02015R2447 — IT — 15.03.2023 — 011.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/989 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2017

  L 149

19

13.6.2017

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/604 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2018

  L 101

22

20.4.2018

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1394 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 2019

  L 234

1

11.9.2019

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/893 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2020

  L 206

8

30.6.2020

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1727 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2020

  L 387

1

19.11.2020

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2038 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2020

  L 416

48

11.12.2020

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/235 DELLA COMMISSIONE dell’8 febbraio 2021

  L 63

386

23.2.2021

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2334 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2022

  L 309

1

30.11.2022

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/403 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2023

  L 56

18

23.2.2023


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 087, 2.4.2016, pag.  35 (2015/2447)

►C2

Rettifica, GU L 101, 13.4.2017, pag.  196 (2015/2447)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI



CAPO 1

Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Articolo 1

Definizioni

(1)  
Ai fini del presente regolamento si applica l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ( 1 ) della Commissione.
(2)  

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

«bagaglio a mano» : in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che la persona fisica porta con sé entrando e uscendo dalla cabina dell’aeromobile;

(2)

«ufficio doganale di presentazione» : l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono presentate;

(3)

«bagaglio registrato» : in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che è stato controllato nell’aeroporto di partenza e che non è accessibile alla persona fisica nel corso del volo né durante eventuali scali;

(4)

«merci identiche» : nel contesto della valutazione in dogana, merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione;

(5)

«aeroporto internazionale dell’Unione» : qualsiasi aeroporto dell’Unione che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali, è abilitato al traffico aereo con territori situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

(6)

«volo intraunionale» : il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti dell’Unione, il quale non inizia né termina in un aeroporto non appartenente all’Unione;

(7)

«prodotti trasformati principali» : i prodotti trasformati per i quali è stata concessa l’autorizzazione di perfezionamento attivo;

(8)

«attività di commercializzazione» : nel contesto della determinazione del valore in dogana, tutte le attività attinenti alla pubblicità o alla commercializzazione e alla promozione della vendita delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie;

(9)

«prodotti trasformati secondari» : i prodotti trasformati che costituiscono un sottoprodotto necessariamente risultante dall’operazione di trasformazione diverso dai prodotti trasformati principali;

(10)

«aeromobili d’affari o da turismo» : aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;

(11)

«deposito doganale pubblico di tipo III» : un deposito doganale gestito dalle autorità doganali;

(12)

«infrastruttura di trasporto fissa» : i mezzi tecnici utilizzati per il trasporto continuo di merci quali elettricità, gas e petrolio;

(13)

«ufficio doganale di transito» :

a) 

l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera con un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione diverso da un paese di transito comune, oppure

b) 

l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale dell’Unione quando le merci hanno attraversato un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione nel corso di un’operazione di transito;

(14)

«merci similari» : nel contesto della determinazione del valore in dogana, merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari.



CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale



Sezione 1

Fornitura di informazioni



Sottosezione 1

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati, scambio di dati e archiviazione

▼M1

Articolo 2

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

▼M7

1.  
I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A del presente regolamento.
2.  
I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato B del presente regolamento.

▼M7 —————

▼M7

4.  
I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ( 2 ).

▼M7

bis.  
I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato C del presente regolamento.

▼M1

5.  

Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali possono decidere che formati e codici diversi da quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:

a) 

le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;

b) 

le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;

c) 

le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;

d) 

le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;

e) 

le domande e le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo;

f) 

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di emittente autorizzato;

g) 

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di pesatore autorizzato di banane;

h) 

le domande e le autorizzazioni relative all'autovalutazione;

i) 

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per le operazioni TIR;

j) 

le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;

k) 

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;

l) 

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di sigilli di un modello particolare;

m) 

le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;

n) 

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.

6.  

Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzazione dei formati e dei codici dei requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 in sostituzione dei requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti domande e autorizzazioni:

a) 

le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;

b) 

le domande e le autorizzazioni relative allo sdoganamento centralizzato;

c) 

le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;

d) 

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento attivo;

e) 

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento passivo;

f) 

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del regime di uso finale;

g) 

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo dell'ammissione temporanea;

h) 

le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale.

7.  
In deroga al paragrafo 6, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità dell'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i formati e i codici di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 si applicano per quanto riguarda i dati supplementari richiesti per tale domanda.

▼B

Articolo 3

Sicurezza dei sistemi elettronici

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.  
Al momento di sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del codice gli Stati membri definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi. Essi garantiscono inoltre l’esistenza di misure per il controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione o distruzione.
2.  
Ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l’operazione stessa.
3.  
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione e, se del caso, l’operatore economico interessato di ogni effettiva o sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

Articolo 4

Conservazione dei dati

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Tutti i dati convalidati dal sistema elettronico pertinente sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati convalidati, salvo diversa indicazione.

Articolo 5

Disponibilità dei sistemi elettronici

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.  
La Commissione e gli Stati membri concludono accordi operativi che stabiliscono i requisiti pratici per la disponibilità e le prestazioni dei sistemi elettronici nonché per la continuità dell’attività economica.
2.  
Gli accordi operativi di cui al paragrafo 1 stabiliscono in particolare tempi di risposta adeguati per lo scambio e l’elaborazione di informazioni nei sistemi elettronici pertinenti.
3.  

I sistemi elettronici devono essere messi a disposizione in modo permanente. Tuttavia, tale obbligo non si applica:

a) 

in casi specifici connessi all’uso dei sistemi elettronici stabiliti negli accordi di cui al paragrafo 1 o, a livello nazionale, in assenza di tali accordi;

b) 

in casi di forza maggiore.



Sottosezione 2

Registrazione delle persone

Articolo 6

Autorità doganale competente

(Articolo 9 del codice)

Le autorità doganali competenti per la registrazione sono quelle designate dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo di tali autorità. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

Articolo 7

Sistema elettronico connesso al numero EORI

(Articolo 16 del codice)

1.  
Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni connesse al numero EORI deve essere utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice («sistema EORI»).

Le informazioni sono rese disponibili dall’autorità doganale competente tramite tale sistema ogniqualvolta si proceda all’attribuzione di nuovi numeri EORI o quando vengono apportate modifiche ai dati memorizzati per registrazioni già attribuite.

2.  
Per ciascuna persona viene assegnato un solo numero EORI.
3.  
Il formato e i codici dei dati memorizzati nel sistema EORI sono stabiliti nell’allegato 12-01.
4.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema centrale EORI, i formati e i codici di cui all’allegato 12-01 non si applicano.

Fino alla data del potenziamento del sistema centrale EORI, i codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone sono quelli indicati nell’allegato 9 del ►M1  regolamento delegato (UE) 2016/341 ◄ .

5.  
Quando raccolgono i dati di cui al punto 4 dell’allegato 12-01, gli Stati membri provvedono affinché siano utilizzati i formati e i codici di cui all’allegato 12-01.



Sezione 2

Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale



Sottosezione 1

Decisioni adottate dalle autorità doganali

Articolo 8

Procedura generale per il diritto a essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1.  

La comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, del codice:

a) 

include un riferimento ai documenti e alle informazioni su cui le autorità doganali intendono basare la propria decisione;

b) 

indica il termine entro il quale l’interessato deve esprimere il suo punto di vista a partire dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta;

c) 

include un riferimento al diritto dell’interessato di accedere ai documenti e alle informazioni di cui alla lettera a) in conformità delle disposizioni applicabili.

2.  
Se l’interessato fornisce il suo punto di vista prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali possono procedere all’adozione della decisione, a meno che l’interessato non manifesti simultaneamente l’intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista entro il termine stabilito.

Articolo 9

Procedura specifica per il diritto di essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1.  

Le autorità doganali possono far rientrare la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice nel processo di verifica o controllo nel caso in cui intendano adottare una decisione sulla base di uno dei seguenti elementi:

a) 

i risultati di una verifica consecutiva alla presentazione delle merci;

b) 

i risultati di una verifica della dichiarazione in dogana di cui all’articolo 191 del codice;

c) 

i risultati del controllo a posteriori di cui all’articolo 48 del codice, quando le merci sono ancora sotto vigilanza doganale;

d) 

i risultati di una verifica della prova della posizione doganale di merci unionali o, se del caso, i risultati della verifica della domanda di registrazione di tale prova o di convalida della stessa;

e) 

il rilascio di una prova dell’origine da parte delle autorità doganali;

f) 

i risultati del controllo delle merci per le quali non sono state presentate dichiarazioni sommarie, dichiarazioni di custodia temporanea, dichiarazioni di riesportazione o dichiarazioni in dogana.

2.  

Nel caso in cui sia effettuata una comunicazione in conformità del paragrafo 1, l’interessato può:

a) 

esprimere immediatamente il suo punto di vista con lo stesso mezzo usato per la comunicazione a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure

b) 

chiedere una comunicazione a norma dell’articolo 8, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera f).

L’interessato è informato dalle autorità doganali in merito a queste due opzioni.

3.  
Quando le autorità doganali adottano una decisione che arreca pregiudizio all’interessato, esse registrano se tale persona ha espresso o no il proprio punto di vista in conformità del paragrafo 2, lettera a).



Sottosezione 2

Decisioni adottate su richiesta

Articolo 10

Sistemi elettronici relativi alle decisioni

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.  
Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle domande e decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro e a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.

2.  
►C2  Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell'Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri. ◄
3.  
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 11

Autorità doganale designata per ricevere le domande

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice designate per ricevere le domande. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione le eventuali successive modifiche a tale elenco.

Articolo 12

Accettazione della domanda

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1.  
Se l’autorità doganale accetta una domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la data di accettazione di tale domanda è la data in cui la medesima autorità ha ricevuto tutte le informazioni richieste in conformità ►M1  dell'articolo 22, paragrafo 2 ◄ , secondo comma, del codice.
2.  
Se ritiene che la domanda non contenga tutti i dati necessari, l’autorità doganale chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni.

Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste dall’autorità doganale entro il termine a tal fine stabilito, la domanda non viene accettata e il richiedente viene informato di conseguenza.

3.  
In assenza di qualsiasi comunicazione al richiedente in merito all’accettazione o al rifiuto della domanda, quest’ultima si considera accettata. La data di accettazione è la data di presentazione della domanda o, nei casi in cui il richiedente ha fornito informazioni aggiuntive a seguito di una richiesta dell’autorità doganale in conformità del paragrafo 2, la data in cui è stato fornito l’ultimo elemento di informazione.

Articolo 13

Archiviazione delle informazioni relative alle decisioni

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

L’autorità doganale competente a prendere una decisione conserva tutti i dati e le informazioni a sostegno della stessa che sono stati utilizzati in sede di adozione della decisione per almeno tre anni dopo il termine della sua validità.

Articolo 14

Consultazione tra le autorità doganali

(Articolo 22 del codice)

1.  
Se un’autorità doganale competente a prendere una decisione deve consultare l’autorità doganale di un altro Stato membro interessato circa l’adempimento delle condizioni e dei criteri necessari per l’adozione di una decisione favorevole, tale consultazione deve avvenire entro il termine previsto per l’adozione della decisione in questione. L’autorità doganale competente a prendere una decisione stabilisce un termine per la consultazione che ha inizio a decorrere dalla data di comunicazione, da parte di tale autorità doganale, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata.

Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per l’adozione di una decisione favorevole, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a prendere la decisione.

2.  

Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 1 può essere prorogato dall’autorità doganale competente a prendere la decisione in uno dei seguenti casi:

a) 

se a causa della natura degli esami da effettuare l’autorità consultata necessita di più tempo;

b) 

se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione, che a sua volta ne informa l’autorità doganale consultata.

3.  
Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.
4.  
La procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di una decisione.

Articolo 15

Revoca di una decisione favorevole

(Articolo 28 del codice)

Una decisione sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è revocata dall’autorità doganale competente a prendere una decisione nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento se il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per soddisfare le condizioni stabilite per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione.



Sottosezione 3

Decisioni relative alle informazioni vincolanti

Articolo 16

Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1.  
Qualora una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti sia presentata a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, l’autorità doganale a cui è stata presentata la domanda informa l’autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente entro sette giorni dall’accettazione della domanda.

Se l’autorità doganale che riceve la notifica è in possesso di informazioni che ritiene pertinenti per il trattamento della domanda, essa trasmette tali informazioni all’autorità doganale a cui la domanda è stata presentata non appena possibile e al massimo entro 30 giorni dalla data di notifica.

2.  
Una domanda di decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV) riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale.
3.  
Una domanda di decisione relativa a un’informazione vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine.
4.  
Ai fini della conformità con il requisito di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del codice in relazione a una domanda di decisione ITV, l’autorità doganale di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 consulta il sistema elettronico di cui all’articolo 21 del presente regolamento e tiene un registro di tali consultazioni.

Articolo 17

Coerenza con le decisioni ITV esistenti

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

▼C2

Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere sia coerente con le decisioni ITV già adottate, l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e tiene un registro di tali consultazioni.

▼B

Articolo 18

Notifica delle decisioni IVO

(Articolo 6, paragrafo 3, del codice)

1.  
Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, essa deve farlo utilizzando il formulario di cui all’allegato 12-02.
2.  
Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, tale decisione deve essere stampabile nel formato di cui all’allegato 12-02.

Articolo 19

Scambio di dati relativi alle decisioni IVO

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.  
Le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle decisioni IVO su base trimestrale.
2.  
La Commissione mette le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 a disposizione delle autorità doganali di tutti gli Stati membri.

▼M8

Articolo 20

Monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto della decisione, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione.

▼B

Articolo 21

Sistema elettronico relativo alle ITV

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.  
Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative a domande e decisioni connesse alle ITV o a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.

2.  

In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1:

a) 

la sorveglianza di cui all’articolo 55 del presente regolamento comprende i dati pertinenti per il monitoraggio dell’uso delle decisioni ITV;

b) 

l’autorità doganale che ha ricevuto la domanda e ha preso la decisione ITV comunica attraverso il sistema di cui al paragrafo 1 se è concesso un periodo di uso esteso della decisione ITV, indicando la data finale del periodo di uso esteso e i quantitativi di merci oggetto di tale periodo.

3.  
La Commissione comunica agli Stati membri i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettera a), su base regolare al fine di facilitare la sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dalle ITV.
4.  
Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle ITV è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.
5.  
Quando si procede al trattamento di una domanda di decisione ITV le autorità doganali indicano lo status della domanda nel sistema di cui al paragrafo 1.
6.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi indicato conformemente all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano la banca dati centralizzata della Commissione istituita dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 ( 3 ).
7.  
Fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del sistema di cui all’articolo 56 del presente regolamento, le autorità doganali verificano l’uso delle decisioni ITV nel corso dei controlli doganali o dei controlli a posteriori conformemente agli articoli 46 e 48 del codice. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, fino alla suddetta data di inizio, la Commissione non è tenuta a comunicare agli Stati membri i risultati della sorveglianza di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

Articolo 22

Uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti

(Articolo 34, paragrafo 9, del codice)

1.  
Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso in conformità dell’articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, esse indicano la data in cui il periodo di uso esteso della decisione di cui trattasi giunge a scadenza.
2.  
Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso di una decisione ITV in conformità dell’articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, esse indicano, in aggiunta alla data di cui al paragrafo 1, i quantitativi di merci che possono essere sdoganate durante il periodo di uso esteso della decisione.

L’uso di una decisione per la quale è stato concesso un periodo di uso esteso cessa non appena sono raggiunti tali quantitativi.

Nel quadro della sorveglianza di cui all’articolo 55, la Commissione informa gli Stati membri non appena tali quantitativi sono stati raggiunti.

Articolo 23

Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi

(Articolo 34, paragrafo 10, del codice)

1.  

La Commissione notifica senza indugio alle autorità doganali la sospensione dell’adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all’articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice se:

a) 

la Commissione ha individuato decisioni non corrette o non uniformi;

b) 

le autorità doganali hanno presentato alla Commissione casi in cui non sono riuscite a risolvere, entro un periodo massimo di 90 giorni, le proprie divergenze di opinione in merito a una classificazione o a una determinazione dell’origine corrette e uniformi.

Nessuna decisione relativa a informazioni vincolanti è rilasciata per le merci di cui alle lettere a) o b) a partire dalla data in cui la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione e fino a quando non siano garantite una classificazione o una determinazione dell’origine corrette e uniformi.

2.  
La classificazione o la determinazione dell’origine corrette e uniformi sono oggetto di consultazioni a livello dell’Unione non appena possibile e al massimo entro 120 giorni dalla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1.
3.  
La Commissione informa immediatamente le autorità doganali della revoca della sospensione.
4.  

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 1 a 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVO che conferiscono un’origine distinta alle merci che:

a) 

rientrano nella stessa voce tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse norme di origine e

b) 

sono state ottenute in condizioni identiche, utilizzando lo stesso processo di produzione e materiali equivalenti per quanto riguarda in particolare il loro carattere originario o no.



Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Articolo 24

Conformità

[Articolo 39, lettera a), del codice]

▼M5

1.  

Il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:

a) 

non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;

b) 

nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:

i) 

il richiedente,

ii) 

il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e

iii) 

la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.

▼B

2.  
Tuttavia, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice può essere considerato soddisfatto se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.

▼M5

3.  
Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

▼B

4.  
►C2  Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili. ◄

Articolo 25

Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti

[Articolo 39, lettera b), del codice]

1.  

Il criterio di cui all’articolo 39, lettera b), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) 

il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’entrata dei dati nel fascicolo;

b) 

le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;

c) 

il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;

d) 

il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;

e) 

il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come unionale o non unionale e indica, se del caso, la sua ubicazione;

f) 

il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

g) 

ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;

h) 

il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;

i) 

il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

j) 

il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;

k) 

ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.

2.  
►C2  Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS), il requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica. ◄

Articolo 26

Solvibilità finanziaria

[Articolo 39, lettera c), del codice]

1.  

Il criterio di cui all’articolo 39, lettera c), del codice si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:

a) 

il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

b) 

nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;

c) 

il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.

2.  
Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell’articolo 39, lettera c), del codice è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 27

Standard pratici di competenza o qualifiche professionali

[Articolo 39, lettera d), del codice]

1.  

Il criterio di cui all’articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se è rispettata una delle seguenti condizioni:

a) 

il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza:

i) 

un’esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale;

ii) 

una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di normazione.

b) 

Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:

i) 

l’autorità doganale di uno Stato membro;

ii) 

un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;

iii) 

un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire tale qualificazione.

2.  
►C2  Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona esterna che agisce per conto del richiedente, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC). ◄

Articolo 28

Standard di sicurezza

[Articolo 39, lettera e), del codice]

1.  

Il criterio di cui all’articolo 39, lettera e), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) 

gli edifici utilizzati nell’ambito delle operazioni relative all’autorizzazione AEOS forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato;

b) 

sono messe in atto misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture;

c) 

sono state adottate misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l’introduzione non autorizzata o lo scambio, l’errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico;

d) 

il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l’applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d’impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;

e) 

il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un’indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;

f) 

►C2  il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi che agiscono per suo conto; ◄

g) 

il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza;

h) 

il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.

2.  
Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di normazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all’articolo 39, lettera e), del codice.

I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all’articolo 39, lettera e), del codice.

I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato.

3.  
Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione ( 5 ), i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all’articolo 39, lettera e), del codice.

Articolo 29

Esame dei criteri

(Articolo 22 del codice)

1.  
Ai fini dell’esame dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b) ed e), del codice, l’autorità doganale competente a prendere la decisione garantisce che siano effettuate verifiche in loco in tutti i locali rilevanti per le attività doganali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente abbia un gran numero di locali e il termine di adozione della decisione non consenta l’esame di tutti i locali, l’autorità doganale può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo di tali locali se è accertato che il richiedente applica le stesse norme di sicurezza in tutti i suoi locali, nonché le stesse norme e procedure comuni per la tenuta delle scritture in tutti i suoi locali.

2.  
►C2  Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono tenere conto dei risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame dei criteri di cui all'articolo 39 del codice. ◄
3.  
Al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento.
4.  
Le autorità doganali tengono in debita considerazione le caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, nel valutare il soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39 del codice.
5.  
L’esame dei criteri definiti all’articolo 39 del codice e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità doganale competente a prendere la decisione.

Articolo 30

Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.  
►C2  Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l'annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi monitoraggio o riesame, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. L'autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni. ◄

Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle autorizzazioni AEO è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

2.  

Se del caso, in particolare se la qualifica di AEO costituisce la base per la concessione dell’approvazione, delle autorizzazioni o di agevolazioni ai sensi di altre normative dell’Unione, l’autorità doganale competente può concedere l’accesso al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile. L’accesso riguarda le seguenti informazioni:

a) 

le autorizzazioni AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;

b) 

eventuali riesami delle autorizzazioni AEOS e i relativi risultati.

Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.

3.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il sistema previsto all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Articolo 31

Procedura di consultazione e scambio di informazioni tra le autorità doganali

(Articolo 22 del codice)

1.  
L’autorità doganale competente a prendere la decisione può consultare le autorità doganali degli altri Stati membri competenti per il luogo in cui sono detenute le informazioni necessarie o dove devono essere effettuati controlli al fine di esaminare uno o più criteri di cui all’articolo 39 del codice.
2.  

La consultazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria se:

a) 

la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 all’autorità doganale del luogo in cui è detenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali;

b) 

la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una sede permanente e dove sono detenute o accessibili le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione;

c) 

una parte delle scritture e dei documenti pertinenti in relazione alla domanda per ottenere la qualifica di AEO è detenuta in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente a prendere una decisione;

d) 

il richiedente della qualifica di AEO dispone di una struttura di deposito o ha altre attività doganali in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente.

3.  
In deroga al termine di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del presente regolamento, le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata.
4.  
Se l’autorità doganale di un altro Stato membro dispone di informazioni rilevanti per la concessione della qualifica di AEO, essa comunica tali informazioni all’autorità doganale competente a prendere una decisione entro 30 giorni a partire dalla data di trasmissione della domanda tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 30 del presente regolamento.

Articolo 32

Rifiuto di una domanda

(Articolo 22 del codice)

Il rifiuto di una domanda AEO non pregiudica le decisioni favorevoli vigenti adottate nei confronti del richiedente in virtù della normativa doganale, a meno che la concessione di tali decisioni favorevoli non si fondi sul rispetto di uno dei criteri AEO che sono risultati disattesi nel corso dell’esame della domanda AEO.

Articolo 33

Combinazione dei due tipi di autorizzazioni

(Articolo 38, paragrafo 3, del codice)

Quando un richiedente ha diritto a ottenere sia un’autorizzazione AEOC che un’autorizzazione AEOS, l’autorità doganale competente a prendere la decisione rilascia un’autorizzazione combinata.

Articolo 34

Revoca di un’autorizzazione

(Articolo 28 del codice)

1.  
La revoca di un’autorizzazione AEO non pregiudica un’eventuale decisione favorevole adottata con riguardo alla stessa persona, a meno che la qualifica di AEO non fosse una condizione di tale decisione favorevole, o che tale decisione fosse fondata su un criterio di cui all’articolo 39 del codice che non è più soddisfatto.
2.  
La revoca o la modifica di una decisione favorevole adottata con riguardo al titolare dell’autorizzazione non pregiudica automaticamente l’autorizzazione AEO di tale persona.
3.  
Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOC e AEOS, e l’articolo 28 del codice o l’articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 39, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOC è revocata e l’autorizzazione AEOS rimane valida.

▼C2

Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l'articolo 28 del codice o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida.

▼B

Articolo 35

Monitoraggio

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.  
Le autorità doganali degli Stati membri informano senza indugio l’autorità doganale competente in merito a eventuali fattori sopraggiunti dopo il rilascio della qualifica di AEO e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.
2.  
L’autorità doganale competente mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l’AEO esercita attività doganali.
3.  
Se un’autorità doganale revoca una decisione favorevole che è stata presa sulla base della qualifica di AEO, essa ne informa l’autorità doganale che ha concesso la qualifica.
4.  

Se l’AEO è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, l’autorità doganale competente comunica immediatamente all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile le seguenti informazioni minime relative alla qualifica di AEO di cui dispone:

a) 

l’autorizzazione AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;

b) 

informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell’ultima visita e se la visita ha avuto luogo ai fini del processo di autorizzazione, di un riesame o di un monitoraggio;

c) 

eventuali riesami dell’autorizzazione AEOS e i relativi risultati.

Le autorità doganali nazionali, in accordo con l’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio di eventuali informazioni non coperte dal sistema elettronico di cui all’articolo 30 del presente regolamento.

Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione se ne avvalgono esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e mettono in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.



Sezione 4

Controllo delle merci



Sottosezione 1

Controlli doganali e gestione del rischio

Articolo 36

Sistema elettronico relativo alla gestione del rischio e ai controlli doganali

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.  
Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alla comunicazione, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, di qualsiasi informazione relativa ai rischi viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice («sistema doganale di gestione dei rischi»).
2.  
Il sistema di cui al paragrafo 1 è inoltre utilizzato per la comunicazione tra autorità doganali e tra le autorità doganali e la Commissione nel quadro dell’attuazione di norme e criteri comuni in materia di rischio, dei settori di controllo prioritari comuni, della gestione delle crisi doganali, dello scambio di informazioni relative al rischio e della comunicazione dei risultati dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 46, paragrafo 5, del codice, nonché della comunicazione dei risultati dei controlli doganali.

▼M9

3.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, è utilizzato anche per lo scambio, il trattamento e l’archiviazione delle informazioni specifiche sul rischio in relazione alle dichiarazioni sommarie di entrata.

▼B



Sottosezione 2

Bagagli a mano e bagagli registrati trasportati per via aerea

Articolo 37

Voli di transito

(Articolo 49 del codice)

1.  
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo da un aeroporto non unionale in un aeromobile che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.

I bagagli a mano e i bagagli registrati sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi a meno che la persona interessata non fornisca la prova del carattere unionale dei beni trasportati.

2.  
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo da un aeroporto unionale in un aeromobile che, dopo uno scalo in un altro aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione.

Il bagaglio a mano può essere soggetto a controllo presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione in cui l’aeromobile fa scalo per accertare la posizione doganale di merci unionali.

Articolo 38

Voli di transito in aeromobili d’affari o da turismo

(Articolo 49 del codice)

I controlli doganali e le formalità applicabili ai bagagli delle persone che si trovano a bordo di aeromobili d’affari o da turismo sono effettuati presso i seguenti aeroporti:

a) 

per i voli provenienti da un aeroporto non unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale, presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione;

b) 

per i voli provenienti da un aeroporto unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale, presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.

Articolo 39

Voli di trasferimento in entrata

(Articolo 49 del codice)

1.  
Ove i bagagli arrivino in un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e siano trasbordati, nello stesso aeroporto unionale, su un altro aeromobile che effettua un volo intraunionale, si applicano i paragrafi 2 e 3.
2.  
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione di arrivo del volo intraunionale. Tuttavia, i controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati in un aeroporto internazionale dell’Unione su un aeromobile a destinazione di un altro aeroporto internazionale dell’Unione nel territorio dello stesso Stato membro possono essere effettuati presso l’aeroporto internazionale dell’Unione in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati.

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano.

3.  
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione.

Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell’aeroporto d’arrivo del volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.

Articolo 40

Voli di trasferimento in uscita

(Articolo 49 del codice)

1.  
Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto unionale, su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale e successivamente trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale, si applicano i paragrafi 2 e 3.
2.  
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale di partenza dell’Unione. Tuttavia, i controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati imbarcati su un aeromobile presso un aeroporto internazionale dell’Unione e trasferiti in un altro aeroporto internazionale dell’Unione nel territorio dello stesso Stato membro su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale possono essere effettuati presso l’aeroporto internazionale dell’Unione in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati.

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano.

3.  
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.

Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell’aeroporto di partenza di un volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.

Articolo 41

Trasbordo su un aeromobile da turismo o d’affari

(Articolo 49 del codice)

1.  
Qualsiasi controllo e formalità doganale applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non unionale e trasbordati, in detto aeroporto unionale, su un aeromobile da turismo o d’affari che effettua un volo intraunionale, sono effettuati all’aeroporto di arrivo dell’aeromobile di linea o del charter.
2.  
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto unionale su un aeromobile da turismo o d’affari che effettua un volo intraunionale per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non unionale, sono effettuati all’aeroporto di partenza dell’aeromobile di linea o del charter.

Articolo 42

Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro

(Articolo 49 del codice)

Le autorità doganali possono effettuare, nell’aeroporto internazionale dell’Unione presso cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:

a) 

provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati, in un aeroporto internazionale dell’Unione, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale;

b) 

imbarcati su un aeromobile in un aeroporto internazionale dell’Unione per poi essere trasbordati in un altro aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale.

Articolo 43

Misure per prevenire il trasferimento illegale

(Articolo 49 del codice)

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) 

all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano prima che esso sia stato oggetto dei controlli;

b) 

alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano dopo che esso sia stato oggetto dei controlli;

c) 

all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato prima che esso sia stato oggetto dei controlli;

d) 

alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato dopo che esso sia stato oggetto dei controlli.

Articolo 44

Etichetta del bagaglio

(Articolo 49 del codice)

I bagagli registrati in un aeroporto dell’Unione sono contrassegnati mediante un’etichetta apposta sul bagaglio. Il modello e le caratteristiche tecniche dell’etichetta sono indicati nell’allegato 12-03.

Articolo 45

Elenco degli aeroporti internazionali dell’Unione

(Articolo 49 del codice)

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco degli aeroporti internazionali dell’Unione situati sul proprio territorio e informa la Commissione di ogni modifica di tale elenco.



Sottosezione 3

Bagagli trasportati via mare

Articolo 46

Imbarcazioni da diporto

(Articolo 49 del codice)

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone a bordo di imbarcazioni da diporto sono effettuati presso tutti i porti di scalo nell’Unione, indipendentemente dall’origine o dalla destinazione dell’imbarcazione. Per «imbarcazione da diporto» si intende un’imbarcazione da diporto quale definita nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

Articolo 47

Traversate di trasferimento

(Articolo 49 del codice)

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale sono effettuati in qualsiasi porto unionale in cui i bagagli sono imbarcati o sbarcati.



CAPO 3

Conversione valutaria

Articolo 48

Disposizioni relative al tasso di cambio dei contingenti tariffari

(Articolo 53 del codice)

1.  
Il valore dell’euro, ove richiesto in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del codice, è fissato una volta al mese.

Il tasso di cambio da utilizzare è l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del penultimo giorno del mese e si applica per tutto il mese successivo.

Tuttavia, se il tasso applicabile all’inizio del mese differisce di oltre il 5 % dal tasso fissato dalla Banca centrale europea prima del 15 dello stesso mese, quest’ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

2.  
Quando la conversione valutaria è necessaria per una delle ragioni di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del codice, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare corrisponde al tasso fissato dalla Banca centrale europea il primo giorno lavorativo del mese di ottobre; tale tasso si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo.
3.  
Gli Stati membri possono mantenere invariato il valore in moneta nazionale dell’importo determinato in euro se, al momento dell’adeguamento annuale, la conversione del suddetto importo porta a una modifica del valore in moneta nazionale inferiore al 5 %.

Gli Stati membri possono arrotondare per eccesso o per difetto al decimale più prossimo l’importo ottenuto da tale conversione.



TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI



CAPO 1

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci



Sezione 1

Gestione dei contingenti tariffari

Articolo 49

Norme generali relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.  
I contingenti tariffari aperti in conformità della normativa dell’Unione, con riferimento al metodo di gestione di cui al presente articolo e agli articoli da 50 a 54 del presente regolamento, sono gestiti in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica.
2.  
Ciascun contingente tariffario è identificato nella normativa dell’Unione con un numero d’ordine che ne facilita la gestione.
3.  
Ai fini della presente sezione, le dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate dalle autorità doganali il 1o, 2 o 3 gennaio sono considerate accettate il 3 gennaio dello stesso anno. Tuttavia, se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l’accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio dello stesso anno.
4.  
Ai fini della presente sezione, per «giorni lavorativi» si intendono giorni che non sono giorni festivi per le istituzioni dell’Unione a Bruxelles.

