controllo
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Se le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all’articolo 305, paragrafo 4, del presente regolamento, l’ufficio doganale di partenza viene informato al massimo il dodicesimo giorno successivo alla data in cui la prima parte delle merci è stata presentata.
Articolo 310
Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito unionale
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
L’ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza.
Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento del regime di transito unionale o la riscossione dell’obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all’ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:
l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell’articolo 297 del presente regolamento;
l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;
l’ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.
Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale dello Stato membro di partenza viene informata che il regime di transito unionale non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.
Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.
Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.
L’ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.
Se è sorta un’obbligazione doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza adotta i seguenti provvedimenti:
individua il debitore;
determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, del codice.
Articolo 311
Richiesta di trasferimento della riscossione dell’obbligazione doganale
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Articolo 312
Prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Il regime di transito unionale si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell’autorità doganale dello Stato membro di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:
un documento certificato dall’autorità doganale dello Stato membro di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate ad un destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;
un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell’Unione;
un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.
Articolo 313
Campo di applicazione territoriale delle semplificazioni
(Articolo 233, paragrafo 4, lettere a), b), c) ed e), del codice)
Articolo 314
Vincolo delle merci al regime di transito unionale da parte di uno speditore autorizzato
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]
Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema elettronico di transito:
l’itinerario, se prescritto in conformità ►M1 all'articolo 298 ◄ ;
il termine fissato in conformità dell’articolo 297 del presente regolamento entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione;
ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.
Articolo 315
Formalità per le merci che circolano in regime di transito unionale ricevute da un destinatario autorizzato
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]
Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a:
informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;
scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;
dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;
notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.
Articolo 316
Fine del regime di transito unionale per merci ricevute da un destinatario autorizzato
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]
Articolo 317
Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]
I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti.
Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.
I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:
il nome della persona autorizzata ad usarlo in conformità dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;
un’abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l’autorità doganale dello Stato membro di partenza è in grado di identificare la persona interessata.
Articolo 318
Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]
L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni:
notifica alla Commissione e alle autorità doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;
riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;
conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;
sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell’articolo 197 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Se necessario, la Commissione e gli Stati membri possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
Articolo 319
Consultazioni preliminari all’autorizzazione a utilizzare un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo
(Articolo 22 del codice)
Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all’articolo 191 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e le condizioni di cui rispettivamente all’articolo 199 (nel caso del trasporto aereo) o all’articolo 200 (nel caso del trasporto marittimo) dello stesso regolamento delegato sono soddisfatte ai fini dell’autorizzazione, l’autorità doganale competente a prendere una decisione consulta l’autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto aereo) o l’autorità doganale presso i porti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto marittimo).
Il termine per la consultazione è fissato a 45 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui ►M1 all'articolo 14 ◄ , da parte dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, relativa alle condizioni e ai criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.
Articolo 320
Formalità per l’uso di un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]
Articolo 321
Trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e funzionamento del regime di transito unionale
[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]
Il titolare del regime e l’autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.
Il regime di transito unionale è considerato concluso quando:
è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o
il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa ha certificato che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:
sono arrivate all’impianto del destinatario;
sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure
hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
CAPO 4
Uso particolare
Articolo 322
Appuramento del regime di ammissione temporanea in casi riguardanti mezzi di trasporto ferroviario, palette e container
(Articolo 215 del codice)
Articolo 323
Appuramento speciale per le merci destinate a manifestazioni o alla vendita
(Articolo 215 del codice)
Ai fini dell’appuramento del regime di ammissione temporanea in relazione a merci di cui all’articolo 234, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, ad eccezione delle merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico al momento della manifestazione sono considerati una riesportazione, a condizione che la loro quantità corrisponda al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all’entità della partecipazione del titolare del regime.
