02012R0792 — IT — 05.02.2015 — 001.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2012 (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/57 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2015 |
L 10 |
19 |
16.1.2015 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2012
che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione
Articolo 1
Disposizione generale
Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:
licenze di importazione;
licenze di esportazione;
certificati di riesportazione;
certificati di proprietà personale;
certificati di collezione di campioni;
certificati di strumento musicale;
notifiche di importazione;
certificati per mostra itinerante;
fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;
i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;
le etichette di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.
Articolo 2
Formulari
Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.
Articolo 3
Specifiche tecniche dei formulari
La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:
bianco per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;
verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
rosa per il formulario n. 4, la copia per l’organo di gestione emittente;
bianco per il formulario n. 5, la domanda.
La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:
bianco per il formulario n. 1, l’originale;
giallo per il formulario n. 2, la copia per l’importatore.
La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:
giallo per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
rosa per il formulario n. 2, la copia per l’organo di gestione emittente;
bianco per il formulario n. 3, la domanda.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:
gli articoli 2 e 3 sono soppressi;
gli allegati da I a VI sono soppressi.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
5. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l’organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'organo competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.
9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:
W |
Esemplari prelevati dall’ambiente naturale |
R |
Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta |
D |
Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
A |
Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati |
C |
Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
F |
Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
I |
Esemplari confiscati o sequestrati ( 4 ) |
O |
Esemplari pre-convenzione (4) |
U |
Origine sconosciuta (deve essere motivata) |
X |
Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato |
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
B |
Allevamento in cattività o riproduzione artificiale |
E |
Didattico |
G |
Giardini botanici |
H |
Trofei di caccia |
L |
Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale |
M |
Fini medici (compresa la ricerca biomedica) |
N |
Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale |
P |
Personale |
Q |
Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali) |
S |
Scientifico |
T |
Commerciale |
Z |
Zoo |
15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L’importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell’ufficio doganale di introduzione nell’Unione, ovvero dell’ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l’originale (formulario n. 1) deve essere restituito all’organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all’importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all’organo di gestione dello Stato membro interessato e l’originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l’organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.
9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:
W |
Esemplari prelevati dall’ambiente naturale |
R |
Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta |
D |
Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
A |
Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati |
C |
Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
F |
Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
I |
Esemplari confiscati o sequestrati ( 5 ) |
O |
Esemplari pre-convenzione (5) |
U |
Origine sconosciuta (deve essere motivata) |
X |
Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato |
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
B |
Allevamento in cattività o riproduzione artificiale |
E |
Didattico |
G |
Giardini botanici |
H |
Trofei di caccia |
L |
Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale |
M |
Fini medici (compresa la ricerca biomedica) |
N |
Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale |
P |
Personale |
Q |
Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali) |
S |
Scientifico |
T |
Commerciale |
Z |
Zoo |
15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L’importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell’ufficio doganale di introduzione nell’Unione, ovvero dell’ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l’originale (formulario n. 1) deve essere restituito all’organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all’importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all’organo di gestione dello Stato membro interessato e l’originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l’organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.
9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:
W |
Esemplari prelevati dall’ambiente naturale |
R |
Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta |
D |
Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
A |
Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati |
C |
Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
F |
Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
I |
Esemplari confiscati o sequestrati ( 6 ) |
O |
Esemplari pre-convenzione (6) |
U |
Origine sconosciuta (deve essere motivata) |
X |
Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato |
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
B |
Allevamento in cattività o riproduzione artificiale |
E |
Didattico |
G |
Giardini botanici |
H |
Trofei di caccia |
L |
Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale |
M |
Fini medici (compresa la ricerca biomedica) |
N |
Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale |
P |
Personale |
Q |
Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali) |
S |
Scientifico |
T |
Commerciale |
Z |
Zoo |
15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato
18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L’importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell’ufficio doganale di introduzione nell’Unione, ovvero dell’ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l’originale (formulario n. 1) deve essere restituito all’organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all’importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all’organo di gestione dello Stato membro interessato e l’originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.