Articolo 50

Responsabilità delle autorità doganali degli Stati membri per la gestione uniforme dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.  
Le autorità doganali esaminano se la domanda di beneficiare di un contingente tariffario presentata dal dichiarante in una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia valida in conformità della legislazione dell’Unione relativa all’apertura del contingente tariffario.
2.  
Se una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente una domanda valida presentata dal dichiarante per beneficiare di un contingente tariffario è accettata e tutti i documenti giustificativi richiesti per la concessione del contingente tariffario sono stati forniti alle autorità doganali, le autorità doganali trasmettono senza indugio la domanda alla Commissione indicando la data di accettazione della dichiarazione doganale e l’importo esatto per il quale è presentata la domanda.

Articolo 51

Assegnazione di quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.  
La Commissione procede alle assegnazioni nei giorni lavorativi. La Commissione può tuttavia decidere di non assegnare quantitativi in un dato giorno lavorativo a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.
2.  
I quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari non possono essere assegnati prima del secondo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione della dichiarazione in dogana in cui il dichiarante ha presentato la richiesta di beneficiare del contingente tariffario.

Ogni assegnazione da parte della Commissione tiene conto di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che non hanno ricevuto risposta, basate su dichiarazioni doganali accettate fino al secondo giorno lavorativo precedente il giorno dell’assegnazione e che le autorità doganali hanno trasmesso al sistema di cui all’articolo 54 del presente regolamento.

3.  
Per ciascun contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi sulla base delle richieste di beneficiare di tale contingente tariffario da essa ricevute, secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta.
4.  
Se in un giorno di assegnazione la somma dei quantitativi di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che si riferiscono a dichiarazioni accettate alla stessa data è superiore al saldo disponibile del contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi relativi a tali richieste proporzionalmente alle quantità richieste.
5.  
All’apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non assegna quantitativi nell’ambito di tale contingente tariffario prima dell’undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell’atto dell’Unione che ha istituito il contingente tariffario.

Articolo 52

Annullamento di domande e restituzione ai contingenti tariffari dei quantitativi assegnati non utilizzati

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.  
Le autorità doganali restituiscono immediatamente al sistema elettronico di cui all’articolo 54 del presente regolamento ogni quantitativo erroneamente assegnato. Tuttavia, l’obbligo di restituzione non si applica quando un’assegnazione errata che rappresenta un debito doganale di importo inferiore a 10 EUR viene scoperta dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario in questione.
2.  
Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana relativa a merci che sono oggetto di una richiesta di beneficiare di un contingente tariffario prima che la Commissione abbia assegnato il quantitativo richiesto, le suddette autorità annullano l’intera richiesta di beneficiare del contingente tariffario.

Se la Commissione ha già assegnato il quantitativo richiesto sulla base di una dichiarazione in dogana invalidata, l’autorità doganale restituisce immediatamente il quantitativo assegnato al sistema elettronico di cui all’articolo 54 del presente regolamento.

Articolo 53

Situazione critica dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.  
Ai sensi dell’articolo 153 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 un contingente tariffario è considerato critico quando il 90 % del suo volume totale è stato utilizzato.
2.  

In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:

a) 

quando sia aperto per meno di tre mesi;

b) 

quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);

c) 

quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l’ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.

3.  
Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell’applicazione di una misura di salvaguardia o di una misura derivante da una sospensione delle concessioni di cui al regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) è considerato critico quando il 90 % del volume totale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o no nel corso dei due anni precedenti.

Articolo 54

Sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti tariffari

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.  

Per la gestione dei contingenti tariffari è utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice che consente di effettuare le seguenti operazioni:

a) 

lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione con riguardo alle richieste di beneficiare di contingenti tariffari, alle restituzioni ai contingenti tariffari, alla situazione dei contingenti tariffari e all’archiviazione di tali informazioni;

b) 

la gestione da parte della Commissione delle richieste di beneficiare di contingenti tariffari e delle restituzioni a tali contingenti;

c) 

lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione in materia di assegnazione dei quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari e archiviazione di tali informazioni;

d) 

la registrazione di ogni ulteriore evento o atto che possa incidere sui prelievi originari da o sulle restituzioni verso i contingenti tariffari o sulla loro assegnazione.

2.  
La Commissione rende accessibili tramite tale sistema le informazioni relative ai risultati delle assegnazioni.



Sezione 2

Sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci

Articolo 55

Norme generali sulla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci

(Articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1.  
Se la Commissione stabilisce l’obbligo per talune merci di essere sottoposte a sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica o al momento dell’esportazione, essa comunica alle autorità doganali i codici NC di tali merci e i dati necessari ai fini della sorveglianza, e ciò in tempo utile prima che l’obbligo in materia di sorveglianza diventi applicabile.

▼M7

A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell’allegato 21-03 del presente regolamento.

▼B

2.  
Se l’immissione in libera pratica o l’esportazione sono soggette a una sorveglianza, le autorità doganali forniscono alla Commissione i dati relativi alle dichiarazioni doganali per il regime in questione almeno una volta alla settimana.

Se le merci sono svincolate a norma dell’articolo 194, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali trasmettono senza indugio i dati alla Commissione.

▼M3

3.  
La Commissione comunica i dati di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità doganali, solo in forma aggregata.

▼M3

3 bis.  
La Commissione concede agli utenti autorizzati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, l'accesso ai dati non aggregati forniti dalle autorità doganali dello Stato membro che ne ha fatto richiesta e ai dati aggregati a livello unionale.
3 ter.  
In deroga al paragrafo 3 bis, la Commissione concede alle autorità competenti degli Stati membri l'accesso ai dati non aggregati qualora un atto dell'Unione preveda tale accesso.

▼B

4.  
Se le merci sono vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all’articolo 166 del codice o di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’articolo 182 del codice e i dati richiesti dalla Commissione non erano disponibili al momento in cui le merci sono state svincolate conformemente all’articolo 194, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali forniscono alla Commissione senza indugio tali informazioni dopo aver ricevuto la dichiarazione complementare presentata a norma dell’articolo 167 del codice.
5.  
Nei casi in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero a norma dell’articolo 167, paragrafo 3, del codice, o la dichiarazione complementare è presentata o resa disponibile in conformità all’articolo 225 del presente regolamento, il titolare dell’autorizzazione trasmette alle autorità doganali almeno una volta al mese i dati richiesti dalla Commissione o le autorità doganali raccolgono tali dati dal sistema del dichiarante.

Le autorità doganali inseriscono senza indugio i dati nel sistema elettronico di cui all’articolo 56 del presente regolamento.

▼M7

6.  

In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica:

a) 

l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ( 8 );

b) 

l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l’elenco di dati di cui all’allegato 21-01 o all’allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell’esportazione fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

▼B

Articolo 56

Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1.  

Per la sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l’archiviazione delle informazioni seguenti:

a) 

dati di sorveglianza sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci;

b) 

informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci.

2.  
La Commissione può autorizzare gli utenti ad accedere al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 sulla base delle richieste degli Stati membri.
3.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la trasmissione e l’archiviazione dei dati di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo è utilizzato il sistema Sorveglianza 2 della Commissione.



CAPO 2

Origine delle merci



Sezione 1

Prova dell’origine non preferenziale

Articolo 57

Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali

(Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)

1.  
Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d’importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.

▼M1

I riferimenti contenuti in regimi speciali d'importazione non preferenziali a certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono considerati riferimenti ai certificati di origine di cui al presente articolo.

▼B

2.  
I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d’importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l’origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell’articolo 60 del codice.

Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.

3.  
I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l’esportazione nel paese terzo di origine.
4.  
In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l’esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell’esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.

Articolo 58

Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d’importazione non preferenziali

(Articolo 61 del codice)

1.  
Qualora i regimi speciali d’importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l’utilizzo del certificato di origine di cui all’articolo 57 del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all’attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d’importazione in causa.

Ai fini dell’attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:

a) 

il nome e l’indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;

b) 

il nome e l’indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all’articolo 59 del presente regolamento.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

2.  
Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell’Unione negano l’uso del regime speciale d’importazione non preferenziale.

Articolo 59

Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali

(Articolo 61 del codice)

1.  
Il controllo dei certificati di origine di cui all’articolo 57 del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).
2.  
Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l’autenticità di un certificato di origine o l’esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l’origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell’articolo 60 del codice, o entrambe le cose.

A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.

Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.

3.  
L’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.

Se non è data risposta entro sei mesi dall’invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l’uso del regime speciale d’importazione non preferenziale per i prodotti in questione.



Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 60

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.



Sottosezione 1

Procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione di prove dell’origine

Articolo 61

Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Nel fornire all’esportatore o all’operatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale), il fornitore si serve di una dichiarazione del fornitore.

Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi previsti all’articolo 62 del presente regolamento.

▼M8

bis.  
Negli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 9 ) («convenzione PEM»), quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine.

I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.

ter.  

Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie ( 10 ) applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui:

a) 

le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e

b) 

non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.

L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.

▼B

2.  
La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l’identificazione.
3.  
La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

▼M1

Articolo 62

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di più invii di tali merci (una dichiarazione a lungo termine del fornitore).

▼M8

bis.  
Negli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine.

I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.

ter.  

Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alla convenzione PEM, nel caso in cui:

a) 

le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e

b) 

non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.

L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova dell’origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.

▼M1

2.  

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:

a) 

la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);

b) 

la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;

c) 

la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

3.  
Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.

▼B

Articolo 63

Compilazione delle dichiarazioni del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-15. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all’allegato 22-16.
2.  
Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell’Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-17. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all’allegato 22-18.
3.  
La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Articolo 64

Rilascio del certificato d’informazione INF 4

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Le autorità doganali possono chiedere all’esportatore o all’operatore di ottenere dal fornitore un certificato d’informazione INF 4 attestante l’esattezza e l’autenticità della dichiarazione del fornitore.
2.  
Su richiesta del fornitore, il certificato d’informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-02 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite. Le autorità possono chiedere tutte le prove necessarie e svolgere ispezioni sulla contabilità del fornitore o altri controlli che ritengano opportuni.
3.  
Le autorità doganali rilasciano il certificato d’informazione INF 4 al fornitore entro 90 giorni dal ricevimento della sua domanda, indicando se la dichiarazione del fornitore è esatta e autentica.
4.  
Un’autorità doganale a cui è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d’informazione INF 4 conserva il formulario di domanda per almeno tre anni o, se necessario, per un periodo più lungo al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi o territori.

Articolo 65

Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Le autorità doganali si prestano reciproca assistenza nel controllo dell’esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni del fornitore.

Articolo 66

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d’informazione INF 4 entro 120 giorni dalla richiesta delle autorità doganali, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta di confermare l’origine dei prodotti in questione ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi.
2.  
Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione trasmettono a quelle dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta tutte le informazioni e i documenti di cui dispongono, indicando i motivi che giustificano la loro indagine.
3.  
Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta possono chiedere elementi di prova al fornitore o effettuare adeguate verifiche di tale dichiarazione.
4.  
Le autorità doganali che hanno chiesto la verifica sono informate senza indugio dei risultati tramite il certificato d’informazione INF 4.
5.  
In assenza di risposta entro 150 giorni dalla data di richiesta della verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’origine dei prodotti in questione, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell’origine redatta sulla base della dichiarazione del fornitore.

Articolo 67

Autorizzazione di esportatore autorizzato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell’origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, ►M1  gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione ◄ possono chiedere un’autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.
2.  
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l’accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, e gli articoli 10 e 15 del presente regolamento, relativi all’uso dei mezzi elettronici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni e alla revoca di decisioni favorevoli riguardanti le domande e le decisioni, non si applicano alle decisioni relative alle autorizzazioni di esportatore autorizzato.
3.  
Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse unicamente alle persone che soddisfano le condizioni enunciate nelle disposizioni in materia di origine contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione o in misure adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti di tali paesi o territori.
4.  
Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella prova dell’origine preferenziale. Il numero di autorizzazione doganale ►M1  inizia con il ◄ codice di paese ISO 3166-1-alfa-2 dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione.
5.  
La Commissione comunica ai paesi terzi interessati gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo delle prove dell’origine preferenziale presentate dagli esportatori autorizzati.
6.  
Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi la forma richiesta per le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni di origine, tali dichiarazioni sono redatte in conformità al formulario di cui all’ ►M1  allegato 22-13 ◄ .
7.  
Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione su fattura o una dichiarazione di origine, il valore soglia è pari a 6 000  EUR per ciascuna spedizione.

▼M1

Articolo 68

Registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato a tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli esportatori così registrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2016/578/UE. ►M2  Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis. ◄
2.  
Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché ►M2  l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 15 ◄ del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

▼M2 —————

▼M1

4.  
In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000  EUR per ciascuna spedizione.

▼M2 —————

▼M2

6.  
Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originari dal requisito di fornire un documento relativo all'origine, detta esenzione si applica subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 103, nella misura in cui tali condizioni non siano stabilite nel regime preferenziale in questione.
7.  
Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria.

▼M2

Articolo 69

Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se prodotti originari coperti da un documento relativo all'origine rilasciato o compilato in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera d) o e), del codice, diversa dall'SGP dell'Unione, non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'Unione, il documento iniziale relativo all'origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi relativi all'origine al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione.
2.  

Il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato o compilato da una qualsiasi delle seguenti parti, nella medesima forma del documento iniziale relativo all'origine o nella forma di un'attestazione sostitutiva relativa all'origine, redatta mutatis mutandis a norma dell'articolo 101 e dell'allegato 22-20:

a) 

un esportatore autorizzato o registrato nell'Unione che rispedisce le merci;

b) 

un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;

c) 

un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all'origine al documento sostitutivo relativo all'origine.

Laddove la sostituzione del documento iniziale relativo all'origine non sia possibile ai sensi del primo comma, il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato nella forma di un certificato di circolazione EUR.1 dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci.

3.  
Nei casi in cui il documento sostitutivo relativo all'origine è un certificato di circolazione EUR.1, la convalida effettuata dall'ufficio doganale che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo deve essere apposta nella casella 11 del certificato. Le indicazioni fornite nella casella 4 del certificato con riguardo al paese di origine devono essere identiche a quelle figuranti nel documento iniziale relativo all'origine. La casella 12 è firmata dal rispeditore. Il rispeditore che firma la casella 12 in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel documento iniziale relativo all'origine.

L'ufficio doganale cui è chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo annota sul documento iniziale relativo all'origine o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il documento iniziale relativo all'origine è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

▼M2

Articolo 69 bis

Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se merci di provenienza diversa dall'Unione, aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un regime preferenziale fra l'Unione e paesi terzi, sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti sono, al momento dell'immissione in libera pratica, ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci.
2.  

Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

a) 

l'operazione di trasformazione comprende anche merci non unionali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le merci aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un diverso regime preferenziale;

b) 

i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti a norma dell'articolo 223 del codice;

c) 

le autorità doganali hanno autorizzato la riesportazione temporanea delle merci per un perfezionamento complementare a norma dell'articolo 258 del codice.

3.  
Qualora sia applicabile il paragrafo 1, un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivalgono a un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.

▼B



Sottosezione 2

Obblighi dei paesi beneficiari nel quadro dell’SPG dell’Unione

Articolo 70

Obbligo di fornire una cooperazione amministrativa nel quadro del sistema REX

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

Al fine di garantire la corretta applicazione dell’SPG i paesi beneficiari assumono l’impegno di:

a) 

porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nella presente sottosezione e nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo;

b) 

garantire che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.

2.  

La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:

a) 

nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell’SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

b) 

fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine.

3.  
Per poter applicare il sistema degli esportatori registrati, i paesi beneficiari presentano alla Commissione l’impegno di cui al paragrafo 1 almeno tre mesi prima della data in cui intendono iniziare la registrazione degli esportatori.

▼M1

4.  
Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) continua a essere assoggettato alle norme e procedure di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli obblighi di cui agli articoli 72, 80 e 108 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.

▼B

Articolo 71

Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, e dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

I paesi beneficiari osservano o fanno osservare:

a) 

le norme relative all’origine dei prodotti esportati, fissate nella sottosezione 2 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b) 

le norme relative alla compilazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A;

c) 

le disposizioni relative all’uso delle dichiarazioni su fattura, da redigere in conformità dei requisiti di cui all’allegato 22-09;

d) 

le disposizioni sugli obblighi di notifica di cui all’articolo 73 del presente regolamento;

e) 

le disposizioni sulla concessione di deroghe di cui all’articolo 64, paragrafo 6, del codice.

2.  

Le autorità competenti dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione o con gli Stati membri; tale cooperazione consiste in particolare:

a) 

nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell’SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

b) 

fatti salvi gli articoli 73 e 110 del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine.

3.  
Le condizioni stabilite nel paragrafo 1 si considerano accettate dal paese beneficiario se tale paese designa un’autorità competente per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, verifica le prove documentarie dell’origine e rilascia i certificati di origine, modulo A, per le esportazioni verso l’Unione.
4.  
Le merci originarie di un paese ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare del sistema di preferenze generalizzate a condizione che siano esportate dal paese stesso a decorrere dalla data indicata all’articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento.
5.  
Un paese o territorio che sia stato soppresso dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 continua a essere assoggettato all’obbligo di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli 110 e 111 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.
6.  
Gli obblighi di cui al paragrafo 5 si applicano a Singapore per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 72

Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità situate nel loro territorio che:

a) 

fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione o agiscono sotto l’autorità del suo governo e sono abilitate a registrare gli esportatori nel sistema REX, a modificare e aggiornare i dati di registrazione e a revocare le registrazioni;

b) 

fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione e sono incaricate di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri secondo quanto previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.  
La notifica è trasmessa alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data in cui i paesi beneficiari intendono iniziare la registrazione degli esportatori.
3.  
I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni notificate a norma del primo paragrafo.

Articolo 73

Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio che sono preposte al rilascio dei certificati d’origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.

La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell’aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d’inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, quando le merci devono essere immesse in libera pratica, le autorità doganali possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri.

I paesi beneficiari che hanno già trasmesso le informazioni richieste ai sensi del primo comma non sono tenuti a fornirle di nuovo, tranne qualora sia intervenuta una modifica.

2.  
Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 4, del presente regolamento, la Commissione pubblica sul proprio sito web la data in cui il paese ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo.

▼M1

3.  
La Commissione trasmette al paese beneficiario che lo richiede i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

▼B



Sottosezione 3

Procedure all’esportazione nei paesi beneficiari e nell’Unione applicabili nel quadro dell’SPG dell’Unione fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 74

Procedura per il rilascio di un certificato di origine, modulo A

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Il certificato di origine, modulo A, è rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante, corredata dei documenti giustificativi appropriati attestanti che i prodotti destinati all’esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato di origine, modulo A. Il certificato di origine, modulo A, è redatto utilizzando il formulario contenuto nell’allegato 22-08.
2.  

Le autorità competenti dei paesi beneficiari mettono a disposizione dell’esportatore il certificato di origine, modulo A, non appena l’esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Tuttavia, le autorità competenti dei paesi beneficiari possono anche rilasciare un certificato di origine, modulo A, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b) 

è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici; oppure

c) 

la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione conformemente all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3.  
Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A, ad eccezione dei casi in cui il certificato di origine, modulo A, non è stato accettato per motivi tecnici. Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori recano nella casella n. 4 la dicitura «Issued retrospectively», «Délivré à posteriori» o «Emitido a posteriori».
4.  
In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l’esportatore può chiedere alle autorità competenti che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato di origine, modulo A, reca nella casella n. 4 la dicitura «Duplicate», «Duplicata» o «Duplicado», la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato ha effetto a decorrere dalla data dell’originale.
5.  
Allo scopo di verificare se il prodotto per cui è richiesto il certificato di origine, modulo A, è conforme alle norme di origine pertinenti, le autorità pubbliche competenti sono autorizzate a chiedere qualsiasi prova documentale o a effettuare qualsiasi controllo che ritengano appropriato.
6.  
Le caselle n. 2 e n. 10 del certificato di origine, modulo A, non devono essere compilate obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura «Unione» o il nome di uno degli Stati membri. La data di rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell’esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.

Articolo 75

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un paese beneficiario per le spedizioni consistenti di uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000  EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui ►M1  all'articolo 71, paragrafo 2, ◄ si applichi a questa procedura.
2.  
L’esportatore che compila la dichiarazione su fattura deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche competenti del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.
3.  
La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, in francese, inglese o spagnolo, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale il testo riportato nell’allegato 22-09. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore.
4.  

L’uso della dichiarazione su fattura è subordinato alle seguenti condizioni:

a) 

per ogni singola spedizione deve essere compilata una dichiarazione su fattura distinta;

b) 

se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l’esportatore può far riferimento a tale controllo nella dichiarazione su fattura.

Articolo 76

Condizioni per il rilascio di un certificato di origine, modulo A, in caso di cumulo

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Quando si applica il cumulo di cui agli articoli 53, 54, 55 o 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario invitato a rilasciare il certificato di origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo, si fondano sugli elementi seguenti:

a) 

se trattasi di cumulo bilaterale, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore e rilasciata a norma dell’articolo 77 del presente regolamento;

b) 

se trattasi di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore e rilasciata secondo le norme di origine pertinenti della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi;

c) 

se trattasi di cumulo regionale, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore, ossia un certificato di origine, modulo A, redatto utilizzando il formulario contenuto nell’allegato 22-08, ovvero sulla dichiarazione su fattura recante il testo contenuto nell’allegato 22-09;

d) 

se trattasi di cumulo ampliato, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore e rilasciata in conformità al pertinente accordo di libero scambio concluso tra l’Unione e il paese interessato.

Nei casi indicati al primo comma, lettere a), b), c) e d), la casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, reca, a seconda dei casi, la dicitura:

— 
«EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Regional cumulation», «Extended cumulation with country x», oppure
— 
«Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x», oppure
— 
«Acumulación UE», «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía», «Acumulación regional», «Acumulación ampliada con el país x».

Articolo 77

Prova del carattere originario dell’Unione ai fini del cumulo bilaterale ed esportatori autorizzati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

La prova del carattere originario dei prodotti dell’Unione è fornita producendo uno dei seguenti documenti:

a) 

il certificato di circolazione EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-10 oppure

b) 

la dichiarazione su fattura, il cui testo figura all’allegato 22-09 ►M1  ————— ◄ . La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000  EUR ovvero da un esportatore autorizzato dell’Unione.

2.  
L’esportatore o il suo rappresentante appongono le diciture «GSP beneficiary countries» e «EU» o «Pays bénéficiaires du SPG» e «UE» nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
3.  
Le disposizioni della presente sottosezione, delle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e delle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relative al rilascio, all’uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.
4.  

Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell’Unione nell’ambito del cumulo bilaterale, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione, se tale esportatore offre alle autorità doganali ogni garanzia affinché esse possano verificare:

a) 

il carattere originario dei prodotti; e

b) 

l’osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.

5.  
Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. Esse attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.
6.  
Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato. Esse possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento.

Esse revocano l’autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi:

a) 

l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 4;

b) 

l’esportatore autorizzato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5;

c) 

l’esportare autorizzato fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

7.  
L’esportatore autorizzato non è tenuto a firmare le dichiarazioni su fattura purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto con il quale egli assuma la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se avesse apposto la propria firma manoscritta.



Sottosezione 4

Procedure all’esportazione nei paesi beneficiari e nell’Unione applicabili nel quadro dell’SPG dell’Unione a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 78

Obbligo per gli esportatori di essere registrati e relativa revoca

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

L’SPG si applica:

a) 

alle merci che soddisfano i requisiti della presente sottosezione, delle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e delle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 esportate da un esportatore registrato;

b) 

a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000  EUR.

2.  
Il valore dei prodotti originari in una spedizione è pari al valore di tutti i prodotti originari contenuti in una spedizione coperta da un’attestazione di origine rilasciata nel paese di esportazione.

Articolo 79

Procedura di registrazione nei paesi beneficiari e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
I paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori il 1o gennaio 2017.

Tuttavia, qualora il paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1o luglio 2016 esso comunica per iscritto alla Commissione il rinvio della registrazione degli esportatori al 1o gennaio 2018 o al 1o gennaio 2019.

2.  
Per un periodo di dodici mesi successivi alla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori, le autorità competenti di tale paese continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.

Fatto salvo l’articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento, i certificati di origine, modulo A, rilasciati conformemente al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili nell’Unione come prova dell’origine se rilasciati prima della data di registrazione dell’esportatore interessato.

Le autorità competenti di un paese beneficiario che incontrano difficoltà a completare il processo di registrazione entro il periodo di dodici mesi di cui sopra possono chiedere una proroga alla Commissione. Tale proroga non è superiore a sei mesi.

3.  
Gli esportatori di un paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi i 6 000  EUR, a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori.

Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000  EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.

4.  
Tutti i paesi beneficiari applicano il sistema degli esportatori registrati al più tardi a decorrere dal 30 giugno 2020.



Sottosezione 5

Articolo 80

Banca dati degli esportatori registrati: obblighi delle autorità

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
La Commissione istituisce un sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l’origine delle merci (il sistema REX) e lo rende disponibile entro il 1o gennaio 2017.

▼M2

2.  
Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06, le autorità competenti dei paesi beneficiari attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.

Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06 bis, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.

Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito a tale esportatore o rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.

▼B

3.  
Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l’esportatore.
4.  
Le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall’esportatore registrato le informazioni di cui all’articolo 89 del presente regolamento. ►M1  Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore registrato le modifiche apportate ai dati relativi alla sua registrazione. ◄

Articolo 81

Data di applicazione di talune disposizioni

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Gli articoli 70, 72, da 78 a 80, da 82 a 93, da 99 a 107, 108, 109 e 112 del presente regolamento si applicano all’esportazione di merci da parte degli esportatori registrati nell’ambito del sistema REX in un paese beneficiario a partire dalla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori nell’ambito di tale sistema. Con riguardo agli esportatori dell’Unione, tali articoli si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.
2.  
Gli articoli 71, 73, da 74 a 77, da 94 a 98 e da 110 a 112 del presente regolamento si applicano all’esportazione di merci da parte degli esportatori che non sono registrati nell’ambito del sistema REX in un paese beneficiario. Con riguardo agli esportatori dell’Unione, tali articoli si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2017.

Articolo 82

Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso alla banca dati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
La Commissione garantisce che l’accesso al sistema REX sia accordato in conformità del presente articolo.
2.  
La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.
3.  
Le autorità competenti di un paese beneficiario hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.
4.  
Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati da esse registrati o registrati dalle autorità doganali di altri Stati membri e dalle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera o dalla Turchia. L’accesso ai dati ha luogo ai fini del controllo delle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all’articolo 48 del codice.
5.  
La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei paesi beneficiari.
6.  
Se un paese o un territorio è stato rimosso dall’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, le autorità competenti del medesimo conservano l’accesso al sistema REX per tutto il tempo loro necessario per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 70 del presente regolamento.

▼M2

7.  

La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico subordinatamente al consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso:

a) 

il nome dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;

b) 

l'indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;

c) 

le informazioni di contatto specificate nella casella 1 e nella casella 2 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;

d) 

la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;

e) 

il numero EORI dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 bis, o il numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06;

f) 

se l'esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso.

Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.

▼B

8.  

La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:

a) 

il numero dell’esportatore registrato;

▼M2

b) 

la data di registrazione dell'esportatore registrato;

▼B

►M2  c) ◄  

la data da cui decorre la validità della registrazione;

►M2  d) ◄  

se del caso, la data della revoca della registrazione;

►M2  e) ◄  

un’indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera o la Turchia;

►M2  f) ◄  

la data dell’ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.

Articolo 83

Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
I dati registrati nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’SPG secondo quanto indicato alla presente sottosezione.
2.  

Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) o all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ). Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:

a) 

informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;

b) 

periodo di conservazione dei dati.

Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all’allegato 22-06 ►M2  o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso ◄ .

3.  
Ciascuna autorità competente di un paese beneficiario e ciascuna autorità doganale di uno Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.

La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l’esportatore registrato possa far valere i suoi diritti.

4.  
I diritti degli esportatori registrati in relazione al trattamento dei dati memorizzati nel sistema REX indicati nell’allegato 22-06 ►M2  o nell'allegato 22-06 bis, a seconda del caso ◄ e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità alla normativa di attuazione della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato membro in cui i dati sono conservati.
5.  
Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.
6.  
I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
7.  
Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e da esso trattata.

Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell’esportatore registrato.

Se l’esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

8.  
Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione.

Ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati.

Articolo 84

Obblighi di notifica applicabili agli Stati membri ai fini dell’applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali che:

a) 

sono competenti per registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX, nonché per modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione;

b) 

sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari come previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2016.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.

Articolo 85

Procedura di registrazione negli Stati membri e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Il 1o gennaio 2017 le autorità doganali degli Stati membri iniziano la registrazione degli esportatori stabiliti sui loro territori.

▼M1

2.  
A decorrere dal 1o gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e gli esportatori autorizzati cessano di compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

▼B

3.  
Fino al 31 dicembre 2017 le autorità doganali degli Stati membri rilasciano certificati di circolazione delle merci EUR.1 o certificati sostitutivi di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori o dei rispeditori di merci che non sono ancora registrati. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti originari inviati nell’Unione sono accompagnati da attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato in un paese beneficiario.

▼M1

Fino al 31 dicembre 2017 gli esportatori autorizzati negli Stati membri che non sono ancora registrati possono compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

▼B

4.  
A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli esportatori dell’Unione, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000  EUR.

Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000  EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.

5.  
I rispeditori di merci che sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento. Tale disposizione si applica a prescindere dal fatto che le merci siano accompagnate da un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel paese beneficiario o da una dichiarazione su fattura o da una attestazione di origine compilata dall’esportatore.

Articolo 86

Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore presenta domanda alle autorità competenti del paese beneficiario in cui ha la sede o in cui è stabilito a titolo permanente.

La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-06.

2.  
Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore o un rispeditore di merci stabilito nel territorio doganale dell’Unione presenta domanda alle autorità doganali di cui trattasi. La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all’ ►M2  allegato 22-06 bis  ◄ .

▼M1

3.  
Ai fini dell'esportazione nell'ambito degli SGP e dell'Unione, della Norvegia o della Svizzera, gli esportatori sono tenuti alla registrazione una sola volta.

Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all'esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell'esportazione nel quadro degli SGP dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.

I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, ai fini dell'esportazione nell'ambito dell'SPG della Turchia, una volta che tale paese avrà iniziato ad applicare il sistema REX. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data in cui la Turchia inizia ad applicare tale sistema.

▼B

4.  
La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa in conformità dei paragrafi 1 e 2.
5.  
Qualora l’esportatore sia rappresentato per l’espletamento delle formalità di esportazione e il rappresentante dell’esportatore sia a sua volta un esportatore registrato, tale rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.

▼M1

Articolo 87

Sistema degli esportatori registrati: obbligo di pubblicazione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema REX. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.

▼B

Articolo 88

Registrazione automatica degli esportatori per un paese che inizia ad essere beneficiario dell’SPG dell’Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Se un paese è aggiunto all’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione attiva automaticamente, nell’ambito del proprio SPG, le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia.

In questo caso un esportatore che è già registrato almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia non deve presentare una domanda presso le autorità competenti del proprio paese per essere registrato nell’SPG dell’Unione.

Articolo 89

▼M1

Revoca della registrazione

▼B

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro in merito alle modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione.
2.  
Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l’esportazione di merci nell’ambito dell’SPG o non intendono più esportare merci nell’ambito di tale sistema ne informano le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro.
3.  

Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro revocano la registrazione se l’esportatore registrato:

a) 

non esiste più;

b) 

non soddisfa più le condizioni per l’esportazione delle merci nell’ambito dell’SPG;

c) 

ha informato l’autorità competente del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro che non intende più esportare merci nell’ambito dell’SPG;

d) 

per dolo o colpa compila o fa compilare un’attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.

4.  
L’autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro possono revocare la registrazione se l’esportatore registrato non tiene aggiornati i dati relativi alla propria registrazione.
5.  
La revoca della registrazione ha effetto per il futuro, ossia si applica alle attestazioni di origine rilasciate dopo la data della revoca. La revoca della registrazione non ha alcun effetto sulla validità delle attestazioni di origine rilasciate prima che l’esportatore registrato sia informato della revoca.
6.  
L’autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro informano l’esportatore registrato in merito alla revoca della sua registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto.
7.  
In caso di revoca della registrazione l’esportatore o il rispeditore delle merci può introdurre un ricorso giurisdizionale.
8.  
La revoca di un esportatore registrato è annullata in caso di revoca erronea. L’esportatore o il rispeditore delle merci è autorizzato a utilizzare il numero di esportatore registrato attribuitogli al momento della registrazione.
9.  
Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato in conformità all’articolo 86 del presente regolamento. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4 possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano all’autorità competente del paese beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione.
10.  
I dati relativi a una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dall’autorità competente del paese beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro che li hanno introdotti nel sistema per un periodo massimo di dieci anni civili successivi all’anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Trascorso tale periodo, l’autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro cancellano i dati.

