2.4. Formula relativa al carattere obbligatorio dei regolamenti
Nei regolamenti, dopo l’ultimo articolo, è inserita la formula seguente:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
o
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
[Nei casi in cui un atto non sia applicabile a o in tutti gli Stati membri: per esempio, Stati membri che non partecipano all’euro — cfr. regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio —, cooperazioni rafforzate].
Per la presentazione tipografica della formula conclusiva cfr. la pubblicazione per uso interno Visual guide — Official Journal typographical rules/Guide visuel — Règles typographiques du Journal officiel
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