ISSN 1831-5380
Avviso legale | Mappa del sito | Domande frequenti | Per contattarci | © | Stampare la pagina

3.2.2. Citazione di atti

(a)

Nei titoli

Nei titoli il titolo di un atto non è mai citato in forma estesa; inoltre il richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione è sempre omesso.

Data

La data dell’atto citato è generalmente omessa:

regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 [senza data] sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

In caso di atti non contraddistinti da un numero d’ordine, la data rappresenta un elemento distintivo dell’atto ed è quindi indicata:

decisione 2008/182/Euratom del Consiglio, del 25 febbraio 2008, recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione
decisione 2005/769/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione del 3 settembre 1998
Autore

L’autore dell’atto citato è omesso salvo che si tratti di autore diverso da quello dell’atto principale:

regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro
NB:
Al fine di evitare incomprensioni, in caso di riferimento a più atti emanati da autori differenti è indicato l’autore di ciascun atto:
regolamento (UE) n. 86/2010 della Commissione, del 29 gennaio 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la defini­zione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura
Rubrica

Generalmente nei titoli il titolo di un atto è citato in forma breve (omettendo, se del caso, l’autore, secondo quanto sopra indicato):

regolamento (UE) n. 125/2010 della Commissione, dell’11 febbraio 2010, recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009 [rubrica omessa]

Se del caso, per esigenze di leggibilità e chiarezza del testo, è possibile citare la rubrica del titolo in modo parziale:

direttiva 2010/3/UE della Commissione, del 1º febbraio 2010, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico [rubrica citata in modo parziale]
regolamento (UE) n. 540/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) [rubrica citata in modo completo]

In sintesi, nei titoli la citazione del titolo di un atto presenta le seguenti caratteristiche: omissione della data (salvo rare eccezioni), indicazione dell’autore se diverso, omissione o indicazione parziale o completa della rubrica, secondo le esigenze dell’autore.

(b)

Nei visti

Nei visti il titolo degli atti di diritto primario è indicato in forma breve, omettendo il richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione.

Il titolo degli accordi internazionali può essere indicato in forma breve e/o con richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione [cfr. punto 2.2(a)].

Il titolo degli atti di diritto derivato è invece indicato in forma estesa:

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l’articolo 10,


(1)
GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
NB:
In caso di riferimento allo statuto dei funzionari, è riportata parte della rubrica del titolo dell’atto seguito dal numero e dall’autore:

[…] lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1)


(1)
GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(c)

Nei considerando

1. Nei considerando, il titolo degli atti è generalmente indicato in forma estesa:

(1)
La decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia (1) è stata adottata al fine di potenziare i provvedimenti presi dalla Slovacchia

(1)
GU L 105 del 15.4.2008, pag. 7.

Nei riferimenti ad atti già citati è utilizzata la forma breve del titolo dell’atto senza indicazione dell’autore e senza riferimento di nota (cfr. punto 3.2.1). L’autore decide in base a criteri di leggibilità e chiarezza se indicare il titolo dell’atto citato per la prima volta in forma breve o in forma estesa.

2. Eccezionalmente, il titolo degli atti può essere indicato come segue:

a)

in forma breve, in particolare se la rubrica è già citata nel titolo dell’atto in forma estesa;

pertanto, nel «regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare», la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà citata come segue:

(1)
Il secondo paragrafo dell’allegato VIII della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce […]

(2)
GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29.
b)

per ragioni sintattiche, è possibile utilizzare una perifrasi del titolo degli atti (cfr. punto 3.2.1).

(d)

Negli articoli

Generalmente, l’articolato non introduce riferimenti ad atti che non siano già stati citati nei visti o nei considerando.

Tuttavia, se un atto è citato per la prima volta in un articolo, il titolo di tale atto è generalmente indicato in forma breve:

[…] nella parte B, punto 5, dell’allegato al regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (1)


(1)
GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12.

[…] fatta salva la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1)


(1)
GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
NB:
Negli atti del Consiglio e del Parlamento europeo e del Consiglio è possibile indicare i titoli di atti citati per la prima volta in forme diverse; per ulteriori informazioni, cfr. formulario del Consiglio.
(e)

Negli allegati

È raro che un atto sia citato per la prima volta in un allegato [cfr. lettera d) qui sopra]. Se ciò si verifica, il titolo dell’atto può essere indicato:

1)
in forma estesa:

uso obbligatorio di scorte di combustibili alternativi [ad esempio in conformità della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (1)]


(1)
GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9.
2)
in forma breve, con indicazione del titolo in forma estesa in nota:

Nell’ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nella direttiva 98/58/CE (1).


(1)
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23).
3)
in forma breve, seguita dal richiamo a una nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione:

Colonna 1: Si può applicare l’articolo 2 della direttiva 2009/26/CE della Commissione (1)


(1)
GU L 113 del 6.5.2009, pag. 1.
Ultimo aggiornamento: 31.12.2011
Inizio pagina
Pagina precedentePagina seguente