Articolo 323 bis
Appuramento speciale per le merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari
(Articolo 215 del codice)
Ai fini dell’appuramento del regime di ammissione temporanea per le merci di cui all’articolo 235 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il consumo o la distruzione delle stesse è considerato una riesportazione a condizione che la quantità consumata o distrutta corrisponda alla natura dell’attività militare.
CAPO 5
Trasformazione
Articolo 324
Casi particolari di appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX
(Articolo 215 del codice)
Ai fini dell’appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX, sono assimilate a una riesportazione le seguenti operazioni:
i prodotti trasformati sono consegnati a persone che possono beneficiare delle franchigie dai dazi all’importazione ai sensi della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, oppure della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali di cui all’articolo 128, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 22 );
i prodotti trasformati sono consegnati alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
la consegna di aeromobili;
la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse;
la consegna di prodotti principali trasformati per i quali l'aliquota del dazio all'importazione erga omnes è nulla o per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) o un certificato equivalente di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio ( 23 );
la rimozione, conformemente alle disposizioni applicabili, dei prodotti secondari trasformati la cui distruzione sotto controllo doganale è vietata per motivi ambientali.
Il paragrafo 1 non si applica:
quando merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio anti-dumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se venissero dichiarate per l’immissione in libera pratica;
Tuttavia il paragrafo 1 si applica qualora merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero soggette a vigilanza unionale preventiva se venissero dichiarate per l’immissione in libera pratica, a condizione che il titolare dell’autorizzazione per il perfezionamento attivo IM/EX fornisca i dati in conformità alla misura di vigilanza pertinente;
quando sorgerebbe un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, del codice per merci non originarie vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX, se il titolare dell’autorizzazione intende riesportare i prodotti trasformati.
Articolo 325
Prodotti trasformati o merci considerate immesse in libera pratica
(Articolo 215 del codice)
TITOLO VIII
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE
CAPO 1
Formalità preliminari all’uscita delle merci
Articolo 326
Sistema elettronico relativo all’uscita
(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
Per il trattamento e lo scambio di informazioni relative all’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.
Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Articolo 327
Merci non scortate da una dichiarazione pre-partenza
(Articolo 267 del codice)
Quando si constata che merci destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione non sono scortate da una dichiarazione pre-partenza, e salvo qualora esista un esonero dall’obbligo di presentarla, l’uscita delle merci è subordinata alla presentazione di tale dichiarazione.
Articolo 328
Analisi dei rischi
(Articolo 264 del codice)
CAPO 2
Formalità di uscita delle merci
Articolo 329
Determinazione dell’ufficio doganale di uscita
(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)
Quando, dopo essere state svincolate per l’esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito diverso dal regime di transito esterno, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato in un paese di transito comune;
l’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato alla frontiera del territorio doganale dell’Unione e le merci escono da tale territorio doganale dopo aver attraversato un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione.
A decorrere al più tardi dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il paragrafo 7 non si applica in caso di riesportazione di merci non unionali.
▼M1 —————
Articolo 330
Comunicazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita
(Articolo 267, paragrafo 1, del codice)
Salvo nel caso in cui la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del codice, in occasione dello svincolo delle merci l’ufficio doganale di esportazione trasmette le indicazioni della dichiarazione di esportazione all’ufficio doganale di uscita dichiarato. Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di esportazione.
Articolo 331
Presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita
(Articolo 267 del codice)
La persona che presenta le merci in uscita, al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita:
indica l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione;
indica eventuali discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per l’esportazione e quelle presentate, compresi i casi in cui le merci sono state oggetto di una seconda operazione di confezionamento o containerizzazione prima della loro presentazione all’ufficio doganale di uscita.
Qualora venga presentata solo una parte delle merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, la persona che presenta le merci deve anche indicare la quantità delle merci effettivamente presentate.
2. Tuttavia, se le merci sono presentate in colli o container, la persona comunica il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container.
Articolo 332
Formalità di uscita delle merci
(Articolo 267 del codice)
Il trasportatore notifica l’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita fornendo tutte le seguenti informazioni:
il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto;
se le merci sono presentate in colli o container, il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container;
ove del caso, l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione.