Articolo 90

▼M1

Revoca automatica delle registrazioni quando un paese è radiato dall'elenco dei paesi beneficiari

▼B

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
La Commissione revoca tutte le registrazioni degli esportatori registrati in un paese beneficiario se tale paese è soppresso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se le preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario sono state temporaneamente revocate in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012.
2.  
Se tale paese è reinserito nel suddetto elenco o se la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario è terminata, la Commissione riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia. In caso contrario, gli esportatori sono registrati nuovamente in conformità all’articolo 86 del presente regolamento.
3.  
In caso di revoca delle registrazioni di tutti gli esportatori registrati in un paese beneficiario a norma del paragrafo 1, i dati relativi alle registrazioni revocate sono conservati nel sistema REX per almeno dieci anni civili successivi all’anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Una volta trascorso tale termine e se da oltre dieci anni il paese beneficiario non è più un paese beneficiario dell’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, la Commissione cancella dal sistema REX i dati relativi alle registrazioni revocate.

Articolo 91

Obblighi degli esportatori

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

Gli esportatori e gli esportatori registrati adempiono i seguenti obblighi:

a) 

tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;

b) 

tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

c) 

conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

d) 

conservano per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui l’attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:

i) 

delle attestazioni di origine rilasciate;

ii) 

della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.

2.  
Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.
3.  
I rispeditori di merci, registrati o non registrati, che compilano attestazioni di origine sostitutive conservano le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale l’attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale.

Articolo 92

Disposizioni generali sull’attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Un’attestazione di origine può essere compilata al momento in cui l’esportazione verso l’Unione è effettivamente realizzata o quando è certo che sarà realizzata.

Se i prodotti in questione sono considerati originari del paese beneficiario di esportazione o di un altro paese beneficiario in conformità dell’articolo 55, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell’articolo 55, paragrafo 6, secondo comma, del medesimo regolamento, l’attestazione di origine è compilata dall’esportatore nel paese beneficiario di esportazione.

▼M1 —————

▼B

2.  
L’attestazione di origine può anche essere compilata dopo l’esportazione dei prodotti interessati («attestazione retroattiva»). Tale attestazione di origine retroattiva è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica entro due anni dall’importazione.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l’attestazione di origine può essere compilata retroattivamente dall’esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, mutatis mutandis, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.

3.  
L’attestazione di origine è fornita dall’esportatore al proprio cliente stabilito nell’Unione e contiene i dati specificati nell’allegato 22-07. Essa è redatta in inglese, francese o spagnolo.

Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l’identificazione dell’esportatore interessato e delle merci in questione.

▼M2

L'esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine.

▼M2

4.  

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, a quanto segue:

a) 

attestazioni di origine compilate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b) 

attestazioni di origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione.

▼B

Articolo 93

Attestazione di origine in caso di cumulo

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Al fine di stabilire l’origine dei materiali utilizzati nell’ambito del cumulo bilaterale o regionale, l’esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sull’attestazione di origine trasmessa dal fornitore dei suddetti materiali. In tali casi l’attestazione di origine redatta dall’esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura «EU cumulation», «Regional cumulation», «Cumul UE», «Cumul regional» o «Acumulación UE», «Acumulación regional».
2.  
Al fine di stabilire l’origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo di cui all’articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia si basa sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni delle norme di origine dell’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi. In tali casi l’attestazione di origine redatta dall’esportatore riporta la dicitura «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» o «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía».
3.  
Al fine di stabilire l’origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo ampliato di cui all’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l’Unione e la parte interessata.

In tali casi l’attestazione di origine redatta dall’esportatore riporta la dicitura «Extended cumulation with country x», «Cumul étendu avec le pays x» o «Acumulación ampliada con el país x».



Sottosezione 6

Procedure per l’immissione in libera pratica nell’Unione applicabili nel quadro dell’SPG dell’Unione fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 94

Presentazione e validità dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura e presentazione tardiva dei medesimi

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
I certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali degli Stati membri di importazione in conformità alle procedure relative alla dichiarazione in dogana.
2.  
La prova dell’origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d’importazione possono ammettere le prove dell’origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 95

Sostituzione dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se i prodotti originari non ancora immessi in libera pratica sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, l’ufficio doganale, su richiesta scritta del rispeditore, sostituisce il certificato di origine, modulo A, o la dichiarazione su fattura iniziali con uno o più certificati di origine, modulo A (certificato sostitutivo) al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione o in Norvegia o Svizzera. Il rispeditore indica nella sua domanda se una fotocopia della prova dell’origine iniziale deve essere allegata al certificato sostitutivo.
2.  
Il certificato sostitutivo è redatto secondo il modello di cui all’allegato 22-19.

L’ufficio doganale verifica che il certificato sostitutivo sia conforme alla prova dell’origine iniziale.

3.  
Se il certificato sostitutivo è chiesto da un rispeditore che agisce in buona fede, egli non è responsabile dell’esattezza delle indicazioni contenute nella prova dell’origine iniziale.
4.  
L’ufficio doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annota sulla prova dell’origine iniziale o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. La prova dell’origine iniziale è conservata dall’ufficio doganale interessato per almeno tre anni.
5.  
Nel caso di prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie in base ad una deroga concessa a norma dell’articolo 64, paragrafo 6, del codice, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all’Unione.

Articolo 96

Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione, può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione del primo scaglione.
2.  

Su richiesta dell’importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione quando le merci:

a) 

sono importate nell’ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;

b) 

formano oggetto di uno stesso contratto d’acquisto, i cui contraenti sono stabiliti nel paese di esportazione o negli Stati membri;

c) 

sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d) 

provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.

Questa procedura si applica per il periodo stabilito dalle autorità doganali competenti.

Articolo 97

Esenzioni dall’obbligo di presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

I prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi come prodotti originari fruenti delle preferenze tariffarie SPG senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, a condizione che

a) 

tali prodotti:

i) 

formino oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

ii) 

siano stati dichiarati conformi alla condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;

b) 

non sussistano dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera a), punto ii).

2.  

Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a) 

le importazioni presentano carattere occasionale;

b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) 

risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

3.  
Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 2 non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 98

Discordanze ed errori formali nei certificati di origine, modulo A, o nelle dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sul certificato d’origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità del certificato d’origine o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che il certificato o la dichiarazione corrispondono ai prodotti presentati.
2.  
I certificati d’origine, modulo A, i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazione su fattura che contengano errori formali evidenti non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.



Sottosezione 7

Procedure per l’immissione in libera pratica nell’Unione applicabili nel quadro dell’SPG dell’Unione a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 99

Validità dell’attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Per ogni spedizione deve essere compilata un’attestazione di origine distinta.
2.  
L’attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio.
3.  

L’attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

a) 

sono presentate smontate o non montate ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;

b) 

sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e

c) 

sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.

Articolo 100

Ammissibilità di un’attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Affinché gli importatori possano beneficiare dell’SPG su dichiarazione di un’attestazione di origine, le merci devono essere state esportate alla data o a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dal quale le merci sono esportate ha iniziato la registrazione degli esportatori a norma dell’articolo 79 del presente regolamento.

Le merci originarie di un paese ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare di tale sistema a condizione che siano state esportate dal paese stesso alla data o a decorrere dalla data in cui tale paese beneficiario ha iniziato ad applicare il sistema degli esportatori registrati di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 101

Sostituzione delle attestazioni di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se i prodotti originari non ancora immessi in libera pratica sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, il rispeditore può sostituire l’attestazione di origine iniziale con una o più attestazioni di origine sostitutive (attestazioni sostitutive) al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione o in Norvegia o Svizzera.

L’attestazione sostitutiva è redatta secondo il modello di cui all’allegato 22-20.

Le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate solo se l’attestazione di origine iniziale era stata compilata conformemente agli articoli 92, 93, 99 e 100 del presente regolamento e all’allegato 22-07.

2.  
I rispeditori sono registrati ai fini della redazione di attestazioni di origine sostitutive per i prodotti originari da spedire altrove sul territorio dell’Unione qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6 000  EUR.

Tuttavia, i rispeditori che non sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive quando il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera 6 000  EUR se allegano copia dell’attestazione di origine iniziale compilata nel paese beneficiario.

3.  
Solo i rispeditori registrati nel sistema REX possono redigere attestazioni di origine sostitutive per quanto riguarda i prodotti da spedire in Norvegia o in Svizzera.
4.  
L’attestazione di origine sostitutiva è valida per dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stata redatta l’attestazione di origine iniziale.
5.  
I paragrafi da 1 a 4 si applicano altresì alle attestazioni che sostituiscono attestazioni di origine sostitutive.
6.  
Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base a una deroga concessa conformemente all’articolo 64, paragrafo 6, la sostituzione prevista dal presente articolo può essere effettuata solo se i prodotti sono destinati all’Unione.

Articolo 102

Principi generali e precauzioni che devono essere adottate dal dichiarante

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Quando un dichiarante chiede un trattamento preferenziale nell’ambito dell’SPG, fa riferimento all’attestazione di origine nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Il riferimento all’attestazione di origine è costituito dalla data di rilascio, espressa nel formato aaaammgg, in cui aaaa indica l’anno, mm il mese e gg il giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000  EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato.
2.  
Se il dichiarante ha chiesto l’applicazione dell’SPG in conformità al paragrafo 1 senza essere in possesso dell’attestazione di origine al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata ►M1  semplificata ◄ ai sensi dell’articolo 166 del codice e trattata di conseguenza.
3.  

Prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, il dichiarante accerta che esse siano conformi alle norme enunciate nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in particolare verificando:

a) 

sul sito web pubblico che l’esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000  EUR e

b) 

che l’attestazione di origine sia redatta in conformità dell’allegato 22-07 ►M1  ————— ◄ .

Articolo 103

Esenzioni dall’obbligo di fornire un’attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

I prodotti seguenti sono esenti dall’obbligo di compilazione e presentazione di un’attestazione di origine:

a) 

i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR;

b) 

i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200  EUR.

2.  

I prodotti di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

b) 

sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare dell’SPG;

c) 

non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

3.  

Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) 

le importazioni presentano carattere occasionale;

b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) 

risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

Articolo 104

Discordanze ed errori formali nelle attestazioni di origine e presentazione tardiva delle attestazioni di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell’attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità dell’attestazione di origine se viene regolarmente accertato che essa corrisponde ai prodotti in questione.
2.  
L’attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene respinta se gli errori stessi non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.
3.  
Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all’articolo 99 del presente regolamento possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 105

Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di attestazioni di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
La procedura di cui all’articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.
2.  
Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non montati per i quali è stata compilata l’attestazione di origine.

Articolo 106

Sospensione dell’applicazione della preferenza

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l’esattezza dell’indicazione dell’origine contenuta nella dichiarazione o il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2.  

Le autorità doganali possono sospendere l’applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata del procedimento di verifica di cui all’articolo 109 del presente regolamento se:

a) 

le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o all’articolo 43 del medesimo regolamento;

b) 

il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.  
In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 107

Rifiuto di concedere preferenze tariffarie

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al paese beneficiario, se:

a) 

le merci non corrispondono a quelle indicate nell’attestazione di origine;

b) 

il dichiarante non presenta l’attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;

c) 

fatto salvo l’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 79, paragrafo 3, del presente regolamento, l’attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario;

d) 

l’attestazione di origine non è stata redatta in conformità all’allegato 22-07;

e) 

le condizioni dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte.

2.  

Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell’articolo 109 rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

a) 

hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l’esportatore non aveva la facoltà di redigere l’attestazione di origine;

b) 

hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari di un paese beneficiario o che le condizioni dell’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte;

c) 

nutrivano seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all’effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica ed è rispettata una delle seguenti condizioni:

i) 

non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 109 del presente regolamento oppure

ii) 

la risposta ricevuta non fornisce adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.



Sottosezione 8

Controllo dell’origine nell’ambito dell’SPG dell’Unione

Articolo 108

Obblighi delle autorità competenti relativi al controllo dell’origine successivamente alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono:

a) 

verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;

b) 

controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria.

Il primo comma si applica mutatis mutandis alle richieste inviate alle autorità della Norvegia e della Svizzera per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio, con l’obiettivo di chiedere a tali autorità di stabilire ulteriori contatti con le autorità competenti del paese beneficiario.

Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 solo se il paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire al paese beneficiario il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’accordo medesimo.

2.  
I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei paesi beneficiari chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.
3.  
Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell’esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o di svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.

Articolo 109

Controllo a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine o delle attestazioni di origine sostitutive è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sottosezione, alle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e alle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Qualora le autorità doganali di uno Stato membro richiedano la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, esse indicano nella loro richiesta, all’occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.

A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell’attestazione di origine o dell’attestazione di origine sostitutiva e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite in tale attestazione di origine o attestazione sostitutiva sono inesatte.

Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica, eccezion fatta per le richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera al fine di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario, per le quali il termine è aumentato a otto mesi.

2.  
Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stabilisce un ulteriore termine non superiore a sei mesi. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro sei mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti si astengono dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
3.  
Se dal controllo di cui al paragrafo 1 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini.

Articolo 110

Controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare dell’autenticità di tali documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sottosezione, alle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e alle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2.  
Le autorità doganali degli Stati membri che presentano richiesta di controllo a posteriori rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d’esportazione il certificato d’origine, modulo A, la fattura, se è stata presentata, e la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l’indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

Se le autorità doganali degli Stati membri decidono di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

▼M1

3.  
Quando viene presentata una richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera al fine di verificare le prove dell'origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.

▼B

4.  
Nel caso di certificati di origine, modulo A, rilasciati in applicazione del cumulo bilaterale, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.
5.  
Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
6.  
Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, d’ufficio o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.
7.  
Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, gli esportatori conservano tutti i documenti idonei attestanti il carattere originario dei prodotti in questione, mentre le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione conservano le copie dei certificati ed i relativi documenti di esportazione. Tali documenti sono conservati per almeno un triennio dalla fine dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato di origine, modulo A.

Articolo 111

Controllo a posteriori delle prove dell’origine per i prodotti che hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Gli articoli 73 e 110 del presente regolamento si applicano anche fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini della comunicazione di informazioni alla Commissione o alle autorità doganali degli Stati membri e del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura rilasciati/e in conformità delle norme sul cumulo regionale dell’origine.



Sottosezione 9

Altre disposizioni applicabili nell’ambito dell’SPG dell’Unione

Articolo 112

Ceuta e Melilla

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Gli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applicano per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
2.  
Gli articoli da 74 a 79 e gli articoli da 84 a 93 del presente regolamento si applicano ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
3.  
Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.



Sottosezione 10

Prove dell’origine applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori

Articolo 113

Requisiti di carattere generale

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

I prodotti originari di uno dei paesi o territori beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 su presentazione:

a) 

del certificato di circolazione delle merci EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-10 oppure

b) 

nei casi di cui all’articolo 119, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato 22-13, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

La casella n. 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura reca la dicitura «Autonomous trade measures» o «Mesures commerciales autonomes».

Articolo 114

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

I prodotti originari ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 possono, all’atto dell’importazione nell’Unione, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 a condizione che siano stati trasportati direttamente nell’Unione, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di un paese o territorio beneficiario, purché tale paese o territorio beneficiario:

a) 

abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall’articolo 124 del presente regolamento, e

b) 

assista l’Unione, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l’autenticità del documento o l’esattezza delle informazioni sull’origine effettiva dei prodotti in questione.

2.  
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire il titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
3.  
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante. Tale richiesta deve essere presentata utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-10 e deve essere compilata conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 113, 115, 116, 117, 118, 121 e 123 del presente regolamento.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono conservate dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato di circolazione.

4.  
L’esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

L’esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutti i documenti giustificativi supplementari che dette autorità ritengano necessari per accertare l’esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e delle condizioni di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

5.  
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
6.  
Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l’applicazione del regime preferenziale di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l’origine dei prodotti e controllare le altre indicazioni contenute nel certificato.
7.  
Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile.
8.  
Spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati.
9.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.
10.  
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all’atto dell’esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.

Articolo 115

Importazioni con spedizioni scaglionate

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 116

Presentazione della prova dell’origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione secondo le modalità previste dall’articolo 163 del codice. Dette autorità possono esigere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione d’importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione della presente sottosezione.

Articolo 117

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

In deroga all’articolo 114, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, o

b) 

viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

2.  
Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sottosezione.
3.  

I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

BG: «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ»
ES: «EXPEDIDO A POSTERIORI»
HR: «IZDANO NAKNADNO»
CS: «VYSTAVENO DODATEČNĚ»
DA: «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»
DE: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»
ET: «VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»
EL: «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»
EN: «ISSUED RETROSPECTIVELY»
FR: «DÉLIVRÉ À POSTERIORI»
IT: «RILASCIATO A POSTERIORI»
LV: «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»
LT: «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»
HU: «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»
MT: «MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»
NL: «AFGEGEVEN A POSTERIORI»
PL: «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»
PT: «EMITIDO A POSTERIORI»
RO: «ELIBERAT ULTERIOR»
SL: «IZDANO NAKNADNO»
SK: «VYDANÉ DODATOČNE»
FI: «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»
SV: «UTFÄRDAT I EFTERHAND».
4.  
La dicitura di cui al paragrafo 3 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 118

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità competenti che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2.  

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

BG: «ДУБЛИКАТ»
ES: «DUPLICADO»
HR: «DUPLIKAT»
CS: «DUPLIKÁT»
DA: «DUPLIKÁT»
DE: «DUPLIKAT»
ET: «DUPLIKAAT»
EL: «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
EN: «DUPLICATE»
FR: «DUPLICATA»
IT: «DUPLICATO»
LV: «DUBLIKĀTS»
LT: «DUBLIKATAS»
HU: «MÁSODLAT»
MT: «DUPLIKAT»
NL: «DUPLICAAT»
PL: «DUPLIKAT»
PT: «SEGUNDA VIA»
RO: «DUPLICAT»
SL: «DVOJNIK»
SK: «DUPLIKÁT»
FI: «KAKSOISKAPPALE»
SV: «DUPLIKAT»
3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4.  
Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 119

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  

La dichiarazione su fattura può essere compilata da uno dei seguenti soggetti:

a) 

un esportatore autorizzato dell’Unione a norma dell’articolo 120 del presente regolamento;

b) 

qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente di uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000  EUR, a condizione che l’assistenza di cui all’articolo 114, paragrafo 1, del presente regolamento sia prestata anche nell’ambito di questa procedura.

2.  
La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell’Unione o di un paese o territorio beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
3.  
L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità competenti del paese o territorio di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti previsti dal titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
4.  
La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato 22-13 ►M1  ————— ◄ , utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.  
Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell’articolo 120 del presente regolamento, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.  

Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l’uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

a) 

è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

b) 

se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l’esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l’esportatore dall’espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 120

Esportatore autorizzato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Le autorità doganali dell’Unione possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell’Unione a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2.  
Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4.  
Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.
5.  
Esse possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Articolo 121

Validità della prova dell’origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.
2.  
Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
4.  

Su richiesta dell’importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione quando le merci soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

sono importate nell’ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;

b) 

rientrano in uno stesso contratto di acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione o nell’Unione;

c) 

sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d) 

provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dell’Unione.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

5.  
La procedura descritta nel paragrafo precedente si applica anche nei casi in cui un’unica prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali per importazioni con spedizioni scaglionate in conformità dell’articolo 115 del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità doganali competenti possono concedere un periodo di applicazione superiore a tre mesi.

Articolo 122

Esonero dalla prova dell’origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti previsti per l’applicazione del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  
Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 123

Discordanze ed errori formali

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, in una prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.



Sottosezione 11

Metodi di cooperazione amministrativa ai fini del controllo dell’origine nell’ambito delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori

Articolo 124

Cooperazione amministrativa

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
I paesi o territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell’aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d’inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, nell’ambito di un’immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.
2.  
La Commissione comunica ai paesi o territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 125

Controllo delle prove dell’origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d’importazione o le autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell’osservanza degli altri requisiti del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2.  
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del paese o territorio beneficiario d’importazione rispediscono alle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi sostanziali o formali che giustificano un’indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

Qualora le autorità doganali dello Stato membro d’importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3.  
Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione o alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di importazione entro sei mesi. Il controllo deve consentire di determinare se la prova dell’origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari del paese o territorio beneficiario o dell’Unione.
4.  
Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero non consentono di determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
5.  
Se dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle disposizioni del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il paese o territorio beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta dell’Unione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, l’Unione può partecipare a dette inchieste.
6.  
Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di esportazione o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui i certificati di circolazione sono stati rilasciati.



Sottosezione 12

Altre disposizioni applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori

Articolo 126

Ceuta e Melilla

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.  
Le disposizioni ►M1  delle sottosezioni 10 e 11 ◄ si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possono essere considerati originari dei paesi o dei territori beneficiari delle preferenze o originari di Ceuta e Melilla.
2.  
Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.
3.  
Le disposizioni ►M1  delle sottosezioni 10 e 11 ◄ relative al rilascio, all’utilizzo e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione della presente sottosezione a Ceuta e Melilla.



CAPO 3

Valore in dogana delle merci

Articolo 127

Disposizioni generali

[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]

1.  

Ai fini del presente capo, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa;

b) 

hanno la veste giuridica di associati;

c) 

l’una è il datore di lavoro dell’altra;

d) 

un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra;

e) 

l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra;

f) 

l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;

g) 

esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona;

h) 

sono membri della stessa famiglia.

2.  
Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.
3.  
Ai fini del paragrafo 1, lettere e), f) e g), si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda.

Articolo 128

Valore di transazione

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

1.  
Il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione è fissato al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale.
2.  
Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita.

Articolo 129

Prezzo effettivamente pagato o da pagare

(Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)

1.  

Il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone:

a) 

il venditore;

b) 

un terzo a beneficio del venditore;

c) 

un terzo collegato al venditore;

d) 

un terzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore.

I pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.

2.  
Le attività, comprese le attività di commercializzazione, avviate dal compratore o da un’impresa collegata al compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica all’articolo 71 del codice, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore.

Articolo 130

Riduzioni

(Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)

1.  
Ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice, le riduzioni sono prese in considerazione se, al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, il contratto di vendita prevede la loro applicazione e il loro importo.
2.  
Le riduzioni per pagamento anticipato sono prese in considerazione con riguardo alle merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
3.  
Le riduzioni derivanti dalle modifiche al contratto successive al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana non sono prese in considerazione.

Articolo 131

Consegna parziale

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

1.  
Quando le merci dichiarate per un regime doganale rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un’unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice è calcolato proporzionalmente sulla base del prezzo del quantitativo totale acquistato.
2.  
L’applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale di una spedizione o di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.

Articolo 132

Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

Un adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, effettuato dal venditore in favore dell’acquirente, può essere preso in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

le merci erano difettose al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica;

b) 

il venditore ha effettuato l’adeguamento per compensare il difetto al fine di soddisfare una delle seguenti condizioni:

i) 

un obbligo contrattuale stipulato prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana;

ii) 

un obbligo legale applicabile alle merci.

▼M4 —————

▼B

Articolo 133

Valutazione delle condizioni e prestazioni

(Articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice)

Se la vendita o il prezzo delle merci importate sono soggetti a condizioni o prestazioni il cui valore possa essere determinato in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore è considerato come parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, a meno che tali condizioni o prestazioni non si riferiscano ad uno dei due casi seguenti:

a) 

un’attività cui si applica l’articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) 

un elemento del valore in dogana ai sensi dell’articolo 71 del codice.

Articolo 134

Operazioni tra soggetti collegati

[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]

1.  
Qualora il compratore e il venditore siano collegati, e al fine di determinare se tale legame non abbia influenzato il prezzo, le circostanze proprie della vendita sono esaminate ove del caso e al dichiarante è concessa la possibilità di fornire ulteriori informazioni particolareggiate eventualmente necessarie in merito a tali circostanze.
2.  

Tuttavia, le merci sono valutate ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino a uno dei seguenti valori assunti come criteri, determinati allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

a) 

il valore di transazione in occasione di vendite, tra compratori e venditori che non sono legati in alcun caso particolare, di merci identiche o similari per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione;

b) 

il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice;

c) 

il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice.

3.  

Al momento di stabilire il valore di merci identiche o similari di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) 

le differenze dimostrate tra i livelli commerciali;

b) 

le quantità;

c) 

gli elementi elencati all’articolo 71, paragrafo 1, del codice;

d) 

i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite in cui venditore e compratore non sono collegati, se tali costi non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite tra soggetti collegati.

4.  
I valori assunti come criteri di cui al paragrafo 2 devono essere utilizzati su richiesta del dichiarante. Essi non sostituiscono il valore di transazione dichiarato.

Articolo 135

Beni e servizi utilizzati per la produzione delle merci importate

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice]

1.  
Se un acquirente fornisce al venditore uno dei prodotti o servizi elencati all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice, il valore di tali prodotti e servizi è considerato pari al loro prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto comprende tutti i pagamenti che l’acquirente dei prodotti o servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), è obbligato a fare per acquisire i prodotti o i servizi.

Se tali prodotti o servizi sono stati prodotti dal compratore o da una persona con la quale esso è legato, il loro valore è dato dal costo della loro produzione.

2.  
Se il valore dei prodotti e dei servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso è determinato sulla base di altri dati oggettivi e quantificabili.
3.  
Se i prodotti di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice, sono stati utilizzati dall’acquirente prima di essere forniti, il loro valore è rettificato per tener conto di qualsiasi ammortamento.
4.  
Il valore dei servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice include i costi delle attività di sviluppo non andate a buon fine nella misura in cui tali costi sono stati sostenuti per progetti o ordini relativi alle merci importate.
5.  
Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo dei disegni di progettazione preliminari.
6.  
Il valore dei prodotti ceduti e dei servizi prestati, quale stabilito a norma dei paragrafi da 1 a 5, è ripartito proporzionalmente sui prodotti importati.

Articolo 136

Corrispettivi e diritti di licenza

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del codice]

1.  
Alle merci importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.
2.  
Se il metodo di calcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.
3.  
Se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato un opportuno adeguamento.
4.  

I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;

b) 

il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;

c) 

le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

5.  
Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.

Articolo 137

Luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]

1.  

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, per luogo d’introduzione nel territorio doganale dell’Unione si intende:

a) 

per le merci trasportate via mare, il porto di primo arrivo nel territorio doganale dell’Unione;

b) 

per le merci trasportate via mare in uno dei dipartimenti francesi d’oltremare che fanno parte del territorio doganale dell’Unione e trasportate direttamente verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, o viceversa, il porto di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che esse siano state scaricate o trasbordate in tale porto;

c) 

per le merci trasportate via mare e poi, senza trasbordo, per una via navigabile interna, il primo porto in cui può essere effettuato lo scarico;

d) 

per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile interna o su strada, il luogo in cui si trova l’ufficio doganale di entrata;

e) 

per le merci trasportate con altri modi di trasporto, il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale dell’Unione.

2.  
Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione e trasportate a destinazione in un’altra parte di tale territorio attraverso territori esterni al territorio doganale dell’Unione, il luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione è il luogo in cui le merci sono state introdotte per la prima volta in tale territorio doganale, a condizione che esse siano trasportate direttamente, attraverso tali territori, al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.
3.  
Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate in territori al di fuori del territorio doganale dell’Unione per motivi attinenti unicamente al trasporto.
4.  

Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3 non sono rispettate, il luogo in cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione è il seguente:

a) 

per le merci trasportate via mare, il porto di scarico;

b) 

per le merci trasportate con ►M1  altri modi di trasporto ◄ , il luogo indicato al paragrafo 1, lettere c), d) o e), situato nella parte del territorio doganale dell’Unione verso cui le merci sono spedite.

Articolo 138

Spese di trasporto

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]

1.  
Se le merci sono trasportate con ►M1  lo stesso modo di trasporto ◄ fino a un punto situato al di là del luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, le spese di trasporto sono stimate in proporzione alla distanza fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione a norma dell’articolo 137 del presente regolamento, a meno che non si fornisca all’autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa standard, per trasportare le merci fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
2.  
Le spese di trasporto aereo, comprese le spese di corriere aereo espresso, da includere nel valore in dogana delle merci sono determinate in conformità dell’allegato 23-01.
3.  
Se il trasporto è gratuito o a carico dell’acquirente, le spese di trasporto da includere nel valore in dogana delle merci devono essere calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

Articolo 139

Oneri riscossi sulla spedizioni postali

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

Il valore in dogana delle merci comprende le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel territorio doganale dell’Unione.

Articolo 140

Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

1.  
Nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari.
2.  
Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice.

Articolo 141

Valore in dogana di merci identiche o similari

[Articolo 74, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice]

1.  
Nel determinare il valore in dogana di merci importate in conformità dell’articolo 74, paragrafo 2, lettere a) o b), del codice si utilizza il valore di transazione di merci identiche o similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione.

Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari vendute a un altro livello commerciale o in quantitativi diversi. Tale valore di transazione dovrebbe essere corretto per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi.

2.  
Si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative nelle spese tra le merci importate e le merci identiche o similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.
3.  
Se si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche o similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al più basso di questi valori.
4.  
Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di progettazione, sviluppo, decorazione o design, planimetrie e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice in quanto tali attività sono state intraprese nell’Unione.
5.  
Si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un’altra persona solo quando non si trova un valore di transazione per merci identiche o similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

Articolo 142

Metodo deduttivo

[Articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice]

1.  
Il prezzo unitario usato per determinare il valore in dogana di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nell’Unione, nello stato in cui sono importate, nello stesso momento o pressappoco al momento dell’importazione delle merci oggetto della valutazione.
2.  
In assenza di un prezzo unitario di cui al paragrafo 1, il prezzo unitario utilizzato è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute, nello stato in cui sono importate, nel territorio doganale dell’Unione, al più presto dopo l’importazione delle merci da valutare e comunque entro 90 giorni da tale importazione.
3.  
In assenza di un prezzo unitario di cui ai paragrafi 1 e 2, su richiesta del dichiarante è utilizzato il prezzo unitario al quale le merci importate sono vendute nel territorio doganale dell’Unione dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, tenuto conto del valore aggiunto da tale lavorazione o trasformazione.
4.  

Le seguenti vendite non sono prese in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice:

a) 

vendite di beni a un livello commerciale diverso dal primo dopo l’importazione;

b) 

vendite a soggetti collegati;

c) 

vendite a persone che, direttamente o indirettamente, senza spese o a costo ridotto, forniscono i beni o servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice per l’impiego nell’ambito della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate;

d) 

vendite in quantitativi che non siano sufficienti a consentire di determinare il prezzo unitario.

5.  

Nel determinare il valore in dogana, dal prezzo unitario stabilito conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono detratti i seguenti elementi:

a) 

le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure il ricarico generalmente praticato per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite sul territorio doganale dell’Unione di merci importate della stessa natura o specie che rientrano in un gruppo o una gamma di merci prodotte da un settore industriale specifico; oppure

b) 

le spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché le spese connesse sostenute nel territorio doganale dell’Unione; oppure

c) 

i dazi all’importazione ed altre imposte da pagare nel territorio doganale dell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci.

6.  
Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna di cui all’articolo 23-02 può essere direttamente determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ( 14 ) del Consiglio.

Tali prezzi unitari possono essere usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di 14 giorni. Ciascun periodo decorre da un venerdì.

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente:

a) 

previa deduzione degli elementi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui al paragrafo 5, lettera b). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.

b) 

Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di 14 giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.

c) 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi devono essere divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l’ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

Articolo 143

Metodo del valore calcolato

[Articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.  
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice, le autorità doganali non possono richiedere o imporre a una persona non stabilita nel territorio doganale dell’Unione di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare il valore in dogana.
2.  
Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice comprende il costo degli elementi indicati all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del codice. Esso comprende inoltre il ►M1  valore, imputato nella proporzione adeguata, ◄ di ogni prodotto o servizio di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice fornito direttamente o indirettamente, dall’acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci oggetto della valutazione. Il valore dei lavori specificati all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice effettuati nell’Unione è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.
3.  
Il costo di produzione include tutte le spese sostenute per la creazione, lo sviluppo o il miglioramento considerevole di beni economici. Esso include anche i costi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del codice.
4.  
Le «spese generali» di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di commercializzazione delle merci per l’esportazione non compresi a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice.

