ISSN 1831-5380
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3.2. Riferimenti agli atti

3.2.1. Forme del titolo

Il titolo degli atti può essere indicato in forma estesa o in forma breve.

Quando un atto è citato per la prima volta in un altro atto, si utilizza generalmente la forma estesa del titolo, seguita sempre da un richiamo di nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione.

Nei riferimenti a un atto già citato è invece utilizzata la forma breve del titolo dell’atto, omettendo l’indicazione dell’autore e della Gazzetta ufficiale.

NB:

Negli atti del Consiglio e del Parlamento europeo e del Consiglio è possibile indicare i titoli di atti citati per la prima volta in forme diverse; per ulteriori informazioni, cfr. il formulario del Consiglio.

Forma estesa

Gli elementi costitutivi del titolo degli atti indicato in forma estesa sono:

tipo di atto (regolamento, direttiva ecc.),
numero [sigla («UE», «Euratom», «UE, Euratom», «PESC»), numero d’ordine e anno],
autore (istituzioni od organi),
data di firma per gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e data di adozione negli altri casi,
rubrica.

Il titolo nella forma estesa è inoltre sempre seguito da un richiamo di nota.

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (1)


(1)
GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
NB:
L’ordine degli elementi qui indicato riguarda la versione italiana; tale ordine varia a seconda delle versioni linguistiche.

Per ragioni di leggibilità e chiarezza, nel titolo indicato in forma estesa degli atti i riferimenti ad atti modificati o abrogati dall’atto medesimo possono essere omessi. Per esempio, le due varianti del titolo indicato in forma estesa dello stesso atto riportate di seguito sono considerate ammissibili:

regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006

Inoltre, per ragioni sintattiche, è possibile utilizzare una perifrasi del titolo degli atti; il richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale è collocato alla fine del titolo.

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1).


(1)
GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
NB:

Se uno o più elementi che compongono il titolo degli atti indicato in forma estesa sono omessi (per esempio parte della rubrica, o la data) il richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale è collocato alla fine del titolo indicato in forma breve:

La decisione 2007/716/CE della Commissione (2) stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004.


(2)
GU L 289 del 7.11.2007, pag. 14.

Nell’esempio precedente non è indicata la data, pertanto il richiamo alla nota è collocato alla fine del titolo indicato in forma breve, mentre i regolamenti citati dopo, in quanto parte della parafrasi del titolo dell’atto appena citato, non necessitano di richiami di nota.

Nei visti il titolo degli atti è indicato sempre in forma estesa.

Nei considerando il titolo degli atti è indicato generalmente in forma estesa.

NB:
Nella versione italiana la data è compresa fra due virgole.
Se si citano più atti dello stesso autore, l’indicazione dell’autore precede l’elenco di tali atti:
Regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione, del 21 dicembre 1987, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 103/76, (CEE) n. 104/76, (CEE) n. 105/76, (CEE) n. 2203/82, (CEE) n. 3117/85, e i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3321/82, (CEE) n. 3510/82, (CEE) n. 3598/83, (CEE) n. 3611/84, (CEE) n. 254/86 e (CEE) n. 314/86

Forma breve

Gli elementi costitutivi del titolo degli atti indicato in forma breve sono:

tipo di atto,
numero [sigla («UE», «Euratom», «UE, Euratom», «PESC»), numero d’ordine e anno],
autore (istituzioni od organi) ― solo per la prima citazione,
richiamo di nota ― solo per la prima citazione.

regolamento (UE) n. 50/2010 della Commissione (1)


(1)
GU L 16 del 21.1.2010, pag. 1.
citazioni successive: regolamento (UE) n. 50/2010

decisione n. 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)


(1)
GU L 87 del 7.4.2010, pag. 6.
citazioni successive: decisione n. 284/2010/UE

Negli articoli, il titolo degli atti è generalmente indicato in forma breve (negli atti del Parla­mento europeo e del Consiglio tuttavia il titolo degli atti è spesso indicato in forma estesa).

Per ragioni di leggibilità e chiarezza, nei considerando il titolo degli atti può essere indicato in forma breve.

NB:
Quando la citazione riguarda un atto delegato o di esecuzione, il titolo (sia nella forma breve che in quella estesa) contiene sempre l’indicazione «delegato» o «di esecuzione», essendo questa parte integrante dello stesso:

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

In compenso, l’indicazione «delegato» o «di esecuzione» non compare quando, all’interno del testo dell’atto, si fa riferimento all’atto stesso: «ha adottato il presente regolamento», «l’allegato del presente regolamento», «Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva», «articolo 2 della presente decisione» ecc.

Ultimo aggiornamento: 31.12.2011
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