ISSN 1831-5380
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1.2.2. Numerazione degli atti

I numeri vengono attribuiti dall’Ufficio delle pubblicazioni.

Salvo che per gli accordi internazionali e le rettifiche, a tutti gli atti e altri testi viene attribuito un numero. Tale numero, che è unico e fa parte del titolo oppure è riportato alla fine del titolo tra parentesi quadre, indica anche il numero della Gazzetta ufficiale in cui l’atto o altro testo è pubblicato.

Elementi della numerazione

La numerazione di riferimento degli atti è composta da tre elementi, presentati in questo ordine:

la sigla o l’acronimo del settore, posti tra parentesi («UE» per l’Unione europea, «Euratom» per la Comunità europea dell’energia atomica, «UE, Euratom» per l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, «PESC» per la politica estera e di sicurezza comune),
l’anno di pubblicazione, composto da quattro cifre,
un numero progressivo sulla base di una sequenza annuale, composto dalle cifre necessarie.

(settore) AAAA/N

NB:

Per alcuni atti la numerazione attribuita dall’Ufficio delle pubblicazioni non contiene la sigla del settore ed è posta tra parentesi quadre alla fine del titolo. Questo numero non è considerato parte del titolo né è citato nei riferimenti all’atto in questione.

[AAAA/N]

Numerazione prima del 1º gennaio 2015

La numerazione degli atti variava a seconda del tipo di atto, e resta in uso nei riferimenti a tali atti.

Principi generali
a)
Se il numero d’ordine precede l’anno è utilizzata l’indicazione «n.»:
regolamento (UE) n. 16/2010 della Commissione
decisione n. 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Viceversa, se l’anno precede il numero d’ordine non è utilizzata l’indicazione «n.»:

decisione 2010/300/UE della Commissione
b)
L’anno è indicato con quattro cifre a partire dal 1º gennaio 1999; prima di tale data l’anno è indicato solo con le ultime due cifre:
regolamento (CE) n. 23/1999 della Commissione
decisione 2010/294/UE del Consiglio
regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio
NB:

Le sigle e gli acronimi sono cambiati nel tempo per adeguarsi all’evoluzione delle basi giuridiche, a seguito dell’adozione di nuovi trattati e della modificazione di trattati previgenti:

prima del 1º novembre 1993: le sigle e gli acronimi utilizzati sono «CEE», «CECA» e «Euratom»,
a partire dal 1º novembre 1993 (data di entrata in vigore del trattato sull’Unione europea, o trattato di Maastricht): «CEE» diviene «CE». Sono aggiunte le sigle «GAI» (per la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni), «PESC» (per la politica estera e di sicurezza comune) e «CEM» (per le convenzioni firmate tra Stati membri),
a partire dal 24 luglio 2002 (all’indomani della scadenza del trattato CECA) la sigla «CECA» non è più utilizzata,
a partire dal 1º dicembre 2009 (data di entrata in vigore del trattato di Lisbona): «CE» diviene «UE». Le sigle «GAI» e «CEM» non sono più utilizzate (la sigla «PESC» è invece mantenuta).
Numerazione

Il numero d’ordine viene attribuito da una delle serie, e l’ordine degli elementi dipende dal tipo di atto.

Regolamenti

Il numero di riferimento dei regolamenti è composto dagli elementi seguenti: (sigla) n. …/anno

I puntini rappresentano il numero d’ordine dell’atto attribuito dall’Ufficio delle pubblicazioni al momento della pubblicazione.

regolamento (UE) n. 641/2010

La numerazione dei regolamenti è cambiata nel corso del tempo:

dal 1952 al 31 dicembre 1962:
regolamento n. 17
dal 1º gennaio 1963 al 31 dicembre 1967 (al numero vengono aggiunti il riferimento all’anno e la sigla):
regolamento n. 1009/67/CEE
dal 1º gennaio 1968 (la posizione della sigla è modificata):
regolamento (CEE) n. 1470/68
Direttive

Per le direttive il numero d’ordine e la sigla seguono l’anno:

direttiva 2010/24/UE del Consiglio

Dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 2014, il numero veniva assegnato dal segretariato generale del Consiglio.