Articolo 144

Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo «fall-back»)

(Articolo 74, paragrafo 3, del codice)

1.  
Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice, può essere utilizzata una ragionevole flessibilità nell’applicazione dei metodi previsti agli articoli 70 e 74, paragrafo 2, del codice. Il valore così determinato si basa, nella maggior misura possibile, su valori in dogana determinati in precedenza.
2.  

Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, vengono utilizzati altri metodi appropriati. In tal caso, il valore in dogana non viene determinato sulla base di uno dei seguenti elementi:

a) 

il prezzo di vendita, all’interno del territorio doganale dell’Unione, di merci prodotte nel territorio doganale dell’Unione;

b) 

un sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana;

c) 

il prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione;

d) 

il costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice;

e) 

i prezzi all’esportazione verso un paese terzo;

f) 

i valori in dogana minimi;

g) 

valori arbitrari o fittizi.

Articolo 145

Documenti giustificativi riguardanti il valore in dogana

(Articolo 163, paragrafo 1, del codice)

La fattura relativa al valore di transazione dichiarato è richiesta come documento giustificativo.

Articolo 146

Conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana

[Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice]

1.  

In conformità dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per la conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana:

a) 

il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;

b) 

il tasso di cambio pubblicato dall’autorità nazionale competente o, se l’autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro.

2.  
Il tasso di cambio da utilizzare in conformità del paragrafo 1 è il tasso di cambio pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese.

Se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato.

3.  
Il tasso di cambio si applica per un mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
4.  
Se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai paragrafi 1 e 2, il tasso da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice è stabilito dallo Stato membro interessato. Tale tasso deve riflettere il più fedelmente possibile il valore della moneta dello Stato membro interessato.



TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE



CAPO 1

Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 147

Sistemi elettronici relativi alle garanzie

(Articolo 16 del codice)

Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il primo paragrafo del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 148

Garanzia isolata per un’obbligazione doganale potenziale

(Articolo 90, paragrafo 1, secondo comma, del codice)

1.  
Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) per un’obbligazione doganale potenziale copre l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell’aliquota di imposizione più elevata del dazio applicabile a merci del medesimo tipo.
2.  
Se gli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci devono essere coperti dalla garanzia isolata, il calcolo è effettuato sulla base dell’aliquota di imposizione più elevata applicabile alle merci dello stesso tipo nello Stato membro in cui le merci sono vincolate al regime doganale o sono in custodia temporanea.

Articolo 149

Garanzia facoltativa

(Articolo 91 del codice)

Quando le autorità doganali decidono di richiedere una garanzia facoltativa, si applicano gli articoli da 150 a 158 del presente regolamento.

Articolo 150

Garanzia sotto forma di deposito in contanti

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Quando è richiesta una garanzia per i regimi speciali o la custodia temporanea e viene disposta una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti, tale garanzia è fornita alle autorità doganali dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate al regime o sono in custodia temporanea.

Se un regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato o se il controllo dell’uso finale delle merci o la custodia temporanea si sono conclusi correttamente, la garanzia è rimborsata dall’autorità doganale dello Stato membro in cui è stata fornita.

Articolo 151

Garanzia sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del codice]

1.  
L’impegno assunto da un fideiussore è approvato dall’ufficio doganale in cui è costituita la garanzia (ufficio doganale di garanzia), che notifica l’approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.
2.  
L’ufficio doganale di garanzia può revocare l’approvazione dell’impegno assunto da un fideiussore in qualsiasi momento. L’ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia.
3.  
Il fideiussore può revocare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la revoca all’ufficio doganale di garanzia.
4.  
La revoca dell’impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la revoca prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o di custodia temporanea in virtù dell’impegno revocato.
5.  
La garanzia isolata fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 32-01.
6.  
La garanzia globale fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 32-03.
7.  
In deroga ai paragrafi 5 e 6 e all’articolo 160, ogni Stato membro, conformemente al diritto nazionale, può permettere che un impegno assunto da un fideiussore assuma una forma diversa da quelle di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, purché i suoi effetti giuridici siano identici.

Articolo 152

Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

[Articolo 89 e articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice]

1.  
Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, la prova di tale impegno deve essere conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.
2.  
Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, il titolare del regime non può modificare il codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Articolo 153

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]

Quando l’obbligazione doganale sorge in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accettato una garanzia in una delle forme di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che può essere utilizzata in più di uno Stato membro, lo Stato membro che ha accettato la garanzia trasferisce allo Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale, su richiesta presentata da quest’ultimo dopo la scadenza del termine di pagamento, l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione entro i limiti della garanzia accettata e del dazio non pagato.

Tale trasferimento è effettuato entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Articolo 154

Numero di riferimento della garanzia e codice di accesso

(Articolo 89, paragrafo 2, del codice)

1.  

Quando una garanzia isolata può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia o, nel caso di una garanzia sotto forma di titoli, al fideiussore, le seguenti informazioni:

a) 

un numero di riferimento della garanzia;

b) 

un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

2.  

Quando una garanzia globale può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia le seguenti informazioni:

a) 

un numero di riferimento della garanzia per ciascuna parte dell’importo di riferimento da monitorare a norma dell’articolo 157 del presente regolamento;

b) 

un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia ad uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.

3.  
Un’autorità doganale verifica l’esistenza e la validità della garanzia ogniqualvolta una persona le comunica un numero di riferimento della garanzia.



Sezione 2

Garanzia globale

Articolo 155

Importo di riferimento

(Articolo 90 del codice)

1.  
Salvo ove diversamente disposto all’articolo 158 del presente regolamento, l’importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall’ufficio doganale di garanzia a norma dell’articolo 90 del codice.
2.  
Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri il cui importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia, la parte dell’importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri esigibili.
3.  

Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri il cui importo non può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia o il cui importo varia nel tempo, la parte dell’importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri è fissata come segue:

a) 

per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e gli altri oneri che sono insorti, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti;

b) 

per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri che potrebbero insorgere, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri che potrebbero diventare esigibili in relazione a ciascuna dichiarazione in dogana o a ciascuna dichiarazione di custodia temporanea per le quali è fornita la garanzia, nel periodo compreso tra il vincolo delle merci al regime doganale o di custodia temporanea pertinente e il momento in cui tale regime è appurato o la sorveglianza delle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea prendono fine.

Ai fini della lettera b) si tiene conto dei tassi più elevati dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci dello stesso tipo e dei tassi più elevati di altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci dello stesso tipo nello Stato membro dell’ufficio doganale di garanzia.

Qualora l’ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare la parte dell’importo di riferimento di cui al primo comma, tale importo è fissato a 10 000  EUR per ciascuna dichiarazione.

4.  
L’ufficio doganale di garanzia stabilisce l’importo di riferimento in collaborazione con la persona tenuta a fornire la garanzia. Nel fissare la parte dell’importo di riferimento in conformità del paragrafo 3, l’ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate ai regimi doganali pertinenti o in custodia temporanea nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato fra l’altro nella documentazione commerciale e contabile della persona tenuta a fornire la garanzia.
5.  
L’ufficio doganale di garanzia procede a un esame dell’importo di riferimento, di propria iniziativa o in seguito a una richiesta della persona tenuta a fornire la garanzia, e lo adegua per conformarlo alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 90 del codice.

Articolo 156

Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte della persona tenuta a fornire la garanzia

(Articolo 89 del codice)

La persona tenuta a fornire la garanzia assicura che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che è dovuto o che può diventare esigibile, non superi l’importo di riferimento.

Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.

Articolo 157

Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte delle autorità doganali

(Articolo 89, paragrafo 6, del codice)

1.  
Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, che diventerà esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di immissione in libera pratica, è garantito per ogni dichiarazione in dogana al momento del vincolo delle merci al regime. Se le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica sono presentate in conformità all’autorizzazione di cui all’articolo 166, paragrafo 2, o all’articolo 182 del codice, il monitoraggio della parte pertinente dell’importo di riferimento è garantito sulla base delle dichiarazioni complementari o, se del caso, sulla base delle indicazioni riportate nelle scritture.
2.  
Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito unionale, è garantito tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento per ogni dichiarazione in dogana al momento del vincolo delle merci al regime. Tale monitoraggio non si applica alle merci vincolate al regime di transito unionale facendo ricorso alla semplificazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice, quando la dichiarazione doganale non viene trattata mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento.
3.  
Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che insorgeranno o potrebbero insorgere in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, è assicurato da audit regolari e appropriati.

▼M1

Articolo 158

Livello della garanzia globale

(Articolo 95, paragrafi 2 e 3, del codice)

1.  
Alle condizioni di cui all'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'importo della garanzia globale di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del codice, deve essere ridotto al 50 %, al 30 % o allo 0 % della parte dell'importo di riferimento determinata conformemente all'articolo 155, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.
2.  
L'importo della garanzia globale di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del codice, deve essere ridotto al 30 % delle parti dell'importo di riferimento determinate conformemente all'articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.

▼B



Sezione 3

Disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime nel quadro delle convenzioni TIR e ATA



Sottosezione 1

Transito unionale

Articolo 159

Calcolo ai fini del transito comune

(Articolo 89, paragrafo 2, del codice)

Ai fini del calcolo di cui all’articolo 148 e all’articolo 155, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del presente regolamento, le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito ( 15 ) sono considerate merci non unionali.

Articolo 160

Garanzia isolata a mezzo di certificati

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice]

1.  
Nel quadro del regime di transito unionale, una garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore può essere fornita da quest’ultimo anche mediante l’emissione di certificati a favore delle persone che intendono essere i titolari del regime.

La prova di tale impegno è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato 32-02 e i certificati sono emessi utilizzando il formulario di cui all’allegato 32-06.

Ciascun certificato copre un importo di 10 000  EUR per il quale il fideiussore è responsabile.

Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell’emissione.

2.  
Il fideiussore fornisce all’ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso.
3.  

Per ciascun certificato, il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:

a) 

un numero di riferimento della garanzia;

b) 

un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

La persona che intende essere il titolare del regime non modifica il codice di accesso.

4.  
La persona che intende essere il titolare del regime presenta all’ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000  EUR necessario a coprire la somma degli importi di cui all’articolo 148 del presente regolamento.

Articolo 161

Revoca e annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del codice]

L’autorità doganale responsabile per l’ufficio doganale di garanzia pertinente introduce nel sistema elettronico di cui all’articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento le informazioni relative a qualsiasi revoca o annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati e la data alla quale diventano effettivi.

▼M1

Dalla data di effetto della revoca o dell'annullamento, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito unionale.

▼B

Articolo 162

Garanzia globale

(Articolo 89, paragrafo 5, e articolo 95 del codice)

1.  
Nel quadro del regime di transito unionale, la garanzia globale può essere fornita unicamente sotto forma di impegno assunto da un fideiussore.
2.  
La prova di tale impegno è conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.
3.  
Il titolare del regime non modifica il codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.



Sottosezione 2

Regimi nel quadro delle convenzioni TIR e ATA

▼M1

Articolo 163

Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

Ai fini dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, comprese le successive modifiche (convenzione TIR), qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale dell'Unione, qualsiasi associazione garante stabilita nel territorio doganale dell'Unione può diventare responsabile del pagamento dell'importo garantito relativo alle merci che sono oggetto dell'operazione TIR fino a concorrenza di 100 000  EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.

▼B

Articolo 164

Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti

▼M1

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b) e c), e articolo 227, paragrafo 2, lettere b) e c), del codice]

▼B

Una notifica valida del mancato appuramento di un regime conformemente alla convenzione TIR o alla convenzione ATA o ancora alla convenzione di Istanbul, effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro a un’associazione garante, costituisce una notifica a qualsiasi altra associazione garante di un altro Stato membro designata come responsabile del pagamento di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri.



CAPO 2

Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione



Sezione 1

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, notifica dell’obbligazione doganale e contabilizzazione



Sottosezione 1

Articolo 165

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

(Articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102, paragrafo 1, del codice)

1.  

Quando sorge un’obbligazione doganale, le autorità doganali competenti per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale comunicano alle altre autorità doganali interessate le seguenti informazioni:

a) 

il fatto che è sorta un’obbligazione doganale;

b) 

le azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi in questione.

2.  
Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale.
3.  
Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 4, del codice, quando l’autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito o si trovavano in regime di custodia temporanea prima della scadenza del termine di cui all’articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, viene in possesso della prova che i fatti che hanno determinato o si ritenga abbiano determinato l’insorgenza dell’obbligazione doganale si sono verificati in un altro Stato membro, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni di cui dispone all’autorità doganale competente per tale luogo. Quest’ultima autorità doganale conferma il ricevimento della comunicazione e indica se è competente per la riscossione. In assenza di risposta entro 90 giorni, l’autorità doganale richiedente procede immediatamente alla riscossione.
4.  
Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 4, del codice, quando l’autorità doganale dello Stato membro in cui è stato constatato che è sorta un’obbligazione doganale per merci che non erano vincolate a un regime doganale né erano in regime di custodia temporanea viene in possesso, prima della notifica dell’obbligazione doganale, della prova che i fatti che hanno determinato o si ritenga abbiano determinato l’insorgenza dell’obbligazione doganale si sono verificati in un altro Stato membro, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso prima di tale notifica, a inviare tutte le informazioni di cui dispone all’autorità doganale competente per tale luogo. Quest’ultima autorità doganale conferma il ricevimento della comunicazione e indica se è competente per la riscossione. In assenza di risposta entro 90 giorni, l’autorità doganale richiedente procede immediatamente alla riscossione.

Articolo 166

Ufficio doganale di coordinamento competente per i carnet ATA o CPD

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1.  
Le autorità doganali designano un ufficio doganale di coordinamento responsabile per le azioni relative alle obbligazioni doganali sorte a seguito dell’inosservanza di obblighi o condizioni connessi ai carnet ATA o CPD a norma dell’articolo 79 del codice.
2.  
Ogni Stato membro comunica alla Commissione l’ufficio doganale di coordinamento unitamente al suo numero di riferimento. La Commissione pubblica tale informazione sul suo sito web.

Articolo 167

Riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice]

1.  
Se le autorità doganali che hanno notificato l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci vincolate al regime di transito unionale o al regime di transito in conformità della convenzione TIR vengono in possesso di elementi di prova concernenti il luogo in cui si è verificato il fatto che fa sorgere l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri, tali autorità doganali sospendono la procedura di riscossione e inviano immediatamente tutti i documenti necessari, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti per tale luogo. Le autorità di invio chiedono contestualmente alle autorità riceventi di confermare che sono competenti per la riscossione degli altri oneri.
2.  
Le autorità riceventi confermano il ricevimento della comunicazione e indicano se si riconoscono competenti per la riscossione degli altri oneri. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità di invio riprendono immediatamente l’azione di riscossione che avevano avviato.
3.  
Qualsiasi procedimento pendente per la riscossione di altri oneri avviato dalle autorità di invio è sospeso non appena le autorità riceventi abbiano accusato ricevimento della comunicazione e indicato che sono competenti per la riscossione degli altri oneri.

Non appena le autorità riceventi forniscono la prova della riscossione degli importi in questione, le autorità di invio rimborsano gli altri oneri già riscossi oppure annullano l’azione di riscossione di tali oneri.

Articolo 168

Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice]

Quando sorge un’obbligazione doganale in relazione a merci vincolate al regime di transito unionale o al regime di transito in conformità della convenzione TIR, le autorità doganali competenti per la riscossione informano l’ufficio doganale di partenza in merito alla riscossione dei dazi e degli altri oneri.

Articolo 169

Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1.  
Se le autorità doganali che hanno notificato l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri per merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul vengono in possesso di elementi di prova concernenti il luogo in cui si è verificato il fatto che fa nascere l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri, tali autorità doganali inviano immediatamente tutti i documenti necessari, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti per tale luogo. Le autorità di invio chiedono contestualmente alle autorità riceventi di confermare che sono competenti per la riscossione degli altri oneri.
2.  
Le autorità riceventi confermano il ricevimento della comunicazione e indicano se si riconoscono competenti per la riscossione degli altri oneri. A tal fine, le autorità riceventi utilizzano il formulario di appuramento di cui all’allegato 33-05 indicando che è stato presentato un reclamo nei confronti dell’associazione garante nello Stato membro ricevente. Se non ricevono risposta entro 90 giorni, le autorità di invio riprendono immediatamente l’azione di riscossione che avevano avviato.
3.  
Se le autorità riceventi sono competenti, esse avviano una nuova azione di riscossione degli altri oneri, se del caso dopo il termine di cui al paragrafo 2, e ne informano immediatamente le autorità di invio.

All’occorrenza, le autorità riceventi riscuotono dall’associazione garante cui sono vincolate gli importi dei dazi e degli altri oneri da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui esse sono ubicate.

4.  
Non appena le autorità riceventi indicano di essere competenti per la riscossione di altri oneri, le autorità di invio rimborsano all’associazione garante cui sono vincolate gli importi che tale associazione ha eventualmente depositato o provvisoriamente pagato.
5.  
Il trasferimento di procedura avviene entro il termine di un anno a decorrere dalla data di scadenza del carnet, a meno che il pagamento non sia diventato definitivo in applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 o 3, della convenzione ATA o dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul.

Articolo 170

Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]

In caso di riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, si applica mutatis mutandis l’articolo 169.



Sottosezione 2

Notifica dell’obbligazione doganale e richiesta di pagamento all’associazione garante

Articolo 171

Richiesta di pagamento a un’associazione garante nell’ambito della procedura della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul

(Articolo 98 del codice)

1.  
Se le autorità doganali stabiliscono che è sorta un’obbligazione doganale per le merci scortate da un carnet ATA, esse presentano senza indugio una richiesta di pagamento all’associazione garante. L’ufficio doganale di coordinamento che presenta la richiesta di cui all’articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 invia contemporaneamente all’ufficio doganale di coordinamento sotto la cui giurisdizione è situato l’ufficio doganale per il vincolo al regime di ammissione temporanea una nota informativa sulla richiesta di pagamento inviata all’associazione garante. A tal fine è utilizzato il modulo di cui all’allegato 33-03.
2.  
La nota informativa è corredata di una copia del volet non appurato, tranne quando l’ufficio di coordinamento non ne sia in possesso. La nota informativa può essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario.
3.  
Il formulario di tassazione di cui all’articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 può essere inviato successivamente alla richiesta di pagamento all’associazione garante, ma entro e non oltre tre mesi dalla medesima e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui le autorità doganali avviano l’azione di riscossione. Tale formulario figura all’allegato 33-04.



Sezione 2

Rimborso e sgravio

Articolo 172

Domanda di rimborso o di sgravio

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, o da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi.

Articolo 173

Presentazione delle merci come condizione per il rimborso o lo sgravio

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate alle autorità doganali, l’autorità doganale competente a prendere la decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dispone di prove indicanti che le merci in questione sono merci per le quali sia stata presentata una richiesta di rimborso o di sgravio.

Articolo 174

Restrizione al trasferimento di merci

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Fatto salvo l’articolo 176, paragrafo 4, del presente regolamento e fino a quando non sia stata presa una decisione su una domanda di rimborso o di sgravio, le merci alle quali si riferisce l’importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non vengono trasferite in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, a meno che il richiedente non ne informi preventivamente l’autorità doganale di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che a sua volta ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione.

Articolo 175

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

(Articolo 22 e articolo 116, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se, ai fini del rimborso o dello sgravio, l’autorità doganale di uno Stato membro diverso da quello in cui l’obbligazione doganale è stata notificata necessita di informazioni supplementari o se le merci devono essere esaminate da tale autorità al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso o per lo sgravio, l’autorità doganale competente a prendere la decisione chiede l’assistenza dell’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci, precisando la natura delle informazioni da ottenere o i controlli da effettuare.

La richiesta di informazioni è accompagnata dalle indicazioni contenute nella domanda e da tutti i documenti necessari per consentire all’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.

2.  
Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione invia la richiesta di cui al paragrafo 1 con mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma dell’articolo 93 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, essa trasmette all’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci due copie della richiesta presentata per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato 33-06.
3.  
L’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci evade al più presto la richiesta di cui al paragrafo 1.

L’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall’autorità doganale competente a prendere la decisione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Essa annota i risultati ottenuti nella parte pertinente dell’originale della richiesta di cui al paragrafo 1 e restituisce tale documento all’autorità doganale competente a prendere la decisione unitamente a tutti i documenti di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Se l’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci non è in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti entro il termine di cui al secondo comma, essa rispedisce la richiesta, debitamente annotata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Articolo 176

Espletamento delle formalità doganali

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

1.  
Quando il rimborso o lo sgravio sono soggetti all’espletamento delle formalità doganali, il destinatario della decisione di rimborso o di sgravio informa l’ufficio doganale di monitoraggio di avere espletato tali formalità. Quando la decisione precisa che le merci possono essere esportate o vincolate a un regime speciale, e il debitore si avvale di tale possibilità, l’ufficio doganale di monitoraggio è l’ufficio doganale in cui le merci sono vincolate a tale regime.
2.  
L’ufficio doganale di monitoraggio informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione in merito all’espletamento delle formalità doganali cui è subordinato il rimborso o lo sgravio per mezzo di una risposta di cui all’articolo 95 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 utilizzando il modulo di cui all’allegato 33-07 del presente regolamento.
3.  
Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ha deciso che il rimborso o lo sgravio sono giustificati, l’importo dei dazi è rimborsato o sgravato solo dopo che l’autorità doganale ha ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2.
4.  
L’autorità doganale competente a prendere la decisione può autorizzare l’espletamento delle formalità doganali cui possono eventualmente essere subordinati un rimborso o uno sgravio prima di adottare una decisione. Tale autorizzazione non pregiudica la decisione. In questi casi, i paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.
5.  
Ai fini del presente articolo, l’ufficio doganale di monitoraggio è l’ufficio doganale che garantisce, ove necessario, che sono state espletate le formalità o soddisfatte le condizioni cui sono subordinati il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione.

Articolo 177

Formalità connesse alla decisione relativa al rimborso o allo sgravio

(Articolo 116, paragrafo 2, del codice)

1.  
Nel prendere una decisione relativa al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione subordinata al previo espletamento di determinate formalità doganali, l’autorità doganale stabilisce un termine, non superiore a 60 giorni a decorrere dalla data della notifica di tale decisione, per l’espletamento di tali formalità doganali.
2.  
La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine da circostanze imprevedibili o per cause di forza maggiore.

Articolo 178

Parti o componenti di un unico articolo

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Quando il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla distruzione, all’abbandono allo Stato, al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione delle merci, ma le relative formalità sono espletate soltanto per una o più parti o componenti di tali merci, l’importo da rimborsare o da sgravare è pari alla differenza tra l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile alle merci e l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione che sarebbe stato applicabile al resto delle merci se esse fossero state vincolate nello stato originario a un regime doganale comportante l’insorgenza di un’obbligazione doganale, alla data di vincolo a tale regime.

Articolo 179

Cascami e avanzi

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Se dalla distruzione delle merci autorizzata dall’autorità doganale competente a prendere la decisione derivano cascami o avanzi, tali cascami o avanzi sono considerati merci non unionali non appena venga adottata una decisione che concede il rimborso o lo sgravio.

Articolo 180

Esportazione o distruzione senza controllo doganale

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

1.  

Nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 118 o all’articolo 120 del codice, quando l’esportazione o la distruzione hanno avuto luogo senza controllo doganale, il rimborso o lo sgravio sulla base dell’articolo 120 del codice sono subordinati alle condizioni seguenti:

a) 

il richiedente presenta all’autorità doganale competente a prendere la decisione le prove necessarie per stabilire se le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) 

le merci sono state esportate fuori dal territorio doganale dell’Unione;

b) 

le merci sono state distrutte sotto il controllo di autorità o di persone autorizzate da tali autorità a renderne ufficialmente atto;

b) 

il richiedente restituisce all’autorità doganale competente a prendere la decisione qualsiasi documento attestante o contenente informazioni attestanti la posizione unionale delle merci in questione, sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale dell’Unione, oppure presenta qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non possa essere successivamente utilizzato in relazione a merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

2.  

Gli elementi di prova attestanti che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state esportate dal territorio doganale dell’Unione comprendono i seguenti documenti:

a) 

la certificazione di uscita di cui all’articolo 334 del presente regolamento;

b) 

l’originale o una copia autenticata della dichiarazione in dogana per il regime che comporta l’insorgenza dell’obbligazione doganale;

c) 

se necessario, documenti commerciali o amministrativi contenenti una descrizione completa delle merci che sono state presentate con la dichiarazione in dogana corrispondente al suddetto regime o con la dichiarazione in dogana relativa all’esportazione dal territorio doganale dell’Unione o con la dichiarazione in dogana redatta per le merci nel paese terzo di destinazione.

3.  

Gli elementi di prova che accertano che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente consistono in uno dei seguenti documenti:

a) 

un verbale o una dichiarazione di distruzione redatti dall’autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo, o una copia autenticata dei medesimi;

b) 

un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d’informazione che ne giustificano l’abilitazione.

Tali documenti contengono una descrizione completa delle merci distrutte che consente di accertare, mediante confronto con le indicazioni fornite nella dichiarazione in dogana per un regime doganale comportante l’insorgenza dell’obbligazione doganale e nei documenti giustificativi, che le merci distrutte sono quelle che erano state vincolate al suddetto regime.

4.  
Se gli elementi di prova di cui ai paragrafi 2 e 3 si rivelano insufficienti per consentire all’autorità doganale di prendere una decisione sul caso sottopostole, oppure se taluni elementi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.

Articolo 181

Informazioni da fornire alla Commissione

(Articolo 121, paragrafo 4, del codice)

1.  
Ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei casi in cui è stato concesso il rimborso o lo sgravio a norma dell’articolo 119 o dell’articolo 120 del codice e in cui l’importo rimborsato o sgravato a un determinato debitore con riguardo a una o più operazioni di importazione o esportazione, a seguito di errore o di una situazione particolare, è superiore a 50 000  EUR, tranne nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice.
2.  
La comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.
3.  
Se uno Stato membro non ha adottato alcuna decisione in merito ai casi di cui al paragrafo 1 durante il semestre in questione, esso trasmette alla Commissione una comunicazione con la menzione «Non applicabile».
4.  
Ogni Stato membro tiene a disposizione della Commissione un elenco dei casi in cui è stato concesso il rimborso o lo sgravio a norma dell’articolo 119 o dell’articolo 120 del codice e in cui l’importo rimborsato o sgravato è pari o inferiore a 50 000  EUR.
5.  

Per ciascuno dei casi di cui al presente articolo sono fornite le seguenti informazioni:

a) 

il numero di riferimento della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell’obbligazione;

b) 

la data della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell’obbligazione;

c) 

la natura della decisione;

d) 

la base giuridica della decisione;

e) 

l’importo e la valuta;

f) 

i casi particolari (compresa una breve spiegazione delle ragioni per cui le autorità doganali ritengono soddisfatte le condizioni per lo sgravio/il rimborso previste dalla base giuridica pertinente).



TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE



CAPO 1

Dichiarazione sommaria di entrata

▼M4

Articolo 182

Sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata

(Articolo 16 del codice)

1.  

Un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per:

a) 

la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e di altre informazioni inerenti a tali dichiarazioni, relative all’analisi dei rischi doganali a fini di sicurezza, compreso il sostegno alla sicurezza aerea, e relative alle misure che devono essere adottate sulla base dei risultati di tale analisi;

b) 

lo scambio di informazioni riguardanti le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e i risultati dell’analisi dei rischi delle dichiarazioni sommarie di entrata, le altre informazioni necessarie all’esecuzione dell’analisi dei rischi e le misure adottate sulla base di un’analisi dei rischi, comprese le raccomandazioni sui luoghi di controllo e i risultati di tali controlli;

c) 

lo scambio di informazioni per il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio in materia di sicurezza e delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del codice.

Le date per lo sviluppo e l’avvio dell’utilizzazione per fasi del sistema sono indicate nel progetto di sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) nell’ambito del CDU che figura nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commisione ( 16 ).

1 bis.  
Gli operatori economici utilizzano un’interfaccia armonizzata dell’UE per gli operatori, elaborata dalla Commissione e dagli Stati membri in accordo tra di loro, per le richieste, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e lo scambio con le autorità doganali di informazioni correlate.
2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date di utilizzazione del sistema elettronico ivi indicato in conformità all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, il sistema elettronico per la presentazione e lo scambio delle informazioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 è utilizzato conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, all’articolo 187 e all’articolo 188, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 183

Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 127, paragrafi 4, 5 e 6, del codice)

1.  

Se non si applica nessuno degli esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per le merci trasportate per via aerea sono fornite come segue:

a) 

i vettori aerei presentano una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) 

i corrieri espresso presentano quanto segue:

— 
se il valore intrinseco della spedizione supera 22 EUR, una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;
— 
per tutte le spedizioni, l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 1 di tale sistema;
c) 

gli operatori postali presentano l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per le spedizioni aventi come destinazione finale uno Stato membro, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 1 di tale sistema;

d) 

mediante la presentazione di uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 di tale sistema.

1 bis.  

Se non si applica nessuno degli esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite come segue:

a) 

mediante la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) 

mediante la presentazione di uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 di tale sistema.

2.  
Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata mediante la presentazione di più insiemi di dati o la presentazione dell’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la persona che presenta l’insieme di dati parziale o l’insieme di dati minimo espleta tale formalità presso l’ufficio doganale che, in base alle sue conoscenze, dovrebbe essere l’ufficio doganale di prima entrata. Se tale persona non conosce il luogo di primo arrivo nel territorio doganale dell’Unione del mezzo di trasporto che trasporta le merci, l’ufficio doganale di prima entrata può essere determinato sulla base del luogo verso cui le merci sono spedite.

Articolo 184

Obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal vettore

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1.  
A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

Se il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti non mette le indicazioni richieste a disposizione della persona che emette la polizza di carico, tale persona fornisce l’identità del destinatario nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.

2.  
A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso l’accordo.

3.  
A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, o abbia emesso una lettera di trasporto aereo relativa alle stesse merci, e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
4.  
A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo.

▼M9

5.  
A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità dell’operatore postale, dell’operatore postale di un paese terzo o del corriere espresso che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

▼M9

6.  
A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di vettura forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro insieme alle indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
7.  
A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 la persona che emette la lettera di vettura informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di vettura informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo.

▼M4

Articolo 185

Registrazione della dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 127, paragrafo 1, del codice)

1.  
Le autorità doganali registrano la dichiarazione sommaria di entrata all’atto della sua ricezione e ne informano immediatamente il dichiarante o il suo rappresentante, comunicandogli l’MRN di tale dichiarazione e la data di registrazione.
2.  

A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 1 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite mediante l’invio di almeno l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o mediante l’invio di più insiemi di dati, le autorità doganali:

a) 

registrano ciascuno di tali invii di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata all’atto della ricezione;

b) 

informano immediatamente la persona che ha inviato l’insieme di dati in merito alla registrazione;

c) 

comunicano a detta persona l’MRN di ciascuno dei documenti presentati e la rispettiva data di registrazione.

3.  

Le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia richiesto di esserne informato e abbia accesso ai sistemi elettronici di cui all’articolo 182 del presente regolamento, nei casi seguenti:

a) 

se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona di cui all’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del codice;

b) 

se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.

4.  
Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l’obbligo di informare il vettore si applica a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che il vettore abbia accesso a tale sistema.

Articolo 186

Analisi dei rischi e controlli relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata

(Articolo 46, paragrafi 3 e 5, articolo 47, paragrafo 2, e articolo 128 del codice)

1.  
L’analisi dei rischi è completata prima dell’arrivo delle merci presso l’ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio o non debba essere effettuata un’analisi dei rischi supplementare.

Fatto salvo il primo comma, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea è effettuata non appena possibile dopo la ricezione dell’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.  