L'obbligo di cui al primo comma non si applica se le suddette informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali tramite i sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto esistenti o nella situazione di cui all'articolo 329, paragrafo 7.
Il trasportatore può caricare le merci in uscita dal territorio doganale dell’Unione se dispone delle informazioni di cui al paragrafo 5.
Articolo 333
Vigilanza sulle merci svincolate per l’uscita e scambio di informazioni tra gli uffici doganali
(Articolo 267 del codice)
Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui l'ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci è il seguente:
nei casi di cui all’articolo 329, paragrafi 3 e 4, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui la nave o l’aeromobile su cui le merci sono state caricate ha lasciato il porto o l’aeroporto di carico;
nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 5, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state vincolate al regime di transito esterno;
nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 6, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui il regime di transito è stato appurato;
nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 7, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico.
Se le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione nel caso di cui all’articolo 329, paragrafo 7, del presente regolamento, il trasportatore provvede a fornire informazioni su tali merci su richiesta delle autorità doganali competenti presso il punto di uscita. Tali informazioni consistono in una delle seguenti opzioni:
l’MRN della dichiarazione di esportazione;
una copia del contratto di trasporto unico per le merci di cui trattasi;
il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto e, qualora le merci siano presentate in colli o in container, il numero di colli e, in caso di container, il numero identificativo dei container.
▼M3 —————
Articolo 334
Certificazione di uscita delle merci
(Articolo 267 del codice)
L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci al dichiarante o all’esportatore nei casi seguenti:
se tale ufficio è stato informato dell’uscita delle merci dall’ufficio doganale di uscita;
se tale ufficio coincide con l’ufficio doganale di uscita e le merci sono uscite;
se tale ufficio ritiene che le prove fornite conformemente all’articolo 335, paragrafo 4, del presente regolamento siano sufficienti.
Articolo 335
Procedura di ricerca
(Articolo 267 del codice)
Se l’ufficio doganale di uscita non risponde entro questo termine, l’ufficio doganale di esportazione ne informa il dichiarante.
Tale prova può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:
una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell’Unione;
la prova del pagamento;
la fattura;
la bolla di consegna;
un documento firmato o autenticato dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione;
un documento trattato dall’autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;
le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore.
CAPO 3
Esportazione e riesportazione
Articolo 336
Dichiarazione di esportazione o di riesportazione di merci suddivise in più spedizioni
(Articolo 162 del codice)
Se le merci sono destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione suddivise in più spedizioni, ogni singola spedizione è oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione distinta.
Articolo 337
Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione
(Articoli 162 e 267 del codice)
Tuttavia, se le merci unionali hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione sotto scorta di un carnet ATA e CPD, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci all’esportatore a condizione che il volet «reimportazione» e la matrice del carnet ATA e CPD siano annullati.
Articolo 338
Presentazione di una dichiarazione di riesportazione di merci scortate da un carnet ATA e CPD
(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)
In aggiunta agli uffici doganali di cui all’articolo 221, paragrafo 2, del presente regolamento, è considerato ufficio doganale di uscita l’ufficio doganale competente per la riesportazione di merci scortate da un carnet ATA e CPD.
Articolo 339
Uso di un carnet ATA e CPD come dichiarazione di esportazione
(Articolo 162 del codice)
Il carnet ATA e CPD non può essere utilizzato come dichiarazione di esportazione in relazione a merci unionali se:
tali merci sono oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune;
tali merci facevano parte di scorte di intervento, sono soggette a misure di controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all’esportazione verso territori esterni al territorio doganale dell’Unione nell’ambito della politica agricola comune;
tali merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all’importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale dell’Unione;
tali merci circolano in regime di sospensione dall’accisa nel territorio dell’Unione a norma della direttiva 2008/118/CE, salvo nel caso in cui si applichino le disposizioni dell’articolo 30 della suddetta direttiva.
