ISSN 1831-5380
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1.2.2. Numerazione degli atti

I numeri vengono attribuiti dall’Ufficio delle pubblicazioni (tranne che per le direttive, i cui numeri, dal 1º gennaio 1992, sono attribuiti dal segretariato generale del Consiglio).

Elementi della numerazione

Il numero di riferimento degli atti è composto da tre elementi:

un numero d’ordine,
l’anno di pubblicazione o di adozione nel caso delle direttive,
una delle seguenti sigle o acronimi: «UE» per l’Unione europea, «Euratom» per la Comunità europea dell’energia atomica, «UE, Euratom» per l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, «PESC» per la politica estera e di sicurezza comune.
decisione n. 862/2010/UE
regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009
decisione 2010/1/UE
decisione 2010/212/PESC
NB:

Le sigle e gli acronimi sono cambiati nel tempo per adeguarsi all’evoluzione delle basi giuridiche, a seguito dell’adozione di nuovi trattati e della modificazione di trattati previgenti:

prima del 1º novembre 1993: le sigle e gli acronimi utilizzati sono «CEE», «CECA» e «Euratom»,
a partire dal 1º novembre 1993 (data di entrata in vigore del trattato sull’Unione europea, o trattato di Maastricht): «CEE» diviene «CE». Sono aggiunte le sigle «GAI» (per la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni), «PESC» (per la politica estera e di sicurezza comune) e «CEM» (per le convenzioni firmate tra Stati membri),
a partire dal 24 luglio 2002: il trattato CECA giunge a scadenza, pertanto la sigla «CECA» non è più utilizzata,
a partire dal 1º dicembre 2009 [data di entrata in vigore del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (trattato di Lisbona)]: «CE» diviene «UE». La sigla «UE» è indicativa tanto del trattato sull’Unione europea, quanto del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le sigle «GAI» e «CEM» non sono più utilizzate (la sigla «PESC» è invece mantenuta).
Sigla e acronimo

Sul sito dell’Accademia della Crusca (http://www.accademiadellacrusca.it) «sigla» e «acronimo» sono definiti come segue:

«Sigla: sequenza delle lettere iniziali di una serie di nomi, enti, ditte o termini scientifici (per esempio SLI = Società Linguistica Italiana).

Acronimo (o inizialismo): con questo termine si indicano sia le sigle vere e proprie (come definite sopra), sia le parole composte che si ottengono mettendo in sequenza più di una lettera delle parole abbreviate».

Nell’elenco qui riportato pertanto l’unico acronimo è «Euratom».

Per brevità, a seguire, nel corpo del testo è utilizzata solo la denominazione «sigla».

Principi generali

Nella numerazione degli atti si applicano due principi generali:

a)
se il numero d’ordine precede l’anno è utilizzata l’indicazione «n.»:
regolamento (UE) n. 16/2010 della Commissione
decisione n. 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Viceversa, se l’anno precede il numero d’ordine non è utilizzata l’indicazione «n.»:

decisione 2010/300/UE della Commissione
b)
l’anno è indicato con quattro cifre (a partire dal 1º gennaio 1999; prima di tale data l’anno è indicato solo con le ultime due cifre):
regolamento (CE) n. 23/1999 della Commissione
decisione 2010/294/UE del Consiglio
regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio

Doppia numerazione

Alcuni atti presentano una doppia numerazione:

numero d’ordine attribuito dall’Ufficio delle pubblicazioni (per esempio 2011/23/UE),
numero interno attribuito dall’autore (per esempio «BCE/2010/34», «BiH/17/2011», «n. 1/2010» ecc.).

È il caso degli atti della Banca centrale europea, delle decisioni del comitato politico e di sicurezza e delle decisioni dei Consigli e dei comitati creati da accordi internazionali (per esempio «comitato degli ambasciatori ACP-UE»).

NB:

Gli atti della BCE sono citati secondo le seguenti regole:

i regolamenti sono citati indicando il numero interno alla fine del titolo tra parentesi:
visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)
le decisioni, gli orientamenti e le raccomandazioni sono citati indicando solo il numero interno:
La Eesti Pank ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all’articolo 1 della decisione BCE/2010/28, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all’area dell’euro
vista la raccomandazione BCE/2010/6 della Banca centrale europea, del 1º luglio 2010, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Národná banka Slovenska

Numero interno

Gli atti relativi allo Spazio economico europeo e i regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) presentano solo il numero interno, attribuito dall’autore:

decisione n. 58/2010 del Comitato misto SEE
regolamento n. 23 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)

Atti o testi non numerati

Può accadere che a un atto non venga attribuito alcun numero:

atti di diritto primario (trattati, atti di adesione),
accordi internazionali acclusi a una decisione [cfr. il punto 1.2.3(b), «L II — Atti non legislativi»],
informazioni relative alla data di entrata in vigore di un accordo internazionale o di un atto di diritto primario (le uniche informazioni a essere pubblicate nella serie L),
regolamenti interni e di procedura, istruzioni pratiche relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni della Corte di giustizia,
risoluzioni del Parlamento europeo sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio,
rettifiche.
Ultimo aggiornamento: 31.12.2011
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