1.2.2. Numerazione degli atti
I numeri vengono attribuiti dall’Ufficio delle pubblicazioni (tranne che per le direttive, i cui numeri, dal 1º gennaio 1992, sono attribuiti dal segretariato generale del Consiglio).
Elementi della numerazione
Il numero di riferimento degli atti è composto da tre elementi:
decisione n. 862/2010/UE
regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009
decisione 2010/1/UE
decisione 2010/212/PESC
Le sigle e gli acronimi sono cambiati nel tempo per adeguarsi all’evoluzione delle basi giuridiche, a seguito dell’adozione di nuovi trattati e della modificazione di trattati previgenti:
Sul sito dell’Accademia della Crusca (http://www.accademiadellacrusca.it) «sigla» e «acronimo» sono definiti come segue:
«Sigla: sequenza delle lettere iniziali di una serie di nomi, enti, ditte o termini scientifici (per esempio SLI = Società Linguistica Italiana).
Acronimo (o inizialismo): con questo termine si indicano sia le sigle vere e proprie (come definite sopra), sia le parole composte che si ottengono mettendo in sequenza più di una lettera delle parole abbreviate».
Nell’elenco qui riportato pertanto l’unico acronimo è «Euratom».
Per brevità, a seguire, nel corpo del testo è utilizzata solo la denominazione «sigla».
Principi generali
Nella numerazione degli atti si applicano due principi generali:
regolamento (UE) n. 16/2010 della Commissione
decisione n. 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Viceversa, se l’anno precede il numero d’ordine non è utilizzata l’indicazione «n.»:
decisione 2010/300/UE della Commissione
regolamento (CE) n. 23/1999 della Commissione
decisione 2010/294/UE del Consiglio
regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio
Doppia numerazione
Alcuni atti presentano una doppia numerazione:
È il caso degli atti della Banca centrale europea, delle decisioni del comitato politico e di sicurezza e delle decisioni dei Consigli e dei comitati creati da accordi internazionali (per esempio «comitato degli ambasciatori ACP-UE»).
Gli atti della BCE sono citati secondo le seguenti regole:
visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)
La Eesti Pank ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all’articolo 1 della decisione BCE/2010/28, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all’area dell’euro
vista la raccomandazione BCE/2010/6 della Banca centrale europea, del 1º luglio 2010, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Národná banka Slovenska
Numero interno
Gli atti relativi allo Spazio economico europeo e i regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) presentano solo il numero interno, attribuito dall’autore:
decisione n. 58/2010 del Comitato misto SEE
regolamento n. 23 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)
Atti o testi non numerati
Può accadere che a un atto non venga attribuito alcun numero:



