3.3.2. Aggiunte e numerazione
Gli articoli, i paragrafi o le altre suddivisioni contraddistinte da un numero o da una lettera inseriti nell’articolato di un atto esistente recano il numero o la lettera della suddivisione di pari livello che li precede accompagnati secondo il caso da bis, ter, quater ecc., scritti in corsivo (per la numerazione latina, cfr. lista nell’allegato B). Per esempio, gli articoli inseriti dopo l’articolo 1 sono numerati «articolo 1 bis», «articolo 1 ter» ecc. Analogamente, l’articolo inserito fra l'articolo 1 bis e l'articolo 1 ter è numerato «articolo 1 bis bis».
Regole speciali si applicano nei casi seguenti:
In caso di inserimento di articoli, di paragrafi numerati o altre suddivisioni identificate da un numero o da una lettera, è opportuno astenersi dal modificare la numerazione degli articoli, dei paragrafi o delle altre suddivisioni che seguono a causa dei riferimenti a quest’ultimi che potrebbero essere contenuti in altri atti. Soltanto nell’ambito delle codificazioni o delle rifusioni è opportuno procedere a una nuova numerazione.
(Fonte: Manuale comune, punto C.9.3.2.)