L’ufficio doganale di prima entrata completa l’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza dopo il seguente scambio di informazioni tramite il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1:

a) 

immediatamente dopo la registrazione, l’ufficio doganale di prima entrata mette le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri in esse menzionati e alle autorità doganali degli altri Stati membri che hanno inserito nel sistema le informazioni relative ai rischi per la sicurezza corrispondenti a tale dichiarazione sommaria di entrata.

b) 

Entro i termini di cui agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali degli Stati membri di cui alla lettera a) del presente paragrafo effettuano un’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza e, se individuano un rischio, mettono i risultati a disposizione dell’ufficio doganale di prima entrata.

c) 

L’ufficio doganale di prima entrata tiene conto delle informazioni sui risultati dell’analisi dei rischi fornite dalle autorità doganali degli Stati membri di cui alla lettera a) per completare l’analisi dei rischi.

d) 

L’ufficio doganale di prima entrata mette i risultati dell’analisi dei rischi completata a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri che hanno contribuito all’analisi dei rischi e di quelli potenzialmente interessati dal movimento delle merci.

e) 

L’ufficio doganale di prima entrata notifica il completamento dell’analisi dei rischi alle persone seguenti, a condizione che abbiano chiesto di ricevere una notifica e abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1:

i) 

il dichiarante o il suo rappresentante;

ii) 

il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.

3.  
Quando l’ufficio doganale di prima entrata necessita di ulteriori informazioni sulle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per completare l’analisi dei rischi, tale analisi deve essere completata dopo che le informazioni sono state fornite.

A tal fine l’ufficio doganale di prima entrata chiede le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal vettore, l’ufficio doganale di prima entrata informa il vettore, a condizione che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1.

4.  
Se l’ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi di sospettare che le merci introdotte per via aerea possano costituire una grave minaccia per la sicurezza aerea, impone che la spedizione, prima di essere caricata su un aeromobile diretto verso il territorio doganale dell’Unione, sia sottoposta a screening come merci e posta ad alto rischio in conformità al punto 6.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ( 17 ) e al punto 6.7.3 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015)8005 final della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento:

a) 

il dichiarante o il suo rappresentante;

b) 

il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.

Successivamente alla notifica, la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata fornisce all’ufficio doganale di prima entrata i risultati dello screening e tutte le altre informazioni pertinenti. L’analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite.

5.  
Se l’ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi per ritenere che le merci trasportate per via aerea o le merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, costituirebbero una grave minaccia per la sicurezza tale da richiedere un intervento immediato, esso dà istruzioni che le merci non siano caricate sul mezzo di trasporto pertinente.

L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento:

a) 

il dichiarante o il suo rappresentante;

b) 

il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.

Tale notifica è effettuata subito dopo l’individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte del vettore.

L’ufficio doganale di prima entrata informa inoltre immediatamente le autorità doganali di tutti gli Stati membri in merito a tale notifica e mette a loro disposizione le pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.

6.  
Se in relazione a una spedizione è stato accertato che essa pone una minaccia tale da richiedere un’azione immediata al momento dell’arrivo del mezzo di trasporto, l’ufficio doganale di prima entrata adotta tale azione all’arrivo delle merci.
7.  
Dopo aver completato l’analisi dei rischi, l’ufficio doganale di prima entrata può raccomandare, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, il luogo e le misure più appropriati per effettuare un controllo.

L’ufficio doganale competente per il luogo raccomandato come il più appropriato per il controllo decide in merito al controllo e, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, mette i risultati di tale decisione a disposizione di tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dal movimento di merci, al più tardi al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di prima entrata.

7 bis.  
Nei casi di cui all’articolo 46, paragrafo 5, e all’articolo 47, paragrafo 2, del codice, gli uffici doganali mettono i risultati dei loro controlli a disposizione di altre autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento e si scambiano informazioni pertinenti sul rischio tramite il sistema di cui all’articolo 36 del presente regolamento.
8.  
Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci.
9.  
Le merci presentate in dogana possono essere svincolate per un regime doganale o riesportate non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati dell’analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.
10.  

L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’articolo 129 del codice. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.

Articolo 187

Norme transitorie per l’analisi dei rischi

(Articolo 128 del codice)

1.  
In deroga all’articolo 186 del presente regolamento, fino alle date stabilite in conformità all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, l’analisi dei rischi si basa sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni sommarie di entrata presentate e scambiate nel sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, del presente regolamento, in conformità alle disposizioni del presente articolo.;

▼B

2.  
L’analisi dei rischi è effettuata prima dell’arrivo delle merci presso l’ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio.
3.  
Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali concludono l’analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. Quando tale analisi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione costituirebbe una minaccia grave alla sicurezza e tale da richiedere un’azione immediata, le autorità doganali informano la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del presente regolamento, che le merci non devono essere caricate. Tale notifica viene effettuata e le suddette informazioni sono fornite subito dopo l’individuazione del rischio ed entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata.
4.  

Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in vari porti o aeroporti del territorio doganale dell’Unione, a condizione che gli spostamenti avvengano senza fare scalo in un porto o un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, si applicano le seguenti disposizioni:

▼M1

a) 

per tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile di cui trattasi, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto procedono all'analisi dei rischi ai fini della sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l'aeroporto di scarico;

▼B

b) 

nel caso di spedizioni che si ritenga presentino una minaccia tale da richiedere un’azione immediata, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata nell’Unione adotta misure di divieto e, in qualsiasi caso, trasmette i risultati dell’analisi dei rischi ai porti o aeroporti successivi e

c) 

nei porti o aeroporti successivi situati sul territorio doganale dell’Unione, alle merci presentate in dogana presso tali porti o aeroporti si applica l’articolo 145 del codice.

▼M4

5.  
Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.

▼M4

6.  
Le merci presentate in dogana possono essere svincolate per un regime doganale o riesportate non appena sia stata effettuata l’analisi dei rischi e i risultati dell’analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.
7.  
L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’articolo 129 del codice. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.

▼M4

Articolo 188

Modifica e invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 129, paragrafo 1, del codice)

1.  
Il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, è utilizzato per la presentazione di una richiesta di modifica o di invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata o delle indicazioni ivi contenute.

Se persone diverse chiedono una modifica o un invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, ciascuna di dette persone è autorizzata a chiedere la modifica o l’invalidamento unicamente delle indicazioni da essa presentate.

2.  
Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato la domanda di modifica o di invalidamento la loro decisione di registrare o respingere tale domanda.

Se le modifiche o l’invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali ne informano anche quest’ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1.

3.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare che le domande di modifica o di invalidamento delle indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata presentata tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, siano effettuate con mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del codice.

▼B



CAPO 2

Arrivo delle merci



Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione

▼M4

Articolo 189

Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione

(Articolo 133 del codice)

1.  
Se, dopo aver presentato la dichiarazione sommaria di entrata tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, una nave marittima o un aeromobile subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto a un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’operatore di tale mezzo di trasporto informa di tale deviazione l’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata e presenta la notifica di arrivo all’ufficio doganale di prima entrata effettivo.

Il primo comma del presente articolo non si applica nel caso in cui le merci siano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime di transito conformemente all’articolo 141 del codice.

2.  
L’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata, subito dopo essere stato informato in conformità al paragrafo 1, notifica la deviazione all’ufficio doganale che, in base a tali informazioni, risulta essere l’ufficio doganale di prima entrata. Tale ufficio garantisce la disponibilità delle pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e dei risultati dell’analisi dei rischi all’ufficio doganale di prima entrata.
3.  
A decorrere dalla data stabilita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se un aeromobile subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall’ufficio doganale di prima entrata previsto.
4.  
A decorrere dalla data stabilita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se una nave marittima subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall’ufficio doganale di prima entrata previsto.;

▼B



Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci

Articolo 190

Presentazione delle merci in dogana

(Articolo 139 del codice)

Le autorità doganali possono accettare l’uso dei sistemi portuali o aeroportuali o di altri metodi di informazione disponibili ai fini della presentazione delle merci in dogana.



Sezione 3

Custodia temporanea delle merci

Articolo 191

Procedura di consultazione tra autorità doganali prima dell’autorizzazione delle strutture di deposito per la custodia temporanea

(Articolo 22 del codice)

1.  
La procedura di consultazione di cui all’articolo 14 del presente regolamento si applica in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo prima che sia adottata la decisione di autorizzare il funzionamento delle strutture di deposito per la custodia temporanea che interessano più di uno Stato membro, a meno che l’autorità doganale competente a prendere la decisione non sia del parere che le condizioni per la concessione di una tale autorizzazione non sono soddisfatte.

Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità doganale competente a prendere la decisione deve ottenere il consenso delle autorità doganali consultate.

2.  
L’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette la richiesta e il progetto di autorizzazione alle autorità doganali consultate al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.
3.  
Le autorità doganali consultate comunicano le loro obiezioni o il loro accordo entro 30 giorni dalla data in cui è stato loro comunicato il progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.

Se sono comunicate obiezioni entro tale periodo e non viene raggiunto un accordo tra le autorità consultate e le autorità richiedenti entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l’autorizzazione è concessa solo per la parte della domanda che non ha dato luogo a obiezioni.

Se le autorità doganali consultate non comunicano eventuali obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito.

Articolo 192

Dichiarazione di custodia temporanea

▼M1

(Articolo 145 del codice)

▼B

Quando una dichiarazione doganale è depositata prima della presentazione prevista delle merci in dogana a norma dell’articolo 171 del codice, le autorità doganali possono considerare tale dichiarazione come una dichiarazione di custodia temporanea.

Articolo 193

Spostamento di merci in custodia temporanea

(Articolo 148, paragrafo 5, del codice)

1.  

Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea da cui sono spostate le merci informa:

a) 

l’autorità doganale competente per la sorveglianza della struttura di deposito per la custodia temporanea da cui le merci sono spostate in merito allo spostamento previsto secondo le modalità stabilite nell’autorizzazione e, all’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, in merito alla fine dello spostamento, secondo le modalità previste dall’autorizzazione;

b) 

il titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito verso le quali le merci sono spostate in merito all’effettuata spedizione delle merci.

2.  

Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell’autorizzazione relativa alle strutture verso le quali sono spostate le merci:

a) 

notifica l’arrivo delle merci alle autorità doganali responsabili di tali strutture e

b) 

all’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, informa il titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea di partenza.

3.  
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono un riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea e alla data di conclusione della custodia temporanea.
4.  
Nel caso di uno spostamento di merci in custodia temporanea, le merci rimangono sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea da cui le merci sono spostate fino a quando esse non vengono iscritte nelle scritture del titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea a cui sono trasferite, salvo ove altrimenti disposto nell’autorizzazione.



TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI



CAPO 1

Posizione doganale delle merci

Articolo 194

Sistema elettronico relativo alla prova della posizione doganale di merci unionali

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali, prevista all’articolo 199, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice. Per lo scambio di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.



Sezione 1

Servizio regolare di trasporto marittimo

Articolo 195

Consultazione degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo

(Articolo 22 del codice)

Prima di concedere un’autorizzazione di cui all’articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dopo aver esaminato se le condizioni per l’autorizzazione stabilite all’articolo 120, paragrafo 2, del suddetto regolamento delegato sono soddisfatte, l’autorità doganale competente a prendere la decisione consulta le autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento delegato, come pure le autorità doganali di tutti gli altri Stati membri per i quali il richiedente dichiara di avere piani per futuri servizi regolari di trasporto marittimo, sul rispetto della condizione dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento delegato.

Il termine per la consultazione è di 15 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.

Articolo 196

Registrazione delle navi e dei porti

(Articolo 22 del codice)

In deroga al termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, un’autorità doganale rende disponibili le informazioni comunicatele a norma dell’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 tramite il sistema di cui all’articolo 10 entro un giorno lavorativo dalla comunicazione di dette informazioni.

Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le informazioni di cui al primo comma devono essere rese disponibili tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo.

Tali informazioni sono accessibili alle autorità doganali interessate dal servizio regolare di trasporto marittimo.

Articolo 197

Circostanze impreviste durante il trasporto da parte di servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

Se, a seguito di circostanze impreviste, una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo trasborda merci in mare, fa scalo o carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in un porto non interessato dal servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell’Unione, la società di navigazione informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo dell’Unione, inclusi quelli situati lungo la rotta prevista della nave.

La data in cui la nave riprende ad operare nell’ambito del servizio regolare di trasporto marittimo è comunicata alle autorità doganali in anticipo.

Articolo 198

Verifica delle condizioni per i servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 153 del codice)

1.  
Le autorità doganali degli Stati membri possono esigere dalla società di navigazione la prova che le disposizioni dell’articolo 120, paragrafo 2, lettere c) e d), e paragrafo 3, e dell’articolo 121, paragrafi 1 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell’articolo 197 del presente regolamento sono state rispettate.
2.  
Se un’autorità doganale constata che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono state rispettate dalla società di navigazione, essa ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri in cui il servizio regolare di trasporto marittimo viene svolto, utilizzando il sistema di cui all’articolo 10 del presente regolamento. Le suddette autorità adottano le misure necessarie.

Fino all’introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo è utilizzato in luogo del sistema di cui all’articolo 10 del presente regolamento.



Sezione 2

Prova della posizione doganale di merci unionali



Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 199

Mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.  

Per dimostrare che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali è utilizzato, secondo il caso, uno dei seguenti mezzi:

a) 

i dati della dichiarazione di transito delle merci vincolate al regime di transito interno; in tal caso non si applica l’articolo 119, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b) 

i dati dei documenti T2L o T2LF di cui all’articolo 205 del presente regolamento;

c) 

il manifesto doganale delle merci di cui all’articolo 206 del presente regolamento;

d) 

la fattura o il documento di trasporto di cui all’articolo 211 del presente regolamento;

e) 

secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite di cui all’articolo 213 del presente regolamento;

f) 

un mezzo di prova di cui agli articoli da 207 a 210 del presente regolamento;

▼M1

g) 

i dati della dichiarazione relativa all'accisa di cui agli articoli 21, 26 e 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 18 );

▼B

h) 

l’etichetta di cui all’articolo 290 del presente regolamento;

2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere fornita mediante il manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.
3.  
In deroga al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la prova della posizione unionale delle merci può essere fornita mediante una fattura o un documento di trasporto relativi a merci il cui valore supera 15 000  EUR.
4.  

Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per merci con la posizione doganale di merci unionali provviste di un imballaggio che non ha la posizione doganale di merce unionale, essi includono la seguente indicazione:

«Imballaggio N – [codice 98200]»;

5.  

Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono rilasciati a posteriori, essi includono le seguente indicazione:

«Rilasciato a posteriori – [codice 98201]»;

6.  
I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 non possono essere utilizzati per merci con riguardo alle quali siano state espletate le formalità di esportazione o che siano state vincolate al regime di perfezionamento passivo.

Articolo 200

Convalida, registrazione e uso di taluni mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.  
L’ufficio doganale competente convalida e registra i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali di cui all’articolo 199, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento salvo nei casi contemplati all’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e comunica l’MRN di tali mezzi di prova alla persona interessata.
2.  
Un documento che attesti la registrazione dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione, su richiesta dell’interessato, dall’ufficio doganale competente. Tale documento deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 51-01.
3.  
I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 vengono esibiti all’ufficio doganale competente in cui le merci sono presentate dopo la reimmissione sul territorio doganale dell’Unione, indicando l’MRN.
4.  
L’ufficio doganale competente sorveglia l’uso dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1 al fine di garantire, in particolare, che essi non siano utilizzati per prodotti diversi da quelli per cui sono stati rilasciati.

Articolo 201

Convalida di una fattura

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando il valore totale delle merci dell’Unione supera i 15 000  EUR, la fattura o il documento di trasporto di cui all’articolo 199, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilati e firmati dall’interessato, sono convalidati dall’ufficio doganale competente.

Articolo 202

Convalida dei documenti T2L o T2LF

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando gli Stati membri hanno disposto la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici, l’ufficio doganale competente convalida i documenti T2L o T2LF e, ove necessario, i formulari complementari o le distinte di carico utilizzati.

Articolo 203

Convalida del manifesto della società di navigazione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, su richiesta della società di navigazione, il manifesto da essa debitamente compilato e firmato è convalidato dall’ufficio doganale competente.

Articolo 204

Autorizzazione relativa al manifesto «del giorno dopo»

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare che il manifesto di cui all’articolo 199, paragrafo 2, inteso a giustificare la posizione doganale di merci dell’Unione, sia redatto al massimo il giorno successivo alla partenza della nave. Tuttavia, il manifesto è sempre redatto prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione.

Articolo 205

Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di dati del documento T2L o T2LF

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.  
Quando per attestare la posizione doganale di merci unionali è indicato l’MRN, i dati del documento T2L o T2LF che servono di base all’MRN possono essere utilizzati unicamente per la prima presentazione delle merci.

Quando il documento T2L o T2LF è utilizzato solo per una parte della merce al momento della prima presentazione, per la parte restante della merce è necessario stabilire una nuova prova in conformità dell’articolo 200 del presente regolamento e dell’articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.  
I viaggiatori diversi dagli operatori economici presentano le loro richieste di convalida di un documento T2L o T2LF utilizzando il modulo di cui all’allegato 51-01.

Articolo 206

Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.  
Ciascun manifesto doganale delle merci riceve un MRN.

Tale manifesto può ricevere un MRN unicamente quando copre merci aventi la posizione doganale di merci unionali caricate a bordo della nave in un porto dell’Unione.

2.  
Le autorità doganali possono accettare che vengano utilizzati i sistemi informatici degli operatori commerciali, portuali o di trasporto ai fini della trasmissione della domanda di convalida e registrazione del manifesto doganale delle merci e della sua presentazione all’ufficio doganale competente, a condizione che i suddetti sistemi contengano tutte le informazioni necessarie per tale manifesto.

▼M4

Articolo 207

Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nei formulari 302

(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.  
Conformemente all’articolo 127 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, nell’ambito del carnet TIR o ATA o del formulario NATO 302 o UE 302 le merci unionali sono identificate con il codice «T2L» o «T2LF». Il titolare del regime può includere uno di tali codici, a seconda del caso, accompagnato dalla sua firma, nei documenti pertinenti nella parte riservata alla descrizione delle merci prima di presentarli all’ufficio doganale di partenza per l’autenticazione. Il codice appropriato, «T2L» o «T2LF», è autenticato con il timbro dell’ufficio doganale di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

Nel caso di un formulario elettronico NATO 302 o UE 302, il titolare del regime può anche includere uno di tali codici nei dati del formulario 302. In tal caso l’autenticazione da parte dell’ufficio di partenza avviene per via elettronica.

2.  
Quando il carnet TIR, il carnet ATA, il formulario NATO 302 o il formulario UE 302 scortano sia merci unionali che merci extraunionali, tali merci devono essere elencate separatamente e il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, deve essere inserito in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.

▼B

Articolo 208

Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.  
Nel caso dei veicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno lasciato temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotti, la posizione doganale di merci unionali è ritenuta comprovata quando tali veicoli sono accompagnati dalle rispettive targhe e dai documenti di immatricolazione e quando i dati di immatricolazione riportati su tali targhe e documenti indicano inequivocabilmente tale immatricolazione.
2.  
Qualora la posizione doganale di merci unionali non possa essere ritenuta comprovata conformemente al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita tramite uno degli altri mezzi di cui all’articolo 199 del presente regolamento.

Articolo 209

Prova della posizione doganale di merci unionali per gli imballaggi

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.  
Nel caso di imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotte, la posizione doganale di merci unionali è ritenuta comprovata quando gli imballaggi, le palette e gli altri materiali similari possono essere identificati come appartenenti alla persona in questione, sono stati dichiarati come aventi la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  
Qualora la posizione doganale di merci unionali non possa essere ritenuta comprovata conformemente al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita tramite uno degli altri mezzi di cui all’articolo 199 del presente regolamento.

Articolo 210

Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci contenute nel bagaglio di un passeggero

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

In caso di merci contenute nel bagaglio di un passeggero, non destinate a uso commerciale, che abbiano lasciato temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e vi siano successivamente reintrodotte, la posizione doganale di merci unionali si considera comprovata se il passeggero dichiara che esse hanno la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

Articolo 211

Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci il cui valore non supera 15 000  EUR

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Nel caso di merci aventi la posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera 15 000  EUR, la posizione doganale di merci unionali può essere comprovata mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativi a tali merci, a condizione che tale fattura o documento riguardino unicamente merci che hanno la posizione doganale di merci unionali.

Articolo 212

Verifica dei mezzi di prova e assistenza amministrativa

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Le autorità doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei mezzi di prova di cui all’articolo 199 del presente regolamento e nel verificare che le informazioni e i documenti forniti in conformità con le disposizioni del presente titolo e degli articoli da 123 a 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano corrette e che le procedure utilizzate per dimostrare la posizione doganale di merci unionali siano state correttamente applicate.



Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai prodotti della pesca marittima e alle merci ottenute da tali prodotti

Articolo 213

Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Qualora i prodotti e le merci di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano introdotti nel territorio doganale dell’Unione conformemente all’articolo 129 del suddetto regolamento delegato, la posizione doganale di merci unionali è comprovata mediante la presentazione di un giornale di pesca, di una dichiarazione di sbarco, di una dichiarazione di trasbordo o dei dati del sistema di controllo delle navi via satellite, a seconda dei casi, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 19 ).

L’autorità doganale competente per il porto di scarico dell’Unione in cui tali prodotti e merci sono trasportati direttamente dal peschereccio dell’Unione che ha effettuato la cattura ed eventualmente la trasformazione può tuttavia ritenere comprovata la posizione doganale di merci unionali in uno dei casi seguenti:

a) 

non vi è alcun dubbio circa la posizione di quei prodotti e/o di quelle merci;

b) 

il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri.

▼M1

Articolo 214

Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.  
Qualora, prima di giungere nel territorio doganale dell'Unione, i prodotti o le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano stati trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, per tali prodotti e merci, al momento del loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione, deve essere presentata una certificazione dalle autorità doganali di tale paese o territorio attestante che, durante la permanenza in tale paese o territorio, i prodotti o le merci in questione sono stati soggetti a vigilanza doganale e non sono stati sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione.
2.  
La certificazione prescritta a norma del paragrafo 1 deve essere compilata su una stampa del giornale di pesca di cui all'articolo 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, corredata ove del caso di una stampa della dichiarazione di trasbordo.

▼M3

3.  
La certificazione prescritta a norma del paragrafo 1 può essere fornita mediante formulari o documenti pertinenti, diversi da una stampa del giornale di pesca, che includano un riferimento a tale giornale di pesca.

▼B

Articolo 215

Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

La prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione è fornita per mezzo del giornale di pesca o di ogni altro mezzo di cui all’articolo 199 del presente regolamento.



CAPO 2

Vincolo delle merci a un regime doganale



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 216

Sistema elettronico relativo al vincolo delle merci a un regime doganale

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Per il trattamento e lo scambio di informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalle date rispettive di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e di introduzione del sistema relativo ai regimi particolari nell’ambito del CDU e del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 217

Rilascio di ricevuta per le dichiarazioni orali

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Quando una dichiarazione in dogana è effettuata oralmente ai sensi degli articoli 135 o 137 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione o ad altri oneri, l’autorità doganale rilascia all’interessato una ricevuta a fronte del pagamento dell’importo dovuto per tale dazio o tali oneri.

La ricevuta contiene almeno le seguenti informazioni:

a) 

una descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione;

b) 

il valore della fattura o, se questo non è disponibile, la quantità delle merci;

c) 

gli importi dei dazi e degli altri oneri riscossi;

d) 

la data in cui è stata rilasciata;

e) 

il nome dell’autorità emittente.

▼M4

Articolo 218

Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafi 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 139, articolo 158, paragrafo 2, e articoli 172, 194 e 267 del codice)

Ai fini degli articoli 138, 139 e 140 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le seguenti formalità doganali si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafi 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8, di tale regolamento delegato:

▼B

a) 

il trasporto delle merci in conformità dell’articolo 135 del codice e la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’articolo 139 del codice;

b) 

la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’articolo 267 del codice;

c) 

l’accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali in conformità dell’articolo 172 del codice;

d) 

l’accettazione delle merci da parte delle autorità doganali in conformità dell’articolo 194 del codice.

Articolo 219

Casi in cui una dichiarazione doganale non si considera presentata mediante un atto di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 158, paragrafo 2, del codice]

Se da un controllo emerge che un atto di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è stato espletato ma che le merci introdotte o fatte uscire non sono merci di cui agli articoli 138, 139 e 140 del suddetto regolamento delegato, la dichiarazione in dogana di tali merci si considera non presentata.

▼M4

Articolo 220

Norme transitorie per le merci contenute in spedizioni postali

(Articolo 158, paragrafo 2, e articoli 172 e 194 del codice)

1.  
Ai fini dell’articolo 138 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la dichiarazione doganale per le merci di cui all’articolo 141, paragrafo 3, di tale regolamento delegato è considerata accettata e le merci sono considerate svincolate al momento della loro consegna al destinatario.
2.  
Se non è stato possibile consegnare le merci al destinatario, la dichiarazione doganale si considera non presentata.

Le merci che non sono state consegnate al destinatario sono considerate in custodia temporanea fino a quando non vengano distrutte, riesportate o altrimenti rimosse conformemente all’articolo 198 del codice.

▼M4

Articolo 220 bis

Norme procedurali applicabili all’uso del formulario NATO 302 per i regimi doganali diversi dal transito

(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.  

L’ufficio doganale designato dallo Stato membro in cui inizia l’attività militare nel territorio doganale dell’Unione fornisce alle forze NATO di stanza nel suo territorio formulari NATO 302:

a) 

pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b) 

numerati in una serie continua;

c) 

recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari NATO 302.

2.  

Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:

a) 

presentano i dati del formulario NATO 302 in formato elettronico all’ufficio doganale designato;

b) 

completano il formulario NATO 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

3.  
Nei casi in cui le forze NATO procedono in conformità al paragrafo 2, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario NATO 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario NATO 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.

Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Articolo 220 ter

Norme procedurali applicabili all’uso del formulario UE 302 per i regimi doganali diversi dal transito

(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.  

L’ufficio doganale designato dallo Stato membro in cui inizia l’attività militare nel territorio doganale dell’Unione fornisce alle forze militari di uno Stato membro di stanza nel suo territorio formulari UE 302:

a) 

pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b) 

numerati in una serie continua;

c) 

recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari UE 302.

2.  

Al momento della spedizione delle merci, le forze militari dello Stato membro effettuano una delle azioni seguenti:

a) 

presentano i dati del formulario UE 302 in formato elettronico all’ufficio doganale designato;

b) 

completano il formulario UE 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

3.  
Nei casi in cui le forze militari dello Stato membro procedono in conformità al paragrafo 2, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario UE 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario UE 302 accompagnano la spedizione fino alle forze militari dello Stato membro di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.

Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

▼B

Articolo 221

Ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

(Articolo 159 del codice)

1.  
Ai fini dell’esenzione all’obbligo di presentare le merci in conformità dell’articolo 182, paragrafo 3, del codice, l’ufficio doganale di controllo di cui all’articolo 182, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del codice è l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale di cui all’articolo 159, paragrafo 3, del codice.
2.  

I seguenti uffici doganali sono competenti per il vincolo delle merci al regime di esportazione

a) 

l’ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito;

b) 

l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione;

c) 

un altro ufficio doganale dello Stato membro competente, per ragioni amministrative, per le operazioni di cui trattasi.

Se le merci non superano i 3 000  EUR in valore per spedizione e per dichiarante e non sono soggette a divieti o restrizioni, l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo comma.

In caso di subappalto, l’ufficio doganale competente per il luogo in cui il subappaltatore è stabilito è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo e secondo comma.

Ove giustificato dalle circostanze di un caso individuale, un altro ufficio doganale meglio situato per la presentazione in dogana delle merci è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione.

3.  
Le dichiarazioni doganali orali di esportazione e riesportazione sono presentate presso l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci.

▼M7

4.  
A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.

▼M4

5.  
L’autorità doganale di ciascuno Stato membro nel cui territorio sono di stanza forze NATO ammissibili a utilizzare il formulario NATO 302 designa l’ufficio o gli uffici doganali incaricati di espletare le formalità e i controlli doganali riguardanti le merci da trasportare o da utilizzare nel contesto di attività militari.
6.  

L’autorità doganale di ciascuno Stato membro designa l’ufficio o gli uffici doganali incaricati di espletare le formalità e i controlli doganali riguardanti le merci da trasportare o da utilizzare nel contesto di attività militari in base al formulario UE 302.

▼B

Articolo 222

Articoli di merci

(Articolo 162 del codice)

1.  
Quando una dichiarazione doganale riguarda due o più articoli di merci, le informazioni indicate in tale dichiarazione relative a ciascun articolo sono considerate una dichiarazione separata.
2.  

Salvo nei casi in cui merci specifiche contenute in una spedizione siano oggetto di misure diverse, le merci contenute in una spedizione sono considerate un solo articolo ai fini del paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

devono essere classificate sotto un’unica sottovoce tariffaria;

b) 

sono oggetto di una richiesta di semplificazione conformemente all’articolo 177 del codice.



Sezione 2

Dichiarazioni doganali semplificate

Articolo 223

Gestione del contingente tariffario nelle dichiarazioni doganali semplificate

(Articolo 166 del codice)

1.  
Se viene presentata una dichiarazione semplificata per l’immissione in libera pratica di merci soggette a un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali, il dichiarante può chiedere la concessione del contingente tariffario solo quando i dati necessari sono disponibili nella dichiarazione semplificata o in una dichiarazione complementare.
2.  
Se la richiesta di concessione di un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali viene fatta nell’ambito di una dichiarazione complementare, tale richiesta non può essere trattata fino a quando non è stata presentata la dichiarazione complementare.
3.  
Ai fini della ripartizione del contingente tariffario è presa in considerazione la data di accettazione della dichiarazione semplificata.

Articolo 224

Documenti giustificativi per le dichiarazioni semplificate

(Articolo 166 del codice)

Se le merci sono state vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata, i documenti giustificativi di cui all’articolo 163, paragrafo 2, del codice, devono essere forniti alle autorità doganali prima dello svincolo delle merci.

Articolo 225

Dichiarazione complementare

(Articolo 167, paragrafo 4, del codice)

In caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del codice, qualora la dichiarazione complementare sia di natura generale, periodica o riepilogativa e l’operatore economico sia autorizzato nell’ambito di un’autovalutazione a calcolare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti, il titolare dell’autorizzazione presenta la dichiarazione complementare o le autorità doganali possono accettare che le dichiarazioni complementari siano messe a disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione.



Sezione 3

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni doganali

Articolo 226

Numero di riferimento principale (MRN)

(Articolo 172 del codice)

Salvo nei casi in cui la dichiarazione in dogana sia presentata oralmente o mediante un atto che si considera costituisca una dichiarazione in dogana, o in cui la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del codice, le autorità doganali notificano al dichiarante l’accettazione della dichiarazione in dogana e gli comunicano un MRN per tale dichiarazione nonché la data di accettazione della medesima.

Il presente articolo non si applica prima delle date rispettive di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) e del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 227

Dichiarazione in dogana presentata prima della presentazione delle merci

Quando la dichiarazione in dogana è presentata a norma dell’articolo 171 del codice, le autorità doganali trattano le indicazioni fornite prima della presentazione delle merci, in particolare ai fini dell’analisi dei rischi.



Sezione 4

Altre semplificazioni



Sottosezione 1

Merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

Articolo 228

Merci classificate in sottovoci tariffarie diverse dichiarate sotto un’unica sottovoce

(Articolo 177, paragrafo 1, del codice)

1.  
Ai fini dell’articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento a una stessa unità di misura, il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è basato sulla sottovoce tariffaria soggetta al dazio specifico più elevato.
2.  
Ai fini dell’articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento a unità di misura diverse, il dazio specifico più elevato per ciascuna unità di misura si applica a tutte le merci della spedizione per le quali il dazio specifico è espresso con riferimento a tale unità, ed è convertito in un dazio ad valorem per ciascun tipo di tali merci.

Il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è calcolato sulla base della sottovoce tariffaria oggetto dell’aliquota più elevata del dazio ad valorem risultante dalla conversione a norma del primo comma.

3.  
Ai fini dell’articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie oggetto di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, il dazio specifico più elevato stabilito a norma dei paragrafi 1 o 2 è convertito in un dazio ad valorem per ciascun tipo di merci per le quali il dazio specifico è espresso in relazione alla stessa unità.

Il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è calcolato sulla base della sottovoce tariffaria oggetto dell’aliquota più elevata del dazio ad valorem, incluso il dazio ad valorem risultante dalla conversione a norma del primo comma.