Il titolo di alcune direttive (più vecchie) comprende un aggettivo numerale ordinale:

prima direttiva 73/239/CEE
Decisioni

Nel caso di decisioni pubblicate nella rubrica L I, il numero d’ordine è seguito dall’anno e dalla sigla:

decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Le decisioni adottate con procedura legislativa seguono la stessa serie numerica utilizzata per i regolamenti [decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento (UE) n. 478/2010 della Commissione].

Per le decisioni pubblicate nella rubrica L II, l’indicazione dell’anno precede il numero d’ordine e la sigla:

decisione 2010/294/UE del Consiglio
Bilanci

Gli atti di adozione definitiva del bilancio generale e dei bilanci rettificativi sono contraddistinti da un numero d’ordine, indicato nel sommario e nella prima pagina dell’atto (per esempio, «2010/117/UE, Euratom»), e non riportato nel riferimento.

Doppia numerazione

Alcuni atti presentano una doppia numerazione:

un numero attribuito dall’Ufficio delle pubblicazioni [per esempio (UE) 2015/299] e
un numero interno attribuito dall’autore (per esempio «BCE/2015/5», «ATALANTA/4/2015» ecc.).

Nel caso degli atti della Banca centrale europea come pure delle decisioni del comitato politico e di sicurezza, il numero attribuito dall’autore si trova alla fine del titolo, tra parentesi:

regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea […] (BCE/2015/13)
decisione (UE) 2015/299 della Banca centrale europea […] (BCE/2015/5)
indirizzo (UE) 2015/732 della Banca centrale europea […] (BCE/2015/20)
decisione (PESC) 2015/711 del comitato politico e di sicurezza […] (ATALANTA/4/2015)
NB:

Le decisioni, gli orientamenti e le raccomandazioni pubblicati prima del 1º gennaio 2015 sono citati indicando solo il numero interno:

(4)
La decisione (UE) 2016/1975 della Banca centrale europea (BCE/2016/39) (2) fa riferimento alle competenze del Comitato esecutivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea (3). La decisione BCE/2013/54 è stata abrogata dalla decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24). […]
(2)
Decisione (UE) 2016/1975 della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2016, relativa alla subdelega dei poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio (BCE/2016/39) (GU L 304 dell’11.11.2016, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1975/oj).
(3)
Decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro e che modifica la decisione BCE/2008/3 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj).

Per alcuni atti, il numero attribuito dall’Ufficio delle pubblicazioni non ha la sigla ed è posto tra parentesi quadre alla fine del titolo. Si tratta delle decisioni dei Consigli e dei comitati creati da accordi internazionali, degli atti adottati nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE) o dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dei regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE):

decisione n. 1/2015 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE […] [2015/1909]
decisione del Comitato misto SEE n. 159/2014 […] [2015/94]
decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 226/17/COL […] [2018/564]
regolamento n. 78 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) […] [2015/145]
Doppia numerazione prima del gennaio 2015

Gli atti relativi allo Spazio economico europeo (SEE), gli atti adottati nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e i regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) presentano solo il numero interno, attribuito dall’autore.

Atti o testi non numerati

Gli accordi internazionali (cfr. «L II — Atti non legislativi» al punto 1.2.3) e le rettifiche non sono numerati.

Agli accordi internazionali l’Unione europea non può attribuire unilateralmente un numero, in quanto è solo una delle parti dell’accordo.

Prima del 1º ottobre 2023

Oltre agli accordi internazionali e alle rettifiche, ai documenti seguenti non era attribuito alcun numero:

informazioni relative alla data di entrata in vigore di un accordo internazionale, e
regolamenti interni e di procedura.
Ultimo aggiornamento: 23.4.2024
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