5.9. Riferimenti bibliografici
Un riferimento è una precisazione che consente di localizzare una citazione, di menzionare un’opera o una parte di opera in relazione al soggetto trattato o di farvi rinvio nello stesso testo o nelle note a piè di pagina. È opportuno rispettare la forma della numerazione originale dei regolamenti, delle direttive, degli articoli dei trattati, delle cause della Corte di giustizia ecc. È del pari necessario garantire la trascrizione esatta dei titoli in caso di citazione di questi.
Quando vengono integrati nel testo principale, i riferimenti devono essere brevi e presentati preferibilmente fra parentesi.
Riferimenti alla normativa dell’Unione europea
Presentazione dei diversi enunciati
Per la presentazione dei riferimenti alla normativa dell’Unione nei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale e per la numerazione degli atti, cfr. Parte prima.
Nelle pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale, i titoli degli atti possono essere citati in maniera meno vincolante. È tuttavia necessario notare che in tutti i casi alcuni elementi costitutivi del titolo dell’atto (denominazione dell’atto, numero, autore e titolo) non sono separati da virgole e che il titolo non è seguito da una virgola. La data dell’atto è invece racchiusa tra virgole:
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dispone che […]
Il regolamento (UE) n. 1204/2009 dispone che […]
Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, sull’attuazione del regime comunitario delle franchigie doganali dispone che […]
Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio sull’attuazione del regime comunitario delle franchigie doganali dispone che […]
Il regolamento (CE) n. 1186/2009 relativo al regime comunitario delle franchigie doganali dispone che […]
Nulla vieta ovviamente l’impiego di virgole, necessarie per la sintassi, all’interno di un titolo:
Il regolamento (CE) n. 1307/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che stabilisce, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca dispone che […]
Negli atti modificatori, il titolo dell’atto deve parimenti formare un unico blocco (senza punteggiatura fra i diversi elementi degli atti modificati, a eccezione della data):
Il regolamento (UE) n. 1204/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 968/2006 relativo alle modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio che istituisce un regime temporaneo di ristrutturazione dell’industria zuccheriera nella Comunità europea […]
Utilizzazione di «e» o «da… a…»
Nelle pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale, quando vi è un raggruppamento di vari regolamenti, articoli ecc., l’utilizzazione delle forme «e» o «da … a …» è determinata dalle regole seguenti:
i regolamenti (CE) n. 1/96, (CE) n. 2/96 e (CE) n. 3/96
(atti relativi a un solo trattato)
i regolamenti (CE) n. 1/96, (CE) n. 2/96 e (CE) n. 3/96 e (Euratom) n. 3227/76
(atti relativi a vari trattati)
gli articoli 2, 3 e 4 (e non «gli articoli da 2 a 4»);
i regolamenti da (UE) n. 1188/2009 a (UE) n. 1191/2009
gli articoli da 2 a 8
Si deve evitare in tutti i casi il trattino in questo tipo di indicazione; una forma come «i regolamenti (CE) n. 1/96-10/96» può infatti significare sia 1/96 e 10/96, sia da 1/96 a 10/96. La precisione impone quindi l’utilizzo esclusivo delle forme «e» o «da … a …».
Riferimenti ai trattati
Nei rinvii agli articoli dei trattati, bisogna stare attenti in maniera particolare alle diverse tappe storiche, segnatamente per quanto riguarda le rinumerazioni del trattato UE. Infatti, dopo ogni modifica dei trattati, gli atti anteriori alla modifica devono conservare la loro numerazione e il loro titolo di origine.
Trattato di Maastricht (1.11.1993)
In occasione dell’entrata in vigore del trattato di Maastricht, o «trattato sull’Unione europea» (trattato UE, TUE), l’indicazione «Comunità economica europea» è stata sostituita da «Comunità europea». Il trattato CEE è stato modificato in trattato CE.
Il trattato UE conteneva solo articoli contraddistinti da lettere o da lettere e numeri: «articolo A o articolo K.1 del trattato UE»). Bisognava evitare riferimenti sbagliati del tipo «articolo 130 A del trattato sull’Unione europea», che era un riferimento al trattato CE.
Parimenti, non bisognava utilizzare la formula «come modificato dal trattato UE» (bisognava scrivere ad esempio «articolo 130 A del trattato CE» e non «articolo 130 A del trattato CE così come modificato dal trattato UE»).
Trattato di Amsterdam (1997)
Ai sensi dell’articolo 12 del trattato di Amsterdam, il trattato UE è stato oggetto di una rinumerazione degli articoli (articoli A, B, C … rinumerati in articoli 1, 2, 3 …), in base a una tabella di concordanza figurante in tale trattato.
Trattato di Amsterdam, tabella di concordanza:
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0085010002_1
Trattato di Lisbona (1.12.2009)
Ai sensi dell’articolo 5 del trattato di Lisbona, il trattato UE è stato di nuovo oggetto di una rinumerazione, in base a una tabella di concordanza allegata al trattato di Lisbona.
Trattato di Lisbona, tabella di concordanza:
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12007L/htm/C2007306IT.01020201.htm
Il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE, o TCE) è stato sostituito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (trattato FUE, o TFUE).
La nozione di «Comunità europea» ai sensi del trattato CE è stata sostituita da «Unione europea». Pertanto, i termini «comunitaria/e» e «della Comunità» devono essere sostituiti con «dell’Unione» o in altra forma appropriata:
la politica dell’Unione (e non la politica comunitaria)
le monete degli Stati terzi (e non le monete di Stati non comunitari)
Riferimenti alle cause della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica
A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, la «Corte di giustizia delle Comunità europee» è divenuta «Corte di giustizia dell’Unione europea» e il «Tribunale di primo grado» è divenuto «Tribunale».
Nei riferimenti alle cause, la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica utilizzano una formula interna abbreviata nelle loro pubblicazioni (segnatamente nella Raccolta della giurisprudenza), non indicante l’anno della Raccolta (essendo l’anno quello della sentenza):
Sentenza del 15 gennaio 1986, Commissione/Belgio (52/84, Racc. pag. 89, punto 12).
Sentenza del 28 gennaio 1992, Speybrouck/Parlamento (T-45/90, Racc. pag. II-33, punto 2).
Sentenza del 9 febbraio 1994, Latham/Commissione (T-3/92, Racc. PI pagg. I-A-23 e II-83).
Nelle altre opere, è opportuno conservare l’indicazione dell’anno per facilitare l’eventuale ricerca bibliografica del lettore, che non è necessariamente al corrente di tale ravvicinamento fra l’anno di pubblicazione e la data della sentenza:
Sentenza del 15 gennaio 1986 nella causa 52/84, Commissione/Belgio (Raccolta 1986, pag. 89, punto 12).
Sentenza del 30 gennaio 1992 nella causa C-328/90, Commissione/Grecia (Raccolta 1992, pag. I-425, punto 2).
Sentenza del 28 gennaio 1992 nella causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento (Raccolta 1992, pag. II-33, punto 2).
Sentenza del 9 febbraio 1994 nella causa T-3/92, Latham/Commissione (Raccolta PI 1994, pagg. I-A-23 e II-83, punto 2).
Cfr. anche i vademecum interni della Corte.
Riferimenti alla Gazzetta ufficiale
Cfr. punto 3.1.
Riferimenti bibliografici
Cfr. punto 5.5.4.



