1.2.2. Numerazione degli atti
I numeri vengono attribuiti dall’Ufficio delle pubblicazioni.
Salvo che per gli accordi internazionali e le rettifiche, a tutti gli atti e altri testi viene attribuito un numero. Tale numero, che è unico e fa parte del titolo oppure è riportato alla fine del titolo tra parentesi quadre, indica anche il numero della Gazzetta ufficiale in cui l’atto o altro testo è pubblicato.
Elementi della numerazione
La numerazione di riferimento degli atti è composta da tre elementi, presentati in questo ordine:
(settore) AAAA/N
Per alcuni atti la numerazione attribuita dall’Ufficio delle pubblicazioni non contiene la sigla del settore ed è posta tra parentesi quadre alla fine del titolo. Questo numero non è considerato parte del titolo né è citato nei riferimenti all’atto in questione.
[AAAA/N]
La numerazione degli atti variava a seconda del tipo di atto, e resta in uso nei riferimenti a tali atti.
regolamento (UE) n. 16/2010 della Commissione
decisione n. 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Viceversa, se l’anno precede il numero d’ordine non è utilizzata l’indicazione «n.»:
decisione 2010/300/UE della Commissione
regolamento (CE) n. 23/1999 della Commissione
decisione 2010/294/UE del Consiglio
regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio
Le sigle e gli acronimi sono cambiati nel tempo per adeguarsi all’evoluzione delle basi giuridiche, a seguito dell’adozione di nuovi trattati e della modificazione di trattati previgenti:
Il numero d’ordine viene attribuito da una delle serie, e l’ordine degli elementi dipende dal tipo di atto.
Il numero di riferimento dei regolamenti è composto dagli elementi seguenti: (sigla) n. …/anno
I puntini rappresentano il numero d’ordine dell’atto attribuito dall’Ufficio delle pubblicazioni al momento della pubblicazione.
regolamento (UE) n. 641/2010
La numerazione dei regolamenti è cambiata nel corso del tempo:
regolamento n. 17
regolamento n. 1009/67/CEE
regolamento (CEE) n. 1470/68
Per le direttive il numero d’ordine e la sigla seguono l’anno:
direttiva 2010/24/UE del Consiglio
Dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 2014, il numero veniva assegnato dal segretariato generale del Consiglio.
Il titolo di alcune direttive (più vecchie) comprende un aggettivo numerale ordinale:
prima direttiva 73/239/CEE
Nel caso di decisioni pubblicate nella rubrica L I, il numero d’ordine è seguito dall’anno e dalla sigla:
decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Le decisioni adottate con procedura legislativa seguono la stessa serie numerica utilizzata per i regolamenti [decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento (UE) n. 478/2010 della Commissione].
Per le decisioni pubblicate nella rubrica L II, l’indicazione dell’anno precede il numero d’ordine e la sigla:
decisione 2010/294/UE del Consiglio
Gli atti di adozione definitiva del bilancio generale e dei bilanci rettificativi sono contraddistinti da un numero d’ordine, indicato nel sommario e nella prima pagina dell’atto (per esempio, «2010/117/UE, Euratom»), e non riportato nel riferimento.
Doppia numerazione
Alcuni atti presentano una doppia numerazione:
Nel caso degli atti della Banca centrale europea come pure delle decisioni del comitato politico e di sicurezza, il numero attribuito dall’autore si trova alla fine del titolo, tra parentesi:
regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea […] (BCE/2015/13)
decisione (UE) 2015/299 della Banca centrale europea […] (BCE/2015/5)
indirizzo (UE) 2015/732 della Banca centrale europea […] (BCE/2015/20)
decisione (PESC) 2015/711 del comitato politico e di sicurezza […] (ATALANTA/4/2015)
Le decisioni, gli orientamenti e le raccomandazioni pubblicati prima del 1º gennaio 2015 sono citati indicando solo il numero interno:
(4)La decisione (UE) 2016/1975 della Banca centrale europea (BCE/2016/39) (2) fa riferimento alle competenze del Comitato esecutivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea (3). La decisione BCE/2013/54 è stata abrogata dalla decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24). […](2)Decisione (UE) 2016/1975 della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2016, relativa alla subdelega dei poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio (BCE/2016/39) (GU L 304 dell’11.11.2016, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1975/oj).(3)Decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro e che modifica la decisione BCE/2008/3 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj).
Per alcuni atti, il numero attribuito dall’Ufficio delle pubblicazioni non ha la sigla ed è posto tra parentesi quadre alla fine del titolo. Si tratta delle decisioni dei Consigli e dei comitati creati da accordi internazionali, degli atti adottati nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE) o dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dei regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE):
decisione n. 1/2015 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE […] [2015/1909]
decisione del Comitato misto SEE n. 159/2014 […] [2015/94]
decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 226/17/COL […] [2018/564]
regolamento n. 78 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) […] [2015/145]
Gli atti relativi allo Spazio economico europeo (SEE), gli atti adottati nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e i regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) presentano solo il numero interno, attribuito dall’autore.
Atti o testi non numerati
Gli accordi internazionali (cfr. «L II — Atti non legislativi» al punto 1.2.3) e le rettifiche non sono numerati.
Agli accordi internazionali l’Unione europea non può attribuire unilateralmente un numero, in quanto è solo una delle parti dell’accordo.
Oltre agli accordi internazionali e alle rettifiche, ai documenti seguenti non era attribuito alcun numero: