9.5. Struttura amministrativa dell’Unione europea: denominazioni ufficiali e ordine di citazione
9.5.1. Istituzioni e organi
Le istituzioni e gli organi devono essere citati nell’ordine protocollare.
L’elenco che segue contiene le denominazioni ufficiali secondo l’ordine prescritto a partire dal 1º dicembre 2009 (in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona). Questo elenco è seguito da una tabella e presenta le varie denominazioni usate in funzione del contesto, le abbreviazioni e l’indicazione della sede.
a) Istituzioni
b) Organo di politica esterna
da non confondere
Riunioni dei capi di Stato o di governo (presidenti o primi ministri) e del presidente della Commissione europea (di norma, quattro volte all’anno). Queste riunioni sono note anche con il nome di «vertici». Il Consiglio europeo fissa gli orientamenti politici generali dell’Unione.
È in seno a questa istituzione che si riuniscono regolarmente i ministri degli Stati membri in funzione degli argomenti trattati. È il più importante centro di decisione politica dell’Unione, nel quale si decide la maggior parte della legislazione europea.
Organizzazione intergovernativa che non è un’istituzione dell’Unione europea.
c) Organi consultivi
d) Altri organi
ISTITUZIONI E ORGANI — Le varie denominazioni | |||
---|---|---|---|
Denominazione completa | Denominazione abbreviata (1) | Abbreviazione | Sede |
Parlamento europeo | Parlamento | PE | Strasburgo (2) |
Consiglio europeo | — | — | Bruxelles |
Consiglio dell’Unione europea | Consiglio
NB:
Nei testi divulgativi: —
Consiglio dei ministri
(in senso largo) —
Consiglio [dei ministri] (per materia, per esempio: «agricoltura») |
— | Bruxelles |
Commissione europea | Commissione | — | Bruxelles (3) |
Corte di giustizia dell’Unione europea (istituzione) | Corte di giustizia | CGUE | Lussemburgo |
•
Corte di giustizia (istanza) |
Corte | — | Lussemburgo |
•
Tribunale |
— | — | Lussemburgo |
Banca centrale europea | Banca centrale, Banca | BCE | Francoforte sul Meno |
Corte dei conti europea (4) |
Corte dei conti, Corte | — | Lussemburgo |
Nella Gazzetta ufficiale: Corte dei conti | |||
Servizio europeo per l’azione esterna | — | SEAE | Bruxelles |
Comitato economico e sociale europeo | Comitato | CESE (5) | Bruxelles |
Comitato europeo delle regioni (6) | Comitato | CdR | Bruxelles |
Nella Gazzetta ufficiale, serie L: Comitato delle regioni | |||
Banca europea per gli investimenti | Banca | BEI | Lussemburgo |
Mediatore europeo | Mediatore | — | Strasburgo (7) |
Garante europeo della protezione dei dati | Garante europeo, Garante | GEPD | Bruxelles |
Comitato europeo per la protezione dei dati | Comitato | — | Bruxelles |
(1)
La denominazione abbreviata può essere utilizzata solo
quando non c’è possibilità di confusione (soprattutto per «Corte» e «Comitato»).
In ogni caso l’enunciato completo deve sempre essere utilizzato alla prima citazione.
(2)
La sede del Parlamento europeo è a Strasburgo. Sessioni
speciali sono organizzate a Bruxelles. Il segretariato generale si trova
a Lussemburgo.
(3)
La sede della Commissione è a Bruxelles; vari servizi si
trovano a Lussemburgo.
(4)
«Corte dei conti europea» è la denominazione corrente generalmente utilizzata; la denominazione ufficiale nei testi giuridici, anche se la si incontra raramente, è «Corte dei conti dell’Unione europea» (fino al 30.11.2009: «Corte dei conti delle Comunità europee»). Nella Gazzetta ufficiale è utilizzata la forma semplice «Corte dei conti».
(5)
Non utilizzare Ecosoc. Non si deve più usare la forma semplice
«Comitato economico e sociale» né la sigla CES.
(6)
«Comitato europeo delle regioni» è la denominazione generalmente utilizzata. Nei testi giuridici e nella Gazzetta ufficiale, serie L, si utilizza la denominazione ufficiale «Comitato delle regioni». L’abbreviazione in uso (CdR) non va modificata (come richiesto dal Comitato stesso).