Sottosezione 2

Sdoganamento centralizzato

Articolo 229

Procedura di consultazione tra le autorità doganali in caso di autorizzazioni di sdoganamento centralizzato

(Articolo 22 del codice)

1.  
La procedura di consultazione di cui ►M1  all'articolo 14 ◄ si applica quando un’autorità doganale riceve una richiesta di autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato di cui all’articolo 179 del codice che interessa più di un’autorità doganale, a meno che l’autorità doganale competente per prendere una decisione non sia del parere che le condizioni per la concessione di una tale autorizzazione non sono soddisfatte.
2.  

Al più tardi 45 giorni dopo la data di accettazione della domanda, l’autorità doganale competente a prendere una decisione comunica le seguenti informazioni alle altre autorità doganali interessate:

a) 

la domanda e il progetto di autorizzazione, compresi i termini di cui all’articolo 231, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento;

b) 

se del caso, un piano di controllo, che indichi i controlli specifici che devono essere effettuati dalle varie autorità doganali in questione una volta che l’autorizzazione sia stata concessa;

c) 

altre informazioni ritenute necessarie dalle autorità doganali interessate.

3.  
Le autorità doganali consultate comunicano il proprio accordo o le proprie obiezioni nonché le eventuali modifiche al progetto di autorizzazione o alla proposta di piano di controllo entro 45 giorni dalla data in cui è stato comunicato il progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.

Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 90 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l’autorizzazione non viene concessa in relazione alle parti per le quali sono state sollevate obiezioni. Se le autorità doganali consultate non comunicano obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito.

4.  
Fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, i periodi ivi indicati possono essere prolungati di 15 giorni dall’autorità doganale competente a prendere la decisione.

In deroga al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, il periodo ivi indicato può essere prolungato di 30 giorni dall’autorità doganale competente a prendere al decisione.

5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, il piano di controllo ivi menzionato viene sempre comunicato.

Articolo 230

Controllo dell’autorizzazione

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.  
Le autorità doganali degli Stati membri informano senza indugio l’autorità doganale competente a prendere una decisione in merito a eventuali fattori sopraggiunti dopo il rilascio dell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.

▼M1

2.  
L'autorità doganale competente a prendere una decisione mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri con riguardo alle attività doganali esercitate dal titolare dell'autorizzazione di sdoganamento centralizzato.

▼B

Articolo 231

Formalità e controlli doganali per lo sdoganamento centralizzato

(Articolo 179, paragrafo 4, del codice)

1.  

Il titolare dell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato fa sì che le merci siano presentate a un ufficio doganale competente come indicato nell’autorizzazione di cui sopra presentando all’ufficio doganale di controllo uno dei documenti seguenti:

a) 

una dichiarazione normale in dogana di cui all’articolo 162 del codice;

b) 

una dichiarazione semplificata in dogana di cui all’articolo 166 del codice;

c) 

una notifica di presentazione di cui all’articolo 234, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

2.  
Se la dichiarazione in dogana consiste in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, si applicano gli articoli 234, 235 e 236 del presente regolamento.
3.  
L’esonero dall’obbligo di presentazione delle merci concesso a norma dell’articolo 182, paragrafo 3, del codice si applica allo sdoganamento centralizzato purché il titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante abbia rispettato l’obbligo previsto all’articolo 234, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.
4.  

►C2  Nel caso in cui l'ufficio doganale di controllo abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve: ◄

a) 

effettuare controlli adeguati per la verifica della dichiarazione in dogana o della notifica di presentazione;

b) 

trasmettere immediatamente all’ufficio doganale di presentazione la dichiarazione in dogana o la notifica e i risultati dell’analisi dei rischi correlata;

c) 

comunicare all’ufficio doganale di presentazione:

i) 

che le merci possono essere svincolate per il regime doganale interessato; oppure

ii) 

che sono necessari controlli doganali a norma dell’articolo 179, paragrafo 3, lettera c), del codice.

5.  
Se l’ufficio doganale di controllo informa l’ufficio doganale di presentazione che le merci possono essere svincolate per il regime doganale interessato, l’ufficio doganale di presentazione, entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, comunica all’ufficio doganale di controllo se i controlli da esso effettuati sulle merci in questione, compresi i controlli relativi a divieti e restrizioni nazionali, pregiudicano o no tale svincolo.
6.  
Se l’ufficio doganale di controllo informa l’ufficio doganale di presentazione che sono necessari controlli doganali a norma dell’articolo 179, paragrafo 3, lettera c), del codice, l’ufficio doganale di presentazione, entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, conferma la ricezione della richiesta dell’ufficio doganale di controllo di effettuare i controlli richiesti e, se del caso, informa l’ufficio doganale di controllo in merito ai controlli da esso effettuati sulle merci, compresi i controlli relativi a divieti e restrizioni nazionali.
7.  
L’ufficio doganale di controllo informa l’ufficio doganale di presentazione in merito allo svincolo delle merci.
8.  
All’esportazione, l’ufficio doganale di controllo mette a disposizione dell’ufficio doganale di uscita dichiarato, al momento dello svincolo delle merci, le indicazioni della dichiarazione di esportazione, eventualmente completate in conformità dell’articolo 330 del presente regolamento. L’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di controllo in merito all’uscita delle merci in conformità dell’articolo 333 del presente regolamento. L’ufficio doganale di controllo certifica l’uscita delle merci al dichiarante in conformità dell’articolo 334 del presente regolamento.
9.  

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in relazione alle merci coperte da un’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, il titolare dell’autorizzazione o il dichiarante:

a) 

presenta le merci nei luoghi indicati nell’autorizzazione e designati o approvati dalle autorità doganali conformemente all’articolo 139 del codice, salvo in caso di esenzione dall’obbligo di presentare le merci a norma dell’articolo 182, paragrafo 3, del codice e

b) 

presenta una dichiarazione in dogana o iscrive le merci nelle proprie scritture presso l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione.

10.  
Fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti applicano il piano di controllo che prevede un livello minimo di controlli.

▼M1

11.  
I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano fino alle date rispettive di introduzione dell'AES e dello sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

▼B

Articolo 232

Sdoganamento centralizzato che coinvolge più di un’autorità doganale

(Articolo 179 del codice)

1.  

L’ufficio doganale di controllo trasmette all’ufficio doganale di presentazione le seguenti informazioni:

a) 

ogni modifica o invalidamento della dichiarazione normale in dogana verificatisi dopo lo svincolo delle merci;

b) 

nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione complementare, tale dichiarazione e qualsiasi modifica o invalidamento della stessa.

2.  
Nel caso in cui le autorità doganali abbiano accesso alla dichiarazione complementare nel sistema informatico dell’operatore conformemente all’articolo 225 del presente regolamento, l’ufficio doganale di controllo trasmette le indicazioni entro 10 giorni dal termine del periodo coperto dalla dichiarazione complementare, nonché ogni modifica o annullamento di tale dichiarazione complementare estratta dal sistema.



Sottosezione 3

Iscrizione nelle scritture del dichiarante

Articolo 233

Piano di controllo

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.  
In sede di rilascio di un’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali stabiliscono un piano di controllo specifico per l’operatore economico che prevede il controllo dei regimi doganali utilizzati nell’ambito dell’autorizzazione, definisce la frequenza dei controlli doganali e garantisce, fra l’altro, la possibilità di effettuare controlli doganali efficaci in tutte le fasi della procedura di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
2.  
Se del caso, il piano di controllo tiene conto del termine di prescrizione per la notifica dell’obbligazione doganale di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del codice..
3.  
Il piano di controllo prevede i controlli da effettuare nel caso in cui sia concesso un esonero dall’obbligo di presentazione a norma dell’articolo 182, paragrafo 3, del codice.
4.  
In caso di sdoganamento centralizzato, il piano di controllo, che precisa la suddivisione dei compiti tra l’ufficio doganale di controllo e l’ufficio doganale di presentazione, tiene conto dei divieti e delle restrizioni applicabili nel luogo in cui è situato l’ufficio doganale di presentazione.

Articolo 234

Obblighi del titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante

(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)

1.  

Il titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante è tenuto a:

a) 

presentare le merci in dogana, salvo nel caso in cui si applichi l’articolo 182, paragrafo 3, del codice, e indicare la data della notifica della loro presentazione nelle scritture;

b) 

iscrivere nelle scritture almeno le indicazioni di una dichiarazione doganale semplificata ed eventuali documenti giustificativi;

c) 

su richiesta dell’ufficio doganale di controllo, mettere a disposizione le indicazioni della dichiarazione in dogana iscritte nelle scritture e ogni documento di accompagnamento, salvo qualora le autorità doganali autorizzino il dichiarante a fornire un accesso informatizzato diretto a tali indicazioni nelle proprie scritture;

d) 

mettere a disposizione dell’ufficio doganale di controllo informazioni sulle merci che sono soggette a restrizioni e divieti;

e) 

fornire all’ufficio doganale di controllo i documenti giustificativi di cui all’articolo 163, paragrafo 2, del codice prima che le merci dichiarate possano essere svincolate;

f) 

nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del codice, garantire che il titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea disponga delle informazioni necessarie per attestare la fine della custodia temporanea;

g) 

salvo nel caso in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione complementare sia oggetto di esonero a norma dell’articolo 167, paragrafo 2, del codice, presentare la dichiarazione complementare all’ufficio doganale di controllo secondo le modalità ed entro il termine fissato nell’autorizzazione.

2.  

L’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante non si applica alle seguenti dichiarazioni:

a) 

dichiarazioni doganali che costituiscono una domanda di autorizzazione relativa a un regime speciale in conformità dell’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b) 

dichiarazioni doganali presentate in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata in conformità dell’articolo 130, paragrafo 1, del codice.

▼M3

3.  

Se l'ufficio doganale di controllo ha chiesto, in conformità all'articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, che le merci siano presentate in dogana in quanto le autorità doganali hanno individuato un nuovo rischio finanziario grave o un'altra situazione specifica relativa a un'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dall'obbligo di presentare le merci, tale ufficio precisa al titolare della suddetta autorizzazione:

a) 

il periodo di tempo specifico durante il quale presentare in dogana le merci interessate da tali situazioni;

b) 

l'obbligo di inserire la data di notifica di presentazione nelle scritture e

c) 

l'obbligo di rispettare quanto disposto al paragrafo 1, lettere da b) a e) e lettera g).

In tali situazioni lo svincolo delle merci ha luogo conformemente all'articolo 194 del codice.

▼B

Articolo 235

Svincolo delle merci quando una dichiarazione in dogana è presentata sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante

(Articolo 182 del codice)

1.  
Quando l’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante stabilisce un termine per informare il titolare di tale autorizzazione di eventuali controlli da effettuare, si considera che le merci siano state svincolate alla scadenza di tale termine, a meno che l’ufficio doganale di controllo non abbia segnalato entro tale termine la propria intenzione di svolgere un controllo.
2.  
Se l’autorizzazione non precisa il termine di cui al paragrafo 1, l’ufficio doganale di controllo svincola le merci conformemente all’articolo 194 del codice.

Articolo 236

Contingente tariffario

(Articolo 182 del codice)

1.  
Nel caso in cui una dichiarazione in dogana sia presentata sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante per l’immissione in libera pratica di merci soggette a un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana, il titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto tale forma richiede la concessione del contingente tariffario in una dichiarazione complementare.
2.  
Se la richiesta di concessione di un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali viene fatta nell’ambito di una dichiarazione complementare, tale richiesta può essere trattata solo dopo la presentazione di tale dichiarazione. Tuttavia, la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante è presa in considerazione ai fini della concessione del contingente tariffario.
3.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di dichiarazione all’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri possono disporre che la domanda per beneficiare di un contingente tariffario gestito conformemente alle disposizioni degli articoli da 49 a 54 del presente regolamento sia effettuata in una forma diversa da quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che gli Stati membri dispongano di tutte le indicazioni necessarie per stabilire la validità della domanda.



Sottosezione 4

Autovalutazione

Articolo 237

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se un operatore economico è autorizzato a determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti in conformità dell’articolo 185, paragrafo 1, del codice, tale operatore stabilisce, al termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell’autorizzazione, l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti per quel periodo in conformità delle norme a tal fine previste nell’autorizzazione.
2.  
Entro 10 giorni dal termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione presenta all’ufficio doganale di controllo i dettagli dell’importo determinato in conformità del paragrafo 1. L’obbligazione doganale si considera notificata al momento di tale presentazione.
3.  
Il titolare dell’autorizzazione versa l’importo di cui al paragrafo 2 entro il termine previsto nell’autorizzazione e al più tardi entro il termine stabilito all’articolo 108, paragrafo 1, del codice.



CAPO 3

Verifica e svincolo delle merci



Sezione 1

Verifica

Articolo 238

Luogo e momento della visita delle merci

(Articolo 189 del codice)

Se l’ufficio doganale competente ha deciso di procedere alla visita delle merci in conformità dell’articolo 188, lettera c), del codice o di prelevare campioni in conformità dell’articolo 188, lettera d), del codice, esso designa il momento e il luogo di tale visita o prelievo e ne informa il dichiarante.

Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale competente può designare un luogo diverso dalla sede doganale o un momento al di fuori dell’orario ufficiale di apertura dell’ufficio doganale.

Articolo 239

Visita delle merci

(Articoli 189 e 190 del codice)

1.  
Se l’ufficio doganale decide di procedere a una visita solo parziale delle merci, esso comunica al dichiarante quali articoli desidera sottoporre alla visita.
2.  
Se il dichiarante rifiuta di assistere alla visita delle merci o non fornisce l’assistenza necessaria, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, queste ultime fissano un termine per la sua presenza o assistenza.

Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono alla visita delle merci a rischio e spese del dichiarante. Ove necessario, le autorità doganali possono ricorrere ai servizi di un esperto designato in conformità del diritto dello Stato membro interessato nella misura in cui non esistono disposizioni nel diritto dell’Unione.

Articolo 240

Prelievo di campioni

(Articoli 189 e 190 del codice)

1.  
Se l’ufficio doganale decide di effettuare un prelievo di campioni delle merci, esso ne informa il dichiarante.
2.  
Se il dichiarante si rifiuta di assistere al prelievo dei campioni o non fornisce l’assistenza necessaria, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, queste ultime fissano un termine per la sua presenza o assistenza.

Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono al prelievo dei campioni a rischio e spese del dichiarante.

3.  
I prelievi sono effettuati dalle autorità doganali. Esse possono tuttavia chiedere che i campioni siano prelevati dal dichiarante o invitare un esperto a effettuare tale prelievo sotto la loro supervisione. L’esperto è designato in conformità del diritto dello Stato membro interessato nella misura in cui non esistono disposizioni nel diritto dell’Unione.
4.  
Le quantità prelevate non sono superiori a quelle necessarie per permettere l’analisi o il controllo approfondito, compresa l’eventuale controanalisi.
5.  
Le quantità prelevate a titolo di campioni non sono deducibili dalla quantità dichiarata.
6.  
Nel caso di una dichiarazione di esportazione o di perfezionamento passivo, il dichiarante può sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con merci identiche al fine di completare la spedizione.

Articolo 241

Visita di campioni

(Articoli 189 e 190 del codice)

1.  
Quando la visita di campioni delle stesse merci porta a risultati differenti che richiedono trattamenti doganali diversi, si procede ove possibile al prelievo di ulteriori campioni.
2.  
Se l’esito della visita dei campioni supplementari conferma i risultati differenti, si considera che le merci sono costituite da prodotti diversi in quantità corrispondenti ai risultati della visita. La stessa disposizione si applica nei casi in cui non è possibile prelevare altri campioni.

Articolo 242

Restituzione o rimozione dei campioni prelevati

(Articoli 189 e 190 del codice)

1.  

I campioni prelevati sono restituiti al dichiarante, su sua richiesta, tranne che nei casi seguenti:

a) 

se i campioni sono stati distrutti a causa dell’analisi o della visita;

b) 

se i campioni devono essere conservati dall’autorità doganale per una delle seguenti finalità:

i) 

ulteriore visita;

ii) 

ricorso o procedimenti giudiziari.

2.  
Se il dichiarante non presenta una domanda per i campioni da restituire, le autorità doganali possono esigere che l’interessato ritiri i campioni giacenti o proceda alla loro rimozione conformemente all’articolo 198, paragrafo 1, lettera c), del codice.

Articolo 243

Risultati della verifica della dichiarazione in dogana e della visita delle merci

(Articolo 191 del codice)

1.  
Quando le autorità doganali verificano l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana, esse registrano che la verifica è stata eseguita e annotano i risultati di tale verifica.

Se l’esame ha interessato solo una parte delle merci, le merci esaminate sono registrate.

Se il dichiarante era assente, la sua assenza è registrata.

2.  
Le autorità doganali informano il dichiarante in merito ai risultati della verifica.
3.  

Se i risultati della verifica della dichiarazione in dogana non sono conformi alle indicazioni riportate nella dichiarazione, le autorità doganali stabiliscono e registrano quali informazioni devono essere prese in considerazione ai fini delle operazioni seguenti:

a) 

calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri applicabili alle merci;

b) 

calcolo delle restituzioni o degli altri importi o vantaggi finanziari previsti all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune;

c) 

applicazione di ogni altra disposizione che disciplini il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

4.  
Se l’origine non preferenziale dichiarata risulta non corretta, l’origine da prendere in considerazione ai fini del paragrafo 3, lettera a), è stabilita sulla base degli elementi di prova presentati dal dichiarante o, qualora ciò non sia sufficiente o soddisfacente, sulla base di qualsiasi informazione disponibile.

Articolo 244

Costituzione di una garanzia

(Articolo 191 del codice)

Qualora le autorità doganali ritengano che la verifica della dichiarazione in dogana possa comportare l’esigibilità di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri più elevato rispetto a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci è subordinato alla costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l’importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili.

Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la notifica immediata del debito doganale a cui possono in definitiva essere soggette le merci.

Articolo 245

Svincolo delle merci dopo la verifica

(Articolo 191 e articolo 194, paragrafo 1, del codice)

1.  
Se, sulla base della verifica della dichiarazione in dogana, le autorità doganali determinano un importo di dazi all’importazione o all’esportazione diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, con riguardo all’importo così determinato si applica l’articolo 195, paragrafo 1, del codice.
2.  
Se le autorità doganali nutrono dubbi sull’applicabilità o no di divieti o restrizioni e se a questi dubbi non può essere data risposta se non al termine dei controlli intrapresi dalle suddette autorità, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.



Sezione 2

Svincolo

Articolo 246

Registrazione e notifica dello svincolo delle merci

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Le autorità doganali informano il dichiarante in merito allo svincolo delle merci e registrano tale svincolo per il regime doganale in questione indicando almeno il riferimento della dichiarazione in dogana o della notifica e la data dello svincolo delle merci.

Articolo 247

Merci non svincolate

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.  
Se, per una qualsiasi delle ragioni elencate all’articolo 198, paragrafo 1, lettera b), del codice, le merci non possono essere svincolate o se, successivamente allo svincolo, le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso, le autorità doganali concedono al dichiarante un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione di tali merci.
2.  
Le autorità doganali possono, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci di cui al paragrafo 1 in un luogo speciale posto sotto la loro sorveglianza.



Capo 4

Rimozione delle merci

Articolo 248

Distruzione delle merci

(Articolo 197 del codice)

Le autorità doganali stabiliscono il tipo e la quantità dei cascami e degli avanzi risultanti dalla distruzione delle merci al fine di determinare eventuali dazi doganali e altri oneri applicabili a tali cascami o avanzi se vincolati a un regime doganale o riesportati.

Articolo 249

Abbandono di merci

(Articolo 199 del codice)

1.  

Le autorità doganali possono respingere una richiesta di autorizzazione all’abbandono di merci allo Stato conformemente all’articolo 199 del codice qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

le merci non possono essere vendute nel territorio doganale dell’Unione o il costo di tale vendita sarebbe sproporzionato rispetto al valore delle merci;

b) 

le merci devono essere distrutte.

2.  
Una richiesta di abbandono allo Stato si considera effettuata conformemente all’articolo 199 del codice se le autorità doganali hanno fatto pubblicamente appello al proprietario delle merci affinché si presentasse e sono trascorsi 90 giorni senza che questi si sia manifestato.

Articolo 250

Vendita di merci e altre misure adottate dalle autorità doganali

(Articolo 198, paragrafo 1, del codice)

1.  
Le autorità doganali possono vendere merci abbandonate allo Stato o confiscate solo a condizione che l’acquirente espleti senza indugio le formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.
2.  
Se le merci sono vendute a un prezzo comprensivo dell’importo dei dazi all’importazione e degli altri oneri, le merci sono considerate immesse in libera pratica. Le autorità doganali calcolano l’importo dei dazi e lo iscrivono nella contabilità. La vendita suddetta si effettua secondo le procedure vigenti nello Stato membro interessato.



TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE



CAPO 1

Immissione in libera pratica

Articolo 251

Note di pesatura delle banane

(Articolo 163, paragrafo 1, del codice)

1.  
L’operatore economico autorizzato a redigere note in conformità dell’articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (note di pesatura delle banane) comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di tale nota, precisando il tipo di imballaggio e l’origine, nonché la data e il luogo della pesatura.
2.  
La nota di pesatura delle banane è in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali all’atto della presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 , soggette a un dazio all’importazione.
3.  

In deroga al paragrafo 2, su richiesta del dichiarante per un’autorizzazione di cui ►M1  all'articolo 166 del codice ◄ , le autorità doganali possono decidere di immettere in libera pratica le partite di banane fresche sulla base di una dichiarazione provvisoria del peso alle seguenti condizioni:

a) 

l’autorizzazione obbliga l’importatore a trasportare banane provenienti dalla stessa spedizione, allo stato naturale, presso pesatori autorizzati indicati nella dichiarazione semplificata, dove saranno determinati il peso e il valore esatti;

b) 

il dichiarante è tenuto a presentare la nota di pesatura all’ufficio doganale di immissione in libera pratica entro 10 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui la dichiarazione semplificata è stata accettata;

c) 

il dichiarante costituisce una garanzia di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del codice.

Il peso provvisorio può essere determinato a partire da una nota di pesatura precedente per banane dello stesso tipo e della stessa origine.

4.  
La nota di pesatura delle banane è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato 61-02.

Articolo 252

Controllo della pesatura delle banane fresche

(Articolo 188 del codice)

Gli uffici doganali controllano almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dall’operatore economico autorizzato o procedendo essi stessi a tale pesatura secondo la procedura di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato 61-03.



CAPO 2

Esenzione dai dazi all’importazione



Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 253

Informazioni richieste

(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

1.  
Il dichiarante mette a disposizione dell’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica le informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte.
2.  

Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite in particolare mediante uno dei seguenti mezzi:

a) 

accesso alle pertinenti indicazioni della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;

b) 

stampa, autenticata dall’ufficio doganale competente, della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;

c) 

un documento rilasciato dall’ufficio doganale competente, con le pertinenti indicazioni di tale dichiarazione in dogana o di tale dichiarazione di riesportazione;

d) 

un documento rilasciato dalle autorità doganali, attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte (bollettino d’informazione INF3).

3.  
Nel caso in cui le informazioni a disposizione delle autorità doganali competenti attestino che le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica erano state inizialmente esportate dal territorio doganale dell’Unione e che, in quel momento, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere esentate dai dazi all’importazione in quanto merci in reintroduzione, le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono richieste.
4.  
Il paragrafo 2 non si applica qualora le merci possano essere dichiarate per l’immissione in libera pratica verbalmente o con ogni altro atto. Parimenti, esso non si applica alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare salvo ove diversamente disposto.

Articolo 254

Merci che beneficiano all’esportazione delle misure stabilite dalla politica agricola comune

(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

Oltre ai documenti di cui all’articolo 253 del presente regolamento, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all’espletamento di formalità per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune, deve essere presentato un attestato dell’autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione.

Se le autorità doganali dell’ufficio in cui le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica dispongono di informazioni in grado di attestare che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito, l’attestato non è richiesto.

Articolo 255

Rilascio del bollettino di informazione INF 3

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 203, paragrafo 6, del codice]

1.  
L’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione il rilascio di un bollettino di informazione INF 3.
2.  
Se l’esportatore chiede il bollettino di informazione INF 3 al momento dell’esportazione, tale bollettino è rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione contestualmente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci.

Se esiste la possibilità che le merci esportate vengano reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione attraverso più uffici doganali, l’esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate.

3.  
Se l’esportatore chiede un bollettino di informazione INF 3 successivamente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci, tale bollettino può essere rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione se le informazioni relative alle merci indicate nella domanda dell’esportatore corrispondono alle informazioni sulle merci esportate a disposizione dell’ufficio doganale di esportazione e se, in relazione alle merci, nessuna restituzione o nessun altro importo previsto all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito.
4.  
Se è stato rilasciato un bollettino di informazione INF 3, l’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione di sostituirlo con più bollettini di informazione INF 3, ciascuno relativo a una parte del quantitativo totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 rilasciato inizialmente.
5.  
L’esportatore può altresì chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 solo per una parte delle merci esportate.
6.  
Quando un bollettino di informazione INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, una copia viene conservata dall’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato.
7.  
Se l’originale del bollettino di informazione INF 3 è stato rilasciato su supporto cartaceo ed è stato rubato, smarrito o distrutto, su richiesta di un esportatore l’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato può fornire un duplicato.

L’ufficio doganale di esportazione indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

8.  
Se il bollettino INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, esso deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 62-02.

Articolo 256

Comunicazione tra le autorità

(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

Su richiesta dell’ufficio doganale presso cui le merci in reintroduzione sono dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’ufficio doganale di esportazione provvede a comunicare qualsiasi informazione a sua disposizione attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte in relazione a tali merci.



Sezione 2

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

Articolo 257

Esenzione dai dazi all’importazione

(Articolo 208, paragrafo 2, del codice)

La prova che le condizioni di cui all’articolo 208, paragrafo 1, del codice sono soddisfatte può essere fornita, a seconda dei casi, in conformità delle disposizioni degli articoli 213, 214 e 215 del presente regolamento e degli articoli 130, 131, 132 e 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.



TITOLO VII

REGIMI SPECIALI



CAPO 1

Disposizioni generali



Sezione 1

Domanda di autorizzazione

Articolo 258

Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale per l’ammissione temporanea

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

Se una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea è basata su una dichiarazione doganale verbale, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento di cui all’articolo 165 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in duplice copia, una delle quali è vistata dalle autorità doganali e consegnata al titolare dell’autorizzazione.



Sezione 2

Decisione relativa alla domanda

Articolo 259

Esame delle condizioni economiche

[Articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e articolo 211, paragrafo 6, del codice]

1.  
Qualora, a seguito di una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, sia richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell’articolo 211, paragrafo 6, del codice, l’amministrazione doganale dell’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette senza indugio il fascicolo alla Commissione chiedendo di effettuare tale esame.
2.  
Se, dopo il rilascio di un’autorizzazione per il ricorso a un regime di perfezionamento, un’amministrazione doganale di uno Stato membro viene a conoscenza del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati dall’uso dell’autorizzazione, tale amministrazione doganale trasmette il fascicolo alla Commissione per chiedere un esame delle condizioni economiche.
3.  
Un esame delle condizioni economiche a livello dell’Unione può avvenire anche su iniziativa della Commissione qualora essa disponga di prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati dall’uso di un’autorizzazione.
4.  
La Commissione istituisce un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti degli Stati membri, che le forniscono consulenza al fine di determinare se le condizioni economiche siano soddisfatte o no.
5.  
Le conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche vengono prese in considerazione dall’autorità doganale interessata e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di domande o autorizzazioni simili.

Nelle conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche può essere specificato che il caso in esame è unico e non può quindi costituire un precedente per altre domande o autorizzazioni.

6.  
Se si è concluso che le condizioni economiche non sono più soddisfatte, l’autorità doganale competente revoca l’autorizzazione in questione. La revoca prende effetto entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il titolare dell’autorizzazione ha ricevuto la decisione di revoca.

Articolo 260

Procedura di consultazione tra le autorità doganali

(Articolo 22 del codice)

1.  
Se è stata presentata una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice che interessa più di uno Stato membro, si applicano gli articoli 10 e 14 del presente regolamento e i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, salvo nel caso in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione sia del parere che le condizioni per la concessione di tale autorizzazione non sono soddisfatte.
2.  
L’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali consultate al massimo entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.
3.  
Nessuna autorizzazione che interessa più di uno Stato membro viene rilasciata senza l’accordo preventivo delle autorità doganali interessate sul progetto di autorizzazione.
4.  
Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni o il proprio accordo entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.

Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, quest’ultima non viene concessa in relazione agli aspetti che hanno suscitato obiezioni.

5.  
Se le altre autorità doganali interessate non hanno comunicato obiezioni entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, il loro consenso si considera acquisito.

Articolo 261

Casi in cui non è richiesta la procedura di consultazione

(Articolo 22 del codice)

1.  

L’autorità doganale competente adotta una decisione su una domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’articolo 260 del presente regolamento nei casi seguenti:

a) 

un’autorizzazione che interessa più di uno Stato membro è oggetto di:

i) 

rinnovo;

ii) 

modifiche minori;

iii) 

annullamento;

iv) 

sospensione;

v) 

revoca;

b) 

due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;

c) 

l’unica attività che coinvolge più Stati membri è un’operazione in cui l’ufficio doganale di vincolo è diverso dall’ufficio doganale di appuramento;

d) 

una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea che coinvolge più di uno Stato membro è presentata sulla base di una dichiarazione in dogana redatta sul modulo standard.

In tali casi, l’autorità doganale che ha adottato la decisione trasmette alle altre autorità doganali interessate le indicazioni dell’autorizzazione.

2.  

L’autorità doganale competente adotta una decisione sulla domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’articolo 260 del presente regolamento e senza mettere le indicazioni dell’autorizzazione a disposizione delle altre autorità doganali interessate in conformità del paragrafo 1, nei casi seguenti:

a) 

se vengono utilizzati carnet ATA o CPD;

b) 

se un’autorizzazione di ammissione temporanea è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente a norma dell’articolo 262 del presente regolamento;

c) 

se due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;

d) 

se l’unica attività che coinvolge più Stati membri consiste nella circolazione delle merci.

Articolo 262

Autorizzazione sotto forma di svincolo delle merci

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Se una domanda di autorizzazione è stata presentata sulla base di una dichiarazione in dogana in conformità dell’articolo 163, paragrafi 1 o 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’autorizzazione è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente.



Sezione 3

Altre norme procedurali

Articolo 263

Dichiarazione in dogana presentata presso un altro ufficio doganale

(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)

L’autorità doganale competente può, in casi eccezionali, autorizzare la presentazione della dichiarazione in dogana presso un ufficio doganale non specificato nell’autorizzazione. In tal caso, l’autorità doganale competente ne informa senza indugio l’ufficio doganale di controllo.

Articolo 264

Appuramento di un regime speciale

(Articolo 215 del codice)

1.  
Se le merci sono state vincolate a un regime speciale utilizzando due o più dichiarazioni in dogana nel quadro di una sola autorizzazione, il vincolo di tali merci o dei prodotti da esse ottenuti a un successivo regime doganale, o la loro assegnazione all’uso finale previsto, sono assimilati all’appuramento del regime per le merci in questione coperte dalla dichiarazione in dogana presentata per prima.
2.  
Se le merci sono state vincolate a un regime speciale utilizzando due o più dichiarazioni in dogana nel quadro di una sola autorizzazione e il regime speciale è appurato mediante l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione o la loro distruzione senza residui, tale uscita o distruzione sono assimilate all’appuramento del regime per le merci in questione coperte dalla dichiarazione in dogana presentata per prima.
3.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, il titolare dell’autorizzazione o il titolare del regime possono chiedere che l’appuramento venga effettuato in relazione a merci specifiche vincolate al regime.
4.  
L’applicazione dei paragrafi 1 e 2 non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all’importazione.
5.  
Qualora merci vincolate al regime speciale si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, le autorità doganali possono accettare la prova fornita dal titolare del regime riguardo all’effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa.

Se il titolare del regime non può fornire una prova accettabile alle autorità doganali, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata rispetto alla proporzione di merci dello stesso tipo vincolata al regime, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.

Articolo 265

Conto di appuramento

(Articolo 215 del codice)

1.  
Fatti salvi gli articoli 46 e 48 del codice, l’ufficio doganale di controllo verifica senza indugio il conto di appuramento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

L’ufficio doganale di controllo può accettare l’importo dei dazi all’importazione dovuti, quale determinato dal titolare dell’autorizzazione.

2.  
L’importo dei dazi all’importazione dovuti deve essere contabilizzato secondo quanto indicato all’articolo 104 del codice entro 14 giorni dalla data in cui il conto di appuramento è stato comunicato all’ufficio doganale di controllo.

Articolo 266

Trasferimento di diritti e obblighi

(Articolo 218 del codice)

L’autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all’articolo 218 del codice. Se tale trasferimento può avere luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è autorizzato.

Articolo 267

Circolazione di merci nell’ambito di un regime speciale

(Articolo 219 del codice)

1.  
Il trasferimento delle merci verso l’ufficio doganale di uscita ai fini dell’appuramento di un regime speciale diverso dal regime dell’uso finale e da quello di perfezionamento passivo mediante uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione è effettuata sotto scorta della dichiarazione di riesportazione.
2.  
Se le merci sono trasferite nell’ambito del regime di perfezionamento passivo dall’ufficio doganale di vincolo all’ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione.
3.  
Se le merci sono trasferite nell’ambito del regime dell’uso finale all’ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione.
4.  
Le formalità doganali diverse dalla tenuta di scritture di cui all’articolo 214 del codice non sono richieste per i movimenti non contemplati dai paragrafi da 1 a 3.
5.  
Se il trasferimento di merci avviene in conformità dei paragrafi 1 o 3, le merci in questione rimangono vincolate al regime speciale fino a quando sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 268

Formalità per l’uso di merci equivalenti

(Articolo 223 del codice)

1.  
L’uso di merci equivalenti non è soggetto alle formalità previste per il vincolo di merci a un regime speciale.
2.  
Le merci equivalenti possono essere immagazzinate insieme ad altre merci unionali o non unionali. In tali casi, le autorità doganali possono stabilire modalità specifiche di identificazione delle merci equivalenti al fine di distinguerle dalle altre merci unionali o non unionali.

Se è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, si procede a una separazione contabile in relazione a ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci.

3.  

Nel caso dell’utilizzazione finale, le merci sostituite da merci equivalenti non sono più soggette a vigilanza doganale nei casi seguenti:

a) 

se le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto;

b) 

se le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;

c) 

se le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.

Articolo 269

Posizione di merci equivalenti

(Articolo 223 del codice)

1.  
In caso di deposito doganale e ammissione temporanea, le merci equivalenti diventano merci non unionali e le merci che esse sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui le merci equivalenti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
2.  
In caso di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali e le merci che essi sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui i prodotti trasformati hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

Tuttavia, se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono immesse in commercio prima dell’appuramento del regime, la loro posizione cambia al momento della loro immissione sul mercato. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno disponibili nel momento in cui le merci vengono immesse sul mercato, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare del regime, che le merci equivalenti siano disponibili in un momento successivo, entro un termine ragionevole da loro stabilito.

3.  
In caso di esportazione anticipata di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali con effetto retroattivo al momento del loro svincolo per il regime di esportazione se le merci da importare sono vincolate a tale regime.

Se le merci da importare sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, esse diventano allo stesso tempo merci unionali.

Articolo 270

Sistema elettronico relativo ai carnet eATA

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Un sistema elettronico di informazione e comunicazione (sistema dei carnet eATA) istituito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per il trattamento, lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative ai carnet eATA rilasciati sulla base dell’articolo 21 bis della convenzione di Istanbul. Le informazioni sono messe a disposizione senza indugio dalle autorità doganali competenti tramite tale sistema.

Articolo 271

Sistema elettronico per lo scambio standardizzato di informazioni

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.  

Un sistema elettronico di informazione e comunicazione predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni (INF) relative a uno dei seguenti regimi:

a) 

perfezionamento attivo EX/IM o perfezionamento passivo EX/IM;

b) 

perfezionamento attivo IM/EX o perfezionamento passivo IM/EX, qualora sia coinvolto più di uno Stato membro;

c) 

perfezionamento attivo IM/EX, qualora sia coinvolto un unico Stato membro e l’autorità doganale responsabile di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del codice abbia richiesto un INF.

Tale sistema è inoltre utilizzato per il trattamento e l’archiviazione delle informazioni pertinenti. Qualora sia richiesto un INF, le informazioni sono rese disponibili senza indugio tramite tale sistema dall’ufficio doganale di controllo. Quando una dichiarazione in dogana, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione fanno riferimento a un INF, le autorità doganali competenti aggiornano quest’ultimo senza indugio.

Il sistema elettronico di informazione e di comunicazione è inoltre utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni in materia di misure di politica commerciale.

▼M4

1 bis.  
Gli operatori economici si avvalgono di un’interfaccia armonizzata dell’UE per gli operatori, elaborata dalla Commissione e dagli Stati membri di comune accordo, per lo scambio standardizzato di informazioni (INF) relative ai regimi di cui al paragrafo 1.

▼M4

2.  
I paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di utilizzazione dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

▼B



CAPO 2

Transito



Sezione 1

Regime di transito esterno e interno



Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 272

Controlli e formalità per le merci in uscita e in reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b), c), e) ed f), e articolo 227, paragrafo 2, lettere b), c), e) ed f), del codice]

Se, durante la loro circolazione da un punto all’altro all’interno del territorio doganale dell’Unione, le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotte, i controlli doganali e le formalità applicabili conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul, alla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o a norma degli atti dell’Unione postale universale sono effettuati nei punti in cui le merci lasciano temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e in cui sono reintrodotte in tale territorio.

Articolo 273

Sistema elettronico relativo al transito

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.  
Ai fini dello scambio di dati del carnet TIR per le operazioni TIR e per l’espletamento delle formalità doganali del regime di transito unionale è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice (sistema elettronico di transito).
2.  
In caso di discrepanza tra le indicazioni contenute nel carnet TIR e quelle contenute nel sistema elettronico di transito prevale il carnet TIR.
3.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi indicato conformemente all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il nuovo sistema di transito informatizzato istituito dal regolamento (CEE) n. 1192/2008 della Commissione ( 20 ).



Sottosezione 2

Circolazione di merci nell’ambito di operazioni TIR

Articolo 274

Operazione TIR in circostanze particolari

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), articolo 226, paragrafo 3, lettera b) e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

Le autorità doganali accettano un carnet TIR senza procedere allo scambio dei dati ivi contenuti relativi all’operazione TIR in caso di guasto temporaneo:

a) 

del sistema elettronico di transito;

b) 

del sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici;

c) 

della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.

L’accettazione dei carnet TIR senza scambio di dati del carnet TIR in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

Articolo 275

Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.  
Le merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR devono essere trasferite all’ufficio doganale di destinazione o di uscita secondo un itinerario economicamente giustificato.
2.  
Qualora l’ufficio doganale di partenza o di entrata lo ritenga necessario, esso prescrive un itinerario per l’operazione TIR tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR.

Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito e sul carnet TIR almeno l’indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi l’operazione TIR.

Articolo 276

Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata per la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.  
Il titolare del carnet TIR presenta i dati del carnet TIR per l’operazione TIR presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata.
2.  

L’ufficio doganale a cui sono stati presentati i dati del carnet TIR fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, tenendo conto di quanto segue:

a) 

l’itinerario;

b) 

il mezzo di trasporto;

c) 

la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;

d) 

tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR.

3.  
Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza o di entrata, esso vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell’operazione TIR e non può essere da queste modificato.
4.  
In caso di svincolo delle merci per l’operazione TIR, l’ufficio doganale di partenza o di entrata registra l’MRN dell’operazione TIR nel carnet TIR. L’ufficio doganale che effettua lo svincolo di tali merci notifica al titolare del carnet TIR lo svincolo delle merci per l’operazione TIR.

Su richiesta del titolare del carnet TIR, l’ufficio doganale di partenza o di entrata fornisce a quest’ultimo un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza.

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l’elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all’allegato B-05 dello stesso regolamento delegato.

5.  
L’ufficio doganale di partenza o di entrata trasmette le indicazioni dell’operazione TIR all’ufficio doganale di destinazione o di uscita dichiarato.

Articolo 277

Incidenti durante la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.  

Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container, il carnet TIR e l’MRN dell’operazione TIR all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:

a) 

il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente ►M1  all'articolo 275 ◄ per circostanze che sfuggono al suo controllo;

b) 

si verifica un incidente o un inconveniente ai sensi dell’articolo 25 della convenzione TIR.

2.  
Se l’autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto ritiene che l’operazione TIR in questione possa continuare, essa adotta tutte le misure che ritiene necessarie.

La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.

3.  
Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono registrate nel sistema di transito elettronico dall’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
4.  
Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.

Articolo 278

Presentazione delle merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.  

Quando le merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR arrivano all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, sono presentati a tale ufficio doganale:

a) 

le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container;

b) 

il carnet TIR;

c) 

l’MRN dell’operazione TIR;

d) 

qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione o di uscita può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in un altro luogo.

2.  
Se la presentazione ha luogo presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza o di entrata conformemente all’articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento, si considera che il titolare del carnet TIR abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione o di uscita, che il ritardo non gli è imputabile.
3.  
Un’operazione TIR può essere finalizzata in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso, l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

Articolo 279

Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.  
L’ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica all’ufficio doganale di partenza o di entrata l’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container, il carnet TIR e l’MRN dell’operazione TIR sono presentati in conformità dell’articolo 278, paragrafo 1, del presente regolamento.
2.  
Qualora l’operazione TIR si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato equivalente all’ufficio doganale di destinazione o di uscita in conformità dell’articolo 278, paragrafo 3, del presente regolamento notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza o di entrata il giorno in cui le merci sono presentate in conformità dell’articolo 278, paragrafo 1, del presente regolamento.

L’ufficio doganale di partenza o di entrata notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita indicato nella dichiarazione di transito.

3.  
L’ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza o di entrata entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita o in un altro luogo a norma dell’articolo 278, paragrafo 1, del presente regolamento. In casi eccezionali, detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.

Tuttavia, se le merci vengono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice, l’ufficio doganale di partenza o di entrata è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

4.  
L’ufficio doganale di destinazione o di uscita finalizza l’operazione TIR conformemente all’articolo 1, lettera d), e all’articolo 28, paragrafo 1, della convenzione TIR. Tale ufficio compila la matrice n. 2 del carnet TIR e trattiene il volet n. 2 del carnet TIR. Il carnet TIR è restituito al titolare del carnet stesso o alla persona che agisce per suo conto.
5.  
Laddove si applichi l’articolo 274 del presente regolamento, le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la parte pertinente del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata, senza indugio e comunque entro il termine massimo di otto giorni dalla data in cui si è conclusa l’operazione TIR.

Articolo 280

Procedura di ricerca per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.  
Qualora l’ufficio doganale di partenza o di entrata non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica dell’arrivo delle merci, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita che ha inviato la notifica di arrivo delle merci.

L’ufficio doganale di destinazione o di uscita invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza o di entrata.

2.  

Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento dell’operazione TIR o la riscossione dell’obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del carnet TIR o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione o di uscita, all’ufficio doganale di destinazione o di uscita nei casi seguenti:

a) 

l’ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell’articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) 

l’ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;

c) 

l’ufficio doganale di partenza o di entrata constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

3.  
L’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informata che l’operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

4.  
Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.
5.  
Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione o di uscita non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento dell’operazione TIR, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata chiede al titolare del carnet TIR di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.

Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del carnet TIR di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.

Il titolare del carnet TIR risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. Su richiesta del titolare del carnet TIR, tale periodo può essere prolungato di altri 28 giorni.

6.  
Se il carnet TIR è stato accettato senza scambio di dati del carnet TIR per l’operazione TIR in conformità ►M1  dell'articolo 274 ◄ , l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata avvia una procedura di ricerca intesa a raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento dell’operazione TIR se, a distanza di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, non è stata fornita la prova che l’operazione TIR è terminata. La suddetta autorità invia la richiesta di informazioni pertinenti all’autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita. Tale autorità doganale risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

Tuttavia, se prima della scadenza di tale periodo l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informato che l’operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

La procedura di ricerca è parimenti avviata dall’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell’operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 9.

7.  
Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata informano inoltre l’associazione garante interessata che non è stato possibile procedere all’appuramento dell’operazione TIR e la invitano a fornire prove della conclusione di tale operazione. Tali informazioni non sono considerate una notifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione TIR.
8.  
Se durante le fasi di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 7 viene stabilito che l’operazione TIR è stata terminata correttamente, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata appura tale operazione e ne informa senza indugio l’associazione garante e il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia intrapreso una procedura di recupero.
9.  
Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 7 risulta che l’operazione TIR non può essere appurata, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale.

Se è sorta un’obbligazione doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata adotta i seguenti provvedimenti:

a) 

individua il debitore;

b) 

determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, del codice.

Articolo 281

Prova alternativa della conclusione di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.  

L’operazione TIR si considera terminata correttamente entro il termine stabilito in conformità dell’articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento quando il titolare del carnet TIR o l’associazione garante presentano, con soddisfazione dell’autorità doganale di uno Stato membro di partenza o di entrata, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a) 

un documento certificato dall’autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, o consegnate ad un destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice;

b) 

un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell’Unione;

c) 

un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;

d) 

un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

2.  
In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità del paese terzo interessato o da un’autorità di uno Stato membro.
3.  
La notifica di arrivo delle merci di cui all’articolo 279, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento non è considerata una prova che l’operazione TIR è stata terminata correttamente.

Articolo 282

Formalità per le merci trasportate nell’ambito dell’operazione TIR ricevute da un destinatario autorizzato

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.  

Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 230 del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a:

a) 

informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;

b) 

scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;

c) 

dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;

d) 

notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.

2.  
Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale di partenza o di entrata.
3.  
Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza o di entrata al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.
4.  
Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 230 del codice e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione TIR e al carnet TIR. La ricevuta non è considerata una prova che l’operazione TIR è stata terminata ai sensi dell’articolo 279, paragrafo 4, del presente regolamento.
5.  
Il destinatario autorizzato provvede affinché il carnet TIR, unitamente all’MRN dell’operazione TIR, siano presentati entro il termine fissato nell’autorizzazione all’ufficio doganale di destinazione al fine di porre termine all’operazione TIR in conformità dell’articolo 279, paragrafo 4, del presente regolamento.
6.  
Si considera che il titolare del carnet TIR abbia soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione di veicoli o al container e alle merci, sono stati presentati intatti al destinatario autorizzato in un luogo precisato nell’autorizzazione.



Sottosezione 3

Circolazione di merci conformemente alla convenzione ATA e alla convenzione di Istanbul

Articolo 283

Notifica delle infrazioni e delle irregolarità

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), e articolo 227, paragrafo 2, lettera c), del codice]

L’ufficio doganale di coordinamento, di cui all’articolo 166, dello Stato membro in cui un’infrazione o un irregolarità è stata commessa nel corso o in occasione di un movimento di transito ATA notifica l’infrazione o l’irregolarità al titolare del carnet ATA e all’associazione garante entro un anno dalla data di scadenza del termine di validità del carnet.

Articolo 284

Prova alternativa della conclusione di un’operazione di transito ATA

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), e articolo 227, paragrafo 2, lettera c), del codice]

1.  

L’operazione di transito ATA è considerata conclusa correttamente se il titolare del carnet ATA presenta, entro i termini di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul, e con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a) 

i documenti di cui all’articolo 8 della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul;

b) 

un documento autenticato dall’autorità doganale attestante che le merci in questione sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita;

c) 

un documento rilasciato dalle autorità doganali in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale.

2.  
In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali.



▼M4

Sottosezione 4

Circolazione di merci sotto scorta del formulario NATO 302 o UE 302

▼M4 —————

▼M4

Articolo 286

Fornitura di formulari NATO 302 alle forze NATO

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice)

L’ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze NATO di stanza nel suo territorio formulari 302:

a) 

pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b) 

numerati in una serie continua;

c) 

recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari NATO 302.

▼M4

Articolo 286 bis

Fornitura di formulari UE 302 alle forze militari degli Stati membri

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)

L’ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze militari di uno Stato membro di stanza nel suo territorio formulari 302:

a) 

pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b) 

numerati in una serie continua;

c) 

recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari UE 302.

▼M4

Articolo 287

Norme procedurali applicabili all’uso del formulario NATO 302

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice)

1.  

Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:

a) 

presentano i dati del formulario NATO 302 in formato elettronico all’ufficio doganale di partenza o di entrata;

b) 

completano il formulario NATO 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

2.  
Nei casi in cui le forze NATO presentano i dati del formulario NATO 302 per via elettronica conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 294, 296, 304, 306, 314, 315 e 316 del presente regolamento.
3.  
Nei casi in cui le forze NATO procedono in conformità al paragrafo 1, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario NATO 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario NATO 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.

Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario NATO 302 sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia del formulario NATO 302 e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

▼M4

Articolo 287 bis

Norme procedurali applicabili all’uso del formulario UE 302

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)

1.  

Al momento della spedizione delle merci, le forze militari dello Stato membro effettuano una delle azioni seguenti:

a) 

presentano i dati del formulario UE 302 in formato elettronico all’ufficio doganale di partenza o di entrata;

b) 

completano il formulario UE 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

2.  
Nei casi in cui le forze militari dello Stato membro presentano i dati del formulario UE 302 per via elettronica conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 294, 296, 304, 306, 314, 315 e 316 del presente regolamento.
3.  
Nei casi in cui le forze militari dello Stato membro procedono in conformità al paragrafo 1, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario UE 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario UE 302 accompagnano la spedizione fino alle forze militari dello Stato membro di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.

Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario UE 302 sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia del formulario UE 302 e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

▼B



Sottosezione 5

Transito di merci trasportate nell’ambito del sistema postale

Articolo 288

Circolazione di merci non unionali in spedizioni postali in regime di transito esterno

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice]

Se merci non unionali vengono fatte circolare in regime di transito esterno conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice, la spedizione postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-01.

Articolo 289

Circolazione di spedizioni postali contenenti merci unionali e non unionali

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), e articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice]

1.  
Se una spedizione postale comprende sia merci unionali che merci non unionali, tale spedizione e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-01.
2.  
Per le merci unionali contenute in una spedizione di cui al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali o un riferimento all’MRN di tale mezzo di prova sono inviati separatamente all’operatore postale di destinazione o sono allegati alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali è inviata separatamente all’operatore postale di destinazione, quest’ultimo presenta la prova della posizione doganale di merci unionali all’ufficio doganale di destinazione unitamente alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali o il relativo MRN sono acclusi alla spedizione, ciò deve essere chiaramente indicato sulla parte esterna dell’imballaggio.

Articolo 290

Circolazione di spedizioni postali nell’ambito del regime di transito interno in situazioni speciali

[Articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice]

1.  
Se merci unionali vengono fatte circolare verso, da o tra territori fiscali speciali in regime di transito interno in conformità dell’articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice, la spedizione postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-02.
2.  
Se merci unionali vengono fatte circolare in regime di transito interno in conformità dell’articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice dal territorio doganale dell’Unione verso un paese di transito comune per essere instradate verso il territorio doganale dell’Unione, tali merci sono corredate della prova della posizione doganale di merci unionali stabilita mediante uno dei mezzi elencati all’articolo 199 del presente regolamento.

La prova della posizione doganale di merci unionali è presentata a un ufficio doganale all’atto della reintroduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.



Sezione 2

Regime di transito unionale esterno e interno



Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 291

Operazione di transito in circostanze particolari

▼M1

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)

▼B

1.  

Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito su carta in caso di guasto temporaneo:

a) 

del sistema elettronico di transito;

b) 

del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici;

c) 

della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.

Le norme sul ricorso a un’operazione di transito su supporto cartaceo sono stabilite nell’allegato 72-04.

2.  
L’accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

Articolo 292

Verifica e assistenza amministrativa

(Articolo 48 del codice)

1.  
L’autorità doganale competente può procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all’operazione di transito al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all’esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un’analisi dei rischi o a campione.
2.  
L’autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.
3.  
Se l’autorità doganale competente dello Stato membro di partenza presenta una domanda all’autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all’operazione di transito unionale, si considera che le condizioni di cui all’articolo 215, paragrafo 2, del codice per l’appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l’autenticità e l’esattezza dei dati non siano state confermate.

Articolo 293

Convenzione relativa ad un regime comune di transito

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
Se il titolare delle merci utilizza il regime comune di transito, si applicano il paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, le merci che circolano all’interno del territorio doganale dell’Unione si considerano vincolate al regime di transito unionale a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della convenzione relativa ad un regime comune di transito.
2.  
Se si applicano le disposizioni della convenzione relativa ad un regime comune di transito e merci dell’Unione attraversano uno o più paesi di transito comune, tali merci sono vincolate al regime di transito unionale interno di cui all’articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice, fatta eccezione per le merci dell’Unione trasportate interamente via mare o per via aerea.

Articolo 294

Spedizioni miste

▼M1

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)

▼B

Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno conformemente all’articolo 226 del codice e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno conformemente all’articolo 227 del codice, a condizione che ciascun articolo di merce sia contrassegnato in conformità nella dichiarazione di transito.

Articolo 295

Campo di applicazione

▼M1

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), del codice)

▼B

Il regime di transito unionale è obbligatorio nei casi seguenti:

a) 

se merci non unionali trasportate per via aerea sono imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione;

b) 

se merci non unionali trasportate via mare utilizzano un servizio regolare autorizzato conformemente all’articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.



Sottosezione 2

Formalità presso l’ufficio doganale di partenza

Articolo 296

Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito unionale che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo.

Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.

2.  

Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un’unica spedizione:

a) 

un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;

b) 

un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;

c) 

le navi componenti un unico convoglio.

3.  
Qualora, ai fini del regime di transito unionale, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato sia per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più di un ufficio doganale di destinazione, per ciascuna spedizione devono essere presentate dichiarazioni di transito separate.

Articolo 297

Termine per la presentazione delle merci

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  

L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:

a) 

l’itinerario;

b) 

il mezzo di trasporto;

c) 

la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;

d) 

tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

2.  
Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali degli Stati membri sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell’operazione di transito unionale e non può essere modificato da tali autorità.

Articolo 298

Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito del regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
Le merci vincolate al regime di transito unionale sono trasportate fino all’ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.
2.  
Qualora l’ufficio doganale di partenza o il titolare del regime lo ritengano necessario, l’ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito unionale tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito almeno l’indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi il transito.

Articolo 299

Sigillatura come misura di identificazione

[Articolo 192, articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  

Quando le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di transito unionale, l’ufficio doganale di partenza sigilla i seguenti elementi:

a) 

il vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;

b) 

ciascun singolo collo, negli altri casi.

2.  
L’ufficio doganale di partenza registra nel sistema elettronico di transito il numero dei sigilli e i relativi identificatori.

Articolo 300

Idoneità alla sigillatura

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  

L’ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:

a) 

il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed efficace dei sigilli;

b) 

il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l’introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l’introduzione;

c) 

il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di merci;

d) 

i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità doganale.

2.  
I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente sono altresì considerati idonei alla sigillatura.

Articolo 301

Caratteristiche dei sigilli doganali

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  

I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:

a) 

caratteristiche essenziali dei sigilli:

i) 

rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso;

ii) 

essere facilmente verificabili e riconoscibili;

iii) 

essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;

iv) 

non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica;

v) 

essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;

b) 

specifiche tecniche:

i) 

la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;

ii) 

le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,

iii) 

il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

2.  
I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

3.  

Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:

a) 

il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione o un’abbreviazione corrispondente;

b) 

un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi lo Stato membro in cui il sigillo è stato apposto.

c) 

Gli Stati membri possono aggiungere il simbolo della bandiera europea.

Gli Stati membri possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

4.  
Ciascuno Stato membro informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.
5.  
Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un’ispezione doganale, l’autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazione, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico.

Articolo 302

Misure di identificazione alternative alla sigillatura

[Articolo 192, articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
In deroga all’articolo 299 del presente regolamento, l’ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito unionale e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.
2.  

In deroga all’articolo 299 del presente regolamento, a meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:

a) 

le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un’unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;

b) 

le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie;

▼M3

c) 

le merci sono trasportate via mare e un riferimento alla relativa polizza di carico è contenuto in un documento di trasporto elettronico utilizzato come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

▼B

Articolo 303

Svincolo delle merci per il regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell’articolo 299 del presente regolamento o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell’articolo 302 del presente regolamento sono svincolate per il regime di transito unionale.
2.  

Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio di partenza trasmette le indicazioni relative all’operazione di transito unionale:

a) 

all’ufficio doganale di destinazione dichiarato;

b) 

a ciascun ufficio doganale di transito dichiarato.

Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.

3.  
L’ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svincolo delle merci per il regime di transito unionale.
4.  
Su richiesta del titolare del regime, l’ufficio doganale di partenza fornisce a quest’ultimo un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza.

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l’elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all’allegato B-05 dello stesso regolamento delegato.



Sottosezione 3

Formalità durante il regime di transito unionale

Articolo 304

Presentazione di merci che circolano in regime di transito unionale all’ufficio doganale di transito

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
Le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio doganale di transito.
2.  
Con riguardo alla presentazione dell’MRN della dichiarazione di transito a ciascun ufficio doganale di transito, si applica l’articolo 184, paragrafo 2, del [regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013].
3.  
Gli uffici doganali di transito registrano il passaggio delle merci alle frontiere sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito unionale ricevute dall’ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di transito all’ufficio doganale di partenza.
4.  
Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di transito diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di transito effettivo chiede le indicazioni relative all’operazione di transito unionale all’ufficio doganale di partenza e comunica a quest’ultimo il passaggio delle merci alla frontiera.
5.  
Gli uffici doganali di transito possono ispezionare le merci. Le eventuali ispezioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito unionale fornite dall’ufficio doganale di partenza.
6.  
I paragrafi da 1 a 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizione che l’ufficio doganale di transito possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.

Articolo 305

Incidenti durante la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  

Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:

a) 

il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’articolo 298 del presente regolamento per circostanze che sfuggono al suo controllo;

b) 

in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;

c) 

se, sotto il controllo dell’autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;

d) 

in caso di pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;

e) 

se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;

f) 

se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, del presente regolamento è modificato.

2.  
Se l’autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto ritiene che l’operazione di transito unionale in questione possa continuare, essa adotta tutte le misure che ritiene necessarie.

La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.

3.  

In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali non esigono la presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b) 

il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti il trasferimento all’autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto;

c) 

la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.

4.  
In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), il trasportatore può continuare l’operazione di transito unionale se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici.
5.  

In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi, l’autorità doganale non esige la presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti la composizione del veicolo stradale all’autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova tale veicolo;

b) 

la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.

6.  
Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, nei casi di cui al paragrafo 1, il trasportatore annota il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza e presenta senza indebito ritardo dopo l’incidente le merci e il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.

Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), il trasportatore è dispensato dalla presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito alla suddetta autorità doganale.

Le informazioni utili relative agli incidenti avvenuti nel corso delle operazioni di transito sono registrate nel sistema di transito elettronico dall’ufficio doganale di transito o dall’ufficio doganale di destinazione.

7.  
Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.



Sottosezione 4

Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione

Articolo 306

Presentazione di merci vincolate al regime di transito unionale presso l’ufficio doganale di destinazione

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  

Quando le merci vincolate a un regime di transito unionale arrivano all’ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:

a) 

le merci;

b) 

l’MRN della dichiarazione di transito;

c) 

qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione.

La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

▼M1

2.  
Con riguardo alla presentazione dell'MRN della dichiarazione di transito all'ufficio doganale di destinazione, si applica l'articolo 184, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

▼B

3.  
Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza conformemente all’articolo 297, paragrafo 1, del presente regolamento, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile.
4.  
Il regime di transito unionale può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso, l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione.
5.  
Su richiesta della persona che presenta le merci all’ufficio doganale di destinazione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci presso tale ufficio doganale e contiene un riferimento all’MRN della dichiarazione di transito.

La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato 72-03 ed è previamente compilata dall’interessato.

La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale ai sensi dell’articolo 312 del presente regolamento.

Articolo 307

Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
L’ufficio doganale di destinazione informa l’ufficio doganale di partenza dell’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento.
2.  
Qualora il regime di transito unionale si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato equivalente all’ufficio doganale di destinazione in conformità dell’articolo 306, paragrafo 4, del presente regolamento notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento.

L’ufficio doganale di partenza notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.

Articolo 308

Controlli e rilascio di una prova alternativa

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
Alla conclusione del regime di transito unionale, l’ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in base alle indicazioni relative all’operazione di transito unionale ricevute dall’ufficio doganale di partenza.
2.  

Se, alla conclusione del regime di transito unionale, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell’ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi ►M1  all'articolo 312 ◄ . Il visto è costituito dal timbro dell’ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dalla seguente dicitura:

«Prova alternativa – 99202».

Articolo 309

Invio dei risultati del controllo

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
L’ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell’articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento. In casi eccezionali, detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.
2.  
In deroga al paragrafo 1, se le merci vengono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, l’ufficio doganale di partenza è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Se le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all’articolo 305, paragrafo 4, del presente regolamento, l’ufficio doganale di partenza viene informato al massimo il dodicesimo giorno successivo alla data in cui la prima parte delle merci è stata presentata.

3.  
Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.



Sottosezione 5

Procedura di ricerca e riscossione dell’obbligazione doganale

Articolo 310

Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
Qualora l’ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni in conformità dell’articolo 309, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 309, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento o entro dodici giorni in conformità dell’articolo 309, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, dopo aver ricevuto la notifica dell’arrivo delle merci, tale ufficio doganale può chiedere immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci.

L’ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza.

2.  

Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento del regime di transito unionale o la riscossione dell’obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all’ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:

a) 

l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell’articolo 297 del presente regolamento;

b) 

l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;

c) 

l’ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

3.  
L’autorità doganale dello Stato membro di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale dello Stato membro di partenza viene informata che il regime di transito unionale non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

4.  
Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.
5.  
Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito unionale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.

Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.

Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

6.  
Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime a norma del paragrafo 5 non sono sufficienti per appurare il regime di transito unionale, ma l’autorità doganale dello Stato membro di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni supplementari all’ufficio doganale interessato.

L’ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

7.  
Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito unionale è stato concluso correttamente, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza appura tale regime e ne informa senza indugio il titolare del regime come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato una procedura di riscossione.
8.  
Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito unionale non può essere appurato, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale.

Se è sorta un’obbligazione doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza adotta i seguenti provvedimenti:

a) 

individua il debitore;

b) 

determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, del codice.

Articolo 311

Richiesta di trasferimento della riscossione dell’obbligazione doganale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’articolo 77, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l’insorgenza dell’obbligazione doganale si trova in un altro Stato membro, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni disponibili all’autorità doganale competente in tale luogo.
2.  
L’autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all’autorità doganale dello Stato membro di partenza se è competente o meno per la riscossione. Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza non ha ricevuto l’informazione entro 28 giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla riscossione.

▼M3

3.  
Se l'autorità doganale di uno Stato membro che partecipa a un'operazione di transito ottiene, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 77, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si trova nel proprio territorio, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare una richiesta debitamente giustificata all'autorità doganale dello Stato membro di partenza per trasferire la responsabilità di avviare il recupero all'autorità doganale richiedente.
4.  
L'autorità doganale dello Stato membro di partenza conferma il ricevimento della richiesta effettuata a norma del paragrafo 3 e comunica all'autorità doganale richiedente, entro 28 giorni dalla data di invio della richiesta, se accetta di soddisfare la richiesta e di trasferire all'autorità richiedente la responsabilità di avviare il recupero.

▼B

Articolo 312

Prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  

Il regime di transito unionale si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell’autorità doganale dello Stato membro di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a) 

un documento certificato dall’autorità doganale dello Stato membro di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate ad un destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;

b) 

un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell’Unione;

c) 

un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;

d) 

un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

2.  
In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità del paese terzo interessato o da un’autorità di uno Stato membro.
3.  
La notifica di arrivo delle merci di cui ►M1  all'articolo 307 ◄ non è considerata una prova che il regime di transito unionale è stato concluso correttamente.