Se un carnet ATA è utilizzato come dichiarazione di esportazione, l’ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità:
verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del volet «esportazione» con riguardo alle merci scortate dal carnet;
compila, se del caso, la casella «Attestato dell’autorità doganale» figurante sulla copertina del carnet;
compila la matrice e la casella H del volet «esportazione»;
identifica l’ufficio doganale di esportazione nella casella H, lettera b), del volet «reimportazione»;
conserva il volet «esportazione».
Articolo 340
Merci svincolate per l’esportazione o la riesportazione che non escono dal territorio doganale dell’Unione
(Articolo 267 del codice)
CAPO 4
Dichiarazione sommaria di uscita
Articolo 341
Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita
(Articolo 271 del codice)
L’ufficio doganale in cui viene presentata la dichiarazione sommaria di uscita in conformità dell’articolo 271, paragrafo 1, del codice:
registra la dichiarazione sommaria di uscita subito dopo la sua ricezione;
fornisce un MRN al dichiarante;
se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Articolo 342
Merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita che non escono dal territorio doganale dell’Unione
(Articolo 174 del codice)
Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all’interno di tale territorio informa l’ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell’Unione e specifica l’MRN della dichiarazione sommaria di uscita.
CAPO 5
Notifica di riesportazione
Articolo 343
Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione
(Articolo 274 del codice)
L’ufficio doganale di uscita:
registra la notifica di riesportazione subito dopo la sua ricezione;
fornisce un MRN al dichiarante;
se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Articolo 344
Merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione che non escono dal territorio doganale dell’Unione
(Articolo 174 del codice)
Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all’interno di tale territorio informa l’ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell’Unione e specifica l’MRN della notifica di riesportazione.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 345
Norme procedurali per il riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
Tali decisioni revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Le decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.
Articolo 346
Disposizioni transitorie concernenti le domande di autorizzazione presentate prima del 1o maggio 2016
Le autorità doganali possono accettare le domande per il rilascio di autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento presentate prima del 1o maggio 2016. L’autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento prima del 1o maggio 2016. Tuttavia, tali autorizzazioni non sono valide prima del 1o maggio 2016.
Articolo 347
Disposizione transitoria concernente il valore di transazione
Articolo 348
Disposizioni transitorie concernenti lo svincolo delle merci
Se le merci sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica o per il regime di deposito doganale, di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto controllo doganale, di ammissione temporanea, di uso finale, di transito, di esportazione o di perfezionamento passivo in conformità del regolamento (CEE) n. 2913/92 prima del 1o maggio 2016 e non sono state svincolate entro tale data, tali merci sono svincolate per il regime indicato nella dichiarazione conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.
Articolo 349
Disposizioni transitorie per le merci vincolate a determinati regimi doganali che non sono state svincolate prima del 1o maggio 2016
Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, esso è appurato in conformità delle pertinenti disposizioni del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento:
immissione in libera pratica delle merci con un trattamento tariffario favorevole o con un’aliquota del dazio ridotta o pari a zero a motivo dell’uso finale;
deposito doganale di tipo A, B, C, E ed F;
perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;
trasformazione sotto controllo doganale.
Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, il regime è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93:
deposito doganale di tipo D;
ammissione temporanea;
perfezionamento attivo nella forma del sistema del rimborso;
perfezionamento passivo.
Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2019, il regime di deposito doganale di tipo D è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.