(7)
La sede del Mediatore è quella del Parlamento europeo. |
9.5.2. Servizi interistituzionali
I servizi interistituzionali sono amministrativamente dipendenti dalla Commissione europea (cfr. anche il punto 9.6).
Denominazione | Denominazione abbreviata | Abbreviazione | Sede | Atto di riferimento (atto istitutivo) (a) |
---|---|---|---|---|
squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione europea | squadra di pronto intervento informatico | CERT-UE | Brussels | GU L 6 del 11.1.2017, pag. 40 |
Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (1) | Ufficio delle pubblicazioni | OP (*) | Lussemburgo | GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41 (GU 152 del 13.7.1967, pag. 18) |
Ufficio europeo di selezione del personale (2) | Ufficio di selezione del personale | EPSO (*) | Bruxelles | GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53 |
•
Scuola di amministrazione
|
•
EUSA (*)
|
|||
(a)
L’atto di riferimento, in linea di principio, è l’atto istitutivo. Se quest’ultimo è oggetto di una «rifusione» o di una «codificazione» oppure è stato abrogato e sostituito da un nuovo atto, tale atto modificato diventa il nuovo atto di base (l’atto istitutivo originale viene indicato tra parentesi come promemoria).
(*)
Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche.
(1)
Fino al 30.6.2009: «Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee».
(2)
Nome d’uso comune.
(3)
Amministrativamente dipendente dall’Ufficio europeo
di selezione del personale. |
9.5.3. Organismi decentrati
Gli organismi decentrati sono istituiti con un atto legislativo distinto per svolgere un compito determinato.
Sono citati nell’ordine alfabetico della lingua di pubblicazione.
Denominazione | Abbreviazione | Sede | Atto di riferimento (atto istitutivo) (a) |
Modifiche (b) |
---|---|---|---|---|
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali | FRA (*) | Vienna | GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1 | |
Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale | EUSPA | Praga | GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69 | |
Agenzia dell’Unione europea per l’asilo | EUAA | Malta | GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1 | |
Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza | ENISA (*) | Eraklion | GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1) |
|
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia | ACER (*) | Lubiana | GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1) |
|
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale | Eurojust | L’Aia | GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138 (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1) |
|
l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto | Europol | L’Aia | GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1) |
|
Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto | CEPOL | Budapest | GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1 (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63) |
|
Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia | eu-LISA (*) | Tallinn | GU
L 295 dell’21.11.2018, pag. 99 (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1) |
|
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea | AESA | Colonia | GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1) |
|
Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie | ERA | Lille-Valenciennes | GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1 (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1) |
|
Agenzia di sostegno al BEREC (denominazione abbreviata: Ufficio BEREC) |
— | Riga | GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1 (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1) |
|
Agenzia europea dell’ambiente | AEA | Copenaghen | GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13 | |
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera | Frontex (*) | Varsavia | GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1) |
|
Agenzia europea di controllo della pesca | EFCA | Vigo | GU
L 83 del 25.3.2019, pag. 18 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1) |
|
Agenzia europea per i medicinali | EMA (*) | Amsterdam | GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1 | Modifica della grafia / Atto modificativo (sede): GU L 291 del 16.11.2018, pag. 3 |
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro | EU-OSHA (*) | Bilbao | GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58 (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1) |
|
Agenzia europea per la sicurezza marittima | EMSA | Lisbona | GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1 | |
Agenzia europea per le sostanze chimiche | ECHA (*) | Helsinki | (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1) | Modifica della grafia Rettifica: GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3 |
Autorità bancaria europea | ABE | Parigi | GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 | Atto modificativo (sede): GU L 291 del 16.11.2018, pag. 1] |
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati | ESMA | Parigi | GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84 | |
Autorità europea del lavoro | — | Bratislava | GU L 186 del 11.7.2019, pag. 21 | Istituzione: 31.7.2019 |
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali | EIOPA | Francoforte sul Meno | GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48 | |
Autorità europea per la sicurezza alimentare | EFSA (*) | Parma | GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1 | |
Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee | — | Bruxelles | GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1 | |
Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea | CdT (*) | Lussemburgo | GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1 | |
Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca | Bucarest | GU L 202 del 8.6.2021, pag. 1 | ||
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie | ECDC (*) | Stoccolma | GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1 | |
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale | Cedefop (*) | Salonicco | GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90 (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1) |
|
Comitato di risoluzione unico | SRB | Bruxelles | GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1 | |
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro | Eurofound (*) | Dublino | GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90 (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1) |
|
Fondazione europea per la formazione | ETF (*) | Torino | GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82 (GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1) |
|
Istituto europeo per l’uguaglianza di genere | EIGE (*) | Vilnius | GU L 403 del 31.12.2006, pag. 9 | |
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze | OEDT | Lisbona | GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1 (GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1) |
|
Procura europea | EPPO | Lussemburgo | GU L 283 del 31.10.20176, pag. 1 | |
Ufficio comunitario delle varietà vegetali | UCVV | Angers | GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1 | Atto modificativo in preparazione |
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale | EUIPO | Alicante | GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1 (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1) |
|
Modifica adottata | ||||
Agenzia interessata | Nuova denominazione | Atto di riferimento | ||
— | — | — | ||
In preparazione Varie procedure in corso o programmate potrebbero comportare la modifica della denominazione di diverse agenzie. |
||||
Agenzia interessata | Nuova denominazione proposta | Procedimento | ||
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) | Agenzia europea per le varietà vegetali (AEVV) | 2013/0137 (COD) in attesa di verifica (il PE ha invitato la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova) |
||
In progetto (nuove agenzie) | ||||
Agenzia | Fonte/Procedura | |||
— | — | |||
(a)
L’atto di riferimento, in linea di principio, è l’atto istitutivo. Se quest’ultimo è oggetto di una «rifusione» o di una «codificazione» oppure è stato abrogato e sostituito da un nuovo atto, tale atto modificato diventa il nuovo atto di base (l’atto istitutivo originale viene indicato tra parentesi come promemoria).
(b)
La modifica può assumere diverse forme, ossia: —
«rettifica», «atto modificativo» (o altro): modifiche dell’atto di base relative alla denominazione, all’abbreviazione o alla sede,
—
«modifica della grafia»: nel regolamento di base è stata modificata la grafia dell’organismo in questione affinché sia conforme alle convenzioni di scrittura interistituzionale, in particolare alle regole relative a lettere maiuscole e minuscole (con l’accordo dei giuristi linguisti del Consiglio non è necessaria una rettifica). (*)
Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche.
NB:
Cfr. anche la decisione 2004/97/CE, Euratom, del 13
dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici e agenzie
dell’Unione europea (GU
L 29 del 3.2.2004, pag. 15). |
Politica estera e di sicurezza comune
Denominazione | Abbreviazione | Sede | Atto di riferimento (atto istitutivo) (a) |
Modifiche (b) |
---|---|---|---|---|
Agenzia europea per la difesa | AED | Bruxelles | GU
L 266 del 13.10.2015, pag. 55 (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17) |
|
Centro satellitare dell’Unione europea | Satcen | Torrejón de Ardoz | GU
L 188 del 27.6.2014, pag. 73 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5) |
Modifica della grafia |
Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza | IUESS | Parigi | GU
L 41 del 12.2.2014, pag. 13 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 1) |
9.5.4. Agenzie esecutive
Le agenzie esecutive sono entità giuridiche istituite dalla Commissione secondo il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1), per svolgere determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi dell’Unione europea. Queste agenzie hanno una durata determinata.
Denominazione | Abbreviazione | Sede | Atto di riferimento (+ rettifica o atto modificativo) |
---|---|---|---|
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca | ERCEA (*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI | Eismea (*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente | CINEA (*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura | EACEA (*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva europea per la ricerca | REA (*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale | HADEA (*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
(*)
Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche. |
9.5.5. Agenzie e organi Euratom
Le agenzie e gli organi Euratom devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).
Denominazione | Abbreviazione | Sede | Atto di riferimento |
---|---|---|---|
Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom | — | Lussemburgo | GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15 |
impresa comune Fusion for Energy (1) | F4E (*) | Barcellona | GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58 |