Sottosezione 6

Semplificazioni utilizzate per il regime di transito unionale

Articolo 313

Campo di applicazione territoriale delle semplificazioni

▼M1

(Articolo 233, paragrafo 4, lettere a), b), c) ed e), del codice)

▼B

1.  
Le semplificazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice si applicano unicamente alle operazioni di transito unionale che hanno inizio nello Stato membro in cui è concessa l’autorizzazione delle semplificazioni.
2.  
La semplificazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice si applica unicamente alle operazioni di transito unionale che terminano nello Stato membro in cui è concessa l’autorizzazione della semplificazione.
3.  
La semplificazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice si applica unicamente negli Stati membri specificati nell’autorizzazione della semplificazione.

Articolo 314

Vincolo delle merci al regime di transito unionale da parte di uno speditore autorizzato

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]

1.  
Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito unionale presenta una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non può avviare il regime di transito unionale fino alla scadenza del termine specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice.
2.  

Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema elettronico di transito:

a) 

l’itinerario, se prescritto in conformità ►M1  all'articolo 298 ◄ ;

b) 

il termine fissato in conformità dell’articolo 297 del presente regolamento entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione;

c) 

ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.

3.  
Lo speditore autorizzato può stampare un documento di accompagnamento transito o un documento di accompagnamento transito/sicurezza solo dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito unionale dall’ufficio doganale di partenza. Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo speditore autorizzato stampa i suddetti documenti.

Articolo 315

Formalità per le merci che circolano in regime di transito unionale ricevute da un destinatario autorizzato

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1.  

Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a:

a) 

informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;

b) 

scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;

c) 

dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;

d) 

notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.

2.  
Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale di partenza.
3.  
Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Articolo 316

Fine del regime di transito unionale per merci ricevute da un destinatario autorizzato

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1.  
Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito si considera concluso in conformità dell’articolo 233, paragrafo 2, del codice, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice nel luogo precisato nell’autorizzazione entro il termine fissato in conformità dell’articolo 297, paragrafo 1, del presente regolamento.
2.  
Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione di transito unionale. La ricevuta è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 72-03.

Articolo 317

Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]

1.  
I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 301, paragrafo 1, del presente regolamento.

I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

2.  

I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:

a) 

il nome della persona autorizzata ad usarlo in conformità dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;

b) 

un’abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l’autorità doganale dello Stato membro di partenza è in grado di identificare la persona interessata.

3.  
Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito unionale.

Articolo 318

Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]

L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni:

a) 

notifica alla Commissione e alle autorità doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;

b) 

riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;

c) 

conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;

d) 

sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell’articolo 197 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Se necessario, la Commissione e gli Stati membri possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

Articolo 319

Consultazioni preliminari all’autorizzazione a utilizzare un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo

(Articolo 22 del codice)

Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all’articolo 191 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e le condizioni di cui rispettivamente all’articolo 199 (nel caso del trasporto aereo) o all’articolo 200 (nel caso del trasporto marittimo) dello stesso regolamento delegato sono soddisfatte ai fini dell’autorizzazione, l’autorità doganale competente a prendere una decisione consulta l’autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto aereo) o l’autorità doganale presso i porti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto marittimo).

Il termine per la consultazione è fissato a 45 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui ►M1  all'articolo 14 ◄ , da parte dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, relativa alle condizioni e ai criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.

Articolo 320

Formalità per l’uso di un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

1.  
Le merci sono svincolate per il regime di transito unionale quando le indicazioni del documento elettronico di trasporto sono state messe a disposizione dell’ufficio doganale di partenza all’aeroporto (in caso di trasporto aereo) o dell’ufficio doganale di partenza al porto (in caso di trasporto marittimo) secondo le modalità definite nell’autorizzazione.
2.  
Se le merci devono essere vincolate al regime di transito unionale, il titolare del regime inserisce gli appositi codici per tutti gli articoli del documento elettronico di trasporto.
3.  
Il regime di transito unionale si conclude quando le merci vengono presentate all’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto (in caso di trasporto aereo) o all’ufficio doganale di destinazione nel porto (in caso di trasporto marittimo) e le indicazioni del documento elettronico di trasporto sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell’autorizzazione.
4.  
Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione o irregolarità.
5.  
Il regime di transito unionale si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.



Sottosezione 7

Merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa

Articolo 321

Trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e funzionamento del regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.  
Nel caso in cui le merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale dell’Unione attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito unionale all’ingresso in tale territorio.
2.  
Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale dell’Unione e siano trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito unionale al momento dell’immissione nell’infrastruttura di trasporto fissa.
3.  
Ai fini del regime di transito unionale, in caso di merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale dell’Unione nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa nello Stato membro in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2.

Il titolare del regime e l’autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.

4.  
Ai fini dell’articolo 233, paragrafo 3, del codice, è considerato trasportatore il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse.

▼M4

5.  

Il regime di transito unionale è considerato concluso quando:

a) 

è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o

b) 

il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa ha certificato che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:

i) 

sono arrivate all’impianto del destinatario;

ii) 

sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure

iii) 

hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

▼M4

6.  
Le merci non unionali sono considerate in custodia temporanea dal momento in cui il regime di transito unionale si è concluso conformemente al paragrafo 5, lettera a), o lettera b), punto i) o ii).

▼B



CAPO 4

Uso particolare



Sezione 1

Ammissione temporanea

Articolo 322

Appuramento del regime di ammissione temporanea in casi riguardanti mezzi di trasporto ferroviario, palette e container

(Articolo 215 del codice)

1.  
Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo tra trasportatori unionali e non unionali che forniscono un sistema di trasporto ferroviario, il regime di ammissione temporanea può essere appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione sono esportati o riesportati.
2.  
Per le palette, il regime di ammissione temporanea può essere appurato quando palette del medesimo tipo o di valore equivalente a quelle vincolate al regime sono esportate o riesportate.
3.  
Per i container, in conformità della Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale ( 21 ), il regime di ammissione temporanea è appurato quando container dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli vincolati al regime sono esportati o riesportati.

Articolo 323

Appuramento speciale per le merci destinate a manifestazioni o alla vendita

(Articolo 215 del codice)

Ai fini dell’appuramento del regime di ammissione temporanea in relazione a merci di cui all’articolo 234, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, ad eccezione delle merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico al momento della manifestazione sono considerati una riesportazione, a condizione che la loro quantità corrisponda al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all’entità della partecipazione del titolare del regime.

▼M4

Articolo 323 bis

Appuramento speciale per le merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari

(Articolo 215 del codice)

Ai fini dell’appuramento del regime di ammissione temporanea per le merci di cui all’articolo 235 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il consumo o la distruzione delle stesse è considerato una riesportazione a condizione che la quantità consumata o distrutta corrisponda alla natura dell’attività militare.

▼B



CAPO 5

Trasformazione

Perfezionamento attivo

Articolo 324

Casi particolari di appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX

(Articolo 215 del codice)

1.  

Ai fini dell’appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX, sono assimilate a una riesportazione le seguenti operazioni:

a) 

i prodotti trasformati sono consegnati a persone che possono beneficiare delle franchigie dai dazi all’importazione ai sensi della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, oppure della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali di cui all’articolo 128, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 22 );

b) 

i prodotti trasformati sono consegnati alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;

c) 

la consegna di aeromobili;

d) 

la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse;

▼M3

e) 

la consegna di prodotti principali trasformati per i quali l'aliquota del dazio all'importazione erga omnes è nulla o per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) o un certificato equivalente di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio ( 23 );

▼B

f) 

la rimozione, conformemente alle disposizioni applicabili, dei prodotti secondari trasformati la cui distruzione sotto controllo doganale è vietata per motivi ambientali.

2.  

Il paragrafo 1 non si applica:

a) 

quando merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio anti-dumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se venissero dichiarate per l’immissione in libera pratica;

▼M4

Tuttavia il paragrafo 1 si applica qualora merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero soggette a vigilanza unionale preventiva se venissero dichiarate per l’immissione in libera pratica, a condizione che il titolare dell’autorizzazione per il perfezionamento attivo IM/EX fornisca i dati in conformità alla misura di vigilanza pertinente;

▼B

b) 

quando sorgerebbe un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, del codice per merci non originarie vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX, se il titolare dell’autorizzazione intende riesportare i prodotti trasformati.

3.  
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), l’ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alla produzione, riparazione (inclusa la manutenzione), modifica o trasformazione di aeromobili o di parti di aeromobili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime.
4.  
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), l’ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alla produzione, riparazione (inclusa la manutenzione), modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime.
5.  
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), l’ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alle operazioni di trasformazione connesse ai prodotti trasformati consegnati o a parte di essi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime.
6.  
Nel caso del paragrafo 1, lettera f), il titolare del regime di perfezionamento attivo dimostra che l’appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX secondo le norme consuete è impossibile o economicamente irrealizzabile.

Articolo 325

Prodotti trasformati o merci considerate immesse in libera pratica

(Articolo 215 del codice)

1.  
Se l’autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX ha specificato che i prodotti trasformati o le merci vincolate al regime sono considerati immessi in libera pratica se non sono stati vincolati ad un successivo regime doganale o riesportati alla scadenza del termine per l’appuramento, la dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo delle merci concesso alla scadenza del termine per l’appuramento.
2.  
Nei casi di cui al paragrafo 1, i prodotti o le merci vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX diventano merci unionali al momento dell’immissione sul mercato.



TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE



CAPO 1

Formalità preliminari all’uscita delle merci

Articolo 326

Sistema elettronico relativo all’uscita

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Per il trattamento e lo scambio di informazioni relative all’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 327

Merci non scortate da una dichiarazione pre-partenza

(Articolo 267 del codice)

Quando si constata che merci destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione non sono scortate da una dichiarazione pre-partenza, e salvo qualora esista un esonero dall’obbligo di presentarla, l’uscita delle merci è subordinata alla presentazione di tale dichiarazione.

Articolo 328

Analisi dei rischi

(Articolo 264 del codice)

1.  
L’analisi dei rischi è effettuata prima dello svincolo delle merci entro un termine che corrisponde al periodo intercorrente tra la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione pre-partenza di cui all’articolo 244 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il carico o la partenza delle merci, secondo il caso.
2.  
Qualora si applichi l’esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza a norma dell’articolo 245 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione a copertura di tali merci o, se non disponibili, sulla base di qualsiasi altra informazione disponibile sulle merci.



CAPO 2

Formalità di uscita delle merci

Articolo 329

Determinazione dell’ufficio doganale di uscita

(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)

1.  
Salvo nei casi in cui si applicano i paragrafi da 2 a 7, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione per una destinazione al di fuori di tale territorio.
2.  
Nel caso di merci che escono dal territorio doganale dell’Unione mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di esportazione.

▼M3

3.  
Quando le merci sono caricate in un porto marittimo su una nave che non è destinata a un servizio regolare di trasporto marittimo a norma dell'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per essere trasportate verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave.
4.  
Quando il paragrafo 3 non si applica e le merci sono caricate su una nave o su un aeromobile senza un successivo trasbordo per essere trasportate verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave o aeromobile.

▼B

5.  
Quando, dopo essere state svincolate per l’esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito esterno, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito.
6.  

Quando, dopo essere state svincolate per l’esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito diverso dal regime di transito esterno, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

l’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato in un paese di transito comune;

b) 

l’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato alla frontiera del territorio doganale dell’Unione e le merci escono da tale territorio doganale dopo aver attraversato un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione.

7.  
Su richiesta, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale dell’Unione, da una società ferroviaria, dall’operatore postale o da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che le merci lascino il territorio dell’Unione per ferrovia, per posta, per via aerea o via mare.

▼M3

7 bis.  
A decorrere al più tardi dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i paragrafi 6 e 7 non si applicano in caso di esportazione di merci unionali che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE.

A decorrere al più tardi dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il paragrafo 7 non si applica in caso di riesportazione di merci non unionali.

▼M1 —————

▼B

9.  
Se una notifica di riesportazione deve essere presentata a norma dell’articolo 274, paragrafo 1, del codice, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci si trovano in una zona franca o in custodia temporanea.

Articolo 330

Comunicazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita

(Articolo 267, paragrafo 1, del codice)

Salvo nel caso in cui la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del codice, in occasione dello svincolo delle merci l’ufficio doganale di esportazione trasmette le indicazioni della dichiarazione di esportazione all’ufficio doganale di uscita dichiarato. Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di esportazione.

Articolo 331

Presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita

(Articolo 267 del codice)

1.  

La persona che presenta le merci in uscita, al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita:

a) 

indica l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione;

b) 

indica eventuali discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per l’esportazione e quelle presentate, compresi i casi in cui le merci sono state oggetto di una seconda operazione di confezionamento o containerizzazione prima della loro presentazione all’ufficio doganale di uscita.

c) 

Qualora venga presentata solo una parte delle merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, la persona che presenta le merci deve anche indicare la quantità delle merci effettivamente presentate.

2. Tuttavia, se le merci sono presentate in colli o container, la persona comunica il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container.

►M1  2. ◄   
Le merci dichiarate per l’esportazione o la riesportazione possono essere presentate in un ufficio doganale di uscita diverso da quello indicato nella dichiarazione di esportazione o di riesportazione. Se l’ufficio doganale di uscita effettivo è situato in uno Stato membro diverso da quello dichiarato inizialmente, tale ufficio doganale chiede le indicazioni della dichiarazione di esportazione o di riesportazione all’ufficio doganale di esportazione.

▼M4

3.  
Se le merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa escono dal territorio doganale dell’Unione tramite la suddetta infrastruttura, si considerano presentate in dogana all’atto della collocazione nell’infrastruttura di trasporto fissa.

▼B

Articolo 332

Formalità di uscita delle merci

(Articolo 267 del codice)

1.  
Quando le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono soggette ai controlli doganali, l’ufficio doganale di uscita esamina le merci sulla base delle informazioni ricevute dall’ufficio doganale di esportazione.
2.  
Se la persona che presenta le merci segnala, o l’ufficio doganale di uscita constata, che alcune delle merci dichiarate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo sono mancanti al momento della presentazione all’ufficio doganale di uscita, tale ufficio doganale informa l’ufficio doganale di esportazione in merito alle merci mancanti.
3.  
Se la persona che presenta le merci segnala, o l’ufficio doganale di uscita constata, che alcune delle merci presentate all’ufficio doganale di uscita superano il quantitativo dichiarato per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo, tale ufficio doganale rifiuta l’uscita delle merci in eccesso fino a quando per queste merci non venga presentata una dichiarazione di esportazione. Tale dichiarazione di esportazione o di riesportazione può essere presentata presso l’ufficio doganale di uscita.
4.  
Se la persona che presenta le merci segnala, o l’ufficio doganale di uscita constata, che esiste una discrepanza nella natura delle merci dichiarate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto a quelle presentate all’ufficio doganale di uscita, quest’ultimo rifiuta l’uscita di tali merci fino a quando per le medesime non venga presentata una dichiarazione di esportazione o di riesportazione e ne informa l’ufficio doganale di esportazione. Tale dichiarazione di esportazione o di riesportazione può essere presentata presso l’ufficio doganale di uscita.
5.  

Il trasportatore notifica l’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita fornendo tutte le seguenti informazioni:

a) 

il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto;

b) 

se le merci sono presentate in colli o container, il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container;

c) 

ove del caso, l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione.

▼M3

L'obbligo di cui al primo comma non si applica se le suddette informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali tramite i sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto esistenti o nella situazione di cui all'articolo 329, paragrafo 7.

▼B

6.  
Ai fini del paragrafo 5, la persona che consegna le merci al trasportatore fornisce a quest’ultimo le indicazioni di cui al suddetto paragrafo.

Il trasportatore può caricare le merci in uscita dal territorio doganale dell’Unione se dispone delle informazioni di cui al paragrafo 5.

Articolo 333

Vigilanza sulle merci svincolate per l’uscita e scambio di informazioni tra gli uffici doganali

(Articolo 267 del codice)

1.  
Una volta che le merci sono state svincolate per l’uscita, l’ufficio doganale di uscita le tiene sotto vigilanza fino al momento in cui escono dal territorio doganale dell’Unione.
2.  
Quando l’ufficio doganale di uscita è diverso quello di esportazione, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione dell’uscita delle merci al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

▼C2

Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui l'ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci è il seguente:

▼B

a) 

nei casi di cui all’articolo 329, paragrafi 3 e 4, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui la nave o l’aeromobile su cui le merci sono state caricate ha lasciato il porto o l’aeroporto di carico;

b) 

nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 5, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state vincolate al regime di transito esterno;

c) 

nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 6, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui il regime di transito è stato appurato;

d) 

nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 7, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico.

3.  
Se l’ufficio doganale di uscita è diverso da quello di esportazione e l’uscita delle merci è rifiutata, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui l’uscita delle merci è stata rifiutata.

▼M3

4.  
Se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente, per circostanze impreviste, lasciano il territorio doganale dell'Unione in più di una spedizione, l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci solo una volta che tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.
5.  
In circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente lasciano il territorio doganale dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascuna delle persone di cui all'articolo 267, paragrafo 2, del codice può chiedere all'ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate per la prima volta di informare gli altri uffici doganali di uscita a partire dai quali parte delle merci lascerà il territorio doganale dell'Unione. Ciascun ufficio doganale di uscita verifica l'uscita materiale delle merci che lasciano il territorio doganale dell'Unione a partire da tale ufficio. I successivi uffici doganali di uscita informano il primo ufficio doganale di uscita in merito alle merci che hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione a partire da tali uffici. Il primo ufficio doganale di uscita e i successivi uffici doganali di uscita si scambiano tale informazione di comune accordo e senza ricorrere al sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. Il primo ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

▼B

6.  

Se le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione nel caso di cui all’articolo 329, paragrafo 7, del presente regolamento, il trasportatore provvede a fornire informazioni su tali merci su richiesta delle autorità doganali competenti presso il punto di uscita. Tali informazioni consistono in una delle seguenti opzioni:

a) 

l’MRN della dichiarazione di esportazione;

b) 

una copia del contratto di trasporto unico per le merci di cui trattasi;

c) 

il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto e, qualora le merci siano presentate in colli o in container, il numero di colli e, in caso di container, il numero identificativo dei container.

▼M3

7.  
In deroga al paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e c), del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento, il termine di cui dispone l'ufficio doganale di uscita per informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell'Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato.

▼M3 —————

▼B

Articolo 334

Certificazione di uscita delle merci

(Articolo 267 del codice)

1.  

L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci al dichiarante o all’esportatore nei casi seguenti:

a) 

se tale ufficio è stato informato dell’uscita delle merci dall’ufficio doganale di uscita;

b) 

se tale ufficio coincide con l’ufficio doganale di uscita e le merci sono uscite;

c) 

se tale ufficio ritiene che le prove fornite conformemente all’articolo 335, paragrafo 4, del presente regolamento siano sufficienti.

2.  
Se l’ufficio doganale di esportazione ha certificato l’uscita delle merci in conformità del paragrafo 1, lettera c), esso ne informa l’ufficio doganale di uscita.

Articolo 335

Procedura di ricerca

(Articolo 267 del codice)

1.  
Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l’esportazione, l’ufficio doganale di esportazione non è stato informato dell’uscita delle merci, esso può chiedere al dichiarante di comunicare la data in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e di indicare l’ufficio doganale di uscita.
2.  
►C2  Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all'ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e gli uffici doganali di uscita. ◄
3.  
Se il dichiarante fornisce informazioni all’ufficio doganale di esportazione in conformità dei paragrafi 1 o 2, egli può chiedere all’ufficio doganale di esportazione di certificare l’uscita delle merci. A tal fine, l’ufficio doganale di esportazione chiede informazioni sull’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.

Se l’ufficio doganale di uscita non risponde entro questo termine, l’ufficio doganale di esportazione ne informa il dichiarante.

4.  
Se l’ufficio doganale di esportazione informa il dichiarante che l’ufficio doganale di uscita non ha risposto entro il termine di cui al paragrafo 3, il dichiarante può fornire all’ufficio doganale di esportazione la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

Tale prova può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:

a) 

una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell’Unione;

b) 

la prova del pagamento;

c) 

la fattura;

d) 

la bolla di consegna;

e) 

un documento firmato o autenticato dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione;

f) 

un documento trattato dall’autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;

g) 

le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore.



CAPO 3

Esportazione e riesportazione

Articolo 336

Dichiarazione di esportazione o di riesportazione di merci suddivise in più spedizioni

(Articolo 162 del codice)

Se le merci sono destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione suddivise in più spedizioni, ogni singola spedizione è oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione distinta.

Articolo 337

Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione

(Articoli 162 e 267 del codice)

1.  
Se era richiesta una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione senza tale dichiarazione, l’esportatore presenta una dichiarazione di esportazione o di riesportazione retroattiva. Tale dichiarazione è presentata all’ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore. Il suddetto ufficio doganale certifica l’uscita delle merci all’esportatore a condizione che, se la dichiarazione fosse stata presentata prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, lo svincolo sarebbe stato concesso, e che disponga della prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
2.  
Se merci unionali destinate alla reimportazione hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, ma non sono più destinate ad essere reimportate, e un diverso tipo di dichiarazione in dogana sarebbe stato utilizzato se non ci fosse stata l’intenzione di reimportarle, l’esportatore può presentare all’ufficio doganale di esportazione una dichiarazione di esportazione retroattiva in sostituzione della dichiarazione iniziale. Tale ufficio doganale certifica l’uscita delle merci all’esportatore.

Tuttavia, se le merci unionali hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione sotto scorta di un carnet ATA e CPD, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci all’esportatore a condizione che il volet «reimportazione» e la matrice del carnet ATA e CPD siano annullati.

Articolo 338

Presentazione di una dichiarazione di riesportazione di merci scortate da un carnet ATA e CPD

(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)

In aggiunta agli uffici doganali di cui all’articolo 221, paragrafo 2, del presente regolamento, è considerato ufficio doganale di uscita l’ufficio doganale competente per la riesportazione di merci scortate da un carnet ATA e CPD.

Articolo 339

Uso di un carnet ATA e CPD come dichiarazione di esportazione

(Articolo 162 del codice)

1.  
Un carnet ATA e CPD è considerato una dichiarazione di esportazione se il carnet è stato rilasciato in uno Stato membro parte contraente della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è vidimato e garantito da un’associazione stabilita nell’Unione e facente parte di una catena di garanti quale definita all’articolo 1, lettera d), dell’allegato A della convenzione di Istanbul.
2.  

Il carnet ATA e CPD non può essere utilizzato come dichiarazione di esportazione in relazione a merci unionali se:

a) 

tali merci sono oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune;

b) 

tali merci facevano parte di scorte di intervento, sono soggette a misure di controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all’esportazione verso territori esterni al territorio doganale dell’Unione nell’ambito della politica agricola comune;

c) 

tali merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all’importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale dell’Unione;

d) 

tali merci circolano in regime di sospensione dall’accisa nel territorio dell’Unione a norma della direttiva 2008/118/CE, salvo nel caso in cui si applichino le disposizioni dell’articolo 30 della suddetta direttiva.

3.  

Se un carnet ATA è utilizzato come dichiarazione di esportazione, l’ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità:

a) 

verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del volet «esportazione» con riguardo alle merci scortate dal carnet;

b) 

compila, se del caso, la casella «Attestato dell’autorità doganale» figurante sulla copertina del carnet;

c) 

compila la matrice e la casella H del volet «esportazione»;

d) 

identifica l’ufficio doganale di esportazione nella casella H, lettera b), del volet «reimportazione»;

e) 

conserva il volet «esportazione».

4.  
Se l’ufficio doganale di esportazione è diverso da quello di uscita, l’ufficio doganale di esportazione espleta le formalità di cui al paragrafo 3, ma si astiene dal compilare la casella n. 7 della matrice, casella che è compilata dall’ufficio doganale di uscita.
5.  
Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall’autorità doganale di esportazione nella casella H, lettera b), del volet «esportazione» non può eccedere il termine di validità del carnet.

Articolo 340

Merci svincolate per l’esportazione o la riesportazione che non escono dal territorio doganale dell’Unione

(Articolo 267 del codice)

1.  
Se le merci svincolate per l’esportazione o la riesportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione, il dichiarante ne informa immediatamente l’ufficio doganale di esportazione.
2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, se le merci sono già state presentate all’ufficio doganale di uscita, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione informa l’ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell’Unione e specifica l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione.

▼M3

3.  
Qualora, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5, 6 e 7, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale dell'Unione un trasporto che doveva terminare al di fuori dello stesso, le società o autorità in causa informano di tale modifica l'ufficio doganale di uscita e possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo di tale ufficio doganale.

▼M3

3 bis.  
A decorrere dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.

▼B

4.  
In caso di invalidamento della dichiarazione di esportazione o di riesportazione in conformità dell’articolo 248 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’ufficio doganale di esportazione ne informa il dichiarante e l’ufficio doganale di uscita dichiarato.



CAPO 4

Dichiarazione sommaria di uscita

Articolo 341

Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita

(Articolo 271 del codice)

L’ufficio doganale in cui viene presentata la dichiarazione sommaria di uscita in conformità dell’articolo 271, paragrafo 1, del codice:

a) 

registra la dichiarazione sommaria di uscita subito dopo la sua ricezione;

b) 

fornisce un MRN al dichiarante;

c) 

se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 342

Merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita che non escono dal territorio doganale dell’Unione

(Articolo 174 del codice)

Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all’interno di tale territorio informa l’ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell’Unione e specifica l’MRN della dichiarazione sommaria di uscita.



CAPO 5

Notifica di riesportazione

Articolo 343

Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione

(Articolo 274 del codice)

L’ufficio doganale di uscita:

a) 

registra la notifica di riesportazione subito dopo la sua ricezione;

b) 

fornisce un MRN al dichiarante;

c) 

se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 344

Merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione che non escono dal territorio doganale dell’Unione

(Articolo 174 del codice)

Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all’interno di tale territorio informa l’ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell’Unione e specifica l’MRN della notifica di riesportazione.



TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 345

Norme procedurali per il riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016

1.  
Le decisioni a seguito del riesame di un’autorizzazione in conformità dell’articolo 250, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono adottate anteriormente al 1o maggio 2019.

Tali decisioni revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Le decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.

2.  
Nei casi di cui all’articolo 253, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, se una nuova autorizzazione a utilizzare una garanzia globale è concessa a seguito del riesame di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale legata a una decisione di concessione di una dilazione di pagamento mediante ricorso a una delle procedure di cui all’articolo 226, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 24 ), al tempo stesso è rilasciata automaticamente una nuova autorizzazione di dilazione del pagamento in conformità dell’articolo 110 del codice.
3.  
Se le autorizzazioni di cui all’articolo 251 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contengono riferimenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 o al regolamento (CEE) n. 2454/93, tali riferimenti sono letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all’allegato 90 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

▼M1

4.  
In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate (SASP) rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 e ancora valide al 1o maggio 2016 restano valide fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2016/578/UE.

▼B

Articolo 346

Disposizioni transitorie concernenti le domande di autorizzazione presentate prima del 1o maggio 2016

Le autorità doganali possono accettare le domande per il rilascio di autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento presentate prima del 1o maggio 2016. L’autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento prima del 1o maggio 2016. Tuttavia, tali autorizzazioni non sono valide prima del 1o maggio 2016.

Articolo 347

Disposizione transitoria concernente il valore di transazione

1.  
Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all’articolo 128, paragrafo 1, del presente regolamento se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.
2.  
Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 348

Disposizioni transitorie concernenti lo svincolo delle merci

Se le merci sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica o per il regime di deposito doganale, di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto controllo doganale, di ammissione temporanea, di uso finale, di transito, di esportazione o di perfezionamento passivo in conformità del regolamento (CEE) n. 2913/92 prima del 1o maggio 2016 e non sono state svincolate entro tale data, tali merci sono svincolate per il regime indicato nella dichiarazione conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

Articolo 349

Disposizioni transitorie per le merci vincolate a determinati regimi doganali che non sono state svincolate prima del 1o maggio 2016

1.  

Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, esso è appurato in conformità delle pertinenti disposizioni del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento:

a) 

immissione in libera pratica delle merci con un trattamento tariffario favorevole o con un’aliquota del dazio ridotta o pari a zero a motivo dell’uso finale;

b) 

deposito doganale di tipo A, B, C, E ed F;

c) 

perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;

d) 

trasformazione sotto controllo doganale.

2.  

Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, il regime è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93:

a) 

deposito doganale di tipo D;

b) 

ammissione temporanea;

c) 

perfezionamento attivo nella forma del sistema del rimborso;

d) 

perfezionamento passivo.

Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2019, il regime di deposito doganale di tipo D è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

3.  
A decorrere dal 1o maggio 2016, le merci collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II di cui all’articolo 799 del regolamento (CEE) n. 2454/93 o in un deposito franco, che non sono state assegnate a una destinazione doganale approvata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92, si considerano vincolate a un regime di deposito doganale conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.
4.  
Ove le merci siano state svincolate per un’operazione di transito prima del 1o maggio 2016 e l’operazione non sia stata appurata entro tale data, essa è appurata in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 350

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALLEGATO A:

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni

ALLEGATO B:

►M7  Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2) ◄

▼M7

ALLEGATO C:

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis)

▼B

ALLEGATO 12-01:

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone

ALLEGATO 12-02:

Decisioni sulle informazioni vincolanti in materia di origine

ALLEGATO 12-03:

Etichetta da apporre sui bagagli registrati in un aeroporto dell'Unione (articolo 44)

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

ALLEGATO 21-01:

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all’articolo 55, paragrafo 1

ALLEGATO 21-02:

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all’articolo 55, paragrafo 6, e correlazione con la casella di dichiarazione e/o il formato

ALLEGATO 21-03:

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 1

ALLEGATO 22-02:

Certificato d’informazione INF 4 e domanda di certificato d’informazione INF 4

ALLEGATO 22-06:

Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia

ALLEGATO 22-06 bis:

Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri

ALLEGATO 22-07:

Attestazione di origine

ALLEGATO 22-08:

Certificato di origine Modulo A

ALLEGATO 22-09:

Dichiarazione su fattura

ALLEGATO 22-10:

Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e relative domande

ALLEGATO 22-13:

Dichiarazione su fattura

ALLEGATO 22-14:

Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali

ALLEGATO 22-15:

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO 22-16:

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO 22-17:

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale

ALLEGATO 22-18:

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO 22-19:

Requisiti per la compilazione dei certificati sostitutivi di origine, Modulo A

ALLEGATO 22-20:

Requisiti per la compilazione delle attestazioni di origine sostitutive

ALLEGATO 23-01:

Spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

ALLEGATO 23-02:

Elenco delle merci di cui all’articolo 142, paragrafo 6

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

ALLEGATO 32-01:

Iimpegno del garante — garanzia isolata

ALLEGATO 32-02:

Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati

ALLEGATO 32-03:

Impegno del garante — Garanzia globale

ALLEGATO 32-06:

Titre de garantie isolée

ALLEGATO 33-03:

Modello di nota informativa relativa al reclamo per il pagamento all’associazione garante del debito nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

ALLEGATO 33-04:

Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultanti dal reclamo per il pagamento all’associazione garante del debito nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

ALLEGATO 33-05:

Modello di discarico indicante l’avvio di una procedura di reclamo con riguardo all’associazione garante nello Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

ALLEGATO 33-06:

Richiesta di informazioni supplementari quando le merci si trovano in un altro Stato membro

ALLEGATO 33-07:

Unione europea: rimborso/sgravio dei dazi

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

Nessun allegato

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

ALLEGATO 51-01:

Documento di registrazione della posizione delle merci

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

ALLEGATO 61-02:

Nota di pesatura delle banane — modello

ALLEGATO 61-03:

Nota di pesatura delle banane — procedura

ALLEGATO 62-02:

INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

ALLEGATO 72-01:

Etichetta gialla

ALLEGATO 72-02:

Etichetta gialla

ALLEGATO 72-03:

TC 11 — Ricevuta

ALLEGATO 72-04:

Procedura di continuità operativa per il transito unionale

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

Nessun allegato




ALLEGATO A

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DOMANDE E LE DECISIONI

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni figuranti nelle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.

2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti relativi ai dati inseriti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le domande e le decisioni di cui all’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3. I formati e i codici definiti nel presente allegato si applicano alle domande presentate e alle decisioni adottate mediante un procedimento informatico, nonché alle domande e decisioni su supporto cartaceo.

4. Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.

5. Quando le informazioni contenute in una domanda o in una decisione di cui all’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l’elenco di codici contemplato nel titolo II.

6. Le dimens