Articolo 350
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
INDICE
TITOLO I |
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
ALLEGATO A: |
Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni |
ALLEGATO B: |
►M7 Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2) ◄ |
ALLEGATO C: |
Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis) |
ALLEGATO 12-01: |
Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone |
ALLEGATO 12-02: |
Decisioni sulle informazioni vincolanti in materia di origine |
ALLEGATO 12-03: |
Etichetta da apporre sui bagagli registrati in un aeroporto dell'Unione (articolo 44) |
TITOLO II |
|
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI |
|
ALLEGATO 21-01: |
Elenco dei dati di sorveglianza di cui all’articolo 55, paragrafo 1 |
ALLEGATO 21-02: |
Elenco dei dati di sorveglianza di cui all’articolo 55, paragrafo 6, e correlazione con la casella di dichiarazione e/o il formato |
ALLEGATO 21-03: |
Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 1 |
ALLEGATO 22-02: |
Certificato d’informazione INF 4 e domanda di certificato d’informazione INF 4 |
ALLEGATO 22-06: |
Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia |
ALLEGATO 22-06 bis: |
Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri |
ALLEGATO 22-07: |
Attestazione di origine |
ALLEGATO 22-08: |
Certificato di origine Modulo A |
ALLEGATO 22-09: |
Dichiarazione su fattura |
ALLEGATO 22-10: |
Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e relative domande |
ALLEGATO 22-13: |
Dichiarazione su fattura |
ALLEGATO 22-14: |
Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali |
ALLEGATO 22-15: |
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale |
ALLEGATO 22-16: |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale |
ALLEGATO 22-17: |
Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale |
ALLEGATO 22-18: |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale |
ALLEGATO 22-19: |
Requisiti per la compilazione dei certificati sostitutivi di origine, Modulo A |
ALLEGATO 22-20: |
Requisiti per la compilazione delle attestazioni di origine sostitutive |
ALLEGATO 23-01: |
Spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana |
ALLEGATO 23-02: |
Elenco delle merci di cui all’articolo 142, paragrafo 6 |
TITOLO III |
|
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE |
|
ALLEGATO 32-01: |
Iimpegno del garante — garanzia isolata |
ALLEGATO 32-02: |
Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati |
ALLEGATO 32-03: |
Impegno del garante — Garanzia globale |
ALLEGATO 32-06: |
Titre de garantie isolée |
ALLEGATO 33-03: |
Modello di nota informativa relativa al reclamo per il pagamento all’associazione garante del debito nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA |
ALLEGATO 33-04: |
Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultanti dal reclamo per il pagamento all’associazione garante del debito nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA |
ALLEGATO 33-05: |
Modello di discarico indicante l’avvio di una procedura di reclamo con riguardo all’associazione garante nello Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA |
ALLEGATO 33-06: |
Richiesta di informazioni supplementari quando le merci si trovano in un altro Stato membro |
ALLEGATO 33-07: |
Unione europea: rimborso/sgravio dei dazi |
TITOLO IV |
|
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE |
|
Nessun allegato |
|
TITOLO V |
|
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI |
|
ALLEGATO 51-01: |
Documento di registrazione della posizione delle merci |
TITOLO VI |
|
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE |
|
ALLEGATO 61-02: |
Nota di pesatura delle banane — modello |
ALLEGATO 61-03: |
Nota di pesatura delle banane — procedura |
ALLEGATO 62-02: |
INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione |
TITOLO VII |
|
REGIMI SPECIALI |
|
ALLEGATO 72-01: |
Etichetta gialla |
ALLEGATO 72-02: |
Etichetta gialla |
ALLEGATO 72-03: |
TC 11 — Ricevuta |
ALLEGATO 72-04: |
Procedura di continuità operativa per il transito unionale |
TITOLO VIII |
|
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE |
|
Nessun allegato |
ALLEGATO A
FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DOMANDE E LE DECISIONI
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le disposizioni figuranti nelle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.
2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti relativi ai dati inseriti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le domande e le decisioni di cui all’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
3. I formati e i codici definiti nel presente allegato si applicano alle domande presentate e alle decisioni adottate mediante un procedimento informatico, nonché alle domande e decisioni su supporto cartaceo.
4. Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.
5. Quando le informazioni contenute in una domanda o in una decisione di cui all’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l’elenco di codici contemplato nel titolo II.
6. Le dimens